| Costi standard. In G.U. la delibera con le regole per individuare le 3 Regioni benchmark | |
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12 GIU - Il documento approvato lo scorso 11 dicembre dal Governo Monti delinea i criteri per la individuazione delle 5 regioni nel cui ambito scegliere le 3 regioni di riferimento ai fini della definizione dei costi e dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario. |
Archivi categoria: Legislazione Sanitaria
Definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza
pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera del Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2012 sulla Definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
L. 23 maggio 2013, n. 57 (G.U. 25 maggio 2013)
L. 23 maggio 2013, n. 57 (G.U. 25 maggio 2013)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria”
Ospedali: normativa a cura di Agenas
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Balduzzi vara i nuovi Lea. Per essere attuato serve il parere delle Commissioni parlamentari e l’intesa in Stato Regioni, 30 dicembre 2012
Balduzzi vara i nuovi Lea. Stop agli esami “inutili”. Entrano 110 malattie rare e 5 croniche
30 DIC - Il ministro della Salute ha mantenuto l’impegno. Ora il testo è all’esame dell’Economia. Ma per essere attuato serve il parere delle Commissioni parlamentari e l’intesa in Stato Regioni. Entra anche l’epidurale e la ludopatia. Le Regioni dovranno monitorare almeno il 5% delle prescrizioni diagnostiche per verificarne l’appropriatezza.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: A partire dal 1 gennaio 2013, la Gazzetta Ufficiale telematica, nel formato autentico dato alle stampe, sarà disponibile gratuitamente
A partire dal 1 gennaio 2013, la Gazzetta Ufficiale telematica, nel formato autentico dato alle stampe, sarà disponibile gratuitamente. Con l’obiettivo di avvicinare il cittadino alla legge, l’Ipzs, metterà a disposizione tutte le nuove edizioni, le serie storiche e la banca dati a partire dal 1946 sul sito della Gazzetta Ufficiale.
Panorama Legislativo a cura di Luigi Colombini / La Rivista di Servizio Sociale
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Fabio Ragaini, Gruppo Solidarietà Livelli essenziali e servizi sociosanitari nelle Marche Analisi, riflessioni, proposte
Fabio Ragaini, Gruppo Solidarietà
Livelli essenziali e servizi sociosanitari nelle Marche
Analisi, riflessioni, proposte
Balduzzi (Sanità): nuovi Lea entro l’estate. Ipotesi franchigia al posto dei ticket – Il Sole 24 ORE
entro l’estate sarà pronta la proposta di rimodulazione dei cosiddetti “nuovi” Lea (Livelli essenziali di assistenza) su cui stanno lavorando i tecnici del ministero della Salute. Parola del ministro della Sanità, Renato Balduzzi, che davanti alla commissione Bicamerale sul Federalismo fiscale ha assicurato sullo stato avanzato della bozza: «I nuovi Lea, che non sono mai diventati efficaci, non sono più tanto nuovi . Il Sole 24 Ore -
Balduzzi (Sanità): nuovi Lea entro l’estate. Ipotesi franchigia al posto dei ticket – Il Sole 24 ORE.
Progetto Welfarest
Il progetto Welfarest intende avviare un processo di conoscenza e tessitura di una rete di contatti ed opportunità nelle regioni dell’est europeo, con l’obiettivo di costruire una possibile strategia di sviluppo in contesti sociali e territoriali caratterizzati da un percorso di ingresso nella UE, con conseguente necessità di innovazione e adeguamento a parametri e standards nei servizi sociali, come indicato da numerose ricerche e rapporti dell’UE.
Questo progetto nasce dalla consapevolezza che, promuovendo un’azione di ricerca e sperimentazione nell’ambito dei servizi sociali in paesi che stanno ‘costruendo’ un proprio sistema dei servizi alla persona, sia possibile ripensare e rafforzare anche le politiche e le strategie dei servizi sociali del nostro territorio: infatti, fatte salve le differenze, determinate da storia e contesti, sarà sugli obiettivi, i bisogni ed i desideri che si potranno stabilire alleanze e processi di crescita e sviluppo; dal confronto di difficoltà e soluzioni potranno nascere percorsi di avvicinamento e di costruzione di risposte comuni, in un’ottica di transnazionalità delle conoscenze, delle competenze, delle risorse.
vai a: Progetto Welfarest.
Regione Lombardia, Norme per la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie e sperimantazione dell’Indicatore Fattore Famiglia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario)
Norme per la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie e sperimentazione dell’Indicatore Fattore Famiglia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario).
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PRESENTATO IL 31/01/2011
ASSEGNATO IN DATA 02/02/2011
ALLA COMMISSIONE REFERENTE III
CONSULTIVA I
Relazione
Il sistema di welfare lombardo, pur mantenendo un carattere di universalità che riconosce ad ogni cittadino l’esercizio del diritto soggettivo di beneficiare delle prestazioni sociali e socio sanitarie richiede una compartecipazione alle spese da parte degli utenti.
La Regione Lombardia con l’art. 8 della l.r. 3/2008 ha stabilito che le persone che accedono alla rete dei servizi partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle normative in materia di ISEE, alla copertura del costo delle prestazioni mediante il pagamento di rette stabilite dalla Giunta regionale. Inoltre, la Regione Lombardia, con l’art. 11 comma k della l.r. 3/2008 si è assunta l’onere di determinare i criteri per la definizione delle rette e delle tariffe dei servizi sociali e sociosanitari, nonché le agevolazioni a beneficio dei soggetti aventi diritto.
Per la quantificazione della compartecipazione della spesa è necessaria una verifica della condizione economica del richiedente attraverso l’adozione di una metodologia di equità sociale, di cui l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, è l’espressione, anche per garantire prioritariamente l’accesso alle prestazioni sociali agevolate ai cittadini meno abbienti sulla base della misurazione dei loro mezzi economici.
Nonostante l’ISEE sia in vigore da oltre dieci anni la Regione Lombardia non ha mai disciplinato efficacemente la materia della compartecipazione alla spesa dei servizi da parte degli utenti, se non con formali richiami in alcune leggi regionali e in alcuni provvedimenti amministrativi, lasciando agli enti locali e ai soggetti gestori delle unità d’offerta (sociali, sanitarie, educative) la responsabilità di definire criteri e procedure per l’accesso, la selezione e il concorso alla spesa da parte del cittadino con la conseguenza che i Comuni hanno provveduto in maniera altamente differenziata da ambito ad ambito territoriale. In alcuni casi, invece, i comuni non hanno per nulla adottato Regolamenti per disciplinare l’accesso a beni e servizi e per determinare la compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate.
Inoltre, la complessa materia dell’ISEE ha introdotto nel tempo un nuovo principio con il quale il calcolo del concorso alla spesa per le prestazioni assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave e a soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti deve essere effettuato valutando la sola situazione economica del richiedente e non dell’intera sua famiglia anagrafica.
Tale principio è stato in realtà scarsamente rispettato dagli enti gestori, in termini formali per effetto della mancata emanazione di un decreto applicativo citato proprio dal d.lgs. 130 del 2000, in termini concreti perché tale applicazione sostanzia un mancato introito e, di fatto, una decurtazione delle risorse finanziarie degli enti locali a fronte dell’erogazione di prestazioni gratuite a favore di soggetti con reddito insufficiente o in assenza di reddito.
Di fatto, questa è sostanzialmente la ragione di tipo economico che ha frenato gli enti locali a non applicare del tutto il d.lgs. 130/00, rimarcando che i Comuni sono già obbligati ad intervenire economicamente nei casi di soggetti che necessitano di prestazioni urgenti e non differibili nel tempo, anche provenienti da altre regioni o da paesi non comunitari, o nel caso di minori sottoposti a provvedimenti di natura giudiziaria.
I Comuni che invece hanno predisposto i Regolamenti, attraverso un lungo lavoro di concertazione con le parti sociali, con le aziende sanitarie locali e con tutti i comuni dell’area distrettuale, hanno cercato di rendere omogenei i criteri per l’accesso agevolato ad una vasta gamma di prestazioni sociali o dei servizi di pubblica utilità (telefono, luci, gas, acqua), nonché per determinare le soglie di reddito e le fasce di esenzione, al fine di stabilire equi principi di compartecipazione alla spesa sulla base di reali indicatori della situazione economica del singolo soggetto e/o del nucleo familiare.
Detto ciò però nella maggior parte dei Regolamenti comunali alcune interpretazioni della normativa nazionale da parte degli enti erogatori in merito all’applicazione dell’ISEE, in particolare le norme che disciplinano la composizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata e la rivalsa sui soggetti obbligati per legge nel caso di utenti non abbienti, sono state oggetto di azioni e di contenziosi da parte di cittadini e di associazioni.
Infatti, il contenzioso nasce dall’interpretazione anche della legge quadro di riforma del welfare (328/2000) dove all’art. 25 (Accertamento della condizione economica del richiedente si dispone che “ai fini dell’accesso ai servizi …la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130″.
Secondo il d.lgs. 130/2000 (art. 3 comma 2) gli enti erogatori, rispetto alla definizione e composizione del nucleo familiare, possono per particolari prestazioni assumere come unità di riferimento al fine della certificazione ISEE, un diversa composizione del nucleo familiare e (art. 3 comma 2- ter) in presenza di anziani ultra 65enni non autosufficienti e disabili con handicap permanente grave (accertato ai sensi dell’art. 4 della legge 104/1992) l’ente erogatore delle prestazioni fa riferimento non al reddito complessivo dell’intero nucleo familiare ma solo a quello della persona che richiede una prestazione sociale agevolata.
Il d.lgs. 130/2000 rimanda, per meglio regolamentare la materia, all’emanazione di un successivo DPCM, su proposta dei ministri del Welfare e della Salute. DPCM, però mai emanato e la cui assenza ha creato molta confusione e molte strumentalizzazioni giuridiche circa la gerarchia delle fonti normative, essendo un DPCM un mero atto amministrativo e non una legge.
Ciò ha determinato da parte degli enti locali una forte discrezionalità, in quanto alcuni comuni hanno inserito nei propri regolamenti ISEE la possibilità di attuare già la normativa, evidenziando la situazione reddituale del solo assistito.
L’applicazione estesa della norma se da una parte favorisce l’assistito (anziano, disabile), dall’altra aumenta i costi sostenuti dal soggetto erogatore in quanto nella maggior parte dei casi gli assistiti non sono in grado di compartecipare alle spese o il loro reddito è così insufficiente che li colloca automaticamente nelle fasce di esenzione.
Nel caso di prestazioni sociali agevolate richieste da soggetti non abbienti il codice civile individua nell’ambito del nucleo familiare e parentale i soggetti obbligati a fornire un aiuto materiale nei confronti dei propri congiunti in situazioni di grave disagio psicofisico e sociale che possono pregiudicare la dignità e la sopravvivenza della persona.
In particolare, si tratta di situazioni in cui il congiunto in assenza o con reddito insufficiente, anche se proprietario di beni immobili, non è in grado di far fronte alle spese per il ricovero in strutture residenziali o per particolari prestazioni di tipo continuativo (assistenza domiciliare, pasti, fisioterapia, telesoccorso,ecc.).
Spesso, gli enti locali interpretando in maniera rigida il codice civile, richiedono ai parenti il pagamento delle rette. Negli ultimi anni le associazioni di tutela e di categoria degli utenti, anche sulla base di alcuni pareri ministeriali e di alcune sentenze (TAR, Consiglio di Stato) hanno dato una diversa interpretazione della normativa, richiamando l’art. 438 del C.C. che specifica che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non da terzi. Lo stesso D.lgs. 130/2000 all’art. 2 comma 6 recita che la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti non può essere interpretata nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all’art. 438 del codice civile. Ciò significa che gli enti che erogano prestazioni non possono sostituirsi all’interessato nei confronti dei propri congiunti e che, dunque, ogni azione di rivalsa economica rispetto ai costi sostenuti può essere considerata illegittima.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato con ordinanza 14.9.2009 n.4582 ha confermato l’ordinanza del TAR di Milano che aveva riconosciuto l’immediata precettività dell’art. 3.co. 2 ter del D.lgs. 130/2000, rinnovando nei confronti di un Comune lombardo che ai fini della determinazione delle modalità di contribuzione al costo delle prestazioni sociali agevolate deve tenere conto della situazione economica del solo assistito nel caso di anziano 65 enne non autosufficiente o di persona con handicap grave.
Tale sentenza è ulteriormente importante perché afferma che in questa materia la legislazione nazionale è di rango superiore rispetta a quella del legislatore regionale, in quanto le prestazioni sociali erogate dall’ente locale si prefigurano come “mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117 co. 2 lettera m della Costituzione) che devono assicurati sull’intero territorio nazionale.
Infatti, non può essere applicata la norma della Regione Lombardia (art. 8 co. 3 della l.r. 3/2008) quando recita che “partecipano altresì i soggetti civilmente obbligati secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti” alla copertura del costo delle prestazioni erogate a favore di un assistito. Pertanto è impugnabile la generica formulazione del comma regionale se inserito, come ha fatto pure un altro comune lombardo, in un Regolamento comunale.
Con il progetto di legge “Norme per la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie e sperimentazione dell’Indicatore Fattore Familiare. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario)” si propone di trovare una soluzione di tipo legislativo alla complessa materia individuando criteri e modalità di applicazione dell’ISEE uniformi per l’intero territorio regionale che dovranno essere recepiti e adottati dai comuni e dai soggetti gestori delle unità offerta. Per innovare i principi e i criteri di applicazione dell’ISEE nazionale, che in alcuni casi sono molto rigidi, si propone di utilizzare un secondo indicatore che tenga conto di un più vasto numero di variabili qualitative e quantitative del nucleo familiare, al fine di garantire i nuclei più fragili e meno abbienti.
L’Indicatore del Fattore Familiare, IFF, deve necessariamente essere sperimentato e validato per evitare o l’inefficacia o forme paradossali di maggiore spesa per il cittadino ed è per questo motivo che all’interno del progetto di legge possono essere individuati alcuni principi ma non la sua completa declinazione che deve essere lasciata alla competenza della Giunta, assunti i pareri delle associazioni di categoria e degli enti locali.
Rispetto al caso delle persone anziane non autosufficienti e dei disabili con certificazione di handicap grave che richiedono il ricovero in RSA o RSD, al fine di evitare una lunga serie di contenziosi legali e di conflittualità sociale tra i cittadini e gli enti gestori sfociata in questi ultimi anni con ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato, la Regione, che ne ha competenza legislativa esclusiva dopo la riforma del titolo V della parte II della Costituzione, può definire l’integrazione economica delle rette per il ricovero in strutture residenziali una specifica unità d’offerta sociale il cui accesso è disciplinato dal comune di residenza della persona assistita in base a criteri regionali.
Un’altra modalità di intervento contenuta nel presente pdl per intervenire nei casi di persone non abbienti riferite ad anziani non autosufficienti e a disabili con certificazione di handicap grave, è quello che i costi delle prestazioni nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, a ciclo diurno o continuativo, sono a carico del Fondo regionale per la non autosufficienza ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”.
Articolo1
(Principi)
1. La Regione Lombardia, al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale delle persone e della famiglie, nonché per prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di fragilità sociale dovute a condizioni economiche disagiate, disciplina la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie di cui alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”.
2. La presente legge norma in via generale, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente, i criteri per l’accertamento della situazione economica dei richiedenti ai fini della fruizione delle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate inerenti i livelli essenziali di assistenza, di cui ai DPCM 14 febbraio 2001 e 29 novembre 2001, individuando nell’Indicatore della situazione economica equivalente, ISEE, e nell’Indicatore Quoziente Familiare, IQF, gli strumenti di maggiore equità del sistema di accesso e di tariffazione delle prestazioni.
3. Nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dello Statuto regionale è garantito il principio dell’universalità del diritto di accesso alla rete delle unità d’offerta e di uguaglianza di trattamento nel rispetto delle peculiarità ed esigenze del cittadino e nel rispetto dell’appropriatezza delle prestazioni sociali e sociosanitarie, in particolare nei confronti delle persone e delle famiglie che si trovano in uno stato di bisogno come determinato dall’art. 6 comma 3 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”.
Articolo 2
(Modifiche agli articoli 4, 8 della l.r. 3/2008)
1. Alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) sono apportate le seguenti modifiche:
l’art. 4 comma 1 a) è sostituito dal presente:
Le unità di offerta sociali hanno il compito di:
a) aiutare le persone e le famiglie, anche mediante l’attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali e con interventi di sostegno economico; in particolare l’integrazione economica delle rette per il ricovero in strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali costituisce una specifica unità d’offerta sociale a favore delle persone anziane non autosufficienti di età superiore ai 65 anni e delle persone disabili con certificazione di handicap permanente grave ai sensi della legge 104/92. A tal fine, nei confronti dei soggetti non abbienti, si provvede con le risorse del Fondo per la non autosufficienza, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”.
2. l’art. 8 comma è sostituito dal presente:
“Art. 8
(Agevolazioni per l’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie)
2.1. Le persone e le famiglie che accedono alla rete delle unità d’offerta sociosanitarie sono tenute a concorrere in rapporto alle proprie condizioni economiche, mediante il pagamento di rette e tariffe, al costo delle prestazioni inerenti a livelli essenziali di assistenza, per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, in conformità ai DPCM 14 febbraio 2001 e 29 novembre 2001.
Le persone e le famiglie che accedono alla rete delle unità d’offerta sociali sono tenute a concorrere in rapporto alle proprie condizioni economiche, mediante il pagamento di rette e tariffe, alla copertura del costo delle prestazioni nella misura stabilita dai comuni.
2.2. La quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie è stabilita dai comuni secondo modalità e criteri generali definiti con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali e previa consultazione degli organismi istituiti ai sensi della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”. Con lo stesso provvedimento e con le stesse modalità la Giunta regionale definisce l’Indicatore del Quoziente Familiare, IQF che modifica e integra l’ISEE.
2.3. Il provvedimento della Giunta regionale ha la finalità di garantire principi di trasparenza, semplificazione nell’accesso alle prestazioni ed equità di trattamento per l’intera rete delle unità d’offerta sociali e socio-sanitarie gestite dai comuni, singoli o associati, e dai soggetti accreditati e si basa sui seguenti criteri:
a) valutazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare;
b) previsione, in relazione al patrimonio mobiliare e immobiliare, di franchigie stabilite in base al numero dei componenti del nucleo familiare;
c) definizione di scale di equivalenza che tengano conto del carico familiare dato dalla presenza di figli, inclusi i nascituri e i figli in affido, di disabili, di anziani non autosufficienti, nonché della presenza di un solo genitore convivente;
d) valutazione del livello di assistenza richiesto, anche con riguardo alla situazione familiare;
e) detrazioni dei costi sostenuti per spese sanitarie, abbattimento barriere architettoniche, ausili per la vita indipendente, assistente familiare;
f) detrazioni per i costi di locazione immobiliare e gli interessi sui mutui.
2.4. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge 104/92, accertato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o psichica, la situazione economica è riferita al solo soggetto tenuto alla partecipazione ai costi della prestazione, qualora più favorevole.
2.5. Nei casi di soggetti non abbienti, riferiti alle persone di cui al comma precedente, i costi delle prestazioni nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, a ciclo diurno o continuativo, sono a carico del Fondo regionale per la non autosufficienza ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario.
2.6. I criteri previsti dal comma 2.3, fatti salvi i casi in cui il costo delle prestazioni è a totale carico del fondo sanitario regionale, si applicano anche per determinare il valore di titoli e di altri benefici economici che la Regione, anche per il tramite delle ASL, e i comuni riconoscono per l’accesso alle unità di offerta sociali e sociosanitarie.
2.7. Per la determinazione dei punti a), b) c) d) e) f) del comma 2.3 è utilizzato l’ISEE, di cui alle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000 n.130, nonché i parametri aggiuntivi che si riferiscono al nuovo Indicatore Quoziente Familiare, IQF, allo scopo di utilizzare strumenti di maggiore equità per l’accesso e la compartecipazione al costo delle prestazioni.
2.8 La nuova modalità di misurazione della situazione economica del richiedente, correlata ai nuovi indicatori familiari, ha natura sperimentale di un anno ed entra a regime solo dopo aver verificato la correttezza e l’adeguatezza degli strumenti in conformità ai principi ed obiettivi della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”.
2.9. Gli oneri relativi alle prestazioni sociali e sociosanitarie sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nei casi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), dimora.
2.10. Gli oneri relativi alle prestazioni sociali e sociosanitarie obbligatorie, tra cui gli oneri per il ricovero in strutture residenziali, sono a carico del comune secondo le disposizioni di legge che disciplinano la residenza anagrafica, il domicilio e la dimora, in particolare nei casi inerenti soggetti minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria, nei casi di affido familiare, di minori sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184 o di disabili e altre persone in situazione di fragilità sottoposte a misure di protezione per le persone prive in tutto o in parte di autonomia ai sensi della legge gennaio 2004 n° 6
2.11. I comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti facenti parte dell’ambito territoriale e sui quali gravano gli oneri per interventi sociali obbligatori accedono al fondo di sostegno, di cui alla legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 Politiche regionali per i minori.
2.12. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali e previa consultazione degli organismi istituiti ai sensi della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” sono definiti i contenuti obbligatori dei contratti di ingresso nelle unità di offerta sociosanitarie accreditate, anche mediante l’adozione di schemi tipo.
Articolo 3
(Norma finanziaria)
Alle spese di cui alla presente legge si provvede, per l’esercizio 2011 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente nelle relative UPB della funzione obiettivo 5.2. “welfare della sussidiarietà”.
Articolo 4
(Norma transitoria)
1. Fino all’adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 2.2 e in attesa della sperimentazione di cui al comma 2.8, la misura della partecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie è stabilita dai regolamenti comunali in base alle sole disposizioni in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(A) Qualificazione Spesa |
(B) Copertura Finanziaria |
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intervento |
SPESA CONTINUATIVA O RICORRENTE (art. 22 lr 34/1978 |
Riferimento PDL art. …. comma ….. |
Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE |
UPB IMPORTO |
UPB IMPORTO |
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La legge non da origine a flussi finanziari per la sua gestione.
Banca dati del Consiglio Regionale della Lombardia

All’interno della banca dati sono presenti tutte le leggi e i regolamenti della Regione Lombardia.
La consultazione delle leggi e dei regolamenti avviene nel testo vigente: viene infatti fornito sempre l’ultimo testo in vigore a disposizione.
Ove disponibili e non particolarmente complessi sotto il profilo tecnico e/o grafico sono forniti anche i documenti allegati ai testi normativi.
E’ offerta anche la possibilità di consultazione del testo storico inizialmente approvato e dei vari testi previgenti intervenuti nel corso del tempo (al momento questa opportunità è offerta, in modo completo, per i soli testi pubblicati e promulgati, oppure modificati, a partire dal 1995\VI legislatura); i vari testi sono anche confrontabili fra loro con evidenziate le parti oggetto di modifica.
E’ inoltre disponibile il “link” alle norme citate nel testo consultato, siano esse regionali o nazionali (collegamento al sito “
http://www.normattiva.it
”, cui la Regione collabora attraverso le iniziative assunte dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome) ed è possibile visualizzare i riferimenti attivi e passivi (vale a dire le disposizioni normative modificate dal testo normativo consultato o modificanti il testo stesso).
Avviso: i riferimenti attivi e passivi sono generati e gestiti automaticamente dal programma e potrebbero, in alcuni casi, contenere indicazioni non perfettamente coerenti.
I provvedimenti sono classificati per legislatura e per anno nonché per varie tipologie (materia, status ecc); attraverso il menù ad albero posto a sinistra dello schermo è possibile consultare rapidamente i documenti d’interesse. Per ricerche più approfondite è possibile utilizzare le funzioni di Ricerca semplice o di Ricerca avanzata.
La maschera di ricerca contiene i diversi criteri sulla base dei quali si può effettuare la ricerca dei testi normativi. In alcuni campi la maschera presenta una serie di opzioni, che possono essere selezionate o de-selezionate con il mouse.
Si precisa che si sono considerate abrogate solo le disposizioni per le quali vi è stata una puntuale ed espressa indicazione da parte del legislatore, dando anche conto, ove possibile, sia nelle classificazioni che nelle note, delle abrogazioni sottoposte a condizione.
I testi contengono inoltre note in merito ad eventuali interventi operati dalla Corte costituzionale
la Regione Lombardia vara il “Fattore Famiglia”. Si tratta di un indicatore per le politiche sociali, che non solo tiene conto delle situazioni reddituali e patrimoniali, ma contempla anche a pieno titolo il numero di figli e i carichi di cura
la Lombardia vara il Fattore Famiglia. Si tratta di un indicatore per le politiche sociali, che non solo tiene conto delle situazioni reddituali e patrimoniali, ma contempla anche a pieno titolo il numero di figli e i carichi di cura, ad esempio la presenza nel nucleo familiare di anziani non autosufficienti o di disabili.
Il Fattore Famiglia sarà ora sperimentato per un anno in alcuni Comuni del territorio lombardo. A livello regionale ha già trovato applicazione per quanto riguarda la Dote scuola 2012-2013, misura che interessa un terzo degli studenti lombardi (circa 300.000) con uno stanziamento di 81 milioni e che, con i nuovi parametri applicati, darà diritto alla Dote a 8.000 famiglie in più dello scorso anno.
SPERIMENTAZIONE – Parte ora un periodo di sperimentazione su tutte le unità d’offerta sociali e socio sanitarie “che consenta di valutare – ha aggiunto Boscagli -, con grande attenzione, l’appropriatezza degli indicatori individuati, l’impatto sulle famiglie lombarde e la sua sostenibilità”. Solo dopo questa fase, i cui risultati saranno resi noti e valutati dal Consiglio regionale, la Giunta regionale sarà investita del compito di definire i criteri attuativi. “L’eredità del paradigma ‘tutto a tutti’ e in maniera indifferenziata – ha notato ancora Boscagli – ha consegnato una situazione divenuta insostenibile e profondamente iniqua. Molti cittadini in stato di bisogno sono oggi fuori dal sistema di assistenza e solo grazie al sistema di protezione familiare possono ricevere assistenza quotidiana senza gravare sulle risorse pubbliche”.
RISPETTO DEI LEA – La misura lombarda non tocca in nulla i Livelli essenziali di assistenza (Lea), che sono di competenza nazionale. In altri termini, il provvedimento lombardo non si colloca minimamente in contrasto con la disciplina nazionale dei Lea e la sua legittimità è supportata sia dalla giurisprudenza costituzionale sia dal recente parere della Corte dei Conti sul nostro sistema socio-sanitario. I principi cardine della legge regionale sul Fattore Famiglia si collocano, infatti, nel pieno rispetto dei Livelli essenziali di assistenza e sono volti a riconoscere un ruolo centrale alla famiglia, commisurando lo strumento di valutazione della situazione economica agli effettivi carichi di cura e sono diretti a garantire il rispetto del principio di uguaglianza sostanziale attraverso l’aumento dell’offerta dei servizi su base regionale.
CARICHI DI CURA – Il Fattore Famiglia lombardo, declinato nella scala di equivalenza con i correttivi riguardanti i carichi di cura, diventa quindi lo strumento attraverso cui Regione, Province e Comuni determineranno, ciascuno nel rispetto delle rispettive competenze, il valore dei voucher sociali e sociosanitari, gli altri benefici economici e la compartecipazione economica ai costi delle prestazioni sociosanitarie e sociali. Per esempio la retta di una casa di riposo potrà essere rimodulata e differenziata appunto in base al Fattore Famiglia, favorendo ulteriormente i nuclei con maggiori carichi.
Il ‘Fattore famiglia’ lombardo e’ diventato legge in nottata, ma il provvedimento licenziato dal Consiglio regionale parla di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e di quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie. Sparisce dunque il riferimento ai Lea (Livelli essenziali di assistenza). Il Consiglio regionale ha approvato il provvedimento che introduce modifiche alle normative regionali sulla Rete dei servizi alla persona al termine di una seduta fiume che si e’ conclusa con la votazione finale della legge 40 minuti dopo la mezzanotte, grazie alla proroga di un’ora decisa dal presidente del Consiglio regionale Davide Boni (Lega Nord). Una scelta che e’ stata contestata dai gruppi di minoranza che hanno abbandonato l’Aula ritenendo non valida la prosecuzione della seduta oltre il termine delle 24, riporta una nota della Regione.
La legge sul Fattore famiglia ha comunque incassato 42 voti a favore espressi dai consiglieri di Lega Nord e Pdl. L’approvazione non e’ stata senza polemiche. Il capogruppo del Pd Luca Gaffuri, a nome dell’intera opposizione, ha annunciato “l’intento di chiedere nelle sedi competenti l’impugnazione di questa legge”. Con l’introduzione del Fattore famiglia lombardo, per la prima volta nel calcolo delle tariffe dei servizi sociali viene preso in considerazione il carico familiare attraverso la definizione di ‘scale di equivalenza’ che garantiscono e tutelano le famiglie numerose, le famiglie con figli minori, la presenza di persone disabili o non autosufficienti.
Per il primo anno questo nuovo sistema sara’ applicato in via sperimentale in un numero limitato di Comuni. Nel testo del provvedimento si sottolinea che la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie sono stabilite dai Comuni sulla base del reddito e del patrimonio del nucleo familiare. Tra i criteri considerati: la valutazione, nel nucleo familiare, della presenza di occupati sospesi, cassa integrati o disoccupati iscritti in liste di mobilita’ e la definizione di scale di equivalenza che tengano conto della presenza di figli (inclusi i nascituri e i minori in affido), di persone con disabilita’, di anziani non autosufficienti, di un solo genitore convivente.
Ministero della Salute Rapporto nazionale di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza 2007-2009
Ministero della Salute
Rapporto nazionale di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza 2007-2009
Anno di pubblicazione: 2012
- Rapporto monitoraggio LEA 2007-2009 pdf, 8 Mb
Reform è un servizio interamente gratuito, finanziato e gestito dallaProvincia di Pisa tramite la sua partecipata Reform srl. La sua finalità prevalente è quella di aiutare gli operatori della funzione pubblica locale, lavoratori e amministratori, a sostenere la evoluzione delle competenze professionali, così come richiesto dai processi di riforma che sono in atto nel nostro Paese
On line troverà un sito completamente rinnovato. Supportato da una piattaforma completamente nuova e da una grafica al passo con i tempi. Potrà navigare in maniera rapida e intuitiva grazie ai moduli di navigazione semantica, senza però rinunciare alle possibilità di ricerca più tradizionali, come il sistema di archiviazione che abbiamo conservato, portando nella nuova release decine e decine di migliaia di link.
Per sfruttare a pieno le nuove funzionalità la invitiamo ad accedere alla pagina di registrazione e reinserire le proprie credenziali, confermando la mail che successivamente le sarà inviata.
Come lei saprà, Reform è un servizio interamente gratuito, finanziato e gestito dallaProvincia di Pisa tramite la sua partecipata Reform srl. La sua finalità prevalente è quella di aiutare gli operatori della funzione pubblica locale, lavoratori e amministratori, a sostenere la evoluzione delle competenze professionali, così come richiesto dai processi di riforma che sono in atto nel nostro Paese.
Nelle prossime settimane saranno attivati nuovi servizi, con l’intento di favorire la partecipazione degli utenti alla costruzione dei nuovi asset, per mettere a punto lo strumento e per focalizzarlo ancora di più sulle reali necessità di chi opera nella Pubblica Amministrazione. Già fino da ora è gradito, ma forse è indispensabile, il suo aiuto: ci scriva le sue opinioni, le sue osservazioni, le sue critiche all’indirizzo reform@reform.it.
Ne terremo conto.
Fabiano Corsini
Direttore di Reform
I LEP regionali per l’assistenza, Ires Piemonte
VAI A: I LEP regionali per l’assistenza
(Focus Federalismo fiscale n.3 – febbraio 2011)
Riassunto
La fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni per la materia dell’assistenza, richiede una articolazione delle responsabilità e delle prestazioni per i diversi livelli di governo. In questo contributo si analizzano le modalità per individuare standard e fabbisogni connessi ai compiti delle regioni in materia di assistenza.
L’occasione dei LEP per l’assistenza, Ires Piemonte
Le nuovi funzioni e il nuovo sistema di finanziamento avviato dalla legge 42 del 2009 e dai provvedimenti successivi, richiede una preventiva fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni connesse ai diritti sociali, che lo Stato intende garantire. In questo contributo si prefigura un concreto percorso relativo all’assistenza, materia che la costituzione e quella legge attribuisce alla competenza regionale. Peraltro l’attuale assetto dell’assistenza vede la compresenza di interventi sia degli enti territoriali che dello stato. La fissazione dei livelli pertanto non può prescindere dall’insieme di questi interventi.
vai a: L’occasione dei LEP per l’assistenza
(Focus Federalismo fiscale n.2 – febbraio 2011)
Sanità: Rapporto Lea 2009 ministero, da regioni.it
Nel Rapporto sull’adempimento del mantenimento dei Lea relativo al 2009 (realizzato dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute), sono 8 le Regioni che erogano tutte le prestazioni e i servizi sanitari, e cioè che garantiscono i Livelli essenziali di assistenza (Lea): Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Marche, Piemonte, Umbria, Veneto e Liguria.
Documentazione:
Adempimento “mantenimento dell’erogazione dei LEA” attraverso gli indicatori della griglia Lea – Metodologia e Risultati dell’anno 2009
- Mantenimento erogazione LEA 2009 (pdf, 1 Mb)
Rapporto – 14 marzo 2011
- Annuario statistico 2008 pdf, 1.378 Kb
- Linee Guida Comunicazione on line pdf, 2,5 MB
- Appendici (pdf, 5,7 Mb)
- Linee guida fse pdf, 500 Kb
- Bozza PSN 2011-2013 pdf, 1,4 Mb
- Mantenimento erogazione LEA 2008 pdf, 600 Kb
- Rapporto Sanità 2009 zip, 200 Kb
- PSN 2010-2012, documento preliminare pdf, Kb 85
- Sintesi Relazione 2007-2008 (pdf, 1,5 Mb)
- Situazione sanitaria (pdf, 14,5 Mb)
- Determinanti della Salute (pdf, 7 Mb)
- Risposte Attuali del SSN (pdf, 16 Mb)
- Problematiche Emergenti e Prospettive (pdf, 285 Kb)
- Annuario statistico 2007 (pdf, 900 KB) pdf, 900 KB
- Rapporto Sanità 2008 zip, 200 Kb
- Rapporto monitoraggio 2005-2006 pdf, 13 Mb
- Linee guida progetti sperimentazione assistenza h24 pdf, 78 Kb
- Rapporto sanità 2007 (zip, 180 Kb)
- Rapporto monitoraggio assistenza sanitaria – anno 2004 (pdf, 1.9 Mb)
- Rapporto sanità 2006 (zip, 220 Kb)
- Prestazioni residenziali e semiresidenziali (pdf, 170 Kb)
- Assistenza domiciliare territoriale e interventi ospedalieri a domicilio(pdf, 150 Kb)
- Rapporto monitoraggio assistenza sanitaria 2002-2003 (pdf, 3.6 Mb)
- Compiti Comitato Lea (Pdf, 130 KB)
CGIL – Infanzia: report del seminario ‘I livelli essenziali per l’infanzia e l’adolescenza’
da CGIL – Infanzia: report del seminario ‘I livelli essenziali per l’infanzia e l’adolescenza’.
Paolo Ferrario, AUDIO LEZIONE su ANALISI DELLE RIFORME: METODI E TECNICHE
vademecum «Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più frequenti», a cura del Garante per la protezione dei dati personali da parte di pazienti e personale sanitario
In tema di privacy e salute, sono tante le domande che vengono quotidianamente poste all’attenzione del Garante per la protezione dei dati personali da parte di pazienti e personale sanitario. Per agevolare le attività degli operatori del settore sanitario e migliorare la qualità dei servizi offerti a chi accede a studi medici, ospedali, farmacie e a qualunque altro luogo di analisi o cura, il Garante ha pubblicato il vademecum «Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più frequenti», è suddiviso in sette parti: – Il paziente informato; – Informazioni sulla salute; – In attesa; – Telecamere e internet; – La salute dei dipendenti; – HIV; – Sanità elettronica. Al termine della guida è stato inserito un breve ma utilissimo glossario che spiega i termini tecnici maggiormente utilizzati. Chi vuole approfondire gli aspetti legati alla tutela della privacy in ambito sanitario può consultare il Codice della privacy, la documentazione e i provvedimenti pubblicati sul sito internet www.garanteprivacy.it oppure contattare direttamente gli uffici del Garante.
Normattiva’: il finale di una storia infinita?, di Daniele Marongiu
è la banca dati istituzionale di tutta la legislazione nazionale dal ‘46 ad oggi nel testo vigente. Chiaramente, un servizio di questa natura è ben noto ai giuristi di professione, che però sono portati a considerarla una rivoluzione relativa, dal momento che essi già avevano accesso, per ovvie esigenze professionali, alle banche dati legislative a pagamento; viceversa, i cittadini non-giuristi difficilmente sono a conoscenza di questo strumento, e, paradossalmente, è proprio per essi che esso può aprire nuovi scenari, tenuto anche conto dell’intuitività d’uso. Occorre comunque fare un passo indietro, per capire la reale portata di un servizio come “Normattiva”, e per non dimenticare quanto sia stato faticoso arrivarci. Fino alla fine degli anni novanta, le banche dati della legislazione vigente erano rigorosamente a pagamento, e costituivano un business consolidato, che nessuno aveva interesse ad intaccare, nemmeno il Parlamento, anche perché lo Stato era esso stesso, similmente ad alcuni editori privati, gestore di servizi di documentazione normativa che erano piuttosto onerosi per gli utenti, e quindi fonte di entrate sicure per le casse pubbliche. La volontà di superare questo sistema è stata espressa in modo netto nel 2000, attraverso la legge n. 388 (la “finanziaria 2001”), che all’articolo 107 istituiva “un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini”. Gli elementi c’erano dunque tutti: la banca dati doveva riguardare la normativa “vigente” e doveva essere “gratuita”. Tuttavia, sono stati necessari dieci anni perché tale legge trovasse attuazione. Nel frattempo ci sono stati alcuni tentativi di divulgazione gratuita delle leggi vigenti, tuttavia poco funzionali, come il celebre “normeinrete”, che all’inizio entusiasmava ma che è durato relativamente poco, e che comunque non era una banca-dati, ma un motore di ricerca delle leggi pubblicate in una molteplicità di siti istituzionali, con criteri quindi molto eterogenei. Oppure, vi è stata la creazione di banche dati settoriali nei siti dei principali ministeri, non sempre però all’altezza. Alcune, sicuramente, molto valide, come quella del Ministero dei trasporti, o quella della sanità, o ancora quella delle finanze, le quali comunque avevano il difetto intrinseco di essere parziali. Altre decisamente poco affidabili: basti pensare che vi sono siti di ministeri di primo piano nei quali – ancora oggi – se si va nella sezione “legislazione” e si cerca, per esempio, la legge n. 241 del 1990, si ottiene sì l’atto, ma quello della prima stesura del ‘90, senza alcun avvertimento circa il fatto che si tratti del testo storico (anzi, tutto lascerebbe pensare all’utente di avere di fronte la versione attuale della norma). In definitiva: l’unico modo per essere certi di avere a che fare con banche dati affidabili, prima, era quello di conoscere in anticipo i testi delle leggi, e così risultava vanificata pressoché tutta l’utilità di tali servizi per l’utenza dei non-professionisti.
Vantaggi
“Normattiva”, da questo punto di vista, ha un’affidabilità molto elevata: occorre darne atto. Il servizio, che era stato accolto all’inizio con opportuno scetticismo dai più attenti osservatori, oggi si rivela più efficiente di quanto le premesse lasciassero sperare. Il testo di ogni norma è aggiornato pressoché in tempo reale rispetto alle ultime modifiche, e la banca dati è completa non solo di tutti gli atti con forza di legge dal ‘46 ad oggi, ma anche di una mole significativa di regolamenti. A ciò si aggiunge il fatto che, oltre alla funzione di ricerca del testo vigente, è possibile ottenere (su specifica opzione) il testo storico, e anche il testo “vigente ad una certa data”: opzione particolarmente utile, che fino a pochi mesi fa era prerogativa assoluta dei servizi a pagamento. Inoltre, vi sono diverse funzioni-corollario fra cui quella che permette di ottenere le circolari collegate ad ogni articolo di legge. Il merito di una realtà “stranamente efficiente” è ovviamente distribuito, sia nel tempo fra coloro che si sono avvicendati nella sua creazione (e nel rompere le resistenze), che fra i soggetti che oggi vi contribuiscono (si tratta però di un lavoro fondamentalmente tecnico, che trascende i cambi di legislatura).
Limitazioni
Il servizio ha alcuni limiti. Anzitutto, non contiene le leggi precedenti al ‘46, e ciò comporta “vuoti” non accettabili: manca per esempio il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (il R.D. n. 773 del 1931). In secondo luogo, “Normattiva” non contiene le leggi regionali, ma si limita ad un rimando alle relative banche dati che, come è noto, hanno performance piuttosto eterogenee. In terzo luogo si ha il limite, forse più criticato dagli osservatori, che è quello relativo alla non-ufficialità dei testi, e alla prevalenza, in caso di discordanze, della versione in gazzetta ufficiale. In effetti, la vera “rivoluzione” la si avrà quando il testo on line avrà carattere di ufficialità; tuttavia, questo profilo di debolezza ha due attenuanti: la prima, è che, poiché il sito è curato dal Poligrafico, in un’ottica pragmatica si può presumere che il testo originario sia il medesimo per la pubblicazione on-line e per quella cartacea, e che quindi la probabilità di discordanze sia molto bassa; la seconda attenuante è che, comunque, il passo avanti che si è fatto con la gratuità è di per sé notevole, per cui si può accettare una certa gradualità che veda l’ufficialità come un passo successivo. Ilprincipale limite, però, è di essere poco conosciuto da chi ne dovrebbe essere il principale utente, ossia il cittadino in cerca di una mappa nella Biblioteca di Babele del sistema legislativo italiano.
Daniele Marongiu
da: eGov – Scenari – ‘Normattiva’: il finale di una storia infinita?.
Maria Cecilia Guerra, Il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo dell’assistenza sociale, audizione informale alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, www.sossanita.it – pamalteo@gmail.com – Gmail
Il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo dell’assistenza sociale - Maria Cecilia Guerra
La leggenda dei costi standard
….
In un lungo articolo sul Corriere della Sera di domenica 20 febbraio, Sergio Rizzo e Mario Sensini hanno proposto una loro interpretazione dei nuovi costi standard sanitari contemplati nel decreto in discussione in Parlamento: “Se il prezzo di una siringa è, poniamo, di 5 centesimi, lo Stato rimborserà solo quella cifra. Chi vuole spendere di più, si arrangi”. Semplice, chiaro, di una efficacia spietata. Peccato che non sia così.
E sì perché nel decreto sul federalismo fiscale regionale e i costi standard sanitari non c’è scritto niente di tutto questo.
La vera novità dei costi standard, infatti, sta nell’individuazione, oggi assente, di Regioni modello o benchmark, la cui spesa faccia da riferimento per stabilire, non il costo standard ottimale per singola prestazione o singolo dispositivo medico, quanto “la spesa standard ottimale per grandi funzioni di spesa” alla quale dovranno adeguarsi tutte le Regioni.Eppure attorno al modello di costo standard evocato da Rizzo e Sensini si sta costruendo una leggenda politica che vuole finalmente vincente i buoni, cioè chi spende meno e meglio, contro i cattivi, quelli che spendono male e tanto per la stessa cosa. Una siringa, per l’appunto.
Una visione assolutamente lontana dalla realtà. Non solo perché la legge in discussione non parla di questo. E anche se lo facesse, almeno per il momento, non sarebbe applicabile, vista l’assenza di dati confrontabili per singola prestazione o per singolo costo di una tecnologia o presidio medico, con l’eccezione dei farmaci per i quali da sempre c’è un prezzo di rimborso uguale per tutti. Quanto per il fatto che la grossa parte della spesa sanitaria non è fatta di acquisti di beni e servizi (fermo restando che è ovvio come si debba in ogni caso arrivare ad avere prezzi e costi di riferimento confrontabili per tutti i beni e i servizi sanitari) ma dal complesso delle spese per tutti i servizi sanitari e assistenziali erogati che, al netto di farmaci e beni e servizi, assorbono più o meno il 60% della spesa del Ssn.….
l’intero articolo qui:
“Definire i Livelli essenziali di assistenza”, proposta della Fondazione Angelo Celli e del Centro promozione per la Salute di Arezzo
SALUTE MENTALE: “DEFINIRE I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA”
La proposta della Fondazione Angelo Celli e del Centro promozione per la Salute di Arezzo è stata presentata ieri a Roma al convegno “Il diritto alla salute mentale”. Per i promotori dell’iniziativa è un modo per dare “maggiore efficacia e ampiezza di risultati operativi allalLegge 180, peraltro mai compiutamente e omogeneamente applicata in ogni area del Paese”

ROMA – “Definire i Livelli essenziali di assistenza per la salute mentale”. È quanto si chiede nella proposta presentata ieri mattina a Roma durante il convegno nazionale “Il diritto alla salute mentale” svoltosi presso Palazzo Valentini e organizzato dalla Fondazione Angelo Celli e dal Centro promozione per la Salute di Arezzo. Durante i lavori della mattinata, infatti, gli organizzatori hanno presentato una proposta per chiedere al governo di definire i Lea per la salute mentale, per dare, spiegano del testo della proposta, “maggiore efficacia e ampiezza di risultati operativi alla Legge 180, peraltro mai compiutamente e omogeneamente applicata in ogni area del Paese”.
“Sappiamo che questa nostra proposta cade in un momento particolarmente difficile – ha affermato Bruno Benigni, presidente del centro Franco Basaglia di Arezzo -. Nessuno di noi ha l’illusione che si possa tradurre automaticamente in una sorta di disegno di legge o di provvedimento amministrativo. L’importanza di questo documento è dovuta a una riflessione che abbiamo fatto insieme sullo stato del Paese e del dibattito sui problemi che dobbiamo affrontare per salvaguardare il punto di partenza fondamentale della legge 180 che è stato quello della chiusura dei manicomi, per evitare regressioni e sviluppare invece la sua applicazione. Speriamo che questo testo costituisca una sorta di base comune di diritti da mettere alla base dei movimenti che si devono esercitare per affermare la riforma”. Punto centrale del documento, secondo i promotori, è infatti la mancata applicazione “universale” della legge Basaglia su tutto il territorio nazionale. “Di fatto – si legge nella proposta – la legge n.180/1978 non è mai del tutto universalmente applicata e d’altronde le sue varie fasi di traduzione operativa hanno proceduto lentamente con forti resistenze conservatrici, e non si sono concluse in tutti i luoghi allo stesso modo”.
“Siamo consapevoli che la riforma va applicata – ha spiegato ancora Benigni -, perché partiamo dall’assunto che la legge 180 è irreversibile anche se sono molto forti e reiterati i tentativi della sua deformazione nel tempo. Ormai, il problema centrale dopo i manicomi, è quello di costruire la rete dei servizi per l’affermazione dei diritti delle persone che non solo hanno bisogno di essere curate, ma dei cittadini che hanno bisogno di preservare la salute”. La risposta a questo, spiegano gli organizzatori del convegno, potrebbe essere proprio la “definizione dei Livelli essenziali di assistenza per la salute mentale – si legge nel testo – che dia sostanza condivisa a tutti servizi nati dalla riforma psichiatrica. Provvedervi, anche in un periodo di crescenti difficoltà economiche, appare necessario per evitare l’illusione che una regressione nel sistema di cure sia oggi giustificata dall’idea che nulla di utile è stato fatto fino ad ora e che bisogna cambiare radicalmente strada. Questo documento si regge quindi sull’assunto che la legge non va cambiata ma va resa pienamente operativa, con una normativa che definisca i doveri dei servizi oltre che i diritti dei cittadini”.
Il testo, di una decina di pagine, tratta dell’assistenza sociosanitaria delle persone adulte con disturbi mentali e disturbi neuropsichici, dell’assistenza semiresidenziale e residenziale e dei percorsi individuali, Ma tiene anche conto “delle lacune registrate nella rete dei servizi e raccoglie, in aggiunta, elaborazioni e sollecitazioni provenienti dalle buone pratiche prodotte in Italia nel trentennio trascorso”. L’obiettivo, ha concluso Benigni, è quello di “costituire una sorta di carta comune su cui erigere le diverse iniziative per raggiungere lo scopo fondamentale che è l’applicazione della 180 ma anche la costituzione di uno stato sociale dei diritti in cui c’è appunto la salute dei cittadini”. (Giovanni Augello)
(26 gennaio 2011)
Legge Basaglia, Cecchini: “Con il federalismo 20 sistemi sanitari diversi”
Per l’assessore alle Politiche sociali della Provincia di Roma il passo avanti da fare è individuare dei Livelli di assistenza “comuni a tutte le regioni” affinché nessun territorio “possa scendere al di sotto”
Livelli essenziali di assistenza per la salute mentale, l’Unasam dice “no”
La presidente, Gisella Trincas: “Non c’è bisogno di una legge. La questione, semmai, è come lo Stato può costringere le Regioni a programmare gli interventi, mantenendo alti i livelli di qualità degli stessi”. Il “pericolo” di un intervento in materia
in: SuperAbile INAIL, Salute – Salute mentale: “Definire i Livelli essenziali di assistenza”.
Piano Sanitario Nazionale 2011-2013
Piano sanitario nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri
Il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2011-2013 approvato, su proposta del Ministro della salute, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 gennaio 2010, è basato sui principi di responsabilità pubblica per la tutela del diritto di salute della comunità e della persona; di eguaglianza e di equità daccesso alle prestazioni; di libertà di scelta; di informazione e di partecipazione dei cittadini; di gratuità delle cure nei limiti stabiliti dalla legge, di globalità della copertura assistenziale come definito dai livelli essenziali di assistenza (LEA). Il Piano Sanitario Nazionale valorizza le eccellenze del servizio sanitario e investe in settori strategici, come la prevenzione, la ricerca, le innovazioni mediche. La salute è un bene collettivo da conquistare e tutelare attraverso lintegrazione tra le azioni che competono alle Istituzioni ed alla società. Tra le novità: ambulatori aperti 24 ore gestiti dai medici di famiglia, per i casi meno gravi, evitando il ricorso al pronto soccorso degli ospedali. Tra gli obiettivi da raggiungere nel Piano triennale, vanno promossi e sviluppati una serie di interventi, quali, fra laltro: prestazioni sulla base del quadro clinico del paziente; percorsi diagnostici terapeutici (Pdt), fissati i relativi tempi massimi di attesa; gestione degli accessi attraverso luso del sistema Cup; vigilanza sistematica delle situazioni di sospensione della prenotazione e dellerogazione delle prestazioni; comunicazione sulle liste dattesa attraverso campagne informative e apertura di Uffici relazioni con il pubblico,ecc.
Lidianna Degrassi e Raffaele Mozzanica, La disciplina dei servizi sociali nella Regione Lombardia, in IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE. Continuità, riassestamenti, prospettive, a cura di Giuliana Carabelli e Carla Facchini, Franco Angeli, 2010
La disciplina dei servizi sociali nella Regione Lombardia
di Lidianna Degrassi e Raffaele Mozzanica
- Da una “legge regionale di sistema” (LR 1/86) a una “legge regionale di rete” (LR 3/2008)
- Finalità e principi
- Assetto istituzionale e organizzativo
- Governo della rete: gli ambiti sociale e sociosanitario
- Assetto finanziario
in:
IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE
Continuità, riassestamenti, prospettive
A cura di Giuliana Carabelli e Carla Facchini
Franco Angeli, 2010, p. 256
Paolo Bonetti, Profili costituzionali dell’accesso ai diritti sociali nella legge regionale lombarda 3/2008, in IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE. Continuità, riassestamenti, prospettive, a cura di Giuliana Carabelli e Carla Facchini, Franco Angeli, 2010
Profili costituzionali dell’accesso ai diritti sociali nella legge regionale lombarda 3/2008
di Paolo Bonetti
- Servizi sociosanitari e servizi sociali e principi costituzionali di solidarietà e di eguaglianza
- Potestà legislativa regionale sui servizi sociali e potestà legislativa statale sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali
- Diverse nozioni di livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’assistenza sociale
- Organizzazione e svolgimento delle funzioni amministrative concernenti i servizi sociali: potestà regolamentare regionale e locale e sussidiarietà orizzontale
- Rapporti tra la legge 328/2000 e la legge regionale 3/2008
- Limiti derivanti dalle norme comunitarie e statali in materia di condizione giuridica degli stranieri
- La LR 3/2008 di fronte allo statuto regionale della Lombardia e i provvedimenti attuativi della legge
- Diritti delle “persone che accedono alla rete” delle unità di offerta sociali e sociosanitarie
- Bisogni da soddisfare prioritariamente
in:
IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE
Continuità, riassestamenti, prospettive
A cura di Giuliana Carabelli e Carla Facchini
Franco Angeli, 2010, p. 256
IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE. Continuità, riassestamenti, prospettive, a cura di Giuliana Carabelli e Carla Facchini, Franco Angeli, 2010
IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE
Continuità, riassestamenti, prospettive
A cura di Giuliana Carabelli e Carla Facchini
Franco Angeli, 2010, p. 256
Introduzione, di Giuliana Carabelli e Carla Facchini
- Il crescente rilievo delle politiche regionali
- Specificità della Lombardia
- Momenti della costruzione del modello lombardo
- I diversi sguardi disciplinari
- La struttura di contenuto del volume
- I possibili effetti di questa ricerca sulla formazione universitaria
Parte prima: La legge nel suo contesto
1. Il cambiamento della morfologia sociale come matrice di nuovi rischi. Il caso Lombardia
di Carla Facchini e Enzo Mingione
- le trasformazioni del sistema occupazionale: flessibilizzazione del lavoro e aumento dell’occupazione femminile
- l’impatto dell’immigrazione dai paesi meno sviluppati
- i mutamenti demografici e il processo di invecchiamento
- le trasformazioni delle tipologie familiari e l’incremento degli anziani soli
- la pluralizzazione dei contesti familiari e le ripercussioni sui minori
2. Quasi-mercato e sussidiarietà come pilastri del modello lombardo di welfare
di Lavinia Bifulco
- Cronistoria
- I quasi-mercati
- Sussidiarietà
- Lavori in corso: a ridosso della riforma
- Voucher: quale libertà?
- La programmazione: quale integrazione?
- Il modello di governante
3. La disciplina dei servizi sociali nella Regione Lombardia
di Lidianna Degrassi e Raffaele Mozzanica
- Da una “legge regionale di sistema” (LR 1/86) a una “legge regionale di rete” (LR 3/2008)
- Finalità e principi
- Assetto istituzionale e organizzativo
- Governo della rete: gli ambiti sociale e sociosanitario
- Assetto finanziario
4. Profili costituzionali dell’accesso ai diritti sociali nella legge regionale lombarda 3/2008
di Paolo Bonetti
- Servizi sociosanitari e servizi sociali e principi costituzionali di solidarietà e di eguaglianza
- Potestà legislativa regionale sui servizi sociali e potestà legislativa statale sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali
- Diverse nozioni di livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’assistenza sociale
- Organizzazione e svolgimento delle funzioni amministrative concernenti i servizi sociali: potestà regolamentare regionale e locale e sussidiarietà orizzontale
- Rapporti tra la legge 328/2000 e la legge regionale 3/2008
- Limiti derivanti dalle norme comunitarie e statali in materia di condizione giuridica degli stranieri
- La LR 3/2008 di fronte allo statuto regionale della Lombardia e i provvedimenti attuativi della legge
- Diritti delle “persone che accedono alla rete” delle unità di offerta sociali e sociosanitarie
- Bisogni da soddisfare prioritariamente
Parte seconda: Attori e processi
5. La partecipazione alle politiche sociali in Lombardia: arene deliberative e processi di coordinamento
di Tommaso Vitale
- Società civile e costruzione del consenso in un governo monocratico
- Terzo settore e competenze critiche
- Implementazione della legge fra partecipazione e conflitto
- Debolezze delle arene deliberative a livello locale
6. Governo della rete o governo delle reti? Il nodo irrisolto dell’integrazione
di Paolo Ferrario
- Integrazione e reti
- Il sistema dell’integrazione sociosanitaria: processi istituzionali
- Il “modello lombardo” dei servizi sanitari e sociosanitari
- Il governo delle tre reti
7. L’accreditamento dei servizi sociosanitari e sociali in Lombardia
di Giuliana Carabelli
- Concetto di accreditamento: origini, contesto, trasmigrazioni
- Introduzione e cammino dell’accreditamento in Italia
- Accreditamento dei servizi sociosanitari in Lombardia
- Accreditamento dei servizi sociali tra competizione e partnership
8. Il segretariato sociale tra organizzazione e professione
di Chiara Previdi e Paolo Rossi
- Segretariato sociale tra informazione e comunicazione
- Evoluzione organizzativa e professionale
- Segretariato sociale nel sistema dei servizi: ruolo e potenzialità
- Dall’accesso alla presa in carico: tre livelli istituzionali
- Implementazione interistituzionale del segretariato sociale come elemento di innovazione
- Segretariato sociale, reti e inclusione sociale
Parte terza: Le professioni sociali a confronto con la legge
9. L’assistente sociale
di Anna Maria Campanini
10. L’educatore professionale
di Sergio Tramma
11. Lo psicologo
di Luca Vecchio
12. La dirigenza
di Maria Cacioppo e Mara Tognetti
Appendice.
I provvedimenti attuativi della legge regionale n. 3/2008
Bibliografia di riferimento
Autori



