Che cosa prevede la proposta di legge all’ esame del Parlamento italiano
La proposta di legge in nove articoli sul testamento biologico ora all’attenzione della Camera (A.C. 2350) è stata licenziata dal Senato il 26 marzo scorso.
Queste le finalità del provvedimento fissate dall’articolo 1 anche alla luce dei principi costituzionali:
■ la tutela dell’inviolabilità e dell’indisponibilità della vita umana, anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge (comma 1, lettera a);
■ la garanzia della dignità di ogni persona rispetto all’interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza (lettera b);
■ la prescrizione del divieto di ogni forma di eutanasia (lettera c) e di assistenza o aiuto al suicidio; a tale proposito viene operato il richiamo agli articoli 575 (Omicidio), 579 (Omicidio del consenziente) e 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) del codice penale;
■ la previsione dell’obbligo del medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari ed il valore prioritario dell’alleanza terapeutica tra medico e paziente (lettera d);
■ il riconoscimento del principio del consenso informato del paziente quale presupposto di qualsiasi trattamento sanitario (lettera e);
■ la garanzia dell’astensione del medico da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obbiettivi di cura (ed. divieto di accanimento terapeutico) negli stati di fine vita o di morte imminente (lettera f);
■ l’assistenza sociale ed economica del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, e della loro famiglia (comma 2).
L’articolo 2 qualifica il consenso informato come principio di carattere generale, dettando contestualmente la relativa disciplina. Viene quindi previsto che il consenso informato del paziente costituisca un presupposto necessario per l’attivazione di ogni trattamento sanitario, salvo i casi previsti dalla legge (comma 1), e che esso possa essere sempre revocato, anche parzialmente (comma 6); l’espressione del consenso deve essere preceduta da informazioni corrette e complete rese dal medico al paziente.
L’articolo 3 stabilisce che la dichiarazione anticipata di trattamento esprime la volontà del dichiarante riguardo ai trattamenti sanitari, in caso di eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere, e consente esclusivamente all’eventuale fiduciario di provvedere alle funzioni indicate all’articolo 6 (comma 1) purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica (comma 2). L’articolo 4 si occupa delle modalità della dichiarazione anticipata di trattamento
L’articolo 5 dispone l’emanazione di linee guida da parte del Ministro del lavoro in materia di assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente.
L’articolo 6 prevede la possibilità di nominare un fiduciario maggiorenne nella dichiarazione anticipata di trattamento.
L’articolo 7 definisce i criteri ai quali il medico curante deve attenersi nella valutazione delle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di trattamento.
L’articolo 8 autorizza il giudice tutelare ad esprimere nei casi previsti il consenso al trattamento sanitario.
L’articolo 9 istituisce il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso il Ministero del lavoro.
Una sintesi più ampia della proposta e il testo licenziato dal Senato sono disponibili sul nostro sito all’indirizzo www.vidas.it

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