se questo grossolano e disgustoso insulto di Umberto Bossi della Lega Nord rivolto al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano configuri il reato di offesa all’onore e al prestigio del Capo dello Stato

esposto alla Procura

per sapere se questo grossolano e disgustoso insulto di Umberto Bossi della Lega Nord rivolto al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano configuri il reato di offesa all’onore e al prestigio del Capo dello Stato

In diritto penale si parla di vilipendio (dal latino vilipendere, composto da vilis, vile, e pendere, stimare: considerare vile) in riferimento ad alcuni reati che consistono in manifestazioni di disprezzo verbale rivolte a determinati soggetti (particolarmente le istituzioni dello Stato)

Le fattispecie individuabili nel codice penale italiano sono:

  • Vilipendio del presidente della Repubblica (art. 278): Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni
Documentazione:

ALBINO (Bergamo), festa “Berghem Frecc” 30 dicembre 2011 - Insulti, fischi e grevi ironie contro il premier Mario Monti ma soprattutto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, colpevole di aver fatto nascere il governo dei professori e di aver spinto sulle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia.

Umberto Bossi, che ha chiesto ai militanti che gremivano il palazzetto di Albino di “mandare un saluto al presidente della Repubblica” (con il segno del dito): è partita una lunga serie di fischi, proseguita con un gruppo di leghisti che dal fondo ha scandito all’indirizzo del presidente del Consiglio lo slogan ‘Monti vaffa…’: “Magari gli piace”, ha osservato ridendo l’ex ministro delle Riforme Roberto Calderoli.

“Il presidente della Repubblica – ha detto Umberto Bossi – è venuto a riempirci di tricolori, sapendo che non piacciono alla gente del nord”.

Quanto al governo di Mario Monti, il Senatur ha tenuto a sottolineare che “è stato voluto e messo lì dal presidente della Repubblica, non ce ne dimenticheremo” (si tratta di una minaccia ritorsiva?).

Da chi gli stava vicino sul palco è arrivata anche una voce che indicava le origini napoletane di Napolitano: “Non sapevo che l’era un terun”, ha chiosato il leader del Carroccio.


Paolo Ferrario, AUDIO LEZIONE della dispensa didattica n. 6, COSTITUZIONE REPUBBLICANA E POLITICHE SOCIALI


La Corte Costituzionale ha dato il via libera all’unanimità all’ammissibilità del referendum sul nucleare, così come riformulato dalla Cassazione dopo le modifiche introdotte dalla legge ‘omnibus’. Il quesito secondo la Corte e’ “connotato da una matrice razionalmente unitaria e possiede i necessari requisiti di chiarezza, omogeneità ed univocita”

La Corte Costituzionale ha dato il via libera all’unanimità all’ammissibilità del referendum sul nucleare, così come riformulato dalla Cassazione dopo le modifiche introdotte dalla legge ‘omnibus’. Il quesito secondo la Corte e’ “connotato da una matrice razionalmente unitaria e possiede i necessari requisiti di chiarezza, omogeneità ed univocita”.

Sentenza 174/2011
Giudizio
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Camera di Consiglio del 07/06/2011 Decisione del 07/06/2011
Deposito del 07/06/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:
Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad oggetto i commi 1 e 8 dell’articolo 5 del d.l. 31/03/2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 n. 75, nel quesito riformulato dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione con ordinanza 1° giugno 2011.
Massime:
Atti decisi:
ref. 155
SENTENZA N. 174
ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull’ammissibilità, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dei commi 1 e 8 dell’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, giudizio iscritto al n. 155 del registro referendum.
Vista l’ordinanza del 1°-3 giugno 2011 con la quale l’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte Suprema di cassazione ha riformulato il quesito relativo alla richiesta di abrogazione referendaria di alcune norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare, già dichiarata ammissibile con la sentenza n. 28 del 2011.
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
uditi l’avvocato Alessandro Pace per Di Pietro Antonio, De Filio Gianluca, Maruccio Vincenzo e Parenti Benedetta, l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Gianluigi Pellegrino per il Partito Democratico, per i Gruppi parlamentari del Partito Democratico presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e per il Movimento Difesa del Cittadino e Stefano Crisci per Fare Ambiente – Movimento ecologista europeo onlus.

Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza n. 28 del 2011 questa Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione di una molteplicità di disposizioni, e di frammenti di disposizioni, che disciplinavano la costruzione e l’esercizio di nuove centrali nucleari, per la produzione di energia elettrica, contenute: nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133; nella legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia); nel decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); nel decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99); richiesta dichiarata legittima, previa modifica, con ordinanza del 6-7 dicembre 2010 dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
2. – Successivamente al predetto giudizio di ammissibilità, il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, all’art. 5 ha disposto che «al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare» (comma 1); che «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, l’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell’energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali in materia di scenari energetici e ambientali» (comma 8).
L’incidenza della nuova normativa sul procedimento referendario è stata esaminata dall’Ufficio centrale per il referendum, il quale, con ordinanza del 1°-3 giugno 2011, ha trasferito la richiesta di abrogazione referendaria delle disposizioni già individuate come «Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia elettrica nucleare» sulle disposizioni di cui al riportato articolo 5, commi 1 e 8, del d.l. n. 34 del 2011.
3. – Ad avviso dell’Ufficio centrale il suindicato intervento, «in contraddizione manifesta con le dichiarate abrogazioni, dà luogo ad una politica flessibile dell’energia, che include e non esclude anche nei tempi più prossimi, la produzione di energia a mezzo di centrali nucleari e vanifica nell’attuale e in modo totale il fine abrogativo della proposta referendaria»; di qui la riformulazione del quesito nei seguenti termini «Volete che siano abrogati i commi 1 e 8 dell’articolo 5 del d.l. 31/3/2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26/5/2011 n. 75 ?”, con il seguente titolo “Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare”».
4. – Ricevuta la comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 7 giugno 2011 per la conseguente decisione in ordine all’ammissibilità della richiesta, così come modificata, dandone regolare comunicazione.
5. – Nell’imminenza della camera di consiglio hanno depositato memorie il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il Movimento Fare Ambiente – Movimento ecologista europeo, in persona del Presidente e del legale rappresentante, che hanno chiesto che sia dichiarata inammissibile la richiesta di referendum in esame. Hanno, altresì, depositato memorie i presentatori, il Partito Democratico, in persona del tesoriere nazionale, nonché i gruppi parlamentari del Partito Democratico presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, in persona dei capigruppo, il Movimento Difesa del Cittadino, in persona del suo Presidente nazionale e legale rappresentante, il WWF Italia, tutti chiedendo di dichiarare ammissibile il referendum.
6. – Nella camera di consiglio del 7 giugno 2011 sono intervenuti l’avvocato Alessandro Pace per Di Pietro Antonio, De Filio Gianluca, Maruccio Vincenzo e Parenti Benedetta, l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Gianluigi Pellegrino per il Partito Democratico, per i Gruppi parlamentari del Partito Democratico presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e per il Movimento Difesa del Cittadino e Stefano Crisci per Fare Ambiente – Movimento ecologista europeo onlus.

Considerato in diritto
1. – Il presente giudizio ha ad oggetto l’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo, così come modificata dalla Corte Suprema di cassazione, Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 1°-3 giugno 2011, la quale ha disposto «il trasferimento della richiesta di abrogazione referendaria circa le disposizioni già individuate come “Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia elettrica nucleare” sulle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 8, d.l. 31/3/2011 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011 n. 75».
Le norme oggetto del quesito referendario dichiarato ammissibile da questa Corte con la sentenza n. 28 del 2011 sono state, infatti, modificate da tale intervento legislativo.
L’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2001, n. 75, benché abbia disposto l’abrogazione di tutte le disposizioni oggetto della originaria richiesta referendaria (commi 2-6), ha previsto, tra l’altro, che «al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche […] non si proced[a] alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare» (comma 1), disponendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato all’esito del procedimento stabilito da detta norma, deve essere fissata «la Strategia energetica nazionale, che individua le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia», tenendo «conto delle valutazioni» pure indicate dalla norma (comma 8).
L’Ufficio centrale per il referendum ha trasferito la richiesta referendaria sui commi 1 ed 8 del richiamato art. 5, ritenendoli «non suscettibili di produrre l’impedimento del corso delle operazioni referendarie», poiché recano una disciplina che fa «salva, nell’immediato e contro la volontà referendaria, una scelta attuale nuclearista definendo anche le articolazioni e gli strumenti attraverso i quali essa è, e resta, immediatamente operativa».
2. – In via preliminare, ed al fine di identificare l’ambito del giudizio riservato a questa Corte, va premesso che, secondo la sentenza n. 68 del 1978, qualora nel corso del procedimento referendario la disciplina oggetto del quesito sia modificata, all’Ufficio centrale per il referendum spetta accertare se l’intenzione del legislatore sia diversa rispetto alla regolamentazione precedente della materia. Qualora, infatti, tale intenzione rimanga «fondamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio che siano state apportate dalle Camere, la corrispondente richiesta non può essere bloccata, perché diversamente la sovranità del popolo (attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta a mera apparenza». In siffatta ipotesi, spetta, quindi, all’Ufficio centrale per il referendum verificare se, nonostante gli effetti abrogativi della nuova disciplina, la consultazione popolare debba «svolgersi pur sempre», trasferendo od estendendo la richiesta alla legislazione successiva, al fine di evitare che sia violato l’art. 75 della Costituzione (sentenza n. 68 del 1978).
La giurisprudenza costituzionale ha, altresì, precisato che, in riferimento al quesito riformulato dall’Ufficio centrale per il referendum, compete, invece, a questa Corte verificare che non sussistano eventuali ulteriori ragioni d’inammissibilità rispetto all’art. 75 Cost. ed ai parametri desumibili dall’interpretazione logico-sistematica della Costituzione (sentenze n. 70 del 1978, n. 48 del 1981, n. 137 del 1993).
3. – Così delimitato l’ambito del presente giudizio, il quesito referendario, nella formulazione risultante dal trasferimento operato dall’Ufficio centrale, rispetta i limiti espressamente indicati dall’art. 75 della Costituzione o comunque desumibili dall’ordinamento costituzionale.
3.1. – In particolare, va anzitutto ribadito il giudizio di ammissibilità espresso con la sentenza n. 28 del 2011, tenuto conto dell’identità della materia oggetto della disciplina originaria e di quella modificata. Anche l’attuale quesito, infatti, «non viola […] i limiti stabiliti dall’art. 75, secondo comma, Cost. e quelli desumibili dall’interpretazione logico-sistematica della Costituzione», poiché le disposizioni legislative delle quali si chiede l’abrogazione, «non rientrano fra quelle per le quali detta norma esclude il ricorso all’istituto referendario. In particolare, essa non si pone in contrasto con obblighi internazionali e, segnatamente, con il Trattato istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM), firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato in base alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203».
Inoltre, il quesito è connotato da una matrice razionalmente unitaria e possiede i necessari requisiti di chiarezza, omogeneità ed univocità.
Le disposizioni di cui si propone l’abrogazione (commi 1 ed 8 del citato art. 5) risultano, infatti, a seguito della riformulazione del quesito da parte dell’Ufficio centrale, unite da una medesima finalità: quella di essere strumentali a consentire, sia pure all’esito di «ulteriori evidenze scientifiche» sui profili relativi alla sicurezza nucleare e tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore, di adottare una strategia energetica nazionale che non escluda espressamente l’utilizzazione di energia nucleare, ciò in contraddizione con l’intento perseguito dall’originaria richiesta referendaria, in particolare attraverso l’abrogazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 31 del 2010.
Dunque, anche il quesito in esame mira a realizzare un effetto di mera ablazione della nuova disciplina, in vista del chiaro ed univoco risultato normativo di non consentire l’inclusione dell’energia nucleare fra le forme di produzione energetica, fermo restando, ovviamente, che spetta al legislatore e al Governo, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, di fissare le modalità di adozione della strategia energetica nazionale, nel rispetto dell’esito della consultazione referendaria.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum del 1°-3 giugno 2011, per l’abrogazione dei commi 1 ed 8 dell’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA , Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI

Paolo Ferrario, AUDIO LEZIONE della dispensa n. 4: MAPPA/RETE DEL SISTEMA DEI SERVIZI


Storia dell’Unità e del ministero dell’Interno

Storia dell’Unità e del ministero dell’Interno

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato… 1861 frecce 1865 Anche dopo lo spostamento della Capitale a Firenze…
Roma viene presa dai bersaglieri e annessa allo Stato italiano… 1870 frecce 1887 La istituzione della Direzione della Sanità, nel 1887…
Dopo la crisi di fine secolo e la svolta liberale, Giovanni Giolitti… 1901 frecce 1911 Dopo i primi cinquanta anni, l’Italia si avvia…
Dopo lo scoppio del conflitto mondiale, nella complessa fase… 1914 frecce 1922 L’ascesa al potere del fascismo determina, nell’immediato…
Nasce il Corpo dei Pompieri, posto alle dirette dipendenze… 1935 frecce 1946 Nel periodo che va dalla caduta del fascismo al processo…
Il trasferimento di funzioni statali alle regioni, avvenuto… 1976 frecce 1981 La Repubblica è al culmine di uno dei periodi più travagliati…
1997 freccia_sx Dopo circa venti anni, si ridisegna la struttura funzionale e organizzativa freccia_dx 2001

da: Ministero Dell’Interno – Scheda Editoriale.


Punti-chiave della riforma costituzionale della giustizia – in Il Sole 24 ORE

Diciotto articoli per riformare la giustizia italiana: dal “doppio” Csm, alla separazione tra giudici e pm, all’appellabilità delle sentenze di assoluzione «soltanto nei casi previsti dalla legge». In più, le nuove norme intervengo pure sul trasferimento dei magistrati, sui rapporti con la polizia giudiziaria e sulle regole disciplinari. Viene introdotta anche una nuova sezione, la II-bis, alla Costituzione per disciplinare la responsabilità civile dei magistrati.


Appellabilità delle sentenze (articolo 14).
SI prevede che contro le sentenze di condanna sia sempre ammesso appello, salvo che la legge non disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione. Le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge.Ecco comunque in 15 voci tutto quello che prevede il ddl costituzionale approvato oggi 10 marzo dal consiglio dei ministri.

Csm, si cambia (articoli 1 e da 6 a 8) Arrivano due Csm: uno, per la magistratura giudicante, l’altro per la requirente che non possono adottare atti di indirizzo politico nè esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione. Viene introdotto poi l’articolo 104 bis della Costituzione che prevede che il Consiglio Superiore della magistratura giudicante è presieduto dal presidente della Repubblica. «Ne fa parte di diritto il primo presidente della cassazione. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal parlamento in seduta comune fra professori ordinari di università in materia giuridiche e avvocati dopo 15 anni di esercizio». Il consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal parlamento. I membri elettivi del consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè far parte del parlamento o di un consiglio regionale, provinciale o comunale. Per quanto riguarda la magistratura requirente, viene introdotto l’articolo 104 ter della Costituzione che prevede che il consiglio superiore è presieduto dal presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i pubblici ministeri fra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio. Il consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal parlamentio e specularmente per quanto avviene per magistrura giudicante i membri elettivi durano in carica quattro anni, non sono rieleggibili nè possono essere iscritti mentre sono in carica «in albi professionali o far parte del parlamento o di un consiglio regionale provinciale o comunale». Quanto ai compiti dei due Csm, si stabilisce, con la sostituzione dell’articolo 105 della Costituzione, che «spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglilo superiore della magistratura requitrente, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici ordinari e dei pubblici ministeri». Specifica importante: i consigli superiori non possono adattare atti «di indirizzo politico nè esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione».

Entrata in vigore (articolo 18). Le presenti norme entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».

Esercizio dell’azione penale (articolo 15). SI modifica l’articolo 112 della Costituzione, specificando che il pm «ha l’obbligo di esercitare l’azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge».

Funzione ispettiva (articolo 13). Che resta in capo al ministro della Giustizia. Così come le funzioni organizzative e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Il guardasigilli dovrà riferire annualmente alle Camere sullo stato della giustizia e pure «sull’esercizio dell’azione penale e sull’uso dei mezzi d’indagine». La presente norma riscrive l’articolo 110 della Costituzione.

Giudici (articolo 3). Si modifica il secondo comma dell’articolo 101 della Costituzione, che viene interamente sostituito dal seguente: «I giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere e sono soggetti soltanto alla legge». Il vecchio testo recita: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge».

Giurisdizione (articolo 4). Viene sostituito il primo comma dell’articolo 102 della Costituzione, e viene specificato che «la giurisdizione è esercitata da giudici ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario». Il veccio testo recita: «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario».

Irretroattività delle nuove norme (articolo 17). La disposizione prevede espressamente che «i principi contenuti nella presente legge non si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore delle nuove norme».

Nomina magistrati (articolo 10). Resta ferma la norma, articolo 106 primo comma, che prevede che la nomina dei magistrati avvenga per concorso. Si modifica invece il secondo comma che riguarda la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari, cancellando l’inciso «per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli».

Nuovo ordinamento giurisdizionale (articolo 2). La norma dispone modifiche formali alla Costituzione. Cambia nome la rubrica del Titolo IV della Carta costituzionale: da «La Magistratura» a «La Giustizia». Nuovo nome anche per la rubrica della Sezione I, da «Ordinamento giurisdizionale» a «Gli organi». Si modifica anche l’intestazione della Sezione II, da «Norme sulla giurisdizione» a «La giurisdizione».

Polizia giudiziaria (articolo 12). SI prevede che sia il giudice sia il pm possano disporre della polizia giudiziaria «secondo le modalità stabilite dalla legge».

Provvedimenti disciplinari (articolo 9). Viene introdotto l’articolo 105-bis della Costituzione, che prevede che i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano alla corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente. La corte disciplinare si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i pm. I componenti sono eletti per metà dal parlamento in seduta comune e per l’altra metà rispettivamente da tutti i giudici e i pm. I componenti eletti dalle Camere sono scelti tra docenti universitari in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di esercizio. Finchè sono in carica i membri della corte non possono essere iscritti agli albi professionali, né ricoprire uffici pubblici. Contro i provvedimenti della corte di disciplina è ammesso ricorso in cassazione per motivi di legittimità.

Responsabilità dei magistrati (articolo 16). Viene introdotta la Sezione II-Bis alla Costituzione. I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari pubblici. Spetta alla legge disciplinare la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale. Specifica importante: la responsabilità civile dei magistrati si estende allo Stato.

Separazione carriere (articolo 5). Cambia radicalmente l’articolo 104 della Costituzione, e viene specificato che i magistrati si distinguono in giudici e pm. La legge assicura la separazione di entrambe le carriere. Si prevede anche che l’ufficio del pm «è organizzato secondo le norme dell’ordinamento giudiziario che ne assicurano l’autonomia e l’indipendenza».

Trasferimento magistrati (articolo 11). Si prevede, modificando l’articolo 107 della Costituzione, che «in caso di eccezionali esigenze, individuate dalla legge, attinenti all’organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, i consigli superiori possano destinare i magistrati ad altre sedi».

da: L’abc della riforma costituzionale della giustizia in 15 voci – Il Sole 24 ORE.


Paolo De Stefani, Diritti umani di terza generazione, 2009

Paolo De Stefani,

Diritti umani di terza generazione

vai a:

http://www.jelsi.com/news/2010/11/diritti.pdf


La Costituzione della Repubblica Italiana

La Costituzione della
Repubblica Italiana

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano. Approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 fu promulgata da Enrico De Nicola il 27 dicembre dello stesso anno

“La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà”.

Luigi Sturzo, discorso al Senato della Repubblica, 27 giugno 1957

Scarica in formato pdf

Tg3 – Articolo – La Costituzione della Repubblica Italiana.


Serena Sileoni, Riflessioni sulle modifiche costituzionali proposte

Sono tre le reazioni che il disegno di legge di modifica della Costituzione approvato mercoledì in Consiglio dei ministri sta suscitando. Chi è contrario nella sostanza, chi la appoggia, anche se magari non la reputa sufficiente, e chi invece ritiene che sia completamente inutile. Più volte (quiqui) abbiamo cercato di sostenere che non basta ritenere buona questa proposta solo perché non peggiora la situazione esistente. Anzi, se la lascia sostanzialmente immutata, non è fuori luogo ritenerla una pseudo-riforma o una finzione del fare di cui non si sentiva proprio il bisogno. Se si voleva dare una scossa al sistema economico produttivo, sarebbe stato sufficiente intervenire a livello legislativo e regolamentare per dare respiro, a Costituzione invariata, alle imprese e agli ordini professionali. Non torno quindi sulla scelta della procedura di riforma costituzionale, che può essere letta come indizio di difficoltà politica. Vorrei invece partire da una fictio: ammettiamo scolasticamente che ci sia pure bisogno di una modifica costituzionale. Ammettiamo anche che il ritocco degli artt. 41, 97 e 118 della Costituzione sia un buon inizio per rendere il sistema economico più libero e vediamo se, sul piano costituzionale, qualcosa si muove davvero, o se le modifiche proposte sono sostanzialmente inutili all’interno dello stesso contesto costituzionale, a prescindere dalle scelte di governo esterne a quel contesto. Confrontiamo quindi le disposizioni vigenti con quelle approvate in Consiglio dei ministri (in grassetto le novità).

Art. 41

L’iniziativa economica privata è libera ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, con gli altri principi fondamentali della Costituzione o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

[La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali] (Eliminato).

1.

Il principio di libertà di iniziativa economica resta invariato, con la sostituzione del termine “iniziativa” con quello di “attività”.  La motivazione riposerebbe sul fatto che l’iniziativa individua solo il momento iniziale, mentre l’attività il complesso delle azioni collegate alla libertà economica, comprese quelle successive alla fase di avviamento. Si tratta di una correzione meramente esplicativa, ma non modificativa, poiché, finora, “iniziativa economica” è stata già intesa come “attività economica”. L’interpretazione di questi decenni, anche quella del giudice costituzionale, è stata sempre per una lettura estensiva del termine “iniziativa”.

2.

Al primo comma viene aggiunta una constatazione lapalissiana: i comportamenti umani sono liberi nel silenzio del legislatore.

Fin dall’antichità la scienza giuridica ha inteso il diritto come il discrimine tra ciò che si può fare (e che quindi non è oggetto di diritto) e ciò che non si può fare o si può fare a determinate condizioni.

Si potrebbe obiettare che il mondo antico, molto meno complesso di quello di oggi, era retto da principi giuridici diversi da quelli odierni. Ebbene, anche il diritto moderno nasce nel segno del riconoscimento della legge come distinzione tra ciò che ha bisogno di ordine, e quindi va giuridificato, e ciò che invece non ne ha bisogno, e quindi può essere ignorato dal diritto. La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che ha segnato la nascita del costituzionalismo moderno europeo, lo ha espresso icasticamente: “tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina” (art. 5).

D’altro canto, quale semplificazione può apportare una clausola che consente tutto tranne quello che è vietato dalla legge, e che dunque affida al legislatore di oggi e di domani la discrezionalità politica di limitare quel diritto, una volta che lo ritenga in contrasto con l’utilità sociale, la dignità umana, la libertà, la sicurezza?

3.

Il secondo comma resta sostanzialmente invariato: nessuno di quei principi che fanno del riconoscimento dell’iniziativa economica privata un diritto “minore” viene eliminato, anzi viene aggiunto il limite del rispetto degli altri principi fondamentali della Costituzione.

4.

Aver espresso il limite dei principi fondamentali è, costituzionalmente parlando, operazione superflua. Il rispetto dei principi fondamentali della Carta e la necessità che i diritti costituzionali siano in posizione di reciproco bilanciamento sono infatti intrinseci alla stessa struttura costituzionale.

5.

Il terzo comma, quello sulla programmazione, viene eliminato. Tuttavia, allargando lo sguardo dal testo dell’art. 41 al contesto costituzionale si comprende che il vero articolo “pianificatore” dell’economia non è il 41, quanto piuttosto il 43. Lasciare in piedi il secondo comma dell’art. 41 combinato con la sopravvivenza dell’art. 43 equivale a consentire lo stesso interventismo pubblico nell’economia che si pretende di eliminare.

Art. 97

Le pubbliche funzioni sono al servizio del bene comune.

L’esercizio anche indiretto delle pubbliche funzioni è regolato in modo che ne siano assicurate efficienza, efficacia, semplicità e trasparenza.

Le pubbliche amministrazioni sono organizzate secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla legge. La carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità e il merito.

1.

Il primo comma del nuovo testo esprime la sottoposizione delle pubbliche funzioni al bene comune. Monito solenne, richiamo morale oltre che giuridico, piuttosto frequente nelle carte costituzionali.

Il punto debole di questo comma non è tanto questo, anche se ci si potrebbe chiedere cosa vuol dire “bene comune”, chi sarà incaricato di esprimerne il senso giuridico, come sarà possibile evitare interpretazioni che non ledano l’autonomia individuale, etc.

Il punto debole sta invece nel fatto che lo stesso concetto di pubblica funzione come munus è già in Costituzione: i preposti alle funzioni pubbliche debbono già oggi “operare al servizio esclusivo della Nazione” e “adempiere con disciplina e onore le funzioni pubbliche”. Si potrebbe disquisire sulle differenze semantiche tra queste locuzioni, ma si tratta – appunto – di cavilli linguistici che poco incidono sullo spirito della Costituzione giacché fin da ora le pubbliche funzioni devono essere espletate non come esercizio di potere, ma come servizio alla società e al cittadino.

2.

Il secondo comma costituzionalizza alcuni principi già classificati dalla giurisprudenza, dalla dottrina e dal legislatore come fondamentali. Basti pensare che efficacia e trasparenza sono espressamente riconosciuti come “principi generali dell’attività amministrativa” dalla legge sul procedimento amministrativo, e quello di semplificazione è nella rubrica della legge 59 del 1997.

Peraltro, essi sono riconosciuti come principi immediatamente riconducibili al principio costituzionale di buon andamento, che li racchiuderebbe tutti. In sostanza, è opinione pacifica che il buon andamento, di cui all’art. 97, sia il contenitore costituzionale di quei principi che impongono all’azione amministrativa di essere conosciuta e conoscibile (trasparenza), di agire con tempestività per raggiungere gli obiettivi col minor dispendio di risorse (efficienza, efficacia, economicità), e di intervenire solo laddove necessario (semplificazione). Se dunque tali principi sono ancora disattesi, ciò non dipende dal fatto che non abbiano un riconoscimento costituzionale, quanto dal fatto che spesso si preferisce ignorarli.

3.

Ultima modifica riguarda l’inserimento della disposizione secondo cui “La carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità e il merito”. Basterà “questa grida” per garantire la meritocrazia, anche se ne va riconosciuto il valore di reindirizzamento dell’azione amministrativa e di orientamento giurisprudenziale?

Art. 118

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni garantiscono e favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

L’art. 118 viene modificato nel senso che la capacità degli individui, singoli o associati, di provvedere da sé al soddisfacimento degli interessi condivisi va non solo favorita ma anche garantita. Cambia forse qualcosa, nel concreto?

Favorire, insomma, è locuzione verbale che comprende necessariamente la finalità di garanzia. Al contrario, possono le istituzioni favorire un’attività senza, al tempo stesso, preliminarmente garantirne l’esistenza? Se si crede che sia di fatto possibile, allora la riforma davvero cambia qualcosa. Altrimenti sembra più un’aggiunta di stile.

da: CHICAGO BLOG » Alcune riflessioni sulle modifiche costituzionali proposte.


Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dà lezioni di diritto e rispetto delle procedure al Governo: “Non sussistono le condizioni per procedere all’emanazione del decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale”

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in relazione al preannunciato invio, ai fini della emanazione ai sensi dell’articolo 87 della Costituzione, del testo del decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri nella seduta di ieri sera, come risulta dal relativo comunicato, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, in cui rileva che non sussistono le condizioni per procedere alla richiesta emanazione, non essendosi con tutta evidenza perfezionato il procedimento per l’esercizio della delega previsto dai commi 3 e 4 dall’art. 2 della legge n. 42 del 2009 che sanciscono l’obbligo di rendere comunicazioni alle Camere prima di una possibile approvazione definitiva del decreto in difformità dagli orientamenti parlamentari. Pertanto, il Capo dello Stato ha comunicato al Presidente del Consiglio di non poter ricevere, a garanzia della legittimità di un provvedimento di così grande rilevanza, il decreto approvato ieri dal Governo.

Questo il testo della lettera:

“Mi è stato preannunciato l’invio, ai fini della emanazione ai sensi dell’articolo 87 della Costituzione, del testo del decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri nella seduta di ieri sera, come risulta dal relativo comunicato.
Devo subito rilevare che non sussistono le condizioni per procedere alla richiesta emanazione, non essendosi con tutta evidenza perfezionato il procedimento per l’esercizio della delega previsto dall’art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 42 del 2009: sono pertanto costretto a non ricevere il decreto approvato dal Governo, a garanzia della legittimità di un provvedimento di così grande rilevanza.

Infatti mi risulta che il testo è diverso da quello originariamente approvato dal Governo e trasmesso alla Conferenza unificata e alle Camere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate ed è identico alla proposta di parere favorevole condizionato formulata dal Presidente della Commissione bicamerale: proposta che è stata respinta dalla stessa Commissione ai sensi delle norme stabilite dai Regolamenti parlamentari allorché su di una proposta si registri parità di voti e dello stesso art. 7, comma 1, del Regolamento interno della Commissione bicamerale. Né tale pronunciamento può evidentemente assimilarsi ad una mancanza di parere. Su quel testo la Commissione bilancio della Camera ha successivamente deliberato all’unanimità di non esprimersi proprio perché lo ha considerato “superato” per gli stessi motivi. Infine il Governo deve ottemperare all’obbligo previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 2 della legge delega di esporre sia alle Camere sia alla Conferenza unificata le ragioni per le quali ha ritenuto di procedere in difformità dai suindicati orientamenti parlamentari e senza aver conseguito l’intesa nella stessa Conferenza, come risulta dal verbale in data 28 ottobre 2010.

Tanto premesso sul piano strettamente procedimentale, sento il dovere di richiamare l’attenzione del Governo sulla necessità di un pieno coinvolgimento del Parlamento, delle Regioni e degli Enti locali nel complesso procedimento di attuazione del federalismo fiscale. La rilevanza e delicatezza delle conseguenze che ne deriveranno sull’impiego delle risorse pubbliche e in particolare sull’assetto definitivo del sistema delle autonomie delineato dal nuovo titolo V° della Costituzione suggerisce infatti un clima di larga condivisione, così come si è del resto verificato in occasione della approvazione della legge n. 42 del 2009 e della emanazione dei tre precedenti decreti delegati. E di ciò ho avuto modo di dare più volte pubblicamente atto, ritenendolo il metodo più corretto ed utile per l’attuazione di una così importante riforma costituzionale. Se in questo caso non c’è stata condivisione sul piano sostanziale, più che opportuno resta evitare una rottura anche sul piano procedimentale, per violazione di puntuali disposizioni della legge.

Né posso sottacere che non giova ad un corretto svolgimento dei rapporti istituzionali la convocazione straordinaria di una riunione del Governo senza la fissazione dell’ordine del giorno e senza averne preventivamente informato il Presidente della Repubblica, tanto meno consultandolo sull’intendimento di procedere all’approvazione definitiva del decreto legislativo.

Sono certo che ella comprenderà lo spirito che anima queste mie osservazioni e considerazioni”.

 


Paolo Ferrario, Le grandi riforme: la riforma costituzionale del 2001 e i suoi effetti sui servizi socioeducativi e sui servizi sanitari e sociosanitari, Audio lezioni per i corsi di Politica sociale alla Università di Milano Bicocca

Paolo Ferrario, Le grandi riforme: la riforma costituzionale del 2001 e i suoi effetti sui servizi socioeducativi e sui servizi sanitari e sociosanitari, Audio lezioni per i corsi di Politica sociale alla Università di Milano Bicocca


Lidianna Degrassi e Raffaele Mozzanica, La disciplina dei servizi sociali nella Regione Lombardia, in IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE. Continuità, riassestamenti, prospettive, a cura di Giuliana Carabelli e Carla Facchini, Franco Angeli, 2010

La disciplina dei servizi  sociali nella Regione Lombardia

di Lidianna   DegrassiRaffaele Mozzanica

  • Da una “legge regionale di sistema” (LR 1/86) a una “legge regionale di rete” (LR 3/2008)
  • Finalità e principi
  • Assetto istituzionale e organizzativo
  • Governo della rete: gli ambiti sociale e sociosanitario
  • Assetto finanziario

in:

IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE

Continuità, riassestamenti, prospettive

A cura di Giuliana CarabelliCarla Facchini

Franco Angeli, 2010, p. 256

da: IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE. Continuità, riassestamenti, prospettive, a cura di Giuliana Carabelli e Carla Facchini, Franco Angeli, 2010 « Politica dei servizi sociali: ricerche in rete.


Paolo Bonetti, Profili costituzionali dell’accesso ai diritti sociali nella legge regionale lombarda 3/2008, in IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE. Continuità, riassestamenti, prospettive, a cura di Giuliana Carabelli e Carla Facchini, Franco Angeli, 2010

Profili costituzionali dell’accesso ai diritti sociali nella legge regionale lombarda 3/2008

di Paolo Bonetti

  • Servizi sociosanitari e servizi sociali e principi costituzionali di solidarietà e di eguaglianza
  • Potestà legislativa regionale sui servizi sociali e potestà legislativa statale sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali
  • Diverse nozioni di livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’assistenza sociale
  • Organizzazione e svolgimento delle funzioni amministrative concernenti i servizi sociali: potestà regolamentare regionale e locale e sussidiarietà orizzontale
  • Rapporti tra la legge 328/2000 e la legge regionale 3/2008
  • Limiti derivanti dalle norme comunitarie e statali in materia di condizione giuridica degli stranieri
  • La LR 3/2008 di fronte allo statuto regionale della Lombardia e i provvedimenti attuativi della legge
  • Diritti delle “persone che accedono alla rete” delle unità di offerta sociali e sociosanitarie
  • Bisogni da soddisfare prioritariamente

in:

IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE

Continuità, riassestamenti, prospettive

A cura di Giuliana CarabelliCarla Facchini

Franco Angeli, 2010, p. 256

da: IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE. Continuità, riassestamenti, prospettive, a cura di Giuliana Carabelli e Carla Facchini, Franco Angeli, 2010 « Politica dei servizi sociali: ricerche in rete.


Verso il “federalismo fiscale” o ritorno al 1865? – R. Bin, in Novità dal Forum Quaderni costituzionali


DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2010, n. 156 Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale (GU n. 219 del 18-9-2010)

DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2010, n. 156 Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale (GU n. 219 del 18-9-2010)
Dossier Roma Capitale
Decreto legislativo Roma Capitale n. 156 del 17 settembre 2010
Schema di dlgs recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale
Parere della Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale
Parere della Commissione bilancio della Camera dei deputati
Rilievi deliberati dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati
Parere della Regione Lazio
Parere Provincia di Roma
Parere Comune di Roma
Dossier Camera. Le capitali in Europa


In una normale prassi il presidente del Consiglio e i ministri sono soliti intrattenere con il Presidente della Repubblica un filo costante di comunicazione …. – LASTAMPA.it

…..

Questa della mancanza di rapporti istituzionali o informali tra il Quirinale e il governo è un cruccio che Napolitano ha ormai da tempo. In una normale prassi il presidente del Consiglio e i ministri sono soliti intrattenere con il Presidente della Repubblica un filo costante di comunicazione, vanno a fargli visita, lo informano sull’evoluzione delle questioni aperte, gli chiedono consiglio. E, sia pure con l’irregolarità che caratterizza tutto l’andamento dell’attuale governo, una prassi del genere si era stabilita anche all’inizio di questa legislatura.

Ministri come Alfano e Gelmini, tanto per fare qualche esempio, impegnati in riforme rilevanti come quelle della giustizia o della scuola e dell’università, di tanto in tanto chiedevano udienza al Quirinale per condividere qualche valutazione.

Ma da un anno a questa parte, più o meno dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha cancellato il lodo Alfano e che Berlusconi ha considerato frutto di un complotto tra il Presidente della Repubblica e i giudici della Consulta, le relazioni si sono interrotte. Come se avessero ricevuto un ordine preciso, i ministri hanno prima diradato e poi cancellato del tutto le loro salite al Colle. Anche le comunicazioni con Gianni Letta sono divenute meno frequenti e spesso legate a situazioni d’emergenza. L’unico canale istituzionale rimasto positivamente aperto, con risultati che si sono visti di recente nei giorni della manovra economica, è ormai quello con Tremonti e la tecnostruttura del ministero dell’Economia.

Per il resto, le valutazioni del Presidente sono rimaste affidate quasi solo all’esame dei documenti formali, spesso trasmessi solo all’ultimo momento dagli uffici ministeriali.

L’ironia severa del Presidente – LASTAMPA.it.


Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: Lezioni di diritto costituzionale al PDL (Partito delle LORO libertà)

A proposito

N o t a

In una intervista apparsa sul quotidiano “Il Giornale” domenica 15 agosto, l’on. Maurizio Bianconi, vice – presidente del gruppo dei deputati del PDL, si è abbandonato ad affermazioni avventate e gravi sostenendo che il Presidente Napolitano “sta tradendo la Costituzione”.

Essendo questa materia regolata dalla stessa Carta (di cui l’on. Bianconi è di certo attento conoscitore), se egli fosse convinto delle sue ragioni avrebbe il dovere di assumere iniziative ai sensi dell’articolo 90 e relative norme di attuazione. Altrimenti le sue resteranno solo gratuite insinuazioni e indebite pressioni, al pari di altre interpretazioni arbitrarie delle posizioni del Presidente della Repubblica e di conseguenti processi alle intenzioni.

Roma, 16 agosto 2010


F. Calzaretti, Coppie di persone dello stesso sesso: quali prospettive? – in Quaderni costituzionali

Scopo di queste brevi note non è l’analisi e il commento delle decisioni adottate e delle
motivazioni addotte dalla Corte costituzionale nella sentenza 138/2010, bensì una analisi
delle conseguenze di questa sentenza e delle prospettive che si aprono e/o si chiudono
per le coppie di persone dello stesso sesso.

l’intero saggio qui:
Coppie di persone dello stesso sesso: quali prospettive? – F. Calzaretti

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Nicola Matteucci TITOLO: Breve storia del costituzionalismo Introduzione di Carlo Galli, Morcelliana

Nicola Matteucci

TITOLO: Breve storia del costituzionalismo

Introduzione di Carlo Galli

DESCRIZIONE: Matteucci muove da due assunti principali: il primo è che il costituzionalismo è antico ma, dopo una grande manifestazione di vitalità nel Medio Evo e in età moderna, è ancora attuale nel mondo contemporaneo; infatti, anche se ci sono stati un tempo regimi costituzionali non democratici non esistono regimi democratici che non siano costituzionali. Il secondo è che il costituzionalismo è prima di tutto limitazione del potere politico. Proporre alla cultura e alla politica italiana il costituzionalismo, inteso come in questo denso ed efficace saggio del 1964 quale insieme di valori e di tecniche per la difesa istituzionale delle libertà individuali, sociali, civili e politiche, è una presa di posizione chiara. Il costituzionalismo a cui fa riferimento Matteucci non si esaurisce nella separazione dei poteri o nello Stato misto, ma prevede una costituzione antecedente al potere del governo e del parlamento, che li limita secondo la legge.
(Carlo Galli)

COMMENTO: La prima edizione di un piccolo classico che spiega che cosa è il costituzionalismo nelle sue origini storiche e nella sua attualità (dalla Magna Charta alle Rivoluzioni americana e francese, fino ai giorni nostri), da parte di uno dei massimi storici del costituzionalismo liberale del Novecento.

NICOLA MATTEUCCI (1926–2006) politologo italiano, fondatore della rivista «il Mulino» e della stessa casa editrice, è uno dei maggiori teorici del costituzionalismo liberale del Novecento.

COLLANA: Il pellicano rosso n. 114

ANNO: 2010

PAGINE: 120

CODICE ISBN: 978-88-372-2419-6
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€ 10,00 <input src="http://www.morcelliana.it/imgs/imgC/smallkosar.gif" onclick="if(document.form_product1106_0.qty.value 1000 || isNaN(document.form_product1106_0.qty.value)) {alert(‘Inserire un valore’); return false;} else {doCmdIFrame(‘insert’,1106, document.form_product1106_0.qty.value ,’1′, ’10.00′,’Breve storia del costituzionalismo’,’9788837224196′,js1106_0(),’0′); return false;}” type=”image” align=”middle” border=”0″ height=”20″>

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Antonio d’Aloia, La tormentata ipotesi del matrimonio tra persone dello stesso sesso davanti alla Corte Costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali

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Sergio Rizzo, Quelle authority sotto tutela, in Corriere della sera

.. Le nostre authority hanno poteri limitati e spesso li esercitano timidamente. Anche perché le loro decisioni sono perennemente sotto il tiro dei ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato. Per giunta, sono state anche ingolfate di competenze insensate, totalmente prive di alcun potere sanzionatorio, come quelle sul conflitto d’interessi appioppate all’Antitrust e al Garante per le comunicazioni. L’autonomia finanziaria è quella che è, se si pensa che alla fine dello scorso anno era stato proposto un fondo unico (non a tutti gradito) con l’idea di risolvere il problema e alla fine si è resa necessaria una colletta fra le autorità per soccorrere qualcuna di esse in difficoltà economica. Per non parlare poi dell’influenza della politica. I meccanismi di nomina, tutti diversi l’uno dall’altro, offrono ai partiti spazi di penetrazione enorme. Dei 58 commissari che governano le dieci autorità considerate «indipendenti», ben 17 sono di emanazione diretta della politica: ex parlamentari o ex esponenti dei governi di vario colore. Quasi uno su tre. Di questi, ben cinque su otto componenti sono nel solo Garante per le comunicazioni: dove il presidente è indicato dal governo e gli otto componenti sono nominati per metà dalla maggioranza e per metà dall’opposizione  …..

L’INTERO ARTICOLO QUI:
http://www.corriere.it/editoriali/10…4f02aabe.shtml

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Nozioni giuridiche fondamentali – Stanzione Pasquale – CEDAM – Libro

Nozioni giuridiche fondamentali

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In sintesi

Trattasi di un Manuale agile di introduzione al diritto, specificamente per i nuovi corsi che hanno come scopo di introdurre il concetto di diritto in quanto tale allo studente. La trattazione è lineare e segue un’impostazione classica quanto agli istituti ivi trattati, con una attenzione particolare alla parte privatistica essendo questa l’estrazione degli Autori. Lo stile espositivo semplice e snello lo rende un testo di facile adottabilità ai corsi della materia.

Dettagli del libro

Nozioni giuridiche fondamentali – Stanzione Pasquale – CEDAM – Libro

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Diritto costituzionale. Manuale breve – Mezzetti Luca – Giuffrè – Libro

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Leopoldo Elia Costituzione, partiti, istituzioni, iL mULINO

Costituzione, partiti, istituzioni
Leggere o rileggere gli scritti di Leopoldo Elia significa rileggere sub specie Constitutionis la storia politica dell’Italia repubblicana, rivisitare più ampiamente la storia del costituzionalismo, confrontandosi con i suoi nodi essenziali, ideologici e pratici, e riproporsi ricorrenti domande su oggetto e metodi della scienza costituzionalistica. Come sottolinea Valerio Onida nel presentare questa raccolta, teoria e prassi, diritto e politica, sistematica e giurisprudenza, storia delle idee e storia dei fatti, nella vita e nell’azione di Leopoldo Elia si intrecciano e si alimentano a vicenda. Quello che si delinea è un percorso ricchissimo, nel quale le sue diverse esperienze, di giudice costituzionale, di costituzionalista, di intellettuale, di studioso e uomo politico, vanno a comporre una straordinaria testimonianza di impegno etico e civile.

(1925-2008) è stato funzionario dell’ufficio Studi legislativi del Senato (1950-1962) e professore di Diritto costituzionale (1962-1997) nelle Università di Ferrara, Torino e Roma “La Sapienza”. Eletto dal Parlamento giudice costituzionale (1976), ha ricoperto la carica di Presidente della Corte costituzionale dal 1981 al 1985. Senatore (e Presidente della Commissione affari costituzionali) dal 1987 al 1992, deputato dal 1994 al 1996, e ancora senatore (e Presidente del gruppo senatoriale del PPI) dal 1996 al 2001, nel governo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi (1993-1994) è stato Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali. Tra i suoi libri pubblicati per il Mulino: “A colloquio con Lazzati e Dossetti” (con P. Scoppola, 2003) e “La Costituzione aggredita” (2005).

Pubblicazione online: 2010
Isbn edizione digitale: 978-88-15-14304-4
DOI: 10.978.8815/143044

Pubblicazione a stampa: 2009
Isbn edizione a stampa: 978-88-15-12787-7
Collana: Collezione di testi e di studi
Pagine: 496

Darwinbooks: Costituzione, partiti, istituzioni

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Sussidiarietà: istruzioni per l’uso di un principio a doppio taglio. Stefano Ceccanti (09-03-2010)

Sussidiarietà: istruzioni per l’uso di un principio a doppio taglio.

Stefano Ceccanti (09-03-2010)

Sussidiarietà: istruzioni per l'uso di un principio a doppio taglio.  - stato - dottrina -

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Dal momento che le istituzioni sono funzionali alla persona umana, l’insegnamento sociale della Chiesa, soprattutto a partire dalla “Quadragesimo anno” di papa Pio XI (1931), ha formalizzato e strutturato tale principio per affermare che il potere deve essere il più possibile vicino ai cittadini (i livelli gerarchicamente superiori sono legittimati in quanto “sussidiano” il livello più basso, la loro necessità si deve dimostrare caso per caso) e deve espropriare il meno possibile i corpi intermedi della società (a cominciare dalla famiglia).
 Il primo aspetto si denomina tradizionalmente s. verticale o istituzionale (tra i vari livelli di governo), il secondo s. orizzontale o sociale (tra poteri pubblici e corpi intermedi).
 Nel passaggio dalla dottrina al dibattito politico e giuridico il principio (che in origine aveva una chiara connotazione anti-Stato nazionale, pro Comuni e pro corpi intermedi), è divenuto a doppio taglio, una parola passepartout, cioè tale da spostare i poteri anche in direzione opposta, a favore dello Stato e dei poteri pubblici… (segue)

Sussidiarietà: istruzioni per l’uso di un principio a doppio taglio. – stato – dottrina -

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Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2009, Presidente Francesco Amirante, Roma, Palazzo della Consulta, 25 febbraio 2010


Roma, Palazzo della Consulta, 25 febbraio 2010

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GIONCADA MASSIMILIANO, Diritto dei servizi sociali per assistenti sociali, psicologi, educatori, avvocati, Maggioli editore

L’innovativo Manuale
nato dalle concrete
esigenze di Operatori
e Dirigenti
degli Enti Locali,
DIRITTO DEI SERVIZI SOCIALI affrontate sul campo
dall’esperto autore
Massimiliano Gioncada,
funzionario provinciale e cultore universitario della materia nonché formatore per amministrazioni pubbliche
DIRITTO DEI SERVIZI SOCIALI
per assistenti sociali, psicologi, educatori, avvocati
Posso incorrere nella responsabilità amministrativa anche se sono un operatore sociale? Posso presentare il ricorso per l’amministrazione di sostegno se l’utente o i suoi parenti sono contrari? Posso chiedere ai genitori di compartecipare alle spese per l’affidamento dei loro figli? Lo posso fare anche se sono decaduti dalla potestà genitoriale? Quale ISEE devo utilizzare per calcolare la compartecipazione dell’utenza a quel tipo di servizio?

A queste e alle altre domande che si pongono ogni giorno gli Operatori dei servizi sociali risponde ora il nuovissimo DIRITTO DEI SERVIZI SOCIALI, il primo Manuale di settore così specifico, completo e aggiornato.

Il volume fornisce infatti la disamina delle questioni giuridiche più critiche e delicate da gestire nell’esercizio della attività professionale, come ad esempio: i confini e i termini del segreto professionale, la logica della segnalazione all’autorità giudiziaria e dell’obbligo di denuncia, la compartecipazione alle spese degli utenti anziani e disabili.

Straordinaria l’utilità di quest’opera nel semplificare le difficoltà “legali” dei Servizi Sociali com’è facilmente verificabile dal dettaglio degli argomenti trattati che traducono in maniera chiara e comprensibile le rigorose disposizioni di legge:

PARTE PRIMA
RESPONSABILITA’
1. La responsabilità del dipendente della P.A. La responsabilità da fatto illecito. La responsabilità penale. La responsabilità amministrativa.
2.
Alcune particolari fattispecie di responsabilità.
3.
I reati dell’operatore sociale.
4.
Il segreto professionale, il segreto d’ufficio e i rapporti con l’obbligo di denuncia e di rendere testimonianza.
5.
L’operatore sociale e la polizia giudiziaria. L’operatore sociale e l’avvocato che operano in sede d’indagini difensive.
6. Le responsabilità giuridiche dell’educatore.

PARTE SECONDA
DIRITTO CIVILE
1. Le misure di protezione prive in tutto o in parte di autonomia: amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione.   
2.
Le responsabilità del tutore, del curatore e dell’amministratore di sostegno.

PARTE TERZA
DIRITTO MINORILE
1. La tutela del minore tra diritto internazionale e ordinamento interno.
2.
I soggetti.
3.
La potestà dei genitori: la reazione alla condotta pregiudizievole dei genitori nei confronti dei figli.
4.
La potestà dei genitori: l’allontanamento dalla casa familiare e gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.
5. La potestà dei genitori: la tutela.
6. L’affidamento del minore.
7.
Le segnalazioni e le denunce all’autorità giudiziaria.
8.
Il minore e il diritto alla salute.
9.
Il minore straniero (non accompagnato) in Italia.
10.
Concetti essenziali di diritto penale minorile.
11. Il processo penale minorile.
12. La libertà personale nel processo minorile.
13. I servizi sociali e il procedimento penale minorile.

PARTE QUARTA
DIRITTO AMMINISTRATIVO
1. La compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari: un quadro sistematico. L’utilizzo dell’indicatore ISEE.
2. Le associazioni non profit.

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DIRITTO DEI SERVIZI SOCIALI
Maggioli Editore – Novità novembre 2009
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Laboratorio regionale Salute. Tutela dei diritti in tempo di federalismo, http://www.cittadinanzattiva.it

“Laboratorio regionale Salute. Tutela dei diritti in tempo di federalismo”

La riforma del Titolo V della Costituzione ha individuato la “tutela della salute” come materia concorrente tra Stato e Regioni, ma il divario, in termini di offerta delle prestazioni e di qualità delle stesse, sul territorio nazionale è progressivamente aumentato.

Le segnalazioni dei cittadini e delle associazioni di pazienti evidenziano giorno dopo giorno la frammentazione del Servizio Sanitario Nazionale, “caratterizzato da troppi confini amministrativi, che rappresentano altrettanti regimi di prestazioni e servizi”.

Il diritto alla salute quindi attualmente è declinato in 21 modalità differenti: nascere o risiedere in una Regione italiana piuttosto che un’altra può voler significare una qualità di servizi diversi, come ad esempio i tempi di accesso.

E’ in questo contesto che si inserisce il Laboratorio regionale Salute il cui obiettivo è favorire l’empowerment delle organizzazioni civiche e dei cittadini, affinandone strumenti e modalità di partecipazione.
Sono previsti nei prossimi mesi tre appuntamenti in tre diverse Regioni italiane per:

  • Conoscere meglio il Federalismo;
  • Approfondire gli effetti della “regionalizzazione” e conoscere i bisogni dei cittadini in ogni Regione;
  • Definire il ruolo della cittadinanza attiva nella difesa dei diritti nel contesto federalista.

Gli appuntamenti
Campania – Napoli 19 novembre 2009
Lazio – Roma 18 gennaio 2010
Piemonte – Torino 10 Febbraio 2010

Per saperne di più s.nardi@cittadinanzattiva.it

http://www.cittadinanzattiva.it

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Le riforme costituzionali 1999-2001 sulla forma di stato dieci anni dopo. Traccia introduttiva per un dibattito che si proponga di fare un bilancio del decennio. – stato – dottrina -

Le riforme costituzionali 1999-2001 sulla forma di stato dieci anni dopo. Traccia introduttiva per un dibattito che si proponga di fare un bilancio del decennio.

Marcello Cecchetti (25-01-2010)

Le riforme costituzionali 1999-2001 sulla forma di stato dieci anni dopo. Traccia introduttiva per un dibattito che si proponga di fare un bilancio del decennio.  - stato - dottrina -

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Qualunque tentativo di analizzare il rendimento istituzionale delle riforme costituzionali sulla c.d. “federalizzazione” della forma di stato italiana (legge cost. n. 1 del 1999, legge cost. n. 2 del 2001 e legge cost. n. 3 del 2001) non sembra poter fare a meno di muovere dalla individuazione degli obiettivi, delle aspettative e perfino delle “speranze” o degli “auspici” che si ponevano a sostegno o che, quantomeno, accompagnavano quegli interventi riformatori, i quali, come è noto, erano maturati − nella loro versione più compiuta prima dell’avvio dei procedimenti di revisione che condussero alla loro approvazione − nell’ambito dei lavori dell’ultima Commissione bicamerale per le riforme costituzionali presieduta dall’on. D’Alema.
 Si può ritenere che quelle riforme fossero caratterizzate da due coordinate principali:
l rafforzamento del potere decisionale dei cittadini nella determinazione degli indirizzi politici delle istituzioni rappresentative, in particolare sul versante dell’elezione degli esecutivi e delle assemblee legislative delle Regioni, in linea con quanto già precedentemente avvenuto con le riforme della legislazione ordinaria per l’elezione dei Sindaci e dei Presidenti delle Province (legge n. 81 del 1993) e per l’elezione dei Consigli regionali (legge n. 43 del 1995); a proposito di questa linea di tendenza, qualcuno parlò, addirittura, di “restituzione” dello scettro al popolo sovrano… (segue)

Le riforme costituzionali 1999-2001 sulla forma di stato dieci anni dopo. Traccia introduttiva per un dibattito che si proponga di fare un bilancio del decennio. – stato – dottrina -

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LA «SOCIETA’ NATURALE» E I SUOI “NEMICI” Sul paradigma eterosessuale del matrimonio, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

 

 

 

 

Ferrara, 11 gennaio 2010

 

 

Carissima/o,

 

anche quest’anno organizzeremo il tradizionale Seminario “preventivo” ferrarese, tredicesima edizione della nostra artigianale filiera. L’appuntamento è fissato per venerdì 26 febbraio 2010 con inizio alle ore 10.30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze giuridiche, Corso Ercole I d’Este n. 37, a Ferrara.

              Questo il suo titolo:

 

LA «SOCIETA’ NATURALE» E I SUOI “NEMICI”

Sul paradigma eterosessuale del matrimonio

 

              Il Seminario prende le mosse da quattro ordinanze di rinvio dalla  diversa provenienza geografica: Tribunale di Venezia, 3 aprile 2009 e Corte d’Appello di Trento, 29 luglio 2009 (entrambe già pubblicate in G.U., rispettivamente n. 117 e n. 248 del 2009), Corte d’Appello di Firenze, 3 dicembre 2009 e Tribunale di Ferrara, 14 dicembre 2009 (ad oggi inedite). Tutte chiedono che il Giudice delle leggi si pronunci in ordine alla riconoscibilità costituzionale del diritto dell’individuo omosessuale di contrarre matrimonio con persona del proprio sesso.

 

              La dinamica dei casi, che ora approdano per via incidentale a Palazzo della Consulta, è seriale: una coppia di omosessuali chiede di procedere alle pubblicazioni di matrimonio; l’ufficiale di stato civile oppone rifiuto alla richiesta considerata illegittima; la coppia ricorre in sede civile avverso il provvedimento di diniego, sollecitando il giudice – in via principale – ad ordinare le pubblicazioni rifiutate e – in via subordinata – di sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale; il giudice civile, esclusa la praticabilità di una interpretazione del dato normativo difforme da quella seguita dall’ufficiale di stato civile, promuove la quaestio perché rilevante e non manifestamente infondata.

             

I thema decidenda prospettati non sono perfettamente sovrapponibili. Non lo sono nei parametri invocati: gli artt. 2, 3 e 29 Cost., cui solo il Tribunale di Venezia aggiunge anche l’art. 117, comma 1, Cost. Non lo sono anche per le disposizioni legislative impugnate che, variamente combinate, risultano essere gli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis, 231 codice civile, «nella parte in cui, complessivamente valutati, non consentono agli individui di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso» (così la Corte d’Appello di Trento, ma analoghe formule sono adoperate anche dagli altri remittenti). Alcuni giudici a quibus, peraltro, ricorrono alla clausola di salvaguardia a tenore della quale «valuterà la Corte, qualora ritenesse la questione fondata, se vi sia la necessità di estendere la pronuncia anche ad altre disposizioni legislative interessate in via di consequenzialità ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953» (così i Tribunali di Venezia e di Ferrara).

La lettura degli atti di promovimento permette agevolmente di individuare in quella di Venezia l’ordinanza-pilota: ad essa fanno espresso rinvio i giudici di Trento e di Firenze, mentre quello di Ferrara ne ricalca la lettera per larga parte della propria parte motiva. Anche le altre ordinanze, tuttavia, introducono inediti profili argomentativi rispetto alla capofila.

 

Comune è la ricostruzione della disciplina complessiva dell’istituto matrimoniale, di cui si esclude un’interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata. Il silenzio dell’ordinamento – che non prevede né vieta espressamente il matrimonio omosessuale – viene inteso come norma implicita di esclusione, in considerazione delle numerose disposizioni che presuppongono la differenza di sesso nel rapporto coniugale. L’interpretazione assunta fotografa così «una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna» (Tribunale di Venezia e di Ferrara) che «trova il suo fondamento nel sentimento, nella cultura, nella storia della nostra comunità nazionale» (così l’ufficiale di stato civile nella citazione del Tribunale di Ferrara). Interpretazione, peraltro, confermata dalle determinazioni del Ministero degli Interni in materia: vengono citate la circolare n. 2 del 26 marzo 2001; il parere del 28 luglio 2004, prot. 04006451-15100/15952; la circolare n. 55 del 18 ottobre 2007, prot. n. 15100/397/0009861.

E’ proprio l’ipotesi di partenza della giuridica inesistenza del matrimonio omosessuale a rivelarsi costituzionalmente dubbia, anche alla luce di un’evoluzione sociale e – altrove, ma non in Italia – ordinamentale che impone «un’attenta meditazione sulla persistente compatibilità dell’interpretazione tradizionale con i principi costituzionali» (Tribunali di Venezia e di Ferrara).

 

Ad entrare in tensione è, innanzitutto, l’art. 2 Cost. laddove riconosce i diritti inviolabili dell’uomo anche all’interno della famiglia quale primaria formazione sociale che conferisce uno status (quello di persona coniugata e come tale titolare di diritti ed obblighi peculiari) non surrogabile attraverso gli strumenti dell’autonomia negoziale privata. Alla sfera dell’art. 2 Cost. è riconducibile anche il diritto di sposarsi quale libertà fondamentale – positiva e negativa - della persona, inclusiva della scelta autonoma del proprio coniuge secondo il proprio individuale orientamento sessuale «né patologico, né illegale» (Tribunali di Venezia e Ferrara).

 

Il secondo parametro invocato è l’art. 3 Cost.: se nel diritto di contrarre matrimonio trova espressione la dignità della persona, esso non può trovare preclusione in discriminazioni derivanti dal sesso o dall’orientamento sessuale, «allo stesso modo in cui il principio d’uguaglianza assicura la libertà di scegliere un coniuge di una razza piuttosto che di un’altra, di una religione piuttosto che di un’altra, di una condizione personale piuttosto che di un’altra» (Corte d’Appello di Firenze). E’, questa, una libertà di scelta che non travalica limiti posti a tutela di beni costituzionalmente rilevanti, pur evocati nel dibattito dottrinale ma - secondo i giudici a quibus - cedevoli o giuridicamente ultronei: il rispetto della natura umana, la sicurezza e l’ordine pubblico, l’integrità etica della Nazione, la tradizione, la funzione procreativa come finalità propria della famiglia matrimoniale quale «granaio dello Stato», il diritto dei figli a crescere in un idoneo contesto familiare.

Particolare rilievo viene dato alla legge n. 164 del 1982 (ed alla relativa sentenza costituzionale n. 161/1985) in materia di rettificazione di attribuzione di sesso che, già oggi, consente la celebrazione o la conservazione del vincolo matrimoniale anche se il partner abbia nel frattempo mutato il proprio sesso originario: allo stato del giure, dunque, si registra una disparità irragionevole tra la condizione dell’omosessuale e l’analoga situazione del transessuale (cfr. le ordinanze dei Tribunali di Venezia e Ferrara).

 

Anche l’art. 29, comma 1, Cost. entra in gioco: non come ostacolo giuridico da superare, semmai come «ulteriore stimolo ad ammettere il matrimonio omosessuale» (Corte d’Appello di Firenze). Dell’invocata disposizione costituzionale, infatti, i giudici a quibus mettono a valore la formulazione neutrale, la sua genealogia ricostruita attraverso una lettura non banalizzata dei lavori in Assemblea Costituente; ne declinano l’attributo «naturale» in senso fenomenico e non giusnaturalistico, valorizzandone la funzione giuridica di limite alle ingerenze dello Stato legislatore nell’autonomia familiare. Così riletto, si arriva ad escludere che rientri nelle finalità dell’art. 29 Cost. la tutela di un modello familiare tradizionale, peraltro da tempo oggetto di inarrestabile trasformazione nei costumi sociali e nella stessa disciplina legislativa, anche sulla spinta di “storiche” sentenze della Corte costituzionale (come tutti gli atti di promovimento argomentano).

 

E’ il solo Tribunale di Venezia ad invocare anche il parametro dell’art. 117, comma 1, Cost., inquadrando il problema “nazionale” all’interno del più dinamico quadro transnazionale e comparato. Entrano così in gioco quali norme interposte gli artt. 8, 12, 14 della CEDU (nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo) e gli artt. 7, 9, 21 della Carta di Nizza (successivamente all’ordinanza di rinvio entrata in vigore a seguito del rinvio materiale ad essa contenuto nel Trattato di Lisbona). Si richiamano i numerosi atti delle Istituzioni europee favorevoli a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali. Si segnala, in materia, l’evoluzione «nel diritto di molte nazioni di civiltà giuridica affine alla nostra» che hanno accolto «una nozione di relazioni familiari tale da includere le coppie omosessuali».

 

Non è escluso che, da qui alla data del Seminario ferrarese, altre ordinanze veicolino analoghe questioni di legittimità: in tal caso, verranno acquisite in corsa. Così come, sul piano più strettamente processuale, è da mettere certamente in conto la richiesta di intervento davanti alla Corte costituzionale da parte di Associazioni che operano a tutela e per l’affermazione dei diritti delle minoranze “LGBT”: profilo, questo, che dovrà entrare nella nostra riflessione preventiva alla luce di una giurisprudenza costituzionale, in tema di integrazione del contraddittorio, non lineare.

 

              Il Seminario, come da tradizione, è aperto a tutti, senza preclusioni scientifiche, accademiche, generazionali.

              La discussione sarà governata secondo le regole oramai consolidate dei nostri precedenti appuntamenti: una comune traccia per la discussione, che ripercorrerà gli interrogativi ricavabili dall’intera vicenda costituzionale. Una relazione introduttiva, affidata quest’anno alla Prof.ssa Barbara Pezzini (Ordinaria di Diritto costituzionale nell’Università di Bergamo). La discussione, come sempre, sarà franca ed informale, caratterizzata da brevi (dunque numerosi) interventi di 7 minuti ciascuno.

L’intera documentazione dei “casi” e tutte le necessarie informazioni logistiche saranno reperibili nell’oramai ricco sito dedicato ai seminari “preventivi” ferraresi, attualmente in allestimento, del quale segnaliamo il nuovo link: www.amicuscuriae.it. Ivi sarà fruibile anche la registrazione audiovideo integrale dei nostri lavori.

              Come già accaduto per tutti i precedenti seminari, gli atti dell’incontro verranno posti nella disponibilità della Corte costituzionale in tempi brevi (e comunque utili per il suo giudizio), per essere poi pubblicati  nella Collana amicus curiae dell’editore Giappichelli.

             

Se – come speriamo davvero – intenderai partecipare al Seminario, ti chiediamo, per ragioni organizzative, di comunicare preventivamente la tua adesione (nome e cognome, qualifica, e-mail) ad uno di noi, utilizzando il relativo indirizzo di posta elettronica.

             

Un cordiale saluto,                                             

            

                                          Prof. Roberto Bin [bnb@unife.it]

Prof.ssa Giuditta Brunelli [bug@unife.it]

Prof. Andrea Guazzarotti [gzzndr@unife.it]

Prof. Andrea Pugiotto [pua@unife.it]

Prof. Paolo Veronesi [vrp@unife.it]

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La I Commissione Affari costituzionali ha avviato l’esame, in sede referente, delle proposte di legge A.C. 103: “Nuove norme sulla cittadinanza”.

La I Commissione Affari costituzionali ha avviato l’esame, in sede referente, delle proposte di legge A.C. 103 e abb. nella seduta del 30 settembre 2008. In data 11 dicembre 2009 la stessa Commissione ha adottato come testo base il testo unificato proposto dal relatore.Il progetto consta di 5 articoli che recano alcune modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91: “Nuove norme sulla cittadinanza”.

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Barbara Spinelli Le istituzioni più forti degli uomini

Non è escluso che dal grande chiasso che regna ai vertici del governo nasca, taciturno ma testardo, un attaccamento più intenso degli italiani alle istituzioni e alla carta costituzionale su cui poggiano le istituzioni. Il politico che se ne sente ingabbiato e vuole liberarsene continuerà magari a esser applaudito, per la spavalderia che esibisce e per il ruolo di vittima che recita. Ma in parallelo con questo consenso, fatto di adorazione e indolenza, è probabile che si rafforzi proprio la pianta che il leader vorrebbe disseccare: la pianta, rara in Italia, che quando attecchisce dà come frutto il senso delle leggi e dello Stato.

leggi l’intero articolo:
Le istituzioni più forti degli uomini

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Patrizia Pederzoli La Corte costituzionale

La Corte costituzionale
Un’istituzione non elettiva può sbarrare la strada a maggioranze politiche legittimate dall’investitura popolare? Potere di veto contro potere di voto: questo, in estrema sintesi, l’apparente paradosso che caratterizza le corti costituzionali. D’altra parte, se le democrazie accettano dei “cani da guardia” per proteggere il proprio patto fondante, devono poi mettere in conto l’eventualità di essere “morse” da quegli stessi guardiani. È su questo sfondo che il volume si propone di stabilire fino a che punto il ruolo della Corte costituzionale italiana sia veramente sottratto al principio maggioritario, se sia propenso all’attivismo o alla moderazione, assertivo o incline alla deferenza verso il legislatore. Nonostante la particolare complessità della materia – l’arco temporale in esame attraversa buona parte della storia repubblicana; la mole delle decisioni prodotte copre l’intera gamma delle politiche pubbliche; le competenze della corte vanno dal giudizio sulle leggi ai conflitti tra poteri dello stato; i processi di decisione si svolgono nel segreto della camera di consiglio – emerge da questo studio il nitido profilo di un’istituzione cardine della Repubblica.

insegna Organizzazione e comportamento giudiziario e Sistemi giudiziari comparati nell’Università di Bologna, Facoltà di Scienze politiche “Roberto Ruffilli”, sede di Forlì. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo “La democrazia giudiziaria” (Il Mulino, 1996) e “La magistratura nelle democrazie contemporanee” (Laterza, 2002), entrambi con C. Guarnieri.

Pubblicazione online: 2009
Isbn edizione digitale: 978-88-15-14105-7
DOI: 10.978.8815/141057

Pubblicazione a stampa: 2008
Isbn edizione a stampa: 978-88-15-12691-7
Collana: Studi e Ricerche
Pagine: 288

Darwinbooks: La Corte costituzionale

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Leopoldo Elia, Costituzione, partiti, istituzioni, Il Mulino

ELIA L.

Costituzione, partiti, istituzioni

Collana “Collezione di testi e di studi”

pp. 496, € 40,00
978-88-15-12787-7
anno di pubblicazione 2009

in libreria dal 03/12/2009

Copertina 12787

Leggere o rileggere gli scritti di Leopoldo Elia significa rileggere sub specie Constitutionis la storia politica dell’Italia repubblicana, rivisitare più ampiamente la storia del costituzionalismo, confrontandosi con i suoi nodi essenziali, ideologici e pratici, e riproporsi ricorrenti domande su oggetto e metodi della scienza costituzionalistica. Come sottolinea Valerio Onida nel presentare questa raccolta, teoria e prassi, diritto e politica, sistematica e giurisprudenza, storia delle idee e storia dei fatti, nella vita e nell’azione di Leopoldo Elia si intrecciano e si alimentano a vicenda. Quello che si delinea è un percorso ricchissimo, nel quale le sue diverse esperienze, di giudice costituzionale, di costituzionalista, di intellettuale, di studioso e uomo politico, vanno a comporre una straordinaria testimonianza di impegno etico e civile.

Leopoldo Elia (1925-2008) è stato funzionario dell’ufficio Studi legislativi del Senato (1950-1962) e professore di Diritto costituzionale (1962-1997) nelle Università di Ferrara, Torino e Roma “La Sapienza”. Eletto dal Parlamento giudice costituzionale (1976), ha ricoperto la carica di Presidente della Corte costituzionale dal 1981 al 1985. Senatore (e Presidente della Commissione affari costituzionali) dal 1987 al 1992, deputato dal 1994 al 1996, e ancora senatore (e Presidente del gruppo senatoriale del PPI) dal 1996 al 2001, nel governo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi (1993-1994) è stato Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali. Tra i suoi libri pubblicati per il Mulino: “A colloquio con Lazzati e Dossetti” (con P. Scoppola, 2003) e “La Costituzione aggredita” (2005).

Volumi – ELIA L., Costituzione, partiti, istituzioni

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Codice delle Autonomie: il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, Altalex

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Codice delle autonomie, il Consiglio dei ministri approva in via definitiva il disegno di legge

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NAPOLITANO G., Il patto che ci lega, il Mulino, 2009

NAPOLITANO G.

Il patto che ci lega

Per una coscienza repubblicana

Collana “Fuori collana”

pp. 232, € 15,00
978-88-15-13433-2
anno di pubblicazione 2009

in libreria dal 26/11/2009

Copertina 13433

Due temi di fondo ritornano continuamente nei discorsi del Presidente Napolitano: il richiamo al «patto che ci lega», che non è puramente e semplicemente la lettera della Carta costituzionale, ma è la capacità di rinnovare questo legame facendolo rivivere nell’adesione alla storia che ci coinvolge tutti; la consapevolezza in secondo luogo che la Repubblica ha bisogno di un discorso politico pubblico che la sorregga. Il nostro paese vive una trasformazione culturale e sociale che ha fatto emergere un vuoto per quanto riguarda la pedagogia della cittadinanza. A rimediare a questo vuoto dedica il suo impegno Napolitano richiamando gli italiani a «un concorso di volontà più forte di tutte le ragioni di divisione», che si fondi sulla «grande, vitale risorsa della Costituzione repubblicana. Non c’è terreno comune migliore di quello di un autentico, profondo, operante patriottismo costituzionale. È, questa, la nuova, moderna forma di patriottismo nella quale far vivere il patto che ci lega: il nostro patto di unità nazionale nella libertà e nella democrazia». Parole forti, parole per la Repubblica.

Volumi – NAPOLITANO G., Il patto che ci lega

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Forum di Quaderni Costituzionali – Riforme costituzionali

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Forum di Diritti Costituzionali: Parlamento

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Carta delle autonomie: testo emendamenti Anci, Upi e Regioni, Newsletter n. 1482 del venerdì 20 novembre 2009

Carta delle autonomie: testo emendamenti Anci, Upi e Regioni

Conferenza Regioni Doc 18.11.09

 
(regioni.it) Nel corso della Conferenza Unificata del 18 novembre le Regioni, l’Anci e l’Upi non hanno espresso parere sul Disegno di legge “carta delle autonomie locali”, il loro giudizio sarà  infatti formulato in una fase più avanzata dei lavori parlamentari. Regioni ed enti locali hanno però consegnato al Governo un documento che contiene un pacchetto di emendamenti condivisi. Si riporta di seguito il testo integrale del documento, pubblicato (in formato pdf) sul sito www.regioni.it, nella sezione “Conferenze”. Il Link è http://www.regioni.it/upload/cod_aut_loc_181109.pdf
 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Anci, Upi
09/098/CR/C1
Schema di disegno di legge recante individuazione delle funzioni fondamentali delle Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti e organismi decentrati
Articolo 1
-         Emendamento n. 1: All’articolo 1 c. 1, dopo il primo periodo inserire il seguente : In attuazione dell’art. 118 della Costituzione, sono individuate e trasferite le restanti funzioni amministrative, la legge”;
-         Emendamento n. 2: All’articolo 1 c. 2, dopo le parole “la presente legge” inserire le seguenti: “in coerenza con l’obiettivo di razionalizzare le funzioni ed eliminarne le duplicazioni”;
-         Emendamento n. 3: All’articolo 1 c. 2, eliminare le lettere e) ed f) e sostituire la lettera a) con la seguente: “la soppressione di enti e organismi che operano in ambito statale, regionale e locale con l’obiettivo che le funzioni da questi esercitate spettino ad uno degli enti di cui all’articolo 114, primo comma, della Costituzione”;
-          All’articolo 1, aggiungere un comma del seguente tenore: “E’ istituito, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presso la Conferenza Unificata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un Comitato paritetico di 12 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all’articolo 114, II comma della Costituzione designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall’Anci e dall’Upi. Il Comitato svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all’attuazione degli articoli 117, II comma e dell’articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all’attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali . Il Comitato verifica lo stato di attuazione della legge e il rispetto dei termini previsti dalla legge, riferendo periodicamente alla Conferenza Unificata.
E’ riconosciuta all’Anci e all’Upi, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale rispettivamente dei comuni e delle città metropolitane all’Anci e delle province all’Upi, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione.”
Si propone la riformulazione degli articoli 2, 3 e 4 nel modo che segue:
Articolo 2
(Funzioni fondamentali dei Comuni)
1.       Ferma restando la programmazione regionale, sono funzioni fondamentali dei Comuni:
a)      la normazione sulla organizzazione e lo svolgimento delle funzioni;
b)      la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;
c)      l’organizzazione generale dell’amministrazione e la gestione del personale;
d)     il controllo interno;
e)      la gestione finanziaria e contabile;
f)       la vigilanza ed il controllo nelle aree funzionali di competenza;
g)      l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
h)      il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;
i)        la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell’accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e realizzazione di attività produttive;
j)        le funzioni in materia di edilizia, compresa la vigilanza e il controllo territoriale di base;
k)      la gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;
l)        la partecipazione alla pianificazione urbanistica, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio;
m)    l’attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
n)      la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell’uso delle aree di pertinenza dell’ente;
o)      la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
p)      la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali, l’erogazione ai cittadini delle relative prestazioni, nell’ottica di quanto previsto dall’articolo 118, IV comma della Costituzione;
q)      l’edilizia scolastica, l’organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino alla istruzione secondaria di primo grado;
r)       la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici artistici e bibliografici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali;
s)       l’attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall’autorità sanitaria locale;
t)       l’accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l’irrogazione delle relative sanzioni;
u)      l’organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l’espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;
v)      la titolarità delle funzioni in materia anagrafica e la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione.
Articolo 3
(Funzioni fondamentali delle Province)
1.            Ferma restando la programmazione regionale, le funzioni fondamentali delle Province sono:
a)      la normazione sull’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni;
b)      la pianificazione e la programmazione delle funzioni spettanti;
c)      l’organizzazione generale dell’amministrazione e la gestione del personale;
d)     la gestione finanziaria e contabile;
e)      il controllo interno;
f)       l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito sovracomunale;
g)      la vigilanza ed il controllo nelle aree funzionali di competenza e la polizia locale;
h)      l’assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed alle forme associative;
i)        la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
j)        la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
k)      l’attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d’emergenza in materia di protezione civile; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l’attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;
l)        funzioni in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e controllo;
m)    la tutela e la gestione, per gli aspetti di competenza, del patrimonio ittico e venatorio;
n)      la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;
o)      la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
p)      la programmazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l’edilizia scolastica, relativi all’istruzione secondaria di secondo grado;
q)      la programmazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l’impiego;
r)       la programmazione, organizzazione e gestione delle attività di formazione professionale in ambito provinciale, compatibilmente con la legislazione regionale e i vincoli comunitari;
s)       la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale.
Articolo 4
(Funzioni fondamentali delle Città metropolitane)
1.   Ferma restando la programmazione regionale, le funzioni fondamentali delle Città metropolitane sono:
a)      le funzioni delle Province, di cui all’articolo 3;
b)      l’organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
c)      l’azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei Comuni;
d)     la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
e)      la mobilità e la viabilità metropolitana;
f)       la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
g)      la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
Dopo l’articolo 4, è inserito un articolo 4 bis
Articolo aggiuntivo
1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le Regioni, nell’esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, al fine di garantire l’effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, possono attribuire le stesse alla Provincia se titolare il Comune o al Comune se il titolare è la Provincia, previo accordo con ANCI e UPI regionali, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, e gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni. Le Regioni assicurano a tal fine il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni è subordinata all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse. Sono fatte salve le modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Città metropolitane così come previste dalla Legge 42/2009.
Articolo 6 
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere esercitate da enti o agenzie statali e regionali. Non possono altresì essere esercitate da enti e agenzie di enti locali diversi da quelli cui sono attribuite le medesime funzioni fondamentali.
2. In via residuale, al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza, l’economicità, il buon andamento e l’adeguatezza nell’esercizio delle funzioni fondamentali, la disciplina regionale assicura i necessari strumenti di programmazione, indirizzo e coordinamento, anche prevedendo i casi nei quali l’esercizio di specifici compiti e attività rientranti nelle funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitati dalla Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà e per ragioni di unitarietà, previo accordo con ANCI e UPI regionali e le Province interessate e, nel caso di provvedimenti non a valenza generale, in accordo con gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni.
Articolo 7
-          Comma 2 sostituire la lettera f) con u) . Eliminare da “mediante” alla fine del comma.
-          Articolo 7 , comma 3 modificare nel seguente modo:
“Le funzioni fondamentali dei comuni previste dall’articolo 2 comma 1 lettere g), j), k) n), t) s) e catasto sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni fino a 3000  abitanti.Le funzioni fondamentali di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri comuni. La Regione, previo accordo con ANCI e UPI regionali in quanto associazioni maggiormente rappresentative, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni, può prevedere ulteriori funzioni da esercitare in forma associata.”
-          Articolo 7 comma 5: Eliminare il secondo periodo da “La disposizione … articolo 14
-          Articolo 7 comma 6: modificare come segue:
-         
2.      “La Regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, previo accordo con ANCI e UPI regionali in quanto associazioni maggiormente rappresentative, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni dei Comuni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da g) a u), secondo i principi di economicità, efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dai commi 2 e 3. Nell’ambito della normativa regionale i Comuni avviano l’esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.
-          Articolo 7 comma 6: modificare l’ultimo capoverso del comma nel seguente modo:“Resta fermo che tale disposizione non trova applicazione per i comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.”
-          Modificare il comma 7 dell’articolo 7 :
Salvo quanto previsto dalle leggi regionali, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione e l’Unione di Comuni e l’accordo di programma di cui agli articoli 30, 32 e 34 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato Testo unico. Ogni Comune può fare parte di una sola Unione di Comuni. Le Unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli Comuni.
-          Sostituire il comma 8 come segue:
L’Unione è l’ente locale associativo dei Comuni finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. La Regione, tenendo conto della specificità dei territori montani disciplina l’Unione dei comuni, previo accordo con ANCI e UPI regionali in quanto associazioni maggiormente rappresentative, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni sulla base dei seguenti principi:
a)      gli organi dell’Unione, formati da amministratori in carica dei Comuni associati, sono di norma tre. Il Presidente deve essere scelto tra i Sindaci dei Comuni associati, l’esecutivo tra i componenti delle Giunte dei Comuni associati;
b)     l’unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione.
Salvo quanto previsto dal presente comma, la disciplina delle Unioni è di competenza regionale.
L’introduzione del comma comporta la conseguente abrogazione degli articoli 32 e 33 del T.U.E.L..
Articolo 8
-         All’articolo 8, comma 1sostituire la parola “nove” con dodici.
-         All’articolo 8, comma 1 eliminare al primo comma dopo le parole””adottare” le seguenti: “nelle materie di cui all’articolo 117, comma secondo, della Costituzione”ed aggiungere al termine del comma le seguenti parole sostituendo le lettere a) e b) :
e segnatamente:
a) le funzioni amministrative da conferire alle Regioni e agli enti locali, nelle materie dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione;
b) le funzioni amministrative da conferire alle Regioni, nelle materie di cui all’art. 117, terzo e quarto comma, ai fini del successivo conferimento agli enti locali.
c) l’individuazione delle funzioni che rimangono in capo allo Stato.
 
- All’articolo 8 comma 1 modificare il termine territoriali con “pubblici”
- All’articolo 8 comma 2 inserire dopo le parole “Nell’esercizio della delega”, le seguenti: “di cui alla lettera a)”
- All’articolo 8 comma 2 eliminare la lettera d).
- All’articolo 8, dopo il comma 3 inserire un seguente comma:
“3 bis Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per i rapporti con le Regioni, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentiti i Ministri competenti per materia, si provvede, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, alla determinazione, al trasferimento e alla ripartizione tra le Regioni, le Province e i Comuni dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 117 II comma della Costituzione di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.”
- All’articolo 8, aggiungere tre commi del seguente tenore:
“6. Ai fini dell’attuazione della lettera b), del comma 1, del presente articolo, il Governo è delegato ad adottare, nello stesso termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per l’individuazione e il trasferimento alle Regioni, secondo quanto previsto dall’articolo 118 della Costituzione, delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo stesso alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione. 
7. Nell’esercizio della delega di cui al comma precedente il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) conferire a livello diverso da quello statale le funzioni per le quali non occorre assicurare l’unitarietà di esercizio ;
b) riordinare e semplificare le strutture organizzative dell’amministrazione statale diretta, indiretta e strumentale, limitandole a quelle strettamente necessarie all’esercizio delle funzioni che continuano ad essere esercitate dallo Stato, anche al fine di eliminare le sovrapposizioni ed altresì per favorire la sussidiarietà orizzontale nel rispetto dell’articolo 118 della Costituzione.
“8. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per i rapporti con le Regioni, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentiti i ministri competenti per materia, si provvede, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, alla determinazione, al trasferimento e alla ripartizione tra le Regioni dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 117 III comma della Costituzione e alla lettera b) del comma 1 del presente articolo”.
Articolo 9 
-          All’art. 9, comma 1, eliminare da “ove l’accordo” alla fine del comma e sostituirlo con il seguente periodo “ Con un accordo in sede di Conferenza Unificata sono stabilite le modalità per superare il dissenso in sede locale”.
Articolo 10
-          L’articolo è soppresso in quanto riformulato ed unificato all’articolo 8.
Articolo 11
-          Al comma 1 dell’articolo 11 la parola nove è sostituita con la parola “dodici”;eliminare le parole “con proprie leggi”; le parole “sulla base di accordi” sono sostituitecon “previo accordo con ANCI e UPI regionali, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni”.
-          Al comma 3 dell’articolo 11, dopo le parole con proprie leggi inserire le seguenti “entro dodici mesi dall’adozione dei decreti legislativi di cui all’articolo 8” eliminare le parole “con proprie leggi”; sostituirele parole “sulla base di accordi” con “previo accordo con ANCI e UPI regionali in quanto associazioni maggiormente rappresentative, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni”.
-          Il riferimento all’articolo 10 contenuto nella lettera b) del comma 3 va sostituito con “articolo 8”.
Articolo 12
Sostituire l’articolo 12 con il seguente e inserirlo nelle disposizioni finali
“Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Emendamenti aggiuntivi da inserire nelle disposizioni finali
-          “La legge non può inserire deroghe agli articoli 2, 3 e 4 se non mediante espressa modificazione delle loro disposizioni, previa intesa in sede di Conferenza Unificata”.
- “I trasferimenti di personale e di beni conseguenti all’attuazione del processo di razionalizzazione non rilevano ai fini del rispetto da parte delle regioni, delle province e dei comuni del patto di stabilità e in nessun caso il trasferimento di beni e risorse degli enti soppressi potrà comportare un incremento dell’onere fiscale in capo all’ente destinatario”.
Ulteriori importanti richieste
·                     In relazione alle modifiche puntuali - con l’eccezione di quella già proposta dalle Regioni e dalle Autonomie all’articolo 32 del T.U.E.L. e contenuta nel presente documento - apportate alle disposizioni del Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali si chiede l’intero stralcio al fine di proporre una delega al Governo per la revisione organica dell’ordinamento degli enti locali e per l’adeguamento al nuovo quadro costituzionale con l’indicazione di principi e criteri direttivi puntuali.
·                     In relazione al Capo V dello schema di disegno di legge, si evidenzia la necessità della soppressione integrale dell’articolo 20 relativo ai Consorzi di bonifica.
In relazione all’articolo 17 si evidenzia la necessità di prevedere un termine per il decreto ministeriale di trasferimento dei Fondi per le comunità montane, nonché contestualmente assegnare e trasferire alle Regioni i Fondi destinati all’associazionismo intercomunale, prevedendo anche la copertura finanziaria dei costi del personale delle comunità montane oggetto del riordino. In relazione al primo comma dell’articolo, si evidenzia la necessità di disporre che l’abrogazione delle norme sulla comunità montane prevista dall’articolo 34 del presente disegno di legge, sia differita di dodici mesi per consentire il completamento in materia ordinata della riallocazione e del riordino delle funzioni delle attuali comunità montane.
In relazione all’articolo 19, comma 2, si rende necessario sostituire la competenza assegnata alle Regioni in relazione alla disciplina degli effetti conseguenti allo scioglimento dei consorzi, con quella degli enti locali che hanno costituito l’ente medesimo, nel caso di consorzi che abbiano come unici soggetti costituenti gli enti locali. Sarà la legge regionale, invece, a disciplinare la costituzione e lo scioglimento dei consorzi di interesse regionale.
·                     Nel merito delle modifiche contenute nello schema di disegno di legge sulla composizione degli organi di governo di Comuni e Province, si ribadisce la posizione di riportare gli eventuali interventi normativi alle linee guida contenute nel Patto sui cd. costi della politica sottoscritto nel 2007 da tutti i livelli di governo previsti dall’articolo 114 della Costituzione.
·                     Si evidenzia, infine, la necessità di soppressione integrale dell’articolo 30 recante disposizioni in materia di patto di stabilità interno, poiché si ritiene che non sia questa la sede per introdurre modifiche in materia.
Roma, 18 novembre 2009
(red/19.11.09)

 

Newsletter n. 1482 del venerdì 20 novembre 2009

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Fondazione Magna Carta, Manifesto sulle regole per la concessione della cittadinanza italiana

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Giovanni Sartori, La costituzione immateriale

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Costituzione, Enciclopedia Treccani

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Corte Costituzionale Sentenza 19.10.09, n.262: incostituzionale il Lodo Alfano sulla sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato - Filodiritto

Corte Costituzionale Sentenza 19.10.09, n.262
Corte Costituzionale: incostituzionale il Lodo Alfano sulla sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato

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Cittadinanza italiana – disegno di legge

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Intervento del Presidente Napolitano alla cerimonia di apertura della Prima Conferenza dei Prefetti

Siamo tutti egualmente consapevoli della portata delle trasformazioni che nell’ultimo quindicennio sono state introdotte nell’assetto dello Stato repubblicano, delle sue istituzioni e dei suoi apparati. Si tratta di un processo in pieno svolgimento e che ancora richiede alcune, incisive modifiche costituzionali specie per dare coerenza – anche sul piano della fisionomia e del funzionamento del Parlamento nazionale – alla svolta che è stata da anni avviata in senso autonomistico e federalista ed è di recente culminata nell’approvazione, con largo consenso in Parlamento, della legge sul federalismo fiscale.

Come sappiamo, l’Italia ha conosciuto molto più tardi di altri paesi la formazione dello Stato nazionale, che è nato come Stato fortemente centralizzato. Mentre altrove – dagli Stati Uniti d’America alla Germania, anch’essa unificatasi con forte ritardo – l’unità statuale è scaturita da una realtà costituita da molteplici, preesistenti entità tra loro storicamente diverse e distinte, ed è quindi sorta in sostanza, su basi federali, nel nostro paese essa ha presentato ben altre caratteristiche originarie. Ma quando, con l’avvento della Repubblica e con l’elaborazione della Carta costituzionale, l’Italia si è data un ordinamento pienamente democratico, essa si è aperta a un riconoscimento nuovo delle autonomie locali e regionali, dopo che col fascismo si era affermata la massima centralizzazione autoritaria dello Stato.

Cominciò così sessant’anni fa un lungo cammino, lento e contradditorio, che avrebbe conosciuto una decisa accelerazione e un balzo in avanti a partire dai primi anni ’90, quando prese a svilupparsi un movimento politico e di opinione federalista e si convenne in Parlamento su una riforma significativa come l’elezione diretta del Sindaco. E fu, quella, una riforma non solo elettorale ma istituzionale, che segnò, sul piano istituzionale – e ai fini del discorso che qui ci interessa -l’affrancamento dell’ente locale dalla tutela dello Stato centrale, affidata al controllo prefettizio.

Il seguito è noto : riforme elettorali anche per Province e Regioni e, soprattutto, riforma del Titolo V della Costituzione repubblicana, da cui è scaturita la stessa innovazione del federalismo fiscale. Nei fatti, era inoltre venuta assumendo un ruolo e peso crescente la Conferenza Stato-Regioni.

Ho voluto richiamare questa evoluzione, per l’impronta originale, tutta italiana, che essa presenta : da uno Stato centralizzato verso uno Stato federale. Ed è un’impronta che spiega molte cose : lo sforzo che si è dovuto e si deve compiere, in particolare, per ricollocare istituti nati con un tipo di Stato rigidamente governato dal centro nel nuovo contesto autonomistico, regionalistico, di stampo federale.

….

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Ilvo Diamanti, La leggenda del premier eletto dal popolo – Politica – Repubblica.it

Alle elezioni politiche del 2008 il partito di cui è leader Berlusconi, il Pdl, ha, infatti, ottenuto il 37,4% dei voti validi, ma il 35,9% dei votanti e il 28,9% degli aventi diritto. Intorno a un terzo del “popolo”, insomma. Peraltro, prima di unirsi con An, fino al 2006, il partito di Berlusconi era Forza Italia, che non ha mai superato il 30% dei voti (validi). Al risultato del Pdl si deve, ovviamente, aggiungere il 10% (o l’8%, a seconda della base elettorale prescelta) ottenuto dalla Lega. I cui elettori, però, non hanno votato per Berlusconi. Visto che al Nord la Lega ha sottratto voti al Pdl, di cui è alleata e concorrente. E quando ha partecipato al governo (come in questa fase) si è sempre preoccupata di fare “opposizione”. Questa considerazione risulta ancor più evidente se si fa riferimento al risultato delle recenti europee. Dove si è votato con il proporzionale e con le preferenze personali. Il Pdl, il partito di Berlusconi, ha infatti ottenuto il 35,3% dei voti validi, ma il 33% dei votanti e il 21,9% degli aventi diritto. Lui, il Presidente, ha personalmente ottenuto 2.700.000 preferenze. Il 25% dei voti del Pdl, ma meno del 9% dei votanti. Il risultato “personale” più limitato, dal 1994 ad oggi.

La leggenda del premier eletto dal popolo – Politica – Repubblica.it

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Leggi costituzionali

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Riforme costituzionali: comunicato congiunto degli uffici stampa di Senato e Camera – 27/05/2009

Riforme costituzionali: comunicato congiunto degli uffici stampa di Senato e Camera

Il Presidente del Senato della Repubblica, Renato Schifani, e il Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, hanno avuto stamattina un colloquio, a seguito delle riunioni di ieri delle rispettive Conferenze dei Capigruppo, in merito alle modalità di esame dei progetti di legge in tema di riforme costituzionali.

I Presidenti hanno ribadito che l’iter dei progetti di revisione costituzionale concernenti il Parlamento debba proseguire presso il Senato, la cui Commissione Affari costituzionali ha già avviato da tempo l’esame di provvedimenti in materia, secondo le intese assunte all’inizio della Legislatura.

Tra l’altro, con decisione adottata il 24 marzo scorso, tale Commissione ha concordato, con l’unanimità dei Gruppi, sul fatto che l’esame del disegno di legge di iniziativa del senatore Zanda, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, si svolga congiuntamente a quello di altre proposte di revisione costituzionale, già presentate o preannunciate, in materia di struttura e funzioni delle Camere.

senato.it – Archivio delle notizie – 27/05/2009

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RIFORME/ Bassanini: più poteri al premier? Sì, ma la via è la bozza Violante

RIFORME/ Bassanini: più poteri al premier? Sì, ma la via è la bozza Violante INT.Franco Bassanini

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