L’Ordinanza dell’11 settembre 2009 del Ministero della salute in materia di profilassi vaccinale dell’influenza pandemica A(H1N1), dispone che la vaccinazione, dal momento della effettiva disponibilità del vaccino, è offerta alle seguenti categorie di persone, elencate in ordine di priorità: a) persone ritenute essenziali per il mantenimento della continuità assistenziale e lavorativa: – personale sanitario e socio-sanitario; – personale delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile; – personale che assicura i servizi pubblici essenziali; – donatori di sangue periodici; b) donne al secondo o al terzo trimestre di gravidanza; c) persone a rischio, di età compresa tra 6 mesi e 65 anni; Si intende per rischio almeno una delle seguenti condizioni: malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio, inclusa asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO; gravi malattie dell’apparato cardiocircolatorio, comprese le cardiopatie congenite ed acquisite; diabete mellito e altre malattie metaboliche; gravi epatopatie e cirrosi epatica; malattie renali con insufficienza renale; malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie; neoplasie; malattie congenite ed acquisite che comportino carente produzione di anticorpi; immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV; malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale; malattie neuromuscolari; obesità e gravi patologie concomitanti; condizione di familiare o di contatto stretto di soggetti ad alto rischio che, per controindicazioni temporanee o permanenti, non possono essere vaccinati.
Vaccino per l’influenza A/h1n1: misure del Ministero della salute
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