La legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi sociali alla persona in ambito sociale e sociosanitario” disciplina la rete delle unità d’offerta sociosanitarie e sociali, quale insieme integrato di servizi, di prestazioni, anche di sostegno economico, e di strutture territoriali, domiciliari, diurne e residenziali, in grado di fornire una adeguata risposta al bisogno di assistenza delle persone e delle famiglie.
Con la legge 3/08 il processo di semplificazione amministrativa viene portato a compimento anche per le unità d’offerta sociali.
La vigilanza viene pertanto spostata sulla fase di esercizio e quindi sulla verifica in concreto dello stato dei luoghi e di gestione.
L’accreditamento è invece condizione per poter accedere alla stipula di contratti con il Comune, e ciò entro i limiti, rimessi alla discrezionalità dell’ente locale, della sostenibilità finanziaria e della programmazione locale. In tal senso, la rete sociale, alla pari di quella sociosanitaria, assume le caratteristiche di un sistema integrato, dinamico, aperto alla sperimentazione ed alla collaborazione tra pubblico e privato, ma sempre governato dall’ente locale.
I piani di zona diventano, pertanto, lo strumento principale della governance.
Perché la rete sociale possa garantire condizioni uniformi nella erogazione di servizi e di prestazioni in ambito regionale, pur nel rispetto dell’autonomia degli enti locali, la legge ha affidato alla Regione il compito di definire i requisiti minimi di esercizio delle unità d’offerta sociali ed i criteri per il loro accreditamento.
L’intervento regionale, conseguente alla LR 3/08, si colloca nel solco delle iniziative già intraprese dalla Giunta regionale negli anni precedenti che, oltre a portare ad esistenza diverse tipologie di unità d’offerta, ne ha definiti i requisiti di autorizzazione e per alcune i criteri di accreditamento.
In allegato: Decreto Direttore Generale 15 febbraio 2010 – n. 1254 – Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità d’offerta sociali – 310 Assistenza (Bur Serie Ordinaria 8 marzo 2010 n. 10)
Nello specifico, nell’allegato 1 del suddetto regolamento, sono contenuti i requisiti minimi di esercizio e i criteri regionali di accreditamento delle unità di offerta sociali individuate dalla giunta regionale.
Per quanto riguarda l’area disabili questi criteri si riferiscono a Comunità alloggio, Centri Socio Educativi (CSE) e Servizio di Formazione all’Autonomia per persone disabili (SFA).
Per ogni area sono presenti disposizioni circa:
– la capacità ricettiva e l’organizzazione;
– i requisiti organizzativi generali, come ad esempio i rapporti con l’utenza, la gestione dell’emergenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e delle pertinenze, la gestione dei servizi generali, i progetti educativi individualizzati, il funzionamento, i criteri per la scelta di personale qualificato
– requisiti tecnologici e strutturali: suddivisi tra strutture già esistenti e strutture di nuova realizzazione, riguardo all’articolazione della struttura ed agli spazi generali e, per alcuni servizi, spazi connettivi ed elementi costruttivi
Sono poi riportati i criteri regionali di accreditamento:
1. Per le Comunità alloggio e per i CSE (in riferimento al D.G.R. 16 febbraio 2005, n° 20943) riguardano requisiti organizzativi generali come:
– Rapporti con l’utenza
– Accessibilità
– Formazione del personale
– Debito informativo
– Qualifiche del personale.
2. Per gli SFA invece i criteri regionali di accreditamento delle Unità d?Offerta Sociale Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) sono a tutt’oggi in via di definizione.
VEDI: www.personecondisabilita.it
tratto da: NONPROFITONLINE
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