dossier sull’iter parlamentare sul disegno di legge di attuazione dell’art. 119 della Costituzione (federalismo fiscale) con sintesi e approfondimenti.

“Autonomie” (è questo il nome dato alla sezione del sito della Regione Emilia-Romagna dedicata alle autonomie locali) ha pubblicato un dossier sull’iter parlamentare sul disegno di legge di attuazione dell’art. 119 della Costituzione (federalismo fiscale) con sintesi e approfondimenti. Come è noto il 23 gennaio 2009 il Senato ha approvato il ddl che è stato trasmesso alla Camera, che lo ha  assegnato alle Commissioni V e VI come AC 210: Questi i link proposti da “Autonomie”:iter del provvedimento ; approfondimenti ; documenti precedenti ; sintesi (pdf – 57 kb) ; testo ultimo ac 2105 – gennaio 2009 (pdf – 510 kb).

E questo il testo della “sintesi” proposta sul portale “autonomie” del sito della Regione Emilia-Romagna:
Capo I
CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 1 Ambito di intervento
L’articolo descrive l’ambito di intervento della legge di delega, che costituisce attuazione dell’art. 119 della costituzione e fissa i principi e criteri generali per l’autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, Città metropolitana e regioni.
L’articolo enuncia, in particolare, alcuni principi quali quelli dei solidarietà e coesione sociale. Esso contiene l’importante criterio della graduale sostituzione del parametro della spesa storica.
La legge si propone anche di stabilire alcuni aspetti di grande rilievo nell’attuazione dell’art. 119: “i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblico e del sistema tributario” , in via esclusiva, l’istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale, utilizzazione delle risorse aggiuntive e degli interventi speciali, nonché i principi generali per l’attribuzione di proprio patrimonio agli enti cui si riferisce la legge.
Art. 2 Oggetto e finalità
Questa disposizione contiene i principi e criteri di carattere generale da applicare per tutti gli aspetti di delega i cui principi e criteri specifici sono contenuti nel prosieguo della legge.
Alcuni principi hanno un carattere decisamente ampio e di coerente applicazione delle norme costituzionali: essi riguardano l’autonomia di entrata e di spesa (lettera a), la lealtà istituzionale e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (lettere b e g), la razionalità e coerenza dei singoli tributi con il sistema tributario (lettera c), la coerenza con l’art. 53 della Costituzione (lettera i), il rispetto della ripartizione delle competenze legislative (lettera m), trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa (lettera bb).
Altri criteri e principi hanno ad oggetto aspetti più specifici e più tecnici.
In alcuni casi viene precisata l’ampiezza delle attribuzioni: il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nel contrasto ad elusione ed evasione fiscale,
L’attribuzione di risorse autonome viene regolata da vari principi: di territorialità, solidarietà, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Sul piano quantitativo (quindi strettamente tecnico), le entrate proprie devono consentire il finanziamento integrale delle funzioni attribuite.
Carattere tecnico hanno anche le regole sul superamento della spesa storica. Questa operazione verrà attuata in maniera differenziata per le diverse funzioni: solo per la garanzia dei livelli essenziali di cui all’art. 117, comma secondo, lettera m) della costituzione e per le funzioni fondamentali degli enti locali di cui alla lettera p) la sostituzione avverrà con il criterio del “fabbisogno standard”. Per tutte le altre funzioni – che, si ricorda, dovrebbero essere coperte dalle entrate proprie – si fa riferimento al metodo della perequazione (lettera l dell’articolo in commento).
Carattere tecnico hanno le norme che riguardano i presupposti dell’imposizione: l’esclusione di ogni doppia imposizione (lettera n) sul medesimo presupposto (peraltro sono escluse le addizionali previste da legge statale o regionale) e la previsione che solo sui presupposti non assoggettati a imposizione statale la legge regionale possa istituire tributi (regionali o locali) e determinare le possibili variazioni di aliquote o agevolazioni da parte degli enti locali. Alla legge regionale è affidato poi il compito specifico di valutare la modulazione delle accise sulla benzina e altri prodotti
petroliferi. A favore degli enti locali la legge regionale potrà istituire compartecipazioni al gettito dei tributi e compartecipazioni regionali.
Fra i più importanti principi dettati dalla nuova legge va segnalato quello della premialità dei comportamenti, con connesse sanzioni per gli enti non virtuosi, ed il principio di flessibilità del livello fiscale, mediante tributi opportunamente “manovrabili”.
Un ruolo importante è attribuito alla Conferenza unificata riguardo alla individuazione dei principi fondamentali di armonizzazione dei bilanci pubblici: essi devono essere sempre con essa concordati.
Il disegno di legge disciplina poi il procedimento per l’approvazione dei decreti legislativi prevedendo l’intesa della Conferenza unificata sugli schemi di decreto.
Art. 3 Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale.
È prevista l’istituzione di una Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, che assicurerà il raccordo con un Comitato esterno di rappresentanti delle autonomie locali.
Art. 4 Commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale.1
Per l’acquisizione e l’elaborazione degli elementi conoscitivi i decreti istituiranno anche una Commissione tecnica paritetica di trenta componenti.
Art. 5 Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
Nell’ambito della Conferenza unificata i decreti legislativi prevederanno l’istituzione di una Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
Art. 6 Compiti della Commissione nazionale di vigilanza sull’anagrafe tributaria
Con un sintetico emendamento vengono ampliati i compiti di detta Commissione.
Art. 7 Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali.
La disposizione contiene principi e criteri direttivi che disciplinano specificamente i tributi delle regioni.
Essa prevede che le regioni dispongono di tributi – “tributo regionale” è sia quello istituito da leggi statali il cui gettito è attribuito alle regioni (nonché le aliquote riservate alle regioni su basi imponibili di tributi erariali), sia il tributo istituito dalla regione stessa – e compartecipazioni al
1 Il percorso di attuazione del disegno di legge sul federalismo fiscale, soprattutto considerato il contenuto degli artt. 20 e 22 (rispettivamente dedicati alle funzioni degli enti locali e alle Città metropolitane), non potrà che porsi in stretta relazione con la riforma recante il c.d. Codice delle autonomie; del resto, gli schemi di decreti legislativi dedicati a funzioni fondamentali, Carta delle autonomie, Città metropolitane e piccoli comuni (ancora solo inviati informalmente alle Regioni e agli enti locali), contengono oggetti già parzialmente anticipati dal d.d.l. sul federalismo fiscale. Proprio in relazione alla necessità di coordinare i percorsi, sarebbe opportuno porre in stretto raccordo i lavori e la struttura della Commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale con la “cabina di regia” istituita dall’art. 1 dello schema di d.d.l. sulle funzioni fondamentali, ai fini della predisposizione degli atti istruttori relativi ai provvedimenti attuativi della delega.
gettito dei tributi erariali che, complessivamente, devono finanziare le funzioni ad esse attribuite dalla Costituzione (in via residuale o concorrente).
La legge regionale può comunque disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni riguardo a tributi istituiti da leggi statali il cui gettito è attribuito alle regioni, nonché riguardo alle aliquote riservate alle regioni su basi imponibili di tributi erariali. Le modalità di attribuzione alle regioni del gettito di queste entrate tributarie sono legate al “principio di territorialità” (che l’articolo in esame definisce) e in ogni caso il loro utilizzo è senza vincoli di destinazione.
Art. 8 Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento
La legge richiede la classificazione delle spese connesse alle materie di competenza legislativa regionale: fra esse sono distinte quelle riconducibile ai livelli essenziali di prestazioni di cui alla lettera m della costituzione (legate ai costi standard) – compresa la sanità, l’assistenza sociale, il diritto allo studio ed altre funzioni amministrative legate all’istruzione – e quelle che godono di speciali fonti di finanziamento (contributi speciali, finanziamenti dell’Unione europea e con finanziamenti ai sensi dell’art. 119, comma quinto, della costituzione (risorse aggiuntive ed interventi speciali).
Una norma specifica riguarda il trasporto pubblico locale, per il quale il criterio dei costi standard è temperato dal necessario riferimento ad un livello minimo di servizio determinato a livello nazionale.
Riguardo alla materia dell’istruzione si fa riferimento alla “Intesa Stato-Regioni sull’istruzione”.
Peraltro per tutte le attività riconducibili ai livelli essenziali di prestazioni di cui alla lettera m della costituzione è previsto il peculiare sistema di finanziamento basato su specifici tributi regionali (da individuare sulla base del “principio di correlazione”), sulla “riserva di aliquota” sull’IRPEF (o sull’addizionale regionale ad essa ) e sulla compartecipazione regionale all’IVA, nonché con quote del fondo perequativo.
Per le altre funzioni (perché non finanziate con fondi speciali o comunitari, ovvero con cofinanziamenti nazionali) le regioni devono utilizzare tributi propri (o quote del fondo perequativo, qualora ne beneficino).
Art. 9 Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell’entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni
Riguardo al fondo perequativo per le regioni con minore capacità fiscale per abitante si prevede il finanziamento mediante il gettito di una compartecipazione all’IVA e di una quota del gettito del tributo regionale non riservato ai livelli essenziali delle prestazioni.
Alle regioni con minore capacità fiscale per abitante è peraltro fissato l’obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito.
Art. 10 Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni
Il sistema fiscale regionale che costituisce l’obiettivo della legge è completato da specifici criteri e principi direttivi relativi agli effetti del finanziamento delle funzioni che saranno trasferite alle regioni (nelle materie di loro competenza. Si prevede la cancellazione degli stanziamenti di spesa nel bilancio nazionale, nonché la riduzione delle aliquote e dei tributi erariali (in corrispondenza all’aumento dei tributi regionali). Si prevede anche l’aumento dell’aliquota della compartecipazione regionale al gettito IVA per la costituzione del fondo perequativo.
Capo III FINANZA DEGLI ENTI LOCALI
Il capo III del d.d.l. si occupa della finanza degli enti locali, dettando i principi ed i criteri direttivi ai quali i decreti legislativi attuativi dovranno essere improntati.
Art. 11 Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e Città metropolitane
L’articolo, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, opera un distinguo tra funzioni fondamentali, altre funzioni, e spese finanziate con contributi speciali. Il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni fa perno sull’individuazione di un fabbisogno standard, mentre le “altre funzioni” dovranno essere finanziate secondo modalità individuate dai decreti attuativi. Resta comunque esclusa per tali funzioni, salvo gli stanziamenti dei fondi perequativi, la possibilità di trasferimenti statali e regionali diretti, e la compartecipazione a tributi erariali e regionali non può avere vincolo di destinazione.
I decreti dovranno valutare l’adeguatezza dimensionale degli enti locali, e dei piccoli comuni in particolare, anche con riguardo alle loro forme associative.
Art. 12 Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l’autonomia di entrata e di spesa degli enti locali
Disciplina criteri e principi concernenti il coordinamento e l’autonomia di entrata e di spesa degli enti locali. E’ la legge statale ad individuare i tributi propri di comuni e province definendone presupposti, soggetti passivi, basi imponibili e aliquote di riferimento. La legge statale individua inoltre le principali fonti di finanziamento delle funzioni fondamentali di comuni e province.
Alla competenza dello Stato spetta inoltre la definizione di tributi di scopo, per i comuni, legati alla realizzazione di particolari opere, o eventi, e per le province legati a scopi istituzionali.
Particolare attenzione è data ad unioni e fusioni attraverso la previsione di forme di premialità (incremento dell’autonomia impositiva e maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali), così come forme di premialità sono previste per i comuni virtuosi rispetto al patto di stabilità.
Art. 13 Principi e criteri direttivi concernenti l’entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali
Disciplina entità e riparto dei fondi perequativi: le regioni devono istituire nei bilanci due fondi separati, per comuni da un lato, e per province e città metropolitane dall’altro; tali fondi saranno alimentati dal fondo statale. La ripartizione del fondo per le funzioni fondamentali avviene in base a due indicatori: il fabbisogno finanziario, e il fabbisogno di infrastrutture. Per le “altre funzioni” le modalità di ripartizione dovranno essere individuate dai decreti, tenendo conto, per i comuni sotto una certa soglia demografica, da individuare dai decreti, della dimensione demografica e della partecipazione a forme associative.
Capo IV
FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE
Art. 14 Finanziamento delle Città metropolitane
Al finanziamento delle città metropolitane è dedicato il capo IV, comprendente il solo art. 14, che prevede l’adozione di uno specifico decreto legislativo che possa garantire una più ampia autonomia di entrata e di spesa.
Capo V
INTERVENTI SPECIALI
Art. 15 Interventi di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione
Regola gli interventi speciali di cui all’art. 119, comma V della Costituzione. Tali interventi, finanziati con contributi speciali del bilancio dello Stato, finanziamenti dell’Unione europea e cofinanziamenti nazionali, per quanto riguarda i contributi speciali devono confluire in fondi vincolati, destinati a comuni e province, città metropolitane e regioni. Nella disciplina di tali interventi dovranno essere tenuti in considerazione diversi indicatori delle specificità territoriali; i decreti legislativi dovranno definire inoltre le modalità in base alle quali obiettivi e criteri di utilizzazione di tali risorse saranno oggetto di intesa in sede di conferenza Unificata, disciplinati e quantificati con provvedimenti annuali.
Capo VI COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO Art. 16 Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo
Vengono dettati i principi e criteri direttivi ai quali i decreti legislativi dovranno attenersi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. I decreti dovranno garantire la trasparenza delle capacità fiscali e delle risorse per abitante prima dopo la perequazione e il rispetto degli obiettivi del conto consuntivo per l’osservanza del patto di stabilità. Dovranno essere individuati indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi nei servizi resi da regioni ed enti locali. Dovrà essere introdotto un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurino elevata qualità di servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media o che, garantendo il rispetto di quanto previsto dalla legge in esame, partecipino a progetti strategici nell’interesse della collettività nazionale, con specifica menzione di quelli a carattere ambientale o relativi ad occupazione ed imprenditorialità femminile. Dovrà essere ugualmente introdotto un sistema sanzionatorio per gli enti meno virtuosi, per i quali si potrà arrivare al blocco dell’iscrizione a bilancio delle spese discrezionali e della copertura dei posti vacanti nelle piante organiche, fino alla previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi (individuazione dei casi di ineleggibilità degli amministratori responsabili nel caso di stato di dissesto finanziario dell’ente e dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici).
Art. 17 Patto di convergenza
Nell’ambito del disegno di legge finanziaria e in coerenza con il Dpef, il Governo proporrà, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza Unificata, norme di coordinamento dinamico della finanza, con l’obiettivo di realizzare la convergenza dei costi e dei fabbisogni standard e stabilire per ciascun livello di governo il livello programmato dei saldi da rispettare, gli obiettivi di servizio, il livello di ricorso al debito nonché l’obiettivo programmato di pressione fiscale complessiva. Sugli enti che non hanno raggiunto gli obiettivi e presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, attiva un procedimento denominato “Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza” per l’accertamento delle cause degli scostamenti e l’individuazione delle azioni correttive, fornendo agli enti anche la necessaria assistenza tecnica.
Capo VII PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI
2 L’art. 20 assume estrema rilevanza in relazione al processo di riforma che il Governo sta avviando con la presentazione in Consiglio dei Ministri (forse già da questa settimana) dei quattro disegni di legge delega recanti il c.d. Codice delle autonomie locale, rispettivamente dedicati alla individuazione delle funzioni fondamentali, alla Carta delle autonomie, alla disciplina delle Città metropolitane ed ai piccoli Comuni. Su tali schemi di disegni di legge, già a partire dal mese di dicembre scorso, si sono svolti una serie di incontri con il Sottosegretario Davico, nell’ambito dei quali le Regioni (rappresentate dalla Presidente Lorenzetti e dagli assessori Gilli e Colozzi) hanno evidenziato la necessità di mettere in stretta relazione l’impianto dell’art. 20 con l’impianto del Codice autonomie (con particolare riferimento ai d.d.l. sulle funzioni fondamentali e sulle Città metropolitane). Il contenuto dell’art. 20 (che ricordiamo reca norme “transitorie” per gli enti locali) deve essere valutato attentamente, soprattutto in riferimento alla lettera d), che stabilisce il fabbisogno finanziario delle funzioni di Comuni e Province, considerando l’80% delle spese come fondamentali ed il 20% di esse come non fondamentali, cui si aggiunge una prima individuazione in via provvisoria, ma puntuale, di funzioni. D’altronde, la stessa Conferenza delle Regioni, lo scorso 22 gennaio, nel documento di valutazioni sul testo del federalismo fiscale, ha già rilevato l’alta criticità della norma, soprattutto in relazione al profilo della compartecipazione (è previsto
Art. 18 Patrimonio di comuni, province, Città metropolitane e regioni
Per l’attribuzione agli enti di un proprio patrimonio, vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi: l’attribuzione a titolo non oneroso e per distinte tipologie di beni, che devono essere commisurate alle dimensioni territoriali, alla capacità finanziaria, e alle competenze e funzioni effettivamente svolte; il criterio di territorialità per l’attribuzione dei beni immobili; il ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata ai fini dell’attribuzione; e infine, l’individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale non trasferibili (anche relativi al patrimonio culturale).
Capo VIII NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 19 Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni
Si prevede che i decreti rechino una disciplina transitoria per le regioni e prevedano una fase di transizione prima che possano essere applicati a regime i criteri stabiliti per l’accesso al fondo perequativo (art. 9). Per l’utilizzo di tali criteri, sarà comunque necessario procedere prima all’effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard che si dovrà realizzare in cinque anni. Sempre in cinque anni, il sistema di finanziamento per le materie diverse da quelle di cui all’art. 117 secondo comma, lettera m) della Costituzione, dovrà progressivamente passare dal criterio della spesa storica a quello della capacità fiscale per abitante; in questo secondo caso, durante il periodo transitorio, lo Stato potrà attivare meccanismi correttivi di natura compensativa a proprio carico, in caso di significativa insostenibilità per alcune regioni.
Lo Stato dovrà garantire anche, in sede di “prima applicazione” la copertura alle Regioni dell’eventuale differenziale tra i dati previsionali e l’effettivo gettito dei tributi destinati a finanziare le spese riconducibili al vincolo di cui all’art. 117 comma secondo lett. m) della Costituzione. Infine, i decreti dovranno garantire, per il finanziamento delle cd funzioni trasferite (art. 117 Cost, commi 3 e 4), che la cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa nel bilancio dello Stato non superi il gettito delle nuove entrate regionali, verificando in sede di Conferenza permanente, l’adeguatezza e la congruità delle risorse finanziarie relative alle funzioni già trasferite.
Art. 20 Norme transitorie per gli enti locali2
che l’80% delle spese venga finanziato dall’autonomia finanziaria comprensiva delle compartecipazioni ai tributi erariali e per il 20% anche dalle compartecipazioni regionali); tale ripartizione sembra realizzata esclusivamente per ridurre la possibilità per le Regioni di intervenire significativamente sul coordinamento della finanza locale.
Assume inoltre una importante rilevanza anche la tempistica dell’approvazione, nel senso che se verrà approvato per primo il disegno di legge sul federalismo fiscale, buona parte dell’impianto Codice autonomie ne verrà decisamente condizionato.
3 Anche questa norma richiede di essere coordinata con il disegno di legge sulle Città metropolitane, facente parte del c.d. Codice delle autonomie locali. Anche se la disciplina inserita nel disegno di legge sul federalismo fiscale viene definita transitoria, già contiene norme per la prima istituzione delle Città metropolitane, con contenuti parzialmente difformi rispetto al testo del
Anche per gli enti locali i decreti dovranno recare norme transitorie per le quali vengono dettati principi e criteri direttivi. Stato e Regioni, ciascuno per le materie di propria competenza, dovranno provvedere al finanziamento delle funzioni amministrative ulteriormente conferite agli enti locali (o nel caso di ridefinizione di funzioni già svolte). I decreti dovranno inoltre garantire che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province non risulti inferiore (sul totale di tutti gli enti) al valore dei precedenti trasferimenti statali e regionali. Per le spese riconducibili all’esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese, è previsto per gli enti locali, in analogia a quanto stabilito per le Regioni, un periodo di cinque anni per il superamento del criterio della spesa storica (i decreti dovranno definire anche i relativi termini di decorrenza). I decreti dovranno inoltre disciplinare tempi, modi e regole della fase transitoria.
Fino all’individuazione delle funzioni fondamentali ad opera della legge statale, si considera ai l’80% delle spese degli enti locali come fondamentali e il restante 20% non fondamentali. Ai soli fini dell’attuazione della legge in esame, e in particolare per ciò che concerne il riparto dei fondi perequativi degli enti locali, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, sono provvisoriamente individuate le funzioni e i relativi servizi dei comuni e delle province, (facendo riferimento al riparto contenuto nel DPR n. 194 / 1996). L’elenco delle funzioni individuate a titolo provvisorio dall’art. 20 commi 3 e 4, potrà essere adeguato attraverso accordi da concludere in sede di Conferenza unificata.
Art. 21 Perequazione infrastrutturale
Per poter procedere con gli interventi di perequazione di cui all’art. 119 quinto comma della Costituzione, dovrà essere predisposta una ricognizione degli interventi infrastrutturali, riguardanti la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, idrica, elettrica e quella di trasporto e di distribuzione del gas, e infine le strutture portuali e aeroportuali. La ricognizione dovrà tener conto dell’estensione delle superfici territoriali, del parametro della densità della popolazione e delle unità produttive, dei particolari requisiti delle zone di montagna e del divario di sviluppo economico derivante dall’insularità, con la definizione, in quest’ultimo caso, di parametri oggettivi relativi alla misurazione di tali effetti. Infine, andrà valutata la dotazione infrastrutturale già esistente.
Sulla base di tale ricognizione, durante la fase transitoria, ai fini del recupero del deficit infrastrutturale, saranno individuati gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all’art. 119 quinto comma della Cost. , che dovranno anche tener conto della virtuosità degli enti rispetto al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi sono individuati nel programma da inserire nel Dpef ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1 -bis della L. 443/200.
Art. 22 Norme transitorie per le città metropolitane3
Codice autonomie. Le Regioni, al riguardo, hanno evidenziato la necessità di un chiarimento politico per il necessario coordinamento.
L’articolo detta la disciplina, in via transitoria ( e valida fino alla entrata in vigore della normativa che disciplinerà organicamente istituzione e funzioni delle città metropolitane), per la prima istituzione delle città metropolitane stesse. In particolare stabilisce:
 
– a chi spetta la proposta di istituzione;
 
– il contenuto della suddetta proposta : definizione del territorio, articolazione interna, statuto provvisorio (il definitivo andrà adottato entro sei mesi dall’insediamento dei competenti organi);
 
– necessaria indizione di referendum sulla proposta di istituzione.
 
– istituzione del “consiglio provvisorio della città metropolitana”.
 
Viene poi stabilita la cessazione della provincia di riferimento della nuova città metropolitana e la soppressione di tutti i relativi organi, nonché il contestuale trasferimento di funzioni e risorse umane, strumentali e finanziarie.
Per quanto attiene alle previsioni concernenti le spese e l’attribuzione delle risorse finanziarie le funzioni fondamentali della provincia vengono considerate, sempre in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana. A tali funzioni ne sono poi aggiunte altre (Comma 9): pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
Art. 23 Ordinamento transitorio di Roma capitale
Contiene la disciplina transitoria, valida sino all’attuazione della normativa relativa alle città metropolitane, in merito all’ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.
Ne definisce le funzioni, prevedendo una speciale autonomia statutaria, finanziaria e amministrativa.
Con specifico decreto legislativo deve essere definito l’ordinamento transitorio, anche finanziario, secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 5, nonché i principi generali per l’attribuzione a Roma capitale di un proprio patrimonio (nel rispetto dei principi di cui al comma 7).
Art. 24 Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni
Definisce i criteri direttivi e i principi che devono seguire i decreti legislativi di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, per quanto attiene la parte relativa al “sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni” (adeguate forme di collaborazione di regioni ed enti locali con il Ministero dell’economia e delle finanze e con le Agenzie regionali delle entrate; definizione, con apposita convenzione fra Ministero dell’economia e delle finanze, regioni ed enti locali, delle modalità gestionali e di ripartizione degli introiti derivanti dalla lotta all’evasione).
Capo IX
OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETÀ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Art. 25 Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
Stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrano “al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti,
nonché al patto di convergenza di cui all’articolo 17 e all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario”.
In caso di assegnazione di nuove funzioni viene stabilito che i decreti legislativi di attuazione stabiliranno le “modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise”.
Art. 26 Salvaguardia finanziaria
Necessità di rispettare gli impegni finanziari assunti con il patto europeo di stabilità e crescita.
I decreti legislativi attuativi devono prevedere coerenza tra riordino, riallocazione funzioni e trasferimenti di risorse umane e finanziarie; evitare duplicazione di funzioni; determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale e del riparto tra i livelli di governo; coinvolgimento regioni ed enti locali nel contrasto all’evasione fiscale.

Newsletter n. 1304 del martedì 10 febbraio 2009

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