Archivi categoria: Diritto Pubblico
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PREFETTO, Una parola dello Zingarelli al giorno
prefetto / superprefetto
La parola del giorno dello Zingarelli e la sua pronuncia sono disponibili all’indirizzo http://dizionari.zanichelli.it/parola-del-giorno/
♦prefètto / preˈfɛtto/
[vc. dotta, lat. praefĕctu(m), part. pass. di praefĭcere ‘mettere a capo’, comp. di prae- ‘pre-’ e făcere ‘fare’ ☼ av. 1292]
s. m.
1 nell’antica Roma, funzionario che, per delega di un magistrato, aveva varie competenze amministrative, politiche o militari: prefetto del pretorio
2 (f. -a, disus. -éssa (V.)) pubblico funzionario rappresentante del governo nella provincia
3 titolo di ciascuno dei cardinali che presiedono le Congregazioni della Curia romana | regolare che, in alcuni ordini religiosi, ha particolari incombenze | Prefetto apostolico, ecclesiastico che, nominato dalla Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, è a capo di missioni e di fedeli, con diritti e facoltà di vescovo, in territori di missione non eretti in diocesi
4 chi è a capo di una camerata in collegi, seminari e sim. | Prefetto degli studi, chi è a capo dell’insegnamento nei collegi
superprefètto / superpreˈfɛtto/
[comp. di super- e prefetto ☼ 1963]
s. m.
● prefetto al quale sono stati conferiti poteri eccezionali, spec. nella lotta contro la criminalità organizzata
La parola è tratta da:
lo Zingarelli 2013
Vocabolario della lingua italiana
di Nicola Zingarelli
Zanichelli editore
REFERENDUM, dal dizionario Zingarelli
referèndum / refeˈrɛndum/
[lat., propr. ‘da riferire’, gerundivo nt. di refĕrre. V. referendario ☼ 1892]
s. m. inv.
1Istituto giuridico con cui il popolo è chiamato a pronunciarsi mediante votazione su questioni di interesse nazionale, spec. ad approvare o ad abrogare un atto normativo: indire un referendum | referendum abrogativo, che abroga una norma legislativa esistente | referendum manipolativo, che abroga alcune parti di una legge esistente in modo da modificarla | referendum consultivo, che ha lo scopo di consultare gli elettori su un determinato argomento | referendum propositivo, che ha per oggetto una proposta di legge.
2(est.) Consultazione di una particolare categoria di cittadini su una questione specifica: il sindacato ha indetto un referendum fra i lavoratori.
SFUMATURE ►plebiscito.
plebiscìto / plebiʃˈʃito/
[vc. dotta, lat.plebiscītu(m) ‘decisione del popolo’, comp. di plēbs, genit.plēbis ‘plebe’ e scītum ‘ordine’, part. pass. di scīscere ‘deliberare’, incoativo di scīre ‘sapere’. V. scibile ☼ sec. XIV]
s. m.
1Presso gli antichi Romani, deliberazione votata dall’assemblea della plebe.
2(dir.) Istituto con cui il popolo è chiamato ad approvare o disapprovare un fatto che riguarda la struttura dello Stato o del governo.
3(fig.) Consenso unanime: un vero plebiscito di consensi, di lodi.
SFUMATURE
plebiscito – referendum
Plebiscito, etimologicamente “consultazione della plebe”, è termine oggi poco usato per indicare l’espressione popolare del voto su un tema specifico, in particolare su una trasformazione che riguarda la struttura dello stato. Poiché in genere i plebisciti sono usati dai regimi autoritari per legittimarsi popolarmente e, per la manipolazione che quasi sempre li accompagna, danno luogo a un consenso pressoché unanime, il termine è oggi fortemente svalutato a vantaggio del concorrente referendum, che nell’attuale ordinamento costituzionale è lo strumento con cui i cittadini sono chiamati ad approvare o ad abrogare una legge o uno specifico atto normativo.
La parola è tratta da:
lo Zingarelli 2012
Vocabolario della lingua italiana
di Nicola Zingarelli
Zanichelli editore
Marco Boschini, Viaggio nell’Italia della buona politica – I piccoli comuni virtuosi, www.tecalibri.it
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Pagina 13
Nell’ottobre del 2004, nella mia Colorno, organizzammo una sorta di «numero zero» dei Comuni Virtuosi, un convegno aperto a tutte le amministrazioni italiane che volevano incontrarsi e condividere buone idee. Parteciparono una trentina di sindaci del Nord e del Centro Italia, oltre al sindaco di Melpignano in rappresentanza del Sud. In quell’occasione, oltre ad approfondire nuovi progetti e a tessere una fitta rete di legami e contatti, condividemmo una bozza di Statuto e redigemmo un Manifesto dei Comuni Virtuosi, documento che ancora oggi è «inciso» nelle delibere di approvazione che ogni comune deve approvare in consiglio per diventare socio della rete. Il presente Manifesto rappresenta i Comuni e i cittadini che aspirano a convertire in progetti concreti i sogni e le utopie realizzabili. Il comune virtuoso ama il proprio territorio, ha a cuore la salute, il futuro e la felicità dei propri cittadini. Il comune virtuoso adotta tutte quelle misure che diffondono nuove consapevolezze e vuole soddisfare bisogni ed esigenze concrete nel campo della sostenibilità ambientale, urbanistica e sociale. Intervenire a difesa dell’ambiente, migliorare la qualità della vita e tutelare i Beni Comuni, intesi come beni naturali e relazionali indisponibili che appartengono all’umanità, è possibile. Questa possibilità la vogliamo vivere non piú come uno slogan ma come possibilità concreta, consapevoli che la sfida di oggi è rappresentata dal passaggio dalla pur importante enunciazione di principi alla prassi quotidiana. I Comuni Virtuosi hanno dimostrato che: - è possibile (ed economicamente conveniente) aspirare a una ottimalegestione del territorio, all’insegna del principio ispiratore del «no consumo di suolo» (opzione cementificazione zero, recupero e riqualificazione aree dismesse, progettazione e programmazione del territorio partecipata, bioedilizia, ecc.); - è possibile (ed economicamente conveniente) ridurre l’ impronta ecologica della macchina comunale attraverso misure e interventi concreti ed efficienti (efficienza energetica, acquisti verdi, mense biologiche, ecc.); - è possibile (ed economicamente conveniente) ridurre l’inquinamento atmosferico promuovendo politiche e progetti concreti di mobilità sostenibile (car sharing, car pooling, trasporto pubblico integrato, piedibus, scelta di carburanti alternativi al petrolio e meno inquinanti, ecc.); - è possibile (ed economicamente conveniente) promuovere una correttagestione dei rifiuti, visti non piú come un problema ma come risorsa, attraverso la raccolta differenziata «porta a porta» e l’attivazione di progetti concreti tesi alla riduzione della produzione dei rifiuti (progetti per la riduzione dei rifiuti e riuso, ecc.), in una politica che aspira al traguardo «rifiuti zero»; - è possibile incentivare nuovi stili di vita negli enti locali e nelle loro comunità, attraverso politiche e progettazioni atte a stimolare nella cittadinanza scelte quotidiane sobrie e sostenibili (autoproduzione, filiera corta, cibo biologico e di stagione, sostegno alla costituzione di gruppi di acquisto, turismo e ospitalità sostenibili, promozione della cultura della pace, cooperazione e solidarietà, disimballo dei territori, diffusione del commercio equo e solidale, banche del tempo, autoproduzione, finanza etica, ecc.), favorendo il piú possibile l’autoproduzione di beni e lo scambio di «servizi», sottraendoli al mercato per una società della sobrietà ispirata ai temi della decrescita. Maturammo in quei giorni la consapevolezza che dovevamo dotarci di un coordinamento nazionale, per riuscire a incidere con maggior forza nella realtà e far conoscere i nostri progetti e le sperimentazioni avviate. Tutti, infatti, ognuno per il proprio ruolo e per la propria esperienza territoriale, ci eravamo accorti che nel sistema politico attuale e nei partiti tradizionali, di destra come di sinistra, non c’era grande spazio e sensibilità per le questioni a noi care. L’ambiente era un corollario, confinato negli uffici e sulle scrivanie di assessori spesso isolati dal resto del gruppo, che avevano l’opportunità di portare avanti singoli progetti anche significativi nel contesto però di un’azione di giunta complessiva che spesso si rimangiava i pochi risultati conseguiti dal singolo con un governo della città decisamente impattante e insostenibile… Fu allora che ci mettemmo insieme: Colorno, Monsano, Melpignano e Vezzano Ligure, i famosi «quattro amici al bar» della canzone di Gino Paoli. Il 23 maggio del 2005, nella sala consiliare del municipio di Vezzano, davanti a un notaio della zona, nacque l’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi. Quattro comuni molto distanti tra loro, diversissimi per dimensioni e caratteristiche sociali, economiche, culturali. Quattro esperienze diverse, portate avanti da altrettanti amministratori che si erano conosciuti quasi per caso solo pochi mesi prima in un luogo improbabile sulle colline tra Gubbio e Perugia. È cosí che nascono i Comuni Virtuosi, una rete che oggi conta una sessantina di iscritti in tutto il territorio nazionale per circa 440 000 abitanti residenti. |
Le province tra abolizione e riforma – Newsletter – Quattrogatti.info
Per alcuni sono un’importante espressione di democrazia, per altri sono un carrozzone inutile e dispendioso, per altri ancora sono istituzioni utili ma da riformare. Quello sulle province è un dibattito che dura oramai da anni e che torna alla ribalta ogni volta che si parla di costi della politica, come in questo periodo. In questa presentazione chiariamo alcuni degli aspetti centrali della questione delle province – a partire da cosa fanno e quanto costano – e facciamo il punto sul dibattito in corso e sugli ultimi sviluppi nel riordino di questo ente.
Vai a: Le province tra abolizione e riforma
La redazione di quattrogatti.info
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Guida agli Enti Locali – Sole 24 ore

Guida agli Enti Locali
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Controllo di gestione nella pubblica amministrazione locale, Maggioli editore
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Esperienze e casi svolti nel Cd-Rom: 1. Piani performance 2. Controllo società partecipate 3. Sistema programmazione e controllo 4. Analisi gestionale dei servizi 5. Pianificazione strategica e rendicontazione sociale 6. Referto controllo di gestione |
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Storia dell’Unità e del ministero dell’Interno
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Storia dell’Unità e del ministero dell’Interno |
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| Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato… | Anche dopo lo spostamento della Capitale a Firenze… | |||
| Roma viene presa dai bersaglieri e annessa allo Stato italiano… | La istituzione della Direzione della Sanità, nel 1887… | |||
| Dopo la crisi di fine secolo e la svolta liberale, Giovanni Giolitti… | Dopo i primi cinquanta anni, l’Italia si avvia… | |||
| Dopo lo scoppio del conflitto mondiale, nella complessa fase… | L’ascesa al potere del fascismo determina, nell’immediato… | |||
| Nasce il Corpo dei Pompieri, posto alle dirette dipendenze… | Nel periodo che va dalla caduta del fascismo al processo… | |||
| Il trasferimento di funzioni statali alle regioni, avvenuto… | La Repubblica è al culmine di uno dei periodi più travagliati… | |||
| Dopo circa venti anni, si ridisegna la struttura funzionale e organizzativa… |
GUIDA NORMATIVA 2011 PER L’AMMINISTRAZIONE LOCALE FONDATA E DIRETTA DA FIORENZO NARDUCCI
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Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dà lezioni di diritto e rispetto delle procedure al Governo: “Non sussistono le condizioni per procedere all’emanazione del decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale”
Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in relazione al preannunciato invio, ai fini della emanazione ai sensi dell’articolo 87 della Costituzione, del testo del decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri nella seduta di ieri sera, come risulta dal relativo comunicato, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, in cui rileva che non sussistono le condizioni per procedere alla richiesta emanazione, non essendosi con tutta evidenza perfezionato il procedimento per l’esercizio della delega previsto dai commi 3 e 4 dall’art. 2 della legge n. 42 del 2009 che sanciscono l’obbligo di rendere comunicazioni alle Camere prima di una possibile approvazione definitiva del decreto in difformità dagli orientamenti parlamentari. Pertanto, il Capo dello Stato ha comunicato al Presidente del Consiglio di non poter ricevere, a garanzia della legittimità di un provvedimento di così grande rilevanza, il decreto approvato ieri dal Governo.
Questo il testo della lettera:
“Mi è stato preannunciato l’invio, ai fini della emanazione ai sensi dell’articolo 87 della Costituzione, del testo del decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri nella seduta di ieri sera, come risulta dal relativo comunicato.
Devo subito rilevare che non sussistono le condizioni per procedere alla richiesta emanazione, non essendosi con tutta evidenza perfezionato il procedimento per l’esercizio della delega previsto dall’art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 42 del 2009: sono pertanto costretto a non ricevere il decreto approvato dal Governo, a garanzia della legittimità di un provvedimento di così grande rilevanza.
Infatti mi risulta che il testo è diverso da quello originariamente approvato dal Governo e trasmesso alla Conferenza unificata e alle Camere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate ed è identico alla proposta di parere favorevole condizionato formulata dal Presidente della Commissione bicamerale: proposta che è stata respinta dalla stessa Commissione ai sensi delle norme stabilite dai Regolamenti parlamentari allorché su di una proposta si registri parità di voti e dello stesso art. 7, comma 1, del Regolamento interno della Commissione bicamerale. Né tale pronunciamento può evidentemente assimilarsi ad una mancanza di parere. Su quel testo la Commissione bilancio della Camera ha successivamente deliberato all’unanimità di non esprimersi proprio perché lo ha considerato “superato” per gli stessi motivi. Infine il Governo deve ottemperare all’obbligo previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 2 della legge delega di esporre sia alle Camere sia alla Conferenza unificata le ragioni per le quali ha ritenuto di procedere in difformità dai suindicati orientamenti parlamentari e senza aver conseguito l’intesa nella stessa Conferenza, come risulta dal verbale in data 28 ottobre 2010.
Tanto premesso sul piano strettamente procedimentale, sento il dovere di richiamare l’attenzione del Governo sulla necessità di un pieno coinvolgimento del Parlamento, delle Regioni e degli Enti locali nel complesso procedimento di attuazione del federalismo fiscale. La rilevanza e delicatezza delle conseguenze che ne deriveranno sull’impiego delle risorse pubbliche e in particolare sull’assetto definitivo del sistema delle autonomie delineato dal nuovo titolo V° della Costituzione suggerisce infatti un clima di larga condivisione, così come si è del resto verificato in occasione della approvazione della legge n. 42 del 2009 e della emanazione dei tre precedenti decreti delegati. E di ciò ho avuto modo di dare più volte pubblicamente atto, ritenendolo il metodo più corretto ed utile per l’attuazione di una così importante riforma costituzionale. Se in questo caso non c’è stata condivisione sul piano sostanziale, più che opportuno resta evitare una rottura anche sul piano procedimentale, per violazione di puntuali disposizioni della legge.
Né posso sottacere che non giova ad un corretto svolgimento dei rapporti istituzionali la convocazione straordinaria di una riunione del Governo senza la fissazione dell’ordine del giorno e senza averne preventivamente informato il Presidente della Repubblica, tanto meno consultandolo sull’intendimento di procedere all’approvazione definitiva del decreto legislativo.
Sono certo che ella comprenderà lo spirito che anima queste mie osservazioni e considerazioni”.
Lidianna Degrassi e Raffaele Mozzanica, La disciplina dei servizi sociali nella Regione Lombardia, in IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE. Continuità, riassestamenti, prospettive, a cura di Giuliana Carabelli e Carla Facchini, Franco Angeli, 2010
La disciplina dei servizi sociali nella Regione Lombardia
di Lidianna Degrassi e Raffaele Mozzanica
- Da una “legge regionale di sistema” (LR 1/86) a una “legge regionale di rete” (LR 3/2008)
- Finalità e principi
- Assetto istituzionale e organizzativo
- Governo della rete: gli ambiti sociale e sociosanitario
- Assetto finanziario
in:
IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE
Continuità, riassestamenti, prospettive
A cura di Giuliana Carabelli e Carla Facchini
Franco Angeli, 2010, p. 256
Roma Capitale , (Altalex, 23 settembre 2010. Nota di Simone Marani)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, all’unanimità, il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 che, in attesa dell’attuazione della disciplina delle città metropolitane, detta norme transitorie per Roma Capitale.
La modifica, che evidenzia la differenziazione del ruolo della città di Roma rispetto agli altri Comuni d’Italia, è motivata dal fatto di essere, la prima, sede di importanti organi costituzionali, nonché di Rappresentanze diplomatiche presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le Istituzioni internazionali, il che implica particolari profili di governabilità del territorio della città (si ricorda, sul punto, che l’articolo 114, comma 3, della Costituzione, riserva a legge dello Stato il compito di definirne l’ordinamento).
Diverse le novità presentate attraverso i sette articoli che compongono il testo normativo, anche se, a ben vedere, questi si limitano a fissare l’assetto ordinamentale senza precisare le funzioni e le competenze. Tra queste indichiamo la trasformazione del Consiglio comunale in Assemblea capitolina, quest’ultima formata da 48 consiglieri (contro i 60 attuali).
Sono state confermate modifiche sostanziali come il tetto di 15 municipi (attualmente sono 20), la possibilità per gli assessori (per i quali è previsto un tetto massimo di 12) di rientrare come consiglieri nel caso di decadenza dal loro incarico e la procedura d’urgenza per l’attività dell’assemblea capitolina rispetto ad alcuni provvedimenti.
Al decreto n. 156/2010 ne seguirà un secondo, sui nuovi poteri che saranno trasferiti alla città; «Poteri che saranno definiti d’accordo con la Regione Lazio e la Provincia di Roma», come precisato dal sindaco Alemanno.
(Altalex, 23 settembre 2010. Nota di Simone Marani)
DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2010, n. 156 Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale (GU n. 219 del 18-9-2010)
La gestione dei segretari comunali e provinciali torna al ministero dell’Interno
La gestione dei segretari comunali e provinciali torna al ministero dell’Interno.
L’Agenzia autonoma che si occupava della gestione dei loro albi professionali è stata, infatti, soppressa a seguito della conversione del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 con legge n. 122/2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010.
I Segretari comunali e provinciali, prima della costituzione dell’Agenzia istituita dalla riforma Bassanini con la Legge 127/1997, dipendevano direttamente dal ministero dell’Interno.
Questa dipendenza diretta dal ministero e dalle prefetture era cessata con l’affidamento della gestione del loro rapporto di lavoro all’Agenzia autonoma.
DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2010, n. 156 Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale (GU n. 219 del 18-9-2010)
Sergio Rizzo, Quelle authority sotto tutela, in Corriere della sera
.. Le nostre authority hanno poteri limitati e spesso li esercitano timidamente. Anche perché le loro decisioni sono perennemente sotto il tiro dei ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato. Per giunta, sono state anche ingolfate di competenze insensate, totalmente prive di alcun potere sanzionatorio, come quelle sul conflitto d’interessi appioppate all’Antitrust e al Garante per le comunicazioni. L’autonomia finanziaria è quella che è, se si pensa che alla fine dello scorso anno era stato proposto un fondo unico (non a tutti gradito) con l’idea di risolvere il problema e alla fine si è resa necessaria una colletta fra le autorità per soccorrere qualcuna di esse in difficoltà economica. Per non parlare poi dell’influenza della politica. I meccanismi di nomina, tutti diversi l’uno dall’altro, offrono ai partiti spazi di penetrazione enorme. Dei 58 commissari che governano le dieci autorità considerate «indipendenti», ben 17 sono di emanazione diretta della politica: ex parlamentari o ex esponenti dei governi di vario colore. Quasi uno su tre. Di questi, ben cinque su otto componenti sono nel solo Garante per le comunicazioni: dove il presidente è indicato dal governo e gli otto componenti sono nominati per metà dalla maggioranza e per metà dall’opposizione …..
L’INTERO ARTICOLO QUI:
http://www.corriere.it/editoriali/10…4f02aabe.shtml
CODICE DEGLI ENTI NON PROFIT. ENTI NON COMMERCIALI, TERZO SETTORE, ONLUS, VOLONTARIATO, IMPRESA SOCIALE, di Gregorio Pietro D’Amato, Halley Editrice srl
CODICE DEGLI ENTI NON PROFIT. ENTI NON COMMERCIALI, TERZO SETTORE, ONLUS, VOLONTARIATO, IMPRESA SOCIALE
Autore: Gregorio Pietro D’Amato
Editore: Halley Editrice srl
Collana: Enti Locali
Pagine: 3264
Formato: 17 x 24 cm
Anno: giugno 2008
Codice ISBN: 978-88-7589-262-3
Prezzo (di copertina): 49,00 Euro
PER APPROFONDIMENTI O PER ACQUISTARLO: http://www.archimagazine.com/bookshop/lenonprofit.htm
Il volume raccoglie la normativa sino ad ora emanata riguardante il c.d. Settore del non profit in senso generale; tale mondo rappresenta ancora un coacervo di norme soprattutto di natura tributaria rispetto ad una organica normativa generale di individuazione dell’Ente e conseguentemente dell’applicazione specifica tributaria per la sua tipologia: infatti, ancora oggi, è soprattutto la norma tributaria che denota la tipologia e qualificazione di un Ente rispetto ad un altro. Il testo è corredato da annotazioni di rimando ad altra normativa correlata, alla giurisprudenza e alla prassi amministrativa, soprattutto tributaria, distinguendo per singola norma le varie categorie di Enti.
Il piano dell’opera è così strutturato:
- introduzione di carattere generale (Costituzione e riconoscimento delle persone giuridiche);
- tipologie di Enti non profit (enti ecclesiastici, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, fondo antiusura, fondazioni musicali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, istituti di patronato e di assistenza sociale, trust, imprese sociali, fondazioni universitarie, ecc.): norme ad essi applicabili e direttamente connesse, specifica disciplina tributaria, giurisprudenza, circolari ministeriali;
- la disciplina del lavoro e la disciplina tributaria generale per gli Enti non profit e le agevolazioni previste;
- i settori d’intervento degli Enti non profit (adozione e affidamento, agriturismo, ambiente, beni culturali e istituzioni, cooperazione e sviluppo, disabilità fisiche e mentali, immigrazione, infanzia e adolescenti, obiezioni di coscienza, pari opportunità, protezione animali, protezione civile, sanità, servizio sociale, tossicodipendenza, usura, ecc.);
- tipologie di bilancio per gli Enti del terzo settore e raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
GREGORIO PIETRO D’AMATO, Dottore Commercialista, Revisore Contabile. Cultore c/o cattedra Istituzione di Diritto Pubblico, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno. Abilitato all’insegnamento nelle scuole superiori nelle discipline di Diritto ed Economia. Relatore in convegni in materia di ONLUS e Trust. Conciliatore Professionista per le controversie societarie di cui al D.Lgs. n. 5/2003 con Ente di Conciliazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia e svolge in qualità Docente-Formatore corsi per Conciliatori Professionisti per conto di Ente di Formazione per Conciliatori accreditato e riconosciuto dal Ministero della Giustizia. Ha ricoperto incarichi di revisore in Enti Locali e ricopre il compito di Sindaco Revisore Contabile in società di capitali. Svolge, altresì attività di consulenza fiscale e societaria, due diligence, e consulenza per gli Enti Non Profit, contenzioso tributario e penale-tributario, per concordati preventivi fallimentari e accordi di ristruttura
zione per l’ammissione al concordato preventivo.
TARGET
Enti Locali (Servizi sociali), Province, Regioni, Professionisti (dottori commercialisti, ragionieri, avvocati, notai). Operatori del settore, associazioni e fondazione del non profit. Prefetture, Agenzie delle Entrate, Direzioni regionali, Comandi Guardia di Finanza, Agenzia per le Onlus. Studenti e docenti universitari.
PER APPROFONDIMENTI O PER ACQUISTARLO: http://www.archimagazine.com/bookshop/lenonprofit.htm
Nozioni giuridiche fondamentali – Stanzione Pasquale – CEDAM – Libro
Nozioni giuridiche fondamentali
di Stanzione Pasquale, Riccio Giovanni M.
Prezzo: € 16.00Promozione: sopra i 19 euro la spedizione è gratuita! (Leggi i dettagli)
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In sintesi
Trattasi di un Manuale agile di introduzione al diritto, specificamente per i nuovi corsi che hanno come scopo di introdurre il concetto di diritto in quanto tale allo studente. La trattazione è lineare e segue un’impostazione classica quanto agli istituti ivi trattati, con una attenzione particolare alla parte privatistica essendo questa l’estrazione degli Autori. Lo stile espositivo semplice e snello lo rende un testo di facile adottabilità ai corsi della materia.
Dettagli del libro
- Titolo: Nozioni giuridiche fondamentali
- Autori: Stanzione Pasquale, Riccio Giovanni M.
- Editore: CEDAM
- Data di Pubblicazione: 2010
- ISBN: 8813299656
- ISBN-13: 9788813299651
- Pagine: VIII-220
- Reparto: Diritto
Nozioni giuridiche fondamentali – Stanzione Pasquale – CEDAM – Libro
Testo Unico Enti Locali – E10 – Testo Unico Enti Locali – spiegato Articolo per Articolo – Casa Editrice: Edizioni Simone
E10 – Testo Unico Enti Locali – spiegato Articolo per Articolo il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Aggiornato alla finanziaria 2010 (L. 191/2009) e successive modifiche
autore: G.Basile – A.Cacace – R.Sangiuliano
anno di edizione: 2010 – edizione: VII Ed.
pagine: 592
prezzo: € 27,00
ISBN: 978-88-244-5223-6
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Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) costituisce tappa intermedia di un lungo percorso di riforma in materia di autonomie locali, che vede i suoi albori con la L. 142/1990 e arriva fino alla riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione, operata dalla L. cost. 3/2001.
La strada delle riforme, peraltro ancora lunga ed insidiosa, è stata e continua ad essere segnata da numerosi provvedimenti che si susseguono nel tempo caratterizzandone, poco a poco, il percorso.
In particolare, tra le novità legislative di cui si è tenuto conto in questa VII edizione, si segnalano:
— la finanziaria 2010 e successive modifiche (L. 191/2009) che ha imposto restrizioni alla spesa delle amministrazioni locali (riduzione del contributo ordinario, del numero dei consiglieri, degli assessori etc.);
— il nuovo pacchetto sicurezza (L. 94/2009) che ha ulteriormente ampliato i poteri di intervento dei Sindaci e disciplinato ex novo lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali per infiltrazioni mafiose;
— il decreto di attuazione della riforma Brunetta (D.Lgs. 150/2009) con cui sono state introdotte innovazioni sul pubblico impiego;
— il decreto per l’adempimento degli obblighi comunitari (D.L. 135/2009, conv. con modif. nella L. 166/2009) che ha riformato nuovamente la disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica;
— la legge di riforma del procedimento amministrativo e della P.A. (L. 69/2009) che ha innovato l’organizzazione e l’attività anche delle pubbliche amministrazioni locali e introdotto nuove forme di pubblicazione degli atti, cd. albo pretorio on-line;
— la legge sul federalismo fiscale (L. 42/2009) con la quale è stato dato il via all’attuazione dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa riconosciuta dal dettato costituzionale (art. 119 Cost.).
Il volume, attraverso la collaudata formula dell’esplicazione, caratterizzata dall’analisi dettagliata di ciascun articolo, con l’ausilio di glosse, note esplicative e riquadri riassuntivi, consente al lettore di apprenderne più agevolmente il dettato e di meglio comprenderne il significato.
De Luca Gaetano, Il contratto a distanza è valido? Con la firma digitale sì! | Muoversi Insieme, Stannah
Nella vita di tutti i giorni capita spesso di dover firmare scartoffie o di dover richiedere un certificato in Comune. Nella maggior parte dei casi, non abbiamo molto tempo a disposizione ma ci armiamo di coraggio e speriamo di non dover fare lunghe code. Per fortuna, già da un po’ di tempo l’informatica è venuta in nostro aiuto permettendoci di effettuare molte operazioni direttamente da casa nostra. Una delle ultime innovazioni è la cosiddetta “firma digitale”, ossia un sistema che ci permette di sottoscrivere a distanza contratti per beni o servizi (pubblici e privati).La rivoluzione tecnologica nella burocrazia è stata resta possibile già dal 1997 con la riforma Bassanini (ossia la legge 59/1997) che ha reso validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge i contratti stipulati con strumenti informatici o telematici, nonché la loro archiviazione e trasmissione.
l’articolo segue qui:
Il contratto a distanza è valido? Con la firma digitale sì! | Muoversi Insieme
La I Commissione Affari costituzionali ha avviato l’esame, in sede referente, delle proposte di legge A.C. 103: “Nuove norme sulla cittadinanza”.
La I Commissione Affari costituzionali ha avviato l’esame, in sede referente, delle proposte di legge A.C. 103 e abb. nella seduta del 30 settembre 2008. In data 11 dicembre 2009 la stessa Commissione ha adottato come testo base il testo unificato proposto dal relatore.Il progetto consta di 5 articoli che recano alcune modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91: “Nuove norme sulla cittadinanza”.
Scheda di lettura delle disposizioni contenute nella legge 18 giugno 2009, n. 69 in tema di semplificazione normativa, Elisa Lenzi (08-09-2009)
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112 (Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112
(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)
vai a: Dlgs 165/2001.














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