se questo grossolano e disgustoso insulto di Umberto Bossi della Lega Nord rivolto al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano configuri il reato di offesa all’onore e al prestigio del Capo dello Stato
Pubblicato: 31 dicembre 2011 Filed under: Diritto Costituzionale, Diritto Penale, Lega nord, Linguaggio, Presidente della Repubblica 2 Commenti »esposto alla Procura
per sapere se questo grossolano e disgustoso insulto di Umberto Bossi della Lega Nord rivolto al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano configuri il reato di offesa all’onore e al prestigio del Capo dello Stato
In diritto penale si parla di vilipendio (dal latino vilipendere, composto da vilis, vile, e pendere, stimare: considerare vile) in riferimento ad alcuni reati che consistono in manifestazioni di disprezzo verbale rivolte a determinati soggetti (particolarmente le istituzioni dello Stato)
Le fattispecie individuabili nel codice penale italiano sono:
- Vilipendio del presidente della Repubblica (art. 278): Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni
ALBINO (Bergamo), festa “Berghem Frecc” 30 dicembre 2011 - Insulti, fischi e grevi ironie contro il premier Mario Monti ma soprattutto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, colpevole di aver fatto nascere il governo dei professori e di aver spinto sulle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Umberto Bossi, che ha chiesto ai militanti che gremivano il palazzetto di Albino di “mandare un saluto al presidente della Repubblica” (con il segno del dito): è partita una lunga serie di fischi, proseguita con un gruppo di leghisti che dal fondo ha scandito all’indirizzo del presidente del Consiglio lo slogan ‘Monti vaffa…’: “Magari gli piace”, ha osservato ridendo l’ex ministro delle Riforme Roberto Calderoli.
“Il presidente della Repubblica – ha detto Umberto Bossi – è venuto a riempirci di tricolori, sapendo che non piacciono alla gente del nord”.
Quanto al governo di Mario Monti, il Senatur ha tenuto a sottolineare che “è stato voluto e messo lì dal presidente della Repubblica, non ce ne dimenticheremo” (si tratta di una minaccia ritorsiva?).
Da chi gli stava vicino sul palco è arrivata anche una voce che indicava le origini napoletane di Napolitano: “Non sapevo che l’era un terun”, ha chiosato il leader del Carroccio.
La Corte Costituzionale ha dato il via libera all’unanimità all’ammissibilità del referendum sul nucleare, così come riformulato dalla Cassazione dopo le modifiche introdotte dalla legge ‘omnibus’. Il quesito secondo la Corte e’ “connotato da una matrice razionalmente unitaria e possiede i necessari requisiti di chiarezza, omogeneità ed univocita”
Pubblicato: 7 giugno 2011 Filed under: AGENDA della Politica italiana, Diritto Costituzionale, Referendum Lascia un commento »
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Sentenza 174/2011
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Giudizio
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Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
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Camera di Consiglio del 07/06/2011 Decisione del 07/06/2011
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Deposito del 07/06/2011 Pubblicazione in G. U.
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Norme impugnate:
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Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad oggetto i commi 1 e 8 dell’articolo 5 del d.l. 31/03/2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 n. 75, nel quesito riformulato dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione con ordinanza 1° giugno 2011.
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Massime:
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Atti decisi:
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ref. 155
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SENTENZA N. 174
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull’ammissibilità, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dei commi 1 e 8 dell’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, giudizio iscritto al n. 155 del registro referendum.
Vista l’ordinanza del 1°-3 giugno 2011 con la quale l’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte Suprema di cassazione ha riformulato il quesito relativo alla richiesta di abrogazione referendaria di alcune norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare, già dichiarata ammissibile con la sentenza n. 28 del 2011.
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
uditi l’avvocato Alessandro Pace per Di Pietro Antonio, De Filio Gianluca, Maruccio Vincenzo e Parenti Benedetta, l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Gianluigi Pellegrino per il Partito Democratico, per i Gruppi parlamentari del Partito Democratico presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e per il Movimento Difesa del Cittadino e Stefano Crisci per Fare Ambiente – Movimento ecologista europeo onlus.
Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza n. 28 del 2011 questa Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione di una molteplicità di disposizioni, e di frammenti di disposizioni, che disciplinavano la costruzione e l’esercizio di nuove centrali nucleari, per la produzione di energia elettrica, contenute: nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133; nella legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia); nel decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); nel decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99); richiesta dichiarata legittima, previa modifica, con ordinanza del 6-7 dicembre 2010 dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
2. – Successivamente al predetto giudizio di ammissibilità, il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, all’art. 5 ha disposto che «al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare» (comma 1); che «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, l’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell’energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali in materia di scenari energetici e ambientali» (comma 8).
L’incidenza della nuova normativa sul procedimento referendario è stata esaminata dall’Ufficio centrale per il referendum, il quale, con ordinanza del 1°-3 giugno 2011, ha trasferito la richiesta di abrogazione referendaria delle disposizioni già individuate come «Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia elettrica nucleare» sulle disposizioni di cui al riportato articolo 5, commi 1 e 8, del d.l. n. 34 del 2011.
3. – Ad avviso dell’Ufficio centrale il suindicato intervento, «in contraddizione manifesta con le dichiarate abrogazioni, dà luogo ad una politica flessibile dell’energia, che include e non esclude anche nei tempi più prossimi, la produzione di energia a mezzo di centrali nucleari e vanifica nell’attuale e in modo totale il fine abrogativo della proposta referendaria»; di qui la riformulazione del quesito nei seguenti termini «Volete che siano abrogati i commi 1 e 8 dell’articolo 5 del d.l. 31/3/2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26/5/2011 n. 75 ?”, con il seguente titolo “Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare”».
4. – Ricevuta la comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 7 giugno 2011 per la conseguente decisione in ordine all’ammissibilità della richiesta, così come modificata, dandone regolare comunicazione.
5. – Nell’imminenza della camera di consiglio hanno depositato memorie il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il Movimento Fare Ambiente – Movimento ecologista europeo, in persona del Presidente e del legale rappresentante, che hanno chiesto che sia dichiarata inammissibile la richiesta di referendum in esame. Hanno, altresì, depositato memorie i presentatori, il Partito Democratico, in persona del tesoriere nazionale, nonché i gruppi parlamentari del Partito Democratico presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, in persona dei capigruppo, il Movimento Difesa del Cittadino, in persona del suo Presidente nazionale e legale rappresentante, il WWF Italia, tutti chiedendo di dichiarare ammissibile il referendum.
6. – Nella camera di consiglio del 7 giugno 2011 sono intervenuti l’avvocato Alessandro Pace per Di Pietro Antonio, De Filio Gianluca, Maruccio Vincenzo e Parenti Benedetta, l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Gianluigi Pellegrino per il Partito Democratico, per i Gruppi parlamentari del Partito Democratico presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e per il Movimento Difesa del Cittadino e Stefano Crisci per Fare Ambiente – Movimento ecologista europeo onlus.
Considerato in diritto
1. – Il presente giudizio ha ad oggetto l’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo, così come modificata dalla Corte Suprema di cassazione, Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 1°-3 giugno 2011, la quale ha disposto «il trasferimento della richiesta di abrogazione referendaria circa le disposizioni già individuate come “Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia elettrica nucleare” sulle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 8, d.l. 31/3/2011 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011 n. 75».
Le norme oggetto del quesito referendario dichiarato ammissibile da questa Corte con la sentenza n. 28 del 2011 sono state, infatti, modificate da tale intervento legislativo.
L’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2001, n. 75, benché abbia disposto l’abrogazione di tutte le disposizioni oggetto della originaria richiesta referendaria (commi 2-6), ha previsto, tra l’altro, che «al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche […] non si proced[a] alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare» (comma 1), disponendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato all’esito del procedimento stabilito da detta norma, deve essere fissata «la Strategia energetica nazionale, che individua le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia», tenendo «conto delle valutazioni» pure indicate dalla norma (comma 8).
L’Ufficio centrale per il referendum ha trasferito la richiesta referendaria sui commi 1 ed 8 del richiamato art. 5, ritenendoli «non suscettibili di produrre l’impedimento del corso delle operazioni referendarie», poiché recano una disciplina che fa «salva, nell’immediato e contro la volontà referendaria, una scelta attuale nuclearista definendo anche le articolazioni e gli strumenti attraverso i quali essa è, e resta, immediatamente operativa».
2. – In via preliminare, ed al fine di identificare l’ambito del giudizio riservato a questa Corte, va premesso che, secondo la sentenza n. 68 del 1978, qualora nel corso del procedimento referendario la disciplina oggetto del quesito sia modificata, all’Ufficio centrale per il referendum spetta accertare se l’intenzione del legislatore sia diversa rispetto alla regolamentazione precedente della materia. Qualora, infatti, tale intenzione rimanga «fondamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio che siano state apportate dalle Camere, la corrispondente richiesta non può essere bloccata, perché diversamente la sovranità del popolo (attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta a mera apparenza». In siffatta ipotesi, spetta, quindi, all’Ufficio centrale per il referendum verificare se, nonostante gli effetti abrogativi della nuova disciplina, la consultazione popolare debba «svolgersi pur sempre», trasferendo od estendendo la richiesta alla legislazione successiva, al fine di evitare che sia violato l’art. 75 della Costituzione (sentenza n. 68 del 1978).
La giurisprudenza costituzionale ha, altresì, precisato che, in riferimento al quesito riformulato dall’Ufficio centrale per il referendum, compete, invece, a questa Corte verificare che non sussistano eventuali ulteriori ragioni d’inammissibilità rispetto all’art. 75 Cost. ed ai parametri desumibili dall’interpretazione logico-sistematica della Costituzione (sentenze n. 70 del 1978, n. 48 del 1981, n. 137 del 1993).
3. – Così delimitato l’ambito del presente giudizio, il quesito referendario, nella formulazione risultante dal trasferimento operato dall’Ufficio centrale, rispetta i limiti espressamente indicati dall’art. 75 della Costituzione o comunque desumibili dall’ordinamento costituzionale.
3.1. – In particolare, va anzitutto ribadito il giudizio di ammissibilità espresso con la sentenza n. 28 del 2011, tenuto conto dell’identità della materia oggetto della disciplina originaria e di quella modificata. Anche l’attuale quesito, infatti, «non viola […] i limiti stabiliti dall’art. 75, secondo comma, Cost. e quelli desumibili dall’interpretazione logico-sistematica della Costituzione», poiché le disposizioni legislative delle quali si chiede l’abrogazione, «non rientrano fra quelle per le quali detta norma esclude il ricorso all’istituto referendario. In particolare, essa non si pone in contrasto con obblighi internazionali e, segnatamente, con il Trattato istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM), firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato in base alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203».
Inoltre, il quesito è connotato da una matrice razionalmente unitaria e possiede i necessari requisiti di chiarezza, omogeneità ed univocità.
Le disposizioni di cui si propone l’abrogazione (commi 1 ed 8 del citato art. 5) risultano, infatti, a seguito della riformulazione del quesito da parte dell’Ufficio centrale, unite da una medesima finalità: quella di essere strumentali a consentire, sia pure all’esito di «ulteriori evidenze scientifiche» sui profili relativi alla sicurezza nucleare e tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore, di adottare una strategia energetica nazionale che non escluda espressamente l’utilizzazione di energia nucleare, ciò in contraddizione con l’intento perseguito dall’originaria richiesta referendaria, in particolare attraverso l’abrogazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 31 del 2010.
Dunque, anche il quesito in esame mira a realizzare un effetto di mera ablazione della nuova disciplina, in vista del chiaro ed univoco risultato normativo di non consentire l’inclusione dell’energia nucleare fra le forme di produzione energetica, fermo restando, ovviamente, che spetta al legislatore e al Governo, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, di fissare le modalità di adozione della strategia energetica nazionale, nel rispetto dell’esito della consultazione referendaria.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum del 1°-3 giugno 2011, per l’abrogazione dei commi 1 ed 8 dell’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA , Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
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Storia dell’Unità e del ministero dell’Interno
Pubblicato: 17 marzo 2011 Filed under: Diritto Costituzionale, Diritto Pubblico, Ministeri, Storia d'Italia Lascia un commento »| Dopo circa venti anni, si ridisegna la struttura funzionale e organizzativa… |
da: Ministero Dell’Interno – Scheda Editoriale.
La Costituzione della Repubblica Italiana
Pubblicato: 16 febbraio 2011 Filed under: Antologie Legislative, Diritto Costituzionale Lascia un commento »
La Costituzione della
Repubblica Italiana
La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano. Approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 fu promulgata da Enrico De Nicola il 27 dicembre dello stesso anno
“La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà”.
Luigi Sturzo, discorso al Senato della Repubblica, 27 giugno 1957
Tg3 – Articolo – La Costituzione della Repubblica Italiana.
Serena Sileoni, Riflessioni sulle modifiche costituzionali proposte
Pubblicato: 11 febbraio 2011 Filed under: AGENDA della Politica italiana, Diritto Costituzionale, Politica economica Lascia un commento »
Sono tre le reazioni che il disegno di legge di modifica della Costituzione approvato mercoledì in Consiglio dei ministri sta suscitando. Chi è contrario nella sostanza, chi la appoggia, anche se magari non la reputa sufficiente, e chi invece ritiene che sia completamente inutile. Più volte (qui e qui) abbiamo cercato di sostenere che non basta ritenere buona questa proposta solo perché non peggiora la situazione esistente. Anzi, se la lascia sostanzialmente immutata, non è fuori luogo ritenerla una pseudo-riforma o una finzione del fare di cui non si sentiva proprio il bisogno. Se si voleva dare una scossa al sistema economico produttivo, sarebbe stato sufficiente intervenire a livello legislativo e regolamentare per dare respiro, a Costituzione invariata, alle imprese e agli ordini professionali. Non torno quindi sulla scelta della procedura di riforma costituzionale, che può essere letta come indizio di difficoltà politica. Vorrei invece partire da una fictio: ammettiamo scolasticamente che ci sia pure bisogno di una modifica costituzionale. Ammettiamo anche che il ritocco degli artt. 41, 97 e 118 della Costituzione sia un buon inizio per rendere il sistema economico più libero e vediamo se, sul piano costituzionale, qualcosa si muove davvero, o se le modifiche proposte sono sostanzialmente inutili all’interno dello stesso contesto costituzionale, a prescindere dalle scelte di governo esterne a quel contesto. Confrontiamo quindi le disposizioni vigenti con quelle approvate in Consiglio dei ministri (in grassetto le novità).
Art. 41
L’iniziativa economica privata è libera ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, con gli altri principi fondamentali della Costituzione o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
[La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali] (Eliminato).
1.
Il principio di libertà di iniziativa economica resta invariato, con la sostituzione del termine “iniziativa” con quello di “attività”. La motivazione riposerebbe sul fatto che l’iniziativa individua solo il momento iniziale, mentre l’attività il complesso delle azioni collegate alla libertà economica, comprese quelle successive alla fase di avviamento. Si tratta di una correzione meramente esplicativa, ma non modificativa, poiché, finora, “iniziativa economica” è stata già intesa come “attività economica”. L’interpretazione di questi decenni, anche quella del giudice costituzionale, è stata sempre per una lettura estensiva del termine “iniziativa”.
2.
Al primo comma viene aggiunta una constatazione lapalissiana: i comportamenti umani sono liberi nel silenzio del legislatore.
Fin dall’antichità la scienza giuridica ha inteso il diritto come il discrimine tra ciò che si può fare (e che quindi non è oggetto di diritto) e ciò che non si può fare o si può fare a determinate condizioni.
Si potrebbe obiettare che il mondo antico, molto meno complesso di quello di oggi, era retto da principi giuridici diversi da quelli odierni. Ebbene, anche il diritto moderno nasce nel segno del riconoscimento della legge come distinzione tra ciò che ha bisogno di ordine, e quindi va giuridificato, e ciò che invece non ne ha bisogno, e quindi può essere ignorato dal diritto. La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che ha segnato la nascita del costituzionalismo moderno europeo, lo ha espresso icasticamente: “tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina” (art. 5).
D’altro canto, quale semplificazione può apportare una clausola che consente tutto tranne quello che è vietato dalla legge, e che dunque affida al legislatore di oggi e di domani la discrezionalità politica di limitare quel diritto, una volta che lo ritenga in contrasto con l’utilità sociale, la dignità umana, la libertà, la sicurezza?
3.
Il secondo comma resta sostanzialmente invariato: nessuno di quei principi che fanno del riconoscimento dell’iniziativa economica privata un diritto “minore” viene eliminato, anzi viene aggiunto il limite del rispetto degli altri principi fondamentali della Costituzione.
4.
Aver espresso il limite dei principi fondamentali è, costituzionalmente parlando, operazione superflua. Il rispetto dei principi fondamentali della Carta e la necessità che i diritti costituzionali siano in posizione di reciproco bilanciamento sono infatti intrinseci alla stessa struttura costituzionale.
5.
Il terzo comma, quello sulla programmazione, viene eliminato. Tuttavia, allargando lo sguardo dal testo dell’art. 41 al contesto costituzionale si comprende che il vero articolo “pianificatore” dell’economia non è il 41, quanto piuttosto il 43. Lasciare in piedi il secondo comma dell’art. 41 combinato con la sopravvivenza dell’art. 43 equivale a consentire lo stesso interventismo pubblico nell’economia che si pretende di eliminare.
Art. 97
Le pubbliche funzioni sono al servizio del bene comune.
L’esercizio anche indiretto delle pubbliche funzioni è regolato in modo che ne siano assicurate efficienza, efficacia, semplicità e trasparenza.
Le pubbliche amministrazioni sono organizzate secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla legge. La carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità e il merito.
1.
Il primo comma del nuovo testo esprime la sottoposizione delle pubbliche funzioni al bene comune. Monito solenne, richiamo morale oltre che giuridico, piuttosto frequente nelle carte costituzionali.
Il punto debole di questo comma non è tanto questo, anche se ci si potrebbe chiedere cosa vuol dire “bene comune”, chi sarà incaricato di esprimerne il senso giuridico, come sarà possibile evitare interpretazioni che non ledano l’autonomia individuale, etc.
Il punto debole sta invece nel fatto che lo stesso concetto di pubblica funzione come munus è già in Costituzione: i preposti alle funzioni pubbliche debbono già oggi “operare al servizio esclusivo della Nazione” e “adempiere con disciplina e onore le funzioni pubbliche”. Si potrebbe disquisire sulle differenze semantiche tra queste locuzioni, ma si tratta – appunto – di cavilli linguistici che poco incidono sullo spirito della Costituzione giacché fin da ora le pubbliche funzioni devono essere espletate non come esercizio di potere, ma come servizio alla società e al cittadino.
2.
Il secondo comma costituzionalizza alcuni principi già classificati dalla giurisprudenza, dalla dottrina e dal legislatore come fondamentali. Basti pensare che efficacia e trasparenza sono espressamente riconosciuti come “principi generali dell’attività amministrativa” dalla legge sul procedimento amministrativo, e quello di semplificazione è nella rubrica della legge 59 del 1997.
Peraltro, essi sono riconosciuti come principi immediatamente riconducibili al principio costituzionale di buon andamento, che li racchiuderebbe tutti. In sostanza, è opinione pacifica che il buon andamento, di cui all’art. 97, sia il contenitore costituzionale di quei principi che impongono all’azione amministrativa di essere conosciuta e conoscibile (trasparenza), di agire con tempestività per raggiungere gli obiettivi col minor dispendio di risorse (efficienza, efficacia, economicità), e di intervenire solo laddove necessario (semplificazione). Se dunque tali principi sono ancora disattesi, ciò non dipende dal fatto che non abbiano un riconoscimento costituzionale, quanto dal fatto che spesso si preferisce ignorarli.
3.
Ultima modifica riguarda l’inserimento della disposizione secondo cui “La carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità e il merito”. Basterà “questa grida” per garantire la meritocrazia, anche se ne va riconosciuto il valore di reindirizzamento dell’azione amministrativa e di orientamento giurisprudenziale?
Art. 118
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni garantiscono e favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
L’art. 118 viene modificato nel senso che la capacità degli individui, singoli o associati, di provvedere da sé al soddisfacimento degli interessi condivisi va non solo favorita ma anche garantita. Cambia forse qualcosa, nel concreto?
Favorire, insomma, è locuzione verbale che comprende necessariamente la finalità di garanzia. Al contrario, possono le istituzioni favorire un’attività senza, al tempo stesso, preliminarmente garantirne l’esistenza? Se si crede che sia di fatto possibile, allora la riforma davvero cambia qualcosa. Altrimenti sembra più un’aggiunta di stile.
da: CHICAGO BLOG » Alcune riflessioni sulle modifiche costituzionali proposte.
Verso il “federalismo fiscale” o ritorno al 1865? – R. Bin, in Novità dal Forum Quaderni costituzionali
Pubblicato: 17 novembre 2010 Filed under: Diritto Costituzionale, Federalismo fiscale, Politica fiscale Lascia un commento »DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2010, n. 156 Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale (GU n. 219 del 18-9-2010)
Pubblicato: 21 settembre 2010 Filed under: Città Metropolitane, Comuni, Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale, Diritto Pubblico Lascia un commento »
In una normale prassi il presidente del Consiglio e i ministri sono soliti intrattenere con il Presidente della Repubblica un filo costante di comunicazione …. – LASTAMPA.it
Pubblicato: 2 settembre 2010 Filed under: 2 - POLITICA ITALIANA, Diritto Costituzionale 1 Commento »…..
Questa della mancanza di rapporti istituzionali o informali tra il Quirinale e il governo è un cruccio che Napolitano ha ormai da tempo. In una normale prassi il presidente del Consiglio e i ministri sono soliti intrattenere con il Presidente della Repubblica un filo costante di comunicazione, vanno a fargli visita, lo informano sull’evoluzione delle questioni aperte, gli chiedono consiglio. E, sia pure con l’irregolarità che caratterizza tutto l’andamento dell’attuale governo, una prassi del genere si era stabilita anche all’inizio di questa legislatura.
Ministri come Alfano e Gelmini, tanto per fare qualche esempio, impegnati in riforme rilevanti come quelle della giustizia o della scuola e dell’università, di tanto in tanto chiedevano udienza al Quirinale per condividere qualche valutazione.
Ma da un anno a questa parte, più o meno dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha cancellato il lodo Alfano e che Berlusconi ha considerato frutto di un complotto tra il Presidente della Repubblica e i giudici della Consulta, le relazioni si sono interrotte. Come se avessero ricevuto un ordine preciso, i ministri hanno prima diradato e poi cancellato del tutto le loro salite al Colle. Anche le comunicazioni con Gianni Letta sono divenute meno frequenti e spesso legate a situazioni d’emergenza. L’unico canale istituzionale rimasto positivamente aperto, con risultati che si sono visti di recente nei giorni della manovra economica, è ormai quello con Tremonti e la tecnostruttura del ministero dell’Economia.
Per il resto, le valutazioni del Presidente sono rimaste affidate quasi solo all’esame dei documenti formali, spesso trasmessi solo all’ultimo momento dagli uffici ministeriali.
L’ironia severa del Presidente – LASTAMPA.it.
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: Lezioni di diritto costituzionale al PDL (Partito delle LORO libertà)
Pubblicato: 16 agosto 2010 Filed under: 2 - POLITICA ITALIANA, Diritto Costituzionale Lascia un commento »
A proposito
N o t a
In una intervista apparsa sul quotidiano “Il Giornale” domenica 15 agosto, l’on. Maurizio Bianconi, vice – presidente del gruppo dei deputati del PDL, si è abbandonato ad affermazioni avventate e gravi sostenendo che il Presidente Napolitano “sta tradendo la Costituzione”.
Essendo questa materia regolata dalla stessa Carta (di cui l’on. Bianconi è di certo attento conoscitore), se egli fosse convinto delle sue ragioni avrebbe il dovere di assumere iniziative ai sensi dell’articolo 90 e relative norme di attuazione. Altrimenti le sue resteranno solo gratuite insinuazioni e indebite pressioni, al pari di altre interpretazioni arbitrarie delle posizioni del Presidente della Repubblica e di conseguenti processi alle intenzioni.
Roma, 16 agosto 2010
F. Calzaretti, Coppie di persone dello stesso sesso: quali prospettive? – in Quaderni costituzionali
Pubblicato: 15 giugno 2010 Filed under: Coppie omosessuali, Diritto Costituzionale Lascia un commento »Scopo di queste brevi note non è l’analisi e il commento delle decisioni adottate e delle
motivazioni addotte dalla Corte costituzionale nella sentenza 138/2010, bensì una analisi
delle conseguenze di questa sentenza e delle prospettive che si aprono e/o si chiudono
per le coppie di persone dello stesso sesso.
l’intero saggio qui:
Coppie di persone dello stesso sesso: quali prospettive? – F. Calzaretti
Antonio d’Aloia, La tormentata ipotesi del matrimonio tra persone dello stesso sesso davanti alla Corte Costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali
Pubblicato: 22 marzo 2010 Filed under: Diritto Costituzionale, diritto famiglia, Maschile/Femminile, sessualità Lascia un commento »Sergio Rizzo, Quelle authority sotto tutela, in Corriere della sera
Pubblicato: 17 marzo 2010 Filed under: 2 - POLITICA ITALIANA, Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale, Diritto Pubblico Lascia un commento ».. Le nostre authority hanno poteri limitati e spesso li esercitano timidamente. Anche perché le loro decisioni sono perennemente sotto il tiro dei ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato. Per giunta, sono state anche ingolfate di competenze insensate, totalmente prive di alcun potere sanzionatorio, come quelle sul conflitto d’interessi appioppate all’Antitrust e al Garante per le comunicazioni. L’autonomia finanziaria è quella che è, se si pensa che alla fine dello scorso anno era stato proposto un fondo unico (non a tutti gradito) con l’idea di risolvere il problema e alla fine si è resa necessaria una colletta fra le autorità per soccorrere qualcuna di esse in difficoltà economica. Per non parlare poi dell’influenza della politica. I meccanismi di nomina, tutti diversi l’uno dall’altro, offrono ai partiti spazi di penetrazione enorme. Dei 58 commissari che governano le dieci autorità considerate «indipendenti», ben 17 sono di emanazione diretta della politica: ex parlamentari o ex esponenti dei governi di vario colore. Quasi uno su tre. Di questi, ben cinque su otto componenti sono nel solo Garante per le comunicazioni: dove il presidente è indicato dal governo e gli otto componenti sono nominati per metà dalla maggioranza e per metà dall’opposizione …..
L’INTERO ARTICOLO QUI:
http://www.corriere.it/editoriali/10…4f02aabe.shtml
Nozioni giuridiche fondamentali – Stanzione Pasquale – CEDAM – Libro
Pubblicato: 13 marzo 2010 Filed under: Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale, diritto famiglia, Diritto Penale, Diritto Privato, Diritto Pubblico, LIBRI NEWS Lascia un commento »
Nozioni giuridiche fondamentali
di Stanzione Pasquale, Riccio Giovanni M.
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In sintesi
Trattasi di un Manuale agile di introduzione al diritto, specificamente per i nuovi corsi che hanno come scopo di introdurre il concetto di diritto in quanto tale allo studente. La trattazione è lineare e segue un’impostazione classica quanto agli istituti ivi trattati, con una attenzione particolare alla parte privatistica essendo questa l’estrazione degli Autori. Lo stile espositivo semplice e snello lo rende un testo di facile adottabilità ai corsi della materia.
Dettagli del libro
- Titolo: Nozioni giuridiche fondamentali
- Autori: Stanzione Pasquale, Riccio Giovanni M.
- Editore: CEDAM
- Data di Pubblicazione: 2010
- ISBN: 8813299656
- ISBN-13: 9788813299651
- Pagine: VIII-220
- Reparto: Diritto
Nozioni giuridiche fondamentali – Stanzione Pasquale – CEDAM – Libro
Diritto costituzionale. Manuale breve – Mezzetti Luca – Giuffrè – Libro
Pubblicato: 13 marzo 2010 Filed under: Diritto Costituzionale, LIBRI NEWS Lascia un commento »
Diritto costituzionale. Manuale breve
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Diritto costituzionale. Manuale breve – Mezzetti Luca – Giuffrè – Libro
Leopoldo Elia Costituzione, partiti, istituzioni, iL mULINO
Pubblicato: 13 marzo 2010 Filed under: Diritto Costituzionale Lascia un commento »Costituzione, partiti, istituzioniLeggere o rileggere gli scritti di Leopoldo Elia significa rileggere sub specie Constitutionis la storia politica dell’Italia repubblicana, rivisitare più ampiamente la storia del costituzionalismo, confrontandosi con i suoi nodi essenziali, ideologici e pratici, e riproporsi ricorrenti domande su oggetto e metodi della scienza costituzionalistica. Come sottolinea Valerio Onida nel presentare questa raccolta, teoria e prassi, diritto e politica, sistematica e giurisprudenza, storia delle idee e storia dei fatti, nella vita e nell’azione di Leopoldo Elia si intrecciano e si alimentano a vicenda. Quello che si delinea è un percorso ricchissimo, nel quale le sue diverse esperienze, di giudice costituzionale, di costituzionalista, di intellettuale, di studioso e uomo politico, vanno a comporre una straordinaria testimonianza di impegno etico e civile.Pubblicazione online: 2010
Isbn edizione digitale: 978-88-15-14304-4
DOI: 10.978.8815/143044Pubblicazione a stampa: 2009
Isbn edizione a stampa: 978-88-15-12787-7
Collana: Collezione di testi e di studi
Pagine: 496
Darwinbooks: Costituzione, partiti, istituzioni
Sussidiarietà: istruzioni per l’uso di un principio a doppio taglio. Stefano Ceccanti (09-03-2010)
Pubblicato: 10 marzo 2010 Filed under: Diritto Costituzionale Lascia un commento »Sussidiarietà: istruzioni per l’uso di un principio a doppio taglio.
Stefano Ceccanti (09-03-2010)
Dal momento che le istituzioni sono funzionali alla persona umana, l’insegnamento sociale della Chiesa, soprattutto a partire dalla “Quadragesimo anno” di papa Pio XI (1931), ha formalizzato e strutturato tale principio per affermare che il potere deve essere il più possibile vicino ai cittadini (i livelli gerarchicamente superiori sono legittimati in quanto “sussidiano” il livello più basso, la loro necessità si deve dimostrare caso per caso) e deve espropriare il meno possibile i corpi intermedi della società (a cominciare dalla famiglia).Il primo aspetto si denomina tradizionalmente s. verticale o istituzionale (tra i vari livelli di governo), il secondo s. orizzontale o sociale (tra poteri pubblici e corpi intermedi).Nel passaggio dalla dottrina al dibattito politico e giuridico il principio (che in origine aveva una chiara connotazione anti-Stato nazionale, pro Comuni e pro corpi intermedi), è divenuto a doppio taglio, una parola passepartout, cioè tale da spostare i poteri anche in direzione opposta, a favore dello Stato e dei poteri pubblici… (segue)
Sussidiarietà: istruzioni per l’uso di un principio a doppio taglio. – stato – dottrina -
Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2009, Presidente Francesco Amirante, Roma, Palazzo della Consulta, 25 febbraio 2010
Pubblicato: 26 febbraio 2010 Filed under: Diritto Costituzionale Lascia un commento »- Incontro con la stampa del Presidente Francesco Amirante
- Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2009
- Prospetti statistici
Roma, Palazzo della Consulta, 25 febbraio 2010
Laboratorio regionale Salute. Tutela dei diritti in tempo di federalismo, http://www.cittadinanzattiva.it
Pubblicato: 29 gennaio 2010 Filed under: 5 - SERVIZI alla PERSONA e alla COMUNITA', Diritto Costituzionale, Federalismo fiscale, Servizi sanitari 1 Commento »
La riforma del Titolo V della Costituzione ha individuato la “tutela della salute” come materia concorrente tra Stato e Regioni, ma il divario, in termini di offerta delle prestazioni e di qualità delle stesse, sul territorio nazionale è progressivamente aumentato. Le segnalazioni dei cittadini e delle associazioni di pazienti evidenziano giorno dopo giorno la frammentazione del Servizio Sanitario Nazionale, “caratterizzato da troppi confini amministrativi, che rappresentano altrettanti regimi di prestazioni e servizi”. Il diritto alla salute quindi attualmente è declinato in 21 modalità differenti: nascere o risiedere in una Regione italiana piuttosto che un’altra può voler significare una qualità di servizi diversi, come ad esempio i tempi di accesso. E’ in questo contesto che si inserisce il Laboratorio regionale Salute il cui obiettivo è favorire l’empowerment delle organizzazioni civiche e dei cittadini, affinandone strumenti e modalità di partecipazione. Gli appuntamenti Per saperne di più s.nardi@cittadinanzattiva.it http://www.cittadinanzattiva.it
Sono previsti nei prossimi mesi tre appuntamenti in tre diverse Regioni italiane per:
Campania – Napoli 19 novembre 2009
Lazio – Roma 18 gennaio 2010
Piemonte – Torino 10 Febbraio 2010
Le riforme costituzionali 1999-2001 sulla forma di stato dieci anni dopo. Traccia introduttiva per un dibattito che si proponga di fare un bilancio del decennio. – stato – dottrina -
Pubblicato: 29 gennaio 2010 Filed under: Diritto Costituzionale Lascia un commento »Le riforme costituzionali 1999-2001 sulla forma di stato dieci anni dopo. Traccia introduttiva per un dibattito che si proponga di fare un bilancio del decennio.
Marcello Cecchetti (25-01-2010)
Qualunque tentativo di analizzare il rendimento istituzionale delle riforme costituzionali sulla c.d. “federalizzazione” della forma di stato italiana (legge cost. n. 1 del 1999, legge cost. n. 2 del 2001 e legge cost. n. 3 del 2001) non sembra poter fare a meno di muovere dalla individuazione degli obiettivi, delle aspettative e perfino delle “speranze” o degli “auspici” che si ponevano a sostegno o che, quantomeno, accompagnavano quegli interventi riformatori, i quali, come è noto, erano maturati − nella loro versione più compiuta prima dell’avvio dei procedimenti di revisione che condussero alla loro approvazione − nell’ambito dei lavori dell’ultima Commissione bicamerale per le riforme costituzionali presieduta dall’on. D’Alema.Si può ritenere che quelle riforme fossero caratterizzate da due coordinate principali:
l rafforzamento del potere decisionale dei cittadini nella determinazione degli indirizzi politici delle istituzioni rappresentative, in particolare sul versante dell’elezione degli esecutivi e delle assemblee legislative delle Regioni, in linea con quanto già precedentemente avvenuto con le riforme della legislazione ordinaria per l’elezione dei Sindaci e dei Presidenti delle Province (legge n. 81 del 1993) e per l’elezione dei Consigli regionali (legge n. 43 del 1995); a proposito di questa linea di tendenza, qualcuno parlò, addirittura, di “restituzione” dello scettro al popolo sovrano… (segue)
LA «SOCIETA’ NATURALE» E I SUOI “NEMICI” Sul paradigma eterosessuale del matrimonio, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
Pubblicato: 26 gennaio 2010 Filed under: Diritto Costituzionale, diritto famiglia, Maschile/Femminile, sessualità Lascia un commento »UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
Ferrara, 11 gennaio 2010
Carissima/o,
anche quest’anno organizzeremo il tradizionale Seminario “preventivo” ferrarese, tredicesima edizione della nostra artigianale filiera. L’appuntamento è fissato per venerdì 26 febbraio 2010 con inizio alle ore 10.30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze giuridiche, Corso Ercole I d’Este n. 37, a Ferrara.
Questo il suo titolo:
LA «SOCIETA’ NATURALE» E I SUOI “NEMICI”
Sul paradigma eterosessuale del matrimonio
Il Seminario prende le mosse da quattro ordinanze di rinvio dalla diversa provenienza geografica: Tribunale di Venezia, 3 aprile 2009 e Corte d’Appello di Trento, 29 luglio 2009 (entrambe già pubblicate in G.U., rispettivamente n. 117 e n. 248 del 2009), Corte d’Appello di Firenze, 3 dicembre 2009 e Tribunale di Ferrara, 14 dicembre 2009 (ad oggi inedite). Tutte chiedono che il Giudice delle leggi si pronunci in ordine alla riconoscibilità costituzionale del diritto dell’individuo omosessuale di contrarre matrimonio con persona del proprio sesso.
La dinamica dei casi, che ora approdano per via incidentale a Palazzo della Consulta, è seriale: una coppia di omosessuali chiede di procedere alle pubblicazioni di matrimonio; l’ufficiale di stato civile oppone rifiuto alla richiesta considerata illegittima; la coppia ricorre in sede civile avverso il provvedimento di diniego, sollecitando il giudice – in via principale – ad ordinare le pubblicazioni rifiutate e – in via subordinata – di sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale; il giudice civile, esclusa la praticabilità di una interpretazione del dato normativo difforme da quella seguita dall’ufficiale di stato civile, promuove la quaestio perché rilevante e non manifestamente infondata.
I thema decidenda prospettati non sono perfettamente sovrapponibili. Non lo sono nei parametri invocati: gli artt. 2, 3 e 29 Cost., cui solo il Tribunale di Venezia aggiunge anche l’art. 117, comma 1, Cost. Non lo sono anche per le disposizioni legislative impugnate che, variamente combinate, risultano essere gli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis, 231 codice civile, «nella parte in cui, complessivamente valutati, non consentono agli individui di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso» (così la Corte d’Appello di Trento, ma analoghe formule sono adoperate anche dagli altri remittenti). Alcuni giudici a quibus, peraltro, ricorrono alla clausola di salvaguardia a tenore della quale «valuterà la Corte, qualora ritenesse la questione fondata, se vi sia la necessità di estendere la pronuncia anche ad altre disposizioni legislative interessate in via di consequenzialità ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953» (così i Tribunali di Venezia e di Ferrara).
La lettura degli atti di promovimento permette agevolmente di individuare in quella di Venezia l’ordinanza-pilota: ad essa fanno espresso rinvio i giudici di Trento e di Firenze, mentre quello di Ferrara ne ricalca la lettera per larga parte della propria parte motiva. Anche le altre ordinanze, tuttavia, introducono inediti profili argomentativi rispetto alla capofila.
Comune è la ricostruzione della disciplina complessiva dell’istituto matrimoniale, di cui si esclude un’interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata. Il silenzio dell’ordinamento – che non prevede né vieta espressamente il matrimonio omosessuale – viene inteso come norma implicita di esclusione, in considerazione delle numerose disposizioni che presuppongono la differenza di sesso nel rapporto coniugale. L’interpretazione assunta fotografa così «una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna» (Tribunale di Venezia e di Ferrara) che «trova il suo fondamento nel sentimento, nella cultura, nella storia della nostra comunità nazionale» (così l’ufficiale di stato civile nella citazione del Tribunale di Ferrara). Interpretazione, peraltro, confermata dalle determinazioni del Ministero degli Interni in materia: vengono citate la circolare n. 2 del 26 marzo 2001; il parere del 28 luglio 2004, prot. 04006451-15100/15952; la circolare n. 55 del 18 ottobre 2007, prot. n. 15100/397/0009861.
E’ proprio l’ipotesi di partenza della giuridica inesistenza del matrimonio omosessuale a rivelarsi costituzionalmente dubbia, anche alla luce di un’evoluzione sociale e – altrove, ma non in Italia – ordinamentale che impone «un’attenta meditazione sulla persistente compatibilità dell’interpretazione tradizionale con i principi costituzionali» (Tribunali di Venezia e di Ferrara).
Ad entrare in tensione è, innanzitutto, l’art. 2 Cost. laddove riconosce i diritti inviolabili dell’uomo anche all’interno della famiglia quale primaria formazione sociale che conferisce uno status (quello di persona coniugata e come tale titolare di diritti ed obblighi peculiari) non surrogabile attraverso gli strumenti dell’autonomia negoziale privata. Alla sfera dell’art. 2 Cost. è riconducibile anche il diritto di sposarsi quale libertà fondamentale – positiva e negativa - della persona, inclusiva della scelta autonoma del proprio coniuge secondo il proprio individuale orientamento sessuale «né patologico, né illegale» (Tribunali di Venezia e Ferrara).
Il secondo parametro invocato è l’art. 3 Cost.: se nel diritto di contrarre matrimonio trova espressione la dignità della persona, esso non può trovare preclusione in discriminazioni derivanti dal sesso o dall’orientamento sessuale, «allo stesso modo in cui il principio d’uguaglianza assicura la libertà di scegliere un coniuge di una razza piuttosto che di un’altra, di una religione piuttosto che di un’altra, di una condizione personale piuttosto che di un’altra» (Corte d’Appello di Firenze). E’, questa, una libertà di scelta che non travalica limiti posti a tutela di beni costituzionalmente rilevanti, pur evocati nel dibattito dottrinale ma - secondo i giudici a quibus - cedevoli o giuridicamente ultronei: il rispetto della natura umana, la sicurezza e l’ordine pubblico, l’integrità etica della Nazione, la tradizione, la funzione procreativa come finalità propria della famiglia matrimoniale quale «granaio dello Stato», il diritto dei figli a crescere in un idoneo contesto familiare.
Particolare rilievo viene dato alla legge n. 164 del 1982 (ed alla relativa sentenza costituzionale n. 161/1985) in materia di rettificazione di attribuzione di sesso che, già oggi, consente la celebrazione o la conservazione del vincolo matrimoniale anche se il partner abbia nel frattempo mutato il proprio sesso originario: allo stato del giure, dunque, si registra una disparità irragionevole tra la condizione dell’omosessuale e l’analoga situazione del transessuale (cfr. le ordinanze dei Tribunali di Venezia e Ferrara).
Anche l’art. 29, comma 1, Cost. entra in gioco: non come ostacolo giuridico da superare, semmai come «ulteriore stimolo ad ammettere il matrimonio omosessuale» (Corte d’Appello di Firenze). Dell’invocata disposizione costituzionale, infatti, i giudici a quibus mettono a valore la formulazione neutrale, la sua genealogia ricostruita attraverso una lettura non banalizzata dei lavori in Assemblea Costituente; ne declinano l’attributo «naturale» in senso fenomenico e non giusnaturalistico, valorizzandone la funzione giuridica di limite alle ingerenze dello Stato legislatore nell’autonomia familiare. Così riletto, si arriva ad escludere che rientri nelle finalità dell’art. 29 Cost. la tutela di un modello familiare tradizionale, peraltro da tempo oggetto di inarrestabile trasformazione nei costumi sociali e nella stessa disciplina legislativa, anche sulla spinta di “storiche” sentenze della Corte costituzionale (come tutti gli atti di promovimento argomentano).
E’ il solo Tribunale di Venezia ad invocare anche il parametro dell’art. 117, comma 1, Cost., inquadrando il problema “nazionale” all’interno del più dinamico quadro transnazionale e comparato. Entrano così in gioco quali norme interposte gli artt. 8, 12, 14 della CEDU (nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo) e gli artt. 7, 9, 21 della Carta di Nizza (successivamente all’ordinanza di rinvio entrata in vigore a seguito del rinvio materiale ad essa contenuto nel Trattato di Lisbona). Si richiamano i numerosi atti delle Istituzioni europee favorevoli a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali. Si segnala, in materia, l’evoluzione «nel diritto di molte nazioni di civiltà giuridica affine alla nostra» che hanno accolto «una nozione di relazioni familiari tale da includere le coppie omosessuali».
Non è escluso che, da qui alla data del Seminario ferrarese, altre ordinanze veicolino analoghe questioni di legittimità: in tal caso, verranno acquisite in corsa. Così come, sul piano più strettamente processuale, è da mettere certamente in conto la richiesta di intervento davanti alla Corte costituzionale da parte di Associazioni che operano a tutela e per l’affermazione dei diritti delle minoranze “LGBT”: profilo, questo, che dovrà entrare nella nostra riflessione preventiva alla luce di una giurisprudenza costituzionale, in tema di integrazione del contraddittorio, non lineare.
Il Seminario, come da tradizione, è aperto a tutti, senza preclusioni scientifiche, accademiche, generazionali.
La discussione sarà governata secondo le regole oramai consolidate dei nostri precedenti appuntamenti: una comune traccia per la discussione, che ripercorrerà gli interrogativi ricavabili dall’intera vicenda costituzionale. Una relazione introduttiva, affidata quest’anno alla Prof.ssa Barbara Pezzini (Ordinaria di Diritto costituzionale nell’Università di Bergamo). La discussione, come sempre, sarà franca ed informale, caratterizzata da brevi (dunque numerosi) interventi di 7 minuti ciascuno.
L’intera documentazione dei “casi” e tutte le necessarie informazioni logistiche saranno reperibili nell’oramai ricco sito dedicato ai seminari “preventivi” ferraresi, attualmente in allestimento, del quale segnaliamo il nuovo link: www.amicuscuriae.it. Ivi sarà fruibile anche la registrazione audiovideo integrale dei nostri lavori.
Come già accaduto per tutti i precedenti seminari, gli atti dell’incontro verranno posti nella disponibilità della Corte costituzionale in tempi brevi (e comunque utili per il suo giudizio), per essere poi pubblicati nella Collana amicus curiae dell’editore Giappichelli.
Se – come speriamo davvero – intenderai partecipare al Seminario, ti chiediamo, per ragioni organizzative, di comunicare preventivamente la tua adesione (nome e cognome, qualifica, e-mail) ad uno di noi, utilizzando il relativo indirizzo di posta elettronica.
Un cordiale saluto,
Prof. Roberto Bin [bnb@unife.it]
Prof.ssa Giuditta Brunelli [bug@unife.it]
Prof. Andrea Guazzarotti [gzzndr@unife.it]
Prof. Andrea Pugiotto [pua@unife.it]
Prof. Paolo Veronesi [vrp@unife.it]
Barbara Spinelli Le istituzioni più forti degli uomini
Pubblicato: 13 dicembre 2009 Filed under: Diritto Costituzionale Lascia un commento »Non è escluso che dal grande chiasso che regna ai vertici del governo nasca, taciturno ma testardo, un attaccamento più intenso degli italiani alle istituzioni e alla carta costituzionale su cui poggiano le istituzioni. Il politico che se ne sente ingabbiato e vuole liberarsene continuerà magari a esser applaudito, per la spavalderia che esibisce e per il ruolo di vittima che recita. Ma in parallelo con questo consenso, fatto di adorazione e indolenza, è probabile che si rafforzi proprio la pianta che il leader vorrebbe disseccare: la pianta, rara in Italia, che quando attecchisce dà come frutto il senso delle leggi e dello Stato.
leggi l’intero articolo:
Le istituzioni più forti degli uomini
Patrizia Pederzoli La Corte costituzionale
Pubblicato: 12 dicembre 2009 Filed under: Diritto Costituzionale Lascia un commento »La Corte costituzionaleUn’istituzione non elettiva può sbarrare la strada a maggioranze politiche legittimate dall’investitura popolare? Potere di veto contro potere di voto: questo, in estrema sintesi, l’apparente paradosso che caratterizza le corti costituzionali. D’altra parte, se le democrazie accettano dei “cani da guardia” per proteggere il proprio patto fondante, devono poi mettere in conto l’eventualità di essere “morse” da quegli stessi guardiani. È su questo sfondo che il volume si propone di stabilire fino a che punto il ruolo della Corte costituzionale italiana sia veramente sottratto al principio maggioritario, se sia propenso all’attivismo o alla moderazione, assertivo o incline alla deferenza verso il legislatore. Nonostante la particolare complessità della materia – l’arco temporale in esame attraversa buona parte della storia repubblicana; la mole delle decisioni prodotte copre l’intera gamma delle politiche pubbliche; le competenze della corte vanno dal giudizio sulle leggi ai conflitti tra poteri dello stato; i processi di decisione si svolgono nel segreto della camera di consiglio – emerge da questo studio il nitido profilo di un’istituzione cardine della Repubblica.Pubblicazione online: 2009
Isbn edizione digitale: 978-88-15-14105-7
DOI: 10.978.8815/141057Pubblicazione a stampa: 2008
Isbn edizione a stampa: 978-88-15-12691-7
Collana: Studi e Ricerche
Pagine: 288
Darwinbooks: La Corte costituzionale
Leopoldo Elia, Costituzione, partiti, istituzioni, Il Mulino
Pubblicato: 8 dicembre 2009 Filed under: 2 - POLITICA ITALIANA, Diritto Costituzionale, LIBRI NEWS Lascia un commento »
ELIA L.
Costituzione, partiti, istituzioni
Collana “Collezione di testi e di studi”
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978-88-15-12787-7
anno di pubblicazione 2009
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Leggere o rileggere gli scritti di Leopoldo Elia significa rileggere sub specie Constitutionis la storia politica dell’Italia repubblicana, rivisitare più ampiamente la storia del costituzionalismo, confrontandosi con i suoi nodi essenziali, ideologici e pratici, e riproporsi ricorrenti domande su oggetto e metodi della scienza costituzionalistica. Come sottolinea Valerio Onida nel presentare questa raccolta, teoria e prassi, diritto e politica, sistematica e giurisprudenza, storia delle idee e storia dei fatti, nella vita e nell’azione di Leopoldo Elia si intrecciano e si alimentano a vicenda. Quello che si delinea è un percorso ricchissimo, nel quale le sue diverse esperienze, di giudice costituzionale, di costituzionalista, di intellettuale, di studioso e uomo politico, vanno a comporre una straordinaria testimonianza di impegno etico e civile.
Leopoldo Elia (1925-2008) è stato funzionario dell’ufficio Studi legislativi del Senato (1950-1962) e professore di Diritto costituzionale (1962-1997) nelle Università di Ferrara, Torino e Roma “La Sapienza”. Eletto dal Parlamento giudice costituzionale (1976), ha ricoperto la carica di Presidente della Corte costituzionale dal 1981 al 1985. Senatore (e Presidente della Commissione affari costituzionali) dal 1987 al 1992, deputato dal 1994 al 1996, e ancora senatore (e Presidente del gruppo senatoriale del PPI) dal 1996 al 2001, nel governo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi (1993-1994) è stato Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali. Tra i suoi libri pubblicati per il Mulino: “A colloquio con Lazzati e Dossetti” (con P. Scoppola, 2003) e “La Costituzione aggredita” (2005).
Volumi – ELIA L., Costituzione, partiti, istituzioni
Codice delle Autonomie: il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, Altalex
Pubblicato: 30 novembre 2009 Filed under: Diritto Costituzionale, Enti Locali Lascia un commento »Codice delle autonomie, il Consiglio dei ministri approva in via definitiva il disegno di legge
Pubblicato: 29 novembre 2009 Filed under: Diritto Costituzionale, Enti Locali Lascia un commento »NAPOLITANO G., Il patto che ci lega, il Mulino, 2009
Pubblicato: 26 novembre 2009 Filed under: 2 - POLITICA ITALIANA, Diritto Costituzionale, LIBRI NEWS Lascia un commento »
NAPOLITANO G.
Il patto che ci lega
Per una coscienza repubblicana
Collana “Fuori collana”
pp. 232, € 15,00
978-88-15-13433-2
anno di pubblicazione 2009
in libreria dal 26/11/2009
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Due temi di fondo ritornano continuamente nei discorsi del Presidente Napolitano: il richiamo al «patto che ci lega», che non è puramente e semplicemente la lettera della Carta costituzionale, ma è la capacità di rinnovare questo legame facendolo rivivere nell’adesione alla storia che ci coinvolge tutti; la consapevolezza in secondo luogo che la Repubblica ha bisogno di un discorso politico pubblico che la sorregga. Il nostro paese vive una trasformazione culturale e sociale che ha fatto emergere un vuoto per quanto riguarda la pedagogia della cittadinanza. A rimediare a questo vuoto dedica il suo impegno Napolitano richiamando gli italiani a «un concorso di volontà più forte di tutte le ragioni di divisione», che si fondi sulla «grande, vitale risorsa della Costituzione repubblicana. Non c’è terreno comune migliore di quello di un autentico, profondo, operante patriottismo costituzionale. È, questa, la nuova, moderna forma di patriottismo nella quale far vivere il patto che ci lega: il nostro patto di unità nazionale nella libertà e nella democrazia». Parole forti, parole per la Repubblica.
Volumi – NAPOLITANO G., Il patto che ci lega
Forum di Quaderni Costituzionali – Riforme costituzionali
Pubblicato: 23 novembre 2009 Filed under: Diritto Costituzionale Lascia un commento »Fondazione Magna Carta, Manifesto sulle regole per la concessione della cittadinanza italiana
Pubblicato: 5 novembre 2009 Filed under: Diritto Costituzionale, Migrazioni Lascia un commento »Giovanni Sartori, La costituzione immateriale
Pubblicato: 31 ottobre 2009 Filed under: 2 - POLITICA ITALIANA, Diritto Costituzionale Lascia un commento »Costituzione, Enciclopedia Treccani
Pubblicato: 30 ottobre 2009 Filed under: Diritto Costituzionale Lascia un commento »Corte Costituzionale Sentenza 19.10.09, n.262: incostituzionale il Lodo Alfano sulla sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato - Filodiritto
Pubblicato: 20 ottobre 2009 Filed under: Diritto Costituzionale Lascia un commento »Corte Costituzionale Sentenza 19.10.09, n.262
Corte Costituzionale: incostituzionale il Lodo Alfano sulla sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato
Cittadinanza italiana – disegno di legge
Pubblicato: 18 ottobre 2009 Filed under: Diritto Costituzionale, Migrazioni, Politica delle migrazioni Lascia un commento »Intervento del Presidente Napolitano alla cerimonia di apertura della Prima Conferenza dei Prefetti
Pubblicato: 13 ottobre 2009 Filed under: Diritto Costituzionale, Federalismo fiscale Lascia un commento »…
Siamo tutti egualmente consapevoli della portata delle trasformazioni che nell’ultimo quindicennio sono state introdotte nell’assetto dello Stato repubblicano, delle sue istituzioni e dei suoi apparati. Si tratta di un processo in pieno svolgimento e che ancora richiede alcune, incisive modifiche costituzionali specie per dare coerenza – anche sul piano della fisionomia e del funzionamento del Parlamento nazionale – alla svolta che è stata da anni avviata in senso autonomistico e federalista ed è di recente culminata nell’approvazione, con largo consenso in Parlamento, della legge sul federalismo fiscale.
Come sappiamo, l’Italia ha conosciuto molto più tardi di altri paesi la formazione dello Stato nazionale, che è nato come Stato fortemente centralizzato. Mentre altrove – dagli Stati Uniti d’America alla Germania, anch’essa unificatasi con forte ritardo – l’unità statuale è scaturita da una realtà costituita da molteplici, preesistenti entità tra loro storicamente diverse e distinte, ed è quindi sorta in sostanza, su basi federali, nel nostro paese essa ha presentato ben altre caratteristiche originarie. Ma quando, con l’avvento della Repubblica e con l’elaborazione della Carta costituzionale, l’Italia si è data un ordinamento pienamente democratico, essa si è aperta a un riconoscimento nuovo delle autonomie locali e regionali, dopo che col fascismo si era affermata la massima centralizzazione autoritaria dello Stato.
Cominciò così sessant’anni fa un lungo cammino, lento e contradditorio, che avrebbe conosciuto una decisa accelerazione e un balzo in avanti a partire dai primi anni ’90, quando prese a svilupparsi un movimento politico e di opinione federalista e si convenne in Parlamento su una riforma significativa come l’elezione diretta del Sindaco. E fu, quella, una riforma non solo elettorale ma istituzionale, che segnò, sul piano istituzionale – e ai fini del discorso che qui ci interessa -l’affrancamento dell’ente locale dalla tutela dello Stato centrale, affidata al controllo prefettizio.
Il seguito è noto : riforme elettorali anche per Province e Regioni e, soprattutto, riforma del Titolo V della Costituzione repubblicana, da cui è scaturita la stessa innovazione del federalismo fiscale. Nei fatti, era inoltre venuta assumendo un ruolo e peso crescente la Conferenza Stato-Regioni.
Ho voluto richiamare questa evoluzione, per l’impronta originale, tutta italiana, che essa presenta : da uno Stato centralizzato verso uno Stato federale. Ed è un’impronta che spiega molte cose : lo sforzo che si è dovuto e si deve compiere, in particolare, per ricollocare istituti nati con un tipo di Stato rigidamente governato dal centro nel nuovo contesto autonomistico, regionalistico, di stampo federale.
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Ilvo Diamanti, La leggenda del premier eletto dal popolo – Politica – Repubblica.it
Pubblicato: 11 ottobre 2009 Filed under: 2 - POLITICA ITALIANA, Camera dei Deputati, Diamanti Ilvo, Diritto Costituzionale, Governo Lascia un commento »Alle elezioni politiche del 2008 il partito di cui è leader Berlusconi, il Pdl, ha, infatti, ottenuto il 37,4% dei voti validi, ma il 35,9% dei votanti e il 28,9% degli aventi diritto. Intorno a un terzo del “popolo”, insomma. Peraltro, prima di unirsi con An, fino al 2006, il partito di Berlusconi era Forza Italia, che non ha mai superato il 30% dei voti (validi). Al risultato del Pdl si deve, ovviamente, aggiungere il 10% (o l’8%, a seconda della base elettorale prescelta) ottenuto dalla Lega. I cui elettori, però, non hanno votato per Berlusconi. Visto che al Nord la Lega ha sottratto voti al Pdl, di cui è alleata e concorrente. E quando ha partecipato al governo (come in questa fase) si è sempre preoccupata di fare “opposizione”. Questa considerazione risulta ancor più evidente se si fa riferimento al risultato delle recenti europee. Dove si è votato con il proporzionale e con le preferenze personali. Il Pdl, il partito di Berlusconi, ha infatti ottenuto il 35,3% dei voti validi, ma il 33% dei votanti e il 21,9% degli aventi diritto. Lui, il Presidente, ha personalmente ottenuto 2.700.000 preferenze. Il 25% dei voti del Pdl, ma meno del 9% dei votanti. Il risultato “personale” più limitato, dal 1994 ad oggi.
La leggenda del premier eletto dal popolo – Politica – Repubblica.it
Leggi costituzionali
Pubblicato: 16 settembre 2009 Filed under: Diritto Costituzionale, Leggi Costituzionali Lascia un commento »Riforme costituzionali: comunicato congiunto degli uffici stampa di Senato e Camera – 27/05/2009
Pubblicato: 29 maggio 2009 Filed under: Diritto Costituzionale Lascia un commento »Riforme costituzionali: comunicato congiunto degli uffici stampa di Senato e Camera
Il Presidente del Senato della Repubblica, Renato Schifani, e il Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, hanno avuto stamattina un colloquio, a seguito delle riunioni di ieri delle rispettive Conferenze dei Capigruppo, in merito alle modalità di esame dei progetti di legge in tema di riforme costituzionali.
I Presidenti hanno ribadito che l’iter dei progetti di revisione costituzionale concernenti il Parlamento debba proseguire presso il Senato, la cui Commissione Affari costituzionali ha già avviato da tempo l’esame di provvedimenti in materia, secondo le intese assunte all’inizio della Legislatura.
Tra l’altro, con decisione adottata il 24 marzo scorso, tale Commissione ha concordato, con l’unanimità dei Gruppi, sul fatto che l’esame del disegno di legge di iniziativa del senatore Zanda, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, si svolga congiuntamente a quello di altre proposte di revisione costituzionale, già presentate o preannunciate, in materia di struttura e funzioni delle Camere.
senato.it – Archivio delle notizie – 27/05/2009
RIFORME/ Bassanini: più poteri al premier? Sì, ma la via è la bozza Violante
Pubblicato: 27 maggio 2009 Filed under: 2 - POLITICA ITALIANA, Diritto Costituzionale Lascia un commento »RIFORME/ Bassanini: più poteri al premier? Sì, ma la via è la bozza Violante INT.Franco Bassanini



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