La legge 4 maggio 1983, n. 184, nota come “Diritto del minore ad una famiglia”, rappresenta il pilastro normativo italiano per la tutela dei minori, con enfasi su affidamento, adozione e collocamento in strutture protette.
Essa stabilisce che il minore ha il diritto primario di crescere nella propria famiglia, intervenendo solo in casi di trascuratezza, abbandono o abuso, priorizzando l’interesse superiore del bambino.arche+3
Principi fondamentali
La legge parte dal principio che la famiglia naturale è il contesto ideale per lo sviluppo del minore, tutelandolo da discriminazioni e garantendo assistenza morale, mantenimento ed educazione. Integra la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (ratificata in Italia nel 1991), valorizzando uguaglianza, ascolto del minore oltre i 12 anni e diritto alla vita e allo sviluppo.garanteinfanzia+3
Ambito di applicazione
- Regola l’affidamento temporaneo a famiglie o comunità quando i genitori non assicurano cure adeguate, sospendendo potestà genitoriale se necessario.[commissioneadozioni]
- Disciplina l’adozione, richiedendo consenso informato dei genitori biologici (revocabile fino alla pronuncia) e ascolto personale del minore.enpam+1
- Prevede interventi del Tribunale per i minorenni, con prescrizioni ai genitori e monitoraggi periodici tramite servizi sociali o giudice tutelare.[commissioneadozioni]
Evoluzioni normative
Aggiornata nel tempo (es. D.Lgs. 154/2013 e riforme familiari), armonizza con il Codice Civile (artt. 330 ss.) e promuove soluzioni familiari alternative all’istituzionalizzazione. Rimane centrale nel sistema di tutela minorile, coordinato dall’Autorità Garante per l’Infanzia.garanteinfanzia+3
Scopri di più da MAPPE nel sistema dei SERVIZI alla persona e alla comunità, a cura di Paolo Ferrario
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