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Siamo tutti egualmente consapevoli della portata delle trasformazioni che nell’ultimo quindicennio sono state introdotte nell’assetto dello Stato repubblicano, delle sue istituzioni e dei suoi apparati. Si tratta di un processo in pieno svolgimento e che ancora richiede alcune, incisive modifiche costituzionali specie per dare coerenza – anche sul piano della fisionomia e del funzionamento del Parlamento nazionale – alla svolta che è stata da anni avviata in senso autonomistico e federalista ed è di recente culminata nell’approvazione, con largo consenso in Parlamento, della legge sul federalismo fiscale.
Come sappiamo, l’Italia ha conosciuto molto più tardi di altri paesi la formazione dello Stato nazionale, che è nato come Stato fortemente centralizzato. Mentre altrove – dagli Stati Uniti d’America alla Germania, anch’essa unificatasi con forte ritardo – l’unità statuale è scaturita da una realtà costituita da molteplici, preesistenti entità tra loro storicamente diverse e distinte, ed è quindi sorta in sostanza, su basi federali, nel nostro paese essa ha presentato ben altre caratteristiche originarie. Ma quando, con l’avvento della Repubblica e con l’elaborazione della Carta costituzionale, l’Italia si è data un ordinamento pienamente democratico, essa si è aperta a un riconoscimento nuovo delle autonomie locali e regionali, dopo che col fascismo si era affermata la massima centralizzazione autoritaria dello Stato.
Cominciò così sessant’anni fa un lungo cammino, lento e contradditorio, che avrebbe conosciuto una decisa accelerazione e un balzo in avanti a partire dai primi anni ’90, quando prese a svilupparsi un movimento politico e di opinione federalista e si convenne in Parlamento su una riforma significativa come l’elezione diretta del Sindaco. E fu, quella, una riforma non solo elettorale ma istituzionale, che segnò, sul piano istituzionale – e ai fini del discorso che qui ci interessa -l’affrancamento dell’ente locale dalla tutela dello Stato centrale, affidata al controllo prefettizio.
Il seguito è noto : riforme elettorali anche per Province e Regioni e, soprattutto, riforma del Titolo V della Costituzione repubblicana, da cui è scaturita la stessa innovazione del federalismo fiscale. Nei fatti, era inoltre venuta assumendo un ruolo e peso crescente la Conferenza Stato-Regioni.
Ho voluto richiamare questa evoluzione, per l’impronta originale, tutta italiana, che essa presenta : da uno Stato centralizzato verso uno Stato federale. Ed è un’impronta che spiega molte cose : lo sforzo che si è dovuto e si deve compiere, in particolare, per ricollocare istituti nati con un tipo di Stato rigidamente governato dal centro nel nuovo contesto autonomistico, regionalistico, di stampo federale.
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