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Catalogo in formato PDF degli audiolibri in CD/CDMP3 delle edizioni il Narratore

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Sanità: Regioni raggiungono accordo su riparto Fondo 2009

Sanità: Regioni raggiungono accordo su riparto Fondo 2009 (regioni.it) “Ancora una volta le Regioni hanno dato dimostrazione della capacita di affrontare problemi che diventano sempre più seri”, lo ha detto Vasco Errani al termine dellariunione della Conferenza delle Regioni del 5 febbraio dedicata al riparto del fondo sanitario 2009. “L’intesa raggiunta – ha detto Errani – sul riparto delle risorse 2009 per il servizio sanitario è stata molti impegnativa anche perché l’aumento della popolazione ha posto una serie di problemi. Dovremo porre la questione oggettiva relativa al rapporto tra i piani di rientro e l’aumento della popolazione. E questo è un problema che dovrà essere posto al Governo: cambiando il numero degli abitanti le quote di accesso variano e cambiano quindi anche i numeri del fondo per i piani di rientro. Bisogna quindi – ha aggiunto Errani – risolvere questo problema “oggettivo”.Poi il Presidente della Conferenza delle Regioni si è soffermato sui prossimi impegni: “Questo è l’ultimo anno di applicazione del patto per la salute 2007-2009. Ora bisogna attivare presto il tavolo per il nuovo patto per la salute che è un punto strategico nel rapporto Stato-Regioni. Abbiano sempre detto, ha concluso Errani, che per il 2010 – e lo abbiano puntualizzato anche nell’accordo fatto con Berlusconi il 1° ottobre 2008 – siamo di fronte ad una sottostima grave del fondo sanitario.Per il Presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo, l’accordo raggiunto è “equilibrato”. “L’essere riusciti a chiudere questa sera – ha detto l’assessore al bilancio dela regione Lombardia, Colozzi – e’ molto positivo; sarebbe stato assurdo che su un tema come questo non fossimo riusciti a chiudere. E’ prevalso il buonsenso. Ora la vera questione si porrà con il nuovo patto per la salute . Per la nuova popolazione che dovrà usufruire del sistema sanitario nazionale, la Conferenza delle Regioni si e’ basata non su una quota capitaria media ma su una quota più bassa che equivale – ha spiegato l’assessore Colozzi – a circa 60-70 euro pro capite; in questo modo le Regioni sono riuscite a recuperare i 30 milioni di euro che servivano alle sette regioni in maggiore difficoltàSoddisfatto anche il vice presidente della Regione Lazio, Esterino Montino: ”Per noi l’incremento e’ stato del 4,8%. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo”. (red/05.02.09)

Newsletter n. 1301 del giovedì 5 febbraio 2009

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Facebook per assistenti sociali | AssistentiSociali.org

Facebook per assistenti sociali | AssistentiSociali.org

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Le dichiarazioni anticipate di trattamento: un contributo alla discussione di Eugenio Mazzarella, Paolo Corsini, Pasquale Ciriello, Sandra Zampa, Donella Mattesini, Roberto Zaccaria, Guido Melis (27 gennaio 2009)

Le dichiarazioni anticipate di trattamento – E. Mazzarella, P. Corsini, P. Ciriello, S. Zampa, D. Mattesini, R. Zaccaria, G. Melis

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Diario di bordo :: L’aggressione di Nettuno, la cannabis e una generazione di giovani in delirio :: February :: 2009

i media parlano sempre genericamente di “droga” anziché specificare che si tratta di cannabis, così in Italia si continua a pensare che si tratti di “droghe leggere” e il consumo cresce.Nel resto del mondo si è già corsi ai ripari e con successo, perché tutte le statistiche provano che la cannabis è la droga più frequentemente associata ad atti di violenza. Infatti funziona su alcune zone del cervello che controllano i centri inibitori, e inoltre stimola proprio quel bisogno di «sensazioni forti» che i tre ragazzi di Nettuno hanno dichiarato esplicitamente.

Diario di bordo :: L’aggressione di Nettuno, la cannabis e una generazione di giovani in delirio :: February :: 2009

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Lavoce.info – ARTICOLI – CRIMINI E IMMIGRATI *

Lavoce.info – ARTICOLI – CRIMINI E IMMIGRATI *

Commento: come al solito questi ricercatori negano la “percezione del rischio”
Anche la percezione è un dato
Paolo Ferrario

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Sanremo, e gli ex gay

Sanremo, e gli ex gay

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sentenza englaro

sentenza englaro

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Servizi sociali e sanitari in Lombardia. Analisi della Legge regionale n. 3/2008


Con questo articolo intendo contribuire all’analisi professionale delle politiche legislative in materia di servizi sociali e sociosanitari della Regione Lombardia alla luce della recente Legge regionale n. 3/2008 e della particolare applicazione che in essa si fa delle normative nazionali. Indico in premessa le conclusioni argomentative cui vorrei arrivare nella trattazione: in tempi di transizione ad un modello di “federalismo fiscale”, il governo lombardo ingloba dentro il proprio modello culturale le regole normative e finanziarie statali, allo scopo di confermare la propria visione dei rapporti fra società civile e funzione pubblica. Nel fare questa operazione politica e culturale il legislatore dichiara insistentemente gli obiettivi della integrazione fra i servizi alla persona e, tuttavia, li disconferma nelle pratiche operative, andando a definire una organizzazione della offerta altamente frammentata  …

il resto dell’articolo è qui:



Regione Lombardia: legislazione in materia di servizi sociali

Banca dati del Consiglio Regionale della Lombardia

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Sommario n. 1/2009 – Appunti sulle politiche sociali

Sommario n. 1/2009 – Appunti sulle politiche sociali

www.grusol.it link appunti


Ivo Lizzola, L’alleanza agonistica nella équipe, ovvero del buon conflitto
Quando si propone attenzione alla cura, anche nel confronto, nello scambio e nei dialoghi nell’équipe, allora non ci si può distribuire nelle singole funzioni ma subito è centrale la relazione con il malato e con il suo sistema di vita, rientrano in gioco le dimensioni dell’“interpretazione” del passaggio esistenziale, dell’assistenza, della sostenibilità della malattia e della terapia

Fausto Giancaterina, Promuovere la salute! Il difficile lavoro degli operatori sociali nel contesto sociosanitario a sostegno delle persone con disabilità
Occorre reinventare la cultura che alimenta l’operatività delle persone impegnate nel lavoro di aiuto alle persone disabili. Non si può stare tranquilli pensando di avere acquisito una volta per tutte abilità operative, pensiero scientifico e conoscenze che permettono di percorrere con competenza i sentieri del contesto esistenziale delle persone con disabilità

Vittorio Ondedei, Comunità per disabili. Abitare!
E’ illusorio pensare che la persona disabile quando non può più stare a casa possa vivere in una casa? E’ illusorio pensare di costruire percorsi che abitino questa prospettiva? Il contributo che segue intende discuterne e propone di non parlare più di servizi residenziali ma di servizi abitativi

Giuseppe Forti, Vittorio Ondedei, Fabio Ragaini, La residenzialità per persone disabili nelle Marche. Nodi, prospettive, esperienze a confronto
Il sistema residenziale per persone disabili nelle Marche nell’ultimo decennio ha subito una importante innovazione con la promozione e realizzazione di comunità di piccole dimensioni. Si tratta, ora, di stabilizzare il percorso e di affrontare senza rinvii i nodi emersi negli ultimi anni

Comitato Associazioni Tutela, Anziani non autosufficienti nelle Marche. Sugli impegni presi dalla Regione
Nella conferenza stampa di fine anno il presidente della giunta regionale ha messo al primo punto degli impegni rispettati dall’amministrazione nel 2008 la risposta ai problemi degli anziani non autosufficienti. Dichiarazioni cui ha replicato il Comitato Associazioni Tutela (CAT) con un comunicato stampa nel quale ha fornito alcuni dati sulla situazione degli interventi rivolti agli anziani malati non autosufficienti nelle Marche. Al comunicato ha replicato la Regione sostenendo la non correttezza dei dati forniti dal Comitato. Successivamnete è di nuovo intervenuto il CAT in risposta ai rilievi mossi dalla Regione. Viene dato conto del carteggio

Novità editoriale. La cura della vita nella disabilità e malattia cronica

Rubriche: Novità librarie, legislative, dalle Riviste


Per ricevere la rivista: Abbonamento: privati € 20.00, enti pubblici € 25.00, per sei numeri di 32 pagine; su ccp 10878601 intestato a Gruppo Solidarietà, Via Calcinaro 15, 60031 Castelplanio. L’abbonamento decorre dal primo numero successivo all’abbonamento. Per informazioni: Gruppo Solidarietà, Via Fornace 23, 60030 Moie di Maiolati (AN). Tel e fax 0731.703327, e-mail: grusol@grusol.it, sito internet: www.grusol.it


Anziani affetti da demenza e maltrattamenti

(Centro Maderna) L’assistenza in famiglia delle persone affette da demenza sembra avere due facce: da un lato l’amore e la maggiore attenzione verso il parente in difficoltà, dall’altro il maltrattamento e l’abuso. Lo rivela una ricerca pubblicata su British Medical Journal. “I malati di demenza – rivelano i ricercatori dell’University College di Londra, nella ricerca coordinata da Claudia Cooper – subiscono continuamente abusi da parte dei familiari che li accudiscono. Abusi che spesso si manifestano in urla e imprecazioni”. Le aggressioni verbali sembrano le più frequenti: “Un terzo dei caregiver familiari – svela l’indagine condotta su 220 famiglie di differenti status economici e sociali – ammette di insultare, urlare e intimidire chi deve accudire molto spesso. La metà abbastanza frequentemente”. Un fenomeno, a detta degli scienziati britannici, “largamente sommerso e sottovalutato”. Anche alla luce dei numeri e delle loro delle proiezioni statistiche. Oggi nel mondo vivono 24 milioni di persone con gravi deficit di memoria, per forme di demenza e Alzheimer. Ma entro il 2040 la cifra sarebbe destinata a raddoppiare. “A questo quadro aggiungiamo anche i crescenti costi dell’assistenza sanitaria e domiciliare che inevitabilmente indurrà le famiglie con minori disponibilità a farsi carico dei loro parenti malati”, concludono gli autori.

Leggi l’articolo originale su British Medical Journal

Anziani affetti da demenza e maltrattamenti

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Lavoce.info – ARTICOLI – QUESTO FEDERALISMO NON HA I NUMERI

D. Maestro, considerate tutte queste difficoltà, invece di imbarcarsi in una mega-riforma che nessuno sa dove porta, non sarebbe stato meglio agire in modo più puntuale? Per esempio, migliorare il finanziamento della sanità, rivedere il sistema tributario locale, razionalizzare i trasferimenti erariali, dare risorse e funzioni in più solo agli enti territoriali che hanno mostrato di meritarselo?M. Qui sei ingenuo, discipule. Lo strumento della legge delega era necessario, perché l’obiettivo dichiarato è quello di riportare gli attuali sistemi di finanziamento e perequazione degli enti territoriali a quanto previsto nella Costituzione. E questo comporta comunque scelte tecniche, non riconducibili alla legislazione normale. Ma è vero che non c’era bisogno di rimettere in discussione tutto e subito. Fissato il quadro generale, si poteva procedere per gradi. Però, l’idea della “grande riforma”, il tutto e subito, risponde molto meglio alle esigenze di spettacolarizzazione della comunicazione politica.

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Presidente della corte Costituzionale Giovanni Maria Flick, Federalismo fiscale, 28 gennaio 2009

Il link alle considerzioni finali del Presidente della corte Costituzionale Giovanni Maria Flick: http://www.regioni.it/mhonarc/details_news.aspx?id=155087

il link ai “Prospetti statistici” diffusi in occasione dell’udienza straordinaria del 28 gennaio 2009 , Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2008: Il http://www.regioni.it/dossier/corte_cost_280109/corte_280109.pdf

Il link alla Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2008 in occasione dell’udienza straordinaria del 28 gennaio 2009: http://www.regioni.it/mhonarc/details_news.aspx?id=155134

Newsletter n. 1295 del mercoledì 28 gennaio 2009

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Annuario statistico italiano 2008

Annuario statistico italiano 2008

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Associazione Nuovo Welfare

Associazione Nuovo Welfare

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Decreto Ministero della solidarietà sociale 24/1/2008 (G.U. 11/4/2008 n. 86) Adozione delle linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l’impresa sociale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155

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Lavoce.info – ARTICOLI – IL PATTO FISCALE

brano del capitolo conclusivo del libro di Dino Pesole e Francesco Piu “Il patto. Cittadini e Stato: dal conflitto a una nuova civiltà fiscale” (Il Sole 24Ore, 16,50 euro). Come scardinare il circolo vizioso di cattiva qualità dei servizi pubblici e carenza di senso civico nella collettività? Le riforme della pubblica amministrazione già realizzate devono avere conseguenze pratiche.

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Lavoce.info – ARTICOLI – QUANDO GLI ECONOMISTI SBAGLIANO

La crisi impone alla disciplina economica una riflessione. In primo luogo, sugli errori intellettuali che hanno impedito agli economisti di individuarne per tempo le cause.

Lavoce.info – ARTICOLI – QUANDO GLI ECONOMISTI SBAGLIANO

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LA VOCE.INFO PENSIONI: SE I RISPARMI RICHIEDONO FLESSIBILITA’ di Tito Boeri e Agar Brugiavini

Sono in molti ad auspicare un nuovo intervento sul sistema previdenziale pubblico italiano. Ma nessuno ha calcolato finora l’entità dei risparmi prodotti dalle diverse proposte. Ecco i risultati di nostre simulazioni sotto quattro ipotesi diverse. Dall’equiparazione dell’età di pensionamento tra uomini e donne si ricava ben poco. I maggiori risparmi cumulati derivano da riduzioni attuariali di tutte le pensioni maturate dal 2010 in poi per chi lascia il lavoro prima dei 65 anni. E’ anche la riforma più flessibile ed equa sotto il profilo intergenerazionale
PENSIONI: SE I RISPARMI RICHIEDONO FLESSIBILITA’

in  http://t.contactlab.it/c/1000009/2490/16938781/11613

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Hordit, hard disk virtuale

Hordit non è solo un semplice servizio di hosting di files, ma un vero e proprio hard disk virtuale che consente di archiviare qualunque tipo di files, organizzando il materiale in cartelle e gestendo le risorse da remoto proprio come se operassimo in locale sul nostro sul desktop.

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Le recessioni del secondo dopoguerra

l’economia “reale” finora si sta comportando normalmente, ossia va male come nella media delle recessioni del secondo dopoguerra, mentre quella finanziaria non si sta comportando normalmente da qualche tempo, e quindi manda segnali di “pericolo”.

Quadrante futuro – Appunti per capire il mondo

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Codice dei contratti pubblici: osservazioni ed emendamenti Conferenza Regioni Doc 22.01.09

Codice dei contratti pubblici: osservazioni ed emendamenti

Conferenza Regioni Doc 22.01.09

(regioni.it) La Conferenza delle Regioni ha posto – con due documenti approvati il 22 gennaio 2009 – alcune “questioni di carattere generale” e altre di “carattere specifico” sullo  schema regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
I due documenti sono stati pubblicati nella sezione “conferenze” del sito www.regioni.it. Questi i link:
Questioni di carattere generale e relative proposte emendative -
http://www.regioni.it/mhonarc/details_confpres.aspx?id=154846
Questioni specifiche e relative proposte emendative-
http://www.regioni.it/mhonarc/details_confpres.aspx?id=154813
Si riportano di seguito la premessa e le osservazioni di carattere generale che costituiscono la parte iniziale del primo dei due documenti
PREMESSA DI CARATTERE GENERALE
In attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il Governo ha adottato in via preliminare lo schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del codice medesimo.
L’emanazione del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti è destinata a portare a compimento l’opera di “codificazione” e semplificazione prevista nella “legge comunitaria 2004” (L. 18 aprile 2005 n. 62), perfezionando e razionalizzando in tal modo il nuovo sistema di regolazione degli appalti, anche mediante l’accorpamento in un testo normativo unificato delle disposizioni di fonte regolamentare: D.P.R. 554/1999, D.P.R. 34/2000 e ogni altra disposizione regolamentare vigente in materia.
Il procedimento di formazione del regolamento previsto dall’art. 5 del codice non prevede, come noto, l’acquisizione del parere delle autonomie territoriali in sede di Conferenza Unificata. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della mancata previsione del coinvolgimento delle Regioni nel predetto iter formativo, ha rigettato la censura, non ritenendo violato nella fattispecie il principio di leale collaborazione, sul rilievo che le Regioni potrebbero tutelarsi comunque sollevando conflitto di attribuzioni.
Ciò nonostante, attesa la valenza e la portata di un provvedimento di questa importanza, le Regioni hanno ritenuto necessario, sul piano del metodo, fornire il proprio apporto collaborativo, assumendo l’iniziativa di riavviare un percorso condiviso e concertato con il Governo.
Nonostante i ristrettissimi tempi tecnici a disposizione, lo schema di regolamento è stato esaminato approfonditamente, sia nel suo impianto generale, sia analiticamente in ogni singola disposizione, considerando prioritariamente il punto di vista dei destinatari del nuovo corpo normativo che saranno chiamati a farne applicazione, in ragione del rilevante impatto, sul piano operativo, delle scelte compiute in ordine alla impostazione prescelta, alla tecnica di redazione e alla completezza dell’emanando testo normativo.
Dallo sforzo ricostruttivo compiuto, sono emerse, in primo luogo, alcune criticità e carenze di carattere generale e metodologico, dovute alla presenza di profili di contrasto con la norma primaria o addirittura con la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di contratti pubblici, la cui mancata rimozione potrebbe essere fonte di oggettive difficoltà applicative o di contenzioso anche istituzionale.
Per altro verso, il lavoro compiuto è sfociato nella formulazione di precise ipotesi emendative di carattere essenzialmente tecnico, nell’ottica soprattutto di assicurare una maggiore coerenza col codice dei contratti, di semplificare e rendere maggiormente flessibili le procedure e gli adempimenti previsti, nei limiti consentiti dalle scelte compiute dal legislatore. In determinati casi non si sono ritenute condivisibili alcune scelte di attuazione del codice, sicché si sono formulate delle ipotesi di disciplina alternative a quelle adottate dal Governo.
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Un primo aspetto di carattere generale riguarda le modalità di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del codice, che demanda al regolamento il compito di indicare quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del codice dei contratti, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle Regioni e Province autonome.
Nella fattispecie, non si tratta di riproporre una questione di principio in punto di potestà normativa statale e regionale in materia di contratti pubblici, ma di garantire la corretta attuazione del codice in aderenza all’assetto delle competenze delineato dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, in tema di autonomia organizzativa con specifico riguardo alle commissioni giudicatrici.
La Consulta, come noto, ha ritenuto legittima la soluzione indicata dal codice di demandare al regolamento l’individuazione delle disposizioni esecutive e attuative applicabili alle Regioni, in quanto per tale profilo il regolamento ha finalità esclusivamente “ricognitive”.
In attuazione della norma primaria, dunque, a tale opera “ricognitiva” il regolamento ha provveduto con l’elencazione di cui all’articolo 1, comma 3. La tecnica utilizzata è stata quella di richiamare tutte le partizioni del regolamento, indicando al contempo le disposizioni eccezionalmente non applicabili alle Regioni e alle Amministrazioni e soggetti diversi dalle Amministrazioni statali. Sostanzialmente, non risultano applicabili (se non in via transitoria e con carattere di cedevolezza) le sole disposizioni regolamentari che si riferiscono a questi istituti:
responsabile unico del procedimento
programmazione
commissione giudicatrice
commissione nominata dalla stazione appaltante a supporto del responsabile unico del procedimento per la verifica di congruità delle offerte.
Queste esclusioni appaiono eccessivamente limitative, giacché nel corpo del regolamento sono rinvenibili altre disposizioni riconducibili a materie di potestà legislativa concorrente, se non addirittura ad aspetti strettamente organizzativi.
A tale osservazione non vale obiettare che il regolamento si è attenuto alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401/2007: difatti la Consulta, in questa pronuncia, ha definito unicamente le questioni sollevate dalle Regioni ricorrenti secondo il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, senza dunque affrontare il nodo delle competenze normative regionali e statali con riferimento agli istituti rimasti estranei all’oggetto del contendere perché pacificamente rientranti nella competenza esclusiva statale ovvero in quella concorrente.
Sotto questo profilo, il lavoro ricognitivo compiuto appare del tutto insufficiente e si richiede pertanto, oltre all’accoglimento delle specifiche proposte emendative presentate con riferimento all’articolo 1, una più attenta analisi del testo finalizzata all’individuazione delle ulteriori disposizioni regolamentari che, alla luce del riparto delle competenze tra Stato e Regioni, sono destinate alle sole Amministrazioni statali.
Si ritiene opportuno, come minimo, integrare l’elenco delle disposizioni regolamentari non applicabili alle Regioni con l’indicazione delle disposizioni relative:
a)                  alla tutela del lavoro. Si tratta infatti di materia oggetto di potestà legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost., su cui lo Stato non ha pertanto potestà regolamentare se non con riferimento alle amministrazioni statali. Entro questi limiti va pertanto inteso il mandato al regolamento di cui all’art. 5, comma 5, lett. s bis) del Codice di dettare le disposizioni di attuazione ed esecuzione in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
b)                 alla nomina del collaudatore interno o di altra amministrazione. Si ritiene opportuno aggiungere una cedevolezza della norma di cui all’art. 216 (nomina del collaudatore). Non tanto per derogare alla figura, ai suoi compiti e alle incompatibilità, ma quanto ai requisiti per la nomina e al numero dei componenti l’organo di collaudo (si tratta difatti di norme che attengono all’organizzazione). Tale emendamento trova conforto nella sentenza 401/2007 della Corte costituzionale che, sul tema analogo della nomina delle commissioni aggiudicartici ha affermato: “gli aspetti connessi alla composizione della Commissione giudicatrice e alle modalità di scelta dei suoi componenti attengono, più specificamente, alla organizzazione amministrativa degli organismi cui sia affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei necessari requisiti, da parte della imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara. Da ciò deriva che non può essere esclusa la competenza legislativa regionale nella disciplina di tali aspetti. Deve, pertanto, ritenersi non conforme al sistema di riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni la normativa contenuta nei commi in esame, la quale vale certamente nel suo insieme per l’attività contrattuale posta in essere in ambito statale, mentre per le Regioni deve necessariamente avere carattere recessivo nei confronti di una diversa (ove esistente) disciplina specifica di matrice regionale, secondo quanto disposto dall’art. 117, quinto comma, Cost. e dall’art. 1, comma 6, della legge di delega n. 62 del 2005.”
Ancora in punto di individuazione delle disposizioni regolamentari applicabili alle Regioni, non appare legittimo il richiamo, fatto dall’articolo 1, comma 5, dello schema di regolamento alla legge Scelba, prevedendo l’applicazione alle Regioni, con carattere di cedevolezza, delle disposizioni che dettano la disciplina di attuazione ed esecuzione in materie di potestà legislativa concorrente. Tale richiamo, infatti, manca della copertura della norma primaria e, per giunta, appare privo di fondamento nel quadro costituzionale successivo alla riforma del Titolo V della Costituzione, attesa l’attribuzione allo Stato della potestà regolamentare unicamente in materie di sua competenza legislativa esclusiva.
Infine, l’articolo 1 dello schema di regolamento appare lacunoso anche laddove non tiene conto delle particolari condizioni di autonomia di cui godono le Regioni a statuto speciale, espressamente riconosciuta dal Codice dei contratti, sicché si ritiene necessario quanto meno riportare nel regolamento la clausola di salvaguardia in conformità all’articolo 4, comma 5, del codice.
Un secondo aspetto che suscita forti preoccupazioni risiede, questa volta, non nella delimitazione delle competenze normative regionali, bensì nell’indebita compressione ad opera del regolamento dell’autonomia negoziale e, talora, dei poteri discrezionali delle stazioni appaltanti, in contrasto con precise disposizione del codice.
Ciò che in particolare si ritiene assolutamente non condivisibile, perché non aderente alla norma primaria, è l’accorpamento nel regolamento di quasi tutte le disposizioni del D.M. 145/2000, da cui consegue il sostanziale svuotamento di contenuto del disposto dell’art. 5 comma 7, del codice che, con una precisa scelta a favore della “libertà contrattuale” delle stazioni appaltanti, riconosce alle stesse la facoltà di approvare un proprio capitolato generale.
Difatti, sebbene la definizione di alcuni aspetti del rapporto contrattuale sia demandata al regolamento di esecuzione ed attuazione, analogamente al sistema Merloni (in tema di penali, esecuzione del contratto, corrispettivo agli esecutori, termini di adempimento), rispetto alla chiarissima scelta liberalizzatrice del codice, il regolamento appare eccessivamente restrittivo, tanto da suscitare forti dubbi di legittimità. Si richiede pertanto di riconsiderare e rivalutare secondo una logica coerente allo spirito e ai principi del codice dei contratti l’inserimento nel regolamento delle disposizioni del D.M. 145/2000.
In altri casi, il regolamento si spinge a definire nel dettaglio modalità applicative di disposizioni che, nelle intenzioni del codice, sono per contro rimesse alle scelte discrezionali e alle autonome determinazioni delle stazioni appaltanti. Ad es. in tema di affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro, il codice richiama i principi comunitari di parità di trattamento, pubblicità e non discriminazione e la procedura negoziata senza bando prevista per i lavori. La norma è di per sé esaustiva in quanto, da un punto di vista formale, non dispone un rinvio al regolamento ed evidenzia la volontà di demandare alle stazioni appaltanti, in un’ottica di semplificazione e flessibilità, le modalità con cui in concreto dare attuazione ai predetti principi anche in ragione delle caratteristiche e della rilevanza economica dei singoli servizi da affidare. L’impostazione del regolamento di dettare in modo analitico le procedure e le forme di pubblicità da osservare nell’affidamento di questi servizi risulta pertanto in evidente contrasto con la norma primaria.
Un ulteriore terzo profilo problematico attiene alle modalità di attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà all’interno del regolamento: in particolare non si è tenuto in adeguato conto del ruolo e delle competenze degli enti territoriali nella disciplina di nuova introduzione della validazione dei progetti, privilegiando anche in questi aspetti squisitamente organizzativi e quindi estranei alla tutela della concorrenza, una logica eccessivamente centralista non coerente con lo spirito della riforma del Titolo V della Costituzione. Si ritiene pertanto opportuno un ripensamento dell’impianto delle disposizioni regolamentari sulla validazione dei progetti.
Un quarto elemento di criticità di carattere sistematico emerso dalla lettura del testo deriva dalla scarsa organicità della disciplina regolamentare dei contratti di servizi e forniture.
In primo luogo manca l’attuazione di alcune disposizioni del codice, ad es. laddove rinvia al regolamento la disciplina dei livelli di progettazione nei servizi e nelle forniture.
L’aspetto più problematico, tuttavia, si rinviene nella tecnica legislativa di richiamare per taluni istituti le corrispondenti disposizioni regolamentari in tema di lavori.
Le Regioni ritengono non condivisibile sul piano operativo l’ampio utilizzo di questi rinvii, sia perché rendono di difficile interpretazione ed applicazione le norme stesse, spostando sui destinatari del regolamento il gravoso compito di valutare in che termini la norma sui lavori è compatibile e quindi applicabile anche ai servizi e alle forniture, sia perché spesso la diversità ontologica tra lavori da una parte e servizi e forniture dall’altra, rende le mere estensioni delle disposizioni sui lavori tecnicamente inapplicabili ai contratti di servizi e forniture.
Si ritiene pertanto doverosa una rivisitazione della parte IV dello schema di regolamento mirata a conferire maggiore organicità alla disciplina di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti nel settore dei servizi e delle forniture, consentendo una più agevole lettura ed applicazione delle disposizioni regolamentari.
in: http://www.regioni.it/newsletter/newsletter.asp?newsletter_data=2009-01-30&newsletter_numero=1297#art4%23art4

Disegno di legge recante misure contro la prostituzione

Disegno di legge recante misure contro la prostituzione

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uardi Clemente (a cura di ), “In-formazione Alzheimer. Alla ricerca di nuove connessioni nella rete lombarda dei servizi alle demenze”, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 192, € 16,00.

Suardi Clemente (a cura di ), “In-formazione Alzheimer. Alla ricerca di nuove connessioni nella rete lombarda dei servizi alle demenze”, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 192, € 16,00.


Pesaresi Franco, La Carta Acquisti. Dossier sulla Social Card, 27 gennaio 2009.

Il Decreto Legge n. 112/2008 ha istituito la “Carta acquisti” finalizzata all’acquisto da parte di soggetti poveri di beni destinati al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche, con onere a carico dello Stato.
Si tratta di una carta a banda magnetica prepagata e ricaricabile sulla quale vengono accreditati, a favore degli aventi diritto, 40 euro mensili con cui potranno essere acquistati generi alimentari o potranno essere pagate bollette di pubblici servizi. La Carta acquisti (o “social card” termine spesso usato nel linguaggio giornalistico) è una normale carta di pagamento elettronica emessa da Poste italiane, che può essere utilizzata per effettuare acquisti in tutti i negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard, nonché per il pagamento delle bollette della luce e del gas. Inoltre, nei negozi che espongono lo stesso simbolo presente sulla carta, potranno essere ottenuti degli sconti aggiuntivi. Ai possessori di Carta acquisti si applicano anche le tariffe agevolate per il consumo di energia elettrica.
La Carta acquisti spetta ai cittadini italiani, residenti in Italia con età pari o superiore a 65 anni, o di età non superiore a tre anni.

Il dossier analizza e valuta la recente esperienza della “Carta acquisti” nel sistema assistenziale italiano.
Pesaresi Franco, La Carta Acquisti.Dossier sulla Social Card, 27 gennaio 2009.

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Il fantasma del federalismo

Le parole chiave del federalismo fiscale sono perequazione e costi standard. Due tecnicismi dietro cui si nascondono non poche insidie. Tanto che dalla Commissione europea è giunto un allarme: la riforma non aumenti il deficit, ha detto in concreto l’esecutivo di Bruxelles. Secondo i sostenitori dell’innovazione istituzionale, il federalismo fiscale non aumenterà in alcun modo la spesa per lo stato. Sarà anzi la sua mancata applicazione a farlo. Numeri, però, non ci sono.

Il fantasma del federalismo – [ Il Foglio.it › Solo qui ]

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Massimo Riva, Se Bossi sbanca lo Stato | L’espresso 5 febbraio 2009

Con il voto del Senato sulla normativa che introduce il federalismo fiscale si è compiuto un ulteriore e più grave passo di conclamata indifferenza verso gli equilibri di bilancio. Nel senso che non ci si è nemmeno preoccupati di fare finta di credere in una stima, magari manipolata, del saldo finanziario fra entrate e uscite del nuovo sistema.

Se Bossi sbanca lo Stato | L’espresso

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Congedi retribuiti ai figli di persone con grave handicap: Sentenza della Consulta

Congedi retribuiti ai figli di persone con grave handicap: Sentenza della Consulta

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Congedi retribuiti ai figli di persone con grave handicap: Sentenza della Consulta

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