…
La revisione del titolo quinto della Costituzione venne così a ridisegnare l’architettura dello Stato, con tanto di referendum confermativo.
Di esclusiva competenza statale furono indicate le norme generali sull’istruzione ed i principi fondamentali, alle regioni fu assegnata l’istruzione e la formazione professionale, per il resto un governo misto nel quale dovevano agire in modo “concorrente” stato e regioni, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Per i settori della sanità, welfare e istruzione “i livelli essenziali delle prestazioni” dovevano essere le clausule di salvaguardia della parità dei diritti sul territorio nazionale.
Con l’art. 116 la nuova Costituzione offriva la possibilità alle regioni che ne facessero richiesta di avere maggiori gradi di autonomia da concordare con il governo centrale e da concretizzarsi con legge nazionale. Questo percorso poteva riguardare sia le competenze concorrenti sia quelle esclusive dello Stato, come appunto le norme generali sull’istruzione.
…
vai all’intero articolo: