Amministratore di sostegno, si cambia. Ma cosa cambia?
La legge 167/2025, che entra in vigore il 29 novembre, contiene anche la delega al Governo per riordino e la semplificazione degli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione e della amministrazione di sostegno. I primi due andranno gradualmente superati, il terzo rimodulato nell’ottica di essere realmente una figura a supporto della persona fragile, senza sostituirsi ad essa. Questa d’altronde è la direzione a cui l’Onu richiama l’Italia fin dal 2016. Il Governo avrà 24 mesi di tempo. Il commento di Anffas e il disegno di legge appena approvato dal Cnel, relatore Vincenzo Falabella – di Sara De Carli
Il prossimo 29 novembre, con l’entrata in vigore della legge 167/2025, partirà l’iter per il riordino e la semplificazione degli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione e della amministrazione di sostegno.
L’articolo 17 infatti conferisce al Governo una delega per il riordino e la semplificazione di questi tre istituti, prevedendo il “graduale superamento” dei primi due e la “rimodulazione” del terzo. Si tratta delle misure di protezione giuridica previste dalla nostra normativa per tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana. In particolare l’amministratore di sostegno, previsto dalla legge 6/2004, è pensato per le persone che, a causa di una fragilità fisica, psichica o cognitiva, hanno bisogno di aiuto nello svolgere alcuni atti della vita quotidiana, senza però dover essere private della capacità di agire: a tal fine si dispongono interventi di sostegno temporaneo o permanente, personalizzati (il giudice stabilisce esattamente quali atti l’amministratore può compiere, lasciando alla persona beneficiaria la massima autonomia possibile).
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