CRISTINA BARTOLINI – LA MESSA ALLA PROVA DEL MINORE
Pubblicato: 12 aprile 2012 Filed under: diritto minori, Diritto Penale, LIBRI NEWS Lascia un commento »LA MESSA ALLA PROVA DEL MINORE
Art. 28 d.P.R 448/1988
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da CRISTINA BARTOLINI – LA MESSA ALLA PROVA DEL MINORE.
IL MINORE AUTORE E VITTIMA DI REATO, Gilda Scardaccione (a cura di) , FrancoAngeli
Pubblicato: 5 dicembre 2011 Filed under: diritto minori, Diritto Penale, FrancoAngeli, LIBRI NEWS, Minori, Vittime e crimini Lascia un commento »Gilda Scardaccione (a cura di)
IL MINORE AUTORE E VITTIMA DI REATO Competenze professionali, principi di tutela e nuovi spazi operativi
S. Ciccarello, D. Marinelli, IL TRIBUNALE PER I MINORENNI, Maggioli
Pubblicato: 1 luglio 2011 Filed under: diritto famiglia, diritto minori, Diritto Privato, LIBRI NEWS, Maggioli editore Lascia un commento »| Novità luglio 2011 |
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L’esame dettagliato
dei singoli procedimenti di competenza |
Volume di pagine 188
con Cd-Rom contenente il Formulario |
| IL TRIBUNALE PER I MINORENNI LE COMPETENZE CIVILI |
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| Per ricevere IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Maggioli Editore – Novità luglio 2011 |
Approfondimento sui provvedimenti di diritto civile a tutela dei minorenni, di Dario Vinci in http://www.assistentisociali.org
Pubblicato: 20 maggio 2011 Filed under: diritto minori, Minori Lascia un commento »vai a: Tutela dei minori
Dario Vinci, Scheda sulla Procura della Repubblica ordinaria e presso il Tribunale per i Minorenni, in www.assistentisociali.org
Pubblicato: 22 aprile 2011 Filed under: diritto minori, Diritto Penale Lascia un commento »“La tutela dei diritti dei minori in Europa – Regolamenti comunitari e cenni di diritto sostanziale degli stati membri, Milano, 7 febbraio, a partire dalle 9
Pubblicato: 4 febbraio 2011 Filed under: CONVEGNI, INCONTRI, FESTIVAL, diritto famiglia, diritto minori, Milano Lascia un commento »
Si terrà lunedì 7 febbraio, a partire dalle 9, l’atteso convegno promosso dalla Provincia di Milano e dall’assessorato alle Politiche sociali sul tema “La tutela dei diritti dei minori in Europa – Regolamenti comunitari e cenni di diritto sostanziale degli stati membri”.
Un evento di spessore internazionale che riunirà presso la sede del Consiglio provinciale alcuni dei maggiori esperti in materia.
Aprirà i lavori il presidente della Provincia, on. Guido Podestà.
“Per comprendere l’attenzione e la costante richiesta di chiarimenti sul tema – spiega Massimo Pagani, assessore provinciale alle Politiche sociali – basti sottolineare che abbiamo ricevuto oltre 700 richieste di accredito, a testimonianza dell’ottimo programma organizzato dai nostri uffici. I recenti fatti di cronaca dimostrano come sia delicata la materia, quando lo spostamento di un adulto coinvolge anche i suoi figli, bambini e adolescenti che inevitabilmente perdono il rapporto quotidiano con l’altro genitore. Le conseguenze di tali, legittimi o illegittimi, trasferimenti dei genitori sulla qualità della vita e sulle relazioni dei figli appaiono sulle cronache di tutti i giornali e dividono l’opinione pubblica. Anche da qui prende le mosse l’idea di questa giornata di studio” .
L’evento è organizzato in collaborazione con la Camera minorile di Milano e con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Magistrati Minori e Famiglia, l’Ordine degli Avvocati di Milano e L’Unione delle Camere Minorili italiane.
La giornata di studio si propone come obiettivo di approfondire la conoscenza della vigente normativa europea in materia di diritto di famiglia – quella che si pone nel solco della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri – ed in particolare quella riguardante i provvedimenti inerenti i figli minori ed i crediti alimentari.
Nel pomeriggio sarà invece illustrata la normativa interna, sempre in tema di potestà genitoriale, di alcuni Stati membri, come la Francia, l’Inghilterra e la Germania. Saranno presenti relatori internazionali che si confronteranno con gli esperti italiani.
L’esigenza, per chi opera nel settore, avvocati, magistrati ma anche responsabili dei servizi e delle politiche per la famiglia di confrontarsi con tali problematiche è ormai avvertita come improcrastinabile .
PER SCARICARE IL PROGRAMMA:
obbligo per i genitori di provvedere al sostegno economico dei figli anche in età adulta se non sono in grado di mantenersi da soli
Pubblicato: 3 febbraio 2011 Filed under: diritto famiglia, diritto minori, Famiglie 1 Commento »
Figli maggiorenni e sposati? Si al mantenimento!
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n.1830 del 26/01/2011, ha stabilito l’obbligo per i genitori di provvedere al sostegno economico dei figli anche in età adulta se non sono in grado di mantenersi da soli. Approfondisci |
Di che cosa è accusato Berlusconi? I reati ipotizzati sono due. Il primo è la violazione della legge numero 38 del 2006: «Chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164», in – L’espresso
Pubblicato: 18 gennaio 2011 Filed under: abuso sessuale, AGENDA della Politica italiana, diritto minori, Diritto Penale, prostituzione 2 Commenti »
Esclusivo
Intercettazioni, ecco i dettagli del ‘bunga bunga’
di Primo Di Nicola
Vai a: Intercettazioni, ecco i dettagli del ‘bunga bunga’ – L’espresso
- Documento
La richiesta arrivata alla Camera - Analisi
Che cosa rischia il Cavaliere - Retroscena
Il lato oscuro dei festini a luci rosse - Interattivo
Bunga bunga roulette: le ragazze del Cav. - Satira
E in Internet fioriscono mille battute
I reati ipotizzati sono due. Il primo è la violazione della legge numero 38 del 2006: «Chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164».
Non dunque “favoreggiamento” né “sfruttamento” della prostituzione minorile, come alcuni giornali hanno scritto, ma semplicemente atti sessuali “prezzolati” con minori. Si tratta di una legge bipartisan, voluta quindi anche dai berlusconiani, che al tempo della sua approvazione erano maggioranza di governo. In particolare, l’articolo in questione fu rivendicato durante la discussione parlamentare, il 3 maggio 2005, dall’allora ministro per le Pari Opportunità Stefania Prestigiacomo: «Particolarmente significativo è l’articolo 1 che prevede l’incriminazione di colui che compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni in cambio di danaro o di altra utilità economica. Si tratta di una disposizione contenuta originariamente in un altro disegno di legge governativo, quello contenente misure contro la prostituzione, che ha costituito oggetto di un emendamento governativo al presente provvedimento». ![]()
Il secondo reato di cui è accusato Berlusconi è concussione, articolo 317 del codice penale nella sua formulazione approvata con la legge 26 aprile 1990: «Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».
Nel caso dell’inchiesta in questione, si riferisce alla telefonata alla Questura di Milano del 27 maggio scorso con cui, secondo l’accusa, la polizia sarebbe stata indotta a liberare Ruby prima che fosse conclusa la procedura di identificazione e ad affidarla immediatamente a un “delegato” di Berlusconi (Nicole Minetti) in contrasto con quanto stabilito dal giudice dei minori che ne aveva stabilimento l’inserimento in una comunità.
La concussione contestata sarebbe “per induzione” e non “per costrizione”: Berlusconi non avrebbe ordinato formalmente di rilasciare la minore e di affidarla alla Minetti ma avrebbe fatto leva sul proprio ruolo e sulla propria qualità di Presidente del consiglio per influenzare indebitamente le forze dell’ordine, anche mentendo sull’identità della ragazza («è la nipote di Mubarak»).
2. Su che cosa si basa l’accusa?
Le circa 300 pagine scritte dai tre Pm che conducono l’indagine (Boccassini, Forno e Sangermano) sono, nella loro interezza, a disposizione soltanto della procura stessa e della difesa del premier.
da Otto e Mezzo di La7 del 17 gennaio 2011
Audio della Intervista alla magistrata minorile Annamaria Fiorillo, a cura di Lucia Annunziata, Rai 3 “in ½ h”
Pubblicato: 14 novembre 2010 Filed under: ciclo politico 1994-2011, diritto minori, Diritto Penale, Famiglie, Magistratura e giustizia, Minori Lascia un commento »Raccolgo negli schedari di PolSer questa intervista per informazione didattica su:
- azione penale minorile e concorrenza di istituzioni in caso di reato penale: Magistratura (in questo caso servizi minorili della amministrazione della giustizia), Questura (nel ruolo qui di agenti della polizia giudiziaria), Ministero degli Interni
- interferenze del Governo sulla attività della Magistratura
- ruolo del magistrato minorile di turno in caso di fermo per reato di una minorenne
- riflessioni sull’art 18 bis del Codice Minorile:
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all’esercente la potestà dei genitori o all’affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore.
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all’accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l’esercente la potestà dei genitori o l’eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne.
- L’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti dell’obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.
- Quando non è possibile provvedere all’invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l’obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.
Ciascuno giudichi o per aver visto questa intervista o per averla ascoltata
da Rai 3 in mezz’ora, del 14 novembre 2010
La Crisi Familiare: Affidamento Dei Figli E Profili Patrimoniali
Pubblicato: 17 febbraio 2010 Filed under: diritto famiglia, diritto minori Lascia un commento »LA CRISI FAMILIARE: AFFIDAMENTO DEI FIGLI E PROFILI PATRIMONIALI
seminario di studio 7 ore
9.30-13.00/14.00-17.30
MILANO 5 MARZO 2010
ROMA 19 MARZO 2010
BOLOGNA 14 MAGGIO 2010 (7 crediti formativi)
Convegno di formazione ed informazione per famiglie adottive ed operatori 21 novembre 2009 ore 9,00 – 13,30 Auditorium Cassa di Risparmio di Firenze Via Folco Portinari 5/r – Firenze
Pubblicato: 17 novembre 2009 Filed under: adozione, CONVEGNI, INCONTRI, FESTIVAL, diritto famiglia, diritto minori, Famiglie, Minori Lascia un commento »Convegno di formazione ed informazione per famiglie adottive ed operatori
21 novembre 2009 ore 9,00 – 13,30
Auditorium Cassa di Risparmio di Firenze
Via Folco Portinari 5/r – Firenze
Il convegno è rivolto alle famiglie che hanno già adottato un bambino, a quelle che sono in attesa di adozione ed agli operatori del settore.
E’ noto come la famiglia adottiva spesso si senta sola di fronte ad una serie di problemi, di pregiudizi, di domande, con cui si trova a confrontarsi nel corso del tempo. La letteratura nazionale ed internazionale, connessa all’esperienza degli specialisti di A.I.A.U. da lungo tempo vicini a tante famiglie adottive, unitamente al contributo delle famiglie adottive stesse, consentiranno un concreto spazio di confronto.
L’adozione rappresenta una risposta che la società mette efficacemente in atto quando un bambino viene a trovarsi privo di ogni valido riferimento di affetto e di protezione. Le componenti psicologiche e relazionali che accompagnano per lungo tempo questo evento, sono complesse.
Questo secondo convegno che A.I.A.U promuove, per l’anno 2009, vuole contribuire a capire le esigenze, le aspettative, i timori della famiglia adottiva. Il focus questa volta è posto sulla situazione psicologica ed emotiva del figlio adottivo adolescente e dei suoi genitori di fronte alla complessità dei sistemi di appartenenza coinvolti, reali e immaginati. I genitori e l’adolescente si trovano a fronteggiare le proprie e le altrui paure . Non è facile gestire queste paure, e per questo è utile una costante informazione/formazione rispetto alle molteplici situazioni di vita del figlio e dell’intero nucleo familiare. Questo convegno si propone un approfondimento sulla realtà della adozione internazionale, sui bisogni del figlio adottivo adolescente e su una delle fasi più difficili del ciclo vitale della famiglia in generale, e della famiglia adottiva in particolare. Questa riflessione sarà proposta da Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili, Psicologi, Psicoterapeuti della Famiglia con una lunga esperienza nell’ambito della formazione e della adozione internazionale. Due famiglie adottive si racconteranno, confrontandosi concretamente con le tematiche del convegno.
http://www.aiau.it
Gioncada M., Servizi sociali: il nuovo Manuale legale su responsabilità civili/penali e disciplina dei minori, Maggioli editore, 2009
Pubblicato: 6 novembre 2009 Filed under: Diritto Amministrativo, diritto minori, Maggioli editore, storia istituzioni pubbliche Lascia un commento »Posso incorrere nella responsabilità amministrativa anche se sono un operatore sociale? Posso presentare il ricorso per l’amministrazione di sostegno se l’utente o i suoi parenti sono contrari? Posso chiedere ai genitori di compartecipare alle spese per l’affidamento dei loro figli? Lo posso fare anche se sono decaduti dalla potestà genitoriale? Quale ISEE devo utilizzare per calcolare la compartecipazione dell’utenza a quel tipo di servizio?
A queste e alle altre domande che si pongono ogni giorno gli Operatori dei servizi sociali risponde ora il nuovissimo DIRITTO DEI SERVIZI SOCIALI, il primo Manuale di settore così specifico, completo e aggiornato.
Il volume fornisce infatti la disamina delle questioni giuridiche più critiche e delicate da gestire nell’esercizio della attività professionale, come ad esempio: i confini e i termini del segreto professionale, la logica della segnalazione all’autorità giudiziaria e dell’obbligo di denuncia, la compartecipazione alle spese degli utenti anziani e disabili.
Straordinaria l’utilità di quest’opera nel semplificare le difficoltà “legali” dei Servizi Sociali com’è facilmente verificabile dal dettaglio degli argomenti trattati che traducono in maniera chiara e comprensibile le rigorose disposizioni di legge:
| PARTE PRIMA |
RESPONSABILITA’
1. La responsabilità del dipendente della P.A. La responsabilità da fatto illecito. La responsabilità penale. La responsabilità amministrativa. 2. Alcune particolari fattispecie di responsabilità. 3. I reati dell’operatore sociale. 4. Il segreto professionale, il segreto d’ufficio e i rapporti con l’obbligo di denuncia e di rendere testimonianza. 5. L’operatore sociale e la polizia giudiziaria. L’operatore sociale che opera in sede d’indagini difensive. 6. Le responsabilità giuridiche dell’educatore. |
| PARTE SECONDA |
DIRITTO CIVILE
1. Le misure di protezione prive in tutto o in parte di autonomia: amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione. 2. Le responsabilità del tutore, del curatore e dell’amministratore di sostegno. |
| PARTE TERZA |
DIRITTO MINORILE
1. La tutela del minore tra diritto internazionale e ordinamento interno. 2. I soggetti. 3. La potestà dei genitori: la reazione alla condotta pregiudizievole dei genitori nei confronti dei figli. 4. La potestà dei genitori: l’allontanamento dalla casa familiare e gli ordini di protezione contro gli abusi familiari. 5. La potestà dei genitori: la tutela. 6. L’affidamento del minore. 7. Le segnalazioni e le denunce all’autorità giudiziaria. 8. Il minore e il diritto alla salute. 9. Il minore straniero (non accompagnato) in Italia. 10. Concetti essenziali di diritto penale minorile. 11. Il processo penale minorile. 12. La libertà personale nel processo minorile. 13. I servizi sociali e il procedimento penale minorile. |
| PARTE QUARTA |
DIRITTO AMMINISTRATIVO
1. La compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari: un quadro sistematico. L’utilizzo dell’indicatore ISEE. 2. Le associazioni non profit. |
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Tutela del minore, riforma del diritto di famiglia e uguaglianza dei figli
Pubblicato: 28 settembre 2009 Filed under: diritto famiglia, diritto minori, Famiglie, Minori Lascia un commento »Programma del Colloquio promosso da Studium Cartello – Il Lavoro Psicoanalitico: “Difesa. Capacità del minore e Convenzione di Strasburgo” Milano, sabato 24 ottobre 2009
Pubblicato: 27 settembre 2009 Filed under: diritto minori, Minori Lascia un commento »sabato 24 ottobre 2009
ore 9-12 14-17
Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano
La Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, e avente come oggetto “promuovere, nell’interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l’esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere autorizzati a partecipare ai procedimenti in materia di famiglia che li riguardano dinanzi a un’autorità
giudiziaria”, pone all’Istituzione Giudiziaria un compito inedito.
Nel caso dei rapporti di soggetti minori con l’autorità giudiziaria – ma vale in tutti i casi di rapporto tra soggetti minori e non minori con l’Istituzione
– diventa infatti particolarmente evidente come la promozione e la difesa di diritti e interessi implichi, come premessa, la promozione della capacità dei soggetti di esercitare in prima persona tali diritti. Si tratta dunque di andare al di là del semplice discrimine tra capacità e incapacità di intendere e volere.
Chi opera nel campo del diritto minorile non può tuttavia ignorare che l’enfasi sui diritti del minore in giudizio che ispira la Convenzione e i suoi commentatori, potrebbe spingere il minore stesso a diventare un querulomane precoce, ossia uno che affronta la propria vita a colpi di diritto reinterpretato come Diritto Naturale, o ideale, non positivo.
Benché lo Studium Cartello sia, in subordine, anche un’Associazione psicoanalitica, nella nostra proposta non prendiamo le mosse distinguendo un campo “psicologico” predefinito da un suo oggetto specialistico a sé: suo oggetto, propriamente, altro non è che la coppia difesa-capacità come denotante
l’esistenza di una competenza individuale, la questione dei cui limiti sta al cuore dell’esplorazione stessa.
È proprio di questo Studium prendere le mosse dall’adagio “la vita ‘psichica’ è una vita giuridica” – interpretazione della “topica” freudiana – associandolo
al motto dell’antico Studium bolognese “Erubescimus sine lege loquentes”, traducibile con: “C’è da vergognarsi a parlare senza Diritto” (positivo).
Timor pueri initium sapientiae? Oppure la Convenzione di Strasburgo è un progresso nel diritto rispetto alla Teoria che nel minore, nel bambino, altro non vede che una naturalità da educare?
ore 8.30 Iscrizione avvocati
ore 9.00 – 12.00
Un saluto di Livia Pomodoro Presidente del Tribunale di Milano
Apertura lavori Giacomo B. Contri, Presidente dello Studium Cartello
Presiede Piercarlo Pazè
Giulia Contri a nome di Studium Cartello
La capacità del minore: una capacità in atto?
Pietro Rescigno
Il primato della capacità individuale
Gustavo Sergio
L’esercizio dei diritti del minore secondo la Convenzione di Strasburgo
Piercarlo Pazé
Rappresentare e capacitare
Giancristoforo Turri
Quale superiore interesse del minore?
Massimo Pavarini
Sorvegliare punire correggere
Dibattito
ore 14.00 – 17.00
Presiede Milena Pini
Milena Pini
La formazione dell’avvocato del minore nei procedimenti ‘de potestate’
Irene Bernardini
Bambino e conflitto genitoriale
Guglielmo Gulotta
Il minore e la sua capacità di intendere e di volere
Grazia Cesaro
Il minore e il suo avvocato
Eligio Resta
Conclusioni
Dibattito
Chiusura lavori Giacomo B. Contri
Intervengono
Irene Bernardini, Psicologa, Psicoterapeuta, Mediatrice familiare, Responsabile
Centro GEA, Genitori Ancora, Milano
Grazia Cesaro, Avvocato in Milano, Vicepresidente Camera Minorile Milano
Giacomo B. Contri, Medico, Psicoanalista, Presidente di Studium Cartello-Il Lavoro Psicoanalitico
Giulia Contri, Psicoanalista, Membro di Studium Cartello-Il Lavoro Psicoanalitico,
Milano
Guglielmo Gulotta, Avvocato in Milano, Ordinario Psicologia Giuridica Università Studi Torino
Massimo Pavarini, Ordinario Diritto penitenziario e Diritto penale Università
Bologna
Piercarlo Pazè, Direttore di “MinoriGiustizia”, Milano
Milena Pini, Avvocato in Milano, Presidente AIAF Lombardia
Livia Pomodoro, Presidente Tribunale Ordinario, Milano
Pietro Rescigno, Professore emerito Diritto civile Università La Sapienza, Roma, Accademico dei Lincei
Eligio Resta, Ordinario Filosofia del diritto, Facoltà Giurisprudenza, Università
Roma3
Gustavo Sergio, Presidente Tribunale Minorenni, Napoli
Giancristoforo Turri, Procuratore Repubblica Tribunale Minorenni, Trento
Ingresso libero
Curatrice del Colloquio
Giulia Contri tel – fax.02.89400246 | mob 3334820528
giulia.contri@tiscali.it
Studium Cartello – Il Lavoro Psicoanalitico
Presidente Giacomo B. Contri Segretario generale Glauco Maria Genga (segreteria
organizzativa)
Via Francesco Viganò 4 – 20124 Milano | tel: 039.02.29009980 fax: 039.02.8693182
mail@studiumcartello.it | www.studiumcartello.it
Accreditamento Ordine Avvocati Milano
Programma Formazione Continua (3 crediti)
Iscrizione avvocati (obbligo di frequenza alle due sessioni ) via e-mail, o fax
Studium Cartello, o in loco il 24/10
Legge 8 febbraio 2006, n. 54 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006
Pubblicato: 8 febbraio 2006 Filed under: affidamento condiviso, diritto famiglia, diritto minori, Divorzio e separazioni Lascia un commento »Legge 8 febbraio 2006, n. 54
“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli“
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006
Art. 1.
(Modifiche al codice civile)
1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».
2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso). Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
Art. 155-ter. – (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli). I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore). Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli».
Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura civile)
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:
«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».
2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
«Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».
Art. 3.
(Disposizioni penali)
1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898.
Art. 4.
(Disposizioni finali)
1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Art. 5.
(Disposizione finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Legge 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (G.U. n. 50 del 01.03.2006)
Pubblicato: 8 febbraio 2006 Filed under: affidamento condiviso, diritto famiglia, diritto minori, Divorzio e separazioni Lascia un commento »Legge 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (G.U. n. 50 del 01.03.2006)
Il testo modifica in modo sostanziale il sistema attuale in materia di affidamento in base al quale i figli sono affidati o all’uno o all’altro dei genitori secondo il prudente apprezzamento del presidente del tribunale o del giudice o secondo le intese raggiunte dai coniugi. Le nuove norme attuano il principio della bigenitorialità; principio affermatosi da tempo negli ordinamenti europei e presente altresì nella Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991. In questo modo si intende garantire il diritto dei figli, anche in caso di separazione die genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli (relative all’istruzione, all’educazione e alla salute) e provvederanno al loro mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito. Si precisa che il giudice può disporre l’affidamento esclusivo ad un solo dei genitori qualora ritenga – con provvedimento motivato – che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore e può modificare i provvedimenti in vigore nel caso di gravi inadempienze o di atti che ostacolano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento.
da: Rassegna legislativa.






