Giorgio Dell’Arti, Vorremmo capire qualcosa su questa benedetta legge Zan

Zan
di Giorgio Dell’Arti
Oggi
Vorremmo capire qualcosa su questa benedetta legge Zan.
Si tratta di un testo già approvato dalla Camera lo scorso 4 novembre che mette insieme cinque proposte di legge, segnate con i numeri 107, 569, 868, 2171 e 2255. Studiando i firmatari delle cinque proposte si scopre che la 107 e la 569 vengono da sinistra (leggiamo nella 107 il nome della Boldrini e nella 569 il nome di Bersani), la 868 appartiene soprattutto a Renzi (spiccano i nomi di Scalfarotto e della Boschi), la 2171 è grillina (l’Alemanno che l’ha firmata è Maria Soave, non Gianni). La 2255 è l’unica che può essere attribuita alla destra: l’ha presentata, da sola, la forzista Giusi Bartolozzi. L’onorevole Alessandro Zan, di Sinistra Ecologia Libertà, primo firmatario del testo definitivo approvato dalla Camera, aveva sottoscritto solo la 569 e la 868. Il testo passato a Montecitorio si qualifica come «Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità».
Mi pare, considerando i firmatari delle cinque proposte di partenza, che ci siano voti sufficienti per l’approvazione anche al Senato.
In teoria, sì. Ma ci sono problemi di tattica politica. E soprattutto è intervenuta, pregando di modificare alcuni punti, anche la Chiesa.
Quali punti?
L’articolo 7 istituisce al 17 maggio la Giornata nazionale contro omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia. Con una formula non chiarissima, le scuole sono chiamate a prendere iniziative per spiegare la cosa. Le scuole cattoliche non sono escluse. La Chiesa è dubbiosa anche sull’articolo 4, dove si tenta di fissare il confine tra libertà d’opinione e discriminazione di genere. Il testo è questo: «Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».
Che cosa dice il resto della legge?
In pratica introduce modifiche a due articoli del Codice penale (604 bis e ter che prevedono, per i discriminatori, da sei mesi a sei anni di reclusione) e a una legge del 1993 in cui si regolano i reati di discriminazione razziale, etnica e religiosa. In questi testi non si fa cenno alle discriminazioni sessuali elencate più sopra. Zan si limita ad aggiungere, a quei testi e alle pene previste, i reati relativi alle discriminazioni sessuali, secondo l’elenco citato.
Che succede se non si tiene conto delle obiezioni della Chiesa e si va avanti?
In base al Concordato potrebbe essere necessaria la costituzione di una commissione paritetica tra Italia e Città del Vaticano. La legge Zan, in attesa di un accordo diplomatico, anche se approvata dai due rami del Parlamento, verrebbe congelata.
Giorgio Dell’Arti

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