Archivi categoria: Unioni civili
Centinaia di migliaia di francesi sfilano a Parigi contro il “matrimonio per tutti”
Centinaia di migliaia di francesi sfilano a Parigi contro il “matrimonio per tutti”, insomma le nozze gay e soprattutto contro una legge che dovesse consentire alle coppie gay di adottare bambini. Manifestazione impressionante ma la Francia non era tutta lì, un’altra metà del paese è favorevole alle nozze gay, molto meno però al diritto per le coppie omosessuali sancito per legge di adozione. Sfilano l’una contro l’altra le “due Francia” ma il paese non lo puoi tagliare con l’accetta: gli omofobi e i gay pride sono minoranze. In mezzo c’è un mare di opinioni grande un oceano e frastagliato e mosso quando un’onda sotto scogli.
continua qui Avere un figlio non è un “diritto”. Per nessuno, neanche per i gay | Blitz quotidiano.
COMUNI CHE HANNO APPROVATO IL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI Giampietro Sestini 09.08.2012
COMUNI CHE HANNO APPROVATO IL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI
Giampietro Sestini 09.08.2012
Sono 87 i Comuni che hanno istituito il registro delle unioni civili. Se ne riporta qui sotto, in ordine di data, l’elenco. In calce va aggiunto il Comune di Milano, che in data 27 luglio 2012 ha approvato il registro.
- Empoli (Firenze) - 21 ottobre 1993 – “Il Comune di Empoli rende noto che a…
Quali effetti per i registri “comunali” sulle D.A.T.? di Sereno Scolaro
Quali effetti per i registri “comunali” sulle D.A.T.?
di Sereno Scolaro
L’eventuale iscrizione in registri comunali delle volontà in materia di Disposizioni Anticipate di Trattamento, farebbe sorgere il problema circa la loro reale natura giuridica
Madamatap: Natsume Soseki/3: “il matrimonio? Una barbarie destinata a scomparire”
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Resto però piuttosto sconcertata dalla generale ansia da regolarizzazione amorosa che si respira in questo Paese. Perché una cosa sono i sacrosanti e civilissimi registri delle unioni civili, altro è la brama dei fiori d’arancio. Non sarebbe meglio concentrarsi sul riconoscimento alle coppie di fatto dei medesimi diritti che hanno le coppie sposate anziché insistere sulla possibilità o meno di mettersi un anello al dito?
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tutto l’articolo qui Madamatap: Natsume Soseki/3: il matrimonio? Una barbarie destinata a scomparire.
Monica Santoro Le libere unioni in Italia Matrimonio e nuove forme familiari EDIZIONE: 2012
Le libere unioni in Italia
Matrimonio e nuove forme familiari
EDIZIONE: 2012
COLLANA: Biblioteca di testi e studi (716)
ISBN: 9788843062911
- Pagine 200
- Prezzo€ 21,00
- Acquista
Indice
Introduzione
Parte prima
Le teorie sulle libere unioni e l’evoluzione del fenomeno
1. Le teorie sulle trasformazioni familiari
Dalla prima alla seconda transizione demografica/L’approccio al corso di vita/Le teorie sociologiche sulle trasformazioni familiari
2. Le teorie sulle convivenze
Vecchie e nuove forme di convivenza/Declino del matrimonio e diffusione delle convivenze/I motivi per convivere/La maggiore instabilità delle coppie conviventi/Caratteristiche dei conviventi/Le ricerche sulle convivenze in Italia
3. Le libere unioni in Europa e in Italia
Convivere in Europa/Le nascite fuori dal vincolo matrimoniale/Transizione all’età adulta e affermazione delle convivenze/I segnali di cambiamento: l’atteggiamento verso le libere unioni/L’andamento delle convivenze prematrimoniali dagli anni Novanta ad oggi/L’indagine multiscopo istat Famiglia e soggetti sociali/Convivenze prematrimoniali e postmatrimoniali
Parte seconda
La ricerca empirica sui conviventi
4. La scelta di convivere
Le caratteristiche degli intervistati/Obiettivi e metodo della ricerca/Andare a convivere
5. Sposarsi o continuare a convivere?
Il matrimonio: un’istituzione superata?/Continuare a convivere o sposarsi?/Le buone ragioni per non sposarsi/Le buone ragioni per sposarsi/Il rituale del matrimonio/Matrimonio e convivenza tra obblighi morali e giuridici e visione romantica/Le reazioni della famiglia d’origine/La divisione dei compiti familiari e domestici/La gestione del denaro
6. Una tipologia dei conviventi
Conclusioni
Appendice. Lista delle persone intervistate
Bibliografia
le famiglie “monopersonali” hanno segnato una netta crescita, ma secondo la ricerca Censis “Ridare slancio alla Comunità” sono seguite a ruota da quelle composte da due persone (+20%) | La ventisettesima ora
Non solo le famiglie “monopersonali” hanno segnato una netta crescita, ma secondo la ricerca Censis “Ridare slancio alla Comunità” sono seguite a ruota da quelle composte da due persone (+20%) «Vivere da soli – segnala il Censis-, non è più solo l’esito dell’età che avanza e della conseguente perdita di quote di relazioni sociali, ma una condizione di vita che coinvolge tutte le fasce di età».
Quasi 2 milioni di single hanno tra 15 e 45 anni (l’8,5%), 1,7 milioni hanno tra 45 e 64 anni (il 10,5%) e 3,3 milioni hanno 65 anni e oltre (il 27,8%). «Vivere da soli non vuol dire essere una monade isolata –sottolinea il rapporto –, ma rappresenta una fragilità sociale visto che in genere, in caso di bisogno, ci si rivolge al coniuge o al convivente».
Per questo «il nuovo welfare di comunità, con tanti anziani e persone sole, deve moltiplicare al suo interno le relazioni, soprattutto quelle che nascono dal volontariato, dal terzo settore e dall’associazionismo, che costituiscono forze di coesione cruciali».
«Essere single significa esprimere il coraggio della propria autonomia, avere capacità di scegliere. E’ sinonimo di forza. Ma soprattutto saper trovare risorse per se stessi vuole dire avere spazio emotivo e poter essere una risorsa per gli altri», analizza la psicologa Maria Rita Parsi, autrice di Single per sempre, Mondadori.
vai a: Zii, fratelli, nipotiI single nuove risorse nella crisi | La ventisettesima ora.
Diritto di famiglia e servizi sociali, di Leonardo Lenti e Joelle Long, Laterza editori, 2011, p. 358
Nel censimento 2011 anche le coppie gay, MARIA NOVELLA DE LUCA PER LA REPUBBLICA
| Nel censimento 2011 anche le coppie gay |
| January 21, 2011 at 11:53 AM |
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MARIA NOVELLA DE LUCA PER LA REPUBBLICA -
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La convivenza ora sfida il matrimonio, in VoceArancio » Blog Archive » 17/11/2010
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DICIOTTENNI Alessandro Rosina, demografo, docente alla Cattolica di Milano: «Le diciottenni di oggi non si sposeranno senza prima aver provato a convivere, in media per due anni. Ciò non significa che il matrimonio non abbia più valore, al contrario, per molti resta un traguardo. Ma non al primo colpo» (alla Repubblica).
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altri Link qui:
VoceArancio » Blog Archive » 17/11/2010 – La convivenza ora sfida il matrimonio.
ELENA LOEWENTHAL, Unioni di fatto. Le ragioni dell’amore – LASTAMPA.it
Poeti e filosofi lo dicono da millenni. In fondo, non ci dicono altro, da che mondo è mondo. Eppure ci sono volute duemilacinquecento firme (raccolte da associazioni radicali e laiche) e relativa delibera di iniziativa popolare, per far sì che se ne accorgesse anche la politica: che l’amore è un vincolo. Non un capriccio né un passatempo, prima ancora che passione.
E così, finalmente, attraverso una buona politica – che soddisfazione poter ogni tanto usare questo binomio di parole – approda all’anagrafe di Torino la dicitura «vincolo affettivo» come riconoscimento di unione civile. La delibera è stata approvata a larga maggioranza e con la consapevolezza che si tratta di un passo d’inizio verso una tutela più ampia e sostanziale. D’ora in poi, a Torino gli impiegati dell’anagrafe saranno autorizzati a rilasciare un attestato di famiglia anagrafica basato su una storia vecchia come il mondo: il vincolo affettivo
Vai all’intero articolo: Unioni di fatto Le ragioni dell’amore – LASTAMPA.it.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha deciso che il matrimonio tra persone delle stesso sesso non può essere tutelato dalla Costituzione e che il suo divieto non è incostituzionale, di sabino patruno in NoiseFromAmerika
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha deciso che il matrimonio tra persone delle stesso sesso non può essere tutelato dalla Costituzione e che il suo divieto non è incostituzionale.
La questione, già trattata qui su nFA, era stata portata all’attenzione della Corte dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di Appello di Trento. Questi giudici, dovendo decidere sul rifiuto, da parte degli uffici dello stato civile dei rispettivi comuni, di accettare le pubblicazioni di matrimonio tra due persone dello stesso sesso, avevano ritenuto che l’impossibilità, per gli omosessuali, di contrarre matrimonio fosse incompatibile con i principi della nostra costituzione ed in particolare con gli articoli 2, 3 e 29, rimettendo quindi la questione alla Corte Costituzionale.Per comodità di tutti, riporto qui gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione
Art. 2) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 29) La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Oggi la Corte ha respinto entrambi i ricorsi, perchè inammissibili ed infondati. Senza voler entrare troppo nel dettaglio e cercando di evitare i tecnicismi giuridici, cerchiamo di analizzare brevemente la sentenza e di capire se i giudici hanno lasciato comunque aperto uno spiraglio al riconoscimento delle aspettative degli omosessuali. Diciamo subito che la sentenza, pur riconoscendo in parte fondate le aspettative dei ricorrenti, nella sostanza rappresenta una pietra tombale sulla prospettiva che, anche in Italia, ci sia prima o poi un matrimonio tra persone dello stesso sesso, con le medesime caratteristiche di quello eterosessuale.La sentenza è lungamente motivata e parte da una considerazione di principio sostanzialmente condivisibile.
l’istituto del matrimonio civile, come previsto nel vigente ordinamento italiano, si riferisce soltanto all’unione stabile tra un uomo e una donna. Questo dato emerge non soltanto dalle norme censurate (ossia vari articoli del codice civile ndr), ma anche dalla disciplina della filiazione legittima (artt. 231 e ss. cod. civ. e, con particolare riguardo all’azione di disconoscimento, artt. 235, 244 e ss. dello stesso codice), e da altre norme, tra le quali, a titolo di esempio, si può menzionare l’art. 5, primo e secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché dalla normativa in materia di ordinamento dello stato civile. In sostanza, l’intera disciplina dell’istituto, contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale, postula la diversità di sesso dei coniugi.
In pratica, i giudici riconoscono un fatto abbastanza auto-evidente, ossia che per il sistema giuridico italiano – codice civile e numerose leggi speciali – il matrimonio presuppone che i sessi dei coniugi siano diversi, senza contare il fatto che in numerose norme si fa espresso riferimento ai ruoli di “marito” e “moglie”, che non possono essere ovviamente altro che “maschio” e “femmina”.
Dovendo dunque decidere se scardinare questo sistema, estendendo alle unioni omosessuali la disciplina del matrimonio civile, i giudici hanno ritenuto che la nostra carta costituzionale non giustifichi un tale intervento e non perchè anche agli omosessuali non possa essere riconosciuto il diritto alla tutela giuridica dei diritti e doveri connessi alla loro unione, ma perchè, secondo la Corte, la via per ottenere tale tutela non può essere il matrimonio. Così infatti ha motivato con riferimento alla presunta violazione dell’articolo 2 della Costituzioneper formazione sociale (tutelata dall’art. 2 della costituzione – ndr) deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.
precisando però cheSi deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio … Ne deriva, dunque, che, nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette
Neanche il richiamo agli articoli 3 e 29 della costituzione è stato poi ritenuto idoneo
è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perchè sono dotati della duttilità ropria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi. Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata.
Ritengono infatti i giudici costituzionali, che la nostra costituzione, quando parla di famiglia o matrimonio, lo faccia esclusivamente con riferimento all’unione tra un uomo e una donna, dato che i costituenti:
tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale
Una differente interpretazione, secondo i giudici, non sarebbe una semplice rilettura del sistema, ma una vera e propria interpretazione creativa, in quantocon riferimento all’art. 3 Cost., la censurata normativa del codice civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato art. 29 Cost., sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio.
In sostanza, la Corte Costituzionale ci dice che:- l’unione omosessuale è tutelata dall’articolo 2 della Costituzione;- l’unione omosessuale non è tutelata dall’articolo 3 della Costituzione e quindi la disparità di trattamento con gli eterosessuali non è incostituzionale;- i concetti di famiglia e matrimonio, tutelati e previsti dalla Costituzione, sono solo quelli tra un uomo e una donna;- lo strumento per ottenere il riconoscimento dei diritti e doveri della coppia omosessuale non può essere il matrimonio;- deve essere il Parlamento, con una legge ordinaria, a concedere una qualche forma di tutela alle unioni omosessuali.Da questa sentenza discendono due rilevanti conseguenze di natura strettamente giuridica:
1 - una legge a tutela delle unioni omosessuali non sarebbe incostituzionale, ma anzi troverebbe giustificazione e garanzia nell’art. 2 della Costituzione. La questione pare ovvia, ma ancora sino a poco tempo fa era dibattuto il problema se una legge a tutela delle unioni di fatto e/o di quelle omosessuali fosse costituzionale o meno per violazione dell’art. 29 cost. Oggi almeno questa questione è morta e sepolta e nulla, costituzionalmente parlando, impedisce l’emanazione di una legge di questo genere;2 - una legge che introducesse nel nostro ordinamento il matrimonio omosessuale, equiparato tal quale a quello eterosessuale, sarebbe invece incostituzionale per violazione dell’art. 29 della costituzione.
Le affermazioni della Corte Costituzionale che la “famiglia fondata sul matrimonio”, prevista dal citato art. 29 cost., è esclusivamente quella tra uomo e donna e che le unioni omosessuali non possono essere “omogenee” al matrimonio, rappresentano – a costituzione vigente – la parola fine alla possibilità che il matrimonio omosessuale possa trovare cittadinanza in Italia.Ipotizziamo infatti che, tra qualche anno, un parlamento più attento alle libertà civili decidesse di fare come in Spagna o in altre nazioni e prevedesse l’irrilevanza del sesso nel matrimonio. Ebbene, questa legge, in base ai principi oggi stabiliti oggi dalla Corte Costituzionale, se portata a giudizio, avrebbe notevoli possibilità di essere dichiarata incostituzionale.
Gli omosessuali, dunque, oggi possono solo attendersi una legge ordinaria che riconosca loro una qualche forma di tutela, i cui contenuti dovranno essere determinati dal legislatore, ma come e quando non è dato sapere.
noiseFromAmeriKa : Il matrimonio omosessuale: non si può fare
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spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni fra persone dello stesso sesso, Sentenza della Corte costituzionale n. 138, 2010
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DICO – Il testo del disegno di legge approvato dal Governo nel 2007
DICO – Il testo definitivo del disegno di legge approvato dal Governo Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi.
Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi
Art. 1
(Ambito e modalità di applicazione)1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.
2. La convivenza di cui al comma 1 è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13 comma 1 lettera b), 21 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto per l’iscrizione, il mutamento o la cancellazione. E’ fatta salva la prova contraria sulla sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione di cui all’articolo 2. Chiunque ne abbia interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata successivamente o è terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche.
3. Relativamente alla convivenza di cui al comma 1, qualora la dichiarazione all’ufficio di anagrafe di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia resa contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l’ha resa ha l’onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’altro convivente; la mancata comunicazione preclude la possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente legge.
4. L’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge presuppone l’attualità della convivenza.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’anagrafe degli italiani residenti all’estero.
6. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono definiti “conviventi”.Art. 2
(Esclusioni)1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone:
a) delle quali l’una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona con la quale l’altra conviveva ai sensi dell’articolo 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti;
b) delle quali l’una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a);
c) legate da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l’abitare in comune.Art. 3
( Sanzioni )1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di beneficiare delle disposizioni della presente legge, chiede l’iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione ovvero dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3000 a euro 10000.
2. La falsa dichiarazione di cui al comma 1 produce la nullità degli atti conseguenti; i pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile.Art. 4
(Assistenza per malattia o ricovero)1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell’altro convivente.
Art. 5
( Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)
1.Ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.
2. La designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.Art. 6
(Permesso di soggiorno)1. Il cittadino straniero extracomunitario o apolide, convivente con un cittadino italiano e comunitario, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza.
2. Il cittadino dell’Unione europea, convivente con un cittadino italiano, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, ha diritto all’iscrizione anagrafica di cui all’articolo 9 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE.Art. 7
( Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica )1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto della convivenza di cui all’articolo 1 ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.
Art. 8
( Successione nel contratto di locazione )1. In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l’altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.Art. 9
( Agevolazioni e tutele in materie di lavoro )1. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l’accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza.
2. Il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell’impresa di cui sia titolare l’altro convivente può chiedere, salvo che l’attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili dell’impresa, in proporzione dell’apporto fornito.Art. 10
( Trattamenti previdenziali e pensionistici )1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite.
Art. 11
( Diritti successori )1. Trascorsi nove anni dall’inizio della convivenza, il convivente concorre alla successione legittima dell’altro convivente, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. Il convivente ha diritto a un terzo dell’eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto se concorrono due o più figli. In caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la metà dell’eredità.
3. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due terzi dell’eredità, e, in assenza di altri parenti entro il secondo grado in linea collaterale, l’intera eredità.
4. Al convivente, trascorsi almeno nove anni dall’inizio della convivenza, e fatti salvi i diritti dei legittimari, spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota spettante al convivente.
5. Quando i beni ereditari di un convivente vengono devoluti, per testamento o per legge, all’altro convivente, l’aliquota sul valore complessivo netto dei beni prevista dall’articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stabilita nella misura del cinque per cento sul valore complessivo netto eccedente i 100.000 euro.Art. 12
( Obbligo alimentare )1. Nell’ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l’altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l’avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza ai sensi dell’articolo 1.
Art. 13
(Disposizioni transitorie e finali )1. I conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in ogni caso i presupposti e le modalità dalle stesse previste.(…)
2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al presente comma non ha effetti relativamente ai diritti di cui all’articolo 10 della presente legge.
3. Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o per entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui all’articolo 1, comma 1, e le cause di esclusione di cui all’articolo 2.
4. In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella della iscrizione di cui all’articolo 1, comma 2, comunque successiva al triennio di separazione calcolato a far tempo dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.
5. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dell’ex coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente legge.
6. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.Art. 14
(Copertura finanziaria)1. All’onere derivante dall’articolo 11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per l’anno 2008 ed euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all’U.P.B. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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XIV LEGISLATURA Atto parlamentare: 3893 (Fase iter Camera: 1^ lettura) GRILLINI ed altri: “Disciplina del’unione affettiva” (3893) Iniziativa Parlamentare On. Franco Grillini | in Arcigay
l PACS in Italia – XIV LEGISLATURA
Il PACS in Italia – XIV LEGISLATURAXIV LEGISLATURA
Atto parlamentare: 3893
(Fase iter Camera: 1^ lettura)
GRILLINI ed altri: “Disciplina del’unione affettiva” (3893)Iniziativa Parlamentare
On. Franco GrilliniCofirmatari
Marisa Abbondanzieri (DS) Mauro Agostini (DS) Sesa Amici (DS) Fulvia Bandoli (DS) Katia Bellillo (PdCI) Goffredo Bettini (DS) Marco Boato (Verdi) Giorgio Bogi (DS) Gloria Buffo (DS) Salvatore Buglio (DS) Mauro Bulgarelli (Verdi) Giuseppe Caldarola (DS) Valerio Calzolaio (DS) Piera Capitelli (DS) Paolo Cento (Verdi) Massimo Cialente (DS) Silvana Dameri (DS) Olga Di Serio D’Antona (DS) Oliviero Diliberto (PdCI) Marco Filippeschi (DS) Pietro Folena (DS) Alfiero Grandi (DS) Giovanna Grignaffini (DS) Ugo Intini (SDI) Grazia Labate (DS) Carlo Leoni (DS) Marco Lion (Verdi) Giovanni Lollin (DS) Beatrice Magnolfi (DS) Giacomo Mancini (DS) Elena Montecchi (DS) Fabio Mussi (DS) Alberto Nigra (DS) Paola Mariani (DS) Alfonso Pecoraro Scanio (Verdi) Roberta Pinotti (DS) Silvana Pisa (DS) Gabriella Pistone (PdCI)Giuseppe Petrella (DS)Barbara Pollastrini (DS) Ermete Realacci (Margherita) Marco Rizzo (PdCI) Carlo Rognoni (DS) Antonio Rugghia (DS) Piero Ruzzante (DS) Sergio Sabattini (DS) Alba Sasso (DS) Lalla Trupia (DS) Valdo Spini (DS) Robert Villetti (SDI) Luciano Violante (DS)Luana Zanella (Verdi) Katia Zanotti (DS) Massimo Zumino (DS)Natura
ordinariaPresentazione
Presentato in data 14 Aprile 2003; annunciato nella seduta n.298 del 15 Aprile 2003Classificazione TESEO
CONVIVENTI, MATRIMONIO, SESSO DELLE PERSONE E SESSUALIT’Art. 1 (Finalità); Art. 2 (Definizioni); Art. 3 (Presupposti); Art. 4 (Costituzione del patto civile di solidarietà); Art. 5 (Istanza per la sottoscrizione o l’iscrizione del patto civile di solidarietà); Art 6 (Autocertificazione); Art. 7 (Rifiuto della ricezione o della iscrizione del patto); Art. 8 (Mandato con rappresentanza); Art. 9 (Norme applicabili al patto civile di solidarietà); Art. 10 (Rapporti personali); Art. 11 (Regime patrimoniale); Art. 12 (Opponibilità ai terzi); Art. 13 (Modifica delle convenzioni sul regime patrimoniale); Art. 14 (Modifiche al codice civile); Art. 15 (Diritti successori); Art. 16 (Diritto al lavoro); Art. 17 (Disciplina fiscale e previdenziale); Art.18 (Scioglimento del Patto civile di solidarietà); Art. 19 (Effetti personali dello scioglimento); Art. 20 (Effetti patrimoniali dello scioglimento); Art. 21 (Modifiche al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); Art. 22 (Modiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91); Art. 23 (Legge sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente); Art. 24 (Assistenza sanitaria e penitenziaria); Art. 25 (Interdizione, inabilitazione); Art. 26 (Malattia e decisioni successive alla morte); Art. 27 (Servizio militare); Art. 28 (Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392); Art. 29 (Modifiche al codice penale); Art. 30 (Modifiche al codice di procedura penale).
Stato iter:
Assegnato in sede Referente alla commissione II Giustizia il 12 maggio 2003
Parere delle Commissioni I (Affari costituzionali); III (Affari esteri e comunitari); XI (Lavoro pubblico e privato); XII (Affari sociali)
Relatori
Alla Commissione nominato in data 8 Luglio 2004 On. Giuliano Pisapia (RC).PROPOSTA DI LEGGE N° 3893
PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ E UNIONE DI FATTO
La presente proposta di legge intende fornire la possibilità di optare per uno strumento regolativo pattizio più snello e leggero alle coppie che non intendano impostare la propria vita sulla base della regolamentazione civilistica tipizzata dalle norme sul matrimonio. Si tratta di un fenomeno che ha ormai acquistato dimensioni socialmente imponenti ed è certo anche largamente sottostimato dalle statistiche, perché tende a sottrarsi ad ogni rilevazione, data l’assenza di qualunque vantaggio a manifestarsi per le attuali famiglie non tradizionali. La presente proposta non intende imporre autoritativamente il nuovo istituto alle coppie di fatto che vogliano rifuggire da ogni vincolo giuridico, ma soltanto offrire una possibilità di scelta in più a chi desidererà usufruirne. Si tratta in sostanza di prendere atto che il pluralismo della nostra società non consente più, se non al prezzo di gravi e inutili costi sociali, di imporre alle famiglie non tradizionali una drastica scelta fra due sole opzioni: il matrimonio tradizionale da una parte, l’assenza assoluta di qualsiasi riconoscimento giuridico e perfino di tutela in caso di eventi imprevisti dall’altra. Non deve più accadere, a parere dei proponenti, che a chi ha convissuto con una persona, magari per trent’anni, possa essere negato perfino il diritto di assistere il proprio partner morente in ospedale e che le famiglie di origine possano addirittura impedire al partner ‘accesso al luogo di cura e lo escludano da ogni decisione riguardante il partner malato e incapace di agire; non deve più accadere che, attraverso l’istituto della riserva a favore dei legittimari, sia vietato al testatore di lasciare in eredità il proprio patrimonio alla persona con cui ha condiviso ‘esistenza; e, anche in assenza di eredi legittimari, che tale eredità venga falcidiata dalla stessa tassazione prevista per i lasciti a persone del tutto estranee al defunto, discriminazione aggravata dalla recente modifica del regime fiscale delle successioni. Non deve accadere che trattamenti punitivi di questo genere vengano previsti al solo fine di sanzionare le scelte di vita dei cittadini che semplicemente non ritengano adatta alla propria unione, o non condividano per alcuni suoi aspetti, la normativa matrimoniale attualmente vigente. Ancor più grave è che un tale trattamento punitivo venga inflitto a chi non ha potuto nemmeno scegliere se sposarsi o meno, semplicemente perché l’attuale legislazione matrimoniale italiana non prevede la possibilità di sposarsi per due persone dello stesso sesso. Agli omosessuali italiani, che come tutti gli esseri umani non hanno scelto il proprio orientamento sessuale, e quindi affettivo, è oggi vietato di scegliere un qualunque tipo di regolamentazione giuridica dei rapporti famigliari e di coppia creatisi attraverso convivenze stabili, magari anche pluridecennali. E tuttavia va detto che la presente proposta di legge non è strumento atto a perseguire o realizzare la parità di diritti per i cittadini omosessuali (parità pur prescritta e imposta da principi costituzionali fondamentali, come quelli che regolano l’uguaglianza formale dei cittadini, senza distinzioni, fra l’altro, di “condizioni personali”, e la loro “parità dignità sociale”, nonché la tutela dei loro “diritti fondamentali” non solo come singoli, ma anche “nelle formazioni sociali ove si svolge la [loro] personalità”, secondo quanto disposto dagli articoli 3 primo comma e 2 della Costituzione). Alla realizzazione della parità formale ed effettiva dei diritti dei cittadini e delle cittadine omosessuali dovranno provvedere altri più specifici e avanzati (e forse più controversi) provvedimenti legislativi, del resto già formulati da alcuni dei proponenti la presente proposta di legge (proposta di legge n° 3893 sulla “disciplina dell’unione affettiva”, presentata il 14 aprile 2003): provvedimenti analoghi a quelli già oggi vigenti in quasi tutti i paesi dell’Europa occidentale. Come richiesto da principi sempre più acquisiti alla coscienza civile e giuridica europea, la parità di diritti per i cittadini omosessuali potrà infatti dirsi realizzata solo quando sarà loro consentito di scegliere di regolare la propria vita e i loro propri rapporti giuridici e patrimoniali optando fra le stesse alternative che sono a disposizione dei cittadini eterosessuali. Ciò non toglie, ovviamente, che la presente proposta di legge, se offre ai cittadini eterosessuali una possibilità di scelta in più, mira pure a garantire almeno nella pratica anche ai cittadini omosessuali una prima opportunità di risolvere molti drammatici problemi concreti, e una prima forma di regolamentazione e di riconoscimento giuridico delle proprie unioni che non le confini obbligatoriamente, come ora, nell’impossibilità di fruire di ogni e qualunque forma di tutela e garanzia. Quasi tutti i paesi europei che hanno provveduto a realizzare la piena parità di diritti per le coppie omosessuali avevano del resto in precedenza adottato normative non discriminatorie sulle famiglie non tradizionali o di fatto, di cui potevano fruire anche le coppie omosessuali già prima dell’introduzione delle leggi sui “matrimoni gay”. Come accennato, la regolamentazione dettata per il patto civile di solidarietà non si applica alle famiglie di fatto che intendano effettivamente rimanere tali, perché decise non solo a non applicare alla propria vita lo strumento della vigente legislazione matrimoniale, ma anche a non attribuire alla propria unione alcun carattere giuridicamente vincolante. Per quanto riguarda le unioni di fatto di quei cittadini che non intendano neppure ricorrere al nuovo istituto, la presente proposta si limita ad assicurare una qualche minimale forma di tutela necessaria a salvaguardare gli interessati dai possibili effetti esistenziali catastrofici di eventi impreveduti, codificando e conferendo in tal modo sistematicità a regole in gran parte già introdotte dalla giurisprudenza. Infine, la presente proposta non ha lo scopo di modificare in alcun modo lo status giuridico dei figli delle parti del patto civile di solidarietà: si è voluto così togliere ogni pretesto alle campagne demagogiche da tempo in atto che brandiscono tale argomento come giustificazione al diniego di ogni riconoscimento giuridico delle famiglie non tradizionali. Resta ovviamente il fatto che assicurare alle famiglie non tradizionali un nuovo strumento regolativo pattizio significa anche assicurare loro prospettive di maggiore stabilità e consistenza anche formali, a tutto vantaggio della condizione giuridica ed esistenziale di tutti i membri di tali famiglie, inclusi gli eventuali figli delle parti.
Dal punto di vista della posizione costituzionale delle famiglie non tradizionali, va preliminarmente sfatata una leggenda, negli ultimi anni sempre più insistentemente propagata dagli avversari di qualunque forma di riconoscimento giuridico delle unioni famigliari di tipo non tradizionale. Il primo comma dell’articolo 29 della Costituzione non pone alcun ostacolo a tale riconoscimento. Tale disposizione afferma che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», ma nulla afferma e nulla vieta circa il riconoscimento di altre forme di convivenza famigliare: e ciò per il semplice fatto che un tale riconoscimento non sarebbe suscettibile di modificare, limitare, compromettere o intaccare in nessun modo e in nessuna misura i diritti o la sfera di autonomia delle famiglie tradizionali, che non ne sarebbero neppure sfiorati. L’articolo 29 primo comma infatti stabilisce soltanto che lo Stato non può fare a meno di garantire «i diritti» delle famiglie fondate sul matrimonio, alle quali viene così assicurata una relativa sfera di autonomia rispetto al potere regolativo dello Stato: di qui l’illegittimità costituzionale una legge ordinaria che mirasse a disconoscere i diritti di tali famiglie. L’autonomia della famiglia fondata sul matrimonio, come “formazione sociale intermedia”, non può essere invasa da interventi autoritari, come quelli messi in atto dai regimi fascisti che erano appena tramontati all’epoca dell’approvazione della Costituzione, o da quelli comunisti che stavano nascendo nell’Europa centrorientale, volti a soppiantarla a vantaggio di regolamentazioni autoritative di taglio statalista o collettivista e di modelli organizzativi o fini contrastanti con quello di sede del libero e autonomo svolgimento della personalità dei suoi singoli componenti e di tutela dei loro «diritti inviolabili» (così definiti dall’art. 2). Anche in linea più generale, d’altra parte, è del tutto illogico pretendere che la particolare o rinforzata tutela esplicitamente garantita dalla Costituzione a una specifica situazione obblighi positivamente anche a denegare lo stesso trattamento ad altre situazioni socialmente analoghe o identiche: la garanzia costituzionale rinforzata di un diritto non implica di per sé anche l’obbligo costituzionale di negare la parità di trattamento ai casi in cui, pure, essa non sia costituzionalmente dovuta. Gli articoli 33 primo comma e 19 tutelano in modo particolare, rispettivamente, la libertà di insegnamento e la libertà di culto, ma nessuno si sogna di trarne la conseguenza che la libertà di espressione del pensiero in altri campi, garantita in modo meno incondizionato dall’art. 21, debba essere obbligatoriamente limitata al solo fine di sottolinearne un presunto minor valore o una minore dignità nei casi che non sono oggetto della tutela rinforzata prevista dagli artt. 33 e 19. Affermare in modo particolarmente solenne e impegnativo i diritti di qualcuno (perché sono la storia recente e gli avvenimenti altrove in corso a consigliare di farlo) non equivale a vietare qualunque minimo riconoscimento dei diritti di qualcun altro; e comunque una così rilevante denegazione di diritti, per essere obbligatoria benché derogatoria rispetto a principi fondamentali della Costituzione, dovrebbe almeno essere stata formulata in modo espresso. Questo però non significa che, come già accennato, altre indicazioni, anche cogenti, non siano desumibili da altre disposizioni costituzionali. Una norma cardine dell’intero ordinamento costituzionale italiano, come l’articolo 3 primo comma, che impone l’uguaglianza formale fra i cittadini come parametro fondamentale di legittimità della legge ordinaria, impone che situazioni giuridiche uguali siano trattate in modo uguale. Nella misura in cui situazioni giuridiche attinenti alle famiglie tradizionali siano identiche a quelle attinenti a famiglie non tradizionali, queste ultime devono essere trattate in modo identico. Non solo quindi l’art. 29 primo comma non impone un trattamento differenziato, ma la Costituzione vigente nel suo complesso – e in alcuni casi gli impegni internazionali dell’Italia – impongono al contrario parità di trattamento e parità di diritti. E ancora: si è detto che l’art. 29 primo comma colloca la tutela della famiglia nel quadro del sistema delle autonomie riconosciute alle “formazioni sociali intermedie”. Tali «formazioni sociali», che dunque ricomprendono anche la famiglia (tradizionale e matrimoniale), come caso speciale, rivestono il ruolo essenziale di luoghi «ove si svolge la personalità» del singolo individuo, come recita l’art. 2. Come tali esse sono i luoghi all’interno dei quali «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo». Che fra tali «formazioni sociali» possano riconoscersi anche le “famiglie di fatto” comincia ad essere abbastanza pacificamente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza. Ed è altrettanto chiaro dalla lettura complessiva delle disposizioni costituzionali riguardanti le «formazioni sociali» e la famiglia che il loro fine comune è il pieno e libero sviluppo della personalità e dei diritti umani fondamentali degli individui che le compongono (tanto che non ha mai avuto successo il tentativo di attribuire alla famiglia – neppure alla famiglia tradizionale e matrimoniale – il carattere di persona giuridica, titolare di situazioni giuridiche soggettive distinte e sovraordinate rispetto a quelle dei singoli componenti): è evidente che, a questi effetti, qualunque discriminazione non potrebbe che ritenersi del tutto illegittima.
CAPO I
PrincipiArt. 1 (Finalità)
1. La presente legge garantisce l’attuazione del diritto inviolabile dell’uomo e della donna alla piena realizzazione personale, nell’ambito di una coppia, nel rispetto delle sue inclinazioni e della sua dignità sociale, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per: 1) «patto civile di solidarietà»: l’accordo tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso, volto a regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune; 2) «unione di fatto»: la convivenza stabile e continuativa tra due persone, di sesso diverso o dello stesso sesso, che conducono una vita di coppia.
CAPO II
Del patto civile di solidarietàSezione I – Condizioni e modalità di costituzione del patto civile di solidarietà
Art. 3 (Presupposti)
1. Non può contrarre un patto civile di solidarietà chi è vincolato da un precedente matrimonio o patto civile di solidarietà iscritto nei registri dello stato civile. 2. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà: 1) gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali. 2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini, anche se il rapporto dipende da filiazione naturale 3) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 4) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti 5) i figli adottivi della stessa persona 6) l’adottato e i figli dell’adottante 7) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato I divieti contenuti nei numeri 4), 5), 6), 7) sono applicabili all’affiliazione. 3. Si applica l’articolo 87 quarto, quinto e sesto comma del codice civile nel caso in cui i contraenti il patto civile di solidarietà siano di sesso diverso. 4. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona alla quale l’altra era legata da un patto civile di solidarietà. 5. Non possono altresì contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l’una è stata rinviata a giudizio ovvero sottoposta a misura cautelare per i reati di cui al comma precedente. 6. La mancanza dei presupposti di cui al presente articolo comporta la nullità del patto civile di solidarietà. La nullità può essere dichiarata su istanza di chiunque vi abbia interesse o del Pubblico ministero.
Art. 4 (Costituzione del patto civile di solidarietà)
1. Ferme le disposizioni di cui all’articolo 3, il patto civile di solidarietà deve essere sottoscritto, a pena di nullità, davanti all’ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei contraenti, ovvero davanti al notaio territorialmente competente in ragione della residenza di uno dei contraenti. 2. In caso di imminente pericolo di vita di uno dei contraenti, il patto può essere sottoscritto nel luogo in cui questi si trova alla presenza di almeno due testimoni. 3. L’ufficiale dello stato civile, ovvero il notaio rogante, appone la data e la firma su due esemplari originali del patto e li consegna ai contraenti.
Art. 5 (Istanza per la sottoscrizione o l’iscrizione del patto civile di solidarietà)
1. I contraenti richiedono congiuntamente, con istanza in carta libera, all’ufficiale dello stato civile di ricevere il patto civile di solidarietà ovvero di iscriverlo nel registro dello stato civile. 2. E’ fatto obbligo all’ufficiale dello stato civile di convocare le parti contraenti entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. 3. La mancata convocazione delle parti equivale a rifiuto. 4. In caso di grave pericolo di vita, l’ufficiale dello stato civile è tenuto a ricevere o a iscrivere il patto di solidarietà nel termine massimo di dodici ore dalla ricezione dell’istanza. 5. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4 equivale a rifiuto.
Art 6 (Autocertificazione)
1. Nell’istanza di cui all’articolo 4, ciascuno dei contraenti, sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’articolo 3. 2. L’ufficiale dello stato civile non può ricevere o iscrivere il patto di solidarietà ove manchi la dichiarazione di cui al comma 1.
Art. 7 (Rifiuto della ricezione o della iscrizione del patto)
1. L’ufficiale dello stato civile che non intende procedere alla ricezione o alla iscrizione di un patto di solidarietà deve motivare per iscritto il rifiuto. 2. Contro il rifiuto è ammesso ricorso al tribunale, che provvede entro trenta giorni dal deposito del ricorso, in camera di consiglio. 3. Il tribunale, ove accerti la sussistenza dei requisiti, con sentenza ordina all’ufficiale dello stato civile di ricevere il patto o di iscriverlo nei registri. 4. Contestualmente, su istanza di parte, pone a carico dell’Amministrazione comunale le spese del giudizio e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali da liquidarsi anche in separato giudizio. 5.Si applica in quanto compatibile il capo IV titolo II Libro IV del Codice di procedura civile .
Art. 8 (Mandato con rappresentanza)
1. Ciascuna parte può conferire ad un terzo il potere di compiere per suo conto e in suo nome tutti gli atti necessari alla sottoscrizione ovvero all’iscrizione di un patto civile di solidarietà. 2. Tale mandato deve rivestire la forma dell’atto pubblico. 3. Al mandato deve essere allegato il testo del patto che si intende sottoscrivere o del quale si chiede l’iscrizione. 4. Il mandato di cui al presente articolo cessa di avere efficacia trascorsi centottanta giorni dalla sua sottoscrizione. 5. In caso di violazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo il pubblico ufficiale richiestone non può ricevere il patto civile di solidarietà ovvero procedere all’iscrizione dello stesso.
Sezione II – Effetti del patto civile di solidarietà
Art. 9 (Norme applicabili al patto civile di solidarietà)
1. Al patto civile di solidarietà si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di contratti. 2. Eventuali termini o condizioni presenti nel patto civile di solidarietà si hanno per non apposti.
Art. 10 (Rapporti personali)
1. Ciascun contraente è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza, collaborando alla vita di coppia in ragione delle proprie capacità e possibilità.
Art. 11 (Regime patrimoniale)
1. Salvo diversa volontà delle parti, ciascun contraente è tenuto a provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità lavorativa. 2. Salvo diversa volontà delle parti, le stesse sono solidalmente obbligate nei confronti dei terzi per i debiti contratti, anche disgiuntamente, per soddisfare le esigenze della vita di coppia. 3. I contraenti possono scegliere tra i seguenti regimi patrimoniali: a) La comunione legale così come regolata dal Libro I, Titolo VI, Capo VI, Sezione III del Codice civile. b) La comunione convenzionale così come regolata dal Libro I, Titolo VI, Capo VI, Sezione IV del Codice civile. 4. Ove i contraenti non abbiano previsto diversamente, il regime patrimoniale legale è la separazione dei beni. In questo caso si applicano le norme del Libro I, Titolo VI, Capo VI, Sezione V del Codice civile.
Art. 12 (Opponibilità ai terzi)
1. Il patto civile di solidarietà è opponibile ai terzi dal momento dell’iscrizione nel registro dello stato civile.
Art. 13 (Modifica delle convenzioni sul regime patrimoniale)
1. Gli accordi di carattere patrimoniale contenuti nel patto civile di solidarietà possono essere modificati per atto pubblico, a pena di nullità. 2. Le modifiche sono opponibili ai terzi dal momento della loro annotazione nel registro dello stato civile.
Art. 14 (Modifiche al codice civile)
1. All’art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, le parole “il coniuge”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “il coniuge o la persona legata da un patto civile di solidarietà”. 2. All’art. 433, primo comma, numero 1, del codice civile dopo le parole: «il coniuge», sono aggiunte le seguenti: “o la persona legata da un patto civile di solidarietà”.
Art. 15 (Diritti successori)
1. Nella successione legittima, di cui al Libro II del Codice civile, i diritti spettanti al coniuge sono estesi al contraente legato al defunto da un patto civile di solidarietà iscritto.
Art. 16 (Diritto al lavoro)
1. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare sia titolo di preferenza per l’inserimento in graduatorie occupazionali o per l’inserimento in categorie privilegiare di disoccupati, a parità di condizioni tali diritti sono estesi anche ai contraenti un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile. 2. Nel caso in cui lo stato coniugale sia titolo di preferenza nello svolgimento di un pubblico concorso, la stessa preferenza è riconosciuta ai contraenti un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile.
Art. 17 (Disciplina fiscale e previdenziale)
1. La disciplina fiscale e previdenziale, particolarmente le agevolazioni fiscali, le sovvenzioni, gli assegni di sostentamento previsti dalle norme nazionali, regionali o comunali, che derivano dall’appartenenza di un soggetto ad un determinato nucleo familiare, nonché dallo stato di coniuge sono estese di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile che sia stato stipulato da almeno due anni.
Sezione III – Scioglimento del patto civile di solidarietà
Art.18 (Scioglimento del Patto civile di solidarietà)
1. Il patto civile di solidarietà si scioglie nel caso di morte di uno dei contraenti ovvero nel caso in cui una delle parti contragga matrimonio. 2. Ciascun contraente ha diritto di sciogliere il patto civile di solidarietà mediante atto scritto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Il patto si scioglie trascorsi tre mesi dalla notifica. 3. L’ufficiale dello stato civile annota l’avvenuto scioglimento del patto: a) in caso di morte o susseguente matrimonio su richiesta di chiunque ne abbia interesse. b) in caso di scioglimento per mutuo consenso su richiesta congiunta delle parti. c) in caso di volontà unilaterale di scioglimento del patto su richiesta della parte che ha effettuato la notifica di cui al precedente comma. 4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede sorti prima della annotazione di cui al comma precedente.
Art. 19 (Effetti personali dello scioglimento)
1. In caso di scioglimento del patto civile di solidarietà, i contraenti possono rivolgersi al giudice al fine di ottenere l’affidamento dei figli minori comuni a entrambi e la determinazione di un assegno quale contributo per il loro mantenimento a carico del genitore non affidatario, secondo quanto previsto dall’articolo 155 del codice civile. 2. L’abitazione della casa familiare spetta di preferenza alla parte cui vengono affidati i figli comuni ai contraenti. 3. Il giudice ad istanza di parte può imporre al contraente tenuto a contribuire al mantenimento dei figli di prestare idonea garanzia reale o personale qualora sussista il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 155 del codice civile. 4. Si applicano altresì i commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 156 del codice civile.
Art. 20 (Effetti patrimoniali dello scioglimento)
1. Con il patto civile di solidarietà i contraenti possono regolare le conseguenze economiche dello scioglimento del patto. 2. In ogni caso, qualora una delle parti versi nelle condizioni previste dall’articolo 438, primo comma, del codice civile, l’altra parte è tenuta a prestare gli alimenti, fino al termine di due anni dallo scioglimento del patto. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa comunque nel momento il cui l’avente diritto contrae matrimonio o un nuovo patto civile di solidarietà.
Sezione IV – Disposizioni relative al Contraente straniero
Art. 21 (Modifiche al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”)
1. All’ articolo 30 lettera b) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” dopo la parola “matrimonio” è aggiunto: “o un patto civile di solidarietà”. 2. All’articolo 30 comma 1-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” dopo la parola “matrimonio” è aggiunto: “o al patto civile di solidarietà”. 3. All’articolo 30 comma 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” dopo la parola “matrimonio” è aggiunto: “o del patto civile di solidarietà”.
Art. 22 (Modiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Il contraente, straniero o apolide, di un patto civile di solidarietà con un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, semprechè in tale periodo non sia intervenuto lo scioglimento o l’annullamento del patto stesso.”
CAPO III
Disposizioni comuni al patto civile di solidarietà e all’unione di fattoArt. 23 (Legge sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)
1. Ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, il contraente di un patto civile di solidarietà ovvero le persone legate da una unione di fatto sono equiparati al componente della famiglia.
Art. 24 (Assistenza sanitaria e penitenziaria)
1. Le parti unite da un patto civile di solidarietà ovvero le persone legate da un’unione di fatto hanno reciprocamente gli stessi diritti e gli stessi doveri spettanti ai coniugi relativi all’assistenza in ambito sanitario e penitenziario.
Art. 25 (Interdizione, inabilitazione)
1. Le parti unite da un patto civile di solidarietà ovvero le persone legate da un’unione di fatto hanno gli stessi poteri che spettano al coniuge rispetto all’istanza per la promozione dell’interdizione e dell’inabilitazione.
Art. 26 (Malattia e decisioni successive alla morte)
1. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto ovvero di una procura sanitaria e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà ovvero dall’altro membro di una coppia legata da un’unione di fatto. 2. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte di natura religiosa o morale, le modalità di svolgimento della cerimonia funebre, la scelta del luogo di sepoltura ovvero la decisione di cremare il corpo del defunto sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà ovvero dall’altro membro di una coppia legata da un’unione di fatto.
Art. 27 (Servizio militare)
1. Tutti gli esoneri, le agevolazioni, le dispense relative al servizio militare obbligatorio o volontario, e al servizio civile sostitutivo, connesse con l’appartenenza ad un nucleo familiare, sono estese, senza limite alcuno, ai contraenti il patto civile di solidarietà ovvero alle persone legate da un’unione di fatto.
Art. 28 (Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392)
1. All’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il primo comma è sostituito dal seguente: “In caso di morte del conduttore gli succede nel contratto il coniuge, gli eredi, i parenti, gli affini ed il contraente superstite del patto civile di solidarietà ovvero l’altro membro di un’unione di fatto con lo stesso convivente al momento del decesso.”
Art. 29 (Modifiche al codice penale)
1. Il terzo comma del’articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente: “Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto, dell’altro contraente di un patto civile di solidarietà, ovvero della persona legata da un’unione di fatto.” 2. Il primo comma del’articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente: “Nei casi preveduti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371- bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo, un prossimo congiunto, il contraente di un patto civile di solidarietà o il membro di un’unione di fatto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nel’onore”.
Art. 30 (Modifiche al codice di procedura penale)
1. All’articolo 199, primo comma, del codice di procedura penale il primo periodo è sostituito dal seguente: “I prossimi congiunti, il contraente di un patto civile di solidarietà o la persona legata da un’unione di fatto del’imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi dal deporre”.
Il PACS in Italia – XIV LEGISLATURA | Arcigay
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