La legge sul fine vita della Regione Toscana impugnata dal governo, articolo di Vitalba Azzolini , in domani 10 maggio 2025

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La legge toscana non incide sui principi fissati dalla Corte – cui anzi si attiene espressamente – ma si limita a dettare norme a carattere organizzativo e procedurale per disciplinare in modo uniforme sul proprio territorio l’esercizio delle funzioni che la Consulta ha attribuito alle aziende sanitarie.

In conclusione, anziché colmare il vuoto normativo in tema di aiuto medico alla morte volontaria dei malati terminali che lo richiedano, il governo ha deciso di ostacolare regioni che come la Toscana – ma anche come l’Emilia-Romagna, le cui deliberazioni in tema di fine vita sono pure oggetto di ricorso – intendono garantire sul proprio territorio un diritto già pienamente riconosciuto dalla Consulta.

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La legge sul fine vita della Regione Toscana, promulgata il 14 marzo 2025 come Legge Regionale n. 16/2025, è la prima in Italia a disciplinare le modalità organizzative per l’accesso al suicidio medicalmente assistito. Questa legge nasce in un contesto di inerzia del legislatore statale e si basa sulle sentenze della Corte Costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024.

Finalità della legge:

L’obiettivo principale della legge è definire le procedure attraverso le quali le persone che soddisfano i requisiti stabiliti dalle sentenze della Corte Costituzionale possono accedere all’assistenza sanitaria necessaria per il suicidio medicalmente assistito in modo dignitoso e sicuro.

Requisiti per l’accesso:

La legge riprende i requisiti indicati dalle sentenze della Corte Costituzionale, ovvero:

  • La persona deve essere affetta da una patologia irreversibile.
  • Tale patologia deve causare sofferenze fisiche o psicologiche che il paziente considera intollerabili.
  • La persona deve essere dipendente da trattamenti di sostegno vitale.
  • Il paziente deve essere capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Procedura per l’accesso:

La legge stabilisce una procedura che prevede i seguenti passaggi:

  1. Presentazione dell’istanza: La persona interessata (o un suo delegato) presenta una richiesta all’Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) competente per territorio.
  2. Trasmissione della richiesta: L’AUSL trasmette tempestivamente l’istanza a una Commissione multidisciplinare permanente (di nuova istituzione) e al Comitato per l’etica clinica.
  3. Valutazione dei requisiti: La Commissione multidisciplinare permanente valuta il possesso dei requisiti entro 20 giorni dal ricevimento dell’istanza.
  4. Parere del Comitato Etico: Viene richiesto un parere al Comitato per l’etica clinica sul caso specifico.
  5. Comunicazione dell’esito: L’AUSL comunica l’esito della valutazione alla persona interessata.
  6. Supporto nell’erogazione: La legge prevede il supporto necessario per l’erogazione del trattamento di suicidio medicalmente assistito.
  7. Gratuità delle prestazioni: Le prestazioni sanitarie correlate alla procedura sono gratuite.

Osservazioni:

Questa legge rappresenta un passo significativo in Italia verso il riconoscimento dell’autodeterminazione nella fase finale della vita, colmando un vuoto legislativo a livello nazionale. Tuttavia, è importante notare che il Governo ha impugnato la legge della Regione Toscana, sollevando dubbi sulla sua costituzionalità e aprendo un potenziale contenzioso legale. Resta da vedere come si evolverà la situazione a livello nazionale.

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