Terzo rapporto dell’ANCI sui minori stranieri non accompagnati
Pubblicato: 15 marzo 2010 Filed under: Famiglie, Migrazioni 1 Commento »L’indagine mette in luce il fenomeno nel biennio 2007-2008 e l’impegno e le politiche attivate dagli enti locali.
Terzo Rapporto Anci sui minori stranieri non accompagnati Terzo Rapporto Anci sui minori stranieri non accompagnati (6.93 MB) Il Terzo Rapporto vuole rappresentare un utile strumento di lavoro per orientare le politiche rivolte ai minori non accompagnati, inserendosi nella fase caratterizzata dall’avvio del Programma nazionale di protezione per i minori stranieri non accompagnati, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato dall’ANCI, nato dalla collaborazione e condivisione di responsabilità ed oneri tra amministrazione centrale e autonomie locali che hanno voluto inquadrare il fenomeno in una prospettiva nazionale con l’obbiettivo di contribuire alla definizione di procedure standardizzate certe e condivise tra i diversi livelli interistituzionali a garanzia di un’effettiva protezione nei confronti dei minori stranieri non accompagnati.
Pubblicato il terzo rapporto dell’ANCI sui minori stranieri non accompagnati
L’indagine oggetto del presente rapporto, in continuità con le precedenti rilevazioni promosse dall’Associazione, ha come obiettivo principale quello di mettere in luce l’impegno crescente delle amministrazioni locali sul tema dei minori stranieri non accompagnati. A seguito del primo e del secondo rapporto, i quali contenevano i dati relativi al fenomeno e alle politiche attivate dal 2002 al 2006, in quest’ultimo il periodo di riferimento per la raccolta dei dati ha interessato il biennio 2007 – 2008. L’attività di rilevazione, iniziata in gennaio 2009 e terminata in giugno, ha portato all’acquisizione di 5.465 questionari rappresentativi di 5.784 realtà comunali.
Emma Bonino mette il web al primo posto, facendone il cardine addirittura delle prime 8 pagine del programma e proponendo un modello di trasparenza, di rapporto con i cittadinie di fornitura di servizi telematici che consentirebbe alla Regione di portarsi al livello delleesperienze amministrative più virtuose in Europa e nel mondo.
Pubblicato: 15 marzo 2010 Filed under: Elezioni, WEB 2.0 Lascia un commento »
è praticamente impossibile il confronto tra il programma presentato oggi da Emma Bonino (ora disponibile qui) e quello di Renata Polverini, per quanto riguarda il ruolo di Internet come motore di innovazione per il futuro governo della Regione Lazio. Emma Bonino mette il web al primo posto, facendone il cardine addirittura delle prime 8 pagine del programma e proponendo un modello di trasparenza, di rapporto con i cittadinie di fornitura di servizi telematici che consentirebbe alla Regione di portarsi al livello delleesperienze amministrative più virtuose in Europa e nel mondo. Nelle 48 pagine del programma di Renata Polverini le parole Internet e Web compaiono solo incidentalmente, e l’unica proposta concreta a cui viene dedicato un punto èaddirittura un nuovo portale del turismo. Come se non fosse bastato il fallimentare Italia.it costato decine milioni, e ormai studiato a livello internazionale come esempio di spreco di denaro pubblico per una presenza sul web, burocratica e fondamentalmente inutile. Quello che impressiona è che l’intero programma di Emma Bonino è incentrato sull’innovazione digitale. Dal punto sull’”Efficienza e misurazione dei servizi al cittadino” (pag. 6), alla Trasparenza e gli Open Data (pag. 7), dai Diritti Digitali del Cittadino (pag. 8) alla Partecipazione (pag. 9), dall’Operazione Trasparenza (pag. 14), dal Software Libero e Open Source (pag. 15) dall’Inclusione Digitale e Banda Larga (pag. 28) all’Amministrazione Elettronica (pag. 29), dai Database pubblici dell’offerta di lavoro(pag 31) all’Operazione Trasparenza nella sanità e la Valutazione dei risultati (pag 39) e alla Nomina dei direttori e dei primari ! (pag 43) Internet emerge con forza come il trait d’union della strategia di governo proposta dalla Bonino. Niente di tutto ciò nel programma della Polverini per la quale, oltre al già citato portale di promozione del territorio (pag. 32), le uniche iniziative che sembrano interessare sul fronte web e digitale sono l’”agevolazione l’inserimento delle strutture accreditate private nella rete informatica regionale (RECUP)” (pag 13), le 5 parole di rito dedicate alla banda larga nel calderone “competitività” (pag. 27), una innovativa modalità di finanziamento da parte del pubblico dell’iniziativa filmica tramite Internet (pag 25) e lacarta sa! nitaria elettronica, iniziativa interessante, che prevede di mettere online tutti i dati sanitari dei cittadini. Ma che evidenzia chiaramente l’approccio: cari cittadini, prima online mettiamo i dati vostri, per i nostri ci pensiamo dopo. Ma il mio invito è a confrontare tu stesso i programmi che trovi nei rispettivi sitiwww.emmapresidente.it e www.renatapolverini.it . A presto, Luca Nicotra
Segretario dell’Associazione radicale Agorà Digitale
www.lucanicotra.org - www.agoradigitale.org
Sanità: i disavanzi delle Regioni, in Regioni.it, Newsletter n. 1537 del lunedì 15 marzo 2010
Pubblicato: 15 marzo 2010 Filed under: Servizi sanitari, Spesa sanitaria 1 Commento »Sanità: i disavanzi delle Regioni, dati de “il Revisore”
(regioni.it) “Il Revisore” – newsletter dell’Assessore al bilancio della Regione Lombardia, Romano Colozzi – ha pubblicato otto tabelle relative ai conti sanitari delle Regioni compresi fra il 2003 e il 2008.
“Abbiamo analizzato – si legge su “il Revisore” – le dinamiche di crescita del Fondo sanitario in termini assoluti e pro-capite, l’evolversi della spesa reale e dei disavanzi accumulati: in 5 anni ben 25 miliardi di euro. Sono quindi entrati in scena i cosiddetti “fondini” ovvero fondi di “sostegno” per le Regioni con il debito più elevato”. Un dato viene poi sottolineato: “la Lombardia, pur avendo ricevuto risorse inferiori rispetto alla media italiana ha chiuso i conti con il segno più”.
Newsletter n. 1537 del lunedì 15 marzo 2010
Elezioni regionali ed amministrative 2010: il Ministero dell’interno ha pubblicato sul sito un vademecum con tutte le informazioni per i cittadini che andranno a votare alle prossime elezioni del 28 e 29 marzo 2010, rEGIONI.IT Newsletter n. 1537 del lunedì 15 marzo 2010
Pubblicato: 15 marzo 2010 Filed under: Comuni, Elezioni, Enti Locali Lascia un commento »Elezioni regionali: circa 41 milioni di italiani al voto
(regioni.it) Elezioni regionali ed amministrative 2010: il Ministero dell’interno ha pubblicato sul sito un vademecum con tutte le informazioni per i cittadini che andranno a votare alle prossime elezioni del 28 e 29 marzo 2010.Quando si votaDomenica 28 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 29 marzo, dalle ore 7 alle ore 15, nelle regioni a statuto ordinario si svolgeranno le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale di 13 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria), del Presidente e del Consiglio provinciale di 4 province (Imperia, Viterbo, L’Aquila e Caserta), del sindaco e del consiglio comunale di 463 comuni (di cui 9 capoluoghi di provincia: Mantova, Lecco, Lodi, Venezia, Macerata, Chieti, Andria, Matera e Vibo Valentia) nonché dei consigli circoscrizionali.Nella medesima data si svolgerà il solo turno di ballottaggio nei comuni di Spadola (Vibo Valentia) e San Benedetto dei Marsi (L’Aquila).Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali avranno inizio lunedì 29 marzo, subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo; per le elezioni provinciali e comunali, lo scrutinio avrà, invece, inizio alle ore 8 di martedì 30 marzo con precedenza alle elezioni provinciali, salvo che nelle regioni Molise e Abruzzo, non interessate alle elezioni regionali, dove le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative avranno inizio lunedì 29 marzo, al termine delle operazioni di voto e di riscontro del numero dei votanti.In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei presidenti di provincia e dei sindaci, si voterà domenica 11 aprile, sempre dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 12 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 15.00 mentre le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di lunedì, al termine delle votazioni e dell’accertamento del numero dei votanti.Come si votaElezioni regionali (Scheda verde): l’elettore può:· votare per una delle liste provinciali, tracciando un segno nel relativo rettangolo. Il voto così espresso s’intende attribuito anche a favore della lista regionale collegata;· esprimere un voto disgiunto, cioè tracciare un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista provinciale prescelta, o sul nome del suo capolista. In tal caso il voto è validamente espresso per la lista provinciale e per la lista regionale prescelte anche se non collegate fra di loro;· esprimere un unico voto per una delle liste regionali e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del capolista, senza segnare nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale. In tal caso s’intende validamente votata la lista regionale ed il suo capolista, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate.In ogni caso, l’elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale prescelta, scrivendone nell’apposita riga tracciata sulla destra del contrassegno il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita). Le modalità di espressione del voto di cui sopra si applicano alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Basilicata. Per quanto riguarda, invece, le Regioni Toscana, Marche, Campania, Puglia e Calabria le modalità di voto sono disciplinate dalle rispettive leggi regionali.Il vademecum contiene le indicazioni anche per le elezioni provinciali (Scheda gialla), per le Elezioni nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 ABITANTI nelle regioni a statuto ordinario (Scheda azzurra)Per quanto riguarda il corpo elettorale i dati definitivi, riferiti al 15° giorno antecedente la data delle votazioni, saranno acquisiti entro il 23 marzo 2010. I dati sotto riportati, provvisori, sono aggiornati in base ai risultati della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali al 45° giorno antecedente le elezioni.Le elezioni in 13 regioni interesseranno quindi un corpo elettorale al momento quantificabile in 40.910.744 elettori, di cui 19.706.010 maschi e 21.204.734 femmine. Le sezioni elettorali complessive saranno 49.862. Le elezioni in 4 province interesseranno un corpo elettorale di 1.472.737 unità, di cui 713.481 maschi e 759.256 femmine. Le sezioni elettorali complessive saranno 1.893. Le elezioni in 463 comuni interesseranno 3.727.862 elettori, di cui 1.804.264 maschi e 1.923.598 femmine. Le sezioni elettorali complessive saranno 4.487. Considerando una volta sola gli enti interessati contemporaneamente a più tipi di consultazioni, il numero complessivo di elettori sarà di 41.309.965, di cui 19.900.341 maschi e 21.409.624 femmine, e il numero complessivo di sezioni di sezioni sarà di 50.421.Il Ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale personale a carattere permanente.Chi avesse smarrito la propria tessera personale, potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali che, a tal fine, saranno aperti da martedì 23 a sabato 27 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, mentre domenica 28 e lunedì 29 marzo, giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto.
Newsletter n. 1537 del lunedì 15 marzo 2010
VENETO: COMUNIONE E LIBERAZIONE SCEGLIE LEGA. E RAFFREDDA I RAPPORTI COL PDL
Pubblicato: 15 marzo 2010 Filed under: comunione e liberazione, Elezioni, Veneto Lascia un commento »In Veneto Comunione e Liberazione ha scelto, e ha scelto ancora una volta centrodestra. Nessuna novità, all’apparenza, ma Cl, e il suo braccio secolare, la Compagnia delle Opere, aveva una alternativa di area cattolica nella corsa alla presidenza della regione “bianca” per eccellenza. Si tratta del candidato dell’Udc, unica lista dichiaratamente confessionale in lizza, Antonio De Poli. A ciò va aggiunto che il candidato del Pdl in Veneto è Luca Zaia, il ministro leghista delle politiche agricole dal forte appeal mediatico. Ma pur sempre leghista, espressione quindi di un partito che ai vertici della Chiesa pone più di qualche interrogativo in materia di solidarietà sociale, accoglienza ai migranti, ordine pubblico, rapporti con l’Islam, tutela delle minoranze. Ma si sa, Cl è sempre stato un movimento molto secolarizzato dal punto di vista delle scelte politiche, nonostante il suo integralismo in campo ecclesiale. E infatti anche in Veneto, dove pure ha quasi sempre sostenuto candidati di destra, è capitato che il movimento fondato da don Giussani abbia fatto convergere i propri voti anche sul centrosinistra. Per esempio a Padova, dove il sindaco del Pd Flavio Zanonato (invitato al meeting di Rimini nel 2008) ha ricevuto, un po’ a sorpresa, un secondo mandato da parte dei suoi concittadini anche grazie al sostegno di Comunione e Liberazione. E poi c’è la questione di Venezia, dove pare che il movimento cattolico sia orientato a sostenere Giorgio Orsoni, candidato dal Pd (cattolico praticante e primo procuratore della Basilica di San Marco) a fronteggiare l’esponente Pdl (nonché ministro della Funzione Pubblica) Renato Brunetta (laico, ex socialista) per la corsa alla poltrona di sindaco della Laguna. Ma anche il fatto che, nonostante la sua appartenenza a Cl, il patriarca di Venezia, card. Angelo Scola, che è anche presidente della Conferenza episcopale del Triveneto, in questi anni, ha intrattenuto ottime relazioni con il governatore uscente Giancarlo Galan (Pdl); coltivando, di pari passo, cordiali rapporti con il sindaco uscente Massimo Cacciari.
“Il nostro atto di fiducia non è una scelta di campo definitiva né tantomeno un’adesione generalizzata alla politica della Lega”, ha puntualizzato al Mattino di Padova (10/3) Graziano Debellini, leader storico dei ciellini veneti, primo presidente della Compagnia delle Opere, già consigliere di amministrazione del Sabato: “Diciamo che, al contrario del Pdl che è autoreferenziale, la visione comunitaria di Zaia confida nell’individuo e chiama la libertà con l’equivalente semantico della sussidiarietà. Non risponde a una logica statalista, è dalla parte dell’uomo, in fiducia e ottimismo”. Il sostegno a Zaia, insomma, farebbe pendant con l’allontanamento del movimento di Giussani dal Pdl del Veneto, di cui si parla da tempo.
Il controllo sulla gestione finanziaria dell’INPS, esercizio finanziario 2008
Pubblicato: 15 marzo 2010 Filed under: Corte dei Conti, Inps Lascia un commento »
Il controllo sulla gestione finanziaria dell’INPS, esercizio finanziario 2008
La gestione finanziaria dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) chiude in positivo, grazie ai principali effetti della confermata dinamica espansiva delle contribuzioni e all’incremento dei trasferimenti statali, pari a un terzo delle entrate, migliorando l’avanzo finanziario, quello di amministrazione e il netto patrimoniale. L’avviata riorganizzazione dell’ Istituto ha comportato la riduzione da 28 a 12 degli uffici di vertice della Direzione generale, l’ampliamento dei compiti delle Direzioni regionali e l’eliminazione di quelle sub-provinciali, ma per la Corte tanti sono ancora i punti di criticità. Il personale è passato negli ultimi 15 anni da 45 mila a 27 mila dipendenti riducendosi, quindi, drasticamente e producendo, conseguentemente, sovraccarichi di lavoro. La conseguenza di una tale riduzione è che accanto alle attività ordinarie possono essere messe a rischio anche quelle più delicate, quali le ispezioni-antisommerso. La Corte richiama l’attenzione sui conti che registrano un deficit ancora imponente e sulla necessità di una maggiore riflessione sulla sostenibilità della spesa previdenziale obbligatoria che quest’anno costerà il 15% del Pil e che per i prossimi anni prevede una crescita dell’1,8%, a cui vanno aggiunti gli interventi extra imposti dalla frenata dell’economia. Inoltre, la Corte, mette in evidenza come la tenuta del bilancio dell’istituto previdenziale, nel breve e medio periodo, risulta esposta alla rallentata dinamica delle entrate contributive, alla mancata dilatazione strutturale delle pensioni e alla forte pressione delle prestazioni a sostegno del reddito, almeno sino al miglioramento dell’attuale quadro macroeconomico. Rimane priorità dell’Ente la dismissione del proprio patrimonio immobiliare che registra ancora una negatività pari a 123,4 miliardi. La Corte auspica una ulteriore revisione della governance dell’Istituto, una rivisitazione delle regole previdenziali, un innalzamento dell’età pensionabile, e un aumento del peso delle collaborazioni con i Caf, gli enti locali e gli altri istituti previdenziali.
2° INCONTRO GRUPPO CO-HOUSERS BOLOGNESI: SABATO 26 GENNAIO 2008 ORE 16.30 c/o Federazione Verdi – Via Galliera 2 , BOLOGNA
Pubblicato: 15 marzo 2010 Filed under: CoHousing Lascia un commento »2° INCONTRO GRUPPO CO-HOUSERS BOLOGNESI:
SABATO 26 GENNAIO 2008 ORE 16.30
c/o Federazione Verdi – Via Galliera 2 , BOLOGNA
PROGRAMMA:
ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO BOLOGNESE
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“Cohousing e condomini solidali. Guida pratica alle nuove forme alternative di coabitazione”
PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO ‘Vivere in cohousing’
INTERVENTI DI:
Matthieu Lietaert
Autore e Consigliere I.S.P.Co (Istituto nazionale per lo Studio e la Promozione del Cohousing)
Susy Pirinei
E-Co-Abitare – promozione di progetti di co-housing sostenibile
Nicola e Ursula Sgalaberni
Condominio solidale di Salvaro Via Salvaro 67\69 – Pioppe di salvaro (Bo)
Coordina Roberta Rendina
Ecologisti spa- Verdi Bologn
PER INFO: www.ecologistispa.it -
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Legge n. 38 del 15 marzo 2010, Disposizioni per garantire l’accesso alle cura palliative e alla terapia del dolore (G.U. n. 65 del 19.03.2010)
Pubblicato: 15 marzo 2010 Filed under: Cure palliative, Legislazione Sanitaria, Servizi sanitari, Vita/Morte Lascia un commento »Legge n. 38 del 15 marzo 2010, Disposizioni per garantire l’accesso alle cura palliative e alla terapia del dolore (G.U. n. 65 del 19.03.2010)
la legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore; in particolare è tutelato e garantito l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. Nel provvedimento si precisa che le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore devono assicurare un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, al fine di garantire: la tutela della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; la tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine; un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia. Vengono definite alcune disposizioni e azioni per la realizzazione dell’obiettivo: – la realizzazione nel triennio 2010-2012 di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private nonché delle organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate nella tutela dei diritti in ambito sanitario; – la predisposizione, al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato, di una specifica rilevazione sui presidi ospedalieri e territoriali e sulle prestazioni assicurate in ciascuna regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore; – l’individuazione delle figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali; – l’individuazione delle tipologie di strutture nelle quali le due reti si articolano a livello regionale, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale; – la definizione entro tre mesi dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi; – l’attivazione presso il Ministero della salute di un organo di monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative (per la valutazione dell’andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore, del livello di attuazione delle linee guida, lo stato di realizzazione e di sviluppo delle due reti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle disomogeneità territoriali e all’erogazione delle cure palliative in età neonatale, pediatrica e adolescenziale).
da: Rassegna legislativa.
Legge 15.3.2010 n. 38 Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore (G.U. 19 marzo 2010, n. 65)
Pubblicato: 15 marzo 2010 Filed under: Cure palliative, Ospedali, Salute e Malattia, Servizi sanitari, Vita/Morte Lascia un commento »
Legge 15.3.2010 n. 38
Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore
(G.U. 19 marzo 2010, n. 65)
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore.
2. È tutelato e garantito, in particolare, l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera c), nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:
a) tutela della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine;
c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «cure palliative»: l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici;
b) «terapia del dolore»: l’insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore;
c) «malato»: la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonché la persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa;
d) «reti»: la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per la terapia del dolore, volte a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e costituite dall’insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati all’erogazione delle cure palliative, al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa, e al supporto dei malati e dei loro familiari;
e) «assistenza residenziale»: l’insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogati ininterrottamente da équipe multidisciplinari presso una struttura, denominata «hospice»;
f) «assistenza domiciliare»: l’insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che garantiscono l’erogazione di cure palliative e di terapia del dolore al domicilio della persona malata, per ciò che riguarda sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia quelli delle équipe specialistiche di cure palliative, di cui il medico di medicina generale è in ogni caso parte integrante, garantendo una continuità assistenziale ininterrotta;
g) «day hospice»: l’articolazione organizzativa degli hospice che eroga prestazioni diagnostico-terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio;
h) «assistenza specialistica di terapia del dolore»: l’insieme degli interventi sanitari e assistenziali di terapia del dolore erogati in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario e sul territorio da équipe specialistiche.
Art. 3.
(Competenze del Ministero della salute
e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
2. Nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze in materia tra Stato e regione, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, definisce le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge, previo parere del Consiglio superiore di sanità, tenuto conto anche dell’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e del documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. L’attuazione dei princìpi della presente legge in conformità alle linee guida definite ai sensi del comma 2 costituisce adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.
4. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’intesa sottoscritta il 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, valuta annualmente lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo all’appropriatezza e all’efficienza dell’utilizzo delle risorse e alla verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.
Art. 4.
(Campagne di informazione)
1. Il Ministero della salute, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove nel triennio 2010-2012 la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private nonché delle organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate nella tutela dei diritti in ambito sanitario ovvero operanti sul territorio nella lotta contro il dolore e nell’assistenza nel settore delle cure palliative.
2. Le campagne di cui al comma 1 promuovono e diffondono nell’opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative, anche delle cure palliative pediatriche, e della terapia del dolore, al fine di promuovere la cultura della lotta contro il dolore e il superamento del pregiudizio relativo all’utilizzazione dei farmaci per il trattamento del dolore, illustrandone il fondamentale contributo alla tutela della dignità della persona umana e al supporto per i malati e per i loro familiari.
3. Per la realizzazione delle campagne di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2010 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
Art. 5.
(Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore)
1. Al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministero della salute attiva una specifica rilevazione sui presìdi ospedalieri e territoriali e sulle prestazioni assicurati in ciascuna regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, al fine di promuovere l’attivazione e l’integrazione delle due reti a livello regionale e nazionale e la loro uniformità su tutto il territorio nazionale.
2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali. Con il medesimo accordo sono altresì individuate le tipologie di strutture nelle quali le due reti si articolano a livello regionale, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definiti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi, ad una pianta organica adeguata alle necessità di cura della popolazione residente e ad una disponibilità adeguata di figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche con riguardo al supporto alle famiglie. Per le cure palliative e la terapia del dolore in età pediatrica, l’intesa di cui al precedente periodo tiene conto dei requisiti di cui all’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 27 giugno 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del documento tecnico approvato il 20 marzo 2008.
4. L’intesa di cui al comma 3 prevede, tra le modalità organizzative necessarie per l’accreditamento come struttura appartenente alle due reti, quelle volte a consentire l’integrazione tra le strutture di assistenza residenziale e le unità operative di assistenza domiciliare. La medesima intesa provvede a definire un sistema tariffario di riferimento per le attività erogate dalla rete delle cure palliative e dalla rete della terapia del dolore per permettere il superamento delle difformità attualmente presenti a livello interregionale e per garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
5. All’attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6.
(Progetto «Ospedale-Territorio senza dolore»)
1. Al fine di rafforzare l’attività svolta dai Comitati «Ospedale senza dolore» istituiti in attuazione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all’accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, che assume la denominazione di progetto «Ospedale-Territorio senza dolore», è autorizzata la spesa di 1.450.000 euro per l’anno 2010 e di 1.000.000 di euro per l’anno 2011.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate a iniziative, anche di carattere formativo e sperimentale, volte a sviluppare il coordinamento delle azioni di cura del dolore favorendone l’integrazione a livello territoriale.
3. Con l’accordo di cui al comma 2 sono altresì stabiliti modalità e indicatori per la verifica dello stato di attuazione a livello regionale del progetto di cui al comma 1.
Art. 7.
(Obbligo di riportare la rilevazione del dolore
all’interno della cartella clinica)
1. All’interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito.
2. In ottemperanza alle linee guida del progetto «Ospedale senza dolore», previste dall’accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, le strutture sanitarie hanno facoltà di scegliere gli strumenti più adeguati, tra quelli validati, per la valutazione e la rilevazione del dolore da riportare all’interno della cartella clinica ai sensi del comma 1.
Art. 8.
(Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, individua con uno o più decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Con i medesimi decreti sono individuati i criteri per l’istituzione di master in cure palliative e nella terapia del dolore.
2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, costituita ai sensi dell’articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che l’aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell’assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta, si realizzi attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.
3. L’accordo di cui all’articolo 5, comma 2, individua i contenuti dei percorsi formativi obbligatori ai sensi della normativa vigente ai fini dello svolgimento di attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell’ambito delle due reti per le cure palliative e per la terapia del dolore, ivi inclusi i periodi di tirocinio obbligatorio presso le strutture delle due reti.
4. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sentite le principali società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore delle cure palliative e della terapia del dolore, sono definiti percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nell’ambito delle due reti.
5. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 9.
(Monitoraggio ministeriale per le cure palliative
e per la terapia del dolore)
1. Presso il Ministero della salute è attivato, eventualmente anche attraverso l’istituzione di una commissione nazionale, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, il monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono tutte le informazioni e i dati utili all’attività del Ministero e possono accedere al complesso dei dati e delle informazioni in possesso del Ministero. Il Ministero, alla cui attività collaborano l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua, l’Agenzia italiana del farmaco e l’Istituto superiore di sanità, fornisce anche alle regioni elementi per la valutazione dell’andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore, del livello di attuazione delle linee guida di cui all’articolo 3, comma 2, nonché dello stato di realizzazione e di sviluppo delle due reti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle disomogeneità territoriali e all’erogazione delle cure palliative in età neonatale, pediatrica e adolescenziale. Il Ministero provvede a monitorare, in particolare:
a) i dati relativi alla prescrizione e all’utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore, e in particolare dei farmaci analgesici oppiacei;
b) lo sviluppo delle due reti, con particolare riferimento alla verifica del rispetto degli indicatori e dei criteri nazionali previsti dalla normativa vigente;
c) lo stato di avanzamento delle due reti, anche con riferimento al livello di integrazione delle strutture che ne fanno parte;
d) le prestazioni erogate e gli esiti delle stesse, anche attraverso l’analisi qualitativa e quantitativa dell’attività delle strutture delle due reti;
e) le attività di formazione a livello nazionale e regionale;
f) le campagne di informazione a livello nazionale e regionale;
g) le attività di ricerca;
h) gli aspetti economici relativi alla realizzazione e allo sviluppo delle due reti.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministero della salute redige un rapporto, finalizzato a rilevare l’andamento delle prescrizioni di farmaci per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, con particolare riferimento ai farmaci analgesici oppiacei, a monitorare lo stato di avanzamento delle due reti su tutto il territorio nazionale e il livello di omogeneità e di adeguatezza delle stesse, formulando proposte per la risoluzione dei problemi e delle criticità eventualmente rilevati, anche al fine di garantire livelli omogenei di trattamento del dolore su tutto il territorio nazionale.
3. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministero della salute può avvalersi di figure professionali del Servizio sanitario nazionale con dimostrate competenze specifiche e, anche tramite apposite convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative.
4. Per le spese di funzionamento di tale attività, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2010.
Art. 10.
(Semplificazione delle procedure di accesso
ai medicinali impiegati nella terapia del dolore)
1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, comma 1, lettera e), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
«3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell’allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale»;
b) nel titolo II, dopo l’articolo 25 è aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis. – (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all’articolo 17 e delle farmacie). – 1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all’obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.
2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata dall’azienda sanitaria locale ovvero da un’azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma è redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un’azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all’azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione.
3. Le Forze di polizia assicurano, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo»;
c) all’articolo 38, il primo e il secondo periodo del comma 1 sono sostituiti dal seguente: «La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 è fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario “buoni acquisto” conforme al modello predisposto dal Ministero della salute»;
d) all’articolo 41, comma 1-bis, le parole: «di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono sostituite dalle seguenti: «di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni»;
e) all’articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per la prescrizione, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, di farmaci previsti dall’allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, può, con proprio decreto, aggiornare l’elenco dei farmaci di cui all’allegato III-bis»;
f) all’articolo 43, commi 7 e 8, le parole: «di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono sostituite dalle seguenti: «di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni»;
g) all’articolo 45, comma 1, le parole: «che si accerta dell’identità dell’acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta» sono sostituite dalle seguenti: «che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente»;
h) all’articolo 45, comma 2, le parole: «sulle ricette previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis»;
i) all’articolo 45, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l’eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore»;
l) all’articolo 45, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. All’atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella II, successivamente alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira»;
m) all’articolo 45, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono più confezioni, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, può spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero può consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato»;
n) all’articolo 60:
1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all’articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell’ultima registrazione»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonché delle aziende autorizzate al commercio all’ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, secondo le modalità indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione»;
3) al comma 4, dopo le parole: «Ministero della salute» sono aggiunte le seguenti: «e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati»;
o) all’articolo 62, comma 1, le parole: «sezioni A e C,» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni A, B e C,»;
p) all’articolo 63:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall’ultima registrazione»;
2) il comma 2 è abrogato;
q) all’articolo 64, comma 1, le parole: «previsto dagli articoli 42, 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dagli articoli 46 e 47»;
r) all’articolo 68, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500»;
s) all’articolo 73, comma 4, le parole: «e C, di cui all’articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 14»;
t) all’articolo 75, comma 1, le parole: «e C» sono sostituite dalle seguenti: «, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 14».
Art. 11.
(Relazione annuale al Parlamento)
1. Il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, riferendo anche in merito alle informazioni e ai dati raccolti con il monitoraggio di cui all’articolo 9.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro della salute, entro il 31 ottobre di ciascun anno, tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge.
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 3, dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 9, comma 4, pari a 1.650.000 euro per l’anno 2010, a 1.300.000 euro per l’anno 2011, a 300.000 euro per l’anno 2012 e a 150.000 euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede, quanto a 650.000 euro per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, quanto a 1.000.000 di euro per l’anno 2010, a 1.300.000 euro per l’anno 2011 e a 300.000 euro per l’anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1 annessa alla presente legge.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
….. Si omette la tabella……
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 marzo 2010
NAPOLITANO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: ALFANO
Paolo Ferrario, Audio 1 e 2: Definizioni e schemi di analisi delle politiche sociali, sintesi della lezione del 3 marzo 2010, Università di Milano Bicocca Corso di Laurea in Scienze pedagogiche
Pubblicato: 13 marzo 2010 Filed under: Audio, Audiolibri, Ferrario Paolo 1 Commento »noiseFromAmeriKa : Io sto con la professoressa
Pubblicato: 13 marzo 2010 Filed under: Culture, Educazione e formazione, Scuola e istruzione Lascia un commento »[... ] nella vicenda in questione, io sto con la prof e trovo la reazione della ragazzina e dei suoi genitori patetica e sintomatica di un mondo in cui trovo sempre meno interessante vivere. Idem per il fanciullismo da soap-opera (la magliettina comprata al mercatino …) che ha ispirato l’autrice dell’articolo. A mio avviso, sulla base di quello che racconta la giornalista, la professoressa ha fatto il suo lavoro, degnamente.
Siccome che, che non si dice, è fine settimana e questo è un articolo di “costume”, non mi dilungo. Osservo solo due cose:
1) Negli anni del liceo non si acquisiscono solo nozioni più o meno utili, ma anche stili di vita, autocoscienza, capacità critiche (ed autocritiche), volontà e capacità di osservare analiticamente il mondo e ciò che in esso succede, senso della responsabilità individuale per i propri atti. Se coloro che oggi attaccano la professoressa moraleggiante vogliono la scuola USA, asettica, PC e fondamentalmente non formativa, non sanno quel che fanno.
2) La professoressa può avere torto o ragione nella sostanza (nel caso di specie, non so decidermi ed oscillo fra libertinismo ideale ed un’avversione al velinismo puttanesco imperante) ma è formativo DIBATTERLA. Al liceo ho avuto svariati professori che si esibivano in plateali apologie del fascismo, del comunismo, della religione cattolica e del qualunquismo più sfacciato. Dibattendo ognuno di loro, senza tema di perdere (ovviamente “perdevo”) e senza correre a casa a lamentarci con mamma e papà che il “Rossiello mi ha offeso” o “il Puppa ha detto che sono tonto”, io ed i miei compagni di classe siamo diventati delle persone molto migliori e più capaci di vivere criticamente.
INTERO ARTICOLO QUI: noiseFromAmeriKa : Io sto con la professoressa
L’Agenzia per le ONLUS e la Conferenza Stato – Regioni hanno pubblicato le Linee guida sulla gestione dei registri del Volontariato. , da NONPROFITONLINE
Pubblicato: 13 marzo 2010 Filed under: Volontariato Lascia un commento »L’Agenzia per le ONLUS e la Conferenza Stato – Regioni hanno pubblicato le Linee guida sulla gestione dei registri del Volontariato.
È il primo atto del Protocollo d’Intesa tra Conferenza delle Regioni e Agenzia per le ONLUS che ha sancito l’impegno di affrontare le tematiche riguardanti il Terzo settore.
Le Linee, di fatto, ambiscono a diventare riferimento e strumento a disposizione degli enti responsabili della tenuta dei registri del volontariato. In questo senso il documento approfondisce la funzione degli enti responsabili della tenuta dei registri del volontariato in relazione ai rapporti con le organizzazioni di volontariato: il momento dell’iscrizione, la verifica dei requisiti, il controllo delle organizzazioni di volontariato per la verifica del mantenimento dei requisiti, la cancellazione dal registro delle organizzazioni in riferimento alle eventuali casistiche, procedimenti ed effetti.
In allegato: Linee guida per iscrizione al registro del volontariato
Per fornire un quadro degli argomenti affrontati nel documento, vi proproniamo di seguito il Sommario:
1. PREMESSE
1.1. Inquadramento normativo: principi costituzionali – legge quadro 266/1991 – leggi regionali
1.2. Titolarità della funzione di tenuta dei registri: “gestione” diretta, delega o trasferimento delle funzioni dalle regioni alle province
2. FINALITA’ E OGGETTO DELLE LINEE GUIDA
3. ISCRIZIONE: ELEMENTI ESSENZIALI
3.1. Denominazione sociale
3.2. Data di costituzione
3.3. Sede legale
3.4. Legale rappresentante
3.5. Codice fiscale
3.6. Settori di attività
3.7. Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative
3.8. Numero degli aderenti, degli aderenti che prestano attività di volontariato e dei lavoratori subordinati o autonomi
4. REQUISITI DA VALUTARE AI FINI DELL’ISCRIZIONE
4.1. Forma dell’atto costitutivo e dello statuto
4.2. Esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi delle Organizzazione di volontariato
4.3. “Forma giuridica” delle organizzazioni di volontariato
4.3.1. Associazione
4.3.2. Le società ivi comprese quelle in forma cooperativa
4.3.3. I comitati
4.3.4. Le fondazioni
Gli enti ecclesiastici
4.3.6. Le organizzazioni non governative
4.3.7. Organismi di secondo livello
4.3.8. Le Associazioni di Promozione Sociale
4.4. L’Attività di Volontariato
4.4.1. L’assenza di finalità di lucro anche indiretto ed il perseguimento di fini solidaristici
4.4.2. I settori di attività
4.4.2.1 Il volontariato di protezione civile
4.5. Gli aderenti
4.5.1. Definizione di aderente e di aderente volontario
4.5.2. Previsione dei diritti e obblighi degli aderenti
4.5.3. Previsione criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti
4.5.4. Gratuità e prevalenza delle prestazioni rese dai volontari
4.5.5. Obblighi assicurativi per i volontari
4.6. Democraticità della struttura
4.6.1. Quorum assembleari
4.6.2. Organi sociali
4.6.3. Elettività e gratuità delle cariche associative
4.7. Previsione dell’obbligo di formazione del bilancio e modalità di approvazione dello stesso
4.8. Disposizione statutaria relativa alla devoluzione
4.9. Eventuale operatività anteriore all’iscrizione
5. ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE
5.1. Risorse economiche
5.1.1. Entrate derivanti da attività produttive marginali delle Organizzazioni di volontariato
5.2. Rendicontazione e schemi di bilancio
5.2.1. Linee Guida e schemi di bilancio uniformi
6. I CONTROLLI SULLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
6.1. Revisione del registro
6.2. Procedura e adempimenti delle organizzazioni di volontariato ai fini del mantenimento dell’iscrizione
7. LA CANCELLAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DAL REGISTRO
7.1. Le cause di cancellazione dal Registro
7.1.1. Il procedimento di cancellazione
7.2. Gli effetti della cancellazione
8. LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
9. I DATI E LE INFORMAZIONI ANNOTATI NEL REGISTRO E L’ACCESSIBILITA DEI TERZI
Fonti:
Volontariato Approvazione della graduatoria ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 – Direttiva 2009
Pubblicato: 13 marzo 2010 Filed under: Volontariato Lascia un commento »Volontariato
Approvazione della graduatoria ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 – Direttiva 2009L’Ufficio Centrale di Bilancio ha restituito (registrato dalla Corte dei Conti in data 5 febbraio 2010 – Reg. 1 – foglio 386) il decreto direttoriale del 29 dicembre 2009 concernente la graduatoria dei progetti sperimentali di volontariato, approvata dall’Osservatorio nazionale per il volontariato nella seduta del 21 dicembre 2009.
Per approfondimenti vai alla Sezione dedicata
LPS – Lavoro e Politiche Sociali – Direttiva 2009 Volontariato
Banca del Mezzogiorno – Documento di sintesi del progetto
Pubblicato: 13 marzo 2010 Filed under: Politica economica 1 Commento »Nozioni giuridiche fondamentali – Stanzione Pasquale – CEDAM – Libro
Pubblicato: 13 marzo 2010 Filed under: Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale, diritto famiglia, Diritto Penale, Diritto Privato, Diritto Pubblico, LIBRI NEWS Lascia un commento »
Nozioni giuridiche fondamentali
di Stanzione Pasquale, Riccio Giovanni M.
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In sintesi
Trattasi di un Manuale agile di introduzione al diritto, specificamente per i nuovi corsi che hanno come scopo di introdurre il concetto di diritto in quanto tale allo studente. La trattazione è lineare e segue un’impostazione classica quanto agli istituti ivi trattati, con una attenzione particolare alla parte privatistica essendo questa l’estrazione degli Autori. Lo stile espositivo semplice e snello lo rende un testo di facile adottabilità ai corsi della materia.
Dettagli del libro
- Titolo: Nozioni giuridiche fondamentali
- Autori: Stanzione Pasquale, Riccio Giovanni M.
- Editore: CEDAM
- Data di Pubblicazione: 2010
- ISBN: 8813299656
- ISBN-13: 9788813299651
- Pagine: VIII-220
- Reparto: Diritto
Nozioni giuridiche fondamentali – Stanzione Pasquale – CEDAM – Libro
Diritto costituzionale. Manuale breve – Mezzetti Luca – Giuffrè – Libro
Pubblicato: 13 marzo 2010 Filed under: Diritto Costituzionale, LIBRI NEWS Lascia un commento »
Diritto costituzionale. Manuale breve
di Mezzetti Luca
Prezzo: € 35.00 Nostro Prezzo: € 30.80 Risparmi: € 4.20 (12%)
Diritto costituzionale. Manuale breve – Mezzetti Luca – Giuffrè – Libro
Calcola la tua pensione – 24 ORE Borsa On Line – Il Sole 24 ORE, 13 marzo 2010
Pubblicato: 13 marzo 2010 Filed under: Pensioni 1 Commento »ATTENZIONE AI LETTORI
QUESTO E’ UN ARTICOLO DEL 13 MARZO 2010. E, QUINDI, ANDRA’ RISCRITTO ALLA LUCE DELLA NUOVA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DEL GOVERNO MONTI/NAPOLITANO
Paolo Ferrario
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Che ne sai della tua futura pensione?
La pensione pubblica, il primo pilastro della previdenza, sarà la tua risorsa principale al termine dell’attività lavorativa. Questa affermazione è vera per la stragrande maggioranza di chi lavora perché:
1. I contributi obbligatori che versi tu ed il tuo datore di lavoro sono la forma più consistente e regolare di risparmio. Al termine dell’attività lavorativa avrai accantonato con i contributi all’ente di previdenza circa un quarto dei tuoi compensi (intendendo la somma di retribuzioni lorde, oneri sociali del datore di lavoro, liquidazioni, tasse, benefit, ecc.). È praticamente impossibile risparmiare in misura analoga dai propri redditi netti!
2. La pensione che ti verrà concessa è una rendita vitalizia che non verrà mai meno, anzi è reversibile a favore del coniuge. Le pensioni sono garantite dallo Stato.
3. La pensione pubblica è protetta dalla perdita del potere d’acquisto perché ogni pensione viene annualmente rivalutata sulla base dell’inflazione accertata a livello nazionale.
Potrai allora dormire sonni tranquilli per gli anni della vecchiaia? Purtroppo no!
Cosa sta avvenendo?
Se fino ad oggi il numero di contribuenti nel sistema previdenziale ha garantito ai pensionati rendite nette molto prossime alle entrate nette da lavoro, la situazione nel futuro tende a cambiare in misura notevole e purtroppo in senso peggiorativo. Il crollo della natalità (meno futuri lavoratori = meno contribuenti), l’allungamento della speranza di vita (più pensionati = più spesa pensionistica), il rallentamento della crescita economica (retribuzioni costanti = meno contributi) concorrono a minare gli equilibri del passato e del presente.
In questo contesto la riforma delle pensioni è nata e si evolve per garantire le condizioni di equilibrio e di sostenibilità degli enti previdenziali nel difficile quadro demografico ed economico degli anni a venire. In estrema sintesi l’obiettivo è una contrazione della pensione pubblica per i futuri pensionati ed un’agevolazione a favore della previdenza complementare che si rende necessaria per compensare la riduzione attesa del primo pilastro della previdenza.
L’incentivo all’alternativa della pensione complementare si realizza con il meccanismo della tassazione differita, cioè la deducibilità IRPEF in fase di accumulo dei risparmi ai fondi pensione o similari. Il secondo pilastro di previdenza si finanzia con la capitalizzazione, ovvero con l’investimento concreto dei risparmi nei mercati finanziari. Qui risiede la differenza fondamentale rispetto al primo pilastro che rimane un sistema a ripartizione, che usa i contributi per pagare immediatamente le pensioni degli aventi diritto. L’obiettivo della riforma consiste nel bilanciare i due pilastri, ancorché accettando il ruolo privilegiato del primo rispetto al secondo, per consolidare, in un’ottica di diversificazione, la stabilità del sistema nel medio e lungo termine.
A cosa servono gli strumenti di stima della pensione futura?
È facile constatare che quasi tutte le reti di distribuzione di prodotti previdenziali, i canali specializzati di informazione del settore, gli enti previdenziali, ecc. propongono strumenti e modelli di calcolo per la stima delle prestazioni pensionistiche, che consentono un livello di specificazione più o meno dettagliato dei dati contributivi del lavoratore contribuente. È legittimo domandarsi il perché di questo rinnovato interesse in materia previdenziale.
Le motivazioni sono molteplici, ma in un’ottica incentrata sui reali bisogni del lavoratore, le caratteristiche principali si possono riassumere come segue.
Le riforme del sistema pensionistico hanno introdotto dal 1996 il nuovo sistema di calcolo contributivo (meno remunerativo) della pensione, che si applica a tutti i soggetti con meno di 18 anni di anzianità accreditata al 31/12/95.
Con questo doppio modello di calcolo le garanzie pensionistiche risultano in costante variazione da generazione a generazione in funzione dell’anzianità maturata nei diversi sistemi.
Un’ulteriore novità del sistema contributivo è che nel calcolo concorrono tutti i contributi effettivamente versati, aumentando cosi la variabilità delle prestazioni in funzione dell’effettiva carriera retributiva, diversa da lavoratore a lavoratore.
In un quadro di costante cambiamento delle regole di calcolo delle pensioni ogni contribuente si trova di fronte diverse aspettative sui livelli di garanzia offerti dal sistema pubblico.
I pensionati del sistema di calcolo misto o puramente contributivo si troveranno con una variabilità di copertura pensionistica totalmente sconosciuta agli attuali pensionati del sistema retributivo e spesso i livelli di copertura potranno risultare insufficienti per garantire il tenore di vita, rendendo necessaria una “pensione di scorta”, complementare.
Per avere il tempo necessario ad intraprendere le adeguate misure di risparmio è fondamentale farsi un’idea, la più precisa, delle risorse che saranno garantite dalla pensione pubblica (il quando e il quanto). Gli strumenti di stima della pensione futura (spesso nella veste di prodotti informatici on-line), danno l’opportunità di elaborare i calcoli necessari applicando il combinato disposto degli articolati regolamenti, leggi e provvedimenti e della contribuzione accreditata, al tuo caso concreto, fornendo una consulenza accuratamente quantificata e personalizzata.
Come si misura la pensione futura?
Il primo risultato importante del calcolo è la decorrenza, vale a dire, quando potrai andare in pensione. I requisiti di legge esigono limiti minimi di età e di contribuzione in funzione della categoria previdenziale, del sesso, ecc.
Applicando queste regole nel caso generico si ha una decorrenza anticipata per le cosiddette pensioni di anzianità ed una decorrenza massima per la pensione di vecchiaia. Nell’arco tra la decorrenza minima e massima, potrai scegliere liberamente il momento più opportuno di pensionamento: valutando la convenienza economica (posticipando la data l’importo della pensione cresce), le condizioni della posizione lavorativa (vuoi proprio ritirarti dal lavoro e metterti le pantofole), la tua condizione familiare, ecc.
L’altro elemento è ovviamente la misura della pensione, ovvero l’importo annuo che verrà messo in pagamento in tredici mensilità. Questo numero è calcolato sulla base dei redditi – contributi accreditati negli anni passati e quelli a venire, fino alla data scelta di pensionamento nel primo passo. Solitamente i modelli di calcolo provvedono a ricostruire (e nel caso di precisare) tutta la tua storia retributiva e contributiva, in seguito calcolano l’importo dovuto applicando a questi dati le regole di calcolo previste dalla legge. Pertanto l’importo effettivo stimato di pensione è strettamente correlato a questa ricostruzione della carriera contributiva fino alla data presunta di pensione.
Alla presenza di questa interdipendenza tra valore del reddito e pensione, per esprimere in un modo più efficace ed immediato la stima della pensione attesa, si usa solitamente il concetto di Tasso di Sostituzione che è il rapporto in percentuale tra la pensione e la retribuzione dell’anno antecedente al pensionamento. Pensando al reddito da lavoro come alla fonte principale di risorse del tenore di vita, con il tasso di sostituzione si ha l’opportunità di capire in modo diretto cosa comporta il passaggio in pensione in termini percentuali (adimensionali).
Se invece nel tuo caso concreto, il reddito da lavoro non fosse l’unica risorsa di reddito, il tasso di sostituzione risulta essere meno significativo e diventa più importante comprendere adeguatamente cosa rappresenta per il tenore di vita l’effettivo importo di pensione.
Due insidie nella lettura della stima della pensione.
Numero uno, le tasse.
Quando si parla di calcolo della pensione le norme fanno riferimento al reddito lordo imponibile che compare in busta paga o nella dichiarazione dei redditi. Anche la pensione calcolata dalle norme di legge è l’importo ante imposte. Purtroppo tutti noi sappiamo bene che c’è una netta differenza tra questi importi e le effettive somme disponibili. Pertanto il primo punto da chiarire è se gli importi di reddito e di pensione stimati dagli strumenti di calcolo della pensione futura considerano o no le imposte IRPEF. Se le tasse non sono considerate si parla di importo lordo (reddito o pensione che sia), altrimenti si parla di importo netto.
Ora sui redditi da lavoro sono dovuti sia i contributi sociali, sia le tasse (che si calcolano sull’imponibile rimanente dopo il versamento dei contributi). Sulla pensione invece sono dovute solo le tasse. Un’altra caratteristica dell’IRPEF è la sua progressività, in pratica l’aliquota effettiva cresce al crescere della base imponibile. Tenendo conto di entrambi i fattori, risulta chiaro che il reddito da lavoro ha sempre una pressione fiscale complessiva maggiore di quanto ne ha la pensione. Questo comporta che il tasso di sostituzione calcolato al lordo dell’imposizione fiscale è sempre più basso del tasso di sostituzione in termini di pensione netta e reddito netto (nella frazione si riduce di più il denominatore di quanto non si riduca il numeratore). Anche in questo caso la misura dello scostamento dipende dalla tua concreta situazione di pensione e reddito, in pratica il tasso di sostituzione netto può risultare da 5 fino a 20 punti percentuali in più rispetto a quello lordo (ulteriore motivo per un’analisi personalizzata).
Numero due, l’inflazione.
Per rappresentare correttamente la realtà negli anni a venire i modelli di calcolo adottano un valore atteso di perdita del potere d’acquisto del denaro e sovente questi modelli si usano quando mancano ancora parecchi anni al pensionamento (quando in pratica si ha ancora tempo per fare qualcosa di alternativo). Di conseguenza i valori dei redditi da lavoro e della pensione calcolati all’anno di pensionamento risultano di importo nominale notevolmente più alto del reddito attuale.
Per dare un ordine di grandezza, con un’inflazione del 2% all’anno, per conservare il potere d’acquisto di 100 euro attuali, tra 20 anni saranno necessari 150 euro.
La presenza dell’inflazione complica non di poco la lettura delle stime visto che tutti noi siamo abituati a percepire intuitivamente solo il valore del denaro corrente. Per ovviare all’aberrazione dell’inflazione gli strumenti di calcolo possono optare per la visualizzazione dei risultati riportandoli al potere d’acquisto attuale (depurandoli dall’inflazione attesa). I risultati numerici sono molto differenti se si parla di stima a parità di potere d’acquisto o meno, pertanto conviene controllare attentamente questa opzione nelle premesse di calcolo.
Due ultimi parametri molto importanti.
L’aspettativa di evoluzione del tuo reddito da lavoro (la crescita annua in termini reali oltre l’inflazione) incide in modo notevole sul calcolo della pensione. In particolare il sistema di calcolo contributivo, come è facile attendersi visto che conteggia tutti i contributi versati, risulta particolarmente sensibile a questo parametro.
Un tasso elevato di crescita del reddito comporta una retribuzione futura elevata e implica sempre anche un incremento della pensione in termini di importo atteso, questo è facile da prevedere. Quello che è meno intuitivo è l’impatto sul tasso di sostituzione. A parità di condizioni finali, una carriera a forte crescita equivale a meno contributi versati nei primi anni di lavoro. Pertanto il calcolo della pensione, che tiene traccia di questo minore apporto, restituisce un tasso di sostituzione più basso per questi casi. Come dire: i più fortunati avranno una copertura pensionistica inferiore. Ovviamente un’aspettativa pessimistica di carriera produce un effetto inverso.
La maggiore difficoltà nella scelta di questo parametro si manifesta nella scarsa consapevolezza che ognuno ha della propria dinamica retributiva. Normalmente si tende a sottostimare la crescita, perché è difficile ricordarsi delle retribuzioni lontane nel tempo.
Se chiaramente per il lavoro autonomo è molto complicato generalizzare, nel caso del lavoro dipendente va sottolineato che il rinnovo dei contratti di lavoro (ancorché irregolare per scadenza e settore) ha portato, anche nella storia recente, ad un costante incremento della retribuzione media nell’ordine 1,1 – 1,5% oltre l’inflazione. Questo beneficio è ovviamente generalizzato a tutti i lavoratori. C’è da aggiungere a questa tendenza di base l’incremento dovuto alla propria anzianità nella professione e competenza / qualifica. Mediamente ci si può attendere un incremento reale della retribuzione di un 33% su 40 anni, che si traduce in un tasso annuo medio del 0,7%. Sommando le due componenti si comprende bene perché la carriera media proposta è solitamente = 2% e la gamma delle proposte varia tra 1% a 3% (con i valori più bassi solitamente a favore dei più anziani).
Considerando che il sistema di calcolo delle pensioni è tarato sugli andamenti retributivi reali verificatisi nel passato, conviene evitare aspettative troppo pessimistiche sulla crescita del proprio reddito, per non ottenere tassi di sostituzione eccessivamente elevati. Paradossalmente il problema previdenziale è più acuto per le carriere brillanti ed è preferibile assicurarsi nella “peggiore” delle eventualità.
La demografia che cambia. La riforma del 1995, per la prima volta in Italia ed unica in Europa, calcola le pensioni in base alla speranza di vita del pensionato, però è stata costruita sulle aspettative di longevità del censimento del 1991. Con il passare degli anni, per nostra fortuna, la speranza di vita si è incrementata ulteriormente. La legge saggiamente prevede che il sistema si adegui a cadenza decennale alla nuova situazione demografica. Questa buona notizia si traduce con una certa difficoltà politica nella conseguente riduzione dei coefficienti di calcolo delle pensioni. Per ora la norma è ferma ai coefficienti originari, ma esistono forti probabilità che nel tempo la revisione venga recepita. Nel modello di calcolo è possibile prevedere quello che ad oggi è l’aspettativa di revisione a breve ed a lungo termine.
È importante pertanto controllare nelle premesse di calcolo del modello se si scontano o no le riduzioni attese negli anni a venire per via dell’allungamento della speranza di vita. La misura indicativa di riduzione della pensione nel lungo termine, rispetto ai coefficienti attuali, può raggiungere l’ordine del 10 – 15%.
Conclusione
Usare uno strumento che accuratamente calcoli la misura della pensione attesa nel tuo caso specifico è di particolare importanza, perché le norme hanno un livello di complessità tale che le stime generiche risultano di scarsa affidabilità. Conoscere la pensione pubblica serve per determinare quali saranno le risorse al termine dell’attività di lavoro e quale è la differenza (il gap) rispetto al tenore di vita che avrai acquisito nel frattempo.
La stima della pensione e del tasso di sostituzione va accuratamente compresa e controllata per capire se sta evidenziando il tuo effettivo bisogno (gap) al netto delle tasse, e se gli importi sono a parità di potere d’acquisto oppure tengono conto dell’inflazione. Inoltre conviene controllare se i parametri di impostazione del calcolo (carriera e correzione demografica) sono impostati in modo tale da farti valutare la scopertura in un quadro più o meno ottimistico.
Tutto ciò ha un unico fine, prendere coscienza delle risorse disponibili in pensione per agire con una forma complementare di risparmio nel caso in cui tali risorse siano insufficienti. Questa decisione riguarda solo te e nessun altro può agire in tua vece, dato che sei l’unico responsabile ed hai l’obbligo ed il dovere di essere consapevole di un elemento così importante per il tuo futuro.
Semplificazione normativa, attuate attraverso lo strumento del taglia-leggi, introdotto dalla legge n. 246 del 2005
Pubblicato: 13 marzo 2010 Filed under: Leggi Regionali, Pubblica Amministrazione Lascia un commento »Trasparenza, accessibilità e qualità della regolazione sono gli obiettivi che hanno guidato le azioni del Ministro per la Semplificazione normativa, attuate attraverso lo strumento del taglia-leggi, introdotto dalla legge n. 246 del 2005. L’operazione taglia-leggi ha già ottenuto notevoli risultati grazie a due successivi interventi di abrogazioni espresse di disposizioni legislative ritenute inutili e ormai estranee al nostro ordinamento:
- il primo intervento ha prodotto un taglio di circa 7.000 leggi
- il secondo intervento ha consentito un taglio di quasi 29.000 leggi
- con il terzo provvedimento il totale delle leggi anteriori al 1970 rimaste in vigore è diminuito da quota 50.000 a circa 2.400.
In totale questi tre interventi di semplificazione, in meno di un anno, hanno consentito di portare il totale complessivo delle leggi attualmente in vigore (sia anteriori che posteriori al 1970) a poco più di 10.000.
Semplificazione normativa – Home
istat, Conti economici nazionali
Pubblicato: 13 marzo 2010 Filed under: Bilancio dello Stato, ISTAT, Politica economica Lascia un commento »L’Istituto nazionale di statistica diffonde le stime del prodotto interno lordo (Pil) e dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per l’anno 2009. I dati sono elaborati in conformità al regolamento UE n. 2223/96 (SEC95) e al regolamento UE n. 1392/07, sulla base del Manuale sul disavanzo e sul debito pubblico, nonché secondo il regolamento n. 3605/93 (come emendato dal reg. CE n. 351 del 25/2/2002 e CE n. 2103 del 12/12/2005).Le stime diffuse riguardano gli aggregati del conto economico delle risorse e degli impieghi valutati a prezzi correnti e in valori concatenati con anno di riferimento 2000 (non corretti per gli effetti di calendario), delle unità di lavoro, dei redditi da lavoro dipendente e il conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche. Oltre alla stima dell’ultimo anno, vengono diffuse le revisioni dei dati a prezzi correnti per gli anni 2007-2008.
ISTAT, Spesa delle Amministrazioni pubbliche per funzione
Pubblicato: 13 marzo 2010 Filed under: ISTAT, Pubblica Amministrazione Lascia un commento »I dati presentati contengono le serie della spesa delle Amministrazioni pubbliche per Gruppi COFOG (funzioni di 2° livello) relativamente al periodo 2000-2008.La classificazione internazionale COFOG è articolata secondo tre livelli di analisi: 10 Divisioni (o funzioni di 1° livello) articolate al loro interno in Gruppi (funzioni di 2° livello) e successivamente in Classi (funzioni di 3° livello).
Spesa delle Amministrazioni pubbliche per funzione
istat, Indicatori trimestrali su retribuzioni lorde, oneri sociali e costo del lavoro nell’industria e nei servizi
Pubblicato: 13 marzo 2010 Filed under: ISTAT, Redditi 1 Commento »L’Istituto nazionale di statistica diffonde gli indici trimestrali derivanti dalla rilevazione OROS (Occupazione, Retribuzioni e Oneri Sociali) su retribuzioni, oneri sociali e costo del lavoro per Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno (Ula) definiti secondo la nuova classificazione Ateco 2007 e utilizzando come base di riferimento l’anno 2005.
Grazie alla presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto mille-proroghe, il ddl 1955, il testo unico sull’immigrazione verrà modificato in questo modo: nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato . Ed ecco che il gioco è fatto. 150mila ingressi aspettano la presentazione delle domande e l’emanazione che avverrà a breve, Immigrazione.biz – Flussi 2010
Pubblicato: 13 marzo 2010 Filed under: Migrazioni, Politica delle migrazioni Lascia un commento »Molti attendono il nuovo decreto flussi e il Governo ha risposto positivamente alle aspettative. L’ultimo decreto flussi risale al 2008 con la quota di 150mila. Nel 2009 non è stato emanato nessun decreto ma è stato sfruttato quello del 2008 per l’ingresso di 80mila extracomunitari solo per lavoratori stagionali, quindi nell’agricoltura e nel turismo e solo per quelle “inevase” lo scorso anno. Nessun’altra forma lavorativa è stata compresa nel decreto flussi 2009. Il Governo, inoltre, proprio lo scorso anno aveva valutato la possibilità di sospendere per due anni l’attuazione dei nuovi decreti flussi e come si evince dal testo unico sull’immigrazione era possibile emanare un nuovo decreto flussi “nel limite delle quote stabilite lo scorso anno”.
Ebbene nel 2009 non è stato emanato nessun decreto flussi perché assorbiti da quelli del 2008, quindi è stato ritenuto necessario modificare qualcosa nel testo unico. Grazie alla presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto mille-proroghe, il ddl 1955, il testo unico sull’immigrazione verrà modificato in questo modo: nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato . Ed ecco che il gioco è fatto. 150mila ingressi aspettano la presentazione delle domande e l’emanazione che avverrà a breve.
Immigrazione.biz – Flussi 2010, saranno 150mila le quote
Il Senato approva definitivamente le norme di riforma della legge 104. Ecco cosa cambia. | Saperi PA
Pubblicato: 13 marzo 2010 Filed under: Disabilità e Handicap 1 Commento »è stata approvata anche dal Senato la norma che, tra le altre cose, riforma le regole per l’assegnazione dei permessi per l’assistenza dei disabili, la cosiddetta legge 104.
Mercoledì scorso il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge su “lavori usuranti, riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi, ammortizzatori sociali, servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione, apprendistato, occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, derivante da un disegno di legge di iniziativa del Governo poi modificato dalla Camera.
Su Saperi Pa trovi approfondimenti e commenti sulla Legge 104/92In particolare il nuovo testo è interessante perchè, all’articolo 24, disciplina definitivamente le norme di riforma della legge 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Data la fitta discussione che si è sviluppata sul nostro sito, con centinaia di commenti e decine di migliaia di letture per gli articoli che hanno seguito, passo passo, le iniziative del Ministro Brunetta su questo tema, presentiamo a tutti i nostri lettori una breve sintesi di quale sarà da oggi in poi l’assetto che regolerà i permessi dei dipendenti pubblici per l’assistenza a portatori di handicap.
Il Senato approva definitivamente le norme di riforma della legge 104. Ecco cosa cambia. | Saperi PA
Leopoldo Elia Costituzione, partiti, istituzioni, iL mULINO
Pubblicato: 13 marzo 2010 Filed under: Diritto Costituzionale Lascia un commento »Costituzione, partiti, istituzioniLeggere o rileggere gli scritti di Leopoldo Elia significa rileggere sub specie Constitutionis la storia politica dell’Italia repubblicana, rivisitare più ampiamente la storia del costituzionalismo, confrontandosi con i suoi nodi essenziali, ideologici e pratici, e riproporsi ricorrenti domande su oggetto e metodi della scienza costituzionalistica. Come sottolinea Valerio Onida nel presentare questa raccolta, teoria e prassi, diritto e politica, sistematica e giurisprudenza, storia delle idee e storia dei fatti, nella vita e nell’azione di Leopoldo Elia si intrecciano e si alimentano a vicenda. Quello che si delinea è un percorso ricchissimo, nel quale le sue diverse esperienze, di giudice costituzionale, di costituzionalista, di intellettuale, di studioso e uomo politico, vanno a comporre una straordinaria testimonianza di impegno etico e civile.Pubblicazione online: 2010
Isbn edizione digitale: 978-88-15-14304-4
DOI: 10.978.8815/143044Pubblicazione a stampa: 2009
Isbn edizione a stampa: 978-88-15-12787-7
Collana: Collezione di testi e di studi
Pagine: 496
Darwinbooks: Costituzione, partiti, istituzioni
BANCA D’ITALIA, Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 14 – 2010
Pubblicato: 13 marzo 2010 Filed under: Banca d'Italia, Politica economica Lascia un commento »Università di Milano Bicocca/Progest e Provincia di Milano/Affari sociali: Servizi sociali: Seminario di aggiornamento sulle politiche legislative, 19 Marzo e 2, 9, 16 Aprile 2010, docente Paolo Ferrario
Pubblicato: 12 marzo 2010 Filed under: Aule virtuali Corsi, Ferrario Paolo Lascia un commento »Università di Milano Bicocca/Progest e Provincia di Milano/Affari sociali: Servizi sociali: Seminario di aggiornamento sulle politiche legislative, 19 Marzo e 2, 9, 16 Aprile 2010
docente Paolo Ferrario
Aula virtuale del Corso di Politiche sociali II, 2010
Pubblicato: 12 marzo 2010 Filed under: Aule virtuali Corsi, Ferrario Paolo Lascia un commento »Vai alle Aule Virtuali Paolo Ferrario dei corsi di formazione in politica dei servizi sociali
Workshop “Sistema sanitario italiano e statunitense a confronto”, organizzato dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Sant’Anna, Giovedì 18 Marzo 2010 presso l’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Pubblicato: 12 marzo 2010 Filed under: Servizi sanitari, Stati Uniti d'America Lascia un commento »
Giovedì 18 Marzo 2010 presso l’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa si svolgerà il Workshop “Sistema sanitario italiano e statunitense a confronto”, organizzato dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Sant’Anna. L’evento si aprirà con il saluto di benvenuto del Console Generale degli Stati Uniti, Mrs. Mary Ellen Countryman, e del Direttore della Scuola Sant’Anna, prof.ssa Maria Chiara Carrozza. Al workshop interverranno il prof. Michael Sparer della Columbia University di New York, il quale illustrerà le principali caratteristiche del sistema sanitario statunitense, e il dott. Filippo Palumbo, Direttore Generale della Programmazione Sanitaria – Ministero della Salute, il quale descriverà gli aspetti principali del sistema sanitario italiano. Seguirà una tavola rotonda con l’intervento di diversi esperti del settore sanitario.
Si richiede conferma della partecipazione all’evento inviando una mail ai seguenti indirizzi:
Dott.ssa Elena Andrenacci (e.andrenacci@sssup.it – tel. 050/883891)
Dott.ssa Antonella Cacace (a.cacace@sssup.it – tel 050/883867)
Dott.ssa Manuela Dal Poggetto (m.dalpoggetto@sssup.it – tel 050 883859)
Consenso alla donazione degli organi
Pubblicato: 12 marzo 2010 Filed under: Bioetica e Biopolitica, Salute e Malattia, Servizi sanitari Lascia un commento »
Consenso alla donazione degli organi
Progetto nazionale di ricerca “Federalismo come metodo di governo partecipato”, Giornate di studio, Perugia, 11 e 12 Marzo 2010
Pubblicato: 12 marzo 2010 Filed under: CONVEGNI, INCONTRI, FESTIVAL, Federalismo fiscale, Politica fiscale 1 Commento »
Le due giornate di studio sono organizzate dall’Università di Perugia nell’ambito del progetto nazionale di ricerca “Federalismo come metodo di governo partecipato” a cui il Consiglio regionale dell’Umbria sta collaborando. Oltre ad una rappresentanza politica delle assemblee legislative regionali, in particolare nella tavola rotonda del venerdì pomeriggio, ci sarà anche la presentazione dei primi risultati di un’indagine condotta sui testi delle leggi regionali dal 2000 al 2009 in tema di partecipazione e coinvolgimento degli attori sociali nei percorsi decisionali. I temi trattati si innestano pienamente anche nel lavoro del gruppo sulla Democrazia partecipativa della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome.Data e luogo dell’evento






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Gianfranco Miglio è nato a Como nel 1918, da una famiglia presente sul Lario da più di settecento anni. Professore ordinario di Scienza della politica all’Università Cattolica di Milano, è stato per trent’anni Preside della facoltà di Scienze politiche. Dopo essersi dedicato alla Storia del diritto internazionale, e alla teoria dell’amministrazione pubblica, dal 1964 si è occupato dei problemi dello stato moderno in generale, e del sistema politica italiano in particolare, nonché delle questioni più rilevanti dell’ordinamento internazionale attuale. Dal 1980 al 1983 ha diretto i lavori del “Gruppo di Milano”, che studiò e propose un organico progetto di riforma della Costituzione italiana. Eletto senatore nel 1992 e nel 1994 come indipendente nelle file della Lega Nord è poi stato riconfermato nel 1996. Il 10 agosto del 2001 il professore si è spento nella sua casa in provincia di Como.

Emanuele Severino Si laurea all’Università di Pavia nel 1950, come alunno dell’Almo Collegio Borromeo, discutendo una tesi su Heidegger e la metafisica sotto la supervisione di Gustavo Bontadini. L’anno successivo ottiene la libera docenza in filosofia teoretica. Dal 1954 al 1970 insegna filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. I libri pubblicati in quegli anni entrano in forte conflitto con la dottrina ufficiale della Chiesa, suscitando vivaci discussioni all’interno dell’Università Cattolica e nella Congregazione per la dottrina della fede (l’ex Sant’Uffizio). Dopo un lungo e accurato esame la Chiesa proclama ufficialmente nel 1970 l’insanabile opposizione tra il pensiero di Severino e il Cristianesimo.