L’Abc della riforma del lavoro – Il Sole 24 ORE

collegato Lavoro, convertito definitivamente in legge, il 3 marzo, da Palazzo Madama. Nel provvedimento, lievitato dagli iniziali 9 articoli del settembre 2008 agli attuali 50, trovano spazio norme di contenuto diverso e assai eterogeneo: dalla nuova possibilità per un 15enne di entrare in azienda come apprendista, ai certificati di malattia on line, alla possibilità di impugnare un provvedimento di licenziamento, anche in sede stragiudiziale.

Tra le novità in arrivo, il ritorno dello staff leasing, la revisione della disciplina pensionistica sui lavori usuranti, il riordino delle sanzioni in materia di orario di lavoro e di sommerso. […].


Apprendisti a 15 anni (articolo 48, comma 8). Sarà possibile assolvere all’ultimo anno di obbligo di istruzione (cioè dai 15 anni di età) attraverso l’apprendistato, previa «la necessaria intesa tra Regioni, ministero del Lavoro e ministero dell’Istruzione, sentite le parti sociali». La novità, introdotta dalla Camera, di fatto, scrive un nuovo capitolo nello “stop and go” sull’obbligo scolastico in Italia, ripetutamente modificato dai Governi, di destra e di sinistra. L’effetto pratico di questa disposizione, che s’inserisce nel quadro della legge Biagi, è molto semplice e chiaro: a quindici anni sarà possibile prevedere che un giovane entri in azienda, con un contratto di lavoro, lasciando i banchi di scuola o dei corsi di formazione professionale.

Aspettativa (articolo 18). Possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici e fa salva la speciale disciplina in materia di aspettativa relativa agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato.

Certificati di malattia (articolo 25). Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, viene esteso al datore di lavoro privato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il sistema obbligatorio di trasmissione telematica della documentazione attestante la malattia.

  CONTINUA ...»

4 marzo 2010

L’INTERA SCHEDA QUI:L’Abc della riforma del lavoro – Il Sole 24 ORE

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