Regione Lombardia, Norme per la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie e sperimantazione dell’Indicatore Fattore Famiglia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario)

Norme per la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie e sperimentazione dell’Indicatore Fattore Famiglia. Modifiche ed integrazioni  alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario).

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PRESENTATO IL 31/01/2011

 

 

 

 

 

 

     ASSEGNATO IN DATA     02/02/2011

     ALLA COMMISSIONE        REFERENTE      III

                                                   CONSULTIVA   I


 

 

 

Relazione

 

Il sistema di welfare lombardo, pur mantenendo un carattere di universalità che riconosce ad ogni cittadino l’esercizio del diritto soggettivo di beneficiare delle prestazioni sociali e socio sanitarie richiede una  compartecipazione alle spese da parte degli utenti.

 

La Regione Lombardia con l’art. 8 della l.r. 3/2008 ha stabilito  che le persone che accedono alla rete dei servizi partecipano, in rapporto alle proprie  condizioni economiche, così come definite dalle normative in materia di ISEE, alla copertura  del costo delle prestazioni mediante il pagamento di rette stabilite dalla Giunta regionale.  Inoltre, la Regione Lombardia, con l’art. 11 comma k della l.r. 3/2008 si è assunta l’onere di determinare i criteri per la definizione delle rette e delle tariffe dei servizi sociali e sociosanitari, nonché le agevolazioni a beneficio dei soggetti aventi diritto.

 

Per la quantificazione della compartecipazione della spesa è necessaria una verifica della condizione economica del richiedente attraverso l’adozione di una metodologia di equità sociale, di cui l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, è l’espressione, anche per garantire prioritariamente l’accesso alle prestazioni sociali agevolate ai cittadini meno abbienti sulla base della misurazione dei loro mezzi economici.

 

Nonostante l’ISEE sia in vigore da oltre dieci anni la Regione Lombardia non ha mai disciplinato efficacemente la materia della compartecipazione alla spesa dei servizi da parte degli utenti, se non con formali richiami in alcune leggi regionali e in alcuni provvedimenti amministrativi, lasciando agli enti locali e ai soggetti gestori delle unità d’offerta (sociali, sanitarie, educative) la responsabilità di definire criteri e procedure per l’accesso, la selezione e il concorso alla spesa da parte del cittadino con la conseguenza che i Comuni hanno provveduto in maniera altamente differenziata da ambito ad ambito territoriale. In alcuni casi, invece, i comuni non hanno per nulla adottato Regolamenti per disciplinare l’accesso a beni e servizi e per determinare la compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate.

 

Inoltre, la complessa materia dell’ISEE ha introdotto nel tempo un nuovo  principio con il quale il calcolo del concorso alla spesa per le prestazioni assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave e a soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti deve essere effettuato valutando la sola situazione economica del richiedente e non dell’intera sua famiglia anagrafica.

 

Tale principio è stato in realtà scarsamente rispettato dagli enti gestori, in termini formali per effetto della mancata emanazione di un decreto applicativo citato proprio dal d.lgs. 130 del 2000, in termini concreti perché tale applicazione sostanzia un mancato introito e, di fatto, una decurtazione delle risorse finanziarie degli enti locali a fronte dell’erogazione di prestazioni gratuite a favore di soggetti con reddito insufficiente o in assenza di reddito.

 

Di fatto, questa è sostanzialmente la ragione di tipo economico che ha frenato gli enti locali a  non applicare del tutto il d.lgs. 130/00, rimarcando che i Comuni sono già obbligati ad intervenire economicamente nei casi di soggetti che necessitano di prestazioni urgenti e non differibili nel tempo, anche provenienti da altre regioni o da paesi non comunitari, o nel caso di minori sottoposti a provvedimenti di natura giudiziaria.

 

I Comuni  che invece hanno predisposto i Regolamenti, attraverso un lungo lavoro di  concertazione con le parti sociali, con le aziende sanitarie locali e con  tutti i comuni  dell’area distrettuale,  hanno cercato di rendere omogenei i criteri per l’accesso agevolato ad una vasta gamma di prestazioni sociali o dei servizi di pubblica utilità (telefono, luci, gas, acqua), nonché per determinare le soglie di reddito e le fasce di esenzione, al fine di stabilire equi principi di compartecipazione alla spesa sulla base di reali indicatori della situazione economica del singolo soggetto e/o del nucleo familiare.

 

Detto ciò però nella maggior parte dei Regolamenti comunali alcune interpretazioni della normativa nazionale da parte degli enti erogatori in merito all’applicazione dell’ISEE, in particolare  le norme che disciplinano la composizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata e la rivalsa sui soggetti obbligati per legge nel caso di utenti non abbienti, sono state oggetto di azioni e di contenziosi da parte di cittadini e di associazioni.

 

Infatti, il contenzioso nasce dall’interpretazione anche della legge quadro di riforma del welfare (328/2000) dove all’art. 25 (Accertamento della condizione economica del richiedente si dispone che “ai fini dell’accesso ai servizi …la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130″.

 

Secondo il d.lgs. 130/2000 (art. 3 comma 2) gli enti erogatori, rispetto alla definizione e composizione del nucleo familiare, possono per particolari prestazioni assumere come unità di riferimento al fine della certificazione ISEE, un diversa composizione del nucleo familiare e (art. 3 comma 2- ter) in presenza di anziani ultra 65enni non autosufficienti e disabili  con handicap permanente grave (accertato ai sensi dell’art. 4 della legge 104/1992) l’ente erogatore delle prestazioni fa riferimento non al reddito complessivo dell’intero nucleo familiare ma solo a quello della persona che richiede una prestazione sociale agevolata.

 

Il d.lgs. 130/2000 rimanda, per meglio regolamentare la materia, all’emanazione di un successivo DPCM, su proposta dei ministri del Welfare e della Salute. DPCM, però mai emanato e la cui assenza ha creato molta confusione e molte strumentalizzazioni giuridiche circa la gerarchia delle fonti normative, essendo un DPCM un mero atto amministrativo e non una legge. 

 

Ciò ha determinato da parte degli enti locali una forte discrezionalità, in quanto alcuni comuni hanno inserito nei propri regolamenti ISEE la possibilità di attuare già la normativa, evidenziando la situazione reddituale del solo assistito.

 

L’applicazione estesa della norma se da una parte favorisce l’assistito (anziano, disabile), dall’altra aumenta i costi sostenuti  dal soggetto erogatore in quanto nella maggior parte dei casi gli assistiti non sono in grado di compartecipare alle spese o il loro reddito è così insufficiente che li colloca automaticamente nelle fasce di esenzione.  

 

Nel caso di prestazioni sociali agevolate richieste da soggetti non abbienti il codice civile individua nell’ambito del nucleo familiare e parentale i soggetti obbligati a fornire un aiuto materiale nei confronti dei propri congiunti in situazioni di grave disagio psicofisico e sociale che possono pregiudicare la dignità e la sopravvivenza della persona.

 

In particolare, si tratta di situazioni in cui il congiunto in assenza o con reddito insufficiente, anche se proprietario di beni immobili, non è in grado di far fronte alle spese per il ricovero in strutture residenziali o per particolari prestazioni di tipo continuativo (assistenza domiciliare, pasti, fisioterapia, telesoccorso,ecc.). 

 

Spesso, gli enti locali interpretando in maniera rigida il codice civile, richiedono ai parenti  il pagamento delle rette. Negli ultimi anni le associazioni di tutela e di categoria degli utenti, anche sulla base di alcuni pareri ministeriali e di alcune sentenze (TAR, Consiglio di Stato) hanno dato una diversa interpretazione della normativa, richiamando l’art. 438 del C.C. che specifica che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non da terzi. Lo stesso D.lgs. 130/2000 all’art. 2 comma 6 recita che la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti non può essere interpretata nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all’art. 438 del codice civile. Ciò significa che gli enti che erogano prestazioni non possono sostituirsi all’interessato nei confronti dei propri congiunti e che, dunque, ogni azione di rivalsa economica rispetto ai costi sostenuti può essere considerata illegittima.

 

Una recente sentenza del Consiglio di Stato con ordinanza  14.9.2009 n.4582 ha confermato l’ordinanza del TAR di Milano che aveva riconosciuto l’immediata precettività dell’art. 3.co. 2 ter del D.lgs. 130/2000, rinnovando nei confronti di un Comune lombardo che ai fini della determinazione delle modalità di contribuzione al costo delle prestazioni sociali agevolate  deve tenere conto della situazione economica del solo assistito nel caso di anziano 65 enne non autosufficiente  o di persona con handicap grave.

 

Tale sentenza è ulteriormente importante perché afferma che in questa materia la legislazione nazionale è di rango superiore rispetta a quella del legislatore regionale, in quanto le prestazioni sociali erogate dall’ente locale si prefigurano come “mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117 co. 2 lettera m della Costituzione) che devono assicurati sull’intero territorio nazionale.  

 

Infatti, non può essere applicata la norma della Regione Lombardia (art. 8 co. 3 della l.r. 3/2008) quando recita che “partecipano altresì i soggetti civilmente obbligati secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti” alla copertura del costo delle prestazioni erogate a favore di un assistito. Pertanto è impugnabile la generica formulazione del comma regionale se inserito, come ha fatto pure un altro comune lombardo, in un Regolamento comunale.

 

Con il  progetto di legge “Norme per la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie e sperimentazione dell’Indicatore Fattore Familiare. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario)”   si propone di trovare una soluzione di tipo legislativo alla complessa materia individuando criteri e modalità di applicazione dell’ISEE uniformi per l’intero territorio regionale che dovranno essere recepiti e adottati dai comuni e dai soggetti gestori delle unità offerta. Per innovare i principi e i criteri di applicazione dell’ISEE nazionale, che in alcuni casi sono molto rigidi, si propone di utilizzare un secondo indicatore che tenga conto di un più vasto numero di variabili qualitative e quantitative del nucleo familiare, al fine di garantire i nuclei più fragili e meno abbienti.

 

L’Indicatore del Fattore Familiare, IFF, deve necessariamente essere sperimentato e validato per evitare o l’inefficacia o forme paradossali di maggiore spesa per il cittadino ed è per questo motivo che all’interno del progetto di legge possono essere individuati alcuni principi ma non la sua completa declinazione che deve essere lasciata alla competenza della Giunta, assunti i pareri delle associazioni di categoria e degli enti locali. 

 

Rispetto al caso delle persone  anziane non autosufficienti e dei disabili con certificazione di handicap grave che richiedono il ricovero in RSA o RSD, al fine di evitare una lunga serie di contenziosi legali e di conflittualità sociale tra i cittadini e gli enti gestori sfociata in questi ultimi anni con ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato, la Regione, che ne ha competenza legislativa esclusiva dopo la riforma del titolo V della parte II della Costituzione, può definire l’integrazione economica delle rette per il ricovero in strutture residenziali una specifica unità d’offerta sociale il cui accesso è disciplinato dal comune di residenza della persona assistita in base a criteri regionali.

 

Un’altra modalità di intervento contenuta nel presente pdl per intervenire nei  casi di persone  non abbienti  riferite ad anziani non autosufficienti e a disabili con certificazione di handicap grave, è quello che i costi delle prestazioni nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, a ciclo diurno o continuativo, sono a carico del Fondo regionale per la non autosufficienza ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”.

 


Articolo1

(Principi)

 

1. La Regione Lombardia, al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale delle persone e della famiglie, nonché per prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di fragilità sociale dovute a condizioni economiche disagiate, disciplina la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie di cui alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”.

 

2. La presente legge norma in via generale, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente, i criteri per l’accertamento della situazione economica dei richiedenti ai fini della fruizione delle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate inerenti i livelli essenziali di assistenza, di cui ai DPCM 14 febbraio 2001 e 29 novembre 2001, individuando nell’Indicatore della situazione economica equivalente, ISEE, e nell’Indicatore Quoziente Familiare, IQF, gli strumenti di maggiore equità del sistema di accesso e di tariffazione delle prestazioni.  

 

3. Nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dello Statuto regionale è garantito il principio dell’universalità del diritto di accesso alla rete delle unità d’offerta e di uguaglianza di trattamento nel rispetto delle peculiarità ed esigenze del cittadino e nel rispetto dell’appropriatezza delle prestazioni sociali e sociosanitarie, in particolare nei confronti delle persone e delle famiglie che si trovano in uno stato di bisogno come determinato dall’art. 6 comma 3 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”.

 

 

Articolo 2

(Modifiche agli articoli 4, 8 della l.r. 3/2008)

 

1. Alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) sono apportate le seguenti modifiche:

 

l’art. 4 comma 1 a) è sostituito dal presente:

 

Le unità di offerta sociali hanno il compito di:

 

a)     aiutare le persone e le famiglie, anche mediante l’attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali e con interventi di sostegno economico; in particolare l’integrazione economica delle rette per il ricovero in strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali costituisce una specifica unità d’offerta sociale a favore delle persone anziane non autosufficienti di età superiore ai 65 anni e delle persone disabili con certificazione di handicap permanente grave ai sensi della legge 104/92. A tal fine, nei confronti dei soggetti non abbienti, si provvede con le risorse del Fondo per la non autosufficienza, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”.

 

 

2. l’art. 8 comma  è sostituito dal presente:

 

“Art. 8

(Agevolazioni per l’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie)

 

2.1. Le persone e le famiglie che accedono alla rete delle unità d’offerta sociosanitarie sono tenute a concorrere in rapporto alle proprie condizioni economiche, mediante il pagamento di rette e tariffe, al costo delle prestazioni inerenti a livelli essenziali di assistenza, per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, in conformità ai DPCM 14 febbraio 2001 e 29 novembre 2001.

Le persone e le famiglie che accedono alla rete delle unità d’offerta sociali sono tenute a concorrere in rapporto alle proprie condizioni economiche, mediante il pagamento di rette e tariffe, alla copertura del costo delle prestazioni nella misura stabilita dai comuni.

 

2.2. La quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie è stabilita dai comuni secondo modalità e criteri generali definiti con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali e previa consultazione degli organismi istituiti ai sensi della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”. Con lo stesso provvedimento e con le stesse modalità la Giunta regionale definisce l’Indicatore del Quoziente Familiare, IQF che modifica e integra l’ISEE.

 

2.3. Il provvedimento della Giunta regionale ha la finalità di garantire principi di trasparenza, semplificazione nell’accesso alle prestazioni ed equità di trattamento per l’intera rete delle unità d’offerta sociali e socio-sanitarie gestite dai comuni, singoli o associati, e dai soggetti accreditati e si  basa sui seguenti criteri:

 

a) valutazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare;

b) previsione, in relazione al patrimonio mobiliare e immobiliare, di franchigie stabilite in   base al numero dei componenti del nucleo familiare;

c) definizione di scale di equivalenza che tengano conto del carico familiare dato dalla presenza di figli, inclusi i nascituri e i figli in affido, di disabili, di anziani non autosufficienti, nonché della presenza di un solo genitore convivente;

d) valutazione del livello di assistenza richiesto, anche con riguardo alla situazione familiare;

e) detrazioni dei costi sostenuti per spese sanitarie, abbattimento barriere architettoniche, ausili per la vita indipendente, assistente familiare;

f) detrazioni per i costi di locazione immobiliare e gli interessi sui mutui.

 

2.4. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge 104/92, accertato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o psichica, la situazione economica è riferita al solo soggetto tenuto alla partecipazione ai costi della prestazione, qualora più favorevole.

 

2.5. Nei casi di soggetti non abbienti, riferiti alle persone di cui al comma precedente, i costi delle prestazioni nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, a ciclo diurno o continuativo, sono a carico del Fondo regionale per la non autosufficienza ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario.

 

2.6. I criteri previsti dal comma 2.3, fatti salvi i casi in cui il costo delle prestazioni è a totale carico del fondo sanitario regionale, si applicano anche per determinare il valore di titoli e di altri benefici economici che la Regione, anche per il tramite delle ASL, e i comuni riconoscono per l’accesso alle unità di offerta sociali e sociosanitarie.

 

2.7. Per la determinazione dei punti a), b) c) d) e) f) del comma 2.3 è utilizzato l’ISEE, di cui alle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000 n.130, nonché i parametri aggiuntivi che si riferiscono al nuovo Indicatore Quoziente Familiare, IQF, allo scopo di utilizzare strumenti di maggiore equità per l’accesso e la compartecipazione al costo delle prestazioni.  

 

2.8 La nuova modalità di misurazione della situazione economica del richiedente, correlata ai nuovi indicatori familiari, ha natura sperimentale di un anno ed entra a regime solo dopo aver verificato la correttezza e l’adeguatezza degli strumenti in conformità ai principi ed obiettivi della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”.

 

2.9. Gli oneri relativi alle prestazioni sociali e sociosanitarie sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nei casi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), dimora.

 

2.10. Gli oneri relativi alle prestazioni sociali e sociosanitarie obbligatorie, tra cui gli oneri per il ricovero in strutture residenziali, sono a carico del comune secondo le disposizioni di legge che disciplinano la residenza anagrafica, il domicilio e la dimora, in particolare nei casi inerenti soggetti minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria, nei casi di affido familiare, di minori sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184 o di disabili e altre persone in situazione di fragilità sottoposte a misure di protezione per le persone prive in tutto o in parte di autonomia ai sensi della legge gennaio 2004 n° 6

 

2.11. I comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti facenti parte dell’ambito territoriale e sui quali gravano gli oneri per interventi sociali obbligatori accedono al fondo di sostegno, di cui alla legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 Politiche regionali per i minori.

 

2.12. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali e previa consultazione degli organismi istituiti ai sensi della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” sono definiti i contenuti obbligatori dei contratti di ingresso nelle unità di offerta sociosanitarie accreditate, anche mediante l’adozione di schemi tipo.

 

 

 

Articolo 3

(Norma finanziaria)

 

Alle spese di cui alla presente legge si provvede, per l’esercizio 2011 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente nelle relative UPB della funzione obiettivo 5.2. “welfare della sussidiarietà”.

 

 

Articolo 4

(Norma transitoria)

 

1. Fino all’adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 2.2 e in attesa della sperimentazione di cui al comma 2.8,  la misura della partecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie è stabilita dai regolamenti comunali in base alle sole disposizioni in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 


 

(1)

(2)

(3)

(4)

(A)

Qualificazione Spesa

(B)

Copertura Finanziaria

intervento

SPESA CONTINUATIVA O RICORRENTE

(art. 22 lr 34/1978

Riferimento

PDL

art. ….

comma …..

Natura spesa

CORRENTE

/

CONTO CAPITALE

           UPB                            IMPORTO

         UPB                         IMPORTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La legge non da origine a flussi finanziari per la sua gestione.

Elenco generale PDL – Consiglio Regionale della Lombardia.


la Regione Lombardia vara il “Fattore Famiglia”. Si tratta di un indicatore per le politiche sociali, che non solo tiene conto delle situazioni reddituali e patrimoniali, ma contempla anche a pieno titolo il numero di figli e i carichi di cura

la Lombardia vara il Fattore Famiglia. Si tratta di un indicatore per le politiche sociali, che non solo tiene conto delle situazioni reddituali e patrimoniali, ma contempla anche a pieno titolo il numero di figli e i carichi di cura, ad esempio la presenza nel nucleo familiare di anziani non autosufficienti o di disabili.

Il Fattore Famiglia sarà ora sperimentato per un anno in alcuni Comuni del territorio lombardo. A livello regionale ha già trovato applicazione per quanto riguarda la Dote scuola 2012-2013, misura che interessa un terzo degli studenti lombardi (circa 300.000) con uno stanziamento di 81 milioni e che, con i nuovi parametri applicati, darà diritto alla Dote a 8.000 famiglie in più dello scorso anno.

SPERIMENTAZIONE – Parte ora un periodo di sperimentazione su tutte le unità d’offerta sociali e socio sanitarie “che consenta di valutare – ha aggiunto Boscagli -, con grande attenzione, l’appropriatezza degli indicatori individuati, l’impatto sulle famiglie lombarde e la sua sostenibilità”. Solo dopo questa fase, i cui risultati saranno resi noti e valutati dal Consiglio regionale, la Giunta regionale sarà investita del compito di definire i criteri attuativi. “L’eredità del paradigma ‘tutto a tutti’ e in maniera indifferenziata – ha notato ancora Boscagli – ha consegnato una situazione divenuta insostenibile e profondamente iniqua. Molti cittadini in stato di bisogno sono oggi fuori dal sistema di assistenza e solo grazie al sistema di protezione familiare possono ricevere assistenza quotidiana senza gravare sulle risorse pubbliche”.

RISPETTO DEI LEA – La misura lombarda non tocca in nulla i Livelli essenziali di assistenza (Lea), che sono di competenza nazionale. In altri termini, il provvedimento lombardo non si colloca minimamente in contrasto con la disciplina nazionale dei Lea e la sua legittimità è supportata sia dalla giurisprudenza costituzionale sia dal recente parere della Corte dei Conti sul nostro sistema socio-sanitario. I principi cardine della legge regionale sul Fattore Famiglia si collocano, infatti, nel pieno rispetto dei Livelli essenziali di assistenza e sono volti a riconoscere un ruolo centrale alla famiglia, commisurando lo strumento di valutazione della situazione economica agli effettivi carichi di cura e sono diretti a garantire il rispetto del principio di uguaglianza sostanziale attraverso l’aumento dell’offerta dei servizi su base regionale.

CARICHI DI CURA – Il Fattore Famiglia lombardo, declinato nella scala di equivalenza con i correttivi riguardanti i carichi di cura, diventa quindi lo strumento attraverso cui Regione, Province e Comuni determineranno, ciascuno nel rispetto delle rispettive competenze, il valore dei voucher sociali e sociosanitari, gli altri benefici economici e la compartecipazione economica ai costi delle prestazioni sociosanitarie e sociali. Per esempio la retta di una casa di riposo potrà essere rimodulata e differenziata appunto in base al Fattore Famiglia, favorendo ulteriormente i nuclei con maggiori carichi.

da Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale :: Politiche sociali, debutta il fattore famiglia

Il ‘Fattore famiglia’ lombardo e’ diventato legge in nottata, ma il provvedimento licenziato dal Consiglio regionale parla di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e di quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie. Sparisce dunque il riferimento ai Lea (Livelli essenziali di assistenza). Il Consiglio regionale ha approvato il provvedimento che introduce modifiche alle normative regionali sulla Rete dei servizi alla persona al termine di una seduta fiume che si e’ conclusa con la votazione finale della legge 40 minuti dopo la mezzanotte, grazie alla proroga di un’ora decisa dal presidente del Consiglio regionale Davide Boni (Lega Nord). Una scelta che e’ stata contestata dai gruppi di minoranza che hanno abbandonato l’Aula ritenendo non valida la prosecuzione della seduta oltre il termine delle 24, riporta una nota della Regione.

La legge sul Fattore famiglia ha comunque incassato 42 voti a favore espressi dai consiglieri di Lega Nord e Pdl. L’approvazione non e’ stata senza polemiche. Il capogruppo del Pd Luca Gaffuri, a nome dell’intera opposizione, ha annunciato “l’intento di chiedere nelle sedi competenti l’impugnazione di questa legge”. Con l’introduzione del Fattore famiglia lombardo, per la prima volta nel calcolo delle tariffe dei servizi sociali viene preso in considerazione il carico familiare attraverso la definizione di ‘scale di equivalenza’ che garantiscono e tutelano le famiglie numerose, le famiglie con figli minori, la presenza di persone disabili o non autosufficienti.

Per il primo anno questo nuovo sistema sara’ applicato in via sperimentale in un numero limitato di Comuni. Nel testo del provvedimento si sottolinea che la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie sono stabilite dai Comuni sulla base del reddito e del patrimonio del nucleo familiare. Tra i criteri considerati: la valutazione, nel nucleo familiare, della presenza di occupati sospesi, cassa integrati o disoccupati iscritti in liste di mobilita’ e la definizione di scale di equivalenza che tengano conto della presenza di figli (inclusi i nascituri e i minori in affido), di persone con disabilita’, di anziani non autosufficienti, di un solo genitore convivente.

Il testo, che modifica anche il calcolo dell’Isee, ha suscitato le critiche veementi delle opposizioni, che non lo hanno votato, nonché di Cgil e Anci.
Per quanto riguarda i servizi socio-sanitari, la modifica arriva con un emendamento che prevede che “nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, la determinazione degli oneri per le prestazioni sociosanitarie, erogate dalle unità d’offerta sociosanitarie a carico del fondo sanitario, è stabilita per tipologia di unità d’offerta sulla base dello standard regionale di accreditamento, delle condizioni di salute della persona assistita e dei criteri di cui all’art. 8 comma 2”.
Ma secondo il gruppo consiliare del Pd, proprio il riferimento a questo comma dell’art. 8 vanifica di fatto il rispetto dei lea. Nel comma della nuova legge regionale in questione si stabilisce infatti che la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie sia stabilita in base ai criteri di valutazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare, del patrimonio mobiliare e immobiliare, oltre al carico familiare e il livello di assistenza richiesto. Il che significherebbe che, per la parte di prestazioni sanitarie erogate dall’area socio-assistenziale, dunque coperte dall’assessorato alla Famiglia, scatta la compartecipazione del cittadino in base al reddito, e non più solo in base alla gravità della sua situazione, come era previsto fino a oggi.
Duro il commento dell’opposizione. “Una regione che dichiara di avere i conti della sanità in pareggio chiede per prima nel Paese una compartecipazione delle famiglie e dei cittadini alla spesa sanitaria e proprio in un momento di crisi come questo – ha spiegato il consigliere Carlo Borghetti del Pd – di fatto si sancisce il principio che i lombardi pagheranno anche le prestazioni sanitarie che dovrebbero essere garantite universalmente con i lea. Un simile provvedimento regionale presenta diversi aspetti di illegittimità andando a interferire con competenze esclusive dello Stato”.
Di parere contrario l’assessore alla Famiglia, Giulio Boscagli, secondo cui “non vengono toccati i lea, che sono di competenza nazionale. Il provvedimento lombardo non si colloca minimamente in contrasto con la disciplina nazionale dei lea”. La legge prevede una sperimentazione di un anno su tutte le unità d’offerta sociali e socio sanitarie, “che sarà però attuata solo in 15 comuni lombardi – chiosa Borghetti – mentre per tutti gli altri 1500 comuni si dovrà attendere un anno prima dell’applicazione di nuovi criteri. E’ la prima volta che si approva una legge prima di conoscere gli esiti di una sperimentazione concepita per definirne i contenuti”.
Altra novità del provvedimento riguarda le Asp lombarde e la nomina dei loro vertici. Per le Asp di primo livello, quelle più grandi (7 su 13), tra cui anche il Pio Albergo Trivulzio, si prevede che il direttore generale, oggi nominato all’interno della struttura, sia invece indicato dalla Regione d’intesa con il Comune. Inoltre, spiega Gianantonio Girelli, responsabile Sanità Pd lombardo, “alla scadenza del mandato i cda saranno sostituiti da un consiglio di indirizzo, con poteri fortemente ridotti. Il potere gestionale passerà nelle mani del direttore generale e ci sarà un accentramento nelle mani della Regione di un patrimonio legato invece ai territori. Per le Asp di secondo livello rimane invece tutto invariato”.

Ministero della Salute Rapporto nazionale di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza 2007-2009

Ministero della Salute
Rapporto nazionale di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza 2007-2009
Anno di pubblicazione: 2012

 


I LEP regionali per l’assistenza, Ires Piemonte

VAI A: I LEP regionali per l’assistenza
(Focus Federalismo fiscale n.3 – febbraio 2011)

Riassunto
La fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni per la materia dell’assistenza, richiede una articolazione delle responsabilità e delle prestazioni per i diversi livelli di governo. In questo contributo si analizzano le modalità per individuare standard e fabbisogni connessi ai compiti delle regioni in materia di assistenza.

DA: Collana Federalismo fiscale.


L’occasione dei LEP per l’assistenza, Ires Piemonte

Le nuovi funzioni e il nuovo sistema di finanziamento avviato dalla legge 42 del 2009 e dai provvedimenti successivi, richiede una preventiva fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni connesse ai diritti sociali, che lo Stato intende garantire. In questo contributo si prefigura un concreto percorso relativo all’assistenza, materia che la costituzione e quella legge attribuisce alla competenza regionale. Peraltro l’attuale assetto dell’assistenza vede la compresenza di interventi sia degli enti territoriali che dello stato.  La fissazione dei livelli pertanto non può prescindere dall’insieme di questi interventi.

vai a: L’occasione dei LEP per l’assistenza
(Focus Federalismo fiscale n.2 – febbraio 2011)

da Collana Federalismo fiscale.


Sanità: Rapporto Lea 2009 ministero, da regioni.it

Nel Rapporto sull’adempimento del mantenimento dei Lea relativo al 2009 (realizzato dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute), sono 8 le Regioni che erogano tutte le prestazioni e i servizi sanitari, e cioè che garantiscono i Livelli essenziali di assistenza (Lea): Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Marche, Piemonte, Umbria, Veneto e Liguria. 

Tre Regioni (Basilicata, Sardegna e Puglia) risultano adempienti ma con riserva, mentre in altre 6 regioni (Molise, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia) la situazione è critica.
Il monitoraggio ministeriale e’ stato eseguito sulla base di 21 indicatori  selezionati dal Comitato Lea sulle macroaree di  assistenza (6 indicatori per la prevenzione, 9 per l’assistenza distrettuale, 6 per l’ospedaliera).

 

Documentazione:

Pubblicazione – 6 maggio 2011

Adempimento “mantenimento dell’erogazione dei LEA” attraverso gli indicatori della griglia Lea – Metodologia e Risultati dell’anno 2009
Mantenimento erogazione LEA 2009 (pdf, 1 Mb)

Rapporto – 14 marzo 2011

Attività gestionali ed economiche delle ASL e Aziende Ospedaliere. Annuario statistico del Servizio Sanitario Nazionale – Anno 2008
Annuario statistico 2008 pdf, 1.378 Kb
Guida – 17 febbraio 2011
Linee guida per la comunicazione on line in tema di tutela e promozione della salute
Linee Guida Comunicazione on line pdf, 2,5 MB
Appendici (pdf, 5,7 Mb)
Guida – 10 febbraio 2011
Il Fascicolo sanitario elettronico. Linee guida nazionali
Linee guida fse pdf, 500 Kb
Piano Sanitario Nazionale – 21 gennaio 2011
Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 – Bozza
Bozza PSN 2011-2013 pdf, 1,4 Mb
Pubblicazione – 30 settembre 2010
Adempimento “Mantenimento dell’erogazione dei LEA” attraverso gli indicatori della griglia Lea – Metodologia e Risultati dell’anno 2008
Mantenimento erogazione LEA 2008 pdf, 600 Kb
Rapporto – 14 giugno 2010
Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese 2009 – Il Servizio Sanitario Nazionale
Rapporto Sanità 2009 zip, 200 Kb
Piano Sanitario Nazionale – 29 aprile 2010
Documento preliminare informativo sui contenuti del nuovo Piano sanitario nazionale 2010-2012
PSN 2010-2012, documento preliminare pdf, Kb 85
Relazione sullo Stato Sanitario del Paese – 10 dicembre 2009
Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2007-2008
Sintesi Relazione 2007-2008 (pdf, 1,5 Mb)
Situazione sanitaria (pdf, 14,5 Mb)
Determinanti della Salute (pdf, 7 Mb)
Risposte Attuali del SSN (pdf, 16 Mb)
Problematiche Emergenti e Prospettive (pdf, 285 Kb)
Rapporto – 1 dicembre 2009
Attività gestionali ed economiche delle ASL e Aziende Ospedaliere. Annuario statistico del Servizio Sanitario Nazionale – Anno 2007
Annuario statistico 2007 (pdf, 900 KB) pdf, 900 KB
Rapporto – 28 luglio 2009
Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese 2008 – Il Servizio Sanitario Nazionale
Rapporto Sanità 2008 zip, 200 Kb
Rapporto – 1 giugno 2009
Rapporto nazionale di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza – anni 2005-2006
Rapporto monitoraggio 2005-2006 pdf, 13 Mb
Guida – 2 aprile 2009
Linee guida per progetti di sperimentazione inerenti “Modalità organizzative per garantire l’assistenza sanitaria in h 24: riduzione degli accessi impropri nelle strutture di emergenza e miglioramento della rete assistenziale territoriale”
Linee guida progetti sperimentazione assistenza h24 pdf, 78 Kb
Rapporto – 1 agosto 2008
Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese 2007 – Il Servizio Sanitario Nazionale
Rapporto sanità 2007 (zip, 180 Kb)
Pubblicazione – 1 settembre 2007
Rapporto Nazionale di monitoraggio dell’assistenza sanitaria – anno 2004
Rapporto monitoraggio assistenza sanitaria – anno 2004 (pdf, 1.9 Mb)
Rapporto – 1 settembre 2007
Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese 2006 – Il Servizio Sanitario Nazionale
Rapporto sanità 2006 (zip, 220 Kb)
Pubblicazione – 30 maggio 2007
Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali
Prestazioni residenziali e semiresidenziali (pdf, 170 Kb)
Pubblicazione – 7 dicembre 2006
Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio
Assistenza domiciliare territoriale e interventi ospedalieri a domicilio(pdf, 150 Kb)
Rapporto – 1 marzo 2006
Rapporto Nazionale di monitoraggio dell’assistenza sanitaria – anno 2002-2003
Rapporto monitoraggio assistenza sanitaria 2002-2003 (pdf, 3.6 Mb)
- 14 febbraio 2006
Documento di individuazione dei compiti del Comitato LEA
Compiti Comitato Lea (Pdf, 130 KB)

CGIL – Infanzia: report del seminario ‘I livelli essenziali per l’infanzia e l’adolescenza’

Infanzia: report del seminario ‘I livelli essenziali per l’infanzia e l’adolescenza’
09/06/2011  | Welfare Condividi su:  condividi su Facebook condividi su Twitter

Si è tenuto ieri a Roma nella sede dell’UNICEF il Seminario di lavoro “I Livelli Essenziali per l’infanzia e l’adolescenza” promosso da “Batti il cinque”.

“Batti il cinque” nasce a novembre 2009 in occasione della Conferenza nazionale sull’infanzia e l’adolescenza a Napoli per esprimere una preoccupazione e lanciare un grido di allarme per il disimpegno del governo circa i diritti dei minori.Infatti, nonostante le promesse, non era ancora stato presentato il Piano per l’infanzia.“Batti il cinque” si costituisce su iniziativa di 7 organizzazioni promotrici: Agesci, Arciragazzi, Cgil, CNCA, Consiglio nazionale ordine Assistenti sociali, Save The Children Italia e Unicef Italia e si dà lo scopo di ricordare quanto sancito dalla CRC (Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) riguardo i principi fondamentali nell’attuazione dei diritti dell’infanzia. Individua 5 Diritti essenziali su cui incardinare le proprie azioni a favore dei bambini: diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo; al rispetto del loro superiore interesse; alla non discriminazione; all’ascolto delle loro opinioni.Il documento di Batti il cinque “Perché i colori dell’Infanzia parlino alla Conferenza” (Napoli novembre 2009) riceve nel corso della conferenza stessa 200 adesioni.
“Batti il cinque” ha continuato il proprio impegno di mantenere viva l’ attenzione sui diritti dell’infanzia, oltre che di elaborazione e studio (Seminario nazionale “Le priorità per il Piano d’azione” 22 gennaio 2010 ) e ha formulato precise proposte e richieste a Governo, Commissione Bicamerale Infanzia, Anci, Regioni, focalizzando l’attenzione su: – l’adozione del Piano nazionale infanzia rispettando i tempi e gli impegni finanziari, – la valorizzazione delle elaborazioni fatte dall’Osservatorio Infanzia, – il rispetto delle indicazioni del Comitato Onu, – la valorizzazione delle proposte delle Associazioni, – la leale collaborazione, – la predisposizione di piani regionali infanzia;

- il monitoraggio delle azioni.

Il “Piano nazionale d’azione per l’Infanzia e l’adolescenza” dopo un lungo e travagliato iter e senza allocazione di risorse finanziarie, è stato emanato con il DPR del 21-1-2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9- 5- 2011. “Batti il cinque” tuttavia non ritiene esaurito il proprio compito, anzi rinnova, con senso di responsabilità, la volontà di continuare ad impegnarsi perché i Diritti non basta scriverli sui documenti, non basta che diventino leggi, occorre farli vivere nella realtà, occorre renderli reali ed esigibili per tutte le bambine e i bambini, per tutte le/gli adolescenti. Per far sì che ciò possa accadere occorre che siano individuate le indispensabili risorse finanziarie e siano individuati, come prevede la legge 42 del 2009, i Livelli essenziali delle prestazioni.

Il seminario di ieri 8 giugno 2011 si proponeva proprio di dare avvio ad un processo di definizione dei livelli essenziali per rendere esigibili i diritti delle persone di minore età in Italia. Compito questo di specifica competenza del Governo. Batti il cinque intende contribuire con responsabilità a questo lavoro ed ha cosi individuato 7 ambiti di approfondimento e per ognuno, a partire dagli articoli della CRC, ha iniziato ad individuare livelli essenziali da garantire e azioni da mettere in campo affinchè il diritto in questione sia reso esigibile. Gli ambiti di approfondimento presi in considerazione sono: principi generali della CRC, ambito dei diritti civili e libertà, salute e servizi di base, ambiente familiare e assistenza alternativa, diritto all’educazione e all’istruzione, misure generali per l’attuazione dei diritti previsti dalla CRC, misure speciali per la tutela dei minori ed in particolare per i minori stranieri.

Il lavoro è stato supportato da contributi di esperti quali: Luigi Fadiga, Maria Giovanna Ruo, Francesco Paolo Occhiogrosso, Francesco Alvaro, Liliana Leone, L.orenzo Campioni, Oliviero Forte, che continueranno a lavorare anche per i prossimi appuntamenti.

da CGIL – Infanzia: report del seminario ‘I livelli essenziali per l’infanzia e l’adolescenza’.


Maria Cecilia Guerra, Il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo dell’assistenza sociale, audizione informale alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, www.sossanita.it – pamalteo@gmail.com – Gmail

Il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo dell’assistenza sociale - Maria Cecilia Guerra


“Definire i Livelli essenziali di assistenza”, proposta della Fondazione Angelo Celli e del Centro promozione per la Salute di Arezzo

SALUTE MENTALE: “DEFINIRE I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA”

La proposta della Fondazione Angelo Celli e del Centro promozione per la Salute di Arezzo è stata presentata ieri a Roma al convegno “Il diritto alla salute mentale”. Per i promotori dell’iniziativa è un modo per dare “maggiore efficacia e ampiezza di risultati operativi allalLegge 180, peraltro mai compiutamente e omogeneamente applicata in ogni area del Paese”

immagine riflessa in uno specchio rotto

ROMA – “Definire i Livelli essenziali di assistenza per la salute mentale”. È quanto si chiede nella proposta presentata ieri mattina a Roma durante il convegno nazionale “Il diritto alla salute mentale” svoltosi presso Palazzo Valentini e organizzato dalla Fondazione Angelo Celli e dal Centro promozione per la Salute di Arezzo. Durante i lavori della mattinata, infatti, gli organizzatori hanno presentato una proposta per chiedere al governo di definire i Lea per la salute mentale, per dare, spiegano del testo della proposta, “maggiore efficacia e ampiezza di risultati operativi alla Legge 180, peraltro mai compiutamente e omogeneamente applicata in ogni area del Paese”.

“Sappiamo che questa nostra proposta cade in un momento particolarmente difficile – ha affermato Bruno Benigni, presidente del centro Franco Basaglia di Arezzo -. Nessuno di noi ha l’illusione che si possa tradurre automaticamente in una sorta di disegno di legge o di provvedimento amministrativo. L’importanza di questo documento è dovuta a una riflessione che abbiamo fatto insieme sullo stato del Paese e del dibattito sui problemi che dobbiamo affrontare per salvaguardare il punto di partenza fondamentale della legge 180 che è stato quello della chiusura dei manicomi, per evitare regressioni e sviluppare invece la sua applicazione. Speriamo che questo testo costituisca una sorta di base comune di diritti da mettere alla base dei movimenti che si devono esercitare per affermare la riforma”. Punto centrale del documento, secondo i promotori, è infatti la mancata applicazione “universale” della legge Basaglia su tutto il territorio nazionale. “Di fatto – si legge nella proposta – la legge n.180/1978 non è mai del tutto universalmente applicata e d’altronde le sue varie fasi di traduzione operativa hanno proceduto lentamente con forti resistenze conservatrici, e non si sono concluse in tutti i luoghi allo stesso modo”.

“Siamo consapevoli che la riforma va applicata – ha spiegato ancora Benigni -, perché partiamo dall’assunto che la legge 180 è irreversibile anche se sono molto forti e reiterati i tentativi della sua deformazione nel tempo. Ormai, il problema centrale dopo i manicomi, è quello di costruire la rete dei servizi per l’affermazione dei diritti delle persone che non solo hanno bisogno di essere curate, ma dei cittadini che hanno bisogno di preservare la salute”. La risposta a questo, spiegano gli organizzatori del convegno, potrebbe essere proprio la “definizione dei Livelli essenziali di assistenza per la salute mentale – si legge nel testo – che dia sostanza condivisa a tutti servizi nati dalla riforma psichiatrica. Provvedervi, anche in un periodo di crescenti difficoltà economiche, appare necessario per evitare l’illusione che una regressione nel sistema di cure sia oggi giustificata dall’idea che nulla di utile è stato fatto fino ad ora e che bisogna cambiare radicalmente strada. Questo documento si regge quindi sull’assunto che la legge non va cambiata ma va resa pienamente operativa, con una normativa che definisca i doveri dei servizi oltre che i diritti dei cittadini”.

Il testo, di una decina di pagine, tratta dell’assistenza sociosanitaria delle persone adulte con disturbi mentali e disturbi neuropsichici, dell’assistenza semiresidenziale e residenziale e dei percorsi individuali, Ma tiene anche conto “delle lacune registrate nella rete dei servizi e raccoglie, in aggiunta, elaborazioni e sollecitazioni provenienti dalle buone pratiche prodotte in Italia nel trentennio trascorso”. L’obiettivo, ha concluso Benigni, è quello di “costituire una sorta di carta comune su cui erigere le diverse iniziative per raggiungere lo scopo fondamentale che è l’applicazione della 180 ma anche la costituzione di uno stato sociale dei diritti in cui c’è appunto la salute dei cittadini”. (Giovanni Augello)

(26 gennaio 2011)

Legge Basaglia, Cecchini: “Con il federalismo 20 sistemi sanitari diversi”

Italia divisa per regioniPer l’assessore alle Politiche sociali della Provincia di Roma il passo avanti da fare è individuare dei Livelli di assistenza “comuni a tutte le regioni” affinché nessun territorio “possa scendere al di sotto”

Livelli essenziali di assistenza per la salute mentale, l’Unasam dice “no”

pollice versoLa presidente, Gisella Trincas: “Non c’è bisogno di una legge. La questione, semmai, è come lo Stato può costringere le Regioni a programmare gli interventi, mantenendo alti i livelli di qualità degli stessi”. Il “pericolo” di un intervento in materia

in: SuperAbile INAIL, Salute – Salute mentale: “Definire i Livelli essenziali di assistenza”.


Lidianna Degrassi e Raffaele Mozzanica, La disciplina dei servizi sociali nella Regione Lombardia, in IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE. Continuità, riassestamenti, prospettive, a cura di Giuliana Carabelli e Carla Facchini, Franco Angeli, 2010

La disciplina dei servizi  sociali nella Regione Lombardia

di Lidianna   DegrassiRaffaele Mozzanica

  • Da una “legge regionale di sistema” (LR 1/86) a una “legge regionale di rete” (LR 3/2008)
  • Finalità e principi
  • Assetto istituzionale e organizzativo
  • Governo della rete: gli ambiti sociale e sociosanitario
  • Assetto finanziario

in:

IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE

Continuità, riassestamenti, prospettive

A cura di Giuliana CarabelliCarla Facchini

Franco Angeli, 2010, p. 256

da: IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE. Continuità, riassestamenti, prospettive, a cura di Giuliana Carabelli e Carla Facchini, Franco Angeli, 2010 « Politica dei servizi sociali: ricerche in rete.


Paolo Bonetti, Profili costituzionali dell’accesso ai diritti sociali nella legge regionale lombarda 3/2008, in IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE. Continuità, riassestamenti, prospettive, a cura di Giuliana Carabelli e Carla Facchini, Franco Angeli, 2010

Profili costituzionali dell’accesso ai diritti sociali nella legge regionale lombarda 3/2008

di Paolo Bonetti

  • Servizi sociosanitari e servizi sociali e principi costituzionali di solidarietà e di eguaglianza
  • Potestà legislativa regionale sui servizi sociali e potestà legislativa statale sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali
  • Diverse nozioni di livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’assistenza sociale
  • Organizzazione e svolgimento delle funzioni amministrative concernenti i servizi sociali: potestà regolamentare regionale e locale e sussidiarietà orizzontale
  • Rapporti tra la legge 328/2000 e la legge regionale 3/2008
  • Limiti derivanti dalle norme comunitarie e statali in materia di condizione giuridica degli stranieri
  • La LR 3/2008 di fronte allo statuto regionale della Lombardia e i provvedimenti attuativi della legge
  • Diritti delle “persone che accedono alla rete” delle unità di offerta sociali e sociosanitarie
  • Bisogni da soddisfare prioritariamente

in:

IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE

Continuità, riassestamenti, prospettive

A cura di Giuliana CarabelliCarla Facchini

Franco Angeli, 2010, p. 256

da: IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE. Continuità, riassestamenti, prospettive, a cura di Giuliana Carabelli e Carla Facchini, Franco Angeli, 2010 « Politica dei servizi sociali: ricerche in rete.


IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE. Continuità, riassestamenti, prospettive, a cura di Giuliana Carabelli e Carla Facchini, Franco Angeli, 2010

IL MODELLO LOMBARDO DI WELFARE

Continuità, riassestamenti, prospettive

A cura di Giuliana Carabelli e Carla Facchini

Franco Angeli, 2010, p. 256

Introduzione, di Giuliana Carabelli e Carla Facchini

  • Il crescente rilievo delle politiche regionali
  • Specificità della Lombardia
  • Momenti della costruzione del modello lombardo
  • I diversi sguardi disciplinari
  • La struttura di contenuto del volume
  • I possibili effetti di questa ricerca sulla formazione universitaria

Parte prima: La legge nel suo contesto

1. Il cambiamento della morfologia sociale come matrice di nuovi rischi. Il caso Lombardia

di Carla Facchini e Enzo Mingione

  • le trasformazioni del sistema occupazionale: flessibilizzazione del lavoro e aumento dell’occupazione femminile
  • l’impatto dell’immigrazione dai paesi meno sviluppati
  • i mutamenti demografici e il processo di invecchiamento
  • le trasformazioni delle tipologie familiari e l’incremento degli anziani soli
  • la pluralizzazione dei contesti familiari e le ripercussioni sui minori

2.  Quasi-mercato e sussidiarietà come pilastri del modello lombardo di welfare

di Lavinia Bifulco

  • Cronistoria
  • I quasi-mercati
  • Sussidiarietà
  • Lavori in corso: a ridosso della riforma
  • Voucher: quale libertà?
  • La programmazione: quale integrazione?
  • Il modello di governante

3. La disciplina dei servizi  sociali nella Regione Lombardia

di Lidianna   Degrassi e Raffaele Mozzanica

  • Da una “legge regionale di sistema” (LR 1/86) a una “legge regionale di rete” (LR 3/2008)
  • Finalità e principi
  • Assetto istituzionale e organizzativo
  • Governo della rete: gli ambiti sociale e sociosanitario
  • Assetto finanziario

4. Profili costituzionali dell’accesso ai diritti sociali nella legge regionale lombarda 3/2008

    di Paolo Bonetti

    • Servizi sociosanitari e servizi sociali e principi costituzionali di solidarietà e di eguaglianza
    • Potestà legislativa regionale sui servizi sociali e potestà legislativa statale sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali
    • Diverse nozioni di livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’assistenza sociale
    • Organizzazione e svolgimento delle funzioni amministrative concernenti i servizi sociali: potestà regolamentare regionale e locale e sussidiarietà orizzontale
    • Rapporti tra la legge 328/2000 e la legge regionale 3/2008
    • Limiti derivanti dalle norme comunitarie e statali in materia di condizione giuridica degli stranieri
    • La LR 3/2008 di fronte allo statuto regionale della Lombardia e i provvedimenti attuativi della legge
    • Diritti delle “persone che accedono alla rete” delle unità di offerta sociali e sociosanitarie
    • Bisogni da soddisfare prioritariamente

    Parte seconda: Attori e processi

    5.  La partecipazione alle politiche sociali in Lombardia: arene deliberative e processi di coordinamento

    di Tommaso Vitale

    • Società civile e costruzione del consenso in un governo monocratico
    • Terzo settore e competenze critiche
    • Implementazione della legge fra partecipazione e conflitto
    • Debolezze delle arene deliberative a livello locale

    6. Governo della rete o governo delle reti? Il nodo irrisolto dell’integrazione

    di Paolo Ferrario

    • Integrazione e reti
    • Il sistema dell’integrazione sociosanitaria: processi istituzionali
    • Il “modello lombardo” dei servizi sanitari e sociosanitari
    • Il governo delle tre reti

    7.  L’accreditamento dei servizi sociosanitari e sociali in Lombardia

    di Giuliana Carabelli

    • Concetto di accreditamento: origini, contesto, trasmigrazioni
    • Introduzione e cammino dell’accreditamento in Italia
    • Accreditamento dei servizi sociosanitari in Lombardia
    • Accreditamento dei servizi sociali tra competizione e partnership

    8.  Il segretariato sociale tra organizzazione e professione

    di Chiara Previdi e Paolo Rossi

    • Segretariato sociale tra informazione e comunicazione
    • Evoluzione organizzativa e professionale
    • Segretariato sociale nel sistema dei servizi: ruolo e potenzialità
    • Dall’accesso alla presa in carico: tre livelli istituzionali
    • Implementazione interistituzionale del segretariato sociale come elemento di innovazione
    • Segretariato sociale, reti e inclusione sociale

    Parte terza: Le professioni sociali a confronto con la legge

    9. L’assistente sociale

    di Anna Maria Campanini

    10. L’educatore professionale

    di Sergio Tramma

    11. Lo psicologo

    di Luca Vecchio

    12. La dirigenza

    di Maria Cacioppo e Mara Tognetti

    Appendice.

    I provvedimenti   attuativi della legge regionale n. 3/2008

    Bibliografia di riferimento

    Autori


    I livelli essenziali delle prestazioni fra sussidiarietà e collaborazione (sent. 10/2010) – C. Panzera


    Sportelli Sociali in Italia | Iperbole

    Sportelli Sociali in Italia

    La legge 328/2000 introduce come livello essenziale dei servizi sociali, alla persona e alla comunità, la funzione di informazione e consulenza per l’accesso alla rete integrata dei servizi.
    La funzione di segretariato sociale (art. 22, comma 4 lett. A L. 328/2000) risponde all’esigenza primaria dei cittadini di:
    - avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi,
    - conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.
    I progetti avviati nei vari territori regionali hanno via via assunto denominazioni diverse: PUA porta unica di accesso, Sportello sociale, Sportello di cittadinanza, …..

    In questa sezione del portale troverete materiali di documentazione provenienti da differenti realtà e riferiti al modello “Sportello sociale”: articoli da riviste, report di ricerca, atti di convegni, documenti on line ed altro per tutti coloro che vogliono progettare uno Sportello sociale ed approfondire il senso e l’organizzazione di questa tipologie di servizio.


    primi appunti della Cgil sulla Bozza di Decreto Legislativo sul federalismo sanitario, 17 settembre 2010

    Bozza di Decreto Legislativo

    sul federalismo sanitario: primi appunti

    Il Governo ha presentato (il 16 settembre n.d.r.) alla Conferenza delle Regioni la bozza di

    decreto legislativo sui costi e i fabbisogni standard per la sanità, in attuazione della Legge

    delega 42/2009  sul  federalismo  fiscale  (vedi  allegato:  “Schema di  decreto  legislativo

    recante  disposizioni  in  materia di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel

    settore sanitario”).

    Come  noto la Legge delega 42/2009 prevede che i Livelli Essenziali, di cui all’articolo 117

    comma 2  lettera m  della Costituzione  (in  questo  caso  per  la  sanità),  siano  finanziati

    integralmente,  sulla base di  un  fabbisogno  di  finanziamento  standard  individuato  con

    apposito decreto.

    Si tratta di un provvedimento delicatissimo, che deve fissare le regole sul finanziamento dei

    servizi  per  garantire  ai  cittadini,  nel  rispetto  dei  Livelli  Essenziali  di  Assistenza (LEA),  il

    diritto alla salute e alle cure sancito dalla Costituzione.

    Accanto alla valutazione di questo specifico decreto sulla Sanità ci dovrà essere quella sul

    Decreto  relativo  alle entrate  (fiscali,  tributarie  ecc) e  sul fondo  perequativo  per  le  regioni

    con entrate inferiori al fabbisogno standard.

    Il  rischio  di  “rompere” l’unità del  Paese, in  questo  caso  non  assicurando  uniforme

    finanziamento per i LEA in ciascuna regione, penalizzando quelle più povere, era (e resta)

    alto.

    Peraltro i disservizi e i disavanzi  accumulati in alcune regioni, a fronte invece della buona

    gestione  economica e  assistenziale  di  altre,  hanno  già alimentato  tensioni  e  tentazioni  di

    abbandonare  al  loro  destino  proprio  le  regioni  in  difficoltà.  Per  ora la Conferenza delle

    Regioni,  pur  tra molte  difficoltà,  ha “tenuto” un  profilo  unitario,  consapevole  che  il  crollo

    delle regioni più deboli finirebbe per colpire tutti. Infatti, proprio i disavanzi accumulati in

    alcune  regioni  vengono  utilizzati  da  chi  vuole  usare  il  federalismo  fiscale  per  ridurre  i

    finanziamenti,  ridimensionare  il  servizio  sanitario  nazionale  e  così  compromettere

    l’universalità del diritto alla Salute in tutto il Paese.

    Per  questo  è  condivisibile  la bozza di  Decreto  laddove  conferma  che  il  fabbisogno

    necessario  alla sanità (il  cosiddetto  ex  fondo  sanitario)  si  determina,  con  Intesa Stato

    Regioni, in  sede nazionale (vedi  bozza Decreto  articolo  2: “fabbisogno  sanitario  nazionale

    standard”), in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo. Infatti, quante risorse

    debbano  essere  destinate  a garantire  il  diritto  alla salute  e  alle  cure  è  decisione  tutta

    politica,  che  rivela quale  modello  di  coesione  sociale  si vuole in  un  paese. L’importante  è

    però  che  si  confermi  anche il  finanziamento  su  base  pluriennale (almeno  un  triennio)  per

    garantire certezza e stabilità alla programmazione di un settore così delicato come quello

    sanitario.  La scelta di  far  discendere  i  fabbisogni  delle  singole  regioni  da un  fabbisogno

    nazionale  fissato  “politicamente” evita,  per  il  momento,  il  rischio  di  imporre  improbabili

    costi  di  produzione  industriali  standard  per  la sanità,  dove  invece le  variabili  produttive

    sono  influenzate  da moltissimi  fattori  (in  primo  luogo  la variabilità dei  bisogni)  e  dove

    efficienza, efficacia e risultato (appropriatezza) non sono separabili.

    Invece il decreto non è condivisibile quando usa il solo criterio dell’equilibrio di bilancio per

    decidere  quali  regioni  siano  “virtuose”,  diventando quelle  standard  per  definire  poi  il

    fabbisogno  di  finanziamento  di  ciascuna altra regione.  Si  mantiene  così  un’impostazione

    tutta  ragionieristica,  sbagliata per  la sanità.  Dove,  come  è  noto,  non  basta  l’equilibrio  di

    bilancio  per  essere  virtuosi  se non  si  misura anche  la qualità dell’assistenza garantita ai

    cittadini.

    In  realtà  il  decreto  dichiara     (vedi  bozza decreto  articolo  3  comma  4a) che  “equilibrio

    economico” significa erogare  i  LEA  in  condizioni  di  efficienza e  di  appropriatezza,  ma poi

    non  prevede  concretamente  come  si  applica questo  principio.  Così  l’unico  criterio  di

    “virtuosità” resta l’equilibrio di bilancio.

    Suscita poi forti perplessità la procedura tecnica individuata         (vedi bozza decreto: articolo 3

    comma 4b) per  definire i  costi  e i  fabbisogni  standard  regionali; in  quanto il meccanismo

    scelto è assai contraddittorio e anzi rischia di essere ancora più “rigido” dell’attuale modello

    di riparto tra le regioni del finanziamento sanitario, definendo per via centrale addirittura a

    quali  LEA  le  singole  regioni  debbano  destinare  le  risorse  (vedi  bozza decreto  articolo  3

    comma 4g). Condivisibile  è la conferma della quota procapite  pesata in  base  all’età della

    popolazione  di  ciascuna regione  (che  influenza notevolmente  i  consumi  sanitari)  per

    calcolare i fabbisogni regionali. Andrebbe però considerato anche l’indice di deprivazione.

    Le simulazioni sugli effetti del meccanismo sono assai incerte, quello che è sicuro che se si

    dovessero verificare variazioni importanti dell’attuale riparto, ciò causerebbe la rivolta delle

    regioni penalizzate. Probabilmente alla fine l’unica soluzione praticabile sarà il tradizionale

    “match” tra regioni, e poi con il Governo, sul riparto del finanziamento nazionale (peraltro

    l’articolo 4 della bozza di decreto lascia intravedere questa “via d’uscita”).

    Per quanto ci riguarda insisteremo affinché nel confronto tra Governo e Regioni (è prevista

    il 23 p.v. una Conferenza delle Regioni sul tema)  si decida di cambiare queste parti della

    bozza di  Decreto,  soprattutto  misurando  finalmente  i  risultati  sulla  qualità dell’assistenza

    assicurata ai cittadini e non solo quelli, pur importanti, di tipo economico finanziario. Come

    affermato  giustamente  dal  Presidente  Errani:  “Il  decreto  deve  essere  costruito

    sull’appropriatezza dei servizi e non solo sui risultati di bilancio”.

    Inaccettabile  è  invece il  silenzio  del  Governo  sul  Sociale:  non  si  parla di  definizione  dei

    Livelli Essenziali né di decreto sui fabbisogni standard per il Sociale. Pure qui il Presidente

    Errani  è  stato  chiarissimo,  dichiarando  irrinunciabile  definire  anche  per  l’Assistenza,  oltre

    che per la sanità, Livelli essenziali e fabbisogni standard.

    Infine,  altrettanto  importante  è  rivedere  l’ultima manovra finanziaria che  ha  tagliato  le

    risorse destinate al socio sanitario (direttamente e con il patto di stabilità). Perché la spesa

    sanitaria è  preziosa,  va usata con  rigore  e  in  modo  appropriato  in  base ai  bisogni  di

    assistenza: e proprio l’esperienza delle regioni più “virtuose” dimostra che non con i tagli

    indiscriminati  ma con  una  profonda riorganizzazione  dei  servizi  si  assicura risanamento  e

    buona assistenza ai cittadini.

    Vera Lamonica Segretaria nazionale CGIL   Stefano Cecconi Responsabile Politiche per la Salute CGIL nazionale

    17 settembre 2010


    bozza in discussione: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEI COSTI E DEI FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

    SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEI COSTI E DEI FABBISOGNI  STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;

    VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” e, in particolare, gli articoli 2, commi 1 e 2, 3, 4, 5 e 8;

    VISTO in particolare l’articolo 28 della citata legge 42/2009 che stabilisce, tra l’altro, che la relativa attuazione deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il Patto di stabilità e Crescita e che dalla stessa legge e da ciascuno dei decreti legislativi di attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    VISTA l’Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 3 dicembre 2009 concernente il Patto per la salute per gli anni 2010-2012;

    VISTI in particolare gli articoli 1, 2, 3 ed 11 della citata Intesa del 3 dicembre 2009, concernenti: la determinazione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e dei fabbisogni regionali; l’obbligo delle regioni ad assicurare l’equilibrio economico finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza e di appropriatezza; l’avvio del sistema di monitoraggio dei fattori di spesa con particolare riferimento agli indicatori del rispetto della programmazione nazionale; gli organismi di monitoraggio della spesa con particolare riferimento alla Struttura tecnica di monitoraggio paritetica di cui all’articolo 3, comma 2; l’accertamento della qualità dei dati contabili, di struttura ed attività delle aziende sanitarie e del settore sanitario regionale;

    CONSIDERATO che gli obblighi assunti in sede comunitaria dall’Italia e le compatibilità e i vincoli di finanza pubblica implicano necessariamente che il livello programmato del finanziamento complessivo del servizio sanitario nazionale costituisce il valore di risorse destinabile al finanziamento del Servizio sanitario nazionale che il Paese è nella condizione di assicurare per l’erogazione in condizioni di efficienza ed appropriatezze dei livelli essenziali di assistenza e pertanto assume la natura di fabbisogno sanitario standard nazionale nell’ambito del quale sono fissati i fabbisogni sanitari standard regionali;

    CONSIDERATO che, ai sensi della citata Intesa del 3 dicembre 2009, costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l’attuazione del federalismo fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria:

    1. 5% per l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
    2. 51% per l’assistenza distrettuale;
    3. 44% per l’assistenza ospedaliera.

    RITENUTO in fase di prima applicazione:

    -         di assumere quali regioni di riferimento (benchmark) per il calcolo dei costi e dei fabbisogni standard le regioni che abbiano garantito l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in condizioni di efficienza e di appropriatezza, con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive;

    -         di individuare per le regioni di riferimento i relativi costi a livello aggregato con riferimento ai tre macrolivelli di assistenza -assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera- al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva extraregionale, della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie considerate ai fini della determinazione del finanziamento nazionale, della quota di spesa che finanzia livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali e delle quote di ammortamento;

    -         di individuare quale costo standard la media pro-capite pesata del costo registrato dalle  regioni benchmark con riferimento ai citati macrolivelli di assistenza e di applicare detto costo a ciascuna regione e Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano, con riferimento alla relativa popolazione pesata, al fine di individuare il valore percentuale di ogni singola regioni e Provincia Autonoma rispetto al valore nazionale, quale fabbisogno sanitario standard regionale da applicare al fabbisogno sanitario standard nazionale;

    -         di individuare le regioni in equilibrio economico sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e di effettuare le pesature con i pesi per classi di età considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativo al secondo esercizio precedente a quello di riferimento;

    -         di stabilire che qualora nessuna regione si trovi nella condizione di equilibrio economico come definito ai sensi del presente decreto, la regione benchmark sia individuata tenendo conto del miglior risultato economico registrato nell’anno di riferimento, depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella  che sarebbe stata necessaria a garantire l’equilibrio;

    -         di richiamare l’obiettivo per le regioni di adeguarsi alle citate percentuali di allocazione delle risorse di cui alla programmazione sanitaria;

    VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ….., in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della citata legge 42/2009;

    VISTA l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del  ………. , come previsto dal citato articolo 2, comma 3, della legge 42/2009;

    VISTI il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 2, comma 3, della legge 42/2009, per i quali ………… ;

    VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del  … ;

    SU PROPOSTA del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro della salute;

    Emana

    il seguente decreto legislativo:

    Art. 1

    (Oggetto)

    1. Il presente decreto è diretto a disciplinare la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nel settore sanitario, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento dei criteri di riparto adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 662/1996, così come integrati da quanto previsto dagli Accordi tra Stato e Regioni in materia sanitaria.
    1. I costi e i fabbisogni standard determinati secondo le modalità stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica.

    Art. 2

    (Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard)

    1. Il fabbisogno sanitario nazionale standard, è determinato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria.
    1. Per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale standard corrisponde al livello di finanziamento determinato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2010, n. 191, attuativo dell’Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, così come rideterminato dall’articolo 11, comma 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

    Art. 3

    (Determinazione dei costi e dei  fabbisogni standard regionali)

    1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di cui all’articolo 3 dell’Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali.
    2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute.
    3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a), dell’ Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai macrolivelli di assistenza definiti dal DPCM di individuazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29 novembre 2001, costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l’attuazione del federalismo fiscale i seguenti livelli percentuali  di finanziamento della spesa sanitaria:
      1. 5% per l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
      2. 51% per l’assistenza distrettuale;
      3. 44% per l’assistenza ospedaliera.
      4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, è determinato applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento (benchmark). In sede di prima applicazione è stabilito il seguente procedimento:

    a)      sono regioni di riferimento le regioni che abbiano garantito l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive;

    b)      i costi standard sono computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo standard è dato, per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza dalla media pro-capite pesata del costo registrato dalle  regioni benchmark. A tal fine il livello della spesa delle tre macroaree delle regioni benchmark:

    -        è computato al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva extraregionale;

    -        è depurato della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie considerate ai fini della determinazione del finanziamento nazionale. La riduzione è operata proporzionalmente sulle tre macroaree;

    -        è depurato della quota di spesa che finanzia livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;

    -        è depurato delle quote di ammortamento.

    -        è applicato, per ciascuna regione, alla relativa popolazione pesata regionale;

    c)      le regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi per classi di età considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.

    d)      il valore percentuale del fabbisogno regionale, come determinato in attuazione di quanto indicato al punto b), rispetto al valore totale, costituisce il fabbisogno standard regionale;

    e)      il fabbisogno standard regionale determinato ai sensi del punto d), è annualmente applicato al fabbisogno sanitario standard nazionale definito ai sensi dell’articolo 1;

    f)        qualora nessuna regione si trovi nella condizione di equilibrio economico come definito alla lettera a) del presente comma, la regione benchmark è individuata tenendo conto del miglior risultato economico registrato nell’anno di riferimento, depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella  che sarebbe stata necessaria a garantire l’equilibrio;

    g)      resta in ogni caso fermo per le regioni  l’obiettivo di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale, come indicato al comma 3.

    Art. 4

    (Revisione a regime dei fabbisogni standard)

    1. Al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi sanitari regionali, i criteri di cui all’articolo 3 possono essere rideterminati previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, comunque nel rispetto del livello di fabbisogno standard nazionale come definito all’articolo 2.
    2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

    Art. 5

    (Disposizioni finali ed entrata in vigore)

    1. In fase di prima applicazione:

    -         restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ad altre attività sanitarie a destinazione vincolate, nonché al finanziamento della mobilità sanitaria;

    -         restano altresì ferme le ulteriori disposizioni in materia di finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto.

    1. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in materia di sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria.
    2. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Livelli essenziali di assistenza: il decreto forse a settembre – Corriere della Sera

    Sapere con certezza a quali prestazioni sanitarie abbiamo diritto, gratuitamente o pagando un ticket, senza alcuna differenza in tutta Italia. Sono i “Livelli essenziali di assistenza” che il Servizio sanitario nazionale deve garantire a tutti i cittadini. Questa volta i nuovi Lea sembrano davvero in dirittura d’arrivo. A fine luglio, infatti, la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il governo a emanare entro il 30 settembre il Dpcm (Decreto del presidente del Consiglio dei ministri) 23 aprile 2008 sui Lea, ancora fermo alla ragioneria di Stato. Dopodiché il decreto passerà al vaglio della conferenza Stato-Regioni per la definitiva approvazione.

    TERMINE PERENTORIO – «Il termine è perentorio e, se il decreto non sarà varato entro questa data, il ministro dell’economia dovrà riferire in aula le motivazioni che hanno impedito la sua emanazione» spiega la promotrice dell’ordine del giorno, Maria Antonietta Farina Coscioni, segretario della Commissione Affari Sociali della Camera. «Si potrebbero almeno stralciare l’assistenza domiciliare e il nomenclatore degli ausili e delle protesi (l’elenco ufficiale di ciò che può essere concesso, ndr) – prosegue la co-presidente dell’associazione Luca Coscioni per la ricerca scientifica, fondata dal marito, malato di Sclerosi laterale amiotrofica e deceduto nel 2006 -. Molti malati gravi hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24: oltre alla malattia, devono sostenere enormi spese per l’assistenza e gli ausili tecnologici che aiutano a vivere. Il nomenclatore, infatti, è ancora quello del ’99: significa che i cittadini per disporre di ausili moderni debbono pagare di tasca propria quello che sarebbe loro diritto avere gratuitamente».

    Livelli essenziali di assistenza: il decreto forse a settembre – Corriere della Sera.


    AA. VV., Definire i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza, 2009, Prospettive Sociali e Sanitarie: i quid

    [copertina] AA. VV., Definire i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza, 2009 (“inedita”). Il volume intende contribuire alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, previsti dalle legge 328/00 sul riordino dei servizi sociali, e necessari per una attuazione dell’assetto federale dello stato. L’opzione di fondo è quella di fornire un contributo metodologico che possa spostare su un piano pragmatico il dibattito intorno alla esigibilità dei diritti sociali e alle competenze regionali, e che offra strumenti per la valutazione del sistema dei servizi di welfare

    Prospettive Sociali e Sanitarie: i quid

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    E. Ranci Ortigosa (a cura di), Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni, 2008 , Prospettive Sociali e Sanitarie: i quid

    • [copertina] E. Ranci Ortigosa (a cura di), Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni, 2008 (“inedita”). La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali costituisce una scelta prioritaria per garantire diritti sociali alle persone e alle famiglie, e per promuovere un nuovo rapporto tra le istituzioni e tra queste e i cittadini. La ricerca qui presentata esamina quanto è stato elaborato sul tema negli ultimi anni per arrivare a indicare alcune soluzioni che, per poter essere realizzate, richiedono il concorso dei livelli istituzionali e delle parti sociali.

    Prospettive Sociali e Sanitarie: i quid

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    Sos Sanità: “Pacta sunt servanda”, Facciamo rispettare il patto per la Salute. Completare il finanziamento Controllare i LEA e non solo i Bilanci Approvare il Decreto sui nuovi LEA

    FIRMA ANCHE TU LA PETIZIONE:

    http://info@sossanita.it/petizione.html

    Primi firmatari

    don Luigi Ciotti, Giovanni Berlinguer, Mario Pirani, Nerina Dirindin, Aldo Ancona, Stefano Cecconi, Franco Pesaresi, Anna Banchero, Luca Beltrametti, Bruno Benigni, Celina Cesari, Enzo Chilelli, Maurizio Coletti, Franco Corleone, Massimo Cozza, Stefano Daneri, Giovanni Devastato, Sandro Del Fattore, Nicola Falcitelli, Paolo Ferrario, Fabrizio Fratini, Nadia Garuglieri, Leopoldo Grosso, Maria Guidotti, Yuri Kazepov, Grazia Labate, Betty Leone, Gavino Maciocco, Laura Pennacchi, Angelo Ponti, Saverio Proia, Fabio Ragaini, Emanuele Ranci Ortigosa, Vincenzo Rebba, Fabrizio Rossetti, Fabio Sturani ….

    Facciamo rispettare

    il Patto per la Salute

    A quasi tre mesi dalla firma del Patto per la Salute,

    da parte di Governo e Regioni,

    chiediamo

    si provveda a:

    1. Completare il finanziamento

    · L’ultima Legge Finanziaria ha assicurato solo una parte delle risorse previste nel Patto, rinviando a successivi provvedimenti

    del Governo il completamento del finanziamento.

    Il Governo deve stanziare ancora, con provvedimenti formali, le risorse per il 2010

    (550 milioni necessari anche per abolire del tutto i “super ticket” da 10 euro

    e quelli necessari per i rinnovi contrattuali), per il 2011 e per il 2012.

    · Si tratta di assicurare l’intero finanziamento previsto (106.164 milioni per il 2010, 108.603 milioni per il 2011 e 111.544 per il 2012)

    e quello per i rinnovi contrattuali.

    2. Controllare i LEA e non solo i Bilanci

    · Serve l’Intesa Stato – Regioni per creare la nuova Struttura Tecnica

    di Monitoraggio (STEM), prevista dal Patto per associare al controllo dei

    bilanci quello sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

    · Quindi servono i nuovi indicatori LEA e i nuovi  regolamenti, per valutare

    i comportamenti delle Regioni anche sul rispetto dei LEA e non solo

    sull’equilibrio di bilancio. Per essere virtuosa una regione non basta

    abbia i conti a posto, deve garantire buona assistenza.

    3. Approvare il Decreto

    sui nuovi LEA

    · Con il Patto per la Salute vi sono le condizioni per sbloccare il Decreto

    che opera la revisione dei LEA. Il Ministro Fazio ha già concordato

    con le Regioni (luglio 2009) alcune parziali modifiche, anche per superare

    i rilievi della Corte dei Conti che aveva fermato il  Decreto Prodi (aprile 2008).

    · La revisione dei LEA può aiutare ad innovare e ad aggiornare diverse prestazioni

    sanitarie, rendendole più pertinenti con il quadro epidemiologico,

    demografico e sociale (es. per la non autosufficienza, le nuove protesi per disabili,

    nuove esenzioni per malattie croniche, l’aggiornamento

    delle prestazioni non appropriate, le cure odontoiatriche per indigenti e minori).

    E può favorire finalmente la definizione dei corrispondenti

    Livelli delle prestazioni Sociali.

    · Resta da costruire un vero sistema di garanzia per i cittadini sull’effettivo

    rispetto dei LEA. Per renderli un diritto esigibile in modo uniforme in tutto il territorio

    nazionale, come prescrive la Costituzione.

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    Vasco Errani, urgenza di affrontare in Conferenza Stato-Regioni il tema dei livelli essenziali di assistenza (LEA), Newsletter n. 1486 del venerdì 27 novembre 2009

    “Ho rappresentato al Ministro dei Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, e al Vice Ministro della Salute, Ferruccio Fazio, l’urgenza di affrontare in Conferenza Stato-Regioni il tema dei livelli essenziali di assistenza (LEA)”, lo ha dichiarato il Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani. “Del resto – ha proseguito Errani – si sono già svolti i necessari confronti tecnici e politici, ora è indispensabile portare all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni il DPCM sui LEA, anche perché la determinazione di tali livelli si collega strettamente al tema del patto per la salute e alle risorse, definite nell’Accordo del 23 ottobre, per il Servizio Sanitario Nazionale.C’è in ballo la sostenibilità finanziaria del sistema sanitario, ma soprattutto – ha concluso Errani – c’è la necessità di dare rapidamente certezze alle Strutture sanitarie e risposte a bisogni urgenti dei cittadini”.

    Newsletter n. 1486 del venerdì 27 novembre 2009

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    Principali fonti normative sui Livelli essenziali di assistenza (Lea), Ministero della Salute – Programmazione Sanitaria e Qualità – Lea – Documenti – Guida ragionata alla normativa

    Guida ragionata alla normativa

    Le principali fonti normative sui Livelli essenziali di assistenza (Lea) sono rappresentate dal decreto legislativo n. 502 del 1992, aggiornato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, e dalla legge n. 405 del 2001.

    Il d.lgs. n. 502/1992 definisce i Lea, all’art. 1, come l’insieme delle prestazioni che vengono garantite dal Servizio sanitario nazionale, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, perché presentano, per specifiche condizioni cliniche, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, individuale o collettiva, a fronte delle risorse impiegate. Pertanto, sono escluse dai Lea le prestazioni, i servizi e le attività che non rispondono a necessità assistenziali, le prestazioni di efficacia non dimostrabile o che sono utilizzate in modo inappropriato rispetto alle condizioni cliniche dei pazienti e le prestazioni che, a parità di beneficio per i pazienti, comportano un impiego di risorse superiore ad altre (sono più costose di altre).
    In attuazione della legge n. 405 è stato emanato il d.P.C.M. 29 novembre 2001 di “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza” che elenca, negli allegati, le attività e le prestazioni incluse nei Livelli, le prestazioni escluse, le prestazioni che possono essere fornite dal Servizio sanitario nazionale solo a particolari condizioni.
    In dettaglio:

    • l’allegato 1 riporta le prestazioni erogate dal Ssn nelle tre grandi aree di offerta della “Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro”, dell’”Assistenza distrettuale” e dell’”Assistenza ospedaliera”
    • l’allegato 2 A elenca le prestazioni escluse dai Lea, gli allegati 2 B e 2 C le prestazioni erogabili in particolari condizioni
    • l’allegato 3 fornisce indicazioni particolari per l’applicazione dei Lea
    • l’allegato 4 descrive il ruolo delle Regioni in materia di Lea
    • l’allegato 5 riporta gli impegni assunti dalle Regioni per la riduzione delle liste di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero

    Il decreto ministeriale 12 dicembre 2001 “Sistema di garanzie per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria” rappresenta uno strumento indispensabile per verificare l’effettiva applicazione dei Livelli essenziali di assistenza. Il decreto definisce un’insieme di indicatori, riferiti ai diversi livelli di assistenza, attraverso i quali, partendo da dati di base, è possibile ottenere informazioni sintetiche sull’attività svolta dalle aziende sanitarie locali, la diffusione dei servizi, le risorse impiegate, i costi, i risultati ottenuti. In dettaglio, oltre al testo del decreto, sono disponibili:

    • l’elenco degli indicatori
    • le schede che riportano, per ciascun indicatore, la definizione, i dati di base per la costruzione dell’indicatore, la fonte dei dati, il parametro di riferimento;
    • le definizioni metodologiche per individuare i dati di base

    Il d.P.C.M. 16 aprile 2002 è il provvedimento che ha inserito nel d.P.C.M. 29 novembre 2002 di “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, l’allegato 5 sulle liste di attesa

    Il d.P.C.M. 28 novembre 2003 che ha modificato il decreto sui Lea, inserendo nei Livelli alcune certificazioni mediche precedentemente escluse

    L’art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n.289, (legge finanziaria 2003) che specifica la procedura per modificare i Lea

    Il comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n.311, (legge finanziaria 2004) che affida al Ministro della salute il compito di fissare “gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi, di cui ai livelli essenziali di assistenza” anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle prestazioni incluse nei Lea siano uniformi sul territorio nazionale.

    L’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 prevede l’istituzione, presso il Ministero della salute, del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza cui è affidato il compito di verificare l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale.

    Ministero della Salute – Programmazione Sanitaria e Qualità – Lea – Documenti – Guida ragionata alla normativa

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    “La costruzione di livelli essenziali a scala locale e la programmazione sociale” di Giuliana Costa

    WOL – Welfare On Line, N. 7, Ottobre 2009
    copertina_wol_ottobre


    In questo numero:

     

    • “Lo stato di politiche e interventi per le persone anziane non autosufficienti” di Cristiano Gori e Giovanni Lamura – pag. 2
    • “La costruzione di livelli essenziali a scala locale e la programmazione sociale” di Giuliana Costa – pag. 8
    • “Evoluzione degli interventi e dei servizi sociali nei Comuni” di Roberto Fantozzi – pag. 16

    Le nostre rubriche:
    • “
    Cineforum” a cura di Matteo Domenico Recine – pag. 16
    • “
    LibrInMente” a cura di Silvia Spatari – pag. 20

    Scarica il numero 7 di WOL!! (900 KB)


    Speciale Atti del Convegno “I Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali: è possibile migliorare il dirittto alle prestazioni sociali dei cittadini?”, Associazione Nuovo Welfare

    Speciale Atti del Convegno

    “I Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali: è possibile migliorare il dirittto alle prestazioni sociali dei cittadini?”

    • “Apertura dei lavori” – Fiorenza BRIONI, Sindaco di Mantova e Presidente assemblea dei Sindaci Provincia di Mantova – pag. 2

    • “Verso la definizione dei LEP nel Comune di Mantova” – Daniela BUCCI, Associazione Nuovo Welfare – pag. 3

    • “I principali risultati della ricerca” – Roberto FANTOZZI, Associazione Nuovo Welfare – pag. 6

    • “Bisogni, Livelli Essenziali costituzionali ed unità d’offerta per persone in condizioni di povertà nonché a ri-schio di emarginazione sociale” – Giordano CAVALLARI, Direttore della Caritas diocesana di Mantova – pag. 11

    • “Terzo settore e politiche di welfare locale: le condizioni per l’esercizio della partecipazione e la sussidiarietà” – Sergio SILVOTTI, Segretario del Forum del Terzo settore Lombardia – pag. 16

    • “Il ruolo delle Amministrazioni comunali nella definizione dei LEP” – Daniela LOSI, ANCI Lombardia – pag. 19

    • “I LEP sociali nella normativa regionale” – Silvana CONTEGNI, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia – pag. 20

    • “Conclusioni e proposte” – Mara GAZZONI, Assessore al Welfare del Comune di Mantova – pag. 24

    Le nostre rubriche:

    • “In evidenza” a cura dell’Associazione Nuovo Welfare – pag. 16

      Scarica il numero 6 di WOL!! (512 KB)

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    Convegno I Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali: è possibile migliorare il diritto alle prestazioni sociali dei cittadini?, Mantova, 16 maggio, WOL, Welfare On Line

    I livelli essenziali delle prestazioni sociali ( SEGNALAZIONE DEL Centro Maderna)
    E’ on line il nuovo numero di WOL, Welfare On Line, dedicato alla raccolta degli atti del convegno I Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali: è possibile migliorare il diritto alle prestazioni sociali dei cittadini?, tenutosi a Mantova lo scorso 16 maggio.
    Contributi presenti nel numero:
    - Verso la definizione dei LEP nel Comune di Mantova;
    - I principali risultati della ricerca;
    - Bisogni, Livelli Essenziali costituzionali e unità d’offerta per persone in condizioni di povertà nonché a rischio di emarginazione sociale;
    - Terzo settore e politiche di welfare locale: le condizioni per l’esercizio della partecipazione e la sussidiarietà;
    - Il ruolo delle Amministrazioni comunali nella definizione dei LEP;
    - I LEP sociali nella normativa regionale;
    - Conclusioni e proposte.
    Clicca QUI per consultare WOL

    Scarica il Rapporto completo

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    C.I.S.A.P. – Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona dei Comuni di Collegno e di Grugliasco, INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI CONSORTILI E DEFINIZIONE DEI LORO DIRITTI

    INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI CONSORTILI E DEFINIZIONE DEI LORO DIRITTI

    http://www.cisap.to.it/sito_carta_servizi.htm#3

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    LA SOLIDARIETÀ FRAMMENTATA Le leggi regionali sul welfare a confronto a cura di Giacomo Costa Bruno Mondadori editore Anno 2009 Pagg. 176

    LA SOLIDARIETÀ FRAMMENTATA
    Le leggi regionali sul welfare a confronto
    a cura di Giacomo Costa

    Bruno Mondadori editore
    Anno 2009
    Pagg. 176
    ISBN 9788861592858

    Che cosa è rimasto dei principi espressi a livello nazionale dalla Legge quadro sui servizi sociali (L. n. 328/2000), dopo che la competenza in materia di assistenza sociale e sociosanitaria è passata alle Regioni? Come coniugare le esigenze di uguaglianza e giustizia in tutto il Paese con una valorizzazione dei diversi territori e una risposta efficace ai loro bisogni?
    Il volume si avvale del contributo di giuristi e sociologi per analizzare in maniera comparativa dodici leggi regionali in materia di welfare. La ricerca indaga come le diverse leggi intendono la sussidiarietà e l’articolazione dei poteri istituzionali; i modi in cui viene definito e organizzato il lavoro sociale; quali strumenti di tutela vengono determinati; i dispositivi di contrasto alla povertà e le eventuali strategie di integrazione con altre politiche pubbliche. Ne emerge un quadro legislativo estremamente frammentato, con molte differenze nei processi regolativi. Un quadro importante da conoscere per poter valutare le scelte di ciascuna Regione alla luce dei percorsi intrapresi dalle altre.

    INDICE
    Leggi di riferimento

    Quale giustizia in un welfare frammentato? Tra ricerca di uguaglianza e attenzione al territorio (di Giacomo Costa s.j.)

    Tutela e obblighi delle istituzioni: perché i diritti siano esigibili (di Annalisa Gualdani)

    La programmazione sociale: ovvia ma non per questo scontata (di Tommaso Vitale)

    Logiche d’intervento e valore della cura: fra cittadini e istituzioni (di Matteo Villa)

    Contrasto alla povertà e all’esclusione: quale coesione sociale e quale cittadinanza? (di Maurizio Bergamaschi)

    Postfazione: Libertà, Uguaglianza, Fraternità (di Mario Calbi)

    L’autore: Giacomo Costa , sociologo, è caporedattore del mensile “Aggiornamenti Sociali” e ricercatore presso il Gruppo di sociologia politica e morale dell’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi.


    Prospettive sociali e sanitarie, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni

    Scarica l’indice e la presentazione in PDF

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    I livelli essenziali di assistenza nel panorama normativo

    I livelli essenziali di assistenza nel panorama normativo

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    VIVIANA MOLASCHI – (Direttori) FRANCO GAETANO SCOCA I RAPPORTI DI PRESTAZIONE NEI SERVIZI SOCIALI. – G. Giappichelli Editore

    Diritto amministrativo

    I RAPPORTI DI PRESTAZIONE NEI SERVIZI SOCIALI.

    Livelli essenziali delle prestazioni e situazioni giuridiche soggettive


    2008 – pp. XVIII-314 – € 36,00 – ISBN 978-88-348-8551-2

    Nuovi problemi di amministrazione pubblica – 17


    Introduzione. – I. I rapporti di prestazione nelle elaborazioni della dottrina. – II. Rapporti di prestazione e situazioni giuridiche soggettive. – Sez. I: Rapporti di prestazione e «diritti finanziariamente condizionati». – Sez. II: Rapporti di prestazione, obblighi e libertà. – III. L’articolazione dei livelli essenziali delle prestazioni nei diversi settori dei servizi sociali. – IV. Livelli essenziali delle prestazioni e situazioni giuridiche soggettive: spunti ricostruttivi. – Bibliografia

    DA: I rapporti di prestazione nei servizi sociali. – VIVIANA MOLASCHI – G. Giappichelli Editore.


    I livelli essenziali delle prestazioni sociali alla luce della recente giurisprudenza costituzionale e dell’evoluzione interpretativa, di Guiglia Giovanni Editore: Cedam

    I livelli essenziali delle prestazioni sociali alla luce della recente giurisprudenza costituzionale e dell'evoluzione interpretativa

    I livelli essenziali delle prestazioni sociali alla luce della recente giurisprudenza costituzionale e dell’evoluzione interpretativa

    Editore: Cedam
    Anno: 2007
    Pagine: IV-140
    Prezzo: € 13,00 IVA Assolta dall’editore

    DA: Libri – I livelli essenziali delle prestazioni sociali alla luce della recente giurisprudenza costituzionale e dell’evoluzione interpretativa di Guiglia Giovanni. Editore Cedam.


    LEA Livelli Essenziali di Assistenza, scheda, 2003

    LEA Livelli Essenziali di Assistenza, scheda, 2003: