IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE DOPO LA RIFORMA, Maggioli editore


IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE DOPO LA RIFORMA  IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE
DOPO LA RIFORMA
Aggiornato con la Legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali – G.U. n. 293 del 17-12-2012)

Completo di casi nazionali e internazionali
sulla procreazione medicalmente assistita

l’ipotesi della Sindrome di Alienazione Parentale (PAS) “necessita di un conforto scientifico”


Alienazione parentale. Cassazione: sindrome non ha basi scientifiche solide 


25 MAR - Per la Corte l’ipotesi della Sindrome di Alienazione Parentale (PAS) “necessita di un conforto scientifico”. Altrimenti si corre il rischio “di adottare soluzioni potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che teorie non rigorosamente verificate pretendono di scongiurare”. 

La soddisfazione della Sip. 

LA SENTENZA

Leggi…

Assegno di mantenimento del coniuge e dei figli – Maggioli editore


L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE E DEI FIGLI
L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
DEL CONIUGE E DEI FIGLI

Con Cd-Rom contenente:
» Protocolli elaborati dagli Osservatori Sulla Giustizia Civile (O.G.C.)
» Formulario

Con Casi risolti

Riconoscimento del figlio naturale dopo la riforma, Maggioli editore


IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE DOPO LA RIFORMA IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE
DOPO LA RIFORMA

Aggiornato alla Legge 10 dicembre 2012, n. 219
- Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali
(G.U. del 17 dicembre)

 

INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE: DILEMMI ETICI E CRITERI DI SCELTA, Seminario formativo con la presentazione del libro: BAMBINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ teorie e metodi per assistenti sociali di TERESA BERTOTTI, Carocci faber editore, alla Università di Milano Bicocca, martedì 22 gennaio, 15,30-18,30


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L’incontro è aperto a tutti coloro che vorranno intervenire

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TUTELA DEL PATRIMONIO E TRUST, di S. Curzio, Maggioli editore


 Inquadramento civilistico

• Disciplina fiscale

• Applicazioni pratiche per:

» imprese
» banche
» enti
» famiglie 

TUTELA DEL PATRIMONIO E TRUST

 

TUTELA DEL PATRIMONIO E TRUST

L’istituto del trust ha trovato negli ultimi anni larga applicazione in numerosi ambiti della legislazione italiana ottenendo, ormai, piena validità dai Tribunali nazionali. L’utilizzo di questo strumento di tutela patrimoniale consente di salvaguardare una larghissima gamma di interessi per imprese, banche, terzo settore o famiglie in modo efficace e competitivo soprattutto in relazione a molti modelli giuridici equivalenti.

Il volume, di taglio operativo, esamina in maniera pratica e dettagliata l’istituto del trust dal punto di vista giuridico e giurisdizionale, gli aspetti fiscali diretti e indiretti in ogni specifico campo (imprese, banche, enti o famiglie) oltre che i poteri, gli obblighi e gli oneri del soggetto destinato alla gestione del patrimonio (trustee).

Vengono inoltre illustrate e comparate numerose applicazioni pratiche del trust con altri istituti affini quali fondi patrimoniali, vincoli di destinazione e patrimoni destinati.

L’Opera è costì articolata:

1 L’ISTITUTO DEL TRUST
1.1 Un breve cenno storico
1.2 I lineamenti dell’Istituto nell’ordinamento giuridico italiano
1.3 Il negozio istitutivo
1.4 Le parti del negozio istitutivo
1.5 Il negozio dispositivo e le segregazione
1.6 La scelta della legge regolatrice e la sua modifica
1.7 Il fondo in trust ed i beni che lo compongono
1.8 La durata del trust
1.9 L’anticipazione del termine
1.10 La modifica di un atto di trust
1.11 La cessazione del trust
1.12 La giurisdizione
1.13 Trust e soggettività giuridica
1.14 Le diverse tipologie di trust
1.15 La protezione patrimoniale
1.16 Trust e azione revocatoria
1.17 Trust e simulazione
1.18 Trust e antiriciclaggio
1.19 I poteri nella vita del trust
1.20 Il disponente
1.21 Il trustee
1.22 Il Guardiano
1.23 I Beneficiari

2. LA FISCALITA’ DEL TRUST
2.1 Fiscalità diretta
2.1.1 Il trust come soggetto passivo di imposta
2.1.2 La natura commerciale o meno del trust
2.1.3 La residenza fiscale del trust
2.1.4 Il trasferimento dei beni dal disponente al trust
2.1.5 L’imputazione dei redditi del trust
2.1.6 Le attribuzioni ai beneficiari
2.1.7 La cessione dei beni da parte del trust
2.1.8 Il cambio del trustee
2.1.9 La cessazione del trust
2.2 Fiscalità indiretta
2.2.1 Premessa
2.2.2 L’imposta sulle successioni e donazioni: presupposto impositivo, forma dell’atto, base imponibile
2.2.3 La tassazione dell’atto istitutivo
2.2.4 Gli atti dispositivi di beni in trust
2.2.5 Gli atti dispositivi relativi a partecipazioni
2.2.6 Gli atti dispositivi: altre agevolazioni
2.2.7 Gli atti dispositivi relativi a beni immobili
2.2.8 Gli atti dispositivi di beni stipulati all’estero a favore di trust non residenti
2.2.9 La fiscalità degli atti segregativi di beni in trust residenti compiuti tramite atti informali
2.2.10 Le operazioni effettuate nel corso della vita del trust
2.2.11 Gli atti di devoluzione dei beni alla cessazione del trust
2.2.12 I trusts di scopo
2.3 L’imposizione in Italia dei redditi del trust estero
2.4 Il trust ed il Modulo RW
2.5 Il trust e la normativa CFC
2.6 Il trust ed i regimi fiscali riferiti alle persone fisiche nelle imposte indirette: agevolazioni prima casa, prezzo-valore
2.7 Trust e IVIE e IVAFE 2.8 Trust e immobili: IMU, agevolazioni, esenzioni,
detrazione 36%, detrazione 55%
2.9 L’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni ai trusts
2.10 Trust ed interposizione fittizia

3 IL TRUST E LA GESTIONE DEL TRUST
3.1 Le obbligazioni del trustee relativamente l’atto istitutivo
3.2 Le obbligazioni legali del trustee
3.3 I poteri del trustee
3.3.1 I poteri dispositivi del trustee
3.3.2 La discrezionalità del trustee e le lettere di desiderio
3.3.3 La sindacabilità dell’esercizio dei poteri discrezionali
3.3.4 Il ricorso preventivo al giudice
3.3.5 Il trustee sottoposto a giudizio
3.3.6. Il potere di investire
3.4 La documentazione del processo volitivo: il Libro degli Eventi
3.5 Gli obblighi contabili
3.5.1. La struttura del piano dei conti
3.5.2 Criteri di redazione: reddito e capitale
3.5.3 Il rendiconto
3.5.4 Il prospetto delle variazioni del capitale del trust
3.5.5 Il prospetto del conto dei beneficiari
3.5.6 I destinatari del rendiconto
3.5.7 Modalità di consegna e di approvazione del rendiconto
3.5.8 Periodicità e tempi di consegna del rendiconto
3.5.9 Annotazione su Libro Eventi
3.6 Gli adempimenti fiscali del trust
3.6.1 L’attribuzione del codice fiscale
3.6.2 La dichiarazione dei redditi

4. UTILIZZI PRATICI DEL TRUST

4.1 Il trust ed i patti di sindacato
4.2 Il trust antimafia
4.3 Il trust come opportunità per ripartire dopo il default
4.4 Il trust nelle operazioni di project financing
4.5 Trust e azione di classe
4.6 Il trust e l’amministrazione di sostegno
4.7 L’impiego del trust nel social housing
4.8 Il trust post mortem dei genitori a sostegno del disabile
4.9 Il trust holding
4.10 Il trust e le emissioni obbligazionarie internazionali
4.11 Il trust nella ripartizione tra soci del patrimonio immobiliare di una Srl
4.12 Trust e diritto di superficie
4.13 Il trust nelle operazioni commerciali: il pegno e l’ipoteca
4.14 Il trust in relazione alle fondazioni di comunità
4.15 Il trust per l’adempimento di un contratto preliminare di compravendita di partecipazioni
4.16 Il trust per la gestione del microcredito
4.17 Il trust nella crisi di impresa
4.18 Il trust ONLUS
4.19 Il trust per l’ottenimento e la gestione di un brevetto
4.20 Il trust negli accordi di separazione
4.21 Trust e passaggio generazionale
4.22 Il trust e le covenants
5 Il trust e gli istituti affini
5.1 Il fondo patrimoniale
5.2 I vincoli di destinazione
5.3 I patrimoni destinati
5.3.1 Le caratteristiche dell’istituto
5.3.2 Amministrazione finanziaria e diritto di opposizione
5.3.3 L’azione revocatoria ordinaria nei patrimoni destinati
5.3.4 Rapporti tra patrimoni destinati e responsabilità del cessionario di azienda

» S. Curzio, Dottore commercialista e revisore legale dei conti.

il testo della legge che eguaglia i diritti dei figli naturali a quelli dei legittimi, ovvero nati all’interno del matrimonio


Figli naturali, figli legittimi
Stessa legge, stessi diritti

Via libera della Camera alla legge che eguaglia i diritti dei figli naturali a quelli dei legittimi, ovvero nati all’interno del matrimonio.

In tutti gli articoli del codice civile le parole figli legittimi e figli naturali sono sostituite da figli.

I minori in difficoltà e l’informazione. La differenza tra vero e verosimile. | da Iperbole, la rete civica di Bologna


15 Ottobre 2012I minori in difficoltà e l’informazione. La differenza tra vero e verosimile.

Ancora una volta, non è la prima e non sarà l’ultima, il terma dei minori (purtroppo e non certo per colpa loro) in difficoltà e dell’informazione (TV e quotidiani in particolare) si sono incontrati e scontrati.
Il caso del ragazzino di Cittadella (e del video riproposto ossessivamente e pornograficamente sulle tv) segue i tanti casi in cui l’intreccio famiglia-minore-servizi-giustizia sembra non trovare mai una sua ricomposizione in cui ognuna delle parti possa essere ri-conosciuta per pregi e difetti, diritti e doveri.
Non è compito di questo sito addentrarsi nella materia, ma di offire occasioni di scambio e approfondimento; lo facciamo con alcune delle cose segnalate nelle tante newsletter che la redazione legge quotidianamente, nella speranza di far comprendere meglio anche il complesso e faticoso lavoro che i servizi sociali svolgono nel delicato settore dei minori, quando spesso “testa” e “pancia” sembrano assolutamente inconciliabili.

Fulvio Scaparro sul Corriere della sera
Paolo Ferrario sul suo blog polser.it
Manifesto di allarme sociale sulla condizione delle famiglie e dei minori, a cura di Franca Dente per l’Ordine Nazionale  degli assistenti sociali
Linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamanto del minore, a cura del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali
Gli impegni dell’informazione verso i minori in cronaca: la Carta di Treviso

(fonte sito polser.it e redazione sportello sociale)

da I minori in difficoltà e l’informazione. La differenza tra vero e verosimile. | Iperbole.

Che cosa è il Diritto Collaborativo?, AIADC – Associazione Italiana Avvocati di Diritto Collaborativo


Che cosa è il Diritto Collaborativo?

• è un procedimento non contenzioso di risoluzione dei conflitti

• è un procedimento che pone l’accento sui bisogni e gli interessi delle parti

• è un procedimento nel quale le parti sono protagoniste nella ricerca di soluzioni condivise

• è un procedimento caratterizzato dalla massima trasparenza e dalla condivisione delle informazioni rilevanti

vai al sito: AIADC – Associazione Italiana Avvocati di Diritto Collaborativo.

LINEE GUIDA PER LA REGOLAZIONE DEI PROCESSI DI SOSTEGNO E ALLONTANAMENTO DEL MINORE, a cura del Consiglio Nazionale dell’ORDINE ASSISTENTI SOCIALI, giugno 2010


LINEE GUIDA PER LA REGOLAZIONE DEI PROCESSI DI SOSTEGNO

E ALLONTANAMENTO DEL MINORE 

(qui in formato Dbf: LINEE GUIDA MINORI cnoas)

Il fenomeno dell’allontanamento forzato di bambini/e e ragazzi/e dal proprio nucleo familiare investe in maniera articolata e differente diversi attori sociali.

Per i servizi sociali e sociosanitari impegnati a riconoscere e prevenire situazioni di rischio per i minori e a sostenere le famiglie in difficoltà, l’allontanamento di bambini/e ragazzi dai loro nuclei familiari costituisce un segmento residuale dei processi e delle attività poste in essere.

L’obiettivo prioritario degli Enti Locali e dei sevizi territoriali, infatti, deve essere quello di prevenire gli allontanamenti di minori dalle proprie famiglie. Laddove non sia possibile evitare l’allontanamento, l’obiettivo degli interventi è rappresentato dal recupero della capacità genitoriale della famiglia di origine e dalla rimozione delle cause che impediscono

l’esercizio della sua funzione educativa e di cura. Il fine è garantire il rientro del minore in famiglia, in tempi il più possibile brevi, nel rispetto del principio di continuità dei rapporti familiari/parentali.

E’necessario potenziare il sostegno alle famiglie non solo in funzione preventiva rispetto agli interventi più traumatici, ma anche, successivamente, per consentire una comprensione delle ragioni del provvedimento e una possibile crescita e recupero delle risorse interne al nucleo familiare.

In caso di allontanamento, va sempre perseguito un intervento che tenga in considerazione il rispetto delle persone, l’informazione dei soggetti coinvolti, la ricerca delle modalità più opportune per l’esecuzione del provvedimento e la necessaria tempestività,

in relazione sia alla sua efficacia sia all’esigenza di ridurre quanto più possibile il trauma che il minore ed i suoi familiari ne possano riportare.

Il lavoro di prevenzione e di sostegno alle situazioni di fragilità delle famiglie e delle coppie richiede l’attivazione di servizi competenti all’ascolto dei bisogni e alla prevenzione dei conflitti, di tutoraggio sociale, di educativa familiare e di mediazione familiare.

In particolare, occorre prevedere specifiche forme di accompagnamento per le famiglie e i minori di diversa cultura.

Nell’organizzazione dei Servizi Sociali è necessario prevedere la presenza di profili professionali che si occupino con competenze specifiche di famiglie e minori, con un impegno complessivo di lavoro che renda possibile l’affiancamento delle famiglie in difficoltà, in una logica di prevenzione e di rimozione degli ostacoli, favorendo e programmando attività e progetti mirati all’integrazione sociosanitaria.

Gli Enti Locali e le Regioni debbono assicurare risorse finanziarie e di personale al fine di garantire la presenza, nei servizi alla persona, di un adeguato numero di professionisti a cui assicurare formazione continua, specializzazione e supervisione professionale. E’ particolarmente Importante che, al fine di una efficace e continuativa attività di supporto ai bambini ed alle famiglie, i professionisti siano stabilmente impiegati nel settore.

ll minore di cui i genitori non possono occuparsi, ha diritto ad avere accanto a sé una figura sostitutiva, quale il tutore, che lo rappresenti e che soprattutto se ne prenda cura.

Tutori e curatori speciali possono trasformarsi da presenze solo formali a figure che curano e accompagnano il minore, pertanto la personalizzazione della loro scelta appare quanto mai indispensabile.

E’ opportuno, da parte dei diversi soggetti istituzionali coinvolti in questo processo, valorizzare il contributo e l’apporto delle associazioni di famiglie per la loro funzione di advocacy, studiando anche modalità di interlocuzione di tali soggetti nel procedimento, compatibili con il sistema processuale.

La necessaria sinergia tra servizi sociali, sociosanitari, avvocatura e magistratura deve mirare, in piena condivisione, ad un incremento del sistema di tutela dei minori, partendo dalla famiglia, con obiettivi comuni e strategie condivise. A tal fine è opportuno promuovere percorsi di formazione integrati.

E’ importante prevedere iniziative rivolte ai mezzi di informazione per far conoscere i principi, gli obiettivi, gli strumenti e le attività posti in essere dalle istituzioni a favore delle famiglie e dei minori. Un’informazione scorretta ed i processi di denigrazione che ne derivano verso i servizi sociali, sanitari e la magistratura, infatti, finiscono per ledere i diritti e le opportunità proprio delle persone e delle famiglie in difficoltà. Il senso di diffidenza che ne deriva rischia di ostacolare percorsi di orientamento e di sostegno .

Si elencano, di seguito, alcuni elementi da tenere in considerazione in caso di allontanamento:

1. Il ricorso all’art. 403 del Codice Civile _ di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza o amministrativa _ deve avvenire solo quando sia esclusa la possibilità di altre soluzioni e sia accertata la condizione di assoluta urgenza e di grave rischio per il minore, che richieda un intervento immediato di protezione. Dell’allontanamento deve darsi tempestiva comunicazione alla competente Procura Minorile per le iniziative del caso.

2. La segnalazione di grave pregiudizio per i minori da parte dei servizi sociali e socisanitari alla Procura Minorile (o al Tribunale per i Minorenni nel caso in cui vi sia un procedimento già pendente), deve avvenire, per quanto possibile, in maniera circostanziata e deve essere immediatamente seguita da una indagine accurata della situazione.

Occorre che nella relazione siano esposti in maniera distinta gli elementi descrittivi da quelli valutativi e siano indicati gli interventi che sono stati posti in essere, ove possibile, per evitare l’allontanamento.

3. I servizi sociali e sanitari devono condividere ed elaborare, in maniera congiunta con la Magistratura minorile o ordinaria, una procedura che presupponga una fase di preparazione e di proseguimento dell’evento.

4. E’ importante, anche quando l’intervento sia stato attuato in via di urgenza per esigenze di protezione del minore da pregiudizi subiti in famiglia, favorire la comprensione degli obiettivi e degli interventi posti in essere. Nel caso in cui si debba procedere senza che i genitori siano presenti, va dato loro tempestivo avviso, da parte dei servizi competenti, dell’allontanamento e delle ragioni che lo hanno determinato.

L’informazione deve comprendere anche il diritto di avvalersi di un difensore e di chiedere all’Autorità Giudiziaria la revoca o la modifica del provvedimento.

5. Il provvedimento di allontanamento del minore deve contenere elementi di elasticità al fine di poterlo adattare alla situazione contingente. E’ utile che l’autorità giudiziaria dia eventualmente disposizioni più adeguate ove dovessero sorgere rilevanti difficoltà nell’esecuzione del provvedimento.

6. L’allontanamento non può essere considerato un momento a sé ma parte di un percorso

di cui è solo un tassello, con la conseguente necessità di formulare in concreto

un progetto più ampio nel quale il provvedimento si inserisce.

7. Il provvedimento della Magistratura deve prevedere l’affidamento dell’incarico di allontanamento all’Ente e non al singolo professionista.

8. E’ opportuno acquisire, ove possibile, il consenso o quanto meno la non opposizione all’esecuzione da parte degli interessati, anche collaborando con i difensori. È importante in ogni caso facilitare la comprensione delle ragioni del provvedimento.

9. Gli operatori che materialmente eseguono il provvedimento di allontanamento devono essere specializzati. E’ necessario prevedere una equipe stabile multi-professionale per accompagnare l’evento di allontanamento, possibilmente composta da professionisti diversi da quelli che hanno in carico il minore e la famiglia. Il rapporto professionale con gli operatori che seguono la famiglia deve essere, infatti, salvaguardato per non interrompere il rapporto fiduciario.

10. Le equipe multidisciplinari vanno coinvolte per il sostegno e l’accompagnamento, anche nel caso in cui un minore sia rintracciato dalle forze dell’ordine su disposizione dell’Autorità Giudiziaria ai fini del suo inserimento in comunità.

11. Si consiglia di evitare quanto più possibile l’utilizzo della Forza Pubblica durante le procedure di allontanamento. L’utilizzo della Forza pubblica, nei casi in cui si renda necessario, non deve avvenire in uniforme e devono essere scelti modi e luoghi che rendano l’evento il meno traumatico possibile per il minore e per i suoi familiari.

12. Ogni situazione va studiata e progettata tenendo conto della sua unicità e specificità.

13. Particolare attenzione va dedicata all’ascolto del minore e ai luoghi e ai modi in cui esso avviene, incentivando la creazione di spazi neutri per gli incontri protetti. E’ importante spiegare, tenendo conto dell’età e della capacità di comprensione, la situazione, le ragioni del provvedimento e il suo significato. È importante ascoltare i vissuti, i sentimenti, i problemi, e le aspettative del minore, accoglierlo in un luogo idoneo e considerare per quanto sia possibile i suoi desideri.

14. L’affidamento del minore in strutture di accoglienza, di tipologia adeguata all’età e alle caratteristiche del minore, deve essere strettamente limitato al periodo necessario all’elaborazione di un progetto di rientro nel nucleo familiare e, qualora questo non sia possibile, di affido intra o extra familiare.

15. Le strutture/famiglie che accolgono devono conoscere la situazione del minore e la motivazione del provvedimento, condividere le modalità di rapporto con i familiari, rispettare le prescrizioni, collaborare al progetto socio-educativo per il minore

impostato dai servizi sociali e secondo le disposizioni dell’autorità giudiziaria, offrire l’ascolto attento e curare l’accompagnamento del rientro in famiglia originaria o in affidamento familiare. Il lavoro di rete deve essere costante, così come costante e incisivo deve essere l’esercizio del potere di vigilanza del Pubblico ministero minorile sulle strutture comunitarie.

16. Appare particolarmente importante che le decisioni dell’Autorità Giudiziaria sui reclami proposti avverso i provvedimenti di allontanamento siano adottate in tempo sufficientemente breve.

17. E’ necessario promuovere protocolli operativi e percorsi di formazione congiunti per magistrati minorili, operatori sociali e forze dell’ordine.

Piero Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Lamberto Baccini, Associazione Nazionale Comuni Italiani

Simonetta Cavalli, Consigliere Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali

Franca Dente, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali

Milena Falaschi, VI Commissione del Consiglio superiore della Magistratura

Carla Guidi, Consiglio Nazionale Forense

Concetta La Placa, Ministero del Lavoro e Politiche sociali

Isabella Mastropasqua, Consigliere Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali

Francesco Micela, Vicepresidente dell’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

Valeria Montaruli, Commissione Minori dell’Associazione Nazionale Magistrati

Silvana Mordeglia, Consigliere Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali

Fabio Roia, Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura

Valeria Rosetti, Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli

Raoul Russo, Responsabile Welfare e Politiche Sociali dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani

Raffaele Tangorra, Direttore generale dell’Inclusione sociale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

ALLEGATI

SINTESI METODOLOGICA

Per rendere meno traumatica l’esecuzione per il minore e per i familiari, gli interventi devono articolarsi su più livelli:

1. Con i familiari: informare correttamente; far comprendere le motivazioni del provvedimento; aiutare a individuare la modalità più adeguata di realizzazione nell’interesse del minore, evitandogli un trauma maggiore; sostenere con azioni di aiuto e non di mero controllo. Promuovere preventivamente condizioni di adeguata collaborazione significa spesso evitare un’esecuzione coatta e traumatica.

2. Con il minore, tenendo conto dell’età e della sua capacità di comprensione: spiegare la situazione che sta vivendo, le ragioni del provvedimento e il suo significato; ascoltare i suoi vissuti e sentimenti, i suoi problemi e le sue aspettative; accogliere in un luogo idoneo e considerare per quanto sia possibile i suoi desideri.

3. Con chi eseguirà il provvedimento e/o con i servizi: raccogliere e valorizzare la conoscenza del caso, della situazione contestuale più generale e degli interventi effettuati con i familiari e il minore quali indicazioni utili da fornire a chi effettuerà l’allontanamento vero e proprio. Ciò permetterà di individuare le modalità, i tempi e i luoghi esplicitando le ragioni di una presenza del professionista che ha in carico il caso o meno e della necessità di un supporto indiretto.

4. Con le strutture/famiglie che accolgono: conoscenza della situazione, del minore e della motivazione del provvedimento; la condivisione di modalità di rapporto con i familiari, la condivisone del rispetto delle prescrizioni, la condivisione di progetto educativo e di vita per il minore, l’ascolto attento, l’accompagnamento del rientro in famiglia originaria o in affidamento familiare.

SINTETICHE INDICAZIONI OPERATIVE/ORGANIZZATIVE

Al fine di rendere più efficaci gli interventi e più efficienti i servizi è indispensabile tener presente alcuni suggerimenti organizzativi, e prevedere:

- servizi dedicati, accoglienti e competenti per i minori e le loro famiglie;

- professionisti stabili e con adeguato carico di lavoro in grado di stabilire una relazione significativa e duratura con i soggetti coinvolti;

- equipe specializzata per situazioni di abbandono e di abuso, per provvedimenti di allontanamento e per riabilitazione e recupero di famiglie e di minori a rischio;

- uffici tutela, composti da tutori e curatori speciali separati da altre figure professionali che hanno altre funzioni.

Per le funzioni di tutela e di curatela possono essere utilizzati i volontari opportunamente formati;

- stabile apporto di sostegno formativo e di supervisione rivolto ai professionisti impegnati nel settore;

- stabile e significativo rapporto di collaborazione tra uffici giudiziari e servizi sociali.

SINTETICHE INDICAZIONI PROCEDURALI

Nel rispetto dei contenuti delle dichiarazioni, convenzioni e raccomandazioni internazionali e di quanto introdotto

dall’111 della Costituzione sul giusto processo è opportuno adeguare le procedure sulla base di alcuni principi:

- obbligo di procedere sollecitamente;

- obbligo di fornire al minore di età tutte le informazioni pertinenti sui fatti rilevanti del procedimento che lo riguardano e sulle possibili conseguenze;

- la consultazione e l’ascolto del soggetto minore di età in ogni procedimento che lo riguarda;

- la possibilità che in caso di conflitto di interessi fra il minore e i genitori che lo rappresentano la nomina di un curatore speciale;

- l’utilizzo della disciplina di nomina di un difensore del minore distinto da quelli dei genitori nel caso in cui il conflitto di interessi con i genitori lo imponga;

- un adeguato accompagnamento del minore a ogni processo che lo riguarda da parte di figure professionali di aiuto e assistenza;

- la ricerca del consenso del minore e della sua famiglia e dei loro rappresentanti prima di prendere una decisione;

- l’ascolto di entrambi i genitori in tutti i procedimenti che hanno per oggetto decisioni relativi ai figli minori.

MANIFESTO DI ALLARME SOCIALE SULLA CONDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI, a cura di Franca Dente per l’Ordine Nazionale degli assistenti sociali, Giugno 2009


Sulla Repubblica di oggi (14 ottobre 2012)  Eugenio Scalfari interviene sulla vicenda del ragazzino di Padova e spende la sua bella penna in un articolo che diventa inevitabilmente denigratorio per chi si occupa, giorno dietro giorno, ad attivare (con risorse scarse) prese in carico, lavoro di cura, processi di aiuto.
E allora pubblico, come flebile voce davanti ai toni roboanti dell’illustre giornalista, il
MANIFESTO DI ALLARME SOCIALE SULLA CONDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI
 La vicenda giornalistica di questi giorni propone la frattura comunicativa fra giornalismo di opinione (mancando in Italia l’anglosassone giornalismo di informazione) e la fragile situazione di chi lavora nel mondo dei servizi e che non ha voce nella generalità dello scorrere dei giorni. E così l’opinione pubblica è preda dei vari “giornalisti politici” che si inorgogliscono delle loro opinioni nelle vetrinette della stampa e delle televisioni.
Paolo Ferrario, 14 ottobre 2012
Ps : le sottolineature sono mie

MANIFESTO DI ALLARME SOCIALE SULLA CONDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI

L’Ordine Nazionale Assistenti Sociali da tempo segnala alle autorità competenti e ai media allarme per lo stato di tensione e di conflittualità nel quale versano oggi le famiglie. La fragilità delle relazioni familiari, intergenerazionali e di genere, sta causando episodi sempre più frequenti di aggressività e di violenza. Le famiglie da luogo di protezione si stanno trasformando in luoghi di sofferenza e di rischio, nei quali i più esposti e i più indifesi sono i bambini.

I servizi sociali, con forze inadeguate rispetto ai cambiamenti in atto ed alle nuove esigenze, non riescono più ad esercitare il ruolo di accoglienza del disagio, di accompagnamento, di supporto alla sofferenza. La crisi delle relazioni, la sfiducia nei servizi pubblici, spinge la famiglia all’isolamento, si che la tragedia spesso si consuma in uno scenario di apparente normalità/solitudine. Nessuno coglie i segnali della tensione che cresce e che, se intercettata nei tempi giusti, può essere contenuta e magari riassorbita.

L’aumento delle separazioni di coppie con minori spesso rende visibili scenari dove il passaggio dalla solitudine alla conflittualità sembra essere diventato un passaggio obbligato. In un clima di ricatti e di rancori l’interesse dei bambini passa in ultimo piano e la gestione del “progetto della vita del minore” viene alla fine demandata al giudice minorile, tutelare o ordinario che sia. Così che l’esecuzione coattiva di un decreto di allontanamento risulta l’unica dolorosa ratio possibile, che avrà tuttavia pesanti ricadute su quello stesso minore che si vuole tutelare.

Sono sempre più frequenti i casi, resi pubblici dai mass media, di famiglie distrutte da tensioni e rivendicazioni che se gestiti o mediati in tempo utile e in modo professionale, sicuramente non avrebbero avuto un epilogo tragico.

Ancora il logoramento delle relazioni e dei canali di comunicazione intrafamiliare ed intergenerazionale risulta tra le cause di un crescente malessere infantile e adolescenziale, quale quello ad esempio che porta a manifestazioni di bullismo, all’uso di sostanze, a comportamenti auto etero distruttivi.

Tra le difficoltà relazionali sempre più diffuse si segnalano quelle che interessano alcuni segmenti deboli del tessuto sociale, quali le madri  sole, i coniugi separati e i divorziati, gli anziani, le persone celibi, nubili, vedove e i disabili.

Le tensioni all’interno del nucleo familiare investono, in modo particolare, il rapporto tra genitori e figli peraltro con effetti contrastanti. Se in alcuni casi, infatti, si sono accresciute, in maniera abnorme, le attenzioni e le aspettative dei genitori sui figli, in altri sono aumentate le distanze comunicative tra gli uni e gli altri fino al determinarsi di situazioni di abbandono, di violenza o di abuso all’interno del contesto familiare.

La professione di assistente sociale, in continuo contatto con la tensione che la sofferenza e il disagio produce, si trova ad operare nei servizi sociali e socio-sanitari spesso in condizioni di rischio, anche fisico, e di fragilità, come i suoi stessi utenti, nell’impossibilità di poter intervenire per assenza di risorse finanziarie e umane, in una condizione di ordinaria emergenza, tamponando le situazioni senza la possibilità, il più delle volte, di lavorare sulla relazione e sulla fiducia con il gruppo familiare.

La mancata emanazione dei livelli essenziali di assistenza da parte dello Stato, previsti dalla legge 328/00, spesso giustificati dalla mancanza di risorse finanziarie, e la condizione di stallo delle politiche sociali che ha di fatto disatteso le aspettative di implementazione di un sistema di rete dei servizi sociali hanno aggravato la condizione delle famiglie e dei professionisti chiamati a tutelare i diritti costituzionalmente riconosciuti.

Tutto ciò richiede necessariamente una urgente e incombente riflessione, un richiamo alla responsabilità da parte del Governo e degli Amministratori regionali e locali, a cui il CNOAS chiederà la necessaria attenzione, nell’individuare da subito interventi urgenti possibili e sostenibili che la professione di assistente sociale responsabilmente suggerisce.

Se si acquisisce come presupposto comune il ruolo fondamentale della famiglia per la formazione, il benessere delle persone, la coesione sociale, il dialogo e la solidarietà tra le generazioni; se si crede al ruolo sociale della famiglia, e se ne riconosce il valore formativo, allora è necessario pensare e ripensare a delle scelte urgenti che aiutino ad affrontare l’emergenza come quelle indicate di seguito:

  • rafforzamento nei servizi pubblici delle professioni di aiuto che consentono l’accoglienza e la presa in carico della persona e delle famiglie;
  • incremento dei servizi di mediazione familiare, civile e penale;
  • garanzia della privacy per i minori;
  • servizi di tutoraggio educativo familiare;
  • incremento dei servizi di vicinanza e di sostegno alle famiglie;
  • modifica dei protocolli operativi di allontanamento dei minori;
  • investimenti nell’affidamento familiare e nel recupero delle famiglie momentaneamente impedite a svolgere la funzione genitoriale.

A tale proposito il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali sta proponendo, di concerto con l’Associazione Magistrati, il CSM, l’Ordine Forense e i delegati Welfare dell’ANCI, l’istituzione di un tavolo tecnico diretto a costruire sinergie tra figure professionali coinvolte nella tutela di famiglie e minori, la revisione di protocolli/procedure di esecuzione coatte, la condivisione di prassi operative efficaci dirette al miglioramento delle relazioni famiglie, servizi sociali e magistratura e inoltre eventualmente e inoltre la possibilità di reperimento di fondi economici adeguati perequati per regioni, al fine di creare i presupposti di una reale, efficace, urgente cultura della vicinanza a quella che è la base della nostra società in decadimento, la famiglia.

Il Consiglio Nazionale intende infine coinvolgere le parti sociali e sindacali per un’alleanza diretta a migliorare la condizione politica, organizzativa dei servizi e promuovere azioni di maggiore tutela delle persone più fragili e dei professionisti.

Ci auguriamo che le istituzioni competenti possano appoggiarci in questo cammino.

Il presente documento è stato condiviso e sottoscritto dai componenti il Tavolo tecnico, attualmente attivo presso il Consiglio Nazionale, e da

CGIL, R. Dettori; CISL D. Volpato;  SUNAS S. Poidomani, UIL C. Fiordaliso

La presidente

Franca Dente

Simona Ardesi, Simonetta Filippini Il servizio sociale e le famiglie con minori Prospettive giuridiche e metodologiche EDIZIONE: 2008 RISTAMPA: 3^, 2009


Il servizio sociale e le famiglie con minori

Simona ArdesiSimonetta Filippini

Il servizio sociale e le famiglie con minori

Prospettive giuridiche e metodologiche

EDIZIONE: 2008

RISTAMPA: 3^, 2009

COLLANA: CAROCCIFABER Il servizio sociale

ISBN: 9788874665303

Indice

Introduzione
1. Servizio sociale e nuclei familiari con figli minorenni: la prospettiva giuridica
Introduzione. Il perché prima del come/ Brevi cenni di diritto di famiglia e minorile/Fondamenti normativi dell’intervento sociale in favore di minori d’età e dei loro nuclei familiari/Normativa di riferimento/In sintesi/Domande di autoverifica
2. Servizio sociale e nuclei familiari con figli minorenni: la prospettiva metodologica
Introduzione. Tre coordinate per un agire professionale competente/I fondamenti deontologici che orientano la professione nel lavoro con le famiglie con minori/Dalla promozione del benessere delle famiglie alla protezione del minore/Il sapere che orienta l’agire professionale/Normativa di riferimento/In sintesi/Domande di autoverifica
3. Attivazione del servizio sociale professionale sulla base di una richiesta spontanea
Introduzione. Quando a chiedere aiuto sono i genitori/Una fotografia d’insieme/Richieste di aiuto formulate al servizio sociale di base/Nodi critici nella costruzione del processo d’aiuto con le famiglie/Un buon percorso di presa in carico: l’affidamento familiare consensuale/Normativa di riferimento/In sintesi/Domande di autoverifica
4. Attivazione del servizio sociale professionale da parte di terzi
Introduzione. Quando a chiedere non sono i genitori/Collaborazione: una strategia da costruire e ricercare nell’interesse del minore e della sua famiglia/Forme della protezione/Obbligo o facoltà?/Segnalazione/Denuncia/L’aiuto possibile/Segreto professionale, tutela della privacy, trasmissione di informazioni/Normativa di riferimento/In sintesi/Domande di autoverifica
5. Attivazione del servizio sociale professionale da parte dell’autorità giudiziaria
Introduzione: PQM (per questi motivi) incarica/Servizio sociale e autorità giudiziaria: autonomia e interazione necessaria/L’intervento professionale nelle richieste dell’autorità giudiziaria/La funzione del controllo nel processo d’aiuto/Servizio sociale e Tribunale ordinario/Funzione tecnico-professionale dell’assistente sociale rispetto alle richieste del Tribunale ordinario/Normativa di riferimento/In sintesi/Domande di autoverifica
Note
Bibliografia

la legge 54/2006 prevede come regola l’affidamento condiviso e l’esercizio congiunto della potestà genitoriale e prevede che il giudice ripartisca i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, consentendo dunque astrattamente anche una paritaria ripartizione


Secondo l’Istat, il 59,3% delle persone con un’interruzione coniugale alle spalle, nel 2009, ha concluso l’iter legale di separazione davanti al giudice. Il 14,6% non è ancora arrivato alla conclusione del procedimento, mentre il 26,1% è solamente separato di fatto. Se poi ci sono figli minori, c’è una più alta propensione alla formalizzazione: quasi il 75% delle separazioni di genitori con almeno un figlio vede l’avvio di un procedimento legale, a fronte di un 63% di coppie senza figli.

Nel 2009 si sono concluse consensualmente l’85,6% delle separazioni e il 72,1% dei divorzi, mentre il procedimento giudiziale riguarda più chi ha al più la licenza elementare (23,6%) e chi aveva figli minori al momento della rottura (20,7 per cento). Il 66,4% delle separazioni e il 60,7% dei divorzi coinvolgono coppie con figli avuti durante il matrimonio. Nel 2006 la legge 54/2006 ha introdotto l’istituto dell’affido condiviso dei figli minori come modalità ordinaria. Ed ecco che, secondo l’Istat, nel 2009 l’86,2% delle separazioni di coppie con figli ha previsto l’affido condiviso contro il 12,2% dei casi in cui i figli sono stati affidati esclusivamente alla madre. Fin qui i numeri. Ma la realtà degli affidamenti è differente nei fatti, con i figli che passano la maggior parte del tempo con la madre. Ne parliamo con l’avvocato Mirella Serra del Foro di Roma.

Qual è la situazione oggi in Italia, avvocato?
La legge 54/2006 è stata una riforma formalmente voluta da tutti perché espressamente basata sul principio della paritetica responsabilità dei genitori nei confronti dei figli. La normativa, infatti, prevede come regola l’affidamento condiviso e l’esercizio congiunto della potestà genitoriale e prevede che il giudice ripartisca i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, consentendo dunque astrattamente anche una paritaria ripartizione. Ma in concreto questa ripartizione paritetica a cui allude il termine “affido condiviso” non si è verificata, se non in minima parte.

Perché?  segue

 

Leggi il resto: http://www.linkiesta.it/separazioni-divorzi-4#ixzz1l2x5ypC1

Corso di formazione “Spazio Neutro”, per l’esercizio del diritto di visita e di relazione che permette ai bambini di mantenere, nonostante le crisi familiari, i legami con le figure genitoriali e la famiglia allargata | Ifos Formazione, Cagliari 2011/2012


Spazio Neutro è un servizio per l’esercizio del diritto di visita e di relazione che permette ai bambini di mantenere, nonostante le crisi familiari, i legami con le figure genitoriali e la famiglia allargata.

Si tratta di un servizio richiesto dal Tribunale per i Minorenni, dal Tribunale civile ordinario e dai servizi sociali nei casi di separazione giudiziale, divorzio conflittuale, affidamento e altre problematiche familiari caratterizzate da violenza, abusi e maltrattamenti.

I servizi di Spazio Neutro hanno allora l’obiettivo di fornire un luogo nel quale possa essere garantito il diritto dei bambini a incontrare i propri genitori e a mantenere una relazione; un luogo “‘neutro” rispetto al conflitto tra gli adulti, supervisionato da un operatore specializzato che ha il compito di prevenire e contrastare tutte le forme di comunicazione disfunzionale che potrebbero avvenire tra il genitore e il proprio figlio. In alcuni casi il Servizio ha la funzione di permettere l’incontrotra il genitore indagato di abusi sessuali ed il figlio, presunta vittima di molestie, favorendo il mantenimento del legame in attesa che il Tribunale ordinario penale accerti i fatti.

A chi è rivolto

si rivolge a laureati o studenti universitari in Servizi Sociali, Psicologia, Pedagogia, Scienze dell’Educazione e ad Operatori sociali e Sanitari ed operatori sociali e sanitari del servizio pubblico e del privato sociale che intendono acquisire i necessari strumenti per gestire gli incontri facilitanti e/o protetti tra i genitori e i loro figli.

Informazioni Generali

Il corso è a numero chiuso e i candidati saranno selezionati sulla base del curriculum e di altri eventuali titoli presentati.

I docenti del Corso sono gli operatori del Servizio Spazio Neutro IFOS di Quartucciu che lavorano da numerosi anni sui casi inviati dal Tribunale per Minorenni di Cagliari e dai servizi sociali del territorio.

Programma


Il corso di formazione della durata di 30 ore e articolato in 5 moduli formativi della durata di sei ore ciascuno

Aspetti teorici
Modulo  I La cornice giuridica,La cornice sociale, lementi di psicodinamica delle relazioni familiari
ModuloII La costruzione del setting, La realizzazione dell’intervento, Gli incontri facilitanti e protetti
Modulo III L’osservazione della relazione genitori – figlio, Metacognizione, scaffolding e abuso psicologico, La funzione metacomunicativa e riflessiva dell’operatore
Aspetti Pratici
Modulo IV La lettura del provvedimento giudiziario, la costruzione del setting, i colloqui preliminari e di ambientamento, la decodifica delle sequenze interattive genitore – figlio e la stesura della relazione, Il contro transfert e la gestione delle emozioni
Modulo V Analisi di filmati, role play ed esercitazioni

Formatori

Dott.ssa Valeria CADAU, pedagogista, CTU presso il Tribunale Civile e Minorile di Cagliari

Dott. Luca PISANO: Psicologo, psicoterapeuta, esperto in giurisdizione minorile.

Iscrizioni

II costo del corso di formazione è di ………….. € 360,00 iva inclusa

Acconto da versare all’atto dell’iscrizione…….  €200,00 .

L’acconto sarà interamente restituito, solo ed esclusivamente, nel caso in cui il candidato non dovesse essere ammesso al Corso di interesse, per decisione del Comitato di Selezione. In tutti gli altri casi la quota anticipata non verrà restituita, ma potrà, eventualmente, essere utilizzata per altri Corsi di formazione organizzati dall’IFOS.

La quotainclude il materiale didattico scaricabile dalla sezione Materiale Didattico

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 10 Dicembre 2011.

Gli interessati dovranno presentare la domanda di iscrizione corredata da:

  • titolo di studio,
  • curriculum (provvisto di autorizzazione al trattamento dei dati personali, sensi del D.Lvo 196/03),
  • due foto formato tessera,
  • ricevuta del bancario* di euro 200,00 intestato a: I.FO.S Centro Studi per la famiglia, l’infanzia, Unicredit Banca di Roma – Roma Tiburtina C 30639.IBAN: IT 34 V 02008 05166 000400804500.

*A fini fiscali, qualora il bonifico venisse effettuato da persona diversa dal partecipante, è obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione anche i dati dell’ordinante (nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale o partita IVA).

Le domande di partecipazione devono essere inviate presso la Segreteria Organizzativa Nazionale I.FO.S. Via E. Piria n° 6 09044 – Quartucciu (Ca).

Convenzioni

Soci FEDERMOT – Federazione Nazionale Magistrati Onorari di Tribunale - sconto del 10%

da Corso di formazione “Spazio Neutro” | Ifos Formazione.

S. Ciccarello, D. Marinelli, IL TRIBUNALE PER I MINORENNI, Maggioli


Novità luglio 2011
L’esame dettagliato
dei singoli procedimenti
di competenza
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Volume di pagine 188
con  Cd-Rom contenente
il Formulario
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
LE COMPETENZE CIVILI

Caratterizzato dalla contestuale disponibilità di sentenze di riferimento (106 massime scelte della Cassazione), di mappe (16 comodi schemi dei vari procedimenti) e di formule (15 fac-simile di atti giudiziali) – suddivise fra i singoli capitoli - questo agile volume di commento operativo consente di applicare con sicurezza la normativa che disciplina i giudizi civili avanti il Tribunale per i minorenni.

Dopo aver delineato la struttura di tale organo giudicante, il volume illustra gli aspetti di rilevanza processuale dei numerosi e particolari riti civili dei quali è competente, contenziosi e non contenziosi, nonchè le figure del curatore speciale, del consulente tecnico e dei servizi sociali, coinvolti di frequente nei processi riguardanti soggetti di minore età.

Una trattazione essenziale, coerente ed esauriente nel risolvere sul piano pratico questioni peculiari, affrontate e sviluppate nel seguente dettaglio:  

Capitolo primo
Struttura del Tribunale per i minorenni
1. Istituzione, composizione e funzione.
2. La composizione.
3. La formazione dei magistrati togati.
4. I magistrati onorari: nomina, incompatibilità, durata dell’incarico.
5. Giudici onorari: indennità e formazione.
6. Il pubblico ministero e il giusto processo.
Con 5 sentenze, 2 mappe
.

Capitolo secondo
Competenze del Tribunale per i minorenni
1. La forma del procedimento minorile.
2. Il procedimento di volontaria giurisdizione.
3. Il procedimento camerale.
4. Il giudice relatore.
5. Procedimento camerale e suddivisione delle competenze tra gli organi giudiziari.
6. Il rito camerale nei procedimenti contenziosi.
7. I procedimenti contenziosi presso il Tribunale per i minorenni.
8. I singoli procedimenti per: a) il riconoscimento del figlio naturale, b) per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, c) di legittimazione giudiziale dei figli naturali, d) per l’ottenimento dell’interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di età.
9. I procedimenti non contenziosi.
10. I procedimenti di controllo e verifica sulla potestà dei genitori.
11. Il procedimento di adottabilità.
12. Il procedimento per l’autorizzazione al matrimonio.
13. Il procedimento per il cambio di cognome del figlio naturale.
14. Il pubblico ministero.
15. La suddivisione delle competenze.
16. Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario: limiti delle competenze.
17. Tribunale per i minorenni e Giudice tutelare: ipotesi di collaborazione.
18. Figli naturali: bipartizione di competenze.
19. La Legge 54/2006.
20. L’Ordinanza 8362/2007.
21. Affido condiviso ed affido esclusivo: riflessioni sull’applicazione degli istituti.
22. L’ascolto del minore.
Con 58 sentenze, 10 mappe, 5 formule.

Capitolo terzo
Il curatore, il consulente, i servizi
1. La rappresentanza del minore nel processo.
2. Difesa tecnica e rappresentanza.
3. Difesa e rappresentanza del minore nei procedimenti di adottabilità.
4. La normativa.
5. Il conflitto di interessi ex art. 320 c.c.
6. La nomina di curatore speciale ex art. 321 c.c.
7. La nomina di curatore speciale ex artt. 78, 79, 80 c.p.c.
8. Il soggetto chiamato a ricoprire il ruolo di curatore speciale.
10. Il giudice tutelare.
11. Il consulente tecnico.
12. I servizi sociali e l’interazione con il Tribunale per i minorenni.
13. Relazioni e valutazioni intersoggettive.
14. L’assistente sociale e il suo ruolo nel sistema delle prestazioni socio-assistenziali.
15. Servizi sociali e magistratura: forme di comunicazione.
16. Rapporti tra magistratura e servizi.
Con 43 sentenze, 4 mappe, 10 formule. 


S. Ciccarello, Cultore universitario di diritto privato, mediatore professionista.
D. Marinelli, Avvocato, docente universitario di diritto privato.

Per ricevere
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Maggioli Editore – Novità luglio 2011

“La tutela dei diritti dei minori in Europa – Regolamenti comunitari e cenni di diritto sostanziale degli stati membri, Milano, 7 febbraio, a partire dalle 9


Si terrà lunedì 7 febbraio, a partire dalle 9, l’atteso convegno promosso dalla Provincia di Milano e dall’assessorato alle Politiche sociali sul tema “La tutela dei diritti dei minori in Europa – Regolamenti comunitari e cenni di diritto sostanziale degli stati membri”.

Un evento di spessore internazionale che riunirà presso la sede del Consiglio provinciale alcuni dei maggiori esperti in materia.

Aprirà i lavori il presidente della Provincia, on. Guido Podestà.

“Per comprendere l’attenzione e la costante richiesta di chiarimenti sul tema – spiega Massimo Pagani, assessore provinciale alle Politiche sociali – basti sottolineare che abbiamo ricevuto oltre 700 richieste di accredito, a testimonianza dell’ottimo programma organizzato dai nostri uffici. I recenti fatti di cronaca dimostrano come sia delicata la materia, quando lo spostamento di un adulto coinvolge anche i suoi figli, bambini e adolescenti che  inevitabilmente perdono il rapporto quotidiano con l’altro genitore. Le conseguenze di tali, legittimi o illegittimi, trasferimenti dei genitori sulla qualità della vita e sulle relazioni dei figli appaiono sulle cronache di tutti i giornali e dividono l’opinione pubblica. Anche da qui prende le mosse l’idea di questa giornata di studio” .

L’evento è organizzato in collaborazione con la Camera minorile di Milano e con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Magistrati Minori e Famiglia, l’Ordine degli Avvocati di Milano e L’Unione delle Camere Minorili italiane.

La giornata di studio si propone come obiettivo di approfondire la conoscenza della vigente normativa europea in materia di diritto di famiglia – quella che si pone nel solco della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri – ed in particolare quella riguardante i provvedimenti inerenti i figli minori ed i crediti alimentari.

Nel pomeriggio sarà invece illustrata la normativa interna, sempre in tema di potestà genitoriale, di alcuni Stati membri, come la Francia, l’Inghilterra e la Germania. Saranno presenti relatori internazionali che si confronteranno con gli esperti italiani.

L’esigenza, per chi opera nel settore, avvocati, magistrati ma anche responsabili dei servizi e delle politiche per la famiglia di confrontarsi con tali problematiche è  ormai  avvertita come improcrastinabile .

 

PER SCARICARE IL  PROGRAMMA:

http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/affari_sociali/Allegati/sp_tutelaminori7feb2011progr.pdf

 

obbligo per i genitori di provvedere al sostegno economico dei figli anche in età adulta se non sono in grado di mantenersi da soli


Figli maggiorenni e sposati? Si al mantenimento!

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.1830 del 26/01/2011, ha stabilito l’obbligo per i genitori di provvedere al sostegno economico dei figli anche in età adulta se non sono in grado di mantenersi da soli. Approfondisci

Varato il disegno di legge che cancella differenze tra figli legittimi e naturali


In futuro non ci saranno più differenze fra figli naturali e legittimi. È quanto ha annunciata il sottosegretario Giovanardi nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2010, che ha approvato il disegno di legge delega, in materia di filiazione, che dovrà ora essere esaminato dal Parlamento. Fra i punti più rilevanti del provvedimento segnaliamo: dal concetto di “potestà dei genitori” si passa al concetto delle relazioni che intercorrono tra genitori e figli; accanto ai doveri dei genitori previsti dalla Costituzione, è introdotto il diritto del figlio ad essere assistito moralmente, a crescere con la propria famiglia, ad avere rapporti con i parenti e ad essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano; è introdotto il principio della unicità dello stato giuridico di figlio, per cui le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli, senza distinzioni; sono messe sullo stesso piano la disciplina sulle successioni e quella sulle donazioni; è introdotta la nozione di abbandono, qualora la mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia abbia gravemente compromesso la crescita del minore; infine, le condizioni di indigenza dei genitori non potranno costituire un ostacolo al diritto del minore a vivere nella propria famiglia.

Piccole misure anti-sharia, di cadavrexquis


…..
bastano piccole correzioni per segnalare che noi teniamo alla libertà di autodeterminazione dell’individuo. Qualche giorno fa il comune di Laives, in provincia di Bolzano, ha negato il matrimonio a una coppia – lei marocchina, lui italiano – perché non era arrivato il nullaosta al matrimonio dalle autorità del Marocco, la cui legge prevede che una cittadina marocchina possa sposare soltanto un musulmano. Perché il matrimonio potesse celebrarsi, dunque, sarebbe stato necessario che l’italiano si convertisse all’Islam. A quanto pare, questa non è un’eccezione, ma la regola, e non riguarda soltanto il Marocco ma anche altri paesi musulmani, come la Tunisia. La gravità della cosa consiste nel fatto che fino a oggi le autorità italiane hanno applicato queste disposizioni, il che equivale a introdurre surrettiziamente un elemento di sharia nella prassi. Non dobbiamo infatti pensare che sharia significhi solo tagliare le mani ai ladri o lapidare le adultere: c’è sharia quando la legge di uno Stato trova il suo fondamento nei princìpi dell’Islam e del Corano. In questo caso la sharia finisce per avere conseguenze molto concrete per un cittadino che non soltanto non è musulmano, ma che non è nemmeno marocchino, al di fuori dei confini del Marocco. Già è ben poco laico che uno Stato permetta ai suoi cittadini di sposarsi solo se aderiscono a una determinata religione – l’Islam, nel caso specifico -, ma per quanto sgradevole non intendo sindacare se lo fa all’interno dei suoi confini e con i suoi cittadini (almeno finché non si arriva alla brutalità della legge del taglione o della lapidazione). La faccenda, però, diventa più inquietante se lo pretende da uno straniero e per di più all’estero, dove le sue leggi non dovrebbero avere alcun imperio

l’intero articolo qui:

cadavrexquis: Piccole misure anti-sharia

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha deciso che il matrimonio tra persone delle stesso sesso non può essere tutelato dalla Costituzione e che il suo divieto non è incostituzionale, di sabino patruno in NoiseFromAmerika


La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha deciso che il matrimonio tra persone delle stesso sesso non può essere tutelato dalla Costituzione e che il suo divieto non è incostituzionale.

La questione, già trattata qui su nFA, era stata portata all’attenzione della Corte dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di Appello di Trento. Questi giudici, dovendo decidere sul rifiuto, da parte degli uffici dello stato civile dei rispettivi comuni, di accettare le pubblicazioni di matrimonio tra due persone dello stesso sesso, avevano ritenuto che l’impossibilità, per gli omosessuali, di contrarre matrimonio fosse incompatibile con i principi della nostra costituzione ed in particolare con gli articoli 2, 3 e 29, rimettendo quindi la questione alla Corte Costituzionale.

Per comodità di tutti, riporto qui gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione

Art. 2) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale  e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 29) La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Oggi la Corte ha respinto entrambi i ricorsi, perchè inammissibili ed infondati. Senza voler entrare troppo nel dettaglio e cercando di evitare i tecnicismi giuridici, cerchiamo di analizzare brevemente la sentenza e di capire se i giudici hanno lasciato comunque aperto uno spiraglio al riconoscimento delle aspettative degli omosessuali. Diciamo subito che la sentenza, pur riconoscendo in parte fondate le aspettative dei ricorrenti, nella sostanza rappresenta una pietra tombale sulla prospettiva che, anche in Italia, ci sia prima o poi un matrimonio tra persone dello stesso sesso, con le medesime caratteristiche di quello eterosessuale.

La sentenza è lungamente motivata e parte da una considerazione di principio sostanzialmente condivisibile.

l’istituto del matrimonio civile, come previsto nel vigente ordinamento italiano, si riferisce soltanto all’unione stabile tra un uomo e una donna. Questo dato emerge non soltanto dalle norme censurate (ossia vari articoli del codice civile ndr), ma anche dalla disciplina della filiazione legittima (artt. 231 e ss. cod. civ. e, con particolare riguardo all’azione di disconoscimento, artt. 235, 244 e ss. dello stesso codice), e da altre norme, tra le quali, a titolo di esempio, si può menzionare l’art. 5, primo e secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché dalla normativa in materia di ordinamento dello stato civile. In sostanza, l’intera disciplina dell’istituto, contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale, postula la diversità di sesso dei coniugi.

In pratica, i giudici riconoscono un fatto abbastanza auto-evidente, ossia che per il sistema giuridico italiano – codice civile e numerose leggi speciali – il matrimonio presuppone che i sessi dei coniugi siano diversi, senza contare il fatto che in numerose norme si fa espresso riferimento ai ruoli di “marito” e “moglie”, che non possono essere ovviamente altro che “maschio” e “femmina”.

Dovendo dunque decidere se scardinare questo sistema, estendendo alle unioni omosessuali la disciplina del matrimonio civile, i giudici hanno ritenuto che la nostra carta costituzionale non giustifichi un tale intervento e non perchè anche agli omosessuali non possa essere riconosciuto il diritto alla tutela giuridica dei diritti e doveri connessi alla loro unione, ma perchè, secondo la Corte, la via per ottenere tale tutela non può essere il matrimonio. Così infatti ha motivato con riferimento alla presunta violazione dell’articolo 2 della Costituzione

per formazione sociale (tutelata dall’art. 2 della costituzione – ndr) deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di  relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.

precisando però che

Si deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio … Ne deriva, dunque, che, nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette

Neanche il richiamo agli articoli 3 e 29 della costituzione è stato poi ritenuto idoneo

è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perchè sono dotati della duttilità ropria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi. Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata.

Ritengono infatti i giudici costituzionali, che la nostra costituzione, quando parla di famiglia o matrimonio, lo faccia esclusivamente con riferimento all’unione tra un uomo e una donna, dato che i costituenti:

tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale

Una differente interpretazione, secondo i giudici, non sarebbe una semplice rilettura del sistema, ma una vera e propria interpretazione creativa, in quanto

con riferimento all’art. 3 Cost., la censurata normativa del codice civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato art. 29 Cost., sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio.

In sostanza, la Corte Costituzionale ci dice che:
- l’unione omosessuale è tutelata dall’articolo 2 della Costituzione;
- l’unione omosessuale non è tutelata dall’articolo 3 della Costituzione e quindi la disparità di trattamento con gli eterosessuali non è incostituzionale;
- i concetti di famiglia e matrimonio, tutelati e previsti dalla Costituzione, sono solo quelli tra un uomo e una donna;
- lo strumento per ottenere il riconoscimento dei diritti e doveri della coppia omosessuale non può essere il matrimonio;
- deve essere il Parlamento, con una legge ordinaria, a concedere una qualche forma di tutela alle unioni omosessuali.

Da questa sentenza discendono due rilevanti conseguenze di natura strettamente giuridica:

1 - una legge a tutela delle unioni omosessuali non sarebbe incostituzionale, ma anzi troverebbe giustificazione e garanzia nell’art. 2 della Costituzione. La questione pare ovvia, ma ancora sino a poco tempo fa era dibattuto il problema se una legge a tutela delle unioni di fatto e/o di quelle omosessuali fosse costituzionale o meno per violazione dell’art. 29 cost. Oggi almeno questa questione è morta e sepolta e nulla, costituzionalmente parlando, impedisce l’emanazione di una legge di questo genere;

2 - una legge che introducesse nel nostro ordinamento il matrimonio omosessuale, equiparato tal quale a quello eterosessuale, sarebbe invece incostituzionale per violazione dell’art. 29 della costituzione.

Le affermazioni della Corte Costituzionale che la “famiglia fondata sul matrimonio”, prevista dal citato art. 29 cost., è esclusivamente quella tra uomo e donna e che le unioni omosessuali non possono essere “omogenee” al matrimonio, rappresentano – a costituzione vigente – la parola fine alla possibilità che il matrimonio omosessuale possa trovare cittadinanza in Italia.

Ipotizziamo infatti che, tra qualche anno, un parlamento più attento alle libertà civili decidesse di fare come in Spagna o in altre nazioni e prevedesse l’irrilevanza del sesso nel matrimonio. Ebbene, questa legge, in base ai principi oggi stabiliti oggi dalla Corte Costituzionale, se portata a giudizio, avrebbe notevoli possibilità di essere dichiarata incostituzionale.

Gli omosessuali, dunque, oggi possono solo attendersi una legge ordinaria che riconosca loro una qualche forma di tutela, i cui contenuti dovranno essere determinati dal legislatore, ma come e quando non è dato sapere.

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spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni fra persone dello stesso sesso, Sentenza della Corte costituzionale n. 138, 2010


Sentenza 138/2010
Giudizio
Presidente AMIRANTE - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del 23/03/2010 Decisione  del 14/04/2010
Deposito del 15/04/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis del codice civile.
Massime:
Titoli:
Atti decisi: ord. 177 e 248/2009

SENTENZA N. 138

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis del codice civile, promossi dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 3 aprile 2009 e dalla Corte d’appello di Trento con ordinanza del 29 luglio 2009, iscritte ai nn. 177 e 248 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e 41, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di G. M. ed altro, di E. O. ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, dell’Associazione radicale Certi Diritti, e di C. M. ed altri (fuori termine);

udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi gli avvocati Alessandro Giadrossi per l’Associazione radicale Certi Diritti e per M. G. ed altro, Ileana Alesso e Massimo Clara per l’Associazione radicale Certi Diritti, per G. M. ed altro e per C. M. ed altri, Vittorio Angiolini, Vincenzo Zeno-Zencovich e Marilisa D’Amico per l’Associazione radicale Certi Diritti, per G. M. ed altro e per E. O. ed altri e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale di Venezia in composizione collegiale, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, «nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso».

Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciare in un giudizio promosso dai signori G. M. ed S. G., entrambi di sesso maschile, in opposizione, ai sensi dell’art. 98 di detto codice, avverso l’atto del 3 luglio 2008, col quale l’ufficiale di stato civile del Comune di Venezia ha rifiutato di procedere alla pubblicazione di matrimonio dagli stessi richiesta.

Il funzionario, infatti, ha ritenuto illegittima la pubblicazione, perché in contrasto con la normativa vigente, costituzionale e ordinaria, in quanto l’istituto del matrimonio nell’ordinamento giuridico italiano «è inequivocabilmente incentrato sulla diversità di sesso dei coniugi», come dovrebbe desumersi dall’insieme delle disposizioni che disciplinano l’istituto medesimo, del quale tale diversità «costituisce presupposto indispensabile, requisito fondamentale, a tal punto che l’ipotesi contraria, relativa a persone dello stesso sesso, è giuridicamente inesistente e certamente estranea alla definizione del matrimonio, almeno secondo l’insieme delle normative tuttora vigenti», anche secondo l’orientamento della giurisprudenza. L’atto oggetto dell’opposizione cita anche un parere del Ministero dell’interno, in data 28 luglio 2004, nel quale si legge che «in merito alla possibilità di trascrivere un atto di matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, si precisa che in Italia tale atto non è trascrivibile in quanto nel nostro ordinamento non è previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso in quanto contrario all’ordine pubblico»; affermazione ribadita con circolare dello stesso Ministero in data 18 ottobre 2007.

Il Tribunale veneziano richiama gli argomenti svolti dai ricorrenti, i quali hanno rilevato che nel nostro ordinamento non esisterebbe una nozione di matrimonio, né un divieto espresso di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Inoltre, i citati atti del Ministero dell’interno si riferirebbero all’ordine pubblico internazionale e non a quello pubblico interno e, comunque, sarebbero contrari alla Costituzione e alla Carta di Nizza, sicché andrebbero disapplicati. In ogni caso, l’interpretazione letterale delle norme del codice civile, posta a fondamento del diniego delle pubblicazioni, sarebbe in contrasto con la Costituzione italiana ed, in particolare, con gli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 13 e 29 di questa.

Il rimettente prosegue osservando che, sulla base di tali argomenti, gli istanti hanno chiesto al Tribunale, in via principale, di ordinare all’ufficiale di stato civile del Comune di Venezia di procedere alla pubblicazione del matrimonio; in via subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 13 e 29 Cost.

Tanto premesso, il Tribunale di Venezia rileva che, nell’ordinamento vigente, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è né previsto né vietato espressamente. È certo, tuttavia, che sia il legislatore del 1942, sia quello riformatore del 1975 non si sono posti la questione del matrimonio omosessuale, all’epoca ancora non dibattuta, almeno in Italia.

Peraltro, «pur non esistendo una norma definitoria espressa, l’istituto del matrimonio, così come previsto nell’attuale ordinamento italiano, si riferisce indiscutibilmente solo al matrimonio tra persone di sesso diverso. Se è vero che il codice civile non indica espressamente la differenza di sesso tra i requisiti per contrarre matrimonio, diverse sue norme, fra cui quelle menzionate nel ricorso e sospettate d’incostituzionalità, si riferiscono al marito e alla moglie come “attori” della celebrazione (artt. 107 e 108), protagonisti del rapporto coniugale (artt. 143 e ss.) e autori della generazione (artt. 231 e ss.)».

Ad avviso del Tribunale, proprio per il chiaro tenore delle norme indicate non è possibile, allo stato delle disposizioni vigenti, operare un’estensione dell’istituto del matrimonio anche a persone dello stesso sesso. Si tratterebbe di una forzatura non consentita ai giudici (diversi da quello costituzionale), «a fronte di una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna».

D’altra parte, prosegue il rimettente, «non si può ignorare il rapido trasformarsi della società e dei costumi avvenuto negli ultimi decenni, nel corso dei quali si è assistito al superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia normale, tradizionale e al contestuale sorgere spontaneo di forme diverse, seppur minoritarie, di convivenza, che chiedono protezione, si ispirano al modello tradizionale e, come quello, mirano ad essere considerate e disciplinate. Nuovi bisogni, legati anche all’evoluzione della cultura e della civiltà, chiedono tutela, imponendo un’attenta meditazione sulla persistente compatibilità dell’interpretazione tradizionale con i principi costituzionali».

Secondo il Giudice di Venezia, il primo parametro è quello di cui all’art. 2 Cost., nella parte in cui riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, non soltanto nella sua sfera individuale ma anche, e forse soprattutto, nella sua sfera sociale, cioè «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», delle quali la famiglia deve essere considerata la prima e fondamentale espressione.

Infatti, la famiglia è la formazione sociale primaria nella quale si esplica la personalità dell’individuo e vengono quindi tutelati i suoi diritti inviolabili, conferendogli uno status (quello di persona coniugata), che assurge a segno caratteristico all’interno della società e che attribuisce un insieme di diritti e di doveri del tutto peculiari e non sostituibili mediante l’esercizio dell’autonomia negoziale.

Il diritto di sposarsi configura un diritto fondamentale della persona, riconosciuto a livello sopranazionale (artt. 12 e 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 – artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), nonché in ambito nazionale (art. 2 Cost.). La libertà di sposarsi o di non sposarsi, e di scegliere il coniuge autonomamente, riguarda la sfera dell’autonomia e dell’individualità, sicché si risolve in una scelta sulla quale lo Stato non può interferire, se non sussistono interessi prevalenti incompatibili, nella fattispecie non ravvisabili.

L’unico importante diritto, in relazione al quale un contrasto si potrebbe ipotizzare, sarebbe quello, spettante ai figli, di crescere in un ambiente familiare idoneo, diritto corrispondente anche ad un interesse sociale. Tale interesse, tuttavia, potrebbe incidere soltanto sul diritto delle coppie omosessuali coniugate di avere figli adottivi. Si tratterebbe, però, di un diritto distinto rispetto a quello di contrarre matrimonio, tanto che alcuni ordinamenti, pur introducendo il matrimonio tra omosessuali, hanno escluso il diritto di adozione. In ogni caso, la disciplina di tale istituto nell’ordinamento italiano, ponendo l’accento sulla necessità di valutare l’interesse del minore adottando, rimette al giudice ogni decisione al riguardo.

Il rimettente, poi, prende in esame l’art. 3 Cost., rilevando che, poiché il diritto di contrarre matrimonio è un momento essenziale di espressione della dignità umana, esso deve essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dal sesso o dalle condizioni personali, come l’orientamento sessuale, con conseguente obbligo per lo Stato d’intervenire in caso d’impedimenti al relativo esercizio.

Pertanto, se la finalità perseguita dall’art. 3 Cost. è quella di vietare irragionevoli disparità di trattamento, la norma implicita che esclude gli omosessuali dal diritto di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, così seguendo il proprio orientamento sessuale (non patologico né illegale), non ha alcuna giustificazione razionale, soprattutto se posta a confronto con l’analoga situazione delle persone transessuali che, ottenuta la rettifica dell’attribuzione del sesso ai sensi della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), possono contrarre matrimonio con persone del proprio sesso di nascita (il Tribunale ricorda che la conformità a Costituzione della citata normativa è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 165 del 1985).

Secondo il rimettente, le affermazioni contenute in tale pronuncia ben potrebbero ritenersi applicabili anche agli omosessuali. Comunque, la legge n. 164 del 1982 avrebbe «profondamente mutato i connotati dell’istituto del matrimonio civile, consentendone la celebrazione tra soggetti dello stesso sesso biologico ed incapaci di procreare, valorizzando così l’orientamento psicosessuale della persona». In questo quadro, non sarebbe giustificabile la discriminazione tra omosessuali che non vogliono effettuare alcun intervento chirurgico di adattamento, ai quali il matrimonio è precluso, ed i transessuali che sono ammessi al matrimonio pur appartenendo allo stesso sesso biologico ed essendo incapaci di procreare.

Le opinioni contrarie al riconoscimento della libertà matrimoniale tra persone dello stesso sesso sulla base di ragioni etiche, legate alla tradizione o alla natura, non potrebbero essere condivise, sia per le radicali trasformazioni intervenute nei costumi familiari, sia perché si tratterebbe di tesi pericolose, in passato utilizzate per difendere gravi discriminazioni poi riconosciute illegittime, come le disuguaglianze tra i coniugi nel diritto matrimoniale italiano anteriore alla riforma o le discriminazioni in danno delle donne.

Del resto, «per i diritti degli omosessuali, così come per quelli dei transessuali, vi sono fortissime spinte, provenienti dal contesto europeo e sopranazionale, a superare le discriminazioni di ogni tipo, compresa quella che impedisce di formalizzare le unioni affettive».

Il Tribunale di Venezia, in relazione all’art. 29, primo comma, Cost., osserva che il significato della norma non è quello di riconoscere il fondamento della famiglia in una sorta di “diritto naturale”, bensì quello di affermare la preesistenza e l’autonomia della famiglia rispetto allo Stato, così imponendo dei limiti al potere del legislatore statale, come emerge dagli atti relativi al dibattito svolto in seno all’Assemblea costituente, nel ricordo degli abusi in precedenza compiuti a difesa di una certa tipologia di famiglia.

Peraltro, che la tutela della tradizione non rientri nelle finalità dell’art. 29 Cost. e che famiglia e matrimonio siano istituti aperti alle trasformazioni, sarebbe dimostrato dall’evoluzione che ne ha interessato la disciplina dal 1948 ad oggi. Il rimettente procede ad una ricognizione della normativa in materia, ricorda gli interventi di questa Corte a tutela dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, nonché la riforma attuata con la legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e rileva che il significato costituzionale di famiglia, lungi dall’essere ancorato ad una conformazione tipica ed inalterabile, si è al contrario dimostrato permeabile ai mutamenti sociali, con le relative ripercussioni sul regime giuridico familiare.

Sarebbero prive di fondamento, quindi, le tesi che giustificano l’implicito divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso ricorrendo ad argomenti correlati alla capacità procreativa della coppia ed alla tutela della procreazione. Al riguardo, sarebbe sufficiente sottolineare che la Costituzione e il diritto civile non prevedono la capacità di avere figli come condizione per contrarre matrimonio, ovvero l’assenza di tale capacità come condizione d’invalidità o causa di scioglimento del matrimonio, sicché quest’ultimo e la filiazione sarebbero istituti nettamente distinti.

Una volta escluso che il trattamento differenziato delle coppie omosessuali rispetto a quelle eterosessuali possa trovare fondamento nel dettato dell’art. 29 Cost., tale norma, nel momento in cui attribuisce tutela costituzionale alla famiglia legittima, non costituirebbe un ostacolo al riconoscimento giuridico del matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma anzi dovrebbe assurgere ad ulteriore parametro in base al quale valutare la costituzionalità del divieto.

Infine, il rimettente richiama l’art. 117, primo comma, Cost., che impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Richiama al riguardo, quali norme interposte, gli artt. 8, 12 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). In particolare, con riferimento all’art. 8, la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe accolto una nozione di “vita privata” e di tutela dell’identità personale non limitata alla sfera individuale bensì estesa alla vita di relazione, arrivando a configurare un dovere di positivo intervento degli Stati per rimediare alle lacune suscettibili d’impedire la piena realizzazione personale. È citata la sentenza Goodwin c. Regno Unito in data 17 luglio 2002, con la quale la Corte di Strasburgo ha dichiarato contrario alla Convenzione il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario.

Il Tribunale di Venezia pone l’accento sul fatto che anche la Carta di Nizza sancisce i diritti al rispetto della vita privata e familiare (art. 7), a sposarsi e a costituire una famiglia (art. 9), a non essere discriminati (art. 21), collocandoli tra i diritti fondamentali dell’Unione Europea. Non andrebbero trascurati, poi, gli atti delle Istituzioni europee, che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali, ovvero al riconoscimento di istituti giuridici equivalenti, atti che rappresentano, a prescindere dal loro valore giuridico, una presa di posizione a favore del riconoscimento del diritto al matrimonio, o comunque alla unificazione legislativa, nell’ambito degli Stati membri, della disciplina dettata per la famiglia legittima, da estendere alle unioni omosessuali (tali atti sono richiamati nell’ordinanza).

Da ultimo, il rimettente rileva che, negli ordinamenti di molte nazioni con civiltà giuridica affine a quella italiana, si va delineando una nozione di relazioni familiari tale da includere le coppie omosessuali. Infatti, in alcuni Stati (Olanda, Belgio, Spagna) il divieto di sposare persone dello stesso sesso è stato rimosso, mentre altri Paesi prevedono istituti riservati alle unioni omosessuali con disciplina analoga a quella del matrimonio, a volte con esclusione delle disposizioni relative alla potestà sui figli e all’adozione. Fra i Paesi che ancora non hanno introdotto il matrimonio o forme di tutela paramatrimoniale, molti prevedono forme di registrazione pubblica delle famiglie di fatto, comprese quelle omosessuali.

Sulla base delle considerazioni esposte, il Tribunale veneziano perviene al convincimento sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, che inoltre giudica rilevante perché l’applicazione delle norme censurate non è superabile nel percorso logico-giuridico da compiere per pervenire alla decisione della causa.

2. – I signori G. M. e S. G., si sono costituiti nel giudizio di legittimità costituzionale, con ampia memoria depositata il 20 luglio 2009.

Dopo avere esposto i fatti da cui la vicenda prende le mosse ed aver riportato il contenuto dell’ordinanza di rimessione, le parti private, sottolineata la rilevanza della questione proposta, osservano che il rimettente ha riconosciuto un dato incontrovertibile, cioè che nel vigente ordinamento non sussiste alcun divieto espresso che impedisca a due persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio. La necessaria eterosessualità dello stesso nascerebbe da una tradizione interpretativa, sorta in un contesto sociale del tutto diverso dall’attuale e tramandata in modo tralaticio, anche per i riflessi della disciplina canonistica dell’istituto sul sistema civilistico.

La dimensione storica del fenomeno, tuttavia, non potrebbe essere di ostacolo ad una rivisitazione della fattispecie, come hanno fatto altre Corti costituzionali straniere. Né si potrebbe dedurre che l’eterosessualità sia un carattere indefettibile dell’istituto matrimoniale interpretando l’art. 29 Cost. a partire dalla lettera del codice civile vigente, perché quell’articolo non costituzionalizza i caratteri dell’istituto matrimoniale previsti dalla legge ordinaria o emergenti dalla sua costante interpretazione. Il codice civile sarebbe oggetto e non parametro del giudizio e, in ogni caso, «non potrebbe divenire cifra per leggere il dato costituzionale. Sarebbe, infatti, una petizione di principio affermare che il codice non viola il diritto a contrarre matrimonio ex art. 29 poiché tale disposizione, alla luce del codice stesso, prevede l’unione solo fra persone di sesso diverso. Con un aprioristico rinvio per presupposizione, infatti, si attuerebbe una sovversione della gerarchia delle fonti».

Pertanto, alla luce del principio personalistico che pervade l’intera Carta costituzionale, bisognerebbe individuare il significato delle parole “matrimonio” e “famiglia”, utilizzate nel citato art. 29. Detta norma privilegia la famiglia fondata sul matrimonio. Ad avviso degli esponenti, da ciò deriva che, se nella nostra società anche due persone dello stesso sesso possono formare una famiglia, escluderle dal vincolo matrimoniale non soltanto crea una discriminazione priva di qualsiasi razionalità, ma fa sì che migliaia di cittadini si vedano negate dallo Stato quelle tutele che altrimenti spetterebbero loro in virtù della norma costituzionale.

La fattispecie non sarebbe assimilabile alle unioni di fatto eterosessuali, che trovano altrove copertura costituzionale (art. 2 Cost.), perché nelle unioni di fatto vi è una chiara scelta delle parti di non rendere giuridico il progetto di vita che lega i conviventi, mentre per le coppie formate da persone dello stesso sesso tale libertà non sussiste nella misura in cui non possono scegliere se sposarsi oppure no.

Richiamata la nozione di famiglia come “società naturale”, contenuta nell’ordinanza di rimessione, gli esponenti osservano che l’interesse protetto dall’art. 29 Cost. è, in primo luogo, il diritto all’autodeterminazione dell’individuo, al riparo da indebite ingerenze dello Stato, tutte le volte in cui una persona decida di realizzare se stessa in una relazione familiare. Per le persone omosessuali tale diritto risulterebbe, attualmente, del tutto conculcato.

Non sarebbe possibile sostenere che i costituenti abbiano eletto l’eterosessualità a caratteristica indefettibile della famiglia, i cui diritti sono riconosciuti e garantiti dall’art. 29 Cost., tanto da escludere dall’ambito applicativo di tale norma le coppie formate da persone dello stesso sesso. Per le parti private sarebbe certo che il fenomeno sussistesse anche ai tempi della Assemblea costituente, ma, in quanto socialmente non rilevante, non poteva allora essere preso in alcuna considerazione. Ciò vorrebbe dire che non si è optato per la famiglia eterosessuale a scapito di quella omosessuale, riservando a questa una minore dignità sociale e giuridica.

Tale stato di cose, però, non potrebbe impedire una rilettura del sistema, in considerazione delle mutate condizioni sociali e giuridiche, stante la rilevanza, sotto questo profilo, del diritto comunitario, ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., e soprattutto dei principi supremi dell’ordinamento, quali l’eguaglianza (e quindi la non discriminazione) e la tutela dei diritti fondamentali.

Le parti private proseguono osservando che il diritto vivente connota l’istituto matrimoniale di una caratteristica (l’eterosessualità), che l’art. 29 Cost. non suggerisce affatto, così impedendo alle persone omosessuali di godere pienamente della loro cittadinanza e del diritto a realizzare se stesse affettivamente e socialmente nell’ambito della famiglia legittima.

Né sarebbe possibile che “società naturale” sia intesa come luogo della procreazione, in quanto il matrimonio civile non sarebbe più istituzionalmente orientato a tale finalità. Dal 1975 l’impotenza non costituisce causa d’invalidità del matrimonio, se non quando sia materia di errore in cui sia incorso l’altro coniuge (art. 122 cod. civ.). Inoltre, possono contrarre matrimonio anche le persone che, avendo cambiato sesso, sono inidonee alla generazione e quelle che, a causa dell’età, tale attitudine più non hanno.

In definitiva, la procreazione sarebbe soltanto un elemento eventuale nel rapporto coniugale e ciò dimostrerebbe quanto lontano sia il concetto di famiglia da accogliere nell’ambito dell’art. 29 Cost. rispetto a quello della tradizione giudaico-cristiana. Il matrimonio sarebbe, senza dubbio, l’unione di due esistenze, i cui fini fondamentali coincidono con i diritti e i doveri che i coniugi assumono al momento della celebrazione in base all’art. 143 cod. civ., fini ai quali è estranea la prospettiva, soltanto eventuale, della procreazione, altrimenti si dovrebbe considerare impossibile la celebrazione di un matrimonio tutte le volte in cui sia naturalisticamente impossibile per i nubendi procreare.

Gli esponenti passano, poi, a trattare del diritto al matrimonio come diritto fondamentale della persona, richiamando (tra l’altro) la giurisprudenza di questa Corte, che ha declinato il diritto stesso sia sotto il profilo della libertà di contrarre il matrimonio con la persona prescelta (sentenza n. 445 del 2002), sia sotto quello della libertà di non sposarsi e di unirsi in altro modo (sentenza n. 166 del 1998), e rilevando che i cittadini omosessuali non possono godere di queste due libertà.

Dopo avere illustrato gli aspetti e le finalità di quel diritto, nonché le prospettive correlate al suo esercizio anche nel quadro della tutela delle minoranze discriminate, essi pongono l’accento sull’esigenza che il citato diritto fondamentale sia garantito a tutti senza alcuna distinzione, anche nel caso in cui un cittadino si trovi in quella particolare condizione personale che è l’omosessualità. E ciò non in astratto, secondo la tesi di quanti ritengono che sarebbe rimessa al legislatore ordinario la scelta sull’ammissione o meno al matrimonio delle coppie formate da persone dello stesso sesso. In presenza di un diritto fondamentale spetta alla Corte costituzionale, o al giudice di merito in via interpretativa, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il godimento a tutti, tanto più se si considera che non si sta parlando di un divieto normativo bensì di una mera prassi interpretativa.

Nel caso in esame, «realizzarsi pienamente come persona significa poter vivere fino in fondo il proprio orientamento sessuale, scegliendo come partner di vita, all’interno di una relazione giuridica qualificata qual è il matrimonio, una persona del proprio sesso».

Pertanto l’interpretazione che esclude le coppie formate da persone dello stesso sesso dal matrimonio, ad avviso degli esponenti, costituisce un limite irragionevole all’esercizio della libertà personale, disconoscendo la capacità della persona di scegliere ciò che è meglio per sé in una dimensione relazionale.

Le parti private richiamano, poi, la tesi secondo cui l’art. 29 Cost. escluderebbe la riconoscibilità giuridica delle coppie omosessuali, anche soltanto attraverso un istituto alternativo al matrimonio, e ne sostengono l’infondatezza, rilevando che il detto articolo non può essere interpretato in modo da violare uno dei principii fondamentali dell’ordinamento costituzionale, ossia il principio di eguaglianza. Dopo avere argomentato diffusamente sul punto, anche in ordine ai profili economici dell’estensione del matrimonio alle coppie omosessuali, gli esponenti osservano che nella nostra società, non più caratterizzata da un’omogeneità sul piano culturale, il principio di eguaglianza deve assumere una dimensione nuova, volta a favorire il pluralismo e l’inclusione sociale. Con tale concezione contrasta un uso del diritto che abbia come effetto di escludere un soggetto dal godimento di un diritto o libertà fondamentale in virtù di una sua condizione personale. E ciò senza considerare la contemporanea violazione dell’art. 2 Cost., perché in tal modo s’impedisce l’esercizio del diritto alla piena realizzazione di sé.

Inoltre, le parti private pongono l’accento sulla normativa comunitaria e internazionale già richiamata nell’ordinanza di rimessione.

Esse, poi, criticano la tesi secondo cui un giudice, fosse anche la Corte costituzionale, non potrebbe spingersi fino al punto di accogliere la richiesta dei ricorrenti diretta ad ottenere le pubblicazioni matrimoniali sul presupposto del riconoscimento del loro diritto a sposarsi.

Ribadito che si è in presenza di una prassi interpretativa, derivante da elementi testuali della legislazione ordinaria, risalente a ben prima dell’entrata in vigore della Costituzione, e che tale prassi contrasta (per quanto detto in precedenza) con norme e principi supremi di rango costituzionale, gli esponenti sostengono che, nel caso in esame, non si tratta di creare un istituto nuovo, o di affermare l’esistenza di un nuovo diritto (operazioni precluse al potere giudiziario), perché il diritto al matrimonio sussiste già ed ha chiari connotati, ma, pur essendo un diritto fondamentale, ne viene concesso il godimento soltanto alle persone eterosessuali.

Infine, sono richiamati alcuni passaggi argomentativi di Corti straniere, che si sono occupate della tenuta costituzionale, nei rispettivi sistemi, del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso.

In chiusura, si chiede a questa Corte di acquisire un’adeguata base informativa sul numero di coppie formate da persone dello stesso sesso, che vivono sul territorio italiano, e sull’impatto dell’attuale prassi interpretativa, che esclude le persone dello stesso sesso dal matrimonio, sul loro benessere psicosociale.

3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, ha spiegato intervento nel presente giudizio di legittimità costituzionale con atto depositato il 21 luglio 2009, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, manifestamente infondata.

La difesa dello Stato prende le mosse dal rilievo che la normativa riguardante l’istituto del matrimonio, sia quella prevista dal diritto civile, sia quella di rango costituzionale, si riferisce senz’altro all’unione fra persone di sesso diverso.

Il requisito della diversità del sesso, che si ricava direttamente dall’art. 107 cod. civ., nonché da altre numerose disposizioni dello stesso codice, è tradizionalmente e costantemente annoverato dalla dottrina e dalla giurisprudenza tra i requisiti indispensabili per l’esistenza del matrimonio. Infatti, ad avviso dell’Avvocatura generale, l’istituto del matrimonio nel nostro ordinamento si configura come un istituto pubblicistico diretto a disciplinare determinati effetti, che il legislatore tutela come diretta conseguenza di un rapporto di convivenza tra persone di sesso diverso (filiazione, diritti successori, legge in tema di adozione).

Il richiamo all’art. 2 Cost., operato dal rimettente, non sarebbe decisivo né conferente.

Tale disposto, per costante interpretazione di questa Corte, «deve essere ricollegato alle norme costituzionali concernenti singoli diritti e garanzie fondamentali, quando meno nel senso che non esistono altri diritti fondamentali inviolabili che non siano necessariamente conseguenti a quelli costituzionalmente previsti» (sentenza n. 98 del 1979), tra i quali non sarebbe compresa la pretesa azionata dai ricorrenti nel giudizio a quo.

La collocazione dell’art. 2 Cost. fra i “principi fondamentali” ed invece la collocazione dell’art. 29 nel titolo II tra i “rapporti etico-sociali” costituirebbero non soltanto l’argomentazione testuale, ma anche l’argomentazione più significativa per escludere la fondatezza dell’assunto contenuto nell’ordinanza di rimessione, non essendo ovviamente vietata nel nostro ordinamento la convivenza tra persone dello stesso sesso. Infatti, la dottrina più recente tende a ricondurre la tutela delle coppie omosessuali nell’ambito della tutela delle coppie di fatto.

Non sussisterebbe alcuna violazione del principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., perché questo impone un uguale trattamento per situazioni uguali e trattamento differenziato per situazioni di fatto difformi.

La difesa dello Stato osserva che la dottrina, nel commentare il citato art. 3, ha ritenuto il divieto di discriminazione in base al sesso «in qualche misura meno rigido rispetto ad altri», sia sul piano della correlazione di alcune distinzioni ad obiettive differenze tra i sessi, sia sul piano normativo, nella misura in cui in Costituzione si rinvengono norme idonee a giustificare, entro certi limiti, distinzioni fondate sul sesso, «in particolare, gli articoli 29, 37 e 51».

La dottrina avrebbe anche ritenuto il richiamo al principio di ragionevolezza, espresso nel medesimo art. 3 Cost., non pertinente nel caso in esame, perché un trattamento normativo differenziato potrebbe ritenersi “ragionevole”, in quanto diretto a realizzare altri e prevalenti valori costituzionali.

Neppure sarebbe pertinente il riferimento alla giurisprudenza in tema di illegittime discriminazioni subite in precedenza dalle persone transessuali, perché il problema della “identità di sesso biologico” in quell’ipotesi avrebbe assunto una rilevanza diversa.

Quanto all’art. 29 Cost., detta norma, stabilendo che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», delinea una “relazione biunivoca” tra le nozioni in essa richiamate e, altresì, «vincola il legislatore a tenere distinte la disciplina dell’istituzione familiare da quelle eventualmente dedicate a qualsiasi altro tipo di formazione sociale, ancorché avente caratteri analoghi».

Ad avviso dell’Avvocatura, in esito al dibattito sviluppatosi nell’Assemblea costituente in sede di elaborazione dell’art. 29, si sarebbero delineate due ricostruzioni circa il significato di tale norma.

La prima sottolinea il carattere pregiuridico dell’istituto familiare, identificando un solo modello univoco e stabile; la seconda attribuisce all’art. 29 un contenuto mutevole con l’evoluzione dei costumi sociali. Parte della dottrina, invece, ha superato tale dicotomia, ritenendo che la norma faccia riferimento ad un modello di famiglia che, per quanto suscettibile di sviluppi e cambiamenti, sia però caratterizzato “da un nucleo duro”, che trova «il suo contenuto minimo e imprescindibile nell’elemento della diversità di sesso fra i coniugi» e perciò mantiene il significato originario fissato nella Carta, senza mutarlo in maniera differente e distante dall’iniziale formulazione.

Infine, non sarebbe ravvisabile contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La difesa dello Stato premette che l’ordinamento comunitario non ha legiferato in materia matrimoniale, ma si è limitato in varie risoluzioni ad indicare criteri e principi, lasciando ai singoli Paesi membri la facoltà di adeguamento delle legislazioni nazionali.

La libertà lasciata ai legislatori europei ha dato luogo, perciò, a molteplici forme di tutela delle coppie omosessuali.

Non vi sarebbe contrasto con gli artt. 7, 9 e 21 della Carta di Nizza, parte integrante del Trattato di Lisbona, in quanto proprio l’art. 9, che riconosce il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, rinvia alla legge nazionale per la determinazione delle condizioni per l’esercizio di tale diritto.

Per quel che riguarda gli obblighi internazionali e, in particolare, il rispetto della CEDU, la citata normativa del codice civile italiano non appare in contrasto con gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di discriminazione) della CEDU, dal momento che proprio l’art. 12 non solo riafferma che l’istituto del matrimonio riguarda persone di sesso diverso, ma rinvia alle leggi nazionali per la determinazione delle condizioni per l’esercizio del relativo diritto.

In definitiva, al di là del carattere eterogeneo dei modelli di riconoscimento adottati dagli Stati europei, l’elemento che li accomuna sarebbe la “centralità del legislatore” nel processo d’inclusione delle coppie omosessuali nell’ambito degli effetti legali delle discipline di tutela.

Peraltro, un intervento della Corte costituzionale di tipo manipolativo non sarebbe realizzabile attraverso un’operazione lessicale di mera sostituzione delle parole “marito” e “moglie”, con la parola “coniugi”, perché in realtà si tratterebbe di operare un nuovo disegno del tessuto normativo codicistico, alla luce di una norma costituzionale che proprio ad esso rimanda; e tale compito sarebbe necessariamente riservato al legislatore.

4. – La Corte di appello di Trento, con l’altra ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis cod. civ., nella parte in cui, complessivamente valutati, non consentono agli individui di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso.

La Corte territoriale premette di essere stata adita in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 739 del codice di procedura civile, proposto da due coppie (ciascuna formata da persone dello stesso sesso) avverso un decreto del Tribunale di Trento, che aveva respinto l’opposizione formulata dai reclamanti nei confronti di un provvedimento dell’ufficiale di stato civile del Comune di Trento. Con tale provvedimento il detto funzionario aveva rifiutato di procedere alle pubblicazioni di matrimonio richieste dagli opponenti, non ritenendo ammissibile nell’ordinamento italiano il matrimonio tra persone del medesimo sesso; e il rifiuto era stato giudicato legittimo dal Tribunale.

La Corte rimettente, dopo aver ritenuto infondata la domanda principale diretta ad ottenere l’ordine all’ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni, esamina la questione di legittimità costituzionale, in via subordinata proposta dai reclamanti.

Dopo aver ricordato l’ordinanza del Tribunale di Venezia, la rimettente osserva che, rispetto all’epoca nella quale sono state emanate le norme disciplinanti il matrimonio, «si è verificata un’inarrestabile trasformazione della società e dei costumi che ha portato al superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia tradizionale ed al contestuale spontaneo sorgere di forme diverse di convivenza che chiedono (talora a gran voce) di essere tutelate e disciplinate».

In questo quadro, ad avviso della Corte trentina è necessario chiedersi se l’istituto del matrimonio, nell’attuale disciplina, sia o meno in contrasto con i principii costituzionali.

L’interrogativo si porrebbe, in particolare, rispetto al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. In sostanza, poiché il diritto di contrarre matrimonio costituisce «un momento essenziale di espressione della dignità umana (garantito costituzionalmente dall’art. 2 Cost. e, a livello sopranazionale, dagli artt. 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948, dagli artt. 8 e 12 CEDU e dagli artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), vi è da chiedersi se sia legittimo impedire quello tra omosessuali ovvero se, invece, esso debba essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dal sesso o dalle condizioni personali (quali l’orientamento sessuale), con conseguente obbligo dello Stato di intervenire in caso di impedimenti all’esercizio di esso».

Sarebbe innegabile che la questione sia rilevante ai fini della decisione, perché la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme disciplinanti il matrimonio, nella parte in cui non consentono il matrimonio tra omosessuali, influirebbe in modo determinante sull’esito del giudizio a quo.

Inoltre, non si potrebbe sostenere che la questione sia manifestamente infondata, perché «quanto sopra osservato non può essere superato da un’interpretazione secondo cui il matrimonio deve e può essere consentito solo a coppie eterosessuali a ragione della sua funzione sociale, principio secondo taluni ricavabile dall’art. 29 Cost. (norma che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio). Detto principio, infatti, si limita a riconoscere alla famiglia un suo ruolo naturale, nel senso che da un lato lo Stato non può prescindere da tale realtà sociale a cui tende per natura la stragrande maggioranza degli individui e, dall’altro, afferma che la famiglia è fondata sul matrimonio; ma certo esso non giunge ad escludere la tutela della famiglia di fatto (che prescinde dal matrimonio) o ad affermare la funzione della famiglia come granaio dello Stato».

Ad avviso della rimettente, «l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, molto ben ricordata dal Tribunale di Venezia nell’ordinanza sopra citata, restituisce oggi un concetto di famiglia che porta ad escludere che in forza dell’art. 29 Cost. possa darsi rilevanza solo alla famiglia legittima funzionalmente finalizzata alla capacità procreativa dei coniugi sicché, semmai, è anche in relazione a tale norma di rango costituzionale che la questione sollevata deve essere giudicata meritevole di attenzione da parte del Giudice delle leggi».

5. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale con atto depositato il 3 novembre 2009, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata. La difesa dello Stato svolge argomenti analoghi a quelli esposti nel giudizio promosso con l’ordinanza del Tribunale di Venezia.

6. – Si sono altresì costituite, con atto depositato il 2 novembre 2009, le parti private nel giudizio promosso con l’ordinanza della Corte di appello di Trento, signori O. E. e L. L. e signore Z. E. e O. M., dichiarando di ritenere ammissibile e fondata la questione sollevata e chiedendone l’accoglimento.

7. – In quest’ultimo giudizio ha spiegato intervento, con atto depositato il 3 novembre 2009, l’Associazione radicale Certi Diritti, in persona del segretario e legale rappresentante pro-tempore, che, richiamando gli obiettivi statutari dell’Associazione medesima, ha dichiarato di ritenersi legittimata ad intervenire e di ritenere ammissibili e fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Trento, riservandosi ogni ulteriore opportuna illustrazione delle proprie difese e il deposito di ogni eventuale documentazione.

8.- Con atto depositato il 25 febbraio 2010 nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con la citata ordinanza della Corte di appello di Trento, hanno spiegato intervento i signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z.

Gli intervenienti, tutti di sesso maschile, premettono che, con tre atti in pari data 5 novembre 2009, comunicati con lettere inviate l’11 novembre 2009, l’ufficiale di stato civile del Comune di Milano ha reso noto il rifiuto di procedere alle pubblicazioni di matrimonio da loro richieste.

Essi osservano che l’interesse proprio e diretto ad intervenire è sorto in data successiva alla scadenza degli ordinari termini del giudizio costituzionale e per questo motivo l’atto di intervento è depositato nel termine di venti giorni antecedenti la data dell’udienza fissata per la discussione. Considerato che si tratta di circostanza temporale indipendente dalla volontà dei ricorrenti e comprovata da documenti formati dalla pubblica amministrazione, richiamato per quanto occorra in via analogica il disposto dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., essi affermano che l’intervento deve essere ritenuto tempestivo e chiedono, comunque, di essere rimessi in termini.

Inoltre, essi affermano che l’intervento deve essere ritenuto ammissibile, alla luce delle innovazioni introdotte dalla Corte costituzionale, che ha espresso negli ultimi anni un orientamento progressivamente favorevole all’ammissibilità, caso per caso, «soprattutto laddove soggetti singoli o associazioni vantassero un rapporto diretto con la questione di legittimità costituzionale in un processo che ha ad oggetto un interesse pubblico: quello alla decisione sulla legittimità costituzionale della legge».

In questo quadro, l’interesse diretto, specifico e concreto degli intervenienti alla pronuncia di questa Corte non potrebbe essere posto in dubbio, perché la declaratoria di fondatezza della questione consentirebbe di ottenere le pubblicazioni di matrimonio già richieste e rifiutate dall’ufficiale di stato civile in base al rilievo dell’inammissibilità, nel vigente ordinamento, di matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Nel merito, gli intervenienti svolgono considerazioni analoghe a quelle già in precedenza richiamate a sostegno della fondatezza della questione.

9. – In prossimità dell’udienza di discussione le parti private nei due giudizi di legittimità costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione radicale Certi Diritti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive richieste.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, «nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso».

Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciare in un giudizio promosso da due persone di sesso maschile, in opposizione, ai sensi dell’art. 98 di detto codice, avverso l’atto col quale l’ufficiale di stato civile del Comune di Venezia ha rifiutato di procedere alla pubblicazione di matrimonio dagli stessi richiesta, ritenendola in contrasto con la normativa vigente, costituzionale e ordinaria, in quanto l’istituto del matrimonio, nell’ordinamento giuridico italiano, sarebbe incentrato sulla diversità di sesso tra i coniugi.

Il Tribunale veneziano riferisce gli argomenti svolti dai ricorrenti, i quali hanno rilevato che, nel vigente ordinamento, non esisterebbe una nozione di matrimonio, né un suo divieto espresso tra persone dello stesso sesso. Essi si richiamano alla Costituzione e alla Carta di Nizza, rimarcando che l’interpretazione letterale delle norme del codice civile, posta a fondamento del diniego delle pubblicazioni, sarebbe costituzionalmente illegittima con particolare riguardo agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, e 29 Cost.

Tanto premesso, il rimettente rileva che, nell’ordinamento italiano, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è previsto né vietato in modo espresso. Peraltro, pure in assenza di una norma definitoria, «l’istituto del matrimonio, così come previsto nell’attuale ordinamento italiano, si riferisce indiscutibilmente solo al matrimonio tra persone di sesso diverso». Ad avviso del Tribunale, il chiaro tenore delle disposizioni del codice, regolatrici dell’istituto in questione, non consentirebbe di estenderlo anche a persone dello stesso sesso. Si tratterebbe di una forzatura non consentita ai giudici (diversi da quello costituzionale), «a fronte di una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna».

D’altra parte, secondo il Tribunale non si possono ignorare le rapide trasformazioni della società e dei costumi, il superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia tradizionale, la nascita spontanea di forme diverse (seppur minoritarie) di convivenza, che chiedono protezione, si ispirano al modello tradizionale e, come quello, mirano ad essere considerate e disciplinate. Nuovi bisogni, legati anche all’evoluzione della cultura e della civiltà, chiedono tutela, imponendo un’attenta meditazione sulla persistente compatibilità dell’interpretazione tradizionale con i princìpi costituzionali.

Ciò posto, il Tribunale di Venezia, prendendo le mosse dal rilievo che il diritto di sposarsi costituisce un diritto fondamentale della persona, riconosciuto a livello sopranazionale ed in ambito nazionale (art. 2 Cost.), illustra le censure riferite ai diversi parametri costituzionali evocati, pervenendo al convincimento sulla non manifesta infondatezza della questione promossa, che inoltre giudica rilevante perché l’applicazione delle norme censurate non è superabile nel percorso logico-giuridico da compiere al fine di pervenire alla decisione della causa.

2. – La Corte di appello di Trento, con l’altra ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis cod. civ., nella parte in cui, complessivamente valutati, non consentono agli individui di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso.

La Corte territoriale premette di essere stata adita in sede di reclamo, ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile, proposto da due coppie (ciascuna formata da persone dello stesso sesso) avverso il decreto del Tribunale di Trento, che aveva respinto l’opposizione formulata dai reclamanti nei confronti di un provvedimento dell’ufficiale di stato civile del Comune di Trento. Con tale provvedimento il detto funzionario aveva rifiutato di procedere alle pubblicazioni di matrimonio richieste dagli opponenti, non ritenendo ammissibile nell’ordinamento italiano il matrimonio tra persone del medesimo sesso; ed il rifiuto era stato giudicato legittimo dal Tribunale.

La Corte rimettente, dopo aver ritenuto infondata la domanda principale diretta ad ottenere l’ordine all’ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni, passa all’esame della questione di legittimità costituzionale, in via subordinata proposta dai reclamanti, svolgendo, in relazione alle censure prospettate, considerazioni analoghe a quelle esposte dal Tribunale di Venezia.

3. – I due giudizi di legittimità costituzionale, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

4. – In via preliminare, deve essere confermata l’ordinanza, adottata nel corso dell’udienza pubblica ed allegata alla presente sentenza, con la quale sono stati dichiarati inammissibili gli interventi dell’Associazione radicale Certi Diritti e dei signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z. Ciò in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, richiamato nell’ordinanza, secondo cui non sono ammissibili gli interventi, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, di soggetti che non siano parti nel giudizio a quo, né siano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in causa e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, avuto altresì riguardo al rilievo che l’ammissibilità dell’intervento ad opera di un terzo, titolare di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del detto giudizio di legittimità.

5. – La questione, sollevata dalle due ordinanze di rimessione, in riferimento all’art. 2 Cost., deve essere dichiarata inammissibile, perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata (ex plurimis: ordinanze n. 243 del 2009, n. 316 del 2008, n. 185 del 2007, n. 463 del 2002).

6. – Le dette ordinanze muovono entrambe dal presupposto che l’istituto del matrimonio civile, come previsto nel vigente ordinamento italiano, si riferisce soltanto all’unione stabile tra un uomo e una donna. Questo dato emerge non soltanto dalle norme censurate, ma anche dalla disciplina della filiazione legittima (artt. 231 e ss. cod. civ. e, con particolare riguardo all’azione di disconoscimento, artt. 235, 244 e ss. dello stesso codice), e da altre norme, tra le quali, a titolo di esempio, si può menzionare l’art. 5, primo e secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché dalla normativa in materia di ordinamento dello stato civile.

In sostanza, l’intera disciplina dell’istituto, contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale, postula la diversità di sesso dei coniugi, nel quadro di «una consolidata ed ultramillenaria nozione di matrimonio», come rileva l’ordinanza del Tribunale veneziano.

Nello stesso senso è la dottrina, in maggioranza orientata a ritenere che l’identità di sesso sia causa d’inesistenza del matrimonio, anche se una parte parla di invalidità. La rara giurisprudenza di legittimità, che (peraltro, come obiter dicta) si è occupata della questione, ha considerato la diversità di sesso dei coniugi tra i requisiti minimi indispensabili per ravvisare l’esistenza del matrimonio (Corte di cassazione, sentenze n. 7877 del 2000, n. 1304 del 1990 e n. 1808 del 1976).

7. – Ferme le considerazioni che precedono, si deve dunque stabilire se il parametro costituzionale evocato dai rimettenti imponga di pervenire ad una declaratoria d’illegittimità della normativa censurata (con eventuale applicazione dell’art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87 – Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), estendendo alle unioni omosessuali la disciplina del matrimonio civile, in guisa da colmare il vuoto conseguente al fatto che il legislatore non si è posto il problema del matrimonio omosessuale.

8. – L’art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.

Si deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente l’esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate.

Ne deriva, dunque, che, nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza.

9. – La questione sollevata con riferimento ai parametri individuati negli artt. 3 e 29 Cost. non è fondata.

Occorre prendere le mosse, per ragioni di ordine logico, da quest’ultima disposizione. Essa stabilisce, nel primo comma, che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», e nel secondo comma aggiunge che «Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare».

La norma, che ha dato luogo ad un vivace confronto dottrinale tuttora aperto, pone il matrimonio a fondamento della famiglia legittima, definita “società naturale” (con tale espressione, come si desume dai lavori preparatori dell’Assemblea costituente, si volle sottolineare che la famiglia contemplata dalla norma aveva dei diritti originari e preesistenti allo Stato, che questo doveva riconoscere).

Ciò posto, è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi. Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata.

Infatti, come risulta dai citati lavori preparatori, la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta. I costituenti, elaborando l’art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un’articolata disciplina nell’ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale.

Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa.

Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto.

Non è casuale, del resto, che la Carta costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio, abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli (art. 30), assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima. La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall’unione omosessuale.

In questo quadro, con riferimento all’art. 3 Cost., la censurata normativa del codice civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato art. 29 Cost., sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio.

Il richiamo, contenuto nell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Venezia, alla legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), non è pertinente.

La normativa ora citata – sottoposta a scrutinio da questa Corte che, con sentenza n. 161 del 1985, dichiarò inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale all’epoca promosse – prevede la rettificazione dell’attribuzione di sesso in forza di sentenza del tribunale, passata in giudicato, che attribuisca ad una persona un sesso diverso da quello enunciato dall’atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali (art. 1).

Come si vede, si tratta di una condizione del tutto differente da quella omosessuale e, perciò, inidonea a fungere da tertium comparationis. Nel transessuale, infatti, l’esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche ed a questo effetto è indispensabile, di regola, l’intervento chirurgico che, con la conseguente rettificazione anagrafica, riesce in genere a realizzare tale coincidenza (sentenza n. 161 del 1985, punto tre del Considerato in diritto). La persona è ammessa al matrimonio per l’avvenuto intervento di modificazione del sesso, autorizzato dal tribunale. Il riconoscimento del diritto di sposarsi a coloro che hanno cambiato sesso, quindi, costituisce semmai un argomento per confermare il carattere eterosessuale del matrimonio, quale previsto nel vigente ordinamento.

10. – Resta da esaminare il parametro riferito all’art. 117, primo comma, Cost. (prospettato soltanto nell’ordinanza del Tribunale di Venezia).

Il rimettente in primo luogo evoca, quali norme interposte, gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952); pone l’accento su una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in causa C. Goodwin c. Regno Unito, 11 luglio 2002), che dichiarò contrario alla Convenzione il divieto di matrimonio del transessuale (dopo l’operazione) con persona del suo stesso sesso originario, sostenendo l’analogia della fattispecie con quella del matrimonio omosessuale; evoca altresì la Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) e, in particolare, l’art. 7 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), l’art. 9 (diritto a sposarsi ed a costituire una famiglia), l’art. 21 (diritto a non essere discriminati); menziona varie risoluzioni delle Istituzioni europee, «che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali ovvero al riconoscimento di istituti giuridici equivalenti»; infine, segnala che nell’ordinamento di molti Stati, aventi civiltà giuridica affine a quella italiana, si sta delineando una nozione di relazioni familiari tale da includere le coppie omosessuali.

Ciò posto, si deve osservare che: a) il richiamo alla citata sentenza della Corte europea non è pertinente, perché essa riguarda una fattispecie, disciplinata dal diritto inglese, concernente il caso di un transessuale che, dopo l’operazione, avendo acquisito caratteri femminili (sentenza cit., punti 12-13) aveva avviato una relazione con un uomo, col quale però non poteva sposarsi «perché la legge l’ha considerata come uomo» (punto 95). Tale fattispecie, nel diritto italiano, avrebbe trovato disciplina e soluzione nell’ambito della legge n. 164 del 1982. E, comunque, già si è notato che le posizioni dei transessuali e degli omosessuali non sono omogenee (v. precedente paragrafo 9); b) sia gli artt. 8 e 14 della CEDU, sia gli artt. 7 e 21 della Carta di Nizza contengono disposizioni a carattere generale in ordine al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al divieto di discriminazione, peraltro in larga parte analoghe. Invece gli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta di Nizza prevedono specificamente il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. Per il principio di specialità, dunque, sono queste ultime le norme cui occorre fare riferimento nel caso in esame.

Orbene, l’art. 12 dispone che «Uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto».

A sua volta l’art. 9 stabilisce che «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio».

In ordine a quest’ultima disposizione va premesso che la Carta di Nizza è stata recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Infatti, il nuovo testo dell’art. 6, comma 1, del Trattato sull’Unione europea, introdotto dal Trattato di Lisbona, prevede che «1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i princìpi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati».

Non occorre, ai fini del presente giudizio, affrontare i problemi che l’entrata in vigore del Trattato pone nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione e degli ordinamenti nazionali, specialmente con riguardo all’art. 51 della Carta, che ne disciplina l’ambito di applicazione. Ai fini della presente pronuncia si deve rilevare che l’art. 9 della Carta (come, del resto, l’art. 12 della CEDU), nell’affermare il diritto di sposarsi rinvia alle leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio. Si deve aggiungere che le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, elaborate sotto l’autorità del praesidium della Convenzione che l’aveva redatta (e che, pur non avendo status di legge, rappresentano un indubbio strumento di interpretazione), con riferimento al detto art. 9 chiariscono (tra l’altro) che «L’articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso».

Pertanto, a parte il riferimento esplicito agli uomini ed alle donne, è comunque decisivo il rilievo che anche la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna.

Ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali, si ha la conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento.

Ulteriore riscontro di ciò si desume, come già si è accennato, dall’esame delle scelte e delle soluzioni adottate da numerosi Paesi che hanno introdotto, in alcuni casi, una vera e propria estensione alle unioni omosessuali della disciplina prevista per il matrimonio civile oppure, più frequentemente, forme di tutela molto differenziate e che vanno, dalla tendenziale assimilabilità al matrimonio delle dette unioni, fino alla chiara distinzione, sul piano degli effetti, rispetto allo stesso.

Sulla base delle suddette considerazioni si deve pervenire ad una declaratoria d’inammissibilità della questione proposta dai rimettenti, con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

a) dichiara inammissibile, in riferimento agli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara non fondata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra indicati del codice civile sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Allegato:

Ordinanza Letta All’udienza Del 23 Marzo 2010

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza della Corte di appello di Trento depositata il 29 luglio 2009 (n. 248 R.O. del 2009);

rilevato che in tale giudizio è intervenuta l’Associazione Radicale Certi Diritti, in persona del Segretario e legale rappresentante p.t., con atto depositato il 3 novembre 2009;

che nel medesimo giudizio sono intervenuti, con atto depositato il 25 febbraio 2010, i signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z., tutti di sesso maschile;

che né l’Associazione Radicale, né i signori di cui all’intervento in data 25 febbraio 2010 sono stati parti nel giudizio a quo;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale, mentre l’intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta all’udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008, n. 245 del 2007; ordinanza n. 414 del 2007);

che l’ammissibilità dell’intervento ad opera di un terzo, titolare di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel giudizio principale contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l’accesso delle parti a detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo;

che, pertanto, sia l’intervento dell’Associazione Radicale Certi Diritti sia quello spiegato con l’atto depositato il 25 febbraio 2010 devono essere dichiarati inammissibili, indipendentemente dal carattere tardivo di quest’ultimo (ordinanza n. 119 del 2008).

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi dell’Associazione Radicale Certi Diritti e dei signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

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