citazione:
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“I giudici europei, dunque, hanno ribadito la «scelta del legislatore dell’Unione» di subordinare la designazione di un paese come sicuro alla condizione che lo sia «per tutta la sua popolazione e non solo per una parte di essa», in conformità a quanto previsto dalla direttiva Procedure (32/2013/UE). Questo è il presupposto per applicare la procedura accelerata di frontiera, che comporta un esame «rapido ed esaustivo» delle istanze di asilo.
La Corte ha chiarito che uno Stato membro può indicare i paesi sicuri mediante atto legislativo, a condizione che tale atto «possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo vertente sul rispetto dei criteri sostanziali stabiliti dal diritto dell’Unione». In Italia l’elenco dei paesi sicuri, allegato a un decreto del ministero degli Esteri nel 2019, era stato inserito in un decreto-legge nell’ottobre del 2024, a seguito della disapplicazione del decreto ministeriale da parte dei giudici, dopo i primi fermi in Albania. “
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