Paola Marcialis, Jole Orsenigo, Giorgio Prada, Simona Faucitano, Ritrovare lo sguardo pedagogico, in Animazione sociale febbraio 2010

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La nuova barbarie e le responsabilità dell’educazione, CICLO DI INCONTRI (5, 12, 19, 26 maggio 2010) a cura di PAOLO MOTTANA, Casa della Cultura, Via Borgogna 3, Milano, MM1 San Babila

Via Borgogna 3, Milano, MM1 San Babila

CICLO DI INCONTRI

La nuova barbarie e le responsabilità dell’educazione

a cura di PAOLO MOTTANA

Quattro riflessioni sul disagio del mondo contemporaneo e le risposte della cultura pedagogica

Con PAOLO MOTTANA, Professore di Filosofia dell’educazione all’Università di Milano Bicocca

ne parlano

mercoledì  5 maggio 2010 ore 18.00

RAFFAELE MANTEGAZZA, Professore di Pedagogia interculturale Università di Milano Bicocca

“Debolezze, servilismi, complicità di una pedagogia da Basso Impero”

mercoledì  12 maggio 2010 ore 18.00

DUCCIO DEMETRIO, Professore di Filosofia dell’educazione Università di Milano Bicocca

“Il soggetto tra barbarie dell’autocompiacimento e ricerca di senso”

mercoledì  19 maggio 2010 ore 18.00

FRANCO CAMBI, Professore di Pedagogia generale Università di Firenze

“Tra ‘nichilismo’ e ‘vita autentica’: la doppia tensione della giovinezza anche attuale. Che fare?”

mercoledì  26 maggio 2010 ore 18.00

ANTONIO ERBETTA, Professore di Storia dell’educazione europea Università di Torino

“Da Robinson Crusoe a Henry Ford. La tragedia del moderno tra pedagogia e ipnopedia”

A fronte di un quadro allarmante, almeno stando alle cronache ufficiali, della condizione giovanile – di cui vengono denunciati il degrado culturale, le regressioni comportamentali, la dilagante superficialità -, la “ società educante”, in tutte le sue forme, appare fondamentalmente impotente.

Come leggere il fallimento educativo, se fallimento è, e come affrontare allora con la dovuta apertura, radicalità e disinibizione le sfide che le trasformazioni ingenti e irreversibili, almeno all’oggi, del contesto sociale e culturale contemporaneo, portano con sé?

Come evitare che la “liquefazione sociale” non si tramuti in una china di degrado e di disperazione?

Quale pedagogia e quale educazione possono provare a confrontarsi con questa situazione?

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la Camera ha approvato il disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, Newsletter della Camera dei Deputati n. 84

Giovedì 29 la Camera ha approvato il disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica) (C1441-quater-E). Il provvedimento è passato all’esame del Senato.

Newsletter della Camera dei Deputati n. 84 – pamalteo@gmail.com – Gmail

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Ugo Albano, Parlare al cuore, in http://digilander.libero.it/ugo.albano/

[...]

Il linguaggio convenzionale ci aiuta certamente a sopravvivere, ma per vivere, quindi per comunicare passioni e sentimenti, è importante padroneggiare il “proprio” (ed altrui) linguaggio personale, che è spesso quello imparato nell’infanzia, in famiglia e nei primi contesti di vita. Possiamo quindi scrivere in italiano un libro o una sentenza, ma quando la relazione riguarda quella orale, se vogliamo essere efficaci davvero (cioè “parlare al cuore”), non possiamo non padroneggiare la lingua del destinatario. D’altra parte non tutti viviamo in metropoli (stessa lingua, stessa cultura, stesso stile di vita), in maggioranza viviamo in provincia, luoghi in cui il “particolare” (pure linguistico) è il canale-principe tramite il quale i soggetti interagiscono tra di loro. La provincia risente ancora -grazie a Dio!- del mantenimento della lingua locale la quale, per l’esterno, rappresenta sì un ostacolo, ma pure un’identità da capire. L’identità va sempre rispettata: è solo attraverso questo rispetto che si riesce a parlare al cuore della gente.

 

Parlare al cuore significa parlare ai sentimenti e alle passioni dell’uomo, al suo stesso senso di esistere
[...]

l’intero articolo è qui:
Ugo Albano

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Sono oltre quattro milioni e mezzo gli italiani che fanno volontariato e nel 2009 sono sensibilmente cresciuti i giovani che svolgono questa attività. : il dato emerge dal Convegno nazionale delle Caritas diocesane in corso a San Benedetto del Tronto, da Radio Vaticana

Il volontariato è vivo più che mai. All’annuale convegno nazionale delle Caritas diocesane, in corso a San Benedetto del Tronto è stata presentata una ricerca che riguarda l’impegno dei giovani a favore di chi è più in difficoltà. Oltre l’11% di chi fa volontariato ha 18-19 anni e l’8,2% addirittura è compreso tra i 14 e i 17 anni. Ieri pomeriggio, nella sua prolusione d’apertura monsignor Giuseppe Merisi, presidente della Caritas, ha messo in luce la necessità di rilanciare una vera “pedagogia dei fatti”. 

Sono oltre quattro milioni e mezzo gli italiani che fanno volontariato e nel 2009 sono sensibilmente cresciuti i giovani che svolgono questa attività. Molti di loro passano attraverso i campi scuola e i gruppi scout, ma anche le parrocchie svolgono un ruolo importante. In sostanza, i gruppi parrocchiali fanno maturare la consapevolezza che le relazioni possono svilupparsi in modo positivo se fondate sulla solidarietà reciproca. E poi c’è la scuola, che costituisce sempre un importante bacino a cui attingere. Dunque, la Caritas fa notare che si fa sempre più strada “una domanda di volontariato laica, multicanale e multiculturale”. Ieri pomeriggio, i lavori sono stati aperti dal presidente della Caritas Italiana, mons. Giuseppe Merisi, che ha annunciato per metà giugno, a Trapani, un incontro con tutte le Caritas del Mediterraneo sul tema dell’immigrazione. Mons. Merisi ha poi parlato di una “pedagogia dei fatti”. Dunque, non solo un’affermazione dei valori, ma un’esperienza concreta attraverso una relazione accogliente che suscita interesse, passione, coinvolgimento:

 
R. – Impegno educativo, iniziativa coordinata con le altre realtà ecclesiali con un rapporto di rispetto, ma anche di coscienza critica nei confronti delle istituzioni della società civile. La nostra presenza, che rispetta le distinte competenze della società civile, svolge un ruolo importante per sensibilizzare, per orientare, per aiutare a distinguere il giusto dal meno giusto e invitare la gente a partecipare. Mettersi a disposizione: L’Aquila, il terremoto, le emergenze sono dimostrazione di questo impegno che riconosce la presenza delle istituzioni ma offre un elemento di riflessione e di orientamento, oltre ad aggregare gente che vuol servire con gratuità di servizio il cammino di tutta la società.

 
D. – L’immigrazione rimane sempre al centro dei pensieri della Caritas: per questo avete pensato ad un grande incontro in Sicilia, a giugno?

 
R. – Sì. Si vorrebbe avere un incontro. Io credo che si posano invitare, mi auguro che siano presenti, anche autorità italiane, autorità della Comunità europea, dell’Unione Europea, in modo da sentire, ascoltare, prendere atto delle esperienze: vedere cosa si può fare anche a partire dall’indicazione del Papa a Malta, quando parlando delle difficoltà dell’Isola di Malta ad accogliere persone, invocava appunto il dialogo, la cooperazione con le istanze internazionali che poi, anzitutto, sono quelle dell’Europa.

 
D. – E’ sempre forte la vostra attenzione verso le famiglie e la crisi?

 
R. – Si diceva di tanti fondi di solidarietà, promossi dalla diocesi: dal “prestito della speranza”, promosso dalla Cei, alle tante iniziative di microcredito, alle altre realtà di cui ogni Caritas-diocesi si è fatta carico. Speriamo di avere qualche utile contributo anche nell’intervento del presidente delle Acli, che si è soffermato anche su questo tema della famiglia nel recente incontro nazionale di Milano.

I giovani amano il volontariato: il dato emerge dal Convegno nazionale delle Caritas diocesane in corso a San Benedetto del Tronto

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Il caso del feto vivo dopo l’aborto. Mons. Sgreccia: doverosa l’assistenza al di là della legge, da Radio Vaticana

Il caso del feto di 22 settimane rimasto in vita per 24 ore dopo un aborto terapeutico praticato in un ospedale calabrese e poi deceduto per mancanza di ossigeno sta scuotendo l’opinione pubblica italiana. Medici e infermieri coinvolti nell’interruzione di gravidanza hanno ricevuto un avviso di garanzia: la Procura della Repubblica di Rossano indaga per capire se siano state violate le disposizioni della legge 194. La Curia vescovile ha parlato di “arbitraria superficialità dei sanitari nell’omettere qualsiasi tipo di cura e rianimazione del bambino”.

Trecento grammi appena e un cuore che doveva morire e invece non ha voluto smettere di battere. Almeno per un altro giorno, finché ha dovuto arrendersi. Ora si è spento per sempre, ma la storia del piccolo feto mai diventato bambino ha avuto un iter di una drammaticità inusuale nemmeno per le stanze abituate agli aborti terapeutici. I fatti: lo scorso sabato mattina, una donna si presenta all’ospedale “Nicola Giannattasio” di Rossano Calabro, in provincia di Cosenza. Ha deciso di interrompere la sua prima gravidanza alla 22.ma settimana: l’ultima ecografia ha evidenziato due malformazioni al palato e al labbro del figlio che porta in grembo. I medici del reparto di Ostetricia dell’ospedale le praticano l’aborto terapeutico e depositano il feto espulso, avvolto in un lenzuolo, dentro un contenitore, in attesa che muoia. Ma il piccolo esserino non si spegne, continua a respirare anche se non ce la fa da solo, avrebbe bisogno di un aiuto che la legge non ha previsto per la sua età e che dunque non gli viene concesso anche perché nessuno è tenuto a verificare. Ma nelle ore successive, qualcuno si accorge dei timidi movimenti nel contenitore. Si reca dal cappellano dell’ospedale e nel segreto della confessione gli racconta ciò che ha visto. Ma è già domenica mattina quando don Antonio Martello verifica di persona: una terribile scena di solitudine, a 24 ore ormai dall’aborto, che più tardi si consuma con l’ultimo sussulto vitale del feto. Sulla vicenda ora indagano gli inquirenti calabresi per stabilire chi aveva il compito di verificare il decesso e se si sia configurato un caso di abbandono terapeutico. Emanuela Campanile ha raccolto il commento del vescovo Elio Sgreccia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, che riflette sui limiti di una legge che assicura l’intubazione e la ventilazione solo a feti vitali di 23 e 24 settimane:
 
“Il medico non deve guardare la data deve guardare il fatto. Quindi, se un feto viene abortito, volontariamente o accidentalmente, e lo si trova vivo anche se ai limiti della sopravvivenza, ai limiti cronologici, e però si è di fronte a un feto che, o perché vigoroso o perché non calcolate bene le date, di fatto viene fuori vivo, si è obbligati a farlo vivere. Questo venga chiarito per legge, o addirittura venga anticipata la data della vitalità. Quindi, ha fatto bene il vescovo a richiamare la massima attenzione e vigilanza, perché quello che vale di fronte alla vita umana – di fronte alla coscienza, di fronte a Dio – è uno che nasce e addirittura è già fuori dell’utero materno e si dimostra di essere vitale, deve avere tutto il soccorso per essere accompagnato”.

Il caso del feto vivo dopo l’aborto. Mons. Sgreccia: doverosa l’assistenza al di là della legge

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Paola Bonizzoni, FAMIGLIE GLOBALI le frontiere della maernità, Utet, presentazione alla Libreria popolare di Via Tadino, Milano 29 aprile 2010

Invito Bonizzoni_29apr10.pdf – Powered by Google Documenti

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Peppe Dell’Acqua Psichiatra e direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, 10 domande al Direttore de “La Stampa” sull’articolo “L’Italia dei pazzi armati”L’Italia dei pazzi armati – LASTAMPA.it

10 domande al Direttore de “La Stampa” su “L’Italia dei pazzi
armati”
Caro direttore Calabresi,
faccio lo psichiatra e non il giornalista. Dirigo un Dipartimento di Salute Mentale perciò vorrei fare a lei, che invece dirige un
giornale, alcune domande. Riguardano l’articolo uscito lunedì 26 aprile sul quotidiano da lei diretto, con il titolo “L’Italia dei
pazzi armati”.
1. perché tra tutti i titoli possibili suggeriti dal contenuto dell’articolo, e tra le 3000 parole del lessico italiano in uso, si sono
scelti proprio quel titolo e proprio quelle parole?
2. Perché ancora una volta, grazie a tale titolo e a tali parole, la dignità, la verità e i diritti di centinaia di migliaia di cittadini
italiani che hanno un problema di salute mentale devono pagare le spese del gesto di un singolo?
3. Perché tra le tante sintesi possibili suggerite dalle opinioni raccolte dall’articolista, si è scelta per il sommario proprio quella
meno rappresentata: “Sale la protesta: la legge Basaglia va riformata, troppa gente pericolosa è libera di colpire”? E non per
esempio: “Mi rendo conto della preoccupazione crescente, ma mi sento di rassicurare”, come sostenuto nell’articolo da
Cristina Colombo specialista in psicopatologia forense e criminologia al San Raffaele di Milano? O magari lo stesso commento
dell’articolista alle parole di Colombo: “Rassicurare chi crede che i crimini compiuti in preda ai raptus avrebbero potuto essere
evitati con una riforma della legge 180, quella che impedisce ricoveri coatti e terapie forzate”? O quelle, più avanti, del
presidente di Psichiatria democratica Canosa: “Meglio potenziare i Centri incaricati di occuparsi dei pazienti ma che in molti
casi non funzionano come dovrebbero. Ovvio che per farlo servono investimenti”?
4. Perché ad avvalorare le dichiarazioni degli esperti interpellati non si è pensato di citare il ministro della salute Ferruccio
Fazio, che dall’ottobre scorso va ripetendo, categorico: “Nessun bisogno di riformare la legge 180 sul disagio mentale. Serve
piuttosto un monitoraggio costante della rete sanitaria – pubblica e privata – che garantisca una più equa distribuzione
dell’assistenza in tutto il Paese”?
5. Perché il programma di un ministro del governo italiano che apre uno spiraglio di possibilità non fa notizia, mentre la fa la
disperazione, ancorché comprensibilissima, di una donna e madre di una figlia con un problema di salute mentale, nonché
presidente da 40 anni dell’Associazione per la riforma dell’assistenza psichiatrica (Arap)?
6. Perché tra le molte associazioni di familiari di persone con disturbo mentale che nel nostro paese stanno lottando
instancabilmente per garantire ai propri cari quelle “cure più umane” citate nell’articolo, si è scelto di ascoltare (in apertura)
una voce sola, e oltretutto la più rassegnata, che a fronte delle centinaia e centinaia di altre che non accettano di rassegnarsi
rappresenta una sparuta minoranza?
7. Perché subito dopo, nell’elenco dei recenti crimini commessi da presunti “pazzi armati” che enfatizza la rassegnazione e la
disperazione di una singola madre, non si è spesa una sola parola sui presunti veri problemi di salute mentale che avrebbero
“armato” questi “pazzi” spingendoli a commettere il loro crimine, né si è fatto il benché minimo sforzo di indagare sul vero
movente del loro presunto “folle gesto”?
8. Perché l’articolista, il redattore e il direttore de “La Stampa” non si sono chiesti neppure una sola volta come mai i loro
colleghi negli USA o in Finlandia o in Germania nel riferire di atti di violenza efferatissimi (mi riferisco ad alcuni ben noti
recenti e meno recenti omicidi di massa) non hanno speso mezzo rigo per ascrivere quelle efferatezze alla “pazzia” di chi le
ha commesse? Senza dimenticare che in quei paesi non c’è stato nessun Basaglia e nessuna Legge 180 a chiudere i manicomi
lasciando i “pazzi” liberi di armarsi e colpire? E anzi, quei paesi spendono ogni anno milioni di dollari e di euro per aprire nuovi
Peppe Dell’Acqua
Psichiatra e direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste

ELENA LISA

«Pensino pure che voglio rinchiudere i pazzi e buttare via la chiave. E dicano che sono una reazionaria. In questo Paese le cose vanno così: per anni si lasciano questioni in balia della politica e poi non si risolve niente». Maria Luisa Zardini è il presidente dell’Arap, l’Associazione per la riforma dell’assistenza psichiatrica, e madre di una donna con gravi disturbi mentali. «Perciò parlo – dice – perché so che cosa significa convivere con la follia di chi ami. In tutte le sue forme: dall’autolesionismo alla violenza sugli altri, anche con l’uso delle armi». Poi, lapidaria, aggiunge: «La legge Basaglia va rivista. Pensare il contrario, specialmente davanti agli ultimi fatti di cronaca, dimostra solo un’ostinazione ideologica».

Alcuni mesi fa a Villa d’Adda, vicino a Bergamo, un uomo di 48 anni, dopo aver attirato con una scusa il sindaco a casa sua, l’ha tenuto in ostaggio per ore. Prima di liberarlo gli ha gettato acido muriatico in faccia. Poche settimane prima aveva sequestrato i figli minacciando di far saltare in aria l’appartamento. L’8 gennaio, a Luzzara, in Emilia, un giovane di 22 anni con disturbi mentali ha colpito con un coltello da macellaio un karateka di 43 anni. Quando i carabinieri gli hanno chiesto perché l’avesse fatto ha risposto che non c’era un motivo: la vittima l’aveva scelta a caso. In febbraio a Lucera, nel Foggiano, un uomo di 35 anni ha tenuto in ostaggio una ragazzina: diceva di voler parlare con Alessandra Mussolini. Nel 2007 aveva sequestrato una donna incinta, quella volta chiedeva di parlare con Rosy Bindi.

«Attenzione a non dare il via a una caccia alle streghe – dice Cristina Colombo, specialista in Psicopatologia forense e criminologia al San Raffaele di Milano – i dati nazionali dicono che la maggior parte dei delitti è commessa da persone “normali” con moventi specifici che niente hanno a che fare con la follia. Al primo posto ci sono i soldi, segue il sesso. Mi rendo conto della preoccupazione crescente, ma mi sento di rassicurare».Rassicurare chi crede che i crimini compiuti in preda ai raptus avrebbero potuto essere evitati con una riforma della legge 180, quella che impedisce ricoveri coatti e terapie forzate. Una norma del 1978, da molti definita illuminata, che ha preso il nome dal promotore, lo psichiatra triestino Franco Basaglia. Istituì i Centri d’igiene mentale e abolì, di fatto, i manicomi, in favore di un trattamento più umano dei malati. L’ipotesi di riformarla, ora, divide.

I contrari, come il presidente di Psichiatria Democratica, Rocco Canosa, sostengono che «rinchiudere i malati di mente è eticamente inaccettabile. Meglio potenziare i Centri, incaricati dalla legge di occuparsi dei pazienti ma che in molti casi non funzionano come dovrebbero. Ovvio che per farlo servono investimenti». Secondo l’Associazione italiana psichiatri, mentre in Europa la quota media della spesa sanitaria destinata alla psichiatria supera il 7%, in Italia raggiunge a stento il 5%. Tra i favorevoli a una revisione della legge Basaglia ci sono anche nomi illustri della psichiatria.

Oggi il ricovero è obbligatorio solo se si è in evidente stato di alterazione mentale – che può anche essere procurato da alcol o droghe – e per calmarsi si ha bisogno di cure, ma le si rifiuta. Allora il medico, d’accordo con un collega e con l’avallo del sindaco, può procedere con il Tso, il trattamento sanitario obbligatorio, che salvo rari casi dura al massimo 7 giorni. Per la Società italiana di epidemiologia psichiatrica, però, mancano gli specialisti. Per questo, secondo un studio del 2008, il 69% dei pazienti viene visitato in media 9 volte l’anno, il 70% curato senza appoggio di medici e senza seguire le linee guida, e tra i familiari dei malati, il 62% ottiene supporto psicologico meno di 5 volte l’anno. «Solo durante il Tso mia figlia schizofrenica prende le pastiglie – denuncia Angela, mamma di Brescia, all’associazione di Maria Luisa Zardini – a casa lei non vuole curarsi. E diventa aggressiva. Aiutatemi, non so più che fare».

L’Italia dei pazzi armati – LASTAMPA.it

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha deciso che il matrimonio tra persone delle stesso sesso non può essere tutelato dalla Costituzione e che il suo divieto non è incostituzionale, di sabino patruno in NoiseFromAmerika

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha deciso che il matrimonio tra persone delle stesso sesso non può essere tutelato dalla Costituzione e che il suo divieto non è incostituzionale.

La questione, già trattata qui su nFA, era stata portata all’attenzione della Corte dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di Appello di Trento. Questi giudici, dovendo decidere sul rifiuto, da parte degli uffici dello stato civile dei rispettivi comuni, di accettare le pubblicazioni di matrimonio tra due persone dello stesso sesso, avevano ritenuto che l’impossibilità, per gli omosessuali, di contrarre matrimonio fosse incompatibile con i principi della nostra costituzione ed in particolare con gli articoli 2, 3 e 29, rimettendo quindi la questione alla Corte Costituzionale.

Per comodità di tutti, riporto qui gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione

Art. 2) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale  e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 29) La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Oggi la Corte ha respinto entrambi i ricorsi, perchè inammissibili ed infondati. Senza voler entrare troppo nel dettaglio e cercando di evitare i tecnicismi giuridici, cerchiamo di analizzare brevemente la sentenza e di capire se i giudici hanno lasciato comunque aperto uno spiraglio al riconoscimento delle aspettative degli omosessuali. Diciamo subito che la sentenza, pur riconoscendo in parte fondate le aspettative dei ricorrenti, nella sostanza rappresenta una pietra tombale sulla prospettiva che, anche in Italia, ci sia prima o poi un matrimonio tra persone dello stesso sesso, con le medesime caratteristiche di quello eterosessuale.

La sentenza è lungamente motivata e parte da una considerazione di principio sostanzialmente condivisibile.

l’istituto del matrimonio civile, come previsto nel vigente ordinamento italiano, si riferisce soltanto all’unione stabile tra un uomo e una donna. Questo dato emerge non soltanto dalle norme censurate (ossia vari articoli del codice civile ndr), ma anche dalla disciplina della filiazione legittima (artt. 231 e ss. cod. civ. e, con particolare riguardo all’azione di disconoscimento, artt. 235, 244 e ss. dello stesso codice), e da altre norme, tra le quali, a titolo di esempio, si può menzionare l’art. 5, primo e secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché dalla normativa in materia di ordinamento dello stato civile. In sostanza, l’intera disciplina dell’istituto, contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale, postula la diversità di sesso dei coniugi.

In pratica, i giudici riconoscono un fatto abbastanza auto-evidente, ossia che per il sistema giuridico italiano – codice civile e numerose leggi speciali – il matrimonio presuppone che i sessi dei coniugi siano diversi, senza contare il fatto che in numerose norme si fa espresso riferimento ai ruoli di “marito” e “moglie”, che non possono essere ovviamente altro che “maschio” e “femmina”.

Dovendo dunque decidere se scardinare questo sistema, estendendo alle unioni omosessuali la disciplina del matrimonio civile, i giudici hanno ritenuto che la nostra carta costituzionale non giustifichi un tale intervento e non perchè anche agli omosessuali non possa essere riconosciuto il diritto alla tutela giuridica dei diritti e doveri connessi alla loro unione, ma perchè, secondo la Corte, la via per ottenere tale tutela non può essere il matrimonio. Così infatti ha motivato con riferimento alla presunta violazione dell’articolo 2 della Costituzione

per formazione sociale (tutelata dall’art. 2 della costituzione – ndr) deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di  relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.

precisando però che

Si deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio … Ne deriva, dunque, che, nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette

Neanche il richiamo agli articoli 3 e 29 della costituzione è stato poi ritenuto idoneo

è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perchè sono dotati della duttilità ropria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi. Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata.

Ritengono infatti i giudici costituzionali, che la nostra costituzione, quando parla di famiglia o matrimonio, lo faccia esclusivamente con riferimento all’unione tra un uomo e una donna, dato che i costituenti:

tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale

Una differente interpretazione, secondo i giudici, non sarebbe una semplice rilettura del sistema, ma una vera e propria interpretazione creativa, in quanto

con riferimento all’art. 3 Cost., la censurata normativa del codice civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato art. 29 Cost., sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio.

In sostanza, la Corte Costituzionale ci dice che:
- l’unione omosessuale è tutelata dall’articolo 2 della Costituzione;
- l’unione omosessuale non è tutelata dall’articolo 3 della Costituzione e quindi la disparità di trattamento con gli eterosessuali non è incostituzionale;
- i concetti di famiglia e matrimonio, tutelati e previsti dalla Costituzione, sono solo quelli tra un uomo e una donna;
- lo strumento per ottenere il riconoscimento dei diritti e doveri della coppia omosessuale non può essere il matrimonio;
- deve essere il Parlamento, con una legge ordinaria, a concedere una qualche forma di tutela alle unioni omosessuali.

Da questa sentenza discendono due rilevanti conseguenze di natura strettamente giuridica:

1 - una legge a tutela delle unioni omosessuali non sarebbe incostituzionale, ma anzi troverebbe giustificazione e garanzia nell’art. 2 della Costituzione. La questione pare ovvia, ma ancora sino a poco tempo fa era dibattuto il problema se una legge a tutela delle unioni di fatto e/o di quelle omosessuali fosse costituzionale o meno per violazione dell’art. 29 cost. Oggi almeno questa questione è morta e sepolta e nulla, costituzionalmente parlando, impedisce l’emanazione di una legge di questo genere;

2 - una legge che introducesse nel nostro ordinamento il matrimonio omosessuale, equiparato tal quale a quello eterosessuale, sarebbe invece incostituzionale per violazione dell’art. 29 della costituzione.

Le affermazioni della Corte Costituzionale che la “famiglia fondata sul matrimonio”, prevista dal citato art. 29 cost., è esclusivamente quella tra uomo e donna e che le unioni omosessuali non possono essere “omogenee” al matrimonio, rappresentano – a costituzione vigente – la parola fine alla possibilità che il matrimonio omosessuale possa trovare cittadinanza in Italia.

Ipotizziamo infatti che, tra qualche anno, un parlamento più attento alle libertà civili decidesse di fare come in Spagna o in altre nazioni e prevedesse l’irrilevanza del sesso nel matrimonio. Ebbene, questa legge, in base ai principi oggi stabiliti oggi dalla Corte Costituzionale, se portata a giudizio, avrebbe notevoli possibilità di essere dichiarata incostituzionale.

Gli omosessuali, dunque, oggi possono solo attendersi una legge ordinaria che riconosca loro una qualche forma di tutela, i cui contenuti dovranno essere determinati dal legislatore, ma come e quando non è dato sapere.

noiseFromAmeriKa : Il matrimonio omosessuale: non si può fare

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DIRITTI DEL POPOLO ROM E CONVIVENZA: LA CASA, LA SCUOLA, LA FAMIGLIA, 29 maggio 2010, Camera del lavoro Corso di Porta Vittoria 43, Milano

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Cinquant’anni di Pillola non ci hanno portato la felicità, di Giuliano Ferrara, Il Foglio» del 26 aprile 2010


di Giuliano Ferrara

Ho letto un bell’articolo di Time sui cinquant’anni della pillola, anzi la Pillola. Quella che Paolo VI condannò, con grande scandalo e dolore, contro il parere della gerarchia che aveva appena chiuso il Vaticano II e voleva aprire al mondo. Quella che l’Economist definì dieci anni fa “il più importante progresso scientifico del Novecento”. Il pezzo è ben fatto, ma ideologico. Dice che la Pillola fa bene contro il cancro e il mal di cuore, e lascia al dubbio di molti le eventuali controindicazioni mediche. Stabilisce un collegamento tra la Pillola e l’esplosione delle libertà: dal razzismo, dal sessismo e patriarcalismo machista, dalla presa autoritaria dei vecchi sui giovani, dall’invadenza della chiesa in fatti della coscienza pubblica e dello stato. Pillola come bandiera. Bandiera del lavoro femminile, dell’eguaglianza delle opportunità tra i sessi a partire dall’istruzione nelle Università, di un controllo delle nascite inteso come grande guerra di valori contro un natalismo oppressivo della condizione della donna eccetera.
Va bene, va bene. E’ anche vero che non si possono attribuire alla Pillola tutti gli squilibri di cui magari ci si potrebbe perfino lamentare, a voler essere bigotti e antimoderni. Non è colpa della Pillola se si registra una certa perdita di senso della famiglia biparentale tradizionale, del matrimonio e dell’educazione come progetto di vita e di successione delle generazioni, per non parlare dell’aborto e del nostro progressivo ottundimento morale nei suoi confronti. Inutile prendersela con lei, la Pillola, per la manipolazione genetica della vita come altra faccia dell’idea che i figli sono fabbricabili, sono prodotti facoltativi, compresa la deriva dell’eugenetica e della pianificazione familiare omicida come in Asia. Insomma, facciamo finta che l’unica conseguenza della Pillola sia stato un vento di liberazione, di autonomia, di presa di possesso di sé stesse per le donne non più condannate al ruolo riproduttivo cosiddetto. Facciamo finta di niente, lasciamo che si compia il ciclo ideologico liberal, non roviniamo la festa di compleanno della Contraccezione.
Resta il fatto che il sesso senza conseguenze, avallato dal “primo medicinale assunto regolarmente per una ragione diversa dalla cura di una malattia” (Time), non ha prodotto quel mondo estatico, edonistico, eudaimonistico, quel mondo piacevole e felice che si era immaginato, e che sembrava suggellato dal sorriso stupefacente dei figli dei fiori o dalla carnalità metaconcertistica avvoltolata nel fango creativo di Woodstock. La mentalità femminista mette a buon diritto l’accento sull’angoscia del restare incinte sanata dalla Pillola insieme a molte altre preoccupazioni sociali e di sviluppo di una personalità libera. D’accordo. Ma le altre angosce? L’altro dolore?
Ernest Hemingway diceva che è moralmente cattivo un atto che non ti soddisfa, moralmente buono il suo contrario. Va bene, ammettiamo che sia così, che questo brocardo del relativismo esprima una relazione di causa ed effetto bronzea, necessaria, infallibile. Siamo soddisfatti? Cinquant’anni dopo la rivoluzione tecnomedica che ha separato il sesso dalle sue conseguenze, e l’eros dalla sua specifica virtù di carità e di amore, direi che sarebbe responsabile, e anche ragionevole, riflettere sul grado di soddisfazione media rintracciabile nelle società secolarizzate integralmente e spesso totalitariamente. Non mi sembra altissimo, francamente. I progressi ci sono stati, eppure non è l’incanto della libertà, ma il suo fantasma buñueliano, che ci segue come un’ombra. E se anche sarebbe impensabile tornare indietro, in un certo senso, ciascuno dentro di sé cerca lo spazio di coraggio e di curiosità per interrogarsi su come andare avanti. Thomas Mann diceva che l’umanità ha un “udito fine”, nonostante tutto, ed io ci credo. Si può fare di meglio, sembrerebbe, nell’ambizione di viver felici. Parecchio meglio.

«Il Foglio» del 26 aprile 2010

Editoriali & altro …: Cinquant’anni di Pillola non ci hanno portato la felicità

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Prospettive Sociali e Sanitarie anno XL – n. 7 – 15 aprile 2010

Prospettive Sociali e Sanitarie
anno XL – n. 7 – 15 aprile 2010

In apertura, un contributo dedicato alla supervisione progettuale nell’ambito del lavoro socioeducativo. L’autore propone la sua esperienze come supervisore e alcune riflessioni che ne sono emerse.
A 7 anni dalla legge regionale di riforma del welfare, l’articolo che segue commenta il percorso di trasformazione delle Ipab e la costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.
Viene poi presentato il percorso di lavoro del Tavolo Rom operativo da alcuni anni a Milano. L’articolo si sofferma su alcune proposte per l’elaborazione di politiche e interventi possibili per i gruppi rom e sinti a Milano.
Il contributo che segue presenta quanto emerso da un recente convegno dedicato alla promozione dell’integrazione fra gli operatori della rete assistenziale in una prospettiva di cura a lungo termine.
In chiusura, la prima uscita di una nuova rubrica di PSS: “Intercettazioni”, attraverso la quale vogliamo condividere con i nostri lettori brevi articoli, o stralci di essi, già apparsi altrove, che affrontino tematiche importanti per PSS.
L’articolo è seguito dalla rubrica Accadde domani, curata da Giselda Rusmini, e da una recensione di Sergio Pasquinelli.

________________________
Prospettive Sociali e Sanitarie
via XX Settembre 24, 20123 Milano
tel. 0246764275 – fax 0246764312
http://pss.irs-online.it

antePSS1007.pdf antePSS1007.pdf
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Animazione sociale, gennaio 2010, Gruppo Abele, Torino

Data di nascita: 1971

Fondatore: Guglielmo Aldo Ellena

Le copertine del quarantesimo anno della rivista (2010) sono illustrate da Emanuele Luzzati. Si ringrazia il Museo Luzzati di Genova per la concessione delle immagini.

Per chi è interessato a conoscere Animazione Sociale,
il numero di gennaio 2010 della rivista, con la nuova veste grafica, è disponibile in pdf
cliccando qui


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Privati € 45 (Biennale € 81 • Triennale € 118)

Enti pubblici, associazioni e cooperative sociali € 60 (Biennale € 114 • Triennale € 163) • Studenti (timbro scuola) € 34 • Estero € 70

Animazione Sociale + Narcomafie: Privati € 68 • Enti pubblici, associazioni e cooperative sociali € 78 • Estero € 98

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  • on-line (con carta di credito VISA E MASTERCARD) collegandosi al sito: https://vpos.bancaetica.com/gruppoabele?campagna=AS1. Per l’abbonamento cumulativo Animazione Sociale + Narcomafie invece clicca su: https://vpos.bancaetica.com/gruppoabele?campagna=NM2
  • c/c postale nr. 155101 – intestato a “Gruppo Abele Periodici – corso Trapani 95 – 10141 Torino” – Specificare la causale del versamento.
  • bonifico bancario sul conto Banca Popolare Etica – Iban: IT21 S050 1801 0000 0000 0001 803 - intestato a “Associazione Gruppo Abele” – Specificare nominativo, indirizzo e causale di versamento.

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Sono uscite due nuove pubblicazioni

Lavorare insieme
tra Operatori Sociali

I percorsi
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Gruppo Abele – Animazione Sociale

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CAMMARANO F., CAVAZZA S. (a cura di), Il nemico in politica, Il Mulino

CAMMARANO F., CAVAZZA S. (a cura di)

Il nemico in politica

La delegittimazione dell’avversario nell’Europa contemporanea

Collana “Prismi”

pp. 240, € 19,00
978-88-15-13464-6
anno di pubblicazione 2010

in libreria dal 22/04/2010

Copertina 13464

La trasformazione dell’avversario politico in nemico, la contestazione della sua legittimità come competitore nella lotta per il potere: sono queste le dinamiche che hanno portato lo scontro politico in Italia a livelli sempre più aspri. Il carattere rissoso della politica italiana non è però solo un fenomeno nazionale, è anche la spia di processi di delegittimazione dell’avversario che rimandano alla stessa natura del conflitto politico nella società contemporanea. Regimi e partiti politici sono stati spesso al centro di un’opera di delegittimazione messa in atto da avversari a volte inconsapevoli degli effetti degenerativi prodotti dal ricorso a tale arma, e sono state proprio le democrazie a subire i danni maggiori per tali azioni. Il volume esplora i processi di delegittimazione nell’Europa dell’Otto e Novecento, con una chiave di lettura storico-comparata e con l’obiettivo di offrire un contributo alla riflessione sui meccanismi che la determinano.

Fulvio Cammarano insegna Storia contemporanea nella Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bologna ed è direttore della rivista “Ricerche di Storia Politica”. Tra i suoi libri: “Storia politica dell’Italia liberale. L’età del liberalismo classico 1861-1901″ (Laterza, 1999) e “Storia contemporanea. Dal XIX al XXI secolo” (Le Monnier Mondadori, 2009, con G. Guazzaloca e M.S. Piretti). Stefano Cavazza insegna Storia contemporanea nella Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bologna. Tra i suoi libri per il Mulino: “Piccole patrie” (II ed. 2003) e “Dimensione massa” (2004).

Volumi – CAMMARANO F., CAVAZZA S. (a cura di), Il nemico in politica

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LAVORO DI CURA E AUTOMUTUO AIUTO. Gruppi per caregiver di anziani non autosufficienti, a cura di Patrizia Taccani e Maria Giorgetti, saggi di Fernanda Landini, Ilaria Maccalli, Daniela Rocchetti, Gianmario Rozzi, FrancoAngeli, 2010, p. 212. Recensione Audiovideo di Paolo Ferrario

Audiovideo di Paolo Ferrario

Presentazione del libro:

LAVORO DI CURA E AUTOMUTUO AIUTO. Gruppi per caregiver di anziani non autosufficienti, a cura di Patrizia Taccani e Maria Giorgetti, saggi di Fernanda Landini, Ilaria Maccalli, Daniela Rocchetti, Gianmario Rozzi, FrancoAngeli, 2010, p. 212

L’incontro di cui si parla è avvenuto presso la sede della Caritas Ambrosiana di Milano il 20 aprile 2010

L’automutuo aiuto attraverso il gruppo è una pratica del lavoro sociale che ha trovato ampio sviluppo prima nel Nord America, successivamente in Europa e più recentemente nel nostro paese. Rivolto a persone che si trovano ad affrontare problemi di ordine molto diverso, solo negli ultimi anni ha raggiunto i familiari che svolgono lavoro di cura nei confronti di un membro anziano non autosufficiente.
Obiettivi di questo libro sono da un lato porre in luce la complessità del lavoro di cura rivolto ai propri anziani collegandolo ai nodi problematici che i caregiver devono affrontare, dall’altro evidenziare la tipicità del sostegno che questi familiari trovano nel gruppo di automutuo aiuto.
Il testo, avvalendosi di testimonianze fedelmente trascritte, si caratterizza per l’integrazione tra gli aspetti teorici e quelli esperienziali legati all’operatività degli autori.
Rivolto principalmente agli operatori psico-sociali, sanitari, educativi che a vario titolo si occupano degli anziani e delle loro famiglie e ai responsabili dei servizi, questo libro è utile anche alle associazioni di familiari che intendono attivare la risorsa dei gruppi di automutuo aiuto, al volontariato quotidianamente a contatto con le problematiche delle famiglie curanti, all’arcipelago del self help come stimolo alla diffusione di tale approccio nell’ambito del caregiving.
I contenuti del testo, inoltre, possono essere utilmente fruiti da docenti e studenti all’interno dei percorsi formativi di base e di aggiornamento delle professioni che, in vari ambiti, sviluppano relazioni di aiuto.

Indice del volume:

Presentazione
Parte I.
Anziani non autosufficienti e cure familiari

  • Patrizia Taccani, Scenari e attori
  • Ilaria MaccalliSe una malattia ruba la mente: L’impatto familiare della malattia di Azheimer
  • Daniela Rocchetti, La famiglia e il lutto

Gruppo, gruppi

  • Fernanda Landini, Gianmario RozziIl gruppo
  • Maria GiorgettiI gruppi di automutuo aiuto

 

Parte II.
Il gruppo di automutuo aiuto e i caregiver: riflessioni dell’esperienza

Alcuni nodi nel percorso dei gruppi: specificità e intrecci

  • Maria Giorgetti, Fernanda Landini, Narrare la cura
  • Ilaria Maccalli, Ruoli familiari allo specchio
  • Patrizia Taccani, Quotidianità dei valori
  • Ilaria Maccalli, Patrizia TaccaniAutomutuo aiuto in AIMA: uno sguardo dall’interno
  • Maria Giorgetti, Fernanda Landini, Gianmario RozziI gruppi di autoaiuto di Magenta e dintorni: lavorare sul territorio
  • Maria Giorgetti, Fernanda Landini, Ilaria Maccalli, Gianmario Rozzi, Patrizia TaccaniI segnali del processo di automutuo aiuto

Conclusione

Glossario

Riferimenti bibliografici

Testi letterari

Siti web visitati.

Gli autori:

Patrizia Taccani, psicologa e formatrice. È stata docente presso la Scuola regionale per Operatori Sociali del Comune di Milano. Svolge attività di formazione e consulenza per enti pubblici e privati. Ricopre il ruolo di facilitatore in gruppi di automutuo aiuto rivolti a caregiver di anziani non auto-sufficienti e a persone implicate nei vari passaggi della cosiddetta “terza età”. È autrice di numerosi testi e saggi sul tema dell’invecchiamento e del­la cura.

Gianmario Rozzi, psicologo, specializzazione in Consulenza e Terapia ad orientamento sistemico-relazionale conseguita presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia. Vive a Milano, lavora presso un Consultorio fami­liare dell’ASL, Provincia di Milano 1 dove, per diversi anni, oltre a svolge­re attività clinica con famiglie caregiver di anziani non autosufficienti, è stato facilitatore di gruppi di automutuo aiuto.

Daniela Rocchetti, psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico. Si occupa di formazione e supervisione di educatori e insegnanti su tematiche attinen­ti la relazione interpersonale, l’integrazione di persone con handicap, la mediazione transculturale. Nel campo sociosanitario conduce gruppi di formazione su tematiche attinenti l’assistenza domiciliare, è inserita nell’equipe dell’assistenza domiciliare ospedaliera dell’ A.O. San Carlo e A.O. San Paolo di Milano. Ha condotto gruppi di automutuo auto per pa­renti di anziani non autosufficienti. Docente ai corsi di formazione della Lega Tumori, consulente della Fondazione Floriani di Milano.

Ilaria Maccalli, psicologa e psicoterapeuta a indirizzo analitico transazio­nale. Ha collaborato con l’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (A.I.M.A.) Sede Nazionale come responsabile della “Linea Verde Alzhei­mer”. Oggi è responsabile del servizio di psicologia di A.I.M.A. Milano Onlus, dove svolge attività di formazione, counseling psicologico, condu­zione di gruppi di automutuoaiuto e attua progettazione di servizi per il sostegno del malato e del caregiver (ad es. “Alzheimer Cafè”). E’ formatore di e supervisore di équipes multiprofessionali presso servizi domiciliari e resi­denziali per anziani fragili.

Fernanda Landini, psicologa e psicoterapeuta a orientamento psicoanaliti­co. Ha sempre lavorato in servizi pubblici sia per bambini che adulti. Ha acquisito una vasta esperienza nella conduzione di gruppi terapeutici, di di­scussione e di formazione. Attualmente lavora presso un Consultorio fami­liare dell’ASL, Provincia di Milano 1. E consulente per l’associazione GnG.

Maria Giorgetti, assistente sociale specialista. Ha lavorato in ambito mino­rile, psichiatrico e formativo; è stata responsabile di un’unità organizzativa anziani della ASL, provincia di Milano 1. Socia fondatrice dell’associazione GnG che svolge attività di promozione della cultura del mutuo aiuto, da dieci anni attiva gruppi AMA per caregiver nei quali ricopre il ruolo di facilitatore.


A. Sicora, ERRORE E APPRENDIMENTO NELLE PROFESSIONI DI AIUTO, Maggioli Editore – Novità aprile 2010 Pagine 218


“Sbagliando s’impara”: perché il noto proverbio non abbia solo valore consolatorio sono necessarie adeguate strategie di stimolo alla trasformazione dell’evento negativo in occasione di miglioramento della qualità delle prestazioni rese.

Collegando la teoria della riflessività alla pratica della riflessività, questo nuovo libro fornisce sia un inquadramento di carattere teorico - arricchito dai risultati di un’indagine condotta nei servizi di nove regioni italiane - sia una serie di strategie utilizzabili individualmente o nell’ambito dell’equipe di lavoro.

Completato dall’appendice giuridica - curata da R. De Piero, Magistrato - sul tema delicatissimo dell’errore e della responsabilità legale dell’operatore, e da tredici tabelle riepilogative, il volume si presenta così organizzato:

1.
L’errore nei servizi alla persona
- Che cos’è l’errore?
- Verso la costruzione di una geografia dell’errore nei servizi alla persona.
- Le conseguenze degli errori degli operatori.

2.
Errori che generano apprendimento, errori che generano danno
- “Scoprire l’America per sbaglio”: perché talvolta serve sbagliare.
- Chi è un “bravo” operatore?
- Gli errori del signor Spock e di Charlie Brown: quando intuito e razionalità traggono in inganno.
- Un “sesto senso” necessario o d’ostacolo alle professioni d’aiuto?
- Utilizzare la totalità di sè stessi nella pratica professionale.

3.
Alla ricerca di strategie di apprendimento dagli errori
- Riflettere per imparare, ma come?
- Narrare i propri errori per scoprirne il significato.
- L’arte di sapersi interrogare: il ciclo della riflessività di Gibbs.
- Scrittura riflessiva e apprendimento dagli errori.
- Strategie di scrittura riflessiva tra analisi e creatività.
- Il giornale di bordo per imparare a navigare tra le bonacce e le tempeste della pratica professionale.

4.
L’apprendimento organizzativo dall’errore
- Se a sbagliare è il collega.
- Le critiche come occasione di apprendimento dall’errore.
- Tecniche assertive per raccogliere critiche utili alla crescita professionale.
- Esprimere valutazioni informali sugli errori dei colleghi per costruire una learning organization.
- Gestione delle “non conformità”, risk management e miglioramento della qualità dei servizi.

5.
Conclusioni
- La “manutenzione” continua degli strumenti professionali nel lavoro d’aiuto tra esigenze tecniche e questioni etiche.

6.
Appendice giuridica
- L’errore nel diritto e la responsabilità degli operatori.


A. Sicora, Assistente sociale, docente universitario di Servizio sociale.

Per ricevere subito
ERRORE E APPRENDIMENTO NELLE PROFESSIONI DI AIUTO
Maggioli Editore – Novità aprile 2010
Pagine 218 – F.to cm. 17×24 – ISBN 5617.1

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Claudio Risè, L’effetto degli scandali nella psiche individuale e collettiva, in Il Mattino di Napoli

Che effetto ha sulla psiche individuale e collettiva l’enfasi data dai media alle storie di corruzione, e agli usi e costumi dei corrotti o supposti tali?A giudicare da sogni e vissuti riferiti in psicoterapia parrebbe che trascrizioni di conversazioni senza scrupoli, ricostruzioni dettagliate di abitudini perverse e illegali generino soprattutto un vissuto depressivo. Le persone si sentono come accerchiate dal male, ed hanno l’impressione che non ci sia nulla da fare per cambiare la situazione.Questa sensazione è generata sia dal ripetersi incessante di questo tipo di episodi, sia dal fatto che finora la maggior parte delle persone presentate inizialmente come colpevoli è stata poi assolta nei diversi livelli di giudizio. Ciò crea spaesamento e depressione un po’ in tutti  …. segue qui:  Editoriali & altro …: L’effetto degli scandali nella psiche individuale e collettiva

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Federalismo demaniale: dossier della Camera

E’ stato pubblicato dal servizio studi della Camera un “dossier” sullo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale, primo passo in attuazione della delega sul federalismo fiscale.  Il Decreto – che è stato oggetto di un confronto nella Conferenza delle Regioni del 22 Aprile (vedi notizia precedente)  - è ora all’esame in sede consultiva delle Commissioni bilancio di Camera e Senato.  La Commissione bilancio della Camera ha peraltro previsto un’audizione della Conferenza delle Regioni unitamente ad Anci e Upi, per il prossimo giovedì, 29 aprile. Il Dossier è scaricabile anche dal sito www.regioni.it, sezione “InParlamento”, il link è:

http://www.regioni.it/mhonarc/details_misc.aspx?id=50799


Federalismo demaniale: dossier della Camera

(regioni.it) E’ stato pubblicato dal servizio studi della Camera un “dossier” sullo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale, primo passo in attuazione della delega sul federalismo fiscale.  Il Decreto – che è stato oggetto di un confronto nella Conferenza delle Regioni del 22 Aprile (vedi notizia precedente)  - è ora all’esame in sede consultiva delle Commissioni bilancio di Camera e Senato.  La Commissione bilancio della Camera ha peraltro previsto un’audizione della Conferenza delle Regioni unitamente ad Anci e Upi, per il prossimo giovedì, 29 aprile. Il Dossier è scaricabile anche dal sito www.regioni.it, sezione “InParlamento”, il link è:

http://www.regioni.it/mhonarc/details_misc.aspx?id=50799

Newsletter n. 1561 del giovedì 22 aprile 2010

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Franco Ferrarotti parla di Adriano Olivetti, imprenditore d’idee, 19 aprile 2010, Roma, ore 9.00 presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Aula I in piazza della Repubblica

Il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi “Roma Tre” presenta: Franco Ferrarotti parla di Adriano Olivetti, imprenditore d’idee.

Franco Ferrarotti, sociologo ed intellettuale di fama internazionale, interverrà lunedì 19 aprile 2010 per parlare di Adriano Olivetti del quale fu stretto collaboratore dal 1948 fino alla sua morte.

L’appuntamento è previsto per le ore 9.00 presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Aula I in piazza della Repubblica.

Interverranno tra gli altri: Roberto Cipriani, Roma Tre; Vittorio Cotesta, Roma Tre; Marina D’Amato, Roma Tre e Anna Maria D’Ottavi dell’ISTISSS.

L’incontro è aperto al pubblico, e a chi ne farà richiesta verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Roberto Bortone r.bortone@mondoacolori.eu

Franco Ferrarotti

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Barbiana: il silenzio diventa voce, Mostra fotografica dedicata alla conoscenza dei metodi di insegnamento seguiti da don Lorenzo, Induno Olona, Bisuschio, Varese, Limbiate Notiziario delle associazioni

Barbiana: il silenzio diventa voce

La mostra fotografica che verrà esposta nelle scuole è la versione itinerante di quella, più ampia presente a Barbiana a completamento del percorso didattico realizzato dalla Fondazione, quando ha recuperato gli strumenti didattici originali per consentire la conoscenza dei metodi di insegnamento seguiti da don Lorenzo nella scuola. La mostra è quindi un contributo per rendere sempre più completo il messaggio che l’esperienza di Barbiana trasmette alle decine e decine di scolaresche e visitatori che ogni anno salgono in questi luoghi. Il percorso espositivo presenta la vita del priore: la sua giovinezza, il seminario, il primo incarico come cappellano, l’arrivo a Barbiana sino agli sviluppi della scuola. Le scene delle lezioni, delle discussioni intorno ad un unico libro, dei momenti di vita in comune, si susseguono con l’impatto realistico che la comunicazione per immagini offre. Le frasi, in calce ai pannelli fotografi ci, estratte dagli scritti editi di don Milani, danno voce e risalto alla parte più innovativa del suo pensiero. “Barbiana; il silenzio diventa voce” è il titolo emblematico per una realtà in cui dal silenzio del non sapere, i fi gli dei poveri e degli emarginati hanno acquisito la consapevolezza che il sapere e la parola rendono uguali. Un “silenzio” depositario di una cultura non scritta, che si tramanda di generazione in generazione e che non emerge mai, dato che gli ultimi non scrivono libri, non fanno convegni, non tengono conferenze. Una condizione che purtroppo perdura anche oggi: infatti gli insopportabili silenzi dell’ignoranza e dell’indifferenza hanno solo cambiato località e colore della pelle, ma esistono ancora. A Barbiana quel silenzio si è fatto voce. Ha fatto emergere un messaggio forte che è stato capace di parlare molto lontano, sia come tempo che come luogo e che ancora oggi continua a muovere, a commuovere, ad esaltare o a urtare. Michele Gesualdi Presidente Fondazione don Lorenzo Milani.

19-20-21 APRILE: INDUNO OLONA – SCUOLA DON MILANI

22-23-24 APRILE: INDUNO OLONA – SCUOLA A. FERRARIN

25 APRILE: …………………………………………………………………..

26-27-28 APRILE: BISUSCHIO – SCUOLA MEDIA SUPERIORE

29-30 APRILE: VARESE – SCUOLA MEDIA – VIDOLETTI

1 MAGGIO: LIMBIATE – PARROCCHIA SAN FRANCESCO

2 MAGGIO: …………………………………………………………………..

28 aprile ore 21,00 Induno Olona Hotel Porro-Pirelli. Proiezione documentario: “L’ultima lettera di Don Milani 40 anni dopo” Interverrà: Agostino Burberi. Vice presidente Fondazione Don Lorenzo Milani.

in Notiziario delle associazioni

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Paolo Ferrario, Dispense ed audio sul sistema dei servizi nella Regione Lombardia, 2010

21 aprile 2010

10,30-12,30

Paolo Ferrario

  • La politica dei servizi nella Regione Lombardia e il governo delle reti sanitarie, socio-sanitarie e sociali (con particolare riferimento alla LR n. 3/2008 e LR n. 33/2009)


Ho diviso il commento audio di questa dispensa in quattro parti

  • AUDIO 1:


  • AUDIO 2:



da: Università di Milano – Bicocca corso di Politiche  sociali II al corso di laurea in Scienze pedagogiche 2009/2010.


Claudio Risè, in quanto maschio, tuo figlio dovrà identificarsi, attraverso un processo (“di identificazione”, appunto), nel quale l’aspetto sessuale è fondamentale | in Psiche lui

[...] con te, in quanto maschio, tuo figlio dovrà identificarsi, attraverso un processo (“di identificazione”, appunto), nel quale l’aspetto sessuale è fondamentale. Dunque tu devi presentare il tuo corpo ( per ora il modello del suo), in tutta naturalezza, come qualcosa di bello e importante, di cui aver cura ed essere fieri. In tutto ciò poi il pene-fallo è essenziale, perché produttore della vita e centrale nella simbolica maschile, esattamente come la vulva (la mandorla delle immagini sacre), lo è di quella femminile.

l’intero spunto di riflessione e la conversazione con Claudio Risè qui:

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COSA SIGNIFICA “IMMIGRAZIONE” A MILANO? Stranieri e italiani a confronto nella città più multietnica ed industrializzata d’Italia, sabato 24 aprile, ore 18,30 il Circolo Caponnetto presenta , via Gran San Bernardo n°1

sabato 24 aprile, ore 18,30
il Circolo Caponnetto presenta
 
COSA SIGNIFICA “IMMIGRAZIONE” A MILANO?
 
Stranieri e italiani a confronto
nella città più multietnica ed industrializzata d'Italia
 
 
PROGRAMMA:
 
Proiezione del filmato autoprodotto
Voci di confine. Le storie migranti di Milano
 
 
Dibattito “Cosa significa immigrazione a Milano
 
RELATORI:
 
Dott. Alessandro Lucchese - responsabile di Progettosenegol(sito www.progettosenegol.org
Gabriele Ghezzi - poliziotto, candidato alle recenti elezioni regionali
Doudou Khouma - operatore sociale presso la Casa della Carità
Esponenti di Associazioni di quartiere
 
MERCATINO:
Possibilità di acquistare prodotti etnici africani senegalesi e camerunesi in un piccolo mercatino.
 
CENA:
Ottimo cibo senegalese e camerunese
Vi aspettiamo
in via Gran San Bernardo n°1
Il Circolo Caponnetto
 
Tel: 347 49 15 366
Mail: pd.caponnetto@wham.it
Facebook: Circolo PD “Antonino Caponnetto”

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“DATEMI INDIETRO I MIEI VENT’ANNI…”: gioventù bruciata o gioventù negata?, GIOACCHINO LAVANCO, Professore di Psicologia di Comunità presso l’Università degli Studi di Palermo, giovedì 22 aprile ore 21.00 Auditorium Sant’Anna Verbania

In occasione dell’evento I GIOVANI PER LES JEUNES,
 i promotori, in collaborazione con Comune di Verbania e Provincia del Verbano Cusio Ossola,
hanno il piacere di invitarvi ad una serata di discussione aperta alla cittadinanza

giovedì 22 aprile ore 21.00 Auditorium Sant’Anna Verbania

GIOACCHINO LAVANCO,
 Professore di Psicologia di Comunità presso l’Università degli Studi di Palermo
 e Presidente del Centro Siciliano Sturzo,
 offrirà un’appassionante riflessione sul tema dell’adolescenza come terra di mezzo da scoprire e valorizzare:
 
“DATEMI INDIETRO I MIEI VENT’ANNI…”: gioventù bruciata o gioventù negata?
 
Ingresso gratuito
Si prega di dare massima diffusione al comunicato.
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Paolo Ferrario, Cinema e biografie: come funziona una buona storia? | in Muoversi Insieme Stannah

[...]
Viene spontaneo domandarsi: perché così tante persone – giovani, adulti, anziani – sono attratte dall’espressione artistica rappresentata nel film? Credo che una possibile spiegazione sia da cercare nel fatto che, come si diceva in un articolo precedente, ci piace partecipare alle storie, ai racconti di vita. Probabilmente questo avviene perché non ci basta la nostra concreta, unica e personalissima biografia. Abbiamo bisogno, per sentirci parte del mondo, di entrare in contatto con altre vite. Come se queste storie, che appartengono ad altri, in realtà siano anche un po’ la nostra storia.
E’ su questo filo interpretativo che vorrei intrattenere l’attenzione del lettore.
La questione di fondo mi sembra la seguente: attraverso un racconto che si dipana su uno schermo, viene messa in gioco e visualizzata la nostra stessa identità. Mi faccio aiutare da un grande antropologo culturale, Carlo Tullio-Altan, il quale, con rigoroso metodo scientifico, sostiene che gli elementi fondamentali capaci di tenere assieme l’individuo alla sua società sono: a) l’Epos, inteso come la capacità di elaborare la memoria storica e collegarla al passato, al presente e al futuro; b) l’Ethos, ossia lo sviluppo di norme e regole atte a creare socialità tra le persone; c) il Logos, attraverso il quale si realizza la comunicazione sociale; d) il Genos, ovvero la dinamica dei rapporti familiari orientati a trasmettere valori fra le generazioni; e) il Topos, che fa riferimento a un territorio vissuto come valore e come fonte di affetti e di piacere estetico.

[..] segue qui:  Cinema e biografie: come funziona una buona storia? | Muoversi Insieme

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L’affidamento condiviso alla ricerca del riordino – Il Sole 24 ORE

Parte la riforma dell’affido condiviso. Oggi la commissione Giustizia del Senato inizierà la discussione sul disegno di legge che interviene a modificare alcuni aspetti della disciplina approvata nel 2006. Un voto che allora fu bipartisan e un esame che anche adesso parte con la convinzione nella possibilità di un largo accordo.
Il provvedimento, che si fonda sul monitoraggio compiuto sull’attuazione della legga da parte dell’associazione «Crescere insieme», ha come obiettivo quello di eliminare i problemi più rilevanti emersi in questi primi anni. Tra questi, quella che la relazione al testo qualifica come «la più insidiosa forma di non applicazione della legge n. 54 del 2006» e cioè il proliferare di sentenze in cui a un formale riconoscimento di affidamento condiviso si accompagnano invece modalità e contenuti di fatto identici a quelli di un affidamento esclusivo.
Per questo il disegno di legge rafforza il diritto del minore a un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, prevedendo la pariteticità di questi in materia di cura, educazione e istruzione. Un diritto all’affidamento condiviso che non può essere influenzato dall’età dei figli, dalla distanza tra le abitazioni dei genitori e il tenore dei loro rapporti. Toccherà poi al giudice determinare i tempi e le modalità della permanenza dei figli presso ciascun genitore «stabilendone il domicilio presso entrambi, salvi accordi diversi dei genitori, e tenendo conto della capacità di ciascun genitore di rispettare la figura e il ruolo dell’altro».
Quanto al mantenimento, il disegno di legge si preoccupa di chiarire che ciascuno dei genitori dovrà contribuire in maniera diretta, tenendo conto che il costo dei figli dovrà essere calcolato con riferimento da una parte alle sua attuali esigenze, dall’altra alle attuali risorse economiche complessive dei genitori (senza più riferimenti al tenore di vita passato, ormai sconvolto dalla separazione). Come contributo diretto il giudice deve valutare anche il valore economico dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Inoltre, il disegno di legge sottolinea come non è facoltà del giudice scegliere a sua discrezione fra affidamento condiviso e esclusivo, ma solo proteggere il minore da uno dei genitori se l’affidamento condiviso potesse provocargli un pregiudizio. Ancora, si stabilisce che il cessato uso della casa familiare come abitazione o l’introduzione in essa di un soggetto estraneo fa venire meno quei requisiti di habitat naturale dei figli che permettono di superare le normali regole di godimento dei beni immobili. Tra le proposte di riforma c’è spazio anche per l’intervento del giudice sugli atti compiuti da uno dei genitori in pregiudizio all’altro (decisioni da condividere e invece prese unilateralmente come il cambio di residenza o l’iscrizione a istituti scolastici): l’autorità giudiziaria dovrà muoversi non tanto in una prospettiva punitiva o risarcitoria, ma con l’obiettivo di ripristinare nei limiti del possibile la situazione precedente.

L’affidamento condiviso alla ricerca del riordino – Il Sole 24 ORE

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Elzéar Bouffier, il personaggio di Jean Giono messo in scena da Frederick Back nel film d’animazione L’uomo che piantava gli alberi premiato con un Oscar nel 1987

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I nuovi media e il Web 2.0. Andrea Rossetti tratta di problemi legali dovuti alla digitalizzazione delle informazioni e alla presenza di intermediari (youtube, itunes, ecc), in UniBicocca

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I nuovi media e il Web 2.0. Cittadinanza: Fiorella De Cindio parla di cittadinanza digitale nella realtà veneta, in UniBicocca

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Luciana Quaia, La memoria tra ricordo e oblio. Invecchiamento e memoria: allenare la mente (parte 3°) | in Muoversi Insieme di Stannah

Ritorniamo alla nostra metafora della palestra per la memoria e soffermiamoci sul fenomeno dell’oblio.Molte informazioni che raggiungono il nostro cervello, se non sono ritenute importanti, tendono a svanire.Quelle che chiamiamo dimenticanze, in particolare, sono i casi in cui le tracce del ricordo sono talmente labili che paiono essere scomparse, ma che con un piccolo aiuto possono ricomparire.Di certo non è piacevole scoprire che la memoria non ci assiste più come un tempo [....]

vai all’intero articolo qui:
La memoria tra ricordo e oblio | Muoversi Insieme

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Nei giorni 21 – 25 aprile circa 200 giovani di tre nazionalità si incontreranno a Verbania nella fase intermedia di due progetti transnazionali italo-svizzero e italo-francese.

Nei giorni 21 – 25 aprile circa 200 giovani di tre nazionalità si incontreranno a Verbania
nella fase intermedia di due progetti transnazionali italo-svizzero e italo-francese.
In questa occasione i promotori dell’evento hanno organizzato,
con la collaborazione del Comune di Verbania e della provincia del Verbano Cusio Ossola, 
opportunità aperte alla popolazione verbanese.

In allegato la locandina degli eventi.

L’ingresso alle iniziative è gratuito.

info 346 9780665
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Evasione fiscale – In dieci città metropolitane Anci e Ifel formeranno i dipendenti comunali,ANCI Newsletter n. 128

Evasione fiscale – In dieci città metropolitane Anci e Ifel formeranno i dipendenti comunali
E’ partita oggi da Torino, e coinvolgera’ altre dieci citta’ metropolitane, la formazione dei dipendenti dei Comuni italiani addetti all’area tributi per contrastare l’evasione del fisco. L’iniziativa, presentata oggi dal Comune di Torino, prende spunto dal protocollo d’intesa siglato lo scorso novembre da Anci, Ifel e Agenzia delle Entrate. All’iniziativa partecipa anche la Scuola Superiore di Economia e Finanza. La formazione avverrà attraverso seminari specialistici in materia di partecipazione dei Comuni all’accertamento dei  tributi erariali. Il corso e’ composto da tre giornate di lezioni in aula, di sette ore ciascuna, e vi prenderanno parte 25 dipendenti per ogni citta’ metropolitana. I corsi, focalizzati sulla struttura dei contributi erariali e sull’interscambio dei dati tra i soggetti coinvolti, dopo la tappa…[segue]

Luca Ricolfi, La sinistra difende i ceti più «deboli»? Solo una leggenda

[...] lettura del quotidiano la Repubblica. Qui ho trovato la seguente definizione degli elettorati di destra e di sinistra: «È di destra chi vota avendo per guida i propri interessi, di sinistra chi vota pensando all’interesse collettivo» (Michele Serra). Un esempio perfetto di credenza metafisica, ossia di quel tipo di affermazioni che – non potendo essere confermate né falsificate – facevano andare in bestia il filosofo della scienza Karl Popper.Per controllare la verità della credenza di Serra, infatti, dovremmo poter conoscere:• qual è l’interesse collettivo (i migliori cervelli del ’900, compreso Kenneth Arrow, si sono arresi di fronte al problema);• in che cosa consistono gli interessi di ogni individuo (ammesso che esistano, che lui li conosca, e che qualcuno li possa accertare);• che cosa effettivamente farebbero i politici dei due schieramenti una volta al governo, e quale impatto le loro decisioni avrebbero sulle nostre vite (questioni che vanno ben oltre le capacità dei migliori analisti e futurologi).Quel che possiamo fare, invece, è rispondere a una domanda assai meno ambiziosa: quali sono i gruppi sociali meno propensi a votare a destra (e quindi più inclini a votare Pd e Idv) e quali sono quelli più propensi a votare a destra (e quindi a scegliere Pdl e Lega)? La risposta, basata su una indagine nazionale condotta dall’Osservatorio del Nord Ovest nel 2008, è che Pd e Idv attirano laureati e diplomati, pensionati, dipendenti pubblici, lavoratori con contratto a tempo indeterminato, mentre Pdl e Lega attirano lavoratori autonomi, precari, disoccupati, giovani lavoratori, casalinghe.Tendenzialmente, il Pd rappresenta la società delle garanzie, ossia l’insieme dei soggetti che già possono contare su varie forme di tutela, e sono quindi primariamente interessati a non perderle. Il Pdl, invece, rappresenta la società del rischio, ossia l’insieme dei soggetti più deboli o più esposti alle incertezze del mercato, per lo più dimenticati dalle organizzazioni sindacali.

l’intero articolo qui:

Editoriali & altro …: La sinistra difende i ceti più «deboli»? Solo una leggenda

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Beppino Englaro, Adriana Pannitteri, “La vita senza limiti. La morte di Eluana in uno stato di diritto”, Rizzoli, Milano 2009.Beppino Englaro, Elena Nave “Eluana. La libertà e la vita”, 232 pagine, Rizzoli-Bur, Milano 2008.

Beppino Englaro, Adriana Pannitteri, “La vita senza limiti. La morte di Eluana in uno stato di diritto”, Rizzoli, Milano 2009.Beppino Englaro, Elena Nave “Eluana. La libertà e la vita”, 232 pagine, Rizzoli-Bur, Milano 2008.

la scheda qui:

La vita senza limiti. La morte di Eluana in uno Stato di diritto | Lankelot

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LA RIFORMA SANITARIA DI OBAMA, Mercoledì 21 aprile ore 18,30, Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di Torino

Mercoledì 21 aprile ore 18,30

Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di Torino

Centro Interuniversitario di Studi Americani ed Euro-Americani “Piero Bairati”

presentano: Il destino di una Presidenza

LA RIFORMA SANITARIA DI OBAMA

Intervengono: Maurizio Vaudagna (Università del Piemonte Orientale), Prima di Obama: storia del Welfare State in America

Antonio Soggia (Università di Torino), La riforma sanitaria: iter, contenuto e significato della nuova legge

Giangiacomo Migone (Università di Torino), La riforma sanitaria nel contesto della presidenza Obama

Coordina: Francesca Sforza (Caporedattore Esteri – La Stampa)

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spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni fra persone dello stesso sesso, Sentenza della Corte costituzionale n. 138, 2010

Sentenza 138/2010
Giudizio
Presidente AMIRANTE - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del 23/03/2010 Decisione  del 14/04/2010
Deposito del 15/04/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis del codice civile.
Massime:
Titoli:
Atti decisi: ord. 177 e 248/2009

SENTENZA N. 138

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis del codice civile, promossi dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 3 aprile 2009 e dalla Corte d’appello di Trento con ordinanza del 29 luglio 2009, iscritte ai nn. 177 e 248 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e 41, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di G. M. ed altro, di E. O. ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, dell’Associazione radicale Certi Diritti, e di C. M. ed altri (fuori termine);

udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi gli avvocati Alessandro Giadrossi per l’Associazione radicale Certi Diritti e per M. G. ed altro, Ileana Alesso e Massimo Clara per l’Associazione radicale Certi Diritti, per G. M. ed altro e per C. M. ed altri, Vittorio Angiolini, Vincenzo Zeno-Zencovich e Marilisa D’Amico per l’Associazione radicale Certi Diritti, per G. M. ed altro e per E. O. ed altri e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale di Venezia in composizione collegiale, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, «nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso».

Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciare in un giudizio promosso dai signori G. M. ed S. G., entrambi di sesso maschile, in opposizione, ai sensi dell’art. 98 di detto codice, avverso l’atto del 3 luglio 2008, col quale l’ufficiale di stato civile del Comune di Venezia ha rifiutato di procedere alla pubblicazione di matrimonio dagli stessi richiesta.

Il funzionario, infatti, ha ritenuto illegittima la pubblicazione, perché in contrasto con la normativa vigente, costituzionale e ordinaria, in quanto l’istituto del matrimonio nell’ordinamento giuridico italiano «è inequivocabilmente incentrato sulla diversità di sesso dei coniugi», come dovrebbe desumersi dall’insieme delle disposizioni che disciplinano l’istituto medesimo, del quale tale diversità «costituisce presupposto indispensabile, requisito fondamentale, a tal punto che l’ipotesi contraria, relativa a persone dello stesso sesso, è giuridicamente inesistente e certamente estranea alla definizione del matrimonio, almeno secondo l’insieme delle normative tuttora vigenti», anche secondo l’orientamento della giurisprudenza. L’atto oggetto dell’opposizione cita anche un parere del Ministero dell’interno, in data 28 luglio 2004, nel quale si legge che «in merito alla possibilità di trascrivere un atto di matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, si precisa che in Italia tale atto non è trascrivibile in quanto nel nostro ordinamento non è previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso in quanto contrario all’ordine pubblico»; affermazione ribadita con circolare dello stesso Ministero in data 18 ottobre 2007.

Il Tribunale veneziano richiama gli argomenti svolti dai ricorrenti, i quali hanno rilevato che nel nostro ordinamento non esisterebbe una nozione di matrimonio, né un divieto espresso di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Inoltre, i citati atti del Ministero dell’interno si riferirebbero all’ordine pubblico internazionale e non a quello pubblico interno e, comunque, sarebbero contrari alla Costituzione e alla Carta di Nizza, sicché andrebbero disapplicati. In ogni caso, l’interpretazione letterale delle norme del codice civile, posta a fondamento del diniego delle pubblicazioni, sarebbe in contrasto con la Costituzione italiana ed, in particolare, con gli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 13 e 29 di questa.

Il rimettente prosegue osservando che, sulla base di tali argomenti, gli istanti hanno chiesto al Tribunale, in via principale, di ordinare all’ufficiale di stato civile del Comune di Venezia di procedere alla pubblicazione del matrimonio; in via subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 13 e 29 Cost.

Tanto premesso, il Tribunale di Venezia rileva che, nell’ordinamento vigente, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è né previsto né vietato espressamente. È certo, tuttavia, che sia il legislatore del 1942, sia quello riformatore del 1975 non si sono posti la questione del matrimonio omosessuale, all’epoca ancora non dibattuta, almeno in Italia.

Peraltro, «pur non esistendo una norma definitoria espressa, l’istituto del matrimonio, così come previsto nell’attuale ordinamento italiano, si riferisce indiscutibilmente solo al matrimonio tra persone di sesso diverso. Se è vero che il codice civile non indica espressamente la differenza di sesso tra i requisiti per contrarre matrimonio, diverse sue norme, fra cui quelle menzionate nel ricorso e sospettate d’incostituzionalità, si riferiscono al marito e alla moglie come “attori” della celebrazione (artt. 107 e 108), protagonisti del rapporto coniugale (artt. 143 e ss.) e autori della generazione (artt. 231 e ss.)».

Ad avviso del Tribunale, proprio per il chiaro tenore delle norme indicate non è possibile, allo stato delle disposizioni vigenti, operare un’estensione dell’istituto del matrimonio anche a persone dello stesso sesso. Si tratterebbe di una forzatura non consentita ai giudici (diversi da quello costituzionale), «a fronte di una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna».

D’altra parte, prosegue il rimettente, «non si può ignorare il rapido trasformarsi della società e dei costumi avvenuto negli ultimi decenni, nel corso dei quali si è assistito al superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia normale, tradizionale e al contestuale sorgere spontaneo di forme diverse, seppur minoritarie, di convivenza, che chiedono protezione, si ispirano al modello tradizionale e, come quello, mirano ad essere considerate e disciplinate. Nuovi bisogni, legati anche all’evoluzione della cultura e della civiltà, chiedono tutela, imponendo un’attenta meditazione sulla persistente compatibilità dell’interpretazione tradizionale con i principi costituzionali».

Secondo il Giudice di Venezia, il primo parametro è quello di cui all’art. 2 Cost., nella parte in cui riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, non soltanto nella sua sfera individuale ma anche, e forse soprattutto, nella sua sfera sociale, cioè «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», delle quali la famiglia deve essere considerata la prima e fondamentale espressione.

Infatti, la famiglia è la formazione sociale primaria nella quale si esplica la personalità dell’individuo e vengono quindi tutelati i suoi diritti inviolabili, conferendogli uno status (quello di persona coniugata), che assurge a segno caratteristico all’interno della società e che attribuisce un insieme di diritti e di doveri del tutto peculiari e non sostituibili mediante l’esercizio dell’autonomia negoziale.

Il diritto di sposarsi configura un diritto fondamentale della persona, riconosciuto a livello sopranazionale (artt. 12 e 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 – artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), nonché in ambito nazionale (art. 2 Cost.). La libertà di sposarsi o di non sposarsi, e di scegliere il coniuge autonomamente, riguarda la sfera dell’autonomia e dell’individualità, sicché si risolve in una scelta sulla quale lo Stato non può interferire, se non sussistono interessi prevalenti incompatibili, nella fattispecie non ravvisabili.

L’unico importante diritto, in relazione al quale un contrasto si potrebbe ipotizzare, sarebbe quello, spettante ai figli, di crescere in un ambiente familiare idoneo, diritto corrispondente anche ad un interesse sociale. Tale interesse, tuttavia, potrebbe incidere soltanto sul diritto delle coppie omosessuali coniugate di avere figli adottivi. Si tratterebbe, però, di un diritto distinto rispetto a quello di contrarre matrimonio, tanto che alcuni ordinamenti, pur introducendo il matrimonio tra omosessuali, hanno escluso il diritto di adozione. In ogni caso, la disciplina di tale istituto nell’ordinamento italiano, ponendo l’accento sulla necessità di valutare l’interesse del minore adottando, rimette al giudice ogni decisione al riguardo.

Il rimettente, poi, prende in esame l’art. 3 Cost., rilevando che, poiché il diritto di contrarre matrimonio è un momento essenziale di espressione della dignità umana, esso deve essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dal sesso o dalle condizioni personali, come l’orientamento sessuale, con conseguente obbligo per lo Stato d’intervenire in caso d’impedimenti al relativo esercizio.

Pertanto, se la finalità perseguita dall’art. 3 Cost. è quella di vietare irragionevoli disparità di trattamento, la norma implicita che esclude gli omosessuali dal diritto di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, così seguendo il proprio orientamento sessuale (non patologico né illegale), non ha alcuna giustificazione razionale, soprattutto se posta a confronto con l’analoga situazione delle persone transessuali che, ottenuta la rettifica dell’attribuzione del sesso ai sensi della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), possono contrarre matrimonio con persone del proprio sesso di nascita (il Tribunale ricorda che la conformità a Costituzione della citata normativa è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 165 del 1985).

Secondo il rimettente, le affermazioni contenute in tale pronuncia ben potrebbero ritenersi applicabili anche agli omosessuali. Comunque, la legge n. 164 del 1982 avrebbe «profondamente mutato i connotati dell’istituto del matrimonio civile, consentendone la celebrazione tra soggetti dello stesso sesso biologico ed incapaci di procreare, valorizzando così l’orientamento psicosessuale della persona». In questo quadro, non sarebbe giustificabile la discriminazione tra omosessuali che non vogliono effettuare alcun intervento chirurgico di adattamento, ai quali il matrimonio è precluso, ed i transessuali che sono ammessi al matrimonio pur appartenendo allo stesso sesso biologico ed essendo incapaci di procreare.

Le opinioni contrarie al riconoscimento della libertà matrimoniale tra persone dello stesso sesso sulla base di ragioni etiche, legate alla tradizione o alla natura, non potrebbero essere condivise, sia per le radicali trasformazioni intervenute nei costumi familiari, sia perché si tratterebbe di tesi pericolose, in passato utilizzate per difendere gravi discriminazioni poi riconosciute illegittime, come le disuguaglianze tra i coniugi nel diritto matrimoniale italiano anteriore alla riforma o le discriminazioni in danno delle donne.

Del resto, «per i diritti degli omosessuali, così come per quelli dei transessuali, vi sono fortissime spinte, provenienti dal contesto europeo e sopranazionale, a superare le discriminazioni di ogni tipo, compresa quella che impedisce di formalizzare le unioni affettive».

Il Tribunale di Venezia, in relazione all’art. 29, primo comma, Cost., osserva che il significato della norma non è quello di riconoscere il fondamento della famiglia in una sorta di “diritto naturale”, bensì quello di affermare la preesistenza e l’autonomia della famiglia rispetto allo Stato, così imponendo dei limiti al potere del legislatore statale, come emerge dagli atti relativi al dibattito svolto in seno all’Assemblea costituente, nel ricordo degli abusi in precedenza compiuti a difesa di una certa tipologia di famiglia.

Peraltro, che la tutela della tradizione non rientri nelle finalità dell’art. 29 Cost. e che famiglia e matrimonio siano istituti aperti alle trasformazioni, sarebbe dimostrato dall’evoluzione che ne ha interessato la disciplina dal 1948 ad oggi. Il rimettente procede ad una ricognizione della normativa in materia, ricorda gli interventi di questa Corte a tutela dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, nonché la riforma attuata con la legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e rileva che il significato costituzionale di famiglia, lungi dall’essere ancorato ad una conformazione tipica ed inalterabile, si è al contrario dimostrato permeabile ai mutamenti sociali, con le relative ripercussioni sul regime giuridico familiare.

Sarebbero prive di fondamento, quindi, le tesi che giustificano l’implicito divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso ricorrendo ad argomenti correlati alla capacità procreativa della coppia ed alla tutela della procreazione. Al riguardo, sarebbe sufficiente sottolineare che la Costituzione e il diritto civile non prevedono la capacità di avere figli come condizione per contrarre matrimonio, ovvero l’assenza di tale capacità come condizione d’invalidità o causa di scioglimento del matrimonio, sicché quest’ultimo e la filiazione sarebbero istituti nettamente distinti.

Una volta escluso che il trattamento differenziato delle coppie omosessuali rispetto a quelle eterosessuali possa trovare fondamento nel dettato dell’art. 29 Cost., tale norma, nel momento in cui attribuisce tutela costituzionale alla famiglia legittima, non costituirebbe un ostacolo al riconoscimento giuridico del matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma anzi dovrebbe assurgere ad ulteriore parametro in base al quale valutare la costituzionalità del divieto.

Infine, il rimettente richiama l’art. 117, primo comma, Cost., che impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Richiama al riguardo, quali norme interposte, gli artt. 8, 12 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). In particolare, con riferimento all’art. 8, la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe accolto una nozione di “vita privata” e di tutela dell’identità personale non limitata alla sfera individuale bensì estesa alla vita di relazione, arrivando a configurare un dovere di positivo intervento degli Stati per rimediare alle lacune suscettibili d’impedire la piena realizzazione personale. È citata la sentenza Goodwin c. Regno Unito in data 17 luglio 2002, con la quale la Corte di Strasburgo ha dichiarato contrario alla Convenzione il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario.

Il Tribunale di Venezia pone l’accento sul fatto che anche la Carta di Nizza sancisce i diritti al rispetto della vita privata e familiare (art. 7), a sposarsi e a costituire una famiglia (art. 9), a non essere discriminati (art. 21), collocandoli tra i diritti fondamentali dell’Unione Europea. Non andrebbero trascurati, poi, gli atti delle Istituzioni europee, che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali, ovvero al riconoscimento di istituti giuridici equivalenti, atti che rappresentano, a prescindere dal loro valore giuridico, una presa di posizione a favore del riconoscimento del diritto al matrimonio, o comunque alla unificazione legislativa, nell’ambito degli Stati membri, della disciplina dettata per la famiglia legittima, da estendere alle unioni omosessuali (tali atti sono richiamati nell’ordinanza).

Da ultimo, il rimettente rileva che, negli ordinamenti di molte nazioni con civiltà giuridica affine a quella italiana, si va delineando una nozione di relazioni familiari tale da includere le coppie omosessuali. Infatti, in alcuni Stati (Olanda, Belgio, Spagna) il divieto di sposare persone dello stesso sesso è stato rimosso, mentre altri Paesi prevedono istituti riservati alle unioni omosessuali con disciplina analoga a quella del matrimonio, a volte con esclusione delle disposizioni relative alla potestà sui figli e all’adozione. Fra i Paesi che ancora non hanno introdotto il matrimonio o forme di tutela paramatrimoniale, molti prevedono forme di registrazione pubblica delle famiglie di fatto, comprese quelle omosessuali.

Sulla base delle considerazioni esposte, il Tribunale veneziano perviene al convincimento sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, che inoltre giudica rilevante perché l’applicazione delle norme censurate non è superabile nel percorso logico-giuridico da compiere per pervenire alla decisione della causa.

2. – I signori G. M. e S. G., si sono costituiti nel giudizio di legittimità costituzionale, con ampia memoria depositata il 20 luglio 2009.

Dopo avere esposto i fatti da cui la vicenda prende le mosse ed aver riportato il contenuto dell’ordinanza di rimessione, le parti private, sottolineata la rilevanza della questione proposta, osservano che il rimettente ha riconosciuto un dato incontrovertibile, cioè che nel vigente ordinamento non sussiste alcun divieto espresso che impedisca a due persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio. La necessaria eterosessualità dello stesso nascerebbe da una tradizione interpretativa, sorta in un contesto sociale del tutto diverso dall’attuale e tramandata in modo tralaticio, anche per i riflessi della disciplina canonistica dell’istituto sul sistema civilistico.

La dimensione storica del fenomeno, tuttavia, non potrebbe essere di ostacolo ad una rivisitazione della fattispecie, come hanno fatto altre Corti costituzionali straniere. Né si potrebbe dedurre che l’eterosessualità sia un carattere indefettibile dell’istituto matrimoniale interpretando l’art. 29 Cost. a partire dalla lettera del codice civile vigente, perché quell’articolo non costituzionalizza i caratteri dell’istituto matrimoniale previsti dalla legge ordinaria o emergenti dalla sua costante interpretazione. Il codice civile sarebbe oggetto e non parametro del giudizio e, in ogni caso, «non potrebbe divenire cifra per leggere il dato costituzionale. Sarebbe, infatti, una petizione di principio affermare che il codice non viola il diritto a contrarre matrimonio ex art. 29 poiché tale disposizione, alla luce del codice stesso, prevede l’unione solo fra persone di sesso diverso. Con un aprioristico rinvio per presupposizione, infatti, si attuerebbe una sovversione della gerarchia delle fonti».

Pertanto, alla luce del principio personalistico che pervade l’intera Carta costituzionale, bisognerebbe individuare il significato delle parole “matrimonio” e “famiglia”, utilizzate nel citato art. 29. Detta norma privilegia la famiglia fondata sul matrimonio. Ad avviso degli esponenti, da ciò deriva che, se nella nostra società anche due persone dello stesso sesso possono formare una famiglia, escluderle dal vincolo matrimoniale non soltanto crea una discriminazione priva di qualsiasi razionalità, ma fa sì che migliaia di cittadini si vedano negate dallo Stato quelle tutele che altrimenti spetterebbero loro in virtù della norma costituzionale.

La fattispecie non sarebbe assimilabile alle unioni di fatto eterosessuali, che trovano altrove copertura costituzionale (art. 2 Cost.), perché nelle unioni di fatto vi è una chiara scelta delle parti di non rendere giuridico il progetto di vita che lega i conviventi, mentre per le coppie formate da persone dello stesso sesso tale libertà non sussiste nella misura in cui non possono scegliere se sposarsi oppure no.

Richiamata la nozione di famiglia come “società naturale”, contenuta nell’ordinanza di rimessione, gli esponenti osservano che l’interesse protetto dall’art. 29 Cost. è, in primo luogo, il diritto all’autodeterminazione dell’individuo, al riparo da indebite ingerenze dello Stato, tutte le volte in cui una persona decida di realizzare se stessa in una relazione familiare. Per le persone omosessuali tale diritto risulterebbe, attualmente, del tutto conculcato.

Non sarebbe possibile sostenere che i costituenti abbiano eletto l’eterosessualità a caratteristica indefettibile della famiglia, i cui diritti sono riconosciuti e garantiti dall’art. 29 Cost., tanto da escludere dall’ambito applicativo di tale norma le coppie formate da persone dello stesso sesso. Per le parti private sarebbe certo che il fenomeno sussistesse anche ai tempi della Assemblea costituente, ma, in quanto socialmente non rilevante, non poteva allora essere preso in alcuna considerazione. Ciò vorrebbe dire che non si è optato per la famiglia eterosessuale a scapito di quella omosessuale, riservando a questa una minore dignità sociale e giuridica.

Tale stato di cose, però, non potrebbe impedire una rilettura del sistema, in considerazione delle mutate condizioni sociali e giuridiche, stante la rilevanza, sotto questo profilo, del diritto comunitario, ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., e soprattutto dei principi supremi dell’ordinamento, quali l’eguaglianza (e quindi la non discriminazione) e la tutela dei diritti fondamentali.

Le parti private proseguono osservando che il diritto vivente connota l’istituto matrimoniale di una caratteristica (l’eterosessualità), che l’art. 29 Cost. non suggerisce affatto, così impedendo alle persone omosessuali di godere pienamente della loro cittadinanza e del diritto a realizzare se stesse affettivamente e socialmente nell’ambito della famiglia legittima.

Né sarebbe possibile che “società naturale” sia intesa come luogo della procreazione, in quanto il matrimonio civile non sarebbe più istituzionalmente orientato a tale finalità. Dal 1975 l’impotenza non costituisce causa d’invalidità del matrimonio, se non quando sia materia di errore in cui sia incorso l’altro coniuge (art. 122 cod. civ.). Inoltre, possono contrarre matrimonio anche le persone che, avendo cambiato sesso, sono inidonee alla generazione e quelle che, a causa dell’età, tale attitudine più non hanno.

In definitiva, la procreazione sarebbe soltanto un elemento eventuale nel rapporto coniugale e ciò dimostrerebbe quanto lontano sia il concetto di famiglia da accogliere nell’ambito dell’art. 29 Cost. rispetto a quello della tradizione giudaico-cristiana. Il matrimonio sarebbe, senza dubbio, l’unione di due esistenze, i cui fini fondamentali coincidono con i diritti e i doveri che i coniugi assumono al momento della celebrazione in base all’art. 143 cod. civ., fini ai quali è estranea la prospettiva, soltanto eventuale, della procreazione, altrimenti si dovrebbe considerare impossibile la celebrazione di un matrimonio tutte le volte in cui sia naturalisticamente impossibile per i nubendi procreare.

Gli esponenti passano, poi, a trattare del diritto al matrimonio come diritto fondamentale della persona, richiamando (tra l’altro) la giurisprudenza di questa Corte, che ha declinato il diritto stesso sia sotto il profilo della libertà di contrarre il matrimonio con la persona prescelta (sentenza n. 445 del 2002), sia sotto quello della libertà di non sposarsi e di unirsi in altro modo (sentenza n. 166 del 1998), e rilevando che i cittadini omosessuali non possono godere di queste due libertà.

Dopo avere illustrato gli aspetti e le finalità di quel diritto, nonché le prospettive correlate al suo esercizio anche nel quadro della tutela delle minoranze discriminate, essi pongono l’accento sull’esigenza che il citato diritto fondamentale sia garantito a tutti senza alcuna distinzione, anche nel caso in cui un cittadino si trovi in quella particolare condizione personale che è l’omosessualità. E ciò non in astratto, secondo la tesi di quanti ritengono che sarebbe rimessa al legislatore ordinario la scelta sull’ammissione o meno al matrimonio delle coppie formate da persone dello stesso sesso. In presenza di un diritto fondamentale spetta alla Corte costituzionale, o al giudice di merito in via interpretativa, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il godimento a tutti, tanto più se si considera che non si sta parlando di un divieto normativo bensì di una mera prassi interpretativa.

Nel caso in esame, «realizzarsi pienamente come persona significa poter vivere fino in fondo il proprio orientamento sessuale, scegliendo come partner di vita, all’interno di una relazione giuridica qualificata qual è il matrimonio, una persona del proprio sesso».

Pertanto l’interpretazione che esclude le coppie formate da persone dello stesso sesso dal matrimonio, ad avviso degli esponenti, costituisce un limite irragionevole all’esercizio della libertà personale, disconoscendo la capacità della persona di scegliere ciò che è meglio per sé in una dimensione relazionale.

Le parti private richiamano, poi, la tesi secondo cui l’art. 29 Cost. escluderebbe la riconoscibilità giuridica delle coppie omosessuali, anche soltanto attraverso un istituto alternativo al matrimonio, e ne sostengono l’infondatezza, rilevando che il detto articolo non può essere interpretato in modo da violare uno dei principii fondamentali dell’ordinamento costituzionale, ossia il principio di eguaglianza. Dopo avere argomentato diffusamente sul punto, anche in ordine ai profili economici dell’estensione del matrimonio alle coppie omosessuali, gli esponenti osservano che nella nostra società, non più caratterizzata da un’omogeneità sul piano culturale, il principio di eguaglianza deve assumere una dimensione nuova, volta a favorire il pluralismo e l’inclusione sociale. Con tale concezione contrasta un uso del diritto che abbia come effetto di escludere un soggetto dal godimento di un diritto o libertà fondamentale in virtù di una sua condizione personale. E ciò senza considerare la contemporanea violazione dell’art. 2 Cost., perché in tal modo s’impedisce l’esercizio del diritto alla piena realizzazione di sé.

Inoltre, le parti private pongono l’accento sulla normativa comunitaria e internazionale già richiamata nell’ordinanza di rimessione.

Esse, poi, criticano la tesi secondo cui un giudice, fosse anche la Corte costituzionale, non potrebbe spingersi fino al punto di accogliere la richiesta dei ricorrenti diretta ad ottenere le pubblicazioni matrimoniali sul presupposto del riconoscimento del loro diritto a sposarsi.

Ribadito che si è in presenza di una prassi interpretativa, derivante da elementi testuali della legislazione ordinaria, risalente a ben prima dell’entrata in vigore della Costituzione, e che tale prassi contrasta (per quanto detto in precedenza) con norme e principi supremi di rango costituzionale, gli esponenti sostengono che, nel caso in esame, non si tratta di creare un istituto nuovo, o di affermare l’esistenza di un nuovo diritto (operazioni precluse al potere giudiziario), perché il diritto al matrimonio sussiste già ed ha chiari connotati, ma, pur essendo un diritto fondamentale, ne viene concesso il godimento soltanto alle persone eterosessuali.

Infine, sono richiamati alcuni passaggi argomentativi di Corti straniere, che si sono occupate della tenuta costituzionale, nei rispettivi sistemi, del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso.

In chiusura, si chiede a questa Corte di acquisire un’adeguata base informativa sul numero di coppie formate da persone dello stesso sesso, che vivono sul territorio italiano, e sull’impatto dell’attuale prassi interpretativa, che esclude le persone dello stesso sesso dal matrimonio, sul loro benessere psicosociale.

3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, ha spiegato intervento nel presente giudizio di legittimità costituzionale con atto depositato il 21 luglio 2009, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, manifestamente infondata.

La difesa dello Stato prende le mosse dal rilievo che la normativa riguardante l’istituto del matrimonio, sia quella prevista dal diritto civile, sia quella di rango costituzionale, si riferisce senz’altro all’unione fra persone di sesso diverso.

Il requisito della diversità del sesso, che si ricava direttamente dall’art. 107 cod. civ., nonché da altre numerose disposizioni dello stesso codice, è tradizionalmente e costantemente annoverato dalla dottrina e dalla giurisprudenza tra i requisiti indispensabili per l’esistenza del matrimonio. Infatti, ad avviso dell’Avvocatura generale, l’istituto del matrimonio nel nostro ordinamento si configura come un istituto pubblicistico diretto a disciplinare determinati effetti, che il legislatore tutela come diretta conseguenza di un rapporto di convivenza tra persone di sesso diverso (filiazione, diritti successori, legge in tema di adozione).

Il richiamo all’art. 2 Cost., operato dal rimettente, non sarebbe decisivo né conferente.

Tale disposto, per costante interpretazione di questa Corte, «deve essere ricollegato alle norme costituzionali concernenti singoli diritti e garanzie fondamentali, quando meno nel senso che non esistono altri diritti fondamentali inviolabili che non siano necessariamente conseguenti a quelli costituzionalmente previsti» (sentenza n. 98 del 1979), tra i quali non sarebbe compresa la pretesa azionata dai ricorrenti nel giudizio a quo.

La collocazione dell’art. 2 Cost. fra i “principi fondamentali” ed invece la collocazione dell’art. 29 nel titolo II tra i “rapporti etico-sociali” costituirebbero non soltanto l’argomentazione testuale, ma anche l’argomentazione più significativa per escludere la fondatezza dell’assunto contenuto nell’ordinanza di rimessione, non essendo ovviamente vietata nel nostro ordinamento la convivenza tra persone dello stesso sesso. Infatti, la dottrina più recente tende a ricondurre la tutela delle coppie omosessuali nell’ambito della tutela delle coppie di fatto.

Non sussisterebbe alcuna violazione del principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., perché questo impone un uguale trattamento per situazioni uguali e trattamento differenziato per situazioni di fatto difformi.

La difesa dello Stato osserva che la dottrina, nel commentare il citato art. 3, ha ritenuto il divieto di discriminazione in base al sesso «in qualche misura meno rigido rispetto ad altri», sia sul piano della correlazione di alcune distinzioni ad obiettive differenze tra i sessi, sia sul piano normativo, nella misura in cui in Costituzione si rinvengono norme idonee a giustificare, entro certi limiti, distinzioni fondate sul sesso, «in particolare, gli articoli 29, 37 e 51».

La dottrina avrebbe anche ritenuto il richiamo al principio di ragionevolezza, espresso nel medesimo art. 3 Cost., non pertinente nel caso in esame, perché un trattamento normativo differenziato potrebbe ritenersi “ragionevole”, in quanto diretto a realizzare altri e prevalenti valori costituzionali.

Neppure sarebbe pertinente il riferimento alla giurisprudenza in tema di illegittime discriminazioni subite in precedenza dalle persone transessuali, perché il problema della “identità di sesso biologico” in quell’ipotesi avrebbe assunto una rilevanza diversa.

Quanto all’art. 29 Cost., detta norma, stabilendo che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», delinea una “relazione biunivoca” tra le nozioni in essa richiamate e, altresì, «vincola il legislatore a tenere distinte la disciplina dell’istituzione familiare da quelle eventualmente dedicate a qualsiasi altro tipo di formazione sociale, ancorché avente caratteri analoghi».

Ad avviso dell’Avvocatura, in esito al dibattito sviluppatosi nell’Assemblea costituente in sede di elaborazione dell’art. 29, si sarebbero delineate due ricostruzioni circa il significato di tale norma.

La prima sottolinea il carattere pregiuridico dell’istituto familiare, identificando un solo modello univoco e stabile; la seconda attribuisce all’art. 29 un contenuto mutevole con l’evoluzione dei costumi sociali. Parte della dottrina, invece, ha superato tale dicotomia, ritenendo che la norma faccia riferimento ad un modello di famiglia che, per quanto suscettibile di sviluppi e cambiamenti, sia però caratterizzato “da un nucleo duro”, che trova «il suo contenuto minimo e imprescindibile nell’elemento della diversità di sesso fra i coniugi» e perciò mantiene il significato originario fissato nella Carta, senza mutarlo in maniera differente e distante dall’iniziale formulazione.

Infine, non sarebbe ravvisabile contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La difesa dello Stato premette che l’ordinamento comunitario non ha legiferato in materia matrimoniale, ma si è limitato in varie risoluzioni ad indicare criteri e principi, lasciando ai singoli Paesi membri la facoltà di adeguamento delle legislazioni nazionali.

La libertà lasciata ai legislatori europei ha dato luogo, perciò, a molteplici forme di tutela delle coppie omosessuali.

Non vi sarebbe contrasto con gli artt. 7, 9 e 21 della Carta di Nizza, parte integrante del Trattato di Lisbona, in quanto proprio l’art. 9, che riconosce il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, rinvia alla legge nazionale per la determinazione delle condizioni per l’esercizio di tale diritto.

Per quel che riguarda gli obblighi internazionali e, in particolare, il rispetto della CEDU, la citata normativa del codice civile italiano non appare in contrasto con gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di discriminazione) della CEDU, dal momento che proprio l’art. 12 non solo riafferma che l’istituto del matrimonio riguarda persone di sesso diverso, ma rinvia alle leggi nazionali per la determinazione delle condizioni per l’esercizio del relativo diritto.

In definitiva, al di là del carattere eterogeneo dei modelli di riconoscimento adottati dagli Stati europei, l’elemento che li accomuna sarebbe la “centralità del legislatore” nel processo d’inclusione delle coppie omosessuali nell’ambito degli effetti legali delle discipline di tutela.

Peraltro, un intervento della Corte costituzionale di tipo manipolativo non sarebbe realizzabile attraverso un’operazione lessicale di mera sostituzione delle parole “marito” e “moglie”, con la parola “coniugi”, perché in realtà si tratterebbe di operare un nuovo disegno del tessuto normativo codicistico, alla luce di una norma costituzionale che proprio ad esso rimanda; e tale compito sarebbe necessariamente riservato al legislatore.

4. – La Corte di appello di Trento, con l’altra ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis cod. civ., nella parte in cui, complessivamente valutati, non consentono agli individui di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso.

La Corte territoriale premette di essere stata adita in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 739 del codice di procedura civile, proposto da due coppie (ciascuna formata da persone dello stesso sesso) avverso un decreto del Tribunale di Trento, che aveva respinto l’opposizione formulata dai reclamanti nei confronti di un provvedimento dell’ufficiale di stato civile del Comune di Trento. Con tale provvedimento il detto funzionario aveva rifiutato di procedere alle pubblicazioni di matrimonio richieste dagli opponenti, non ritenendo ammissibile nell’ordinamento italiano il matrimonio tra persone del medesimo sesso; e il rifiuto era stato giudicato legittimo dal Tribunale.

La Corte rimettente, dopo aver ritenuto infondata la domanda principale diretta ad ottenere l’ordine all’ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni, esamina la questione di legittimità costituzionale, in via subordinata proposta dai reclamanti.

Dopo aver ricordato l’ordinanza del Tribunale di Venezia, la rimettente osserva che, rispetto all’epoca nella quale sono state emanate le norme disciplinanti il matrimonio, «si è verificata un’inarrestabile trasformazione della società e dei costumi che ha portato al superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia tradizionale ed al contestuale spontaneo sorgere di forme diverse di convivenza che chiedono (talora a gran voce) di essere tutelate e disciplinate».

In questo quadro, ad avviso della Corte trentina è necessario chiedersi se l’istituto del matrimonio, nell’attuale disciplina, sia o meno in contrasto con i principii costituzionali.

L’interrogativo si porrebbe, in particolare, rispetto al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. In sostanza, poiché il diritto di contrarre matrimonio costituisce «un momento essenziale di espressione della dignità umana (garantito costituzionalmente dall’art. 2 Cost. e, a livello sopranazionale, dagli artt. 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948, dagli artt. 8 e 12 CEDU e dagli artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), vi è da chiedersi se sia legittimo impedire quello tra omosessuali ovvero se, invece, esso debba essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dal sesso o dalle condizioni personali (quali l’orientamento sessuale), con conseguente obbligo dello Stato di intervenire in caso di impedimenti all’esercizio di esso».

Sarebbe innegabile che la questione sia rilevante ai fini della decisione, perché la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme disciplinanti il matrimonio, nella parte in cui non consentono il matrimonio tra omosessuali, influirebbe in modo determinante sull’esito del giudizio a quo.

Inoltre, non si potrebbe sostenere che la questione sia manifestamente infondata, perché «quanto sopra osservato non può essere superato da un’interpretazione secondo cui il matrimonio deve e può essere consentito solo a coppie eterosessuali a ragione della sua funzione sociale, principio secondo taluni ricavabile dall’art. 29 Cost. (norma che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio). Detto principio, infatti, si limita a riconoscere alla famiglia un suo ruolo naturale, nel senso che da un lato lo Stato non può prescindere da tale realtà sociale a cui tende per natura la stragrande maggioranza degli individui e, dall’altro, afferma che la famiglia è fondata sul matrimonio; ma certo esso non giunge ad escludere la tutela della famiglia di fatto (che prescinde dal matrimonio) o ad affermare la funzione della famiglia come granaio dello Stato».

Ad avviso della rimettente, «l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, molto ben ricordata dal Tribunale di Venezia nell’ordinanza sopra citata, restituisce oggi un concetto di famiglia che porta ad escludere che in forza dell’art. 29 Cost. possa darsi rilevanza solo alla famiglia legittima funzionalmente finalizzata alla capacità procreativa dei coniugi sicché, semmai, è anche in relazione a tale norma di rango costituzionale che la questione sollevata deve essere giudicata meritevole di attenzione da parte del Giudice delle leggi».

5. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale con atto depositato il 3 novembre 2009, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata. La difesa dello Stato svolge argomenti analoghi a quelli esposti nel giudizio promosso con l’ordinanza del Tribunale di Venezia.

6. – Si sono altresì costituite, con atto depositato il 2 novembre 2009, le parti private nel giudizio promosso con l’ordinanza della Corte di appello di Trento, signori O. E. e L. L. e signore Z. E. e O. M., dichiarando di ritenere ammissibile e fondata la questione sollevata e chiedendone l’accoglimento.

7. – In quest’ultimo giudizio ha spiegato intervento, con atto depositato il 3 novembre 2009, l’Associazione radicale Certi Diritti, in persona del segretario e legale rappresentante pro-tempore, che, richiamando gli obiettivi statutari dell’Associazione medesima, ha dichiarato di ritenersi legittimata ad intervenire e di ritenere ammissibili e fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Trento, riservandosi ogni ulteriore opportuna illustrazione delle proprie difese e il deposito di ogni eventuale documentazione.

8.- Con atto depositato il 25 febbraio 2010 nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con la citata ordinanza della Corte di appello di Trento, hanno spiegato intervento i signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z.

Gli intervenienti, tutti di sesso maschile, premettono che, con tre atti in pari data 5 novembre 2009, comunicati con lettere inviate l’11 novembre 2009, l’ufficiale di stato civile del Comune di Milano ha reso noto il rifiuto di procedere alle pubblicazioni di matrimonio da loro richieste.

Essi osservano che l’interesse proprio e diretto ad intervenire è sorto in data successiva alla scadenza degli ordinari termini del giudizio costituzionale e per questo motivo l’atto di intervento è depositato nel termine di venti giorni antecedenti la data dell’udienza fissata per la discussione. Considerato che si tratta di circostanza temporale indipendente dalla volontà dei ricorrenti e comprovata da documenti formati dalla pubblica amministrazione, richiamato per quanto occorra in via analogica il disposto dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., essi affermano che l’intervento deve essere ritenuto tempestivo e chiedono, comunque, di essere rimessi in termini.

Inoltre, essi affermano che l’intervento deve essere ritenuto ammissibile, alla luce delle innovazioni introdotte dalla Corte costituzionale, che ha espresso negli ultimi anni un orientamento progressivamente favorevole all’ammissibilità, caso per caso, «soprattutto laddove soggetti singoli o associazioni vantassero un rapporto diretto con la questione di legittimità costituzionale in un processo che ha ad oggetto un interesse pubblico: quello alla decisione sulla legittimità costituzionale della legge».

In questo quadro, l’interesse diretto, specifico e concreto degli intervenienti alla pronuncia di questa Corte non potrebbe essere posto in dubbio, perché la declaratoria di fondatezza della questione consentirebbe di ottenere le pubblicazioni di matrimonio già richieste e rifiutate dall’ufficiale di stato civile in base al rilievo dell’inammissibilità, nel vigente ordinamento, di matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Nel merito, gli intervenienti svolgono considerazioni analoghe a quelle già in precedenza richiamate a sostegno della fondatezza della questione.

9. – In prossimità dell’udienza di discussione le parti private nei due giudizi di legittimità costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione radicale Certi Diritti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive richieste.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, «nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso».

Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciare in un giudizio promosso da due persone di sesso maschile, in opposizione, ai sensi dell’art. 98 di detto codice, avverso l’atto col quale l’ufficiale di stato civile del Comune di Venezia ha rifiutato di procedere alla pubblicazione di matrimonio dagli stessi richiesta, ritenendola in contrasto con la normativa vigente, costituzionale e ordinaria, in quanto l’istituto del matrimonio, nell’ordinamento giuridico italiano, sarebbe incentrato sulla diversità di sesso tra i coniugi.

Il Tribunale veneziano riferisce gli argomenti svolti dai ricorrenti, i quali hanno rilevato che, nel vigente ordinamento, non esisterebbe una nozione di matrimonio, né un suo divieto espresso tra persone dello stesso sesso. Essi si richiamano alla Costituzione e alla Carta di Nizza, rimarcando che l’interpretazione letterale delle norme del codice civile, posta a fondamento del diniego delle pubblicazioni, sarebbe costituzionalmente illegittima con particolare riguardo agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, e 29 Cost.

Tanto premesso, il rimettente rileva che, nell’ordinamento italiano, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è previsto né vietato in modo espresso. Peraltro, pure in assenza di una norma definitoria, «l’istituto del matrimonio, così come previsto nell’attuale ordinamento italiano, si riferisce indiscutibilmente solo al matrimonio tra persone di sesso diverso». Ad avviso del Tribunale, il chiaro tenore delle disposizioni del codice, regolatrici dell’istituto in questione, non consentirebbe di estenderlo anche a persone dello stesso sesso. Si tratterebbe di una forzatura non consentita ai giudici (diversi da quello costituzionale), «a fronte di una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna».

D’altra parte, secondo il Tribunale non si possono ignorare le rapide trasformazioni della società e dei costumi, il superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia tradizionale, la nascita spontanea di forme diverse (seppur minoritarie) di convivenza, che chiedono protezione, si ispirano al modello tradizionale e, come quello, mirano ad essere considerate e disciplinate. Nuovi bisogni, legati anche all’evoluzione della cultura e della civiltà, chiedono tutela, imponendo un’attenta meditazione sulla persistente compatibilità dell’interpretazione tradizionale con i princìpi costituzionali.

Ciò posto, il Tribunale di Venezia, prendendo le mosse dal rilievo che il diritto di sposarsi costituisce un diritto fondamentale della persona, riconosciuto a livello sopranazionale ed in ambito nazionale (art. 2 Cost.), illustra le censure riferite ai diversi parametri costituzionali evocati, pervenendo al convincimento sulla non manifesta infondatezza della questione promossa, che inoltre giudica rilevante perché l’applicazione delle norme censurate non è superabile nel percorso logico-giuridico da compiere al fine di pervenire alla decisione della causa.

2. – La Corte di appello di Trento, con l’altra ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis cod. civ., nella parte in cui, complessivamente valutati, non consentono agli individui di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso.

La Corte territoriale premette di essere stata adita in sede di reclamo, ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile, proposto da due coppie (ciascuna formata da persone dello stesso sesso) avverso il decreto del Tribunale di Trento, che aveva respinto l’opposizione formulata dai reclamanti nei confronti di un provvedimento dell’ufficiale di stato civile del Comune di Trento. Con tale provvedimento il detto funzionario aveva rifiutato di procedere alle pubblicazioni di matrimonio richieste dagli opponenti, non ritenendo ammissibile nell’ordinamento italiano il matrimonio tra persone del medesimo sesso; ed il rifiuto era stato giudicato legittimo dal Tribunale.

La Corte rimettente, dopo aver ritenuto infondata la domanda principale diretta ad ottenere l’ordine all’ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni, passa all’esame della questione di legittimità costituzionale, in via subordinata proposta dai reclamanti, svolgendo, in relazione alle censure prospettate, considerazioni analoghe a quelle esposte dal Tribunale di Venezia.

3. – I due giudizi di legittimità costituzionale, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

4. – In via preliminare, deve essere confermata l’ordinanza, adottata nel corso dell’udienza pubblica ed allegata alla presente sentenza, con la quale sono stati dichiarati inammissibili gli interventi dell’Associazione radicale Certi Diritti e dei signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z. Ciò in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, richiamato nell’ordinanza, secondo cui non sono ammissibili gli interventi, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, di soggetti che non siano parti nel giudizio a quo, né siano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in causa e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, avuto altresì riguardo al rilievo che l’ammissibilità dell’intervento ad opera di un terzo, titolare di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del detto giudizio di legittimità.

5. – La questione, sollevata dalle due ordinanze di rimessione, in riferimento all’art. 2 Cost., deve essere dichiarata inammissibile, perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata (ex plurimis: ordinanze n. 243 del 2009, n. 316 del 2008, n. 185 del 2007, n. 463 del 2002).

6. – Le dette ordinanze muovono entrambe dal presupposto che l’istituto del matrimonio civile, come previsto nel vigente ordinamento italiano, si riferisce soltanto all’unione stabile tra un uomo e una donna. Questo dato emerge non soltanto dalle norme censurate, ma anche dalla disciplina della filiazione legittima (artt. 231 e ss. cod. civ. e, con particolare riguardo all’azione di disconoscimento, artt. 235, 244 e ss. dello stesso codice), e da altre norme, tra le quali, a titolo di esempio, si può menzionare l’art. 5, primo e secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché dalla normativa in materia di ordinamento dello stato civile.

In sostanza, l’intera disciplina dell’istituto, contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale, postula la diversità di sesso dei coniugi, nel quadro di «una consolidata ed ultramillenaria nozione di matrimonio», come rileva l’ordinanza del Tribunale veneziano.

Nello stesso senso è la dottrina, in maggioranza orientata a ritenere che l’identità di sesso sia causa d’inesistenza del matrimonio, anche se una parte parla di invalidità. La rara giurisprudenza di legittimità, che (peraltro, come obiter dicta) si è occupata della questione, ha considerato la diversità di sesso dei coniugi tra i requisiti minimi indispensabili per ravvisare l’esistenza del matrimonio (Corte di cassazione, sentenze n. 7877 del 2000, n. 1304 del 1990 e n. 1808 del 1976).

7. – Ferme le considerazioni che precedono, si deve dunque stabilire se il parametro costituzionale evocato dai rimettenti imponga di pervenire ad una declaratoria d’illegittimità della normativa censurata (con eventuale applicazione dell’art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87 – Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), estendendo alle unioni omosessuali la disciplina del matrimonio civile, in guisa da colmare il vuoto conseguente al fatto che il legislatore non si è posto il problema del matrimonio omosessuale.

8. – L’art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.

Si deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente l’esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate.

Ne deriva, dunque, che, nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza.

9. – La questione sollevata con riferimento ai parametri individuati negli artt. 3 e 29 Cost. non è fondata.

Occorre prendere le mosse, per ragioni di ordine logico, da quest’ultima disposizione. Essa stabilisce, nel primo comma, che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», e nel secondo comma aggiunge che «Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare».

La norma, che ha dato luogo ad un vivace confronto dottrinale tuttora aperto, pone il matrimonio a fondamento della famiglia legittima, definita “società naturale” (con tale espressione, come si desume dai lavori preparatori dell’Assemblea costituente, si volle sottolineare che la famiglia contemplata dalla norma aveva dei diritti originari e preesistenti allo Stato, che questo doveva riconoscere).

Ciò posto, è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi. Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata.

Infatti, come risulta dai citati lavori preparatori, la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta. I costituenti, elaborando l’art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un’articolata disciplina nell’ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale.

Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa.

Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto.

Non è casuale, del resto, che la Carta costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio, abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli (art. 30), assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima. La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall’unione omosessuale.

In questo quadro, con riferimento all’art. 3 Cost., la censurata normativa del codice civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato art. 29 Cost., sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio.

Il richiamo, contenuto nell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Venezia, alla legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), non è pertinente.

La normativa ora citata – sottoposta a scrutinio da questa Corte che, con sentenza n. 161 del 1985, dichiarò inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale all’epoca promosse – prevede la rettificazione dell’attribuzione di sesso in forza di sentenza del tribunale, passata in giudicato, che attribuisca ad una persona un sesso diverso da quello enunciato dall’atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali (art. 1).

Come si vede, si tratta di una condizione del tutto differente da quella omosessuale e, perciò, inidonea a fungere da tertium comparationis. Nel transessuale, infatti, l’esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche ed a questo effetto è indispensabile, di regola, l’intervento chirurgico che, con la conseguente rettificazione anagrafica, riesce in genere a realizzare tale coincidenza (sentenza n. 161 del 1985, punto tre del Considerato in diritto). La persona è ammessa al matrimonio per l’avvenuto intervento di modificazione del sesso, autorizzato dal tribunale. Il riconoscimento del diritto di sposarsi a coloro che hanno cambiato sesso, quindi, costituisce semmai un argomento per confermare il carattere eterosessuale del matrimonio, quale previsto nel vigente ordinamento.

10. – Resta da esaminare il parametro riferito all’art. 117, primo comma, Cost. (prospettato soltanto nell’ordinanza del Tribunale di Venezia).

Il rimettente in primo luogo evoca, quali norme interposte, gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952); pone l’accento su una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in causa C. Goodwin c. Regno Unito, 11 luglio 2002), che dichiarò contrario alla Convenzione il divieto di matrimonio del transessuale (dopo l’operazione) con persona del suo stesso sesso originario, sostenendo l’analogia della fattispecie con quella del matrimonio omosessuale; evoca altresì la Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) e, in particolare, l’art. 7 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), l’art. 9 (diritto a sposarsi ed a costituire una famiglia), l’art. 21 (diritto a non essere discriminati); menziona varie risoluzioni delle Istituzioni europee, «che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali ovvero al riconoscimento di istituti giuridici equivalenti»; infine, segnala che nell’ordinamento di molti Stati, aventi civiltà giuridica affine a quella italiana, si sta delineando una nozione di relazioni familiari tale da includere le coppie omosessuali.

Ciò posto, si deve osservare che: a) il richiamo alla citata sentenza della Corte europea non è pertinente, perché essa riguarda una fattispecie, disciplinata dal diritto inglese, concernente il caso di un transessuale che, dopo l’operazione, avendo acquisito caratteri femminili (sentenza cit., punti 12-13) aveva avviato una relazione con un uomo, col quale però non poteva sposarsi «perché la legge l’ha considerata come uomo» (punto 95). Tale fattispecie, nel diritto italiano, avrebbe trovato disciplina e soluzione nell’ambito della legge n. 164 del 1982. E, comunque, già si è notato che le posizioni dei transessuali e degli omosessuali non sono omogenee (v. precedente paragrafo 9); b) sia gli artt. 8 e 14 della CEDU, sia gli artt. 7 e 21 della Carta di Nizza contengono disposizioni a carattere generale in ordine al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al divieto di discriminazione, peraltro in larga parte analoghe. Invece gli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta di Nizza prevedono specificamente il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. Per il principio di specialità, dunque, sono queste ultime le norme cui occorre fare riferimento nel caso in esame.

Orbene, l’art. 12 dispone che «Uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto».

A sua volta l’art. 9 stabilisce che «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio».

In ordine a quest’ultima disposizione va premesso che la Carta di Nizza è stata recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Infatti, il nuovo testo dell’art. 6, comma 1, del Trattato sull’Unione europea, introdotto dal Trattato di Lisbona, prevede che «1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i princìpi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati».

Non occorre, ai fini del presente giudizio, affrontare i problemi che l’entrata in vigore del Trattato pone nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione e degli ordinamenti nazionali, specialmente con riguardo all’art. 51 della Carta, che ne disciplina l’ambito di applicazione. Ai fini della presente pronuncia si deve rilevare che l’art. 9 della Carta (come, del resto, l’art. 12 della CEDU), nell’affermare il diritto di sposarsi rinvia alle leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio. Si deve aggiungere che le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, elaborate sotto l’autorità del praesidium della Convenzione che l’aveva redatta (e che, pur non avendo status di legge, rappresentano un indubbio strumento di interpretazione), con riferimento al detto art. 9 chiariscono (tra l’altro) che «L’articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso».

Pertanto, a parte il riferimento esplicito agli uomini ed alle donne, è comunque decisivo il rilievo che anche la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna.

Ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali, si ha la conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento.

Ulteriore riscontro di ciò si desume, come già si è accennato, dall’esame delle scelte e delle soluzioni adottate da numerosi Paesi che hanno introdotto, in alcuni casi, una vera e propria estensione alle unioni omosessuali della disciplina prevista per il matrimonio civile oppure, più frequentemente, forme di tutela molto differenziate e che vanno, dalla tendenziale assimilabilità al matrimonio delle dette unioni, fino alla chiara distinzione, sul piano degli effetti, rispetto allo stesso.

Sulla base delle suddette considerazioni si deve pervenire ad una declaratoria d’inammissibilità della questione proposta dai rimettenti, con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

a) dichiara inammissibile, in riferimento agli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara non fondata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra indicati del codice civile sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Allegato:

Ordinanza Letta All’udienza Del 23 Marzo 2010

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza della Corte di appello di Trento depositata il 29 luglio 2009 (n. 248 R.O. del 2009);

rilevato che in tale giudizio è intervenuta l’Associazione Radicale Certi Diritti, in persona del Segretario e legale rappresentante p.t., con atto depositato il 3 novembre 2009;

che nel medesimo giudizio sono intervenuti, con atto depositato il 25 febbraio 2010, i signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z., tutti di sesso maschile;

che né l’Associazione Radicale, né i signori di cui all’intervento in data 25 febbraio 2010 sono stati parti nel giudizio a quo;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale, mentre l’intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta all’udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008, n. 245 del 2007; ordinanza n. 414 del 2007);

che l’ammissibilità dell’intervento ad opera di un terzo, titolare di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel giudizio principale contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l’accesso delle parti a detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo;

che, pertanto, sia l’intervento dell’Associazione Radicale Certi Diritti sia quello spiegato con l’atto depositato il 25 febbraio 2010 devono essere dichiarati inammissibili, indipendentemente dal carattere tardivo di quest’ultimo (ordinanza n. 119 del 2008).

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi dell’Associazione Radicale Certi Diritti e dei signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

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Alberto Papuzzi recensisce: Luca Ricolfi, Illusioni tattiche, Mondadori, in LASTAMPA.it

Che cosa riusciamo veramente a conoscere della realtà che ci circonda? Quali precise consapevolezze ispirano i nostri comportamenti? Nell’epoca della massima diffusione di media, dai giornali alla rete, ai social network, bombardati di informazioni di minuto in minuto, quanto possiamo capire il mondo in cui viviamo e quanto invece ci illudiamo di capirlo, prigionieri di stereotipi? In particolare quando ci occupiamo dei problemi italiani, dagli immigrati alla criminalità, dal precariato alla sanità, dal federalismo all’istruzione, fino a questioni mai risolte come il divario Nord-Sud, siamo sicuri di approdare a certezze o non finiamo piuttosto preda di credenze, da quelle ideologiche al politicamente corretto?Sono gli interrogativi con cui si confronta, sorretto da una buona dose di anticonformismo, il sociologo e politologo Luca Ricolfi, dell’Università di Torino, nel nuovo libro dal titolo sintomatico Illusioni italiche (Mondadori, pp. 169, e18).

segue qui:

Libri – LASTAMPA.it

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Incontri alla Casa della Cultura, Via Borgogna 3, Milano, http://www.casadellacultura.it/site/home.html

PROMEMORIA INCONTRI DAL 19 AL 23 APRILE 2010 

Martedì  20 aprile 2010  ore 18.00

In occasione della presentazione del libro

L’INFINITA SPERANZA DI UN RITORNO Sentieri di Antonia Pozzi

di FULVIO PAPI (Viennepierre edizioni)

Intervengono oltre all’autore: GRAZIELLA BERNABÒ, SILVANA BORUTTI, GABRIELE SCARAMUZZA

                                       

Martedì  20 aprile 2010 ore 21.00

Bruno Mondadori e Casa della Cultura

In occasione della presentazione del volume

L’AMORE DIFFICILE. Relazioni ai tempi dell’insicurezza

di MARINA VALCARENGHI (Bruno Mondadori)

Con l’autrice intervengono: MARCO DERIU, GIULIA VALERIO  

mercoledì 21 aprile 2010  ore 18.00

Casa della Cultura in collaborazione con il Dipartimento di Storia dell’Università Statale di Milano (Direttore Grado G. Merlo)         

CICLO DI INCONTRI

UNITA’ D’ITALIA: VERSO IL CENTOCINQUANTESIMO (1861-2011). DUE NODI TEMATICI

IL CROLLO DEL REGNO DELLE DUE SICILIE – secondo incontro

“MEZZOGIORNO CONTINENTALE E RISORGIMENTO”

lectio di PAOLO MACRY;   introduce VALERIA SGAMBATI 

mercoledì  21 aprile 2010  ore 21.00

Casa della Cultura e O barra O edizioni

Presentazione del libro

I CARNET DEL VIAGGIO IN CINA di ROLAND BARTHES

A 30 anni dalla scomparsa dello scrittore i taccuini rimasti finora inediti del suo viaggio in Cina

Ne parlano: ALESSANDRA LAVAGNINO (docente di Lingua e Cultura Cinese presso l’Università degli Studi di Milano, direttore dell’Istituto Confucio di Milano) e RENATA PISU (giornalista, scrittrice, traduttrice, sinologa)

Coordina: FERRUCCIO CAPELLI 

giovedì 22 aprile 2010  ore 18.00

SUL RAZIONALISMO CRITICO ITALIANO: LUDOVICO GEYMONAT e GIULIO PRETI

In occasione della presentazione dei libri

LUDOVICO GEYMONAT UN MAESTRO DEL NOVECENTO.

Il filosofo, il partigiano e il docente

a cura di FABIO MINAZZI (Unicopli, Milano)

LE MEKTOUB TUNISIEN DE GIULIO PRETI

La vie et l’oeuvre d’un philosophe italien razionaliste

a cura di MICHELE BRONDINO e FABIO MINAZZI (Publisud, Paris)

Intervengono: FRANCO CAMBI, FULVIO PAPI, RENATO PETTOELLO      

Saranno presenti i curatori 

venerdì 23 aprile 2010  ore 18.00

Casa della Cultura in collaborazione con Istituto Comprensivo “Quintino Di Vona–Tito Speri”, Milano e Associazione Carducciani

QUINTINO DI VONA. UNA VITA PER LA LIBERTÀ

In occasione della presentazione del libro

QUINTINO DI VONA. UNA VITA PER LA LIBERTÀ a cura di PATRIZIA POZZI (MIMESIS, 2009) che contiene la ristampa di Lina Di Vona Caprio, Colloquio con un martire. Vita di Quintino di Vona (ed. or. 1954)

Intervengono: ROBERTA FOSSATI, LUIGI GANAPINI, FABIO MINAZZI, FULVIO PAPI,

VINCENZO VIOLA

Coordina: FERRUCCIO CAPELLI

Oltre alla curatrice, interventi a testimonianza di PIERO DI VONA, ALFREDO LAPINI,

GIUSEPPE LOSIO, GIOVANNI SCIROCCO, SALVATORE CAPITANO 

Inoltre ospitiamo:

lunedi 19 aprile 2010 ore 21.00

Centro Milanese di Psicoanalisi

NON SI CALPESTANO I SOGNI. UNA RIFLESSIONE PSICOANALITICA SULLA POESIA.

a cura di DANIELA SCOTTO DI FASANO

primo incontro  

Oltre l’ovvio dell’apparenza: io sento anche se non parlo

OTTAVIA PICCOLO legge IKE HASBANI

Ne parlano: FRANCESCO BARALE, MARCO FRANCESCONI, SIMONETTA DIENA  

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Psicoanalisi BookShop | Zephyro Edizioni, Novità del mese di aprile 2010

Tutte le novità del mese vedi le novità dei mesi precedenti
 
 
Ai confini dell’anima
I Greci e la follia
Giulio Guidorizzi
Raffaello Cortina Editore – 2010
 
   
Psiche e storia
Il caso clinico, la storia, il metodo
Maurizio Balsamo
Franco Angeli – 2010
 
   
Immaginando Domenico Chianese
Andreina Fontana
Franco Angeli – 2010
 
   
Salvarsi con una fiaba
Terapia psicologica con i malati di Alzheimer
Emanuela Pasin
Edizioni MAGI – 2010
 
 
 
Al centro della persecuzione
Analisi, conseguenze e valutazioni del comportamento persecutorio
Harald Ege
Franco Angeli – 2010
 
   
La fabbrica dei sogni
Neuropsicodinamica del sonno e del sogno
Raffaele Menarini
Edizioni MAGI – 2010
 
   
Progetto mente
Educazione alla intelligenza emotivo
Adriano Magnanini
Armando – 2010
 
   
Animali celebri
Mito e realtà
Michel Pastoureau
Giunti – 2010
 
 
 
Giù la maschera
Come riconoscere le emozioni dall’espressione del viso
AA. VV. 
Giunti – 2010
 
   
Le armi della persuasione
Come e perché si finisce col dire di sì
Robert B. Cialdini
Giunti – 2010
 
   
Alterità e alienità Danilo Cargnello
Giovanni Fioriti – 2010
 
   
Narcisismo e Mentalizzazione
Saggi dell’Associazione Psicoanalitica di Buenos Aires APdeBA
AA. VV. 
Alpes Italia – 2010
 
 
 
La Vita logica dell’Anima
Verso una nozione rigorosa di psicologia
Wolfgang  Giegerich
La Biblioteca di Vivarium – 2010
 
   
La persona in relazione
Sviluppi della psicologia della Gestalt
Giuseppe Galli
Liguori Editore – 2010
 
   
Un enciclopedista romantico
Psicoanalisi e società nell’opera di Otto Fenichel
Alberto Angelini
Liguori Editore – 2010
 
   
Il corpo incerto
Bio-imaging, body art e costruzione della soggettività
Francisco Ortega
Antigone Edizioni – 2010
 
 
 
Addiction
Aspetti biologici e di ricerca
Vincenzo Caretti
Daniele La Barbera
Raffaello Cortina Editore – 2010
 
   
Neuropsicologia della coscienza Anna Berti
Bollati Boringhieri – 2010
 
   
Lacan e il femminismo contemporaneo Luisella Mambrini
Quodlibet – 2010
 
   
Il mondo dell’oggetto evocativo Christopher Bollas
Astrolabio Ubaldini – 2010
 
 
 
Manuale di psicologia Junghiana
Orientamenti contemporanei Teoria, Pratica, Applicazioni
Renos K. Papadopoulos
Moretti & Vitali – 2009
 
   
Cinema mente e corpo Ignazio Senatore
Zephyro Edizioni – 2010
 
   
Il suicidio e l’anima James Hillman
Adelphi – 2010
 
   
Il processo psicoanalitico Donald Meltzer
Armando – 2010
 
 
 
Il bambino dalle uova d’oro Elvio Fachinelli
Adelphi – 2010
 
 

Psicoanalisi BookShop | Zephyro Edizioni | Libreria di psicoanalisi online, vendita libri di psicoanalisi, riviste, dvd, testi universitari per studenti, psichiatria online, cultura della psiche

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Le novità del sito del Gruppo Solidarietà al 17/4/2010

Le novità del sito del Gruppo Solidarietà al 17/4/2010

Gruppo Solidarietà, Via Fornace, 23 – 60030 Moie di Maiolati S. (AN) – Tel. e Fax 0731 703327 – e-mail: grusol@grusol.it 

PER SOSTENERE LE NOSTRE ATTIVITA’ 
IL 5 PER MILLE AL GRUPPO SOLIDARIETA’ 
Codice fiscale 91004430426

Informazioni
- Toscana. Progetto per l’assistenza continua alla persona non autosufficiente
- Piemonte. Organizzazione assistenza specialistica di ospedalizzazione domiciliare
- Crisi, il welfare non ce la fa
- Tempi rinnovo permessi di soggiorno. I conti di Maroni
- Se il costo dell’immigrato è marginale
- Lombardia. Cure palliative pediatriche
- Umbria. Interventi a favore della famiglia
- Volontariato e politiche sociali nell’esperienza del Gruppo Solidarietà

Voce sul sociale
- Tariffe a carico degli utenti nella RSA Anni Azzurri di Ancona. Riflessioni sulla sospensiva del TAR Marche
- Riflessioni sulla convenzione tra Regione Marche e AVM sul sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato
- I servizi sociosanitari nella legislazione nazionale e delle Marche

Aggiornamento legislativo nazionale - 31 marzo 2010
Aggiornamento legislativo regione Marche - 31 marzo 2010
Leggi sociali - 31 marzo 2010

Rassegna bibliografica - 31 marzo 2010

Ultime acquisizioni librarie - 16 aprile 2010

Appunti
Appunti 2 marzo-aprile 2010

Altro nella Home Page

Disabilità. Costruire autonomia. Un percorso di formazione per le famigliehttp://www.grusol.it/eventi/04-06-10.pdf

Gruppo Solidarietà. Corsi formazione. Maggio 2 010 www.grusol.it/eventi/11-05-10.asp

Pubblicazioni del Gruppo Solidarietà in offerta specialewww.grusol.it/offertaspeciale.asp

Novità editoriale. I dimenticati. Politiche e servizi per i soggetti deboli nelle Marchewww.grusol.it/pubblica.asp

Il libro del mese: R. Mancini, Idee eretiche

La rivista del mese, il sito del mese, l’editore del mese

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La qualita’ e l’organizzazione dei servizi: Servizi sociali: aggiornamento sulle politiche legislative a cura di Paolo Ferrario, alla Facoltà di sociologia della Università di Milano Bicocca, Marzo- Aprile 2010

LA QUALITÀ E L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Servizi sociali: aggiornamento sulle politiche legislative 

 

Questo percorso nasce da una partnership con l’Università degli Studi di Milano Bicocca-Facoltà di Sociologia che riconosce i Crediti Formativi Universitari.

 

Il progetto formativo intende creare un’occasione di approfondimento e aggiornamento sui momenti di trasformazione delle politiche dei servizi socio-sanitari, con particolare riferimento alla legislazione statale, regionale e a quella della Regione Lombardia.

 

I partecipanti saranno coinvolti nel concordare gli ambiti di approfondimento in base ai loro interessi e alle situazioni lavorative e nel mettere a disposizione materiali di documentazione da analizzare.

 

In particolare il corso intende:

-          elaborare un metodo di analisi professionale delle normative che interessano il settore dei servizi alla persona e alla comunità

-          produrre conoscenze sistematiche attorno alle trasformazioni legislative e istituzionali, con particolare riferimento alla situazione della Regione Lombardia

-          elaborare materiali scritti a supporto delle lezioni e discussioni in aul

 

Il corso è strutturato in:

-           lezioni che propongono piste di riflessioni ed elaborazione sugli argomenti trattati

-           analisi di gruppo di documentazione legislativa o amministrativa proposta dai partecipanti

 

 

ECM

Non è previsto l’accreditamento

 

Attestato di frequenza

L’attestato verrà rilasciato a chi ha raggiunto i ¾ del monte ore previsto.

 

 

 

Docenti

 

Paolo Ferrario, formatore, docente di “Politiche sociali” presso il Corso di Laurea in Scienze pedagogiche dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, autore del manuale “Politica dei servizi sociali: strutture, trasformazioni, legislazione”, Carocci Faber, 2001, p. 492 e del Blog di ricerca Polser.wordpress.com.

Sede e costi

Università degli Studi Milano Bicocca – Facoltà di Sociologia – Edificio U 7 – Via Bicocca degli Arcimboldi,  8 – 20126 – Milano.

La partecipazione è gratuita.

 

 

Destinatari

Responsabili di servizi, assistenti sociali, sociologi, operatori e laureati la cui area d’interesse si riferisce alle politiche sociali e socio-sanitarie del territorio provinciale di Milano.

Numero massimo di partecipanti: 20

 

 

Periodo di realizzazione e orario

 

Le date sono le seguenti:

Data

Orario

19 marzo 2010

9.30-13.00  14.30 -16.30 Aula Pagani – Edificio U7 – 3° piano

2 aprile 2010

9.30-13.00  14.30 -16.30 Aula Pagani – Edificio U7 – 3° piano

9 aprile 2010

9.30-13.00  14.30 -16.30 Aula Pagani – Edificio U7 – 3° piano

16 aprile 2010

9.30-13.00  14.30 -16.30 Aula Pagani – Edificio U7 – 3° piano

da La qualita’ e l’organizzazione dei servizi.


Da Roit Barbara e Facchini Carla, Anziani e badanti. Le differenti condizioni di chi è accudito e di chi accudisce, FrancoAngeli, 2010

Anziani e badanti. Le differenti condizioni di chi è accudito e di chi accudisce
Autori e curatori: Barbara Da Roit , Carla Facchini
Collana: Transizioni e politiche pubbliche – Fondazione Bignaschi
Argomenti: Politiche e servizi sociali
Livello: Studi, ricerche
Dati: pp. 176,     in preparazione, 1a (Cod.524.13)
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Tipologia: Edizione a stampa
Prezzo: € 17,00
Disponibilità: Nulla
Codice ISBN 13: 9788856822915
Tipologia: E-book
Prezzo: in preparazione
Formato: Adobe Acrobat
Dimensione: 0 KB
Informazioni sugli e-book
<!–if disponibilita = "Nulla" and idTipologia=1 then%> ATTENZIONE: Disponibilità nulla end if–>
In breve Il volume analizza il fenomeno delle badanti, con l’obiettivo di cogliere i modi con cui si strutturano non solo i percorsi migratori a seconda del paese di origine e delle caratteristiche individuali delle intervistate (ben 650, occupate nelle diverse province della Lombardia), ma anche i rapporti tra le condizioni di vita e di lavoro delle badanti e le caratteristiche delle persone anziane assistite e delle loro famiglie. Barbara Da Roit è Assistent Professor presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Utrecht. Carla Facchini è professore ordinario di Sociologia della famiglia alla Facoltà di Sociologia di Milano-Bicocca.

Anziani e badanti. Le differenti condizioni di chi è accudito e di chi accudisce

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Erving Goffman, Libri pubblicati in Italia

GOFFMAN ERVING, introduzione di Franco e Franca Basaglia

ASYLUMS. La condizione sociale dei malati di mente e di altri internati (1961)

EINAUDI, 1968, p. 400

GOFFMAN ERVING

LA VITA QUOTIDIANA COME RAPPRESENTAZAZIONE (1959)

IL MULINO, 1969, p. 292

GOFFMAN ERVING, a cura  di Pier Paolo Giglioli

L’ INTERAZIONE STRATEGICA , in MODELLI DI INTERAZIONE (1967)

IL MULINO, 1969, p. 311-480

GOFFMAN ERVING

STIGMA. L’IDENTITA NEGATA (1963)

LATERZA, 1970, p. 230

GOFFMAN ERVING

I RITUALI DELL’INTERAZIONE, in MODELLI DI INTERAZIONE (1967)

IL MULINO, 1971, p. 3-310

GOFFMAN ERVING

IL MODELLI DI INTERAZIONE (1967)

IL MULINO, 1971, p. 484

GOFFMAN ERVING, prefazione di Franco e Franca Basaglia

IL COMPORTAMENTO IN PUBBLICO. L’interazione sociale nei luoghi di

riunione (1963)

EINAUDI, 1971, p. 248

GOFFMAN ERVING, a cura di Paolo Maranini

ESPRESSIONE E IDENTITA’ (1961)

MONDADORI, 1979, p. 154

GOFFMAN ERVING

RELAZIONI IN PUBBLICO. Microstudi sull’ordine pubblico (1971)

BOMPIANI, 1981, p. 322


GOFFMAN ERVING

FORME DEL PARLARE (1981)

IL MULINO, 1987, p. 260

GOFFMAN ERVING, prefazione di Alessandro Dal Lago, postfazione di Franco

e Franca Basaglia

ASYLUMS. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza

(1959)

EDIZIONI DI COMUNITA’, 2001, p. 415

GOFFMAN ERVING, prefazione di Bennett M. Berger, a cura di Ivana Matteucci,

presentazione di Laura Bovone

FRAME ANALYSIS. L’organizzazione dell’esperienza (1974)

ARMANDO EDITORE, 2006, p. 590

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BOBBIO NORBERTO, BIBLIOGRAFIA DEGLI SCRITTI

BOBBIO NORBERTO

STATO, GOVERNO, SOCIETA’

EINAUDI,  1985,  p. 166

BOBBIO NORBERTO

PROFILO IDEOLOGICO DEL NOVECENTO ITALIANO

EINAUDI,  1986,  p. 190

BOBBIO NORBERTO

UTOPIA CAPOVOLTA  articoli sulla STAMPA

LA STAMPA,  1990,  p. 160

BOBBIO NORBERTO

SAGGI SU GRAMSCI

FELTRINELLI,  1990,  p. 124

BOBBIO NORBERTO

UNA  GUERRA GIUSTA ?  sul conflitto del golfo

MARSILIO,  1991,  p. 90

BOBBIO NORBERTO

TEORIA GENERALE DEL DIRITTO

GIAPPICHELLI,  1993,  p. 300

BOBBIO NORBERTO

DESTRA E SINISTRA  Ragioni e significati di una distinzione politica

DONZELLI,  1994,  p. 100

BOBBIO NORBERTO

STATO, GOVERNO, SOCIETA’  frammenti di un dizionario politico

EINAUDI,  1995,  p. 164

BOBBIO NORBERTO

DE SENECTUTE e altri scritti autobiografici

EINAUDI,  1996,  p. 200

BOBBIO NORBERTO

VERSO LA SECONDA REPUBBLICA

LA STAMPA,  1997,  p. 202

BOBBIO NORBERTO

AUTOBIOGRAFIA  a cura di Alberto Papuzzi

LATERZA,  1997,  p. 280

BOBBIO NORBERTO

ELOGIO DELLA MITEZZA  e altri scritti morali

PRATICHE EDITRICE,  1998,  p. 211


BOBBIO NORBERTO

LA  MIA ITALIA

PASSIGLI,  2000,  p. 445

BOBBIO NORBERTO, VIROLI MAURIZIO

DIALOGO INTORNO ALLA REPUBBLICA

LATERZA,  2001,  p. 122

BOBBIO NORBERTO

LIBERALISMO E DEMOCRAZIA

SIMONELLI EDITORE,  2006,  p. 160

BOBBIO NORBERTO

CRONOLOGIA,  in NORBERTO BOBBIO ETICA E POLITICA. Scritti di impegno civile, a cura di Marco

MONDADORI,  2009,  p. LXI-CXXXIII

BOBBIO NORBERTO

COMPAGNI E MAESTRI, in NORBERTO BOBBIO, Scritti di impegno civile, a cura di Marco Revelli

MONDADORI,  2009,  p. 3-576

BOBBIO NORBERTO

ETICA E POLITICA, in NORBERTO BOBBIO, Scritti di impegno civile, a cura di Marco Revelli

MONDADORI,  2009,  p. 577-724

BOBBIO NORBERTO

CULTURA E POLITICA, in NORBERTO BOBBIO, Scritti di impegno civile, a cura di Marco Revelli

MONDADORI,  2009,  p. 725-832

BOBBIO NORBERTO

LIBERTA’ E EGUAGLIANZA,  in NORBERTO BOBBIO, Scritti di impegno civile, a cura di Marco Revelli

MONDADORI,  2009,  p. 833-952

BOBBIO NORBERTO

PACE E GUERRA,  in NORBERTO BOBBIO, Scritti di impegno civile, a cura di Marco Revelli

MONDADORI,  2009,  p. 953-1052

BOBBIO NORBERTO

DEMOCRAZIA E DITTATURA,  in NORBERTO BOBBIO, Scritti di impegno civile, a cura di Marco Revelli

MONDADORI,  2009,  p. 1053-1228

BOBBIO NORBERTO

SOCIALISMO E COMUNISMO,  in NORBERTO BOBBIO, Scritti di impegno civile, a cura di Marco Revelli

MONDADORI,  2009,  p. 1229-1380

BOBBIO NORBERTO

DESTRA E SINISTRA,  in NORBERTO BOBBIO, Scritti di impegno civile, a cura di Marco Revelli

MONDADORI,  2009,  p. 1381-1500


BOBBIO NORBERTO

DE SENECTUTE,  in NORBERTO BOBBIO, Scritti di impegno civile, a cura di Marco Revelli

MONDADORI,  2009,  p. 1501-1534

BOBBIO NORBERTO

A ME STESSO,  in NORBERTO BOBBIO ETICA E POLITICA. Scritti di impegno civile, a cura di Marco

MONDADORI,  2009,  p. 1535-1549

BOBBIO NORBERTO, a cura di Marco Revelli

ETICA E POLITICA. Scritti di impegno civile

MONDADORI,  2009,  p. CXXI-1720

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Anziani, un aiuto a chi aiuta. Come sostenere i caregiver Martedì 20 aprile 2010 ore 17.30 – 19.30, presentazione del libro Lavoro di cura e automutuo aiuto. Gruppi per caregiver di anziani non autosufficienti, FrancoAngeli editore , 2010 a cura di Patrizia Taccani , Maria Giorgetti, Caritas Ambrosiana – Aiutare chi aiuta: caregiver

Anziani, un aiuto a chi aiuta.
Come sostenere i caregiver

Martedì 20 aprile 2010
ore 17.30 – 19.30

I gruppi di automutuo aiuto: una risorsa della comunità
Luciano Gualzetti

“L’acqua è insegnata dalla sete”: l’automutuo aiuto a sostegno del lavoro di cura
Maria Giorgetti

Uno sguardo su noi facilitatori: congedo, domande, impegni
Patrizia Taccani

Servizi alla persona tra reti formali e reti informali
Paolo Ferrario

Dibattito

L’incontro si terrà presso la sede di Caritas Ambrosiana in via San Bernardino, 4 a Milano

Info:
Segreteria Anziani
tel. 02/76037.258/338
anziani.ambrosiana@caritas.it

Lavoro di cura e automutuo aiuto. Gruppi per caregiver di anziani non autosufficienti, FrancoAngeli editore , 2010
Autori e curatori: Patrizia Taccani Maria Giorgetti
Contributi: Fernanda Landini, Ilaria Maccalli, Daniela Rocchetti, Gianmario Rozzi
Collana: Politiche e servizi sociali – Professioni sociali
Argomenti: Testi per medici, infermieri, operatori sanitariPolitiche e servizi sociali
Livello: Testi per insegnanti, operatori sociali e sanitari
Dati: pp. 224,     1a edizione  2010  (Cod.1130.1.7)

Caritas Ambrosiana – Aiutare chi aiuta: caregiver

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Carta dei servizi 2010, RSA Fondazione Bellaria

Vai a Sito Fondazione Bellaria, Appiano Gentile (Co)

Vai a Ferrario Paolo, Bianchi Marisa, Quaia Luciana, La qualità nei servizi socio-sanitari: processi di costruzione della carta dei servizi in una RSA,  Carocci Faber, Roma 2002

Processi organizzativi e professionali della costruzione della Carta dei servizi della RSA Bellaria nel 2001


Asl e Aziende Ospedaliere nella Regione Veneto

Aziende sanitarie

Az. Osp. Padova Azienda Ospedaliera di Padova (PD)

Az. Osp. Verona Azienda Ospedaliera di Verona (VR)

Ulss 1 Belluno Azienda Ulss N. 1 Belluno (BL)

Ulss 2 Feltre Azienda Ulss N. 2 Feltre (BL)

Ulss 3 Bassano del Grappa Azienda Ulss N. 3 Bassano Del Grappa (VI)

Ulss 4 Alto Vicentino Azienda Ulss N. 4 Alto Vicentino (VI)

Ulss 5 Ovest Vicentino Azienda Ulss N. 5 Ovest Vicentino (VI)

Ulss 6 Vicenza Azienda Ulss N. 6 Vicenza (VI)

Ulss 7 Pieve di Soligo AziendaUlss N. 7 Pieve di Soligo (TV)

Ulss 8 Asolo Azienda Ulss N. 8 Asolo (TV)

Ulss 9 Treviso Azienda Ulss N. 9 Treviso (TV)

Ulss 10 S.Donà Azienda Ulss N. 10 Veneto Orientale (VE)

Ulss 12 Veneziana Azienda Ulss N. 12 Veneziana (VE)

Ulss 13 Mirano Azienda Ulss N. 13 Mirano (VE)

Ulss 14 Chioggia Azienda Ulss N. 14 Chioggia (VE)

Ulss 15 Alta Padovana Azienda Ulss N. 15 Alta Padovana (PD)

Ulss 16 Padova Azienda Ulss N. 16 Padova (PD)

Ulss 17 Este Azienda Ulss N. 17 Este (PD)

Ulss 18 Rovigo Azienda Ulss N. 18 Rovigo (RO)

Ulss 19 Adria Azienda Ulss N. 19 Adria (RO)

Ulss 20 Verona Azienda Ulss N. 20 Verona (VR)

Ulss 21 Legnago Azienda Ulss N. 21 Legnago (VR)

Ulss 22 Bussolengo Azienda Ulss N. 22 Bussolengo (VR)

ARSS

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Autorizzazione e accreditamento istituzionale nell’area socio sanitaria e sociale, Regione Veneto, fonte Arss

 
 - Area Socio-Sanitaria e Sociale

 

Area Socio Sanitaria e SocialeBARRA

BARRA Procedure per l’applicazione della DGR 84/2007

(Allegato A alla DGR n. 2067 del 3 luglio 2007)

I Comuni al momento del rilascio del provvedimento finale di autorizzazione all’esercizio L.R 22/2002, devono inviarne copia alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale e all’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto. Queste informazioni verranno utilizzate per la redazione di un archivio contenente tutti i provvedimenti sanitari rilasciati ai sensi della L.R 22/2002 nella Regione Veneto

BARRAClassificazione delle strutture

(Allegato 5 DGR 2501/04 e successive modifiche da DGR 84/2007))

BARRARiepilogo Autorità Competenti

Rilettura dell’allegato sulla classificazione (scarica in PDF)

Codice deontologico dei facilitatori e valutatori

BARRA Tempistica

(Allegato F DGR 84/2007)

Su indicazione della Direzione Regionale dei Servizi Sociali, il conteggio della tempistica per la presentazione delle domande di autorizzazione all’esercizio ex L.R. 22/2002, partirà dal 27/07/2007, data in cui è stata pubblicata la DGR 2067 di approvazione delle procedure per l’applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007

Proroga termine per la presentazione della prima domanda di autorizzazione all’esercizio area Servizi alla prima infanzia. Nota dell’Assessore Valdegamberi del 3/03/2009

BARRA Standard relativi ai requisiti di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale dei servizi sociali e di alcuni servizi socio sanitari della Regione Veneto

(Allegato A DGR 84/2007)

 

BARRA Unita’ di offerta che possono essere incluse nel Piano Socio Sanitario della Regione Veneto

(Allegato B DGR 84/2007)

(Tipologie di offerta che non sono soggette all’autorizzazione all’esercizio, ma entrano a far parte del sistema di offerta dei servizi in quanto previsti dal Piano Socio Sanitario Regionale)

torna su

BARRA Liste di verifica per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie e sociali (sostitutive di quelle contenute nell’allegato 5 della DGR 2501/2004)

(Allegato C DGR 84/2007)

I requisiti sono stati riorganizzati in modo che ciascuna struttura debba rispondere ai requisiti generali, ai requisiti dell’area di afferenza e ai propri requisiti specifici

Per valutare le liste di verifica è necessario prendere visione dell ‘Allegato A

Le liste di verifica e l’autovalutazione: indicazioni a supporto

 

BARRA Indicatori di attività

(Allegato D DGR 84/2007)

Si segnala che gli indicatori di attività relativi all’AREA INFANZIA: Incidenza delle attività educative/di animazione e Incidenza delle attività di cura della persona sono da ritenersi NON VALIDI, essendo un refuso e quindi inseriti erroneamente

BARRA Oneri per l’accreditamento

(Allegato A DGR 2067/2007)

Conto BancoPosta intestato ad Agenzia Regionale Socio Sanitaria

Codice IBAN

IT69  Y076  0102  0000  0008   1200  909

 

Codice Fiscale

03455920276

Partita IVA

03864970276

Pagamento tramite bonifico indicando nella causale: Oneri per accreditamento istituzionale ed estremi della struttura richiedente

La ricevuta del bonifico andrà allegata alla domanda di accreditamento.

 

BARRA Modulistica

 

Fac- simile Autorizzazione/Conferma all’esercizio di una struttura socio-sanitaria e sociale

scarica in formato pdf pdf

“Si ricorda che nel provvedimento di autorizzazione va specificato il numero dei posti autorizzati”

Il documento allegato è un fac-simile, ogni autorità competente ha quindi la facoltà di utilizzarlo modificandolo in parte sulla base delle proprie esigenze

Domanda di autorizzazione all’esercizio

Domanda di accreditamento istituzionale

Le domanda di autorizzazione e/o conferma all’esercizio, nonché la domanda di accreditamento dovrà essere in regola con la vigente normativa sull’imposta di bollo (DPR n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni) e deve essere formulata dal titolare o dal legale rappresentante dell’ente titolare del servizio di cui alla DGR 84/2007 (fac-simile in allegato); deve essere inviata, tramite raccomandata, al Presidente della Giunta Regionale del Veneto o al Sindaco del Comune/ Comuni Associati a seconda della tipologia della unità di offerta, in relazione all’autorità competente come individuata dall’allegato alla DGR 2501 del 6 agosto 2004 “Classificazione delle strutture”

Fac simile per il rilascio dell’accreditamento istituzionale per le strutture sociali

(Sviluppato in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Chioggia)

BARRA Glossario

 

BARRA Formazione

NEWS: Conclusione del percorso formativo per chi ha partecipato nel corso del 2005 alla formazione per la sperimentazione (leggi tutta la news)

 

BARRA Altra documentazione

Convegno organizzato da URIPA (Unione Regionale Istituzioni e Iniziative Pubbliche e Private di assistenza agli anziani )e ARSS

ARSS – Area Socio-Sanitaria e Sociale

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Il ‘modello italiano’ di gestione della sicurezza e dell’immigrazione, Ministero Dell’Interno – Notizie

Il ‘modello italiano’ di gestione della sicurezza e dell’immigrazione

In una pubblicazione del ministero dell’Interno il bilancio delle azioni del Governo italiano in tema di sicurezza, immigrazione e asilo

La pubblicazione (per aprire il documento)Le proposte normative e le attività operative sviluppate in questi ultimi anni dal Governo italiano per dare risposte alla domanda di sicurezza da parte della collettività sono brevemente illustrate in una pubblicazione curata dal ministero dell’Interno dal titolo ‘Iniziative dell’Italia – Sicurezza, immigrazione e asilo’. Disponibili anche le versioni in lingua inglese e francese. 

Aggressione dei patrimoni illeciti, nuove misure anti racket e usura e contro infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti, eco-mafia, criminalità transnazionale, terrorismo, criminalità informatica e pedopornografia on-line, ‘patti per la sicurezza’ urbana, contenimento dell’immigrazione clandestina, tratta degli esseri umani, efficaci procedure per l’emersione dei rapporti di lavoro regolare con cittadini stranieri. Sono alcuni degli interventi messi in campo negli ultimi anni dal Governo secondo il ’modello italiano’ di gestione della sicurezza e dell’immigrazione sul territorio nazionale.

Altre misure sono state adottate dal Governo italiano per garantire la piena tutela dei minori stranieri e dei richiedenti asilo e per favorire l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri, fattori-chiave per la coesione sociale e la prevenzione di conflitti. Numerosi i progetti promossi a livello locale finanziati con risorse del Fondo europeo per l’integrazione. 

«I risultati raggiunti in pochi mesi – afferma il ministro Roberto Maroni nella prefazione al testo – denotano la validità del percorso intrapreso e rafforzano la convinzione di dover procedere in questa direzione, anche nell’interesse dell’Europa».

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Ministero Dell’Interno – Notizie

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