L’articolo 1 introducendo 3 nuovi commi all’articolo 1 del D.lgs. 80/1992 (Attuazione della direttiva 80/987/Cee in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), ha lo scopo predisporre di una forma di garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi. In particolare, si autorizza l’Inps, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, ad erogare ai lavoratori dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati da parte dell’impresa per la quale essi hanno prestato la propria attività lavorativa, a condizione che non siano state corrisposte almeno quattro mensilità, nei dodici mesi precedenti alla data di emanazione del decreto ministeriale di approvazione degli accordi di seguito richiamati. Tale erogazione è prevista a valere sulle risorse del Fondo di garanzia sul Tfr di cui alla L. 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), e nei limiti delle disponibilità complessive del Fondo medesimo: essa è riconosciuta ai lavoratori sulla base di specifici accordi in sede governativa stipulati con le parti sociali, ed approvati con apposito decreto ministeriale. Sempre secondo i commi aggiunti all’articolo 1 del decreto legislativo 80/1992, si dispone che, a seguito dell’erogazione delle somme, l’Inps subentri al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l’impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati.
L’articolo 2 prevede misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza. Più specificamente, si attribuisce al ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di svolgere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, un monitoraggio sullo stato di attuazione, per l’anno 2009 e per il primo semestre dell’anno 2010, delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 19 del dl 185/2008 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalle legge n. 2/2009. Si ricorda che con tale disposizione è stata prevista, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, in favore dei lavoratori a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps ed operanti in regime di mono committenza (con esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo), l’erogazione di una somma liquidata in un’unica soluzione pari al 30% del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro. All’esito di tale monitoraggio il ministro con proprio decreto, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, può procedere alla revisione dei requisiti di accesso al trattamento sopra indicato nonché all’eventuale nuovo calcolo delle prestazioni già erogate agli aventi diritto. Inoltre, mediante un’interpretazione autentica, si rende applicabile l’articolo 2116 c.c. – in base al quale le prestazioni previdenziali ed assistenziali sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non abbia versato regolarmente i contributi dovuti, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali – anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, purché versino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell’obbligazione contributiva.
L’articolo 3 al comma 1 dispone che, limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui all’articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di 78 settimane (l’attuale limite massimo è pari a 12 mesi).
L’articolo 4 reca disposizioni inerenti agli elenchi nominativi trimestrali compilati dall’Inps che, sulla base dei modelli di dichiarazione della manodopera occupata presentati dai datori di lavoro, indicano le giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro dagli operai agricoli a tempo determinato, nonché degli elenchi nominativi dei lavoratori dell’agricoltura.
L’articolo 5, infine, istituisce presso l’Inps il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente dalle imprese assicuratrici, in recepimento del contratto collettivo sottoscritto il 9 ottobre 2009 per il settore assicurativo. Il Fondo, alimentato esclusivamente dai contributi versati dalle imprese del settore, ha il compito di attuare specifici interventi che, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, situazioni di crisi, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o lavoro, favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.
L’istituzione del Fondo è demandata ad un apposito decreto ministeriale, nel quale saranno altresì disciplinate le modalità di versamento dei contributi e di funzionamento del Fondo, inclusa l’individuazione degli organi di amministrazione, in conformità con quanto previsto dal citato contratto collettivo.
Proposte di legge per il sostegno al reddito / scheda – Rassegna.it
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