Il divieto della minaccia e dell’uso della forza sancito dall’art. 2, par. 4, della Carta ONU

Il divieto della minaccia e dell’uso della forza sancito dall’art. 2, par. 4, della Carta ONU è oggi considerato una norma fondamentale dell’ordinamento internazionale, con carattere di jus cogens secondo una larga parte della dottrina e della giurisprudenza internazionalistica.

Tale divieto è però inserito in un sistema che prevede eccezioni rigorose, soprattutto la legittima difesa ex art. 51 e le misure di sicurezza collettiva del Consiglio di sicurezza ai sensi del Capitolo VII.ogvp.mlnv+5

Contenuto dell’art. 2, par. 4

  • La disposizione impone agli Stati di astenersi, nelle relazioni internazionali, dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualunque Stato, o in ogni altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.analisidifesa+1
  • Nella lettura prevalente, il divieto copre qualsiasi ricorso alla forza armata che non sia previsto dalla Carta, includendo ad esempio guerra di aggressione, rappresaglie armate e uso della forza per risolvere controversie internazionali.unife+2

Eccezioni: legittima difesa e sicurezza collettiva

  • La Carta ammette due sole deroghe strutturali al divieto: la legittima difesa individuale o collettiva in caso di “attacco armato” (art. 51) e le misure coercitive decise o autorizzate dal Consiglio di sicurezza sotto il Capitolo VII.treccani+2
  • La giurisprudenza (ad esempio la sentenza Nicaragua c. Stati Uniti della CIG) ha sottolineato sia il carattere eccezionale della legittima difesa, sia la centralità del Consiglio di sicurezza nella gestione dell’uso della forza, una volta che questo abbia “preso le misure necessarie”.unife+1

Natura di jus cogens e tensioni applicative

  • Il divieto di minaccia e uso della forza è frequentemente indicato tra le norme di jus cogens, insieme al divieto di aggressione, genocidio, apartheid, tortura e violazioni gravi del principio di autodeterminazione, a testimonianza della sua posizione gerarchicamente superiore.rivista.eurojus+2
  • Proprio questa natura cogente fa sì che esso ponga limiti anche all’azione del Consiglio di sicurezza: non potrebbero essere legittime misure che comportino violazioni di norme di jus cogens, il che alimenta un dibattito costante sul rapporto tra poteri del Consiglio e nucleo duro del diritto internazionale.treccani+1
  1. https://ogvp.mlnv.org/2022/02/08/art-2-paragrafo-4-della-carta-delle-nazioni-unite/
  2. https://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/articolo-Lo-jus-cogens-eurojus.pdf
  3. https://www.treccani.it/enciclopedia/legittima-difesa-dir-int_(Diritto-on-line)/
  4. https://iusinitinere.it/jus-cogens-il-nocciolo-duro-del-diritto-internazionale/
  5. https://lospiegone.com/2017/11/15/luso-della-forza-nella-carta-onu/
  6. https://www.unife.it/giurisprudenza/giurisprudenza-magistrale-rovigo/studiare/diritto-internazionale/materiale-didattico/slides-uso-della-forza
  7. https://www.analisidifesa.it/2022/03/quale-diritto-nei-conflitti-armati/
  8. https://www.unife.it/giurisprudenza/giurisprudenza-magistrale-rovigo/studiare/diritto-internazionale/materiale-didattico/slides-ius-ad-bellum
  9. https://www.treccani.it/enciclopedia/ius-cogens-dir-int_(Diritto-on-line)/
  10. https://www.iai.it/sites/default/files/iai0501.pdf

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