Il popolo dei disobbedienti – Ilvo Diamanti, Repubblica.it


forse “la” chiave del risultato. I referendum riflettono il cambiamento carsico, avvenuto e maturato nella società. Che, secondo Giuseppe De Rita, si sarebbe ulteriormente frammentata. In questa galassia, attraversata da emozioni più che da ragioni, dalle passioni più che dagli interessi, è cresciuto un movimento diffuso. Affollato di giovani e giovanissimi. La cui voce echeggia attraverso mille piccole manifestazioni, nei mille piccoli luoghi di vita quotidiana. Attraverso il contatto diretto. Attraverso la Rete. Per questo è poco visibile. Ma attivo e vitale. L’ostracismo della maggioranza di governo, il silenzio di MediaRai. Li hanno aiutati. Legittimati. Perché la tivù MediaRai e i suoi padroni, ormai, sono il passato.

 

Il popolo dei disobbedienti – Repubblica.it.

“I dati sono chiarissimi. Il quorum è stato superato in 102 province su 110. [...] E sono ancora una volta, dopo le amministrative, il Nord e il Centro a penalizzare più chiaramente la maggioranza di centro-destra”, Roberto D’Alimonte su Il Sole 24 Ore


Roberto D’Alimonte, sulle pagine de Il Sole 24 Ore, commenta i risultati del referendum 2011:

  • “I dati sono chiarissimi. Il quorum è stato superato in 102 province su 110. [...] E sono ancora una volta, dopo le amministrative, il Nord e il Centro a penalizzare più chiaramente la maggioranza di centro-destra”.

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Schiaffo-bis dal Nord – Roberto D’Alimonte su Il Sole 24 Ore – Ufficio Stampa – LUISS Guido Carli.

sì schiacciante a tutti i referendum quali effetti politici avrà nell’’immediato? di Giorgio Dell’Arti


Il quorum è stato raggiunto, i sì hanno vinto con percentuali bulgare, è escluso che l’Italia possa in futuro dotarsi di impianti nucleari o che possa cedere a privati la gestione di acquedotti e rubinetti o che sia consentito al presidente del Consiglio e ai suoi ministri di opporre a un tribunale la norma — abrogata per sempre— del cosiddetto «legittimo impedimento» , cioè la possibilità di giustificare con impegni dipendenti dal loro incarico l’assenza nell’aula di un processo. Erano 16 anni che un referendum non raccoglieva un numero di voti sufficiente a far scattare l’abrogazione, come si sa ormai universalmente il 50%+1 degli aventi diritto. 

Prima di tutto completiamo il quadro con le cifre. 
Ha votato il 57%degli aventi diritto, percentuale che diminuisce di qualche decimo di punto (56,6) se si considera il voto degli italiani all’estero. Il voto degli italiani all’estero, qualunque sia la sentenza della Cassazione, non può comunque in nessun caso modificare i risultati. In tutte e quattro le consultazioni i «sì» hanno ottenuto il 95%dei voti. Il maggior numero di «sì» è andato al secondo quesito sull’acqua, quello relativo ai profitti (96,2%). Il minor numero di «sì» al referendum sull’energia nucleare (94,6). Affluenza più alta al Nord che al Sud, dettaglio che può indurre qualche ulteriore riflessione nella Lega, anche se, storicamente, è sempre stato così.
Come mai stavolta s’è raggiunto il quorum? Il referendum sembrava un attrezzo democratico completamente fuori moda. 
Due ragioni, secondo me. Primo, la tragedia di Fukushima che ha fatto sentire a molti come indispensabile una presa di posizione contraria all’energia nucleare. È quello che Vittorio Feltri, in televisione, ha semplicemente chiamato «la paura». È il referendum che ha generato il maggior rammarico, almeno apparentemente, nel premier: «Il popolo sta decidendo che dovremo rinunciare a questo tipo di energia» ha detto ieri mattina a urne ancora aperte (il premier ha rilasciato dichiarazioni assai sobrie: «Prendiamo atto… la volontà del popolo…» ). Seconda ragione: il desiderio forte in una parte dell’elettorato molto cospicua di mandare a Berlusconi (e probabilmente anche a Bossi) un messaggio preciso: la tua stagione è finita, per favore togliti di mezzo.
I politici di centrodestra negano che al referendum si possa dare un’interpretazione politica. Per lo meno: un’interpretazione politica capace di provocare una caduta del governo o addirittura nuove elezioni. 
Mica tutti. Polverini e Alemanno sono andati a votare, e l’hanno fatto in modo eclatante, in modo che si sapesse. Stessa cosa Zaia, e stessa cosa Maroni, che ha ritirato le schede sull’acqua votando due sì. Sono segni di una lacerazione all’interno del centrodestra. A voto acquisito Alemanno ha rilasciato questa dichiarazione: «Il centrodestra non può in alcun modo minimizzare questo risultato e deve trarne conseguenze dal punto di vista della propria rotta politica e da quello dei propri contenuti programmatici». Calderoli era stato anche più duro: «Alle Amministrative due settimane fa abbiamo preso la prima sberla, ora con il referendum è arrivata la seconda sberla e non vorrei che quella di prendere sberle diventasse un’abitudine. Per questo domenica andremo a Pontida per dire quello che Berlusconi dovrà portare in aula il 22 giugno…» . Questa dichiarazione rende la festa leghista di Pontida un passaggio cruciale: Bossi dovrà evitare fischi e contestazioni e sarà costretto a chiedere magari la luna per rimontare la corrente. Di sicuro: l’abbassamento delle tasse, i ministeri a Milano e molto probabilmente la fine delle missioni all’estero per risparmiare soldi e per tentare di arginare l’emigrazione libica. Veramente la Lega si aspetta che Berlusconi, alla Camera il 22, sia in grado di far promesse tanto impegnative? La fine della guerra di Libia non compete al governo italiano. L’aria è che la Lega voglia andare a votare. Maroni l’ha detto esplicitamente ieri in un’intervista al Corriere della Sera: o c’è la svolta o ci sono le urne. La svolta, con una maggioranza imperniata sui cosiddetti responsabili, non è semplice.
Il centrosinistra? 
 Bersani ha chiesto le dimissioni del governo. Bella la definizione del voto: «È stato un altro referendum sul divorzio, sul divorzio tra il governo e il Paese» . Di Pietro ha scelto una linea molto moderata: «I referendum non erano su Berlusconi. Non vanno adoperati adesso per far cadere il governo» . Fini, Casini e Rutelli hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, in nome del Terzo Polo. Chiedono anche loro che Berlusconi se ne vada.
Può il premier, dopo l’abrogazione popolare del legittimo impedimento, pretendere altre leggi che limitino le azioni dei magistrati contro di lui? 
Prima del voto s’era sentita la chiacchiera per cui il Cavaliere vorrebbe adesso far approvare di corsa dal Senato il «processo breve» . Ho l’impressione che sarà difficile. Non glielo permetterà la Lega e molto probabilmente il presidente Napolitano, con quel 95%di sì, avrebbe in mano una ragione forte per non firmare.

Referendum del 12 e 13 giugno 2011 – Ministero dell’Interno


 

Referendum del 12 e 13 giugno 2011

Referendum 1
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Quesito completo

Italia (Lunedi’ ore 15:00)
8.092 comuni su 8.092
1.279 comunicazioni su 1.279
54,81%
61.599 sezioni su 61.599
1.279 comunicazioni su 1.279
SI
95,35%
NO
4,65%
Referendum 2
TARIFFA SERVIZIO IDRICO

Quesito completo

Italia (Lunedi’ ore 15:00)
8.092 comuni su 8.092
1.279 comunicazioni su 1.279
54,82%
61.599 sezioni su 61.599
1.279 comunicazioni su 1.279
SI
95,80%
NO
4,20%
Referendum 3
ENERGIA ELETTRICA NUCLEARE

Quesito completo

Italia (Lunedi’ ore 15:00)
8.092 comuni su 8.092
1.279 comunicazioni su 1.279
54,79%
61.599 sezioni su 61.599
1.279 comunicazioni su 1.279
SI
94,05%
NO
5,95%
Referendum 4
LEGITTIMO IMPEDIMENTO

Quesito completo

Italia (Lunedi’ ore 15:00)
8.092 comuni su 8.092
1.279 comunicazioni su 1.279
54,78%
61.599 sezioni su 61.599
1.279 comunicazioni su 1.279
SI
94,62%
NO

5,38%

Referendum del 12 e 13 giugno 2011 – Ministero dell’Interno.

Referendum 12 e 13 giugno, guida al voto | Muoversi Insieme


Con il sì definitivo della Corte Costituzionale dato giusto ieri, anche il referendum sul nucleare si avvia al responso dei cittadini di domenica e lunedì prossimi. Sono dunque quattro i quesiti sui quali siamo chiamati a votare: perché la consultazione abbia efficacia è però necessario che raggiunga i seggi il 50 per cento più uno degli italiani sopra i diciotto anni. In totale, gli elettori chiamati alle urne sono oltre 47 milioni, più gli oltre 3,2 milioni residenti all’estero, che però hanno già votato. Ma su che cosa siamo chiamati a dire sì o no? E soprattutto con quali effetti? Vediamolo insieme

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Referendum 12 e 13 giugno, guida al voto | Muoversi Insieme.

Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011


 

Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011

QUANDO SI VOTA

Domenica 12 giugno, dalle ore 8,00 alle ore 22,00, e lunedì 13 giugno, dalle ore 7,00 alle ore 15,00, si svolgeranno le operazioni di votazione per quattro referendum popolari il cui oggetto è il seguente:

Referendum popolare n. 1:

Scheda di colore rosso – Modalità e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: Abrogazione.
Il quesito prevede l’abrogazione di norme che attualmente consentono di affidare la gestione dei servizi pubblici locali a operatori economici privati;

Referendum popolare n. 2:

Scheda di colore giallo – Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito: Abrogazione parziale di norme.
Il quesito propone l’abrogazione delle norme che stabiliscono la determinazione della tariffa per l’erogazione dell’acqua, il cui importo prevede attualmente anche la remunerazione del capitale investito dal gestore;

Referendum popolare n. 3:

Scheda di colore grigio – Abrogazione dei commi 1 e 8 dell’articolo 5 del dl 31 marzo 2011 n.34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n.75: Abrogazione parziale di norme.
Il quesito propone l’abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare;

Referendum popolare n. 4:

Scheda di colore verde – Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale.
Il quesito propone l’abrogazione di norme in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale.

COME SI VOTA

All’elettore saranno consegnate quattro schede di colore diverso:

• una scheda di colore rosso per il referendum popolare n. 1;
• una scheda di colore giallo per il referendum popolare n. 2;
• una scheda di colore grigio per il referendum popolare n. 3;
• una scheda di colore verde per il referendum popolare n. 4.

Su ogni scheda vengono riportati il numero del referendum nonché la rispettiva denominazione e il quesito così come approvato dall’Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte Suprema di Cassazione.
Ciascun elettore ha diritto di esprimere il voto, con la matita copiativa, tracciando un segno sul riquadro corrispondente alla risposta da lui prescelta [“SI” o “NO”].
Votando SI, il cittadino esprime la volontà di abrogare le norme sottoposte a referendum; votando NO esprime la volontà di mantenere in vigore le norme sottoposte a referendum.
È possibile ritirare, e quindi votare, anche solamente la scheda per uno o per alcuni dei quesiti referendari.
Affinché il referendum sia valido, deve recarsi alle urne il 50% più uno degli aventi diritti al voto.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 13 giugno subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti per ciascun referendum.

CORPO ELETTORALE

I referendum interesseranno, sul territorio nazionale, sulla base dei dati riferiti al 45º giorno antecedente la votazione e suscettibili di lievi modificazioni al termine della revisione straordinaria delle liste elettorali attualmente in corso, 47.357.878 elettori, di cui 22.734.855 maschi e 24.623.023 femmine. Le sezioni saranno 61.601.
Il corpo elettorale della circoscrizione estero interessato alle consultazioni referendarie è di 3.236.990 elettori: il dato è suscettibile di variazione in relazione all’eventuale ammissione al voto disposta dalle autorità consolari competenti.

TESSERA ELETTORALE PERSONALE

Il Ministero dell’interno ricorda che gli elettori residenti in Italia, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale personale.
Chi avesse smarrito la propria tessera elettorale personale, potrà chiederne un duplicato agli uffici comunali nei cinque giorni antecedenti quello di inizio della votazione (cioè da martedì 7 giugno sino a sabato 11 giugno) dalle ore 9 alle ore 19 nonché nei giorni della votazione (domenica 12 giugno e lunedì 13 giugno) per tutta la durata delle operazioni di voto.

Tutti i risultati elettorali e i dati relativi all’affluenza alle urne saranno consultabili in tempo reale sul sito: www.interno.itMinistero Dell’Interno – Comunicati Stampa.

Referendum sull’acqua … se vince il sì … se vince il no …


La scheda rossa. Sulla scheda rossa c’è scritto “Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione”. Votando “sì” il cittadino sceglie di abrogare l’art. 23 bis del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 e le correzioni che questo testo ha subito nei due anni successivi.

Se vince il no (o non si raggiunge il quorum, formato dal 50% +1 degli aventi diritto). In questo caso resta in vigore l’articolo 23 bis, che prevede la privatizzazione del servizio idrico entro la fine di quest’anno. I comuni che gestiscono il servizio attraverso imprese pubbliche dovranno organizzare gare pubbliche trasparenti per affidare la gestione della rete a imprese private o ad aziende miste tra capitale pubblico e privato, dove però il socio non-statale abbia almeno il 40% delle azioni e anche il potere di prendere le decisioni “operative” sul servizio. Nel caso che la società che gestisce il servizio sia quotata in Borsa, l’ente locale deve scendere sotto il 40% entro il 2013 e sotto il 30% entro fine 2015. Il possesso dell’infrastruttura, comunque, resta sempre pubblico.

Le eccezioni. Solo in casi “eccezionali” il 23-bis consente la gestione del servizio idrico a un’azienda dell’ente locale. Ma serve il via libera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Se vince il sì. Con la vittoria dei “sì” l’articolo 23 bis viene abrogato, e quindi saltano gli obblighi previsti e la situazione resta quella attuale: i Comuni possono scegliere liberamente se affidare la gestione dei servizi idrici a una società pubblica, privata, o mista.

Il punto. La vera novità del decreto legge che il referendum chiede di abrogare sta nell’obbligo della vendita ai privati. Perché sono ormai più di 15 anni che, con la legge Galli del ‘94, l’Italia consente la gestione dei servizi idrici da parte di imprese non pubbliche. Difatti sulle 114 società “affidatarie” del Sistema idrico integrato in Italia ci sono 7 imprese private e 31 società a capitale misto pubblico-privato. Ci sono altre 18 imprese non così facilmente collocabili in queste categorie, ma nella maggioranza dei casi (58 aziende) la gestione dell’acqua è solo pubblica.

La scheda gialla. Sulla scheda gialla c’è invece scritto “Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma”. In questo caso il referendum propone di cancellare la frase “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito” dal comma uno dell’articolo 154 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.

Se vince il no (o manca il quorum). Nel paragrafo de dl. 152 si elencano i criteri sui quali si deve basare il calcolo della tariffa da applicare per il sistema idrico integrato. Si precisa che la tariffa si deve calcolare tenendo conto di diversi fattori, tra i quali i principali sono: la qualità del servizio, i costi delle opere necessarie a fornirlo, le spese per la gestione della rete e l’equa remunerazione del capitale investito, che consiste in un ritorno sull’investimento fatto dall’investitore. La legge fissa il tasso di questa remunerazione al 7%. Vincesse il no, le imprese che gestiscono la rete continueranno ad avere diritto anche a questo ritorno.

Se vince il sì. Una maggioranza di “sì” al secondo quesito spingerebbe presumibilmente a un ribasso delle tariffe del servizio idrico in virtù dell’eliminazione dalla loro valutazione della quota che può dipendere dal criterio di “remunerazione del capitale investito”, dato che questa espressione viene eliminata dalla norma.

La rete. Al centro della questione c’è la rete idrica nazionale. In Italia ci sono 337 mila chilometri di acquedotti. Un sistema che, in media, perde 47 litri d’acqua ogni 100 trasportati sprecando ogni anno, dicono le stime, acqua per 2,5 miliardi di euro. Ovviamente ci sono casi di eccellenza e casi di gestione poco efficiente. Ad esempio a Bari bisogna mettere in rete 206 litri di acqua per farne uscire 100 dai rubinetti e a Palermo 188, mentre le perdite di Milano e Venezia (11 e 9 litri persi ogni 100) sono sotto la media europea di 13 litri persi ogni 100.

Gli investimenti. Utilitatis, l’associazione delle imprese del settore, dice che bisognerà investire 64,1 miliardi nei prossimi trent’anni per mettere a posto la rete. Un progetto, secondo i calcoli del Censis, da finanziare con il 14% di fondi pubblici e con il resto grazie alle tariffe. Coviri, la commissione di vigilanza sul sistema idrico, fa una stima di poco inferiore: servono, dice, 45,3 miliardi. L’idea del dl n. 112 del 25 giugno 2008 è coinvolgere i privati per non costringere lo Stato ad accollarsi tutta la spesa.

DA: VoceArancio » Blog Archive » Di chi è l’acqua?.

La Corte Costituzionale ha dato il via libera all’unanimità all’ammissibilità del referendum sul nucleare, così come riformulato dalla Cassazione dopo le modifiche introdotte dalla legge ‘omnibus’. Il quesito secondo la Corte e’ “connotato da una matrice razionalmente unitaria e possiede i necessari requisiti di chiarezza, omogeneità ed univocita”


La Corte Costituzionale ha dato il via libera all’unanimità all’ammissibilità del referendum sul nucleare, così come riformulato dalla Cassazione dopo le modifiche introdotte dalla legge ‘omnibus’. Il quesito secondo la Corte e’ “connotato da una matrice razionalmente unitaria e possiede i necessari requisiti di chiarezza, omogeneità ed univocita”.

Sentenza 174/2011
Giudizio
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Camera di Consiglio del 07/06/2011 Decisione del 07/06/2011
Deposito del 07/06/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:
Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad oggetto i commi 1 e 8 dell’articolo 5 del d.l. 31/03/2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 n. 75, nel quesito riformulato dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione con ordinanza 1° giugno 2011.
Massime:
Atti decisi:
ref. 155
SENTENZA N. 174
ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull’ammissibilità, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dei commi 1 e 8 dell’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, giudizio iscritto al n. 155 del registro referendum.
Vista l’ordinanza del 1°-3 giugno 2011 con la quale l’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte Suprema di cassazione ha riformulato il quesito relativo alla richiesta di abrogazione referendaria di alcune norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare, già dichiarata ammissibile con la sentenza n. 28 del 2011.
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
uditi l’avvocato Alessandro Pace per Di Pietro Antonio, De Filio Gianluca, Maruccio Vincenzo e Parenti Benedetta, l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Gianluigi Pellegrino per il Partito Democratico, per i Gruppi parlamentari del Partito Democratico presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e per il Movimento Difesa del Cittadino e Stefano Crisci per Fare Ambiente – Movimento ecologista europeo onlus.

Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza n. 28 del 2011 questa Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione di una molteplicità di disposizioni, e di frammenti di disposizioni, che disciplinavano la costruzione e l’esercizio di nuove centrali nucleari, per la produzione di energia elettrica, contenute: nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133; nella legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia); nel decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); nel decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99); richiesta dichiarata legittima, previa modifica, con ordinanza del 6-7 dicembre 2010 dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
2. – Successivamente al predetto giudizio di ammissibilità, il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, all’art. 5 ha disposto che «al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare» (comma 1); che «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, l’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell’energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali in materia di scenari energetici e ambientali» (comma 8).
L’incidenza della nuova normativa sul procedimento referendario è stata esaminata dall’Ufficio centrale per il referendum, il quale, con ordinanza del 1°-3 giugno 2011, ha trasferito la richiesta di abrogazione referendaria delle disposizioni già individuate come «Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia elettrica nucleare» sulle disposizioni di cui al riportato articolo 5, commi 1 e 8, del d.l. n. 34 del 2011.
3. – Ad avviso dell’Ufficio centrale il suindicato intervento, «in contraddizione manifesta con le dichiarate abrogazioni, dà luogo ad una politica flessibile dell’energia, che include e non esclude anche nei tempi più prossimi, la produzione di energia a mezzo di centrali nucleari e vanifica nell’attuale e in modo totale il fine abrogativo della proposta referendaria»; di qui la riformulazione del quesito nei seguenti termini «Volete che siano abrogati i commi 1 e 8 dell’articolo 5 del d.l. 31/3/2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26/5/2011 n. 75 ?”, con il seguente titolo “Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare”».
4. – Ricevuta la comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 7 giugno 2011 per la conseguente decisione in ordine all’ammissibilità della richiesta, così come modificata, dandone regolare comunicazione.
5. – Nell’imminenza della camera di consiglio hanno depositato memorie il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il Movimento Fare Ambiente – Movimento ecologista europeo, in persona del Presidente e del legale rappresentante, che hanno chiesto che sia dichiarata inammissibile la richiesta di referendum in esame. Hanno, altresì, depositato memorie i presentatori, il Partito Democratico, in persona del tesoriere nazionale, nonché i gruppi parlamentari del Partito Democratico presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, in persona dei capigruppo, il Movimento Difesa del Cittadino, in persona del suo Presidente nazionale e legale rappresentante, il WWF Italia, tutti chiedendo di dichiarare ammissibile il referendum.
6. – Nella camera di consiglio del 7 giugno 2011 sono intervenuti l’avvocato Alessandro Pace per Di Pietro Antonio, De Filio Gianluca, Maruccio Vincenzo e Parenti Benedetta, l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Gianluigi Pellegrino per il Partito Democratico, per i Gruppi parlamentari del Partito Democratico presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e per il Movimento Difesa del Cittadino e Stefano Crisci per Fare Ambiente – Movimento ecologista europeo onlus.

Considerato in diritto
1. – Il presente giudizio ha ad oggetto l’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo, così come modificata dalla Corte Suprema di cassazione, Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 1°-3 giugno 2011, la quale ha disposto «il trasferimento della richiesta di abrogazione referendaria circa le disposizioni già individuate come “Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia elettrica nucleare” sulle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 8, d.l. 31/3/2011 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011 n. 75».
Le norme oggetto del quesito referendario dichiarato ammissibile da questa Corte con la sentenza n. 28 del 2011 sono state, infatti, modificate da tale intervento legislativo.
L’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2001, n. 75, benché abbia disposto l’abrogazione di tutte le disposizioni oggetto della originaria richiesta referendaria (commi 2-6), ha previsto, tra l’altro, che «al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche […] non si proced[a] alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare» (comma 1), disponendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato all’esito del procedimento stabilito da detta norma, deve essere fissata «la Strategia energetica nazionale, che individua le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia», tenendo «conto delle valutazioni» pure indicate dalla norma (comma 8).
L’Ufficio centrale per il referendum ha trasferito la richiesta referendaria sui commi 1 ed 8 del richiamato art. 5, ritenendoli «non suscettibili di produrre l’impedimento del corso delle operazioni referendarie», poiché recano una disciplina che fa «salva, nell’immediato e contro la volontà referendaria, una scelta attuale nuclearista definendo anche le articolazioni e gli strumenti attraverso i quali essa è, e resta, immediatamente operativa».
2. – In via preliminare, ed al fine di identificare l’ambito del giudizio riservato a questa Corte, va premesso che, secondo la sentenza n. 68 del 1978, qualora nel corso del procedimento referendario la disciplina oggetto del quesito sia modificata, all’Ufficio centrale per il referendum spetta accertare se l’intenzione del legislatore sia diversa rispetto alla regolamentazione precedente della materia. Qualora, infatti, tale intenzione rimanga «fondamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio che siano state apportate dalle Camere, la corrispondente richiesta non può essere bloccata, perché diversamente la sovranità del popolo (attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta a mera apparenza». In siffatta ipotesi, spetta, quindi, all’Ufficio centrale per il referendum verificare se, nonostante gli effetti abrogativi della nuova disciplina, la consultazione popolare debba «svolgersi pur sempre», trasferendo od estendendo la richiesta alla legislazione successiva, al fine di evitare che sia violato l’art. 75 della Costituzione (sentenza n. 68 del 1978).
La giurisprudenza costituzionale ha, altresì, precisato che, in riferimento al quesito riformulato dall’Ufficio centrale per il referendum, compete, invece, a questa Corte verificare che non sussistano eventuali ulteriori ragioni d’inammissibilità rispetto all’art. 75 Cost. ed ai parametri desumibili dall’interpretazione logico-sistematica della Costituzione (sentenze n. 70 del 1978, n. 48 del 1981, n. 137 del 1993).
3. – Così delimitato l’ambito del presente giudizio, il quesito referendario, nella formulazione risultante dal trasferimento operato dall’Ufficio centrale, rispetta i limiti espressamente indicati dall’art. 75 della Costituzione o comunque desumibili dall’ordinamento costituzionale.
3.1. – In particolare, va anzitutto ribadito il giudizio di ammissibilità espresso con la sentenza n. 28 del 2011, tenuto conto dell’identità della materia oggetto della disciplina originaria e di quella modificata. Anche l’attuale quesito, infatti, «non viola […] i limiti stabiliti dall’art. 75, secondo comma, Cost. e quelli desumibili dall’interpretazione logico-sistematica della Costituzione», poiché le disposizioni legislative delle quali si chiede l’abrogazione, «non rientrano fra quelle per le quali detta norma esclude il ricorso all’istituto referendario. In particolare, essa non si pone in contrasto con obblighi internazionali e, segnatamente, con il Trattato istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM), firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato in base alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203».
Inoltre, il quesito è connotato da una matrice razionalmente unitaria e possiede i necessari requisiti di chiarezza, omogeneità ed univocità.
Le disposizioni di cui si propone l’abrogazione (commi 1 ed 8 del citato art. 5) risultano, infatti, a seguito della riformulazione del quesito da parte dell’Ufficio centrale, unite da una medesima finalità: quella di essere strumentali a consentire, sia pure all’esito di «ulteriori evidenze scientifiche» sui profili relativi alla sicurezza nucleare e tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore, di adottare una strategia energetica nazionale che non escluda espressamente l’utilizzazione di energia nucleare, ciò in contraddizione con l’intento perseguito dall’originaria richiesta referendaria, in particolare attraverso l’abrogazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 31 del 2010.
Dunque, anche il quesito in esame mira a realizzare un effetto di mera ablazione della nuova disciplina, in vista del chiaro ed univoco risultato normativo di non consentire l’inclusione dell’energia nucleare fra le forme di produzione energetica, fermo restando, ovviamente, che spetta al legislatore e al Governo, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, di fissare le modalità di adozione della strategia energetica nazionale, nel rispetto dell’esito della consultazione referendaria.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum del 1°-3 giugno 2011, per l’abrogazione dei commi 1 ed 8 dell’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA , Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI

Pietro Ichino |  REFERENDUM: LE MIE SCELTE SU ACQUA, NUCLEARE E LEGITTIMO IMPEDIMENTO


Su due dei quattro quesiti referendari sui quali siamo chiamati a votare domenica prossima mi trovo nella situazione che ho cercato di spiegare qualche tempo fa (Morale e politica): quella del conflitto tra ragion politica e ragione intellettuale. È questo un caso tipico in cui la logica che presiede alle scelte del buon politico, il quale non può prescindere dal consenso a breve termine, diverge dalla logica che muove lo studioso e l’opinionista serio, il quale deve dire fino in fondo quello di cui è convinto, sulla base dei suoi studi e ricerche, senza curarsi dell’impopolarità.
Il mio partito invita gli elettori a votare quattro “sì”. Nessun problema, per quel che mi riguarda, sul legittimo impedimento: qui voterò “sì” con convinzione. Un problema facilmente superabile per il primo quesito sull’acqua: qui sul piano tecnico-giuridico anche il “sì” è compatibile con le mie convinzioni. Le scelte delle quali capisco la ragione politica contingente ma dalle quali le mie convinzioni personali divergono sono le altre due: quella relativa al secondo quesito sull’acqua e quella relativa al quesito che originariamente verteva sul nucleare.
Vediamole una per una.

LEGITTIMO IMPEDIMENTO (scheda verde)
Qui la Corte costituzionale ha già provveduto ad abrogare la parte eccessiva della legge 7 aprile 2010 n. 51, che avrebbe consentito al capo del Governo e ai ministri di sottrarsi a qualsiasi procedimento penale: così ridimensionata, la legge n. 51/2011 si riduce sostanzialmente a una specificazione, in riferimento ai membri del Governo, della regola generale posta dall’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a norma del quale “quando l’imputato [...] non si presenta all’udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice [...] rinvia ad una nuova udienza”. È vero, dunque, che l’abrogazione della parte della legge n. 51/2010 rimasta dopo il taglio operato dalla Consulta non avrà alcun effetto pratico apprezzabile sul piano tecnico-giuridico. Tuttavia, l’abrogazione anche di questa parte residua della legge ha un significato politico molto importante: è la manifestazione del rifiuto, da parte degli italiani, della prassi nefasta delle leggi ad personam, delle riforme della giustizia ideate con l’obiettivo primario di risolvere un problema personale del premier. La nostra amministrazione giudiziaria ha certamente bisogno di riforme, soprattutto sul piano organizzativo; ma quelle fin qui attuate o tentate dal Governo Berlusconi sono sempre state viziate dal fatto di essere mosse da un solo interesse prioritario, che non era quello dell’intera collettività.
Condivido dunque pienamente l’indicazione del Pd a favore del “sì”.

PRIMO QUESITO SU ACQUA, TRASPORTI MUNICIPALI E RIMOZIONE RIFIUTI (scheda rossa)
Questo quesito riguarda l’abrogazione dell’articolo 23-bis, sui “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, del d.-l. n. 112/2008, già modificato nel 2009. La norma stabilisce che - ferma la proprietà pubblica degli impianti – la gestione del servizio di distribuzione dell’acqua (ma anche di altri servizi pubblici, come i trasporti municipali e larimozione e smaltimento dei rifiuti), deve essere affidata, alternativamente: a) a imprese private scelte mediante gara; b) a società controllate dall’ente pubblico, ma nelle quali un soggetto privato detenga almeno il 40% del capitale (questo al fine di garantire almeno un controllo interno sulla correttezza della gestione, incentivato da un rilevante interesse economico). Questa norma costituisce attuazione particolarmente rigorosa di un principio di diritto europeo, che impone regole concorrenziali minime in materia di gara a evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica. L’abrogazione di questo articolo 23-bis non farebbe venir meno la normativa comunitaria, né – ancor meno – impedirebbe l’affidamento di questi servizi pubblici da parte dei comuni o loro consorzi a gestori privati: l’effetto sarebbe soltanto di allentare il vincolo circa la verifica dell’economicità della gestione.
Nelle settimane scorse ho esposto, su questo sito, i motivi del mio orientamento favorevole al principio comunitario dell’affidamento del servizio all’operatore più efficiente (Referendum sull’acqua: un chiarimento necessario; v. in proposito anche  l’articolo di Andrea Boitani e Antonio Massarutto, pubblicato sulavoce.info il 17 maggio scorso). A ben vedere questo principio non è contraddetto dall’abrogazione dell’articolo 23-bis, che ne costituisce soltanto una possibile attuazione: un altro modo di attuarlo è quello indicato nel disegno di legge presentato in Parlamento dal Pd, che effettivamente è più compiuto e per alcuni aspetti anche più coerente con la normativa europea. Dunque, pur non condividendo gli intendimenti di gran parte dei promotori di questo referendum,  non ho particolari difficoltà a seguire l’indicazione del mio partito, favorevole al “sì” su questo quesito.

SECONDO QUESITO SULL’ACQUA (scheda gialla)
Il primo comma dell’art. 154 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) recita: “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere,dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia [...] Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”. Il referendum mira all’abrogazione delle parole qui evidenziate in grassetto.
Ora, è evidente che, se la tariffa basta per coprire soltanto i costi di gestione del servizio, ma non la remunerazione del capitale investito, nessun operatore privato investirà su questo servizio: lo potrà fare soltanto un ente pubblico. Poiché oggi né lo Stato né le Regioni né i Comuni dispongono dei capitali necessari per la manutenzione straordinaria di cui la nostra rete idrica ha urgente necessità, essi dovranno prendere il denaro a prestito nel mercato finanziario, accollandosi i relativi interessi. Il quesito referendario può dunque tradursi così: “preferite voi che il capitale necessario per la manutenzione della rete idrica sia reperito e investito dalle amministrazioni pubbliche, con relativa remunerazione a carico di tutti i contribuenti, oppure che esso sia reperito e investito da imprese pubbliche o private sotto il controllo di un regolatore pubblico, con relativa remunerazione a carico degli utenti del servizio, in proporzione all’uso che ne fanno?”. Chi preferisce la prima soluzione vota “sì” (cioè a favore dell’abrogazione della norma che prevede il capitale investito sia remunerato dalla tariffa), mentre chi preferisce la seconda soluzione vota “no”.
Così stando le cose, mentre il “sì” sul primo quesito (scheda rossa) lascia aperta la possibilità di scelta tra l’affidamento della gestione del servizio a un’azienda municipale o a un’impresa privata selezionata mediante gara, invece il “sì” sul secondo quesito (scheda gialla) taglia – per così dire – le gambe a quest’ultima opzione: la rende di fatto impossibile. A meno che, come sovente è accaduto in passato quando ancora i referendum raggiungevano il quorum, ci si riservi di disattendere l’abrogazione facendo rientrare la remunerazione del capitale investito nei “costi di gestione delle opere”: ma questo sarebbe davvero politicamente disonesto. D’altra parte, nonostante che la Corte costituzionale abbia considerato questo esito compatibile con il vincolo europeo di cui ho detto sopra, a me sembra invece che esso possa anche essere considerato non compatibile, poiché se la tariffa non copre la remunerazione del capitale investito il servizio resta chiuso a qualsiasi possibile concorrenza tra imprese.
Che fare dunque nel mio caso, essendo io convinto invece che una concorrenza tra imprese ben regolata (con  il loro apporto di capitali) sia utilissima per il miglioramento del servizio e la riduzione del suo costo? Il mio commitment, che compare da tre anni nella home page di questo sito, è “verso i miei lettori ed elettori, continuare a dire, scrivere e proporre in modo chiaro e diretto tutto quello che penso; verso il partito che ho contribuito a fondare, la massima lealtà nel voto”. Con questo editoriale sto adempiendo al primo impegno; domenica prossimo adempirò correttamente il secondo.

QUESITO SUL NUCLEARE  (scheda grigia)
L’art. 5 del decreto-legge c.d. “omnibus”,  31 marzo 2011 n. 34, aveva abrogato le norme contenute nelle leggi n. 133/2008 e n. 99/2009 che disponevano l’avviamento di un nuovo programma nucleare italiano, rinviando di un anno ogni decisione in proposito. La Corte di Cassazione nei giorni scorsi ha ritenuto che il nuovo testo legislativo contenesse pur sempre disposizioni orientate nella stessa direzione di quelle abrogate, quindi suscettibili di essere sottoposte a referendum. Essa ha quindi modificato il quesito referendario spostandolo su queste nuove disposizioni.  Senonché, esaminato da vicino, il nuovo quesito risultante dalla sentenza della Corte di Cassazione ha ormai ben poco a che fare con la scelta dell’energia nucleare: esso riguarda soltanto la partecipazione dell’Agenzia italiana alle iniziative per la sicurezza delle altre agenzie europee e la disposizione che impegna il Governo a predisporre il piano energetico nazionale, senza specificarne il contenuto. Sul piano strettamente tecnico-giuridico, il “sì” e il “no” non riguardano dunque più la scelta se produrre in Italia energia con l’atomo o in altro modo.
Sul piano politico, tuttavia, il significato del “sì” o del “no” su questi quesiti resta quello originario. Non ci si può pertanto esimere dal prendere posizione. Propongo dunque le mie brevi considerazioni che seguono, da profano della materia, con i conseguenti interrogativi.

1. Votare contro le centrali atomiche, come abbiamo fatto nel referendum del 1987 a seguito del disastro di Chernobil, per poi acquistare a caro prezzo un quarto dell’energia elettrica che ci è indispensabile dalla Francia e dalla Svizzera, le quali la producono con centrali atomiche situate anche a pochi chilometri dal confine con l’Italia, è cosa poco sensata sul piano economico e poco onesta sul piano politico. A meno che noi riconosciamo di essere meno capaci dei francesi e degli svizzeri in questo campo: ma allora occorre esplicitarlo.

2. Se col nostro “sì” al referendum non intendiamo dire questo, sarà bene che chiariamo come altrimenti intendiamo procurarci l’energia di cui abbiamo bisogno. Sui giornali è molto diffusa la tesi secondo cui quel 25 per cento di energia possiamo produrlo sfruttando il sole e il vento (le fonti rinnovabili). Senonché nella fascia oraria tra il tardo pomeriggio e le prime ore della sera, nella quale si verifica il picco del consumo di elettricità, il sole non c’è e capita che il vento non soffi. E non esistono accumulatori che ci consentano di accantonare energia fotovoltaica o eolica al mattino per consumarla la sera (1). Dunque, se rinunciamo all’energia nucleare francese e svizzera, ma nel contempo diciamo che non intendiamo acquistare all’estero e bruciare in casa nostra una maggiore quantità di combustibile fossile (petroliocarbonegas), come intendiamo provvedere al fabbisogno?

3. È vero che esiste la possibilità di accumulare energia solare termodinamica. Ma  è realistico programmare la produzione e accumulazione secondo questa tecnologia nella misura sufficiente per coprire i picchi di fabbisogno? E qualcuno ha calcolato quanti chilometri quadrati occupano gli impianti necessari per produrre secondo questa tecnologia la stessa quantità di energia che può essere prodotta da una centrale nucleare?

4. È pure diffusa la tesi secondo cui potremmo risolvere il problema modificando le nostre abitudini di consumo energetico. Ma è vero o no che anche una modifica drastica delle nostre abitudini non potrebbe produrre più che una riduzione marginale?

5. Viceversa, se vogliamo tornare a crescere sul piano economico, quindi aumentare le nostre attività produttive, occorrerà programmare una corrispondente maggiore disponibilità di energia elettrica. Come intendiamo conciliare la crescita economica indispensabile al Paese con una riduzione dei consumi elettrici?

6. È vero che anche Germania e Svizzera dopo Fukushima hanno deciso una moratoria nucleare. Ma è anche vero che nessuno dei due Paesi ha chiarito come intende sostituire l’energia prodotta con le centrali nucleari. Non sarà forse che in entrambi i casi si è trattato di un atto politico compiuto per far fronte all’onda dell’emozione per il disastro di Fukushima, con la riserva mentale di non considerare questa decisione definitiva e irreversibile?

7. La vera grande obiezione contro il nucleare è che produrlo in modo totalmente sicuro, e stoccare in modo altrettanto sicuro le scorie, costa troppo. Ma se rinunciare al nucleare significa inevitabilmente, per la maggior parte, bruciare più petrolio, più carbone e/o più gas, dobbiamo fare il conto del danno all’ambiente, alla salute e alla pace nel mondo prodotto dall’uso dei combustibili fossili, dall’anidride carbonica e dalle polveri fini diffuse nell’atmosfera (è un danno che colpisce meno l’opinione pubblica, ma si misura in milioni di malati e di morti).

8. Da molti decenni l’Italia è circondata, come lo è tuttora, da molte decine di centrali atomiche che funzionano a pieno regime, a pochi chilometri dai suoi confini, con un impatto ambientale incomparabilmente inferiore rispetto a quello che sarebbe stato causato dai combustibili fossili necessari per produrre la stessa quantità di energia elettrica. Qualcuno ha calcolato i costi in termini di vite umane, di salute e di inquinamento che il nostro Paese avrebbe sofferto se in questi decenni si fossero, invece, trasportati e bruciati intorno a noi miliardi di tonnellate  in più di carbone e di barili di petrolio?

9. La Micronesia ha citato in giudizio con intendimento simbolico, ma fortemente significativo, il Governo ceco per l’aumento del livello delle acque oceaniche prodotto in prospettiva dalla centrale a carbone Prunerov-2, la più grande d’Europa, con le sue enormi emissioni di CO2. Soltanto una delle tante. Ne vogliamo davvero aggiungere qualche decina? Se non lo vogliamo, non è forse più realistico, più economico e meno pericoloso, per l’umanità e per il nostro pianeta, affrontare il costo - per quanto elevato – delle misure di assoluta sicurezza nella produzione con centrali atomiche, che la migliore tecnologia oggi ci offre?

In attesa di una risposta convincente a questi interrogativi, le mie opinioni sulla questione del nucleare rimangono quelle che ho espresso anche pubblicamente prima e dopo lo tsunami di Fukushima (Nucleare: il mestiere diverso del politico e dello scienziato, marzo 2011).
Quello di Fukushima, però, è stato uno tsunami anche per gli orientamenti dell’opinione pubblica mondiale: sul piano politico ha prodotto un’onda a cui era ed è impossibile resistere. Tanto è vero che ha travolto anche la scelta nuclearista compiuta con grande convinzione dal Governo italiano nel 2008 e 2009. Capisco bene, dunque, i motivi che determinano lo schieramento del Partito democratico in questa campagna referendaria: anche questo è uno dei casi nei quali la ragion politica, necessariamente focalizzata sul consenso possibile a breve termine, diverge dalla ragione intellettuale, che per sua natura prescinde dal criterio della popolarità. Vale dunque per me anche in questo caso la regola che ho indicato in riferimento al secondo quesito sull’acqua: lealtà verso il partito nel voto, lealtà verso i miei lettori ed elettori nel dire comunque in modo chiaro e diretto tutto quello che penso. Anche a costo di non potermi considerare un buon politico: il mio ruolo, anche all’interno del mio partito, è un altro.
Come ho detto nella conferenza su morale e politica citata all’inizio, penso che anche di questo ruolo meno politico la politica abbia sempre grande bisogno, se vuol essere capace di mettere in comunicazione il consenso di oggi con quello di domani.

da: Pietro Ichino |  REFERENDUM: LE MIE SCELTE SU ACQUA, NUCLEARE E LEGITTIMO IMPEDIMENTO.

Dossier “Referendum su acqua, nucleare e legittimo impedimento


Referendum: come si vota, su cosa si vota il 12 e 13 giugno

il 12 e 13 giugno 2011 i cittadini italiani sono chiamati ad esprimersi su alcuni quesiti strettamente collegati a norme di legge statali. In particolare, si chiede alla cittadinanza di pronunciarsi sull’abrogazione o meno dell’art.23bis della legge di riforma sui servizi pubblici locali, nella parte riguardante la gestione privatistica del servizio idrico, le norme sul nucleare, modificate dal decreto legge n.34/2011 convertito in legge 75/2011 e sulla norma che consente al Presidente del consiglio e ai Ministri a non comparire in udienza penale in caso di legittimo impedimento. Si tratta di referendum abrogativi, ciò significa che si vota per abrogare, in tutto o in parte, le norme. Il referendum abrogativo è valido solo nel caso in cui si reca alle urne il 50% più uno degli aventi diritto al voto (quorum).E’ possibile ritirare e quindi votare, anche solamente la scheda per uno o per alcuni quesiti referendari. Si vota presentandosi, muniti di tessera elettorale e un documento di identità, presso il seggio indicato sulla stessa tessera elettorale. Chi avesse smarrito la tessera elettorale o non l’avesse ancora ricevuta, può richiederla all’ufficio elettorale del proprio Comune da martedì 7 giugno a sabato 11 dalle ore 9 alle ore 19, oppure nei giorni della votazione (domenica 12 giugno e lunedì 13 giugno) per tutta la durata delle operazioni di voto. I seggi resteranno aperti dalle 8.00 alle 22.00 di domenica 12 giugno e dalle 7.00 alle 15.00 di lunedì 13 giugno.

I quesiti referendari

Referendum popolare n. 1 – Scheda di colore rosso
Modalità e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione.

Il quesito prevede l’abrogazione di norme che attualmente consentono di affidare la gestione dei servizi pubblici locali a operatori economici privati:

Referendum popolare n. 2 – Scheda di colore giallo
Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norme.

Il quesito propone l’abrogazione delle norme che stabiliscono la determinazione della tariffa per l’erogazione dell’acqua, il cui importo prevede attualmente anche la remunerazione del capitale investito dal gestore:

  • comma 1 dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», limitatamente alla seguente parte: «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito».

Referendum popolare n. 3 – Scheda di colore grigio
Abrogazione dei commi 1 e 8 dell’articolo 5 del dl 31 marzo 2011 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. Abrogazione parziale di norme.

Il quesito propone l’abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare:

Rispetto alle norme individuate nel Decreto del 23 marzo che ha indetto il referendum, il quesito risulta modificato nel suo impianto a seguito dell’abrogazione delle norme che consentivano la produzione di energia nucleare nel nostro Paese.

Referendum popolare n. 4 – Scheda di colore verde
Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale.

Il quesito propone l’abrogazione di norme in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale:

  • Art. 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, dell’art. 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza»

Fonte: Ministero dell’Interno

REFERENDUM 2011


Domenica 12 (dalle 8 alle 22) e lunedì 13 giugno 2011 (dalle 7 alle 15), si terranno degli importanti referendum che riguardano tutti gli Italiani: sulle centrali nucleari, sui servizi idrici e sul legittimo impedimento. In quanti sanno di questi referendum? Recenti sondaggi rivelano che tanti, troppi Italiani, ancora non sanno che nei giorni suddetti dovrebbero recarsi a votare.
Affinché l’esito dei referendum sia valido, è necessario il raggiungimento del quorum, cioè devono votare la metà degli elettori più uno, ossia almeno 25 milioni di italiani. Questo difficile traguardo non si raggiunge dal 1995: da allora ben 27 referendum sono stati invalidati per mancato raggiungimento del quorum, e anche stavolta si rischia concretamente di non raggiungerlo.
Quindi, per raggiungere il quorum, spetta a ciascuno di noi informare sui referendum tutte le persone che conosciamo, con alcune semplici azioni:
- parliamo dei referendum con i nostri familiari, amici, conoscenti e colleghi, invitandoli e spronandoli a votare;
- offriamoci di accompagnare ai seggi le persone anziane che ne avessero necessità e chi avesse difficoltà a raggiungere i luoghi dove si vota;
- impegniamoci, il 12 e il 13 giugno, a ricordare a più persone possibili (di persona, tramite telefonata, sms o internet), l’esistenza dei referendum e il diritto e il dovere civico di votarli;
- inviamo questa mail agli indirizzi che abbiamo in rubrica (avendo cura di inserire i destinatari in campo CCN);
- copiamo il testo di questa mail su Facebook e nei social-network, sui blog, nei forum e negli spazi internet che lo consentono;
- chi ha una stampante, volendo può stampare dei semplici volantini in bianco e nero con il testo di questa mail, per distribuirli nelle cassette della posta del proprio condominio, quartiere o circondario.
I referendum del 12 e 13 giugno sono abrogativi: chi è contrario alla costruzione di centrali nucleari, allo sfruttamento delle risorse idriche da parte di privati o al legittimo impedimento (legge che consente al Presidente del Consiglio e ai Ministri di non presentarsi ai processi penali), deve scrivere il segno X sul SI stampato sulla scheda per abrogare tali leggi; chi è favorevole al mantenimento delle suddette leggi, deve scrivere il segno X sul NO stampato sulla scheda.
Per votare, bisogna presentarsi con un documento d’identità e la tessera elettorale nella sezione elettorale indicata sulla tessera stessa.

I due quesiti sull’acqua quei dubbi tra i democratici


Corriere della Sera di venerdì 3 giugno 2011, pagina 20
I due quesiti sull’acqua quei dubbi tra i democratici

di Imarisio Marco

II caso A Chiamparino non piace il «carattere ideologico- dei quesiti. E sulla Rete spunta un video di Bersanidei 2008 pro-privatizzazione I due quesiti sull’acqua e quei dubbi tra i democratici Scettici I comitati referendari per l’acqua hanno dei dubbi sull’entusiasmo mostrato dal Pd, mentre la base sembra aver fatto una scelta netta MILANO — Bruciati sul traguardo. Il 24 maggio 2010 si sentivano così, i promotori dei comitati per l’acqua pubblica. Doveva essere un giorno di festa, perché partiva ufficialmente la raccolta-firme per il referendum abrogativo della legge Ronchi, con relativo quarto d’ora di visibilità, puro ossigeno per il movimento. Appena 48 ore prima dell’evento, gli «amici» del Pd avevano pensato bene di presentare la loro personale controffensiva alla privatizzazione dei servizi idrici voluta dal governo Berlusconi. Coincidenze, solo coincidenze. Il progetto di legge, accompagnato da una petizione popolare, aveva al suo centro l’istituzione di una Autorità nazionale con «una forte regolazione pubblica nell’ambito di una gestione industriale del servizio», così disse Pier Luigi Bersani. Il segretario del Pd ribadì la sua scarsa fiducia nel referendum, «iniziativa simpatica ma senza sbocchi con-creti». Emilio Molinari, il papà del movimento per la ripubblicizzazione dell’acqua, considera quel giorno come il punto più basso nei rapporti con il centrosinistra. Fin dagli albori sembravano nati per non capirsi, i futuri referendari e i discendenti del Pci-Pds. Le avvisaglie erano state ottime e abbondanti. Nel 2004 il Forum Internazionale sull’acqua era finito con saluti ghiacciati, dopo una discussione durata ore sulla dichiarazione finale. «L’acqua non può essere una merce» era la frase incriminata. L’allora sindaco di Roma, Walter Veltroni, aveva insistito per aggiungere un «come le altre», che a parere di Molinari cambiava tutto. In quegli anni il caso di scuola portato dal movimento a sostegno delle proprie tesi era quello della Toscana, che aveva in sé anche qualcosa di simbolico dei rapporti tra politica dal basso e centrosinistra. Il governatore della Regione che per prima applicava il modello misto pubblico-privato tanto avversato dai referendari perché considerato propedeutico alla cooptazione politica, era Claudio Martini. Uno degli uomini politici più vicini all’ex movimento no global, padre nobile del Forum sociale di Firenze del 2002, addirittura ospite d’onore al primo Forum mondiale per l’acqua, amico del nume tutelare Riccardo Petrella. «ano a che c’è da promuovere le belle parole, voi ci siete — scrisse Molinari al governatore —, ma sui fatti ci prendete in giro».

Sì e no Enrico Letta voterà «sì» al primo quesito (abolizione della legge Ronchi) e «no» al secondo (abrogare la tariffa per l’erogazione) Sullo sfondo della rottura non c’era solo la contestazione a un modello di gestione dell’acqua che i referendari considerano sbilanciato sul privato, senza alcun vantaggio per i cittadini. Nell’immaginario collettivo del movimento c’era il sospetto che dietro alla scelta di seguire il modello francese, ovvero la società partecipata con una multinazionale, vi siano i rapporti privilegiati con il colosso Acea della parte «affarista» del Pd. C’è ancora, a dirla tutta, basta farsi un giro su Inter-net. Dopo un milione e mezzo di firme, una vittoria schiacciante del centrosinistra ai ballottaggi e una sentenza della Cassazione, qualcosa è cambiato. Non troppo, a ben guardare. I referendari hanno già avuto l’appoggio convinto di Rosy Bindi e del segretario nazionale Pd; la consultazione del 12-13 giugno è all’improvviso diventata una priorità politica. Ma le reciproche diffidenze permangono: con molta malizia, l’associazione «Smuovile-acque» ha postato sul suo sito un video del 2008 dove Bersani, in quel di Carpi, sosteneva le ragioni della privatizzazione di Aimag, la società che gestisce acqua, gas e rifiuti in una ventina di comuni tra Modena e Mantova. Se la pancia del comitato per l’acqua è scettica sulla sincerità del rinnovato entusiasmo del Pd, la base dei democratici ha fatto una scelta netta senza aspettare i propri vertici. Nella lista delle associazioni che hanno dato il loro appoggio al referendum ci sono quasi cento circoli territoriali del Pd, e l’intera rete giovanile del partito. Il vecchio Molinari è troppo vicino alla meta per lasciarsi andare. «L’altra sera, alla festa per Pisapia in piazza del Duomo, c’erano tanti ragazzi con la bandiera del Pd in una mano e quella dei comitati per l’acqua nell’altra. Mi piace pensare che il nostro movimento abbia determinato una presa di coscienza all’interno del partito. Ma sono consapevole del fatto che non esiste un solo Pd…» A dieci giorni dal referendum, non tutto è limpido all’interno dei democratici. Sergio Chiamparino, ad esempio, considera l’acqua come un nodo da sciogliere nei rapporti con Sel, strafavorevole al referendum. Non gli piace la «connotazione ideologica» dei quesiti, ha forti dubbi sulla possibilità di investire sugli acquedotti pubblici senza ricorrere ad aumenti di capitale che peserebbero sulle tasche dei cittadini. Enrico Letta, che da sem *** pre ha posizioni laiche sull’acqua, ha dichiarato che voterà sì al primo quesito (abolizione della legge Ronchi) e no al secondo, che vuole abrogare la tariffa per l’erogazione dell’acqua e viene considerato dai referendari come la chiave per chiudere definitivamente la porta alle aziende private. Una posizione, la sua, che trova non pochi adepti nel Pd. Roberto Della Seta, senatore, ex presidente di Legambiente, guida invece il gruppo degli «ecologisti» Pd che più di una volta hanno espresso dubbi sui quesiti e sull’utilità del referendum. Acqualiberatutti, comitato trasversale a favore della privatizzazione dell’acqua, conta tra i suoi 6 esponenti del Pd su 13 fondatori, e gode dell’appoggio esterno del senatore Pd Lucio D’Ubaldo: «Il referendum sull’acqua — sostiene — porterà solo acqua alla speculazione e alla confusione». Contrario invece Della Seta, che lo considera un covo di «liberisti della prima ora e di altri neofiti». A favore, ma anche contro, neutro in alcuni casi. Luca Faenzi, giovane portavoce del Forum italiano per l’acqua pubblica, parla di un Pd «pirandelliano», nel senso di uno nessuno e centomila. L’occasione li ha resi parenti. Per i serpenti, c’è soltanto da aspettare il giorno dopo.

da: Corriere della Sera – I due quesiti sull’acqua quei dubbi tra i democratici.

Referendum sui servizi pubblici locali e tariffe dell’Acqua | I Quesiti Referendari


Primo quesito (Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica):

Volete voi che sia abrogato l’art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, e dall’art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea”, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale?”

Secondo quesito (Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito):

Volete voi che sia abrogato – Art. 154, comma 1 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, limitatamente alla seguente parte: “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”?

Comitato Nazionale per il NO al referendum sui servizi pubblici locali e tariffe dell’Acqua |  I Quesiti Referendari.

Per i referendum al voto il 12 e 13 giugno, Ministero Dell’Interno – Notizie


Pubblicati nella Gazzetta ufficiale i decreti presidenziali che indicono i referendum popolari

Pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2011 i decreti presidenziali che indicono i referendum popolari i cui comizi elettorali sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2011, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedì 13 giugno 2011.

Le denominazioni sintetiche, formulate dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, in relazione a ciascuno dei quattro quesiti referendari dichiarati ammissibili:

a) referendum popolare n. 1 – Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. Abrogazione;

b) referendum popolare n. 2 – Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma;

c) referendum popolare n. 3 – Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme;

d) referendum popolare n. 4 – Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale.

DA: Ministero Dell’Interno – Notizie.

Riforma costituzionale del 25 giugno 2006 | Tracce e Sentieri


La Costituzione del 1946-1947
e il Referendum del 25 giugno 2006

Voto NO alla riforma costituzionale della destra (e mi pento, tantissimo mi pento, di avere incautamente votato sì a quella della sinistra nel 2001).

Voto NO innanzitutto per i contenuti e gli effetti, ma anche per il modo con cui questa riforma è stata progettata e approvata.

Ricordo che la proposta di avvio è stata una “riflessione” estiva di 4 (quattro) autodefinitisi “saggi” (fra cui un personaggio da libri di Stephen King, come Calderoli) che si sono ritrovati per qualche giorno in una baita di montagna a Lorenzago di Cadore.

Voglio ricordare qui, in serie storica, i passaggi decisionali della nostra Costituzione della Repubblica:

          giugno1944: approvazione di una legge che afferma: “Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano, che a tal fine eleggerà a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per determinare la nuova Costruzione dello Stato”

          giugno1946: elezione dei deputati alla Costituente e nomina della Commissione per la Costituzione composta da 75 deputati fra cui: Terracini, Basso, Bozzi, Calamandrei, Di Vittorio, Dossetti, Einaudi, Fanfani, Iotti, La Pira, Lussu, Mancini, Moro, Mortati, Paratore, Togliatti … (il meglio della politica di tutti i partiti post-fascisti)

          luglio1946, nomina di 4 sotto-commissioni: Diritti e doveri dei cittadini; Ordinamento costituzionale della Repubblica (poi suddivisa in due sotto-commissioni); Diritti e doveri economico-sociali

          agosto-dicembre1946: elezione di un Comitato di redazione. Proprio così: per scriverla meglio, in buon italiano. Letterati e linguisti hanno contribuito alla scrittura

          gennaio 1947: presentazione alla Assemblea Costituente

          restante 1947: l’Assemblea Costituente tenne 347 sedute; alla Costituzione furono dedicate 170 sedute; sui 140 articoli furono presentati 1663 emendamenti; durante la discussione parlarono 275 oratori, con un complesso di 1090 interventi

          22 dicembre 1947: approvazione della Costituzione

          1 gennaio 1948: entrata in vigore della Costituzione. Particolare irrilevante per la storia ma biograficamente rilevante per me: il 1948 è l’anno della mia nascita

 

Scrivo questa nota sotto la spinta della indignazione per la lettura del successivo resoconto su come, invece, è stata approvata la riforma di cui un pugno di elettori italiani deciderà la sorte.

Da: Emanuele Rossi e Vincenzo Casamassima, La riforma costituzionale tra passato e futuro, in Studi Zancan Politiche e servizi alle persone n. 2, 2006, p. 34-36
(Emanuele Rossi è professore di diritto costituzionale alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa).

Questo è il primo e fondamentale punto da sotto­lineare: la riforma recentemente approvata si presenta come una riforma «di parte», il frutto della contratta­zione interna tra le forze di Governo (premierato for­tissimo e reintroduzione dell’interesse nazionale in cambio della devolution), in gran parte, bisogna dire, estranee all’arco delle culture politiche rappresentate alla Costituente. Se si è d’accordo sul fatto che la Costitu­zione debba configurarsi come il quadro condiviso nel cui ambito possano incontrarsi e anche scontrarsi le forze politiche e sociali, si capisce di quale portata sa­rebbe il danno causato dall’entrata in vigore della sud­detta riforma costituzionale.
Un ottimo motivo per respingere la proposta in sede referendaria è dato dunque in primis dalla necessi­tà di sgombrare il campo da un testo approvato in primo luogo contro e non con le minoranze, e inoltre con una trasparenza e una linearità di condotta del tut­to carenti.
La riforma in esame, infatti, è stata approvata sen­za alcun tentativo serio di mediazione con l’opposizio­ne: alla Camera il progetto di legge è stato approvato con 295 voti a favore, tutti della maggioranza, e 202 contro; al Senato si è assistito addirittura al voto con­trario di alcuni esponenti della stessa maggioranza, senza alcun voto favorevole proveniente dalle file dell’opposizione.
Con riguardo al procedimento seguito, occorre ri­cordare che la proposta iniziale è frutto di una «rifles­sione» estiva di quattro soi-disants «saggi»(i senatori Andrea Pastore, Forza Italia; Domenico Nania, Alle­anza Nazionale; Roberto Calderoli, Lega Nord; Fran­cesco D’Onofrio, Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro) che si sono ritrovati per al­cuni giorni in una baita di montagna in località Lorenzago di Cadore (per qualche straniero che leggesse questi avvenimenti per la prima volta occorre sottoli­neare che è tutto vero, e non stiamo scherzando): il te­sto da questi predisposto (la «bozza di Lorenzago») è stato poi rivisto e concordato dai partiti della maggioranza (non certo, si badi, attraverso un dibattito inter­no magari articolato su base locale, con coinvolgimen­to di esperti e votazioni interne: ma soltanto nel senso di un confronto tra le rispettive segreterie con al mas­simo la partecipazione di qualche «maggiorente»). Il Governo ha poi approvato il testo e l’ha presentato al Senato (come si è detto, è la prima volta che una ri­forma della Costituzione è proposta dal Governo), e il Senato l’ha approvato in prima lettura il 25 marzo 2004: ovviamente a maggioranza e senza troppa libertà di manovra nemmeno per i senatori della maggioranza. Basti pensare che in alcune circostanze si è addirittura pensato di porre la questione di fiducia: ciò avrebbe dovuto provocare un sussulto di dignità in coloro che avevano denunciato come fatto gravissimo la circo­stanza che la riforma costituzionale del 2001 fosse sta­ta approvata dalla sola maggioranza.
Tornando alla cronaca, dopo il voto finale del Se­nato ci si sarebbe dovuti aspettare che quel testo an­dasse alla Camera e lo si prendesse in esame. Non è andata così. Si è provveduto a ulteriori vertici tra i par­titi (leggasi sempre segreterie o loro diramazioni) per formulare un altro e diverso testo (per un periodo si è addirittura prospettata, dato che nel frattempo si era arrivati all’estate successiva, una riedizione del concistoro dei saggi in una baita di montagna, ma forse il caldo meno asfissiante dell’estate 2004 ci ha risparmia­to questa eventualità). Quando è iniziata la discussione alla Camera, il 13 settembre, il nuovo ministro per le riforme sen. Calderoli ha illustrato le proposte di mo­difica elaborate dal Governo sotto forma di emenda­menti al testo approvato (da quella stessa maggioranza) al Senato. Due giorni dopo, i capigruppo della maggio­ranza hanno depositato un «pacchetto di emendamen­ti» a prima firma Elio Vito.
La successiva discussione e approvazione ha poi seguito percorsi misteriosi: si è cominciato dall’art. 1 (e fin qui ci siamo), poi si è deciso di saltare all’art. 32 della proposta (che riguarda il titolo V), per poi ritor­nare all’art. 2. A ogni buon conto, il 15 ottobre 2004 la Camera ha approvato il «nuovo”  testo, che assai differiva da quello approvato dal Senato: tali modifiche, lo si ripete, non sono state conseguenti a iniziative del­l’opposizione (come potrebbe o forse dovrebbe avve­nire in una logica di dialettica parlamentare), e nemme­no (salvo alcuni sporadici casi) a emendamenti di par­lamentari della maggioranza, ma sono state conseguen­ti a ripensamenti delle segreterie politiche dei partiti di maggioranza (o forse a ridefinizione dei propri com­promessi) di cui il Senato, attraverso la sua maggioran­za, ha «preso atto».
A quel punto si è dovuti tornare al Senato per la prima lettura (il procedimento di revisione costituzio­nale prevede infatti, lo si ricorda, una doppia approva­zione da parte di ciascuna Camera sull’identico testo): a quel punto il Senato, senza alcuna modifica, lo ha approvato in data 23 marzo 2005.
In seconda lettura il testo è stato poi esaminato e approvato prima dalla Camera (con approvazione fina­le in data 20 ottobre 2005) e successivamente dal Sena­to (in data 16 novembre 2005). Merita sottolineare la particolare «cura» con la quale il testo è stato esamina­to alla Camera in questa seconda lettura, con specifico riguardo alla Commissione («Affari costituzionali») com­petente in materia. I lavori che detta Commissione ha dedicato all’esame del testo sono iniziati il giorno 26 luglio alle ore 14.30: dopo la relazione del presidente/re­latore (on. Bruno, Forza Italia), che ha illustrato i con­tenuti della riforma, alle ore 15 si è passati ad altro ar­gomento. L’esame è proseguito il giorno successivo al­le ore 15.20: è intervenuto l’on. Marone dei Democra­tici di Sinistra, che ha duramente criticato il testo in e-same. Al termine del suo intervento (ore 15.50), la se­duta è stata tolta. Il giorno ancora successivo (siamo al 28 luglio), l’esame è ripreso alle ore 15.15 con l’inter­vento dell’on. Zaccaria della Margherita, che si è espres­so in senso fortemente contrario all’approvazione del testo, sottolineandone le numerose contraddizioni e i pericoli ad esso sottesi. Alle ore 15.45, vale a dire al termine del suo intervento, la seduta è terminata. La Commissione è stata riconvocata per il giorno ancora successivo, venerdì 29 luglio, alle ore 13.30, seduta nella quale sono intervenuti gli on. Bressa (Margherita), Leoni (Democratici di Sinistra), Boato (Misto-Verdi): tutti contrari alla proposta in discussione. In particola­re l’on. Boato ha chiesto in quella sede di svolgere un’ulteriore attività istruttoria nel mese di settembre «al fine di disporre talune limitate audizioni di costituzio­nalisti ed esperti della materia». A tale richiesta ha re­plicato il presidente della Commissione, che ha escluso la necessità di procedere a tali audizioni.
Dopo gli interventi suddetti, il presidente ha di­chiarato chiusa la discussione e ha posto in votazione il conferimento del mandato al relatore (cioè a sé me­desimo) a riferire favorevolmente all’assemblea: dopo, lo si ricorda, che nessuno (salvo il presidente/relatore) era intervenuto a difesa del disegno di legge. La Com­missione, ovviamente a maggioranza, ha accolto la ri­chiesta del presidente. Alle ore 15.35 la seduta è stata tolta.
In totale, dunque, la Commissione ha dedicato all’esame della riforma di tutta la seconda parte della Costituzione un totale di 3 ore e mezza (concentrate nell’ultima settimana di luglio), senza alcun intervento a favore della riforma e con tutti interventi contrari.
 Si potrebbe obiettare a tali perplessità rilevando che in verità si trattava della seconda approvazione di un te­sto che era già stato approvato dalla stessa Camera: o-biezione fondata, ma alla quale si può replicare che se i regolamenti parlamentari la prevedono è perché si rav­visa la necessità di proseguire l’esame, dato che nulla esclude che in quella sede si possano approvare ulte­riori modifiche al testo di legge.

Questo è stato dunque l’iter seguito per l’approva­zione della riforma costituzionale: procedura che do­vrebbe giustificare di per sé sola, e cioè indipendente­mente dal merito della proposta, un rigetto in sede direferendum, per lo svilimento che in tal modo si è rea­lizzato della Carta costituzionale come patrimonio co­mune e come testo di riferimento per tutto il Paese.

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