Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118 (G.U. n. 97 del 27.04.2006)
Il provvedimento stabilisce che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano stabilmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale. Per quanto concerne gli enti ecclesiastici e di confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, si applicano le attuali norme limitatamente allo svolgimento di determinate attività, e a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del nuovo decreto. Viene inoltre precisato che nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ossia qualsiasi meccanismo mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un’influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell’ambito dell’impresa. E’ prevista da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la promozione di attività di raccordo degli uffici competenti, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca, esercitando altresì le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni da parte delle imprese sociali.
da: Rassegna legislativa.
