La legge delega, secondo l’ordinamento costituzionale italiano, è una legge formale approvata dal Parlamento, che delega il Governo a esercitare la funzione legislativa su di un determinato oggetto.
Dispositivo dell’art. 76 Costituzione
Fonti → Costituzione → Parte II – Ordinamento della repubblica → Titolo I – Il parlamento → Sezione II – La formazione delle leggi
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
