Il registro dei testamenti biologici nel tuo Comune – scopri come ottenerlo.
Oltre alla petizione rivolta al parlamento affinché vi sia una legge sulle scelte di fine vita che rispetti il diritto all’autodeterminazione dell’individuo, lanciamo un appello perché in tutte le amministrazioni locali – in primo luogo i comuni – siano istituiti dei pubblici registri atti a ricevere le dichiarazione anticipate di volontà (i c.d. testamenti biologici).
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Per testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico. E’ conosciuto anche come “Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari”. La persona che redige un testamento biologico nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi.
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Il testamento biologico (con la denominazione di “Living will”) è stato introdotto per legge negli Stati Uniti nel 1991. Una delle principali affermazioni della legge americana è quella relativa alla idratazione ed alla alimentazione artificiali, che sono considerate a tutti gli effetti come terapie ed in quanto tali possono essere rifiutate attraverso il testamento biologico. Lo stesso principio è seguito nelle leggi esistenti negli altri paesi occidentali ed è stato costantemente ribadito nelle sentenze sull’argomento, oltre che nella valutazione dei più illustri scienziati che hanno studiato il tema delle scelte di fine vita. Da allora, la maggior parte dei paesi occidentali ha legiferato in materia. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici. In Italia, l’articolo 32 della Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un “diritto perfetto”, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato.Parimenti, l’art 13 della Costituzione afferma che “la libertà personale è inviolabile”, rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia, il problema si pone – come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro – nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà di rifiutare determinate terapie. Per questo motivo è necessario approvare una legge che stabilisca in modo chiaro le modalità di redazione e di registrazione del testamento biologico e di nomina del fiduciario, così che ciascuno possa dichiarare, ora per allora, la propria volontà circa le terapie da accettare o rifiutare in situazioni come quella descritta, vincolando i medici ad attenersi alla volontà così espressa.
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a predisporre un modulo che raccolga le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nel quale ogni cittadino interessato possa esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari sia in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante sia in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione;
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ad istituire un registro telematico che raccolga le dichiarazioni e a definirne il regolamento d’accesso;
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a trasmettere periodicamente le dichiarazioni raccolte ai Soggetti Istituzionali delegati per legge alla pubblicizzazione, nelle more della entrata in vigore di una normativa nazionale che regolamenti la materia, in particolare:
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Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,affinché la dichiarazione venga inserita nella tessera sanitaria personale del dichiarante.
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All’ ARSAN e all’Assessorato Regionale alla Sanità della Regione, affinché provveda ad istituire un registro provvisorio regionale, nelle more dell’entrata in vigore di una legislazione nazionale in materia.
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Alla ASL competente per territorio, affinché anch’essa istituisca un registro provvisorio , nelle more dell’entrata in vigore delle leggi regionali e nazionali che regoleranno la materia.
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Al medico di famiglia della persona che ha sottoscritto la Dichiarazione anticipata di volontà, affinché ne tenga debito conto in ogni momento del percorso medico-assistenziale della persona che ha espresso la volontà.
Scopri di più da MAPPE nel sistema dei SERVIZI alla persona e alla comunità, a cura di Paolo Ferrario
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