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IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE DOPO LA RIFORMAAggiornato con la Legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali – G.U. n. 293 del 17-12-2012) Completo di casi nazionali e internazionali |
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IL PROCESSO PENALE MINORILE, Maggioli editore
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IL PROCESSO PENALE MINORILE
• Soggetti • Misure precautelari • Procedimento e udienza preliminare • Dibattimento • Impugnazioni • Esecuzioni Corredato di CD-ROM contenente: |
l’ipotesi della Sindrome di Alienazione Parentale (PAS) “necessita di un conforto scientifico”
Alienazione parentale. Cassazione: sindrome non ha basi scientifiche solide
25 MAR - Per la Corte l’ipotesi della Sindrome di Alienazione Parentale (PAS) “necessita di un conforto scientifico”. Altrimenti si corre il rischio “di adottare soluzioni potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che teorie non rigorosamente verificate pretendono di scongiurare”.
La soddisfazione della Sip.
ancora sul bambino conteso dai genitori: come distruggere il figlio nel nome del dominio materno e paterno
dopo la mia nota sulla miserabile vicenda del video del bambino prelevato a scuola in esecuzione di una ordinanza del Tribunale Minori
la vicenda (che è giudiziaria a causa dei conflitti genitoriali della “sacra famiglia italiana”, ma che è innanzitutto psicologica per il bambino) ha avuto un ulteriore sviluppo:
- sentenza della Cassazione che ha accolto il ricorso della donna e ha disposto un nuovo processo d’Appello davanti alla Corte di Brescia.
- I giudici della Cassazione si sono pronunciati sulla questione della sindrome di alienazione parentale (Pas), che i giudici del merito avevano ritenuto decisiva per toglierlo alla mamma, attribuendogli un “forte conflitto di fedeltà nei confronti della madre” e “un ingiustificato rifiuto di rapporti con il padre”. Hanno stabilito che le critiche alla Pas “non sono state esaminate nel provvedimento impugnato” disattendendo “la necessità che il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti, verifichi il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale” da La Repubblica )
Nulla cambia della mia argomentazione.
Basterebbe leggere fra le righe del comportamento della madre così come riferito da Repubblica:
Ieri sera ci sarebbe stato un momento di tensione fra i genitori, proprio quando la madre è andata a prendersi il figlio. La donna, non avendo trovato subito il bambino nella casa-famiglia di Padova dove è ospitato, si è presentata a casa del padre, fino a ieri unico affidatario, mostrando copia della sentenza dei supremi giudici che avevano cassato il decreto della Corte d’Appello di Venezia. “Lui – ha detto, riferendosi all’ex coniuge – ha richiuso subito la porta, ma il bambino ha sentito la mia voce ed è uscito dalla casa, salendo nella mia macchina”.
Titolo della storia: come distruggere il figlio in nome del dominio materno e paterno
Paolo Ferrario
Ricorda anche le annotazioni di Claudio Risè:
BAMBINO CONTESO/ Risé: ecco i danni della guerra tra genitori
IL PROCESSO PENALE MINORILE Con Formulario e Giurisprudenza, Maggioli 2013
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IL PROCESSO PENALE MINORILE Con Formulario e Giurisprudenza II edizione aggiornata alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge n. 172 del 1 ottobre 2012, di ratifica della Convenzione di Lanzarot per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale. • Soggetti • Misure precautelari • Procedimento e udienza preliminare • Dibattimento • Impugnazioni • Esecuzioni |
Teresa Bertotti, BAMBINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’, teorie e metodi di intervento per assistenti sociali, Carocci Faber, 2012, pag. 240. Video presentazione di Paolo Ferrario
Chirurgia con implicazioni sociali e religiose. L’operazione di circoncisione lascia danni permanenti Medico e padre condannati – Il Giorno – Como
Una condanna a due anni per Kasem El Masri, 62 anni di Cabiate, medico chirurgo di origine Siriana specialista in Pediatria, nel luglio 2009 aveva eseguito un intervento di circoncisione in anestesia locale a un bimbo di 6 anni residente a Torino. Un anno e dieci mesi la condanna per il padre del piccolo. Il bimbo – che andò incontro a lunghe complicazioni e a danni permanenti – fu portato dal padre che avrebbe approfittato del temporaneo affidamento per fare l’intervento, nonostante più volte gli fosse stato negato il consenso durante la causa di separazione.
L’operazione non andò come avrebbe dovuto: pochi giorni dopo, il piccolo fu nuovamente operato all’ospedale di Torino, senza però riuscire a risolvere completamente la complicanza, e andò incontro a problemi depressivi e comportamentali. I due imputati erano accusati di lesioni aggravate in concorso. Il medico rispondeva anche di falso, per aver redatto un certificato medico in cui per giustificare l’intervento. Il Tribunale di Como ha accolto la richiesta del pubblico ministero Massimo Astori, inasprendo di quattro mesi la condanna per il padre: «Parliamo di un atto di chirurgia – aveva precisato il magistrato nella sua requisitoria – seppure con implicazioni sociali e religiose, ma questo è un processo per lesioni.
I-magazine 11, a cura della Associazione Studentesca IN-FORMAZIONE, Università degli Studi Milano Bicocca
in allegato potete trovare I-magazine 11, a cura della Associazione Studentesca IN-FORMAZIONE, Università degli Studi Milano Bicocca
il numero prende spunto dall’incontro
”Minori devianti: percorsi e servizi nel processo penale minorile”
realizzato all’interno del laboratorio “Comunicare il servizio sociale” gestito dalla associazione
sito web http://ainformazione.com/
Tutela delle persone minori di età e rispetto delle relazioni familiari, Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, Roma, 22-24 novembre 2012
| XXXI Convegno nazionale AIMMF: “Tutela delle persone minori di età e rispetto delle relazioni familiari” |
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Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia
XXXI Convegno nazionale AIMMF
”Tutela delle persone minori di età e rispetto delle relazioni familiari”
Roma, 22-24 novembre 2012
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da Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia.
Comprendere i cambiamenti in atto negli interventi di tutela, Intervista a Teresa Bertotti – CBM Milano e Università di Milano-Bicocca A cura di Elisabetta Dodi | da LombardiaSociale
24 ottobre 2012
Comprendere i cambiamenti in atto negli interventi di tutela
A cura di Elisabetta Dodi
Continua la riflessione intorno al tema del diritto alla tutela di bambine e bambini.
Abbiamo chiesto a Teresa Bertotti di aiutarci ad approfondire alcune delle questioni emerse nel dibattito promosso da Lombardiasociale negli ultimi mesi intorno agli interventi di tutela.
Temi › Famiglia e minori, Tutela
Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 17.11.2010 sulla Giustizia a misura di minore
Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 17.11.2010 sulla Giustizia a misura di minore
(traduzione non ufficiale)
da Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia.
I minori in difficoltà e l’informazione. La differenza tra vero e verosimile. | da Iperbole, la rete civica di Bologna
15 Ottobre 2012I minori in difficoltà e l’informazione. La differenza tra vero e verosimile.
Ancora una volta, non è la prima e non sarà l’ultima, il terma dei minori (purtroppo e non certo per colpa loro) in difficoltà e dell’informazione (TV e quotidiani in particolare) si sono incontrati e scontrati.
Il caso del ragazzino di Cittadella (e del video riproposto ossessivamente e pornograficamente sulle tv) segue i tanti casi in cui l’intreccio famiglia-minore-servizi-giustizia sembra non trovare mai una sua ricomposizione in cui ognuna delle parti possa essere ri-conosciuta per pregi e difetti, diritti e doveri.
Non è compito di questo sito addentrarsi nella materia, ma di offire occasioni di scambio e approfondimento; lo facciamo con alcune delle cose segnalate nelle tante newsletter che la redazione legge quotidianamente, nella speranza di far comprendere meglio anche il complesso e faticoso lavoro che i servizi sociali svolgono nel delicato settore dei minori, quando spesso “testa” e “pancia” sembrano assolutamente inconciliabili.
- Fulvio Scaparro sul Corriere della sera
- Paolo Ferrario sul suo blog polser.it
- Manifesto di allarme sociale sulla condizione delle famiglie e dei minori, a cura di Franca Dente per l’Ordine Nazionale degli assistenti sociali
- Linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamanto del minore, a cura del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali
- Gli impegni dell’informazione verso i minori in cronaca: la Carta di Treviso
(fonte sito polser.it e redazione sportello sociale)
da I minori in difficoltà e l’informazione. La differenza tra vero e verosimile. | Iperbole.
Che cosa è il Diritto Collaborativo?, AIADC – Associazione Italiana Avvocati di Diritto Collaborativo
Che cosa è il Diritto Collaborativo?
• è un procedimento non contenzioso di risoluzione dei conflitti
• è un procedimento che pone l’accento sui bisogni e gli interessi delle parti
• è un procedimento nel quale le parti sono protagoniste nella ricerca di soluzioni condivise
• è un procedimento caratterizzato dalla massima trasparenza e dalla condivisione delle informazioni rilevanti
vai al sito: AIADC – Associazione Italiana Avvocati di Diritto Collaborativo.
LINEE GUIDA PER LA REGOLAZIONE DEI PROCESSI DI SOSTEGNO E ALLONTANAMENTO DEL MINORE, a cura del Consiglio Nazionale dell’ORDINE ASSISTENTI SOCIALI, giugno 2010
LINEE GUIDA PER LA REGOLAZIONE DEI PROCESSI DI SOSTEGNO
E ALLONTANAMENTO DEL MINORE
(qui in formato Dbf: LINEE GUIDA MINORI cnoas)
Il fenomeno dell’allontanamento forzato di bambini/e e ragazzi/e dal proprio nucleo familiare investe in maniera articolata e differente diversi attori sociali.
Per i servizi sociali e sociosanitari impegnati a riconoscere e prevenire situazioni di rischio per i minori e a sostenere le famiglie in difficoltà, l’allontanamento di bambini/e ragazzi dai loro nuclei familiari costituisce un segmento residuale dei processi e delle attività poste in essere.
L’obiettivo prioritario degli Enti Locali e dei sevizi territoriali, infatti, deve essere quello di prevenire gli allontanamenti di minori dalle proprie famiglie. Laddove non sia possibile evitare l’allontanamento, l’obiettivo degli interventi è rappresentato dal recupero della capacità genitoriale della famiglia di origine e dalla rimozione delle cause che impediscono
l’esercizio della sua funzione educativa e di cura. Il fine è garantire il rientro del minore in famiglia, in tempi il più possibile brevi, nel rispetto del principio di continuità dei rapporti familiari/parentali.
E’necessario potenziare il sostegno alle famiglie non solo in funzione preventiva rispetto agli interventi più traumatici, ma anche, successivamente, per consentire una comprensione delle ragioni del provvedimento e una possibile crescita e recupero delle risorse interne al nucleo familiare.
In caso di allontanamento, va sempre perseguito un intervento che tenga in considerazione il rispetto delle persone, l’informazione dei soggetti coinvolti, la ricerca delle modalità più opportune per l’esecuzione del provvedimento e la necessaria tempestività,
in relazione sia alla sua efficacia sia all’esigenza di ridurre quanto più possibile il trauma che il minore ed i suoi familiari ne possano riportare.
Il lavoro di prevenzione e di sostegno alle situazioni di fragilità delle famiglie e delle coppie richiede l’attivazione di servizi competenti all’ascolto dei bisogni e alla prevenzione dei conflitti, di tutoraggio sociale, di educativa familiare e di mediazione familiare.
In particolare, occorre prevedere specifiche forme di accompagnamento per le famiglie e i minori di diversa cultura.
Nell’organizzazione dei Servizi Sociali è necessario prevedere la presenza di profili professionali che si occupino con competenze specifiche di famiglie e minori, con un impegno complessivo di lavoro che renda possibile l’affiancamento delle famiglie in difficoltà, in una logica di prevenzione e di rimozione degli ostacoli, favorendo e programmando attività e progetti mirati all’integrazione sociosanitaria.
Gli Enti Locali e le Regioni debbono assicurare risorse finanziarie e di personale al fine di garantire la presenza, nei servizi alla persona, di un adeguato numero di professionisti a cui assicurare formazione continua, specializzazione e supervisione professionale. E’ particolarmente Importante che, al fine di una efficace e continuativa attività di supporto ai bambini ed alle famiglie, i professionisti siano stabilmente impiegati nel settore.
ll minore di cui i genitori non possono occuparsi, ha diritto ad avere accanto a sé una figura sostitutiva, quale il tutore, che lo rappresenti e che soprattutto se ne prenda cura.
Tutori e curatori speciali possono trasformarsi da presenze solo formali a figure che curano e accompagnano il minore, pertanto la personalizzazione della loro scelta appare quanto mai indispensabile.
E’ opportuno, da parte dei diversi soggetti istituzionali coinvolti in questo processo, valorizzare il contributo e l’apporto delle associazioni di famiglie per la loro funzione di advocacy, studiando anche modalità di interlocuzione di tali soggetti nel procedimento, compatibili con il sistema processuale.
La necessaria sinergia tra servizi sociali, sociosanitari, avvocatura e magistratura deve mirare, in piena condivisione, ad un incremento del sistema di tutela dei minori, partendo dalla famiglia, con obiettivi comuni e strategie condivise. A tal fine è opportuno promuovere percorsi di formazione integrati.
E’ importante prevedere iniziative rivolte ai mezzi di informazione per far conoscere i principi, gli obiettivi, gli strumenti e le attività posti in essere dalle istituzioni a favore delle famiglie e dei minori. Un’informazione scorretta ed i processi di denigrazione che ne derivano verso i servizi sociali, sanitari e la magistratura, infatti, finiscono per ledere i diritti e le opportunità proprio delle persone e delle famiglie in difficoltà. Il senso di diffidenza che ne deriva rischia di ostacolare percorsi di orientamento e di sostegno .
Si elencano, di seguito, alcuni elementi da tenere in considerazione in caso di allontanamento:
1. Il ricorso all’art. 403 del Codice Civile _ di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza o amministrativa _ deve avvenire solo quando sia esclusa la possibilità di altre soluzioni e sia accertata la condizione di assoluta urgenza e di grave rischio per il minore, che richieda un intervento immediato di protezione. Dell’allontanamento deve darsi tempestiva comunicazione alla competente Procura Minorile per le iniziative del caso.
2. La segnalazione di grave pregiudizio per i minori da parte dei servizi sociali e socisanitari alla Procura Minorile (o al Tribunale per i Minorenni nel caso in cui vi sia un procedimento già pendente), deve avvenire, per quanto possibile, in maniera circostanziata e deve essere immediatamente seguita da una indagine accurata della situazione.
Occorre che nella relazione siano esposti in maniera distinta gli elementi descrittivi da quelli valutativi e siano indicati gli interventi che sono stati posti in essere, ove possibile, per evitare l’allontanamento.
3. I servizi sociali e sanitari devono condividere ed elaborare, in maniera congiunta con la Magistratura minorile o ordinaria, una procedura che presupponga una fase di preparazione e di proseguimento dell’evento.
4. E’ importante, anche quando l’intervento sia stato attuato in via di urgenza per esigenze di protezione del minore da pregiudizi subiti in famiglia, favorire la comprensione degli obiettivi e degli interventi posti in essere. Nel caso in cui si debba procedere senza che i genitori siano presenti, va dato loro tempestivo avviso, da parte dei servizi competenti, dell’allontanamento e delle ragioni che lo hanno determinato.
L’informazione deve comprendere anche il diritto di avvalersi di un difensore e di chiedere all’Autorità Giudiziaria la revoca o la modifica del provvedimento.
5. Il provvedimento di allontanamento del minore deve contenere elementi di elasticità al fine di poterlo adattare alla situazione contingente. E’ utile che l’autorità giudiziaria dia eventualmente disposizioni più adeguate ove dovessero sorgere rilevanti difficoltà nell’esecuzione del provvedimento.
6. L’allontanamento non può essere considerato un momento a sé ma parte di un percorso
di cui è solo un tassello, con la conseguente necessità di formulare in concreto
un progetto più ampio nel quale il provvedimento si inserisce.
7. Il provvedimento della Magistratura deve prevedere l’affidamento dell’incarico di allontanamento all’Ente e non al singolo professionista.
8. E’ opportuno acquisire, ove possibile, il consenso o quanto meno la non opposizione all’esecuzione da parte degli interessati, anche collaborando con i difensori. È importante in ogni caso facilitare la comprensione delle ragioni del provvedimento.
9. Gli operatori che materialmente eseguono il provvedimento di allontanamento devono essere specializzati. E’ necessario prevedere una equipe stabile multi-professionale per accompagnare l’evento di allontanamento, possibilmente composta da professionisti diversi da quelli che hanno in carico il minore e la famiglia. Il rapporto professionale con gli operatori che seguono la famiglia deve essere, infatti, salvaguardato per non interrompere il rapporto fiduciario.
10. Le equipe multidisciplinari vanno coinvolte per il sostegno e l’accompagnamento, anche nel caso in cui un minore sia rintracciato dalle forze dell’ordine su disposizione dell’Autorità Giudiziaria ai fini del suo inserimento in comunità.
11. Si consiglia di evitare quanto più possibile l’utilizzo della Forza Pubblica durante le procedure di allontanamento. L’utilizzo della Forza pubblica, nei casi in cui si renda necessario, non deve avvenire in uniforme e devono essere scelti modi e luoghi che rendano l’evento il meno traumatico possibile per il minore e per i suoi familiari.
12. Ogni situazione va studiata e progettata tenendo conto della sua unicità e specificità.
13. Particolare attenzione va dedicata all’ascolto del minore e ai luoghi e ai modi in cui esso avviene, incentivando la creazione di spazi neutri per gli incontri protetti. E’ importante spiegare, tenendo conto dell’età e della capacità di comprensione, la situazione, le ragioni del provvedimento e il suo significato. È importante ascoltare i vissuti, i sentimenti, i problemi, e le aspettative del minore, accoglierlo in un luogo idoneo e considerare per quanto sia possibile i suoi desideri.
14. L’affidamento del minore in strutture di accoglienza, di tipologia adeguata all’età e alle caratteristiche del minore, deve essere strettamente limitato al periodo necessario all’elaborazione di un progetto di rientro nel nucleo familiare e, qualora questo non sia possibile, di affido intra o extra familiare.
15. Le strutture/famiglie che accolgono devono conoscere la situazione del minore e la motivazione del provvedimento, condividere le modalità di rapporto con i familiari, rispettare le prescrizioni, collaborare al progetto socio-educativo per il minore
impostato dai servizi sociali e secondo le disposizioni dell’autorità giudiziaria, offrire l’ascolto attento e curare l’accompagnamento del rientro in famiglia originaria o in affidamento familiare. Il lavoro di rete deve essere costante, così come costante e incisivo deve essere l’esercizio del potere di vigilanza del Pubblico ministero minorile sulle strutture comunitarie.
16. Appare particolarmente importante che le decisioni dell’Autorità Giudiziaria sui reclami proposti avverso i provvedimenti di allontanamento siano adottate in tempo sufficientemente breve.
17. E’ necessario promuovere protocolli operativi e percorsi di formazione congiunti per magistrati minorili, operatori sociali e forze dell’ordine.
Piero Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Lamberto Baccini, Associazione Nazionale Comuni Italiani
Simonetta Cavalli, Consigliere Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
Franca Dente, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
Milena Falaschi, VI Commissione del Consiglio superiore della Magistratura
Carla Guidi, Consiglio Nazionale Forense
Concetta La Placa, Ministero del Lavoro e Politiche sociali
Isabella Mastropasqua, Consigliere Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
Francesco Micela, Vicepresidente dell’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia
Valeria Montaruli, Commissione Minori dell’Associazione Nazionale Magistrati
Silvana Mordeglia, Consigliere Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
Fabio Roia, Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura
Valeria Rosetti, Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli
Raoul Russo, Responsabile Welfare e Politiche Sociali dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani
Raffaele Tangorra, Direttore generale dell’Inclusione sociale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
ALLEGATI
SINTESI METODOLOGICA
Per rendere meno traumatica l’esecuzione per il minore e per i familiari, gli interventi devono articolarsi su più livelli:
1. Con i familiari: informare correttamente; far comprendere le motivazioni del provvedimento; aiutare a individuare la modalità più adeguata di realizzazione nell’interesse del minore, evitandogli un trauma maggiore; sostenere con azioni di aiuto e non di mero controllo. Promuovere preventivamente condizioni di adeguata collaborazione significa spesso evitare un’esecuzione coatta e traumatica.
2. Con il minore, tenendo conto dell’età e della sua capacità di comprensione: spiegare la situazione che sta vivendo, le ragioni del provvedimento e il suo significato; ascoltare i suoi vissuti e sentimenti, i suoi problemi e le sue aspettative; accogliere in un luogo idoneo e considerare per quanto sia possibile i suoi desideri.
3. Con chi eseguirà il provvedimento e/o con i servizi: raccogliere e valorizzare la conoscenza del caso, della situazione contestuale più generale e degli interventi effettuati con i familiari e il minore quali indicazioni utili da fornire a chi effettuerà l’allontanamento vero e proprio. Ciò permetterà di individuare le modalità, i tempi e i luoghi esplicitando le ragioni di una presenza del professionista che ha in carico il caso o meno e della necessità di un supporto indiretto.
4. Con le strutture/famiglie che accolgono: conoscenza della situazione, del minore e della motivazione del provvedimento; la condivisione di modalità di rapporto con i familiari, la condivisone del rispetto delle prescrizioni, la condivisione di progetto educativo e di vita per il minore, l’ascolto attento, l’accompagnamento del rientro in famiglia originaria o in affidamento familiare.
SINTETICHE INDICAZIONI OPERATIVE/ORGANIZZATIVE
Al fine di rendere più efficaci gli interventi e più efficienti i servizi è indispensabile tener presente alcuni suggerimenti organizzativi, e prevedere:
- servizi dedicati, accoglienti e competenti per i minori e le loro famiglie;
- professionisti stabili e con adeguato carico di lavoro in grado di stabilire una relazione significativa e duratura con i soggetti coinvolti;
- equipe specializzata per situazioni di abbandono e di abuso, per provvedimenti di allontanamento e per riabilitazione e recupero di famiglie e di minori a rischio;
- uffici tutela, composti da tutori e curatori speciali separati da altre figure professionali che hanno altre funzioni.
Per le funzioni di tutela e di curatela possono essere utilizzati i volontari opportunamente formati;
- stabile apporto di sostegno formativo e di supervisione rivolto ai professionisti impegnati nel settore;
- stabile e significativo rapporto di collaborazione tra uffici giudiziari e servizi sociali.
SINTETICHE INDICAZIONI PROCEDURALI
Nel rispetto dei contenuti delle dichiarazioni, convenzioni e raccomandazioni internazionali e di quanto introdotto
dall’111 della Costituzione sul giusto processo è opportuno adeguare le procedure sulla base di alcuni principi:
- obbligo di procedere sollecitamente;
- obbligo di fornire al minore di età tutte le informazioni pertinenti sui fatti rilevanti del procedimento che lo riguardano e sulle possibili conseguenze;
- la consultazione e l’ascolto del soggetto minore di età in ogni procedimento che lo riguarda;
- la possibilità che in caso di conflitto di interessi fra il minore e i genitori che lo rappresentano la nomina di un curatore speciale;
- l’utilizzo della disciplina di nomina di un difensore del minore distinto da quelli dei genitori nel caso in cui il conflitto di interessi con i genitori lo imponga;
- un adeguato accompagnamento del minore a ogni processo che lo riguarda da parte di figure professionali di aiuto e assistenza;
- la ricerca del consenso del minore e della sua famiglia e dei loro rappresentanti prima di prendere una decisione;
- l’ascolto di entrambi i genitori in tutti i procedimenti che hanno per oggetto decisioni relativi ai figli minori.
MANIFESTO DI ALLARME SOCIALE SULLA CONDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI, a cura di Franca Dente per l’Ordine Nazionale degli assistenti sociali, Giugno 2009
Sulla Repubblica di oggi (14 ottobre 2012) Eugenio Scalfari interviene sulla vicenda del ragazzino di Padova e spende la sua bella penna in un articolo che diventa inevitabilmente denigratorio per chi si occupa, giorno dietro giorno, ad attivare (con risorse scarse) prese in carico, lavoro di cura, processi di aiuto.
E allora pubblico, come flebile voce davanti ai toni roboanti dell’illustre giornalista, il
MANIFESTO DI ALLARME SOCIALE SULLA CONDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI
La vicenda giornalistica di questi giorni propone la frattura comunicativa fra giornalismo di opinione (mancando in Italia l’anglosassone giornalismo di informazione) e la fragile situazione di chi lavora nel mondo dei servizi e che non ha voce nella generalità dello scorrere dei giorni. E così l’opinione pubblica è preda dei vari “giornalisti politici” che si inorgogliscono delle loro opinioni nelle vetrinette della stampa e delle televisioni.
Paolo Ferrario, 14 ottobre 2012
Ps : le sottolineature sono mie

MANIFESTO DI ALLARME SOCIALE SULLA CONDIZIONE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI
L’Ordine Nazionale Assistenti Sociali da tempo segnala alle autorità competenti e ai media allarme per lo stato di tensione e di conflittualità nel quale versano oggi le famiglie. La fragilità delle relazioni familiari, intergenerazionali e di genere, sta causando episodi sempre più frequenti di aggressività e di violenza. Le famiglie da luogo di protezione si stanno trasformando in luoghi di sofferenza e di rischio, nei quali i più esposti e i più indifesi sono i bambini.
I servizi sociali, con forze inadeguate rispetto ai cambiamenti in atto ed alle nuove esigenze, non riescono più ad esercitare il ruolo di accoglienza del disagio, di accompagnamento, di supporto alla sofferenza. La crisi delle relazioni, la sfiducia nei servizi pubblici, spinge la famiglia all’isolamento, si che la tragedia spesso si consuma in uno scenario di apparente normalità/solitudine. Nessuno coglie i segnali della tensione che cresce e che, se intercettata nei tempi giusti, può essere contenuta e magari riassorbita.
L’aumento delle separazioni di coppie con minori spesso rende visibili scenari dove il passaggio dalla solitudine alla conflittualità sembra essere diventato un passaggio obbligato. In un clima di ricatti e di rancori l’interesse dei bambini passa in ultimo piano e la gestione del “progetto della vita del minore” viene alla fine demandata al giudice minorile, tutelare o ordinario che sia. Così che l’esecuzione coattiva di un decreto di allontanamento risulta l’unica dolorosa ratio possibile, che avrà tuttavia pesanti ricadute su quello stesso minore che si vuole tutelare.
Sono sempre più frequenti i casi, resi pubblici dai mass media, di famiglie distrutte da tensioni e rivendicazioni che se gestiti o mediati in tempo utile e in modo professionale, sicuramente non avrebbero avuto un epilogo tragico.
Ancora il logoramento delle relazioni e dei canali di comunicazione intrafamiliare ed intergenerazionale risulta tra le cause di un crescente malessere infantile e adolescenziale, quale quello ad esempio che porta a manifestazioni di bullismo, all’uso di sostanze, a comportamenti auto etero distruttivi.
Tra le difficoltà relazionali sempre più diffuse si segnalano quelle che interessano alcuni segmenti deboli del tessuto sociale, quali le madri sole, i coniugi separati e i divorziati, gli anziani, le persone celibi, nubili, vedove e i disabili.
Le tensioni all’interno del nucleo familiare investono, in modo particolare, il rapporto tra genitori e figli peraltro con effetti contrastanti. Se in alcuni casi, infatti, si sono accresciute, in maniera abnorme, le attenzioni e le aspettative dei genitori sui figli, in altri sono aumentate le distanze comunicative tra gli uni e gli altri fino al determinarsi di situazioni di abbandono, di violenza o di abuso all’interno del contesto familiare.
La professione di assistente sociale, in continuo contatto con la tensione che la sofferenza e il disagio produce, si trova ad operare nei servizi sociali e socio-sanitari spesso in condizioni di rischio, anche fisico, e di fragilità, come i suoi stessi utenti, nell’impossibilità di poter intervenire per assenza di risorse finanziarie e umane, in una condizione di ordinaria emergenza, tamponando le situazioni senza la possibilità, il più delle volte, di lavorare sulla relazione e sulla fiducia con il gruppo familiare.
La mancata emanazione dei livelli essenziali di assistenza da parte dello Stato, previsti dalla legge 328/00, spesso giustificati dalla mancanza di risorse finanziarie, e la condizione di stallo delle politiche sociali che ha di fatto disatteso le aspettative di implementazione di un sistema di rete dei servizi sociali hanno aggravato la condizione delle famiglie e dei professionisti chiamati a tutelare i diritti costituzionalmente riconosciuti.
Tutto ciò richiede necessariamente una urgente e incombente riflessione, un richiamo alla responsabilità da parte del Governo e degli Amministratori regionali e locali, a cui il CNOAS chiederà la necessaria attenzione, nell’individuare da subito interventi urgenti possibili e sostenibili che la professione di assistente sociale responsabilmente suggerisce.
Se si acquisisce come presupposto comune il ruolo fondamentale della famiglia per la formazione, il benessere delle persone, la coesione sociale, il dialogo e la solidarietà tra le generazioni; se si crede al ruolo sociale della famiglia, e se ne riconosce il valore formativo, allora è necessario pensare e ripensare a delle scelte urgenti che aiutino ad affrontare l’emergenza come quelle indicate di seguito:
- rafforzamento nei servizi pubblici delle professioni di aiuto che consentono l’accoglienza e la presa in carico della persona e delle famiglie;
- incremento dei servizi di mediazione familiare, civile e penale;
- garanzia della privacy per i minori;
- servizi di tutoraggio educativo familiare;
- incremento dei servizi di vicinanza e di sostegno alle famiglie;
- modifica dei protocolli operativi di allontanamento dei minori;
- investimenti nell’affidamento familiare e nel recupero delle famiglie momentaneamente impedite a svolgere la funzione genitoriale.
A tale proposito il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali sta proponendo, di concerto con l’Associazione Magistrati, il CSM, l’Ordine Forense e i delegati Welfare dell’ANCI, l’istituzione di un tavolo tecnico diretto a costruire sinergie tra figure professionali coinvolte nella tutela di famiglie e minori, la revisione di protocolli/procedure di esecuzione coatte, la condivisione di prassi operative efficaci dirette al miglioramento delle relazioni famiglie, servizi sociali e magistratura e inoltre eventualmente e inoltre la possibilità di reperimento di fondi economici adeguati perequati per regioni, al fine di creare i presupposti di una reale, efficace, urgente cultura della vicinanza a quella che è la base della nostra società in decadimento, la famiglia.
Il Consiglio Nazionale intende infine coinvolgere le parti sociali e sindacali per un’alleanza diretta a migliorare la condizione politica, organizzativa dei servizi e promuovere azioni di maggiore tutela delle persone più fragili e dei professionisti.
Ci auguriamo che le istituzioni competenti possano appoggiarci in questo cammino.
Il presente documento è stato condiviso e sottoscritto dai componenti il Tavolo tecnico, attualmente attivo presso il Consiglio Nazionale, e da
CGIL, R. Dettori; CISL D. Volpato; SUNAS S. Poidomani, UIL C. Fiordaliso
La presidente
Franca Dente
Ambito distrettuale del Cividalese | PdZ – Piani di Zona: “Un po’ di strada insieme: un percorso per l’affidamento familiare”
“Un po’ di strada insieme: un percorso per l’affidamento familiare”
scarica pieghevole: pieghevole_def.pdf
scarica locandina: locandina_def.pdf
scarica cartolina: cartolina_def.pdf
da Ambito distrettuale del Cividalese | PdZ – Piani di Zona.
Simona Ardesi, Simonetta Filippini Il servizio sociale e le famiglie con minori Prospettive giuridiche e metodologiche EDIZIONE: 2008 RISTAMPA: 3^, 2009
Simona Ardesi, Simonetta Filippini
Il servizio sociale e le famiglie con minori
Prospettive giuridiche e metodologiche
EDIZIONE: 2008
RISTAMPA: 3^, 2009
COLLANA: CAROCCIFABER Il servizio sociale
ISBN: 9788874665303
- Pagine 168
- Prezzo€ 17,20
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Indice
Chiara Scivoletto, Sistema penale e minori, Carocci, 2012
Sistema penale e minori
EDIZIONE: 2012
COLLANA: CAROCCIFABER Il servizio sociale (128)
ISBN: 9788874666164
- Pagine 144
- Prezzo€ 128,00
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In breve
CRISTINA BARTOLINI – LA MESSA ALLA PROVA DEL MINORE
LA MESSA ALLA PROVA DEL MINORE
Art. 28 d.P.R 448/1988
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IL MINORE AUTORE E VITTIMA DI REATO, Gilda Scardaccione (a cura di) , FrancoAngeli
Gilda Scardaccione (a cura di)
IL MINORE AUTORE E VITTIMA DI REATO Competenze professionali, principi di tutela e nuovi spazi operativi
S. Ciccarello, D. Marinelli, IL TRIBUNALE PER I MINORENNI, Maggioli
| Novità luglio 2011 |
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L’esame dettagliato
dei singoli procedimenti di competenza |
Volume di pagine 188
con Cd-Rom contenente il Formulario |
| IL TRIBUNALE PER I MINORENNI LE COMPETENZE CIVILI |
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| Per ricevere IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Maggioli Editore – Novità luglio 2011 |
Approfondimento sui provvedimenti di diritto civile a tutela dei minorenni, di Dario Vinci in http://www.assistentisociali.org
vai a: Tutela dei minori
Politiche sociali e tutela dei minori: richiesta consulenza bibliografica
sono una studentessa iscritta al ……
L’anno scorso ho seguito con interesse il suo corso …. e tuttora consulto il suo sito www.segnalo.it e il suo blog, che ritengo utili strumenti di informazione e conoscenza per la nostra professione.
Le scrivo, in quanto esperto di politiche sociali, per una consulenza per una ricerca bibliografica, che si sta rivelando più difficile del previsto.
Ho da poco iniziato il mio lavoro di tesi, nel quale affronterò anche i servizi Tutela Minori.
Potrebbe segnalarmi qualche testo o legge specifica sull’argomento?
La ringrazio molto per l’aiuto
e mi scuso per il disturbo,
cordiali saluti.
….
Dario Vinci, Scheda sulla Procura della Repubblica ordinaria e presso il Tribunale per i Minorenni, in www.assistentisociali.org
“La tutela dei diritti dei minori in Europa – Regolamenti comunitari e cenni di diritto sostanziale degli stati membri, Milano, 7 febbraio, a partire dalle 9
Si terrà lunedì 7 febbraio, a partire dalle 9, l’atteso convegno promosso dalla Provincia di Milano e dall’assessorato alle Politiche sociali sul tema “La tutela dei diritti dei minori in Europa – Regolamenti comunitari e cenni di diritto sostanziale degli stati membri”.
Un evento di spessore internazionale che riunirà presso la sede del Consiglio provinciale alcuni dei maggiori esperti in materia.
Aprirà i lavori il presidente della Provincia, on. Guido Podestà.
“Per comprendere l’attenzione e la costante richiesta di chiarimenti sul tema – spiega Massimo Pagani, assessore provinciale alle Politiche sociali – basti sottolineare che abbiamo ricevuto oltre 700 richieste di accredito, a testimonianza dell’ottimo programma organizzato dai nostri uffici. I recenti fatti di cronaca dimostrano come sia delicata la materia, quando lo spostamento di un adulto coinvolge anche i suoi figli, bambini e adolescenti che inevitabilmente perdono il rapporto quotidiano con l’altro genitore. Le conseguenze di tali, legittimi o illegittimi, trasferimenti dei genitori sulla qualità della vita e sulle relazioni dei figli appaiono sulle cronache di tutti i giornali e dividono l’opinione pubblica. Anche da qui prende le mosse l’idea di questa giornata di studio” .
L’evento è organizzato in collaborazione con la Camera minorile di Milano e con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Magistrati Minori e Famiglia, l’Ordine degli Avvocati di Milano e L’Unione delle Camere Minorili italiane.
La giornata di studio si propone come obiettivo di approfondire la conoscenza della vigente normativa europea in materia di diritto di famiglia – quella che si pone nel solco della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri – ed in particolare quella riguardante i provvedimenti inerenti i figli minori ed i crediti alimentari.
Nel pomeriggio sarà invece illustrata la normativa interna, sempre in tema di potestà genitoriale, di alcuni Stati membri, come la Francia, l’Inghilterra e la Germania. Saranno presenti relatori internazionali che si confronteranno con gli esperti italiani.
L’esigenza, per chi opera nel settore, avvocati, magistrati ma anche responsabili dei servizi e delle politiche per la famiglia di confrontarsi con tali problematiche è ormai avvertita come improcrastinabile .
PER SCARICARE IL PROGRAMMA:
obbligo per i genitori di provvedere al sostegno economico dei figli anche in età adulta se non sono in grado di mantenersi da soli
Figli maggiorenni e sposati? Si al mantenimento!
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n.1830 del 26/01/2011, ha stabilito l’obbligo per i genitori di provvedere al sostegno economico dei figli anche in età adulta se non sono in grado di mantenersi da soli. Approfondisci |
Di che cosa è accusato Berlusconi? I reati ipotizzati sono due. Il primo è la violazione della legge numero 38 del 2006: «Chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164», in – L’espresso
Esclusivo
Intercettazioni, ecco i dettagli del ‘bunga bunga’
di Primo Di Nicola
Vai a: Intercettazioni, ecco i dettagli del ‘bunga bunga’ – L’espresso
- Documento
La richiesta arrivata alla Camera - Analisi
Che cosa rischia il Cavaliere - Retroscena
Il lato oscuro dei festini a luci rosse - Interattivo
Bunga bunga roulette: le ragazze del Cav. - Satira
E in Internet fioriscono mille battute
I reati ipotizzati sono due. Il primo è la violazione della legge numero 38 del 2006: «Chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164».
Non dunque “favoreggiamento” né “sfruttamento” della prostituzione minorile, come alcuni giornali hanno scritto, ma semplicemente atti sessuali “prezzolati” con minori. Si tratta di una legge bipartisan, voluta quindi anche dai berlusconiani, che al tempo della sua approvazione erano maggioranza di governo. In particolare, l’articolo in questione fu rivendicato durante la discussione parlamentare, il 3 maggio 2005, dall’allora ministro per le Pari Opportunità Stefania Prestigiacomo: «Particolarmente significativo è l’articolo 1 che prevede l’incriminazione di colui che compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni in cambio di danaro o di altra utilità economica. Si tratta di una disposizione contenuta originariamente in un altro disegno di legge governativo, quello contenente misure contro la prostituzione, che ha costituito oggetto di un emendamento governativo al presente provvedimento». ![]()
Il secondo reato di cui è accusato Berlusconi è concussione, articolo 317 del codice penale nella sua formulazione approvata con la legge 26 aprile 1990: «Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».
Nel caso dell’inchiesta in questione, si riferisce alla telefonata alla Questura di Milano del 27 maggio scorso con cui, secondo l’accusa, la polizia sarebbe stata indotta a liberare Ruby prima che fosse conclusa la procedura di identificazione e ad affidarla immediatamente a un “delegato” di Berlusconi (Nicole Minetti) in contrasto con quanto stabilito dal giudice dei minori che ne aveva stabilimento l’inserimento in una comunità.
La concussione contestata sarebbe “per induzione” e non “per costrizione”: Berlusconi non avrebbe ordinato formalmente di rilasciare la minore e di affidarla alla Minetti ma avrebbe fatto leva sul proprio ruolo e sulla propria qualità di Presidente del consiglio per influenzare indebitamente le forze dell’ordine, anche mentendo sull’identità della ragazza («è la nipote di Mubarak»).
2. Su che cosa si basa l’accusa?
Le circa 300 pagine scritte dai tre Pm che conducono l’indagine (Boccassini, Forno e Sangermano) sono, nella loro interezza, a disposizione soltanto della procura stessa e della difesa del premier.
da Otto e Mezzo di La7 del 17 gennaio 2011
Audio della Intervista alla magistrata minorile Annamaria Fiorillo, a cura di Lucia Annunziata, Rai 3 “in ½ h”
Raccolgo negli schedari di PolSer questa intervista per informazione didattica su:
- azione penale minorile e concorrenza di istituzioni in caso di reato penale: Magistratura (in questo caso servizi minorili della amministrazione della giustizia), Questura (nel ruolo qui di agenti della polizia giudiziaria), Ministero degli Interni
- interferenze del Governo sulla attività della Magistratura
- ruolo del magistrato minorile di turno in caso di fermo per reato di una minorenne
- riflessioni sull’art 18 bis del Codice Minorile:
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all’esercente la potestà dei genitori o all’affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore.
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all’accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l’esercente la potestà dei genitori o l’eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne.
- L’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti dell’obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.
- Quando non è possibile provvedere all’invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l’obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.
Ciascuno giudichi o per aver visto questa intervista o per averla ascoltata
Varato il disegno di legge che cancella differenze tra figli legittimi e naturali
In futuro non ci saranno più differenze fra figli naturali e legittimi. È quanto ha annunciata il sottosegretario Giovanardi nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2010, che ha approvato il disegno di legge delega, in materia di filiazione, che dovrà ora essere esaminato dal Parlamento. Fra i punti più rilevanti del provvedimento segnaliamo: dal concetto di potestà dei genitori si passa al concetto delle relazioni che intercorrono tra genitori e figli; accanto ai doveri dei genitori previsti dalla Costituzione, è introdotto il diritto del figlio ad essere assistito moralmente, a crescere con la propria famiglia, ad avere rapporti con i parenti e ad essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano; è introdotto il principio della unicità dello stato giuridico di figlio, per cui le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli, senza distinzioni; sono messe sullo stesso piano la disciplina sulle successioni e quella sulle donazioni; è introdotta la nozione di abbandono, qualora la mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia abbia gravemente compromesso la crescita del minore; infine, le condizioni di indigenza dei genitori non potranno costituire un ostacolo al diritto del minore a vivere nella propria famiglia.
La Crisi Familiare: Affidamento Dei Figli E Profili Patrimoniali
LA CRISI FAMILIARE: AFFIDAMENTO DEI FIGLI E PROFILI PATRIMONIALI
seminario di studio 7 ore
9.30-13.00/14.00-17.30
MILANO 5 MARZO 2010
ROMA 19 MARZO 2010
BOLOGNA 14 MAGGIO 2010 (7 crediti formativi)













