Permessi per l’assistenza a familiari disabili, modificata la L.104/92
Varie modifiche alla disciplina dei permessi per lassistenza alle persone con gravi disabilità sono introdotte nellordinamento dalla L. 183/2010 entrata in vigore il 24 novembre 2010. È stata parzialmente innovata la disciplina dettata dalla Legge n. 104/92, e dal decreto legislativo n.151/01. Tra le principali novità: restrizione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi; eliminazione del requisito della convivenza; decadenza nel caso di insussistenza dei requisiti; istituzione della banca dati presso il Dipartimento della funzione pubblica. Due circolari, del Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 13 del 6 dicembre 2010), e dellINPS (n. 155, del 3 dicembre 2010) chiariscono le nuove norme. Con la nuova norma la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti e affini entro il secondo grado. La nuova disposizione menziona espressamente il coniuge tra i lavoratori titolari della prerogativa; si passa inoltre dal terzo al secondo grado di parentela. È prevista uneccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età o siano anchessi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti: in tali casi la legittimazione alla titolarità di permessi è estesa anche ai parenti e affini entro il terzo grado. Lespressione mancanti deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma comprende anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dallautorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Il concetto di patologia invalidante consente lestensione dal secondo al terzo grado di parentela o affinità. Possono considerarsi invalidanti: le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale; le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici; le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
