ISTAT, rilevazioni annuali sui trattamenti pensionistici e sui loro beneficiari condotte dall’Istat in collaborazione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale.

rilevazioni annuali sui trattamenti pensionistici e sui loro beneficiari condotte dall’Istat in collaborazione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale.

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Federalismo fiscale: testi on line sul sito del dipartimento

 

(regioni.it) “News Riforme” – newsletter del Dipartimento per le riforme istituzionali – nell’ultimo numero propone una serie di link, utili per fare il punto sul dibattito parlamentare in tema di federalismo
- nNella seduta del 24 marzo scorso, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge C. 2105 ”Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”. Il provvedimento, approvato con modificazioni, torna ora all’esame del Senato per la terza lettura.
- Alla pagina “Le Riforme: il federalismo fiscale – le iniziative del Governo” sono disponibili gli approfondimenti sul disegno di legge in materia di federalismo fiscale.
- Nella sezione “Attività conoscitiva”, i resoconti delle audizioni svolte presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali nell’ambito della indagine conoscitiva sull’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.
- Nella sezione “Rassegna stampa sul federalismo fiscale” è stata pubblicata una selezione di articoli di stampa in materia di federalismo fiscale.

Newsletter n. 1338 del lunedì 30 marzo 2009

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DOPO ELUANA/ Chi esercita il ‘potere’ sul nostro corpo?

DOPO ELUANA/Chi esercita il ‘potere’ sul nostro corpo?

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TESTAMENTO BIOLOGICO/ Roccella: Veronesi sbaglia, non serve un governo dei giudici

Int. a Eugenia Roccella,TESTAMENTO BIOLOGICO/ Roccella: Veronesi sbaglia, non serve un governo dei giudici

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Federalismo fiscale: il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati, Disegno di legge approvato dalla Camera il 24.03.2009 n° 1117

Federalismo fiscale: il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati
Disegno di legge approvato dalla Camera il 24.03.2009 n° 1117-A

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Testamento biologico: il testo approvato dal SenatoDisegno di legge approvato dal Senato il 27.03.2009 n° 10

Testamento biologico: il testo approvato dal Senato
Disegno di legge approvato dal Senato il 27.03.2009 n° 10/A

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DISEGNO DI LEGGE: A.C. 2105-A – DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO DAL SENATO – S 1117)

DISEGNO DI LEGGE: A.C. 2105-A – DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO DAL SENATO – S 1117) C. 2105-A. Nel corso della giornata di ieri, 24 marzo, l’Aula di Montecitorio ha concluso l’esame del disegno di legge recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione (approvato dal Senato). Si riporta di seguito il testo del provvedimento così come modificato. Lo stesso tornerà adesso al Senato per la definitiva approvazione. *Le modifiche apportate si riportano in grassetto, mentre le soppressioni sono evidenziate . DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A Capo I CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO Art. 1. (Ambito di intervento). 1. La presente legge costituisce attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l’istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l’utilizzazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione degli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i princìpi generali per l’attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull’ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. 2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con esclusione degli enti locali ricadenti nel loro territorio, si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 14, 21 e 25. Art. 2. (Oggetto e finalità). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni. 2. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24-bis, 26 e 27, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo; b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall’Unione europea e dai trattati internazionali; c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell’amministrazione dei tributi; rispetto dei princìpi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale; e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite; f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione; g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall’applicazione del patto di stabilità e crescita; h) individuazione dei princìpi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l’osservanza del patto di stabilità e crescita; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; individuazione dei princìpi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e) a carico dell’ente in caso di mancato rispetto di tale termine; h-bis) prevedere l’obbligo di pubblicazione su siti internet dei bilanci delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata; i) rispetto dei princìpi di cui all’articolo 53 della Costituzione; i) salvaguardia dell’obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche; l) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: 1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; 2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni; m) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; n) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale; o) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell’imposizione di tributi propri; p) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato: 1) istituire tributi regionali e locali; 2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell’esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1); 3) valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; p-bis) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; q) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali; r) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all’articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni; s) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato; t) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo; l’accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali; u) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell’esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l’ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all’articolo 17 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), fino all’esercizio del che sono commisurate all’entità di tali scostamenti e possono comportare l’applicazione di misure automatiche per l’incremento delle entrate tributarie ed extratributarie e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria; v) previsione che le sanzioni di cui alla lettera u) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h) o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica; z) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi; aa) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali; bb) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l’effettiva attuazione dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b); cc) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione; dd) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; dd-bis) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all’adempimento dei relativi compiti; ee) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall’articolo 119 della Costituzione; ff) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva; gg) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite; hh) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato da relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all’articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta. 4. Decorso il termine per l’espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell’espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all’intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall’intesa. 5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali. 6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h), primo periodo. Un altro decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1-bis dell’articolo 19. Contestualmente all’adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, con l’indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. 7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4. Art. 3. (Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale). 1. È istituita la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d’intesa tra loro su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l’elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l’ufficio di presidenza. 1-bis. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei propri lavori. 1-ter. Gli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al comma 2 sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 2 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 2 non spetta alcun compenso. 2. La Commissione assicura il raccordo con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, avvalendosi a tal fine della consultazione di un Comitato esterno di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell’ambito della Conferenza unificata. Esso è composto da dodici membri di cui sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. 2. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell’ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, è composto da dodici membri dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere. 3. La Commissione: a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all’articolo 2; b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 5. 4. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all’esame della Commissione. Con la proroga del termine per l’espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l’esercizio della delega. Qualora il termine per l’espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l’esercizio della delega, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni. 5. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20. Art. 4. (Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale). 1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all’articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», formata da trenta componenti e composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all’articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d’intesa tra di loro nell’ambito della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell’ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari. 3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori. 4. La Commissione opera nell’ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all’articolo 5 a decorrere dall’istituzione di quest’ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi. Art. 5. (Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica). 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 prevedono l’istituzione, nell’ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l’attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all’articolo 17; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull’applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento; b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo princìpi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l’applicazione; c) la Conferenza verifica l’utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all’articolo 15; d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l’adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema; e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali; e-bis) la Conferenza mette a disposizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti; f) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all’articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio; g) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata. 2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere. Art. 6. (Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria). 1. All’articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili». Capo II RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI Art. 7. (Princìpi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali). 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell’IVA, in grado di finanziare le spese derivanti dall’esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale esclusiva e concorrente nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; b) per tributi delle regioni si intendono: 1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni; 2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali; 3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale; c) per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 1), per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 2), per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale; d) le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all’articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto: 1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale; 2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio; 3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione; 4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche; e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione. Art. 8. (Princìpi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento). 1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall’articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all’articolo 2 sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono: 1) spese riconducibili al vincolo dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; 2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1); 3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell’Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all’articolo 15; b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale; c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell’ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard; d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all’IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell’IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), e con quote del fondo perequativo di cui all’articolo 9; g) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni; h) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una sola regione; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all’articolo 9; i) definizione delle modalità per cui l’importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito IRAP, è sostituito dal gettito derivante dall’aliquota media di equilibrio dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell’aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l’importo complessivo dei trasferimenti soppressi; l) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i princìpi della presente legge e secondo le modalità di cui all’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni. 2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all’intesa Stato-regioni sull’istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1). 3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l’assistenza e, per quanto riguarda l’istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti. Art. 9. (Princìpi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell’entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni). 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, in relazione alla determinazione dell’entità e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell’IVA assegnata per le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i), per le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione; b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l’ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all’evoluzione del quadro economico-territoriale; c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare: 1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell’articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l’esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria nonché dall’emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell’attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l’integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni; 2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera g) del presente articolo; d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare l’integrale copertura delle spese al fabbisogno standard; e) è garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l’effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta all’evasione e all’elusione fiscale, alla regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere d) e h), tali da assicurare l’integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l’effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato; f) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui è assicurata l’integrale copertura; g) definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri: 1) le regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i), supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo; 2) le regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i), è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all’obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante; 3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all’articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa; h) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L’indicazione non comporta vincoli di destinazione. 1-bis. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi costituzionali in vigore. Art. 10. (Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni). 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato; b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento: 1) per le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), dei tributi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2); 2) per le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), del tributo regionale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25, comma 4; c) aumento dell’aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell’IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche; d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte. Capo III FINANZA DEGLI ENTI LOCALI Art. 11. (Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane). 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e città metropolitane, in: 1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale; 2) spese relative alle altre funzioni; 3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell’Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all’articolo 15; b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo; c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante; d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l’integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento; e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell’articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali; f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione; g) valutazione dell’adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l’ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove associati con ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all’articolo 2, dei territori montani e delle isole minori. Art. 12. (Princìpi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l’autonomia di entrata e di spesa degli enti locali). 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all’autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l’attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale; b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all’IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126; c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale; d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l’autonomia tributaria, attribuisca all’ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana; e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l’autonomia tributaria, attribuisca all’ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali; f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l’incremento dell’autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali; g) previsione che le regioni, nell’ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni; i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini; l) previsione che la legge statale, nell’ambito della premialità ai comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell’ente locale o da altri enti locali della medesima regione. Art. 13. (Princìpi e criteri direttivi concernenti l’entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali). 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riferimento all’entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l’altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all’esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell’articolo 12, con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all’articolo 15, tenendo conto dei princìpi previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera l), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica; b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l’entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento; c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a: 1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale; 2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell’entità dei finanziamenti dell’Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti; d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all’ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata; e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard; f) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all’esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all’articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative; g) definizione delle modalità per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni, e alle province alle province e alle città metropolitane inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera; h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province e le città metropolitane del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all’articolo 2 della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell’assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Art. 13-bis. (Attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione). 1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all’assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all’articolo 119 della Costituzione e ai princìpi della presente legge. Capo IV FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE Art. 14. (Finanziamento delle città metropolitane). 1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all’articolo 2 e in coerenza con i princìpi di cui agli articoli 11, 12 e 13, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l’attribuzione ad esse dell’autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l’attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed entrate proprie, anche diverse da quelle assegnate ai comuni, propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all’esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera d). Capo V INTERVENTI SPECIALI Art. 15. (Interventi di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione). 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riferimento all’attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell’Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell’Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato; b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni; c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all’esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale; d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona; l’azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione; e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L’entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti. Capo VI COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO Art. 16. (Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo). 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell’ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell’evoluzione del quadro economico territoriale; b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all’osservanza del patto di stabilità e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell’autonomia finanziaria; c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni; d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali; e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l’assunzione di oneri e di impegni nell’interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l’occupazione e l’imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l’alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell’ente nonché l’attivazione nella misura massima dell’autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell’ente locale per l’attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all’articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all’articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali. Art. 17. (Patto di convergenza). 1. Nell’ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l’obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, le modalità di ricorso al debito nonché l’obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell’autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello. Capo VII PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI Art. 18. (Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni). 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo all’attuazione dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i princìpi generali per l’attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell’ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire; b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità; c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell’attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni; d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale. Capo VIII NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 19. (Princìpi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni). 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all’articolo 9 si applicano a regime dopo l’esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9; b) l’utilizzo dei criteri definiti dall’articolo 9 avviene a partire dall’effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni; c) per le materie diverse da quelle di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera; c-bis) i meccanismi compensativi di cui alla lettera c) vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell’ente, coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all’articolo 17; d) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c); e) garanzia per le regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l’effettivo gettito dei tributi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h); e-bis) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l’effettivo gettito dei tributi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h); f) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sia, per il complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell’adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle funzioni già trasferite. 1-bis. La legge statale stabilisce i livelli essenziali di assistenza e i disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale. Art. 20. (Norme transitorie per gli enti locali). 1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all’articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) nel processo di attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall’eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i princìpi della presente legge; b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata; b-bis) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, dell’esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati; c) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all’articolo 15, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell’articolo 12, tenendo conto dei princìpi previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera l), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica; d) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all’esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l’individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali: 1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l’80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2; 2) per comuni e province l’80 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall’autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall’autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo; 3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l’ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all’articolo 2; e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera d). 2. Ai soli fini dell’attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell’entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all’articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell’articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. 3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti: a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; b) funzioni di polizia locale; c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica; d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; f) funzioni del settore sociale. 4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti: a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l’edilizia scolastica; c) funzioni nel campo dei trasporti; d) funzioni riguardanti la gestione del territorio; e) funzioni nel campo della tutela ambientale; f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro. 5. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 disciplinano la possibilità che l’elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata. Art. 21. (Perequazione infrastrutturale). 1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) estensione delle superfici territoriali; a.1) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno a-bis) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; b) densità della popolazione e densità delle unità produttive; c) particolari requisiti delle zone di montagna; d) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio; e) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall’insularità, anche con riguardo all’entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione. 2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell’adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Art. 22. (Norme transitorie per le città metropolitane). 1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse. 2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell’ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta: a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia; b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione; c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione. 3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene la perimetrazione della città metropolitana, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti e reca una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana. Sulla proposta è acquisito il parere della regione da esprimere entro novanta giorni. Si osservano i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo; b) il territorio della città metropolitana si articola al suo interno in comuni; c) lo statuto provvisorio della città metropolitana definisce le forme di coordinamento dell’azione complessiva di governo all’interno del territorio metropolitano; disciplina altresì le modalità per l’elezione o l’individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 6. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1; d) sulla proposta di istituzione della città metropolitana è indetto un referendum tra tutti i cittadini della provincia; il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere; in caso di parere regionale negativo, il quorum di validità è del 30 per cento. 3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene: a) la perimetrazione della città metropolitana, che, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti. Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo; b) l’articolazione del territorio della città metropolitana al suo interno in comuni; c) una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana, che definisce le forme di coordinamento dell’azione complessiva di governo all’interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l’elezione o l’individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 5, lettera b). 3-bis. Sulla proposta di cui al comma 2, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della provincia. Il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto 4. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui alla lettera d) del comma 3, osservando le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili. 5. Ai fini dell’attuazione del comma 2, con uno o più decreti legislativi da adottare per ciascuna città metropolitana nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, sono istituite le città metropolitane in conformità con la proposta approvata nel referendum di cui alla lettera d) del comma 3 al comma 3-bis e con l’osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. 5-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 5, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime. 5. Al fine dell’istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione della città metropolitana in conformità con la proposta approvata nel referendum dì cui al comma 3-bis; b) istituzione, in ciascuna città metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di una assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia; c) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai componenti del consiglio provvisorio della città metropolitana in ragione di tale incarico; d) previsione che, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente; e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l’attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi; f) previsione che, per le finalità di cui alla lettera e) siano, altresì, considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano: 1) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; 2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici; 3) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale; 6. Con le città metropolitane istituite ai sensi del presente articolo è istituita una assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia. Nessun emolumento, gettone di presenza o altra forma di retribuzione è attribuita ai com ponenti del consiglio provvisorio in ragione di tale incarico. 7. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l’esercizio dell’iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell’area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l’inclusione nell’area metropolitana ovvero in altra provincia già esistente. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1. 8. Dalla data di proclamazione dell’esito positivo del referendum di cui al comma 3, lettera d), e fino alla data di entrata in vigore della disciplina organica di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. 9. Ai soli fini delle previsioni concernenti le spese e l’attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi. 10. Ai medesimi fini di cui al comma 9 sono, altresì, considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano: a) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici; c) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale. 8. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l’esercizio dell’iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell’area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l’inclusione nel territorio della città metropolitana ovvero in altra provincia già esistente, nel rispetto della continuità territoriale. Art. 23. (Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell’articolo 114, terzo comma, della Costituzione). 1. In sede di prima applicazione, fino all’attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull’ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. 2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L’ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali. 3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative: a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali; b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico; c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale; d) edilizia pubblica e privata; e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità; f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio; g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell’articolo 118, secondo comma, della Costituzione. 4. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L’Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell’articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell’articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi; b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3. 6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è disciplinato lo status dei membri dell’Assemblea capitolina. 7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all’attuazione dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i princìpi generali per l’attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite; b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera d). 8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 9. A seguito dell’attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall’istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale. 9-bis. Per la città metropolitana di Roma capitale si applica l’articolo 22 ad eccezione del comma 2, lettere b) e c) e del comma 5, lettera d). La città metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della città metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo. Art. 24. (Princìpi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni). 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell’economia e delle finanze e con l’Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali; b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell’economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell’evasione. Art. 24-bis. (Contrasto dell’evasione fiscale). 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell’autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell’evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell’accertamento dei predetti tributi; b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di emersione di maggior gettito attraverso l’azione maggior gettito derivante dall’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale. Capo IX OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETÀ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Art. 25. (Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome). 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di convergenza di cui all’articolo 17 patto di stabilità interno e all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera l). 2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell’insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l’assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza: a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma; b) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali; c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera hh), e alle condizioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d). 4. A fronte dell’assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all’articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore. 5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l’esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. 6. La Commissione di cui all’articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l’ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell’esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata. 7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell’economia e delle finanze, per le politiche europee e dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all’entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l’organizzazione del tavolo. Capo X SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI Art. 26. (Salvaguardia finanziaria). 1. L’attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita. 2. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che: a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni; b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l’obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria; 3. All’istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso. 3-bis. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all’articolo 2 e all’art. 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 27. (Abrogazioni). 1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l’abrogazione.


Novità legislative Nazionali, 28 febbraio 2009

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Leggi “sociali” per argomento (28/02/2009)

Leggi “sociali” per argomento (28/02/2009)

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PUGLIA – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2009, n. 168 L.r. n. 19/2006 – Piano regionale delle Politiche Sociali (2009-2011) – Indirizzi per la formazione del Piano e per l’integrazione delle politiche sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2009, n. 168
L.r. n. 19/2006 – Piano regionale delle Politiche Sociali (2009-2011) – Indirizzi per la formazione del Piano e per l’integrazione delle politiche sociali.

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Sicilia. Programma delle politiche sociali e socio-sanitarie 2010-2012

Decreto Presidente Giunta Regionale Sicilia 2/3/2009 (BUR 13/3/2009 n. 11)
Approvazione del Programma regionale delle politiche sociali e socio-sanitarie 2010-2012.

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Marche. Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità. Anni 2009-2010

Tempi e modalità di attuazione dell’intervento di assistenza domiciliare
indiretta al disabile in situazione di particolare gravità – anno 2009 e 2010

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Testamento biologico. La posizione di Veronesi

Umberto Veronesi. Sul DDL testamento biologico
Senato, Resoconto stenografico della seduta n. 175 del 18/03/2009

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Implicazioni bioetiche della nutrizione artificiale

PRECISAZIONI IN MERITO ALLE IMPLICAZIONI BIOETICHE DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE
Documento elaborato dal Consiglio Direttivo e dalla Commissione di Bioetica della Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale (SINPE)

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Sul ddl Testamento biologico

Nei paesi laici
Un ddl così antilibertario e, di fatto, discriminatorio, da far pensare: meglio nessuna legge che una
cattiva legge; un malinteso principio di beneficienza che si vorrebbe far prevalere sul principio di
autonomia; una cultura clericale, in cui si è portati a chiedere concessioni invece che a pretendere
diritti. Intervista a Valerio Pocar.
Valerio Pocar, membro della Consulta di Bioetica, è docente di Sociologia del diritto e di Bioetica
all’Università di Milano Bicocca.

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Fine vita. Il bene del paziente

Il bene del paziente
Lo stato vegetativo persistente, un esito mai voluto dalla medicina, che chiede all’etica un aiuto, una
via d’uscita. Il rischio che nutrizione e idratazione artificiali siano imposte anche ai malati terminali,
prolungandone l’agonia. La sfida futura delle cure palliative saranno le malattie non oncologiche.
Intervista a Luciano Orsi.
Luciano Orsi, anestesista rianimatore, membro della Consulta di Bioetica, docente presso la
Scuola Italiana di Medicina Palliativa (Simpa), è responsabile della Rete Cure Palliative e
dell’Unità Operativa Cure Palliative dell’Ospedale di Crema.

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Fine vita. Desistenza terapeutica

Desistenza terapeutica
I due pilastri del rapporto medico-paziente, consenso informato e legittimo rifiuto delle cure;
l’assurdità di non voler considerare l’alimentazione artificiale un trattamento medico; la piccola
rivoluzione che sta interessando tanti reparti di rianimazione, in via di apertura verso l’esterno.
Intervista a Davide Mazzon.
Davide Mazzon è Direttore dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione e del Dipartimento
Chirurgico dell’Ospedale di Belluno. Ha coordinato la Commissione di Bioetica della Società
Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva ed è membro del Comitato per la
Bioetica della Regione Veneto.
Fine vita. Desistenza terapeutica

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CSV Como – Corso “Il volontariato nell’organizzazione”,

Corso “Il volontariato nell’organizzazione”, un itinerario formativo sulla gestione delle risorse umane nelle organizzazioni di volontariato preparato e tenuto dal Centro Servizi per il Volontariato di Como. Da marzo a maggio, otto lezioni con docenti specializzati nell’orientamento, nella ricerca e gestione dei volontari: Franco Dell’Olio (psicologo), Pierluigia Verga (psicologa) e gli operatori e orientatori del Csv.L’iniziativa di formazione è rivolta ai volontari delle associazioni che hanno compiti di gestione delle risorse umane, per chi insomma si occupa in modo privilegiato di nuovi volontari, di come contattarli, coinvolgerli, motivarli. Le OdV hanno espresso l’esigenza di avere un supporto proprio nelle delicate fasi che portano le persone a diventare volontari, ad inserirsi in una organizzazione per loro nuova e nelle nuove modalità di volontariato che vanno delineandosi.

CSV Como – Volontariato, le regole non scritte

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Governo Italiano – determinati gli obiettivi generali per la gestione del Fondo UNRRA per il 2009.L’impiego della Fondo UNRRA per finanziare progetti a favore di minori, giovani, emarginati, tossicodipendenti ovvero progetti riguardanti attività di integrazione, finalizzate alla prevenzione di situazioni e comportamenti a rischio di devianza, abbandono o degrado sociale

Con la Direttiva del Ministro dell’Interno del 19 febbraio 2009 sono stati determinati gli obiettivi generali per la gestione del Fondo UNRRA per il 2009.L’impiego della Fondo UNRRA per finanziare progetti a favore di minori, giovani, emarginati, tossicodipendenti ovvero progetti riguardanti attività di integrazione, finalizzate alla prevenzione di situazioni e comportamenti a rischio di devianza, abbandono o degrado sociale, fu stabilito con l’accordo stipulato il 12 novembre del 1947 tra il Governo italiano e l’UNRRA (Amministrazione delle Nazioni Unite per l’assistenza e la riabilitazione), reso esecutivo con decreto legislativo del 10 aprile 1948, n. 1019.Con l’istituzione dei Dipartimenti presso il Ministero dell’interno la gestione del Fondo UNRRA è inserita tra le competenze del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immmigrazione, che ha fornito con la Circolare n.3 del 18 marzo 2009 le indicazioni necessarie sui requisiti che devono possedere i progetti, nonché sulle modalità di accesso agli stessi.La Direttiva individua priorità e criteri per l’assegnazione dei contributi – la cui entità è di 3.000.000 di euro – per l’esecuzione di progetti aventi di mira l’assistenza e la riabilitazione di anziani e disabili.I contributi sono destinati ad interventi socio-assistenziali in favore di: * persone anziane affette da gravi patologie (nella misura di 1.000.000 di euro), * persone disabili che siano in stato di bisogno (nella misura di 2.000.000 di euro).Possono avanzare richiesta di contributo enti pubblici nonché organismi privati aventi personalità giuridica ovvero regolarmente costituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o con requisiti espressamente previsti dalle specifiche normative del settore, che svolgono da almeno 5 anni attività rientranti nella specifica area di intervento.I progetti devono indicare la tipologia di intervento cui fanno riferimento, il numero dei soggetti destinatari e, in caso di acquisto di mezzi di trasporto, apparecchiature ed altri materiali destinati ai servizi, le loro caratteristiche tecniche.Possono essere finanziate: a) le spese per potenziare i centri socio-assistenziali riabilitativi, comprese quelle di costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione e quelle per attrezzature ed arredamenti; b) le spese di funzionamento di centri e servizi socio-assistenziali, comprese quelle per apparecchiature, strumentazioni, mezzi materiali, mezzi di trasporto, automezzi destinati ai servizi, nonché per il rimborso ad operatori e volontari e per la informatizzazione dei servizi, con esclusione di veri e propri oneri di ordinaria gestione.Alla Circolare è allegato il modello da utilizzare per la domanda, che deve essere inviata, attraverso raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 maggio 2009 alla Prefettura territorialmente competente. Fonte: Ministero dell’Interno

Governo Italiano – Dossier

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Sacconi, servono politiche sociali

(ANSA) – ROMA, 30 MAR – Le politiche sociali possono essere il motore della ripresa economica. Lo ha detto il ministro Sacconi al G8 del Lavoro in corso a Roma. Ha sottolineato come queste politiche che proteggono la persona possano contribuire alla ricostruzione della fiducia nel futuro. La fiducia puo’ essere ricostruita sia attraverso il sostegno diretto a reddito per coloro che hanno perso il lavoro sia indirettamente con le risposte dei governi su salute, istruzione e altre questioni che riguardano la persona.

ANSA.it – TopNews – Sacconi, servono politiche sociali

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Salone delle Autonomie Locali

Salone delle Autonomie Locali

Rimini, 1 – 3 aprile 2009: tre giorni di esposizione, workshop e tavole rotonde, per fare il punto sui migliori servizi che rendono efficiente una amministrazione pubblica, dalla tecnologia alla qualità ambientale, dalla sanità al welfare, fino allo sport.

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HELMUT K. ANHEIER, GIOVANNA ROSSI e LUCIA BOCCACIN, The Social Generative Action of the Third Sector. Comparing International Experiences.


The Social Generative Action of the Third Sector. Comparing International Experiences.

Il volume, a cura di HELMUT K. ANHEIER, GIOVANNA ROSSI e LUCIA BOCCACIN, mette in evidenza i più recenti sviluppi sociali, culturali ed istituzionali del terzo settore in Europa e negli Stati Uniti. È un testo interdisciplinare che raccoglie i contributi di studiosi appartenenti a diverse aree nell’ambito delle scienze sociali (sociologi, esperti in scienze politiche, giuristi).

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Dal 29 maggio al 1° giugno, il quarto Festival dell’Economia di Trento sul tema “Identità e crisi globale”.

Dal 29 maggio al 1° giugno, il quarto Festival dell’Economia di Trento sul tema “Identità e crisi globale”.

Festival dell’Economia di Trento

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IL DISEGNO DI LEGGE PER LA PREVIDENZA DEI LAVORATORI AUTONOMI “SENZA CASSA”

IL DISEGNO DI LEGGE PER LA PREVIDENZA DEI LAVORATORI AUTONOMI “SENZA CASSA”
Nel corso di un incontro di verifica con le Organizzazioni sindacali, svoltosi mercoledì, sono stati sollevati alcuni problemi (di compatibilità con il sistema generale della previdenza obbligatoria) che hanno causato uno slittamento della presentazione formale al Senato del disegno di legge dei senatori del PD per la riforma della previdenza per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale dell’Inps e per rendere facile e non costosa la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in gestioni diverse. Nessun allarme: conto di riuscire a risolvere entro breve tempo questi problemi e di limitare al minimo il ri tardo della presentazione formale del disegno di legge.

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Come scaricare file torrent con utorrent notes from stambugia

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PERCHÈ SERVE IL «CONTRATTO DI TRANSIZIONE ALLA FLEXSECURITY» DI Franco Debenedetti

Di riforma del contratto di lavoro, più conosciuta nella poco appropriata abbreviazione “abolizione dell’articolo 18” , si parla da anni: molte sprezzanti ripulse, numerosi consensi illuminati, nessuna azione politica significativa. Ora sembra che si sia prossimi a un punto di svolta. E ciò per ragioni precise: la crisi finanziaria, diventata recessione economica, minaccia di diventare crisi sociale. Una disoccupazione a livelli a cui da tempo non eravamo più abituati, leva il sonno a governanti di tutto il mondo. L’Italia affronta questa eventualità con una struttura del mercato del lavoro che vede da un lato lavoratori superprotetti, dall’altro lavoratori che protezione ne hanno poca o punto

segue a: Pietro Ichino

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PERCHÈ SERVE IL «CONTRATTO DI TRANSIZIONE ALLA FLEXSECURITY» DI Franco Debenedetti

Di riforma del contratto di lavoro, più conosciuta nella poco appropriata abbreviazione “abolizione dell’articolo 18” , si parla da anni: molte sprezzanti ripulse, numerosi consensi illuminati, nessuna azione politica significativa. Ora sembra che si sia prossimi a un punto di svolta. E ciò per ragioni precise: la crisi finanziaria, diventata recessione economica, minaccia di diventare crisi sociale. Una disoccupazione a livelli a cui da tempo non eravamo più abituati, leva il sonno a governanti di tutto il mondo. L’Italia affronta questa eventualità con una struttura del mercato del lavoro che vede da un lato lavoratori superprotetti, dall’altro lavoratori che protezione ne hanno poca o punto

segue a: Pietro Ichino

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Approda in Senato il progetto di legge di Pietro Ichino sulla flexsecurity

Approda in Senato il progetto di legge di Pietro Ichino sulla flexsecurity. Ha il pregio di proporre assunzioni a tempo indeterminato come standard generale di ingresso in azienda; ha l’ambizione di regolare una volta per tutte i meccanismi di uscita dall’azienda rivedendo l’articolo 18 senza snaturare le forme di tutela del lavoratore

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MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI COLLOQUIO CON MAURIZIO SACCONI DI PAOLA PILATI

IL MIO WELFARE non si tocca. L’età pensionabile? Per adesso non cambia. I redditi? COLLOQUIO CON MAURIZIO SACCONI DI PAOLA PILATI

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MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI COLLOQUIO CON MAURIZIO SACCONI DI PAOLA PILATI

IL MIO WELFARE non si tocca. L’età pensionabile? Per adesso non cambia. I redditi? COLLOQUIO CON MAURIZIO SACCONI DI PAOLA PILATI

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Daniela Minerva, La fiera della sanità, recensione: Rapporto malasanità di G. Di Feo

La prima radiografia completa della presenza pontificia nella pubblica assistenza viene presentata da Daniela Minerva nel suo libro-inchiesta ‘La fiera delle Sanità’: un volume che in dieci capitoli traccia la deriva del settore in Italia, dalla Lombardia delle privatizzazioni alla Campania dello sfascio, dagli infermieri calabresi a mano armata alla lottizzazione dei baroni, dalla Sicilia degli sprechi al modello emiliano. Quello di Daniela Minerva, giornalista de ‘L’espresso’, è un atto d’amore verso il Servizio sanitario nazionale,

Rapporto malasanità di G. Di Feo

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Raves, goa parties, feste: gli ultimi 10 anni del loisir tra il legale e l’illegale che si terrà il 28 aprile 2009

seminario di formazione

Raves, goa parties, feste:
gli ultimi 10 anni del loisir tra il legale e l’illegale

che si terrà il 28 aprile 2009 presso Fabbrica delle “e”
Associazione Gruppo Abele Onlus, corso Trapani 95, 10141 Torino

Per informazioni e iscrizioni
Anna Regaldo e Giulia Corti

Università della Strada
Associazione Gruppo Abele Onlus
Corso Trapani 95, 10141 Torino
tel 011.3841073-015
fax 011.3841075
e-mail universtrada@gruppoabele.org


Conservatori e liberali, di LUCA RICOLFI

Da oggi Forza Italia e Alleanza nazionale non ci sono più, e al loro posto esiste un unico partito della destra, il Popolo della Libertà: lo sta creando ancora una volta Silvio Berlusconi, che proprio ieri – davanti a una platea entusiasta – ha inaugurato a Roma la tre giorni che sancirà la definitiva unificazione fra il partito del premier e il partito del presidente della Camera. Ha fatto bene Berlusconi, ha fatto bene Fini. Soppesati i pro e i contro, la fusione fra Forza Italia e Alleanza nazionale mi sembra un evento positivo un po’ per tutti.È positivo per il partito di Fini, altrimenti votato a un destino di subalternità a Forza Italia: a differenza della Lega, An non ha un insediamento territoriale forte, né alleati possibili diversi da Forza Italia. È positivo per il partito di Berlusconi, perché senza la «trasfusione di militanza» assicurata dai nuovi venuti, Forza Italia correrebbe il rischio di un drastico ridimensionamento al momento dell’uscita di scena di Berlusconi.

Conservatori e liberali, La Stampa sabato 28 marzo 2009, di LUCA RICOLFI

Agenzia Radicale – Conservatori e liberali

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exit-italia.it associazione italiana per il diritto ad una morte dignitosa official homepage O.N.L.U.S. centro di studi e documentazione sull’eutanasia

exit-italia.it associazione italiana per il diritto ad una morte dignitosa official homepage O.N.L.U.S. centro di studi e documentazione sull’eutanasia

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DIGNITAS

DIGNITAS

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Ddl sul federalismo fiscale varato da Montecitorio lo scorso 24 marzo

testo del Ddl sul federalismo fiscale varato da Montecitorio lo scorso 24 marzo. Diverse sono le modifiche apportate alla Camera rispetto al provvedimento varato dal senato:
- abolita la riserva d’aliquota Irpef per le regioni e sostituita, quale fonte di finanziamento per le funzioni essenziali, la compartecipazione prioritaria al gettito Iva. Si è poi intervenuti sulle regioni e province a statuto speciale che non devono concorrere al patto di convergenza ma al patto di stabilità interno.
Inoltre, saranno attivati tavoli di confronto singoli tra il governo e ciascuna regione per definire il concorso delle autonomie speciali alla perequazione. Anche le funzioni della “bicameralina” sono state meglio definte e sul fronte delle infrastrutture, la perequazione sarà assicurata a favore delle aree sotto-sviluppate.
Approvato, infine, un emendamento che delega il governo alla piena attuazione degli articoli della Costituzione che riguardano i diritti della famiglia:
l’obiettivo è di andare verso la l’introduzione del “quoziente familiare”.
Il testo del DDL

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L’abc del federalismo fiscale – Il Sole 24 ORE

L’abc del federalismo fiscale – Il Sole 24 ORE

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Renato Brunetta, Guai a sottovalutare i teppisti dell’Onda, in La Stampa 21 marzo 2009

L563C.pdf (application/pdf Object).


Trent’anni di formazione per La Nostra Famiglia

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Sta per nascere nel Mantovano una nuova Comunità Socio Sanitaria

Sta per nascere nel Mantovano una nuova Comunità Socio SanitariaLa struttura sorgerà a Correggio Micheli, frazione di Bagnolo San Vito, ad opera del locale Polo Socio Educativo L’Ippocastano, gestito dalla Cooperativa Sociale CSA, e accoglierà persone adulte con gravi disabilità, dando continuità alle attività del Centro Diurno Disabili. Una positiva risposta ad una delle domande più frequenti che si pongono i genitori di ragazzi e adulti con disabilità, vale a dire: «Cosa succederà dopo di noi?»

Superando.it – Sta per nascere nel Mantovano una nuova Comunità Socio Sanitaria

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Raymond Boudon, ciclo di lezioni dal titolo: Theories of Rationality

La Scuola di dottorato in Sociologia e Ricerca Sociologia organizza un ciclo di lezioni dal titolo: Theories of Rationality Relatore: Raymond Boudon Université de Paris – Sorbonne — Martedì 31 marzo, ore 9:00 – 11:00; 14:00 – 16:00 Mercoledì 1 aprile, ore 9:00 – 11:00; 14:00 – 16:00 Giovedì 2 aprile, ore 9:00 – 11:00 Sala Riunioni – II piano — — e un Seminario di Facoltà dal titolo: Actualité de la théorie libérale classique de la démocratie Relatore: Raymond Boudon Université de Paris – Sorbonne Giovedì 2 aprile, ore 16:00 – 18:00, Aula Kessler — Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociologia Via Verdi 26, 38100 Trento – Italia Tel. 0461 881322, Fax 0461 881348 e-mail: smms@soc.unitn.it, website: www.soc.unitn.it/dsrs


Schema di Regolamento del 18 dicembre 2008, Norme per la riorganizzazione della rete scolastica

Schema di Regolamento del 18 dicembre 2008
Schema di regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133″.

Schema di Regolamento del 18 dicembre 2008

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LEGGE 3 marzo 2009 n. 18, Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita’.

LEGGE 3 marzo 2009 n. 18, Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita’.

La Normativa di Nonprofitonline

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Registrare e rielaborare streaming audio con Audacity

Audacity è un editor audio completamente gratuito. Esso permette di registrare, importare ed esportare file audio in qualunque formato (WAV, AIFF, MP3 e tanti altri ancora). E’ possibile far uso di Audacity per editare i propri effetti sonori od i propri brani musicali, effettuare tagli, mixare tracce od applicare effetti particolari.
Il software mette a disposizione numerosi strumenti per l’analisi in frequenza, per eliminazione del rumore, per l’esaltazione dei bassi e molto altro.

Programma opensource, Audacity si rivela una soluzione eccellente anche per registrare qualunque genere di flusso audio riprodotto dalla scheda sonora del personal computer. In particolare, il programma può essere utilizzato anche per registrare l’audio delle conversazioni effettuate attraverso software VoIP piuttosto che altri contributi sonori distribuiti dai siti Internet più disparati.

Per effettuare questo tipo di operazioni, è necessario cliccare sul menù Modifica, Preferenze di Audacity, selezionare il “dispositivo di registrazione” corretto quindi, nel menù a tendina mostrato nella finestra principale del programma, in alto a destra, l’opzione “Wave out” o “Stereo mix” quale sorgente di input. La scelta potrebbe variare in funzione dello specifico driver audio installato sul personal computer: cliccando sul pulsante “Registra” della barra degli strumenti, Audacity dovrebbe registrare qualunque cosa venga riprodotto dalla scheda sonora. Nel caso in cui ciò non dovesse accadere, è necessario ricontrollare le impostazioni selezionate nella finestra “Preferenze” così come nel menù a tendina in alto a destra, nella finestra principale del software.

La versione più aggiornata di Audacity è prelevabile facendo riferimento a questa pagina.


Edgar Morin, Educhiamo gli educatori

Edup – Libri per chi impara ad imparare

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Le fotocopie illegali non sono un’invenzione degli editori ma una triste realtà, spesso sottovalutata

Da un’indagine recentemente condotta da Aidro, risulta che in Italia almeno una copisteria su tre fotocopia interi volumi, violando la legge sul diritto d’autore. Questa prassi, purtroppo molto diffusa nel nostro paese, provoca un danno economico annuo pari a circa 350 milioni di euro per tutta la filiera editoriale e ha portato alla cancellazione di 4.000 posti di lavoro nel comparto. Si calcola inoltre che 500 librerie siano state costrette alla chiusura a causa della pirateria libraria.


Guardia di Finanza

COMANDO PROVINCIALE MILANO

Via Valtellina n. 3 – 20159 Milano – tel. 02/6080887 – fax 02/62772815

Operazione SUMERI 2

Vere e proprie librerie “alternative”, dove trovare migliaia di testi universitari integralmente (ed illecitamente) riprodotti, con tanto di listini prezzi e magazzini “virtuali”, sono state scoperte dai finanzieri del Gruppo di Milano, attraverso una operazione articolata e a largo raggio, che ha permesso di individuare tre copisterie del capoluogo lombardo attrezzate per la riproduzione e vendita, in violazione della normativa sui diritti d’autore, di testi universitari a carattere scientifico.

L’operazione è stata originata da una complessa ed articolata attività info-investigativa svolta anche in collaborazione con i funzionari S.I.A.E. e dell’A.I.D.R.O. di Milano e si è sviluppata attraverso tre interventi condotti su altrettante copisterie.

A seguito delle risultanze emerse da questi primi interventi, le fiamme gialle raccoglievano ulteriori elementi che indicavano che il responsabile di una delle tre copisterie in realtà utilizzava altri locali non “ufficiali”, dove l’attività di illecita riproduzione veniva condotta su volumi decisamente più ampi.

I finanzieri del Gruppo di Milano, pertanto, eseguivano un nuovo servizio sulla copisteria emersa dalle indagini, individuando in effetti un laboratorio “clandestino” dove operavano a pieno ritmo ben sei macchine fotocopiatrici professionali, dedicate soprattutto alla illecita riproduzione di testi coperti da diritto d’autore.

Ma a questo punto una sorpresa attendeva le fiamme gialle milanesi: infatti in locali vicini alla copisteria “clandestina”, venivano scoperti altri locali, intestati a prestanome e adibiti a magazzini, pieni di merce dalla natura più varia: da capi d’abbigliamento, a personal computer ancora impacchettati, a scarpe di marca, fino a tastiere musicali elettroniche, per un totale di circa 2.500 pezzi.

La varietà e la tipologia della merce, all’interno di locali non dichiarati, non poteva non apparire anomala ai finanzieri, i quali procedevano a preliminari accertamenti e ben presto scoprivano che i personal computer erano frutto di furto e che una partita di jeans recanti il noto marchio Dolce e Gabbana in realtà erano contraffatti.

Scattava, quindi, la denuncia per ricettazione e contraffazione per il responsabile dei magazzini, oltre a quella di illecita riproduzione di opere coperte da diritto d’autore (reato di cui all’art. 171ter, comma 2, lett. b, Legge 633/41), comune anche ai responsabili delle altre due copisterie.

Complessivamente venivano sottoposti a sequestro:

  • 3.600 testi coperti da diritto d’autore (oltre 2.700 copie in formato cartaceo e circa 1.000 files in formato “PDF”);
  • 2 computers, 5 supporti informatici contenti i testi trasformati in files digitali, 7 macchine fotocopiatrici professionali utilizzate per l’illecita riproduzione, il tutto per un valore commerciale complessivo di oltre 200.000 euro;
  • 2.500 tra capi di abbigliamento, scarpe, borse, recanti marchi di note case produttrici nel settore della moda, nonché computers, tastiere elettroniche ed altro materiale di vario genere, di illecita provenienza (furtiva o contraffatta), per un valore commerciale di mercato stimato in oltre 300.000 euro.

Venivano, inoltre, applicate sanzioni amministrative per complessivi 400.000 euro.

Si evidenzia, infine, che I testi scientifici tutelati dal diritto d’autore e riprodotti illecitamente, venivano venduti agli studenti universitari degli Atenei della zona Città Studi, ad un importo pari al 50% del prezzo di copertina, arrecando così un notevole danno agli autori, alle case editrici ed alle associazioni di categoria.

Presso questo Comando Provinciale sono disponibili per la visione campioni della merce sequestrata e documentazione fotografica relativa al servizio.


Maria Flavia Ambrosanio e Massimo Bordignon, SENZA NUMERI NON C’E’ FEDERALISMO


Le norme sul federalismo fiscale sono assai complesse e non sarà facile attuarle. Ma se si vuole davvero mettere su un binario corretto il dibattito, la prima cosa da fare è predisporre un quadro di riferimento quantitativo condiviso dei dati disponibili. Bisogna costruire al più presto un sistema informativo appropriato sui dati territoriali, che consenta di raccordare le informazioni che arrivano dalle diverse fonti, spesso contraddittorie tra di loro. Un’operazione di questo tipo accelererebbe l’avvio del federalismo molto più di qualunque legge delega.

Lavoce.info – ARTICOLI – SENZA NUMERI NON C’E’ FEDERALISMO

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Violenza sessuale Pedofilia Stalking – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.Commento organico al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11. – Casa Editrice: Edizioni Simone

Violenza sessuale Pedofilia Stalking – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
Commento organico al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11. – Casa Editrice: Edizioni Simone

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Gian Enrico Rusconi, Che mito la società civile

L’ultimo mito cui si aggrappa la sinistra è quello della «società civile», da cui trarre forza e impulso per resistere all’involuzione del sistema politico e quindi per la difesa della Costituzione. Come se il berlusconismo non nascesse dalle viscere della società civile italiana.

segue su: Che mito la società civile – LASTAMPA.it

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PDF995 9.1 – Gestione documenti – Freeware


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PDF995 è un programma di semplice utilizzo che permette di creare “al volo” documenti di qualità professionale nel celebre formato PDF, sempre più utilizzo in Internet.


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