LEGGE 8 giugno 1966, n. 432 Norme generali sull’Istituto superiore di scienze sociali di Trento.
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Normattiva
L'Istituto conferisce la laurea in sociologia. Il corso di studi ha durata quadriennale e si divide in due bienni. Il primo biennio, propedeutico, comprende insegnamenti di carattere generale, politici, storici, economici, matematici e giuridici; il secondo biennio comprende insegnamenti specifici all'indirizzo sociologico.
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Normattiva
testo
LEGGE 8 giugno 1966 , n. 432Norme generali sull’Istituto superiore di scienze sociali di Trento.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto superiore di scienze sociali di Trento, promosso
dall'"Istituto trentino di cultura", con atto di data 12 settembre
1962, e' riconosciuto come Istituto di istruzione universitaria
libero.
Esso ha grado universitario, personalita' giuridica ed autonomia
amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla
presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592 e successive modificazioni.
Art. 2. L'Istituto superiore di scienze sociali di Trento ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze sociali e di fornire la cultura scientifica e metodologica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento e alla ricerca scientifica o all'esercizio degli uffici e delle professioni richiedenti studi nelle discipline sociali. L'Istituto conferisce la laurea in sociologia. Il corso di studi ha durata quadriennale e si divide in due bienni. Il primo biennio, propedeutico, comprende insegnamenti di carattere generale, politici, storici, economici, matematici e giuridici; il secondo biennio comprende insegnamenti specifici all'indirizzo sociologico.
Art. 3. L'Istituto ha uno statuto che determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, i piani di studio, l'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale insegnante e non insegnante a carico del suo bilancio, nonche' ogni altra norma necessaria al suo funzionamento. Per l'ammissione al corso di laurea in sociologia valgono gli stessi titoli richiesti per l'ammissione alle Facolta' di economia e commercio o di scienze politiche.
Art. 4. Fino all'approvazione dello statuto, di cui all'articolo che precede, l'Istituto superiore di scienze sociali e' retto dall'Istituto trentino di cultura.
Art. 5. Nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 13 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la laurea in sociologia.
Art. 6.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
l'Istituto trentino di cultura sottoporra' al Ministro per la
pubblica istruzione lo statuto dell'Istituto superiore di scienze
sociali accompagnato da un piano finanziario documentato. Lo statuto
sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro per il tesoro, sentito il parere della 1° Sezione del
Consiglio superiore della pubblica istruzione, e verra' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per eventuali modificazioni si procedera' con le medesime
modalita'.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni generali sulle Universita' e Istituti superiori liberi,
di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 1966
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE

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