l’Istat ha predisposto l’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche, i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche
Pubblicato: 4 ottobre 2011 Filed under: Enti Locali, ISTAT, Ministeri, Pubblica Amministrazione, REGIONI ITALIANE Lascia un commento »In base al sistema europeo dei conti, l’Istat ha predisposto l’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche, i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche.
L’Istat è tenuto ai sensi della legge di contabilità e di finanza pubblica n.196 del 31/12/2009 a pubblicare annualmente tale lista sulla Gazzetta Ufficiale. Elenco che infatti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 30 settembre 2011 e le unità classificate nel Settore delle Amministrazioni Pubbliche sono:
a) gli organismi pubblici che gestiscono e finanziano un insieme di attività,
principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili
alla vendita;
b) le istituzioni senza scopo di lucro che agiscono da produttori di beni e servizi
non destinabili alla vendita, che sono controllate e finanziate in prevalenza da
amministrazioni pubbliche;
c) gli enti di previdenza.
Elenco delle Amministrazioni Pubbliche
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Renato Brunetta. Questo è il linguaggio del ministro della pubblica amministrazione del Governo Berlusconi: “voi non lavorate …. siete dei cretini …. cretino … cretino … cretino “, 27 luglio 2011
Pubblicato: 28 luglio 2011 Filed under: destre, Linguaggio, Ministeri, Pubblica Amministrazione Lascia un commento »Questo è il ministro della pubblica amministrazione del Governo Berlusconi: “voi non lavorate …. siete dei cretini ….”
Lettera del Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio sul decentramento delle sedi dei Ministeri sul territorio
Pubblicato: 28 luglio 2011 Filed under: AGENDA della Politica italiana, Governo, Ministeri, Presidente della Repubblica Lascia un commento »“Mi risulta che il Ministro delle riforme per il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa, con decreti in data 7 giugno 2011 – peraltro non pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – hanno provveduto a istituire proprie “sedi distaccate di rappresentanza operativa”; ho appreso altresì che analoghe iniziative verrebbero assunte a breve anche dal Ministro del turismo e dal Ministro dell’economia e delle finanze (quest’ultimo titolare di un importante Dicastero, anziché Ministro senza portafoglio come gli altri tre).” Inizia così la lettera inviata ieri dal Presidente della Repubblica,Giorgio Napolitano, al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, sul tema del decentramento delle sedi dei Ministeri sul Territorio.
“Come ho già avuto occasione di sottolineare al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dott. Letta – continua il Capo dello Stato – la dislocazione di sedi ministeriali in ambiti del territorio diversi dalla città di Roma deve tener conto delle disposizioni contenute nel regio decreto n. 33 del 1871, ancora pienamente vigente, che nell’istituire, all’articolo 1, Roma quale capitale d’Italia ha altresì previsto che in essa abbiano sede il Governo ed i Ministeri.
E’ altresì noto che la scelta di Roma capitale è stata costituzionalizzata con la riforma del titolo V della nostra Carta che, con la nuova formulazione dell’articolo 114, terzo comma, ha da una parte introdotto un bilanciamento con le più ampie funzioni attribuite agli enti territoriali e dall’altra ha posto un vincolo che coinvolge tutti gli organi costituzionali, compresi ovviamente il Governo e la Presidenza del Consiglio: vincolo ribadito dalla legge n. 42 del 2009, che all’art. 24 prevede un primo ordinamento transitorio per Roma capitale diretto “a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli Organi Costituzionali”.
Infine, recentemente e sia pure in un contesto non univoco, nel corso dell’esame parlamentare del d.l. n. 70 del 2011, sono stati discussi e votati diversi ordini del giorno finalizzati ad escludere ipotesi di delocalizzazione dei Ministeri pur nell’accoglimento, senza voto, di un o.d.g. (Cicchitto ed altri) di contenuto autorizzatorio.
Quanto al contenuto dei citati decreti istitutivi devo rilevare che i Ministri emananti, Ministri senza portafoglio, hanno provveduto autonomamente ad istituire sedi distaccate, rispettivamente, di un Dipartimento e di una Struttura di missione, che costituiscono parte dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio.
Poiché ai fini di una eventuale sua elasticità, il decreto legislativo n. 303 del 1999, all’articolo 7, attribuisce al Presidente del Consiglio la facoltà di adottare con DPCM le misure per il miglior esercizio delle sue funzioni istituzionali, ritengo che l’autorizzazione ad una eventuale diversa allocazione di sedi o strutture operative, e non già di semplice rappresentanza, dovrebbe più correttamente trovare collocazione normativa in un atto avente tale rango, da sottoporre alla registrazione della Corte dei Conti per i non irrilevanti profili finanziari, come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2002.
Peraltro l’apertura di sedi di mera rappresentanza costituisce scelta organizzativa da valutarsi in una logica costi-benefici che, in ogni caso, dovrebbe improntarsi, nell’attuale situazione economico-finanziaria, al più rigido contenimento delle spese e alla massima efficienza funzionale.
Tutt’altra fattispecie, prevista dalla stessa Costituzione e da numerose leggi attuative, è quella della esistenza, storicamente consolidata, di uffici periferici (come ad esempio i Provveditorati agli studi e le Sovraintendenze ai beni culturali e ambientali), che non può quindi confondersi in alcun modo con lo spostamento di sede dei Ministeri; spostamento non legittimato né dalla Costituzione che individua in Roma la capitale della Repubblica, né dalle leggi ordinarie, quale ad esempio l’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, che consente di intervenire con regolamento ministeriale solo sull’individuazione degli uffici centrali e periferici e non sullo spostamento di sede dei Ministeri. Inoltre, il rapporto tra tali uffici periferici e gli enti locali va assicurato sull’intero territorio nazionale nell’ambito dei già delineati uffici territoriali di Governo.
Va peraltro rilevato che a fronte della scelta, non avente connotati di particolare rilievo istituzionale, di aprire meri uffici di rappresentanza, non giova alla chiarezza una recente nota della Presidenza del Consiglio, che inquadra tale iniziativa nell’ambito di “intese già raggiunte sugli uffici decentrati e di rappresentanza di alcuni ministeri sia al Nord che al Sud, come già in essere per molti altri ministeri”, così preludendo ad ulteriori dispersioni degli assetti organizzativi dei Ministeri tanto da consentire la prefigurazione, da parte di esponenti dello stesso Governo, di casuali localizzazioni in vari siti regionali o municipali delle amministrazioni centrali.
E’ necessario ribadire che tale evoluzione confliggerebbe con l’articolo 114 della Costituzione che dichiara Roma Capitale della Repubblica, nonché con quanto dispongono le leggi ordinarie attuative già precedentemente citate.
La pur condivisibile intenzione di avvicinare l’amministrazione pubblica ai cittadini, pertanto, non può spingersi al punto di immaginare una “capitale diffusa” o ” reticolare” disseminata sul territorio nazionale, in completa obliterazione della menzionata natura di Capitale della città di Roma, sede del Governo della Repubblica.
Ho ritenuto doveroso, onorevole Presidente, prospettarle queste riflessioni di carattere istituzionale – conclude il Presidente Napolitano – al fine di evitare equivoci e atti specifici che chiamano in causa la mia responsabilità quale rappresentante dell’unità nazionale e garante di princìpi e precetti sanciti dalla Costituzione”.
Lettera del Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio sul decentramento delle sedi dei Ministeri sul territorio
Pubblicato: 28 luglio 2011 Filed under: AGENDA della Politica italiana, Governo, Ministeri, Presidente della Repubblica Lascia un commento »“Mi risulta che il Ministro delle riforme per il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa, con decreti in data 7 giugno 2011 – peraltro non pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – hanno provveduto a istituire proprie “sedi distaccate di rappresentanza operativa”; ho appreso altresì che analoghe iniziative verrebbero assunte a breve anche dal Ministro del turismo e dal Ministro dell’economia e delle finanze (quest’ultimo titolare di un importante Dicastero, anziché Ministro senza portafoglio come gli altri tre).” Inizia così la lettera inviata ieri dal Presidente della Repubblica,Giorgio Napolitano, al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, sul tema del decentramento delle sedi dei Ministeri sul Territorio.
“Come ho già avuto occasione di sottolineare al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dott. Letta – continua il Capo dello Stato – la dislocazione di sedi ministeriali in ambiti del territorio diversi dalla città di Roma deve tener conto delle disposizioni contenute nel regio decreto n. 33 del 1871, ancora pienamente vigente, che nell’istituire, all’articolo 1, Roma quale capitale d’Italia ha altresì previsto che in essa abbiano sede il Governo ed i Ministeri.
E’ altresì noto che la scelta di Roma capitale è stata costituzionalizzata con la riforma del titolo V della nostra Carta che, con la nuova formulazione dell’articolo 114, terzo comma, ha da una parte introdotto un bilanciamento con le più ampie funzioni attribuite agli enti territoriali e dall’altra ha posto un vincolo che coinvolge tutti gli organi costituzionali, compresi ovviamente il Governo e la Presidenza del Consiglio: vincolo ribadito dalla legge n. 42 del 2009, che all’art. 24 prevede un primo ordinamento transitorio per Roma capitale diretto “a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli Organi Costituzionali”.
Infine, recentemente e sia pure in un contesto non univoco, nel corso dell’esame parlamentare del d.l. n. 70 del 2011, sono stati discussi e votati diversi ordini del giorno finalizzati ad escludere ipotesi di delocalizzazione dei Ministeri pur nell’accoglimento, senza voto, di un o.d.g. (Cicchitto ed altri) di contenuto autorizzatorio.
Quanto al contenuto dei citati decreti istitutivi devo rilevare che i Ministri emananti, Ministri senza portafoglio, hanno provveduto autonomamente ad istituire sedi distaccate, rispettivamente, di un Dipartimento e di una Struttura di missione, che costituiscono parte dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio.
Poiché ai fini di una eventuale sua elasticità, il decreto legislativo n. 303 del 1999, all’articolo 7, attribuisce al Presidente del Consiglio la facoltà di adottare con DPCM le misure per il miglior esercizio delle sue funzioni istituzionali, ritengo che l’autorizzazione ad una eventuale diversa allocazione di sedi o strutture operative, e non già di semplice rappresentanza, dovrebbe più correttamente trovare collocazione normativa in un atto avente tale rango, da sottoporre alla registrazione della Corte dei Conti per i non irrilevanti profili finanziari, come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2002.
Peraltro l’apertura di sedi di mera rappresentanza costituisce scelta organizzativa da valutarsi in una logica costi-benefici che, in ogni caso, dovrebbe improntarsi, nell’attuale situazione economico-finanziaria, al più rigido contenimento delle spese e alla massima efficienza funzionale.
Tutt’altra fattispecie, prevista dalla stessa Costituzione e da numerose leggi attuative, è quella della esistenza, storicamente consolidata, di uffici periferici (come ad esempio i Provveditorati agli studi e le Sovraintendenze ai beni culturali e ambientali), che non può quindi confondersi in alcun modo con lo spostamento di sede dei Ministeri; spostamento non legittimato né dalla Costituzione che individua in Roma la capitale della Repubblica, né dalle leggi ordinarie, quale ad esempio l’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, che consente di intervenire con regolamento ministeriale solo sull’individuazione degli uffici centrali e periferici e non sullo spostamento di sede dei Ministeri. Inoltre, il rapporto tra tali uffici periferici e gli enti locali va assicurato sull’intero territorio nazionale nell’ambito dei già delineati uffici territoriali di Governo.
Va peraltro rilevato che a fronte della scelta, non avente connotati di particolare rilievo istituzionale, di aprire meri uffici di rappresentanza, non giova alla chiarezza una recente nota della Presidenza del Consiglio, che inquadra tale iniziativa nell’ambito di “intese già raggiunte sugli uffici decentrati e di rappresentanza di alcuni ministeri sia al Nord che al Sud, come già in essere per molti altri ministeri”, così preludendo ad ulteriori dispersioni degli assetti organizzativi dei Ministeri tanto da consentire la prefigurazione, da parte di esponenti dello stesso Governo, di casuali localizzazioni in vari siti regionali o municipali delle amministrazioni centrali.
E’ necessario ribadire che tale evoluzione confliggerebbe con l’articolo 114 della Costituzione che dichiara Roma Capitale della Repubblica, nonché con quanto dispongono le leggi ordinarie attuative già precedentemente citate.
La pur condivisibile intenzione di avvicinare l’amministrazione pubblica ai cittadini, pertanto, non può spingersi al punto di immaginare una “capitale diffusa” o ” reticolare” disseminata sul territorio nazionale, in completa obliterazione della menzionata natura di Capitale della città di Roma, sede del Governo della Repubblica.
Ho ritenuto doveroso, onorevole Presidente, prospettarle queste riflessioni di carattere istituzionale – conclude il Presidente Napolitano – al fine di evitare equivoci e atti specifici che chiamano in causa la mia responsabilità quale rappresentante dell’unità nazionale e garante di princìpi e precetti sanciti dalla Costituzione”.
Giorgio Napolitano e Berlusconi: diverse sensibilità istituzionali in rapporto allo spostamento di ministeri a Monza
Pubblicato: 27 luglio 2011 Filed under: AGENDA della Politica italiana, Ministeri, Presidente della Repubblica Lascia un commento »
Le diverse sensibilità istituzionali
di Marcello Sorgi su La Stampa
C’era da aspettarselo, l’intervento di Napolitano e la richiesta di chiarimenti sullo spostamento dei ministeri al Nord. Almeno dalla scorsa settimana, quando Berlusconi era salito al Colle per discutere di rimpasto e sostituzione del ministro di Giustizia, senza fare alcun accenno alla programmata iniziativa leghista. Qui viene allo scoperto la diversa sensibilità formale del Capo dello Stato e di quello del governo. Per Berlusconi, infatti, il trasloco è solo uno dei tanti capricci di Bossi, e neppure dei più importanti, pensando al calvario che il Senatùr ha inflitto al governo in questa inquieta stagione di declino.
Per Napolitano, invece, trovarsi una bella mattina con quattro ministri che, sia pure senza riuscire a trattenere i sorrisi per il ridicolo, inaugurano i loro ministeri a Monza, è del tutto inaccettabile. Specie se questo comporta l’emissione di decreti che devono passare per la scrivania del Presidente della Repubblica.
In realtà la mossa dei ministeri è solo l’ultima iniziativa di propaganda di un partito che si sente minacciato sul proprio territorio e che non sa più a che santo votarsi.
“il Presidente della Repubblica dal momento in cui gli è stata prospettata la nomina dell’on. Romano a ministro dell’agricoltura, ha ritenuto necessario assumere informazioni sullo stato del procedimento a suo carico per gravi imputazioni”
Pubblicato: 23 marzo 2011 Filed under: AGENDA della Politica italiana, Ministeri Lascia un commento »
“Gli sviluppi del procedimento giudiziario chiariscano al più presto l’effettiva posizione del nuovo ministro dell’Agricoltura”
Il Presidente della Repubblica ha oggi firmato il decreto con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono accettate le dimissioni rassegnate dall’on. Sandro Bondi dalla carica di Ministro dei Beni e Attività culturali. Con altro decreto è stato nominato Ministro per i Beni e Attività culturali il dott. Giancarlo Galan cessando dalla carica di Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Il Capo dello Stato ha quindi firmato, su proposta del Presidente del Consiglio, il decreto di nomina dell’on. Francesco Saverio Romano alla carica di Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Subito dopo si è svolta la cerimonia del giuramento del nuovo Ministro.
In una nota dell’Ufficio Stampa si è rilevato che “il Presidente della Repubblica dal momento in cui gli è stata prospettata la nomina dell’on. Romano a ministro dell’agricoltura, ha ritenuto necessario assumere informazioni sullo stato del procedimento a suo carico per gravi imputazioni. Essendo risultato che il giudice per le indagini preliminari non ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Palermo, e che sono previste sue decisioni nelle prossime settimane, il Capo dello Stato ha espresso riserve sulla ipotesi di nomina dal punto di vista dell’opportunità politico-istituzionale.
A seguito della odierna formalizzazione della proposta da parte del Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica ha proceduto alla nomina non ravvisando impedimenti giuridico-formali che ne giustificassero un diniego. Egli ha in pari tempo auspicato che gli sviluppi del procedimento chiariscano al più presto l’effettiva posizione del ministro”.
da: Notizia.
Storia dell’Unità e del ministero dell’Interno
Pubblicato: 17 marzo 2011 Filed under: Diritto Costituzionale, Diritto Pubblico, Ministeri, Storia d'Italia Lascia un commento »| Dopo circa venti anni, si ridisegna la struttura funzionale e organizzativa… |
da: Ministero Dell’Interno – Scheda Editoriale.
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha oggi inviato una lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio, nella quale ha richiamato l’attenzione sull’ampiezza e sulla eterogeneità delle modifiche fin qui apportate nel corso del procedimento di conversione al testo originario del decreto-legge cosiddetto “milleproroghe”. Il Capo dello Stato, nel ricordare i rilievi ripetutamente espressi fin dall’inizio del settennato, ha messo in evidenza che la prassi irrituale con cui si introducono nei decreti-legge disposizioni non strettamente attinenti al loro oggetto si pone in contrasto con puntuali norme della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti parlamentari, eludendo il vaglio preventivo spettante al Capo dello Stato in sede di emanazione dei decreti-legge
Pubblicato: 22 febbraio 2011 Filed under: AGENDA della Politica italiana, Ministeri, Presidente della Repubblica 1 Commento »testo integrale della lettera che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato al Presidente del Senato, Renato Schifani, al Presidente della Camera, Gianfranco Fini, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi:
“Onorevoli Presidenti,
ho attentamente esaminato i contenuti delle modifiche e delle aggiunte apportate, nel corso dell’esame al Senato, al disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese.
Devo innanzi tutto osservare che il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato presentato dal Governo al Senato il 29 dicembre 2010 (A.S. 2518), ed assegnato alle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio il 7 gennaio 2011. L’esame in sede referente, iniziato il successivo 19 gennaio, si è concluso l’11 febbraio, con l’approvazione di 104 emendamenti. Nello stesso giorno è iniziato l’esame in Assemblea, che si è concluso mercoledì 16 febbraio con l’approvazione del maxiemendamento presentato dal Governo, sul quale è stata posta la questione di fiducia, che riproduce il testo delle Commissioni con l’aggiunta di numerose altre disposizioni. L’esame in prima lettura ha dunque consumato 50 dei 60 giorni tassativamente previsti dalla Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge nonostante che l’esame nell’Assemblea del Senato si sia concentrato in pochi giorni.
A seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni del Senato e dal Governo con il successivo maxiemendamento, al testo originario del decreto-legge, costituito da 4 articoli (di cui il terzo relativo alla copertura finanziaria e il quarto all’entrata in vigore) e 25 commi, sono stati aggiunti altri 5 articoli e 196 commi. Molte di queste disposizioni aggiunte in sede di conversione sono estranee all’oggetto quando non alla stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i princìpi e le norme della Costituzione.
E ciò è avvenuto nonostante l’intendimento manifestato dal Governo al Capo dello Stato in sede di illustrazione preventiva del provvedimento d’urgenza, poi confermato con l’approvazione del testo da me successivamente emanato, di limitare a soli tre mesi le proroghe non onerose di termini in scadenza entro il 31 dicembre 2010, rendendo facoltativa la ulteriore proroga al 31 dicembre 2011 di quei termini e degli altri indicati in apposita tabella attraverso l’eventuale adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; nonché di prevedere pochi e mirati interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
E’ appena il caso di ricordare che questo modo di procedere, come ho avuto modo in diverse occasioni di far presente fin dall’inizio del settennato ai Presidenti delle Camere e ai Governi che si sono succeduti a partire dal 2006, si pone in contrasto con i principi sanciti dall’articolo 77 della Costituzione e dall’articolo 15, comma 3, della legge di attuazione costituzionale n. 400 del 1988, recepiti dalle stesse norme dei regolamenti parlamentari. L’inserimento nei decreti di disposizioni non strettamente attinenti ai loro contenuti, eterogenee e spesso prive dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, elude il vaglio preventivo spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione dei decreti legge. Inoltre l’eterogeneità e l’ampiezza delle materie non consentono a tutte le Commissioni competenti di svolgere l’esame referente richiesto dal primo comma dell’articolo 72 della Costituzione, e costringono la discussione da parte di entrambe le Camere nel termine tassativo di 60 giorni. Si aggiunga che il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia realizza una ulteriore pesante compressione del ruolo del Parlamento.
Tali considerazioni sono state da me ribadite ancora di recente con la lettera in data 22 maggio 2010 inviata in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 in materia di incentivi, recante le norme anti-evasione di contrasto alle c.d. frodi-carosello.
Sono consapevole che una eventuale decisione di avvalermi della facoltà di richiedere una nuova deliberazione alle Camere del disegno di legge in esame ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione, per il momento in cui interviene a seguito della pressoché integrale consumazione da parte del Parlamento dei termini tassativamente previsti dall’art. 77 della Costituzione, potrebbe comportare la decadenza delle disposizioni contenute nel decreto-legge da me emanato nonché di quelle successivamente introdotte in sede di conversione: ed è questa la ragione per la quale vi sono solo due precedenti in cui tale facoltà è stata esercitata nei confronti di disegni di legge di conversione di decreti-legge dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 1996 che ha ritenuto di norma costituzionalmente illegittima la reiterazione dei decreti-legge (entrambi da parte del Presidente Ciampi, che in data 29 marzo 2002 e 3 marzo 2006 chiese una nuova deliberazione alle Camere sulle leggi di conversione dei decreti-legge 25 gennaio 2002, n. 4 e 10 gennaio 2006 n. 2).
Devo osservare peraltro che l’ordinamento prevede la possibilità di ovviare a tali inconvenienti, attraverso sia la regolamentazione con legge dei rapporti giuridici sorti sulla base del testo originario del decreto, sia la riproposizione in uno o più provvedimenti legislativi, anche di urgenza, di quelle disposizioni introdotte in sede di conversione che si ritengano conformi ai princìpi costituzionali. Inoltre allorché, come in questo caso, la decadenza del decreto-legge sia riconducibile al rinvio del disegno di legge di conversione in legge ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione, anziché alla mancata conversione da parte delle Camere nei termini stabiliti dall’articolo 77, ritengo possibile anche una almeno parziale reiterazione del testo originario del decreto-legge.
Ho ritenuto di dovervi sottoporre queste considerazioni perché a mio avviso non mancherebbero spazi, attraverso una leale collaborazione tra Governo e Parlamento da un lato e fra maggioranza ed opposizione dall’altro, per evitare che un decreto-legge concernente essenzialmente la proroga di alcuni termini si trasformi sostanzialmente in una sorta di nuova legge finanziaria dai contenuti più disparati.
Mi riservo altresì, qualora non sia possibile procedere alla modifica del testo del disegno di legge approvato dal Senato, di suggerire l’opportunità di adottare successivamente possibili norme interpretative e correttive, qualora io ritenga, in ultima istanza, di procedere alla promulgazione della legge. Devo infine avvertire che, a fronte di casi analoghi, non potrò d’ora in avanti rinunciare ad avvalermi della facoltà di rinvio, anche alla luce dei rimedi che l’ordinamento prevede nella eventualità della decadenza di un decreto-legge, come ho sopra ricordato”.
Il Monitoraggio 2009 dei siti internet della PA assegna il primato tra i ministeri a interno.it, confermando l’ottimo giudizio ai siti di Polizia, Carabinieri e Vigili del fuoco
Pubblicato: 20 gennaio 2010 Filed under: Ministeri, Tecnologie internettiane, WEB 2.0 Lascia un commento »Il Monitoraggio 2009 dei siti internet della PA assegna il primato tra i ministeri a interno.it, confermando l’ottimo giudizio ai siti di Polizia, Carabinieri e Vigili del fuoco
Il ‘Monitoraggio 2009′ dei siti istituzionali, realizzato dal gruppo di lavoro della Facoltà di Lingue dell’Università degli Studi di Udine – corso di laurea in Relazioni Pubbliche, coordinato dal professor Francesco Pira (docente di comunicazione e relazioni pubbliche), assegna il primato tra i ministeri al portale web del ministero dell’Interno, confermando il giudizio d’eccellenza anche ai siti istituzionali di Polizia, Carabinieri e Vigili del fuoco
Ministero Dell’Interno – Notizie
disegno di legge che istituisce il nuovo Ministero della Salute
Pubblicato: 9 novembre 2009 Filed under: 5 - SERVIZI alla PERSONA e alla COMUNITA', Ministeri, Servizi sanitari Lascia un commento »Approda in Aula lunedi’, alla Camera, il disegno di legge che istituisce il nuovo Ministero della Salute scorporandolo dal dicastero del Welfare. Dopo il disco verde del Senato, la prossima settimana potrebbe quindi essere decisiva per l’approvazione della legge e la nomina del nuovo ministro della Salute, che secondo quanto gia’ annunciato dal ministro Sacconi, dovrebbe essere l’attuale viceministro Ferruccio Fazio.
Le nuove norme che Montecitorio si appresta a valutare, prevedono – salvo modifiche – alcuni vincoli di spesa per il dicastero di Lungotevere Ripa, che dovra’ agire di concerto con il ministero dell’Economia. Con l’istituzione del nuovo Ministero saliranno a 13 i ministri della Repubblica. Francesca Martini ed Eugenia Roccella continueranno a svolgere il ruolo di sottosegretari coadiuvando Fazio. (AGI)
SALUTE:SETTIMANA PROSSIMA DECISIVA PER NASCITA NUOVO MINISTERO
Ministero Dell’Interno – Home Page
Pubblicato: 23 marzo 2009 Filed under: Ministeri Lascia un commento »Ministero Dell’Interno – Home Page



Il ‘Monitoraggio 2009′ dei siti istituzionali, realizzato dal gruppo di lavoro della Facoltà di Lingue dell’Università degli Studi di Udine – corso di laurea in Relazioni Pubbliche, coordinato dal professor Francesco Pira (docente di comunicazione e relazioni pubbliche), assegna il primato tra i ministeri al portale web del ministero dell’Interno, confermando il giudizio d’eccellenza anche ai siti istituzionali di Polizia, Carabinieri e Vigili del fuoco