Separazioni, divorzi e affido condiviso


È emerso che in Italia il 49% delle separazioni e il 33% dei divorzi riguardano coppie con almeno un figlio minore: le separazioni in cui è stato disposto l’affidamento condiviso raggiungono l’89,8%. Ma per l’88% dei padri separati l’affidamento condiviso risulta inefficace (nel 92% dei casi il figlio viene affidato di fatto alla madre). L’Istat registra che nel 2010, in Italia, le separazioni sono state 88.191, i divorzi 54.160; il 69% delle separazioni riguarda coppie con figli e il 51% delle separazioni con figli riguarda coppie con minori.

da «Affido condiviso. Purtroppo teoria» | Cronaca | www.avvenire.it.

Affido condiviso di Maria Elena Bagnato, da http://www.altalex.com/index.php?idnot=19612


Affido condiviso

di Maria Elena Bagnato


 In virtù dell’istituto dell’affidamento condiviso la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori che assumono, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all’istruzione, educazione, scelte religiose, salute, tenendo pur sempre conto delle capacità e inclinazioni dei figli.

vai a     Affido condiviso.

Senato: in primo piano il DDL sull’affido condiviso


In Commissione Giustizia torna in esame il DDL 957 contenente varie proposte di aggiornamento e revisione dell’attuale normativa sull’affidamento condiviso.

La stessa Commissione ha in programma il seguito dell’esame del DDL 3323 relativo alla istituzione di sezioni specializzate di tribunale per la famiglia.

da Sociale/Senato: in primo piano il DDL sull’affido condiviso – ASCA.it.

I minori in difficoltà e l’informazione. La differenza tra vero e verosimile. | da Iperbole, la rete civica di Bologna


15 Ottobre 2012I minori in difficoltà e l’informazione. La differenza tra vero e verosimile.

Ancora una volta, non è la prima e non sarà l’ultima, il terma dei minori (purtroppo e non certo per colpa loro) in difficoltà e dell’informazione (TV e quotidiani in particolare) si sono incontrati e scontrati.
Il caso del ragazzino di Cittadella (e del video riproposto ossessivamente e pornograficamente sulle tv) segue i tanti casi in cui l’intreccio famiglia-minore-servizi-giustizia sembra non trovare mai una sua ricomposizione in cui ognuna delle parti possa essere ri-conosciuta per pregi e difetti, diritti e doveri.
Non è compito di questo sito addentrarsi nella materia, ma di offire occasioni di scambio e approfondimento; lo facciamo con alcune delle cose segnalate nelle tante newsletter che la redazione legge quotidianamente, nella speranza di far comprendere meglio anche il complesso e faticoso lavoro che i servizi sociali svolgono nel delicato settore dei minori, quando spesso “testa” e “pancia” sembrano assolutamente inconciliabili.

Fulvio Scaparro sul Corriere della sera
Paolo Ferrario sul suo blog polser.it
Manifesto di allarme sociale sulla condizione delle famiglie e dei minori, a cura di Franca Dente per l’Ordine Nazionale  degli assistenti sociali
Linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamanto del minore, a cura del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali
Gli impegni dell’informazione verso i minori in cronaca: la Carta di Treviso

(fonte sito polser.it e redazione sportello sociale)

da I minori in difficoltà e l’informazione. La differenza tra vero e verosimile. | Iperbole.

LINEE GUIDA PER LA REGOLAZIONE DEI PROCESSI DI SOSTEGNO E ALLONTANAMENTO DEL MINORE, a cura del Consiglio Nazionale dell’ORDINE ASSISTENTI SOCIALI, giugno 2010


LINEE GUIDA PER LA REGOLAZIONE DEI PROCESSI DI SOSTEGNO

E ALLONTANAMENTO DEL MINORE 

(qui in formato Dbf: LINEE GUIDA MINORI cnoas)

Il fenomeno dell’allontanamento forzato di bambini/e e ragazzi/e dal proprio nucleo familiare investe in maniera articolata e differente diversi attori sociali.

Per i servizi sociali e sociosanitari impegnati a riconoscere e prevenire situazioni di rischio per i minori e a sostenere le famiglie in difficoltà, l’allontanamento di bambini/e ragazzi dai loro nuclei familiari costituisce un segmento residuale dei processi e delle attività poste in essere.

L’obiettivo prioritario degli Enti Locali e dei sevizi territoriali, infatti, deve essere quello di prevenire gli allontanamenti di minori dalle proprie famiglie. Laddove non sia possibile evitare l’allontanamento, l’obiettivo degli interventi è rappresentato dal recupero della capacità genitoriale della famiglia di origine e dalla rimozione delle cause che impediscono

l’esercizio della sua funzione educativa e di cura. Il fine è garantire il rientro del minore in famiglia, in tempi il più possibile brevi, nel rispetto del principio di continuità dei rapporti familiari/parentali.

E’necessario potenziare il sostegno alle famiglie non solo in funzione preventiva rispetto agli interventi più traumatici, ma anche, successivamente, per consentire una comprensione delle ragioni del provvedimento e una possibile crescita e recupero delle risorse interne al nucleo familiare.

In caso di allontanamento, va sempre perseguito un intervento che tenga in considerazione il rispetto delle persone, l’informazione dei soggetti coinvolti, la ricerca delle modalità più opportune per l’esecuzione del provvedimento e la necessaria tempestività,

in relazione sia alla sua efficacia sia all’esigenza di ridurre quanto più possibile il trauma che il minore ed i suoi familiari ne possano riportare.

Il lavoro di prevenzione e di sostegno alle situazioni di fragilità delle famiglie e delle coppie richiede l’attivazione di servizi competenti all’ascolto dei bisogni e alla prevenzione dei conflitti, di tutoraggio sociale, di educativa familiare e di mediazione familiare.

In particolare, occorre prevedere specifiche forme di accompagnamento per le famiglie e i minori di diversa cultura.

Nell’organizzazione dei Servizi Sociali è necessario prevedere la presenza di profili professionali che si occupino con competenze specifiche di famiglie e minori, con un impegno complessivo di lavoro che renda possibile l’affiancamento delle famiglie in difficoltà, in una logica di prevenzione e di rimozione degli ostacoli, favorendo e programmando attività e progetti mirati all’integrazione sociosanitaria.

Gli Enti Locali e le Regioni debbono assicurare risorse finanziarie e di personale al fine di garantire la presenza, nei servizi alla persona, di un adeguato numero di professionisti a cui assicurare formazione continua, specializzazione e supervisione professionale. E’ particolarmente Importante che, al fine di una efficace e continuativa attività di supporto ai bambini ed alle famiglie, i professionisti siano stabilmente impiegati nel settore.

ll minore di cui i genitori non possono occuparsi, ha diritto ad avere accanto a sé una figura sostitutiva, quale il tutore, che lo rappresenti e che soprattutto se ne prenda cura.

Tutori e curatori speciali possono trasformarsi da presenze solo formali a figure che curano e accompagnano il minore, pertanto la personalizzazione della loro scelta appare quanto mai indispensabile.

E’ opportuno, da parte dei diversi soggetti istituzionali coinvolti in questo processo, valorizzare il contributo e l’apporto delle associazioni di famiglie per la loro funzione di advocacy, studiando anche modalità di interlocuzione di tali soggetti nel procedimento, compatibili con il sistema processuale.

La necessaria sinergia tra servizi sociali, sociosanitari, avvocatura e magistratura deve mirare, in piena condivisione, ad un incremento del sistema di tutela dei minori, partendo dalla famiglia, con obiettivi comuni e strategie condivise. A tal fine è opportuno promuovere percorsi di formazione integrati.

E’ importante prevedere iniziative rivolte ai mezzi di informazione per far conoscere i principi, gli obiettivi, gli strumenti e le attività posti in essere dalle istituzioni a favore delle famiglie e dei minori. Un’informazione scorretta ed i processi di denigrazione che ne derivano verso i servizi sociali, sanitari e la magistratura, infatti, finiscono per ledere i diritti e le opportunità proprio delle persone e delle famiglie in difficoltà. Il senso di diffidenza che ne deriva rischia di ostacolare percorsi di orientamento e di sostegno .

Si elencano, di seguito, alcuni elementi da tenere in considerazione in caso di allontanamento:

1. Il ricorso all’art. 403 del Codice Civile _ di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza o amministrativa _ deve avvenire solo quando sia esclusa la possibilità di altre soluzioni e sia accertata la condizione di assoluta urgenza e di grave rischio per il minore, che richieda un intervento immediato di protezione. Dell’allontanamento deve darsi tempestiva comunicazione alla competente Procura Minorile per le iniziative del caso.

2. La segnalazione di grave pregiudizio per i minori da parte dei servizi sociali e socisanitari alla Procura Minorile (o al Tribunale per i Minorenni nel caso in cui vi sia un procedimento già pendente), deve avvenire, per quanto possibile, in maniera circostanziata e deve essere immediatamente seguita da una indagine accurata della situazione.

Occorre che nella relazione siano esposti in maniera distinta gli elementi descrittivi da quelli valutativi e siano indicati gli interventi che sono stati posti in essere, ove possibile, per evitare l’allontanamento.

3. I servizi sociali e sanitari devono condividere ed elaborare, in maniera congiunta con la Magistratura minorile o ordinaria, una procedura che presupponga una fase di preparazione e di proseguimento dell’evento.

4. E’ importante, anche quando l’intervento sia stato attuato in via di urgenza per esigenze di protezione del minore da pregiudizi subiti in famiglia, favorire la comprensione degli obiettivi e degli interventi posti in essere. Nel caso in cui si debba procedere senza che i genitori siano presenti, va dato loro tempestivo avviso, da parte dei servizi competenti, dell’allontanamento e delle ragioni che lo hanno determinato.

L’informazione deve comprendere anche il diritto di avvalersi di un difensore e di chiedere all’Autorità Giudiziaria la revoca o la modifica del provvedimento.

5. Il provvedimento di allontanamento del minore deve contenere elementi di elasticità al fine di poterlo adattare alla situazione contingente. E’ utile che l’autorità giudiziaria dia eventualmente disposizioni più adeguate ove dovessero sorgere rilevanti difficoltà nell’esecuzione del provvedimento.

6. L’allontanamento non può essere considerato un momento a sé ma parte di un percorso

di cui è solo un tassello, con la conseguente necessità di formulare in concreto

un progetto più ampio nel quale il provvedimento si inserisce.

7. Il provvedimento della Magistratura deve prevedere l’affidamento dell’incarico di allontanamento all’Ente e non al singolo professionista.

8. E’ opportuno acquisire, ove possibile, il consenso o quanto meno la non opposizione all’esecuzione da parte degli interessati, anche collaborando con i difensori. È importante in ogni caso facilitare la comprensione delle ragioni del provvedimento.

9. Gli operatori che materialmente eseguono il provvedimento di allontanamento devono essere specializzati. E’ necessario prevedere una equipe stabile multi-professionale per accompagnare l’evento di allontanamento, possibilmente composta da professionisti diversi da quelli che hanno in carico il minore e la famiglia. Il rapporto professionale con gli operatori che seguono la famiglia deve essere, infatti, salvaguardato per non interrompere il rapporto fiduciario.

10. Le equipe multidisciplinari vanno coinvolte per il sostegno e l’accompagnamento, anche nel caso in cui un minore sia rintracciato dalle forze dell’ordine su disposizione dell’Autorità Giudiziaria ai fini del suo inserimento in comunità.

11. Si consiglia di evitare quanto più possibile l’utilizzo della Forza Pubblica durante le procedure di allontanamento. L’utilizzo della Forza pubblica, nei casi in cui si renda necessario, non deve avvenire in uniforme e devono essere scelti modi e luoghi che rendano l’evento il meno traumatico possibile per il minore e per i suoi familiari.

12. Ogni situazione va studiata e progettata tenendo conto della sua unicità e specificità.

13. Particolare attenzione va dedicata all’ascolto del minore e ai luoghi e ai modi in cui esso avviene, incentivando la creazione di spazi neutri per gli incontri protetti. E’ importante spiegare, tenendo conto dell’età e della capacità di comprensione, la situazione, le ragioni del provvedimento e il suo significato. È importante ascoltare i vissuti, i sentimenti, i problemi, e le aspettative del minore, accoglierlo in un luogo idoneo e considerare per quanto sia possibile i suoi desideri.

14. L’affidamento del minore in strutture di accoglienza, di tipologia adeguata all’età e alle caratteristiche del minore, deve essere strettamente limitato al periodo necessario all’elaborazione di un progetto di rientro nel nucleo familiare e, qualora questo non sia possibile, di affido intra o extra familiare.

15. Le strutture/famiglie che accolgono devono conoscere la situazione del minore e la motivazione del provvedimento, condividere le modalità di rapporto con i familiari, rispettare le prescrizioni, collaborare al progetto socio-educativo per il minore

impostato dai servizi sociali e secondo le disposizioni dell’autorità giudiziaria, offrire l’ascolto attento e curare l’accompagnamento del rientro in famiglia originaria o in affidamento familiare. Il lavoro di rete deve essere costante, così come costante e incisivo deve essere l’esercizio del potere di vigilanza del Pubblico ministero minorile sulle strutture comunitarie.

16. Appare particolarmente importante che le decisioni dell’Autorità Giudiziaria sui reclami proposti avverso i provvedimenti di allontanamento siano adottate in tempo sufficientemente breve.

17. E’ necessario promuovere protocolli operativi e percorsi di formazione congiunti per magistrati minorili, operatori sociali e forze dell’ordine.

Piero Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Lamberto Baccini, Associazione Nazionale Comuni Italiani

Simonetta Cavalli, Consigliere Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali

Franca Dente, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali

Milena Falaschi, VI Commissione del Consiglio superiore della Magistratura

Carla Guidi, Consiglio Nazionale Forense

Concetta La Placa, Ministero del Lavoro e Politiche sociali

Isabella Mastropasqua, Consigliere Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali

Francesco Micela, Vicepresidente dell’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

Valeria Montaruli, Commissione Minori dell’Associazione Nazionale Magistrati

Silvana Mordeglia, Consigliere Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali

Fabio Roia, Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura

Valeria Rosetti, Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli

Raoul Russo, Responsabile Welfare e Politiche Sociali dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani

Raffaele Tangorra, Direttore generale dell’Inclusione sociale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

ALLEGATI

SINTESI METODOLOGICA

Per rendere meno traumatica l’esecuzione per il minore e per i familiari, gli interventi devono articolarsi su più livelli:

1. Con i familiari: informare correttamente; far comprendere le motivazioni del provvedimento; aiutare a individuare la modalità più adeguata di realizzazione nell’interesse del minore, evitandogli un trauma maggiore; sostenere con azioni di aiuto e non di mero controllo. Promuovere preventivamente condizioni di adeguata collaborazione significa spesso evitare un’esecuzione coatta e traumatica.

2. Con il minore, tenendo conto dell’età e della sua capacità di comprensione: spiegare la situazione che sta vivendo, le ragioni del provvedimento e il suo significato; ascoltare i suoi vissuti e sentimenti, i suoi problemi e le sue aspettative; accogliere in un luogo idoneo e considerare per quanto sia possibile i suoi desideri.

3. Con chi eseguirà il provvedimento e/o con i servizi: raccogliere e valorizzare la conoscenza del caso, della situazione contestuale più generale e degli interventi effettuati con i familiari e il minore quali indicazioni utili da fornire a chi effettuerà l’allontanamento vero e proprio. Ciò permetterà di individuare le modalità, i tempi e i luoghi esplicitando le ragioni di una presenza del professionista che ha in carico il caso o meno e della necessità di un supporto indiretto.

4. Con le strutture/famiglie che accolgono: conoscenza della situazione, del minore e della motivazione del provvedimento; la condivisione di modalità di rapporto con i familiari, la condivisone del rispetto delle prescrizioni, la condivisione di progetto educativo e di vita per il minore, l’ascolto attento, l’accompagnamento del rientro in famiglia originaria o in affidamento familiare.

SINTETICHE INDICAZIONI OPERATIVE/ORGANIZZATIVE

Al fine di rendere più efficaci gli interventi e più efficienti i servizi è indispensabile tener presente alcuni suggerimenti organizzativi, e prevedere:

- servizi dedicati, accoglienti e competenti per i minori e le loro famiglie;

- professionisti stabili e con adeguato carico di lavoro in grado di stabilire una relazione significativa e duratura con i soggetti coinvolti;

- equipe specializzata per situazioni di abbandono e di abuso, per provvedimenti di allontanamento e per riabilitazione e recupero di famiglie e di minori a rischio;

- uffici tutela, composti da tutori e curatori speciali separati da altre figure professionali che hanno altre funzioni.

Per le funzioni di tutela e di curatela possono essere utilizzati i volontari opportunamente formati;

- stabile apporto di sostegno formativo e di supervisione rivolto ai professionisti impegnati nel settore;

- stabile e significativo rapporto di collaborazione tra uffici giudiziari e servizi sociali.

SINTETICHE INDICAZIONI PROCEDURALI

Nel rispetto dei contenuti delle dichiarazioni, convenzioni e raccomandazioni internazionali e di quanto introdotto

dall’111 della Costituzione sul giusto processo è opportuno adeguare le procedure sulla base di alcuni principi:

- obbligo di procedere sollecitamente;

- obbligo di fornire al minore di età tutte le informazioni pertinenti sui fatti rilevanti del procedimento che lo riguardano e sulle possibili conseguenze;

- la consultazione e l’ascolto del soggetto minore di età in ogni procedimento che lo riguarda;

- la possibilità che in caso di conflitto di interessi fra il minore e i genitori che lo rappresentano la nomina di un curatore speciale;

- l’utilizzo della disciplina di nomina di un difensore del minore distinto da quelli dei genitori nel caso in cui il conflitto di interessi con i genitori lo imponga;

- un adeguato accompagnamento del minore a ogni processo che lo riguarda da parte di figure professionali di aiuto e assistenza;

- la ricerca del consenso del minore e della sua famiglia e dei loro rappresentanti prima di prendere una decisione;

- l’ascolto di entrambi i genitori in tutti i procedimenti che hanno per oggetto decisioni relativi ai figli minori.

MANIFESTO DI ALLARME SOCIALE SULLA CONDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI, a cura di Franca Dente per l’Ordine Nazionale degli assistenti sociali, Giugno 2009


Sulla Repubblica di oggi (14 ottobre 2012)  Eugenio Scalfari interviene sulla vicenda del ragazzino di Padova e spende la sua bella penna in un articolo che diventa inevitabilmente denigratorio per chi si occupa, giorno dietro giorno, ad attivare (con risorse scarse) prese in carico, lavoro di cura, processi di aiuto.
E allora pubblico, come flebile voce davanti ai toni roboanti dell’illustre giornalista, il
MANIFESTO DI ALLARME SOCIALE SULLA CONDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI
 La vicenda giornalistica di questi giorni propone la frattura comunicativa fra giornalismo di opinione (mancando in Italia l’anglosassone giornalismo di informazione) e la fragile situazione di chi lavora nel mondo dei servizi e che non ha voce nella generalità dello scorrere dei giorni. E così l’opinione pubblica è preda dei vari “giornalisti politici” che si inorgogliscono delle loro opinioni nelle vetrinette della stampa e delle televisioni.
Paolo Ferrario, 14 ottobre 2012
Ps : le sottolineature sono mie

MANIFESTO DI ALLARME SOCIALE SULLA CONDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI

L’Ordine Nazionale Assistenti Sociali da tempo segnala alle autorità competenti e ai media allarme per lo stato di tensione e di conflittualità nel quale versano oggi le famiglie. La fragilità delle relazioni familiari, intergenerazionali e di genere, sta causando episodi sempre più frequenti di aggressività e di violenza. Le famiglie da luogo di protezione si stanno trasformando in luoghi di sofferenza e di rischio, nei quali i più esposti e i più indifesi sono i bambini.

I servizi sociali, con forze inadeguate rispetto ai cambiamenti in atto ed alle nuove esigenze, non riescono più ad esercitare il ruolo di accoglienza del disagio, di accompagnamento, di supporto alla sofferenza. La crisi delle relazioni, la sfiducia nei servizi pubblici, spinge la famiglia all’isolamento, si che la tragedia spesso si consuma in uno scenario di apparente normalità/solitudine. Nessuno coglie i segnali della tensione che cresce e che, se intercettata nei tempi giusti, può essere contenuta e magari riassorbita.

L’aumento delle separazioni di coppie con minori spesso rende visibili scenari dove il passaggio dalla solitudine alla conflittualità sembra essere diventato un passaggio obbligato. In un clima di ricatti e di rancori l’interesse dei bambini passa in ultimo piano e la gestione del “progetto della vita del minore” viene alla fine demandata al giudice minorile, tutelare o ordinario che sia. Così che l’esecuzione coattiva di un decreto di allontanamento risulta l’unica dolorosa ratio possibile, che avrà tuttavia pesanti ricadute su quello stesso minore che si vuole tutelare.

Sono sempre più frequenti i casi, resi pubblici dai mass media, di famiglie distrutte da tensioni e rivendicazioni che se gestiti o mediati in tempo utile e in modo professionale, sicuramente non avrebbero avuto un epilogo tragico.

Ancora il logoramento delle relazioni e dei canali di comunicazione intrafamiliare ed intergenerazionale risulta tra le cause di un crescente malessere infantile e adolescenziale, quale quello ad esempio che porta a manifestazioni di bullismo, all’uso di sostanze, a comportamenti auto etero distruttivi.

Tra le difficoltà relazionali sempre più diffuse si segnalano quelle che interessano alcuni segmenti deboli del tessuto sociale, quali le madri  sole, i coniugi separati e i divorziati, gli anziani, le persone celibi, nubili, vedove e i disabili.

Le tensioni all’interno del nucleo familiare investono, in modo particolare, il rapporto tra genitori e figli peraltro con effetti contrastanti. Se in alcuni casi, infatti, si sono accresciute, in maniera abnorme, le attenzioni e le aspettative dei genitori sui figli, in altri sono aumentate le distanze comunicative tra gli uni e gli altri fino al determinarsi di situazioni di abbandono, di violenza o di abuso all’interno del contesto familiare.

La professione di assistente sociale, in continuo contatto con la tensione che la sofferenza e il disagio produce, si trova ad operare nei servizi sociali e socio-sanitari spesso in condizioni di rischio, anche fisico, e di fragilità, come i suoi stessi utenti, nell’impossibilità di poter intervenire per assenza di risorse finanziarie e umane, in una condizione di ordinaria emergenza, tamponando le situazioni senza la possibilità, il più delle volte, di lavorare sulla relazione e sulla fiducia con il gruppo familiare.

La mancata emanazione dei livelli essenziali di assistenza da parte dello Stato, previsti dalla legge 328/00, spesso giustificati dalla mancanza di risorse finanziarie, e la condizione di stallo delle politiche sociali che ha di fatto disatteso le aspettative di implementazione di un sistema di rete dei servizi sociali hanno aggravato la condizione delle famiglie e dei professionisti chiamati a tutelare i diritti costituzionalmente riconosciuti.

Tutto ciò richiede necessariamente una urgente e incombente riflessione, un richiamo alla responsabilità da parte del Governo e degli Amministratori regionali e locali, a cui il CNOAS chiederà la necessaria attenzione, nell’individuare da subito interventi urgenti possibili e sostenibili che la professione di assistente sociale responsabilmente suggerisce.

Se si acquisisce come presupposto comune il ruolo fondamentale della famiglia per la formazione, il benessere delle persone, la coesione sociale, il dialogo e la solidarietà tra le generazioni; se si crede al ruolo sociale della famiglia, e se ne riconosce il valore formativo, allora è necessario pensare e ripensare a delle scelte urgenti che aiutino ad affrontare l’emergenza come quelle indicate di seguito:

  • rafforzamento nei servizi pubblici delle professioni di aiuto che consentono l’accoglienza e la presa in carico della persona e delle famiglie;
  • incremento dei servizi di mediazione familiare, civile e penale;
  • garanzia della privacy per i minori;
  • servizi di tutoraggio educativo familiare;
  • incremento dei servizi di vicinanza e di sostegno alle famiglie;
  • modifica dei protocolli operativi di allontanamento dei minori;
  • investimenti nell’affidamento familiare e nel recupero delle famiglie momentaneamente impedite a svolgere la funzione genitoriale.

A tale proposito il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali sta proponendo, di concerto con l’Associazione Magistrati, il CSM, l’Ordine Forense e i delegati Welfare dell’ANCI, l’istituzione di un tavolo tecnico diretto a costruire sinergie tra figure professionali coinvolte nella tutela di famiglie e minori, la revisione di protocolli/procedure di esecuzione coatte, la condivisione di prassi operative efficaci dirette al miglioramento delle relazioni famiglie, servizi sociali e magistratura e inoltre eventualmente e inoltre la possibilità di reperimento di fondi economici adeguati perequati per regioni, al fine di creare i presupposti di una reale, efficace, urgente cultura della vicinanza a quella che è la base della nostra società in decadimento, la famiglia.

Il Consiglio Nazionale intende infine coinvolgere le parti sociali e sindacali per un’alleanza diretta a migliorare la condizione politica, organizzativa dei servizi e promuovere azioni di maggiore tutela delle persone più fragili e dei professionisti.

Ci auguriamo che le istituzioni competenti possano appoggiarci in questo cammino.

Il presente documento è stato condiviso e sottoscritto dai componenti il Tavolo tecnico, attualmente attivo presso il Consiglio Nazionale, e da

CGIL, R. Dettori; CISL D. Volpato;  SUNAS S. Poidomani, UIL C. Fiordaliso

La presidente

Franca Dente

Separazioni e divorzi in Italia, Istat 2010


Nel 2010 le separazioni sono state 88.191 e i divorzi 54.160; rispetto all’anno precedente le separazioni hanno registrato un incremento del 2,6% mentre i divorzi un decremento pari a 0,5%.

I tassi di separazione e di divorzio totale mostrano per entrambi i fenomeni una continua crescita: se nel 1995 per ogni 1.000 matrimoni erano 158 le separazioni e 80 i divorzi, nel 2010 si arriva a 307 separazioni e 182 divorzi.

La durata media del matrimonio al momento dell’iscrizione a ruolo del procedimento risulta pari a 15 anni per le separazioni e a 18 anni per i divorzi.

L’età media alla separazione è di circa 45 anni per i mariti e di 42 per le mogli; in caso di divorzio raggiunge, rispettivamente, 47 e 44 anni. Questi valori sono in aumento per effetto della posticipazione delle nozze verso età più mature e per l’aumento delle separazioni con almeno uno sposo ultrasessantenne.

La tipologia di procedimento maggiormente scelta dai coniugi è quella consensuale: nel 2010 si sono concluse in questo modo l’85,5% delle separazioni e il 72,4% dei divorzi.

vai a. Istat.it – Separazioni e divorzi in Italia.

Affidamento condiviso: analisi e perplessità sul nuovo disegno di legge – di Barbara Fezzi


Al Senato, in Commissione Giustizia, è in discussione un disegno di legge (n. 957) volto ad apportare alcune sostanziali modifiche alla normativa relativa all’affido condiviso dei figli in caso di separazione dei genitori (sposati o conviventi).

(Avv. Barbara Fezzi) 18/07/2012

vai a  Affidamento condiviso: analisi e perplessità sul nuovo disegno di legge – Zona 3 per Milano.

Problemi attuali in materia di affidamento condiviso, Convegno del 19 aprile 2012, organizzato da: CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI MODENA FONDAZIONE FORENSE MODENESE


Convegno del 19 aprile 2012, organizzato da:

CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI MODENA

FONDAZIONE FORENSE MODENESE

AFFIDAMENTO CONDIVISO

Saluti

avv. Nicola Soldati

Fondazione Forense Modenese

Rapporti tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni nella tutela dei minori

nelle cause di separazione e divorzio

Dott. Ornella D’Orazi

Tribunale di Modena

Affidamento condiviso ed esercizio della potestà genitoria: risvolti sostanziali e

processuali

Prof. Avv. Michele Sesta

Ordinario di diritto civile – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Questioni dibattute in tema di assegnazione del domicilio familiare

Dott. Alessandra Arceri

Tribunale di Bologna

vai a:  Problemi attuali in materia di affidamento condiviso.

POVERI PADRI: La prima inchiesta a tutto campo sul dramma dei padri separati di Carlotta Zavattiero, Casa editrice Ponte Alle Grazie


POVERI PADRI
La prima inchiesta a tutto campo sul dramma dei padri separati
Carlotta Zavattiero
Saggistica
Collana: Inchieste
Pagine: 320
Prezzo: € 14.00
In libreria dal: 22 Marzo 2012
Libro  disponibile
     
 IL LIBRO
Separazioni e divorzi sono passaggi frequenti nella disastrata famiglia italiana, in conflitto tra tradizione mediterranea e modernità occidentale. Negli ultimi decenni, molto si è fatto per tutelare la donna divorziata, sul versante economico e affettivo, dall’assegnazione della casa all’affidamento dei figli. Ma a questa giusta attenzione, giuridica e informativa, è corrisposta l’assenza dal discorso pubblico dei padri, su cui ha spesso pesato una sorta di «pregiudizio di colpevolezza». Come vivono il trauma della separazione? In che modo, fra mille difficoltà e impedimenti, continuano a essere padri? Quali conseguenze economiche debbono sopportare? E godono di un’effettiva parità di diritti rispetto alle loro ex compagne?
Carlotta Zavattiero si avventura nella galassia inesplorata dei padri italiani: privati del loro diritto alla genitorialità, vittime di gigantesche ingiustizie, protagonisti di clamorosi gesti di protesta o costretti a fronteggiare la povertà. In questa inchiesta – la più completa finora apparsa – leggerete le loro storie, spesso drammatiche, in certi casi eroiche; allo stesso tempo, con il sostegno di una robusta documentazione, conoscerete lacune e arretratezze nella giustizia e nell’ordinamento italiani che non avreste creduto possibili.
 UN BRANO
“Sono molti i fattori che appesantiscono la vita di un padre separato non collocatario: il doversi rifare una casa; l’aggravio delle spese, in aggiunta a quelle legali, per il mantenimento del nuovo domicilio; il peggioramento di finanze magari già non floride in partenza; la sensazione di essere puniti dal sistema delle leggi e del diritto di famiglia; eventualmente la vergogna, l’indignazione, il senso di impotenza che accompagnano le false accuse di abuso lanciate dalla controparte; la separazione fisica, dall’oggi al domani, dai figli; le sconfitte processuali; le negazioni delle visite stabilite dal tribunale… Il contributo paterno è un elemento costruttivo essenziale per l’educazione e la crescita sana di un figlio. Ma la paternità viene tutelata sufficientemente dalla legge?”
  L’AUTORE
Carlotta Zavattiero

da Casa editrice Ponte Alle Grazie.

sentenza recente e importante sul tema dell’affido condiviso, da Comunicato SOS del 3.4.12


Per la Rubrica “Social Lex”, il Dott. Lucio Barone segnala una sentenza recente e importante sul tema dell’affido condiviso.

Per scaricarla, accedere alla pagina

http://www.servizisocialionline.it/social-lex.htm

la Cassazione ha riconosciuto come legittima la misura della revoca dell’affidamento condiviso perché l’assenza di dialogo e il continuo disaccordo tra mamma e papà si traducevano in uno stress dannoso per la salute della figlia, IlSole24Ore Mobile – News


sentenza con cui oggi la Cassazione ha riconosciuto come legittima la misura della revoca dell’affidamento condiviso perché l’assenza di dialogo e il continuo disaccordo tra mamma e papà si traducevano in uno stress dannoso per la salute della figlia. 

Due turni a scuola, due sport diversi, perché diversi erano le preferenze dei genitori, e addirittura due diete, danno la misura di come uno strumento nato per il bene dei minori possa trasformarsi in un vero e proprio incubo per i figli. La Cassazione però ha detto basta e con la sentenza 5108/2012 (si legga il testo su l sito di Guida al diritto ), bocciando il ricorso del padre, ha confermato la revoca dell’affidamento congiunto disposto dalla Corte d’appello di Roma, attribuendo alla sola madre la potestà di una bambina residente nella capitale e regolando il diritto alla frequentazione del padre. 

 

DA IlSole24Ore Mobile – News.

Affidamento condiviso: cos’è e come funziona – Bambini – Donna Moderna


abbiamo intervistato l’Avvocato Corinna Marzi esperta in diritto di famiglia e dei minori.

Avvocato Marzi cosa significaaffidamento condiviso?

Con il termine affidamento condiviso si intende la modalità dell’esercizio della potestà genitoriale. Con la legge 50 del 2006 il legislatore ha stabilito che i genitori devono esercitare la potestà sui figli in modo condiviso: tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione ed alla salute devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. Solo sulle questioni meno importanti e di ordinaria amministrazione le decisioni possono essere prese dai genitori anche separatamente.

SEGUE QUI: Affidamento condiviso: cos’è e come funziona – Bambini – Donna Moderna.

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Cassazione: affidamento condiviso del minore anche se uno dei genitori manifesta scarso interesse alla relazione – scheda di Avv. Claudio Sansò


LA Corte di Cassazione, con sentenza n. 1777 dell’8 febbraio 2012 ha accolto il ricorso di un genitore che si era visto negare, dal giudice di secondo grado , l’affidamento condiviso della figlia minore.
La motivazione adottata dal giudice dell’appello si basava sul presupposto che, essendovi un forte conflitto fra gli ex coniugi, e ravvisando uno scarso interesse del padre nei confronti del minore, vi fosse una posizione di rifiuto da parte di quest’ultima verso l’uomo.
Dopo la riforma, l’affidamento monogenitoriale è l’eccezione rispetto alla regola dell’affidamento condiviso: non a caso l’art. 155bis del codice civile richiede, per l’affidamento ad uno solo dei genitori, un provvedimento motivato, non richiesto invece per l’affidamento condiviso.

La Cassazione, a questo riguardo, ha affermato che già la scelta del termine da parte del legislatore è significativa, rispetto all’espressione previgente di «affidamento congiunto»:“affidamento condiviso vuol dire infatti non solo affidamento ad entrambi, ma affidamento fondato sul pieno consenso di gestione, sulla condivisione, appunto. Ciò tuttavia non esclude che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l’altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sé”.

Avv. Claudio Sansò

da :: Cassazione: affidamento condiviso del minore anche se uno dei genitori manifesta scarso interesse alla relazione – avvocati matrimonialisti, minorenni, diritto di famiglia, avvocato matrimonialista, separazione, diritto minorile.

la legge 54/2006 prevede come regola l’affidamento condiviso e l’esercizio congiunto della potestà genitoriale e prevede che il giudice ripartisca i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, consentendo dunque astrattamente anche una paritaria ripartizione


Secondo l’Istat, il 59,3% delle persone con un’interruzione coniugale alle spalle, nel 2009, ha concluso l’iter legale di separazione davanti al giudice. Il 14,6% non è ancora arrivato alla conclusione del procedimento, mentre il 26,1% è solamente separato di fatto. Se poi ci sono figli minori, c’è una più alta propensione alla formalizzazione: quasi il 75% delle separazioni di genitori con almeno un figlio vede l’avvio di un procedimento legale, a fronte di un 63% di coppie senza figli.

Nel 2009 si sono concluse consensualmente l’85,6% delle separazioni e il 72,1% dei divorzi, mentre il procedimento giudiziale riguarda più chi ha al più la licenza elementare (23,6%) e chi aveva figli minori al momento della rottura (20,7 per cento). Il 66,4% delle separazioni e il 60,7% dei divorzi coinvolgono coppie con figli avuti durante il matrimonio. Nel 2006 la legge 54/2006 ha introdotto l’istituto dell’affido condiviso dei figli minori come modalità ordinaria. Ed ecco che, secondo l’Istat, nel 2009 l’86,2% delle separazioni di coppie con figli ha previsto l’affido condiviso contro il 12,2% dei casi in cui i figli sono stati affidati esclusivamente alla madre. Fin qui i numeri. Ma la realtà degli affidamenti è differente nei fatti, con i figli che passano la maggior parte del tempo con la madre. Ne parliamo con l’avvocato Mirella Serra del Foro di Roma.

Qual è la situazione oggi in Italia, avvocato?
La legge 54/2006 è stata una riforma formalmente voluta da tutti perché espressamente basata sul principio della paritetica responsabilità dei genitori nei confronti dei figli. La normativa, infatti, prevede come regola l’affidamento condiviso e l’esercizio congiunto della potestà genitoriale e prevede che il giudice ripartisca i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, consentendo dunque astrattamente anche una paritaria ripartizione. Ma in concreto questa ripartizione paritetica a cui allude il termine “affido condiviso” non si è verificata, se non in minima parte.

Perché?  segue

 

Leggi il resto: http://www.linkiesta.it/separazioni-divorzi-4#ixzz1l2x5ypC1

L’AMORE CONTESO. I FIGLI NELLE SEPARAZIONI FAMILIARI 2-16 febbraio 2012, Formazione sociale clinica


Programmi e Documenti:

L’AMORE CONTESO. I FIGLI NELLE SEPARAZIONI FAMILIARI

2-16 febbraio 2012

Il numero di separazioni e la natura conflittuale delle relazioni,

anche in regime di affido condiviso,

richiedono agli operatori una preparazione particolare
Il corso si terrà il 2 e il 16 Febbraio 2012
Sono aperte le iscrizioni sino al 27 gennaio

Programma

Programma stampabile

Scheda di iscrizione

vai a: Formazione sociale clinica.

Il Servizio Spazio Neutro di Palermo


Il Servizio Spazio Neutro è preposto a garantire “il diritto di visita e di relazione”.

A partire dal dicembre 2000, con l’utilizzo dei fondi provenienti dalla legge 285/97

“per l’infanzia e l’adolescenza”, nel Comune di Palermo è stato istituito un servizio

Spazio Neutro con la finalità di garantire tale diritto.

Tale azione, è elettivamente diretta alle famiglie, poiché rappresenta uno strumento

atto a realizzare la cura e il potenziamento delle relazioni intra – familiari in situazioni

in cui la famiglia attraversa uno stadio del proprio ciclo di vita fortemente

condizionato dall’evento separativo, tanto da attivare modalità comunicative e

relazionali improntate ad un elevato livello di conflittualità.

segue qui: http://www.attivitasociali.palermo.it/document/bandi/ptia14/all3_spazio_neutro_int_19A.pdf

Spazio neutro – Servizi specialistici per famiglie in difficoltà – Minori e Famiglia – Servizi Sociali – Uffici Comunali – Comune di Pero


Il servizio Spazio Neutro è gestito da Ser.Co.P. (Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona).

E’ finalizzato a garantire l’esercizio del diritto di visita e di relazione, tra i minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e le famiglie di provenienza.

Per maggiori informazioni, consultare il sito internet di Ser.Co.P.

vai a: Spazio neutro – Servizi specialistici per famiglie in difficoltà – Minori e Famiglia – Servizi Sociali – Uffici Comunali – Comune di Pero.

Corso di formazione “Spazio Neutro”, per l’esercizio del diritto di visita e di relazione che permette ai bambini di mantenere, nonostante le crisi familiari, i legami con le figure genitoriali e la famiglia allargata | Ifos Formazione, Cagliari 2011/2012


Spazio Neutro è un servizio per l’esercizio del diritto di visita e di relazione che permette ai bambini di mantenere, nonostante le crisi familiari, i legami con le figure genitoriali e la famiglia allargata.

Si tratta di un servizio richiesto dal Tribunale per i Minorenni, dal Tribunale civile ordinario e dai servizi sociali nei casi di separazione giudiziale, divorzio conflittuale, affidamento e altre problematiche familiari caratterizzate da violenza, abusi e maltrattamenti.

I servizi di Spazio Neutro hanno allora l’obiettivo di fornire un luogo nel quale possa essere garantito il diritto dei bambini a incontrare i propri genitori e a mantenere una relazione; un luogo “‘neutro” rispetto al conflitto tra gli adulti, supervisionato da un operatore specializzato che ha il compito di prevenire e contrastare tutte le forme di comunicazione disfunzionale che potrebbero avvenire tra il genitore e il proprio figlio. In alcuni casi il Servizio ha la funzione di permettere l’incontrotra il genitore indagato di abusi sessuali ed il figlio, presunta vittima di molestie, favorendo il mantenimento del legame in attesa che il Tribunale ordinario penale accerti i fatti.

A chi è rivolto

si rivolge a laureati o studenti universitari in Servizi Sociali, Psicologia, Pedagogia, Scienze dell’Educazione e ad Operatori sociali e Sanitari ed operatori sociali e sanitari del servizio pubblico e del privato sociale che intendono acquisire i necessari strumenti per gestire gli incontri facilitanti e/o protetti tra i genitori e i loro figli.

Informazioni Generali

Il corso è a numero chiuso e i candidati saranno selezionati sulla base del curriculum e di altri eventuali titoli presentati.

I docenti del Corso sono gli operatori del Servizio Spazio Neutro IFOS di Quartucciu che lavorano da numerosi anni sui casi inviati dal Tribunale per Minorenni di Cagliari e dai servizi sociali del territorio.

Programma


Il corso di formazione della durata di 30 ore e articolato in 5 moduli formativi della durata di sei ore ciascuno

Aspetti teorici
Modulo  I La cornice giuridica,La cornice sociale, lementi di psicodinamica delle relazioni familiari
ModuloII La costruzione del setting, La realizzazione dell’intervento, Gli incontri facilitanti e protetti
Modulo III L’osservazione della relazione genitori – figlio, Metacognizione, scaffolding e abuso psicologico, La funzione metacomunicativa e riflessiva dell’operatore
Aspetti Pratici
Modulo IV La lettura del provvedimento giudiziario, la costruzione del setting, i colloqui preliminari e di ambientamento, la decodifica delle sequenze interattive genitore – figlio e la stesura della relazione, Il contro transfert e la gestione delle emozioni
Modulo V Analisi di filmati, role play ed esercitazioni

Formatori

Dott.ssa Valeria CADAU, pedagogista, CTU presso il Tribunale Civile e Minorile di Cagliari

Dott. Luca PISANO: Psicologo, psicoterapeuta, esperto in giurisdizione minorile.

Iscrizioni

II costo del corso di formazione è di ………….. € 360,00 iva inclusa

Acconto da versare all’atto dell’iscrizione…….  €200,00 .

L’acconto sarà interamente restituito, solo ed esclusivamente, nel caso in cui il candidato non dovesse essere ammesso al Corso di interesse, per decisione del Comitato di Selezione. In tutti gli altri casi la quota anticipata non verrà restituita, ma potrà, eventualmente, essere utilizzata per altri Corsi di formazione organizzati dall’IFOS.

La quotainclude il materiale didattico scaricabile dalla sezione Materiale Didattico

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 10 Dicembre 2011.

Gli interessati dovranno presentare la domanda di iscrizione corredata da:

  • titolo di studio,
  • curriculum (provvisto di autorizzazione al trattamento dei dati personali, sensi del D.Lvo 196/03),
  • due foto formato tessera,
  • ricevuta del bancario* di euro 200,00 intestato a: I.FO.S Centro Studi per la famiglia, l’infanzia, Unicredit Banca di Roma – Roma Tiburtina C 30639.IBAN: IT 34 V 02008 05166 000400804500.

*A fini fiscali, qualora il bonifico venisse effettuato da persona diversa dal partecipante, è obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione anche i dati dell’ordinante (nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale o partita IVA).

Le domande di partecipazione devono essere inviate presso la Segreteria Organizzativa Nazionale I.FO.S. Via E. Piria n° 6 09044 – Quartucciu (Ca).

Convenzioni

Soci FEDERMOT – Federazione Nazionale Magistrati Onorari di Tribunale - sconto del 10%

da Corso di formazione “Spazio Neutro” | Ifos Formazione.

Claudio Risè, Il maschio è debole e la donna divorzia



I dati statistici mostrano però una realtà ben diversa: nel 2008 nel 75% dei casi (tre su quattro) la separazione è stata chiesta dalle donne. Una percentuale in rapido aumento: dieci anni fa erano il 65%.

Questi dati mostrano come separazione e divorzio vengano utilizzati nel quadro di una crescente sicurezza femminile rispetto all’uomo. Le probabilità dell’uomo di venire lasciato aumentano quando il miglioramento della posizione della donna coincide con difficoltà del maschio, sia nel suo sviluppo formativo e professionale che nelle sue vicende lavorative.
La debolezza maschile spesso si manifesta anche nel carattere gravemente esasperato e infantile delle sue proteste, come nelle aggressioni alle donne che lo hanno abbandonato, seguite a volte da atti suicidali. Lei non vuole vivere con lui, e lui non può accettare che lei viva, né di sopravviverle dopo essere stato lasciato.

Non è tanto il miglioramento della posizione economica delle donne nella società (ancora molto relativo) a spiegare la loro maggiore iniziativa nelle separazioni e divorzi. L’origine del fenomeno va piuttosto vista nell’indebolimento complessivo dell’iniziativa, dell’autorevolezza e anche del fascino maschile, e nella crisi della figura paterna che ne è all’origine.
Dalla fine della prima guerra mondiale in poi, per complesse vicende storiche, politiche e antropologiche, i padri non hanno più trasmesso ai figli un codice, un saper fare ed essere maschile che è andato via via perdendosi. Ciò ha reso gli uomini più confusi e meno attraenti, costringendoli a ricercare una nuova maschilità, autentica, senza più limitarsi ad opporsi all’autoritarismo patriarcale, ma esprimendo una capacità di visione e di azione positiva.

vai all’intero articolo:

Diario di bordo :: Il maschio è debole e la donna divorzia :: August :: 2010.

Diario di bordo :: Divorziare da vecchi :: July :: 2010


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Oggi invece continua ad aumentare il numero degli sposati che, fra i 40 e i 50 anni, decidono di uscire dal matrimonio.
A giudicare dalle ultime rilevazioni dell’ISTAT, relative al 2008, separazione e divorzio sono sempre meno misure riparatrici di un errore giovanile, e sempre di più “mature” decisioni di uscire dal legame coniugale e dalla famiglia che si era costruita nella prima metà della vita.

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l’intero articolo qui: Diario di bordo :: Divorziare da vecchi :: July :: 2010.

MASSIMO GRAMELLINI, Invecchiare e dirsi addio – LASTAMPA.it


La novità dell’indagine Istat 2008 sul raddoppio dei divorzi è che hanno cominciato a lasciarsi anche i vecchi. I diversamente imberbi, scusate. Aumentano a dismisura le separazioni dove uno o entrambi i combattenti hanno superato i sessant’anni. Sulla carta di identità, naturalmente. Non nello spirito e tantomeno negli appetiti. Un signore piuttosto anziano mi disse, tempo fa: «Continuo a inseguire le belle ragazze, ma non ricordo più perché». Sono sicuro che oggi con qualche pillolina gli farebbero tornare la memoria. Il prolungamento della vita e il miglioramento della sua qualità hanno infranto l’ultima certezza: che una coppia che aveva resistito insieme per decenni, scollinato asprezze esistenziali e sopportato compromessi e tradimenti reciproci, potesse trascorrere in quiete l’ultimo scorcio. Trovando, dietro lo spegnimento definitivo dell’incendio erotico, il fuoco tiepido ma inestinguibile dell’amore. Non è più così e basta fare una passeggiata a Macherio per avere la più augusta, anzi la più cesarea delle conferme.

L’inchiesta Istat conferma l’ottimo stato di salute di altre figure non così nuove, ma pur sempre abbastanza recenti, di divorziati cronici. La Single di Ritorno, donna ancor giovane che una volta raggiunta l’indipendenza economica si libera dell’appendice maritale e si ricostruisce una vita con figli o senza, accompagnandosi a maschi fissi oppure variabili. E i Ciao-come-sto, due Io che non riescono a diventare un Noi perché non accettano di sacrificare il proprio egoismo sull’altare di un progetto comune e, appena si affievolisce la passione erotica (come i governi, di rado sopravvive ai tre anni) smettono di coniugare i verbi al futuro e incominciano a tradirsi a vicenda, tenendo in piedi una caricatura di famiglia a beneficio esclusivo della prole, fino a quando la finzione si sfascia e si finisce tutti davanti al giudice infelici e scontenti (anche degli amanti). Ma la categoria degli anziani per sbaglio è davvero l’ultima moda. Il signore e la signora di terza età che non si accontentano di ricordi e vanno in cerca di stimoli, inseguendo nuovi amori con l’entusiasmo e l’afflato possessivo dell’adolescenza.

Inutile scandalizzarsi. Se il vangelo coniugale degli italiani rimane Califano («E tutto il resto è noia»), invece di Battiato («Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia più cambiare idea sulle cose e sulla gente»). Se un esperto del ramo come Alberoni – intervistato dal nostro Michele Brambilla – dichiara che è sacrosanto pretendere sempre dall’amore «passione, intensità e brividi». Se le emozioni, al cui dominio mutevole e isterico ci ha educato fin da piccoli la cultura della pubblicità, continuano a prevalere sui grandi latitanti della nostra epoca, i sentimenti. Ecco, se queste sono le nuove regole del gioco, diventa quasi inevitabile che una coppia di infelici, dopo essersi lungamente detestata, possa finalmente coronare il proprio sogno di non amore per andare a rifarsi una vita come ci si rifà un naso o un nuovo tesoretto sessuale a base di pillole miracolose.

Nessuna nostalgia. Anche perché ogni epoca coltiva le sue, e in un futuro non troppo lontano potremmo persino trovarci a rimpiangere i tempi in cui a centodue anni si restava a russare sul seggiolone del tinello invece di andare in discoteca con la sedia a rotelle e la badante brizzolata. E non consideriamo eroi i nostri avi soltanto perché invecchiavano insieme. L’eternità finiva prima, a quei tempi. Era comodo giurarsi fedeltà per tutta la vita, quando fra guerre ed epidemie la vita durava meno di un monologo di Celentano. La formula che andrebbe letta adesso agli sposi è questa: vuoi tu abbracciare sempre e soltanto lo stesso corpo per i prossimi cinquant’anni, finché noia, botox o viagra non vi separi? Chi risponde di sì e poi mantiene la parola, quello è il vero eroe.

Invecchiare e dirsi addio – LASTAMPA.it.

L’affidamento condiviso alla ricerca del riordino – Il Sole 24 ORE


Parte la riforma dell’affido condiviso. Oggi la commissione Giustizia del Senato inizierà la discussione sul disegno di legge che interviene a modificare alcuni aspetti della disciplina approvata nel 2006. Un voto che allora fu bipartisan e un esame che anche adesso parte con la convinzione nella possibilità di un largo accordo.
Il provvedimento, che si fonda sul monitoraggio compiuto sull’attuazione della legga da parte dell’associazione «Crescere insieme», ha come obiettivo quello di eliminare i problemi più rilevanti emersi in questi primi anni. Tra questi, quella che la relazione al testo qualifica come «la più insidiosa forma di non applicazione della legge n. 54 del 2006» e cioè il proliferare di sentenze in cui a un formale riconoscimento di affidamento condiviso si accompagnano invece modalità e contenuti di fatto identici a quelli di un affidamento esclusivo.
Per questo il disegno di legge rafforza il diritto del minore a un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, prevedendo la pariteticità di questi in materia di cura, educazione e istruzione. Un diritto all’affidamento condiviso che non può essere influenzato dall’età dei figli, dalla distanza tra le abitazioni dei genitori e il tenore dei loro rapporti. Toccherà poi al giudice determinare i tempi e le modalità della permanenza dei figli presso ciascun genitore «stabilendone il domicilio presso entrambi, salvi accordi diversi dei genitori, e tenendo conto della capacità di ciascun genitore di rispettare la figura e il ruolo dell’altro».
Quanto al mantenimento, il disegno di legge si preoccupa di chiarire che ciascuno dei genitori dovrà contribuire in maniera diretta, tenendo conto che il costo dei figli dovrà essere calcolato con riferimento da una parte alle sua attuali esigenze, dall’altra alle attuali risorse economiche complessive dei genitori (senza più riferimenti al tenore di vita passato, ormai sconvolto dalla separazione). Come contributo diretto il giudice deve valutare anche il valore economico dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Inoltre, il disegno di legge sottolinea come non è facoltà del giudice scegliere a sua discrezione fra affidamento condiviso e esclusivo, ma solo proteggere il minore da uno dei genitori se l’affidamento condiviso potesse provocargli un pregiudizio. Ancora, si stabilisce che il cessato uso della casa familiare come abitazione o l’introduzione in essa di un soggetto estraneo fa venire meno quei requisiti di habitat naturale dei figli che permettono di superare le normali regole di godimento dei beni immobili. Tra le proposte di riforma c’è spazio anche per l’intervento del giudice sugli atti compiuti da uno dei genitori in pregiudizio all’altro (decisioni da condividere e invece prese unilateralmente come il cambio di residenza o l’iscrizione a istituti scolastici): l’autorità giudiziaria dovrà muoversi non tanto in una prospettiva punitiva o risarcitoria, ma con l’obiettivo di ripristinare nei limiti del possibile la situazione precedente.

L’affidamento condiviso alla ricerca del riordino – Il Sole 24 ORE

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