Caso Englaro: gip Udine archivia posizione padre ed equipe sanitaria
Pubblicato: 16 gennaio 2010 Filed under: Senza categoria | Tags: testamento biologico Lascia un commento »Si chiude con un decreto di archiviazione l’iter che ha visto il padre di Eluana Englaro, Beppino, e l’equipe sanitaria composta da 13 persone (l’anestesista Amato De Monte e altri 12 operatori) indagate per l’ipotesi di reato di omicidio volontario dopo la morte della donna, avvenuta a Udine il 9 febbraio 2009 presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona La Quiete, dopo 17 anni di coma vegetativo. Come è noto, l’equipe aveva applicato il protocollo stabilito dalla Corte d’Appello di Milano,
segue qui:
Caso Englaro: gip Udine archivia posizione padre ed equipe sanitaria
Albano Ugo Floridia Rita Lisi Patrizia Martinelli Nicola, La dignità nel morire Intervento sociale, bioetica, cura del fine vita, Edizioni La Meridiana 2009
Pubblicato: 15 gennaio 2010 Filed under: LIBRI NEWS, Salute e Malattia, Vita/Morte | Tags: testamento biologico 1 Commento »“Uno Stato che saprà rispettare le scelte di fine vita, sarà più capace di rispettare le tante straordinarie vite che siamo.”
Piergiorgio WelbyOggi, “assistere i morenti” rappresenta un dovere fondamentale della società civile nei confronti delle persone. Il fenomeno è nuovo perché oggi si muore sempre più spesso in ospedale lontano da casa e dall’affetto dei propri cari. E l’ospedale, costretto ad accogliere molti malati in fase terminale, si trova impreparato. Un tempo l’assistenza alle persone gravemente malate era un compito che ricadeva sulle famiglie, mentre oggi tra la struttura sanitaria e la famiglia si genera una frattura. Il malato, così, si trova affidato alle cure di un’istituzione sanitaria, pubblica o privata, che dispone di mezzi e personale specializzato, ma non in grado di compensare la perdita delle relazioni umane. Si muore in stanze d’ospedale impersonali, male e soli. L’isolamento che circonda colui che sta per morire non è solo un fenomeno psicologico ma è soprattutto una conseguenza del nostro modo di organizzare il momento della morte. Questo contesto configura un ambito assolutamente inedito eppure cruciale in cui collocare l’azione di un servizio sociale che operi per ricucire la frattura relazionale tra il paziente, i suoi cari e il sistema sanitario. In quella frattura si consumano, infatti, decisioni di straordinaria densità sul fine vita.
Titolo La dignità nel morire Sottotitolo Intervento sociale, bioetica, cura del fine vita Collana premesse… per il cambiamento sociale a cura di Albano Ugo Floridia Rita Lisi Patrizia Martinelli Nicola Anno 2010 ISBN 978-88-6153-121-5 Prezzo € 14,50 € 11,60
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Risparmio: €2,90Quarta di copertina
Maria Grazia Scacchetti, QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DA ESEGUIRE PER CONSEGUIRE LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CHE GARANTISCA IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE SUI TRATTAMENTI SANITARI?
Pubblicato: 22 novembre 2009 Filed under: amm. sostegno | Tags: testamento biologico Lascia un commento »Tommaso Cerno, Eluana, la verità | L’espresso
Pubblicato: 19 novembre 2009 Filed under: Senza categoria | Tags: testamento biologico Lascia un commento »…. Eluana non poteva risvegliarsi. No, sarebbe rimasta per sempre prigioniera nelle tenebre del suo stato vegetativo persistente. La miracolosa ripresa che in molti hanno teorizzato, alla tv e sui giornali, non era possibile. Almeno non per la scienza. Ora si sa. Già quella notte del gennaio 1992, quando sbandò con l’auto sul ghiaccio tornando da una festa fra amici, Eluana subì un “danno irreversibile”. Non sono più gli avvocati della famiglia Englaro ad affermarlo. E non sono i medici che l’hanno presa in cura per 17 anni a mostrare diagnosi tutte concordi nel confermare che non ci fossero speranze. Stavolta a dircelo è proprio lei, Eluana Englaro. Con l’unico, tragico messaggio che il suo cervello di ragazza, diventata donna senza saperlo, ha potuto trasmetterci dopo lo schianto. Parla attraverso gli esami encefalici, l’ulteriore indagine disposta a maggio dalla Procura di Udine per sgombrare ogni dubbio sulla morte del 9 febbraio alla clinica ….
l’intero articolo qui:
Eluana, la verità | L’espresso
Testamento di vita di Gabriele De Ritis, rilasciato il 7 febbraio 2009. : Ai confini dello sguardo
Pubblicato: 17 novembre 2009 Filed under: Senza categoria | Tags: testamento biologico Lascia un commento »Diritto alla salute e consenso informato (sent. n. 438/2009) – D. Cevoli
Pubblicato: 27 ottobre 2009 Filed under: Senza categoria | Tags: testamento biologico Lascia un commento »Conferenza stampa di illustrazione della delibera per l’istituzione del registro comunale dei testamenti biologici | RadioRadicale.it
Pubblicato: 13 ottobre 2009 Filed under: Senza categoria | Tags: testamento biologico Lascia un commento »Conferenza stampa di illustrazione della delibera per l’istituzione del registro comunale dei testamenti biologici
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Giornata di studi sui principali temi giuridici ed amministrativi legati alle nuove norme in materia di dichiarazioni anticipate di volontà, in discussione in Parlamento. | RadioRadicale.it
Pubblicato: 3 ottobre 2009 Filed under: Senza categoria | Tags: testamento biologico Lascia un commento »Apertura dei lavori: Guido Trombetti (rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”), Massimo Marrelli (presidente del Polo delle Scienze Umane e Sociali Università degli Studi di Napoli Federico II), Luciano Mayol (presidente del Polo delle Scienze e tecnologie per la vita Università degli Studi di Napoli Federico II), Raffaele Feola (preside della Facoltà di Scienze Politiche Università “Federico II”), Armando Masucci (presidente Onorario “Amici Eleonora Onlus”), Elio Palombi (ordinario di Istituzioni di Diritto e Procedura penale Università Federico II), Margherita Rocco, Maria Rita Vigilante, Mina Welby, Beppino Englaro, Marco De Marco (direttore del Corriere del Mezzogiorno), Antonio Paravia (PdL), Nello Formisano (IdV), Raffaele Calabrò (PdL), M. Antonietta Coscioni (PD Radicali), Ignazio Marino (PD), Domenico Di Virgilio (PdL – Camera dei Deputati). Coordina: Giovanni Persico (preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Napoli Federico II)
TAR LAZIO, Sentenza n. 8650/2009, sulla giurisdizione del g.o. in caso di impugnazione del provvedimento del Min. della Salute contenente la disciplina della nutrizione e idratazione per le persone in stato vegetativo permanente – stato – documentazione -
Pubblicato: 22 settembre 2009 Filed under: Senza categoria | Tags: testamento biologico Lascia un commento »Giovanni Sartori,, Il testamento senza volontà – Corriere della Sera
Pubblicato: 16 settembre 2009 Filed under: Senza categoria | Tags: testamento biologico Lascia un commento »Come è ovvio, i miei diritti di libertà sono limitati e delimitati dai diritti di libertà degli altri. Cioè, io sono libero finché non invado e danneggio la libertà altrui. E viceversa. L’unica eccezione, l’unico diritto di libertà assoluto, che spetta soltanto a me perché è soltanto «solitario», è il mio diritto di morire (di morte naturale) come scelgo. Pertanto la novità, l’inedito, è che si vuole persino negare la libertà di morire senza inutili sofferenze e prolungate agonie. Sia chiaro: questa imposizione, questa illibertà, esisterebbe solo da noi.
- vai all’articolo:
Il testamento senza volontà – Corriere della Sera
Presentazione del libro “Eluana Englaro. La contesa sulla fine della vita”
Pubblicato: 30 agosto 2009 Filed under: Senza categoria | Tags: testamento biologico Lascia un commento »Fini affronta anche la questione “biotestamento” e promette che farà «il possibile per correggere il testo alla Camera». – Corriere della Sera
Pubblicato: 28 agosto 2009 Filed under: Senza categoria | Tags: testamento biologico Lascia un commento »BIOTESTAMENTO – Fini affronta anche la questione “biotestamento” e promette che farà «il possibile per correggere il testo alla Camera». «Non credo che si tratti di favorire la morte – spiega – ma di prendere atto della impossibilità di impedirla, affidando all’affetto dei familiari e alla scienza dei medici la decisione». «Non voglio fare nessuna crociata contro i cattolici, per i quali ho il massimo rispetto – afferma – ma chi dice che su queste questioni decide la Chiesa e non il Parlamento per me è un clericale. Io dico di no, spetta al Parlamento decidere». «Ogni cittadino e ogni parlamentare – ribadisce – deve rispondere alla sua personale coscienza. Su questioni relative alla vita e alla morte non ci può essere un vincolo di maggioranza o di partito». Ma per l’Udc Fini sbaglia perché «un presidente della Camera non è chiamato a correggere, ma ad agire nel rispetto del suo ruolo istituzionale e a farsi garante della volontà del Parlamento». Luisa Capitanio Santolini aggiunge anche che «ci aspettiamo che la Camera possa lavorare tranquillamente e senza alcuna interferenza sul testo uscito dal Senato, nel quale stata trovata la giusta mediazione tra le posizioni per fare una buona legge sul fine vita».
Monito di Fini sull’immigrazione: «L’approccio emotivo è miope» – Corriere della Sera
Il “caso Englaro”: un viaggio alle origini dello Stato di diritto e ritorno – T. Groppi, Newsletter Forum Quaderni Costituzionale
Pubblicato: 25 maggio 2009 Filed under: Senza categoria | Tags: testamento biologico Lascia un commento »Alleanza Cattolica – aree tematiche – Materiali sul tema dell’eutanasia e sul caso Eluana Englaro
Pubblicato: 26 aprile 2009 Filed under: eutanasia | Tags: testamento biologico Lascia un commento »Alleanza Cattolica
aree tematicheMateriali sul tema dell’eutanasia e sul caso Eluana Englaro
Alleanza Cattolica – aree tematiche – Materiali sul tema dell’eutanasia e sul caso Eluana Englaro
Bioetica tra morali e diritto – Patrizia Borsellino – Raffaello Cortina Editore
Pubblicato: 20 marzo 2009 Filed under: PMA Procr Med Ass | Tags: testamento biologico Lascia un commento »Sentenze in forma di legge? Il caso Englaro e la lezione americana nella vicenda di Terri Schiavo – Chiara Bologna
Pubblicato: 11 marzo 2009 Filed under: Senza categoria | Tags: testamento biologico Lascia un commento »Sentenze in forma di legge?
Il caso Englaro e la lezione americana della vicenda di Terri Schiavo.
di Chiara Bologna *
(25 febbraio 2009)
Sentenze in forma di legge? Il caso Englaro e la lezione americana nella vicenda di Terri Schiavo – Chiara Bologna
Biopolitica: il punto di vista di Emanuele Severino
Pubblicato: 1 marzo 2009 Filed under: Severino Emanuele | Tags: testamento biologico Lascia un commento »… nessuno ha in mano la verità. Non essendo la nostra cultura in grado di esibire verità assolute, allora rimangono le fedi contrapposte. E le fedi sono violenze, perchè la fede è volere che il mondo abbia un senso piuttosto che un altro …
… sta succedendo che la presenza dei cattolici sulla scena politica complica le cose. Quando vanno a destra, complicano la vita alla destra, quando vanno a sinistra complicano la vita alla sinistra …
… il laicismo si presenta sulla scena politica con la stessa dogmaticità con cui si presentano la chiesa cattolica ed i cattolici …
sia i laici che la chiesa devono fare i conti con la tecnica. Ma la tecnica, da sola, non vede i propri limiti …
Da Otto e Mezzo del 7 febbraio 2009
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Il caso Eluana Englaro, Otto e mezzo 7 febbraio 2008
Pubblicato: 1 marzo 2009 Filed under: Senza categoria | Tags: testamento biologico Lascia un commento »Il caso Eluana Englaro, Otto e mezzo 7 febbraio 2008
Lo schema di testo unificato “Calabrò” su consenso e dichiarazioni anticipate – C. Casonato
Pubblicato: 22 febbraio 2009 Filed under: Senza categoria | Tags: testamento biologico Lascia un commento »Lo schema di testo unificato “Calabrò” su consenso e dichiarazioni anticipate – C. Casonato
Riflessioni sul “caso Englaro” – C. Salazar
Pubblicato: 22 febbraio 2009 Filed under: Senza categoria | Tags: testamento biologico Lascia un commento »Riflessioni sul “caso Englaro” – C. Salazar
Il caso Eluana Englaro – Google Ricerca Libri
Pubblicato: 17 febbraio 2009 Filed under: LIBRI NEWS, Vita/Morte | Tags: testamento biologico Lascia un commento »Il caso Eluana Englaro Di Maurizio MoriPubblicato da Pendragon, 244 pagine
Il caso Eluana Englaro – Google Ricerca Libri
«Volevano il golpe, così l’ho sventato» – Corriere della Sera
Pubblicato: 11 febbraio 2009 Filed under: Senza categoria | Tags: testamento biologico Lascia un commento »È stata una vicenda estrema, come la determinazione di Beppino Englaro a compiere la volontà della figlia. Quell’uomo è un simbolo di speranza, perché ha dimostrato che in questo Paese c’è ancora spazio per persone che credono ai prìncipi e alle regole. Per questo rimango convinto che ne sia valsa la pena».
«Volevano il golpe, così l’ho sventato» – Corriere della Sera
Natalia Aspesi, Giù le mani da quel corpo
Pubblicato: 9 febbraio 2009 Filed under: Senza categoria | Tags: testamento biologico Lascia un commento »Giù le mani da quel corpo | Associazione Luca Coscioni
Caso Englaro, T.A.R. Lombardia – Milano Sezione III Sentenza 26 gennaio 2009, n. 214
Pubblicato: 9 febbraio 2009 Filed under: Senza categoria | Tags: testamento biologico Lascia un commento »T.A.R.
Lombardia – Milano
Sezione III
Sentenza 26 gennaio 2009, n. 214
(Pres. Giordano, Est. Simeoli)
ha pronunciato la seguente
decisione
il ricorso 2443/2008 proposto da: ..IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI TUTORE DI …, rappresentato e difeso dagli avvocati; …e .., con domicilio eletto in …presso …
contro
REGIONE , rappresentata e difesa dagli avvocati: …e .. con domicilio eletto in …, Avv. … via …presso la sua sede e nel confronti di …. IN QUALITÀ DI CURATORE SPEDALE DI … , rappresentata e difesa da: , con domicilio eletto in … via n.45
e nei confronti di AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE “, non costituita in giudizio per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, dell’atto del DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE SANITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE, adottato in data 3 settembre 2008, concernente il trattamento sanitario della ricorrente, nonché di ogni altro atto connesso, e per il risarcimento dei danni, materiali e immateriali, subiti e subendi dal ricorrente.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrente, con separato atte notificato in data 30 dicembre 2008 e depositate in data 31 dicembre 2003;
Visto l’atto di costitu2ione in giudizio di: REGIONE e di ****;
vista le memoria dalla parti;
Udito il relatore Ref. DARIO SIMEOLI e uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Visto l’art. 26, comma 4 della legge n, 1034 del 5 dicembre 1971;
Sentite sul punto le parti e ritenuto che sussistono i presupposti di legge per la definizione dal giudizio mediante sentenza in forma semplificata.
FATTO E DIRITTO
1. Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art. 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come modificato dall’art. 9 l. 21 luglio 2000 n. 205), adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante la completezza dell’istruttoria, l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio e avendo il Presidente del Collegio rese edotte le parti di tale eventualità.
2. …, padre e tutore di … , da moltissimi anni in stato vegetativo permanente a seguito di grave trauma cranico encefalico riportato in un incidente stradale, con istanza del 19 agosto 2008, chiedeva all’Amministrazione Regionale della , di indicare la struttura del servizio sanitario regionale presso cui procedere all’esecuzione del decreto della Corte di Appello di … pronunciato il 25 giugno 2008 e depositato il 9 luglio 2008, con il quale si nega che il personale del Servizio Pubblico Sanitario Regionale possa procedere, all’interno di una delle strutture, hospica compresi, alla sospensione del sostegno vitale (idratazione ed alimentazione artificiale) di cui goda l’ammalato in stato vegetativo permanente il quale, tramite manifestazione di volontà del Tutore ed autorizzazione del Giudice Tutelare, intenda rifiutare tale trattamento. L’amministrazione afferma, all’uopo, che, ponendo in essere siffatta condotta, il personale sanitario, ivi operante, “verrebbe meno ai propri obblighi professionali e di servizio, anche in considerazione del fatto che il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione non contiene un obbligo formale a carico di soggetti o enti individuati”.
3. Sulla questione dianzi indicata sussiste, senza alcun dubbio, la giurisdizione ratione materiae di questo Tribunale ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 80/1998. Difatti, la valutazione della Amministrazione Regionale, nella qualità di soggetto titolare della funzione amministrativa di organizzazione del Servizio Pubblico Sanitario Regionale, avente ad oggetto l’identificazione dei compiti allo stesso pertinenti, si inserisce in una fase del rapporto amministrativo attinente al momento prettamente organizzativo del servizio pubblico, concretatesi nello svolgimento del potere ad esso assegnato.
Nessun rilievo, sul punto, può avere qualsivoglia considerazione sul formante di diritto soggettivo ovvero sul rango costituzionale della posizione soggettiva dedotta, dal momento che, in tema di diritti fondamentali tutelati dalla Carta Costituzionale, ove si versi nella materie riservate alla giurisdizione esclusiva (come, per l’appunto, in caso di servizio pubblico), compete ai giudici naturali della legittimità l’esercizio della funzione pubblica la cognizione delle relative controversie in ordine alla sussistenza dei diritti vantati ed al contemperamento degli stessi in rapporto all’interesse generale pubblico sempreché, beninteso, la loro incisione dia dedotta come effetto di una manifestazione di volontà o di un comportamento materiale espressione di poteri autoritativi di cui si denunci la contrarietà alla legge (cfr. Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187). Nessun principio e norma, infatti, riserva esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente protetti (Corte Cost., 27 aprile 2007 n. 140).
Invero, gli argomenti della difesa regionale dedicati alla nullità dell’atto rimandano alla teoretica del carattere incomprimibile dei diritti fondamentali che, all’unisono, il diritto positivo ed il pensiero giuridico non ritengono più valido criterio discriminante gli ordini giurisdizionali ove il riparto sia fissato dal legislatore per materie, unicamente rilevando, in quest’ultimo caso, che la pubblica amministrazione si contrapponga all’individuo nella sua veste di autorità (Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 204).
Il giudice amministrativo, in definitiva, detiene nella presente vicenda tutti i poteri idonei ad assicurare piena tutela, per equivalente o in forma specifica, alla lesione dei diritti fondamentali asseritamene sofferta in dipendenza dell’illegittimo esercizio del potere pubblico.
4. Nell’ottobre del 2007, la Suprema Corte di Cassazione (Sez. I, 16 ottobre 2007 n. 21748), con riguardo alla tragica vicenda di … , ha enunciato importanti principi di diritto di cui occorre, sia pure sinteticamente, riproporre lo svolgimento.
Il principio costituzionale del “consenso informato” (art. 32 Cost.), sta alla base del rapporto medico – paziente e costituisce norma di legittimazione del trattamento sanitario. Ad esso è correlata non solo la facoltà del paziente di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. Il rifiuto delle terapie mediche, anche quando conduca alla more, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segue il suo corso naturale.
Posto che l’esigenza di tutelare dei valori di libertà e dignità della persona sono realizzabili anche dall’incapace, avvalendosi degli strumenti posti a suo presidio (art. 357 c.c., ss art. 424 c.c.), deve ritenersi che all’individuo che, prima di cadere irreversibilmente nello stato di totale ed assoluta incoscienza, tipica dello stato vegetativo permanente, abbia manifestato, in forma espressa o anche attraverso i propri convincimenti, il proprio stile di vita e i valori di riferimento, l’inaccettabilità dell’idea di un corpo destinato , grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla mente, l’ordinamento dà la possibilità di far sentire la propria voce in merito alla disattivazione di quel trattamento attraverso il rappresentante legale. L’alimentazione e l’idratazione artificiali con sondino nasogastrico integrano prestazioni poste in essere da medici, che sottendono un sapere scientifico e che consistono nella somministrazione di preparati implicanti procedure tecnologiche. Esse, quindi, costituiscono un trattamento sanitario, le cui sospensione non configura un’ipotesi di eutanasia omissiva, ma può essere legittimamente richiesta nell’interesse dell’incapace.
Ne consegue il seguente dictum: in presenza di malato da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, tenuto artificialmente in vita biologica non cognitiva mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione e idratazione, il giudice, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario sempre che: a) la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno a una percezione del mondo esterno; e b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona.
4.1. La Corte di Appello di …, con decreto in data 9 luglio 2008, in dichiarata applicazione, in sede di rinvio, del principio di diritto enunciato nella predetta sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748 della Suprema Corte, ha accolto l’istanza congiunta del tutore (il padre) e del curatore speciale di … volta ad ottenere l’autorizzazione a disporre l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale (di quest’ultima) realizzato mediante alimentazione con sondino nasogastrico. La Corte territoriale, in diversa composizione, quale designata giudice di rinvio, in esito all’indagine così demandata, ha, sul punto, espresso quindi il convincimento che le prove assunte, “attendibili, univoche, efficaci e conferenti”, autorizzassero la conclusione della “correttezza della determinazione volitiva del legale rappresentante dell’incapace nella sua conformità alla presumibile scelta che, nelle condizioni date, avrebbe fatto anche e proprio la rappresentata, di cui al tutore si fa e deve farsi portavoce”.
Da ultimo, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con pronuncia del 13 novembre 2008, n. 27145, ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso il predetto decreto emesso dalla Corte d’Appello.
5. Il fondamento giuridico ed etico del pronunciamento della Suprema Corte nonché l’accertamento di fatto condotto dalla Corte di Appello di … (teso a ricostruire, sulla scorta del vissuto, la volontà di … ), non spetta a questo Tribunale indagare.
Spetta a questo Giudice, invece, giudicare se sia rispettosa del principio di legalità, sul cui è edificato lo Stato di diritto, l’enunciazione della Amministrazione Regionale della secondo cui il potere giuridico riconosciuto e … dal Giudice Tutelare di rifiutare le cure per la propria figlia non possa trovare alcuno svolgimento nei confronti di soggetto assistito dal Servizio Pubblico Sanitario Regionale giacché l’attuazione materiale di tale potere giuridico costituirebbe una violazione degli obblighi professionali e di servizio.
5.1. Il massimo organo giurisdizionale dello Stato italiano ha ritenuto, all’esito della attività di interpretazione del diritto oggettivo che ad esso massimamente compete, di enucleare e riconoscere in capo a ciascun individuo il diritto assoluto a rifiutare le cure ad esso somministrate in qualunque fase de trattamento e per qualunque motivazione filosofica, religiosa, etica; ove sussistano le condizioni sopra descritte, anche nel caso di persona in stato vegetativo permanente. La Corte di Appello di … ha, poi, accertato in capo a … tutti i presupposti per l’attribuzione del potere giuridico di rifiutare le cure per la propria figlia.
Costituisce principio di diritto risalente e radicato nella cultura giuridica, quello secondo cui il Giudice anche in assenza di una norma positiva espressa, non potrebbe mai ritenersi assolto dal dovere di decidere sulla richiesta di accertamento del diritto invocato dal soggetto di diritto (c.d. divieto del non liquet) giacché, attraverso la tecnica di interpretazione, egli deve sempre “dare conto” della esistenza o meno del diritto a chi lo interpella.
La regola di diritto, ermeneuticamente desunta dall’ordinamento giuridico ed applicata nel caso concreto della giurisprudenza, non ha minore effetto conformativo dell’ordinamento generale di quella promanante dalle fonti scritte, almeno sino a quando essa non sia sconfessata dal Legislatore al quale, chiaramente, non è precluso introdurre una eventuale diversa esplicita previsione, ove ritenuta maggiormente espressiva della sensibilità del popolo italiano, finanche intesa a travolgere i giudicati già formatisi, contenendo quest’ultimi norme giuridiche aventi lo stesso rango delle norme di legge recanti interpretazione autentica (Cass. 7 aprile 1978 n. 1598; Cass. 11 aprile 2000, n. 4630).
Dall’ottobre 2007 ad oggi, il Parlamento, ovvero l’organo istituzionale preminente ed espressivo della sovranità popolare, non ha assunto alcuna iniziativa per sconfessare il convincimento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, ma si è limitata a proporre due ricorsi (sollevati dalla Camera dei deputati a dal Senato della Repubblica) per conflitto di attribuzione avverso la Corte di Cassazione e la Corte di Appello di … (appunto in relazione alla determinazione e all’applicazione del principio di diritto che consente, a determinate condizioni, l’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali), entrambi dichiarati inammissibili dalla Consulta per l’insussistenza del requisito oggettivo, in quanto non aventi per oggetto la delimitazione di sfere di attribuzioni determinate dalla Costituzione, bensì l’invocazione di errori presuntivamente commessi nello svolgimento dell’attività giurisdizionale (Corte Cost., 8 ottobre 2008, n. 334).
5.2. Nel contesto appena descritto, la nota del 16 dicembre 2008, a firma del MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, rappresenta il convincimento, senza dubbio autorevole perché proveniente dal vertice dell’Amministrazione Ministeriale, ma comunque inidoneo, secondo i principi generali sulle fonti, ad intaccare il quadro del diritto oggettivo come ricostruito con la forza e l’efficacia propri del provvedimento giurisdizionale.
Inoltre il principio di non discriminazione del disabile di cui alla CONVENZIONE O.N.U. SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’, richiamato nella nota medesima, oltre ad essere principio agevolmente desumibile dalla esegesi della Carta Costituzionale Italiana, non contraddice affatto il diritto al rifiuto di cure da parte dell’incapace giacchè, al contrario se si seguisse l’impostazione ministeriale, ovvero se al disabile (incapace) non fosse riconosciuto tale diritto, proprio allora egli sarebbe ingiustamente discriminato nell’esercizio di una libertà costituzionale.
5.3. L’obiezione della Regione, per la quale la sentenza della Cassazione non farebbe “stato” nei suoi confronti, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, non coglie nel segno.
I provvedimenti assunti in sede di giurisdizione volontaria non contenziosa, essendo preordinati all’esigenza prioritaria della tutela degli interessi e revocabili e modificabili in ogni momento dall’autorità giudiziaria, sono normalmente inidonei ad assumere carattere di definitività ed efficacia di giudicato. Al contrario, le procedure camerali, che si concludano con un provvedimento di natura decisoria su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, sono anch’esse suscettibili di acquistare autorità di giudicato (Cass. 16 aprile 2003, n. 6011).
Al fine di sussumere in quest’ultima ipotesi anche il provvedimento camerale pronunciato dei confronti di … , potrebbe richiamarsi il difetto di ulteriore impugnabilità nel merito, il fatto di avere ad oggetto una decisione su diritti soggettivi costituzionali e, soprattutto, la circostanza che il ricorso ex art. 111 Cost. è stato ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte, tale ammissibilità potendo predicarsi solo in caso di impugnativa riguardante diritti avverso una decisione atta a divenire definitiva (il che, come affermato dal Giudice del rinvio, implica che i presupposti accertamenti di fatto siano divenuti definitivi e immodificabili).
In ogni caso, a prescindere da ogni considerazione sulla discussa tematica inerente il carattere decisorio meno dell’accertamento prodromico ad una autorizzazione del giudice camerale, si ricorda che, con la presente pronuncia, non si intende portare materialmente ad esecuzione un titolo giuridico, ma sindacare la legalità dell’azione provvedimentale amministrativa che ritenga di potere preventivamente negare ad un assistito l’esercizio di una libertà conferita dall’ordinamento civile.
Su questo versante, il Collegio ricorda che il Giudice Tutelare effettua una valutazione di opportunità in ordine alla gestione di interessi a sé esclusivamente devoluti. La pronuncia, contenente l’accertamento di un diritto soggettivo al fine di conferire il relativo potere di esercizio, costituisce essa stessa il requisito della fattispecie costitutiva del diritto. Pure nel caso di trasposizione in sede contenziosa di siffatta autorizzazione (si ipotizzi l’opposizione materiale del medico all’esercizio del diritto autorizzato), al giudice del contenzioso sarebbe comunque preclusa l’indagine sul merito delle scelte effettuate dal giudice camerale; merito il cui riesame potrebbe essere provocato dallo stesso giudice camerale in via di revoca (art. 742 c.p.c.), ad istanza del tutore e curatore; la ripartizione di funzioni tra la giurisdizione contenziosa e quella non contenziosa comporta che la prima non possa mai esercitare poteri sostitutivi sulle valutazioni, che la legge riserva al giudice camerale, cosicché la efficacia definitiva (nel senso di non più impugnabile ma solo revocabile ad istanza del titolare del diritto inciso) del decreto della Corte di Appello di … produce, sul punto, un effetto di preclusione quantomeno “equivalente” a quello di un giudicato (in tal senso, anche l’opinione di App. …, decreto 9 luglio 2008).
In definitiva, la pronuncia del Giudice Tutelare ottenuta da … ha prodotto un effetto “sostantivo” nell’ordinamento generale che nessuno, se non il Giudice tutelare su istanza del titolare del diritto inciso (… tramite tutore o curatore), può disconoscere. L’amministrazione che disconosca siffatto effetto si pone in contrasto con l’ordinamento giuridico.
5.4. Le affermazioni dell’Amministrazione secondo cui il Servizio sanitario nazionale non sarebbe obbligato a prendere in carico un paziente che a priori rifiuti le cure necessarie a tenerlo in vita e secondo cui il personale medico non potrebbe dare corso alla volontà di rifiutare le cure, pena la violazione dei propri obblighi di servizio, non appaiono conformi ai principi che regolano la materia di cui si è sopra dato conto.
Il diritto costituzionale di rifiutare le cure, come descritto dalla Suprema Corte, è un diritto di libertà assoluto, il cui dovere di rispetto si impone erga omnes, nei confronti di chiunque intrattenga con l’ammalato il rapporto di cura, non importa se operante all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata.
La manifestazione di tale consapevole rifiuto rende quindi doverosa la sospensione si mezzi terapeutici il cui impiego non dia lacuna speranza di uscita dallo stato vegetativo in cui versa la paziente e non corrisponda con il metodo dei valori e la visione di vita dignitosa che è propria del soggetto.
Qualora l’ammalato decida di rifiutare le cure (ove incapace, tramite rappresentante legale debitamente autorizzato dal Giudice Tutelare), tale ultima manifestazione di rifiuta farebbe immediatamente venire meno il titolo giuridico di legittimazione del trattamento sanitario (ovvero il consenso informato), costituente imprescindibile presupposto di liceità del trattamento sanitario medesimo, venendo a sorgere l’obbligo giuridico (prima ancora che professionale o deontologico) del medico di interrompere la somministrazione di messi terapeutici indesiderati.
Come ha precisato la Suprema Corte, tale obbligo giuridico sussiste anche ovi si tratti di trattamento di sostegno vitale il cui rifiuto conduca alla morte, giacchè tale ipotesi non costituisce, secondo il nostro ordinamento, una forma di eutanasia (per tale dovendo intendersi soltanto il comportamento eziologicamente inteso ad abbreviare la vita e che causa esso positivamente la morte) bensì la scelta insindacabile del malato a che la malattia segua il suo corso naturale fino all’inesorabile exitus.
Sotto altro profilo, rifiutare il ricovero ospedaliero, dovuto in linea di principio da parte del SSN a chiunque sia affetto da patologie mediche, solo per il fatto che il malato abbia preannunciato la propria intenzione di avvalersi del suo diritto alla interruzione del trattamento, significa di fatto limitare indebitamente tale diritto.
L’accettazione presso la struttura sanitaria pubblica non può infatti essere condizionata alla rinuncia del malato ad esercitare un suo diritto fondamentale.
Né il rifiuto opposto dall’Amministrazione alla richiesta del sig. può giustificare in base a ragioni attinenti l’obiezione di coscienza.
Spetta infatti alla legge disciplinare compiutamente le modalità e i limiti entro cui possono assumere rilevanza i convincimenti intimi del singolo medico, ferma la necessità che la struttura ospedaliera garantisca comunque la doverosità dal “satisfacere officio”.
5.5. Ricoveratasi presso la strutture del servizio sanitario regionale individuata con le modalità di cui al successivo punto 5.6, … che, per sua stessa volontà (manifestata attraverso tutore e curatore di lei), intende lasciare scorrere le sue energie vitali seguendo il flusso degli accadimenti naturali, potrà esercitare il proprio diritto assoluto a rifiutare il trattamento sanitario consistente nell’idratazione e alimentazione artificiali e avrà altresì il diritto, a quel punto quale malata in fase terminale, e che le siamo apprestate tutte le misure, suggerite dagli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, atte a garantire un adeguato e dignitoso accadimento accompagnatorio della persona, durante tutto il periodo successivo alla sospensione del trattamento di sostegno vitale;
5.6. Conformandosi alla presente sentenza, l’Amministrazione Sanitaria, in ossequio dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e correttezza, dovrà indicare la struttura sanitaria dotata di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, tali sa renderla “confacente” agli interventi e alle prestazioni strumentali all’esercizio della libertà costituzionale di rifiutare le cure, onde evitare alla ammalata (ovvero al tutore e curatore di lei) di indagare in prima persona quale struttura sanitaria sia meglio equipaggiata al riguardo.
6. Sulla domanda risarcitoria originariamente proposta dal ricorrente, non vi è allo stato luogo a provvedere, stante la rinuncia alla stessa pronunciata all’udienza camerale (cfr. verbale del 22 gennaio 2009) dal procuratore del ricorrente.
7. Residua la questione delle spese per le quali è opportuno provvedere alla compensazione integrale tra le parti, stante l’estrema delicatezza della materia coinvolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la , Sez. III, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Caso Englaro, eutanasia, diritto alla vita, rifiuto delle cure, legittimità
noiseFromAmeriKa : Il Decreto Englaro di sabino patruno, 7 Febbraio 2009
Pubblicato: 9 febbraio 2009 Filed under: Senza categoria | Tags: testamento biologico Lascia un commento »Come purtroppo prevedibile, la vicenda umana di Eluana Englaro si sta trasformando in una occasione di lotta politica e mediatica che sta superando ogni ritegno e travolgendo ogni dignità. La si potrebbe definire farsesca se non fosse che ad essere coinvolti sono il corpo morente di una giovane donna e i principi della nostra Costituzione.
I fatti dell’ultim’ora ci dicono che il governo ha tentato di emanare un decreto legge per sancire l’obbligatorietà dell’alimentazione forzata in favore di pazienti incoscenti, anche nel caso in cui fosse accertata la loro volontà di segno contrario. Il Presidente della Repubblica ha fatto rispettare la Costituzione e si è rifiutato di firmare il decreto legge predisposto.
Per chi non ha dimestichezza con le leggi (anche se la Costituzione andrebbe conosciuta) ricordo che un decreto legge è un provvedimento di provenienza governativa che ha immediata efficacia di legge e deve essere confermato e approvato dal Parlamento entro sessanta giorni dalla sua emanzione. Poiché è un provvedimento che – nei fatti – esautora il Parlamento della sua funzione, che è quella di fare le leggi, la costituzione vuole che sia utilizzato soli in casi eccezionali di “necessità ed urgenza”.
Il Capo dello Stato deve controfirmare il decreto e, con ciò esercitando pienamente i suoi poteri notarili, può rifiutarsi di emanarlo quando il decreto non sia conforme alla Costituzione, per esempio se non ricorrono i requisiti di necessità o di urgenza ovvero quando il contenuto è palesemente contrario alla Costituzione. Il che è esattamente ciò che è avvenuto col “decreto Englaro”.
Come si legge infatti nel comunicato stampa del Quirinale (qui il testo integrale)
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha preso atto con rammarico della deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto-legge relativo al caso Englaro.
Avendo verificato che il testo approvato non supera le obiezioni di incostituzionalità da lui tempestivamente rappresentate e motivate, il Presidente ritiene di non poter procedere alla emanazione del decreto.
A fronte del rifiuto di Napolitano, il governo ha deciso di presentare un disegno di legge, identico al decreto rifiutato e da sottoporre alle Camere per una immediata approvazione, convocando il Parlamento in via d’urgenza. Ecco il testo, brevissimo, del disegno di legge:
“In attesa dell’approvazione della completa e organica disciplina legislativa sul fine vita, alimentazione e idratazione in quanto forme di sostegno vitale e fisologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi”.
La chiave di volta del provvedimento è nelle parole “in ogni caso”, quindi anche quando sia accertata la volontà del paziente “non in grado di provvedere a se stesso” di rifiutare l’alimentazione forzata. La legge che il Governo vuole far approvare in tre giorni è palesemente incostituzionale, dato che calpesta l’articolo 2 della costituzione, per il quale
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Calpesta inoltre anche: l’articolo 3,
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali
l’articolo 12,
Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge
l’articolo 32,
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana .
Oltre a violare l’articolo 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni..
e a buttare a mare decenni di sentenze della corte costituzionale e della corte di cassazione in materia di trattamenti terapeutici, consenso informato e diritto al rifiuto delle cure:
In tema di attività medico-chirurgica deve ritenersi che il medico sia sempre legittimato ad effettuare il trattamento terapeutico giudicato necessario per la salvaguardia della salute del paziente affidato alle sue cure, anche in mancanza di esplicito consenso, dovendosi invece ritenere insuperabile l’espresso, libero e consapevole rifiuto eventualmente manifestato dal medesimo paziente, ancorché l’omissione dell’intervento possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell’infermo e, persino, la sua morte. In tale ultima ipotesi, qualora il medico effettui ugualmente il trattamento rifiutato, potrà profilarsi a suo carico il reato di violenza privata (Sentenza n. 26446 del 2002)
In tema di attività medico-sanitaria, il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente non incontra un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita. Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c’è spazio – nel quadro dell’”alleanza terapeutica” che tiene uniti il malato ed il medico nella ricerca, insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno – per una strategia della persuasione, perché il compito dell’ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza; e c’è, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c’è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico. Né il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, giacché tale rifiuto esprime piuttosto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale. (Sentenza n. 21748 del 16-10-2007).
È una legge che, se sarà approvata, è destinata a morte certa davanti alla Corte Costituzionale, ma nel frattempo vuole sancire un principio aberrante che va bel oltre il caso della povera Eluana Englaro: noi non siamo padroni del nostro corpo e della nostra vita.
Qualcun altro lo è o, per lo meno, sta cercando di diventarlo usando violenza a quel poco che rimane dello stato di diritto nel nostro paese.
noiseFromAmeriKa : Il Decreto Englaro
Caso Eluana, parla l’ateo Jannacci: allucinante fermare le cure – Corriere della Sera
Pubblicato: 7 febbraio 2009 Filed under: Senza categoria | Tags: testamento biologico Lascia un commento »MILANO – Ci vorrebbe una carezza del Nazareno» dice a un certo punto, e non è per niente una frase buttata lì, nella sua voce non c’è nemmeno un filo dell’ironia che da cinquant’anni rende inconfondibili le sue canzoni. Di fronte a Eluana e a chi è nelle sue condizioni — «persone vive solo in apparenza, ma vive » — Enzo Jannacci, «ateo laico molto imprudente», invoca il Cristo perché lui, come medico, si sente soltanto di alzare le braccia: «Non staccherei mai una spina e mai sospenderei l’alimentazione a un paziente: interrompere una vita è allucinante e bestiale».
È un discorso che vale anche nei confronti di chi ha trascorso diciassette anni in stato vegetativo?
«Sono tanti, lo so, ma valgono per noi, e non sappiamo nulla di come sono vissuti da una persona in coma vigile. Nessuno può entrare nel loro sonno misterioso e dirci cosa sia davvero, perciò non è giusto misurarlo con il tempo dei nostri orologi. Ecco perché vale sempre la pena di aspettare: quando e se sarà il momento, le cellule del paziente moriranno da sole. E poi non dobbiamo dimenticarci che la medicina è una cosa meravigliosa, in grado di fare progressi straordinari e inattesi».
Ma una volta che il cervello non reagisce più, l’attesa non rischia di essere inutile?
«Piano, piano… inutile? Cervello morto? Si usano queste espressioni troppo alla leggera. Se si trattasse di mio figlio basterebbe un solo battito delle ciglia a farmelo sentire vivo. Non sopporterei l’idea di non potergli più stare accanto».
Sono considerazioni di un genitore o di un medico?
«Io da medico ragiono esattamente così: la vita è sempre importante, non soltanto quando è attraente ed emozionante, ma anche se si presenta inerme e indifesa. L’esistenza è uno spazio che ci hanno regalato e che dobbiamo riempire di senso, sempre e comunque. Decidere di interromperla in un ospedale non è come fare una tracheotomia…».
Cosa si sentirebbe di dire a Beppino Englaro?
«Bisogna stare molto vicini a questo padre».
Non pensa che ci possano essere delle situazioni in cui una persona abbia il diritto di anticipare la propria morte?
«Sì, quando il paziente soffre terribilmente e la medicina non riesce più ad alleviare il dolore. Ma anche in quel caso non vorrei mai essere io a dover “staccare una spina”: sono un vigliacco e confido nel fatto che ci siano medici più coraggiosi di me».
Come affronterebbe un paziente infermo che non ritiene più dignitosa la sua esistenza?
«Cercherei di convincerlo che la dignità non dipende dal proprio stato di salute ma sta nel coraggio con cui si affronta il destino. E poi direi alla sua famiglia e ai suoi amici che chi percepisce solitudine intorno a sé si arrende prima. Parlo per esperienza: conosco decide di ragazzi meravigliosi che riescono a vivere, ad amare e a farsi amare anche se devono invecchiare su un letto o una carrozzina».
Quarant’anni fa la pensava allo stesso modo?
«Alla fine degli anni Sessanta andai a specializzarmi in cardiochirurgia negli Stati Uniti. In reparto mi rimproveravano: “Lei si innamora dei pazienti, li va a trovare troppo di frequente e si interessa di cose che non c’entrano con la terapia: i dottori sono tecnici, per tutto il resto ci sono gli psicologi e i preti”. Decisero di mandarmi a lavorare in rianimazione, “così può attaccarsi a loro finché vuole”… ecco, stare dove la vita è ridotta a un filo sottile è traumatico ma può insegnare parecchie cose a un dottore. C’è anche dell’altro, però».
Che cosa?
«In questi ultimi anni la figura del Cristo è diventata per me fondamentale: è il pensiero della sua fine in croce a rendermi impossibile anche solo l’idea di aiutare qualcuno a morire. Se il Nazareno tornasse ci prenderebbe a sberle tutti quanti. Ce lo meritiamo, eccome, però avremmo così tanto bisogno di una sua carezza».
Caso Eluana, parla l’ateo Jannacci: allucinante fermare le cure – Corriere della Sera
Ignazio Marino, Il diritto di decidere da soli – cronaca – Repubblica.it
Pubblicato: 6 febbraio 2009 Filed under: Senza categoria | Tags: testamento biologico Lascia un commento »Il diritto di decidere da soli – cronaca – Repubblica.it


Caso Englaro – eutanasia – diritto alla vita – rifiuto delle cure – legittimità – struttura sanitaria
Esiste il diritto costituzionale a rifiutare le cure salvifiche.
L’amministrazione sanitaria deve indicare la struttura sanitaria dotata di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, tali sa renderla “confacente” agli interventi e alle prestazioni strumentali all’esercizio della libertà costituzionale di rifiutare le cure, onde evitare alla ammalata (ovvero al tutore e curatore di lei) di indagare in prima persona quale struttura sanitaria sia meglio equipaggiata al riguardo. (1-3)
(Fonte: Altalex Massimario 5/2009)