Reform è un servizio interamente gratuito, finanziato e gestito dallaProvincia di Pisa tramite la sua partecipata Reform srl. La sua finalità prevalente è quella di aiutare gli operatori della funzione pubblica locale, lavoratori e amministratori, a sostenere la evoluzione delle competenze professionali, così come richiesto dai processi di riforma che sono in atto nel nostro Paese

On line troverà un sito completamente rinnovato. Supportato da una piattaforma completamente nuova e da una grafica al passo con i tempi. Potrà navigare in maniera rapida e intuitiva grazie ai moduli di navigazione semantica, senza però rinunciare alle possibilità di ricerca più tradizionali, come il sistema di archiviazione che abbiamo conservato, portando nella nuova release decine e decine di migliaia di link.

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Come lei saprà, Reform è un servizio interamente gratuito, finanziato e gestito dallaProvincia di Pisa tramite la sua partecipata Reform srl. La sua finalità prevalente è quella di aiutare gli operatori della funzione pubblica locale, lavoratori e amministratori, a sostenere la evoluzione delle competenze professionali, così come richiesto dai processi di riforma che sono in atto nel nostro Paese.

Nelle prossime settimane saranno attivati nuovi servizi, con l’intento di favorire la partecipazione degli utenti alla costruzione dei nuovi asset, per mettere a punto lo strumento e per focalizzarlo ancora di più sulle reali necessità di chi opera nella Pubblica Amministrazione. Già fino da ora è gradito, ma forse è indispensabile, il suo aiuto: ci scriva le sue opinioni, le sue osservazioni, le sue critiche all’indirizzo reform@reform.it.
Ne terremo conto.

Fabiano Corsini
Direttore di Reform



Paolo Ferrario, AUDIO LEZIONE su ANALISI DELLE RIFORME: METODI E TECNICHE


GUIDA AGLI ENTI LOCALI, settimanale del Sole 24 Ore


Normattiva’: il finale di una storia infinita?, di Daniele Marongiu

è la banca dati istituzionale di tutta la legislazione nazionale dal ‘46 ad oggi nel testo vigente. Chiaramente, un servizio di questa natura è ben noto ai giuristi di professione, che però sono portati a considerarla una rivoluzione relativa, dal momento che essi già avevano accesso, per ovvie esigenze professionali, alle banche dati legislative a pagamento; viceversa, i cittadini non-giuristi difficilmente sono a conoscenza di questo strumento, e, paradossalmente, è proprio per essi che esso può aprire nuovi scenari, tenuto anche conto dell’intuitività d’uso. Occorre comunque fare un passo indietro, per capire la reale portata di un servizio come “Normattiva”, e per non dimenticare quanto sia stato faticoso arrivarci. Fino alla fine degli anni novanta, le banche dati della legislazione vigente erano rigorosamente a pagamento, e costituivano un business consolidato, che nessuno aveva interesse ad intaccare, nemmeno il Parlamento, anche perché lo Stato era esso stesso, similmente ad alcuni editori privati, gestore di servizi di documentazione normativa che erano piuttosto onerosi per gli utenti, e quindi fonte di entrate sicure per le casse pubbliche. La volontà di superare questo sistema è stata espressa in modo netto nel 2000, attraverso la legge n. 388 (la “finanziaria 2001”), che all’articolo 107 istituiva “un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini”. Gli elementi c’erano dunque tutti: la banca dati doveva riguardare la normativa “vigente” e doveva essere “gratuita”. Tuttavia, sono stati necessari dieci anni perché tale legge trovasse attuazione. Nel frattempo ci sono stati alcuni tentativi di divulgazione gratuita delle leggi vigenti, tuttavia poco funzionali, come il celebre “normeinrete”, che all’inizio entusiasmava ma che è durato relativamente poco, e che comunque non era una banca-dati, ma un motore di ricerca delle leggi pubblicate in una molteplicità di siti istituzionali, con criteri quindi molto eterogenei. Oppure, vi è stata la creazione di banche dati settoriali nei siti dei principali ministeri, non sempre però all’altezza. Alcune, sicuramente, molto valide, come quella del Ministero dei trasporti, o quella della sanità, o ancora quella delle finanze, le quali comunque avevano il difetto intrinseco di essere parziali. Altre decisamente poco affidabili: basti pensare che vi sono siti di ministeri di primo piano nei quali – ancora oggi – se si va nella sezione “legislazione” e si cerca, per esempio, la legge n. 241 del 1990, si ottiene sì l’atto, ma quello della prima stesura del ‘90, senza alcun avvertimento circa il fatto che si tratti del testo storico (anzi, tutto lascerebbe pensare all’utente di avere di fronte la versione attuale della norma). In definitiva: l’unico modo per essere certi di avere a che fare con banche dati affidabili, prima, era quello di conoscere in anticipo i testi delle leggi, e così risultava vanificata pressoché tutta l’utilità di tali servizi per l’utenza dei non-professionisti.


Vantaggi
“Normattiva”, da questo punto di vista, ha un’affidabilità molto elevata: occorre darne atto. Il servizio, che era stato accolto all’inizio con opportuno scetticismo dai più attenti osservatori, oggi si rivela più efficiente di quanto le premesse lasciassero sperare. Il testo di ogni norma è aggiornato pressoché in tempo reale rispetto alle ultime modifiche, e la banca dati è completa non solo di tutti gli atti con forza di legge dal ‘46 ad oggi, ma anche di una mole significativa di regolamenti. A ciò si aggiunge il fatto che, oltre alla funzione di ricerca del testo vigente, è possibile ottenere (su specifica opzione) il testo storico, e anche il testo “vigente ad una certa data”: opzione particolarmente utile, che fino a pochi mesi fa era prerogativa assoluta dei servizi a pagamento. Inoltre, vi sono diverse funzioni-corollario fra cui quella che permette di ottenere le circolari collegate ad ogni articolo di legge. Il merito di una realtà “stranamente efficiente” è ovviamente distribuito, sia nel tempo fra coloro che si sono avvicendati nella sua creazione (e nel rompere le resistenze), che fra i soggetti che oggi vi contribuiscono (si tratta però di un lavoro fondamentalmente tecnico, che trascende i cambi di legislatura).


Limitazioni
Il servizio ha alcuni limiti. Anzitutto, non contiene le leggi precedenti al ‘46, e ciò comporta “vuoti” non accettabili: manca per esempio il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (il R.D. n. 773 del 1931). In secondo luogo, “Normattiva” non contiene le leggi regionali, ma si limita ad un rimando alle relative banche dati che, come è noto, hanno performance piuttosto eterogenee. In terzo luogo si ha il limite, forse più criticato dagli osservatori, che è quello relativo alla non-ufficialità dei testi, e alla prevalenza, in caso di discordanze, della versione in gazzetta ufficiale. In effetti, la vera “rivoluzione” la si avrà quando il testo on line avrà carattere di ufficialità; tuttavia, questo profilo di debolezza ha due attenuanti: la prima, è che, poiché il sito è curato dal Poligrafico, in un’ottica pragmatica si può presumere che il testo originario sia il medesimo per la pubblicazione on-line e per quella cartacea, e che quindi la probabilità di discordanze sia molto bassa; la seconda attenuante è che, comunque, il passo avanti che si è fatto con la gratuità è di per sé notevole, per cui si può accettare una certa gradualità che veda l’ufficialità come un passo successivo. Ilprincipale limite, però, è di essere poco conosciuto da chi ne dovrebbe essere il principale utente, ossia il cittadino in cerca di una mappa nella Biblioteca di Babele del sistema legislativo italiano.


Daniele Marongiu

da: eGov – Scenari – ‘Normattiva’: il finale di una storia infinita?.


LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico


Legge 328/2000: politiche legislative attuative delle Regioni, da www.segnalo.it

E’ sostanzialmente un “blocco appunti”: non ho la possibilità di fare ricerche più sistematiche. Ma colloco in queste pagine tutto quanto ho intercettato nel mio lavoro. Se avete segnalazioni vi prego di inviarle a: p.ferrario@tin.it


Vai anche a:
RICERCHE


REGIONI
PIEMONTE

VALLE D’AOSTA
  • LR N. 18 4/9/2001, PIANO INTEGRATO SOCIO-SANITARIO 2002/2004
LOMBARDIA
LIGURIA
PROVINCIA DI TRENTO
  • DGP N. 581 22/2/3/2002, PIANO SOCIALE ASSISTENZIALE PER LA PROVINCIA DI TRENTO 2002-2003: LINEE GUIDA E MISURE ATTUATIVE
PROVINCIA DI BOLZANO
  • PIANO SOCIALE PROVINCIALE 2000-2002, 13 DICEMBRE 1999
VENETO
  • LR N. 22/2002, AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI

  • DGR N.  1764/2004, LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI ZONA


FRIULI – VENEZIA GIULIA
  • Marina Guglielmi, Annamaria Carli, Il nuovo sistema di welfare in Friuli Venezia Giulia, in Prospettive sociali e sanitarie n. 13 2005, p. 1-3
EMILIA – ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
  • DCR N. 759 20/12/1999, PIANO SOCIALE REGIONALE 2000-2002

  • DGR N. 142/2001, ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE DI TERRITORIO

MARCHE
ABRUZZO
MOLISE
  • PIANO SOCIALE REGIONALE 2004/2006
LAZIO
  • LR N. 41/2003, NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA E AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE CHE PRESTANO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

  • DGR N. 1408/2002, PIANO SOCIO-ASSISTENZIALE REGIONALE 2002/2004

  • DGR N. 318/2004, PROPOSTA DI PIANO SOCIO-ASSISTENZIALE 2003/2005 E RELATIVI INDIRIZZI AI PIANI DI ZONA


CAMPANIA
BASILICATA
  • DCR N. 1280, 1999, PIANO SOCIO-ASSISTENZIALE REGIONALE 2000/2002
PUGLIA
CALABRIA
SICILIA

Legge 18 Marzo 2010 n. 38, Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore


LEGGE 1 marzo 2006, n.67 Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita’ vittime di discriminazioni

LEGGE 1 marzo 2006, n.67

Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita’ vittime di discriminazioni

Art. 1.
(Finalita’ e ambito di applicazione)

1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione,
promuove la piena attuazione del principio di parita’ di trattamento
e delle pari opportunita’ nei confronti delle persone con disabilita’
di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili,
politici, economici e sociali.
2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle
persone con disabilita’ relative all’accesso al lavoro e sul lavoro,
le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216,
recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita’ di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all’art. 1:
- Il testo dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 (Leggequadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., e’ il
seguente:
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). – 1. E’ persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e’
causa di difficolta’ di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacita’ complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l’autonomia personale, correlata all’eta’, in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita’.
Le situazioni riconosciute di gravita’ determinano
priorita’ nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, reca:
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita’ di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2003, n. 187.

Art. 2.
(Nozione di discriminazione)

1. Il principio di parita’ di trattamento comporta che non puo’
essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone
con disabilita’.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla
disabilita’, una persona e’ trattata meno favorevolmente di quanto
sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in
situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un
criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri mettono una persona con disabilita’ in una
posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresi’, considerati come discriminazioni le molestie
ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi
connessi alla disabilita’, che violano la dignita’ e la liberta’ di
una persona con disabilita’, ovvero creano un clima di intimidazione,
di umiliazione e di ostilita’ nei suoi confronti.

Art. 3.
(Tutela giurisdizionale)

1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di
cui all’articolo 2 della presente legge e’ attuata nelle forme
previste dall’articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un
comportamento discriminatorio a proprio danno, puo’ dedurre in
giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti,
che il giudice valuta nei limiti di cui all’articolo 2729, primo
comma, del codice civile.
3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a
provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non
patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta
o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni
altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli
effetti della discriminazione, compresa l’adozione, entro il termine
fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle
discriminazioni accertate.
4. Il giudice puo’ ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui
al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un
quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a
maggiore diffusione nel territorio interessato.

Note all’art. 3:
- Il testo dell’art. 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo
unico delle disposisizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,
S.O., e’ il seguente:
«Art. 44 (Azione civile contro la discriminazione).
(Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42). – 1. Quando il
comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice pero’,
su istanza di parte, ordinare la cessazione del
comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro
provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere
gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche
personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore
del luogo di domicilio dell’istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalita’
non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene piu’ opportuno agli atti di istruzione
indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all’accoglimento o
al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i
provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto
motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In
tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di
comparizione delle parti davanti a se’ entro un termine non
superiore a quindici giorni, assegnando all’istante un
termine non superiore a otto giorni per la notificazione
del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore e’ ammesso
reclamo al tribunale nei termini di cui all’art. 739,
secondo comma, del codice di procedura civile. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e
739 del codice di procedura civile.
7. (Omissis).
8. Chiunque elude l’esecuzione di provvedimenti del
pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del
tribunale di cui al comma 6 e’ punito ai sensi dell’art.
388, primo comma, del codice penale.».
- Il testo dell’art. 2729, primo comma, del codice
civile, e’ il seguente:
«Art. 2729 (Presunzioni semplici). – Le presunzioni non
stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del
giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi,
precise e concordanti.».

Art. 4.
(Legittimazione ad agire)

1. Sono altresi’ legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 3 in
forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata a pena di nullita’, in nome e per conto del soggetto
passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati
con decreto del Ministro per le pari opportunita’, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della
finalita’ statutaria e della stabilita’ dell’organizzazione.
2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire
nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilita’ e
ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento
di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresi’
legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di
cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2, quando questi assumano carattere
collettivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 1° marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita’
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4129):

Presentato dal Ministro senza portafoglio per le pari
opportunita’ (Prestigiacomo) e dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali (Maroni) il 2 luglio 2003.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 17 luglio 2003 con pareri delle
commissioni I, II, XI e XIV.
Esaminato dalla XII commissione il 10, 16 e 23 febbraio
2005; 8 marzo 2005; 6 aprile 2005; 5 luglio 2005;
14 settembre 2005.
Esaminato in aula il 16 settembre 2005 e approvato il
30 novembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3674):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 5 dicembre 2005 con pareri delle commissioni
1ª, 11ª, 12ª e 14ª.
Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia),
in sede deliberante, l’11 gennaio 2006 con pareri delle
commissioni lª, 11ª, 12ª e 14ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e
approvato il 17 gennaio 2006.


Legge n. 18 del 3 marzo 2009, Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabiità

Legge n. 18 del 3 marzo 2009, Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabiità (G.U. n. 61 del 14.03.2009)
Si tratta della ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006. Si prevede inoltre l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilita. L’osservatorio e’ presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti dell’Osservatorio sono nominati (in numero non superiore a quaranta), prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell’attuazione di politiche in favore delle persone con disabilita’, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l’Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita’ e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilita’; è inoltre prevista la partecipazione di esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita’, designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. All’Osservatorio, , che dura in carica tre anni, vengono affidati i seguenti compiti: – promuovere l’attuazione della Convenzione di cui all’articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all’articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; – predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilita’, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;- promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilita’, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; – predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità; – promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. Per il funzionamento dell’Osservatorio e’ stato previsto un finanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014.

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Legge 8/11/2000 n. 328 (S.O. 13/11/2000 n. 265) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Legge 8/11/2000 n. 328 (S.O. 13/11/2000 n. 265)
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
Legge 8/11/2000 n. 328

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Grusol, Leggi sociali

Leggi sociali

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Leggi sociali

Leggi sociali.


Stato: leggi sociali e sanitarie

Rassegna legislativa.


Legge 1° marzo 2006, n. 67 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006

Legge 1° marzo 2006, n. 67

“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all’accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Art. 2.

(Nozione di discriminazione)

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Art. 3.

(Tutela giurisdizionale)

1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all’articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall’articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all’articolo 2729, primo comma, del codice civile.
3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Art. 4.

(Legittimazione ad agire)

1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell’organizzazione.

2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subìto dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.

da: L 67/2006.


Legge 9 gennaio 2006, n. 7, Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (G.U. n. 14 del 18.01.2006)

Legge 9 gennaio 2006, n. 7, Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (G.U. n. 14 del 18.01.2006)
La legge definisce le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine (come stabilito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle Donne). Il provvedimento prevede: – la realizzazione di campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine e del divieto vigente in Italia delle suddette pratiche; – la promozione di iniziative di sensibilizzazione (con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie e con le comunità di immigrati) per sviluppare l’integrazione socio – culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona; – l’organizzazione di corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto; – programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo; – il monitoraggio presso le strutture sanitarie e i servizi sociali, – l’organizzazione di progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche, nonché a creare centri antiviolenza presso le popolazioni locali di Paesi dove continuano ad essere praticate le mutilazioni genitali femminili (con il coinvolgimento di Governi interessati). Si stabilisce inoltre, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, l’emanazione di linee guida destinate alle figure professionali sanitarie (con un finanziamento di euro 2,5 milioni) e l’istituzione di un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di mutilazione genitale femminile (con un finanziamento di euro 0,5 milioni). La legge stabilisce l’inserimento degli art. 583-bis (indicazione delle pene per chi cagiona mutilazioni degli organi genitali femminili) e art. 583-ter (pena accessoria dell’interdizione dalla professione contro l’esercente una professione sanitaria per questi delitti).

da: Rassegna legislativa.

Art. 1.
(Finalita)

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrita’ della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

Art. 2.
(Attivita’ di promozione e coordinamento)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunita’ promuove e sostiene, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attivita’ svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all’assistenza alle vittime e all’eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita’ di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunita’ acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull’attivita’ svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.

Art. 3.
(Campagne informative)

1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, il Ministro per le pari opportunita’, d’intesa con i Ministri della salute, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell’interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a:
a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall’Organizzazione mondiale della sanita’, e con le comunita’ di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l’integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;
c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;
d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine; e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi gia’ noti e rilevati localmente.
2. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005.

Art. 4.
(Formazione del personale sanitario)

1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e per le pari opportunita’ e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonche’ ad altre figure professionali che operano con le comunita’ di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale per realizzare un’attivita’ di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine gia’ sottoposte a tali pratiche.
2. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005.

Art. 5.
(Istituzione di un numero verde)

1. E’ istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell’interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, nonche’ a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunita’ di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.
2. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005.

Art. 6.
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

1. Dopo l’articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:
“Art. 583-bis. – (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). – Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili e’ punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, e’ punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena e’ diminuita fino a due terzi se la lesione e’ di lieve entita’. La pena e’ aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto e’ commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi’ quando il fatto e’ commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole e’ punito a richiesta del Ministro della giustizia.
Art. 583-ter. – (Pena accessoria). – La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’articolo 583-bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna e’ data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri”.
2. All’articolo 604 del codice penale, al primo periodo, le parole: “da cittadino straniero” sono sostituite dalle seguenti: “dallo straniero” e, al secondo periodo, le parole: “il cittadino straniero” sono sostituite dalle seguenti: “lo straniero”.

Art. 7.
(Programmi di cooperazione internazionale)

1. Nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonche’ a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in eta’ minore.

Art. 8.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l’articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e’ inserito il seguente: “Art. 25-quater. 1. – (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583-bis del codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura e’ commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e’ altresi’ revocato l’accreditamento.
2. Se l’ente o una sua unita’ organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita’ ai sensi dell’articolo 16, comma 3”.

Art. 9.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.000.000 per l’anno 2005, a euro 769.000 per l’anno 2006 e a euro 1.769.000 a decorrere dall’anno 2007, l’accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 4.231.000 per l’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a euro 3.231.000 a decorrere dall’anno 2007, l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 9 gennaio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli