Testamento biologico: la proposta di legge (A:C: 2350), a cura del Vidas

Che cosa prevede la proposta di legge all’ esame del Parlamento italiano

La proposta di legge in nove articoli sul testamento biologico ora all’atten­zione della Camera (A.C. 2350) è stata licenziata dal Senato il 26 marzo scorso.

Queste le finalità del provvedimento fissate dall’articolo 1 anche alla luce dei principi costituzionali:

la tutela dell’inviolabilità e dell’indi­sponibilità della vita umana, anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge (comma 1, lettera a);

la garanzia della dignità di ogni persona rispetto all’interesse della so­cietà e alle applicazioni della tecnolo­gia e della scienza (lettera b);

la prescrizione del divieto di ogni forma di eutanasia (lettera c) e di assi­stenza o aiuto al suicidio; a tale pro­posito viene operato il richiamo agli articoli 575 (Omicidio), 579 (Omicidio del consenziente) e 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) del codice penale;

la previsione dell’obbligo del me­dico di informare il paziente sui tratta­menti sanitari ed il valore prioritario dell’alleanza terapeutica tra medico e paziente (lettera d);

il riconoscimento del principio del consenso informato del paziente quale presupposto di qualsiasi tratta­mento sanitario (lettera e);

la garanzia dell’astensione del me­dico da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tec­nicamente adeguati rispetto alle con­dizioni cliniche del paziente o agli obbiettivi di cura (ed. divieto di acca­nimento terapeutico) negli stati di fine vita o di morte imminente (lettera f);

l’assistenza sociale ed economica del paziente, in particolare dei sog­getti incapaci di intendere e di volere, e della loro famiglia (comma 2).

L’articolo 2 qualifica il consenso infor­mato come principio di carattere ge­nerale, dettando contestualmente la relativa disciplina. Viene quindi previ­sto che il consenso informato del pa­ziente costituisca un presupposto necessario per l’attivazione di ogni trattamento sanitario, salvo i casi pre­visti dalla legge (comma 1), e che esso possa essere sempre revocato, anche parzialmente (comma 6); l’espressione del consenso deve es­sere preceduta da informazioni cor­rette e complete rese dal medico al paziente.

L’articolo 3 stabilisce che la dichiara­zione anticipata di trattamento esprime la volontà del dichiarante ri­guardo ai trattamenti sanitari, in caso di eventuale futura perdita della pro­pria capacità di intendere e di volere, e consente esclusivamente all’even­tuale fiduciario di provvedere alle fun­zioni indicate all’articolo 6 (comma 1) purché in conformità a quanto pre­scritto dalla legge e dal codice di de­ontologia medica (comma 2). L’articolo 4 si occupa delle modalità della dichiarazione anticipata di trat­tamento

L’articolo 5 dispone l’emanazione di linee guida da parte del Ministro del lavoro in materia di assistenza domi­ciliare per i soggetti in stato vegeta­tivo permanente.

L’articolo 6 prevede la possibilità di nominare un fiduciario maggiorenne nella dichiarazione anticipata di trat­tamento.

L’articolo 7 definisce i criteri ai quali il medico curante deve attenersi nella valutazione delle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di trat­tamento.

L’articolo 8 autorizza il giudice tutelare ad esprimere nei casi previsti il con­senso al trattamento sanitario.

L’articolo 9 istituisce il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso il Ministero del lavoro.


Una sintesi più ampia della proposta e il testo licenziato dal Senato sono di­sponibili sul nostro sito all’indirizzo www.vidas.it

Blogged with the Flock Browser

Un commento

Lascia un Commento se vuoi contribuire al contenuto della informazione