Riforma della contabilità pubblica: il testo approvato dalla Camera
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Adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall’ordinamento comunitario.
E’ questa la finalità del Disegno di legge n. 2555-A di riforma della contabilità pubblica approvato dalla Camera nella seduta dell’11 novembre scorso.
L’articolata proposta di riforma, oltre ad essere puntualmente disciplinata dal provvedimento, è per alcuni temi affidata alla legislazione delegata, mediante la previsione di quattro diverse disposizioni di delega.
E’ inoltre prevista l’adozione di un testo unico (articolo 52).
In conseguenza di tale complessivo riassetto, è prevista l’abrogazione della legge nazionale di contabilità (legge n. 468/1978), nonché una delega al Governo per la redazione di un Testo Unico delle leggi in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.
Le deleghe e la proposta di riforma
Come si è già detto nella proposta di riforma della disciplina di contabilità nazionale sono state previste quattro deleghe.
La prima delega è disciplinata dall’art. 2 che riguarda l’adeguamento dei sistemi contabili.
La seconda delega concerne le procedure di spesa in conto capitale (art. 31, comma 8), i cui decreti legislativi sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità; predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti; garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l’utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse; potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull’efficacia e sull’utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante; separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell’esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva; adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell’invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti; previsione di un sistema di verifica per l’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti;
Invece, la terza delega prevista dall’art. 43 si occupa del completamento della riforma del bilancio dello Stato. Tale articolo precisa, al secondo comma, che i decreti legislativi devono essere ispirati:
Infine, la quarta delega è quella contenuta nell’art. 52 che concerne la riforma del sistema dei controlli.
(Altalex, 26 novembre 2009. Nota di Rocchina Staiano)