Madri, padri e figli maschi, secondo Concita De Gregorio


Afghanistan, la sposa bambina Sahar Gul torturata dal marito e dalla sua famiglia, da un articolo di Monica Ricci Sargentini

Afghanistan Womens Rights

Afghanistan, la sposa bambina torturata dal marito diventa un simbolo dei diritti umani

DONNE|

Sahar Gul è una ragazzina afghana di 15 anni che ha quasi rischiato di essere uccisa dal marito perché non voleva prostituirsi. La scorsa settimana è arrivata in un ospedale di Kabul nelle condizioni che vedete nella foto qui sopra. Gli occhi talmente gonfi di botte da essere semi-chiusi, il collo tumefatto, un orecchio bruciato da un ferro da stiro, il corpo così debilitato da essere costretto su una sedia a rotelle, le mani ricoperte di croste nere al posto delle unghie strappate dai suoi torturatori. Sahar era stata data in sposa sette mesi fa al soldato Gulam Sakhi che, con la complicità della sua famiglia, ha reso la sua vita un inferno.  Quattro mesi fa la sposa-bambina era riuscita a fuggireed aveva chiesto aiuto a dei vicini di casa: “Se siete dei musulmani dovete dire alle autorità quello che mi sta succedendo – aveva detto disperata -, vogliono farmi prostituire”. La polizia di Puli Khumri, la città nella provincia di Baghlan dove è avvenuto il fatto, è stata avvisata ma non ha fatto altro che restituire la povera ragazza alla famiglia torturatrice dietro la promessa che gli abusi non sarebbero più continuati. Invece, come da copione, è accaduto l’esatto contrario. Sahar è stata chiusa in un seminterrato dove è stata picchiata e affamata per altri tre mesi finché un parente lontano arrivato a far visita non ha fatto scoppiare lo scandalo. Ma anche allora le autorità  hanno cercato di trovare un accordo con il marito per evitare che la vicenda finisse sulla stampa. Un comportamento che, purtroppo, non è una novità in Afghanistan

da Afghanistan, la sposa bambina torturata dal marito diventa un simbolo dei diritti umani | Le persone e la dignità.


LETTERE DAL SILENZIO Storie di accoglienza e assistenza sanitaria di donne che hanno subito violenza, Massimo M. Greco (a cura di) ,FrancoAngeli

Massimo M. Greco (a cura di) 
LETTERE DAL SILENZIO
Storie di accoglienza e assistenza sanitaria di donne che hanno subito violenza
pp. 208, Euro 20,00; E-book Euro 16,00, Cod. 1049.7, Collana: Laboratorio sociologico – diretta da C. Cipolla

Gøsta Esping-Andersen, La rivoluzione incompiuta, Donne, famiglie, welfare

G. ESPING-ANDERSEN

La rivoluzione incompiuta

Donne, famiglie, welfare

Collana “Saggi”

pp. 248, € 25,00
978-88-15-23366-0
anno di pubblicazione 2011

in libreria dal 03/11/2011

Copertina 23366


E’ vero che sono le rivoluzioni tecnologiche a cambiare il mondo, ma nella società contemporanea altrettanto importante è stata la rivoluzione dei comportamenti femminili. Che tuttavia resta incompiuta, non solo e non tanto perché gli uomini sono restii a cambiare in pari misura, e le discriminazioni lungi dall’essere cancellate, quanto perché l’uguaglianza di genere ha fatto più strada tra i ceti più ricchi e istruiti, in cui la maggiore presenza di coppie a doppio (e alto) reddito consente anche un maggiore investimento a favore dei figli. Proprio perché incompiuta, l’emancipazione femminile rischia così, paradossalmente, di diventare un rinnovato fattore di disuguaglianza sociale.

Gøsta Esping-Andersen è professore di Sociologia nell’Università Pompeu Fabra di Barcellona. Tra le sue pubblicazioni “I fondamenti sociali delle economie postindustriali” (Il Mulino, 2000) e “Oltre lo stato assistenziale. Per un nuovo patto tra generazioni” (Garzanti, 2010).

 

Volumi – G. ESPING-ANDERSEN, La rivoluzione incompiuta.


Maltrattamenti in famiglia, ovvero il sottile confine tra piacere e reato

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Coppie di tutto il mondo, d’ora in avanti, attenzione ai rapporti sadomaso: dal piacere al reato, il passo è breve.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenzan. 39228 del 2011) specificando che in questo genere di rapporti la donna, anche se non è in un atteggiamento di remissione nei confronti del partner, e’ sempre “in una situazione di debolezza e fragilità” rispetto a lui.

Pertanto, per l’uomo, può configurarsi il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 codice penale.

La suprema Corte ha così confermato una condanna inflitta a un 60enne che aveva costretto sua moglie a “rapporti di tipo sadomasochista con molteplici inversioni di ruolo“. La donna aveva inizialmente accettato quel tipo di rapporti, ma poi aveva denunciato il marito, accusandolo di maltrattamenti continui, non condivisi e mai accettati dalla stessa.

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intera scheda qui: Maltrattamenti in famiglia, ovvero il sottile confine tra piacere e reato.


Il mistero delle bambine mai nate nelle comunità cinesi e indiane: il sospetto è che si tratti di aborto selettivo, di Antonio Polito, in Il Corriere della sera 6 novembre 2011


“Il colpevole silenzio”, una conferenza di presentazione del progetto contro la violenza nei confronti delle donne anziane e dei risultati della ricerca realizzata a livello nazionale ed europeo, a cura dell’ Auser Regionale Lombardia lunedì, 21 novembre 2011, ore 10-14 Dove: Sala delle Colonne, Banca Popolare di Milano – Via San Paolo, 12 – Milano

Il colpevole silenzio

Foto

Auser Regionale Lombardia presenta “Il colpevole silenzio”, una conferenza di presentazione del progetto contro la violenza nei confronti delle donne anziane e dei risultati della ricerca realizzata a livello nazionale ed europeo.

In tutta Europa la violenza di genere ha assunto dimensioni e caratteristiche allarmanti, ma rimane un fenomeno occulto e sommerso, che affonda le sue radici in una cultura che nega l’integrità del corpo femminile e ne svilisce il diritto all’uguaglianza e all’autonomia. Milioni di donne di tutte le età e classi sociali subiscono ogni giorno abusi di tipo sessuale, fisico, psicologico ed economico che si consumano non solo in contesti esterni ma soprattutto in ambito domestico ad opera di partner, familiari e conoscenti.

Tra queste, molte sono donne anziane che, a causa della loro maggiore dipendenza e fragilità individuale e sociale, sono sempre più esposte ai rischi di maltrattamento e negligenza, ricatto e abbandono, insicurezza e costrizione, sia in famiglia che nelle strutture di ricovero.

Queste sono le premesse da cui nasce STOP VI.E.W, un progetto a carattere europeo, di cui Auser è capofila, che indirizza i suoi obiettivi e il suo intervento verso il tema della violenza nei confronti delle donne anziane.

La conferenza, promossa da Auser Regionale Lombardia e da Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia – si pone l’obiettivo di far conoscere il progetto attraverso il tema specifico della violenza nei confronti delle donne anziane over 65.

L’incontro sarà inoltre l’occasione per presentare i risultati della ricerca realizzata a livello nazionale ed europeo e favorire un primo confronto con esperienze ed interlocutori qualificati che possono contribuire ad individuare possibili percorsi di intervento, mirato a comprendere e contrastare il fenomeno.

Quando: lunedì, 21 novembre 2011, ore 10-14 

Dove: Sala delle Colonne, Banca Popolare di Milano – Via San Paolo, 12 – Milano 

Per informazioni: 
Auser Lombardia – Tel. 02/26113524
e-mail: rosa.romano@auser.lombardia.it o giuseppina.romano@auser.lombardia.it omilena.micheli@auser.lombardia.it


R.W. CONNELL, Questioni di genere

R.W. CONNELL

Questioni di genere

Collana “Itinerari”

pp. 280, € 22,00
978-88-15-23253-3
anno di pubblicazione 2011

in libreria dal 13/10/2011

Note: Nuova edizione

Copertina 23253


Come si sviluppano la femminilità e la maschilità? Come si definiscono i confini tra maschile e femminile? Quali sono e come funzionano i modelli di genere nella società contemporanea? Le identità di genere sono stabili? Come cambiano i ruoli di genere nell’era della globalizzazione? Sgomberato il campo dai molti pregiudizi, miti, silenzi, nonché dalle falsità vere e proprie che infestano questo terreno, il volume offre un’informazione accurata e una riflessione aperta sulle tematiche della sessualità e del genere, in particolare là dove intersecano problemi di identità, pari opportunità, giustizia sociale.

Indice: Presentazione. Uno sguardo di genere, di R. Sassatelli. – Prefazione. – I. La questione del genere. – II. La ricerca sul genere: cinque esempi. – III. Teorie e teorici di genere. – IV. Differenze sessuali e genere dei corpi. – V. Relazioni di genere. – VI. Il genere nella vita personale. – VII. Il genere su vasta scala. – VIII. Politica di genere. – Riferimenti bibliografici. – Indice dei nomi.

Raewyn Connell ha insegnato Sociologia nell’Università della California a Santa Cruz ed è docente di Education nell’Università di Sidney. Tra le sue pubblicazioni “Maschilità. Identità e trasformazioni del maschio occidentale” (Feltrinelli, 1996).

Volumi – R.W. CONNELL, Questioni di genere.


Paolo Ferrario recensisce: Duccio Demetrio, L’interiorità maschile. Le solitudini degli uomini, Raffaello Cortina editore, 2010

  • Il libro letto da Paolo Ferrario:

Riflessioni seguite alla lettura di: Duccio Demetrio, L’interiorità maschile. Le solitudini degli uomini, Raffaello Cortina, Milano 2010, p. 280

La scrittura di Duccio Demetrio è “eccentrica”, nel senso che parte dal bordo delle onde determinate dal sasso gettato nello stagno e procede per gradazioni e continui riverberi a una serie di centri. Il suo è un linguaggio per certi versi affabulatorio, e anche piuttosto seduttivo, che arriva ai punti nodali attraverso processi leggeri di avvicinamento che partono dall’esterno.

Qui si parla ancora di “maschile” in rapporto al “femminile”. Sappiamo che è un tema che ha una storia lunga, se la riferiamo a quella dell’umanità, ma recente se la riferiamo ai vissuti di tutti noi che siamo viventi del mondo contemporaneo, e in particolare dalla seconda metà del 900.

Distinguo in questa storia una serie di fasi. La prima è quella collettiva, “estroversa” e movimentista del femminismo, anche con le sue ineluttabili traduzioni estremistiche, degli anni ‘70. C’è poi una fase “reattiva”, nella quale alcune psicologie (in Italia Claudio Risè) ripropongono un ritorno del maschile e ai suoi valori psichici, sia pure ridefiniti nel nuovo quadro culturale. Parte di questa ricerca proveniva da un letterato  americano (Robert Bly) che parlava della necessità umana di “recuperare le nostre zone d’Ombra”. C’è ora una fase riflessiva e “introversa” a cui questo libro fornisce  un contributo piuttosto importante e di solide fondamenta.

Tre fasi quindi, tre momenti di accentuazione delle problematiche che si dipanano attorno allo sviluppo del maschile  e del femminile e quindi, inevitabilmente,  anche dei rapporti intersoggettivi tra queste due dimensioni dell’esistere.

Dentro questa storia ciascuno estrae gli oggetti che più hanno influenzato la propria esperienza. La lettura di questo libro mi ha fatto andare allo scaffale della memoria per mettere di nuovo sotto la lampada un testo che è cruciale sia per la mia biografia che per i miei studi. Si tratta di La donna e la sua ombra, maschile e femminile nella donna d’oggi (Emme edizioni, 1980, poi ripubblicato da Liguori)  di Silvia Di Lorenzo, una grande psicanalista italiana. Da questo libro estraggo due citazioni di estrema attualità anche rispetto alla ricerca di Demetrio:

Mi pare che il principale conflitto della donna di oggi consista nella sua esigenza di realizzare il proprio maschile interiore senza per questo perdere o svalutare il femminile nella sua vita cosciente” (p. 13)

e poche righe dopo aggiunge:

Il maschile e il femminile sono, da sempre, le due polarità dialettiche essenziali della vita sia all’esterno nel rapporto tra uomo e donna dalla cui fecondità dipende la conservazione della specie, che all’interno come tensione dinamica tra gli opposti, il Logos e l’Eros che determina lo sviluppo trasformativo della personalità attraverso la nascita di una sintesi nuova

A me questi due passaggi sembrano piuttosto cruciali e di significato durevole. Quando la De Lorenzo parla del conflitto della donna si potrebbe dire in modo speculare, come in uno specchio, che “il principale conflitto dell’uomo di oggi consiste nel realizzare il proprio femminile interiore senza per questo perdere o svalutare il maschile della sua vita cosciente”.

Mi sembra ci sia una simmetria tra la storia delle donne che in questi ultimi quaranta anni hanno sviluppato una propria strada sociale e psicologica talvolta a detrimento della propria funzione femminile, diventando in alcune professioni persone che si comportano “come uomini” nelle relazioni pubbliche, e quella degli uomini che sono diventati incerti e “morbidi” perdendo alcuni tratti di carattere maschili indispensabili anche per “stare bene” nella vita familiare e sociale. Il percorso da fare sta, forse, nella sintesi interpersonale tra queste due visioni: stare nel mondo con stili psicologici derivanti dalla elaborazione culturale dei due generi. E questo lo si fa costruendo giorno per giorno la relazione, facendola diventare sempre di più intersoggettiva.

Ma quale è il contributo originale e fecondo che Demetrio suggerisce per queste situazioni problematiche?

Il suo sguardo è quello di chi propone il compito di educare se stessi in tutte le fasi del ciclo di vita. Ed è piuttosto interessante il fatto che usa la stessa parola-chiave che Silvia De Lorenzo utilizzava nel 1980: “interiorità”.

Questo è il concetto che sta al centro della sua riflessione e viene riproposto in moltissimi modi e con diverse strategie argomentative e testuali. Un esempio:

Interiorità è pensare, custodire intimità è avere una memoria alla quale poniamo domande, è tutto quanto non può sfuggire alla coscienza” (p. 15)

Qui l’interiorità viene connotata come capacità di guardarsi dentro e valorizzare il proprio ricordo, ossia il proprio tempo di essere vivente.

In un altro punto il tema dell’interiorità è raccontato in questo modo:

è l’infinito dentro di noi e per andare verso l’infinito si deve avere il mondo dentro di sé. Bisogna essere fatti di mondo per poter ispezionare con qualche successo e speranza il mondo” (p. 55/56)

E queste parole Demetrio le dice in modo corale con il filosofo Giovanni Reale. Qui la prospettiva è quella di elaborare una interiorità che unisca la finitezza e l’infinito.

Un altro elemento estremamente interessante e coinvolgente di questo libro è il percorso analitico attraverso cui arriva a costellare il tema dell’ educarsi alla interiorità. Mi riferisco alla parte in cui vengono esposte al lettore immagini pittoriche corredate da testi letterari e elaborazioni sotto traccia dello stesso Demetrio:  sono bambini, adolescenti, uomini adulti. Percorriamo qui una varietà di profili biografici: l’indocile, un bambino che si ribella all’educazione, il predestinato, l’innocente, la sentinella, lo scriba, il sognatore, il poeta dal colletto bianco, l’eremita, il pilota di alianti, il canonico libertino, il padre taciturno, il seduttore svogliato, il mendicante, lo schiavo d’amore, l’invitto. Sono figure rappresentative di modi di essere che per Demetrio diventano tipi di persone attraverso cui meditare e rafforzare con prove il suo ragionamento sul processo di coltivazione della propria interiorità. E la stessa operazione analitica viene effettuata con alcuni miti greci particolarmente pertinenti  per la sua proposta: Perseo, Orfeo, Chirone sono figure mitologiche rappresentative di modi diversi attraverso cui l’uomo perviene a curare, coltivare, elaborare una propria interiorità. Rappresentazioni pittoriche e personaggi mitici vanno a comporre sottili e raffinate tipologie umane e riverberano attorno a loro suggestioni e significati che portano Demetrio a sostenere con passione esistenziale la proposta educativa di concentrarsi sul tema dello sviluppo dell’interiorità come compito dell’uomo di oggi.

Un elemento che mi sembra interessante sottolineare è che questa elaborazione Demetrio la sta facendo da più di 10 anni. Basta scorrere alcuni titoli dei suoi libri: L’educazione interiore del 2000, ancora prima L’elogio dell’immaturitàdel1998, La filosofia del camminare del 2005; La vita schiva del 2007; L’ascetismo metropolitano del 2009.  Può non colpire in un autore così prolifico questa coincidenza temporale? La collego al fatto che essendo tra l’altro noi quasi della stessa generazione, siamo entrambi entrati in quella fase del ciclo di vita che chiamo della prevecchiaia, ossia quella età  in cui si ha la possibilità di guardarsi indietro e si ha anche uno sguardo sul nostro presente più pacato, più sopito, più meticoloso nel vedere le zone inespresse della personalità , nell’autocriticare alcuni comportamenti in modo leggero. Trovo estremamente densa di potenzialità la prospettiva di guardarsi dentro per ritrovare tracce rimosse e continuare a crescere sotto il profilo psicologico e formativo.

L’ altro elemento rilevante di questa ricerca è la distinzione che Demetrio fa tra il “maschio” e l’”uomo”: in questo scarto fra le due configurazioni esistenziali c’è un compito evolutivo da percorrere. Il maschio deve farsi uomo attraverso un percorso di interiorità, cioè di introversione, come direbbe Carl Gustav Jung: la strada è quella di un ritorno dentro di sé, pur senza perdere il contatto con il mondo esterno.

Gli attributi caratteriali del maschio sono così rappresentati:

maschi che si uccidono fra di loro, maschi che si misurano in base alla forza e alla debolezza, maschi che abbandonano chi un istante prima idolatravano, maschi che si vantano di imprese cruente, maschi che rinascono dalle proprie ceneri già in armi, maschi che usano il bene comune delle libertà per asservire e concedersi licenze, maschi che non possono stare senza sconfitti, vittime e clientele, maschi che non sanno cosa sia il senso di colpa (p.26)

e così via tutta una serie di aspetti , connotazioni negative degli attributi del maschile.

Viceversa il percorso verso la vita interiore, il passaggio dal maschio all’uomo è così rappresentato:

Uomini che salgono e scendono le scale più impervie contandone i gradini in silenzio, uomini che a testa alta pongono a se stessi domande sensate, uomini che non cessano di riprodursi ogni volta in controcorrente, uomini che conoscono il sapore della libertà come segreta ricchezza, uomini che vogliono essere soli per sentirsi maschi diversi, uomini che non sono tentati dall’istinto di opprimere chicchessia (p. 45/46)

Questi in sintesi mi sembrano essere i valori di questo libro: un forte punto di vista che parte dal paradigma educativo, cioè quello attraverso cui la persona modifica se stessa attraverso processi di apprendimento. Trovo che il paradigma educativo sia molto tangenziale con quello psicologico però occorre riconoscere che in quello educativo è molto presente un lavoro di apprendimento. Ed è per questi motivi che Demetrio propone alla fine del testo una serie di “esercizi autoeducativi” orientati alla ricerca di una propria personalissima “centratura” interiore per trovare le strade più adatte a definire meglio il proprio profilo esistenziale di essere uomini dentro questa modernità che ci mette al confronto con il mondo psicologico e relazionale delle donne.

I percorsi suggeriti sono questi. Avvicinarsi al linguaggio poetico, facendosi  coinvolgere dalla musicalità delle parola e lasciandosi andare alla poesia come linguaggio autonomo capace esso stesso, attraverso la sola forza delle immagini, di creare nuovi effetti di senso, nuovi significati.

Il secondo esercizio consiste in un lavorio di autocoscienza alla vita interiore dedicandosi agli interrogativi che costellano i dilemmi dell’esistere, la morale, la consapevolezza delle proprie azioni e le relative conseguenze. Il suggerimento è quello di usare il silenzio assieme al piacere della conversazione intersoggettiva.

Giova a questa azione autoeducante praticare i gesti del camminare all’aria aperta (e questo è il terzo esercizio), ma con un taccuino ed una matita. La proposta è chiara e concreta: scrivere un diario, raccontarsi senza avere paura di raccontarsi.

Sono suggerimenti che vengono da lontano. Vengono dalla riattualizzazione matura di quando eravamo bambini sognanti e desiderosi di crescere.


Cosa sta succedendo agli uomini? Riflessioni sulla fenomenologia dei “maschi dolci” Una intervista di Keith Thompson a Robert Bly

vai a: Pensarecolcorpo….


L’INTERIORITÀ MASCHILE: LE SOLITUDINI DEGLI UOMINI, Audio e testo dell’intervento di Duccio Demetrio al Festival Biblico di Vicenza

L’INTERIORITÀ MASCHILE:
LE SOLITUDINI DEGLI UOMINI

ha moderato Antonio Zulato che ci ha mandato il file audio della presentazione. (Clicca per sentire)

Inoltre vi offriamo la sbobinatura dell’intervento.

Vicenza 4 giugno 2011

 

 

 

 

 

Sono qui per parlarvi del mio ultimo libro “L’interiorità maschile. La solitudine degli uomini” da me riaperto dopo alcuni mesi dalla sua uscita per rintracciare, nelle pagine di questo mio lavoro, alcuni spunti che potessero collocarsi all’interno di questa importante manifestazione. Mi sono chiesto: “Sì, l’interiorità, una nelle parole più sfuggenti, più enigmatiche della nostra esistenza”. 

Libera Universita’ Autobiografia – Audio e testo dell’intervento di Duccio Demetrio al Festival Biblico di Vicenza.


Bimbi dimenticati in auto: quali spiegazioni? Padri e madri di fronte alle responsabilità | Anna Oliverio Ferraris

…. Entrambi questi padri erano molto affezionati ai loro bambini eppure per alcune ore si sono dimenticati di loro con conseguenze tragiche in entrambi i casi. Due fatti simili a così breve distanza di tempo colpiscono anche se, ovviamente, non si può generalizzare. Una causa possibile è il sovraccarico di impegni, lo stress, gli orari del lavoro, gli appuntamenti, la fretta che possono far passare in secondo piano alcuni impegni rispetto ad altri. A differenza di quella del computer, la memoria umana ha delle défaillance specialmente quando è sovraccaricata.
La domanda che molti si fanno è se potrebbe capitare una cosa del genere anche ad una madre. I meccanismi della memoria sono complessi – consapevoli e inconsci -  e’ possibile che nel subconscio di una persona ci siano scale di priorità diverse: è più facile che per una donna, i bambini, specie se piccoli, vengano prima di tutto. Per un uomo, soprattutto se stressato e pressato dagli impegni, il lavoro può prendere il sopravvento.

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leggi tutto qui: Bimbi dimenticati in auto: quali spiegazioni? Padri e madri di fronte alle responsabilità | Anna Oliverio Ferraris.


USCIRE DAL BOZZOLO Negli anni ’60 e ’70 le donne sono protagoniste di una rivoluzione di genere. Oggi si raccontano in un testo, frutto di una lunga ricerca Ad Anghiari, il 7 e l’8 Maggio, LIBERA UNIVERSITA’ DELL’AUTOBIOGRAFIA

USCIRE DAL BOZZOLO

Negli anni ’60 e ’70 le donne sono protagoniste di una rivoluzione di genere.

Oggi si raccontano in un testo, frutto di una lunga ricerca

Ad Anghiari, il 7 e l’8 Maggio

Negli anni Sessanta e Settanta, in un Paese che fino ad allora aveva sancito rigidamente ruoli sessuali e sociali ponendo vincoli alla loro libertà, le donne divengono protagoniste di una straordinaria rivoluzione di genere vissuta nelle più diverse dimensioni, dalla politica al rapporto di coppia, dalla cultura al lavoro, frantumando il “bozzolo” in cui le loro vite erano state rinchiuse.

Come li vedono oggi quelle giovani donne di allora?

Se ne parla ad Anghiari, in un convegno organizzato dalla Libera Università dell’Autobiografia, sabato 7 e domenica 8 Maggio al Teatro di Anghiari.

L’evento sarà aperto dall’onorevole Donella Mattesini, e da Stefania Bollettie sarà l’occasione per conoscere da vicino un lavoro di ricerca durato più di un anno.

Sono 126 le donne che in 10 città italiane, da Milano a Palermo, per un annohanno scritto e discusso su come stanno attraversando la loro “età matura”, e su come, e se, la ribellione di quegli anni possa gettare luce ancora oggi su una età da inventare, oltre nuovi copioni sociali.

Hanno scritto 900 testi autobiografici, un giacimento di storie, vissuti, riflessioni, sentimenti e scambi collettivi diventato una vera ricerca con le donne e sulle donne italiane che hanno cambiato le loro vite e con esse questo paese.

Attraverso la scrittura le donne hanno narrato cosa vuol dire per loro, adesso, autodeterminazione, liberazione, desiderio e quale responsabilità generazionale sentono verso le giovani di oggi.

La ricerca “ Re-inventare l’Età Matura” è stata sostenuta da enti pubblici, dallo SPI-CGIL, dalle stesse donne partecipanti ed è ora un libro, Molti modi di essere uniche, a cura di Barbara Mapelli, Lucia Portis, Susanna Ronconi, Stripes edizioni, Milano, che verrà presentato all’incontro.

Il 7 e 8 maggio, dunque, ad Anghiari, le donne ( e non solo!) si incontrano per rilanciare il loro presente, aprire al futuro e spiazzare ancora una volta nuovi e vecchi luoghi comuni.

Discutono con le donne presenti Anna Maria Crispino, Alba Orti, Marina Piazza, Grazia Zuffa.

Alle 18.30 per le strade e le piazze di Anghiari le donne dell’Associazione Donne di Carta daranno voce alle scritture delle protagoniste della ricerca.

Informazioni sul convegno: www.lua.itsegreteria@lua.it – tel. 0575 788847

Informazioni sulla ricerca: susanna.ronconi1@virgilio.it - tel. 339 4155985


dibattito in studio sulle famiglie italiane, eterosessuali e omosessuali, tra la deputata del Pd Paola Concia e il sottosegretario alle Politiche della Famiglia del Pdl Carlo Giovanardi, a partire dalle polemiche scatenate dal manifesto di Ikea raffigurante una coppia gay, in “Coffee Break”


Ugo Albano, “love supermarket” , dedicato alle strategie per trovare l’anima gemella

è visionabile l’articolo del mese dal titolo:“love supermarket” , dedicato alle strategie per trovare l’anima gemella. Un piccolo vademecum per single, scapoloni, timidi e dintorni.
A pedice della pagina, per restare nel tema, riporto nell’area “video del mese” una serie di videoclip dedicati all’amore passionale: un piccolo omaggio alla Lucania, mia terra di origine.

Di lato le rubriche personali, i cui link vengono sempre verificati e selezionati per il vostro interesse.

Sul tema dell’articolo del mese terremo una chat il prossimo 6 maggio 2011  dalle ore 21.00 in poi, ospiti di SOS-ServiziSocialiOnlineSe vuoi essere dei nostri, alla chat ci arrivi cliccando qui..
Ugo Albano

8 marzo: giovani donne in cifre

In occasione della giornata internazionale della donna, l’Istat diffonde un approfondimento sulla condizione delle giovani donne italiane: livello di istruzione, tipologia di occupazione, uso del tempo, stili di vita e altre informazioni sulla vita quotidiana delle donne tra i 18 e i 29 anni.

I dati fanno riferimento al 2009 e al 2010.

Le informazioni su istruzione, mercato del lavoro e ruolo in famiglia sono tratte dalla media dei primi tre trimestri dell’indagine Forze di lavoro 2010.

Le motivazioni della permanenza nella famiglia di origine si riferiscono all’indagine multiscopo Famiglia e soggetti sociali, del dicembre 2009.

Il tempo dedicato al lavoro familiare si riferisce all’indagine multiscopo Uso del tempo svolta tra il 2008 e il 2009.

Gli altri dati si riferiscono all’indagine multiscopo Aspetti della vita quotidiana del 2010.

da: 8 marzo: giovani donne in cifre.


MASSAGGI CINESI – in LE INVASIONI BARBARICHE – 16/04/2011, LA7.it

LE INVASIONI BARBARICHE – 16/04/2011 : MASSAGGI…, posted with vodpod

l’Istat diffonde un approfondimento sulla condizione delle giovani donne italiane: livello di istruzione, tipologia di occupazione, uso del tempo, stili di vita e altre informazioni sulla vita quotidiana delle donne tra i 18 e i 29 anni

Note informative
Periodo di riferimento: Anni 2009-2010
Diffuso il: 08 marzo 2011


In occasione della giornata internazionale della donna, l’Istat diffonde un approfondimento sulla condizione delle giovani donne italiane: livello di istruzione, tipologia di occupazione, uso del tempo, stili di vita e altre informazioni sulla vita quotidiana delle donne tra i 18 e i 29 anni.

I dati fanno riferimento al 2009 e al 2010.

Le informazioni su istruzione, mercato del lavoro e ruolo in famiglia sono tratte dalla media dei primi tre trimestri dell’indagine Forze di lavoro 2010.

Le motivazioni della permanenza nella famiglia di origine si riferiscono all’indagine multiscopo Famiglia e soggetti sociali, del dicembre 2009.

Il tempo dedicato al lavoro familiare si riferisce all’indagine multiscopo Uso del tempo svolta tra il 2008 e il 2009.

Gli altri dati si riferiscono all’indagine multiscopo Aspetti della vita quotidiana del 2010.

8 marzo: giovani donne in cifre


indagine sulla femminilizzazione della Sanità in Italia , Iª Conferenza nazionale – Il ruolo delle donne nell’evoluzione del SSN

Iª Conferenza nazionale – Il ruolo delle donne nell’evoluzione del SSN -

Uomini e donne. Istruzioni per l’uso, Uomini e donne Istruzioni per l’uso 12 e 19 aprile 2011 – ore 18 Sala Buzzati Via Balzan 3, angolo Via San Marco 21, Milano

www.fondazionecorriere.it


Uomini e donne
Istruzioni per l’uso

12 e 19 aprile 2011 – ore 18
Sala Buzzati
Via Balzan 3, angolo Via San Marco 21, Milano

Prendendo ispirazione dal titolo di un film di Claude Lelouch del 1996, la Fondazione Corriere della Sera organizza un nuovo ciclo di incontri dedicato all’analisi del rapporto tra uomo e donna nel terzo millennio. Grazie al contributo di studiosi, intellettuali e linguisti si cercherà di compiere una prima riflessione su fatti e parole di un tema quanto mai attuale nella cronaca italiana.

12 aprile 2011
Il rapporto tra uomo e donna nel terzo millennio

Franco La Cecla
docente di Antropologia culturale all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano; autore tra l’altro di Modi bruschi. Antropologia del maschio, 2010
Silvia Vegetti Finzi
già docente di Psicologia dinamica all’Università degli Studi di Pavia; autrice tra l’altro di Parlar d’amore. Le donne e le stagioni della vita, 2004 e La stanza del dialogo. Riflessioni sul ciclo della vita, 2009
Silvia Ziche
autrice di fumetti per Linus, Cuore, Smemoranda, Topolino e Comix; dal 2006 un suo personaggio, Lucrezia, appare sulle pagine di Donna Moderna

coordina
Valeria Palumbo

19 aprile 2011
La lingua italiana tra maschilismo e letteratura di genere

Stefano Bartezzaghi
enigmista e scrittore, tra le sue opere Non se ne può più. Il libro dei tormentoni, 2010
Nicoletta Maraschio
presidente dell’Accademia della Crusca e ordinario di Storia della lingua italiana all’Università degli Studi di Firenze
Elisabetta Rasy
scrittrice di numerosi saggi di letteratura femminile, tra cui Memorie di una lettrice notturna, 2009

coordina
Maria Laura Rodotà

L’iniziativa fa parte di una serie di appuntamenti, I Martedì del Corriere della Sera, tavolo di discussione e di approfondimento su questioni che ogni giorno si propongono sulle pagine del quotidiano.

Ingresso libero, solo con prenotazione (posti limitati) allo 02.87387707 oppure rsvp@fondazionecorriere.it


Patrizia Romito, La violenza di genere su donne e minori. Un’introduzione, FrancoAngeli

La violenza di genere su donne e minori. Un’introduzione
Autori e curatori: Patrizia Romito
Contributi: Micaela Crisma, Margherita De Marchi, Daniela Gerin
Collana: Politiche e servizi sociali
Argomenti: Infanzia, adolescenzaDonne, politiche di genereStudi di genere
Livello: Studi, ricerche
Dati: pp. 192,     3a edizione, ampliata  2011  (Cod.1130.83)
La violenza di genere su donne e minori. Un'introduzione
Tipologia: Edizione a stampa
Prezzo: € 22,00
Disponibilità: Buona
Codice ISBN 13: 9788856835489
In breve Uno strumento di informazione o di aggiornamento per quei professionisti – medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, magistrati, amministratori, operatrici delle Case e dei Centri anti-violenza – che lavorano in contatto con donne e minori che sono o sono stati vittime di violenze.
Presentazione
del volume:
Dal 2000, anno in cui è stata pubblicata la prima edizione, questo libro è stato utilizzato per la formazione da centinaia di operatori socio-sanitari e delle forze dell’ordine, operatrici dei Centri anti-violenza e studenti e studentesse, contribuendo ad una miglior conoscenza delle violenze sulle donne e sui minori e delle strategie per contrastare le violenze e aiutare le vittime.
Questa versione, integrata con alcuni nuovi capitoli, fornisce uno strumento aggiornato e flessibile, che unisce attenzione ai risultati delle ricerche più recenti, discussione delle questioni controverse e chiarezza nell’esposizione. Scritto in uno stile semplice, il libro è accessibile anche a chi, pur non essendo uno specialista, voglia informarsi, riflettere e agire in proposito.

Patrizia Romito è professore associato di Psicologia sociale presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Trieste, dove insegna Metodologia della ricerca e Psicologia di comunità. Tiene anche un corso su “Violenza alle donne e ai minori: una questione di salute pubblica”, presso la Facoltà di Medicina. Ha fatto ricerca e insegnato in vari paesi europei, in Canada e negli Stati Uniti sui temi della maternità, della salute delle donne, e delle violenze. Oltre a numerosi articoli, ha pubblicato La depressione dopo il parto (Il Mulino, 1992), Violenza alle donne e risposta delle istituzioni (a cura di, FrancoAngeli, 2000), e Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori (FrancoAngeli, 2005), tradotto in numerose lingue.

Indice:
Una premessa e molti ringraziamenti
Introduzione
(La violenza sessuale: le parole per dirla e i metodi per studiarla)
La violenza sessuale
(Stupro e aggressioni sessuali; La violenza su bambine e bambini; La reazione sociale alla violenza sessuale; Le leggi sulla violenza sessuale in Italia; Il ruolo della pornografia; La violenza contro le donne sul luogo di lavoro: le molestie sessuali)
La violenza domestica
(Cos’è la violenza domestica; Il coinvolgimento dei figli; Le violenze in gravidanza; Le violenze dopo la separazione; Ma perché non lo lascia? Psicologia femminile e risposta delle istituzioni; La forza delle donne; Gli strumenti legislativi per contrastare i maltrattamenti domestici; Una controversia: le donne sono altrettanto violente dei loro mariti?)
I costi della violenza maschile
(I costi economici e sociali; Le conseguenze della violenza sul benessere delle donne; Il ciclo della violenza; La storia di Maria)
Gli uomini: resistenza e cambiamento
(I programmi per partner violenti; Resistenze e cambiamento; Una nota di ottimismo)
Cosa si sta facendo: misure per contrastare la violenza maschile
(Centri anti-violenza, Case delle donne e Rifugi; Collaborazione tra Case delle donne e diverse agenzie; I progetti di uscita dalla prostituzione; Le iniziative che riguardano le forze dell’ordine)
Conclusioni
Referenze bibliografiche
Prefazione alla nuova edizione
2000-2010: Cosa è cambiato?
Micaela Crisma, Patrizia Romito, Il caso della Sindrome da Alienazione Parentale
Patrizia Romito, Margherita de Marchi, Daniela Gerin, Le conseguenze della violenza sulla salute delle donne
Patrizia Romito, Il silenzio e il rumore, L’occultamento delle violenze maschili contro le donne.

da: La violenza di genere su donne e minori. Un’introduzione.


Lella Costa, Ragazze nelle lande scoperchiate del fuori, Associazione Silvano Saladino, Teatro sociale di Como, 13 marzo 2011 ore 18


Bilancio di genere, di Maria Adelasia Divona, Aggiornamenti Sociali n. 2, 2011

Bilancio di genere
Maria Adelasia Divona
Sociologa, esperta in Pari opportunità
dell’Agenzia regionale del lavoro
del Friuli-Venezia Giulia
Il bilancio di genere (BDG) è un’analisi che consente la rilettura dei bilanci degli enti pubblici in una prospettiva di genere. Ciò significa tenere conto delle differenze tra uomini e donne all’interno di un determinato contesto socioculturale, assumendo che i due generi ricoprono ruoli e responsabilità diversi, e che quello femminile sopporta una condizione di svantaggio soprattutto in funzione dei molteplici ruoli (moglie, madre, lavoratrice) e degli obblighi che tradizionalmente gli sono ascritti (i compiti di cura). È quindi necessario perequare le risorse in base al principio di pari opportunità per tutti in tutti gli ambiti della vita.

l’intero articolo in: Aggiornamenti Sociali.


Marco Inghilleri , Elisabetta Ruspini, Sessualità narrate. Esperienze di intimità a confronto

Sessualità narrate. Esperienze di intimità a confronto
Autori e curatori: Marco Inghilleri Elisabetta Ruspini
Contributi: Marco Alberio, Elisa A.G. Arfini, Costantino Cipolla, Sveva Magaraggia, Stefania Operto, Manuela Rossi, Luca Trappolin, Carla Turolla
Collana: Generi, culture, sessualità – Saggi
Argomenti: Sociologia dei processi culturaliStudi di genere
Livello: Studi, ricerche
Dati: pp. 176,     1a edizione  2011  (Cod.590.1.1)
Sessualità narrate. Esperienze di intimità a confronto
Tipologia: Edizione a stampa
Prezzo: € 20,00
Disponibilità: Buona
Codice ISBN 13: 9788856834062
Tipologia: E-book
Prezzo: € 16,00
Possibilità di stampa: No
Possibilità di copia: No
Possibilità di annotazione: Si
Portabilità: Si
Ottimizzazione: per PC, Mac, NoteBook, NetBook
Codice ISBN 13: 9788856842531
Formato: PDF per Digital Editions
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In breve Di sessualità sappiamo (forse) molto ma anche molto poco. Questo volume vuole contribuire alla “rottura del silenzio” in tema di espressione della sessualità, proponendo suggestive riflessioni orientate a mostrare come la sessualità umana, prima di essere un fatto meramente biologico, sia soprattutto un canale di comunicazione con l’altro.
Presentazione
del volume:
Di sessualità sappiamo (forse) molto ma anche molto poco.
Da un lato, di sessualità si parla troppo, sovente superficialmente. Pensiamo, ad esempio, al mondo mediatico, impregnato di discorsi, consigli, divieti, allusioni, metafore, immagini di taglio “sessuale”. Dall’altro lato, la sessualità è una tematica ancora insufficientemente indagata a livello scientifico, ad esclusione di “problemi” e stati “patologici” ad essa culturalmente associati.
Questo volume vuole contribuire alla “rottura del silenzio” in tema di espressione della sessualità, proponendo suggestive riflessioni orientate a mostrare come la sessualità umana, prima di essere un fatto meramente biologico, sia soprattutto “qualcosa per qualcuno”, un canale di comunicazione, un correlato intenzionale di una soggettività conoscente. E, in questa accezione, non può essere concepita se non a partire dall’esperienza vissuta, che va interpretata e valorizzata.
Le nostre esplorazioni, oltre a cercare di ridare voce a chi, in prima persona, è quotidianamente coinvolto in relazioni sessuate e sessuali (al di là di quanto le narrazioni istituzionali, pubbliche, mediatiche prescrivano), hanno come fine la lettura della relazione (pienamente, parzialmente oppure non percepita) tra soggettività e identità sociale, per comprendere come il mondo interiore si strutturi nella dialettica con il mondo esteriore, creando una circolarità dinamica fra individui, corpi, desiderio e cultura.

Marco Inghilleri, psicologo psicoterapeuta e libero professionista, esercita in Padova. È presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia e Sociologia Interattivo-costruttivista. È autore di vari contributi sulla costruzione dell’identità sessuale, personale e sociale. Tra le sue pubblicazioni: (con E. Ruspini, a cura di) Transessualità e scienze sociali. Identità di genere nella postmodernità (Napoli, 2008).
Elisabetta Ruspini è docente di Sociologia presso l’Università di Milano-Bicocca. Ha recentemente pubblicato: (a cura di), Uomini e corpi. Una riflessione sui rivestimenti della mascolinità (Milano, 2009); (con S. Capecchi, a cura di) Media. Corpi, sessualità. Dai corpi esibiti al cybersex (Milano, 2009); Le identità di genere – II edizione (Roma, 2009).

Indice:
Costantino Cipolla, Prefazione
Elisabetta Ruspini, Marco Inghilleri, Introduzione. I confini della sessualità tra pratiche discorsive stabilizzanti ed esperienze individuali
(Norme, regole, dicotomie; Riempire, narrando, lo spazio tra amore e sesso; Bibliografia di riferimento)
Parte I. Narrazioni istituzionali
Stefania Operato, L’osservazione indiscreta. Uno sguardo sulle ricerche sociologiche riguardanti la sessualità e le sue trasformazioni
(Introduzione. Scienze sociali e sessualità; “Così fan tutti”. Questioni di metodo della ricerca sociologica sulla sessualità; Dimmi come lo fai e ti dirò chi sei. La diffusione di dati e ricerche sulla sessualità tra scientificità e gossip; Le sessualità osservate e le sessualità negate: dimensioni e indicatori disponibili; Bibliografia di riferimento)
Manuela Rossi, Elisabetta Ruspini, Sessualità e corso di vita. Narrazioni e prescrizioni mediatiche
(Introduzione: sessualità come diretto (e piacere) adulto; Bambini sessuati e genitori preoccupati; Adolescenti tra trasgressione e controllo; Adulti: sesso a volontà, ma…; Anziani: l’amore non invecchia mai; Alcune conclusioni; Bibliografia di riferimento)
Marco Alberio, Sveva Magaraggia, Dietro le quinte dell’eterosessualità
(Introduzione; Il dibattito femminista; Il regime eterosessuale; L’azione performante dell’eterosessualità tra continuità e cambiamento; Raccontare e raccontarsi l’orientamento sessuale; Conclusioni; Bibliografia di riferimento)
Parte II. Sessualità preferite, stigmatizzazione, “impossibili”
Elisa A.G. Arfini, Corpi che non contano? Processi di desessualizzazione dei disabili e narrazioni personali
(Introduzione: corpi che non contano?; Tra teoria e metodologia; Embodiment sessuale nelle disabilità fisiche; De-sessualizzazione dei corpi disabili; Conclusioni: sessualità alimentative, capitale corporeo e limiti della riflessività; Bibliografia di riferimento)
Marco Inghilleri, Ritratti psicoterapeutici di “ordinarie sessualità estreme”
(Introduzione; Premesse teoriche e metodologia; La semantica Bdsm; Ritratti di “ordinaria sessualità estrema”; Conclusioni; Bibliografia di riferimento)
Luca Trappolin, Narrare l’orientamento omosessuale
(Introduzione; Il coming out come struttura cardine del racconto di sé; La tipizzazione del racconto di coming out: la rappresentazione del closet; La tipizzazione del racconto di coming out: l’uscita del closet; Narrazioni alternative: le storie femminili; Narrazioni alternative: le nuove generazioni e l’omosessualità dei migranti; Conclusioni; Bibliografia di riferimento)
Elisabetta Ruspini, Carla Turolla, A journej to wondersexland? Attraversare le sessualità trans
(Introduzione. Il viaggio ha inizio; Prima tappa. Sessualità, sesso, genere; Seconda tappa. Sessualità e stereotipi; Terza tappa. Pudori e insicurezze; Per concludere; Bibliografia di riferimento)
Notizie su autrici e autori.

da: Sessualità narrate. Esperienze di intimità a confronto.


MILANO IN PIAZZA SABATO 29 GENNAIO PER RACCONTARE UN’ALTRA STORIA ITALIANA

MILANO IN PIAZZA SABATO 29 GENNAIO
PER RACCONTARE UN’ALTRA STORIA ITALIANA

Le moltissime adesioni che continuano ad arrivare all’appello “Mobilitiamoci per ridare dignità all’Italia”, partito da Milano e dalla Lombardia, insieme alla richiesta arrivata spontaneamente da centinaia di donne di una presa di parola pubblica, ci hanno indotto a lanciare la proposta di una manifestazione a

Milano sabato 29 gennaio alle 15 in piazza della Scala.

Con un simbolo: la sciarpa bianca del lutto per lo stato in cui versa il Paese.
Uno slogan:
Un’altra storia italiana è possibile. Ci saremo con le nostre facce. Le facce delle donne italiane, quelle della realtà.
Appuntandoci sulla giacca una fotocopia della nostra carta di identità con su scritto chi siamo: cassaintegrate, commesse, ricercatrici precarie, artiste, studentesse, registe, operaie e giornaliste, per dire la forza che rappresentiamo, a dispetto di tutto. Perché sarebbe bello che una spallata, magari quella definitiva, politica molto prima che giudiziaria, la dessimo proprio noi al capo supremo di questa telecrazia autoritaria, eversiva e misogina.
Quel che accade del nostro Paese offende le donne, ma anche gli uomini che non si riconoscono nella miseria della rappresentazione di una sessualità rapace e seriale, nello squallore di una classe dirigente che ha fatto dell’eversione di ogni regola e nel sovvertimento di qualunque verità il suo tratto distintivo.
Ed è anche a questi uomini che chiediamo di essere con noi sabato 29.
Per ribadire insieme che “un’altra storia italiana è possibile”.

PRIME FIRMATARIE
Ileana Alesso; Paola Bentivegna; Ivana Brunato; Iaia Caputo; Adriana Cavicchioli; Arianna Censi; Fulvia Colombini; Marina Cosi; Ilaria Cova; Chiara Cremonesi; Marilisa D’Amico; Ada Lucia De Cesaris; Piera Landoni; Elena Lattuada; Paola Lovati; Marina Piazza; Patrizia Quartieri; Assunta Sarlo; Tiziana Scalco; Sara Valmaggi; Francesca Zajczyk.Maria Carla Baroni; Anna Bandettini; Monica Bozzellini; Giulia Abbate; Maddalena Fragnito; Sandra Cangemi; Vania Pavan; Donatella Zaccaria; Elena Vegetti; Paola Ciccioli; Lucina Bergamaschi; Laura Galli…


Claudio Risè, La tecnica al servizio della regressione

Una messicana cinquantenne ha partorito la settimana scorsa un bambino concepito col seme del proprio figlio. Non si tratta però, tecnicamente, di incesto, ma delle possibilità dell’ingegneria genetica di realizzare i desideri. Il figlio della madre-nonna, infatti, è un imprenditore trentunenne omosessuale, e il bimbo è stato concepito in provetta con il suo seme e con un ovocita donato da un’amica. La donna ha offerto il proprio utero per farlo nascere. Una storia di dono e generosità.
La nonna voleva un nipotino, e l’ha avuto. L’uomo voleva un figlio, ed è accontentato. L’amica ha donato il suo uovo con piacere. Lo scenario, molto postmoderno, è quello di una molteplicità di desideri in sé difficili, realizzati attraverso la cooperazione di persone che si vogliono bene e della sapiente ingegneria riproduttiva.
In questa fiaba tecnoscientifica, che la nonna-mamma ha detto di essere ansiosa di poter raccontare al bambino per mostrargli questa sua storia così speciale e meravigliosa, c’è però un furto. Inequivocabile, sicuro, per certi versi autonomo delle variegate obiezioni morali che molti muoveranno a questo evento, e ai suoi protagonisti. Si tratta del furto della madre.

segue qui:


Trailer italiano del film “Precious” di Lee Daniels, con Gabourey Sidibe, Mo’Nique, Paula Patton, Mariah Carey, Sherri Shepherd e Lenny Kravitz

Vai anche a:


GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, nota e link di Haddouch Hafida

Buongiorno,
volevo ricordare questa importante giornata e allego alcuni documenti che ho trovato,navigando su internet, che trovo particolarmente chiari ed interessanti al fine da capire la portata del fenomeno.
La ringrazio molto  per la sua attenzione.

Buona giornata.

Haddouch Hafida.

25 novembre – GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Questa giornata commemorativa risale alla morte delle tre sorelle dominicane MIRABAL, che il 25 novembre 1960 furono torturate,stuprate,e poi ammazzate dai servizi segreti militari.

In ricordo a queste tre donne,il 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro le vittime della violenza su donne e bambini.

IL 25 novembre non bisogna ricordare solamente le tre sorelle assassinate ma anche le innumerevoli donne che sono vittime ogni anno della violenza maschile.

La violenza maschile nei confronti delle donne č ,a livello mondiale,la LESIONE PIU’ FREQUENTE DEI DIRITTI UMANI.

Link:

da: GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, nota e link di Haddouch Hafida « Aule Virtuali dei corsi di formazione di Paolo Ferrario.


Uomini che non aiutano le donne

….

CONFRONTI Il 98,9% delle donne con partner svolge ogni giorno un’attività legata alla famiglia, il 24,1% degli uomini non vi dedica neanche dieci minuti (la percentuale sale al 31% nelle coppie con donne non lavoratrici). Se si sommano lavoro a casa e lavoro d’ufficio, l’impegno complessivo della donna è di 9 ore e 10 minuti al giorno contro le 8 ore e 10 minuti dell’uomo. In presenza di figli il divario cresce: 9 ore e 28 minuti per le madri e 8 ore e 17 minuti per i padri (peggio al Sud: 9 e 55 contro 7 e 57).

SOLO Solo l’8% degli uomini svedesi e il 19% dei francesi non fa nulla in casa.

tabella-istat

CUCINA Oltre il 90% delle donne lavoratrici cucina (tra le non occupate la percentuale è del 97,8%). Tra le occupate, l’82% ha l’incombenza delle pulizie di casa. Che spettano al 95% delle non occupate.

ITALIANI Uno studio Eurostat dimostra che gli uomini italiani in Europa sono quelli che in casa aiutano di meno.

tabella-eurostat

….
segue qui:

VoceArancio » Blog Archive » Uomini che non aiutano le donne.


Istat, La divisione dei ruoli nelle coppie

Nel 2008-2009 il 76,2% del lavoro familiare delle coppie è ancora a carico delle donne, valore di poco più basso di quello registrato nel 2002-2003 (77,6%).

Persiste dunque una forte disuguaglianza di genere nella divisione del carico di lavoro familiare tra i partner. L’asimmetria nella divisione del lavoro familiare è trasversale a tutto il Paese, anche se nel Nord raggiunge sempre livelli più bassi.

Le differenze territoriali sono più marcate nelle coppie in cui lei non lavora. L’indice assume valori inferiori al 70% solo nelle coppie settentrionali in cui lei lavora e non ci sono figli, e nelle coppie in cui la donna è una lavoratrice laureata (67,6%).

download qui:


Bonifacio Teresa, ANCHE DA VECCHIE Le donne nella Terza e Quarta Eta’, FrancoAngeli

ANCHE DA VECCHIE

Le donne nella Terza e Quarta Eta’

di Teresa Bonifacio

edito da FrancoAngeli

Interverrano Patrizia Romito, professore di Psicologia Sociale, Rita Siligato, critico letterario, Maria Tersa Squarcina, vicepresidente Associazione de Banfield

Mercoledì 1 dicembre, 17.30

Libreria Minerva, Via San Nicolo’ 20

Trieste

“Mai come nel nuovo millennio la donna è stata vista come giovane, giovane, giovane. Eppure,la maggior parte della popolazione femminile che abita il pianeta giovane non è. La tendenza a parificare la bellezza e la salute alla giovinezza è un fenomeno del nostro tempo, amplificato dai media e dalla ricerca scientifica che ci promettono l’eterna adolescenza. Come nelle favole, però, esiste la donna vecchia, con la sua vita già vissuta e quella ancora da vivere. Il sessismo e l’ageism (la discriminazione in base all’età) ne fanno un oggetto sgradevole, forse pericoloso, comunque imbarazzante. Anche da vecchie analizza in modo appassionato e appassionante tutte le sfaccettature della collocazione sociale delle donne anziane, con particolare attenzione ai fenomeni psicologici e sociali legati all’età. Il volume è frutto di un paziente lavoro di ricerca nelle principali banche dati della letteratura psicosociale, ma prende in esame anche i contributi di altre discipline, le rilevazioni statistiche e le più recenti relazioni dei principali organismi nazionali ed internazionali. L’obiettivo è quello di documentare la specificità della condizione anziana femminile, per come si presenta oggi e per come potrebbe presentarsi domani. È uno studio approfondito, chiaro

e positivo, che getta una nuova luce su un fatto naturale: tutti invecchiamo. Ma, come sempre, c’è chi invecchia più degli altri…”

2

Associazione Goffredo de Banfield

Via Fabio Filzi, 21/1

34132 Trieste

tel 040 362766

fax 040 774938


Roberto Saviano racconta Piergiorgio Welby e Mina Welby


L’INTERIORITA’ MASCHILE, LE SOLITUDINI DEGLI UOMINI, intervista a Duccio Demetrio, in Siamo Donne

Intervista a Duccio Demetrio, professore ordinario di Filosofia dell’educazione e di Teorie e pratiche della narrazione all’Università degli studi di Milano-Bicocca, per l’uscita del suo nuovo libro edito da Raffaello Cortina:

L’INTERIORITA’ MASCHILE, LE SOLITUDINI DEGLI UOMINI

segue qui:

Vai a: L’INTERIORITA’ MASCHILE, LE SOLITUDINI DEGLI UOMINI | Siamo Donne.


Niki Vendola e Roberto Saviano sulla denigrazione morale della omosessualità

Televisione di cultura a VieniViaCoMe:

Niki Vendola e Roberto Saviano recitano gli elenchi  della denigrazione morale della omosessualità e la violenza praticata sulle differenze:


LA MATERNITÀ ALL’EUROPEA RESPONSABILIZZA I PADRI di Daniela Del Boca e Silvia Pasqua, in LAVOCE.INFO

LA MATERNITÀ ALL’EUROPEA RESPONSABILIZZA I PADRI

PDF dell'articolo
di Daniela Del Boca Silvia Pasqua
argomento Famiglia Lavoro
Il Parlamento europeo ha approvato una proposta sui congedi di maternità. Tre gli obiettivi: portare a 20 settimane il congedo pienamente retribuito; proteggere le donne dal licenziamento e garantire anche ai padri almeno due settimane di congedo. L’Italia riconosce già i primi due punti, con scarsi effetti sulle scelte di lavoro e fecondità. Perché contano di più un adeguato sistema di servizi e agevolazioni fiscali alle famiglie con figli. Il congedo obbligatorio per i padri invece può rappresentare un segnale per smuovere una cultura di disuguaglianza nella distribuzione delle responsabilità familiari e sul posto di lavoro


Alessandra Cicalini, La “vecchiaia” difficile delle donne italiane – Blog di Stannah | Muoversi Insieme

Loredana Lipperini nella presentazione del suo Non è un paese per vecchie, uscito per Feltrinelli lo scorso settembre (nella foto a sinistra, la copertina del libro). Dopo essersi occupata delle bambine, un’altra categoria a suo giudizio piuttosto discriminata nella Penisola, la scrittrice e giornalista esamina la condizione riservata alle donne italiane una volta varcati i cinquant’anni. All’altra metà del cielo non è concesso mostrare le rughe né le valgono gli attributi di saggezza ed esperienza di solito associati alla fase matura dell’esistenza: solo i maschi anziani sono saggi, le donne tutt’al più sono nonne o velone. L’autrice, naturalmente, non si limita a lanciare aforismi provocatori, ma spiega quali sono le ragioni che renderebbero l’invecchiamento delle donne più duro di quello degli uomini.

segue

in: La “vecchiaia” difficile delle donne italiane – Blog di Stannah | Muoversi Insieme.


Duccio Demetrio, L’interiorità maschile. Le solitudini degli uomini, Raffaello Cortina editore, 2010, p. 280. Scheda di presentazione e recensioni di Paolo Ferrario, Ada Ascari, Giorgio Macario, Gabriele De Ritis

Indice

Con sguardo preoccupato: Cronaca di un ‘idea

1.  Maschi e uomini: Una specie interiore?

2.  In un corpo di donna: Miti e storie

3.  Figure d’uomo nel tempo: Quando Narciso è triste

4.  La tragicità maschile: Nel labirinto, non si estingue l’eroe

5.  In fuga da se stessi: L’epica della solitudine

6.  Ritratti virili: Nobili d’animo e di silenzi

7.  A scuola dalle donne: Esercizi per maschi affaticati

8.  Un commiato incruento: Per dimenticare Giuditta

Prima pagina/Esordio:

Sembriamo non pensare: rivaleggiamo sempre

Lo sguardo è il mio. Osservo le persone affluire in bi­blioteca. Mi hanno invitato a parlare di maturità e im­maturità. Le donne presenti sono una trentina, di età di­verse. Gli uomini due o tre. Oltre i quaranta, mi pare. So già, ci scommetto, che tra costoro qualcuno poi alzerà la mano. Mi farà una domanda, tra il provocatorio e il sac­cente. I maschi non ammettono volentieri di assomiglia­re a Peter Pan. Segretamente, sanno però coltivarne con cura il mito. Il copione che mi si prepara è il consueto. Se saranno gli uomini a prendere la parola, ciò accadrà per ammiccare alle signore presenti che le loro battute me­ritano un applauso. Non le tesi del relatore. Mormoro tra me e me, intuendo l’imminente rituale: “Non c’è scam­po, non cambieremo mai”   …..

dalla scheda dell’editore Raffaello Cortina:
In cosa consiste la vita interiore? Ed è davvero destituito di senso il luogo comune secondo cui gli uomini rifuggono ogni confronto con la propria interiorità? Che i maschi, nella grande maggioranza, siano poco disponibili alla riflessività, più protesi verso l’“esterno”, pare incontestabile. Evitano di porsi le domande più ineludibili, di confrontarsi con la sensibilità femminile, che include l’ascolto e la cura, temendo una crisi di immagine o di identità.
L’importanza di riscoprire il valore antico della solitudine degli uomini, condizione senza la quale non si educa la propria interiorità, è il tema di questo libro, che suggerisce come perseguire una forma di virilità più problematica e profonda, e al tempo stesso più generosa ed eroica.Duccio Demetrio insegna Filosofia dell’educazione all’Università di Milano Bicocca. Nella collana Minima ha pubblicato, tra gli altri, Filosofia del camminare (2005), La vita schiva (2007) eL’educazione non è finita (2009

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Commenti alla lettura del libro:

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  • Il libro letto da Paolo Ferrario:

Riflessioni seguite alla lettura di: Duccio Demetrio, L’interiorità maschile. Le solitudini degli uomini, Raffaello Cortina, Milano 2010, p. 280

La scrittura di Duccio Demetrio è “eccentrica”, nel senso che parte dal bordo delle onde determinate dal sasso gettato nello stagno e procede per gradazioni e continui riverberi a una serie di centri. Il suo è un linguaggio per certi versi affabulatorio, e anche piuttosto seduttivo, che arriva ai punti nodali attraverso processi leggeri di avvicinamento che partono dall’esterno.

Qui si parla ancora di “maschile” in rapporto al “femminile”. Sappiamo che è un tema che ha una storia lunga, se la riferiamo a quella dell’umanità, ma recente se la riferiamo ai vissuti di tutti noi che siamo viventi del mondo contemporaneo, e in particolare dalla seconda metà del 900. Distinguo in questa storia una serie di fasi. La prima è quella collettiva, “estroversa” e movimentista del femminismo, anche con le sue ineluttabili traduzioni estremistiche, degli anni ‘70. C’è poi una fase “reattiva”, nella quale alcune psicologie (in Italia Claudio Risè) ripropongono un ritorno del maschile e ai suoi valori psichici, sia pure ridefiniti nel nuovo quadro culturale. Parte di questa ricerca proveniva da un letterato  americano (Robert Bly) che parlava della necessità umana di “recuperare le nostre zone d’Ombra”. C’è ora una fase riflessiva e “introversa” a cui questo libro fornisce  un contributo piuttosto importante e di solide fondamenta.

Tre fasi quindi, tre momenti di accentuazione delle problematiche che si dipanano attorno allo sviluppo del maschile  e del femminile e quindi, inevitabilmente,  anche dei rapporti intersoggettivi tra queste due dimensioni dell’esistere. Dentro questa storia ciascuno estrae gli oggetti che più hanno influenzato la propria esperienza. La lettura di questo libro mi ha fatto andare allo scaffale della memoria per mettere di nuovo sotto la lampada un testo che è cruciale sia per la mia biografia che per i miei studi. Si tratta di La donna e la sua ombra, maschile e femminile nella donna d’oggi (Emme edizioni, 1980, poi ripubblicato da Liguori)  di Silvia Di Lorenzo, una grande psicanalista italiana. Da questo libro estraggo due citazioni di estrema attualità anche rispetto alla ricerca di Demetrio:

Mi pare che il principale conflitto della donna di oggi consista nella sua esigenza di realizzare il proprio maschile interiore senza per questo perdere o svalutare il femminile nella sua vita cosciente” (p. 13)

e poche righe dopo aggiunge:

Il maschile e il femminile sono, da sempre, le due polarità dialettiche essenziali della vita sia all’esterno nel rapporto tra uomo e donna dalla cui fecondità dipende la conservazione della specie, che all’interno come tensione dinamica tra gli opposti, il Logos e l’Eros che determina lo sviluppo trasformativo della personalità attraverso la nascita di una sintesi nuova

A me questi due passaggi sembrano piuttosto cruciali e di significato durevole. Quando la De Lorenzo parla del conflitto della donna si potrebbe dire in modo speculare, come in uno specchio, che “il principale conflitto dell’uomo di oggi consiste nel realizzare il proprio femminile interiore senza per questo perdere o svalutare il maschile della sua vita cosciente”.

Mi sembra ci sia una simmetria tra la storia delle donne che in questi ultimi quaranta anni hanno sviluppato una propria strada sociale e psicologica talvolta a detrimento della propria funzione femminile, diventando in alcune professioni persone che si comportano “come uomini” nelle relazioni pubbliche, e quella degli uomini che sono diventati incerti e “morbidi” perdendo alcuni tratti di carattere maschili indispensabili anche per “stare bene” nella vita familiare e sociale. Il percorso da fare sta, forse, nella sintesi interpersonale tra queste due visioni: stare nel mondo con stili psicologici derivanti dalla elaborazione culturale dei due generi. E questo lo si fa costruendo giorno per giorno la relazione, facendola diventare sempre di più intersoggettiva.

Ma quale è il contributo originale e fecondo che Demetrio suggerisce per queste situazioni problematiche?

Il suo sguardo è quello di chi propone il compito di educare se stessi in tutte le fasi del ciclo di vita. Ed è piuttosto interessante il fatto che usa la stessa parola-chiave che Silvia De Lorenzo utilizzava nel 1980: “interiorità”.

Questo è il concetto che sta al centro della sua riflessione e viene riproposto in moltissimi modi e con diverse strategie argomentative e testuali. Un esempio:

Interiorità è pensare, custodire intimità è avere una memoria alla quale poniamo domande, è tutto quanto non può sfuggire alla coscienza” (p. 15)

Qui l’interiorità viene connotata come capacità di guardarsi dentro e valorizzare il proprio ricordo, ossia il proprio tempo di essere vivente.

In un altro punto il tema dell’interiorità è raccontato in questo modo:

è l’infinito dentro di noi e per andare verso l’infinito si deve avere il mondo dentro di sé. Bisogna essere fatti di mondo per poter ispezionare con qualche successo e speranza il mondo” (p. 55/56)

E queste parole Demetrio le dice in modo corale con il filosofo Giovanni Reale. Qui la prospettiva è quella di elaborare una interiorità che unisca la finitezza e l’infinito.

Un altro elemento estremamente interessante e coinvolgente di questo libro è il percorso analitico attraverso cui arriva a costellare il tema dell’ educarsi alla interiorità. Mi riferisco alla parte in cui vengono esposte al lettore immagini pittoriche corredate da testi letterari e elaborazioni sotto traccia dello stesso Demetrio:  sono bambini, adolescenti, uomini adulti. Percorriamo qui una varietà di profili biografici: l’indocile, un bambino che si ribella all’educazione, il predestinato, l’innocente, la sentinella, lo scriba, il sognatore, il poeta dal colletto bianco, l’eremita, il pilota di alianti, il canonico libertino, il padre taciturno, il seduttore svogliato, il mendicante, lo schiavo d’amore, l’invitto. Sono figure rappresentative di modi di essere che per Demetrio diventano tipi di persone attraverso cui meditare e rafforzare con prove il suo ragionamento sul processo di coltivazione della propria interiorità. E la stessa operazione analitica viene effettuata con alcuni miti greci particolarmente pertinenti  per la sua proposta: Perseo, Orfeo, Chirone sono figure mitologiche rappresentative di modi diversi attraverso cui l’uomo perviene a curare, coltivare, elaborare una propria interiorità. Rappresentazioni pittoriche e personaggi mitici vanno a comporre sottili e raffinate tipologie umane e riverberano attorno a loro suggestioni e significati che portano Demetrio a sostenere con passione esistenziale la proposta educativa di concentrarsi sul tema dello sviluppo dell’interiorità come compito dell’uomo di oggi.

Un elemento che mi sembra interessante sottolineare è che questa elaborazione Demetrio la sta facendo da più di 10 anni. Basta scorrere alcuni titoli dei suoi libri: L’educazione interiore del 2000, ancora prima L’elogio dell’immaturità del1998, La filosofia del camminare del 2005; La vita schiva del 2007; L’ascetismo metropolitano del 2009.  Può non colpire in un autore così prolifico questa coincidenza temporale? La collego al fatto che essendo tra l’altro noi quasi della stessa generazione, siamo entrambi entrati in quella fase del ciclo di vita che chiamo della prevecchiaia, ossia quella età  in cui si ha la possibilità di guardarsi indietro e si ha anche uno sguardo sul nostro presente più pacato, più sopito, più meticoloso nel vedere le zone inespresse della personalità , nell’autocriticare alcuni comportamenti in modo leggero. Trovo estremamente densa di potenzialità la prospettiva di guardarsi dentro per ritrovare tracce rimosse e continuare a crescere sotto il profilo psicologico e formativo.

L’ altro elemento rilevante di questa ricerca è la distinzione che Demetrio fa tra il “maschio” e l’”uomo”: in questo scarto fra le due configurazioni esistenziali c’è un compito evolutivo da percorrere. Il maschio deve farsi uomo attraverso un percorso di interiorità, cioè di introversione, come direbbe Carl Gustav Jung: la strada è quella di un ritorno dentro di sé, pur senza perdere il contatto con il mondo esterno.

Gli attributi caratteriali del maschio sono così rappresentati:

maschi che si uccidono fra di loro, maschi che si misurano in base alla forza e alla debolezza, maschi che abbandonano chi un istante prima idolatravano, maschi che si vantano di imprese cruente, maschi che rinascono dalle proprie ceneri già in armi, maschi che usano il bene comune delle libertà per asservire e concedersi licenze, maschi che non possono stare senza sconfitti, vittime e clientele, maschi che non sanno cosa sia il senso di colpa (p.26)

e così via tutta una serie di aspetti , connotazioni negative degli attributi del maschile.

Viceversa il percorso verso la vita interiore, il passaggio dal maschio all’uomo è così rappresentato:

Uomini che salgono e scendono le scale più impervie contandone i gradini in silenzio, uomini che a testa alta pongono a se stessi domande sensate, uomini che non cessano di riprodursi ogni volta in controcorrente, uomini che conoscono il sapore della libertà come segreta ricchezza, uomini che vogliono essere soli per sentirsi maschi diversi, uomini che non sono tentati dall’istinto di opprimere chicchessia (p. 45/46)

Questi in sintesi mi sembrano essere i valori di questo libro: un forte punto di vista che parte dal paradigma educativo, cioè quello attraverso cui la persona modifica se stessa attraverso processi di apprendimento. Trovo che il paradigma educativo sia molto tangenziale con quello psicologico però occorre riconoscere che in quello educativo è molto presente un lavoro di apprendimento. Ed è per questi motivi che Demetrio propone alla fine del testo una serie di “esercizi autoeducativi” orientati alla ricerca di una propria personalissima “centratura” interiore per trovare le strade più adatte a definire meglio il proprio profilo esistenziale di essere uomini dentro questa modernità che ci mette al confronto con il mondo psicologico e relazionale delle donne.

I percorsi suggeriti sono questi. Avvicinarsi al linguaggio poetico, facendosi  coinvolgere dalla musicalità delle parola e lasciandosi andare alla poesia come linguaggio autonomo capace esso stesso, attraverso la sola forza delle immagini, di creare nuovi effetti di senso, nuovi significati.

Il secondo esercizio consiste in un lavorio di autocoscienza alla vita interiore dedicandosi agli interrogativi che costellano i dilemmi dell’esistere, la morale, la consapevolezza delle proprie azioni e le relative conseguenze. Il suggerimento è quello di usare il silenzio assieme al piacere della conversazione intersoggettiva.

Giova a questa azione autoeducante praticare i gesti del camminare all’aria aperta (e questo è il terzo esercizio), ma con un taccuino ed una matita. La proposta è chiara e concreta: scrivere un diario, raccontarsi senza avere paura di raccontarsi.

Sono suggerimenti che vengono da lontano. Vengono dalla riattualizzazione matura di quando eravamo bambini sognanti e desiderosi di crescere.

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Gabriele De Ritis,  Ciò che sono diventato. Al di là e oltre ciò che credevo di essere.

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opere esemplari a dire in breve di cosa io stia parlando. Mi limiterò, per brevità, ad elencarle: ad esse ho affidato la mia riflessione negli ultimi dieci anni. Grazie ad esse, ho potuto pensare la mia esperienza e verificare cosa io stessi diventando, ma soprattutto cosa sono stato, al di là di quello che credevo di essere:

ROBERTA DE MONTICELLI, L’ordine del cuore. Etica e teoria del sentire, GARZANTI 2003

ROBERTA DE MONTICELLI, La novità di ognuno. Persona e libertà, GARZANTI 2009

VITO MANCUSO, La vita autentica, RAFFAELLO CORTINA EDITORE 2009

DUCCIO DEMETRIO, L’interiorità maschile. Le solitudini maschili, RAFFAELLO CORTINA EDITORE 2010

Soprattutto Duccio Demetrio mi porta a pensare di non essere mai diventato – e di non poter essere – un ‘maschio selvatico’: io credevo di esserlo, che lo sarei diventato, addirittura che al fondo della mia coscienza quello ero stato. In realtà, la mia invincibile timidezza mi ha portato a condurre una vita schiva, per cui i limiti e le debolezze proprie della timidezza si sono tradotte con il tempo in sentimenti e virtù riconducibili alla vita schiva.

in: http://www.gabrielederitis.it/?p=8939


Zoja, L. Centauri. Mito e violenza maschile, Editori Laterza

Zoja, L.
Centauri
Mito e violenza maschile
Argomento: Attualità, Psicologia

Centauri: esseri duali. Non solo uomo e cavallo, ma anche una doppia natura: saggi e guaritori, violenti e stupratori. L’identità maschile è scissa fra un’anima animale e una civilizzata, ben più di quanto lo sia quella femminile. È una identità precaria e recente, frutto di una breve evoluzione. Nel pieno della postmodernità, è quel lato ‘rimosso’ a riemergere, quella natura animale, simboleggiata dal cavallo. Come nel mito, irrompono le patologie sopite quale lo stupro di gruppo, sconosciuto alle specie animali, testimone di una incapacità di relazione risolta spesso con aggressività. Luigi Zoja, psicoanalista di fama internazionale, si confronta con i temi ineludibili della violenza e della duplicità maschile e scopre negli archetipi i segni dell’oggi.


Gianna Schelotto (2010) Un uomo purchè sia, Mondadori | TartaRugosa

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Donne “girasole” è la bella definizione adottata da Gianna Schelotto per descrivere quelle ”amanti eternamente deluse … non soltanto perché girano da sole, ma anche perché hanno fatto degli uomini gli astri intorno ai quali ruotare, svalutando tutto il resto”.
La nota psicologa specializzata in terapia della coppia e collaboratrice per numerosi quotidiani e settimanali, presenta in questo libro alcune storie di donne e dei loro amori infelici, della ostinata pervicacia con cui inseguono progetti amorosi destinati al fallimento e l’immancabile coazione ad iniziare storie nuove con epiloghi già tristemente conosciuti.

l’intero articolo qui:

TartaRugosa ha letto e scritto di: Gianna Schelotto (2010) Un uomo purchè sia, Mondadori | TartaRugosa.


Claudio Risè, Ronaldo, papà solo. O solo papà? :: July :: 2010

Nel dibattito pubblico sembra che non sia necessaria la presenza di un padre e di una madre, per educare. Sono considerati come dei ruoli.
È in atto da anni una massiccia campagna di persuasione sull’inutilità della coppia genitoriale. La sua funzione può essere svolta, secondo questa tesi, da una o più persone, non importa di quale sesso, e non necessariamente legate al processo che ha portato alla generazione del bimbo. La tesi è essenzialmente funzionale all’avvento della società post-naturale, con elementi sempre più spesso ed ampiamente “fabbricati” (anche riferiti all’essere umano), e organizzata sempre più secondo dispositivi burocratici (autorizzazioni amministrative, legislative, o giudiziarie). Piuttosto che secondo i processi naturali e simbolici, che hanno tradizionalmente ed universalmente presieduto alla trasmissione della vita e della crescita dell’essere umano.

Diario di bordo :: Ronaldo, papà solo. O solo papà?


Dossier “Donne pubblico impiego: equiparazione età pensionabile”

A seguito della sentenza della Corte europea che condanna l’Italia per discriminazione tra uomo donna in materia di età pensionabile, il Consiglio dei Ministri del 10 giugno scorso ha approvato una norma che innalza l’età pensionabile delle donne del pubblico impiego a 65 anni a partire dal 1° gennaio 2012.
La norma prende la forma di un emendamento da presentare in sede di conversione del decreto- legge sulla manovra finanziaria anti-crisi attualmente all’esame del Senato. Il sacrificio che l’Europa chiede alle dipendenti statali italiane sarà compensato da un investimento nei servizi alla famiglia, nelle strutture per l’infanzia e nella non-autosufficienza. Ho chiesto e ottenuto – ha dichiarato il ministro per le Pari opportunità, Mara Carfagna, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri – che i risparmi liberati dall’innalzamento dell’età pensionabile siano destinati a interventi reali che permettano alle lavoratrici di conciliare con meno difficoltà la vita professionale con quella familiare. L’equiparazione – ha tenuto a precisare il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Maurizio Sacconi – riguarda unicamente le dipendenti del settore pubblico. Da qui al 2019 saranno, secondo i calcoli del Ministro del Lavoro, circa 25 mila le donne interessate.

Dossier “Donne pubblico impiego: equiparazione età pensionabile”

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Cinquant’anni di Pillola non ci hanno portato la felicità, di Giuliano Ferrara, Il Foglio» del 26 aprile 2010


di Giuliano Ferrara

Ho letto un bell’articolo di Time sui cinquant’anni della pillola, anzi la Pillola. Quella che Paolo VI condannò, con grande scandalo e dolore, contro il parere della gerarchia che aveva appena chiuso il Vaticano II e voleva aprire al mondo. Quella che l’Economist definì dieci anni fa “il più importante progresso scientifico del Novecento”. Il pezzo è ben fatto, ma ideologico. Dice che la Pillola fa bene contro il cancro e il mal di cuore, e lascia al dubbio di molti le eventuali controindicazioni mediche. Stabilisce un collegamento tra la Pillola e l’esplosione delle libertà: dal razzismo, dal sessismo e patriarcalismo machista, dalla presa autoritaria dei vecchi sui giovani, dall’invadenza della chiesa in fatti della coscienza pubblica e dello stato. Pillola come bandiera. Bandiera del lavoro femminile, dell’eguaglianza delle opportunità tra i sessi a partire dall’istruzione nelle Università, di un controllo delle nascite inteso come grande guerra di valori contro un natalismo oppressivo della condizione della donna eccetera.
Va bene, va bene. E’ anche vero che non si possono attribuire alla Pillola tutti gli squilibri di cui magari ci si potrebbe perfino lamentare, a voler essere bigotti e antimoderni. Non è colpa della Pillola se si registra una certa perdita di senso della famiglia biparentale tradizionale, del matrimonio e dell’educazione come progetto di vita e di successione delle generazioni, per non parlare dell’aborto e del nostro progressivo ottundimento morale nei suoi confronti. Inutile prendersela con lei, la Pillola, per la manipolazione genetica della vita come altra faccia dell’idea che i figli sono fabbricabili, sono prodotti facoltativi, compresa la deriva dell’eugenetica e della pianificazione familiare omicida come in Asia. Insomma, facciamo finta che l’unica conseguenza della Pillola sia stato un vento di liberazione, di autonomia, di presa di possesso di sé stesse per le donne non più condannate al ruolo riproduttivo cosiddetto. Facciamo finta di niente, lasciamo che si compia il ciclo ideologico liberal, non roviniamo la festa di compleanno della Contraccezione.
Resta il fatto che il sesso senza conseguenze, avallato dal “primo medicinale assunto regolarmente per una ragione diversa dalla cura di una malattia” (Time), non ha prodotto quel mondo estatico, edonistico, eudaimonistico, quel mondo piacevole e felice che si era immaginato, e che sembrava suggellato dal sorriso stupefacente dei figli dei fiori o dalla carnalità metaconcertistica avvoltolata nel fango creativo di Woodstock. La mentalità femminista mette a buon diritto l’accento sull’angoscia del restare incinte sanata dalla Pillola insieme a molte altre preoccupazioni sociali e di sviluppo di una personalità libera. D’accordo. Ma le altre angosce? L’altro dolore?
Ernest Hemingway diceva che è moralmente cattivo un atto che non ti soddisfa, moralmente buono il suo contrario. Va bene, ammettiamo che sia così, che questo brocardo del relativismo esprima una relazione di causa ed effetto bronzea, necessaria, infallibile. Siamo soddisfatti? Cinquant’anni dopo la rivoluzione tecnomedica che ha separato il sesso dalle sue conseguenze, e l’eros dalla sua specifica virtù di carità e di amore, direi che sarebbe responsabile, e anche ragionevole, riflettere sul grado di soddisfazione media rintracciabile nelle società secolarizzate integralmente e spesso totalitariamente. Non mi sembra altissimo, francamente. I progressi ci sono stati, eppure non è l’incanto della libertà, ma il suo fantasma buñueliano, che ci segue come un’ombra. E se anche sarebbe impensabile tornare indietro, in un certo senso, ciascuno dentro di sé cerca lo spazio di coraggio e di curiosità per interrogarsi su come andare avanti. Thomas Mann diceva che l’umanità ha un “udito fine”, nonostante tutto, ed io ci credo. Si può fare di meglio, sembrerebbe, nell’ambizione di viver felici. Parecchio meglio.

«Il Foglio» del 26 aprile 2010

Editoriali & altro …: Cinquant’anni di Pillola non ci hanno portato la felicità

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spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni fra persone dello stesso sesso, Sentenza della Corte costituzionale n. 138, 2010

Sentenza 138/2010
Giudizio
Presidente AMIRANTE - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del 23/03/2010 Decisione  del 14/04/2010
Deposito del 15/04/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis del codice civile.
Massime:
Titoli:
Atti decisi: ord. 177 e 248/2009

SENTENZA N. 138

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis del codice civile, promossi dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 3 aprile 2009 e dalla Corte d’appello di Trento con ordinanza del 29 luglio 2009, iscritte ai nn. 177 e 248 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e 41, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di G. M. ed altro, di E. O. ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, dell’Associazione radicale Certi Diritti, e di C. M. ed altri (fuori termine);

udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi gli avvocati Alessandro Giadrossi per l’Associazione radicale Certi Diritti e per M. G. ed altro, Ileana Alesso e Massimo Clara per l’Associazione radicale Certi Diritti, per G. M. ed altro e per C. M. ed altri, Vittorio Angiolini, Vincenzo Zeno-Zencovich e Marilisa D’Amico per l’Associazione radicale Certi Diritti, per G. M. ed altro e per E. O. ed altri e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale di Venezia in composizione collegiale, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, «nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso».

Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciare in un giudizio promosso dai signori G. M. ed S. G., entrambi di sesso maschile, in opposizione, ai sensi dell’art. 98 di detto codice, avverso l’atto del 3 luglio 2008, col quale l’ufficiale di stato civile del Comune di Venezia ha rifiutato di procedere alla pubblicazione di matrimonio dagli stessi richiesta.

Il funzionario, infatti, ha ritenuto illegittima la pubblicazione, perché in contrasto con la normativa vigente, costituzionale e ordinaria, in quanto l’istituto del matrimonio nell’ordinamento giuridico italiano «è inequivocabilmente incentrato sulla diversità di sesso dei coniugi», come dovrebbe desumersi dall’insieme delle disposizioni che disciplinano l’istituto medesimo, del quale tale diversità «costituisce presupposto indispensabile, requisito fondamentale, a tal punto che l’ipotesi contraria, relativa a persone dello stesso sesso, è giuridicamente inesistente e certamente estranea alla definizione del matrimonio, almeno secondo l’insieme delle normative tuttora vigenti», anche secondo l’orientamento della giurisprudenza. L’atto oggetto dell’opposizione cita anche un parere del Ministero dell’interno, in data 28 luglio 2004, nel quale si legge che «in merito alla possibilità di trascrivere un atto di matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, si precisa che in Italia tale atto non è trascrivibile in quanto nel nostro ordinamento non è previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso in quanto contrario all’ordine pubblico»; affermazione ribadita con circolare dello stesso Ministero in data 18 ottobre 2007.

Il Tribunale veneziano richiama gli argomenti svolti dai ricorrenti, i quali hanno rilevato che nel nostro ordinamento non esisterebbe una nozione di matrimonio, né un divieto espresso di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Inoltre, i citati atti del Ministero dell’interno si riferirebbero all’ordine pubblico internazionale e non a quello pubblico interno e, comunque, sarebbero contrari alla Costituzione e alla Carta di Nizza, sicché andrebbero disapplicati. In ogni caso, l’interpretazione letterale delle norme del codice civile, posta a fondamento del diniego delle pubblicazioni, sarebbe in contrasto con la Costituzione italiana ed, in particolare, con gli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 13 e 29 di questa.

Il rimettente prosegue osservando che, sulla base di tali argomenti, gli istanti hanno chiesto al Tribunale, in via principale, di ordinare all’ufficiale di stato civile del Comune di Venezia di procedere alla pubblicazione del matrimonio; in via subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 13 e 29 Cost.

Tanto premesso, il Tribunale di Venezia rileva che, nell’ordinamento vigente, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è né previsto né vietato espressamente. È certo, tuttavia, che sia il legislatore del 1942, sia quello riformatore del 1975 non si sono posti la questione del matrimonio omosessuale, all’epoca ancora non dibattuta, almeno in Italia.

Peraltro, «pur non esistendo una norma definitoria espressa, l’istituto del matrimonio, così come previsto nell’attuale ordinamento italiano, si riferisce indiscutibilmente solo al matrimonio tra persone di sesso diverso. Se è vero che il codice civile non indica espressamente la differenza di sesso tra i requisiti per contrarre matrimonio, diverse sue norme, fra cui quelle menzionate nel ricorso e sospettate d’incostituzionalità, si riferiscono al marito e alla moglie come “attori” della celebrazione (artt. 107 e 108), protagonisti del rapporto coniugale (artt. 143 e ss.) e autori della generazione (artt. 231 e ss.)».

Ad avviso del Tribunale, proprio per il chiaro tenore delle norme indicate non è possibile, allo stato delle disposizioni vigenti, operare un’estensione dell’istituto del matrimonio anche a persone dello stesso sesso. Si tratterebbe di una forzatura non consentita ai giudici (diversi da quello costituzionale), «a fronte di una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna».

D’altra parte, prosegue il rimettente, «non si può ignorare il rapido trasformarsi della società e dei costumi avvenuto negli ultimi decenni, nel corso dei quali si è assistito al superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia normale, tradizionale e al contestuale sorgere spontaneo di forme diverse, seppur minoritarie, di convivenza, che chiedono protezione, si ispirano al modello tradizionale e, come quello, mirano ad essere considerate e disciplinate. Nuovi bisogni, legati anche all’evoluzione della cultura e della civiltà, chiedono tutela, imponendo un’attenta meditazione sulla persistente compatibilità dell’interpretazione tradizionale con i principi costituzionali».

Secondo il Giudice di Venezia, il primo parametro è quello di cui all’art. 2 Cost., nella parte in cui riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, non soltanto nella sua sfera individuale ma anche, e forse soprattutto, nella sua sfera sociale, cioè «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», delle quali la famiglia deve essere considerata la prima e fondamentale espressione.

Infatti, la famiglia è la formazione sociale primaria nella quale si esplica la personalità dell’individuo e vengono quindi tutelati i suoi diritti inviolabili, conferendogli uno status (quello di persona coniugata), che assurge a segno caratteristico all’interno della società e che attribuisce un insieme di diritti e di doveri del tutto peculiari e non sostituibili mediante l’esercizio dell’autonomia negoziale.

Il diritto di sposarsi configura un diritto fondamentale della persona, riconosciuto a livello sopranazionale (artt. 12 e 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 – artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), nonché in ambito nazionale (art. 2 Cost.). La libertà di sposarsi o di non sposarsi, e di scegliere il coniuge autonomamente, riguarda la sfera dell’autonomia e dell’individualità, sicché si risolve in una scelta sulla quale lo Stato non può interferire, se non sussistono interessi prevalenti incompatibili, nella fattispecie non ravvisabili.

L’unico importante diritto, in relazione al quale un contrasto si potrebbe ipotizzare, sarebbe quello, spettante ai figli, di crescere in un ambiente familiare idoneo, diritto corrispondente anche ad un interesse sociale. Tale interesse, tuttavia, potrebbe incidere soltanto sul diritto delle coppie omosessuali coniugate di avere figli adottivi. Si tratterebbe, però, di un diritto distinto rispetto a quello di contrarre matrimonio, tanto che alcuni ordinamenti, pur introducendo il matrimonio tra omosessuali, hanno escluso il diritto di adozione. In ogni caso, la disciplina di tale istituto nell’ordinamento italiano, ponendo l’accento sulla necessità di valutare l’interesse del minore adottando, rimette al giudice ogni decisione al riguardo.

Il rimettente, poi, prende in esame l’art. 3 Cost., rilevando che, poiché il diritto di contrarre matrimonio è un momento essenziale di espressione della dignità umana, esso deve essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dal sesso o dalle condizioni personali, come l’orientamento sessuale, con conseguente obbligo per lo Stato d’intervenire in caso d’impedimenti al relativo esercizio.

Pertanto, se la finalità perseguita dall’art. 3 Cost. è quella di vietare irragionevoli disparità di trattamento, la norma implicita che esclude gli omosessuali dal diritto di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, così seguendo il proprio orientamento sessuale (non patologico né illegale), non ha alcuna giustificazione razionale, soprattutto se posta a confronto con l’analoga situazione delle persone transessuali che, ottenuta la rettifica dell’attribuzione del sesso ai sensi della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), possono contrarre matrimonio con persone del proprio sesso di nascita (il Tribunale ricorda che la conformità a Costituzione della citata normativa è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 165 del 1985).

Secondo il rimettente, le affermazioni contenute in tale pronuncia ben potrebbero ritenersi applicabili anche agli omosessuali. Comunque, la legge n. 164 del 1982 avrebbe «profondamente mutato i connotati dell’istituto del matrimonio civile, consentendone la celebrazione tra soggetti dello stesso sesso biologico ed incapaci di procreare, valorizzando così l’orientamento psicosessuale della persona». In questo quadro, non sarebbe giustificabile la discriminazione tra omosessuali che non vogliono effettuare alcun intervento chirurgico di adattamento, ai quali il matrimonio è precluso, ed i transessuali che sono ammessi al matrimonio pur appartenendo allo stesso sesso biologico ed essendo incapaci di procreare.

Le opinioni contrarie al riconoscimento della libertà matrimoniale tra persone dello stesso sesso sulla base di ragioni etiche, legate alla tradizione o alla natura, non potrebbero essere condivise, sia per le radicali trasformazioni intervenute nei costumi familiari, sia perché si tratterebbe di tesi pericolose, in passato utilizzate per difendere gravi discriminazioni poi riconosciute illegittime, come le disuguaglianze tra i coniugi nel diritto matrimoniale italiano anteriore alla riforma o le discriminazioni in danno delle donne.

Del resto, «per i diritti degli omosessuali, così come per quelli dei transessuali, vi sono fortissime spinte, provenienti dal contesto europeo e sopranazionale, a superare le discriminazioni di ogni tipo, compresa quella che impedisce di formalizzare le unioni affettive».

Il Tribunale di Venezia, in relazione all’art. 29, primo comma, Cost., osserva che il significato della norma non è quello di riconoscere il fondamento della famiglia in una sorta di “diritto naturale”, bensì quello di affermare la preesistenza e l’autonomia della famiglia rispetto allo Stato, così imponendo dei limiti al potere del legislatore statale, come emerge dagli atti relativi al dibattito svolto in seno all’Assemblea costituente, nel ricordo degli abusi in precedenza compiuti a difesa di una certa tipologia di famiglia.

Peraltro, che la tutela della tradizione non rientri nelle finalità dell’art. 29 Cost. e che famiglia e matrimonio siano istituti aperti alle trasformazioni, sarebbe dimostrato dall’evoluzione che ne ha interessato la disciplina dal 1948 ad oggi. Il rimettente procede ad una ricognizione della normativa in materia, ricorda gli interventi di questa Corte a tutela dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, nonché la riforma attuata con la legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e rileva che il significato costituzionale di famiglia, lungi dall’essere ancorato ad una conformazione tipica ed inalterabile, si è al contrario dimostrato permeabile ai mutamenti sociali, con le relative ripercussioni sul regime giuridico familiare.

Sarebbero prive di fondamento, quindi, le tesi che giustificano l’implicito divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso ricorrendo ad argomenti correlati alla capacità procreativa della coppia ed alla tutela della procreazione. Al riguardo, sarebbe sufficiente sottolineare che la Costituzione e il diritto civile non prevedono la capacità di avere figli come condizione per contrarre matrimonio, ovvero l’assenza di tale capacità come condizione d’invalidità o causa di scioglimento del matrimonio, sicché quest’ultimo e la filiazione sarebbero istituti nettamente distinti.

Una volta escluso che il trattamento differenziato delle coppie omosessuali rispetto a quelle eterosessuali possa trovare fondamento nel dettato dell’art. 29 Cost., tale norma, nel momento in cui attribuisce tutela costituzionale alla famiglia legittima, non costituirebbe un ostacolo al riconoscimento giuridico del matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma anzi dovrebbe assurgere ad ulteriore parametro in base al quale valutare la costituzionalità del divieto.

Infine, il rimettente richiama l’art. 117, primo comma, Cost., che impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Richiama al riguardo, quali norme interposte, gli artt. 8, 12 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). In particolare, con riferimento all’art. 8, la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe accolto una nozione di “vita privata” e di tutela dell’identità personale non limitata alla sfera individuale bensì estesa alla vita di relazione, arrivando a configurare un dovere di positivo intervento degli Stati per rimediare alle lacune suscettibili d’impedire la piena realizzazione personale. È citata la sentenza Goodwin c. Regno Unito in data 17 luglio 2002, con la quale la Corte di Strasburgo ha dichiarato contrario alla Convenzione il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario.

Il Tribunale di Venezia pone l’accento sul fatto che anche la Carta di Nizza sancisce i diritti al rispetto della vita privata e familiare (art. 7), a sposarsi e a costituire una famiglia (art. 9), a non essere discriminati (art. 21), collocandoli tra i diritti fondamentali dell’Unione Europea. Non andrebbero trascurati, poi, gli atti delle Istituzioni europee, che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali, ovvero al riconoscimento di istituti giuridici equivalenti, atti che rappresentano, a prescindere dal loro valore giuridico, una presa di posizione a favore del riconoscimento del diritto al matrimonio, o comunque alla unificazione legislativa, nell’ambito degli Stati membri, della disciplina dettata per la famiglia legittima, da estendere alle unioni omosessuali (tali atti sono richiamati nell’ordinanza).

Da ultimo, il rimettente rileva che, negli ordinamenti di molte nazioni con civiltà giuridica affine a quella italiana, si va delineando una nozione di relazioni familiari tale da includere le coppie omosessuali. Infatti, in alcuni Stati (Olanda, Belgio, Spagna) il divieto di sposare persone dello stesso sesso è stato rimosso, mentre altri Paesi prevedono istituti riservati alle unioni omosessuali con disciplina analoga a quella del matrimonio, a volte con esclusione delle disposizioni relative alla potestà sui figli e all’adozione. Fra i Paesi che ancora non hanno introdotto il matrimonio o forme di tutela paramatrimoniale, molti prevedono forme di registrazione pubblica delle famiglie di fatto, comprese quelle omosessuali.

Sulla base delle considerazioni esposte, il Tribunale veneziano perviene al convincimento sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, che inoltre giudica rilevante perché l’applicazione delle norme censurate non è superabile nel percorso logico-giuridico da compiere per pervenire alla decisione della causa.

2. – I signori G. M. e S. G., si sono costituiti nel giudizio di legittimità costituzionale, con ampia memoria depositata il 20 luglio 2009.

Dopo avere esposto i fatti da cui la vicenda prende le mosse ed aver riportato il contenuto dell’ordinanza di rimessione, le parti private, sottolineata la rilevanza della questione proposta, osservano che il rimettente ha riconosciuto un dato incontrovertibile, cioè che nel vigente ordinamento non sussiste alcun divieto espresso che impedisca a due persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio. La necessaria eterosessualità dello stesso nascerebbe da una tradizione interpretativa, sorta in un contesto sociale del tutto diverso dall’attuale e tramandata in modo tralaticio, anche per i riflessi della disciplina canonistica dell’istituto sul sistema civilistico.

La dimensione storica del fenomeno, tuttavia, non potrebbe essere di ostacolo ad una rivisitazione della fattispecie, come hanno fatto altre Corti costituzionali straniere. Né si potrebbe dedurre che l’eterosessualità sia un carattere indefettibile dell’istituto matrimoniale interpretando l’art. 29 Cost. a partire dalla lettera del codice civile vigente, perché quell’articolo non costituzionalizza i caratteri dell’istituto matrimoniale previsti dalla legge ordinaria o emergenti dalla sua costante interpretazione. Il codice civile sarebbe oggetto e non parametro del giudizio e, in ogni caso, «non potrebbe divenire cifra per leggere il dato costituzionale. Sarebbe, infatti, una petizione di principio affermare che il codice non viola il diritto a contrarre matrimonio ex art. 29 poiché tale disposizione, alla luce del codice stesso, prevede l’unione solo fra persone di sesso diverso. Con un aprioristico rinvio per presupposizione, infatti, si attuerebbe una sovversione della gerarchia delle fonti».

Pertanto, alla luce del principio personalistico che pervade l’intera Carta costituzionale, bisognerebbe individuare il significato delle parole “matrimonio” e “famiglia”, utilizzate nel citato art. 29. Detta norma privilegia la famiglia fondata sul matrimonio. Ad avviso degli esponenti, da ciò deriva che, se nella nostra società anche due persone dello stesso sesso possono formare una famiglia, escluderle dal vincolo matrimoniale non soltanto crea una discriminazione priva di qualsiasi razionalità, ma fa sì che migliaia di cittadini si vedano negate dallo Stato quelle tutele che altrimenti spetterebbero loro in virtù della norma costituzionale.

La fattispecie non sarebbe assimilabile alle unioni di fatto eterosessuali, che trovano altrove copertura costituzionale (art. 2 Cost.), perché nelle unioni di fatto vi è una chiara scelta delle parti di non rendere giuridico il progetto di vita che lega i conviventi, mentre per le coppie formate da persone dello stesso sesso tale libertà non sussiste nella misura in cui non possono scegliere se sposarsi oppure no.

Richiamata la nozione di famiglia come “società naturale”, contenuta nell’ordinanza di rimessione, gli esponenti osservano che l’interesse protetto dall’art. 29 Cost. è, in primo luogo, il diritto all’autodeterminazione dell’individuo, al riparo da indebite ingerenze dello Stato, tutte le volte in cui una persona decida di realizzare se stessa in una relazione familiare. Per le persone omosessuali tale diritto risulterebbe, attualmente, del tutto conculcato.

Non sarebbe possibile sostenere che i costituenti abbiano eletto l’eterosessualità a caratteristica indefettibile della famiglia, i cui diritti sono riconosciuti e garantiti dall’art. 29 Cost., tanto da escludere dall’ambito applicativo di tale norma le coppie formate da persone dello stesso sesso. Per le parti private sarebbe certo che il fenomeno sussistesse anche ai tempi della Assemblea costituente, ma, in quanto socialmente non rilevante, non poteva allora essere preso in alcuna considerazione. Ciò vorrebbe dire che non si è optato per la famiglia eterosessuale a scapito di quella omosessuale, riservando a questa una minore dignità sociale e giuridica.

Tale stato di cose, però, non potrebbe impedire una rilettura del sistema, in considerazione delle mutate condizioni sociali e giuridiche, stante la rilevanza, sotto questo profilo, del diritto comunitario, ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., e soprattutto dei principi supremi dell’ordinamento, quali l’eguaglianza (e quindi la non discriminazione) e la tutela dei diritti fondamentali.

Le parti private proseguono osservando che il diritto vivente connota l’istituto matrimoniale di una caratteristica (l’eterosessualità), che l’art. 29 Cost. non suggerisce affatto, così impedendo alle persone omosessuali di godere pienamente della loro cittadinanza e del diritto a realizzare se stesse affettivamente e socialmente nell’ambito della famiglia legittima.

Né sarebbe possibile che “società naturale” sia intesa come luogo della procreazione, in quanto il matrimonio civile non sarebbe più istituzionalmente orientato a tale finalità. Dal 1975 l’impotenza non costituisce causa d’invalidità del matrimonio, se non quando sia materia di errore in cui sia incorso l’altro coniuge (art. 122 cod. civ.). Inoltre, possono contrarre matrimonio anche le persone che, avendo cambiato sesso, sono inidonee alla generazione e quelle che, a causa dell’età, tale attitudine più non hanno.

In definitiva, la procreazione sarebbe soltanto un elemento eventuale nel rapporto coniugale e ciò dimostrerebbe quanto lontano sia il concetto di famiglia da accogliere nell’ambito dell’art. 29 Cost. rispetto a quello della tradizione giudaico-cristiana. Il matrimonio sarebbe, senza dubbio, l’unione di due esistenze, i cui fini fondamentali coincidono con i diritti e i doveri che i coniugi assumono al momento della celebrazione in base all’art. 143 cod. civ., fini ai quali è estranea la prospettiva, soltanto eventuale, della procreazione, altrimenti si dovrebbe considerare impossibile la celebrazione di un matrimonio tutte le volte in cui sia naturalisticamente impossibile per i nubendi procreare.

Gli esponenti passano, poi, a trattare del diritto al matrimonio come diritto fondamentale della persona, richiamando (tra l’altro) la giurisprudenza di questa Corte, che ha declinato il diritto stesso sia sotto il profilo della libertà di contrarre il matrimonio con la persona prescelta (sentenza n. 445 del 2002), sia sotto quello della libertà di non sposarsi e di unirsi in altro modo (sentenza n. 166 del 1998), e rilevando che i cittadini omosessuali non possono godere di queste due libertà.

Dopo avere illustrato gli aspetti e le finalità di quel diritto, nonché le prospettive correlate al suo esercizio anche nel quadro della tutela delle minoranze discriminate, essi pongono l’accento sull’esigenza che il citato diritto fondamentale sia garantito a tutti senza alcuna distinzione, anche nel caso in cui un cittadino si trovi in quella particolare condizione personale che è l’omosessualità. E ciò non in astratto, secondo la tesi di quanti ritengono che sarebbe rimessa al legislatore ordinario la scelta sull’ammissione o meno al matrimonio delle coppie formate da persone dello stesso sesso. In presenza di un diritto fondamentale spetta alla Corte costituzionale, o al giudice di merito in via interpretativa, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il godimento a tutti, tanto più se si considera che non si sta parlando di un divieto normativo bensì di una mera prassi interpretativa.

Nel caso in esame, «realizzarsi pienamente come persona significa poter vivere fino in fondo il proprio orientamento sessuale, scegliendo come partner di vita, all’interno di una relazione giuridica qualificata qual è il matrimonio, una persona del proprio sesso».

Pertanto l’interpretazione che esclude le coppie formate da persone dello stesso sesso dal matrimonio, ad avviso degli esponenti, costituisce un limite irragionevole all’esercizio della libertà personale, disconoscendo la capacità della persona di scegliere ciò che è meglio per sé in una dimensione relazionale.

Le parti private richiamano, poi, la tesi secondo cui l’art. 29 Cost. escluderebbe la riconoscibilità giuridica delle coppie omosessuali, anche soltanto attraverso un istituto alternativo al matrimonio, e ne sostengono l’infondatezza, rilevando che il detto articolo non può essere interpretato in modo da violare uno dei principii fondamentali dell’ordinamento costituzionale, ossia il principio di eguaglianza. Dopo avere argomentato diffusamente sul punto, anche in ordine ai profili economici dell’estensione del matrimonio alle coppie omosessuali, gli esponenti osservano che nella nostra società, non più caratterizzata da un’omogeneità sul piano culturale, il principio di eguaglianza deve assumere una dimensione nuova, volta a favorire il pluralismo e l’inclusione sociale. Con tale concezione contrasta un uso del diritto che abbia come effetto di escludere un soggetto dal godimento di un diritto o libertà fondamentale in virtù di una sua condizione personale. E ciò senza considerare la contemporanea violazione dell’art. 2 Cost., perché in tal modo s’impedisce l’esercizio del diritto alla piena realizzazione di sé.

Inoltre, le parti private pongono l’accento sulla normativa comunitaria e internazionale già richiamata nell’ordinanza di rimessione.

Esse, poi, criticano la tesi secondo cui un giudice, fosse anche la Corte costituzionale, non potrebbe spingersi fino al punto di accogliere la richiesta dei ricorrenti diretta ad ottenere le pubblicazioni matrimoniali sul presupposto del riconoscimento del loro diritto a sposarsi.

Ribadito che si è in presenza di una prassi interpretativa, derivante da elementi testuali della legislazione ordinaria, risalente a ben prima dell’entrata in vigore della Costituzione, e che tale prassi contrasta (per quanto detto in precedenza) con norme e principi supremi di rango costituzionale, gli esponenti sostengono che, nel caso in esame, non si tratta di creare un istituto nuovo, o di affermare l’esistenza di un nuovo diritto (operazioni precluse al potere giudiziario), perché il diritto al matrimonio sussiste già ed ha chiari connotati, ma, pur essendo un diritto fondamentale, ne viene concesso il godimento soltanto alle persone eterosessuali.

Infine, sono richiamati alcuni passaggi argomentativi di Corti straniere, che si sono occupate della tenuta costituzionale, nei rispettivi sistemi, del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso.

In chiusura, si chiede a questa Corte di acquisire un’adeguata base informativa sul numero di coppie formate da persone dello stesso sesso, che vivono sul territorio italiano, e sull’impatto dell’attuale prassi interpretativa, che esclude le persone dello stesso sesso dal matrimonio, sul loro benessere psicosociale.

3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, ha spiegato intervento nel presente giudizio di legittimità costituzionale con atto depositato il 21 luglio 2009, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, manifestamente infondata.

La difesa dello Stato prende le mosse dal rilievo che la normativa riguardante l’istituto del matrimonio, sia quella prevista dal diritto civile, sia quella di rango costituzionale, si riferisce senz’altro all’unione fra persone di sesso diverso.

Il requisito della diversità del sesso, che si ricava direttamente dall’art. 107 cod. civ., nonché da altre numerose disposizioni dello stesso codice, è tradizionalmente e costantemente annoverato dalla dottrina e dalla giurisprudenza tra i requisiti indispensabili per l’esistenza del matrimonio. Infatti, ad avviso dell’Avvocatura generale, l’istituto del matrimonio nel nostro ordinamento si configura come un istituto pubblicistico diretto a disciplinare determinati effetti, che il legislatore tutela come diretta conseguenza di un rapporto di convivenza tra persone di sesso diverso (filiazione, diritti successori, legge in tema di adozione).

Il richiamo all’art. 2 Cost., operato dal rimettente, non sarebbe decisivo né conferente.

Tale disposto, per costante interpretazione di questa Corte, «deve essere ricollegato alle norme costituzionali concernenti singoli diritti e garanzie fondamentali, quando meno nel senso che non esistono altri diritti fondamentali inviolabili che non siano necessariamente conseguenti a quelli costituzionalmente previsti» (sentenza n. 98 del 1979), tra i quali non sarebbe compresa la pretesa azionata dai ricorrenti nel giudizio a quo.

La collocazione dell’art. 2 Cost. fra i “principi fondamentali” ed invece la collocazione dell’art. 29 nel titolo II tra i “rapporti etico-sociali” costituirebbero non soltanto l’argomentazione testuale, ma anche l’argomentazione più significativa per escludere la fondatezza dell’assunto contenuto nell’ordinanza di rimessione, non essendo ovviamente vietata nel nostro ordinamento la convivenza tra persone dello stesso sesso. Infatti, la dottrina più recente tende a ricondurre la tutela delle coppie omosessuali nell’ambito della tutela delle coppie di fatto.

Non sussisterebbe alcuna violazione del principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., perché questo impone un uguale trattamento per situazioni uguali e trattamento differenziato per situazioni di fatto difformi.

La difesa dello Stato osserva che la dottrina, nel commentare il citato art. 3, ha ritenuto il divieto di discriminazione in base al sesso «in qualche misura meno rigido rispetto ad altri», sia sul piano della correlazione di alcune distinzioni ad obiettive differenze tra i sessi, sia sul piano normativo, nella misura in cui in Costituzione si rinvengono norme idonee a giustificare, entro certi limiti, distinzioni fondate sul sesso, «in particolare, gli articoli 29, 37 e 51».

La dottrina avrebbe anche ritenuto il richiamo al principio di ragionevolezza, espresso nel medesimo art. 3 Cost., non pertinente nel caso in esame, perché un trattamento normativo differenziato potrebbe ritenersi “ragionevole”, in quanto diretto a realizzare altri e prevalenti valori costituzionali.

Neppure sarebbe pertinente il riferimento alla giurisprudenza in tema di illegittime discriminazioni subite in precedenza dalle persone transessuali, perché il problema della “identità di sesso biologico” in quell’ipotesi avrebbe assunto una rilevanza diversa.

Quanto all’art. 29 Cost., detta norma, stabilendo che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», delinea una “relazione biunivoca” tra le nozioni in essa richiamate e, altresì, «vincola il legislatore a tenere distinte la disciplina dell’istituzione familiare da quelle eventualmente dedicate a qualsiasi altro tipo di formazione sociale, ancorché avente caratteri analoghi».

Ad avviso dell’Avvocatura, in esito al dibattito sviluppatosi nell’Assemblea costituente in sede di elaborazione dell’art. 29, si sarebbero delineate due ricostruzioni circa il significato di tale norma.

La prima sottolinea il carattere pregiuridico dell’istituto familiare, identificando un solo modello univoco e stabile; la seconda attribuisce all’art. 29 un contenuto mutevole con l’evoluzione dei costumi sociali. Parte della dottrina, invece, ha superato tale dicotomia, ritenendo che la norma faccia riferimento ad un modello di famiglia che, per quanto suscettibile di sviluppi e cambiamenti, sia però caratterizzato “da un nucleo duro”, che trova «il suo contenuto minimo e imprescindibile nell’elemento della diversità di sesso fra i coniugi» e perciò mantiene il significato originario fissato nella Carta, senza mutarlo in maniera differente e distante dall’iniziale formulazione.

Infine, non sarebbe ravvisabile contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La difesa dello Stato premette che l’ordinamento comunitario non ha legiferato in materia matrimoniale, ma si è limitato in varie risoluzioni ad indicare criteri e principi, lasciando ai singoli Paesi membri la facoltà di adeguamento delle legislazioni nazionali.

La libertà lasciata ai legislatori europei ha dato luogo, perciò, a molteplici forme di tutela delle coppie omosessuali.

Non vi sarebbe contrasto con gli artt. 7, 9 e 21 della Carta di Nizza, parte integrante del Trattato di Lisbona, in quanto proprio l’art. 9, che riconosce il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, rinvia alla legge nazionale per la determinazione delle condizioni per l’esercizio di tale diritto.

Per quel che riguarda gli obblighi internazionali e, in particolare, il rispetto della CEDU, la citata normativa del codice civile italiano non appare in contrasto con gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di discriminazione) della CEDU, dal momento che proprio l’art. 12 non solo riafferma che l’istituto del matrimonio riguarda persone di sesso diverso, ma rinvia alle leggi nazionali per la determinazione delle condizioni per l’esercizio del relativo diritto.

In definitiva, al di là del carattere eterogeneo dei modelli di riconoscimento adottati dagli Stati europei, l’elemento che li accomuna sarebbe la “centralità del legislatore” nel processo d’inclusione delle coppie omosessuali nell’ambito degli effetti legali delle discipline di tutela.

Peraltro, un intervento della Corte costituzionale di tipo manipolativo non sarebbe realizzabile attraverso un’operazione lessicale di mera sostituzione delle parole “marito” e “moglie”, con la parola “coniugi”, perché in realtà si tratterebbe di operare un nuovo disegno del tessuto normativo codicistico, alla luce di una norma costituzionale che proprio ad esso rimanda; e tale compito sarebbe necessariamente riservato al legislatore.

4. – La Corte di appello di Trento, con l’altra ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis cod. civ., nella parte in cui, complessivamente valutati, non consentono agli individui di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso.

La Corte territoriale premette di essere stata adita in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 739 del codice di procedura civile, proposto da due coppie (ciascuna formata da persone dello stesso sesso) avverso un decreto del Tribunale di Trento, che aveva respinto l’opposizione formulata dai reclamanti nei confronti di un provvedimento dell’ufficiale di stato civile del Comune di Trento. Con tale provvedimento il detto funzionario aveva rifiutato di procedere alle pubblicazioni di matrimonio richieste dagli opponenti, non ritenendo ammissibile nell’ordinamento italiano il matrimonio tra persone del medesimo sesso; e il rifiuto era stato giudicato legittimo dal Tribunale.

La Corte rimettente, dopo aver ritenuto infondata la domanda principale diretta ad ottenere l’ordine all’ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni, esamina la questione di legittimità costituzionale, in via subordinata proposta dai reclamanti.

Dopo aver ricordato l’ordinanza del Tribunale di Venezia, la rimettente osserva che, rispetto all’epoca nella quale sono state emanate le norme disciplinanti il matrimonio, «si è verificata un’inarrestabile trasformazione della società e dei costumi che ha portato al superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia tradizionale ed al contestuale spontaneo sorgere di forme diverse di convivenza che chiedono (talora a gran voce) di essere tutelate e disciplinate».

In questo quadro, ad avviso della Corte trentina è necessario chiedersi se l’istituto del matrimonio, nell’attuale disciplina, sia o meno in contrasto con i principii costituzionali.

L’interrogativo si porrebbe, in particolare, rispetto al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. In sostanza, poiché il diritto di contrarre matrimonio costituisce «un momento essenziale di espressione della dignità umana (garantito costituzionalmente dall’art. 2 Cost. e, a livello sopranazionale, dagli artt. 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948, dagli artt. 8 e 12 CEDU e dagli artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), vi è da chiedersi se sia legittimo impedire quello tra omosessuali ovvero se, invece, esso debba essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dal sesso o dalle condizioni personali (quali l’orientamento sessuale), con conseguente obbligo dello Stato di intervenire in caso di impedimenti all’esercizio di esso».

Sarebbe innegabile che la questione sia rilevante ai fini della decisione, perché la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme disciplinanti il matrimonio, nella parte in cui non consentono il matrimonio tra omosessuali, influirebbe in modo determinante sull’esito del giudizio a quo.

Inoltre, non si potrebbe sostenere che la questione sia manifestamente infondata, perché «quanto sopra osservato non può essere superato da un’interpretazione secondo cui il matrimonio deve e può essere consentito solo a coppie eterosessuali a ragione della sua funzione sociale, principio secondo taluni ricavabile dall’art. 29 Cost. (norma che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio). Detto principio, infatti, si limita a riconoscere alla famiglia un suo ruolo naturale, nel senso che da un lato lo Stato non può prescindere da tale realtà sociale a cui tende per natura la stragrande maggioranza degli individui e, dall’altro, afferma che la famiglia è fondata sul matrimonio; ma certo esso non giunge ad escludere la tutela della famiglia di fatto (che prescinde dal matrimonio) o ad affermare la funzione della famiglia come granaio dello Stato».

Ad avviso della rimettente, «l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, molto ben ricordata dal Tribunale di Venezia nell’ordinanza sopra citata, restituisce oggi un concetto di famiglia che porta ad escludere che in forza dell’art. 29 Cost. possa darsi rilevanza solo alla famiglia legittima funzionalmente finalizzata alla capacità procreativa dei coniugi sicché, semmai, è anche in relazione a tale norma di rango costituzionale che la questione sollevata deve essere giudicata meritevole di attenzione da parte del Giudice delle leggi».

5. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale con atto depositato il 3 novembre 2009, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata. La difesa dello Stato svolge argomenti analoghi a quelli esposti nel giudizio promosso con l’ordinanza del Tribunale di Venezia.

6. – Si sono altresì costituite, con atto depositato il 2 novembre 2009, le parti private nel giudizio promosso con l’ordinanza della Corte di appello di Trento, signori O. E. e L. L. e signore Z. E. e O. M., dichiarando di ritenere ammissibile e fondata la questione sollevata e chiedendone l’accoglimento.

7. – In quest’ultimo giudizio ha spiegato intervento, con atto depositato il 3 novembre 2009, l’Associazione radicale Certi Diritti, in persona del segretario e legale rappresentante pro-tempore, che, richiamando gli obiettivi statutari dell’Associazione medesima, ha dichiarato di ritenersi legittimata ad intervenire e di ritenere ammissibili e fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Trento, riservandosi ogni ulteriore opportuna illustrazione delle proprie difese e il deposito di ogni eventuale documentazione.

8.- Con atto depositato il 25 febbraio 2010 nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con la citata ordinanza della Corte di appello di Trento, hanno spiegato intervento i signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z.

Gli intervenienti, tutti di sesso maschile, premettono che, con tre atti in pari data 5 novembre 2009, comunicati con lettere inviate l’11 novembre 2009, l’ufficiale di stato civile del Comune di Milano ha reso noto il rifiuto di procedere alle pubblicazioni di matrimonio da loro richieste.

Essi osservano che l’interesse proprio e diretto ad intervenire è sorto in data successiva alla scadenza degli ordinari termini del giudizio costituzionale e per questo motivo l’atto di intervento è depositato nel termine di venti giorni antecedenti la data dell’udienza fissata per la discussione. Considerato che si tratta di circostanza temporale indipendente dalla volontà dei ricorrenti e comprovata da documenti formati dalla pubblica amministrazione, richiamato per quanto occorra in via analogica il disposto dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., essi affermano che l’intervento deve essere ritenuto tempestivo e chiedono, comunque, di essere rimessi in termini.

Inoltre, essi affermano che l’intervento deve essere ritenuto ammissibile, alla luce delle innovazioni introdotte dalla Corte costituzionale, che ha espresso negli ultimi anni un orientamento progressivamente favorevole all’ammissibilità, caso per caso, «soprattutto laddove soggetti singoli o associazioni vantassero un rapporto diretto con la questione di legittimità costituzionale in un processo che ha ad oggetto un interesse pubblico: quello alla decisione sulla legittimità costituzionale della legge».

In questo quadro, l’interesse diretto, specifico e concreto degli intervenienti alla pronuncia di questa Corte non potrebbe essere posto in dubbio, perché la declaratoria di fondatezza della questione consentirebbe di ottenere le pubblicazioni di matrimonio già richieste e rifiutate dall’ufficiale di stato civile in base al rilievo dell’inammissibilità, nel vigente ordinamento, di matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Nel merito, gli intervenienti svolgono considerazioni analoghe a quelle già in precedenza richiamate a sostegno della fondatezza della questione.

9. – In prossimità dell’udienza di discussione le parti private nei due giudizi di legittimità costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione radicale Certi Diritti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive richieste.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, «nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso».

Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciare in un giudizio promosso da due persone di sesso maschile, in opposizione, ai sensi dell’art. 98 di detto codice, avverso l’atto col quale l’ufficiale di stato civile del Comune di Venezia ha rifiutato di procedere alla pubblicazione di matrimonio dagli stessi richiesta, ritenendola in contrasto con la normativa vigente, costituzionale e ordinaria, in quanto l’istituto del matrimonio, nell’ordinamento giuridico italiano, sarebbe incentrato sulla diversità di sesso tra i coniugi.

Il Tribunale veneziano riferisce gli argomenti svolti dai ricorrenti, i quali hanno rilevato che, nel vigente ordinamento, non esisterebbe una nozione di matrimonio, né un suo divieto espresso tra persone dello stesso sesso. Essi si richiamano alla Costituzione e alla Carta di Nizza, rimarcando che l’interpretazione letterale delle norme del codice civile, posta a fondamento del diniego delle pubblicazioni, sarebbe costituzionalmente illegittima con particolare riguardo agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, e 29 Cost.

Tanto premesso, il rimettente rileva che, nell’ordinamento italiano, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è previsto né vietato in modo espresso. Peraltro, pure in assenza di una norma definitoria, «l’istituto del matrimonio, così come previsto nell’attuale ordinamento italiano, si riferisce indiscutibilmente solo al matrimonio tra persone di sesso diverso». Ad avviso del Tribunale, il chiaro tenore delle disposizioni del codice, regolatrici dell’istituto in questione, non consentirebbe di estenderlo anche a persone dello stesso sesso. Si tratterebbe di una forzatura non consentita ai giudici (diversi da quello costituzionale), «a fronte di una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna».

D’altra parte, secondo il Tribunale non si possono ignorare le rapide trasformazioni della società e dei costumi, il superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia tradizionale, la nascita spontanea di forme diverse (seppur minoritarie) di convivenza, che chiedono protezione, si ispirano al modello tradizionale e, come quello, mirano ad essere considerate e disciplinate. Nuovi bisogni, legati anche all’evoluzione della cultura e della civiltà, chiedono tutela, imponendo un’attenta meditazione sulla persistente compatibilità dell’interpretazione tradizionale con i princìpi costituzionali.

Ciò posto, il Tribunale di Venezia, prendendo le mosse dal rilievo che il diritto di sposarsi costituisce un diritto fondamentale della persona, riconosciuto a livello sopranazionale ed in ambito nazionale (art. 2 Cost.), illustra le censure riferite ai diversi parametri costituzionali evocati, pervenendo al convincimento sulla non manifesta infondatezza della questione promossa, che inoltre giudica rilevante perché l’applicazione delle norme censurate non è superabile nel percorso logico-giuridico da compiere al fine di pervenire alla decisione della causa.

2. – La Corte di appello di Trento, con l’altra ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis cod. civ., nella parte in cui, complessivamente valutati, non consentono agli individui di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso.

La Corte territoriale premette di essere stata adita in sede di reclamo, ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile, proposto da due coppie (ciascuna formata da persone dello stesso sesso) avverso il decreto del Tribunale di Trento, che aveva respinto l’opposizione formulata dai reclamanti nei confronti di un provvedimento dell’ufficiale di stato civile del Comune di Trento. Con tale provvedimento il detto funzionario aveva rifiutato di procedere alle pubblicazioni di matrimonio richieste dagli opponenti, non ritenendo ammissibile nell’ordinamento italiano il matrimonio tra persone del medesimo sesso; ed il rifiuto era stato giudicato legittimo dal Tribunale.

La Corte rimettente, dopo aver ritenuto infondata la domanda principale diretta ad ottenere l’ordine all’ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni, passa all’esame della questione di legittimità costituzionale, in via subordinata proposta dai reclamanti, svolgendo, in relazione alle censure prospettate, considerazioni analoghe a quelle esposte dal Tribunale di Venezia.

3. – I due giudizi di legittimità costituzionale, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

4. – In via preliminare, deve essere confermata l’ordinanza, adottata nel corso dell’udienza pubblica ed allegata alla presente sentenza, con la quale sono stati dichiarati inammissibili gli interventi dell’Associazione radicale Certi Diritti e dei signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z. Ciò in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, richiamato nell’ordinanza, secondo cui non sono ammissibili gli interventi, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, di soggetti che non siano parti nel giudizio a quo, né siano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in causa e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, avuto altresì riguardo al rilievo che l’ammissibilità dell’intervento ad opera di un terzo, titolare di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del detto giudizio di legittimità.

5. – La questione, sollevata dalle due ordinanze di rimessione, in riferimento all’art. 2 Cost., deve essere dichiarata inammissibile, perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata (ex plurimis: ordinanze n. 243 del 2009, n. 316 del 2008, n. 185 del 2007, n. 463 del 2002).

6. – Le dette ordinanze muovono entrambe dal presupposto che l’istituto del matrimonio civile, come previsto nel vigente ordinamento italiano, si riferisce soltanto all’unione stabile tra un uomo e una donna. Questo dato emerge non soltanto dalle norme censurate, ma anche dalla disciplina della filiazione legittima (artt. 231 e ss. cod. civ. e, con particolare riguardo all’azione di disconoscimento, artt. 235, 244 e ss. dello stesso codice), e da altre norme, tra le quali, a titolo di esempio, si può menzionare l’art. 5, primo e secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché dalla normativa in materia di ordinamento dello stato civile.

In sostanza, l’intera disciplina dell’istituto, contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale, postula la diversità di sesso dei coniugi, nel quadro di «una consolidata ed ultramillenaria nozione di matrimonio», come rileva l’ordinanza del Tribunale veneziano.

Nello stesso senso è la dottrina, in maggioranza orientata a ritenere che l’identità di sesso sia causa d’inesistenza del matrimonio, anche se una parte parla di invalidità. La rara giurisprudenza di legittimità, che (peraltro, come obiter dicta) si è occupata della questione, ha considerato la diversità di sesso dei coniugi tra i requisiti minimi indispensabili per ravvisare l’esistenza del matrimonio (Corte di cassazione, sentenze n. 7877 del 2000, n. 1304 del 1990 e n. 1808 del 1976).

7. – Ferme le considerazioni che precedono, si deve dunque stabilire se il parametro costituzionale evocato dai rimettenti imponga di pervenire ad una declaratoria d’illegittimità della normativa censurata (con eventuale applicazione dell’art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87 – Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), estendendo alle unioni omosessuali la disciplina del matrimonio civile, in guisa da colmare il vuoto conseguente al fatto che il legislatore non si è posto il problema del matrimonio omosessuale.

8. – L’art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.

Si deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente l’esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate.

Ne deriva, dunque, che, nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza.

9. – La questione sollevata con riferimento ai parametri individuati negli artt. 3 e 29 Cost. non è fondata.

Occorre prendere le mosse, per ragioni di ordine logico, da quest’ultima disposizione. Essa stabilisce, nel primo comma, che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», e nel secondo comma aggiunge che «Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare».

La norma, che ha dato luogo ad un vivace confronto dottrinale tuttora aperto, pone il matrimonio a fondamento della famiglia legittima, definita “società naturale” (con tale espressione, come si desume dai lavori preparatori dell’Assemblea costituente, si volle sottolineare che la famiglia contemplata dalla norma aveva dei diritti originari e preesistenti allo Stato, che questo doveva riconoscere).

Ciò posto, è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi. Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata.

Infatti, come risulta dai citati lavori preparatori, la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta. I costituenti, elaborando l’art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un’articolata disciplina nell’ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale.

Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa.

Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto.

Non è casuale, del resto, che la Carta costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio, abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli (art. 30), assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima. La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall’unione omosessuale.

In questo quadro, con riferimento all’art. 3 Cost., la censurata normativa del codice civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato art. 29 Cost., sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio.

Il richiamo, contenuto nell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Venezia, alla legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), non è pertinente.

La normativa ora citata – sottoposta a scrutinio da questa Corte che, con sentenza n. 161 del 1985, dichiarò inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale all’epoca promosse – prevede la rettificazione dell’attribuzione di sesso in forza di sentenza del tribunale, passata in giudicato, che attribuisca ad una persona un sesso diverso da quello enunciato dall’atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali (art. 1).

Come si vede, si tratta di una condizione del tutto differente da quella omosessuale e, perciò, inidonea a fungere da tertium comparationis. Nel transessuale, infatti, l’esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche ed a questo effetto è indispensabile, di regola, l’intervento chirurgico che, con la conseguente rettificazione anagrafica, riesce in genere a realizzare tale coincidenza (sentenza n. 161 del 1985, punto tre del Considerato in diritto). La persona è ammessa al matrimonio per l’avvenuto intervento di modificazione del sesso, autorizzato dal tribunale. Il riconoscimento del diritto di sposarsi a coloro che hanno cambiato sesso, quindi, costituisce semmai un argomento per confermare il carattere eterosessuale del matrimonio, quale previsto nel vigente ordinamento.

10. – Resta da esaminare il parametro riferito all’art. 117, primo comma, Cost. (prospettato soltanto nell’ordinanza del Tribunale di Venezia).

Il rimettente in primo luogo evoca, quali norme interposte, gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952); pone l’accento su una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in causa C. Goodwin c. Regno Unito, 11 luglio 2002), che dichiarò contrario alla Convenzione il divieto di matrimonio del transessuale (dopo l’operazione) con persona del suo stesso sesso originario, sostenendo l’analogia della fattispecie con quella del matrimonio omosessuale; evoca altresì la Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) e, in particolare, l’art. 7 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), l’art. 9 (diritto a sposarsi ed a costituire una famiglia), l’art. 21 (diritto a non essere discriminati); menziona varie risoluzioni delle Istituzioni europee, «che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali ovvero al riconoscimento di istituti giuridici equivalenti»; infine, segnala che nell’ordinamento di molti Stati, aventi civiltà giuridica affine a quella italiana, si sta delineando una nozione di relazioni familiari tale da includere le coppie omosessuali.

Ciò posto, si deve osservare che: a) il richiamo alla citata sentenza della Corte europea non è pertinente, perché essa riguarda una fattispecie, disciplinata dal diritto inglese, concernente il caso di un transessuale che, dopo l’operazione, avendo acquisito caratteri femminili (sentenza cit., punti 12-13) aveva avviato una relazione con un uomo, col quale però non poteva sposarsi «perché la legge l’ha considerata come uomo» (punto 95). Tale fattispecie, nel diritto italiano, avrebbe trovato disciplina e soluzione nell’ambito della legge n. 164 del 1982. E, comunque, già si è notato che le posizioni dei transessuali e degli omosessuali non sono omogenee (v. precedente paragrafo 9); b) sia gli artt. 8 e 14 della CEDU, sia gli artt. 7 e 21 della Carta di Nizza contengono disposizioni a carattere generale in ordine al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al divieto di discriminazione, peraltro in larga parte analoghe. Invece gli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta di Nizza prevedono specificamente il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. Per il principio di specialità, dunque, sono queste ultime le norme cui occorre fare riferimento nel caso in esame.

Orbene, l’art. 12 dispone che «Uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto».

A sua volta l’art. 9 stabilisce che «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio».

In ordine a quest’ultima disposizione va premesso che la Carta di Nizza è stata recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Infatti, il nuovo testo dell’art. 6, comma 1, del Trattato sull’Unione europea, introdotto dal Trattato di Lisbona, prevede che «1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i princìpi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati».

Non occorre, ai fini del presente giudizio, affrontare i problemi che l’entrata in vigore del Trattato pone nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione e degli ordinamenti nazionali, specialmente con riguardo all’art. 51 della Carta, che ne disciplina l’ambito di applicazione. Ai fini della presente pronuncia si deve rilevare che l’art. 9 della Carta (come, del resto, l’art. 12 della CEDU), nell’affermare il diritto di sposarsi rinvia alle leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio. Si deve aggiungere che le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, elaborate sotto l’autorità del praesidium della Convenzione che l’aveva redatta (e che, pur non avendo status di legge, rappresentano un indubbio strumento di interpretazione), con riferimento al detto art. 9 chiariscono (tra l’altro) che «L’articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso».

Pertanto, a parte il riferimento esplicito agli uomini ed alle donne, è comunque decisivo il rilievo che anche la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna.

Ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali, si ha la conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento.

Ulteriore riscontro di ciò si desume, come già si è accennato, dall’esame delle scelte e delle soluzioni adottate da numerosi Paesi che hanno introdotto, in alcuni casi, una vera e propria estensione alle unioni omosessuali della disciplina prevista per il matrimonio civile oppure, più frequentemente, forme di tutela molto differenziate e che vanno, dalla tendenziale assimilabilità al matrimonio delle dette unioni, fino alla chiara distinzione, sul piano degli effetti, rispetto allo stesso.

Sulla base delle suddette considerazioni si deve pervenire ad una declaratoria d’inammissibilità della questione proposta dai rimettenti, con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

a) dichiara inammissibile, in riferimento agli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara non fondata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra indicati del codice civile sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Allegato:

Ordinanza Letta All’udienza Del 23 Marzo 2010

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza della Corte di appello di Trento depositata il 29 luglio 2009 (n. 248 R.O. del 2009);

rilevato che in tale giudizio è intervenuta l’Associazione Radicale Certi Diritti, in persona del Segretario e legale rappresentante p.t., con atto depositato il 3 novembre 2009;

che nel medesimo giudizio sono intervenuti, con atto depositato il 25 febbraio 2010, i signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z., tutti di sesso maschile;

che né l’Associazione Radicale, né i signori di cui all’intervento in data 25 febbraio 2010 sono stati parti nel giudizio a quo;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale, mentre l’intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta all’udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008, n. 245 del 2007; ordinanza n. 414 del 2007);

che l’ammissibilità dell’intervento ad opera di un terzo, titolare di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel giudizio principale contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l’accesso delle parti a detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo;

che, pertanto, sia l’intervento dell’Associazione Radicale Certi Diritti sia quello spiegato con l’atto depositato il 25 febbraio 2010 devono essere dichiarati inammissibili, indipendentemente dal carattere tardivo di quest’ultimo (ordinanza n. 119 del 2008).

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi dell’Associazione Radicale Certi Diritti e dei signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

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Vietare il velo per legge può dare buoni risultati di Khaled Fouad Allam, in Il Sole 24 Ore» del 7 aprile 2010

Molti paesi europei si apprestano a legiferare sulla questione del velo islamico; tra questi il Belgio, che ha già votato per il divieto di indossarlo in pubblico. Il governo francese, che è stato il primo a porre il problema del velo integrale (burqa), si è visto rispondere dal Consiglio di stato di affrontare il problema con più prudenza e di non vietarlo totalmente. Il Italia la questione approderà tra poco in Parlamento.

La disparità nel trattamento giuridico della questione del velo tra i diversi paesi europei dimostra la complessità e la difficoltà di trovare una soluzione definitiva alla questione. In effetti, il trattamento giuridico del velo – nella sua ipotetica accezione di simbolo religioso dell’islam – pone in contraddizione libertà pubblica e libertà religiosa: come non far apparire il divieto del velo come una legge contro l’islam e le popolazioni musulmane? Sul piano dei protagonisti, il paesaggio è molto diviso: alcuni, come ad esempio Tarek Ramadan, affermano che una legge in proposito sarebbe controproducente, e che la migliore soluzione sia quella di un lavoro sociale e pedagogico presso le popolazioni musulmane. Ma il lavoro pedagogico è lento, richiede tempo, un’organizzazione capillare e la formazione del personale di culto che oggi è quasi inesistente in Europa; mentre la questione è urgente, perché si assiste alla crescita esponenziale dell’uso del burqa nelle grandi agglomerazioni urbane europee.
Il velo suscita dunque una grande questione per l’Europa, perché pone il problema della riformulazione dell’assetto democratico; ed è su questa base che si deve ragionare. Perché la democrazia non consiste soltanto nel diritto di voto e nell’alternanza tra i diversi segmenti politici: uno dei fondamenti della democrazia moderna è l’eguaglianza, non limitata alla sfera economica ma estesa ai rapporti di genere. Almeno su questo punto gli esperti sono d’accordo: il velo non è un simbolo religioso. Il corpus dei testi dell’islam – il Corano e la Sunna (tradizione profetica) – non lo menziona mai in tal senso.
Quello del velo è un codice culturale che ho vissuto personalmente: a casa di mio nonno uomini e donne mangiavano in luoghi separati; e quando le donne dovevano uscire, quasi come un riflesso condizionato, indossavano un velo bianco chiamato hayk. Da bambino non capivo il significato di tutto ciò, lo accettavo passivamente perché è proprio di una tradizione culturale il fatto di ripetersi inesorabilmente nel tempo. Solo in seguito, con gli anni, capii che il velo rappresentava una frontiera: non solo una frontiera tra pubblico e privato, ma anche una frontiera che incarnava un rapporto di dominazione, il potere degli uomini sulle donne.
Nella cultura patriarcale, come ci ha insegnato Germaine Tillion nel suo saggio L’harem et les cousins, i rapporti di dominazione si basano sulla paura, e il contatto con il mondo esterno rappresenta la possibilità di perdere il controllo sull’universo femminile. Il controllo sulla sessualità è dunque di primaria importanza: la donna deve nascondersi per non suscitare il desiderio. Mantenere l’uso del velo significa dunque riprodurre la catena perversa di un rapporto di dominazione, un rapporto che spezza il fondamento della democrazia, vale a dire l’eguaglianza tra gli esseri umani al di là del sesso e dell’origine etnica.
In alcuni casi il diritto può avere una virtù pedagogica, può aiutare i popoli a cambiare, ad adattarsi alle condizioni socioculturali di un altro luogo: perché la democrazia richiede il vivere insieme, e il diritto è uno strumento per costruire il vivere insieme. Operò in questo senso, oltre cinquant’anni fa, un politico tunisino: nel 1956 l’allora presidente Habib Burghiba, richiamandosi ad un principio e dovere del l’islam – l’igtihad – vietò il matrimonio poligamico promulgando un legge in tal senso. All’epoca egli infranse un tabù, aprendo alle donne del suo paese uno spazio di libertà e una nuova condizione di eguaglianza.
«Il Sole 24 Ore» del 7 aprile 2010

Editoriali & altro …: Vietare il velo per legge può dare buoni risultati

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Come reagire all’ideologia del «genere» ? di Paola Ricci Sindoni, in Avvenire» del 23 marzo 2010

Per un paradosso culturale e storico il femminismo radicale di marca anglosassone (ma non solo), che ereditava dal suo glorioso passato la rivendicazione orgogliosa della differenza tra i sessi, ha ormai accolto l’idea dell’uguaglianza di genere, vista come definitivo affrancamento dal peso della biologia (che determina naturalmente chi è femmina e chi è maschio), in nome di una vittoria della libertà individuale che può decidere di volta in volta il suo orientamento sessuale. Dal canto suo la Chiesa, da sempre bersagliata come portatrice di pratiche maschiliste e di utilizzazione generica dell’uguaglianza come strumento di potere del più forte, è oggi la voce più forte della differenza tra i sessi, come risorsa antropologica ed etica. Come è potuto accadere tutto questo? Chi voglia chiarirsi le idee di questo complicato intreccio, che ha degli inquietanti risvolti sul piano dei costumi e del senso comune, prenda in mano un agile libro a firma di una giovane storica, Giulia Galeotti (Gender- Genere. Chi vuole negare la differenza tra maschio- femmina? L’alleanza tra femminismo e Chiesa cattolica, edizioni Viverein), che con linguaggio chiaro e convincente ci conduce dentro i complicati meandri di questa strana avventura culturale del ‘gender’,

segue qui:

Editoriali & altro …: Come reagire all’ideologia del «genere» ?

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Antonio d’Aloia, La tormentata ipotesi del matrimonio tra persone dello stesso sesso davanti alla Corte Costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali

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Stalking, crescono le denunce – Il blog ufficiale di Moduli.it – Moduli.it

Ad un anno dall’entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n.11 (cd decreto “antistupri”), che ha istituito nel nostro ordinamento il reato di stalking, sono 5.200 le denunce (+25%) e oltre 1.000 gli arresti effettuati; un quarto delle vittime sono uomini. Lo rende noto il Ministro per le Pari opportunità Mara Carfagna.Ricordiamo che il decreto legge n.11/2009 (convertito nella legge 23 aprile 2009, n.38) ha introdotto la “reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.Contro il reato si procede d’ufficio solo se commesso nei confronti di minori o di persone disabili, in tutti gli altri casi è necessario che la vittima sporga querela entro 6 mesi dai fatti.

L’INTERA SCHEDA QUI: talking, crescono le denunce – Il blog ufficiale di Moduli.it – Moduli.it

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Gendercide, il genocidio di genere: Cina e India responsabili di un genocidio di genere, denuncia l’«Economist» di Pierluigi Battista

Sarà indelicato, tra le mimose dell’ 8 marzo, cercare almeno per un giorno di riflettere sulle cifre sconvolgenti del Gendercide, il genocidio di genere denunciato dall’ ultima copertina dell’Economist? E sarebbe anche il caso di ripetere la stessa domanda che, ricorda il Foglio, venne formulata già sette anni fa sull’organo di stampa più autorevole dell’establishment anglosassone, il Financial Times: «Dove sono andate a finire tutte le ragazze?». Scomparse, inghiottite nel nulla, costrette a non nascere con le procedure di sterminio dell’aborto selettivo e dell’eugenetica di Stato. Cento milioni di bambine sacrificate. «163 milioni di bambine mancanti in Asia», secondo i dati della Conferenza asiatica sui diritti riproduttivi. Se non è genocidio di genere, come altrimenti definire questa ecatombe di dimensioni apocalittiche? Si dice che in Cina e nell’India del Nord per ogni 120 maschi nascono solo 100 femmine, mentre la media mondiale è di 103-106 maschi ogni 100 femmine. Se non è il destino, il caso, la sorte, la coincidenza, come mai mancano all’ appello almeno 15 femmine per ogni centinaio di nati maschi in quella parte del mondo? E se è aborto eugenetico di massa, quale altra violazione di diritti umani fondamentali è paragonabile a questo massacro silenzioso, a questa emergenza umanitaria trascurata o misconosciuta se non da tutti, da molti di noi (chi scrive compreso)? Non è nemmeno una tragedia della povertà, un orrore dell’ arretratezza. A Taiwan e Singapore non si muore di fame e l’Economist nota che «in Cina e in India le aree con le peggiori statistiche demografiche sono quelle più ricche e istruite».

SEGUE QUI: Editoriali & altro …: Quei cento milioni di bambine scomparse

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Giovanna Vicarelli, Donne di medicina: Il percorso professionale delle donne medico in Italia, Il Mulino 2008

Giovanna Vicarelli “Donne di medicina: Il percorso professionale delle donne medico in Italia” Soc. Ed. Il Mulino 2008

Il volume, scritto da Giovanna Vicarelli con l’aiuto di alcuni collaboratori (il terzo capitolo si deve a Roberto Giulianelli mentre il quinto a Micol Bronzini ed Elena Spina), parte dalla posizione configurazionalista del sociologo Elias per analizzare in una prospettiva marcatamente multidirezionale la dinamica professionale delle donne medico in Italia a partire dalla seconda metà del XIX secolo fino ai giorni nostri, ponendo poi a confronto l’immagine emersa con il percorso delle medichesse in altri paesi europei.

La tesi di fondo, esplicitata sin dalla prefazione, è che, quando si parla di organizzazione sanitaria, si ha a che fare con una “socially situated practice”: proprio questa convinzione porta gli autori ad una analisi a tutto campo dell’evoluzione della professione medica in Italia con particolare attenzione al ruolo che via via è venuto a ricoprire in questa dinamica “l’altra metà del cielo”. Interventi normativi, modelli culturali, processi sociali, niente è lasciato da parte in un lavoro che riesce altresì a coniugare una visione generale con l’attenzione all’esperienza biografica di figure esemplari ed esemplificative di importanti protagoniste del panorama medico della nostra storia,dando vita ad uno scritto allo stesso tempo di piacevole lettura e di grande valore scientifico, attentissimo alla documentazione (è presente anche un’utile appendice statistica) e alla complessità del tema, che mai cede alla tentazione di un’interpretazione semplicistica.

Gli obiettivi e la prospettiva teorica e metodologica adottata sono chiaramente dichiarati nel primo capitolo, che presenta anche un piccolo resoconto delle posizioni per così dire tradizionali adottate da varie scuole sociologiche. Dopo i tre capitoli dedicati specificatamente al contesto italiano, passato e presente, ed al ruolo qui assunto dalla femminilizzazione della professione medica, l’ autrice ci propone un interessantissima comparazione con altri paesi europei, in particolare con l’area scandinava (che presentano i tassi di femminilizzazione più alti), la Gran Bretagna , la Francia e la Germania cercando in questo confronto un ulteriore spunto per l’avanzamento di ipotesi circa le interrelazioni tra il percorso delle donne medico e i diversi contesti, sociali, politici e culturali, in cui queste si sono trovate ad operare.

Evidenziando anche i possibili temi di ricerca per studi futuri, il volume riesce dunque a riconoscere in ogni sua forma l’infinita complessità del tema affrontato, dando allo studio di questo un prezioso contributo.dent

Letizia Thiella

Studentessa del secondo anno del Corso di Laurea Specialistica in

Logica, Filosofia e Storia della Scienza

Notiziario On-Line della Facoltà di Medicina e Chirurgia

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Stalking, la legge compie un anno, Ministero Dell’Interno – Notizie

Stalking, la legge compie un anno

Sono 5.200 le denunce e oltre 1.000 gli arresti effettuati secondo i dati riferiti dal ministero per le Pari opportunità: ancora le donne i soggetti più esposti

Compie un anno il cosiddetto decreto antistupri (decreto legge 23 febbraio 2009, n.11), che ha istituito nel nostro ordinamento il reato di stalking. E i dati forniti dal ministero della Giustizia – riferiti dal ministro per le Pari opportunità Mara Carfagna che ha voluto fare il punto della situazione – parlano di una forte crescita (25%) delle denunce, che ammontano a 5200 a fronte di oltre 1000 arresti effettuati.

Le donne, che secondo i dati della Polizia criminale dell’ottobre 2009 erano l’80% delle vittime di stalking, rimangono i soggetti più colpiti, ma c’è da notare che circa il 25% delle segnalazioni e delle denunce provengono da uomini, che risultavano nell’ottobre scorso l’87,14% degli autori delle molestie.

Ad un anno dalla loro entrata in vigore le norme, ha sottolineato il ministro Carfagna, si sono rivelate non soltanto uno strumento di difesa da comportamenti persecutori, ma, soprattutto, uno strumento di prevenzione, consentendo di intervenire anche contro semplici minacce reiterate, prima che possano sfociare in reati più gravi.
Il decreto legge n.11/2009 (convertito nella legge 23 aprile 2009, n.38) ha introdotto, infatti, accanto a nuove misure in tema di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, una disciplina organica in materia di atti persecutori, lo stalking, appunto, reato che si configura in ogni atteggiamento violento e persecutorio, insistente, che costringe la vittima a cambiare la propria condotta di vita.

Perchè è importante denunciare

Per il reato di stalking è prevista anche la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Contro il reato si procede d’ufficio solo se commesso nei confronti di minori o di persone disabili, in tutti gli altri casi è necessario che la vittima sporga querela entro 6 mesi dai fatti. È possibile, inoltre, prima di querelare, chiedere un provvedimento di ‘ammonimento’ da parte del questore.

Ministero Dell’Interno – Notizie

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