Argomentazioni
Il “caso Pescara” dimostra che serve «molta prudenza» ma anche «una valutazione seria dei dati che va fatta nei confronti di tutta la magistratura». Lo afferma Luciano Violante commentando la scarcerazione del sindaco di Pescara Luciano D’Alfonso.
“E’ necessario prima di tutto intervenire sui modelli organizzativi della giustizia e capire perché le stesse norme hanno effetti diversi a secondo delle sedi in cui vengono applicate”, spiega Violante. Poi occorre fare luce sul momento a partire dal quale il Pm può cominciare le indagini. Una delicata questione democratica – ammonisce l’ex presidente della Camera -. I grandi poteri del Pm devono essere esercitati in base a presupposti chiari. Si arresta per cercare prove? O perché già ci sono?” ….”La politica non può rinunciare a esprimere un’autonoma valutazione sulla responsabilità dei propri esponenti. Se l’unica responsabilità – continua Violante – è quella penale, è evidente che i giudici espandano il loro ruolo”.
secondo il sindaco di Venezia, Massimo Cacciari.
Sindaco, a Pescara spiccano un mandato d’arresto per corruzione nei confronti di D’Alfonso, che si dimette. Una settimana dopo il gip lo scarcera. Qualche problema c’è…
«C’è un problema colossale, e sarebbe ora di mettere ordine nell’uso indiscriminato delle intercettazioni e di invitare la magistratura a procedere con maggior prudenza e accortezza. Non si può mettere in galera la gente, far dimettere un sindaco e imbastire procedimenti se non si è strasicuri che la costruzione accusatoria non vada a ramengo in una settimana» …. «La chiara distinzione dei poteri non va messa in discussione, perché è il principio che ci distingue dalle dittature. Non sono convinto che la separazione delle carriere cambierebbe granché, anzi forse un pm che fa il pm a vita diventerebbe anche meno attento di quanto sia ora. È difficile capire come intervenire, ed evitare le pulsioni a ridurre l’autonomia del magistrato. Ma che ci sia un problema di autocontrollo e di responsabilità della magistratura è chiaro. Non solo quella ordinaria ma anche quelle contabili, amministrative, eccetera: con il loro operato influenzano inevitabilmente l’azione politica, ma non sempre hanno presente il punto di vista del bene comune. Dire che nel condurre un’inchiesta su un’amministrazione comunale il magistrato dovrebbe porsi anche il problema dei danni che possono crearsi per i cittadini è ledere l’indipendenza del pm? A chi risponde il magistrato? Solo alla lettera della legge o anche al criterio di bene comune? In realtà, più che di nuove leggi c’è bisogno di una nuova cultura politica e giuridica».
Domande e ripasso
Quando deve cominciare una ‘azione giudiziaria?
Quando un reato è stato commesso? O quando c’è una eventuale intenzione di commettere un reato?
In breve: quando inizia un procedimento giudiziario?
Cosa succede dei giudici che fanno cadere il secondo governo Prodi con indagini fondate sul nulla indiziario o di quelli che azzoppano la giunta della regione Abruzzo o del comune di Pescara?
In breve: chi ha alterato il principio democratico a partire dal 1991?
Un breve ripasso di Montesquieu mi aiuta a mappare la situazione della politica italiana in questa congiuntura di fine anno.
Lettura
Sostiene Montesquieu:
Vi sono in ogni Stato tre specie di poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo, ciò che dipende dal diritto delle genti, ed il potere esecutivo, ciò che dipende dal diritto civile.
Grazie al primo, il principe o il magistrato fa delle leggi per un certo tempo o per sempre e emenda o abroga quelle che sono già fatte. Grazie al secondo, fa la pace o la guerra, invia o riceve ambasciate, organizza la difesa, previene le invasioni.Grazie al terzo, punisce i delitti, o giudica le controversie dei privati. Chiameremo quest’ultimo potere giudiziario e l’altro semplicemente potere esecutivo.
La libertà politica è quella tranquillità di spirito che la coscienza della propria sicurezza dà a ciascun cittadino; e condizione di questa libertà è un governo organizzato in modo tale che nessun cittadino possa temere un altro. Quando il potere legislativo è unito al potere esecutivo, non esiste libertà. E non vi è libertà neppure quando il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo o da quello esecutivo. Tutto sarebbe perduto se un’unica persona o un unico corpo di notabili, di nobili o di popolo esercitasse questi tre poteri.
Poiché, in uno Stato libero, ogni uomo libero presumibilmente deve governarsi da sé, bisognerebbe che tutto il popolo esercitasse il potere legislativo. Ma essendo ciò impossibile occorre che il popolo lo faccia per mezzo dei suoi rappresentanti. Il grande vantaggio dei rappresentanti sta nel fatto che essi sono capaci di discutere i problemi di interesse pubblico. Il popolo non è per nulla adatto ad un tal compito, ed è questo uno dei grandi inconvenienti della democrazia. Il popolo deve occuparsi delle questioni del governo solo per scegliere i propri rappresentanti, il che è pienamente alla sua portata. Il corpo rappresentativo non deve essere scelto per prendere risoluzioni attive, cosa che non potrebbe far bene, ma per fare delle leggi o per garantire la buona esecuzione di quelle che egli ha fatto.
In uno Stato vi sono sempre delle persone che si distinguono per nascita, ricchezze ed onori, cioè i nobili: la parte che costoro hanno nella legislazione deve essere proporzionata agli altri vantaggi di cui godono nello Stato. A tale scopo essi debbono formare un corpo che abbia il diritto di arginare le azioni del popolo, così come il popolo ha il diritto di arginare le loro. Il potere legislativo sarà quindi affidato sia al corpo dei nobili, sia al corpo eletto per rappresentare il popolo.
Il potere legislativo e quello esecutivo hanno bisogno di un potere moderatore che li freni: sarà la parte del corpo legislativo composta di nobili ad assolvere adeguatamente tale funzione. Il potere esecutivo deve essere nelle mani di un monarca, perché questa parte del governo è amministrata meglio da uno solo che da molti; mentre il compito del potere legislativo spesso è assolto meglio da molti che non da uno solo. Se il potere esecutivo non ha il diritto di arrestare le azioni del corpo legislativo, questo diverrà dispotico. Ma non bisogna che, inversamente, il potere legislativo abbia la facoltà di arrestare il potere esecutivo. In uno Stato libero il potere legislativo ha il diritto e deve avere la facoltà di esaminare in qual modo le leggi che ha emanate siano state eseguite.
da Montesquieu (1689-1755), L’esprit des lois (lo spirito delle leggi)
in I grandi testi del pensiero politico – antologia a cura di Carlo Galli, Il Mulino, 2003, pagg.198-201
