Terzo rapporto dell’ANCI sui minori stranieri non accompagnati


Pubblicato il terzo rapporto dell’ANCI sui minori stranieri non accompagnati

 

L’indagine mette in luce il fenomeno nel biennio 2007-2008 e l’impegno e le politiche attivate dagli enti locali.

 
 

Terzo Rapporto Anci sui minori stranieri non accompagnati

Terzo Rapporto Anci sui minori stranieri non accompagnati (6.93 MB)

Il Terzo Rapporto vuole rappresentare un utile strumento di lavoro per orientare le politiche rivolte ai minori non accompagnati, inserendosi nella fase caratterizzata dall’avvio del Programma nazionale di protezione per i minori stranieri non accompagnati, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato dall’ANCI, nato dalla collaborazione e condivisione di responsabilità ed oneri tra amministrazione centrale e autonomie locali che hanno voluto inquadrare il fenomeno in una prospettiva nazionale con l’obbiettivo di contribuire alla definizione di procedure standardizzate certe e condivise tra i diversi livelli interistituzionali a garanzia di un’effettiva protezione nei confronti dei minori stranieri non accompagnati.
L’indagine oggetto del presente rapporto, in continuità con le precedenti rilevazioni promosse dall’Associazione, ha come obiettivo principale quello di mettere in luce l’impegno crescente delle amministrazioni locali sul tema dei minori stranieri non accompagnati. A seguito del primo e del secondo rapporto, i quali contenevano i dati relativi al fenomeno e alle politiche attivate dal 2002 al 2006, in quest’ultimo il periodo di riferimento per la raccolta dei dati ha interessato il biennio 2007 – 2008. L’attività di rilevazione, iniziata in gennaio 2009 e terminata in giugno, ha portato all’acquisizione di 5.465 questionari rappresentativi di 5.784 realtà comunali.

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Emma Bonino mette il web al primo posto, facendone il cardine addirittura delle prime 8 pagine del programma e proponendo un modello di trasparenza, di rapporto con i cittadinie di fornitura di servizi telematici che consentirebbe alla Regione di portarsi al livello delleesperienze amministrative più virtuose in Europa e nel mondo.

è praticamente impossibile il confronto tra il programma presentato oggi da Emma Bonino (ora disponibile qui) e quello di Renata Polverini, per quanto riguarda il ruolo di Internet come motore di innovazione per il futuro governo della Regione Lazio.

Emma Bonino mette il web al primo posto, facendone il cardine addirittura delle prime 8 pagine del programma e proponendo un modello di trasparenza, di rapporto con i cittadinie di fornitura di servizi telematici che consentirebbe alla Regione di portarsi al livello delleesperienze amministrative più virtuose in Europa e nel mondo.

Nelle 48 pagine del programma di Renata Polverini le parole Internet e Web compaiono solo incidentalmente, e l’unica proposta concreta a cui viene dedicato un punto èaddirittura un nuovo portale del turismo. Come se non fosse bastato il fallimentare Italia.it costato decine milioni, e ormai studiato a livello internazionale come esempio di spreco di denaro pubblico per una presenza sul web, burocratica e fondamentalmente inutile.

Quello che impressiona è che l’intero programma di Emma Bonino è incentrato sull’innovazione digitale. Dal punto sull’”Efficienza e misurazione dei servizi al cittadino” (pag. 6), alla Trasparenza e gli Open Data (pag. 7), dai Diritti Digitali del Cittadino (pag. 8) alla Partecipazione (pag. 9), dall’Operazione Trasparenza (pag. 14), dal Software Libero e Open Source (pag. 15) dall’Inclusione Digitale e Banda Larga (pag. 28) all’Amministrazione Elettronica (pag. 29), dai Database pubblici dell’offerta di lavoro(pag 31) all’Operazione Trasparenza nella sanità e la Valutazione dei risultati (pag 39) e alla Nomina dei direttori e dei primari ! (pag 43) Internet emerge con forza come il trait d’union della strategia di governo proposta dalla Bonino.

Niente di tutto ciò nel programma della Polverini per la quale, oltre al già citato portale di promozione del territorio (pag. 32), le uniche iniziative che sembrano interessare sul fronte web e digitale sono l’”agevolazione l’inserimento delle strutture accreditate private nella rete informatica regionale (RECUP)” (pag 13), le 5 parole di rito dedicate alla banda larga nel calderone “competitività” (pag. 27), una innovativa modalità di finanziamento da parte del pubblico dell’iniziativa filmica tramite Internet (pag 25) e lacarta sa! nitaria elettronica, iniziativa interessante, che prevede di mettere online tutti i dati sanitari dei cittadini. Ma che evidenzia chiaramente l’approccio: cari cittadini, prima online mettiamo i dati vostri, per i nostri ci pensiamo dopo.

Ma il mio invito è a confrontare tu stesso i programmi che trovi nei rispettivi sitiwww.emmapresidente.it e www.renatapolverini.it .

A presto,

Luca Nicotra
Segretario dell’Associazione radicale Agorà Digitale
www.lucanicotra.org - www.agoradigitale.org

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Sanità: i disavanzi delle Regioni, in Regioni.it, Newsletter n. 1537 del lunedì 15 marzo 2010

Sanità: i disavanzi delle Regioni, dati de “il Revisore”

 
(regioni.it)Il Revisore” – newsletter dell’Assessore al bilancio della Regione Lombardia, Romano Colozzi –  ha pubblicato otto tabelle relative ai conti sanitari delle Regioni compresi fra il 2003 e il 2008. 
Abbiamo analizzato – si legge su “il Revisore” – le dinamiche di crescita del Fondo sanitario in termini assoluti e pro-capite, l’evolversi della spesa reale e dei disavanzi accumulati: in 5 anni ben 25 miliardi di euro. Sono quindi entrati in scena i cosiddetti “fondini” ovvero fondi di “sostegno” per le Regioni con il debito più elevato”. Un dato viene poi sottolineato: “la Lombardia, pur avendo ricevuto risorse inferiori rispetto alla media italiana ha chiuso i conti con il segno più”.

Newsletter n. 1537 del lunedì 15 marzo 2010

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Eurostat: sempre più disoccupazione, in Regioni.it Newsletter n. 1537 del lunedì 15 marzo 2010

Eurostat: sempre più disoccupazione

 
(regioni.it) In Europa nel quarto trimestre del 2009 c’è un calo dell’occupazione del -0,3%. Sono stati persi complessivamente 583mila posti, di cui 347 mila in Eurolandia.
Nel terzo trimestre del 2009 l’occupazione era caduta dello 0,5% nelle due zone con una perdita di un milione di posti di lavoro.
In Italia da ottobre a dicembre 2009 il calo dell’occupazione e’ stato dello 0,1% (lo stesso livello della Francia) contro un -0,6% del trimestre precedente. La Germania ferma l’emorragia di perdita di posti di lavoro registrando lo 0,0% di variazione nel quarto trimestre del 2009 rispetto a quello precedente. Situazione critica in Grecia e Spagna con entrambe -0,8%.
 
 

 
Percentage change compared to the previous quarter
Percentage change compared to the same quarter of the previous year
2009
2009
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
 
EA16
-0.8
-0.5
-0.5
-0.2
-1.3
-1.9
-2.2
-2.0
 
EU27
-0.8
-0.6
-0.5
-0.3
-1.1
-1.8
-2.1
-2.1
 
Member States
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belgium
-0.4
-0.3
-0.3
-0.3
0.5
-0.2
-0.9
-1.4
 
Bulgaria
:
:
:
:
-0.3
-1.8
-3.7
-5.8
 
Czech Republic
-0.7
-1.0
-0.4
0.2
0.0
-0.9
-1.9
-1.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denmark
-1.9
-0.7
-1.6
:
-2.1
-2.3
-4.5
:
 
Germany
-0.1
-0.2
-0.1
0.0
0.5
0.1
-0.2
-0.4
 
Estonia
-7.2
-1.9
-0.7
:
-7.2
-10.2
-10.7
-11.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ireland
-3.7
-1.5
-2.0
c
-7.5
-8.3
-8.7
c
 
Greece
-0.6
-0.2
-0.5
-0.8
-0.2
-1.0
-1.2
-2.2
 
Spain
-2.5
-1.3
-1.5
-0.8
-6.4
-7.1
-7.2
-6.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
France
-0.4
-0.4
-0.2
-0.1
-0.7
-1.2
-1.3
-1.1
 
Italy
-0.6
-0.4
-0.6
-0.1
-1.1
-1.6
-2.1
-1.8
 
Cyprus
:
:
:
:
1.4
-0.5
-2.0
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latvia
-3.2
-5.4
-5.7
:
-8.2
-13.2
-16.5
-16.5
 
Lithuania
-4.0
-1.5
-0.4
-2.3
-5.1
-6.7
-7.5
-8.3
 
Luxembourg
-0.2
-0.1
0.0
:
2.3
1.2
0.3
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hungary
-1.6
-1.5
-0.1
-0.5
-2.7
-4.4
-3.8
-3.5
 
Malta
:
:
:
:
0.4
-0.5
-1.5
-0.7
 
Netherlands
-0.4
-0.6
-0.5
c
0.3
-0.8
-1.5
c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Austria
-0.9
-0.1
0.0
0.1
-0.4
-1.1
-1.2
-0.9
 
Poland
-0.5
0.3
0.1
-0.4
1.0
1.1
0.3
-0.8
 
Portugal
-1.1
-1.0
-0.8
0.0
-1.6
-2.7
-3.1
-2.8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romania
:
:
:
:
:
:
:
:
 
Slovenia
-0.8
-1.0
-1.1
-1.0
0.4
-1.7
-3.4
-4.0
 
Slovakia
-1.8
-0.7
-0.8
-0.6
-0.4
-1.3
-3.7
-4.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finland
-0.9
-1.5
-1.1
-0.7
-1.2
-3.1
-3.5
-4.1
 
Sweden
:
:
:
:
-1.2
-2.2
-2.6
-2.1
 
United Kingdom
-0.6
-0.8
0.0
0.0
-1.1
-2.1
-1.7
-1.4
 
EFTA countries
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norway
-0.5
-0.3
-0.3
0.1
0.9
-0.1
-1.4
-0.9
 

 Employment down by 0.2% in the euro area and by 0.3% in the EU27

Newsletter n. 1537 del lunedì 15 marzo 2010

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Elezioni regionali ed amministrative 2010: il Ministero dell’interno ha pubblicato sul sito un vademecum con tutte le informazioni per i cittadini che andranno a votare alle prossime elezioni del 28 e 29 marzo 2010, rEGIONI.IT Newsletter n. 1537 del lunedì 15 marzo 2010

Elezioni regionali: circa 41 milioni di italiani al voto

(regioni.it) Elezioni regionali ed amministrative 2010: il Ministero dell’interno ha pubblicato sul sito un vademecum con tutte le informazioni per i cittadini che andranno a votare alle prossime elezioni del 28 e 29 marzo 2010.
Quando si vota
Domenica 28 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 29 marzo, dalle ore 7 alle ore 15, nelle regioni a statuto ordinario si svolgeranno le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale di 13 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria), del Presidente e del Consiglio provinciale di 4 province (Imperia, Viterbo, L’Aquila e Caserta), del sindaco e del consiglio comunale di 463 comuni (di cui 9 capoluoghi di provincia: Mantova, Lecco, Lodi, Venezia, Macerata, Chieti, Andria, Matera e Vibo Valentia) nonché dei consigli circoscrizionali.
Nella medesima data si svolgerà il solo turno di ballottaggio nei comuni di Spadola (Vibo Valentia) e San Benedetto dei Marsi (L’Aquila).
Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali avranno inizio lunedì 29 marzo, subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo; per le elezioni provinciali e comunali, lo scrutinio avrà, invece, inizio alle ore 8 di martedì 30 marzo con precedenza alle elezioni provinciali, salvo che nelle regioni Molise e Abruzzo, non interessate alle elezioni regionali, dove le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative avranno inizio lunedì 29 marzo, al termine delle operazioni di voto e di riscontro del numero dei votanti.
In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei presidenti di provincia e dei sindaci, si voterà domenica 11 aprile, sempre dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 12 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 15.00 mentre le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di lunedì, al termine delle votazioni e dell’accertamento del numero dei votanti.
Come si vota
Elezioni regionali (Scheda verde): l’elettore può:
· votare per una delle liste provinciali, tracciando un segno nel relativo rettangolo. Il voto così espresso s’intende attribuito anche a favore della lista regionale collegata;
· esprimere un voto disgiunto, cioè tracciare un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista provinciale prescelta, o sul nome del suo capolista. In tal caso il voto è validamente espresso per la lista provinciale e per la lista regionale prescelte anche se non collegate fra di loro;
· esprimere un unico voto per una delle liste regionali e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del capolista, senza segnare nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale. In tal caso s’intende validamente votata la lista regionale ed il suo capolista, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate.
In ogni caso, l’elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale prescelta, scrivendone nell’apposita riga tracciata sulla destra del contrassegno il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita).  Le modalità di espressione del voto di cui sopra si applicano alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Basilicata. Per quanto riguarda, invece, le Regioni Toscana, Marche, Campania, Puglia e Calabria le modalità di voto sono disciplinate dalle rispettive leggi regionali.
Il vademecum contiene le indicazioni anche per le elezioni provinciali (Scheda gialla), per le   Elezioni nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 ABITANTI nelle regioni a statuto ordinario (Scheda azzurra)
Per quanto riguarda il corpo elettorale i dati definitivi, riferiti al 15° giorno antecedente la data delle votazioni, saranno acquisiti entro il 23 marzo 2010. I dati sotto riportati, provvisori, sono aggiornati in base ai risultati della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali al 45° giorno antecedente le elezioni.
Le elezioni in 13 regioni interesseranno quindi un corpo elettorale al momento quantificabile in 40.910.744 elettori, di cui 19.706.010 maschi e 21.204.734 femmine. Le sezioni elettorali complessive saranno 49.862. Le elezioni in 4 province interesseranno un corpo elettorale di 1.472.737 unità, di cui 713.481 maschi e 759.256 femmine. Le sezioni elettorali complessive saranno 1.893. Le elezioni in 463 comuni interesseranno 3.727.862 elettori, di cui 1.804.264 maschi e 1.923.598 femmine. Le sezioni elettorali complessive saranno 4.487. Considerando una volta sola gli enti interessati contemporaneamente a più tipi di consultazioni, il numero complessivo di elettori sarà di 41.309.965, di cui 19.900.341 maschi e 21.409.624 femmine, e il numero complessivo di sezioni di sezioni sarà di 50.421.
Il Ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale personale a carattere permanente.
Chi avesse smarrito la propria tessera personale, potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali che, a tal fine, saranno aperti da martedì 23 a sabato 27 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, mentre domenica 28 e lunedì 29 marzo, giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto.

Newsletter n. 1537 del lunedì 15 marzo 2010

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VENETO: COMUNIONE E LIBERAZIONE SCEGLIE LEGA. E RAFFREDDA I RAPPORTI COL PDL

In Veneto Comunione e Liberazione ha scelto, e ha scelto ancora una volta centrodestra. Nessuna novità, all’apparenza, ma Cl, e il suo braccio secolare, la Compagnia delle Opere, aveva una alternativa di area cattolica nella corsa alla presidenza della regione “bianca” per eccellenza. Si tratta del candidato dell’Udc, unica lista dichiaratamente confessionale in lizza, Antonio De Poli. A ciò va aggiunto che il candidato del Pdl in Veneto è Luca Zaia, il ministro leghista delle politiche agricole dal forte appeal mediatico. Ma pur sempre leghista, espressione quindi di un partito che ai vertici della Chiesa pone più di qualche interrogativo in materia di solidarietà sociale, accoglienza ai migranti, ordine pubblico, rapporti con l’Islam, tutela delle minoranze. Ma si sa, Cl è sempre stato un movimento molto secolarizzato dal punto di vista delle scelte politiche, nonostante il suo integralismo in campo ecclesiale. E infatti anche in Veneto, dove pure ha quasi sempre sostenuto candidati di destra, è capitato che il movimento fondato da don Giussani abbia fatto convergere i propri voti anche sul centrosinistra. Per esempio a Padova, dove il sindaco del Pd Flavio Zanonato (invitato al meeting di Rimini nel 2008) ha ricevuto, un po’ a sorpresa, un secondo mandato da parte dei suoi concittadini anche grazie al sostegno di Comunione e Liberazione. E poi c’è la questione di Venezia, dove pare che il movimento cattolico sia orientato a sostenere Giorgio Orsoni, candidato dal Pd (cattolico praticante e primo procuratore della Basilica di San Marco) a fronteggiare l’esponente Pdl (nonché ministro della Funzione Pubblica) Renato Brunetta (laico, ex socialista) per la corsa alla poltrona di sindaco della Laguna. Ma anche il fatto che, nonostante la sua appartenenza a Cl, il patriarca di Venezia, card. Angelo Scola, che è anche presidente della Conferenza episcopale del Triveneto, in questi anni, ha intrattenuto ottime relazioni con il governatore uscente Giancarlo Galan (Pdl); coltivando, di pari passo, cordiali rapporti con il sindaco uscente Massimo Cacciari.

“Il nostro atto di fiducia non è una scelta di campo definitiva né tantomeno un’adesione generalizzata alla politica della Lega”, ha puntualizzato al Mattino di Padova (10/3) Graziano Debellini, leader storico dei ciellini veneti, primo presidente della Compagnia delle Opere, già consigliere di amministrazione del Sabato: “Diciamo che, al contrario del Pdl che è autoreferenziale, la visione comunitaria di Zaia confida nell’individuo e chiama la libertà con l’equivalente semantico della sussidiarietà. Non risponde a una logica statalista, è dalla parte dell’uomo, in fiducia e ottimismo”. Il sostegno a Zaia, insomma, farebbe pendant con l’allontanamento del movimento di Giussani dal Pdl del Veneto, di cui si parla da tempo.

L’INTERA SCHEDA QUI: Adista

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Il controllo sulla gestione finanziaria dell’INPS, esercizio finanziario 2008

Il controllo sulla gestione finanziaria dell’INPS, esercizio finanziario 2008

La gestione finanziaria dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) chiude in positivo, grazie ai principali effetti della confermata dinamica espansiva delle contribuzioni e all’incremento dei trasferimenti statali, pari a un terzo delle entrate, migliorando l’avanzo finanziario, quello di amministrazione e il netto patrimoniale. L’avviata riorganizzazione dell’ Istituto ha comportato la riduzione da 28 a 12 degli uffici di vertice della Direzione generale, l’ampliamento dei compiti delle Direzioni regionali e l’eliminazione di quelle sub-provinciali, ma per la Corte tanti sono ancora i punti di criticità. Il personale è passato negli ultimi 15 anni da 45 mila a 27 mila dipendenti riducendosi, quindi, drasticamente e producendo, conseguentemente, sovraccarichi di lavoro. La conseguenza di una tale riduzione è che accanto alle attività ordinarie possono essere messe a rischio anche quelle più delicate, quali le ispezioni-antisommerso. La Corte richiama l’attenzione sui conti che registrano un deficit ancora imponente e sulla necessità di una maggiore riflessione sulla sostenibilità della spesa previdenziale obbligatoria che quest’anno costerà il 15% del Pil e che per i prossimi anni prevede una crescita dell’1,8%, a cui vanno aggiunti gli interventi extra imposti dalla frenata dell’economia. Inoltre, la Corte, mette in evidenza come la tenuta del bilancio dell’istituto previdenziale, nel breve e medio periodo, risulta esposta alla rallentata dinamica delle entrate contributive, alla mancata dilatazione strutturale delle pensioni e alla forte pressione delle prestazioni a sostegno del reddito, almeno sino al miglioramento dell’attuale quadro macroeconomico. Rimane priorità dell’Ente la dismissione del proprio patrimonio immobiliare che registra ancora una negatività pari a 123,4 miliardi. La Corte auspica una ulteriore revisione della governance dell’Istituto, una rivisitazione delle regole previdenziali, un innalzamento dell’età pensionabile, e un aumento del peso delle collaborazioni con i Caf, gli enti locali e gli altri istituti previdenziali.

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LA RETE ISTITUZIONALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA E LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI. Dispensa didattica di PAOLO FERRARIO

    Questa dispensa si struttura attorno a due argomenti:

    • Parte prima: Il concetto di “rete istituzionale dei servizi alla persona” nel quadro delle politiche sociali e nel ciclo storico degli ultimi trent’anni della storia d’Italia
    • Parte seconda: Apprendimento di alcune semplificate regole di funzionamento delle istituzioni che producono politiche sociali (una grammatica e sintassi elementare del diritto pubblico e costituzionale)

    Domande che attraversano i contenuti trattati:

    • Perché fare riferimento alla Costituzione anche per l’analisi delle politiche sociali?
    • Quali sono i grandi temi della Costituzione della Repubblica?
    • In cosa consiste la mappa-rete delle istituzioni che producono servizi alla persona?
    • Quali sono i due grandi ambienti della mappa-rete?
    • Come si articolano le funzioni nello stato italiano
    • Perché la nozione di “terzo settore” è poco utile per l’analisi professionale del sistema dei servizi?
    • Quali sono i principali componenti istituzionali del cosiddetto “terzo settore”?
    • Cosa ci suggerisce la metafora del gioco degli scacchi nella analisi delle politiche sociali?
    • Qual è il ruolo delle Leggi nelle politiche sociali e come funzionano i relativi processi decisionali?
    • Qual è il ruolo delle Leggi regionali e come funzionano i relativi processi decisionali?

    2° INCONTRO GRUPPO CO-HOUSERS BOLOGNESI: SABATO 26 GENNAIO 2008 ORE 16.30 c/o Federazione Verdi – Via Galliera 2 , BOLOGNA

    2° INCONTRO GRUPPO CO-HOUSERS BOLOGNESI:
    SABATO 26 GENNAIO 2008 ORE 16.30
    c/o Federazione Verdi – Via Galliera 2 , BOLOGNA

    PROGRAMMA:
    ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO BOLOGNESE


    PRESENTAZIONE DEL LIBRO

    “Cohousing e condomini solidali. Guida pratica alle nuove forme alternative di coabitazione”
    PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO ‘Vivere in cohousing’

    INTERVENTI DI:
    Matthieu Lietaert
    Autore e Consigliere I.S.P.Co (Istituto nazionale per lo Studio e la Promozione del Cohousing)
    Susy Pirinei
    E-Co-Abitare – promozione di progetti di co-housing sostenibile
    Nicola e Ursula Sgalaberni
    Condominio solidale di Salvaro Via Salvaro 67\69 – Pioppe di salvaro (Bo)
    Coordina Roberta Rendina
    Ecologisti spa- Verdi Bologn

    PER INFO: www.ecologistispa.it -
      <!-- var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy55460 = 'cohousing' + '@'; addy55460 = addy55460 + 'ecologistispa' + '.' + 'it'; document.write( '' ); document.write( addy55460 ); document.write( '' ); //--> cohousing@ecologistispa.it  <!-- document.write( '' ); //--> Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  <!-- document.write( '' ); //--> 
    

    span>cohousing@ecologistispa.itspan>

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    Lucia Valente, COSÌ CAMBIA IL CONTENZIOSO DEL LAVORO in Lavoce.info

    Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge 1167-B. Per favorire la composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro, introduce all’articolo 31 una pluralità di rimedi, facoltativi e volontari, alternativi al ricorso al giudice del lavoro e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione. Ma le nuove disposizioni riguardano anche numerosi altri aspetti. Ecco una scheda ragionata per capire meglio le nuove regole e gli interventi a conclusione della discussione in Senato del rappresentante della maggioranza, il senatore Giuliano e del rappresentante dell’opposizione, il senatore Ichino.

    Il disegno di legge 1167-B, approvato definitivamente al Senato. lo scorso 3 marzo, introduce, tra l’altro, la nuova disciplina su conciliazione e arbitrato nel contenzioso in materia di lavoro.
    Il tema è affrontato all’articolo 31, su cui qui ci soffermiamo. Per l’approfondimento degli altri articoli che compongono l’intero disegno di legge rinviamo invece all’allegato pubblicato in calce.

    L’INTERA SCHEDA QUI: Lavoce.info – ARTICOLI -COSÌ CAMBIA IL CONTENZIOSO DEL LAVORO

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    Legge n. 38 del 15 marzo 2010, Disposizioni per garantire l’accesso alle cura palliative e alla terapia del dolore (G.U. n. 65 del 19.03.2010)

    Legge n. 38 del 15 marzo 2010, Disposizioni per garantire l’accesso alle cura palliative e alla terapia del dolore (G.U. n. 65 del 19.03.2010)
    la legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore; in particolare è tutelato e garantito l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. Nel provvedimento si precisa che le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore devono assicurare un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, al fine di garantire: la tutela della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; la tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine; un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia. Vengono definite alcune disposizioni e azioni per la realizzazione dell’obiettivo: – la realizzazione nel triennio 2010-2012 di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private nonché delle organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate nella tutela dei diritti in ambito sanitario; – la predisposizione, al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato, di una specifica rilevazione sui presidi ospedalieri e territoriali e sulle prestazioni assicurate in ciascuna regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore; – l’individuazione delle figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali; – l’individuazione delle tipologie di strutture nelle quali le due reti si articolano a livello regionale, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale; – la definizione entro tre mesi dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi; – l’attivazione presso il Ministero della salute di un organo di monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative (per la valutazione dell’andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore, del livello di attuazione delle linee guida, lo stato di realizzazione e di sviluppo delle due reti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle disomogeneità territoriali e all’erogazione delle cure palliative in età neonatale, pediatrica e adolescenziale).

    da: Rassegna legislativa.


    Legge 15.3.2010 n. 38 Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore (G.U. 19 marzo 2010, n. 65)

    Legge 15.3.2010 n. 38

    Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore

    (G.U. 19 marzo 2010, n. 65)

    Art. 1.

    (Finalità)

    1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore.

    2. È tutelato e garantito, in particolare, l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera c), nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

    3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:

    a) tutela della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;

    b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine;

    c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.

    Art. 2.

    (Definizioni)

    1. Ai fini della presente legge si intende per:

    a) «cure palliative»: l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici;

    b) «terapia del dolore»: l’insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore;

    c) «malato»: la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonché la persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa;

    d) «reti»: la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per la terapia del dolore, volte a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e costituite dall’insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati all’erogazione delle cure palliative, al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa, e al supporto dei malati e dei loro familiari;

    e) «assistenza residenziale»: l’insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogati ininterrottamente da équipe multidisciplinari presso una struttura, denominata «hospice»;

    f) «assistenza domiciliare»: l’insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che garantiscono l’erogazione di cure palliative e di terapia del dolore al domicilio della persona malata, per ciò che riguarda sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia quelli delle équipe specialistiche di cure palliative, di cui il medico di medicina generale è in ogni caso parte integrante, garantendo una continuità assistenziale ininterrotta;

    g) «day hospice»: l’articolazione organizzativa degli hospice che eroga prestazioni diagnostico-terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio;

    h) «assistenza specialistica di terapia del dolore»: l’insieme degli interventi sanitari e assistenziali di terapia del dolore erogati in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario e sul territorio da équipe specialistiche.

    Art. 3.

    (Competenze del Ministero della salute

    e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

    1. Le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

    2. Nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze in materia tra Stato e regione, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, definisce le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge, previo parere del Consiglio superiore di sanità, tenuto conto anche dell’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e del documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    3. L’attuazione dei princìpi della presente legge in conformità alle linee guida definite ai sensi del comma 2 costituisce adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.

    4. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’intesa sottoscritta il 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, valuta annualmente lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo all’appropriatezza e all’efficienza dell’utilizzo delle risorse e alla verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.

    Art. 4.

    (Campagne di informazione)

    1. Il Ministero della salute, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove nel triennio 2010-2012 la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private nonché delle organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate nella tutela dei diritti in ambito sanitario ovvero operanti sul territorio nella lotta contro il dolore e nell’assistenza nel settore delle cure palliative.

    2. Le campagne di cui al comma 1 promuovono e diffondono nell’opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative, anche delle cure palliative pediatriche, e della terapia del dolore, al fine di promuovere la cultura della lotta contro il dolore e il superamento del pregiudizio relativo all’utilizzazione dei farmaci per il trattamento del dolore, illustrandone il fondamentale contributo alla tutela della dignità della persona umana e al supporto per i malati e per i loro familiari.

    3. Per la realizzazione delle campagne di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2010 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

    Art. 5.

    (Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore)

    1. Al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministero della salute attiva una specifica rilevazione sui presìdi ospedalieri e territoriali e sulle prestazioni assicurati in ciascuna regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, al fine di promuovere l’attivazione e l’integrazione delle due reti a livello regionale e nazionale e la loro uniformità su tutto il territorio nazionale.

    2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali. Con il medesimo accordo sono altresì individuate le tipologie di strutture nelle quali le due reti si articolano a livello regionale, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale.

    3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definiti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi, ad una pianta organica adeguata alle necessità di cura della popolazione residente e ad una disponibilità adeguata di figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche con riguardo al supporto alle famiglie. Per le cure palliative e la terapia del dolore in età pediatrica, l’intesa di cui al precedente periodo tiene conto dei requisiti di cui all’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 27 giugno 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del documento tecnico approvato il 20 marzo 2008.

    4. L’intesa di cui al comma 3 prevede, tra le modalità organizzative necessarie per l’accreditamento come struttura appartenente alle due reti, quelle volte a consentire l’integrazione tra le strutture di assistenza residenziale e le unità operative di assistenza domiciliare. La medesima intesa provvede a definire un sistema tariffario di riferimento per le attività erogate dalla rete delle cure palliative e dalla rete della terapia del dolore per permettere il superamento delle difformità attualmente presenti a livello interregionale e per garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

    5. All’attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Art. 6.

    (Progetto «Ospedale-Territorio senza dolore»)

    1. Al fine di rafforzare l’attività svolta dai Comitati «Ospedale senza dolore» istituiti in attuazione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all’accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, che assume la denominazione di progetto «Ospedale-Territorio senza dolore», è autorizzata la spesa di 1.450.000 euro per l’anno 2010 e di 1.000.000 di euro per l’anno 2011.

    2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate a iniziative, anche di carattere formativo e sperimentale, volte a sviluppare il coordinamento delle azioni di cura del dolore favorendone l’integrazione a livello territoriale.

    3. Con l’accordo di cui al comma 2 sono altresì stabiliti modalità e indicatori per la verifica dello stato di attuazione a livello regionale del progetto di cui al comma 1.

    Art. 7.

    (Obbligo di riportare la rilevazione del dolore

    all’interno della cartella clinica)

    1. All’interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito.

    2. In ottemperanza alle linee guida del progetto «Ospedale senza dolore», previste dall’accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, le strutture sanitarie hanno facoltà di scegliere gli strumenti più adeguati, tra quelli validati, per la valutazione e la rilevazione del dolore da riportare all’interno della cartella clinica ai sensi del comma 1.

    Art. 8.

    (Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore)

    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, individua con uno o più decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Con i medesimi decreti sono individuati i criteri per l’istituzione di master in cure palliative e nella terapia del dolore.

    2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, costituita ai sensi dell’articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che l’aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell’assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta, si realizzi attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.

    3. L’accordo di cui all’articolo 5, comma 2, individua i contenuti dei percorsi formativi obbligatori ai sensi della normativa vigente ai fini dello svolgimento di attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell’ambito delle due reti per le cure palliative e per la terapia del dolore, ivi inclusi i periodi di tirocinio obbligatorio presso le strutture delle due reti.

    4. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sentite le principali società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore delle cure palliative e della terapia del dolore, sono definiti percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nell’ambito delle due reti.

    5. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Art. 9.

    (Monitoraggio ministeriale per le cure palliative

    e per la terapia del dolore)

    1. Presso il Ministero della salute è attivato, eventualmente anche attraverso l’istituzione di una commissione nazionale, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, il monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono tutte le informazioni e i dati utili all’attività del Ministero e possono accedere al complesso dei dati e delle informazioni in possesso del Ministero. Il Ministero, alla cui attività collaborano l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua, l’Agenzia italiana del farmaco e l’Istituto superiore di sanità, fornisce anche alle regioni elementi per la valutazione dell’andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore, del livello di attuazione delle linee guida di cui all’articolo 3, comma 2, nonché dello stato di realizzazione e di sviluppo delle due reti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle disomogeneità territoriali e all’erogazione delle cure palliative in età neonatale, pediatrica e adolescenziale. Il Ministero provvede a monitorare, in particolare:

    a) i dati relativi alla prescrizione e all’utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore, e in particolare dei farmaci analgesici oppiacei;

    b) lo sviluppo delle due reti, con particolare riferimento alla verifica del rispetto degli indicatori e dei criteri nazionali previsti dalla normativa vigente;

    c) lo stato di avanzamento delle due reti, anche con riferimento al livello di integrazione delle strutture che ne fanno parte;

    d) le prestazioni erogate e gli esiti delle stesse, anche attraverso l’analisi qualitativa e quantitativa dell’attività delle strutture delle due reti;

    e) le attività di formazione a livello nazionale e regionale;

    f) le campagne di informazione a livello nazionale e regionale;

    g) le attività di ricerca;

    h) gli aspetti economici relativi alla realizzazione e allo sviluppo delle due reti.

    2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministero della salute redige un rapporto, finalizzato a rilevare l’andamento delle prescrizioni di farmaci per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, con particolare riferimento ai farmaci analgesici oppiacei, a monitorare lo stato di avanzamento delle due reti su tutto il territorio nazionale e il livello di omogeneità e di adeguatezza delle stesse, formulando proposte per la risoluzione dei problemi e delle criticità eventualmente rilevati, anche al fine di garantire livelli omogenei di trattamento del dolore su tutto il territorio nazionale.

    3. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministero della salute può avvalersi di figure professionali del Servizio sanitario nazionale con dimostrate competenze specifiche e, anche tramite apposite convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative.

    4. Per le spese di funzionamento di tale attività, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2010.

    Art. 10.

    (Semplificazione delle procedure di accesso

    ai medicinali impiegati nella terapia del dolore)

    1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 14, comma 1, lettera e), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

    «3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell’allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale»;

    b) nel titolo II, dopo l’articolo 25 è aggiunto il seguente:

    «Art. 25-bis. – (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all’articolo 17 e delle farmacie). – 1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all’obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.

    2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata dall’azienda sanitaria locale ovvero da un’azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma è redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un’azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all’azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione.

    3. Le Forze di polizia assicurano, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo»;

    c) all’articolo 38, il primo e il secondo periodo del comma 1 sono sostituiti dal seguente: «La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 è fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario “buoni acquisto” conforme al modello predisposto dal Ministero della salute»;

    d) all’articolo 41, comma 1-bis, le parole: «di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono sostituite dalle seguenti: «di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni»;

    e) all’articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

    «4-bis. Per la prescrizione, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, di farmaci previsti dall’allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, può, con proprio decreto, aggiornare l’elenco dei farmaci di cui all’allegato III-bis»;

    f) all’articolo 43, commi 7 e 8, le parole: «di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono sostituite dalle seguenti: «di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni»;

    g) all’articolo 45, comma 1, le parole: «che si accerta dell’identità dell’acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta» sono sostituite dalle seguenti: «che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente»;

    h) all’articolo 45, comma 2, le parole: «sulle ricette previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis»;

    i) all’articolo 45, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

    «3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l’eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore»;

    l) all’articolo 45, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

    «6-bis. All’atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella II, successivamente alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira»;

    m) all’articolo 45, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

    «10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono più confezioni, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, può spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero può consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato»;

    n) all’articolo 60:

    1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all’articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell’ultima registrazione»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonché delle aziende autorizzate al commercio all’ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, secondo le modalità indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione»;

    3) al comma 4, dopo le parole: «Ministero della salute» sono aggiunte le seguenti: «e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati»;

    o) all’articolo 62, comma 1, le parole: «sezioni A e C,» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni A, B e C,»;

    p) all’articolo 63:

    1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall’ultima registrazione»;

    2) il comma 2 è abrogato;

    q) all’articolo 64, comma 1, le parole: «previsto dagli articoli 42, 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dagli articoli 46 e 47»;

    r) all’articolo 68, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

    «1-bis. Qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500»;

    s) all’articolo 73, comma 4, le parole: «e C, di cui all’articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 14»;

    t) all’articolo 75, comma 1, le parole: «e C» sono sostituite dalle seguenti: «, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 14».

    Art. 11.

    (Relazione annuale al Parlamento)

    1. Il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, riferendo anche in merito alle informazioni e ai dati raccolti con il monitoraggio di cui all’articolo 9.

    2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro della salute, entro il 31 ottobre di ciascun anno, tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge.

    Art. 12.

    (Copertura finanziaria)

    1. Agli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 3, dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 9, comma 4, pari a 1.650.000 euro per l’anno 2010, a 1.300.000 euro per l’anno 2011, a 300.000 euro per l’anno 2012 e a 150.000 euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede, quanto a 650.000 euro per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, quanto a 1.000.000 di euro per l’anno 2010, a 1.300.000 euro per l’anno 2011 e a 300.000 euro per l’anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1 annessa alla presente legge.

    2. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    .. Si omette la tabella……

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

    Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addì 15 marzo 2010

    NAPOLITANO

    BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

    Visto, il Guardasigilli: ALFANO

    da: Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore – News – LaPrevidenza.it.


    Paolo Ferrario, Audio 1 e 2: Definizioni e schemi di analisi delle politiche sociali, sintesi della lezione del 3 marzo 2010, Università di Milano Bicocca Corso di Laurea in Scienze pedagogiche

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    noiseFromAmeriKa : Io sto con la professoressa

    [...    ] nella vicenda in questione, io sto con la prof e trovo la reazione della ragazzina e dei suoi genitori patetica e sintomatica di un mondo in cui trovo sempre meno interessante vivere. Idem per il fanciullismo da soap-opera (la magliettina comprata al mercatino …) che ha ispirato l’autrice dell’articolo. A mio avviso, sulla base di quello che racconta la giornalista, la professoressa ha fatto il suo lavoro, degnamente.

    Siccome che, che non si dice, è fine settimana e questo è un articolo di “costume”, non mi dilungo. Osservo solo due cose:

    1) Negli anni del liceo non si acquisiscono solo nozioni più o meno utili, ma anche stili di vita, autocoscienza, capacità critiche (ed autocritiche), volontà e capacità di osservare analiticamente il mondo e ciò che in esso succede, senso della responsabilità individuale per i propri atti. Se coloro che oggi attaccano la professoressa moraleggiante vogliono la scuola USA, asettica, PC e fondamentalmente non formativa, non sanno quel che fanno.

    2) La professoressa può avere torto o ragione nella sostanza (nel caso di specie, non so decidermi ed oscillo fra libertinismo ideale ed un’avversione al velinismo puttanesco imperante) ma è formativo DIBATTERLA. Al liceo ho avuto svariati professori che si esibivano in plateali apologie del fascismo, del comunismo, della religione cattolica e del qualunquismo più sfacciato. Dibattendo ognuno di loro, senza tema di perdere (ovviamente “perdevo”) e senza correre a casa a lamentarci con mamma e papà che il “Rossiello mi ha offeso” o “il Puppa ha detto che sono tonto”, io ed i miei compagni di classe siamo diventati delle persone molto migliori e più capaci di vivere criticamente.

    INTERO ARTICOLO QUI: noiseFromAmeriKa : Io sto con la professoressa

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    Il Gruppo Solidarietà festeggia il trentennale della sua attività: Quale futuro per le politiche sociali in Italia Quale ruolo per le organizzazioni di volontariato Jesi (Sala II Circoscrizione, Via san Francesco) Sabato 27 marzo 2010 ore 8.45-13.00

    Il Gruppo Solidarietà festeggia il  trentennale della sua attività

     

    con  il

     

    convegno nazionale

     

    Quale  futuro per le politiche sociali in Italia

    Quale ruolo per le organizzazioni di volontariato

     

    Jesi (Sala II Circoscrizione, Via san Francesco)

     Sabato  27 marzo 2010

    ore 8.45-13.00

     

    Programma

     

    Ore 8.45, Registrazione dei partecipanti

     

    Ore 9.15, Saluti delle autorità

     

    Ore 9.30, 1979-2010. Volontariato e politiche sociali nell’esperienza del Gruppo Solidarietà

    Fabio Ragaini, Gruppo Solidarietà

     

    ore 10.00, Della giustizia e della solidarietà

    Roberto Mancini, Ordinario di filosofia teoretica, Università di Macerata

     

    ore 10.30, Il welfare futuro. Le politiche irrinunciabili

    Tiziano Vecchiato, Direttore Fondazione Zancan, Padova

     

    ore 11.00, I rischi e le sfide. Politiche sociali e terzo settore

    Giacomo Panizza, Cnca – Comunità Progetto sud, Lamezia Terme (CZ)

     

    ore 11.30, Politiche, diritti e cittadinanza

    Samuele Animali, Difensore civico, garante minori e detenuti regione Marche

     

    Ore 12.00, Dibattito

     

    Ore 13.00, Conclusioni

     

    L’iniziativa. Nell’estate del 1979 iniziava a nascere quello che sarebbe poi diventato il Gruppo Solidarietà. Un percorso – segnato da molti incontri  -  caratterizzato da una permanente attenzione alle politiche sociali ed al ruolo che le organizzazioni dei cittadini dovrebbero assumere ai fini del loro sviluppo. Il trentennale diventa un’occasione ed una opportunità per riflettere sulla nostra società, sullo stato delle politiche sociali in Italia e sul ruolo delle organizzazioni di volontariato e del settore non profit.  Una occasione di riflessione e di  approfondimento per rimarcare l’irrinunciabilità di politiche sociali a tutela dei soggetti più vulnerabili capaci di coniugare  giustizia e solidarietà, diritti e doveri sociali.

     

    Note organizzative. La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione da effettuare entro il 20 marzo (per telefono, fax, e-mail). Le iscrizioni si ricevono nei limiti della capienza della sala. Segreteria: Gruppo Solidarietà, Via Fornace 23, 60030 Moie di Maiolati (An). Tel e fax 0731.703327. E-mail: grusol@grusol.it. Si rilascia attestato di frequenza. La registrazione dei partecipanti verrà effettuata dalle 8.45 alle 9.00.

     

    Con il patrocinio di Regione Marche, Provincia di Ancona, Comune di Jesi, Ambito territoriale sociale 9

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    La malapianta di Nicola Gratteri, Antonio Nicaso edito da Mondadori – BOL.IT

    La malapianta Nicola Gratteri Antonio Nicaso 978880459369



    La malapianta

    Antonio Nicaso ,   Nicola Gratteri
    Prezzo di copertina: € 17,50


     


    I contenuti

    Dopo la strage di Duisburg, nell’agosto del 2007, il mondo sembra finalmente essersi accorto della ‘ndrangheta. Eppure la potente organizzazione criminale calabrese esiste indisturbata da decenni, o da decenni c’è chi quotidianamente rischia la vita per combatterla. Nicola Gratteri, procuratore aggiunto di Reggio Calabria, è certamente una delle personalità più controverse e affascinanti coinvolte in questa guerra. Spesso criticato per la durezza dei suoi metodi, Gratteri è nato in Calabria e dalla sua regione d origine non ha mai voluto andarsene, anche a costo di grossissime rinunce. Una vita interamente dedicata alla giustizia, a prezzo di scelte difficili, come per esempio quella di perseguire penalmente persone in passato vicine, magari amici di infanzia o compagni di scuola. In questo libro il grande investigatore anti-’ndrangheta si racconta ad Antonio Nicaso.

    La malapianta il libro di Nicola Gratteri, Antonio Nicaso edito da Mondadori – BOL.IT

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    E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2010 il Decreto Interministeriale del 25 novembre 2009, relativo al riparto del Fondo Nazionale per le politiche sociali per l’anno 2009, in NONPROFITONLINE

    E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2010 il Decreto Interministeriale del 25 novembre 2009, relativo al riparto del Fondo Nazionale per le politiche sociali per l’anno 2009.

    Il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), istituito al fine di promuovere interventi di assistenza alle persone e alle famiglie, finanzia un sistema articolato di Piani Sociali Regionali e Piani Sociali di Zona che descrivono, per ciascun territorio, una rete integrata di servizi alla persona rivolti all’inclusione dei soggetti in difficoltà, o comunque all’innalzamento del livello di qualità della vita.

    Il Fondo nazionale per le politiche sociali è la fonte nazionale di finanziamento specifico degli interventi di assistenza alle persone e alle famiglie, così come previsto dalla legge quadro di riforma del settore, legge 328/2000.

    Questa modalità di intervento ridisegna un nuovo sistema di welfare che intende partire da una visione di insieme delle problematiche, per operare sugli specifici settori, sempre tenendo conto delle interdipendenze tra i fenomeni sociali e tra le politiche pubbliche.

    Le risorse contenute nel FNPS finanziano due aree di intervento:
    da una parte trasferimenti economici alle persone e famiglie che vengono gestiti attraverso l’INPS;
    – dall’altra contribuiscono a finanziare la rete integrata di servizi sociali territoriali; questa parte viene ripartita tra le Regioni che, a loro volta ed in base alle proprie normative e programmazioni sociali, attribuiscono le risorse ai comuni. Sono questi ultimi gli enti responsabili dell’erogazione dei servizi ai cittadini organizzati e programmati all’interno dei Piani sociali di zona, dentro i quali più comuni possono associarsi per una gestione integrata dei propri servizi.


    Il Ministero si occupa di monitorare sia l’andamento della spesa per trasferimenti monetari, sia della spesa territoriale per servizi.

    La gestione delle risorse nazionali per le politiche sociali risponde agli obiettivi generali fissati nella legge 328/2000 e alla definizione e all’aggiornamento di un complesso sistema di analisi dei bisogni sociali sui quali il Ministero è impegnato, a partire dalle attività seguenti:
    – definizione di metodologie per l’analisi della domanda sociale finalizzata a una più ampia conoscenza del fabbisogno sul territorio;
    – analisi del fenomeno della povertà in Italia;
    – analisi dell’impatto del federalismo sulle politiche sociali.

    Per l’anno 2009 è destinata al FNPS la somma di euro 1.420.580.157.

    842.000,00 euro sono destinati al finanziamento di diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major;

    518.226.539,00 euro sono le risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

    60.353.618,00 euro sono le risorse assegnate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali destinate prevalentemente al volontariato, all’immigrazione, all’inclusione sociale.

    www.governo.it
    NONPROFITONLINE

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    L’Agenzia per le ONLUS e la Conferenza Stato – Regioni hanno pubblicato le Linee guida sulla gestione dei registri del Volontariato. , da NONPROFITONLINE

    L’Agenzia per le ONLUS e la Conferenza Stato – Regioni hanno pubblicato le Linee guida sulla gestione dei registri del Volontariato.
    È il primo atto del Protocollo d’Intesa tra Conferenza delle Regioni e Agenzia per le ONLUS che ha sancito l’impegno di affrontare le tematiche riguardanti il Terzo settore.

    Le Linee, di fatto, ambiscono a diventare riferimento e strumento a disposizione degli enti responsabili della tenuta dei registri del volontariato. In questo senso il documento approfondisce la funzione degli enti responsabili della tenuta dei registri del volontariato in relazione ai rapporti con le organizzazioni di volontariato: il momento dell’iscrizione, la verifica dei requisiti, il controllo delle organizzazioni di volontariato per la verifica del mantenimento dei requisiti, la cancellazione dal registro delle organizzazioni in riferimento alle eventuali casistiche, procedimenti ed effetti.

    In allegato: Linee guida per iscrizione al registro del volontariato

    Per fornire un quadro degli argomenti affrontati nel documento, vi proproniamo di seguito il Sommario:

    1. PREMESSE
    1.1. Inquadramento normativo: principi costituzionali – legge quadro 266/1991 – leggi regionali
    1.2. Titolarità della funzione di tenuta dei registri: “gestione” diretta, delega o trasferimento delle funzioni dalle regioni alle province
    2. FINALITA’ E OGGETTO DELLE LINEE GUIDA
    3. ISCRIZIONE: ELEMENTI ESSENZIALI
    3.1. Denominazione sociale
    3.2. Data di costituzione
    3.3. Sede legale
    3.4. Legale rappresentante
    3.5. Codice fiscale
    3.6. Settori di attività
    3.7. Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative
    3.8. Numero degli aderenti, degli aderenti che prestano attività di volontariato e dei lavoratori subordinati o autonomi
    4. REQUISITI DA VALUTARE AI FINI DELL’ISCRIZIONE
    4.1. Forma dell’atto costitutivo e dello statuto
    4.2. Esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi delle Organizzazione di volontariato
    4.3. “Forma giuridica” delle organizzazioni di volontariato
    4.3.1. Associazione
    4.3.2. Le società ivi comprese quelle in forma cooperativa
    4.3.3. I comitati
    4.3.4. Le fondazioni
    Gli enti ecclesiastici
    4.3.6. Le organizzazioni non governative
    4.3.7. Organismi di secondo livello
    4.3.8. Le Associazioni di Promozione Sociale
    4.4. L’Attività di Volontariato
    4.4.1. L’assenza di finalità di lucro anche indiretto ed il perseguimento di fini solidaristici
    4.4.2. I settori di attività
    4.4.2.1 Il volontariato di protezione civile
    4.5. Gli aderenti
    4.5.1. Definizione di aderente e di aderente volontario
    4.5.2. Previsione dei diritti e obblighi degli aderenti
    4.5.3. Previsione criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti
    4.5.4. Gratuità e prevalenza delle prestazioni rese dai volontari
    4.5.5. Obblighi assicurativi per i volontari
    4.6. Democraticità della struttura
    4.6.1. Quorum assembleari
    4.6.2. Organi sociali
    4.6.3. Elettività e gratuità delle cariche associative
    4.7. Previsione dell’obbligo di formazione del bilancio e modalità di approvazione dello stesso
    4.8. Disposizione statutaria relativa alla devoluzione
    4.9. Eventuale operatività anteriore all’iscrizione
    5. ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE
    5.1. Risorse economiche
    5.1.1. Entrate derivanti da attività produttive marginali delle Organizzazioni di volontariato
    5.2. Rendicontazione e schemi di bilancio
    5.2.1. Linee Guida e schemi di bilancio uniformi
    6. I CONTROLLI SULLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
    6.1. Revisione del registro
    6.2. Procedura e adempimenti delle organizzazioni di volontariato ai fini del mantenimento dell’iscrizione
    7. LA CANCELLAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DAL REGISTRO
    7.1. Le cause di cancellazione dal Registro
    7.1.1. Il procedimento di cancellazione
    7.2. Gli effetti della cancellazione
    8. LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
    9. I DATI E LE INFORMAZIONI ANNOTATI NEL REGISTRO E L’ACCESSIBILITA DEI TERZI

    Fonti:

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    Regione Lombardia le “Prime indicazioni operative in ordine all’accreditamento delle unità di offerta sociali”, da NONPROFITONLINE

    La legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi sociali alla persona in ambito sociale e sociosanitario” disciplina la rete delle unità d’offerta sociosanitarie e sociali, quale insieme integrato di servizi, di prestazioni, anche di sostegno economico, e di strutture territoriali, domiciliari, diurne e residenziali, in grado di fornire una adeguata risposta al bisogno di assistenza delle persone e delle famiglie.
    Con la legge 3/08 il processo di semplificazione amministrativa viene portato a compimento anche per le unità d’offerta sociali.
    La vigilanza viene pertanto spostata sulla fase di esercizio e quindi sulla verifica in concreto dello stato dei luoghi e di gestione.

    L’accreditamento è invece condizione per poter accedere alla stipula di contratti con il Comune, e ciò entro i limiti, rimessi alla discrezionalità dell’ente locale, della sostenibilità finanziaria e della programmazione locale. In tal senso, la rete sociale, alla pari di quella sociosanitaria, assume le caratteristiche di un sistema integrato, dinamico, aperto alla sperimentazione ed alla collaborazione tra pubblico e privato, ma sempre governato dall’ente locale.
    I piani di zona diventano, pertanto, lo strumento principale della governance.

    Perché la rete sociale possa garantire condizioni uniformi nella erogazione di servizi e di prestazioni in ambito regionale, pur nel rispetto dell’autonomia degli enti locali, la legge ha affidato alla Regione il compito di definire i requisiti minimi di esercizio delle unità d’offerta sociali ed i criteri per il loro accreditamento.
    L’intervento regionale, conseguente alla LR 3/08, si colloca nel solco delle iniziative già intraprese dalla Giunta regionale negli anni precedenti che, oltre a portare ad esistenza diverse tipologie di unità d’offerta, ne ha definiti i requisiti di autorizzazione e per alcune i criteri di accreditamento.

    In allegato: Decreto Direttore Generale 15 febbraio 2010 – n. 1254 – Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità d’offerta sociali – 310 Assistenza (Bur Serie Ordinaria 8 marzo 2010 n. 10)

    Nello specifico, nell’allegato 1 del suddetto regolamento, sono contenuti i requisiti minimi di esercizio e i criteri regionali di accreditamento delle unità di offerta sociali individuate dalla giunta regionale.
    Per quanto riguarda l’area disabili questi criteri si riferiscono a Comunità alloggio, Centri Socio Educativi (CSE) e Servizio di Formazione all’Autonomia per persone disabili (SFA).

    Per ogni area sono presenti disposizioni circa:
    – la capacità ricettiva e l’organizzazione;
    – i requisiti organizzativi generali, come ad esempio i rapporti con l’utenza, la gestione dell’emergenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e delle pertinenze, la gestione dei servizi generali, i progetti educativi individualizzati, il funzionamento, i criteri per la scelta di personale qualificato
    requisiti tecnologici e strutturali: suddivisi tra strutture già esistenti e strutture di nuova realizzazione, riguardo all’articolazione della struttura ed agli spazi generali e, per alcuni servizi, spazi connettivi ed elementi costruttivi

    Sono poi riportati i criteri regionali di accreditamento:
    1. Per le Comunità alloggio e per i CSE (in riferimento al D.G.R. 16 febbraio 2005, n° 20943) riguardano requisiti organizzativi generali come:
    – Rapporti con l’utenza
    – Accessibilità
    – Formazione del personale
    – Debito informativo
    – Qualifiche del personale.

    2. Per gli SFA invece i criteri regionali di accreditamento delle Unità d?Offerta Sociale Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) sono a tutt’oggi in via di definizione.

    VEDI: www.personecondisabilita.it
    tratto da: NONPROFITONLINE

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    Volontariato Approvazione della graduatoria ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 – Direttiva 2009

    Volontariato
    Approvazione della graduatoria ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 – Direttiva 2009

    L’Ufficio Centrale di Bilancio ha restituito (registrato dalla Corte dei Conti in data 5 febbraio 2010 – Reg. 1 – foglio 386) il decreto direttoriale del 29 dicembre 2009 concernente la graduatoria dei progetti sperimentali di volontariato, approvata dall’Osservatorio nazionale per il volontariato nella seduta del 21 dicembre 2009.

    Per approfondimenti vai alla Sezione dedicata

    LPS – Lavoro e Politiche Sociali  –  Direttiva 2009 Volontariato

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    Banca del Mezzogiorno – Documento di sintesi del progetto

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    CODICE DEGLI ENTI NON PROFIT. ENTI NON COMMERCIALI, TERZO SETTORE, ONLUS, VOLONTARIATO, IMPRESA SOCIALE, di Gregorio Pietro D’Amato, Halley Editrice srl

    CODICE DEGLI ENTI NON PROFIT. ENTI NON COMMERCIALI, TERZO SETTORE, ONLUS, VOLONTARIATO, IMPRESA SOCIALE
    Autore: Gregorio Pietro D’Amato
    Editore: Halley Editrice srl
    Collana: Enti Locali
    Pagine: 3264
    Formato: 17 x 24 cm
    Anno: giugno 2008
    Codice ISBN: 978-88-7589-262-3
    Prezzo (di copertina): 49,00 Euro

    PER APPROFONDIMENTI O PER ACQUISTARLO: http://www.archimagazine.com/bookshop/lenonprofit.htm

    Il volume raccoglie la normativa sino ad ora emanata riguardante il c.d. Settore del non profit in senso generale; tale mondo rappresenta ancora un coacervo di norme soprattutto di natura tributaria rispetto ad una organica normativa generale di individuazione dell’Ente e conseguentemente dell’applicazione specifica tributaria per la sua tipologia: infatti, ancora oggi, è soprattutto la norma tributaria che denota la tipologia e qualificazione di un Ente rispetto ad un altro. Il testo è corredato da annotazioni di rimando ad altra normativa correlata, alla giurisprudenza e alla prassi amministrativa, soprattutto tributaria, distinguendo per singola norma le varie categorie di Enti.

    Il piano dell’opera è così strutturato:
    - introduzione di carattere generale (Costituzione e riconoscimento delle persone giuridiche);
    - tipologie di Enti non profit (enti ecclesiastici, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, fondo antiusura, fondazioni musicali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, istituti di patronato e di assistenza sociale, trust, imprese sociali, fondazioni universitarie, ecc.): norme ad essi applicabili e direttamente connesse, specifica disciplina tributaria, giurisprudenza, circolari ministeriali;
    - la disciplina del lavoro e la disciplina tributaria generale per gli Enti non profit e le agevolazioni previste;
    - i settori d’intervento degli Enti non profit (adozione e affidamento, agriturismo, ambiente, beni culturali e istituzioni, cooperazione e sviluppo, disabilità fisiche e mentali, immigrazione, infanzia e adolescenti, obiezioni di coscienza, pari opportunità, protezione animali, protezione civile, sanità, servizio sociale, tossicodipendenza, usura, ecc.);
    - tipologie di bilancio per gli Enti del terzo settore e raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

    GREGORIO PIETRO D’AMATO, Dottore Commercialista, Revisore Contabile. Cultore c/o cattedra Istituzione di Diritto Pubblico, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno. Abilitato all’insegnamento nelle scuole superiori nelle discipline di Diritto ed Economia. Relatore in convegni in materia di ONLUS e Trust. Conciliatore Professionista per le controversie societarie di cui al D.Lgs. n. 5/2003 con Ente di Conciliazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia e svolge in qualità Docente-Formatore corsi per Conciliatori Professionisti per conto di Ente di Formazione per Conciliatori accreditato e riconosciuto dal Ministero della Giustizia. Ha ricoperto incarichi di revisore in Enti Locali e ricopre il compito di Sindaco Revisore Contabile in società di capitali. Svolge, altresì attività di consulenza fiscale e societaria, due diligence, e consulenza per gli Enti Non Profit, contenzioso tributario e penale-tributario, per concordati preventivi fallimentari e accordi di ristruttura
    zione per l’ammissione al concordato preventivo.

    TARGET
    Enti Locali (Servizi sociali), Province, Regioni, Professionisti (dottori commercialisti, ragionieri, avvocati, notai). Operatori del settore, associazioni e fondazione del non profit. Prefetture, Agenzie delle Entrate, Direzioni regionali, Comandi Guardia di Finanza, Agenzia per le Onlus. Studenti e docenti universitari.

    PER APPROFONDIMENTI O PER ACQUISTARLO: http://www.archimagazine.com/bookshop/lenonprofit.htm

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    Gli strumenti per governare, a cura di Lascoumes P.; Le Galès P.; Vitale T. Giargia M.; Caiati D., Mondadori Bruno

    Gli strumenti per governare

    Gli strumenti per governare
    Zoom della copertina
    Titolo Gli strumenti per governare
    Prezzo € 32,00
    Prezzi in altre valute
    Dati 2009, XII-321 p., brossura
    Curatore Lascoumes P.; Le Galès P.; Vitale T.
    Traduttore Giargia M.; Caiati D.
    Editore Mondadori Bruno  (collana Sintesi)
    Normalmente disponibile per la spedizione entro 3 giorni lavorativi

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    Descrizione

    Più che a fattori geografici e commerciali, lo sviluppo economico di uno stato è legato alla qualità delle sue istituzioni. Puntare a questo sviluppo significa assicurarsi delle istituzioni che funzionino. Le istituzioni sono le regole fondamentali del gioco, gli strumenti necessari per governare. E questi strumenti non sono affatto neutrali: essi veicolano valori, creano abitudini e schemi di pensiero. Recuperando la grande tradizione di studi inaugurata da Max Weber e Michel Foucault, gli autori si interrogano sui complessi rapporti fra società politica e società civile, individuando in questi strumenti una chiave fondamentale per comprendere le cause dell’inerzia e dei grandi cambiamenti della nostra società. Dopo il grande dibattito sollevato in Francia e nel mondo anglosassone, l’edizione italiana curata da Tommaso Vitale presenta delle versioni aggiornate dei saggi originali, che tengono maggiormente conto delle specificità del caso italiano, in prospettiva comparata.

    Gli strumenti per governare – - Libro – IBS – Mondadori Bruno – Sintesi

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    Nozioni giuridiche fondamentali – Stanzione Pasquale – CEDAM – Libro

    Nozioni giuridiche fondamentali

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    di Stanzione Pasquale, Riccio Giovanni M.


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    In sintesi

    Trattasi di un Manuale agile di introduzione al diritto, specificamente per i nuovi corsi che hanno come scopo di introdurre il concetto di diritto in quanto tale allo studente. La trattazione è lineare e segue un’impostazione classica quanto agli istituti ivi trattati, con una attenzione particolare alla parte privatistica essendo questa l’estrazione degli Autori. Lo stile espositivo semplice e snello lo rende un testo di facile adottabilità ai corsi della materia.

    Dettagli del libro

    Nozioni giuridiche fondamentali – Stanzione Pasquale – CEDAM – Libro

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    Diritto costituzionale. Manuale breve – Mezzetti Luca – Giuffrè – Libro

    Diritto costituzionale. Manuale breve

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    Calcola la tua pensione – 24 ORE Borsa On Line – Il Sole 24 ORE, 13 marzo 2010

    ATTENZIONE AI LETTORI

    QUESTO E’ UN ARTICOLO DEL 13 MARZO 2010. E, QUINDI, ANDRA’ RISCRITTO ALLA LUCE DELLA NUOVA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DEL GOVERNO MONTI/NAPOLITANO

    Paolo Ferrario

    ————————————————————————

    Che ne sai della tua futura pensione?

    La pensione pubblica, il primo pilastro della previdenza, sarà la tua risorsa principale al termine dell’attività lavorativa. Questa affermazione è vera per la stragrande maggioranza di chi lavora perché:

    1. I contributi obbligatori che versi tu ed il tuo datore di lavoro sono la forma più consistente e regolare di risparmio. Al termine dell’attività lavorativa avrai accantonato con i contributi all’ente di previdenza circa un quarto dei tuoi compensi (intendendo la somma di retribuzioni lorde, oneri sociali del datore di lavoro, liquidazioni, tasse, benefit, ecc.). È praticamente impossibile risparmiare in misura analoga dai propri redditi netti!

    2. La pensione che ti verrà concessa è una rendita vitalizia che non verrà mai meno, anzi è reversibile a favore del coniuge. Le pensioni sono garantite dallo Stato.

    3. La pensione pubblica è protetta dalla perdita del potere d’acquisto perché ogni pensione viene annualmente rivalutata sulla base dell’inflazione accertata a livello nazionale.

    Potrai allora dormire sonni tranquilli per gli anni della vecchiaia? Purtroppo no!

    Cosa sta avvenendo?

    Se fino ad oggi il numero di contribuenti nel sistema previdenziale ha garantito ai pensionati rendite nette molto prossime alle entrate nette da lavoro, la situazione nel futuro tende a cambiare in misura notevole e purtroppo in senso peggiorativo. Il crollo della natalità (meno futuri lavoratori = meno contribuenti), l’allungamento della speranza di vita (più pensionati = più spesa pensionistica), il rallentamento della crescita economica (retribuzioni costanti = meno contributi) concorrono a minare gli equilibri del passato e del presente.

    In questo contesto la riforma delle pensioni è nata e si evolve per garantire le condizioni di equilibrio e di sostenibilità degli enti previdenziali nel difficile quadro demografico ed economico degli anni a venire. In estrema sintesi l’obiettivo è una contrazione della pensione pubblica per i futuri pensionati ed un’agevolazione a favore della previdenza complementare che si rende necessaria per compensare la riduzione attesa del primo pilastro della previdenza.

    L’incentivo all’alternativa della pensione complementare si realizza con il meccanismo della tassazione differita, cioè la deducibilità IRPEF in fase di accumulo dei risparmi ai fondi pensione o similari. Il secondo pilastro di previdenza si finanzia con la capitalizzazione, ovvero con l’investimento concreto dei risparmi nei mercati finanziari. Qui risiede la differenza fondamentale rispetto al primo pilastro che rimane un sistema a ripartizione, che usa i contributi per pagare immediatamente le pensioni degli aventi diritto. L’obiettivo della riforma consiste nel bilanciare i due pilastri, ancorché accettando il ruolo privilegiato del primo rispetto al secondo, per consolidare, in un’ottica di diversificazione, la stabilità del sistema nel medio e lungo termine.

    A cosa servono gli strumenti di stima della pensione futura?

    È facile constatare che quasi tutte le reti di distribuzione di prodotti previdenziali, i canali specializzati di informazione del settore, gli enti previdenziali, ecc. propongono strumenti e modelli di calcolo per la stima delle prestazioni pensionistiche, che consentono un livello di specificazione più o meno dettagliato dei dati contributivi del lavoratore contribuente. È legittimo domandarsi il perché di questo rinnovato interesse in materia previdenziale.
    Le motivazioni sono molteplici, ma in un’ottica incentrata sui reali bisogni del lavoratore, le caratteristiche principali si possono riassumere come segue.
    Le riforme del sistema pensionistico hanno introdotto dal 1996 il nuovo sistema di calcolo contributivo (meno remunerativo) della pensione, che si applica a tutti i soggetti con meno di 18 anni di anzianità accreditata al 31/12/95.
    Con questo doppio modello di calcolo le garanzie pensionistiche risultano in costante variazione da generazione a generazione in funzione dell’anzianità maturata nei diversi sistemi.
    Un’ulteriore novità del sistema contributivo è che nel calcolo concorrono tutti i contributi effettivamente versati, aumentando cosi la variabilità delle prestazioni in funzione dell’effettiva carriera retributiva, diversa da lavoratore a lavoratore.
    In un quadro di costante cambiamento delle regole di calcolo delle pensioni ogni contribuente si trova di fronte diverse aspettative sui livelli di garanzia offerti dal sistema pubblico.
    I pensionati del sistema di calcolo misto o puramente contributivo si troveranno con una variabilità di copertura pensionistica totalmente sconosciuta agli attuali pensionati del sistema retributivo e spesso i livelli di copertura potranno risultare insufficienti per garantire il tenore di vita, rendendo necessaria una “pensione di scorta”, complementare.
    Per avere il tempo necessario ad intraprendere le adeguate misure di risparmio è fondamentale farsi un’idea, la più precisa, delle risorse che saranno garantite dalla pensione pubblica (il quando e il quanto). Gli strumenti di stima della pensione futura (spesso nella veste di prodotti informatici on-line), danno l’opportunità di elaborare i calcoli necessari applicando il combinato disposto degli articolati regolamenti, leggi e provvedimenti e della contribuzione accreditata, al tuo caso concreto, fornendo una consulenza accuratamente quantificata e personalizzata.

    Come si misura la pensione futura?

    Il primo risultato importante del calcolo è la decorrenza, vale a dire, quando potrai andare in pensione. I requisiti di legge esigono limiti minimi di età e di contribuzione in funzione della categoria previdenziale, del sesso, ecc.
    Applicando queste regole nel caso generico si ha una decorrenza anticipata per le cosiddette pensioni di anzianità ed una decorrenza massima per la pensione di vecchiaia. Nell’arco tra la decorrenza minima e massima, potrai scegliere liberamente il momento più opportuno di pensionamento: valutando la convenienza economica (posticipando la data l’importo della pensione cresce), le condizioni della posizione lavorativa (vuoi proprio ritirarti dal lavoro e metterti le pantofole), la tua condizione familiare, ecc.

    L’altro elemento è ovviamente la misura della pensione, ovvero l’importo annuo che verrà messo in pagamento in tredici mensilità. Questo numero è calcolato sulla base dei redditi – contributi accreditati negli anni passati e quelli a venire, fino alla data scelta di pensionamento nel primo passo. Solitamente i modelli di calcolo provvedono a ricostruire (e nel caso di precisare) tutta la tua storia retributiva e contributiva, in seguito calcolano l’importo dovuto applicando a questi dati le regole di calcolo previste dalla legge. Pertanto l’importo effettivo stimato di pensione è strettamente correlato a questa ricostruzione della carriera contributiva fino alla data presunta di pensione.

    Alla presenza di questa interdipendenza tra valore del reddito e pensione, per esprimere in un modo più efficace ed immediato la stima della pensione attesa, si usa solitamente il concetto di Tasso di Sostituzione che è il rapporto in percentuale tra la pensione e la retribuzione dell’anno antecedente al pensionamento. Pensando al reddito da lavoro come alla fonte principale di risorse del tenore di vita, con il tasso di sostituzione si ha l’opportunità di capire in modo diretto cosa comporta il passaggio in pensione in termini percentuali (adimensionali).
    Se invece nel tuo caso concreto, il reddito da lavoro non fosse l’unica risorsa di reddito, il tasso di sostituzione risulta essere meno significativo e diventa più importante comprendere adeguatamente cosa rappresenta per il tenore di vita l’effettivo importo di pensione.

    Due insidie nella lettura della stima della pensione.

    Numero uno, le tasse.
    Quando si parla di calcolo della pensione le norme fanno riferimento al reddito lordo imponibile che compare in busta paga o nella dichiarazione dei redditi. Anche la pensione calcolata dalle norme di legge è l’importo ante imposte. Purtroppo tutti noi sappiamo bene che c’è una netta differenza tra questi importi e le effettive somme disponibili. Pertanto il primo punto da chiarire è se gli importi di reddito e di pensione stimati dagli strumenti di calcolo della pensione futura considerano o no le imposte IRPEF. Se le tasse non sono considerate si parla di importo lordo (reddito o pensione che sia), altrimenti si parla di importo netto.
    Ora sui redditi da lavoro sono dovuti sia i contributi sociali, sia le tasse (che si calcolano sull’imponibile rimanente dopo il versamento dei contributi). Sulla pensione invece sono dovute solo le tasse. Un’altra caratteristica dell’IRPEF è la sua progressività, in pratica l’aliquota effettiva cresce al crescere della base imponibile. Tenendo conto di entrambi i fattori, risulta chiaro che il reddito da lavoro ha sempre una pressione fiscale complessiva maggiore di quanto ne ha la pensione. Questo comporta che il tasso di sostituzione calcolato al lordo dell’imposizione fiscale è sempre più basso del tasso di sostituzione in termini di pensione netta e reddito netto (nella frazione si riduce di più il denominatore di quanto non si riduca il numeratore). Anche in questo caso la misura dello scostamento dipende dalla tua concreta situazione di pensione e reddito, in pratica il tasso di sostituzione netto può risultare da 5 fino a 20 punti percentuali in più rispetto a quello lordo (ulteriore motivo per un’analisi personalizzata).
    Numero due, l’inflazione.
    Per rappresentare correttamente la realtà negli anni a venire i modelli di calcolo adottano un valore atteso di perdita del potere d’acquisto del denaro e sovente questi modelli si usano quando mancano ancora parecchi anni al pensionamento (quando in pratica si ha ancora tempo per fare qualcosa di alternativo). Di conseguenza i valori dei redditi da lavoro e della pensione calcolati all’anno di pensionamento risultano di importo nominale notevolmente più alto del reddito attuale.
    Per dare un ordine di grandezza, con un’inflazione del 2% all’anno, per conservare il potere d’acquisto di 100 euro attuali, tra 20 anni saranno necessari 150 euro.
    La presenza dell’inflazione complica non di poco la lettura delle stime visto che tutti noi siamo abituati a percepire intuitivamente solo il valore del denaro corrente. Per ovviare all’aberrazione dell’inflazione gli strumenti di calcolo possono optare per la visualizzazione dei risultati riportandoli al potere d’acquisto attuale (depurandoli dall’inflazione attesa). I risultati numerici sono molto differenti se si parla di stima a parità di potere d’acquisto o meno, pertanto conviene controllare attentamente questa opzione nelle premesse di calcolo.

    Due ultimi parametri molto importanti.

    L’aspettativa di evoluzione del tuo reddito da lavoro (la crescita annua in termini reali oltre l’inflazione) incide in modo notevole sul calcolo della pensione. In particolare il sistema di calcolo contributivo, come è facile attendersi visto che conteggia tutti i contributi versati, risulta particolarmente sensibile a questo parametro.
    Un tasso elevato di crescita del reddito comporta una retribuzione futura elevata e implica sempre anche un incremento della pensione in termini di importo atteso, questo è facile da prevedere. Quello che è meno intuitivo è l’impatto sul tasso di sostituzione. A parità di condizioni finali, una carriera a forte crescita equivale a meno contributi versati nei primi anni di lavoro. Pertanto il calcolo della pensione, che tiene traccia di questo minore apporto, restituisce un tasso di sostituzione più basso per questi casi. Come dire: i più fortunati avranno una copertura pensionistica inferiore. Ovviamente un’aspettativa pessimistica di carriera produce un effetto inverso.
    La maggiore difficoltà nella scelta di questo parametro si manifesta nella scarsa consapevolezza che ognuno ha della propria dinamica retributiva. Normalmente si tende a sottostimare la crescita, perché è difficile ricordarsi delle retribuzioni lontane nel tempo.
    Se chiaramente per il lavoro autonomo è molto complicato generalizzare, nel caso del lavoro dipendente va sottolineato che il rinnovo dei contratti di lavoro (ancorché irregolare per scadenza e settore) ha portato, anche nella storia recente, ad un costante incremento della retribuzione media nell’ordine 1,1 – 1,5% oltre l’inflazione. Questo beneficio è ovviamente generalizzato a tutti i lavoratori. C’è da aggiungere a questa tendenza di base l’incremento dovuto alla propria anzianità nella professione e competenza / qualifica. Mediamente ci si può attendere un incremento reale della retribuzione di un 33% su 40 anni, che si traduce in un tasso annuo medio del 0,7%. Sommando le due componenti si comprende bene perché la carriera media proposta è solitamente = 2% e la gamma delle proposte varia tra 1% a 3% (con i valori più bassi solitamente a favore dei più anziani).
    Considerando che il sistema di calcolo delle pensioni è tarato sugli andamenti retributivi reali verificatisi nel passato, conviene evitare aspettative troppo pessimistiche sulla crescita del proprio reddito, per non ottenere tassi di sostituzione eccessivamente elevati. Paradossalmente il problema previdenziale è più acuto per le carriere brillanti ed è preferibile assicurarsi nella “peggiore” delle eventualità.

    La demografia che cambia. La riforma del 1995, per la prima volta in Italia ed unica in Europa, calcola le pensioni in base alla speranza di vita del pensionato, però è stata costruita sulle aspettative di longevità del censimento del 1991. Con il passare degli anni, per nostra fortuna, la speranza di vita si è incrementata ulteriormente. La legge saggiamente prevede che il sistema si adegui a cadenza decennale alla nuova situazione demografica. Questa buona notizia si traduce con una certa difficoltà politica nella conseguente riduzione dei coefficienti di calcolo delle pensioni. Per ora la norma è ferma ai coefficienti originari, ma esistono forti probabilità che nel tempo la revisione venga recepita. Nel modello di calcolo è possibile prevedere quello che ad oggi è l’aspettativa di revisione a breve ed a lungo termine.
    È importante pertanto controllare nelle premesse di calcolo del modello se si scontano o no le riduzioni attese negli anni a venire per via dell’allungamento della speranza di vita. La misura indicativa di riduzione della pensione nel lungo termine, rispetto ai coefficienti attuali, può raggiungere l’ordine del 10 – 15%.

    Conclusione

    Usare uno strumento che accuratamente calcoli la misura della pensione attesa nel tuo caso specifico è di particolare importanza, perché le norme hanno un livello di complessità tale che le stime generiche risultano di scarsa affidabilità. Conoscere la pensione pubblica serve per determinare quali saranno le risorse al termine dell’attività di lavoro e quale è la differenza (il gap) rispetto al tenore di vita che avrai acquisito nel frattempo.
    La stima della pensione e del tasso di sostituzione va accuratamente compresa e controllata per capire se sta evidenziando il tuo effettivo bisogno (gap) al netto delle tasse, e se gli importi sono a parità di potere d’acquisto oppure tengono conto dell’inflazione. Inoltre conviene controllare se i parametri di impostazione del calcolo (carriera e correzione demografica) sono impostati in modo tale da farti valutare la scopertura in un quadro più o meno ottimistico.
    Tutto ciò ha un unico fine, prendere coscienza delle risorse disponibili in pensione per agire con una forma complementare di risparmio nel caso in cui tali risorse siano insufficienti. Questa decisione riguarda solo te e nessun altro può agire in tua vece, dato che sei l’unico responsabile ed hai l’obbligo ed il dovere di essere consapevole di un elemento così importante per il tuo futuro.

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    Federalismo: il pensiero di Gianfranco Miglio

    Gianfranco Miglio

    Gianfranco Miglio è nato a Como nel 1918, da una famiglia presente sul Lario da più di settecento anni. Professore ordinario di Scienza della politica all’Università Cattolica di Milano, è stato per trent’anni Preside della facoltà di Scienze politiche. Dopo essersi dedicato alla Storia del diritto internazionale, e alla teoria dell’amministrazione pubblica, dal 1964 si è occupato dei problemi dello stato moderno in generale, e del sistema politica italiano in particolare, nonché delle questioni più rilevanti dell’ordinamento internazionale attuale. Dal 1980 al 1983 ha diretto i lavori del “Gruppo di Milano”, che studiò e propose un organico progetto di riforma della Costituzione italiana. Eletto senatore nel 1992 e nel 1994  come indipendente nelle file della Lega Nord è poi stato riconfermato nel 1996. Il 10 agosto del 2001 il professore si è spento nella sua casa in provincia di Como.

    Il pensiero di Miglio

    CONGRESSI

    ARTICOLI

    LETTERE

    DAI SUOI LIBRI

    Le macroregioni proposte da Miglio

    LE MACROREGIONI PROPOSTE DA MIGLIO
    Il progetto redatto dal professor Miglio nel “Decalogo di Assago” (dicembre 1993) prevede la creazione di tre macroregioni: Repubblica del Nord (3), Repubblica dell’Etruria (4),  Repubblica del Sud (6) e la conservazione delle cinque regioni a statuto speciale esistenti Valle d’Aosta (1), Trentino Alto Adige SudTirolo (2),  Friuli Venezia Giualia (5), Sicilia (7) e  Sardegna (8). Il progetto riconosce le autonomie “storiche” più forti; per la prima volta, poi, si dà all’Italia centrale la denominazione (e la connotazione) di Etruria, ricominciando a formulare un distinguo storico e linguistico tra la Toscana e il resto della parte centrale della Penisola.

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    approvato lo schema del decreto legislativo recante: “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42″. Si tratta del primo decreto attuativo del Federalismo fiscale, riguardante l’introduzione del cosiddetto Federalismo demaniale.

    Il 17 dicembre, il Consiglio dei Ministri, ha approvato lo schema del decreto legislativo recante: “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42″. Si tratta del primo decreto attuativo del Federalismo fiscale, riguardante l’introduzione del cosiddetto Federalismo demaniale.

    Con il Federalismo demaniale la proprietà del patrimonio abbandonato e improduttivo passa dallo Stato ai territori che hanno la competenza e la capacità di valorizzarli nell’interesse dei cittadini.

    Gli enti locali che ricevono tali beni dovranno, però, indicare sui propri siti internet i processi di valorizzazione cui intendono sottoporli, garantendo così un procedimento assolutamente trasparente e sotto gli occhi di tutti.

    Un’amministrazione dello Stato che, viceversa, non vorrà trasferire un proprio bene al territorio dovrà pubblicamente indicare e motivare le ragioni per cui lo trattiene in proprietà.

    Il disegno di legge recante la delega al Governo in materia di Federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, già approvato in seconda lettura alla Camera il 24 marzo, è stato definitivamente approvato dal Senato 29 aprile scorso (S.117-B).

    I voti a favore sono stati 154, quelli contrari 6 e gli astenuti 87 (tra cui i senatori del Pd come era già accaduto alla Camera). Tra i voti favorevoli anche quelli dell’Italia dei Valori. Le dichiarazioni di voto finali hanno confermato un forte consenso delle forze politiche su un testo ampiamente modificato nel corso del suo iter rispetto al disegno di legge originario.

    Dopo un confronto con tutti i livelli istituzionali, sono state introdotte numerose modifiche al testo tra cui quelle sulla perequazione infrastrutturale (che ha come obiettivo la riduzione delle differenze tra i territori e la garanzia dei servizi essenziali), sul passaggio per gli enti locali dal principio della spesa storica a quello dei costi standard, sul principio di territorialità, sul Patto di stabilità, sulle aree metropolitane e su Roma capitale che diventa nuovo ente territoriale con speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria.

    Viene cancellata la riserva di aliquota Irpef, vengono istituite una Commissione Bicamerale per l’attuazione del Federalismo fiscale composta da trenta membri tra deputati e senatori e una Commissione tecnica paritetica composta da quindici rappresentanti tecnici dello Stato e quindici rappresentanti tecnici degli enti territoriali.

    Il Federalismo fiscale rappresenta una tappa fondamentale nel nostro Paese nel percorso verso la valorizzazione delle autonomie territoriali e verso la responsabilizzazione delle classi dirigenti, attraverso una particolare attenzione per le differenze sostanziali che esistono tra le regioni italiane dal punto di vista economico, demografico e amministrativo.

    Si tratta, dunque, di una riforma indispensabile per combattere l’inefficienza delle Amministrazioni che segna l’inizio di un lungo e complesso percorso di cambiamento che porterà l’Italia sulla strada della trasparenza e dell’efficienza.

    Semplificazione normativa – Premessa

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    Semplificazione normativa, attuate attraverso lo strumento del taglia-leggi, introdotto dalla legge n. 246 del 2005

    Trasparenza, accessibilità e qualità della regolazione sono gli obiettivi che hanno guidato le azioni del Ministro per la Semplificazione normativa, attuate attraverso lo strumento del taglia-leggi, introdotto dalla legge n. 246 del 2005. L’operazione taglia-leggi ha già ottenuto notevoli risultati grazie a due successivi interventi di abrogazioni espresse di disposizioni legislative ritenute inutili e ormai estranee al nostro ordinamento:

    • il primo intervento ha prodotto un taglio di circa 7.000 leggi
    • il secondo intervento ha consentito un taglio di quasi 29.000 leggi 
    • con il terzo provvedimento il totale delle leggi anteriori al 1970 rimaste in vigore è diminuito da quota 50.000 a circa 2.400.

    In totale questi tre interventi di semplificazione, in meno di un anno, hanno consentito di portare il totale complessivo delle leggi attualmente in vigore (sia anteriori che posteriori al 1970) a poco più di 10.000.

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    istat, Conti economici nazionali

    L’Istituto nazionale di statistica diffonde le stime del prodotto interno lordo (Pil) e dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per l’anno 2009. I dati sono elaborati in conformità al regolamento UE n. 2223/96 (SEC95) e al regolamento UE n. 1392/07, sulla base del Manuale sul disavanzo e sul debito pubblico, nonché secondo il regolamento n. 3605/93 (come emendato dal reg. CE n. 351 del 25/2/2002 e CE n. 2103 del 12/12/2005).Le stime diffuse riguardano gli aggregati del conto economico delle risorse e degli impieghi valutati a prezzi correnti e in valori concatenati con anno di riferimento 2000 (non corretti per gli effetti di calendario), delle unità di lavoro, dei redditi da lavoro dipendente e il conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche. Oltre alla stima dell’ultimo anno, vengono diffuse le revisioni dei dati a prezzi correnti per gli anni 2007-2008.

    Conti economici nazionali

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    ISTAT, Decessi: caratteristiche demografiche e sociali

    L’Istat diffonde i dati sulle caratteristiche demografiche e sociali dei decessi avvenuti in Italia riferiti all’anno 2007. Nelle tavole sono presentati i principali indicatori delle tendenze recenti della mortalità, i dati di mortalità riassuntivi e i confronti con gli anni precedenti (2002-2007).L’Indagine sulle cause di morte rileva i decessi verificatisi in Italia riferiti al complesso della popolazione presente. I modelli dell’indagine 2010 sono pubblicati nella sezione dedicata alla Rilevazione sulle cause di morte.

    Decessi: caratteristiche demografiche e sociali

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    ISTAT, Spesa delle Amministrazioni pubbliche per funzione

    I dati presentati contengono le serie della spesa delle Amministrazioni pubbliche per Gruppi COFOG (funzioni di 2° livello) relativamente al periodo 2000-2008.La classificazione internazionale COFOG è articolata secondo tre livelli di analisi: 10 Divisioni (o funzioni di 1° livello) articolate al loro interno in Gruppi (funzioni di 2° livello) e successivamente in Classi (funzioni di 3° livello).

    Spesa delle Amministrazioni pubbliche per funzione

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    istat, Indicatori trimestrali su retribuzioni lorde, oneri sociali e costo del lavoro nell’industria e nei servizi

    L’Istituto nazionale di statistica diffonde gli indici trimestrali derivanti dalla rilevazione OROS (Occupazione, Retribuzioni e Oneri Sociali) su retribuzioni, oneri sociali e costo del lavoro per Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno (Ula) definiti secondo la nuova classificazione Ateco 2007 e utilizzando come base di riferimento l’anno 2005.

    Indicatori trimestrali su retribuzioni lorde, oneri sociali e costo del lavoro nell’industria e nei servizi

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    ISTAT, Occupati e disoccupati: stime provvisorie

    Allo scopo di migliorare la tempestività dell’informazione statistica sull’evoluzione del mercato del lavoro, e nell’ambito degli accordi stabiliti in sede europea, l’Istat diffonde la pubblicazione delle stime mensili dei principali indicatori del mercato del lavoro derivanti dalla Rilevazione sulle forze di lavoro.

    Si tratta di stime provvisorie, perché basate su una parte, pur se consistente (poco più di 19 mila famiglie, pari a circa 46 mila individui, per il mese di gennaio), del campione coinvolto nella rilevazione. Le stime mensili, prodotte con una opportuna metodologia statistica, sono diffuse a distanza di circa 30 giorni dalla fine di ciascun mese di riferimento.

    Occupati e disoccupati: stime provvisorie

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    Grazie alla presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto mille-proroghe, il ddl 1955, il testo unico sull’immigrazione verrà modificato in questo modo: nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato . Ed ecco che il gioco è fatto. 150mila ingressi aspettano la presentazione delle domande e l’emanazione che avverrà a breve, Immigrazione.biz – Flussi 2010

    Molti attendono il nuovo decreto flussi e il Governo ha risposto positivamente alle aspettative. L’ultimo decreto flussi risale al 2008 con la quota di 150mila. Nel 2009 non è stato emanato nessun decreto ma è stato sfruttato quello del 2008 per l’ingresso di 80mila extracomunitari solo per lavoratori stagionali, quindi nell’agricoltura e nel turismo e solo per quelle “inevase” lo scorso anno. Nessun’altra forma lavorativa è stata compresa nel decreto flussi 2009. Il Governo, inoltre, proprio lo scorso anno aveva valutato la possibilità di sospendere per due anni l’attuazione dei nuovi decreti flussi e come si evince dal testo unico sull’immigrazione era possibile emanare un nuovo decreto flussi “nel limite delle quote stabilite lo scorso anno”.

    Ebbene nel 2009 non è stato emanato nessun decreto flussi perché assorbiti da quelli del 2008, quindi è stato ritenuto necessario modificare qualcosa nel testo unico. Grazie alla presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto mille-proroghe, il ddl 1955, il testo unico sull’immigrazione verrà modificato in questo modo: nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato . Ed ecco che il gioco è fatto. 150mila ingressi aspettano la presentazione delle domande e l’emanazione che avverrà a breve.

    Immigrazione.biz – Flussi 2010, saranno 150mila le quote

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    Il Senato approva definitivamente le norme di riforma della legge 104. Ecco cosa cambia. | Saperi PA

    è stata approvata anche dal Senato la norma che, tra le altre cose, riforma le regole per l’assegnazione dei permessi per l’assistenza dei disabili, la cosiddetta legge 104.

    Mercoledì scorso il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge su “lavori usuranti, riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi, ammortizzatori sociali, servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione, apprendistato, occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, derivante da un disegno di legge di iniziativa del Governo poi modificato dalla Camera.

    Su Saperi Pa trovi approfondimenti e commenti sulla Legge 104/92

    In particolare il nuovo testo è interessante perchè, all’articolo 24, disciplina definitivamente le norme di riforma della legge 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Data la fitta discussione che si è sviluppata sul nostro sito, con centinaia di commenti e decine di migliaia di letture per gli articoli che hanno seguito, passo passo, le iniziative del Ministro Brunetta su questo tema, presentiamo a tutti i nostri lettori una breve sintesi di quale sarà da oggi in poi l’assetto che regolerà i permessi dei dipendenti pubblici per l’assistenza a portatori di handicap.

    Il Senato approva definitivamente le norme di riforma della legge 104. Ecco cosa cambia. | Saperi PA

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    Caritas in Veritate: una risposta laica alla crisi globale Giovanni Maria Flick (02-03-2010)

    Caritas in Veritate: una risposta laica alla crisi globale

    Giovanni Maria Flick (02-03-2010)

    Caritas in Veritate: una risposta laica alla crisi globale - stato - dottrina -

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    newsletter

    Ho incontrato l’enciclica Caritas in Veritate nel momento in cui – portando a compimento un percorso culturale, professionale e istituzionale di giudice delle leggi, come componente di un Tribunale costituzionale – cercavo di comprendere il rapporto fra le regole e la crisi globale (prima finanziaria, poi economica; ma anche culturale e sociale) in cui ci dibattiamo. In parole semplici: quali regole per uscire dalla crisi, o per non ricadervi? L’enciclica suggerisce una risposta “laica”, di metodo e supera la sterile alternativa tra l’eccesso di regole spesso sorde ai principi; e la riaffermazione di principi, improduttivi in assenza di regole… (segue)

    Caritas in Veritate: una risposta laica alla crisi globale – stato – dottrina -

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    Leopoldo Elia Costituzione, partiti, istituzioni, iL mULINO

    Costituzione, partiti, istituzioni
    Leggere o rileggere gli scritti di Leopoldo Elia significa rileggere sub specie Constitutionis la storia politica dell’Italia repubblicana, rivisitare più ampiamente la storia del costituzionalismo, confrontandosi con i suoi nodi essenziali, ideologici e pratici, e riproporsi ricorrenti domande su oggetto e metodi della scienza costituzionalistica. Come sottolinea Valerio Onida nel presentare questa raccolta, teoria e prassi, diritto e politica, sistematica e giurisprudenza, storia delle idee e storia dei fatti, nella vita e nell’azione di Leopoldo Elia si intrecciano e si alimentano a vicenda. Quello che si delinea è un percorso ricchissimo, nel quale le sue diverse esperienze, di giudice costituzionale, di costituzionalista, di intellettuale, di studioso e uomo politico, vanno a comporre una straordinaria testimonianza di impegno etico e civile.

    (1925-2008) è stato funzionario dell’ufficio Studi legislativi del Senato (1950-1962) e professore di Diritto costituzionale (1962-1997) nelle Università di Ferrara, Torino e Roma “La Sapienza”. Eletto dal Parlamento giudice costituzionale (1976), ha ricoperto la carica di Presidente della Corte costituzionale dal 1981 al 1985. Senatore (e Presidente della Commissione affari costituzionali) dal 1987 al 1992, deputato dal 1994 al 1996, e ancora senatore (e Presidente del gruppo senatoriale del PPI) dal 1996 al 2001, nel governo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi (1993-1994) è stato Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali. Tra i suoi libri pubblicati per il Mulino: “A colloquio con Lazzati e Dossetti” (con P. Scoppola, 2003) e “La Costituzione aggredita” (2005).

    Pubblicazione online: 2010
    Isbn edizione digitale: 978-88-15-14304-4
    DOI: 10.978.8815/143044

    Pubblicazione a stampa: 2009
    Isbn edizione a stampa: 978-88-15-12787-7
    Collana: Collezione di testi e di studi
    Pagine: 496

    Darwinbooks: Costituzione, partiti, istituzioni

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    BANCA D’ITALIA, Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 14 – 2010

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    Lezioni di filosofia, in Associazione Asia

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    In vacanza con Emanuele Severino La memoria e il nulla. Anche a proposito di Leopardi, 29 – 30 maggio 2010 San Vincenzo (LI)

    29 – 30 maggio 2010
    San Vincenzo (LI)

    In vacanza con Emanuele Severino

    La memoria e il nulla. Anche a proposito di Leopardi

    Il Filosofo Emanuele Severino ci delizierà con quattro lezioni magistrali, durante le quali emergerà il genio filosofico di Leopardi, nello splendore naturalistico della Riserva Naturale di Rimigliano, sul mare della Toscana.

    “Che Leopardi fosse un genio e che la sua opera avesse una rilevanza filosofica, apparì subito chiaro a Nietzsche, a Schopenhauer, a Wagner, e, per quanto riguarda la cultura italiana, a De Sanctis. Nonostante che negli ultimi tempi il pensiero filosofico di Leopardi sia andato incontro ad una consistente rivalutazione, rimaniamo tuttavia ancora ben lontani dal comprendere la sua eccezionale potenza e radicalità. Personalmente, sostengo che si tratti del maggior pensatore della filosofia contemporanea. Leopardi ha infatti posto anticipatamente le basi di quella distruzione della tradizione occidentale che sarà poi continuata e sviluppata – ma non resa più radicale – dai grandi pensatori del nostro tempo, da Nietzsche, da Wittgenstein e da Heidegger.”
    Emanuele Severino

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    Guarda l’intervista
    Scarica il programma (PDF, 160 KB)

    Biografia

    Emanuele SeverinoEmanuele Severino Si laurea all’Università di Pavia nel 1950, come alunno dell’Almo Collegio Borromeo, discutendo una tesi su Heidegger e la metafisica sotto la supervisione di Gustavo Bontadini. L’anno successivo ottiene la libera docenza in filosofia teoretica. Dal 1954 al 1970 insegna filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. I libri pubblicati in quegli anni entrano in forte conflitto con la dottrina ufficiale della Chiesa, suscitando vivaci discussioni all’interno dell’Università Cattolica e nella Congregazione per la dottrina della fede (l’ex Sant’Uffizio). Dopo un lungo e accurato esame la Chiesa proclama ufficialmente nel 1970 l’insanabile opposizione tra il pensiero di Severino e il Cristianesimo.

    Il filosofo, lasciata l’Università Cattolica, viene chiamato all’Università Ca’ Foscari di Venezia dove è tra i fondatori della Facoltà di Lettere e Filosofia, nella quale hanno insegnato e insegnano alcuni dei suoi allievi (Umberto Galimberti, Carmelo Vigna, Luigi Ruggiu, Mario Ruggenini, Gian Ruggero Manzoni, Italo Valent, Vero Tarca, Luigi Lentini, Giorgio Brianese, ecc.). Dal 1970 al 2001 è stato professore ordinario di filosofia teoretica, ha diretto l’Istituto di filosofia (diventato poi Dipartimento di filosofia e teoria delle scienze) fino al 1989 e ha insegnato anche Logica, Storia della filosofia moderna e contemporanea e Sociologia. È stato docente alle Vacances de l’Esprit nel 1996, nel 2001 e nel 2008

    Nel 2005 l’Università Ca’ Foscari di Venezia lo ha proclamato Professore emerito. Attualmente insegna presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. È accademico dei Lincei e Cavaliere di Gran Croce. Da alcuni decenni collabora con il Corriere della sera. (fonte Wikipedia)

    Il luogo
    San Vincenzo (LI)

    La struttura che ci ospita è immersa in un’oasi di verde della macchia mediterranea tra i pini ed i lecci, i prati ed i giardini fioriti fino alla spiaggia di sabbia finissima ed al mare azzurro. I dintorni offrono paesaggi immersi nella rigogliosa vegetazione, l’incantevole atmosfera dell’isola d’Elba, il fascino e la bellezza del medioevo toscano, il Parco Forestale di Poggi Neri ed il Parco Archeominerario di San Silvestro.

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    Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative

    Proposta di legge: BINETTI ed altri: “Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative” (624)

    Fase Iter: Approvato il 16 settembre 2009 in testo unificato. Trasmesso al Senato
    PRIMA LETTURA CAMERA
    Proposta di legge C. 624 Presentata il 30 aprile 2008 T.U. con C. 635C. 1141C. 1312C. 1738C. 1764-terC. 1830C. 1968-terIter in Commissione

    • Esame in Commissione (iniziato il 2 ottobre 2008 e concluso il 22 luglio 2009)

    Iter in Assemblea

    • Discussione in Assemblea (iniziata il 14 settembre 2009 e conclusa il 16 settembre 2009. Approvato in un testo unificato)
    PRIMA LETTURA SENATO
    Disegno di legge (S. 1771) Trasmesso dalla Camera il 18 settembre 2009
    Iter in Commissione

    • Esame in Commissione (iniziato il 29 settembre 2009 e concluso il 20 gennaio 2010)

    Iter in Assemblea

    • Discussione in Assemblea (iniziata il 20 gennaio 2010 e conclusa il 27 gennaio 2010. Approvato con modificazioni)
    SECONDA LETTURA CAMERA
    Proposta di legge C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B Trasmessa dal Senato il 2 febbraio 2010Iter in Commissione

    • Esame in Commissione (iniziato l’11 febbraio 2010 e concluso il 4 marzo 2010)

    Iter in Assemblea

    • Discussione in Assemblea (iniziata il 9 marzo 2010 e conclusa il 9 marzo 2010. Approvato definitivamente)
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    Università di Milano Bicocca/Progest e Provincia di Milano/Affari sociali: Servizi sociali: Seminario di aggiornamento sulle politiche legislative, 19 Marzo e 2, 9, 16 Aprile 2010, docente Paolo Ferrario

    Università di Milano Bicocca/Progest e Provincia di Milano/Affari sociali: Servizi sociali: Seminario di aggiornamento sulle politiche legislative, 19 Marzo e 2, 9, 16 Aprile 2010
    docente Paolo Ferrario

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    Aula virtuale del Corso di Politiche sociali II, 2010

    Università di Milano Bicocca – Laurea in Scienze pedagogiche – Aula virtuale del Corso di Politiche sociali II, 2010

    Vai alle Aule Virtuali Paolo Ferrario dei corsi di formazione in politica dei servizi sociali

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    Approvato il piano sociosanitario 2010-2012, Friuli Venezia Giulia

    Al termine di un percorso iniziato lo scorso mese di novembre con l’approvazione preliminare e caratterizzato da un ampio dibattito, su proposta dell’assessore Vladimir Kosic la Giunta regionale ha oggi definitivamente dato il via libera al Piano sanitario e sociosanitario per il triennio 2010-2012.
    Il documento si articola in quattro direttrici strategiche: riorganizzazione dell’offerta della rete ospedaliera, istituzione di un’unica centrale operativa dell’emergenza, presa in carico integrata delle persone con malattie croniche e disabilità, ricerca di una maggiore efficienza complessiva del sistema sanitario e sociale attraverso l’adozione di criteri di gestione che consentano di eliminare inutili sovrapposizioni e favoriscano sinergie operative tra le aziende.

    Rispetto alla bozza iniziale, l’approfondito confronto di questi mesi ha permesso di introdurre diverse integrazioni.

    In particolare, ricorda lo stesso assessore, sono stati accolti i suggerimenti del ministero della Salute di prevedere sia una continuità con la precedente pianificazione che successivi provvedimenti di dettaglio. Parallelamente sono state recepite le osservazioni delle Università di Trieste e Udine sul modello organizzativo dipartimentale, sulle peculiarità delle Aziende ospedaliero-universitarie, sul mantenimento dei requisiti previsti per l’accreditamento istituzionale, sulle esigenze della didattica e della ricerca. E sono state accolte – sottolinea ancora Kosic – tutte le modifiche proposte dalla III Commissione del Consiglio regionale.

    Più nel dettaglio, una delle integrazioni è connessa alle funzioni coordinate delle Aziende ospedaliere: l’assetto organizzativo e di erogazioni dovrà essere definito d’intesa tra le Aziende di area vasta ed i privati accreditati, sotto la regia della direzione regionale della Salute. E in ogni caso, in mancanza di un accordo la scelta finale sarà della Regione. Analogo modello organizzativo avranno gli Irccs, Burlo e Cro. Per quanto riguarda l’Ospedale di Gemona sarà perseguita la continuità dell’integrazione anche per pazienti acuti come polo unico con l’Ospedale di Tolmezzo.

    Maggiore ruolo avranno i medici di famiglia, con il passaggio da una medicina di attesa a una di iniziativa anche grazie a tipologie organizzative diverse, tra cui aggregazioni funzionali di più medici, unità complesse per le cure primarie, equipe territoriali. Dovranno anche essere potenziate l’autonomia e l’operatività dei Distretti, per favorire la continuità dell’assistenza.

    In prospettiva poi, come indicato in Commissione consiliare, nelle Linee guida per la gestione del servizio sociosanitario del 2011 sarà previsto il coordinamento delle funzioni per la cura delle malattie croniche – il diabete in particolare – per favorire la più ampia accessibilità ai servizi su tutto il territorio.

    Dall’1 gennaio 2011 nell’ambito dell’Area vasta pordenonese, sulla base di uno studio di fattibilità che sarà curato dall’Azienda ospedaliera e da quella sanitaria con il coordinamento della Regione, sentita la Conferenza dei sindaci, le funzioni dei nosocomi ex articolo 21 (Maniago e Sacile) faranno capo all’Azienda ospedaliera di Pordenone ma manterranno inalterate le funzioni previste dalla programmazione regionale.

    “Posto che in Friuli Venezia Giulia, come evidenziato anche nel corso del confronto avviato con il Libro Verde, non mancano né disomogeneità né criticità, e considerato l’obbligo di garantire sostenibilità economica, l’unica strada possibile era quella di guardare ad un miglioramento complessivo del sistema sociosanitario”, precisa Kosic. “Il documento approvato oggi guarda consapevolmente al futuro, per rispondere ai bisogni in evoluzione della società”.

    L’assessore non manca infine di ringraziare tutti per i preziosi contributi offerti. “Ho apprezzato in particolare l’affermazione del sindaco Vittorino Boem, presidente della Conferenza permanente, che ha ammesso che mai prima d’ora erano state date tante informazioni su un Piano: questo rientra pienamente nel metodo dell’ascolto, adottato dalla Giunta Tondo e richiamato fin dalle Linee di indirizzo già nel 2008. Un metodo partecipativo che ci ha permesso di realizzare un ottimo Piano sociosanitario, che avvia l’iter del miglioramento del servizio in regione”.

    12 marzo 2010

    Il Friuli > Cronaca > Approvato il piano sociosanitario

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    Irene Tinagli, Talento da svendere. Perché in Italia il talento non riesce a prendere il volo, Einaudi

    Il dibattito internazionale sulla creatività è troppo importante per essere lasciato in balia di luoghi comuni. Perché la questione dei talenti va ben oltre il problema dei cervelli in fuga o dell’invecchiamento delle classi dirigenti. Queste sono solo le conseguenze di disfuzioni piú profonde, che riguardano un complesso insieme di soggetti e dei loro meccanismi di azione. Alternando analisi socioeconomiche a esempi concreti, Irene Tinagli racconta il ruolo e le competenze che il sistema economico mondiale affida alle nuove generazioni di talenti. Ma soprattutto ci guida attraverso le logiche e il funzionamento dei processi di formazione e valorizzazione del talento in Italia. Dalle università alle imprese, dalle comunità sociali alla politica, ogni soggetto ha avuto responsabilità precise nel declino della creatività italiana. Mentre il sistema politico ed economico appare sempre piú fermo, una larga parte della società italiana sente crescere il bisogno di esprimere il proprio talento, di uscire dall’opacità, di immaginare un futuro piú brillante. E’ da queste energie che l’Italia deve ripartire. Perché il compito di un paese moderno e avanzato è quello di sostenere i propri cittadini non solo nel momento del bisogno, ma anche nella realizzazione delle proprie ambizioni e delle proprie potenzialità.

    Talento da svendere. Perché in Italia il talento non riesce a prendere il volo il libro di Irene Tinagli edito da Einaudi – BOL.IT

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    Workshop “Sistema sanitario italiano e statunitense a confronto”, organizzato dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Sant’Anna, Giovedì 18 Marzo 2010 presso l’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

    Giovedì 18 Marzo 2010 presso l’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa si svolgerà il Workshop “Sistema sanitario italiano e statunitense a confronto”, organizzato dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Sant’Anna.

    L’evento si aprirà con il saluto di benvenuto del Console Generale degli Stati Uniti, Mrs. Mary Ellen Countryman, e del Direttore della Scuola Sant’Anna,  prof.ssa Maria Chiara Carrozza.

    Al workshop interverranno il prof. Michael Sparer della Columbia University di New York, il quale illustrerà le principali caratteristiche del sistema sanitario statunitense, e il dott. Filippo Palumbo, Direttore Generale della Programmazione Sanitaria – Ministero della Salute, il quale descriverà gli aspetti principali del sistema sanitario italiano.

    Seguirà una tavola rotonda con l’intervento di diversi esperti del settore sanitario.


    Si richiede conferma della partecipazione all’evento inviando una mail ai seguenti indirizzi:


    Dott.ssa Elena Andrenacci (e.andrenacci@sssup.it – tel. 050/883891) 
    Dott.ssa Antonella Cacace (a.cacace@sssup.it – tel 050/883867)
    Dott.ssa Manuela Dal Poggetto (m.dalpoggetto@sssup.it – tel 050 883859)

     

     PROGRAMMA

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    Consenso alla donazione degli organi


    Consenso alla donazione degli organi

    Il decreto legge “Milleproroghe” è stato convertito in legge dal Parlamento. D’ora in poi sarà possibile inserire sulla carta d’identità l’indicazione del consenso o, al contrario, del diniego a donare i propri organi in caso di morte. 

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    Progetto nazionale di ricerca “Federalismo come metodo di governo partecipato”, Giornate di studio, Perugia, 11 e 12 Marzo 2010

    Giornate di studio, Perugia, 11 e 12 Marzo 2010

    Data e luogo dell’evento

    Gio, 11/03/2010
    Aula Magna Università di Perugia, Piazza Università 1, Perugia
    Invito (file PDF): 

    Le due giornate di studio sono organizzate dall’Università di Perugia nell’ambito del progetto nazionale di ricerca “Federalismo come metodo di governo partecipato” a cui il Consiglio regionale dell’Umbria sta collaborando. Oltre ad una rappresentanza politica delle assemblee legislative regionali, in particolare nella tavola rotonda del venerdì pomeriggio, ci sarà anche la presentazione dei primi risultati di un’indagine condotta sui testi delle leggi regionali dal 2000 al 2009 in tema di partecipazione e coinvolgimento degli attori sociali nei percorsi decisionali. I temi trattati si innestano pienamente anche nel lavoro del gruppo sulla Democrazia partecipativa della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome.

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    Seconda indagine sul sistema delle cure domiciliari, Tribunale per i diritti del malato – Cittadinanzattiva, in partnership con GlaxoSmithKline ha realizzato nel corso del 2008 – 2009

    • Seconda indagine sul sistema delle cure domiciliari,  Tribunale per i diritti del malato – Cittadinanzattiva, in partnership con GlaxoSmithKline ha realizzato nel corso del 2008 – 2009

    PREMESSA
    2
    LA RICOGNIZIONE 3
    Tavolo di lavoro 3
    Valore e limite della ricognizione
    5
    ASSISTENZA DOMICILIARE: CARATTERISTICHE E DEFINIZIONI
    5
    FONTI E DATI DISPONIBILI SULL’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 8
    Il Rapporto Osservasalute 8
    Il Rapporto CEIS 2008 9
    Il Rapporto PiT Salute 2008 10
    L’assistenza domiciliare per cittadini affetti da patologie croniche: l’VIII
    rapporto CnAMC
    15
    L’assistenza domiciliare per cittadini affetti da patologie oncologiche: il
    rapporto Censis, in collaborazione con FAVO
    19
    DATI E CONTRIBUTI DEL TAVOLO DI LAVORO 21
    Quali cure domiciliari eque ed efficaci per rispondere al cambiamento
    del rapporto tra domanda e offerta
    21
    L’assistenza Domiciliare nel Governo del territorio delle Aziende
    Sanitarie
    33
    Il Medico di Medicina Generale nel Sistema delle cure domiciliari
    40
    I DATI DEL II RAPPORTO SULL’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 43
    Il punto di vista delle Regioni 44
    Il punto di vista dei Distretti 47
    Il punto di vista delle ASL 54
    Il punto di vista dei cittadini utenti del servizio di assistenza domiciliare 60
    Il punto di vista dei Medici di Medicina Generale 70
    Il punto di vista degli infermieri
    79
    FOCUS REGIONALI SUL SISTEMA DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE 83
    Regione Piemonte 84
    Regione Liguria 91
    Regione Abruzzo 99
    Regione Sardegna 105
    Regione Basilicata 108
    Regione Lazio
    110
    SINTESI DEI RISULTATI
    115
    PROPOSTE 117

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