Separazioni, divorzi e affido condiviso


È emerso che in Italia il 49% delle separazioni e il 33% dei divorzi riguardano coppie con almeno un figlio minore: le separazioni in cui è stato disposto l’affidamento condiviso raggiungono l’89,8%. Ma per l’88% dei padri separati l’affidamento condiviso risulta inefficace (nel 92% dei casi il figlio viene affidato di fatto alla madre). L’Istat registra che nel 2010, in Italia, le separazioni sono state 88.191, i divorzi 54.160; il 69% delle separazioni riguarda coppie con figli e il 51% delle separazioni con figli riguarda coppie con minori.

da «Affido condiviso. Purtroppo teoria» | Cronaca | www.avvenire.it.

Affido condiviso di Maria Elena Bagnato, da http://www.altalex.com/index.php?idnot=19612


Affido condiviso

di Maria Elena Bagnato


 In virtù dell’istituto dell’affidamento condiviso la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori che assumono, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all’istruzione, educazione, scelte religiose, salute, tenendo pur sempre conto delle capacità e inclinazioni dei figli.

vai a     Affido condiviso.

Senato: in primo piano il DDL sull’affido condiviso


In Commissione Giustizia torna in esame il DDL 957 contenente varie proposte di aggiornamento e revisione dell’attuale normativa sull’affidamento condiviso.

La stessa Commissione ha in programma il seguito dell’esame del DDL 3323 relativo alla istituzione di sezioni specializzate di tribunale per la famiglia.

da Sociale/Senato: in primo piano il DDL sull’affido condiviso – ASCA.it.

I minori in difficoltà e l’informazione. La differenza tra vero e verosimile. | da Iperbole, la rete civica di Bologna


15 Ottobre 2012I minori in difficoltà e l’informazione. La differenza tra vero e verosimile.

Ancora una volta, non è la prima e non sarà l’ultima, il terma dei minori (purtroppo e non certo per colpa loro) in difficoltà e dell’informazione (TV e quotidiani in particolare) si sono incontrati e scontrati.
Il caso del ragazzino di Cittadella (e del video riproposto ossessivamente e pornograficamente sulle tv) segue i tanti casi in cui l’intreccio famiglia-minore-servizi-giustizia sembra non trovare mai una sua ricomposizione in cui ognuna delle parti possa essere ri-conosciuta per pregi e difetti, diritti e doveri.
Non è compito di questo sito addentrarsi nella materia, ma di offire occasioni di scambio e approfondimento; lo facciamo con alcune delle cose segnalate nelle tante newsletter che la redazione legge quotidianamente, nella speranza di far comprendere meglio anche il complesso e faticoso lavoro che i servizi sociali svolgono nel delicato settore dei minori, quando spesso “testa” e “pancia” sembrano assolutamente inconciliabili.

Fulvio Scaparro sul Corriere della sera
Paolo Ferrario sul suo blog polser.it
Manifesto di allarme sociale sulla condizione delle famiglie e dei minori, a cura di Franca Dente per l’Ordine Nazionale  degli assistenti sociali
Linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamanto del minore, a cura del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali
Gli impegni dell’informazione verso i minori in cronaca: la Carta di Treviso

(fonte sito polser.it e redazione sportello sociale)

da I minori in difficoltà e l’informazione. La differenza tra vero e verosimile. | Iperbole.

MANIFESTO DI ALLARME SOCIALE SULLA CONDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI, a cura di Franca Dente per l’Ordine Nazionale degli assistenti sociali, Giugno 2009


Sulla Repubblica di oggi (14 ottobre 2012)  Eugenio Scalfari interviene sulla vicenda del ragazzino di Padova e spende la sua bella penna in un articolo che diventa inevitabilmente denigratorio per chi si occupa, giorno dietro giorno, ad attivare (con risorse scarse) prese in carico, lavoro di cura, processi di aiuto.
E allora pubblico, come flebile voce davanti ai toni roboanti dell’illustre giornalista, il
MANIFESTO DI ALLARME SOCIALE SULLA CONDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI
 La vicenda giornalistica di questi giorni propone la frattura comunicativa fra giornalismo di opinione (mancando in Italia l’anglosassone giornalismo di informazione) e la fragile situazione di chi lavora nel mondo dei servizi e che non ha voce nella generalità dello scorrere dei giorni. E così l’opinione pubblica è preda dei vari “giornalisti politici” che si inorgogliscono delle loro opinioni nelle vetrinette della stampa e delle televisioni.
Paolo Ferrario, 14 ottobre 2012
Ps : le sottolineature sono mie

MANIFESTO DI ALLARME SOCIALE SULLA CONDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI

L’Ordine Nazionale Assistenti Sociali da tempo segnala alle autorità competenti e ai media allarme per lo stato di tensione e di conflittualità nel quale versano oggi le famiglie. La fragilità delle relazioni familiari, intergenerazionali e di genere, sta causando episodi sempre più frequenti di aggressività e di violenza. Le famiglie da luogo di protezione si stanno trasformando in luoghi di sofferenza e di rischio, nei quali i più esposti e i più indifesi sono i bambini.

I servizi sociali, con forze inadeguate rispetto ai cambiamenti in atto ed alle nuove esigenze, non riescono più ad esercitare il ruolo di accoglienza del disagio, di accompagnamento, di supporto alla sofferenza. La crisi delle relazioni, la sfiducia nei servizi pubblici, spinge la famiglia all’isolamento, si che la tragedia spesso si consuma in uno scenario di apparente normalità/solitudine. Nessuno coglie i segnali della tensione che cresce e che, se intercettata nei tempi giusti, può essere contenuta e magari riassorbita.

L’aumento delle separazioni di coppie con minori spesso rende visibili scenari dove il passaggio dalla solitudine alla conflittualità sembra essere diventato un passaggio obbligato. In un clima di ricatti e di rancori l’interesse dei bambini passa in ultimo piano e la gestione del “progetto della vita del minore” viene alla fine demandata al giudice minorile, tutelare o ordinario che sia. Così che l’esecuzione coattiva di un decreto di allontanamento risulta l’unica dolorosa ratio possibile, che avrà tuttavia pesanti ricadute su quello stesso minore che si vuole tutelare.

Sono sempre più frequenti i casi, resi pubblici dai mass media, di famiglie distrutte da tensioni e rivendicazioni che se gestiti o mediati in tempo utile e in modo professionale, sicuramente non avrebbero avuto un epilogo tragico.

Ancora il logoramento delle relazioni e dei canali di comunicazione intrafamiliare ed intergenerazionale risulta tra le cause di un crescente malessere infantile e adolescenziale, quale quello ad esempio che porta a manifestazioni di bullismo, all’uso di sostanze, a comportamenti auto etero distruttivi.

Tra le difficoltà relazionali sempre più diffuse si segnalano quelle che interessano alcuni segmenti deboli del tessuto sociale, quali le madri  sole, i coniugi separati e i divorziati, gli anziani, le persone celibi, nubili, vedove e i disabili.

Le tensioni all’interno del nucleo familiare investono, in modo particolare, il rapporto tra genitori e figli peraltro con effetti contrastanti. Se in alcuni casi, infatti, si sono accresciute, in maniera abnorme, le attenzioni e le aspettative dei genitori sui figli, in altri sono aumentate le distanze comunicative tra gli uni e gli altri fino al determinarsi di situazioni di abbandono, di violenza o di abuso all’interno del contesto familiare.

La professione di assistente sociale, in continuo contatto con la tensione che la sofferenza e il disagio produce, si trova ad operare nei servizi sociali e socio-sanitari spesso in condizioni di rischio, anche fisico, e di fragilità, come i suoi stessi utenti, nell’impossibilità di poter intervenire per assenza di risorse finanziarie e umane, in una condizione di ordinaria emergenza, tamponando le situazioni senza la possibilità, il più delle volte, di lavorare sulla relazione e sulla fiducia con il gruppo familiare.

La mancata emanazione dei livelli essenziali di assistenza da parte dello Stato, previsti dalla legge 328/00, spesso giustificati dalla mancanza di risorse finanziarie, e la condizione di stallo delle politiche sociali che ha di fatto disatteso le aspettative di implementazione di un sistema di rete dei servizi sociali hanno aggravato la condizione delle famiglie e dei professionisti chiamati a tutelare i diritti costituzionalmente riconosciuti.

Tutto ciò richiede necessariamente una urgente e incombente riflessione, un richiamo alla responsabilità da parte del Governo e degli Amministratori regionali e locali, a cui il CNOAS chiederà la necessaria attenzione, nell’individuare da subito interventi urgenti possibili e sostenibili che la professione di assistente sociale responsabilmente suggerisce.

Se si acquisisce come presupposto comune il ruolo fondamentale della famiglia per la formazione, il benessere delle persone, la coesione sociale, il dialogo e la solidarietà tra le generazioni; se si crede al ruolo sociale della famiglia, e se ne riconosce il valore formativo, allora è necessario pensare e ripensare a delle scelte urgenti che aiutino ad affrontare l’emergenza come quelle indicate di seguito:

  • rafforzamento nei servizi pubblici delle professioni di aiuto che consentono l’accoglienza e la presa in carico della persona e delle famiglie;
  • incremento dei servizi di mediazione familiare, civile e penale;
  • garanzia della privacy per i minori;
  • servizi di tutoraggio educativo familiare;
  • incremento dei servizi di vicinanza e di sostegno alle famiglie;
  • modifica dei protocolli operativi di allontanamento dei minori;
  • investimenti nell’affidamento familiare e nel recupero delle famiglie momentaneamente impedite a svolgere la funzione genitoriale.

A tale proposito il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali sta proponendo, di concerto con l’Associazione Magistrati, il CSM, l’Ordine Forense e i delegati Welfare dell’ANCI, l’istituzione di un tavolo tecnico diretto a costruire sinergie tra figure professionali coinvolte nella tutela di famiglie e minori, la revisione di protocolli/procedure di esecuzione coatte, la condivisione di prassi operative efficaci dirette al miglioramento delle relazioni famiglie, servizi sociali e magistratura e inoltre eventualmente e inoltre la possibilità di reperimento di fondi economici adeguati perequati per regioni, al fine di creare i presupposti di una reale, efficace, urgente cultura della vicinanza a quella che è la base della nostra società in decadimento, la famiglia.

Il Consiglio Nazionale intende infine coinvolgere le parti sociali e sindacali per un’alleanza diretta a migliorare la condizione politica, organizzativa dei servizi e promuovere azioni di maggiore tutela delle persone più fragili e dei professionisti.

Ci auguriamo che le istituzioni competenti possano appoggiarci in questo cammino.

Il presente documento è stato condiviso e sottoscritto dai componenti il Tavolo tecnico, attualmente attivo presso il Consiglio Nazionale, e da

CGIL, R. Dettori; CISL D. Volpato;  SUNAS S. Poidomani, UIL C. Fiordaliso

La presidente

Franca Dente

Affidamento condiviso: analisi e perplessità sul nuovo disegno di legge – di Barbara Fezzi


Al Senato, in Commissione Giustizia, è in discussione un disegno di legge (n. 957) volto ad apportare alcune sostanziali modifiche alla normativa relativa all’affido condiviso dei figli in caso di separazione dei genitori (sposati o conviventi).

(Avv. Barbara Fezzi) 18/07/2012

vai a  Affidamento condiviso: analisi e perplessità sul nuovo disegno di legge – Zona 3 per Milano.

Problemi attuali in materia di affidamento condiviso, Convegno del 19 aprile 2012, organizzato da: CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI MODENA FONDAZIONE FORENSE MODENESE


Convegno del 19 aprile 2012, organizzato da:

CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI MODENA

FONDAZIONE FORENSE MODENESE

AFFIDAMENTO CONDIVISO

Saluti

avv. Nicola Soldati

Fondazione Forense Modenese

Rapporti tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni nella tutela dei minori

nelle cause di separazione e divorzio

Dott. Ornella D’Orazi

Tribunale di Modena

Affidamento condiviso ed esercizio della potestà genitoria: risvolti sostanziali e

processuali

Prof. Avv. Michele Sesta

Ordinario di diritto civile – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Questioni dibattute in tema di assegnazione del domicilio familiare

Dott. Alessandra Arceri

Tribunale di Bologna

vai a:  Problemi attuali in materia di affidamento condiviso.

sentenza recente e importante sul tema dell’affido condiviso, da Comunicato SOS del 3.4.12


Per la Rubrica “Social Lex”, il Dott. Lucio Barone segnala una sentenza recente e importante sul tema dell’affido condiviso.

Per scaricarla, accedere alla pagina

http://www.servizisocialionline.it/social-lex.htm

la Cassazione ha riconosciuto come legittima la misura della revoca dell’affidamento condiviso perché l’assenza di dialogo e il continuo disaccordo tra mamma e papà si traducevano in uno stress dannoso per la salute della figlia, IlSole24Ore Mobile – News


sentenza con cui oggi la Cassazione ha riconosciuto come legittima la misura della revoca dell’affidamento condiviso perché l’assenza di dialogo e il continuo disaccordo tra mamma e papà si traducevano in uno stress dannoso per la salute della figlia. 

Due turni a scuola, due sport diversi, perché diversi erano le preferenze dei genitori, e addirittura due diete, danno la misura di come uno strumento nato per il bene dei minori possa trasformarsi in un vero e proprio incubo per i figli. La Cassazione però ha detto basta e con la sentenza 5108/2012 (si legga il testo su l sito di Guida al diritto ), bocciando il ricorso del padre, ha confermato la revoca dell’affidamento congiunto disposto dalla Corte d’appello di Roma, attribuendo alla sola madre la potestà di una bambina residente nella capitale e regolando il diritto alla frequentazione del padre. 

 

DA IlSole24Ore Mobile – News.

Affidamento condiviso: cos’è e come funziona – Bambini – Donna Moderna


abbiamo intervistato l’Avvocato Corinna Marzi esperta in diritto di famiglia e dei minori.

Avvocato Marzi cosa significaaffidamento condiviso?

Con il termine affidamento condiviso si intende la modalità dell’esercizio della potestà genitoriale. Con la legge 50 del 2006 il legislatore ha stabilito che i genitori devono esercitare la potestà sui figli in modo condiviso: tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione ed alla salute devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. Solo sulle questioni meno importanti e di ordinaria amministrazione le decisioni possono essere prese dai genitori anche separatamente.

SEGUE QUI: Affidamento condiviso: cos’è e come funziona – Bambini – Donna Moderna.

undefined

Cassazione: affidamento condiviso del minore anche se uno dei genitori manifesta scarso interesse alla relazione – scheda di Avv. Claudio Sansò


LA Corte di Cassazione, con sentenza n. 1777 dell’8 febbraio 2012 ha accolto il ricorso di un genitore che si era visto negare, dal giudice di secondo grado , l’affidamento condiviso della figlia minore.
La motivazione adottata dal giudice dell’appello si basava sul presupposto che, essendovi un forte conflitto fra gli ex coniugi, e ravvisando uno scarso interesse del padre nei confronti del minore, vi fosse una posizione di rifiuto da parte di quest’ultima verso l’uomo.
Dopo la riforma, l’affidamento monogenitoriale è l’eccezione rispetto alla regola dell’affidamento condiviso: non a caso l’art. 155bis del codice civile richiede, per l’affidamento ad uno solo dei genitori, un provvedimento motivato, non richiesto invece per l’affidamento condiviso.

La Cassazione, a questo riguardo, ha affermato che già la scelta del termine da parte del legislatore è significativa, rispetto all’espressione previgente di «affidamento congiunto»:“affidamento condiviso vuol dire infatti non solo affidamento ad entrambi, ma affidamento fondato sul pieno consenso di gestione, sulla condivisione, appunto. Ciò tuttavia non esclude che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l’altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sé”.

Avv. Claudio Sansò

da :: Cassazione: affidamento condiviso del minore anche se uno dei genitori manifesta scarso interesse alla relazione – avvocati matrimonialisti, minorenni, diritto di famiglia, avvocato matrimonialista, separazione, diritto minorile.

la legge 54/2006 prevede come regola l’affidamento condiviso e l’esercizio congiunto della potestà genitoriale e prevede che il giudice ripartisca i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, consentendo dunque astrattamente anche una paritaria ripartizione


Secondo l’Istat, il 59,3% delle persone con un’interruzione coniugale alle spalle, nel 2009, ha concluso l’iter legale di separazione davanti al giudice. Il 14,6% non è ancora arrivato alla conclusione del procedimento, mentre il 26,1% è solamente separato di fatto. Se poi ci sono figli minori, c’è una più alta propensione alla formalizzazione: quasi il 75% delle separazioni di genitori con almeno un figlio vede l’avvio di un procedimento legale, a fronte di un 63% di coppie senza figli.

Nel 2009 si sono concluse consensualmente l’85,6% delle separazioni e il 72,1% dei divorzi, mentre il procedimento giudiziale riguarda più chi ha al più la licenza elementare (23,6%) e chi aveva figli minori al momento della rottura (20,7 per cento). Il 66,4% delle separazioni e il 60,7% dei divorzi coinvolgono coppie con figli avuti durante il matrimonio. Nel 2006 la legge 54/2006 ha introdotto l’istituto dell’affido condiviso dei figli minori come modalità ordinaria. Ed ecco che, secondo l’Istat, nel 2009 l’86,2% delle separazioni di coppie con figli ha previsto l’affido condiviso contro il 12,2% dei casi in cui i figli sono stati affidati esclusivamente alla madre. Fin qui i numeri. Ma la realtà degli affidamenti è differente nei fatti, con i figli che passano la maggior parte del tempo con la madre. Ne parliamo con l’avvocato Mirella Serra del Foro di Roma.

Qual è la situazione oggi in Italia, avvocato?
La legge 54/2006 è stata una riforma formalmente voluta da tutti perché espressamente basata sul principio della paritetica responsabilità dei genitori nei confronti dei figli. La normativa, infatti, prevede come regola l’affidamento condiviso e l’esercizio congiunto della potestà genitoriale e prevede che il giudice ripartisca i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, consentendo dunque astrattamente anche una paritaria ripartizione. Ma in concreto questa ripartizione paritetica a cui allude il termine “affido condiviso” non si è verificata, se non in minima parte.

Perché?  segue

 

Leggi il resto: http://www.linkiesta.it/separazioni-divorzi-4#ixzz1l2x5ypC1

L’affidamento condiviso alla ricerca del riordino – Il Sole 24 ORE


Parte la riforma dell’affido condiviso. Oggi la commissione Giustizia del Senato inizierà la discussione sul disegno di legge che interviene a modificare alcuni aspetti della disciplina approvata nel 2006. Un voto che allora fu bipartisan e un esame che anche adesso parte con la convinzione nella possibilità di un largo accordo.
Il provvedimento, che si fonda sul monitoraggio compiuto sull’attuazione della legga da parte dell’associazione «Crescere insieme», ha come obiettivo quello di eliminare i problemi più rilevanti emersi in questi primi anni. Tra questi, quella che la relazione al testo qualifica come «la più insidiosa forma di non applicazione della legge n. 54 del 2006» e cioè il proliferare di sentenze in cui a un formale riconoscimento di affidamento condiviso si accompagnano invece modalità e contenuti di fatto identici a quelli di un affidamento esclusivo.
Per questo il disegno di legge rafforza il diritto del minore a un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, prevedendo la pariteticità di questi in materia di cura, educazione e istruzione. Un diritto all’affidamento condiviso che non può essere influenzato dall’età dei figli, dalla distanza tra le abitazioni dei genitori e il tenore dei loro rapporti. Toccherà poi al giudice determinare i tempi e le modalità della permanenza dei figli presso ciascun genitore «stabilendone il domicilio presso entrambi, salvi accordi diversi dei genitori, e tenendo conto della capacità di ciascun genitore di rispettare la figura e il ruolo dell’altro».
Quanto al mantenimento, il disegno di legge si preoccupa di chiarire che ciascuno dei genitori dovrà contribuire in maniera diretta, tenendo conto che il costo dei figli dovrà essere calcolato con riferimento da una parte alle sua attuali esigenze, dall’altra alle attuali risorse economiche complessive dei genitori (senza più riferimenti al tenore di vita passato, ormai sconvolto dalla separazione). Come contributo diretto il giudice deve valutare anche il valore economico dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Inoltre, il disegno di legge sottolinea come non è facoltà del giudice scegliere a sua discrezione fra affidamento condiviso e esclusivo, ma solo proteggere il minore da uno dei genitori se l’affidamento condiviso potesse provocargli un pregiudizio. Ancora, si stabilisce che il cessato uso della casa familiare come abitazione o l’introduzione in essa di un soggetto estraneo fa venire meno quei requisiti di habitat naturale dei figli che permettono di superare le normali regole di godimento dei beni immobili. Tra le proposte di riforma c’è spazio anche per l’intervento del giudice sugli atti compiuti da uno dei genitori in pregiudizio all’altro (decisioni da condividere e invece prese unilateralmente come il cambio di residenza o l’iscrizione a istituti scolastici): l’autorità giudiziaria dovrà muoversi non tanto in una prospettiva punitiva o risarcitoria, ma con l’obiettivo di ripristinare nei limiti del possibile la situazione precedente.

L’affidamento condiviso alla ricerca del riordino – Il Sole 24 ORE

Blogged with the Flock Browser

Legge 8 febbraio 2006, n. 54 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006


Legge 8 febbraio 2006, n. 54

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006


Art. 1.

(Modifiche al codice civile)

1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art.    155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».

2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso). Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
Art. 155-ter. – (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli). I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore). Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».
2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
«Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

Art. 3.

(Disposizioni penali)

1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898.

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Art. 5.

(Disposizione finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Legge 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (G.U. n. 50 del 01.03.2006)


Legge 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (G.U. n. 50 del 01.03.2006)
Il testo modifica in modo sostanziale il sistema attuale in materia di affidamento in base al quale i figli sono affidati o all’uno o all’altro dei genitori secondo il prudente apprezzamento del presidente del tribunale o del giudice o secondo le intese raggiunte dai coniugi. Le nuove norme attuano il principio della bigenitorialità; principio affermatosi da tempo negli ordinamenti europei e presente altresì nella Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991. In questo modo si intende garantire il diritto dei figli, anche in caso di separazione die genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli (relative all’istruzione, all’educazione e alla salute) e provvederanno al loro mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito. Si precisa che il giudice può disporre l’affidamento esclusivo ad un solo dei genitori qualora ritenga – con provvedimento motivato – che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore e può modificare i provvedimenti in vigore nel caso di gravi inadempienze o di atti che ostacolano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento.

da: Rassegna legislativa.