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IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE DOPO LA RIFORMAAggiornato con la Legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali – G.U. n. 293 del 17-12-2012) Completo di casi nazionali e internazionali |
Archivi categoria: diritto famiglia
l’ipotesi della Sindrome di Alienazione Parentale (PAS) “necessita di un conforto scientifico”
Alienazione parentale. Cassazione: sindrome non ha basi scientifiche solide
25 MAR - Per la Corte l’ipotesi della Sindrome di Alienazione Parentale (PAS) “necessita di un conforto scientifico”. Altrimenti si corre il rischio “di adottare soluzioni potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che teorie non rigorosamente verificate pretendono di scongiurare”.
La soddisfazione della Sip.
Assegno di mantenimento del coniuge e dei figli – Maggioli editore
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L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE E DEI FIGLI Con Cd-Rom contenente: Con Casi risolti |
Riconoscimento del figlio naturale dopo la riforma, Maggioli editore
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IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE DOPO LA RIFORMA Aggiornato alla Legge 10 dicembre 2012, n. 219
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INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE: DILEMMI ETICI E CRITERI DI SCELTA, Seminario formativo con la presentazione del libro: BAMBINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ teorie e metodi per assistenti sociali di TERESA BERTOTTI, Carocci faber editore, alla Università di Milano Bicocca, martedì 22 gennaio, 15,30-18,30
LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 – Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali
LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 -
Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali
(GU n. 293 del 17-12-2012 )
TUTELA DEL PATRIMONIO E TRUST, di S. Curzio, Maggioli editore
• Disciplina fiscale
• Applicazioni pratiche per:
» imprese
» banche
» enti
» famiglie
TUTELA DEL PATRIMONIO E TRUST
L’istituto del trust ha trovato negli ultimi anni larga applicazione in numerosi ambiti della legislazione italiana ottenendo, ormai, piena validità dai Tribunali nazionali. L’utilizzo di questo strumento di tutela patrimoniale consente di salvaguardare una larghissima gamma di interessi per imprese, banche, terzo settore o famiglie in modo efficace e competitivo soprattutto in relazione a molti modelli giuridici equivalenti.
Il volume, di taglio operativo, esamina in maniera pratica e dettagliata l’istituto del trust dal punto di vista giuridico e giurisdizionale, gli aspetti fiscali diretti e indiretti in ogni specifico campo (imprese, banche, enti o famiglie) oltre che i poteri, gli obblighi e gli oneri del soggetto destinato alla gestione del patrimonio (trustee).
Vengono inoltre illustrate e comparate numerose applicazioni pratiche del trust con altri istituti affini quali fondi patrimoniali, vincoli di destinazione e patrimoni destinati.
L’Opera è costì articolata:
1 L’ISTITUTO DEL TRUST
1.1 Un breve cenno storico
1.2 I lineamenti dell’Istituto nell’ordinamento giuridico italiano
1.3 Il negozio istitutivo
1.4 Le parti del negozio istitutivo
1.5 Il negozio dispositivo e le segregazione
1.6 La scelta della legge regolatrice e la sua modifica
1.7 Il fondo in trust ed i beni che lo compongono
1.8 La durata del trust
1.9 L’anticipazione del termine
1.10 La modifica di un atto di trust
1.11 La cessazione del trust
1.12 La giurisdizione
1.13 Trust e soggettività giuridica
1.14 Le diverse tipologie di trust
1.15 La protezione patrimoniale
1.16 Trust e azione revocatoria
1.17 Trust e simulazione
1.18 Trust e antiriciclaggio
1.19 I poteri nella vita del trust
1.20 Il disponente
1.21 Il trustee
1.22 Il Guardiano
1.23 I Beneficiari
2. LA FISCALITA’ DEL TRUST
2.1 Fiscalità diretta
2.1.1 Il trust come soggetto passivo di imposta
2.1.2 La natura commerciale o meno del trust
2.1.3 La residenza fiscale del trust
2.1.4 Il trasferimento dei beni dal disponente al trust
2.1.5 L’imputazione dei redditi del trust
2.1.6 Le attribuzioni ai beneficiari
2.1.7 La cessione dei beni da parte del trust
2.1.8 Il cambio del trustee
2.1.9 La cessazione del trust
2.2 Fiscalità indiretta
2.2.1 Premessa
2.2.2 L’imposta sulle successioni e donazioni: presupposto impositivo, forma dell’atto, base imponibile
2.2.3 La tassazione dell’atto istitutivo
2.2.4 Gli atti dispositivi di beni in trust
2.2.5 Gli atti dispositivi relativi a partecipazioni
2.2.6 Gli atti dispositivi: altre agevolazioni
2.2.7 Gli atti dispositivi relativi a beni immobili
2.2.8 Gli atti dispositivi di beni stipulati all’estero a favore di trust non residenti
2.2.9 La fiscalità degli atti segregativi di beni in trust residenti compiuti tramite atti informali
2.2.10 Le operazioni effettuate nel corso della vita del trust
2.2.11 Gli atti di devoluzione dei beni alla cessazione del trust
2.2.12 I trusts di scopo
2.3 L’imposizione in Italia dei redditi del trust estero
2.4 Il trust ed il Modulo RW
2.5 Il trust e la normativa CFC
2.6 Il trust ed i regimi fiscali riferiti alle persone fisiche nelle imposte indirette: agevolazioni prima casa, prezzo-valore
2.7 Trust e IVIE e IVAFE 2.8 Trust e immobili: IMU, agevolazioni, esenzioni,
detrazione 36%, detrazione 55%
2.9 L’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni ai trusts
2.10 Trust ed interposizione fittizia
3 IL TRUST E LA GESTIONE DEL TRUST
3.1 Le obbligazioni del trustee relativamente l’atto istitutivo
3.2 Le obbligazioni legali del trustee
3.3 I poteri del trustee
3.3.1 I poteri dispositivi del trustee
3.3.2 La discrezionalità del trustee e le lettere di desiderio
3.3.3 La sindacabilità dell’esercizio dei poteri discrezionali
3.3.4 Il ricorso preventivo al giudice
3.3.5 Il trustee sottoposto a giudizio
3.3.6. Il potere di investire
3.4 La documentazione del processo volitivo: il Libro degli Eventi
3.5 Gli obblighi contabili
3.5.1. La struttura del piano dei conti
3.5.2 Criteri di redazione: reddito e capitale
3.5.3 Il rendiconto
3.5.4 Il prospetto delle variazioni del capitale del trust
3.5.5 Il prospetto del conto dei beneficiari
3.5.6 I destinatari del rendiconto
3.5.7 Modalità di consegna e di approvazione del rendiconto
3.5.8 Periodicità e tempi di consegna del rendiconto
3.5.9 Annotazione su Libro Eventi
3.6 Gli adempimenti fiscali del trust
3.6.1 L’attribuzione del codice fiscale
3.6.2 La dichiarazione dei redditi
4. UTILIZZI PRATICI DEL TRUST
4.1 Il trust ed i patti di sindacato
4.2 Il trust antimafia
4.3 Il trust come opportunità per ripartire dopo il default
4.4 Il trust nelle operazioni di project financing
4.5 Trust e azione di classe
4.6 Il trust e l’amministrazione di sostegno
4.7 L’impiego del trust nel social housing
4.8 Il trust post mortem dei genitori a sostegno del disabile
4.9 Il trust holding
4.10 Il trust e le emissioni obbligazionarie internazionali
4.11 Il trust nella ripartizione tra soci del patrimonio immobiliare di una Srl
4.12 Trust e diritto di superficie
4.13 Il trust nelle operazioni commerciali: il pegno e l’ipoteca
4.14 Il trust in relazione alle fondazioni di comunità
4.15 Il trust per l’adempimento di un contratto preliminare di compravendita di partecipazioni
4.16 Il trust per la gestione del microcredito
4.17 Il trust nella crisi di impresa
4.18 Il trust ONLUS
4.19 Il trust per l’ottenimento e la gestione di un brevetto
4.20 Il trust negli accordi di separazione
4.21 Trust e passaggio generazionale
4.22 Il trust e le covenants
5 Il trust e gli istituti affini
5.1 Il fondo patrimoniale
5.2 I vincoli di destinazione
5.3 I patrimoni destinati
5.3.1 Le caratteristiche dell’istituto
5.3.2 Amministrazione finanziaria e diritto di opposizione
5.3.3 L’azione revocatoria ordinaria nei patrimoni destinati
5.3.4 Rapporti tra patrimoni destinati e responsabilità del cessionario di azienda
» S. Curzio, Dottore commercialista e revisore legale dei conti.
il testo della legge che eguaglia i diritti dei figli naturali a quelli dei legittimi, ovvero nati all’interno del matrimonio
Figli naturali, figli legittimi
Stessa legge, stessi diritti
Via libera della Camera alla legge che eguaglia i diritti dei figli naturali a quelli dei legittimi, ovvero nati all’interno del matrimonio.
In tutti gli articoli del codice civile le parole figli legittimi e figli naturali sono sostituite da figli.
L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE E DEI FIGLI, Maggioli editore
| L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE E DEI FIGLI Con Casi risolti Con Cd-Rom contenente: |
I minori in difficoltà e l’informazione. La differenza tra vero e verosimile. | da Iperbole, la rete civica di Bologna
15 Ottobre 2012I minori in difficoltà e l’informazione. La differenza tra vero e verosimile.
Ancora una volta, non è la prima e non sarà l’ultima, il terma dei minori (purtroppo e non certo per colpa loro) in difficoltà e dell’informazione (TV e quotidiani in particolare) si sono incontrati e scontrati.
Il caso del ragazzino di Cittadella (e del video riproposto ossessivamente e pornograficamente sulle tv) segue i tanti casi in cui l’intreccio famiglia-minore-servizi-giustizia sembra non trovare mai una sua ricomposizione in cui ognuna delle parti possa essere ri-conosciuta per pregi e difetti, diritti e doveri.
Non è compito di questo sito addentrarsi nella materia, ma di offire occasioni di scambio e approfondimento; lo facciamo con alcune delle cose segnalate nelle tante newsletter che la redazione legge quotidianamente, nella speranza di far comprendere meglio anche il complesso e faticoso lavoro che i servizi sociali svolgono nel delicato settore dei minori, quando spesso “testa” e “pancia” sembrano assolutamente inconciliabili.
- Fulvio Scaparro sul Corriere della sera
- Paolo Ferrario sul suo blog polser.it
- Manifesto di allarme sociale sulla condizione delle famiglie e dei minori, a cura di Franca Dente per l’Ordine Nazionale degli assistenti sociali
- Linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamanto del minore, a cura del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali
- Gli impegni dell’informazione verso i minori in cronaca: la Carta di Treviso
(fonte sito polser.it e redazione sportello sociale)
da I minori in difficoltà e l’informazione. La differenza tra vero e verosimile. | Iperbole.
Che cosa è il Diritto Collaborativo?, AIADC – Associazione Italiana Avvocati di Diritto Collaborativo
Che cosa è il Diritto Collaborativo?
• è un procedimento non contenzioso di risoluzione dei conflitti
• è un procedimento che pone l’accento sui bisogni e gli interessi delle parti
• è un procedimento nel quale le parti sono protagoniste nella ricerca di soluzioni condivise
• è un procedimento caratterizzato dalla massima trasparenza e dalla condivisione delle informazioni rilevanti
vai al sito: AIADC – Associazione Italiana Avvocati di Diritto Collaborativo.
LINEE GUIDA PER LA REGOLAZIONE DEI PROCESSI DI SOSTEGNO E ALLONTANAMENTO DEL MINORE, a cura del Consiglio Nazionale dell’ORDINE ASSISTENTI SOCIALI, giugno 2010
LINEE GUIDA PER LA REGOLAZIONE DEI PROCESSI DI SOSTEGNO
E ALLONTANAMENTO DEL MINORE
(qui in formato Dbf: LINEE GUIDA MINORI cnoas)
Il fenomeno dell’allontanamento forzato di bambini/e e ragazzi/e dal proprio nucleo familiare investe in maniera articolata e differente diversi attori sociali.
Per i servizi sociali e sociosanitari impegnati a riconoscere e prevenire situazioni di rischio per i minori e a sostenere le famiglie in difficoltà, l’allontanamento di bambini/e ragazzi dai loro nuclei familiari costituisce un segmento residuale dei processi e delle attività poste in essere.
L’obiettivo prioritario degli Enti Locali e dei sevizi territoriali, infatti, deve essere quello di prevenire gli allontanamenti di minori dalle proprie famiglie. Laddove non sia possibile evitare l’allontanamento, l’obiettivo degli interventi è rappresentato dal recupero della capacità genitoriale della famiglia di origine e dalla rimozione delle cause che impediscono
l’esercizio della sua funzione educativa e di cura. Il fine è garantire il rientro del minore in famiglia, in tempi il più possibile brevi, nel rispetto del principio di continuità dei rapporti familiari/parentali.
E’necessario potenziare il sostegno alle famiglie non solo in funzione preventiva rispetto agli interventi più traumatici, ma anche, successivamente, per consentire una comprensione delle ragioni del provvedimento e una possibile crescita e recupero delle risorse interne al nucleo familiare.
In caso di allontanamento, va sempre perseguito un intervento che tenga in considerazione il rispetto delle persone, l’informazione dei soggetti coinvolti, la ricerca delle modalità più opportune per l’esecuzione del provvedimento e la necessaria tempestività,
in relazione sia alla sua efficacia sia all’esigenza di ridurre quanto più possibile il trauma che il minore ed i suoi familiari ne possano riportare.
Il lavoro di prevenzione e di sostegno alle situazioni di fragilità delle famiglie e delle coppie richiede l’attivazione di servizi competenti all’ascolto dei bisogni e alla prevenzione dei conflitti, di tutoraggio sociale, di educativa familiare e di mediazione familiare.
In particolare, occorre prevedere specifiche forme di accompagnamento per le famiglie e i minori di diversa cultura.
Nell’organizzazione dei Servizi Sociali è necessario prevedere la presenza di profili professionali che si occupino con competenze specifiche di famiglie e minori, con un impegno complessivo di lavoro che renda possibile l’affiancamento delle famiglie in difficoltà, in una logica di prevenzione e di rimozione degli ostacoli, favorendo e programmando attività e progetti mirati all’integrazione sociosanitaria.
Gli Enti Locali e le Regioni debbono assicurare risorse finanziarie e di personale al fine di garantire la presenza, nei servizi alla persona, di un adeguato numero di professionisti a cui assicurare formazione continua, specializzazione e supervisione professionale. E’ particolarmente Importante che, al fine di una efficace e continuativa attività di supporto ai bambini ed alle famiglie, i professionisti siano stabilmente impiegati nel settore.
ll minore di cui i genitori non possono occuparsi, ha diritto ad avere accanto a sé una figura sostitutiva, quale il tutore, che lo rappresenti e che soprattutto se ne prenda cura.
Tutori e curatori speciali possono trasformarsi da presenze solo formali a figure che curano e accompagnano il minore, pertanto la personalizzazione della loro scelta appare quanto mai indispensabile.
E’ opportuno, da parte dei diversi soggetti istituzionali coinvolti in questo processo, valorizzare il contributo e l’apporto delle associazioni di famiglie per la loro funzione di advocacy, studiando anche modalità di interlocuzione di tali soggetti nel procedimento, compatibili con il sistema processuale.
La necessaria sinergia tra servizi sociali, sociosanitari, avvocatura e magistratura deve mirare, in piena condivisione, ad un incremento del sistema di tutela dei minori, partendo dalla famiglia, con obiettivi comuni e strategie condivise. A tal fine è opportuno promuovere percorsi di formazione integrati.
E’ importante prevedere iniziative rivolte ai mezzi di informazione per far conoscere i principi, gli obiettivi, gli strumenti e le attività posti in essere dalle istituzioni a favore delle famiglie e dei minori. Un’informazione scorretta ed i processi di denigrazione che ne derivano verso i servizi sociali, sanitari e la magistratura, infatti, finiscono per ledere i diritti e le opportunità proprio delle persone e delle famiglie in difficoltà. Il senso di diffidenza che ne deriva rischia di ostacolare percorsi di orientamento e di sostegno .
Si elencano, di seguito, alcuni elementi da tenere in considerazione in caso di allontanamento:
1. Il ricorso all’art. 403 del Codice Civile _ di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza o amministrativa _ deve avvenire solo quando sia esclusa la possibilità di altre soluzioni e sia accertata la condizione di assoluta urgenza e di grave rischio per il minore, che richieda un intervento immediato di protezione. Dell’allontanamento deve darsi tempestiva comunicazione alla competente Procura Minorile per le iniziative del caso.
2. La segnalazione di grave pregiudizio per i minori da parte dei servizi sociali e socisanitari alla Procura Minorile (o al Tribunale per i Minorenni nel caso in cui vi sia un procedimento già pendente), deve avvenire, per quanto possibile, in maniera circostanziata e deve essere immediatamente seguita da una indagine accurata della situazione.
Occorre che nella relazione siano esposti in maniera distinta gli elementi descrittivi da quelli valutativi e siano indicati gli interventi che sono stati posti in essere, ove possibile, per evitare l’allontanamento.
3. I servizi sociali e sanitari devono condividere ed elaborare, in maniera congiunta con la Magistratura minorile o ordinaria, una procedura che presupponga una fase di preparazione e di proseguimento dell’evento.
4. E’ importante, anche quando l’intervento sia stato attuato in via di urgenza per esigenze di protezione del minore da pregiudizi subiti in famiglia, favorire la comprensione degli obiettivi e degli interventi posti in essere. Nel caso in cui si debba procedere senza che i genitori siano presenti, va dato loro tempestivo avviso, da parte dei servizi competenti, dell’allontanamento e delle ragioni che lo hanno determinato.
L’informazione deve comprendere anche il diritto di avvalersi di un difensore e di chiedere all’Autorità Giudiziaria la revoca o la modifica del provvedimento.
5. Il provvedimento di allontanamento del minore deve contenere elementi di elasticità al fine di poterlo adattare alla situazione contingente. E’ utile che l’autorità giudiziaria dia eventualmente disposizioni più adeguate ove dovessero sorgere rilevanti difficoltà nell’esecuzione del provvedimento.
6. L’allontanamento non può essere considerato un momento a sé ma parte di un percorso
di cui è solo un tassello, con la conseguente necessità di formulare in concreto
un progetto più ampio nel quale il provvedimento si inserisce.
7. Il provvedimento della Magistratura deve prevedere l’affidamento dell’incarico di allontanamento all’Ente e non al singolo professionista.
8. E’ opportuno acquisire, ove possibile, il consenso o quanto meno la non opposizione all’esecuzione da parte degli interessati, anche collaborando con i difensori. È importante in ogni caso facilitare la comprensione delle ragioni del provvedimento.
9. Gli operatori che materialmente eseguono il provvedimento di allontanamento devono essere specializzati. E’ necessario prevedere una equipe stabile multi-professionale per accompagnare l’evento di allontanamento, possibilmente composta da professionisti diversi da quelli che hanno in carico il minore e la famiglia. Il rapporto professionale con gli operatori che seguono la famiglia deve essere, infatti, salvaguardato per non interrompere il rapporto fiduciario.
10. Le equipe multidisciplinari vanno coinvolte per il sostegno e l’accompagnamento, anche nel caso in cui un minore sia rintracciato dalle forze dell’ordine su disposizione dell’Autorità Giudiziaria ai fini del suo inserimento in comunità.
11. Si consiglia di evitare quanto più possibile l’utilizzo della Forza Pubblica durante le procedure di allontanamento. L’utilizzo della Forza pubblica, nei casi in cui si renda necessario, non deve avvenire in uniforme e devono essere scelti modi e luoghi che rendano l’evento il meno traumatico possibile per il minore e per i suoi familiari.
12. Ogni situazione va studiata e progettata tenendo conto della sua unicità e specificità.
13. Particolare attenzione va dedicata all’ascolto del minore e ai luoghi e ai modi in cui esso avviene, incentivando la creazione di spazi neutri per gli incontri protetti. E’ importante spiegare, tenendo conto dell’età e della capacità di comprensione, la situazione, le ragioni del provvedimento e il suo significato. È importante ascoltare i vissuti, i sentimenti, i problemi, e le aspettative del minore, accoglierlo in un luogo idoneo e considerare per quanto sia possibile i suoi desideri.
14. L’affidamento del minore in strutture di accoglienza, di tipologia adeguata all’età e alle caratteristiche del minore, deve essere strettamente limitato al periodo necessario all’elaborazione di un progetto di rientro nel nucleo familiare e, qualora questo non sia possibile, di affido intra o extra familiare.
15. Le strutture/famiglie che accolgono devono conoscere la situazione del minore e la motivazione del provvedimento, condividere le modalità di rapporto con i familiari, rispettare le prescrizioni, collaborare al progetto socio-educativo per il minore
impostato dai servizi sociali e secondo le disposizioni dell’autorità giudiziaria, offrire l’ascolto attento e curare l’accompagnamento del rientro in famiglia originaria o in affidamento familiare. Il lavoro di rete deve essere costante, così come costante e incisivo deve essere l’esercizio del potere di vigilanza del Pubblico ministero minorile sulle strutture comunitarie.
16. Appare particolarmente importante che le decisioni dell’Autorità Giudiziaria sui reclami proposti avverso i provvedimenti di allontanamento siano adottate in tempo sufficientemente breve.
17. E’ necessario promuovere protocolli operativi e percorsi di formazione congiunti per magistrati minorili, operatori sociali e forze dell’ordine.
Piero Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Lamberto Baccini, Associazione Nazionale Comuni Italiani
Simonetta Cavalli, Consigliere Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
Franca Dente, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
Milena Falaschi, VI Commissione del Consiglio superiore della Magistratura
Carla Guidi, Consiglio Nazionale Forense
Concetta La Placa, Ministero del Lavoro e Politiche sociali
Isabella Mastropasqua, Consigliere Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
Francesco Micela, Vicepresidente dell’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia
Valeria Montaruli, Commissione Minori dell’Associazione Nazionale Magistrati
Silvana Mordeglia, Consigliere Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
Fabio Roia, Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura
Valeria Rosetti, Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli
Raoul Russo, Responsabile Welfare e Politiche Sociali dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani
Raffaele Tangorra, Direttore generale dell’Inclusione sociale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
ALLEGATI
SINTESI METODOLOGICA
Per rendere meno traumatica l’esecuzione per il minore e per i familiari, gli interventi devono articolarsi su più livelli:
1. Con i familiari: informare correttamente; far comprendere le motivazioni del provvedimento; aiutare a individuare la modalità più adeguata di realizzazione nell’interesse del minore, evitandogli un trauma maggiore; sostenere con azioni di aiuto e non di mero controllo. Promuovere preventivamente condizioni di adeguata collaborazione significa spesso evitare un’esecuzione coatta e traumatica.
2. Con il minore, tenendo conto dell’età e della sua capacità di comprensione: spiegare la situazione che sta vivendo, le ragioni del provvedimento e il suo significato; ascoltare i suoi vissuti e sentimenti, i suoi problemi e le sue aspettative; accogliere in un luogo idoneo e considerare per quanto sia possibile i suoi desideri.
3. Con chi eseguirà il provvedimento e/o con i servizi: raccogliere e valorizzare la conoscenza del caso, della situazione contestuale più generale e degli interventi effettuati con i familiari e il minore quali indicazioni utili da fornire a chi effettuerà l’allontanamento vero e proprio. Ciò permetterà di individuare le modalità, i tempi e i luoghi esplicitando le ragioni di una presenza del professionista che ha in carico il caso o meno e della necessità di un supporto indiretto.
4. Con le strutture/famiglie che accolgono: conoscenza della situazione, del minore e della motivazione del provvedimento; la condivisione di modalità di rapporto con i familiari, la condivisone del rispetto delle prescrizioni, la condivisione di progetto educativo e di vita per il minore, l’ascolto attento, l’accompagnamento del rientro in famiglia originaria o in affidamento familiare.
SINTETICHE INDICAZIONI OPERATIVE/ORGANIZZATIVE
Al fine di rendere più efficaci gli interventi e più efficienti i servizi è indispensabile tener presente alcuni suggerimenti organizzativi, e prevedere:
- servizi dedicati, accoglienti e competenti per i minori e le loro famiglie;
- professionisti stabili e con adeguato carico di lavoro in grado di stabilire una relazione significativa e duratura con i soggetti coinvolti;
- equipe specializzata per situazioni di abbandono e di abuso, per provvedimenti di allontanamento e per riabilitazione e recupero di famiglie e di minori a rischio;
- uffici tutela, composti da tutori e curatori speciali separati da altre figure professionali che hanno altre funzioni.
Per le funzioni di tutela e di curatela possono essere utilizzati i volontari opportunamente formati;
- stabile apporto di sostegno formativo e di supervisione rivolto ai professionisti impegnati nel settore;
- stabile e significativo rapporto di collaborazione tra uffici giudiziari e servizi sociali.
SINTETICHE INDICAZIONI PROCEDURALI
Nel rispetto dei contenuti delle dichiarazioni, convenzioni e raccomandazioni internazionali e di quanto introdotto
dall’111 della Costituzione sul giusto processo è opportuno adeguare le procedure sulla base di alcuni principi:
- obbligo di procedere sollecitamente;
- obbligo di fornire al minore di età tutte le informazioni pertinenti sui fatti rilevanti del procedimento che lo riguardano e sulle possibili conseguenze;
- la consultazione e l’ascolto del soggetto minore di età in ogni procedimento che lo riguarda;
- la possibilità che in caso di conflitto di interessi fra il minore e i genitori che lo rappresentano la nomina di un curatore speciale;
- l’utilizzo della disciplina di nomina di un difensore del minore distinto da quelli dei genitori nel caso in cui il conflitto di interessi con i genitori lo imponga;
- un adeguato accompagnamento del minore a ogni processo che lo riguarda da parte di figure professionali di aiuto e assistenza;
- la ricerca del consenso del minore e della sua famiglia e dei loro rappresentanti prima di prendere una decisione;
- l’ascolto di entrambi i genitori in tutti i procedimenti che hanno per oggetto decisioni relativi ai figli minori.
MANIFESTO DI ALLARME SOCIALE SULLA CONDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI, a cura di Franca Dente per l’Ordine Nazionale degli assistenti sociali, Giugno 2009
Sulla Repubblica di oggi (14 ottobre 2012) Eugenio Scalfari interviene sulla vicenda del ragazzino di Padova e spende la sua bella penna in un articolo che diventa inevitabilmente denigratorio per chi si occupa, giorno dietro giorno, ad attivare (con risorse scarse) prese in carico, lavoro di cura, processi di aiuto.
E allora pubblico, come flebile voce davanti ai toni roboanti dell’illustre giornalista, il
MANIFESTO DI ALLARME SOCIALE SULLA CONDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI
La vicenda giornalistica di questi giorni propone la frattura comunicativa fra giornalismo di opinione (mancando in Italia l’anglosassone giornalismo di informazione) e la fragile situazione di chi lavora nel mondo dei servizi e che non ha voce nella generalità dello scorrere dei giorni. E così l’opinione pubblica è preda dei vari “giornalisti politici” che si inorgogliscono delle loro opinioni nelle vetrinette della stampa e delle televisioni.
Paolo Ferrario, 14 ottobre 2012
Ps : le sottolineature sono mie

MANIFESTO DI ALLARME SOCIALE SULLA CONDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI
L’Ordine Nazionale Assistenti Sociali da tempo segnala alle autorità competenti e ai media allarme per lo stato di tensione e di conflittualità nel quale versano oggi le famiglie. La fragilità delle relazioni familiari, intergenerazionali e di genere, sta causando episodi sempre più frequenti di aggressività e di violenza. Le famiglie da luogo di protezione si stanno trasformando in luoghi di sofferenza e di rischio, nei quali i più esposti e i più indifesi sono i bambini.
I servizi sociali, con forze inadeguate rispetto ai cambiamenti in atto ed alle nuove esigenze, non riescono più ad esercitare il ruolo di accoglienza del disagio, di accompagnamento, di supporto alla sofferenza. La crisi delle relazioni, la sfiducia nei servizi pubblici, spinge la famiglia all’isolamento, si che la tragedia spesso si consuma in uno scenario di apparente normalità/solitudine. Nessuno coglie i segnali della tensione che cresce e che, se intercettata nei tempi giusti, può essere contenuta e magari riassorbita.
L’aumento delle separazioni di coppie con minori spesso rende visibili scenari dove il passaggio dalla solitudine alla conflittualità sembra essere diventato un passaggio obbligato. In un clima di ricatti e di rancori l’interesse dei bambini passa in ultimo piano e la gestione del “progetto della vita del minore” viene alla fine demandata al giudice minorile, tutelare o ordinario che sia. Così che l’esecuzione coattiva di un decreto di allontanamento risulta l’unica dolorosa ratio possibile, che avrà tuttavia pesanti ricadute su quello stesso minore che si vuole tutelare.
Sono sempre più frequenti i casi, resi pubblici dai mass media, di famiglie distrutte da tensioni e rivendicazioni che se gestiti o mediati in tempo utile e in modo professionale, sicuramente non avrebbero avuto un epilogo tragico.
Ancora il logoramento delle relazioni e dei canali di comunicazione intrafamiliare ed intergenerazionale risulta tra le cause di un crescente malessere infantile e adolescenziale, quale quello ad esempio che porta a manifestazioni di bullismo, all’uso di sostanze, a comportamenti auto etero distruttivi.
Tra le difficoltà relazionali sempre più diffuse si segnalano quelle che interessano alcuni segmenti deboli del tessuto sociale, quali le madri sole, i coniugi separati e i divorziati, gli anziani, le persone celibi, nubili, vedove e i disabili.
Le tensioni all’interno del nucleo familiare investono, in modo particolare, il rapporto tra genitori e figli peraltro con effetti contrastanti. Se in alcuni casi, infatti, si sono accresciute, in maniera abnorme, le attenzioni e le aspettative dei genitori sui figli, in altri sono aumentate le distanze comunicative tra gli uni e gli altri fino al determinarsi di situazioni di abbandono, di violenza o di abuso all’interno del contesto familiare.
La professione di assistente sociale, in continuo contatto con la tensione che la sofferenza e il disagio produce, si trova ad operare nei servizi sociali e socio-sanitari spesso in condizioni di rischio, anche fisico, e di fragilità, come i suoi stessi utenti, nell’impossibilità di poter intervenire per assenza di risorse finanziarie e umane, in una condizione di ordinaria emergenza, tamponando le situazioni senza la possibilità, il più delle volte, di lavorare sulla relazione e sulla fiducia con il gruppo familiare.
La mancata emanazione dei livelli essenziali di assistenza da parte dello Stato, previsti dalla legge 328/00, spesso giustificati dalla mancanza di risorse finanziarie, e la condizione di stallo delle politiche sociali che ha di fatto disatteso le aspettative di implementazione di un sistema di rete dei servizi sociali hanno aggravato la condizione delle famiglie e dei professionisti chiamati a tutelare i diritti costituzionalmente riconosciuti.
Tutto ciò richiede necessariamente una urgente e incombente riflessione, un richiamo alla responsabilità da parte del Governo e degli Amministratori regionali e locali, a cui il CNOAS chiederà la necessaria attenzione, nell’individuare da subito interventi urgenti possibili e sostenibili che la professione di assistente sociale responsabilmente suggerisce.
Se si acquisisce come presupposto comune il ruolo fondamentale della famiglia per la formazione, il benessere delle persone, la coesione sociale, il dialogo e la solidarietà tra le generazioni; se si crede al ruolo sociale della famiglia, e se ne riconosce il valore formativo, allora è necessario pensare e ripensare a delle scelte urgenti che aiutino ad affrontare l’emergenza come quelle indicate di seguito:
- rafforzamento nei servizi pubblici delle professioni di aiuto che consentono l’accoglienza e la presa in carico della persona e delle famiglie;
- incremento dei servizi di mediazione familiare, civile e penale;
- garanzia della privacy per i minori;
- servizi di tutoraggio educativo familiare;
- incremento dei servizi di vicinanza e di sostegno alle famiglie;
- modifica dei protocolli operativi di allontanamento dei minori;
- investimenti nell’affidamento familiare e nel recupero delle famiglie momentaneamente impedite a svolgere la funzione genitoriale.
A tale proposito il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali sta proponendo, di concerto con l’Associazione Magistrati, il CSM, l’Ordine Forense e i delegati Welfare dell’ANCI, l’istituzione di un tavolo tecnico diretto a costruire sinergie tra figure professionali coinvolte nella tutela di famiglie e minori, la revisione di protocolli/procedure di esecuzione coatte, la condivisione di prassi operative efficaci dirette al miglioramento delle relazioni famiglie, servizi sociali e magistratura e inoltre eventualmente e inoltre la possibilità di reperimento di fondi economici adeguati perequati per regioni, al fine di creare i presupposti di una reale, efficace, urgente cultura della vicinanza a quella che è la base della nostra società in decadimento, la famiglia.
Il Consiglio Nazionale intende infine coinvolgere le parti sociali e sindacali per un’alleanza diretta a migliorare la condizione politica, organizzativa dei servizi e promuovere azioni di maggiore tutela delle persone più fragili e dei professionisti.
Ci auguriamo che le istituzioni competenti possano appoggiarci in questo cammino.
Il presente documento è stato condiviso e sottoscritto dai componenti il Tavolo tecnico, attualmente attivo presso il Consiglio Nazionale, e da
CGIL, R. Dettori; CISL D. Volpato; SUNAS S. Poidomani, UIL C. Fiordaliso
La presidente
Franca Dente
Affidamento condiviso dei figli – Riassunto di Diritto Di Famiglia
Affidamento condiviso dei figli – Riassunto di Diritto Di Famiglia …
Riassunto di alcuni testi sull’affidamento condiviso, legge 54/2006 -
Diritto Di Famiglia..
<http://www.docsity.com/it-docs/Affidamento_condiviso_>
MANUALE PRATICO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO – I CONFLITTI PATRIMONIALI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO, Maggioli editore
Simona Ardesi, Simonetta Filippini Il servizio sociale e le famiglie con minori Prospettive giuridiche e metodologiche EDIZIONE: 2008 RISTAMPA: 3^, 2009
Simona Ardesi, Simonetta Filippini
Il servizio sociale e le famiglie con minori
Prospettive giuridiche e metodologiche
EDIZIONE: 2008
RISTAMPA: 3^, 2009
COLLANA: CAROCCIFABER Il servizio sociale
ISBN: 9788874665303
- Pagine 168
- Prezzo€ 17,20
- Acquista
Indice
Famiglie e tempi per ottenere il DIVORZIO
la legge 54/2006 prevede come regola l’affidamento condiviso e l’esercizio congiunto della potestà genitoriale e prevede che il giudice ripartisca i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, consentendo dunque astrattamente anche una paritaria ripartizione
Secondo l’Istat, il 59,3% delle persone con un’interruzione coniugale alle spalle, nel 2009, ha concluso l’iter legale di separazione davanti al giudice. Il 14,6% non è ancora arrivato alla conclusione del procedimento, mentre il 26,1% è solamente separato di fatto. Se poi ci sono figli minori, c’è una più alta propensione alla formalizzazione: quasi il 75% delle separazioni di genitori con almeno un figlio vede l’avvio di un procedimento legale, a fronte di un 63% di coppie senza figli.
Nel 2009 si sono concluse consensualmente l’85,6% delle separazioni e il 72,1% dei divorzi, mentre il procedimento giudiziale riguarda più chi ha al più la licenza elementare (23,6%) e chi aveva figli minori al momento della rottura (20,7 per cento). Il 66,4% delle separazioni e il 60,7% dei divorzi coinvolgono coppie con figli avuti durante il matrimonio. Nel 2006 la legge 54/2006 ha introdotto l’istituto dell’affido condiviso dei figli minori come modalità ordinaria. Ed ecco che, secondo l’Istat, nel 2009 l’86,2% delle separazioni di coppie con figli ha previsto l’affido condiviso contro il 12,2% dei casi in cui i figli sono stati affidati esclusivamente alla madre. Fin qui i numeri. Ma la realtà degli affidamenti è differente nei fatti, con i figli che passano la maggior parte del tempo con la madre. Ne parliamo con l’avvocato Mirella Serra del Foro di Roma.
Qual è la situazione oggi in Italia, avvocato?
La legge 54/2006 è stata una riforma formalmente voluta da tutti perché espressamente basata sul principio della paritetica responsabilità dei genitori nei confronti dei figli. La normativa, infatti, prevede come regola l’affidamento condiviso e l’esercizio congiunto della potestà genitoriale e prevede che il giudice ripartisca i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, consentendo dunque astrattamente anche una paritaria ripartizione. Ma in concreto questa ripartizione paritetica a cui allude il termine “affido condiviso” non si è verificata, se non in minima parte.
Perché? segue
Leggi il resto: http://www.linkiesta.it/separazioni-divorzi-4#ixzz1l2x5ypC1
Corso di formazione “Spazio Neutro”, per l’esercizio del diritto di visita e di relazione che permette ai bambini di mantenere, nonostante le crisi familiari, i legami con le figure genitoriali e la famiglia allargata | Ifos Formazione, Cagliari 2011/2012
Spazio Neutro è un servizio per l’esercizio del diritto di visita e di relazione che permette ai bambini di mantenere, nonostante le crisi familiari, i legami con le figure genitoriali e la famiglia allargata.
Si tratta di un servizio richiesto dal Tribunale per i Minorenni, dal Tribunale civile ordinario e dai servizi sociali nei casi di separazione giudiziale, divorzio conflittuale, affidamento e altre problematiche familiari caratterizzate da violenza, abusi e maltrattamenti.
I servizi di Spazio Neutro hanno allora l’obiettivo di fornire un luogo nel quale possa essere garantito il diritto dei bambini a incontrare i propri genitori e a mantenere una relazione; un luogo “‘neutro” rispetto al conflitto tra gli adulti, supervisionato da un operatore specializzato che ha il compito di prevenire e contrastare tutte le forme di comunicazione disfunzionale che potrebbero avvenire tra il genitore e il proprio figlio. In alcuni casi il Servizio ha la funzione di permettere l’incontrotra il genitore indagato di abusi sessuali ed il figlio, presunta vittima di molestie, favorendo il mantenimento del legame in attesa che il Tribunale ordinario penale accerti i fatti.
A chi è rivolto
si rivolge a laureati o studenti universitari in Servizi Sociali, Psicologia, Pedagogia, Scienze dell’Educazione e ad Operatori sociali e Sanitari ed operatori sociali e sanitari del servizio pubblico e del privato sociale che intendono acquisire i necessari strumenti per gestire gli incontri facilitanti e/o protetti tra i genitori e i loro figli.
Informazioni Generali
Il corso è a numero chiuso e i candidati saranno selezionati sulla base del curriculum e di altri eventuali titoli presentati.
I docenti del Corso sono gli operatori del Servizio Spazio Neutro IFOS di Quartucciu che lavorano da numerosi anni sui casi inviati dal Tribunale per Minorenni di Cagliari e dai servizi sociali del territorio.
Programma
Il corso di formazione della durata di 30 ore e articolato in 5 moduli formativi della durata di sei ore ciascuno
| Aspetti teorici | |
| Modulo I | La cornice giuridica,La cornice sociale, lementi di psicodinamica delle relazioni familiari |
| ModuloII | La costruzione del setting, La realizzazione dell’intervento, Gli incontri facilitanti e protetti |
| Modulo III | L’osservazione della relazione genitori – figlio, Metacognizione, scaffolding e abuso psicologico, La funzione metacomunicativa e riflessiva dell’operatore |
| Aspetti Pratici | |
| Modulo IV | La lettura del provvedimento giudiziario, la costruzione del setting, i colloqui preliminari e di ambientamento, la decodifica delle sequenze interattive genitore – figlio e la stesura della relazione, Il contro transfert e la gestione delle emozioni |
| Modulo V | Analisi di filmati, role play ed esercitazioni |
Formatori
Dott.ssa Valeria CADAU, pedagogista, CTU presso il Tribunale Civile e Minorile di Cagliari
Dott. Luca PISANO: Psicologo, psicoterapeuta, esperto in giurisdizione minorile.
Iscrizioni
II costo del corso di formazione è di ………….. € 360,00 iva inclusa
Acconto da versare all’atto dell’iscrizione……. €200,00 .
L’acconto sarà interamente restituito, solo ed esclusivamente, nel caso in cui il candidato non dovesse essere ammesso al Corso di interesse, per decisione del Comitato di Selezione. In tutti gli altri casi la quota anticipata non verrà restituita, ma potrà, eventualmente, essere utilizzata per altri Corsi di formazione organizzati dall’IFOS.
La quotainclude il materiale didattico scaricabile dalla sezione Materiale Didattico
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 10 Dicembre 2011.
Gli interessati dovranno presentare la domanda di iscrizione corredata da:
- titolo di studio,
- curriculum (provvisto di autorizzazione al trattamento dei dati personali, sensi del D.Lvo 196/03),
- due foto formato tessera,
- ricevuta del bancario* di euro 200,00 intestato a: I.FO.S Centro Studi per la famiglia, l’infanzia, Unicredit Banca di Roma – Roma Tiburtina C 30639.IBAN: IT 34 V 02008 05166 000400804500.
*A fini fiscali, qualora il bonifico venisse effettuato da persona diversa dal partecipante, è obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione anche i dati dell’ordinante (nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale o partita IVA).
Le domande di partecipazione devono essere inviate presso la Segreteria Organizzativa Nazionale I.FO.S. Via E. Piria n° 6 09044 – Quartucciu (Ca).
Convenzioni
Soci FEDERMOT – Federazione Nazionale Magistrati Onorari di Tribunale - sconto del 10%
S. Ciccarello, D. Marinelli, IL TRIBUNALE PER I MINORENNI, Maggioli
| Novità luglio 2011 |
|
L’esame dettagliato
dei singoli procedimenti di competenza |
Volume di pagine 188
con Cd-Rom contenente il Formulario |
| IL TRIBUNALE PER I MINORENNI LE COMPETENZE CIVILI |
|
| Per ricevere IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Maggioli Editore – Novità luglio 2011 |
Esiste la Famiglia Naturale ?, Patrizia Borsellino, Valeria Pocar, Francesco Bilotta, Michele Saporiti
Dario Vinci, il Giudice Tutelare, in www.assistentisociali.org
Vinci Dario, L’interesse del minore nei procedimenti di separazione e divorzio
Diritto di famiglia e servizi sociali, di Leonardo Lenti e Joelle Long, Laterza editori, 2011, p. 358
“La tutela dei diritti dei minori in Europa – Regolamenti comunitari e cenni di diritto sostanziale degli stati membri, Milano, 7 febbraio, a partire dalle 9
Si terrà lunedì 7 febbraio, a partire dalle 9, l’atteso convegno promosso dalla Provincia di Milano e dall’assessorato alle Politiche sociali sul tema “La tutela dei diritti dei minori in Europa – Regolamenti comunitari e cenni di diritto sostanziale degli stati membri”.
Un evento di spessore internazionale che riunirà presso la sede del Consiglio provinciale alcuni dei maggiori esperti in materia.
Aprirà i lavori il presidente della Provincia, on. Guido Podestà.
“Per comprendere l’attenzione e la costante richiesta di chiarimenti sul tema – spiega Massimo Pagani, assessore provinciale alle Politiche sociali – basti sottolineare che abbiamo ricevuto oltre 700 richieste di accredito, a testimonianza dell’ottimo programma organizzato dai nostri uffici. I recenti fatti di cronaca dimostrano come sia delicata la materia, quando lo spostamento di un adulto coinvolge anche i suoi figli, bambini e adolescenti che inevitabilmente perdono il rapporto quotidiano con l’altro genitore. Le conseguenze di tali, legittimi o illegittimi, trasferimenti dei genitori sulla qualità della vita e sulle relazioni dei figli appaiono sulle cronache di tutti i giornali e dividono l’opinione pubblica. Anche da qui prende le mosse l’idea di questa giornata di studio” .
L’evento è organizzato in collaborazione con la Camera minorile di Milano e con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Magistrati Minori e Famiglia, l’Ordine degli Avvocati di Milano e L’Unione delle Camere Minorili italiane.
La giornata di studio si propone come obiettivo di approfondire la conoscenza della vigente normativa europea in materia di diritto di famiglia – quella che si pone nel solco della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri – ed in particolare quella riguardante i provvedimenti inerenti i figli minori ed i crediti alimentari.
Nel pomeriggio sarà invece illustrata la normativa interna, sempre in tema di potestà genitoriale, di alcuni Stati membri, come la Francia, l’Inghilterra e la Germania. Saranno presenti relatori internazionali che si confronteranno con gli esperti italiani.
L’esigenza, per chi opera nel settore, avvocati, magistrati ma anche responsabili dei servizi e delle politiche per la famiglia di confrontarsi con tali problematiche è ormai avvertita come improcrastinabile .
PER SCARICARE IL PROGRAMMA:
obbligo per i genitori di provvedere al sostegno economico dei figli anche in età adulta se non sono in grado di mantenersi da soli
Figli maggiorenni e sposati? Si al mantenimento!
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n.1830 del 26/01/2011, ha stabilito l’obbligo per i genitori di provvedere al sostegno economico dei figli anche in età adulta se non sono in grado di mantenersi da soli. Approfondisci |
Varato il disegno di legge che cancella differenze tra figli legittimi e naturali
In futuro non ci saranno più differenze fra figli naturali e legittimi. È quanto ha annunciata il sottosegretario Giovanardi nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2010, che ha approvato il disegno di legge delega, in materia di filiazione, che dovrà ora essere esaminato dal Parlamento. Fra i punti più rilevanti del provvedimento segnaliamo: dal concetto di potestà dei genitori si passa al concetto delle relazioni che intercorrono tra genitori e figli; accanto ai doveri dei genitori previsti dalla Costituzione, è introdotto il diritto del figlio ad essere assistito moralmente, a crescere con la propria famiglia, ad avere rapporti con i parenti e ad essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano; è introdotto il principio della unicità dello stato giuridico di figlio, per cui le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli, senza distinzioni; sono messe sullo stesso piano la disciplina sulle successioni e quella sulle donazioni; è introdotta la nozione di abbandono, qualora la mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia abbia gravemente compromesso la crescita del minore; infine, le condizioni di indigenza dei genitori non potranno costituire un ostacolo al diritto del minore a vivere nella propria famiglia.
Piccole misure anti-sharia, di cadavrexquis
…..
bastano piccole correzioni per segnalare che noi teniamo alla libertà di autodeterminazione dell’individuo. Qualche giorno fa il comune di Laives, in provincia di Bolzano, ha negato il matrimonio a una coppia – lei marocchina, lui italiano – perché non era arrivato il nullaosta al matrimonio dalle autorità del Marocco, la cui legge prevede che una cittadina marocchina possa sposare soltanto un musulmano. Perché il matrimonio potesse celebrarsi, dunque, sarebbe stato necessario che l’italiano si convertisse all’Islam. A quanto pare, questa non è un’eccezione, ma la regola, e non riguarda soltanto il Marocco ma anche altri paesi musulmani, come la Tunisia. La gravità della cosa consiste nel fatto che fino a oggi le autorità italiane hanno applicato queste disposizioni, il che equivale a introdurre surrettiziamente un elemento di sharia nella prassi. Non dobbiamo infatti pensare che sharia significhi solo tagliare le mani ai ladri o lapidare le adultere: c’è sharia quando la legge di uno Stato trova il suo fondamento nei princìpi dell’Islam e del Corano. In questo caso la sharia finisce per avere conseguenze molto concrete per un cittadino che non soltanto non è musulmano, ma che non è nemmeno marocchino, al di fuori dei confini del Marocco. Già è ben poco laico che uno Stato permetta ai suoi cittadini di sposarsi solo se aderiscono a una determinata religione – l’Islam, nel caso specifico -, ma per quanto sgradevole non intendo sindacare se lo fa all’interno dei suoi confini e con i suoi cittadini (almeno finché non si arriva alla brutalità della legge del taglione o della lapidazione). La faccenda, però, diventa più inquietante se lo pretende da uno straniero e per di più all’estero, dove le sue leggi non dovrebbero avere alcun imperiol’intero articolo qui:
cadavrexquis: Piccole misure anti-sharia
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha deciso che il matrimonio tra persone delle stesso sesso non può essere tutelato dalla Costituzione e che il suo divieto non è incostituzionale, di sabino patruno in NoiseFromAmerika
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha deciso che il matrimonio tra persone delle stesso sesso non può essere tutelato dalla Costituzione e che il suo divieto non è incostituzionale.
La questione, già trattata qui su nFA, era stata portata all’attenzione della Corte dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di Appello di Trento. Questi giudici, dovendo decidere sul rifiuto, da parte degli uffici dello stato civile dei rispettivi comuni, di accettare le pubblicazioni di matrimonio tra due persone dello stesso sesso, avevano ritenuto che l’impossibilità, per gli omosessuali, di contrarre matrimonio fosse incompatibile con i principi della nostra costituzione ed in particolare con gli articoli 2, 3 e 29, rimettendo quindi la questione alla Corte Costituzionale.Per comodità di tutti, riporto qui gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione
Art. 2) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 29) La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Oggi la Corte ha respinto entrambi i ricorsi, perchè inammissibili ed infondati. Senza voler entrare troppo nel dettaglio e cercando di evitare i tecnicismi giuridici, cerchiamo di analizzare brevemente la sentenza e di capire se i giudici hanno lasciato comunque aperto uno spiraglio al riconoscimento delle aspettative degli omosessuali. Diciamo subito che la sentenza, pur riconoscendo in parte fondate le aspettative dei ricorrenti, nella sostanza rappresenta una pietra tombale sulla prospettiva che, anche in Italia, ci sia prima o poi un matrimonio tra persone dello stesso sesso, con le medesime caratteristiche di quello eterosessuale.La sentenza è lungamente motivata e parte da una considerazione di principio sostanzialmente condivisibile.
l’istituto del matrimonio civile, come previsto nel vigente ordinamento italiano, si riferisce soltanto all’unione stabile tra un uomo e una donna. Questo dato emerge non soltanto dalle norme censurate (ossia vari articoli del codice civile ndr), ma anche dalla disciplina della filiazione legittima (artt. 231 e ss. cod. civ. e, con particolare riguardo all’azione di disconoscimento, artt. 235, 244 e ss. dello stesso codice), e da altre norme, tra le quali, a titolo di esempio, si può menzionare l’art. 5, primo e secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché dalla normativa in materia di ordinamento dello stato civile. In sostanza, l’intera disciplina dell’istituto, contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale, postula la diversità di sesso dei coniugi.
In pratica, i giudici riconoscono un fatto abbastanza auto-evidente, ossia che per il sistema giuridico italiano – codice civile e numerose leggi speciali – il matrimonio presuppone che i sessi dei coniugi siano diversi, senza contare il fatto che in numerose norme si fa espresso riferimento ai ruoli di “marito” e “moglie”, che non possono essere ovviamente altro che “maschio” e “femmina”.
Dovendo dunque decidere se scardinare questo sistema, estendendo alle unioni omosessuali la disciplina del matrimonio civile, i giudici hanno ritenuto che la nostra carta costituzionale non giustifichi un tale intervento e non perchè anche agli omosessuali non possa essere riconosciuto il diritto alla tutela giuridica dei diritti e doveri connessi alla loro unione, ma perchè, secondo la Corte, la via per ottenere tale tutela non può essere il matrimonio. Così infatti ha motivato con riferimento alla presunta violazione dell’articolo 2 della Costituzioneper formazione sociale (tutelata dall’art. 2 della costituzione – ndr) deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.
precisando però cheSi deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio … Ne deriva, dunque, che, nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette
Neanche il richiamo agli articoli 3 e 29 della costituzione è stato poi ritenuto idoneo
è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perchè sono dotati della duttilità ropria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi. Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata.
Ritengono infatti i giudici costituzionali, che la nostra costituzione, quando parla di famiglia o matrimonio, lo faccia esclusivamente con riferimento all’unione tra un uomo e una donna, dato che i costituenti:
tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale
Una differente interpretazione, secondo i giudici, non sarebbe una semplice rilettura del sistema, ma una vera e propria interpretazione creativa, in quantocon riferimento all’art. 3 Cost., la censurata normativa del codice civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato art. 29 Cost., sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio.
In sostanza, la Corte Costituzionale ci dice che:- l’unione omosessuale è tutelata dall’articolo 2 della Costituzione;- l’unione omosessuale non è tutelata dall’articolo 3 della Costituzione e quindi la disparità di trattamento con gli eterosessuali non è incostituzionale;- i concetti di famiglia e matrimonio, tutelati e previsti dalla Costituzione, sono solo quelli tra un uomo e una donna;- lo strumento per ottenere il riconoscimento dei diritti e doveri della coppia omosessuale non può essere il matrimonio;- deve essere il Parlamento, con una legge ordinaria, a concedere una qualche forma di tutela alle unioni omosessuali.Da questa sentenza discendono due rilevanti conseguenze di natura strettamente giuridica:
1 - una legge a tutela delle unioni omosessuali non sarebbe incostituzionale, ma anzi troverebbe giustificazione e garanzia nell’art. 2 della Costituzione. La questione pare ovvia, ma ancora sino a poco tempo fa era dibattuto il problema se una legge a tutela delle unioni di fatto e/o di quelle omosessuali fosse costituzionale o meno per violazione dell’art. 29 cost. Oggi almeno questa questione è morta e sepolta e nulla, costituzionalmente parlando, impedisce l’emanazione di una legge di questo genere;2 - una legge che introducesse nel nostro ordinamento il matrimonio omosessuale, equiparato tal quale a quello eterosessuale, sarebbe invece incostituzionale per violazione dell’art. 29 della costituzione.
Le affermazioni della Corte Costituzionale che la “famiglia fondata sul matrimonio”, prevista dal citato art. 29 cost., è esclusivamente quella tra uomo e donna e che le unioni omosessuali non possono essere “omogenee” al matrimonio, rappresentano – a costituzione vigente – la parola fine alla possibilità che il matrimonio omosessuale possa trovare cittadinanza in Italia.Ipotizziamo infatti che, tra qualche anno, un parlamento più attento alle libertà civili decidesse di fare come in Spagna o in altre nazioni e prevedesse l’irrilevanza del sesso nel matrimonio. Ebbene, questa legge, in base ai principi oggi stabiliti oggi dalla Corte Costituzionale, se portata a giudizio, avrebbe notevoli possibilità di essere dichiarata incostituzionale.
Gli omosessuali, dunque, oggi possono solo attendersi una legge ordinaria che riconosca loro una qualche forma di tutela, i cui contenuti dovranno essere determinati dal legislatore, ma come e quando non è dato sapere.
noiseFromAmeriKa : Il matrimonio omosessuale: non si può fare
spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni fra persone dello stesso sesso, Sentenza della Corte costituzionale n. 138, 2010
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