Zan
di Giorgio Dell’Arti
Oggi
Vorremmo capire qualcosa su questa benedetta legge Zan.
Si tratta di un testo già approvato dalla Camera lo scorso 4 novembre che mette insieme cinque proposte di legge, segnate con i numeri 107, 569, 868, 2171 e 2255. Studiando i firmatari delle cinque proposte si scopre che la 107 e la 569 vengono da sinistra (leggiamo nella 107 il nome della Boldrini e nella 569 il nome di Bersani), la 868 appartiene soprattutto a Renzi (spiccano i nomi di Scalfarotto e della Boschi), la 2171 è grillina (l’Alemanno che l’ha firmata è Maria Soave, non Gianni). La 2255 è l’unica che può essere attribuita alla destra: l’ha presentata, da sola, la forzista Giusi Bartolozzi. L’onorevole Alessandro Zan, di Sinistra Ecologia Libertà, primo firmatario del testo definitivo approvato dalla Camera, aveva sottoscritto solo la 569 e la 868. Il testo passato a Montecitorio si qualifica come «Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità».
Mi pare, considerando i firmatari delle cinque proposte di partenza, che ci siano voti sufficienti per l’approvazione anche al Senato.
In teoria, sì. Ma ci sono problemi di tattica politica. E soprattutto è intervenuta, pregando di modificare alcuni punti, anche la Chiesa.
Quali punti?
L’articolo 7 istituisce al 17 maggio la Giornata nazionale contro omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia. Con una formula non chiarissima, le scuole sono chiamate a prendere iniziative per spiegare la cosa. Le scuole cattoliche non sono escluse. La Chiesa è dubbiosa anche sull’articolo 4, dove si tenta di fissare il confine tra libertà d’opinione e discriminazione di genere. Il testo è questo: «Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».
Che cosa dice il resto della legge?
In pratica introduce modifiche a due articoli del Codice penale (604 bis e ter che prevedono, per i discriminatori, da sei mesi a sei anni di reclusione) e a una legge del 1993 in cui si regolano i reati di discriminazione razziale, etnica e religiosa. In questi testi non si fa cenno alle discriminazioni sessuali elencate più sopra. Zan si limita ad aggiungere, a quei testi e alle pene previste, i reati relativi alle discriminazioni sessuali, secondo l’elenco citato.
Che succede se non si tiene conto delle obiezioni della Chiesa e si va avanti?
In base al Concordato potrebbe essere necessaria la costituzione di una commissione paritetica tra Italia e Città del Vaticano. La legge Zan, in attesa di un accordo diplomatico, anche se approvata dai due rami del Parlamento, verrebbe congelata.
Giorgio Dell’Arti
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