II dlgs 460/97 disciplina dal punto di vista fiscale gli enti non commerciali e introduce una nuova figura fiscale, quella delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus).
Possono essere considerate onlus «le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata» (cfr. dlgs 460/97 art. 10, comma 1).
Sono in ogni caso considerate onlus le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (legge 266/91), le cooperative sociali (legge 381/91) e le organizzazioni non governative (legge 49/87). Altri soggetti ammessi ad essere onlus sono: associazioni riconosciute e non riconosciute, società cooperative, comitati, fondazioni ed altri enti, purché rispondano ai seguenti criteri:
Le onlus non devono avere fini di lucro e non possono distribuire eventuali utili neppure indirettamente.
• Attività. La loro attività principale deve essere di utilità sociale
• Bilancio. Le onlus devono redigere il bilancio o rendiconto annuale. Le cooperative sociali restano assoggettate alla normativa specifica.
• Ordinamento democratico. Le onlus devono possedere un ordinamento interno democratico, che preveda, cioè, norme omogenee ed effettive che regolano l’ammissione, l’espulsione ed i diritti dei soci. Lo statuto deve prevedere, per gli associati maggiori di età, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
• Utilizzo della locuzione «onlus». Le onlus devono utilizzare la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale», nella denominazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico (come ad esempio le diciture spa o srl dopo il nome delle società). Questa prescrizione può sembrare irrilevante ed invece risulta molto importante: numerosi riconoscimenti sono stati negati per averla omessa.
I consorzi di cooperative, gli enti pubblici, le società commerciali, partiti e movimenti politici, sindacati, associazioni di datori di lavoro, associazioni di categoria non possono assumere la qualifica di onlus.
Attività istituzionali e attività connesse
Le onlus devono svolgere la propria attività principale (istituzionale) in uno o più settori tra questi:
• assistenza sociale e socio-sanitaria; beneficenza; tutela e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione dell’ambiente; ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
• assistenza sanitaria; istruzione; formazione; sport dilettantistico; promozione della cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili, solo se tali attività vengono rivolte a soggetti svantaggiati (intendendo come soggetti svantaggiati, non solo quelli previsti nel decreto relativo alle cooperative sociali di tipo B, ma anche altre categorie a rischio di esclusione: ad esempio profughi o minori a rischio). L’art. 10 vieta di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle definite come direttamente connesse.
Si considerano attività connesse:
• quelle di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, quando non dirette ai soggetti svantaggiati;
• quelle «accessorie per natura a quelle istituzionali, purché integrative». Ad esempio, se un’associazione ambientalista vende magliette per finanziare la propria campagna contro la deforestazione, l’attività istituzionale è «la campagna di tutela della natura» e quella accessoria è la vendita di magliette.
Le attività connesse sono soggette a due limiti:
1. Qualitativo. Non devono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali, in termini di investimenti, ed impiego delle risorse materiali ed umane.
2. Quantitativo. I proventi delle attività connesse non devono superare il 66% delle spese complessive dell’organizzazione.
