L’alto magistrato ci spiega che il giudice ordinario non è soggetto alla legge: al contrario questa è soggetta al suo vaglio, poiché egli è membro della “magistratura costituzionale”, che le leggi semmai le corregge interpretandole secondo la Costituzione, e dove ciò si riveli impossibile “le processa” e le abroga. Al giudice, del resto, compete di vigilare non solo sul contenuto delle leggi, ma anche sulla “lealtà delle contingenti maggioranze politiche di governo” (testuale) al principio costituzionale fondamentale originario, che impegna la Repubblica a “rimuovere gli ostacoli all’uguaglianza sostanziale dei cittadini” (è una limpida teorizzazione della “via giudiziaria al socialismo”). Principio fondamentale originario, questo, al quale i Padri costituenti avrebbero inteso inscindibilmente collegare l’originaria seconda parte della Carta, dove si delinea “una complessa architettura istituzionale di impianto antioligarchico, basata sulla centralità del Parlamento”. Pertanto una riforma, come quella oggi in discussione, che pretenda di alterare quell’“impianto antioligarchico”, consentendo al Governo di realizzare troppo agevolmente i propri programmi, costituirebbe un attentato al principio fondamentale originario cui la magistratura, compatta, dovrebbe opporsi.
Sorgente: Pietro Ichino | LA DEMOCRAZIA SECONDO IL PROCURATORE GENERALE DI PALERMO
