LEGGE 8 giugno 1966, n. 432 Norme generali sull’Istituto superiore di scienze sociali di Trento.
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Normattiva
L'Istituto conferisce la laurea in sociologia. Il corso di studi ha durata quadriennale e si divide in due bienni. Il primo biennio, propedeutico, comprende insegnamenti di carattere generale, politici, storici, economici, matematici e giuridici; il secondo biennio comprende insegnamenti specifici all'indirizzo sociologico.
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Normattiva
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LEGGE 8 giugno 1966 , n. 432Norme generali sull’Istituto superiore di scienze sociali di Trento.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'Istituto superiore di scienze sociali di Trento, promosso dall'"Istituto trentino di cultura", con atto di data 12 settembre 1962, e' riconosciuto come Istituto di istruzione universitaria libero. Esso ha grado universitario, personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.
Art. 2. L'Istituto superiore di scienze sociali di Trento ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze sociali e di fornire la cultura scientifica e metodologica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento e alla ricerca scientifica o all'esercizio degli uffici e delle professioni richiedenti studi nelle discipline sociali. L'Istituto conferisce la laurea in sociologia. Il corso di studi ha durata quadriennale e si divide in due bienni. Il primo biennio, propedeutico, comprende insegnamenti di carattere generale, politici, storici, economici, matematici e giuridici; il secondo biennio comprende insegnamenti specifici all'indirizzo sociologico.
Art. 3. L'Istituto ha uno statuto che determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, i piani di studio, l'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale insegnante e non insegnante a carico del suo bilancio, nonche' ogni altra norma necessaria al suo funzionamento. Per l'ammissione al corso di laurea in sociologia valgono gli stessi titoli richiesti per l'ammissione alle Facolta' di economia e commercio o di scienze politiche.
Art. 4. Fino all'approvazione dello statuto, di cui all'articolo che precede, l'Istituto superiore di scienze sociali e' retto dall'Istituto trentino di cultura.
Art. 5. Nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 13 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la laurea in sociologia.
Art. 6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Istituto trentino di cultura sottoporra' al Ministro per la pubblica istruzione lo statuto dell'Istituto superiore di scienze sociali accompagnato da un piano finanziario documentato. Lo statuto sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere della 1° Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per eventuali modificazioni si procedera' con le medesime modalita'. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni generali sulle Universita' e Istituti superiori liberi, di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 giugno 1966 SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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