Appalto di prestazioni socio-sanitarie a Cooperative sociali: una Risoluzione delle Entrate conferma il doppio regime Iva per il 2013

Appalto di prestazioni socio-sanitarie a Cooperative sociali: una Risoluzione delle Entrate conferma il doppio regime Iva per il 2013

normativa di riferimento

L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Risoluzione n. 93/E del 13 dicembre 2013, ha ricordato il trattamento fiscale ai fini Iva applicabile alle prestazioni a carattere sanitario effettuate dalle Cooperative sociali alla luce delle modificazioni introdotte con la Legge n. 228/12 (vedi Entilocalinews n. 1 del 7 gennaio 2013), richiamando anche i chiarimenti già forniti con la Circolare n. 12/E del 2013 (vedi Entilocalinews n. 19 del 13 maggio 2013).

L’Agenzia ha ricordato in primo luogo che il n. 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/72, prevedeva l’applicazione dell’Iva ad aliquota 4% per “le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da Cooperative e loro Consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzione in genere”.

L’art. 1, comma 331, della Legge n. 296/06 (“Finanziaria 2007”), aveva stabilito che “il n. 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10 del predetto Decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo n. 41-bis) da Cooperative e loro Consorzi sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le Cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all’art. 10, comma 8, del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460”.

Successivamente, l’art. 1, commi da 488 a 490, della Legge n. 228/12 (“Legge di Stabilità 2013”) ha modificato la disciplina Iva delle suddette prestazioni.

In particolare:

– il comma 488 ha abrogato il richiamato n. 41-bis) e contestualmente introdotto il numero 127-undevicies) nella Tabella A, Parte III, del citato Dpr. n. 633/72, che prevede l’applicazione dell’Iva ad aliquota 10% per “le prestazioni di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, comma 1, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso n. 27-ter) da Cooperative sociali e loro Consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale”;

–   il successivo comma 489 ha soppresso il primo e secondo periodo del suddetto comma 331 dell’art. 1 della Legge n. 296/06;

–   il comma 490, infine, ha previsto che “le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013”.

La Circolare Entrate n. 12/E del 2013 ha precisato che, per effetto delle nuove disposizioni, viene meno (già a decorrere dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della “Legge di Stabilità 2013”), per le Cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 e i loro Consorzi, la possibilità di optare tra il regime Iva di esenzione e l’assoggettamento ad Iva con aliquota agevolata del 4%.

In base a quanto disposto dal novello n. 127-undevicies) e chiarito dalla citata Circolare n. 12/E, alle richiamate prestazioni di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, comma 1, del Dpr. n. 633/72, si applica l’aliquota ridotta del 10% solo nell’ipotesi in cui le prestazioni stesse siano rese da Cooperative sociali e loro Consorzi in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in generale (e, quindi, non a quelle eseguite direttamente) stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

La circostanza che l’applicazione del regime tributario introdotto dalla citata Legge n. 228/12 trovi applicazione per i “contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013”, secondo quanto disposto dal richiamato comma 490, “consente di affermare che quando le prestazioni in questione sono rese da Cooperative sociali (e loro Consorzi) mediante contratti di appalto e di convenzioni stipulati entro il 31 dicembre 2013, alle stesse resta alternativamente applicabile l’aliquota agevolata del 4% [di cui al soppresso n. 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633 del 1972] ovvero il regime di esenzione [di cui all’art. 10, comma 1, n. 18, del citato Dpr.]”.

E’ questo in realtà l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la presente Risoluzione sulla citata modifica normativa, che invece molti funzionari delle Agenzie territoriali avevano mal interpretato in questi mesi (a seguito di una lettura distorta di pag. 46 della Circolare n. 12/E del 2013) – contrariamente a quanto sostenuto dagli scriventi nelle pagine di questa Rivista – suggerendo alle Cooperative sociali il riaddebito agli Enti Locali committenti dell’Iva al 4% sulle fatture già emesse per le prestazioni effettuate nel 2013 sulla base dei contratti di appalto in essere.

Nella fattispecie in esame, la Cooperativa sociale interessata effettua “prestazioni sanitarie riabilitative” di cui al n. 18) dell’art. 10 del Dpr. n. 633/72 nei confronti di particolari categorie di soggetti (disabili fisici, psichici e sensoriali), rientranti tra quelle previste dal n. 27-ter) dell’art. 10 e, conseguentemente, dal n. 127-undevicies), Parte III, della Tabella A.

Pertanto, alle predette prestazioni la Cooperativa istante applicherà, rispettivamente:

–   l’Iva ad aliquota 10% ai sensi del n. 127-undevicies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, se rese “in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale” stipulati dopo il 31 dicembre 2013;

–   l’Iva ad aliquota 4%, ai sensi del soppresso n. 41-bis) della Tabella A, Parte II, del medesimo Decreto Iva, ovvero il regime di esenzione di cui all’art. 10 dello stesso, se rese “in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale stipulati entro il 31 dicembre 2013.

Lo stesso discorso vale ovviamente nel caso in cui il committente sia un Ente Locale e le prestazioni rientrino nei vari nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, quindi anche prestazioni proprie di asilo nido, casa di riposo, educative, ecc..

Si tenga presente peraltro che la “Legge di Stabilità 2014”, in discussione in questi giorni in Parlamento, con riferimento alle sole Cooperative sociali presumibilmente modificherà di nuovo la suddetta disciplina, riprevedendo l’applicazione dell’Iva ridotta al 4% anche per i contratti stipulati o rinnovati anche dopo il 31 dicembre prossimo, per cui la presente Risoluzione “nasce vecchia” e andrà tenuta in considerazione soltanto per pochi giorni. Prossimamente daremo conto in queste pagine della citata ulteriore novità normativa, una volta che la “Legge di Stabilità 2014” verrà approvata in via definitiva e pubblicata sulla G.U.

da

Appalto prestazioni socio sanitarie a coop sociali risoluzione.

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