“Una questione di vite e di morte. Veglia per Eluana Englaro”, monologo di Luca Redaelli

“Una questione di vite e di morte. Veglia per Eluana Englaro”, monologo  di Luca Redaelli


Testamento biologico: scheda di portaldiritto.com


Commemorazione di Piergiorgio Welby in occasione del quinto anniversario della sua morte | RadioRadicale.it

La morte di Piergiorgio Welby è avvenuta il 20 dicembre 2006.

Nel corso della conferenza stampa viene presentato il progetto artistico “Ora sulla mia vita decido io! Per il diritto al testamento biologico” con il contributo degli artisti che hanno voluto onorare la memoria della battaglia di Piero per l’eutanasia legale e il diritto a una morte “opportuna”

Vai all’ AUDIO  Welby2011

da Commemorazione di Piergiorgio Welby in occasione del quinto anniversario della sua morte | RadioRadicale.it.


Il nuovo testamento biologico in Italia secondo il disegno di legge approvato alla Camera

… E’ utile riassumere i punti salienti del disegno di legge:

1) Le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) non sono vincolanti per i medici ed escludono la possibilità di sospendere nutrizione ed idratazione al paziente, salvo in casi terminali.

2) Le dichiarazioni anticipate di trattamento sarebbero applicabili solo qualora il paziente dimostrasse un’accertata assenza di attività cerebrale.

Il testo legislativo si compone di otto articoli. ….

SEGUE QUI: Il nuovo testamento biologico in Italia secondo il disegno di legge approvato alla Camera.


Paolo Becchi Il testamento biologico Sui limiti delle «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento» In Appendice disegno di legge con emendamenti

Paolo Becchi

Il testamento biologico
Sui limiti delle «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento»

In Appendice disegno di legge con emendamenti

DESCRIZIONE: Queste pagine fotografano lo stato attuale della discussione sul cosiddetto testamento biologico, esaminando la proposta di legge «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento», riportato in Appendice. Ci si sofferma in particolare su tre nodi fondamentali: il momento in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento assumono rilievo; il limite entro il quale sono vincolanti; il problema di idratazione e alimentazione artificiali. Per ciascuno di questi punti la soluzione adottata appare insoddisfacente e l’autore, con un’analisi puntuale del testo, ne spiega il motivo di fondo: se la disciplina dovesse rimanere questa, le dichiarazioni sarebbero meramente orientative e comporterebbero una forte limitazione della libertà di autodeterminazione dei singoli. Andando oltre questo rilievo critico, si offrono qui concrete proposte per migliorare il disegno di legge.

COMMENTO: A partire dalla controversa legge sul testamento biologico una proposta innovativa che può trovare consensi sia tra i laici che tra i cattolici.

PAOLO BECCHI insegna Filosofia pratica e Bioetica all’Università degli Studi di Genova. Tra le sue pubblicazioni, presso Morcelliana: Morte cerebrale e trapianto di organi(2008); Il principio dignità umana (2009); Hans Jonas. Un profilo (2010); ha curato, di Jonas, Morire dopo Harvard (2009).

COLLANA: Il Pellicano Rosso n. 139

ANNO: 2011

PAGINE: 120

CODICE ISBN: 978-88-372-2558-2

da Morcelliana, antico e nuovo testamento, sacra scrittura, teologia, filosofia, letteratura cristiana antica, esegesi biblica.


Osservazioni CGIL sul testo del Disegno di Legge (ddl 10b) “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento


BIODIRITTO: IL DIFFICILE RAPPORTO TRA SCIENZA E LEGGE, di Carlo Casonato | Periodico Unitn

BIODIRITTO: IL DIFFICILE RAPPORTO TRA SCIENZA E LEGGE

Tutelare la dignità delle persone e il diritto alla salute tenendo conto delle nuove acquisizioni scientifiche

di Carlo Casonato

da BIODIRITTO: IL DIFFICILE RAPPORTO TRA SCIENZA E LEGGE | Periodico Unitn.


Lega degli enti locali per il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (dat)

Sono oltre un’ ottantina in tutta Italia i Comuni schierati in difesa dei Registri per depositare il testamento biologico, in attesa che veda la luce la legge che regolamenterà il cosiddetto biotestamento. Una vera e propria alleanza da ieri formalizzata sotto il nome di «Lega degli enti locali per il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (dat)», per tutelare le «dat» espresse dai cittadini nei municipi (da Torino a Cagliari, passando per capoluoghi, piccoli centri e grandi città), e far sì che abbiano valore giuridico, anche nel caso fosse approvato l’ attuale Ddl sul testamento biologico in discussione al Senato (nonostante una circolare del 2010 firmata dai ministri della Salute Ferruccio Fazio, del Welfare Maurizio Sacconi e degli Interni Roberto Maroni, indirizzata proprio ai Comuni, definisca tali strumenti «privi di qualunque efficacia giuridica»). L’ iniziativa rappresenta l’ ultima tappa di un processo iniziato dai radicali e dall’ associazione Luca Coscioni, mobilitati dopo il caso di Eluana Englaro, la donna in stato vegetativo, alimentata e idratata attraverso un sondino, che ha cessato di vivere nel 2009 in seguito all’ applicazione di una sentenza giudiziaria che autorizzò il padre Beppino a interrompere il trattamento

da L’ alleanza di ottanta Comuni per i registri con il biotestamento.


Dossier: la nuova legge sul fine vita | in Termometro Politico


Biotestamento. La Camera approva e ora si ricomincia dal Senato

Governo e Parlamento
Biotestamento. La Camera approva e ora si ricomincia dal Senato 
12 LUG - La Camera ha approvato tra forti polemiche la proposta di legge che norma le Dichiarazioni anticipate di trattamento. Ora il provvedimento dovrà tornare all’esame del Senato (quasi certamente a settembre) che aveva già licenziato un testo oggi profondamento rivisto da Montecitorio. Gioisce la maggioranza alla quale si è aggiunto il voto favorevole dell’Udc, mentre Pd e Idv gridano alla legge scandalo e promettono battaglia. Leggi…

Governo e Parlamento
Biotestamento. Roccella: “Referendum andrà come per legge 40″ 
12 LUG - Qualora per la legge sul testamento biologico si decidesse di indire un referendum, questo “finirà come quello per la legge 40”. A dirlo è il sottosegretario Eugenia Roccella rispondendo al senatore Pd, Ignazio Marino, che oggi ha preannunciato una raccolta di firme per un referendum abrogativo. E intanto la maggioranza difende il provvedimento ormai in via di approvazione alla Camera. Leggi…

Governo e Parlamento
Biotestamento. Turco (Pd): “E’ una vendetta postuma contro Eluana Englaro”
12 LUG - “In Parlamento contano i numeri e questa legge passerà, ma ormai è stata del tutto svuotata: le Dat non ci sono più perché la maggioranza è animata da un pessimismo antropologico che la spinge a credere che in Italia ci sia una deriva eutanasica”. Così Livia Turco (Pd) in questa intervista sulla legge sul biotestamento che la Camera si appresta a licenziare oggi. Una legge animata dal  “duo inossidabile Roccella-Binetti” che ha sfiducia nelle persone, nei medici e nella società. Leggi…

Governo e Parlamento
Biotestamento. Marino (Pd) prepariamoci a raccogliere le firme per un referendum 
12 LUG - Il Parlamento sta scrivendo “una legge con cui si dice al medico che se il paziente è morto si possono sospendere le cure”. Così il senatore del Pd Ignazio Marino, nel corso di una conferenza stampa insieme a Beppino Englaro e Mina Welby. “Dobbiamo prepararci a raccogliere le firme per un referendum perché bisogna dare il segno a questa politica che non può calpestare i diritti delle persone”. Leggi…

Lavoro e Professioni
Biotestamento. Cozza (Fp Cgil Medici): “Ddl stravolge l’atto medico. Fazio intervenga” 
12 LUG - “Se il medico non ottempera a quanto gli viene imposto dalla legge, rischia di essere incriminato con accusa di omicidio”. Per questo, secondo la Fp Cgil Medici, il ddl sul biotestamento in vocazione alla Camera sta “stravolgendo l’atto medico” rispetto a quanto dettato dal codice deontologico e dall’alleanza terapeutica con il paziente. Chiesto l’intervento del ministro della Salute “prima che il testo vada in discussione al Senato” Leggi…

Umberto Veronesi, noi promotori originari del testamento biologico in Italia dichiariamo che è meglio nessuna legge che una legge traditrice, e chiediamo di fermare un iter legislativo che, anche qualora sfociasse nella approvazione di Camera e Senato, non potrà che ritornare nelle Corti e creare cause su cause e ricorsi su ricorsi – LASTAMPA.it

Ho avviato sei anni fa in Italia la campagna di sensibilizzazione a favore del Testamento Biologico, per allineare l’Italia ai Paesi civilmente avanzati – ad esempio gli Usa, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna – come è, e sempre è stato il nostro.

È stata per me una battaglia culturale per l’evoluzione di un pensiero in cui credo da sempre: il pensiero laico, libero, trasversale. Ho scritto, come autore unico o insieme ad alcuni dei nostri migliori giuristi, cinque libri sul tema della libertà e il diritto di accettare o rifiutare le cure in ogni circostanza, sulla base delle convinzioni personali. Questo è infatti l’obiettivo del Biotestamento ovunque nel mondo: mettere sempre al centro di ogni decisione la volontà della persona.

Avevo anche qualche ambizione in più. Ho sempre pensato che il testamento biologico – cioè l’espressione anticipata delle proprie volontà circa le cure che si vogliono o non si vogliono ricevere, in caso di perdita della facoltà di esprimersi di persona – potesse avere anche un valore educativo, perché obbliga ognuno ad affrontare i temi esistenziali, a dibatterli con altri e a interrogare se stesso su come vorrebbe concludere il proprio ciclo biologico, nel caso tale evento grave si realizzasse. Un dibattito utile quindi alla formazione di una personalità consapevole e cosciente sul grande tema dell’autonomia di decisione. La discussione su questi argomenti inizia nel mondo nel 1983, a seguito dell’incidente di Nancy Cruzan, che a soli 26 anni la fece piombare in uno stato vegetativo permanente irreversibile.

La sua famiglia, dopo varie petizioni e ricorsi, ottenne nel 1990 l’autorizzazione della Corte Suprema degli Stati Uniti alla sospensione della nutrizione artificiale. Da qui nacque il movimento right-to-die, per il diritto di morire, e i successivi movimenti civili per riappropriarsi delle decisioni di fine vita, di fronte a una medicina che stava diventando sempre più potente e invasiva, capace addirittura di tenere artificialmente in vita (se vita la possiamo definire) un corpo ridotto a un vegetale, senza coscienza, senza percezioni visive e uditive, né percezione del dolore.

Prima ancora, nel 1978, l’olandese Van den Berg scrisse «Medical Power and Medical Ethics», che in vari Paesi ha portato all’introduzione del «living will», la volontà di vivere, tradotto in italiano appunto «testamento biologico». In realtà la discussione sulla bioetica nasce in precedenza, negli Anni 70, quando l’americano Van Potter, con il libro «Bioethics, bridge to the future», coniò questo termine con un significato preciso: l’etica medica deve ispirarsi alla biologia della vita dell’uomo e opporsi all’invasione della tecnologia nella medicina.

Credo che molti bioeticisti non conoscano l’origine e il significato del pensiero di Van Potter. Cosa c’è di più tecnologico e artificiale che mantenere in vita forzatamente un insieme di organi? Eppure questo farà il disegno di legge approvato ieri, caso unico nel mondo occidentale: ci imporrà per legge la vita artificiale. E così chi, come me, si impegna per il progresso della cultura viene profondamente tradito. Ed è soprattutto tradita un’ampia parte della popolazione che si affida con fiducia alle istituzioni e alle persone che guidano il proprio Paese. La gente è molto più consapevole, cosciente e pronta all’autodeterminazione di quanto si possa pensare e, come rivelano tutti i sondaggi, è a favore del testamento biologico come strumento di espressione di volontà individuale.

Di fronte a questa realtà noi promotori originari del testamento biologico in Italia dichiariamo che è meglio nessuna legge che una legge traditrice, e chiediamo di fermare un iter legislativo che, anche qualora sfociasse nella approvazione di Camera e Senato, non potrà che ritornare nelle Corti e creare cause su cause e ricorsi su ricorsi. Il disegno di legge attuale infatti calpesta con evidenza l’articolo 31 della Costituzione italiana, oltre che la volontà della maggioranza dei cittadini. Senza questa legge, la questione di fine vita invece uscirebbe dai tribunali e ritornerebbe a essere discussa caso per caso, in scienza e coscienza dai medici e in libertà dai cittadini. Da tutti i cittadini, da chi crede nella sacralità della sua vita e la considera un dono di Dio e un bene non disponibile, e da chi invece crede nella sua inviolabile responsabilità e libertà.

da Così si apre la strada a tante cause legali – LASTAMPA.it.


Biotestamento in discussione alla Camera


27 GIU - L’assemblea di Montecitorio da domani inizierà la discussione, con votazione, sul progetto di legge Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. È possibile che l’esame vada avanti per tutta la settimana. 

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Biotestamento. Eurispes: calano i favorevoli ad una legge

rispetto all’anno precedente coloro che si dicono favorevoli al testamento biologico sono diventati il 77,2%, facendo registrare un calo del 4,2%, mentre sono aumentati al 14,2%, il 3,3% in più nel giro di un anno, coloro che si schierano contro la sua istituzione a mezzo di un’apposita legge”.

Dunque il campione intervistato, ovvero 1.532 cittadini tra fine 2010 e inizio 2011, fa registrare un calo nel gradimento di un testo sul testamento biologico.

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vai a: QS – Quotidiano Sanità: cronache – Biotestamento. Eurispes: calano i favorevoli ad una legge.


Maria Antonietta Farina Coscioni (dei radicali Italiani): ” E’ una legge contro il testamento biologico stesso, perché le volontà del dichiarante posso essere disattese”

Maria Antonietta Farina Coscioni (dei radicali Italiani eletta nelle liste del Pd), boccia senza mezzi termini la legge: “E’ una legge contro il testamento biologico stesso, perché le volontà del dichiarante posso essere disattese. Vogliamo una legge che dica semplicemente che una persona è libera, per il proprio fine vita, di disporre della propria volontà”.


Linee guida sugli Stati Vegetativi all’ordine del giorno della Conferenza Unificata

Un sistema integrato, che costruisca un percorso di “dimissione protetta” riducendo al minimo, per quanto consentito dalle condizioni cliniche del paziente, la permanenza nei reparti di rianimazione e intensivi e favorisca al più presto il trasferimento negli ambienti più adeguati a fornire ai pazienti un’assistenza più attenta agli aspetti funzionali e riabilitativi e al benessere delle loro famiglie. Questi gli obiettivi delle Linee guida sugli Stati Vegetativi all’ordine del giorno della Conferenza Unificata


BIOETICA COME STORIA A CURA DI LUCETTA SCARAFFIA Edizioni Lindau, LaFolla.it

Come cambia il modo di affrontare le questioni bioetiche nel tempo? Nel nuovo illuminante saggio curato da Lucetta Scaraffia, Andrea Possieri, Lorenza Gattamorta, Giulia Galeotti, Francesco Tanzilli e Emanuele Colombo discutono i mutamenti di orientamento dell’opinione pubblica (e della sinistra) rispetto a temi come l’aborto, la contraccezione, la procreazione assistita, il controllo delle nascite, la disabilità, e dimostrano come le grandi questioni bioetiche che il progresso delle tecnoscienze ci impone di affrontare, abbiano in realtà profonde radici nel nostro passato, più o meno recente. «Tra gli anni Settanta e gli anni Novanta il Partito comunista italiano ha modificato radicalmente il proprio modo di guardare alle questioni morali connesse con la vita umana. Un giovane storico, Andrea Possieri, già autore di un eccellente lavoro sugli ultimi anni del PCI, ha ora studiato come è avvenuto, passo dopo passo, questo Cambiamento di senso comune sui temi bioetici.» Paolo Mieli, «Corriere della sera», 3 maggio 2011

le Edizioni Lindau hanno l’onore di presentare

BIOETICA COME STORIA
A CURA DI LUCETTA SCARAFFIA
Edizioni Lindau | «I Leoni» | pp. 247 | euro 23 | ISBN 978887180719-5| 2011
DAL 5 MAGGIO IN LIBRERIA

Chiedersi quando e come si sono prospettati per la prima volta temi tanto attuali quali l e politiche di controllo delle nascite, il dibattito filosofico sull’animazione dei corpi, il ricorso all’eutanasia, il rapporto con l’handicap… ci aiuta a comprendere come stiamo cambiando, a quali pressioni sia sottoposta la nostra facoltà di decisione etica e, soprattutto, in quale direzione agiscano su di noi le pressioni mediatiche e culturali. Perché in realtà, anche affrontando nuovissime questioni bioetiche, ci portiamo dietro il fardello del passato che influenza sempre, a volte anche pesantemente, le nostre decisioni.

Questa lettura storica dei problemi bioetici ci pone innanzi tutto di fronte a un effetto che si ripete, quello che Jacques Ellul ne Il sistema tecnico ha chiamato «slittamento morale», cioè la tendenza, tipica delle società tecnologiche, ad accettare in modo acritico le innovazioni tecniche, anche se, alla nascita, sono state oggetto di condanna generale. Dopo un certo lasso di tempo, in genere cinque o dieci anni, la novità sembra divenuta inevitabile e la spinta a essere moderni fa il resto inducendoci ad accettarla, anche se le riserve non sono sciolte.

Vi è poi la tendenza a fare della scienza un’ideologia, forse l’unica sopravvissuta, e quindi ad affidare alla tecnica il compito di creare nuovi valori, una nuova etica del comportamento. Il progressismo etico, l’entusiasmo per le tecnoscienze, ogni tecnologia che sembri confermare e rafforzare le libertà si sono infatti rivelati utili per riempire il vuoto ideologico con cui si è trovata improvvisamente a fare i conti la sinistra, e sono quindi stati accolti con favore dalle stesse persone che fino a poco tempo prima li guardavano con diffidenza.

I saggi qui raccolti tentano un percorso di taglio divulgativo, aperto anche al lettore non specialista. È una scelta di metodo, che rimanda alle singole ricerche svolte da ciascun ricercatore. Se il testo presenta un apparato ridotto, quindi, lo si deve alla volontà di cercare una via media tra studi rigorosi e una forma di scrittura più scorrevole. Questo volume vuol essere un’agile introduzione, che solleciti ad approfondire e comprendere la materia in modo appropriato, nello spirito di altre iniziative già svolte.

Certamente le lettura di questi saggi può contribuire a costruire una nuova consapevolezza delle questioni bioetiche, a renderle più comprensibili ai non addetti ai lavori, e soprattutto a far capire che non sono problemi da demandare agli «esperti», cioè agli scienziati, ma che possiamo e dobbiamo affrontarli tutti. La scienza, infatti, non è un’etica e non basta che una scoperta sia superficialmente attraente per renderla moralmente accettabile o raccomandabile; serve una profonda riflessione in proposito, che non può non affondare le radici anche nel nostro passato.

Lucetta Scaraffia (Torino 1948) insegna storia contemporanea all’Università di Roma La Sapienza. Si è occupata soprattutto di storia delle donne e di storia del cristianesimo, con particolare attenzione alla religiosità femminile. La sua opera più recente è Due in una carne. Chiesa e sessualità nella storia, con M. Pelaja, Laterza, 2008. È membro del Comitato nazionale di bioetica. Insieme con monsignor Timothy Verdon e Andrea Gianni fa parte del direttivo dell’associazione Imago Veritatis. L’arte come via spirituale, che ha organizzato la mostra presso la reggia di Venaria Reale (Torino) Il Volto e il corpo di Cristo. Collabora con «L’Osservatore Romano», «Il Foglio», «Il Sole24ore», «Il Riformista» e con diverse riviste.

I ricercatori coinvolti fanno infatti parte di un’unità di ricerca finanziata dal CUC (Centro universitario cattolico), cui vanno i ringraziamenti di tutti i partecipanti. Emanuele Colombo insegna Storia della Chiesa alla DePaul University, Chicago. Giulia Galeotti collabora con il Dipartimento di Studi storici dell’Università di Roma «La Sapienza». Lorenza Gattamorta è ricercatrice di Sociologia dei processi culturali presso l’Università di Bologna. Andrea Possieri collabora con il Dipartimento di Scienze storiche dell’Università degli Studi di Perugia. Francesco Tanzilli collabora con il Dipartimento di Storia dell’economia, della società e di scienze del territorio «Mario Romani» presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

da: LaFolla.it – “Bioetica come storia”.


Testamento biologico: la Lega lascierà libertà di coscienza


Rondini (Lnp): “E’ una buona legge. Ma la Lega lascierà libertà di coscienza”
09 MAGDopo le opinioni di Livia TurcoDomenico Di VirgilioAntonio PalagianoPierfrancesco Dauri, ecco il parere di Marco Rondini della Lega che ritiene la legge sul testamento biologico il “frutto di una buona mediazione”, in grado di interpretare le diverse istanze in campo per la tutela la v ita e il contrasto all’accanimento terapeutico. Per questo “la Lega prenderà una posizione favorevole al provvedimento ma non verrà imposta una linea ai singoli parlamentari”. Leggi…

Bioetica, Giulia Bongiorno, esponente di Fli e presidente della commissione Giustizia della Camera: ”Il ddl alla Camera è una legge contro volontà individuale” – Adnkronos Edicola

Il ddl sul testamento biologico approvato dal Senato e ora in discussione alla Camera “è una legge contro la volontà dell’individuo, una legge che finge di voler regolare il testamento biologico per, in verità, svuotarlo di ogni contenuto”. Lo scrive Giulia Bongiorno, esponente di Fli e presidente della commissione Giustizia della Camera, in un intervento su ‘La Repubblica’, nel quale non risparmia critiche al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, intervenuto recentemente in difesa del provvedimento.


“L’urgenza con cui invoca l’approvazione della legge – scongiurare il pericolo che ancora una volta i giudici usurpino il Parlamento – è rivelatrice: il suo convincimento, alimentato da vicende personali, secondo cui la magistratura abuserebbe sistematicamente dei propri poteri, gli impedisce di porsi dinanzi a una materia controversa e delicata con la serenita’ necessaria”.

“Quella liberta’ invocata sistematicamente dal premier, talora persino a sproposito, stride non poco – insiste Bongiorno – con la sua scelta di sostenere una legge che la nega nel momento più drammatico della vita umana”.

Nel merito, “la questione su cui a mio avviso dovremmo interrogarci -spiega la presidente della commissione Giustizia della Camera, è: per chi deve effettuare una scelta di fine-vita, essere sottoposto ad alimentazione o a idratazione artificiale oppure a cure mediche in senso stretto fa davvero differenza? In entrambi i casi, bisognerebbe avere il diritto di opporre un rifiuto”.

DA:  Bioetica, Bongiorno: ”Il ddl alla Camera è una legge contro volontà individuale” – Adnkronos Edicola.


Testamento biologico, Camera.it – Documenti, al 20 aprile 2011

Testamento biologico
In tema di bioetica il dibattito parlamentare si è concentrato essenzialmente sui temi del consenso informato e delle dichiarazioni anticipate di trattamento, mediante l’esame di diverse proposte di legge che, approvate dal Senato, sono attualmente all’esame della Camera dei deputati. Si tratta di temi fortemente connessi al diritto costituzionale alla salute ed alle sue implicazioni sulle problematiche del “fine vita”.

informazioni aggiornate a mercoledì, 20 aprile 2011

Il testamento biologico

Sui temi riconducibili alla generale categoria della bioetica, ed in particolare su quelli concernenti la fine della vita e il “diritto a morire con dignità”, si è sviluppato, negli ultimi anni nel nostro Paese, un intenso dibattito dottrinario e giurisprudenziale che non ha lasciato indifferente il legislatore. Il dibattito è fondato sul riconoscimento del diritto alla salute, di cui all’articolo 32 della Costituzione, quale diritto fondamentale e del principio del consenso informato quale presupposto di ogni trattamento sanitario. Peraltro, il principio del consenso informato viene sancito anche dalla Convenzione di Oviedo – ratificata dalla legge n. 145 del 28 marzo 2001 -, dal codice di deontologia medica e da specifiche disposizioni normative.

Si fa riferimento, da un lato, al ricorso agli analgesici per alleviare il dolore e, più in generale, alle cure palliative, dall’altro al rifiuto o alla sospensione di trattamenti eccezionali, che non hanno più valore di terapia. Particolari problemi sorgono inoltre quando il paziente non sia più in grado di esprimere la propria volontà e di opporsi a determinati trattamenti.

Nell’ottobre 2008 il Senato ha avviato l’esame, concluso, in prima lettura, il 26 marzo 2010, del testo unificato di varie proposte di legge (A.S. 10 ed abb.) recante disposizioni sul consenso informato e sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Nel corso del dibattito parlamentare non sono mancate prese di posizione varie e contrastanti tra i diversi schieramenti politici e anche all’interno degli stessi, frutto di differenti concezioni etiche e giuridiche.

Il provvedimento  è stato esaminato, in sede referente, dalla XII Commissione affari sociali della Camera che ne ha concluso l’esame, con la votazione del mandato al relatore, il 1° marzo scorso. Conclusa la fase della discussione, nella quale sono intervenuti molti  deputati, e terminato lo  svolgimento di  audizioni informali di associazioni ed esperti del settore, la XII Commissione ha adottato,  come testo base per il seguito dell’esame, il testo della proposta di legge n. 2350, approvata dal Senato, che ha subito varie modifiche a seguito dell’approvazione di emendamenti. Il provvedimento, sul quale l’Assemblea della Camera ha svolto la discussione generale il 7 e il 9 marzo scorso, e che è ora all’esame della medesima Assemblea per la votazione degli emendamenti, sancisce preliminarmente i principi della tutela della vita umana e della dignità della persona, del divieto dell’eutanasia e dell’accanimento terapeutico, e del consenso informato quale presupposto di ogni trattamento sanitario. Provvede quindi alla disciplina, con una norma di carattere generale, del consenso informato, sempre revocabile e preceduto da una corretta informazione medica, e delinea le caratteristiche e i principi essenziali della dichiarazione anticipata di trattamento. Tale dichiarazione consiste nella manifestazione di volontà, con determinate formalità, con cui il dichiarante si esprime in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere, espressa prima dell’insorgere della condizione di incapacità. Tuttavia, dall’oggetto di tale dichiarazione, vengono escluse l’alimentazione e idratazione, che devono essere mantenute fino al terminedella vita,  salvo che non risultino più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche del corpo. Viene inoltre sancita la non obbligatorietà, per il medico, delle dichiarazioni anticipate, la cui validità è fissata a cinque anni, e stabilita la piena revocabilità, rinnovabilità e modificabilità di esse. Viene poi qualificata come livello essenziale di assistenza l’assistenza  ai soggetti in stato vegetativo. E’ rimessa al Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza stato-regioni, la definizione di linee guida i n tale ambito cui si conformano le regioni.  Vengono poi disciplinati il ruolo del fiduciario e del medico ed  è infine stabilita l’istituzione di un Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico.

da: Camera.it – Documenti – Temi dell’Attività parlamentare.


Testamento biologico: “Se proprio una legge si ritiene necessaria, che almeno sia equilibrata e in linea con quanto dice la Costituzione”, Pierfrancesco Dauri, Responsabile sanità di Futuro e libertà

Pierfrancesco Dauri, Responsabile sanità di Futuro e libertà, che da medico afferma “Se proprio una legge si ritiene necessaria, che almeno sia equilibrata e in linea con quanto dice la Costituzione” perchè altrimenti “rischia di essere non solo inefficace ma addirittura di creare pi ù problemi di quelli che abbiamo avuto finora”. Leggi.


LaMiaScelta’, il network dedicato al testamento biologico – Peace Reporter – Esteri – Virgilio Notizie

archivio virtuale che raccoglie testimonianze e riflessioni degli utenti sulla dichiarazione anticipata di trattamento – Al via il progetto “LaMiaScelta.it“, il network del testamento biologico che da oggi è attivo on line. Si tratta di un archivio virtuale che raccoglie le volontà degli utenti in merito alle terapie e ai trattamenti sanitari che intendono o meno accettare nell’eventualità in cui dovessero trovarsi nell’incapacità di comunicare. Testimonianze che verranno rese mediante video, foto o testi, accanto a una serie di spunti e riflessioni sul tema in questione. Scopo dell’iniziativa è quello di focalizzare nuovamente l’attenzione della comunità sociale su una tematica – quella della dichiarazione anticipata di trattamento – che in Italia manca ancora oggi di una normativa precisa. Si tratta dunque di un invito al confronto e di un tentativo di sensibilizzazione, fermo restando che i contenuti caricati dagli utenti non sostituiscono le dichiarazioni di trattamento anticipate né gli opportuni adempimenti di legge. Promotore del progetto è Holly Water, una giovane agenzia specializzata nella comunicazione non convenzionale. “Le nuove forme di relazioni istituzionali passano dalla rete – spiega il direttore creativo, Chiara Sansoni – e siamo sicuri che un network di utenti consapevoli costituirà un gruppo di pressione anche più forte dei tradizionali strumenti di lobby”.

da: Italia, on line ‘LaMiaScelta’, il network dedicato al testamento biologico – Peace Reporter – Esteri – Virgilio Notizie.


Domenico Di Virgilio (Pdl) sul progetto di legge sul testamento biologico

Entrando maggiormente nello specifico della proposta quali sono i punti che per lei, relatore, sono fondamentali e quindi irrinunciabili?
Io dico sempre che il testo va letto a partire dal titolo, ovvero: “Alleanza terapeutica, consenso informato, dichiarazioni anticipate di trattamento”. Questi sono i punti fondamentali dai quali discendono tre no convinti: no all’eutanasia, no all’accanimento terapeutico e no all’abbandono terapeutico. Punto, quest’ultimo, che viene trascurato da molti perchè i pazienti che cercano in noi medici un aiuto anche psicologico non possono essere abbandonati. Lo ripeto, questa legge ha come obiettivo il prendersi cura del paziente, quando le cure non possono più nulla.

Uno dei punti più controversi riguarda l’idratazione e la nutrizione.
Noi non siamo disponibili a considerarli rimedi terapeutici e quindi come tali non possono essere sospesi se non in condizioni terminali. Da medico, in tutti questi anni di professione, non ho mai visto nessuno morire per essere stato idratato e nutrito. Viceversa qualora idratazione e nutrizione venissero sospese si andrebbe incontro a morte certa per fame e sete. Vogliamo che il cittadino, giunto alla fine della sua vita, muoia per una sua patologia e non perchè gli viene sottratto un elemento di sostegno vitale. Questo è il motivo per cui crediamo che non possano essere interrotte se non nella fase terminale della vita, come da me proposto in Commissione, quando queste risultano addirittura controproducenti o dannose per il paziente. Non essendo rimedi terapeutici la conseguenza è che non possono far parte delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Idratazione e nutrizione non possono essere oggetto di Dat perchè non considerate atti medici. È però vero che solo un medico, e anche molto esperto, è in grado di inserire un sondino naso-gatrico, una peg (Gastrostomia endoscopica percutanea), o una fleboclisi ad un paziente che non è più in grado di nutrirsi autonomamente.
Il medico serve solo all’inizio, il mantenimento lo fanno i familiari come sappiamo dall’esperienza. Sono i familiari che si prendono cura della persona cara quando non esistono altre cure. Prendersi cura significa proprio questo: idratarli e nutrirli anche se per via artificiale per sonda, per peg o per fleboclisi. Questo non significa rimedio terapeutico, perchè nessuno, lo ripeto, è mai deceduto per essere stato idratato e nutrito. Al contrario muoiono se smettiamo di nutrirli.

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QS – Quotidiano Sanità: Governo e Parlamento – Biotestamento/2. Di Virgilio (Pdl): “Non potevamo lasciare il fine vita in mano alla Magistratura”.


Biotestamento/Umberto Veronesi: Meglio nessuna legge che quella ipotizzata

“Ci sono temi fondamentali che non sono né di destra né di sinistra e neppure di questa o quella religione” Fra questi “c’è il tema della libertà e il diritto di ogni uomo di accettare o rifiutare le cure in ogni circostanza, sulla base delle proprie convinzioni e del proprio progetto di vita. Questo è il significato del testamento biologico, ovunque nel mondo”. Lo scrive Umberto Veronesi, direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia e presidente dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, in una lettera aperta a Silvio Berlusconi sul ‘Corriere della Sera’.

Secondo Veronesi, chi ha già scelto di fare testamento biologico, ed ha spinto per l’approvazione di un testo legislativo sulla materia, si trova nella “assurda situazione di aver sollecitato una legge che, invece di tutelare la nostra scelta, la tradisce e va nella direzione opposta al principio per cui il biotestamento è nato: il rispetto della volontà della persona”.

“Ma allora – argomenta Veronesi – meglio nessuna legge piuttosto che una legge che ci ricaccia indietro nel progresso di civilizazzione, è antistorica, e si pone in senso contrario non soltanto rispetto agli Stati Unitie ai paesi del nord Europa, ma anche a quelli più accanto ed affini a noi”

da: TMNews – Biotestamento/Veronesi:Meglio nessuna legge che quella ipotizzata.


Biotestamento. Intervista a Livia Turco (Pd): “lo Stato non deve intromettersi nel fine vita”


02 MAG“Chiediamo un testo nuovo, ispirato al ‘diritto mite’. Perché lo Stato non deve intromettersi nel fine vita”. Così l’ex ministro della Salute che assicura che sarà questa la posizione che il Partito Democratico porterà in Aula alla ripresa del dibattito sul biotestamento all’indomani delle amministrative di metà maggio. E sulle divisioni interne al partito: “Non esiste alcuna spaccatura nel Pd. Esiste pluralità di opinioni e libertà di coscienza”.


Marina Welby, IL TESTAMENTO BIOLOGICO ALL’ITALIANA E’ INCOSTITUZIONALE | Destra Blog

Legge sul testamento biologico: perché non posso decidere come voler essere curata?

Il testamento biologico, o meglio le disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari, consiste semplicemente nelle dichiarazioni che io faccio oggi per un even­tuale momento futuro in cui non sarò più in grado di poter esprimere al medico che mi deve curare la mia volontà su quello che può o non può fare sul mio corpo. Anche fare o non fare queste dichiarazioni è, ovviamente, lasciato alla libera scelta di ognuno.

In pratica si tratta di un prolungamento del consenso o dissenso informato.

Mi spiego: se vado dal medico non accetto un trattamento sen­za conoscerne gli effetti; il medico è obbligato a informarmi sulla diagnosi, le terapie, le controindicazioni. Normalmente è la persona interessata ad accettare o rifiutare delle terapie.

Come si sa su questa materia è all’esame del Parlamento un disegno di legge della maggioranza che è già stato esaminato e approvato dal Senato e, adesso, purtroppo peggiorato, deve essere discusso e votato alla Camera dei Deputati.

È utile citare il primo articolo del disegno di legge: “La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione: a) riconosce e tutela la vita umana,…. b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona….. e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato…. f) garantisce che …..il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati,…..”

Ricordo che, nell’art. 2 la nostra Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo; nell’art. 3 si afferma la pari dignità sociale e l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge; nell’art. 13 è garantita l’inviolabilità della libertà personale; nell’art. 32 si garantisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo, ma anche la necessità di una legge per obbligare a un determinato trattamento sanitario con il limite assoluto del rispetto della dignità umana.

Mi soffermo sull’art. 3 della Costituzione (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione,…., di condizioni personali e sociali”).

In verità il disegno di legge non rispetta questo principio. Infatti, quando il medico ritiene giusto intervenire su di te con una qualsiasi terapia che lui ritenga giusta, le tue disposizioni scritte e firmate hanno meno valore che se tu fossi cosciente e potresti rifiutare, e non c’è opposizione del fiduciario o opinione di collegio medico che tenga: il medico deve solamente annotare sulla cartella clinica il motivo per cui è intervenuto su di te.

Un esempio concreto: se un malato di SLA che ha rifiutato la tracheotomia per iscritto, si risveglia tracheostomizzato per una vita (che lui avverte come tortura continua), con chi se la deve prendere?

Ecco il punto fondamentale: anche una persona che perde le sue capacità fisiche o mentali conserva il suo pieno valore e la sua dignità di essere umano e deve essere rispettato nella sua volontà.

Assecondare un malato nella sua scelta e accompagnarlo con umanità non significa per un medico essere esecutore burocratico di un ordine, ma può essere di sicuro traghettatore di un navigante al suo porto. Perché spesso morire può essere l’unica speranza di star bene per una persona.

Questo disegno di legge è stato redatto appositamente come rivincita sulla sentenza della Cassazione che aveva avuto come conseguenza la possibilità di morire per Eluana Englaro, dopo la decisione della Corte d’Appello di Milano a favore del distacco del sondino naso gastrico.

Il Governo insieme ai suoi seguaci videro in questa sentenza una usurpazione di potere, una invasione di campo. Perciò in questo progetto di legge all’art. 3, comma 5 si scomoda perfino la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, (New York, 13 dicembre 2006), secondo la quale ”alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.”

Si parla di scienza e tecnica che forniscono la nutrizione artificiale: può essere un sondino naso gastrico o una peg che si posiziona con un atto chirurgico, ma può essere anche una sacca che viene collegata con una flebo a una vena centrale. La nutrizione e idratazione artificiale vengono spacciate per sostegno vitale e non si dice che sono trattamenti sanitari.

Anche la ventilazione forzata è sostegno vitale ed anche trattamento sanitario; e anche la dialisi lo è. In rianimazione qualsiasi tipo di trattamento è sostegno vitale.

Fino a quando sono capace di comunicare con il medico, io posso rifiutare la NIA (Nutrizione e Idratazione Artificiale), nel momento che perdo coscienza questo non vale più, il sondino di Stato mi è assicurato. Gli articoli 3 e 32 della nostra Costituzione sono collegati per quello che riguarda sia la volontà attuale che quella anticipata perché è l’articolo 3 che conferma la mia pari dignità umana sia che io mi trovi in stato di coscienza che in stato di incoscienza. Questa futura legge calpesta un mio diritto sacrosanto e la Costituzione stessa. E per questo la NIA è considerata sostegno vitale, non trattamento sanitario, checché ne dicano tutte le società internazionali sul carattere sanitario della nutrizione artificiale.

Lo scopo della legge proposta dovrebbe essere, secondo qualcuno fra i favorevoli alla promulgazione, impedire altre sentenze simili a quelle emesse per Eluana Englaro. Io temo, invece, che provocherà migliaia di denunce e sentenze.

Il testo è pieno di contraddizioni e sottolinea varie volte che si vuole proibire l’eutanasia. Per questo si citano due volte gli articoli del codice penale 575, 579 e 580. Citando questi articoli, secondo me, si vogliono classificare come eutanasia, le desistenze terapeutiche che abitualmente vengono praticate, sia su richiesta dei pazienti, sia su richiesta dei loro parenti, sia per decisione dei medici, per troncare altre sofferenze. L’eutanasia nel nostro paese non è un crimine. Lo si vuole istituire?

Mi sto domandando il motivo di questa invasività nel nostro vivere. Perché non posso decidere io come voler essere curata anche quando non sarò più capace di intendere e di volere? Ma i parlamentari, i nostri legislatori non hanno avuto il dubbio sulla costituzionalità di questa proposta di legge? Spero che le radio, le televisioni, i giornali si attivino per dare le giuste informazioni ai cittadini in modo che possano giudicare.

Chiedo ai parlamentari di non fare una legge per affermare una visione etica, ma costituzionale, fruibile da tutti coloro che ne sentono il bisogno.

Serve una legge semplice. Non si imponga la propria morale, la propria coscienza a noi cittadini. Per i nostri errori rispondiamo noi.

Se tu pensi che io sbaglio e pensi che io stia meglio con la tua correzione, non mi rendi felice e tu non sei giusto. Rimani al posto tuo e lasciami felice!

di Mina Welby

IL TESTAMENTO BIOLOGICO ALL’ITALIANA E’ INCOSTITUZIONALE | Destra Blog.


Biotestamento, ad aprile la legge, Famiglia Cristiana

sempre più spesso il progresso della tecnica permette a una persona, attraverso strumenti sofisticatissimi, di sopravvivere in caso di incidente grave. Anche se spesso in condizioni molto diverse da quelle di cui si è goduto prima della malattia: è il caso, ad esempio, del  cosiddetto “stato vegetativo permanente”, dove la persona, perdute (almeno apparentemente) le funzioni cognitive che le permettono un contatto con il mondo esterno, magari per un incidente stradale o un aneurisma, conserva però integre tutte le funzioni vitali, che per continuare a funzionare devono però essere aiutate da strumentazioni che permettono l’alimentazione e la respirazione artificiale.

Le domande che sorgono allora sono le seguenti: è vita degna questa? O, soprattutto se si adotta un certo riduzionismo antropologico («è uomo solo chi riesce a comunicare con l’esterno»), ci troviamo in questi casi in un terzo ordine di status, quasi in mezzo al guado (una specie di terra franca, insomma) fra una “vita piena” e una “morte definitiva” e, dunque, si può fare quello che si vuole? E poi: chi può decidere se porre fine a un’esistenza di tal genere? La società, e per essa lo Stato, o il singolo cittadino, con le sue idee e la sua visione di vita?

Insomma, che fare in questi frangenti? In quale modo evitare il cosiddetto (e disumano, rifiutato da tutti laici e cattolici) “accanimento terapeutico” e dare dignità, allo stesso tempo, alla vita fino al suo ultimo istante, assumendo tutte le pratiche che una buona medicina permette (fra cui, soprattutto, le cure palliative)? E’ possibile, poi, fare una legge per regolare questa materia, considerando che queste situazioni variano grandemente da caso a caso?

A tale quesione si sovrappone (ma non dovrebbe visto che la fattispecie è completamente diversa) quella dell’eutanasia, la possibilità, cioè, di dare deliberatamente la morte a un soggetto che, nel pieno possesso delle sue facoltà, lo richieda per il suo stato di estrema debilitazione morale, psicolgica e fisica dovuta, ad esempio, a una grave malattia.

Indice

l’intero articolo è qui:

Biotestamento, ad aprile la legge – Famiglia – Famiglia Cristiana.


Il Disegno di legge sul testamento biologico approda domani in Aula alla Camera- ANSA.it

(ANSA) – ROMA, 6 MAR – Il Disegno di legge sul testamento biologico approda domani in Aula alla Camera e si annuncia scontro. Sul tavolo due i nodi ‘caldi’: obbligo di alimentazione e idratazione del paziente, e la relazione col medico, che non e’ vincolato a seguire le dichiarazioni anticipate di trattamento.

da: Biotestamento: Ddl domani alla Camera – Top News – ANSA.it.


Ernesto Galli Della Loggia, Confini della Volontà – Corriere della Sera

Ciò vale se egli è in stato di coscienza, se è in grado d’intendere e di volere. Ma che accade se non lo è più? Se il grado avanzato di una malattia che lo ha colpito, o un incidente improvviso, lo rendono per l’appunto incapace d’intendere e di volere? La legge sotto esame in questi giorni alla Camera stabilisce che allora egli perda in sostanza il diritto surricordato e che alla sua volontà, prima così solennemente garantita, si sostituisca invece quella del medico.

Il progetto di legge di cui stiamo parlando decreta questa perdita di diritto nel momento in cui stabilisce che sì, io posso affidare le mie volontà in materia di «attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari» a una cosiddetta «dichiarazione anticipata di trattamento» contenente perfino «la rinuncia ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamento sanitario in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale» (dunque solo in questo caso?), e posso, sì, egualmente, nominare un «fiduciario» che mi rappresenti quando non dovessi essere più cosciente. Stabilisce anche, però, che nel primo caso la mia dichiarazione non ha alcun valore vincolante ma solo un valore di «orientamento»; e stabilisce altresì, in un emendamento al testo iniziale, che anche nel secondo caso se sorge un contrasto tra il parere del mio «fiduciario» e quello del medico è il parere di quest’ultimo che ha la meglio. La mia volontà, insomma, è solo un «orientamento», ma di fatto io sono nelle mani di ciò che decide il medico.

da: I Confini della Volontà – Corriere della Sera.


Testamento biologico I PUNTI DECISIVI DEL DISEGNO DI LEGGE

Testamento biologico

I PUNTI DECISIVI DEL DISEGNO DI LEGGE

“Dichiarazioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento”

Tutela della vita e della salute: la vita è inviolabile e indisponibile anche nella fase terminale dell’esistenza (art. 1)

Consenso informato: ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole, preceduto da una corretta informazione (art. 2).

Testamento biologico: la Dichiarazione anticipata di trattamento (Dat) è un documento in cui il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Non è obbligatoria, ha validità di 5 anni ed è raccolta dal medico curante (artt. 3 e 4)

Accanimento terapeutico: in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. Tale prescrizione puà anche essere esplicitata nella Dat (artt. 1 e 3)

Eutanasia: divieto di qualunque forma di eutanasia e suicidio assistito ai sensi degli articolo 579 e 580 del codice penale (artt. 1 e 3)

Fiduciario: se nominato nella Dat, è la persona incaricata come unico interlocutore del medico per le decisioni relative alle dichiarazioni anticipate (art. 6)

Ruolo del medico: il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. E’ chiamato, nel prendere in considerazione le Dat, all’applicazione del principio dell’inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza. (art. 7)
Vincolatività: il medico non è obbligato a seguire la Dat, ma la valuta in scienza e coscienza, prendendo in considerazione anche quanto indicato dal fiduciario. In caso di controversia tra questi due soggetti, però, il giudizio del collegio medico deputato a decidere, è vincolante per il medico (art. 7)

Stato vegetativo: la cura ai soggetti in stato vegetativo diventa livello essenziale di assistenza. E’ prevista l’emanazione di linee guida a cui le Regioni si conformano per garantire l’assistenza (art. 5)

Idratazione e alimentazione: a tutti i pazienti incapaci di intendere e di volere è assicurata l’alimentazione e l’idratazione nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle. Non possono essere oggetto di Dat. (art. 3)


Biotestamento, i punti essenziali della legge in discussione – Il Foglio.it

Non parla di testamento biologico ma di “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento”, il testo di legge atteso in aula a Montecitorio subito dopo l’approvazione del Milleproroghe, a fine febbraio. Vi si vieta, all’art. 1, ogni forma di eutanasia e di assistenza al suicidio, si riconosce che “nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall’espressione del consenso informato” e si specifica che “in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura”.

L’articolo 2, tra l’altro, stabilisce che tutori, curatori e amministratori di sostegno, in caso di soggetti incapaci, hanno facoltà di prendere decisioni “avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita dell’incapace”. L’art. 3 stabilisce che nelle Dat “il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere” e “dichiara il proprio orientamento circa l’attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari”. Può “anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale”.

Non sono ammesse indicazioni che violano il divieto penale di omicidio del consenziente e del suicidio assistito, mentre, nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, “alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”. La quale è facoltativa, dura cinque anni, può essere modificata in ogni momento e assume rilievo solo se il soggetto si trova “nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, di assumere le decisioni che lo riguardano”.

Le volontà espresse nelle Dat sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario (o i parenti, se non c’è fiduciario nominato)  annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno, ma “non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica”. In caso di contrasto tra fiduciario e medico curante, la questione è sottoposta a un collegio di medici, “il cui parere è vincolante per il medico curante, il quale non è comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. Resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità e della indisponibilità della vita umana”.

da: Biotestamento, i punti essenziali della legge in discussione – [ Il Foglio.it › La giornata ].


“io non costringo, curo” FIRMA l’ Appello dei medici e degli operatori sanitari per la libertà di scelta sul testamento biologico contro l’accanimento terapeutico Primi firmatari: Ignazio Marino, Umberto Veronesi, Amato De Monte

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“io non costringo, curo”

FIRMA l’ Appello

dei medici e degli operatori sanitari

per la libertà di scelta

sul testamento biologico

contro l’accanimento terapeutico

Primi firmatari:

Ignazio Marino, Umberto Veronesi, Amato De Monte

http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16649


Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

In sede consultiva, la Commissione ha proseguito l’esame del testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato ed abb. Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (Rel. Bertolini – PdL).


Gaetano De Luca, Testamento biologico, che cos’è e chi potrebbe utilizzarlo | Muoversi Insieme

In questi giorni in Parlamento dovrebbe riprendere la discussione del progetto di legge sul testamento biologico. In attesa che il nostro legislatore riesca ad approvare un testo che sia in grado di riflettere gli orientamenti di tutti e che sia davvero nell’interesse dei cittadini, vediamo di capire esattamente in cosa consiste questo strumento e quali sono le ragioni che ne giustificano l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico.
Il testamento biologico consiste in unadichiarazione anticipata di volontà con la quale una persona, nel pieno possesso delle sue capacità mentali e nella piena consapevolezza di ciò che desidera, dà disposizioni in ordine ai futuri trattamenti sanitari nel caso in cui non sia più in grado di decidere per sopravvenuta incapacità.
Il testamento biologico trova quindi applicazione solo nel caso in cui una persona malata, a causa della sua incapacità di intendere e volere, non possa più esprimere il proprio consenso se e come voglia essere curata.

…..

segue qui:

Testamento biologico, che cos’è e chi potrebbe utilizzarlo | Muoversi Insieme.


Governo e Parlamento – Biotestamento: ripreso l’esame alla Camera

Dopo un lungo stop la commissione Affari costituzionali ha ripreso l’esame del provvedimento per fare in modo che per febbraio si possa veramente arrivare al voto dell’Aula della Camera come deciso dalla conferenza dei capigruppo pochi giorni fa.
Certo poi il biotestamento, avendo subito delle modifiche, dovrà tornare al Senato dove era stato approvato quasi due anni fa nel marzo del 2009.
Tra le modifiche più importanti apportate dalla commissione Affari sociali c’è da registrare l’apertura su alimentazione e idratazione che non sono considerate terapie e quindi potranno essere sospese qualora dovessero risultare inefficaci.

“Il testo non è stato stravolto – disse all’epoca Giuseppe Palumbo (Pdl), presidente della commissione Affari sociali della Camera, dopo l’approvazione – ma ci sono state delle modifiche importanti che lo hanno cambiato un pò senza mutarne la struttura”.

Un lavoro lungo e delicato quello svolto da Palumbo e colleghi durato dieci mesi: da luglio 2009 a maggio 2010 poi lo stop improvviso in cui sembrava che la Camera si fosse dimentica del biotestamento. Fino a pochi giorni fa quando comoe detto la conferenza dei capigruppo, nel decidere l’agenda dei lavori per il 2011, ha stabilito per il testamento biologico l’esordio in Aula a febbraio.

I nove articoli su cui si confronterà l’Assemblea di Montecitorio che compongono il ddl, seppur con delle modifiche, è il testo Calabrò licenziato dal Senato con 150 voti a favore, 123 contrari e 3 astenuti, nel marzo del 2009.

Queste le principali novità introdotte in Commissione Affari sociali della Camera

vai alla scheda:

QS – Quotidiano Sanità: Governo e Parlamento – Biotestamento: ripreso l’esame alla Camera.


Sibilla Santoni è l’avvocato di Firenze che ha ottenuto dal Tribunale la nomina di un amministratore di sostegno (figura già prevista dalla legge ed utilizzata soprattutto per la gestione patrimoniale e la tutela del benessere di minori e persone con deficit pschici) per un uomo di 70 anni in buona salute che voleva delegare la moglie a rappresentare le sue volontà in caso di grave malattia che ne pregiudicasse l’autodeterminazione, da QS – Quotidiano Sanità

….

Una legge ancora non c’è. E tutti i tentativi di trovare vie legali alternative per dare ad ogni persona la possibilità di redigere un biotestamento (“Dichiarazioni anticipate di trattamento” è il termine corretto) sono state bloccate, come nel recente caso della circolare firmata dai ministri Fazio, Maroni e Sacconi che ha dichiarato illegittime le Dichiarazioni anticipate di trattamento affidate ai registri Comunali: “Nessuna norma di legge – si legge sulla circolare – abilita il Comune a gestire il servizio relativo alle dichiarazioni anticipate di trattamento”.
Da oggi, però, c’è un modo legale di far valere il biotestamento. Ed è la nomina, davanti a un giudice tutelare, di un “amministratore di sostegno” a cui affidare il compito, in caso di perdita di coscienza e malattia grave, di interrompere le cure, comprese l’alimentazione e l’idratazione artificiale.
A stabilirlo è stato un decreto del giudice tutelare del Tribunale di Firenze, Salvatore Palazzo, che lo scorso 22 dicembre ha accolto il ricorso di un cittadino di 70 anni, in perfetta salute.

I dettagli della vicenda raccontati a Quotidiano Sanità da Sibilla Santoni, l’avvocato di Firenze che ha seguito il caso.

da: QS – Quotidiano Sanità: cronache – Biotestamento. Parla l’avvocato di Firenze che ha convinto i giudici: l’amministratore di sostegno può fermare le cure.


Biotestamento, una decisione del tribunale di Firenze riaccende le polemiche

Il testamento biologico, che riprenderà il suo iter parlamentare a febbraio, torna di nuovo a fare discutere. A riaccendere il conflitto tra maggioranza e opposizione è stata  la decisione del Tribunale di Firenze, che accolto il ricorso di un uomo di 70 anni in buona salute, in cui chiedeva “la nomina di un amministratore di sostegno autorizzato, per il tempo di eventuale perdita della capacità autodeterminativa”, ad opporsi a determinati trattamenti sanitari quali la respirazione artificiale.

Il tribunale ha anche dato l’ok a cure che annullino il dolore anche se ci fosse un rischio di anticipare la morte del paziente. I temi etici, biotestamento in primis, potrebbero diventare dunque essere il terreno su cui si consumera’ l’ennesimo scontro tra Pdl e Terzo Polo.

da: Biotestamento, una decisione del tribunale di Firenze riaccende le polemiche.


Demetrio Neri, Autodeterminazione e testamento biologico, Le Lettere

Autore :
Titolo : Autodeterminazione e testamento biologico
Sottotitolo: Perché l’autodeterminazione valga su tutta la vita e anche dopo
A cura di : Neri, D.
Collana : Etica pratica e bioetica – 3
Argomento: Manuali
ISBN : 9788860873545
Anno : 2010
Pagine : 148
Segnala ad un amico Versione stampabile PREZZO€ 14,00 € 11,90
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Il volume raccoglie testi e testimonianze su un tema bioetico di grande attualità: il “testamento biologico”, ossia quel tipo di documento che consente a ogni cittadino di esercitare, anche nel caso in cui sopraggiunga uno stato di incoscienza, il diritto costituzionale di esprimere la propria volontà circa i trattamenti sanitari ai quali desidera o non desidera essere sottoposto. Una legge in materia è attualmente in discussione alla Camera dei deputati, dopo essere stata approvata dal Senato nel marzo 2009. I testi qui raccolti esprimono forti critiche sui contenuti di questa legge, critiche che riguardano non solo singoli aspetti di essa, quanto la filosofia stessa che la ispira, giudicata fortemente limitativa del principio di autodeterminazione nei confronti dei trattamenti sanitari sancito dall’art. 32 della Costituzione. Il volume contiene anche un’ampia Introduzione storico-teorica che offre al lettore l’opportunità di farsi un’idea, ed eventualmente approfondire grazie alle indicazioni bibliografiche, l’ampio ventaglio di problematiche connesse al tema

Le Lettere-Autodeterminazione e testamento biologico-I testi qui raccolti esprimono forti critiche sui contenuti di questa legge, critiche che riguardano non solo singoli aspetti di essa, quanto la filosofia stessa che la ispira, giudicata fortemente limitativa del principio di autodeterminazione..


Emanuele Severino: Si dice che a queste sue disposizioni non si può dar corso perché nulla assicura che nel frattempo l’ interessato non abbia cambiato parere. Ma si dimentica che, d’ altra parte, non c’ è nemmeno nulla che assicuri che, invece, il parere l’ ha cambiato

Il filosofo Emanuele Severino, 81 anni, parla al telefono dalla sua casa di Brescia. «Ho già detto a suor Giusy – che con il professore Zaninetta guida la Domus ed è a sua volta docente all’ Università Cattolica – che quando toccherà a me, vorrò andare da loro per morire come è morta mia moglie. Si è detta d’ accordo. Ma c’ è chi non sopporta di morire in questo modo. Non c’ è ovunque una Domus come quella di Brescia. C’ è invece una legislazione in base alla quale è possibile incriminare i medici per omicidio quando si ritiene che essi abbiano sospeso un’ assistenza che ancora non era accanimento terapeutico. Chi stabilisce quando esso incomincia? Che fare quando i medici hanno paura o si adeguano in coscienza alle direttive della Chiesa o mascherano con queste direttive la loro paura per altro legittima?». Lei condanna il gesto di Mario Monicelli? «Condannare non fa parte della logica del mio discorso filosofico. Mi sembra d’ altra parte che abbia più della nobiltà che del suo contrario. Ho sempre trovato contraddittoria una legislazione che non punisce il suicidio non riuscito, tentato da chi aveva la capacità di compierlo; e invece punisce il medico che rispetto a uno che non abbia la capacità di farlo è il caso Welby lo aiuta ad uccidersi. Con la conseguenza che, quando il medico non intende essere incriminato, il suicidio di questo secondo candidato alla morte è reso impossibile. Questa legislazione impedisce che i cittadini siano uguali di fronte alla legge. Con una legge che invece li rendesse uguali, Monicelli non sarebbe morto in questo modo, doppiamente tragico». Serviva un gesto così drammatico perché tornasse ad essere pronunciata nelle stanze della politica la parola eutanasia. Perché? «Perché l’ attuale legislazione è tollerata dalla Chiesa, e ci sono molti interessi a non infastidire la Chiesa. E chi, affetto da male irreversibile e ormai incosciente, ha lasciato scritto o comunicato a persone di sua fiducia che quando non fosse più in grado di alimentarsi da solo desidera che anche l’ alimentazione artificiale venga sospesa e sia lasciato morire? È quanto chiederò alla Domus. Si dice che a queste sue disposizioni non si può dar corso perché nulla assicura che nel frattempo l’ interessato non abbia cambiato parere. Ma si dimentica che, d’ altra parte, non c’ è nemmeno nulla che assicuri che, invece, il parere l’ ha cambiato. Chi lo assiste si trova quindi dinnanzi a due possibilità equivalenti, e, se non ci sono altri indizi, perché scartare e non far valere l’ unico indizio che si ha a disposizione, cioè la volontà che costui ha a suo tempo espresso? Anche per questo il testamento biologico è indispensabile

via«Quando tutto sarà ormai inutile chiederò di morire».


Maurizio Cecconi, REGISTRI COMUNALI DEI TESTAMENTI BIOLOGICI, Rete Laica Bologna

BIOTESTAMENTO. CECCONI: “1, 10, 100, 8.094
REGISTRI COMUNALI DEI TESTAMENTI BIOLOGICI”

Maurizio Cecconi, portavoce della Rete Laica Bologna, in
merito alla circolare ministeriale Fazio, Sacconi e Maroni.

“Secondo la circolare emanata dai Ministri Fazio, Sacconi e Maroni, i registri comunali dei testamenti biologici sarebberoillegittimi e inefficaci. Illegittimi in quanto in quanto “sulla materia del fine-vita l’unico a poter legiferare è lo Stato”. Illegittimi in quanto avrebbero il compito di “attribuire certezza giuridica a specifiche situazioni” e tale compito è “sempre stato riservato allo Stato”.

A questo proposito occorre sottolineare che i Comuni che hanno istituito un “registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento” non hanno in nessun modo legiferato, assumendosi prerogative proprie del Parlamento, bensì deliberato coerentemente col quadro giuridico attuale, in cui la Costituzione, all’art. 32, riconosce al paziente il diritto ad accettare o rifiutare una terapia medica, e con l’assenza di una legge ordinaria in materia. Qualora dovesse esserci una legge, questa non potrà che disciplinare il diritto costituzionale all’autodeterminazione.

Per quanto concerne invece l’attribuzione di “certezza giuridica”, i ministri usano le parole per depistare, ben coscienti che nessun comune s’è mai prefisso questo scopo. Quando nel 2009 presentammo, come Rete Laica Bologna, la proposta di delibera d’iniziativa popolare per l’istituzione del registro dei testamenti biologici, in seguito a richieste di chiarimenti, allegammo anche il parere giuridico del professor Vittorio Angiolini, legale di Beppino Englaro. Nel parere del professor Angiolini possiamo leggere che “un documento contenente direttive anticipate in materia non può che avere un valore meramente probatorio, circa un volere da prendere in considerazione secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in forza direttamente del disposto degli artt. 13 e 32 Cost.”.

Dunque, valore probatorio e non certezza giuridica. Tradotto in parole semplici significa che i testamenti biologici depositati possono costituire prova dell’effettiva volontà di una persona e quindi concorrere alla decisione di un giudice, in merito ai trattamenti sanitari a cui sottoporre un paziente non più cosciente.

A questo servono: ad evitare che i tribunali impieghino 17 anni per ricostruire le volontà precedentemente espresse, come nel caso di Eluana Englaro, dove non esisteva un foglio da lei autografato, con le sue decisioni in materia di trattamenti sanitari. L’assenza di quel foglio, altrimenti detto testamento biologico o dichiarazione anticipata di trattamento, ha obbligato il giudice a ricostruire la sua volontà attraverso l’estenuante audizione di parenti e amici.

Pare poco ai signori Ministri? A noi no. Paiono inefficaci ai signori Ministri? A noi no.

Ribadiamo, pertanto, la nostra più volte reiterata richiesta che il registro dei testamenti biologici diventi operativo anche nel Comune di Bologna. Uno nella nostra città e uno per ciascuno degli 8.094 Comuni italiani.

Infine, con un po’ di sano umorismo, anche nero dato l’argomento, non si può non ridere di questa esorbitante dichiarazione pluriministeriale: “occorre considerare che la materia del fine-vita rientra nell’esclusiva competenza del legislatore nazionale e non risulta da questi regolata”.

Ne arguiamo che, in attesa che il legislatore provveda a regolare il fine-vita, sia vietato morire, con possibili sanzioni per chi si sottrae a questa limpida attuazione della nostra Costituzione”.

da: Biotestamento. 1, 10, 100, 8094 registri comunali « Rete Laica Bologna.


BIOTESTAMENTO: per il GOVERNO, REGISTRI COMUNALI ILLEGITTIMI

I registri per la raccolta dei testamenti biologici istituiti da diversi Comuni italiani non hanno alcun valore giuridico e sono illegittimi (in quanto sulla materia unico a poter legiferare e’ lo Stato). Lo chiariscono in una nota congiunta il ministro dell’Interno Roberto Maroni, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, e il della Salute, Ferruccio Fazio, che hanno firmato oggi la circolare relativa ai Registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento. In linea generale, rileva la circolare, “occorre considerare che la materia del “fine vita” rientra nell’esclusiva competenza del legislatore nazionale e non risulta da questi regolata.
L’intervento del Comune in questi ambiti appare pertanto esorbitante rispetto alle competenze proprie dell’ente locale e si traduce in provvedimenti privi di effetti giuridici. I registri istituiti presso pubbliche amministrazioni rispondono alla preminente finalita’ di attribuire certezza giuridica a specifiche situazioni (provenienza e data di deposito di un determinato documento, dati identificativi di una persona, ecc.). Il compito di disciplinare la materia delle certezze giuridiche, implicando rilevanti effetti che possono anche condizionare l’esercizio di diritti fondamentali, e’ sempre stato riservato allo Stato, al quale spetta di stabilire quali siano gli effetti probatori degli atti conservati da pubblici ufficiali (si vedano, ad esempio, gli articoli da 449 a 455 del codice civile per quanto riguarda gli atti di stato civile)”.
Quindi nessuna norma di legge abilita il Comune a gestire il servizio relativo alle dichiarazioni anticipate di trattamento”. Una legge dello Stato “e’ particolarmente necessaria perche’ vengono implicate anche altre materie come la tutela della salute, della famiglia e della privacy, nell’ambito delle quali il Comune non puo’ certamente agire in assenza di una disciplina statale che ponga principi e definisca la competenze di vari soggetti pubblici coinvolti”.
Quindi, concludono i ministri, “non si rinvengono elementi idonei a ritenere legittime le iniziative volte alla introduzione dei registri per le dichiarazioni anticipate di trattamento. In tale quadro si potrebbe, anzi, ipotizzare, nel caso in cui si intenda dar comunque corso ad iniziative del genere, un uso distorto di risorse umane e finanziarie, con eventuali possibili responsabilita’ di chi se ne sia fatto promotore”.

da AGI News On – BIOTESTAMENTO: GOVERNO, REGISTRI COMUNALI ILLEGITTIMI.


Testamento biologico e libertà di scelta, dibattito con Mina Welby, Valerio Pocar, Luciano Orsi, Andreas Kohen, Cantù, Sala consiliare Piazza Marconi, 15 ottobre 2010, ore 21


Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento

In sede consultiva, ha iniziato l’esame del nuovo testo recante Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento (C2350, approvato in un testo unificato dal Senato, e abb. – rel. Bertolini, PdL)


Mappa delle iniziative sul Registro del Testatemento Biologico | Associazione Luca Coscioni


Testamento biologico: Comune S.Salvo istituzione registro

S.SALVO (CHIETI), 12 SET – Il Consiglio comunale di San Salvo ha approvato all’unanimita’ l’istituzione del Registro sul testamento biologico.

Questo registro gia’ presente in oltre 40 Comuni italiani, consente ai cittadini di dichiarare anticipatamente le proprie volonta’ relative ai trattamenti sanitari da ricevere qualora si verificasse il caso di una malattia in cui il paziente non puo’ piu’ decidere e di scegliere anche l’eventuale rinuncia dell’alimentazione e idratazione artificiale. (ANSA).

Testamento biologico: ok Comune S.Salvo istituzione registro – Abruzzo – ANSA.it.


Il registro dei testamenti biologici nel tuo Comune – scopri come ottenerlo. | Associazione Luca Coscioni

Il registro dei testamenti biologici nel tuo Comune – scopri come ottenerlo.

Oltre alla petizione rivolta al parlamento affinché vi sia una legge sulle scelte di fine vita che rispetti il diritto all’autodeterminazione dell’individuo, lanciamo un appello perché in tutte le amministrazioni locali - in primo luogo i comuni – siano istituiti dei pubblici registri atti a ricevere le dichiarazione anticipate di volontà (i c.d. testamenti biologici).

Qui di seguito (ed in allegato) riportiamo la bozza di delibera tipo che abbiamo elaborato.
Non aspettare che altri si attivino per te, scarica il documento e presentalo ai tuoi conoscenti al tuo Sindaco, ai tuoi referenti locali e chiedi che venga messo in votazione.
Se non credi vi sia spazio per una iniziativa direttamente in seno al tuo comune organizza una raccolata firme per una delibera di iniziativa popolare (l’Associazione ti auterà per ogni consulenza ed organizzazione info@lucacoscioni.it).
Se ti sei attivato, scarica il modello di delibera, inviaci una mail ad info@lucacoscioni.it indicando il comune presso cui hai preso preso contatti  (specificando con chi, es. Il Sindaco, i Consiglieri comunali), ti risponderemo il prima possibile.
In caso non vi sia nello Statuto la possibilità di presentare una delibera di iniziativa popolare, promuovi la delibera nche attraverso la petizione al Comune (scarica la petizione per il registro)
TESTO DELIBERA TIPO
***************
Nota: la presente bozza di delibera è idonea anche ad essere utilizzata per una proposta di delibera di iniziativa popolare, ma in tal caso è necessario consultare le specificità dei singoli statuti comunali per effettuare le modifiche formali che questi prevedono.
****************
COMUNE DI …………………………………
DELIBERA C. C. N. ….. DEL ………….
Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO)
Il Consiglio Comunale di …………………………………………
Premesso che
  • Per testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico. E’ conosciuto anche come “Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari”. La persona che redige un testamento biologico nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi.
  • Il testamento biologico (con la denominazione di “Living will”) è stato introdotto per legge negli Stati Uniti nel 1991. Una delle principali affermazioni della legge americana è quella relativa alla idratazione ed alla alimentazione artificiali, che sono considerate a tutti gli effetti come terapie ed in quanto tali possono essere rifiutate attraverso il testamento biologico. Lo stesso principio è seguito nelle leggi esistenti negli altri paesi occidentali ed è stato costantemente ribadito nelle sentenze sull’argomento, oltre che nella valutazione dei più illustri scienziati che hanno studiato il tema delle scelte di fine vita. Da allora, la maggior parte dei paesi occidentali ha legiferato in materia. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici. In Italia, l’articolo 32 della Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un “diritto perfetto”, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato.Parimenti, l’art 13 della Costituzione afferma che “la libertà personale è inviolabile”, rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia, il problema si pone – come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro – nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà di rifiutare determinate terapie. Per questo motivo è necessario approvare una legge che stabilisca in modo chiaro le modalità di redazione e di registrazione del testamento biologico e di nomina del fiduciario, così che ciascuno possa dichiarare, ora per allora, la propria volontà circa le terapie da accettare o rifiutare in situazioni come quella descritta, vincolando i medici ad attenersi alla volontà così espressa.
Considerato che:
- la carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all’atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all’integrità della persona ( titolo 1, Dignità, art 3 Diritto all’integrità personale);
- la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 28 marzo 2001, sancisce all’art. 9 che “ i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione”;
Preso atto che:
il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all’art. 16 che “ il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato…”, all’art 35 sancisce che “ il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente… In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti …curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.” Inoltre all’art 38 si afferma che “ il medico deve attenersi,… alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi…Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.”
Valutato altresì che:
il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che “ … appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate… che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina…”. Inoltre il CNB specifica che “ le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall’interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà”.
Considerato che:
la Magistratura si è più volte espressa in questo senso, esaminando in particolare i casi Welby, Nuvoli ed Englaro, in assenza di una normativa nazionale in materia.
Preso atto che:
secondo l’Eurispes il 74,7 degli italiani esprime parere favorevole all’introduzione del testamento etico.
Considerato che
in questo scenario, l’Ente Comune è nella possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotore di atti amministrativi volti ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario.
Tutto ciò premesso,
Il CONSIGLIO COMUNALE impegna la GIUNTA COMUNALE :
  1. a predisporre un modulo che raccolga le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nel quale ogni cittadino interessato possa esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari sia in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante sia in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione;
  1. ad istituire un registro telematico che raccolga le dichiarazioni e a definirne il regolamento d’accesso;
  1. a trasmettere periodicamente le dichiarazioni raccolte ai Soggetti Istituzionali delegati per legge alla pubblicizzazione, nelle more della entrata in vigore di una normativa nazionale che regolamenti la materia, in particolare:
  • Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,affinché la dichiarazione venga inserita nella tessera sanitaria personale del dichiarante.
  • All’ ARSAN e all’Assessorato Regionale alla Sanità della Regione, affinché provveda ad istituire un registro provvisorio regionale, nelle more dell’entrata in vigore di una legislazione nazionale in materia.
  • Alla ASL competente per territorio, affinché anch’essa istituisca un registro provvisorio , nelle more dell’entrata in vigore delle leggi regionali e nazionali che regoleranno la materia.
  • Al medico di famiglia della persona che ha sottoscritto la Dichiarazione anticipata di volontà, affinché ne tenga debito conto in ogni momento del percorso medico-assistenziale della persona che ha espresso la volontà.
Si delega il Segretario Comunale a trasmettere la Delibera al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, al Comitato Nazionale di Bioetica, alla Regione, alla Provincia, all’ASL competente per territorio.
La Delibera è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il registro dei testamenti biologici nel tuo Comune – scopri come ottenerlo. | Associazione Luca Coscioni.


Il Comune di Novellara (RE) approva il testamento biologico | Nelle tue mani

Dopo un percorso condiviso si è arrivati a confermare un’opportunità che attesta i principi fondamentali della Costituzione

Novellara (RE), 12 giugno 2010 – Dopo numerose ed approfondite commissioni consiliari congiunte (Welfare con Affari Istituzionali) è passata al vaglio del Consiglio Comunale l’istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (D.A.T.), il documento per esprimere anticipatamente la volontà circa i trattamenti medico-sanitari ai quali si desidera o non si desidera essere sottoposti nel caso in cui, per un infortunio o l’evoluzione di una patologia invalidante, non si fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato all’atto medico

Era stato il gruppo di maggioranza ad avviare questo percorso di conoscenza e sensibilizzazione, attraverso una mozione che potesse indirizzare il Consiglio ad offrire ai cittadini di Novellara, e non solo, la libertà ed il diritto all’autodeterminazione personale, alla luce di un quadro normativo ancora poco chiaro.

Sono stati quindi convocati una serie di medici e legali esperti: il dott. Fiorenzo Orlandini (Hospice Guastalla), la dottoressa Angela Mazzocchi (coordinatrice provinciale del servizio di nutrizione artificiale), l’avvocato Maria Grazia Scachetti, ed ha avuto modo di presentare anche la sua posizione il dott. Sergio Leoni, invitato da parte del PdL.

E’ stato proprio il partito della Fantinati a distanziarsi infine dalla tematica esprimendo parere contrario dal punto di vista etico, mentre Lega Nord oltre ad avere approvato il registro ha espresso un plauso ai Presidenti delle Commissioni ed all’assessore Roberto Gelosini per il lavoro condotto nelle commissioni, invitando a dare massima comunicazione dell’importante risultato.

Modulistica e glossario guideranno gli interessati nel comprendere questo servizio istituito dal Consiglio. Si ritiene comunque fondamentale la necessità da parte di ciascun interessato di rivolgersi e richiedere le informazione medico-scientifiche necessarie alla comprensione delle terminologie utilizzate nel modello di DAT.

La DAT non è vincolante ma è previsto che sia presa in assoluta considerazione dai medici che hanno in cura il dichiarante.

Ecco alcune informazioni necessarie sul Regolamento:

Chi può compilare una DAT: soltanto persone maggiori di diciotto anni di Novellara e comunque tutti coloro che hanno interesse a presentarla

Dove rivolgersi: il registro sarà gestito dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Come procedere alla registrazione: le DAT sono redatte in forma scritta e si consiglia la sottoscrizione da parte dell’interessato, da parte dei fiduciari, se nominati, in segno di accettazione e del medico di famiglia per conoscenza.

Le DAT devono essere consegnate in busta chiusa e la busta dovrà contenere altre alla DAT una copia fotostatica dei documenti di identità dei sottoscrittori. Dalla prossima settimana sul sito del Comune alla voce procedimenti e modulistica saranno visibili modulistica ed altro materiale informativo.

Quanto costa: l’iscrizione al registro comporta un rimborso spese di 20 euro.

Modifiche e revoche: il dichiarante in qualsiasi momento può revocare o modificare la DAT, anche se resa in forma orale ed avrà effetto immediato per sé e per i medici.

Durata: la DAT è valida cinque anni. Alla data di scadenza, in assenza di rinnovo, infatti la DAT verrà cancellata.

Il Comune di Novellara (RE) approva il testamento biologico | Nelle tue mani.


Asl di Nuoro, La valorizzazione delle professioni sociali nei percorsi di fine vita, Nuoro 17 settembre 2010 aula conferenze Via Collodi 3, 9-13; 14-18

Relatori:

  • F. Palomba
  • G. Doa
  • M. Welby
  • P. Lisi
  • N. Martinelli
  • U.  Albano

maggiori dettagli nel volantino: La valorizzazione delle professioni sociali nei percorsi di fine vita


Guy Brown, Una vita senza fine? invecchiamento, morte, immortalità (The Living End, 2008), edizione italiana a cura di Edoardo Boncinelli, traduzione di Gianbruno Guerrerio, Raffaello Cortina, Milano 2009

La ricerca di Guy Brown, con una potente griglia argomentativa che spazia  fra biologia cellulare e incursioni nella statistica e ancora nelle mitologie della storia umana, va oltre ciascuno di questi approcci. E ci indica i problemi: con le piccole dita della mano ci fa vedere le immensità.
Sono certo che potrà costituire un ottimo aiuto all’esercizio di compiti professionali di chi si occupa di persone anziane o disabili, ma anche un libro da comodino per chi sta invecchiando e verifica sul proprio corpo e sulla propria psiche i processi transizionali che sfumano dalla vita a quel territorio che ciascuno avrà la ventura di attraversare.
Un testo miliare e originale che va al cuore della questione:
la medicina è stata efficace nell’allontanare la morte, ma poco sa o può fare per le patologia gravemente invalidanti che – dunque – riverberano il loro peso su tipi di servizio o su famiglie non più allenate a sostenerne la quotidianità ed il passare dei giorni

Paolo Ferrario


dalla prefazione di Edoardo Boncinelli:

Ogni essere vivente è come una bolla di ordine che si genera e si sostiene per qualche tempo in un mare di disordine.
Quando parte è piccola e incerta; poi cresce e si stabilizza. Dopo una breve permanenza nel suo optimum – e dopo aver dato inizio, se tutto va bene, a qualche altra avventura vitale – la bolla comincia a dare segni di instabilità ed entra in contrazione, funzionale se non strutturale. Infine finisce, progressivamente o di schianto. Nei secoli, senza remissione.
Questa potrebbe essere la parabola della vita e della morte, una parabola con il pregio della lucidità, se non della poeticità. E senza indulgenze e ammiccamenti.
Se la bolla rappresenta un animale, è tutto qui. Poiché quello non sa che finirà e non sa nemmeno che è vivo. Che alternativa esiste infatti per lui all’essere vivo? Essere vivo è l’unico suo stato possibile. Essere vivo ed essere impegnato a mantenersi tale, sempre e comunque. In barba alla morte, che è estranea alla vita vissuta.
Diverso è il caso nostro, perché noi possiamo “vivere” la morte. Se la bolla corrisponde a un essere umano, essa si anima allora di aspettative, di speranze e di timori. E qui casca l’asino! Tutti sappiamo che gli uomini muoiono, ma a nessuno appare chiarissimo che anche lui morirà. Soprattutto perché non sa quando. Perché anche noi un po’ animali siamo e l’unico stato concepibile è quello di vivente, e magari impegnatissimo. Ciononostante, “sappiamo” che prima o poi dovremo morire, con la spiacevole complicazione che dovremo invecchiare.


Che se ne parli ogni giorno o che non se ne parli mai, il pensiero della morte, e dell’invecchiamento, non ci abbandona mai, non fosse altro che perché siamo circondati da tanti altri esseri umani con i quali interagiamo a vario titolo. Forse, allora, è meglio affrontarlo direttamente l’argomento, in forma mitica, in forma poetica o dal punto di vista scientifico.
La nostra è l’epoca della scienza e della tecnologia, e anche di un certo grado di pianificazione sociale. E’ naturale, quindi, che anche della morte, dei suoi prodromi e delle sue conseguenze se ne parli scientificamente e con un occhio al sociale. Senza mai dimenticare il versante poetico e mitologico, immaginati dalla fragile bolla.
E quello che fa questo libro dove non manca nulla. Ognuno potrà trovarvi quello a cui è più interessato, dalle parole del Libro dei Morti dell’antico Egitto alle insidie della malattia di Alzheimer, dal mito di Aurora e Titone ai meccanismi dell’invecchiamento cellulare, dalla saga di Gilgames alle ragioni dell’incredibile allungamento della vita che stiamo tutti vivendo.
Eccezionalmente aggiornato dal punto di vista scientifico, dotto e ben documentato, è il libro su tutti gli aspetti della morte, almeno di quelli che si possono concepire in vita. La morte e l’invecchiamento sono girati e rigirati da tutti i lati e guardati con occhio attento e appassionato. Come dire che si tratta del meglio che si possa fare, con questo come con molti altri argomenti. Chi cerca l’”essenza” della morte, o magari della vita o di tutte le altre cose che interessano i vivi, dovrà però rinunciare. O cercarsela da sé.
Il bello della vita è che la si vive una volta sola, non ha antecedenti e va in scena senza un’ora di prove. “La morte si sconta vivendo“, ha detto Ungaretti.


INDICE


Prefazione {Edoardo Boncinelli)


1. Inizi e fini
Interludio 1
Breve storia della morte e della dannazione


2. La faccia mutevole della morte
Interludio 2
Il significato della morte


3. Un calcio al secchio
Interludio 3
La ricerca dell’immortalità


4. La morte si frantuma
Interludio 4
Gli immortali di Luggnagg


5. Perdere il senno
Interludio 3
L’anima mortale


6. L’Io digitale
Interludio 6
La paura della morte


7. La morte cellulare
Interludio 7
Quando diventiamo vecchi?


8. Invecchiamento
Interludio 8
Dobbiamo resistere alla morte?


9. Immortalità
Poscritto
Come dovremmo morire?

da Antologia del tempo che resta: Guy Brown, Una vita senza fine? invecchiamento, morte, immortalità (The Living End, 2008), edizione italiana a cura di Edoardo Boncinelli, traduzione di Gianbruno Guerrerio, Raffaello Cortina, Milano 2009

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Disegno di legge in materia di testamento biologico, approvato dal Senato il 26 marzo 2010 e tramesso alla Camera dei deputati: il Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

Disegno di Legge n. 10/A

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

Art. 1.

(Tutela della vita e della salute)

1. La presente legge, tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all’interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;

c) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall’espressione del consenso informato nei termini di cui all’articolo 2, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

d) impone l’obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, riconoscendo come prioritaria l’alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica nonché di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute nonchè all’alleviamento della sofferenza;

f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.

Art. 2.

(Consenso informato)

1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L’espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefìci e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonchè circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L’alleanza terapeutica costituitasi all’interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. E’ fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere adeguatamente documentato.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.

6. In caso di interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l’assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo dall’amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall’articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell’incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall’articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace o incapace di intendere e di volere e l’urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso informato così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai princìpi della deontologia medica nonchè della presente legge.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto.

Art. 3.

(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento)

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell’eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all’articolo 6.

2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l’attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purchè in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

[3. ...]

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, o sperimentale.

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

6. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l’alimentazione e l’idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano.

La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza.

Art. 4.

(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento)

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonchè sottoscritte con firma autografa.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell’atto ai sensi del comma 1, termine oltre il quale perde ogni efficacia La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

Art. 5.

(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo)

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta le linee guida cui le Regioni si conformano nell’assicurare l’assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente.

Art. 6.

(Fiduciario)

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

2. Il fiduciario se nominato è l’unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell’esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

[3. ...]

4. Il fiduciario se nominato si impegna a vigilare perchè al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.

5. Il fiduciario se nominato si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

6. Il fiduciario se nominato può rinunciare per iscritto all’incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest’ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.

Art. 7.

(Ruolo del medico)

1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.

2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell’inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

[3. ...]

[4. ...]

5. Nel caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici composto da un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza regionale.

Art. 8.

(Autorizzazione giudiziaria)

1. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, su parere del collegio medico, di cui all’articolo 7, o, in caso di urgenza, sentito il medico curante.

2. L’autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di inerzia da parte dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il medico è tenuto a dare immediata segnalazione al pubblico ministero.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. E’ istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico. II titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del Registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle in uffici dedicati presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al Registro di cui al comma 1.

3. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dall’imposta di bollo e da qualunque altro tributo.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All’attuazione del medesimo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

in http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/29638.htm


Testamento biologico. Idee ed esperienze per una morte giusta di Giorgio Cosmacini, Milano, mercoledì 17 marzo 2010, ore 18 Libreria la Feltrinelli Manzoni, via Manzoni 12

Milano, mercoledì 17 marzo 2010, ore 18

Libreria la Feltrinelli Manzoni, via Manzoni 12

La Società editrice Il Mulino ha il piacere d’invitarLa alla presentazione del volume

Testamento biologico. Idee ed esperienze per una morte giusta

di Giorgio Cosmacini

Ne parleranno insieme all’autore

Roberta De Monticelli e Giuseppe Laras

Cliccando sul titolo potrà accedere alla scheda del volume disponibile in libreria

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