STATUTO della ANTEAS – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà – della Regione Friuli-Venezia Giulia

 Art. 1
(Costituzione)

  1. È costituita l’Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà (ANTEAS) – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) della Regione Friuli-Venezia Giulia di seguito detta Associazione regionale, formata dalle Associazioni provinciali regolarmente costituite e da persone fisiche che operano per promuovere la solidarietà, l’integrazione sociale, lo sviluppo della cultura del volontariato a livello territoriale e regionale.
  2. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 266/91, della legge regionale n. 12/95, del decreto legislativo n. 460 del 4.12.1997 e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  3. L’Associazione si fonda:
    • sulla condivisione delle situazioni di bisogno della persona – in particolare quella anziana, nel contempo protagonista, valorizzandone la soggettività ed il ruolo nella società – e dei gruppi sociali anche nei Paesi in via di sviluppo;
    • sul disinteresse e la gratuità nello svolgimento delle attività e nelle prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona;
    • sulla necessità politica di denunciare le situazioni di ingiustizia e di lottare per rimuovere le cause che generano circuiti di emarginazione e discriminazione sociale, attraverso una puntuale opera di prevenzione ed una costante ricerca di nuove forme di intervento;
    • sull’esigenza di perseguire attraverso il metodo della non violenza e dell’educazione allo sviluppo e alla pace, condizioni per l’effettiva liberazione dell’uomo;
    • su un diretto impegno nel civile e la disponibilità a forme di collaborazione con l’iniziativa pubblica e con le forze sociali che, che non violino i fini statutari, l’originalità e l’autonomo patrimonio culturale dei gruppi e delle organizzazioni di volontariato.
  4. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.
    Essa promuove, aggrega, sostiene e collega gruppi ed organizzazioni di volontariato, che sono concreta espressione della libera iniziativa dei cittadini ed è autogestita.
  5. L’Associazione è apartitica, non persegue finalità di lucro e si pone come esclusivo perseguimento quello di finalità di solidarietà sociale; ha durata illimitata, ha sede a Udine ed aderisce all’ANTEA Nazionale.

Art. 2
(Finalità e scopi)

  1. L’Associazione Regionale è impegnata a svolgere attività di:
    • assistenza sociale e socio sanitaria;
    • assistenza sanitaria;
    • beneficenza;
    • istruzione;
    • formazione;
    • sport dilettantistico;
    • tutela, promozione, valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
    • tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
    • promozione della cultura e dell’arte;
    • tutela dei diritti civili;
    • assistenza, diretta o indiretta, alle persone considerate “soggetti fragili”, favorendo i processi di integrazione anche mediante l’applicazione dell’istituto dell’Amministrazione di Sostegno, di cui all’art. 404 e seguenti Codice Civile. Laddove per “deboli” si intendono i soggetti che, a causa di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica o per altri motivi, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
  2. L’Associazione regionale ha scopo di:
    • operare per la promozione e la difesa dei diritti umani;
    • impegnarsi per la coscientizzazione dei cittadini sui doveri della solidarietà nazionale ed internazionale;
    • promuovere un volontariato che vede protagonisti tutti i cittadini, inteso a ricercare e realizzare quanto occorre per un nuovo progetto di società;
    • stimolare il processo di democratizzazione delle strutture pubbliche ed il corretto funzionamento anche al fine di evitare che il volontariato assuma ruoli di supplenza;
    • contribuire allo sviluppo di una comunità pluralistica nella quale le componenti sociali vedano riconosciuti dallo Stato e da altri pubblici poteri autentici spazi di libertà e di azione;
    • favorire la crescita culturale, il coordinamento dell’azione e l’efficacia operativa delle organizzazioni di volontariato;
    • collegare e rappresentare a livello regionale le Associazioni provinciali e territoriali aderenti;
    • assumere iniziative dirette di livello regionale e locale per lo sviluppo e la realizzazione della comunità civile.

Art. 3
(Impegni e funzioni)

  1. La costituzione dell’Associazione regionale è promossa da almeno due Associazioni provinciali
  2. L’Associazione regionale:
    • rappresenta a livello regionale le esigenze delle Associazioni provinciali;
    • coordina le iniziative che richiedono per la loro attuazione un collegamento oltre l’ambito provinciale;
    • promuove nel campo dell’informazione una corretta e crescente conoscenza della realtà e del ruolo del volontariato all’interno della società;
    • collabora con gli altri movimenti di volontariato e con le forze sociali democratiche impegnate nel superamento dell’emarginazione e delle sue cause;
    • offre il proprio apporto culturale agli studi, alle ricerche, alla consultazione, all’elaborazione legislativa regionale;
    • fornisce, in accordo con i responsabili provinciali, supporti alle iniziative dei gruppi, delle organizzazioni e dei coordinamenti che ne facciano richiesta;
    • sollecita le Associazioni provinciali alla revisione permanente delle attività in relazione al variare dei bisogni, all’insorgenza di nuovi ed all’estensione delle reti di servizi;
    • accoglie le domande di adesione all’ANTEA nel territorio regionale;
    • decide sui reclami avverso le risoluzioni adottate dalle Associazioni provinciali;
    • pone autonomamente le norme del proprio funzionamento e della propria organizzazione da sottoporre all’approvazione dell’Associazione nazionale;
    • promuove, organizza ed attua progetti, servizi e attività diretti alla persona e alle comunità con particolare attenzione all’innovazione e/o alla sperimentazione;
    • effettua, in proprio o per conto terzi, studi, ricerche, indagini, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del presente statuto;
    • stabilisce rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione con Enti e organizzazioni pubbliche e private;
    • gestisce, anche direttamente, attività di volontariato;
    • collabora, in particolare con la cooperazione sociale, l’associazionismo e le altre componenti del “terzo sistema” per conseguire comuni obiettivi di politiche sociali, promuovendo forme stabili di collegamento;
    • collabora con tutte le Istituzioni per la nomina e il supporto quotidiano degli Amministratori di Sostegno;
    • promuove fra i propri associati, l’identità dell’amministratore di sostegno come figura ben definita funzionalmente e idonea ad espletare al meglio i compiti di solidarietà;
    • organizza corsi di formazione per i nuovi Amministratori di Sostegno, corsi di aggiornamento per gli associati, iniziative formative e informative rivolte agli operatori e ai cittadini per diffondere la conoscenza delle funzioni dell’Amministratore di Sostegno;
    • promuove convegni, incontri di studio, occasioni di confronto con le istituzioni locali e nazionali, nell’ottica di un continuo miglioramento dell’applicazione della misura dell’Amministrazione di Sostegno.

Art. 4
(Riferimenti operativi)

  1. I riferimenti operativi, salvo il rispetto di autonomia dei propri ambiti territoriali, che si riconoscono per spirito e per prassi negli articoli 1, 2 e 3 del presente statuto, sono:
    • i gruppi, le organizzazioni di volontariato e i coordinamenti di base;
    • le Associazioni provinciali
  2. A Livello Regionale l’ANTEAS si articola su tre livelli. All’associazione Regionale (di III livello) aderiscono le associazioni di I e II Livello costituite a livello Territoriale. A livello Territoriale l’Anteas si organizza in Associazioni di I e II livello, alle Associazioni di II livello aderiscono le associazioni di volontariato del territorio iscritte o iscrivibili e i gruppi, riconosciuti dal Territoriale, che operano localmente.

Art. 5
(Gruppi, organizzazioni di volontariato e coordinamenti da base)

  1. Nucleo fondamentale dell’Associazione sono i gruppi, le organizzazioni di volontariato e i coordinamenti di base i quali danno vita alle Associazioni provinciali.
  2. I gruppi, le organizzazioni di volontariato e i coordinamenti di base che intendono aderire all’ANTEA inoltrano domanda di adesione alla rispettiva Associazione provinciale, oppure direttamente all’Associazione regionale, qualora l’Associazione provinciale non esista. Le ammissioni ed i provvedimenti di revoca adottati dall’Associazione provinciale sono accolti dall’Associazione regionale.

Art. 6
(Associazione provinciale)

  1. L’Associazione provinciale, associazione regolarmente costituita, è formata dai gruppi, dalle organizzazioni e dai coordinamenti di base e da persone fisiche aderenti all’ANTEA.
  2. L’Associazione provinciale:
    • favorisce l’aggregazione dei gruppi di volontariato, garantendo il rispetto dell’originaria identità di ciascuno;
    • assicura loro una costante presenza promozionale per il perseguimento dei valori, affinità, impegni di cui al presente statuto;
    • realizza il collegamento dei gruppi, delle organizzazioni e dei coordinamenti di base per la ricerca e per la definizione di un’azione unitaria, armonizzando i vari apporti attorno ad obiettivi comuni;
    • sostiene e collega le iniziative e le attività dei gruppi, delle organizzazioni e dei coordinamenti di base e li aiuta a potenziare l’efficacia operativa;
    • promuove la crescita culturale di tutte le realtà di volontariato, offrendo ai gruppi, alle organizzazioni e ai coordinamenti di base occasioni di dibattito e confronto, organizzando momenti di formazione e sensibilizzazione;
    • affianca i gruppi, le organizzazioni e i coordinamenti di base nell’impegno della partecipazione e del mantenimento dei rapporti con Responsabili delle istituzioni e degli enti locali;
    • rappresenta i gruppi, le organizzazioni e i coordinamenti di base associati presso le autorità e gli organismi locali;
    • stabilisce rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e organizzazioni pubbliche e private;
    • coordina e assiste i gruppi, le organizzazioni e i coordinamenti di base che stabiliscono autonomamente rapporti di collaborazione anche in forma di convenzione con Enti e organizzazioni pubbliche e private;
    • accetta la domanda di adesione all’ANTEA nel territorio provinciale ed assume eventuali provvedimenti di revoca;
    • aiuta i gruppi, le organizzazioni di volontariato e i coordinamenti di base non aderenti per le necessità che essi manifestano;
    • pone autonomamente le norme del proprio funzionamento e della propria organizzazione, dandone comunicazione all’Associazione regionale;
    • promuove, organizza e attua progetti, servizi, attività diretti alla persona e alla comunità, con particolare attenzione all’innovazione e/o alla sperimentazione;
    • può autorizzare la costituzione di strutture di collegamento in aree territoriali e cittadine.

Art. 7
(Organi)

  1. Sono organi dell’Associazione:
  • l’assemblea regionale;
  • il Consiglio Direttivo regionale;
  • il Presidente e il Vice Presidente;
  • il Collegio dei revisori;
  • il Collegio dei probiviri (ove deciso dall’Assemblea)

Art. 8
(Assemblea)

  1. L’Assemblea è costituita da rappresentanti delle Associazioni provinciali aderenti all’ANTEA regionale, da rappresentanti di gruppi, organizzazioni e coordinamenti di base aderenti alle ANTEA provinciali, dai membri del Consiglio Direttivo regionale.
    Hanno diritto a partecipare tutti gli aderenti alle Associazioni, senza diritto di voto.
  2. Essa è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
  3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due terzi degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
  4. L’Assemblea è presieduta da un Presidente dell’Assemblea eletto dall’assemblea medesima.
  5. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei rappresentanti delle Associazioni aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro membro. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei membri presenti, in proprio o per delega.
  6. Ciascun partecipante non può essere portatore di più di una delega.
  7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dai presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 21.
  8. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
    • approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
    • approvare il bilancio preventivo;
    • approvare il bilancio consuntivo;
    • approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all’art. 21;
    • stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico delle Associazioni aderenti;
    • stabilire, in riferimento al successivo art. 9, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e provvedere alla loro elezione;
    • eleggere i componenti il Collegio dei revisori dei Conti;
    • eleggere i componenti del Collegio dei probiviri (ove l’Assemblea abbia deciso di costituirlo).

Art. 9
(Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo:
    • è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 25 componenti deliberato ed eletti dall’assemblea garantendo almeno un rappresentante per ogni Associazione aderente, e da membri cooptati. I membri cooptati hanno diritto al solo voto consultivo;
    • è presieduto dal Presidente e, in caso di impedimento, dal vice Presidente;
    • è convocato dal presidente almeno tre volte l’anno e ogni volta che lo richiedano almeno 1/3 dei membri del Consiglio stesso.
  2. Il Consiglio Direttivo:
    • elegge fra i propri membri il Presidente ed il vice Presidente;
    • nomina il segretario ed il tesoriere, incarichi che possono essere ricoperti dalla medesima persona;
    • se richiesta la costituzione di commissioni di lavoro, ne nomina i coordinatori che collaborano con il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni; a tali commissioni possono partecipare esperti nominati dal Consiglio Direttivo;
    • assume personale;
    • elabora le linee da sottoporre all’Assemblea regionale della quale attua gli indirizzi e le decisioni, coordinandone la realizzazione a livello provinciale;
    • approva, ove non esista l’Associazione provinciale, la costituzione dei gruppi e organizzazioni e dei coordinamenti da base;
    • ove non esistano le Associazioni provinciali si sostituisce a detti organismi periferici nelle accettazioni, revoche e ratifiche di loro competenza;
    • accoglie la domanda di adesione da parte delle Associazioni provinciali, valutandone la conformità ai valori, alle finalità, agli impegni del presente statuto;
    • delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate e l’erogazione delle spese ordinarie e straordinarie;
    • predispone i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione sull’attività svolta;
    • decide in via definitiva sui reclami avverso le soluzioni adottate dalle Associazioni provinciali;
    • ratifica, nella prima sessione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Art. 10
(Presidente e Vice Presidente)

  1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti. Il Presidente può essere coadiuvato da un Ufficio di Presidenza composto da persone con competenze ed incarichi specifici, nominato dal Consigli Direttivo.
  2. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione regionale nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne garantisce l’esecuzione delle deliberazioni.
  3. In caso di necessità e di urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica della prima riunione successiva.
  4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

Art. 11
(Segretario)

  1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
  • provvedere alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli aderenti;
  • provvedere al disbrigo della corrispondenza;
  • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 12
(Tesoriere)

  1. Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
    • predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
    • provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
    • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 13
(Collegio dei Revisori dei Conti)

  1. Il Collegio dei revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
  2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Art. 14
(Collegio dei probiviri)
(ove deciso dall’Assemblea)

  1. Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
  2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra le Associazioni provinciali/territoriali1 aderenti all’Associazione regionale e i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
  3. Esso giudica ex bono et equo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Art. 15
(Gratuità e durata delle cariche)

  1. Tutte la cariche sociali e l’attività svolta dai singoli associati sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate per non più di due mandati.
  2. Tutte le cariche decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 16
(Esercizi di bilancio)

  1. Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno di dicembre di ogni anno.
  2. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea, per l’approvazione, il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione del Collegio e il bilancio preventivo.
  3. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima dell’adunanza dell’Assemblea.
  4. Il bilancio consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della seduta e potrà essere consultato da ogni associato.

Art. 17
(Aderenti)

  1. Sono aderenti all’Associazione regionale le Associazioni provinciali, gruppi, organizzazioni e coordinamenti di base aderenti alle stesse Associazioni provinciali, nonché le parsone fisiche che sottoscrivono il presente statuto e quelle che fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto. Fanno parte inoltre gruppi e persone aggregati che partecipino alla vita dell’Associazione senza diritto di voto.
  2. Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve la statuto dell’Associazione regionale. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
  3. Gli aderenti cessano di appartenere all’Associazione regionale per:
    • recesso volontario;
    • per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
    • perché lo statuto o gli impegni assunti non rispondono ai principi, alle finalità ed agli obiettivi che sono alla base dell’attività dell’ANTEA.
      In quest’ultimo caso è ammesso il ricorso al Collegio dei probiviri, il quale decide in via definitiva.

Art. 18
(Diritti ed obblighi degli aderenti)

  1. I membri delle Associazioni aderenti e del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votaredirettamente o per delega.
  2. Gli aderenti hanno diritto di recedere d’appartenenza all’Associazione regionale.
  3. Gli aderenti hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e di pagare le quote sociali ed i contributi nell’ammontare fissato dall’Assemblea.

Art. 19
(Quota associativa)

  1. La quota associativa a carico egli aderenti è fissata dall’Assemblea.
    Essa è annuale, non frazionabile né esigibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
    I membri ed i singoli associati dell’Associazione regionale che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali, non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte all’attività dell’Associazione regionale. Essi non sono elettori né eleggibili alle cariche sociali.

Art. 20
(Risorse economiche)

  1. L’Associazione regionale trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
    • quota associative e contributi delle associazioni associate;
    • contributi da privati;
    • contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
    • contributi di organismi internazionali;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • rimborsi derivanti da convenzioni;
    • entrate derivanti da attività commerciali, e produttive marginali;
    • rendite derivanti da beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione regionale a qualunque titolo.
  2. I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
  3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Art. 21
(Modifiche alla statuto)

  1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.
    Le relative deliberazioni saranno assunte dall’Assemblea e approvate con voto favorevole dalla maggioranza di tutti gli aderenti con diritto al voto.

Art. 22
(Scioglimento)

  1. L’Assemblea regionale in seduta straordinaria con la presenza di almeno i tre quarti degli associati può deliberare a maggioranza dei presenti con diritto di voto lo scioglimento o la cessazione e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori per la devoluzione del patrimonio alle altre organizzazioni di volontariato che operano in un identico settore o secondo le disposizioni di legge.

Art. 23
(Norme di rinvio)

  1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Sorgente: Lo Statuto – Anteas Friuli Venezia Giulia FVG

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