LA SPESA SOCIALE DELLO STATO DAL 2015 AL 2024,  di Luigi Colombini

LA SPESA SOCIALE DELLO STATO DAL 2015 AL 2024,  Di Luigi Colombini

Già docente di “Legislazione ed organizzazione dei servizi sociali” presso Università Statale Roma Tre, Corsi DISSAIFE e MASSIFE

Redattore OSSERVATORIO LEGISLATIVO SUNAS

Collaboratore Welforum

PREMESSA

Affrontare un tema così complesso quale è quello della analisi della spesa sociale dello Stato, porta a considerare che una prima analisi in tal senso risale a lontani specifici studi comparsi sulla rivista “Assistenza d’oggi” (1).

Peraltro la presenza di vari Enti preposti allo svolgimento di specifiche attività assistenziali (ECA, ONMI, ENAOLI, ENPF, AAI, ONPI, Province, ecc.) rendevano assolutamente parziali tali analisi, che peraltro erano accompagnate dagli studi statistici dell’ISTAT sull’assistenza e riportati sugli annuari editi in occasione dei censimenti.

Con l’ istituzione delle Regioni furono definite le basi per il primo trasferimento dallo Stato di fondi riferiti all’assistenza (DPR n. 9/1971), peraltro oltremodo limitati e circoscritti ai fondi direttamente gestiti dallo Stato da parte dei Ministeri e con una spesa complessiva di appena 94 miliardi di lire.

Con la legge n. 382/75 e con il conseguente DPR n. 616/77, DPR 617/77 e DPR 641/78 con la soppressione sia delle direzioni generali dei ministeri, sia degli Enti nazionali preposti all’assistenza, fu completato il decentramento definitivo di competenze statali e relativi fondi e personale alle Regioni in relazione all’ assistenza, prefigurando le competenze di indirizzo e coordinamento riservate allo Stato, di legislazione e di programmazione alle Regioni, di gestione diretta riservata ai Comuni singoli o associati.

Su tale scenario di riferimento le Regioni hanno avviato le specifiche attività assistenziali con le leggi regionali di “riordino dell’assistenza”, fino alla legge 328/2000, anticipata dalla legge n. n. 59/1997 e dal d.lgs. 112/98, che ha definito nel Titolo IV Capo II “Servizi alla persona ed alla comunità” i servizi sociali, intesi quali “tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”.

Alla legge 328/2000 è seguito il DPR maggio 2001 “Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali”, che in effetti non solo ha delineato le strategie di intervento sociale, ma ha anche definito la perimetrazione dei finanziamenti a fronte delle aree di intervento previste.

Peraltro tale disposizione è stata dichiarata anticostituzionale, e pertanto il fondo sociale è stato in seguito erogato alle Regioni per lo svolgimento delle politiche sociali, in modo indifferenziato, lasciando alle Regioni il potere discrezionale di individuare autonomamente le aree di intervento da finanziare, in ottemperanza a quanto indicato sia nelle leggi regionali di riordino sia negli specifici Piani regionali sociali.

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  1. Rosati L.S., I finanziamenti dello Stato per le attività sociali, Assistenza d’oggi, 1961 n. 1

Farrace A., Mascherini R., I finanziamenti dello Stato per le attività sociali, ibidem 1962 n. 1

Farrace A., Mascherini R., Le spese per i servizi sociali nel 1966, ibidem 1966 n.3

Farrace A., Mascherini R., Le spese per attività sociali nel bilancio dello Stato del 1969, ibidem, n.5.

Con la legge costituzionale n. 3/2001 di riforma del Titolo V della Costituzione, l’assistenza è stata attribuita alle Regioni quale competenza esclusiva, e pertanto la stessa legge 328/2000, che imponeva alle Regioni, entro sei mesi, di recepire la legge stessa, di approvare le proprie leggi regionali, pena l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato per le Regioni inadempienti, in effetti si è caratterizzata quale legge “quadro” di riferimento per lo svolgimento delle politiche sociali.

In ogni caso dal 2001 ad oggi con DPCM è stato finanziato il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali

che ha ripreso nel corso degli anni una sua tipicità e vocazione di individuare specifiche aree di

intervento, verso le quali indirizzare le risorse.

Con riferimento alle risorse statali, in relazione alle aree di intervento che di seguito saranno illustrate, la normativa ha avuto successivi sviluppi che in effetti hanno reso il Fondo Nazionale per le Politiche sociali non più quale fonte base per lo svolgimento dei servizi ed interventi sociali previsti dalla legge 328/00, ma coesistente ad altri fondi. (2)

LA DEFINIZIONE SPECIFICA DELLE RISORSE ATTRAVERSO L’ISTITUZIONE DEI FONDI

La prima considerazione è relativa alle fonti di finanziamento della spesa per le politiche sociali.

Queste risorse vengono alimentate da una molteplicità di fondi a livello nazionale, regionale, con finanziamenti a livello locale, con eventuali risorse del terzo settore e con una compartecipazione degli utenti.

LIVELLO EUROPEO

Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 attraverso il programma regionale a titolarità di Regione Lombardia e i programmi nazionali (inclusione e lotta alla povertà, donne giovani e lavoro, metro plus) a titolarità ministeriale.

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) – 6 priorità tra cui: promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali e Programmi di Sviluppo Rurali PSR

Il PON Inclusione propone misure e servizi innovativi contro la povertà e la marginalità sociale.

Il Programma CERV – “Cittadini, uguaglianza, diritti e valori” – è finanziato dalla DG Justice and Consumers della Commissione Europea e si pone come obiettivo generale quello di proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti dai trattati dell’UE e dalla Carta dei diritti fondamentali e nelle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani, per sostenere e contribuire allo sviluppo ulteriore di società aperte, democratiche, eque e inclusive, basate sullo Stato di diritto.

Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)

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  • (2) Per inciso, fin dal 2001 e fino al 2010 il sottoscritto ha redatto studi sulla spesa sociale delle Regioni a Statuto normale per conto dell’ISTISS, FNP, Fondazione Zancan, CNR, articolato per aree di intervento (politiche sociali in generale, anziani, famiglia minori, giovani, immigrati, persone con disabilità, povertà, dipendenze, Terzo settore, altri interventi) distinguendo fra spese previste, pagamenti, residui passivi, economie, che mettevano in evidenza la capacità di spendita e di governance reale dei fondi stanziati da parte delle Regioni, evidenziando già allora fra le Regioni “virtuose” (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Toscana, Umbria) ed altre che accumulavano notevoli residui passivi (spese impegnate ma non pagate) ed economie (spese non impegnate e non spese) (Abruzzo, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Puglia). Tali studi, per assoluta difficoltà di acquisizione di fonti certe desumibili dai Bilanci regionali, dopo il d.lgs 118/2011, sono stati interrotti.

LIVELLO STATALE

POLITICHE SOCIALI

Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS)

Fondo di solidarietà comunale

NB

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato anche con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, le cui risorse vengono distribuite con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un’ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

L’applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l’assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell’anno 2030. Per il 2025, la percentuale delle risorse del Fondo da distribuire con i criteri perequativi è del 75%.

I tagli determinati dalle misure di finanza pubblica, operati nel decennio passato, hanno influito sulla funzione perequativa del Fondo di solidarietà comunale, la cui dotazione, con il taglio delle risorse statali, è stata di fatto alimentata esclusivamente dai comuni attraverso il gettito dell’IMU propria.

A partire dalla legge di bilancio 2020, la dotazione del Fondo è stata nuovamente incrementata con risorse statali aggiuntive, di carattere “verticale”, che hanno potenziato il sistema di perequazione.

La gran parte di queste risorse incrementali è stata vincolata al potenziamento di alcune specifiche funzioni fondamentali in ambito sociale – quali lo sviluppo dei servizi sociali, il potenziamento del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità e, per assicurare che le risorse aggiuntive fossero effettivamente destinate al potenziamento dei predetti servizi, è stata prevista la determinazione di specifici “obiettivi di servizio”  che i comuni sono tenuti a raggiungere nei tempi e nella misura ivi indicata, e l’attivazione di un sistema di monitoraggio e di rendicontazione dell’utilizzo delle risorse al fine di garantire il raggiungimento dei previsti livelli di servizi offerti.

Con la legge di bilancio per il 2024, le predette risorse, in quanto vincolate esclusivamente al potenziamento di alcune specifiche funzioni, sono state eliminate dal Fondo di solidarietà comunale, in attuazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, con la quale il giudice costituzionale ha invitato il legislatore, attraverso un monito, a rimuovere l’anomalia costituita dalla presenza, all’interno di quest’ultimo, di componenti perequative “speciali”, non riconducibili alla perequazione generale e, dunque, non dirette a colmare le differenze di capacità fiscale tra gli enti comunali, come prescritto dall’articolo 119, terzo comma, Costituzione.

Fondo sviluppo e coesione

POLITICHE PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Fondo nazionale per la non autosufficienza (FNA)

Fondo nazionale caregiver familiare

Fondo per l’Alzheimer e le demenze

POLITICHE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità

Fondo a favore delle persone con disabilità

Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave o prive del sostegno familiare (Dopo di Noi)

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico

Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità

POLITICHE PER LA LOTTA ED IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti)

Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale

Fondo Reddito di Cittadinanza

Fondo povertà alimentare

Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare

Fondo carta acquisti

Fondo acquisti beni di prima necessità – Carta “Dedicata a te

Fondo povertà educativa

POLITICHE PER LA FAMIGLIA E MINORI, PER I GIOVANI

Fondo per le politiche della famiglia

Fondo di sostegno alla natalità

Fondo Assegno Universale e Servizi alla Famiglia

Fondo Infanzia e Adolescenza

Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
 Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni

Fondo pari opportunità

Fondo violenza di genere

Fondo libertà

Fondo per la creazione di case rifugio

Fondo per le politiche giovanili

IMMIGRATI

Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo

Fondo minori stranieri non accompagnati

Fondo per le misure anti-tratta

DIRITTO ALLA CASA*

Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione

Fondo emergenza abitativa

Fondo sostegno locazioni*

* Il diritto alla casa non è esplicitamente sancito come diritto autonomo e incondizionato nella Costituzione italiana, ma è richiamato indirettamente attraverso l’articolo 47, che impegna la Repubblica a favorire l’accesso al risparmio popolare per l’acquisto dell’abitazione. La Corte Costituzionale ha interpretato tale articolo come un dovere della collettività di evitare che le persone rimangano senza alloggi.

DIPENDENZE

Risorse finalizzate agli interventi di contrasto della diffusione del gioco d’azzardo patologico

NB

Con susseguenti bilancio sono stati istituiti vari fondi, secondo una prassi consolidata nel corso degli anni di istituire gradualmente un quadro finanziario non già legato ad una legislazione di riferimento, ma le stesse leggi finanziarie assumono carattere di norme sostanziali.

NOTA INTRODUTTIVA

L’ANALISI DELLA SPESA SOCIALE È RIFERITA AL PERIODO 2015-2024.

LE FONTI PRINCIPALI SONO DESUNTE DALLE LEGGI STATALI DI BILANCIO PER GLI ANNI 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, NEL QUALE CONTESTO SONO STATE INTRODOTTE NORME SOSTANZIALI CHE HANO DISPOSTO L’ISTITUZIONE DI SPECIFICI FONDI E DI SPECIFICI FINANZIAMENTI NELLE VARIE AREE DELLE POLITICHE SOCIALI E NELLA LORO ARTICOLAZIONE (ANZIANI, DIPENDENZE, FAMIGLIA, GIOVANI, MIGRAZIONI, MINORI, PERSONE CON DISABILITA’, POVERTÀ, VIOLENZA DI GENERE).

LE ALTRE FONTI SONO RIFERIBILI SIA A SPECICHE LEGGI STATALI, SIA ALLE LEGGI DI BILANCIO, SIA A DECRETI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, SIA A DECRETI MNISTERIALI.

A TALE RIGUARDO L’ULTERIORE RIFERIMENTO DI ACQUISIZIONE DEI DATI È DESUMIBILE DA QUANTO RIPORTATO DA “PANORAMA LEGILATIVO ISTISSS ANNI 2015-2018” E OSSERVATORIO LEGISLATIVO SUNAS ANNI 2018-2025, (CURATI DAL SOTTOSCRITTO) NONCHÉ DAL QUADRO SINOTTICO WELFARE DELL’ANCI.

POLITICHE SOCIALI

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (FNPS)

Il Fondo è stato istituito con la Legge n. 449/1997 recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, sul quale sono state fatte confluire risorse di altri fondi, le cui finalità rientravano tra quelle delle politiche sociali. L’obiettivo prioritario era quello di ricondurre ad un unico Fondo gli stanziamenti previsti da leggi settoriali, realizzando in tal modo una prima razionalizzazione della normativa di settore poi conclusa con l’emanazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

COMMENTO

Il Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), istituito con d.lgs. n. 198/1998, al pari del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) – istituito con la legge n. 833/1978, inteso quale strumento finanziario che permette di garantire il diritto alla salute, come sancito dall’ art. 32 della Costituzione, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) – costituiva l’interfaccia rispetto alla spesa sanitaria, definendo il quadro complessivo della spesa sociale, che negli anni precedenti la riforma assistenziale era disperso in molteplici rivoli.

Pertanto con il primo Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali del 2001, (come peraltro già disposto per la sanità fin dal Primo Piano Sanitario risalente al 1994) nel contesto del Piano sono state individuate specifiche aree di intervento connesse alla prima indicazione in ordine ai Livelli essenziali delle prestazioni sociali, premettendo i limiti delle risorse del FNPS:

-responsabilità familiari;

-diritti dei minori;

-persone anziane;

-contrasto della povertà;

-disabili;

-droghe;

-avvio della riforma.

Il Fondo era puntualmente articolato in rigidi vincoli di destinazione e di spesa che le Regioni erano tenute ad osservare per la realizzazione del sistema degli interventi e dei servizi sociali.

Tale impostazione è stata peraltro resa problematica nella sua reale attuazione non solo dalla legge costituzionale n. 3/2001, ma anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 423/2004 che ha sancito l’illegittimità costituzionale dei criteri di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, demandando alla potestà regionale il compito di determinare il riparto secondo proprie scelte discrezionali.

Pertanto non ha avuto efficacia quanto indicato nel Piano Nazionale degli Interventi e servizi sociali in ordine al piano di riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, che aveva individuato specifiche aree di intervento sopra indicate e relativi vincoli di finanziamento.

Al FNPS, nel corso degli anni successivi, sono andati a configurarsi ulteriori interventi aggiuntivi e mirati, con l’istituzione di specifici fondi risalenti sia a leggi di bilancio sia a leggi specifiche, volti al potenziamento di impegni finanziari rivolti a specifiche aree di intervento ( anziani, dipendenze, famiglia, giovani, migrazioni, minori, persone con disabilità, povertà).

I suddetti fondi sono stati legati alla osservanza da parte delle Regioni destinatarie delle risorse di “cronoprogrammi” vincolanti per l’attuazione degli interventi, e l’osservanza alla linee guida emesse emanate dal Ministero delle politiche sociali, evidenziandosi a tale riguardo la ripresa della funzione statale di indirizzo e coordinamento.

Dal 2006, comunque, si è determinato un cosiddetto “spacchettamento” del FNPS, accompagnato da ulteriori Fondi specifici per: la non autosufficienza; la famiglia e minori; le persone con disabilità; i giovani; la lotta ed il contrasto alla povertà; persone immigrate; diritto alla casa; dipendenze.

A tali fondi ne sono seguiti altri, che in ultima analisi mettono in evidenza la scelta operata di finanziare in effetti specifici livelli di intervento caratterizzati sia da continuità sia da emergenze, come ad esempio di Fondo REM legato al COVID.

Con il Decreto interministeriale 23 novembre 2017 sono state individuate macro-aree di intervento per specifiche azioni:

  • Servizi per l’accesso e la presa in carico da parte dei servizi assistenziali:

  • Servizi e misure per favorire l’assistenza a domicilio

  • Servizi territoriali comunitari

  • Servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità

  • Misure di inclusione sociale sostegno al reddito

  • Programma P.I.P.P.I., Programma di intervento per minori in famiglie con difficoltà.

Tale impostazione ha dato luogo a specifici decreti, fino al Piano sociale nazionale 2018-2020 e confermata nel Piano sociale 2021-2023.

Con il Piano sociale nazionale 2024-2026 si sono ulteriormente definite le aree di intervento ed i relativi finanziamenti relativi agli anni 2024, 2025 e 2026.

SI RIPORTANO I DATI RELATIVI AL 2024

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (in €)

ANNO 2024

a) Azioni di sistema e altri interventi

(comprese professioni sociali, PUA,

valutazione multidimensionale,

altre azioni di sistema) 162.962.839,00

b) Interventi per famiglia e minori 192.962.839,00

di cui

Prevenzione dell’allontanamento

familiare P.I.P.P.I. 15.000.000,00

Affido familiare 7.500.000,00

c) I livelli essenziali delle prestazioni sociali 30.000.000,00

di cui

supervisione personale servizi sociali 10.000.000,00

dimissioni protette (solo interventi

integrativi sociali) 20.000.000,00

d) Somme attribuite al Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali, per la copertura

degli oneri di funzionamento e delle

assistenze tecniche finalizzati al

raggiungimento degli obiettivi

istituzionali 5.000.000,00

e) Risorse riassegnazioni che incrementano il

fondo a favore degli interventi di affido

familiare* 19.774.909,00

TOTALE 410.700.587,00

COMMENTO

Si ritiene di affermare che il Fondo, articolato come è in varie aree di intervento, preconizza in effetti il quadro dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), costituisce anche la sintesi del remoto “Nomenclatore dei servizi e degli interventi sociali” nato all’inizio del 2006 e reso pubblico il 9 gennaio 2009, a seguito di alcuni incontri tra il CISIS e il Coordinamento Tecnico Interregionale per le Politiche Sociali finalizzati all’analisi dei risultati della “Rilevazione sugli Interventi e Servizi Sociali dei Comuni singoli e associati”, prevista nel Programma Statistico Nazionale e svolta dall’ISTAT in collaborazione con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con la Ragioneria Generale dello Stato e le Regioni.

La nomenclatura e definizione degli interventi e servizi, riportata nel Glossario, definisce la sintesi di un lavoro di raccordo di una serie di classificazioni regionali – quelle disponibili allorquando è stata progettata la rilevazione – con la macro-architettura della classificazione europea, prevista nel Sistema Europeo delle Statistiche integrate della Protezione Sociale (SESPROS).

Proprio la necessità di disporre di una classificazione utilizzabile con fini più ampi di quelli meramente statistici è stata alla base della richiesta fatta dal Coordinamento Tecnico Interregionale per le Politiche Sociali al CISIS: estendere la finalizzazione del lavoro di aggiornamento del Glossario, “ordinariamente” e annualmente svolto per la rilevazione, alla definizione di un vero e proprio Nomenclatore dei Servizi e degli Interventi sociali, tale da raccordare le classificazioni regionali sia tra di loro che ad un unico e condiviso schema classificatorio e definitorio “interregionale” mediante il lavoro coordinato con gli assessorati alle politiche sociali regionali al fine di garantire e omogeneità, esaustività e condivisione.

A tale riguardo i deve rilevare che a distanza di oltre venticinque anni non ancora sono stati definiti i LEPS, che costituivano un impegno solenne sancito dall’ art. 117, lettera m) della Costituzione.

IL FONDO SVILUPPO E COESIONE

Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 è uno strumento di finanziamento nazionale che mira a ridurre gli squilibri economici e sociali, con l’80% delle risorse destinate al Mezzogiorno. 

Istituito nel 2014, è stato rifinanziato nel 2018 e nel 2019, portando la dotazione complessiva a 68,8 miliardi di euro. 

Le risorse sono impiegate attraverso Piani Operativi Nazionali (PON) e Piani Sviluppo e Coesione (PSC), approvati dal CIPESS, per interventi infrastrutturali e immateriali. 

Con riferimento specifico al settore Sociale e salute, sono stati individuati Interventi per favorire l’accesso ai servizi di natura socio-assistenziale e sanitaria, di promozione dell’inclusione di categorie fragili della popolazione, ivi incluse persone con background straniero e comunità emarginate, di contrasto al rischio di povertà e deprivazione materiale, anche mediante il potenziamento delle infrastrutture dedicate.

Il FSC individua come priorità gli interventi tesi ad accompagnare l’introduzione dei Livelli essenziali di prestazione (LEP) per i servizi sociali e il raggiungimento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) per i servizi sanitari, con interventi complementari a quelli del PNRR..

Nel 2020, l’utilizzo delle risorse è stato parzialmente indirizzato al contrasto dell’emergenza COVID-19. 

In tale contesto, con DPCM 20 ottobre 2023, Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali. (GU n. 281 del 1.12.23), sono state individuate le risorse per lo sviluppo dei servizi sociali dei comuni, al netto degli asili nido, sulla base della nota metodologica «Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle RSO – anno 2023, in base al comma 792 dell’art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020», approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 maggio 2023.

A tale riguardo sono state indicate le risorse aggiuntive stanziate nel FSC per il potenziamento dei servizi sociali comunali pari a:

215.923.000 euro per il 2021,

254.923.000 per il 2022,

299.923.000 per il 2023,

345.923.000 per il 2024.

Il raggiungimento dell’obiettivo di servizio è certificato dal singolo comune e può essere assolto attraverso l’intervento diretto dell’ente stesso o attraverso il trasferimento di maggiori risorse all’ambito territoriale sociale di appartenenza o ad altra forma associata, sotto forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi sociali dell’ambito di appartenenza.

Pertanto si ritiene opportuno riportarne i finanziamenti, che sono comunque connessi allo sviluppo ed al potenziamento dei servizi sociali.

ASSSISTENTI SOCIALI

Con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, al comma 797, 414, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere sul del Fondo Nazionale per la lotta alla povertà, sono state individuate le risorse per l’assunzione a tempo indeterminato degli Assistenti Sociali, nella prospettiva del raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000 abitanti.

Con decreti conseguenti sono state prenotate le somme necessarie.

COMMENTO

A proposito delle risorse destinate all’assunzione degli Assistenti Sociali a tempo indeterminato da parte degli ATS, si fa presente che in effetti le risorse economiche erogate agli ATS si configurano in quanto “contributi” onde per cui si ritiene che non coprano pienamente l’obiettivo di pervenire ad un rapporto pieno di un assistente sociale ogni 4.000 abitanti.

Inoltre il solo parametro assistente sociale – popolazione non è sufficiente a definirne il fabbisogno, che dovrebbe essere legato anche al territorio, alla sua estensione, all’intensità abitativa, ed alla incidenza di fenomeni di degrado sociale e di disagio, di carenza di servizi sociali, di piani di sviluppo e di promozione delle politiche sociali latamente intese.

Infine in tale contesto va definita la strutturazione del Servizio Sociale Professionale, e le sue articolazioni funzionali (Segretariato sociale, Servizio Sociale Professionale di base, Coordinamento, Supervisione) attraverso apposite linee guida, avendo già la legge 328/2000 all’art.22 comma c) indicato il Segretariato sociale ed il Servizio Sociale Professionale quali livelli essenziali.

La prospettiva finale dovrebbe essere di pervenire, come da tempo sostiene il SUNAS (Sindacato Unitario degli Assistenti Sociali, fondato da Paola Rossi Gatti) alla costituzione del Servizio Nazionale di Servizio Sociale, quale elemento fondante, assieme al Servizio Sanitario Nazionale, di tutto il Sistema di Sicurezza Sociale, così come già preconizzava il “Progetto ‘80’ negli anni ’60.

È in tale contesto paritario che si fondano le basi per l’effettiva integrazione socio-sanitaria, che si basa, come è noto, su tre aspetti fondamentali: Istituzionale (fra il distretto sanitario e l’ATS); la programmazione integrata e coordinata attraverso i Piani Territoriali di distretto delle ASL ed gli Uffici di Piano degli ATS; l’integrazione organizzativa, gestionale secondo le definizione di Accordi di programma già indicati nel Piano Nazionale per la non autosufficienza 2022-2024

SI RIPORTANO I DATI RELATIVI AL 2024

POLITICHE SOCIALI (in €)

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 410.70 0.587,00

FONDO SVILUPPO E COESIONE 345.923.000,00

FONDO A VALERE SUL FONDO POVERTÀ PER

L’ASSUNZIONE DI ASSISTENTI SOCIALI * 108.338.884,76

TOTALE 864.962.471,76

*Le risorse sono comprese nel Fondo per la lotta alla povertà

COMMENTO CONCLUSIVO

L’analisi della spesa relativa allo svolgimento delle politiche sociali in senso lato, per la quale si è ritenuto opportuno un suo completamento per la parte relativa anche agli investimenti (con il Fondo Sviluppo e Coesione) ed alla spesa per gli Assistenti Sociali, mette in evidenza una progressiva constatazione della necessità di inquadrarle nel contesto di un vero e proprio investimento sociale, in ordine al quale viene individuato il ruolo centrale dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS), inteso quale cardine fondamentale a livello locale per l’organizzazione, la programmazione e lo sviluppo dei servizi sociali, avendo quale riferimento normativo la legge n. 328/2000 ed i Piani Nazionali Sociali che hanno dettato specifiche disposizioni intorno alla costruzione del sistema di offerta dei servizi sociali rivolti alla persona ed alla comunità, come già indicato a suo tempo con il D.Lgs n. 112/98.

Si rimarca peraltro la necessità di prefigurare l’Ufficio di Piano dell’ ATS, ormai individuato quale interlocutore fondamentale a livello locale, con la sua strutturazione ed organizzazione del personale adeguata, per l’ elaborazione, approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci dell’ATS, del Piano Sociale di Zona e la sua attuazione e verifica.

POLITICHE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FNA)

Il Fondo per le non autosufficienze, è stato istituito con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007Art. 1 (Commi 1264, 1265) presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per le non autosufficienze, al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.

FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» e, in particolare, l’art. 1, comma 254, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato istituito il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare.

FONDO PER L’ALZHEIMER E LE DEMENZE

Con la legge finanziaria 2021 al comma 300 dell’art. 1 è stato disposto che al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, denominato « Fondo per l’Alzheimer e le demenze », con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

POLITICHE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE (in €)

ANNO 2024

  1. FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) 913,600.000,00

di cui

vita indipendente 14,640,000,00

Rafforzamento professionalità sociali nei PUA 50,000.000,00

Quote di riparto FNA 848.960,000,00

  1. FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL

CAREGIVER FAMILIARE 30.000.000,00

  1. FONDO PER L’ALZHEIMER E LE DEMENZE 5.000.000,00

TOTALE 948,600.000,00

COMMENTO

Già con la legge 328/2000, nel quadro dell’offerta degli interventi e dei servizi sociali rivolti a tutti i cittadini, in particolare all’art. 14, nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, veniva determinata una quota da riservare a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l’autonomia e sostenere il nucleo familiare nell’assistenza domiciliare alle persone anziane che ne facessero richiesta.

All’art. 15 erano specificate in maniera chiara le modalità per lo svolgimento del sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti, con riferimento alla ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani (1).

Avuto riguardo alla determinazione dei criteri per l’utilizzazione del Fondo da parte delle Regioni, sottolineando per inciso che la istituzione dei vari fondi, sopra richiamati, ha portato ad una ripresa della funzione statale di indirizzo e coordinamento, nel corso degli anni si rileva un andamento della stessa da cui si riscontra una azione continua di affinamento e di definizione in progressione di ulteriori ambiti di intervento funzionali ed operativi, che portano alla costruzione di uno specifico sistema dedicato alla non autosufficienza.

Un’analisi dei vari criteri, con l’obbligo preliminare di riservare le risorse alla prestazione assistenziale, escludendo il loro utilizzo per le prestazioni sanitarie, porta alla seguente illustrazione, riferita a ciascun anno:

Nel 2007 è stato individuato il Punto Unico di Accesso (PUA) quale primo riferimento operativo per l’accoglimento delle richieste e la definizione della risposta, agevolando e semplificando l’’informazione e l’accesso ai servizi socio-sanitari; l’attivazione di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza; l’attivazione o il rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarità.

Nel 2010 vengono definite le aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (peraltro non ancora definiti, anche se preannunciati dall’attuale Governo fra i punti programmatici), come di seguito indicato.

  • attivazione o rafforzamento della rete territoriale ed extra-ospedaliera di offerta di interventi e servizi per la presa in carico personalizzata delle persone non autosufficienti, favorendo la permanenza a domicilio e in ogni caso l’appropriatezza dell’intervento, e con la programmazione degli interventi sociali integrata con la programmazione sanitaria;

  • attivazione o rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia anche attraverso l’incremento delle ore di assistenza tutelare e/ o l’incremento delle persone prese in carico sul territorio regionale. Viene introdotta la possibilità di

(1) A tale riguardo va richiamata l’azione propositiva e di stimolo delle Organizzazioni Sindacali dei pensionati (FNP, SPI, UILP) che, in estrema sintesi, avevano prefigurato, già nel corso degli anni 2000, un complesso di azioni e di

a) promuovere e incrementare il sistema di prevenzione, contrasto e riabilitazione degli stati di non autosufficienza;

b) definire i livelli di non autosufficienza secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

c) garantire e favorire la permanenza delle persone non autosufficienti nella propria famiglia;

d)sostenere la famiglia nella propria attività di cura e di assistenza;

e) prevedere la realizzazione di piani individualizzati di assistenza e percorsi assistenziali definiti a favore delle persone non autosufficienti;

f) prevedere prestazioni adeguate a garantire il benessere alla persona e alla sua famiglia:

g)assistenza tutelare alla persona a carattere domiciliare;

h) aiuto domestico familiare;

i) assistenza economica;

l)adeguamenti e miglioramento delle condizioni abitative;

m) sostenere i costi per le forme di istituzionalizzazione.

Per garantire la continuità delle prestazioni e la loro attuazione, veniva richiesto un Piano nazionale per la non autosufficienza.

In assenza di specifiche iniziative da parte dei Governi, la Federazione Nazionale Pensionati, oltre a promuovere e proporre leggi regionali sulla non autosufficienza (accolte dalla Regione Umbria e dalla Regione Calabria), lanciò una propria proposta di legge statale nel 2008, e, in considerazione dell’inazione delle forze politiche, il Segretario Antonio Uda per protesta si dimise dalla FNP nell’ottobre 2009.

trasferimenti monetari condizionati all’acquisto di servizi di cura e assistenza o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base di un progetto personalizzato e in tal senso monitorati.

Nel 2013 viene introdotta l’implementazione di modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le Regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornitili dalla famiglia o da chi ne fa le veci. Viene altresì individuata la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l’onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato.

Inoltre viene introdotta la definizione e il trattamento della disabilità gravissima (a cui destinare il 30% del fondo) e la organizzazione dell’ integrazione socio-sanitaria negli ambiti territoriali di

programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all’art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari ambiti sociali.

Nel 2014 vengono aggiunti i Progetti sperimentali in materia di vita indipendente, finanziando per 10.000.000 di euro azioni di natura sperimentale volte all’attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità adottato con DPR 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, «Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società».

Nel 2016, nel contesto delle politiche sociali già avviate sia dalla legge 285/97, sia dalla legge n.328/2000, e a distanza di circa dieci anni dall’istituzione del Fondo per le non autosufficienze, viene ulteriormente ripresa la citata funzione di indirizzo e coordinamento che lo Stato, anche in relazione alla necessaria determinazione dei livelli essenziali per l’esercizio dei diritti civili e sociali (art 117 Co), deve garantire nell’intero territorio nazionale, con atti legislativi adeguati. In effetti sono indicate – a distanza di quindici anni dal Piano Nazionale integrato dei servizi sociali (maggio 2001) – linee guida di intervento a cui le Regioni e gli Enti competenti nella programmazione e gestione dei servizi sanitari, sociosanitari ed assistenziali debbono attenersi. In particolare viene evidenziata l’azione di empowerment e di resilienza che coinvolge sia la persona non autosufficiente, sia la sua famiglia, con la proposizione di servizi di domiciliarità, di trasferimenti monetari mirati sulla base del piano personalizzato, e dei ricoveri di sollievo. Sono altresì indicati specifici strumenti di rilevazione del bisogno, che accentuano una azione di indirizzo e coordinamento atta a superare una frammentazione di azioni in tale delicato contesto. Di assoluto rilievo gli aspetti relativi all’integrazione sociosanitaria e l’impegno a definire il Piano per la non autosufficienza

Nel 2019, con il Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 21 novembre 2019, viene adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza e ripartito il Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021, così che viene strutturato l’intero complesso degli interventi e dei servizi dedicati alle persone non autosufficienti, individuato nei seguenti aspetti:

  1. il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell’integrazione socio-sanitaria;

  2. le modalità di individuazione dei beneficiari;

  3. la descrizione degli interventi e dei servizi programmati, e, in particolare, le caratteristiche dell’assegno di cura e per l’autonomia in favore delle persone con disabilità gravissima previsto nel Piano;

  4. la programmazione delle risorse finanziarie;

  5. le modalità di monitoraggio degli interventi;

  6. le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell’implementazione delle «Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente.

I citati stanziamenti si inseriscono nell’ambito della graduale introduzione dei cosiddetti LEPS (livelli essenziali delle prestazioni sociali per le persone anziane non autosufficienti).

Con il DPCM 3 ottobre 2022 è stato adottato il secondo Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024.

Il Piano, in linea con il precedente Piano 2019-2021, rappresenta il frutto di un percorso e di concertazione con la Rete della protezione e dell’inclusione sociale, e con l’apporto di una apposita Commissione presieduta dall’on.le Livia Turco, e costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al FNA e individua lo sviluppo degli interventi ai fini della graduale attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, proiettando fino all’anno 2024 la sua vigenza.

A corredo delle azioni e degli interventi per la non autosufficienza, è stata definita la figura del caregiver familiare.

Il Piano nazionale per la non autosufficienza costituisce la conclusione di un lungo processo di riflessioni sul ruolo dello Stato in ordine alla funzione propria di indirizzo e coordinamento, reso problematico dalla legge costituzionale n.3/2001, ruolo comunque ripreso in relazione alla propria potestà di erogazione dei fondi e di titolarità a definirne i criteri e le modalità di riparto, anche in relazione alla legge 328/2000.

Il Piano e il relativo finanziamento triennale costituiscono un valido impegno per inquadrare la non autosufficienza in politiche di sistema (come rilevato dalla Regione Lombardia) e quindi uscire dalla estemporaneità che ha caratterizzato in fondo per le non autosufficienze negli anni trascorsi.

Nel contesto del provvedimento si conferma pertanto l’impegno a garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, già individuato nella legge istitutiva del Fondo nazionale per le non autosufficienze.

Il Piano costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze e individua lo sviluppo degli interventi e dei servizi che devono essere realizzati sull’intero territorio nazionale.

Vengono fatti obblighi alle Regioni di elaborare specifici Piani regionali per la non autosufficienza, secondo l’osservanza di termini perentori di elaborazione ed approvazione; viene coinvolto in tale processo il Terzo settore, e le organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità; viene introdotto nel contesto della non autosufficienza, la presenza della disabilità gravissima, nonché le modalità di attuazione di progetti di vita indipendente.

Particolare rilievo è dato alla figura del care-giver ed alla formulazione del progetto personalizzato (su cui varie Regioni hanno già emanato specifiche norme (Campania, Emilia Romagna, Friuli V.G.). Va rilevata l’assoluta importanza della Conferenza unificata in sede di concertazione e definizione delle linee di indirizzo e coordinamento. Di assoluto rilievo infine la constatazione degli enormi dislivelli di trattamento fra le Regioni.

 Come per il Piano Sociale Nazionale, l’osservanza dei tempi di attuazione del Piano pone complessi problemi di governance, che coinvolge non solo le Regioni, ma anche gli ambiti territoriali, indicati peraltro in maniera generica e non individuati come entità giuridiche, stante la inderogabilità delle autonomie comunali a scegliere la soluzione più opportuna per la loro configurazione amministrativa (convenzione, accordo di programma, unione di comuni, consorzio), anche per la collocazione ed il potenziamento dell’Ufficio di Piano, sede strategica per la definizione dei Piani per la non autosufficienza, inseriti nel contesto dei Piani di zona, e per l’individuazione dei punti di accesso, di accoglimento e di intercettazione del bisogno assistenziale.

POLITICHE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

FONDO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Con la legge di bilancio dello Stato, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato istituito un fondo denominato « Fondo per la disabilità e la non autosufficienza », con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. (comma 330).

Con la legge di bilancio 2024, al comma 210 è stato disposto che al fine di assicurare un’efficiente programmazione delle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 per l’anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall’anno 2025.

Al comma 211 è disposto che le risorse non utilizzate, nel limite massimo di quelle effettivamente disponibili, di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, possono essere destinate, a decorrere dall’anno 2024, in aggiunta alle risorse del Fondo di cui al comma 210, al finanziamento di iniziative collegate a una o più delle finalità di cui al comma 213, lettere da a) a h). A valere sulle risorse di cui al primo periodo sono autorizzate la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 per il finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità nonché la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2024 in favore della fondazione per gli Special Olympics World Winter Games 2025.

Secondo quanto disposto dal comma 213 le risorse di cui al comma 210 sono destinate a finanziare iniziative collegate a una o più delle seguenti finalità:

a) potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;

c) inclusione lavorativa e sportiva;

d) turismo accessibile;

e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;

f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;

g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione;

h) promozione di iniziative e di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.

È altresì disposto al comma 214 che l’utilizzo del Fondo di cui al comma 210 per le finalità di cui alle lettere da a) a h) del comma 213 è disposto con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalità di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) e acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata per le finalità di cui alla lettera a) del citato comma 213.

A decorrere dall’anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui ai commi 210 e 211, primo periodo, sono sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio (comma 214)

FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Il fondo è stato istituito con la legge n. 68/99, e si propone di favorire l’occupazione dei disabili presso la Pubblica amministrazione, presso i datori di lavoro privati e le cooperative.

Dal 2016 il Fondo è gestito dall’INPS.

NB

Gli enti che si occupano di intermediazione e accompagnamento al lavoro per persone con disabilità possono accedere a contributi attraverso il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, gestito da Regioni e INPS, che finanzia progetti di inserimento lavorativo e incentivi per i datori di lavoro. La legge 68/99 offre strumenti e il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è il riferimento nazionale per le risorse e le iniziative volte a promuovere l’inclusione lavorativa e l’inserimento delle persone con disabilità.

FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito un Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, che si configura quale iniziativa volta a sostenere le persone con disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie, assorbito dal 2023 nel Fondo per le politiche volte alle persone con disabilità al fine di finanziare progetti e interventi a supporto di persone con autismo e delle loro famiglie. Questi progetti si concentrano su diversi ambiti, tra cui la formazione, l’inclusione lavorativa, il sostegno alla domiciliarità e la gestione delle emergenze comportamentali. Il fondo, gestito a livello regionale, vede la partecipazione di diverse realtà, tra cui l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute.

NB

DAL 2024 IL FONDO È CONFLUITO NEL FONDO PER LE POLITICHE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’

FONDO PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Il Fondo, istituito nel 2018, è destinato a coprire le spese per l’assistenza specialistica, che include l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali, come previsto dalla Legge quadro 104/92. Con la legge di bilancio 2024 è stato assorbito nel Fondo nazionale a favore delle persone con disabilità.

NB

DAL 2024 IL FONDO È CONFLUITO NEL FONDO PER LE POLITICHE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’

FONDO PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE (DOPO DI NOI)

Con la LEGGE 22 giugno 2016, n. 112, sono state dettate disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare disciplinando misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già’ durante l’esistenza in vita dei genitori. In tale contesto è stato istituito il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

GLI ALTRI FONDI PER LE PERSONE CON DISABILITA’ VIGENTI FINO ALL’ISTITUZIONE DEL FONDO UNICO A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’

Per memoria, in considerazione dell’ effettivo loro assorbimento nell’ unico fondo a favore delle persone con disabilità (istituito dalla legge di bilancio 2024), si rappresentano di seguito i principali molteplici fondi disposti per le persone con disabilità, che si sono susseguiti nel corso di cinque anni, e che assumono valore storico per le modalità ed i mezzi adottati per definire i vari ambiti di azioni ed interventi in materia.

Il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, istituito per il 2021, ha avuto una dotazione di 100 milioni di euro, destinate a finanziare interventi diretti a favorire l’inclusione delle persone con disabilità attraverso la realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture, anche per le attività ludico-sportive, la riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità, l’organizzazione di servizi di sostegno nonché’ di servizi per l’inclusione lavorativa e sportiva e progetti per persone sorde e ipoacusiche e iniziative legate al turismo accessibile. 

Il Fondo per le periferie inclusive, istituito dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, con una dotazione di 10 milioni di euro, ha l’obiettivo di migliorare le condizioni e la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ed è tuttora vigente

Nel 2022 sono state implementate varie iniziative per l’inclusione delle persone con disabilità, tra cui il finanziamento del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, che nel 2022 ha stanziato 50 milioni di euro per interventi a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico e per il potenziamento dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. Inoltre, sono stati assegnati 100 milioni di euro per il triennio 2022-2024 per l’assistenza agli alunni con disabilità e 10 milioni per il Fondo per le periferie inclusive per favorire l’inclusione delle persone con disabilità nelle grandi città. 

Il Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, istituito con Il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da

COVID-19 all’art. 104, comma 3, ha disposto che, al fine di garantire misure di sostegno agli enti gestori delle strutture semiresidenziali – comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, devono affrontare gli oneri derivanti dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità’ con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l’anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del medesimo decreto, siano definiti i criteri di priorità’ e le modalità di attribuzione dell’indennità agli enti gestori alle strutture semiresidenziali per persone con disabilità comunque siano denominate dalle normative regionali.

Nel 2021 non esisteva un unico “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità”, ma le risorse per tali strutture erano incluse nel più ampio Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, che nel 2021 aveva una dotazione complessiva di 100 milioni di euro. 

Nel 2022 il Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, inizialmente istituito dal DL n. 34/2020, è stato finanziato con 300 milioni di euro annui.

Per l’anno 2023, il “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità” non è stato istituito con un bando specifico a livello nazionale, ma il riferimento a questo tipo di fondo potrebbe riguardare la riassegnazione di fondi non utilizzati precedentemente o misure regionali e locali. . 

Nel 2024, il supporto economico per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità non proviene da un fondo specifico unico.

Il Fondo da 22 milioni di euro per incentivare le assunzioni e valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità under 35 (art. 28, comma 1 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48), istituito al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità’ e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse (attività’ statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma) istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,

finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui

all’((articolo 4 del codice di cui al decreto)) legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività’ conformi allo statuto.

NB

MOBILITÀ E BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il più recente provvedimento al riguardo, richiamando la legge n. 13/1989 – che dettò specifici provvedimenti per il superamento delle barriere architettoniche – è costituito dalla legge di bilancio dello Stato n. 160 del 27 dicembre 2019, ove viene disposto che per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.(comma 29).

SI RIPORTANO I DATI RELATIVI AL 2024

POLITICHE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ (in €)

ANNO 2024

  1. FONDO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISAILITA’ * 552.177.454,00

  2. * IL FONDO E’ STATO ARTICOLATO CON VARI DECRETI NELLE SEGUENTI AREE:

Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

Fondo per il sostegno del  ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare

Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia

Promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di

inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive

inclusione lavorativa e sportiva

Turismo accessibile

FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI  75.381.414,00

  1. FONDO PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O

PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE (DOPO DI NOI) 76.100.000,00

  1. FONDO PER INCENTIVARE LE ASSUNZIONI E VALORIZZARE LE

COMPETENZEPROFESSIONALI DEI GIOVANI CON DISABILITÀ UNDER 35 22..000.000,00

TOTALE 725.658.868,00

COMMENTO

Lo svolgimento dei finanziamenti a favore delle persone con disabilità, per come sono stati istituiti nel corso degli anni specifici fondi per lo svolgimento degli interventi e dei servizi a loro rivolti, anche a fronte del rispetto non solo del dettato costituzionale, ma anche della individuazione e riconoscimento di diritti soggettivi inalienabili (così come sostenuto con varie sentenze dalla Corte costituzionale), quali il diritti al lavoro, il diritto alla mobilità, il diritto allo studio, il diritto a specifiche misure di protezione sociale e di interventi sanitari, sociali, scolastici, ricreativi, sportivi, ecc.), rappresenta la continuità di un rapporto intenso con le Associazioni e le organizzazioni rappresentative dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, nonché il progressivo sviluppo e consolidamento delle normative di settore, che hanno il riferimento fondamentale nella prima 5 febbraio 1992, n. 104, ufficialmente chiamata “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, che mira a garantire i diritti, l’integrazione sociale e l’assistenza alle persone con disabilità, fornendo nel suo complesso un quadro normativo organico volto a promuovere l’autonomia, la partecipazione alla vita sociale e l’eliminazione di barriere e discriminazioni. 

Il succedersi dei vari fondi e la istituzione di uno specifico fondo mirato, già istituito con la legge di bilancio 2020, e successivamente confermato dalla legge di bilancio 2024, costituisce la conclusione di un lungo percorso iniziato già nel 1971 con il decreto-legge 118, convertito poi nella Legge 118/1971, che ha affrontato 55 anni or sono il gravissimo problema dell’ invalidità civile, riconoscendo diritti e agevolazioni per le persone con disabilità.

POLITICHE PER LA LOTTA ED IL CONTRASTO ALLA POVERTA’

FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL’ESCLUSIONE SOCIALE

La Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015, art. 1 c. 386) ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, al fine di garantire l’attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e finanziare l’avvio su tutto  il  territorio  nazionale  di  una  misura  di contrasto alla povertà.

Fino al 2018 il Fondo ha finanziato il Reddito di Inclusione (ReI) ai sensi del Decreto legislativo 147/2017, mentre dal 2019, come stabilito dal Decreto Legge 4/2019, è interamente destinato agli Ambiti comunali per il rafforzamento dei servizi sociali, in particolare dei servizi individuati quali livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi del citato D.lgs. (art. 7), per l’adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, nonché per la copertura degli oneri assicurativi e per la realizzazione dei progetti di inclusione sociale relativi al Reddito di Cittadinanza (RdC)

FONDO REDDITO DI CITTADINANZA

Con la legge finanziaria n. 45/2918, al comma 255, al fine di introdurre nell’ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza – quest’ultimo quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro – nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato istituito un fondo denominato « Fondo da ripartire per l’introduzione del reddito di cittadinanza ».

Con la legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, è stato disposto al comma 313 che nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell’anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Ai fini della prosecuzione della prestazione del Reddito di cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di 384 milioni di euro per l’anno 2023.

L’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Con la legge 3 luglio 2023, n. 85, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, è stato istituito l’assegno di Inclusione è istituito a decorrere dal 1 gennaio 2024 quale misura nazionale di contrasto alla povertà, all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, lavoro e di politica attiva.

Per il beneficio economico dell’Assegno di inclusione sono stati finanziati 5.573,8 milioni di euro per l’anno 2024.

IL SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO

Con la medesima legge sopra indicata, al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è stato istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

Ai fini dell’erogazione del beneficio economico è stata autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l’anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l’anno 2024.

REDDITO DI EMERGENZA

Con il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34.,Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 all’art.82 è stato disposto che ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza.

La spesa prevista è stata pari a 959,6 milioni di euro.

Con il “decreto sostegni” (legge 23 luglio 2021, n. 106, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, all’ art. 36, Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza, sono state riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, con un impegno di spesa di 884,4.

Il Reddito di Emergenza (REM) non è stato prorogato per il 2022, poiché era una misura temporanea e di carattere emergenziale legata alla pandemia di COVID-19.

Le circostanze che ne hanno giustificato l’istituzione, come l’emergenza sanitaria, sono venute meno, portando alla sua definitiva cessazione. 

FONDO CARTA ACQUISTI

Con la legge n. 133/2008, di conversione del decreto-legge n. 112/2008 all’art. 81 comma 29 è stato istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

Nel 2024 sono presenti due distinti “fondi Carta Acquisti”: il primo è la Carta Acquisti (o Social Card), un contributo periodico per anziani e famiglie con bambini piccoli, che prevede ricariche ogni due mesi. Il secondo è la Carta Solidale “Dedicata a te”, una misura una tantum con un importo complessivo, erogato a famiglie con almeno tre figli e un ISEE basso. I beneficiari della “Dedicata a te” non devono presentare domanda, ma saranno contattati dal Comune di residenza per il ritiro della carta presso gli uffici postali.

FONDO DISTRIBUZIONE DERRATE ALIMENTARI AGLI INDIGENTI (FONDO NAZIONALE INDIGENTI)

l “fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti” è un fondo istituito dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 131, legge 190/2014) per sostenere iniziative volte a fornire cibo a persone in condizioni di indigenza. Questo fondo è stato rifinanziato nel corso degli anni, con risorse provenienti sia da fondi nazionali che europei. In particolare, il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) supporta gli interventi degli Stati membri dell’UE per la distribuzione di cibo e altri aiuti materiali alle persone bisognose. 

NB

In relazione alla pandemia COVID-19 il fondo nel 2020 è stato incrementato notevolmente, con numerosi decreti specifici di finanziamento, per complessivi 272,900 euro, con ulteriore finanziamento di 400 mln di euro con ORDINANZA 29/03/2020, Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

FONDO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL REDDITO ALIMENTARE

 È stato istituito con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, e gli è stata assegnata una dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 (articolo 1, commi 434 e 435).

BONUS SOCIALE ELETTRICO

Con il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con la legge 26 maggio 2023, n. 56, recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, all’art. 1, “Rafforzamento del bonus sociale per elettricità e gas è stato disposto che per il secondo trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del valore ISEE di cui all’articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell’articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 400 milioni di euro.

Con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, all’art. 1, comma 14, è riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2024.

FONDO POVERTA’ EDUCATIVA

Con la Legge di Bilancio del 28 dicembre 2015 è stato istituito il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, alimentato dai versamenti delle Fondazioni di origine bancaria per il finanziamento di progetti sperimentali mirati.

Da quando il Fondo è stato istituito nel 2016 fino al 2024, il contributo dello Stato attraverso il credito d’imposta aveva oscillato tra i 55 e i 25 milioni di euro l’anno

A dicembre 2024, inaspettatamente, con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025, il Governo ha definito di non rifinanziare il Fondo.

POLITICHE PER LA LOTTA ED IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ’ (in €)

ANNO 2024

  1. FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ

E ALL’ESCLUSIONE SOCIALE 594.677.545,00

di cui:

  1. Rafforzamento servizio sociale professionale mediante

assunzione a tempo indeterminato assistenti sociali 180.000.00,000

  1. ADI – quota servizi 394.677.545,00

  2. Povertà estrema 20.000.000,00

  1. ASSEGNO DI INCLUSIONE 5.573.800.000,00

  2. SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO 1.460,900.000,00

  3. FONDO CARTA ACQUISTI 676,000.000,00

  4. FONDO NAZIONALE INDIGENTI 54,900,000,00

  5. BONUS SOCIALE ELETTRICO 200.000.000,00

  6. FONDO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL REDDITO ALIMENTARE 2.000.000,00

TOTALE 8.562.277.545,00

COMMENTO

Il complesso e grave fenomeno della povertà, nella sua estensione e caratterizzazione territoriale, sociale, culturale, è stato ed è affrontato con l’apporto di vari studiosi (fra i quali il premio Nobel per l’economia 2019 Esther Duflo con la sua pubblicazione “L’economia dei poveri”).

A livello europeo, quale premessa fondamentale va ricordato che l’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea riafferma che l’Unione europea “si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.”

Con la prima Carta Sociale del 1961, poi aggiornata nel 1999, è stata trattata anche l’ “Europa sociale”, e nella stessa Carta all’art. 30 è affermato che “Ogni persona ha diritto alla protezione dalla povertà e dall’emarginazione sociale”.

Pertanto, già fin dal 2010, con la strategia Europa 2020 nel quadro della crescita inclusiva, è stato fissato un obiettivo ambizioso di “ridurre di 20 milioni il numero di persone a rischio di povertà e esclusione sociale”, il cui conseguimento è stato sostenuto attraverso gli investimenti del fondo sociale europeo 2014-2020.

Con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 collegato con Fondi europei e relativi regolamenti, si è puntato, secondo l’art.174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione, per realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

Con il Regolamento (UE) n. 223/2014 è stato istituito il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

In Italia l’attenzione verso la povertà ha avuto un primo riscontro sul piano normativo con la legge n. 437/1937,che ha istituito gli Enti Comunali di Assistenza (ECA), con il compito precipuo di erogare prestazioni economiche ed aiuti alimentari alle persone ed alle famiglie in condizioni di acclarata povertà.

Con l’istituzione delle Regioni nel 1970, le competenze in materia di povertà sono state ad esse trasferite, e da queste delegate ai Comuni associati nei Consorzi socio-sanitari.

Negli anni ’90 viene preso avvio un deciso orientamento a promuovere azioni concrete verso la lotta alla povertà: il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 ha disciplinato l’introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell’istituto del reddito minimo di inserimento, individuando il Servizio Sociale quale strumento fondamentale per la realizzazione del programma, presumibilmente presente nei Comuni.

Negli anni 2000, con la legge quadro n. 328/2000 viene quindi introdotto sia il principio della titolarità dei Comuni – singoli o associati nell’ Ambito territoriale sociale – quanto a gestione, programmazione e controllo del sistema locale di welfare, sia la individuazione fra gli obiettivi prioritari, delle azioni di contrasto e di lotta alla povertà.

Pertanto la citata legge rappresenta il primo provvedimento organico, per la realizzazione di specifici interventi per la lotta ed in contrasto alla povertà.

In particolare l’ art. 22 – Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – ha indicato, fra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili, le “misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora”.

Il DPR 3 maggio 2001 “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 ha confermato fra gli obiettivi prioritari del piano stesso il contrasto e la lotta alla povertà, destinandovi il 7% del fondo nazionale per le politiche sociali.

Nel prosieguo delle azioni più incisive per la lotta ed il contrasto alla povertà, vengono ad affermarsi specifiche e diversiate strategie, commisurate alla definizione delle diverse espressioni e graduazioni della povertà:

  • povertà estrema

  • povertà assoluta;

  • povertà relativa.

La decisa azione portata avanti nel 2017 a livello statale (Legge 15 marzo 2017, n. 33: Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali; Decreto Legislativo 15 settembre 2017 , n. 147: Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà) per delineare progetti ed interventi di protezione sociale e di contrasto e lotta alla povertà – pur avviati già con la legge n. 328/2000, e trascurati nel corso di lunghi sedici anni, ed interrotti solo dal Decreto-Legge n. 112/2008, che ha introdotto la carta acquisti per i più poveri, – ha portato, dopo decenni di disattenzione, alla definizione di una misura specifica rivolta alle persone ed alle famiglie in condizioni di disagio economico.

E’ stato introdotto il Rei (reddito di inclusione) individuato quale livello essenziale, e quindi obbligatorio e diffuso in tutto il territorio nazionale, superando le pregresse sperimentazioni.

A tale riguardo si sottolinea che il Rei era da intendere quale primo organico riferimento per lo svolgimento di concertate politiche di lotta e di contrasto alla povertà, e connesso alla strategia europea volta a promuovere significativi programmi volti non solo a monetizzare interventi di sostegno al reddito, ma soprattutto di favorire e sostenere processi di inclusione sociale.

In tale contesto è stata avviata una prima azione di sistema, volta a costituire ”La Rete della protezione e dell’inclusione sociale” (art. 21, co. 6, lettera b) del D. Lgs. 147/2017), quale responsabile tra l’altro, dell’elaborazione di un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione.

Con il Decreto  18 maggio 2018 sono stati approvati i  “Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà’ e all’esclusione sociale ed adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 7, comma 4 e dell’articolo 21, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

Il Piano ha costituito l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del Fondo Povertà e individuato, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

Nel contesto del suddetto Piano sono state definite le priorità di impiego del Fondo per la lotta alla povertà, e quale prima priorità viene individuato il Servizio Sociale Professionale.

A seguito delle elezioni politiche del 2018, la lotta alla povertà acquistò un rilievo importante nelle vicende elettorali, ed il governo, costituito nel giugno 2018, con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019” ha istituito il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza.

Le finalità del reddito di cittadinanza erano indicate quali: “misura contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura.”

Con il Decreto 30 dicembre 2021, e stato approvato il secondo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, e ripartito il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023.

Anche il suddetto Piano ha individuato fra le priorità, indicandolo come LEPS (Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali), il potenziamento del Servizio Sociale Professionale le cui funzioni, viene sottolineato, sono essenziali per dare concreta attuazione al percorso di accompagnamento dei beneficiari.

Il piano, corredato da apposite linee guida e schede tecniche atte a definire su tutto il territorio nazionale omogenee ed uniformi azioni di intervento, collegate ai “LEPS” era articolato in: rafforzamento dei servizi per l’attuazione del RdC; valutazione multidimensionale, progetto personalizzato e attivazione dei sostegni; pronto intervento sociale; servizi per la povertà e la marginalità estrema; accessibilità ai diritti esigibili: la residenza; presa in carico e accompagnamento per l’accesso alle prestazioni universali-centri servizi per il contrasto alla povertà.

Nel 2020, a seguito della pandemia COVID 19, che ha sconvolto il sistema sanitario, economico, sociale nel nostro paese, sono state disposte specifiche azioni per contrastare lo stato di povertà estrema determinata dalla pandemia e l ’ istituzione del Reddito di emergenza (REM) .

Nel 2021, con il Decreto 30 dicembre 2021, in sede di approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, è stato ripartito il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023.

Definito il finanziamento delle azioni di lotta e contrasto alla povertà, è stata posta mano ad una decisa politica di sistema, volta a costruire, a livello regionale e locale, la rete istituzionale per lo svolgimento delle adeguate politiche di intervento.

In tale contesto gli attori istituzionali fondamentali sono:

  • le Regioni, con il compito di provvedere alla elaborazione ed approvazione dei Piani regionali;

  • gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) preposti all’attuazione, attraverso i Piani sociali di Zona, alla programmazione locale degli interventi ed alla assunzione degli Assistenti Sociali per lo svolgimento dei piani personalizzati di intervento.

L’ultimo trimestre del 2022 ed il primo semestre 2023, a seguito della mutazione della compagine governativa a seguito delle elezioni politiche, sono stati caratterizzati da un deciso cambiamento per ciò che concerne la lotta alla povertà, che ha trovato la sua anticipazione e diverso orientamento rispetto al quinquennio precedente già nella legge finanziaria 29 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, che ha gettato le basi per un deciso cambiamento.

In effetti è stato soppresso il reddito di cittadinanza, e istituito l’ Assegno di Inclusione ed il Sopporto Formazione Lavoro.

Sono peraltro susseguiti ulteriori fondi, gestiti dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, per la distribuzione di generi alimentari di prima necessità per persone in stato di indigenza, e famiglie fragili, con vincoli rigidi di acquisizione di specifici prodotti, che in effetti fanno ricordare la “sportula” in cui venivano versati i cibi destinati ai “clientes” nella Roma antica, che si rivolgevano alle “gentes” ricche ed agiate (in ricambio di voti) per ottenerla.

Con il Decreto 2 aprile 2025 è stato emanato sia il Piano Sociale Nazionale 2024-2026, sia il Piano di lotta e contrasto alla povertà 2024-2026, che in effetti conferma e riprende quanto già indicato nel precedente Piano, riprendendone le linee di intervento.

POLITICHE PER LA FAMIGLIE E PER I MINORI, PER I GIOVANI

FONDO ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA

Il Fondo Assegno Unico Universale e Servizi alla Famiglia è un fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’obiettivo di riordinare, semplificare e potenziare le misure di sostegno ai figli a carico attraverso l’Assegno Unico Universale (AUU). 

Questo fondo, istituito la Legge 27 dicembre 2019 , n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, rientra in un quadro di politiche di sostegno alla famiglia e alla natalità. 

Pertanto l’Assegno Unico Universale, in attuazione della delega conferita al Governo dalla Legge n. 46/2021 e del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è entrato in vigore dal 1° marzo 2022 e sostituisce molte precedenti provvidenze, erogando un importo mensile per ogni figlio a carico, fino ai 21 anni (con alcune condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

La legge ha altresì previsto di dare copertura finanziaria del Bonus Bebé e del Bonus Asilo nido attraverso le risorse del Fondo.

È stato operato il graduale superamento o la soppressione delle seguenti misure: assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, assegno di natalità (cd. bonus bebé), premio alla nascita, fondo di sostegno alla natalità, detrazioni fiscali, assegni familiari.

Trattandosi di un beneficio che risale in tempi antichi agli “assegni familiari” erogati ai lavoratori dipendenti con familiari a carico, e configurandosi in effetti quale prestazione monetaria ad integrazione del reddito da lavoro, si rimanda a quanto disposto dall’INPS per la sua erogazione.

FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Il Fondo per le politiche della famiglia è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006.

FONDO INFANZIA E ADOLESCENZA

Il Fondo è stato istituito con la Legge n.285/1997, Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, da destinare a interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza realizzati dalle amministrazioni locali.

FONDO PREMIO ALLA NASCITA

L’articolo 1, comma 353, della Legge 232/2016, (Legge di Bilancio 2017), istituisce il “Bonus mamma domani”, un premio alla nascita o all’adozione di un minore. 

In dettaglio, questo comma prevede l’erogazione di un contributo economico, sotto forma di “premio”, in occasione della nascita o dell’adozione di un figlio. Il bonus è stato introdotto per incentivare la natalità e sostenere le famiglie nel momento dell’arrivo di un nuovo membro

L’erogazione del premio è a cura dell’INPS.

Abrogato dal D.Lgs. 21 Dicembre 2021, n. 230.

FONDO BONUS BEBE’

Gli articoli da 125 a 129 della Legge 190/2014, Legge di Stabilità 2015, introducono misure riguardanti il sostegno alla natalità, in particolare l’assegno “Bonus Bebè”. Questa legge ha istituito un assegno mensile per i nuovi nati o adottati, con l’obiettivo di supportare le famiglie durante i primi anni di vita del bambino.

L’articolo 1, comma 353, della Legge di Bilancio 2017, Legge di Bilancio 2017, istituisce il “Bonus mamma domani”, un premio alla nascita o all’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017. 

In dettaglio, questo comma prevede l’erogazione di un contributo economico, sotto forma di “premio”, in occasione della nascita o dell’adozione di un figlio. Il bonus è stato introdotto per incentivare la natalità e sostenere le famiglie nel momento dell’arrivo di un nuovo membro.

Il Fondo Nazionale per il Bonus Bebè non è più una misura ancora in vigore dal 2021, poiché il Bonus Bebè (o Assegno di natalità) era una misura del 2021 erogata direttamente dall’INPS, non da un fondo separato.

Tale assegno era destinato ai figli nati o adottati nel 2021 ed è stato abrogato nel 2022 con l’introduzione dell’Assegno unico e universale.

BONUS ASILO NIDO

L’articolo 1, comma 355, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituisce il “Bonus asilo nido”, un contributo statale per il pagamento delle rette degli asili nido, sia pubblici che privati, e per forme di supporto presso la propria abitazione per bambini fino a tre anni affetti da patologie croniche gravi. 

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l’anno 2017, 250 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019, 520 milioni di euro per l’anno 2020, 530 milioni di euro per l’anno 2021, 541 milioni di euro per l’anno 2022, 552 milioni di euro per l’anno 2023, 563 milioni di euro per l’anno 2024.

L’INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia delle finanze.

FONDO SOSTEGNO NATALITA’

Il Fondo di sostegno alla natalità è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016, art. 1 cc. 348-349) al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità,  favorendo l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli mediante il rilascio di garanzie dirette, anche

fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
In attuazione della 
Legge Delega 46/2021 per il riordino delle misure a sostegno dei figli a carico e del conseguente d.lgs. 230/2021, che istituisce dal 1° gennaio 2022 l’Assegno unico e universale per i figli a carico, il Fondo di sostegno alla natalità è abrogato.

FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI

Il Fondo è stato istituito dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e, in particolare, l’articolo 12, recante “Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione”.

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FONDO SPECIFICO PER L’ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEI NUCLEI MAMMA-BAMBINO

Al fine di contribuire all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell’articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. (comma 322).

NB

Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo è stato istituito dalla Legge n. 234 del 2021 (articolo 1, comma 671) ed è gestito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), che assegna i fondi alle scuole per la presentazione di progetti volti a prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo tra gli studenti, i docenti e i genitori. Le scuole presentano le proprie proposte progettuali e, in caso di approvazione, ricevono finanziamenti per la realizzazione delle attività, i cui termini di conclusione sono stabiliti a livello nazionale e regionale.

FONDO VIOLENZA DI GENERE

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato istituito nel 2006, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro, successivamente incrementata, al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e per sostenere interventi contro la violenza sulle donne, rafforzare i centri antiviolenza e le case rifugio, promuovere l’empowerment femminile e finanziare iniziative di conciliazione vita-lavoro.

IL REDDITO DI LIBERTÀ

Con la Legge 17 luglio 2020, n. 77,  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, all’art. 105 -bis, aggiunto in sede di conversione del decreto legge citato, è stato istituito il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. 

Tale fondo, di 3 mln di euro, ha il fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

Negli anni 2021-2023 il fondo è stato incrementato di 9 mln di euro.

Nel 2024 il fondo è pari a 10 mln di euro.

FONDO PER LA CREAZIONE DI CASE RIFUGIO

In relazione alla Legge di bilancio 2024, è stato disposto che all’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato “Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza”, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del decreto- legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 ». (comma 194).

FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI

Il fondo è stato istituito dal d.l. 223/2006 convertito dalla l. 248/2006, ed è diretto a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale, professionale e all’inserimento nella vita sociale, attraverso interventi volti a garantire il diritto dei giovani all’abitazione e l’accesso al credito. Il Fondo finanzia progetti di rilevante interesse nazionale, azioni destinate al territorio, con una quota delle risorse che viene ripartita tra le Regioni e in conformità agli accordi di programma quadro sottoscritti, progetti di iniziativa di soggetti pubblici e privati.

POLITICHE PER LA FAMIGLIE, PER I MINORI E PER I GIOVANI (in €)

ANNO 2024

  1. FONDO ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA 19.800.000.000,00

  2. FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 90.681.911,00

  3. FONDO INFANZIA E ADOLESCENZA 26.183.059,00

  4. BONUS ASILO NIDO 563.000.000,00

  5. FONDO PREMIO ALLA NASCITA*

  6. FONDO BONUS BEBE’*

  7. FONDO SOSTEGNO NATALITA’*

  8. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E

DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI 281.905.490,00

  1. FONDO VIOLENZA DI GENERE 55.000.000,00

  2. FONDO REDDITO DI LIBERTA’ 10.000.000,00

  3. FONDO PER LA CREAZIONE DI CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA 20.000.000,00

  4. FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI 72. 820.420,00

I fondi di cui alle lettere E), F) G), sono stati assorbiti nel Fondo

Assegno Unico Universale e servizi alla famiglia

TOTALE 20. 899.590.880,00

COMMENTO

Per ciò che concerne la famiglia, corre l’obbligo di richiamare a tale riguardo La Carta Sociale Europea  che promuove la protezione e il pieno sviluppo della famiglia come cellula fondamentale della società, impegnando le Parti a sostenere la sua tutela economica, giuridica e sociale. Con tale premessa nella Carta viene indicato il quadro dell’offerta di prestazioni sociali e familiari, agevolazioni fiscali, incentivi per l’edilizia abitativa, sostegno ai giovani sposi e altre misure per creare condizioni di vita adeguate per le famiglie.

La Carta riconosce inoltre il diritto dei lavoratori di conciliare impegni familiari e professionali e garantisce la protezione dei bambini e degli adolescenti dalla negligenza, dalla violenza e dallo sfruttamento.

La famiglia nella Costituzione Italiana è trattata principalmente negli articoli 29, 30 e 31, definita come società naturale fondata sul matrimonio nell’articolo 29. L’articolo 31, in particolare, impegna lo Stato a sostenere la famiglia con provvidenze economiche e a proteggere maternità, infanzia e gioventù. 

Inoltre va sottolineato che il riferimento finale è costituito da quanto disposto dal legislatore costituzionale, che ha determinato con la legge costituzionale n. 3/01 il riconoscimento della famiglia quale primo ambito della sussidiarietà orizzontale, e con la legge 328/2000 che all’art. 16 ha tracciato l’avvio e le linee portanti di decise politiche familiari, confermate nel primo piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali del maggio 2001.

Con la legge n. 328/2000, che ha tracciato le linee portanti per lo svolgimento delle politiche sociali e della costruzione del Sistema degli interventi e dei servizi sociali, all’ art. 16 vi è un esplicito richiamo alla famiglia, sottolineandone e richiamandone il ruolo nella sua propria “responsabilità” nei confronti dei suoi componenti e della società, prevedendo specifici sostegni.

In tale contesto viene riconosciuto il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale, sostenendo e valorizzando i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana.

Riprendendo quanto già indicato in precedenti atti legislativi che ne hanno anticipato le disposizioni (articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285) viene tracciato il quadro concreto di misure a sostegno della famiglia:

a) l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli , da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio – educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell’accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l’orario di lavoro;

f) servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

In tele contesto con la legge n. 205/2015 è stata introdotta la figura, in seno alla famiglia del caregiver”.

Attualmente la famiglia viene indicata quale destinataria di benefici a condizione che sia portatrice di bisogni particolari (componenti con disabilità), oppure in un numero minimo di componenti (almeno 3).

Meritorio comunque è lo sforzo operato per il potenziamento della rete di offerta (asili nido) e l’istituzione dell’ Assegno Unico Universale.

Rimane peraltro tuttora aperto il quadro del finanziamento degli interventi e dei servizi rivolti alla famiglia, e in tale prospettiva si ritiene che sia importante definire e portare avanti un organico piano di interventi che passa attraverso la definizione di un “pacchetto famiglia” individuabile attraverso i “LIVEAS familiari”, in cui considerare tutte quelle politiche di tutele e di opportunità che di per sé stesse possono costituire il “valore” aggiunto riconosciuto e dato alla famiglia per garantirle lo svolgimento delle proprie funzioni, costituzionalmente riconosciute.

Rimane altresì aperto il problema dell’ ISEE, che non ammettendo l’articolazione di soglie di accesso per la fruizione dei servizi sociali, in effetti esclude alcune famiglie dalla loro fruizione.

Nel contesto della ricomposizione della spesa sociale per la famiglia, sono stati considerati anche gli interventi per la violenza di genere, e la loro articolazione, che costituiscono un fenomeno doloroso e drammatico all’interno della stessa famiglia.

Inoltre sono stati illustrati e provvedimenti finanziari per le politiche giovanili, risalenti al 2006, che ad avviso dello scrivente vanno assolutamente potenziati e sviluppati con maggiore decisione ed incisività.

A tale riguardo è interessante la rete di offerta per i giovani operata dalla Provincia di Bolzano con la costituzione dei Centri sociali.

POLITICHE ABITATIVE

FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI

Con l’ Art. 11 della Legge 431/98 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” presso il Ministero dei lavori pubblici è stato istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Le somme assegnate al Fondo sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata.

NB

Nel 2023 e nel 2024 non c’è stato un decreto specifico a livello nazionale per un “Fondo Sostegno alla Locazione” come inteso in passato; le risorse per il sostegno all’affitto sono state erogate attraverso bandi comunali e regionali, sfruttando i fondi residui e le misure locali dedicate.

Per accedere al contributo per l’anno 2024, è necessario verificare la data di pubblicazione del bando del Comune di residenza.

FONDO MOROSITA’ INCOLPEVOLE

Il Fondo è stato istituito con il Decreto-Legge 31 agosto 2013,n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, art. 6 c.5, destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

NB

Dal 2022 il Fondo morosità incolpevole a livello nazionale è stato sostanzialmente non rifinanziato con risorse statali.

vai alla pagina dedicata al fondo

POLITICHE PER I MIGRANTI

Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.

Il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA) è stato istituito con la Legge

30 luglio 2002,n.189, dove con l’ Art. 32 c. 1 lett. b) finanzia il  Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), ex SPRAR, così ridefinito dal Decreto Legge 21 ottobre 2020, n.130, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173.

Il SAI è costituito dalla rete degli Enti locali che prestano servizi di accoglienza integrata ed è finanziato, nei limiti delle risorse disponibili, dal suddetto Fondo.

A livello territoriale gli Enti locali, con il supporto delle realtà del Terzo settore, garantiscono interventi di “accoglienza integrata” che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socioeconomico.

Il finanziamento del FNPSA contribuisce anche agli obiettivi del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), uno strumento di finanziamento dell’Unione Europea. 

NB

I dati sono stati dedotti dallo studio svolto da Quadro sinottico dei Fondi Welfare ANCI, e sono connessi anche al FAMI, (Fondo Asilo e Integrazione)

Secondo quanto disposto dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il fondo è rifinanziato nella misura di 172.739.236 euro per l’anno 2024.

FONDO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Con il Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012, all’Art, 23, c. 11, è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA).

Il Fondo è gestito dal Ministero dell’Interno, che eroga contributi giornalieri ai Comuni tramite le Prefetture, per coprire le spese di accoglienza dei minori in strutture autorizzate.

Nel 2024, le risorse del fondo sono state ripartite con il Decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2024, che ha destinato €46,859 milioni per le misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti, di cui il 61% è andato alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati. 

IL FONDO NAZIONALE ANTI TRATTA

Il “Fondo Nazionale Antitratta” in Italia non ha un fondo specifico, ma si appoggia all’aumento di fondi per i progetti antitratta a partire dal 2024, alla Direttiva UE 2024/1712 e al supporto del Meccanismo Nazionale di Referral, che si interfaccia con i Progetti Antitratta.

Le attività del 2024 hanno mirato a migliorare l’identificazione delle vittime, l’assistenza e la protezione, l’integrazione socio-lavorativa e la tutela legale, con un focus sulle persone richiedenti protezione internazionale

FONDO PER IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO”

Il Fondo per il gioco d’azzardo patologico trova fondamento giuridico nella legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità del 2016), che, al comma 946 dell’art. 1, ne prevede l’istituzione, presso il Ministero della salute, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione nei confronti delle persone affette da tale patologia.

OSSERVAZIONI FINALI

L’analisi condotta intorno alla spesa sociale statale nel corso di dieci anni – 2015-2024 – (ritenendola comunque non pienamente esaustiva) mette in evidenza il lungo percorso che si è sviluppato e per il quale si ritiene opportuna una lettura riferita a specifici periodi.

Pertanto si ritiene doveroso rappresentare il quadro di riferimento normativo impostato negli anni precedenti dal 1997 al 2015, perché rappresentano quella che potrebbe essere definita la memoria storica del dispiegarsi delle politiche sociali avuto riguardo agli impegni dei Governi che hanno portato avanti nel corso degli anni.

A tale riguardo si sottolinea che il 1997, su impulso dell’on. Livia Turco, ministra alla Solidarietà sociale, furono avviati i primi passi per la riorganizzazione dello svolgimento delle politiche sociali.

Con la Legge 28 agosto 1997, n. 285, sono state dettate “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, da destinare a interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza realizzati dalle amministrazioni locali, con cui è stato istituito un Fondo nazionale speciale per finanziare interventi a favore di bambini e ragazzi, realizzati dagli enti locali, con l’obiettivo di promuovere i loro diritti, offrire nuove opportunità e contrastare forme di disagio.

L’aspetto fondamentale della legge è stato quello di aver preconizzato gli Ambiti Territoriali di Intervento (ripresi tre anni dopo dall’ art.8 della Legge n. 328/2000), costituiti dai Comuni associati ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e provvedere alla programmazione triennale degli interventi mediante accordi di programma.

In particolare sono stati previsti interventi su diverse aree di disagio: Servizi socio-educativi per la prima infanzia; Misure per contrastare la povertà e la violenza; Servizi ricreativi e di supporto per i genitori e i figli; Iniziative a sostegno delle famiglie, specialmente quelle con figli disabili. 

Nello stesso anno è stata emanata la Legge 27 dicembre 1997, n. 449, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, con la quale, fra l’altro, è stato istituito il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.

Determinante è stata la Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, a cui ha fatto seguito il D. Lgs. 112/1998, nel quale contesto sono stati definiti i servizi sociali (ripresi dalla citata Legge 328/2000) e confermato il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.

Nel 1998, con il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 è stata disciplinata l’introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell’istituto del reddito minimo di inserimento, individuando il Servizio Sociale quale strumento fondamentale per la realizzazione del programma.

Nello stesso anno è stato istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie con l’articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Con la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” sono state dettate le modalità per la loro integrazione lavorativa ed istituito l’apposito fondo .

La legge 8 novembre 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” costituisce l’approdo finale di un lunghissimo percorso di riorganizzazione delle politiche sociali, a coronamento di molteplici proposte di legge di riforma dell’assistenza avviate fin dal 1978, a seguito del DPR n. 616/77 che l’aveva preconizzata.

La legge va intesa quale pilastro fondamentale che delinea il sistema dell’offerta di servizi assistenziali e sociosanitari, e che ancora oggi rappresenta un riferimento per lo svolgimento delle politiche sociali.

Gli anni successivi 2001-2005 hanno costituito un lungo inverno superato dalla breve primavera degli anni 2006-2008, periodo in cui ha ripreso slancio l’intendimento di promuovere e sviluppare il complesso delle politiche sociali.

In tale periodo sono stati disposti il Fondo per la non autosufficienza, il Fondo per la famiglia, il Fondo per le politiche giovanili.

Il periodo 2008-2011 è stato caratterizzato prima dalla istituzione di un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti – Legge n. 133/2008, di conversione del decreto-legge n. 112/2008, art. 81 comma 29.

Il periodo 2008-2015 ha rappresentato un lungo silenzio in cui peraltro sono stati portati avanti provvedimenti che avevano la loro impostazione in base a disposizioni precedenti per specifiche aree di intervento (famiglia, giovani, persone con disabilità, persone non autosufficienti), e si segnala il Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012, con cui all’Art, 23, c. 11, è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA).

Il periodo 2016-2019 è stato caratterizzato da una decisa ripresa e rilancio delle politiche sociali.

Per ciò che concerne gli interventi a favore della famiglia, con l‘articolo 1, comma 355, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stato istituito il “Bonus asilo nido”, quale un contributo statale per il pagamento delle rette degli asili nido, sia pubblici che privati, e per forme di supporto presso la propria abitazione per bambini fino a tre anni affetti da patologie croniche gravi. 

Con l’articolo 1, comma 353, della Legge 232/2016, (Legge di Bilancio 2017) è stato istituto il “Bonus mamma domani”, un premio alla nascita o all’adozione di un minore. 

Per gli interventi a favore delle persone con disabilità va ricordata la Legge di Stabilità 2016 che ha istituito un Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, che si configura quale iniziativa volta a sostenere le persone con disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie.

Con la Legge 22 giugno 2016, n. 112, sono state dettate disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare disciplinando misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave.

Per la lotta ed il contrasto alla povertà, riprendendo quanto già anticipato già nel 1998, è stato con

la Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015, art. 1 c. 386) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, al fine di garantire l’attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e finanziare l’avvio su tutto  il  territorio  nazionale  di  una  misura  di contrasto alla povertà.

Nel prosieguo di promozione e sviluppo delle politiche sociali, nel 2017 sono state dettate disposizioni assolutamente impegnative per lo svolgimento di adeguate politiche per la lotta ed in contrasto alla povertà.

La decisa azione portata avanti nel 2017 a livello statale (Legge 15 marzo 2017, n. 33: Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali; Decreto Legislativo 15 settembre 2017 , n. 147: Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà) per delineare progetti ed interventi di protezione sociale e di contrasto e lotta alla povertà – pur avviati già con la legge n. 328/2000, e trascurati nel corso di lunghi sedici anni, ed interrotti solo dal Decreto-Legge n. 112/2008, che ha introdotto la carta acquisti per i più poveri, – ha portato, dopo decenni di disattenzione, alla definizione di una misura specifica rivolta alle persone ed alle famiglie in condizioni di disagio economico.

E’ stato introdotto il Rei (reddito di inclusione) individuato quale livello essenziale, e quindi obbligatorio e diffuso in tutto il territorio nazionale, superando le pregresse sperimentazioni.

A tale riguardo si sottolinea che il Rei era da intendere quale primo organico riferimento per lo svolgimento di concertate politiche di lotta e di contrasto alla povertà, e connesso alla strategia europea volta a promuovere significativi programmi volti non solo a monetizzare interventi di sostegno al reddito, ma soprattutto di favorire e sostenere processi di inclusione sociale.

In tale contesto è stata avviata una prima azione di sistema, volta a costituire ”La Rete della protezione e dell’inclusione sociale” (art. 21, co. 6, lettera b) del D. Lgs. 147/2017), quale responsabile tra l’altro, dell’elaborazione di un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione.

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» , in particolare, con l’art. 1, comma 254, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato istituito il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

L’anno 2018 è da considerare di particolare importanza per la definizione di azioni di sistema per lo svolgimento ed il potenziamento delle politiche sociali: è stato approvato il Piano Nazionale Sociale 2018-2021, con l’individuazione di azioni e di interventi articolati per macro-aree e relativi, Con il Decreto  18 maggio 2018 sono stati approvati i  “Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà’ e all’esclusione sociale ed adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 7, comma 4 e dell’articolo 21, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

Il Piano ha costituito l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del Fondo Povertà e individuato, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

Nel contesto del suddetto Piano sono state definite le priorità di impiego del Fondo per la lotta alla povertà, e quale prima priorità viene individuato il Servizio Sociale Professionale.

È stata la conclusione di un lungo percorso iniziato con il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 (oltre venticinque anni or sono, una generazione),e proseguito con il SIA e con il ReI.

A seguito delle elezioni politiche del 2018, la lotta alla povertà acquistò un rilievo importante nelle vicende elettorali, ed il governo, costituito nel giugno 2018, assunse lo specifico impegno di introdurre nella Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019” il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza, sancito con il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26.

Le finalità del reddito di cittadinanza erano indicate quali: “misura contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura.”

Nel 2019, con la Legge 27 dicembre 2019 , n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 è stato istituito Il Fondo Assegno Unico Universale e Servizi alla Famiglia presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’obiettivo di riordinare, semplificare e potenziare le misure di sostegno ai figli a carico attraverso l’Assegno Unico Universale (AUU). 

Con la stessa legge è stato istituito il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità.

L’anno 2020 è stato caratterizzato da molteplici disposizioni in termini di politiche sociali, e con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, sono stati istituiti ulteriori fondi dedicati: per l’assistenza penitenziaria è stato istituito il Fondo specifico per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, al fine di contribuire all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. (comma 322).

In relazione al fenomeno dell’immigrazione, in considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori. (comma 795).

Per la autosufficienza, al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, denominato « Fondo per l’Alzheimer e le demenze », con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. (comma 330).

Con la Legge 17 luglio 2020, n. 77,  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, all’art. 105 -bis, aggiunto in sede di conversione del decreto legge citato, è stato istituito il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. 

Con DECRETO 28 dicembre 2020: Riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale – annualità 2020, sono state dettate disposizioni per la lotta alla povertà, collegandosi sia al primo provvedimento organico di programmazione connesso al d.lgs 147/2017, sia alla legge istitutiva del Reddito di cittadinanza. In tale contesto viene altresì definito il Riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale – annualità 2020, ammontanti a 587 mln di euro: finanziamento LEP 562 mln euro; povertà estrema 10 mln euro: leavers: 5 mln euro. Inoltre contiene l’atto di programmazione regionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2020.

Nel corso degli anni 2021 e 2022 sono proseguiti gli interventi e le azioni nel campo delle politiche sociali.

In particolare per le persone non autosufficienti, con DPCM 3 ottobre 2022 è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza e ripartito il Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024. Il Piano, in linea con il precedente Piano 2019-2021, emanato dal governo 2019-2021, rappresenta il frutto di un percorso e di concertazione con la Rete della protezione e dell’inclusione sociale, e con l’apporto di un apposito e qualificato gruppo di lavoro presieduto dall’on.le Livia Turco, costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al FNA e individua lo sviluppo degli interventi ai fini della graduale attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, proiettando fino all’anno 2024 la sua vigenza.

Con DECRETO 30 dicembre 2021 è stato approvato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, e ripartito il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023.Per il 2021 le risorse sono pari a 619 mln di euro, 552 mln per il 2022, e 439 mln per il 2023

Per il biennio 2023-2024, già con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, sono state dettate disposizioni intorno alla definizione di specifici fondi: per l’assistenza penitenziaria è stato

istituito un Fondo, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato al finanziamento di progetti volti:

a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l’attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore;

b) all’assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

c) alla cura e all’assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni;

d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche; e) all’integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria. (comma 856).

Ai fini dell’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva », nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione, dall’anno 2024, dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 319, rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 320 e sulla base di quanto stabilito nella parte II della presente legge. (comma 321).

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, destinato nelle città metropolitane, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l’erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili.

È stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante. (comma 450).

Con la Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, è stato istituito il il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, al fine di assicurare un’efficiente programmazione delle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Inoltre è stato istituito il Fondo per la creazione di case rifugio.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

A conclusione dell’ analisi della spesa sociale svoltasi nel corso degli anni 2015-2024, si ritiene di sottolineare innanzitutto il progressivo incremento dei finanziamenti nel corso degli anni, che se hanno caratterizzato un certo equilibrio iniziale fra le varie di intervento, dal 2017, con una decisiva attenzione al fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale, anche in linea con le politiche portate avanti a livello europeo, si sono sviluppati e incrementati notevoli finanziamenti per la lotta ed il contrasto alla povertà (oltre che l’affermazione ed il ruolo del Terzo settore regolamentato dal relativo Codice), un potenziamento degli interventi nei confronti delle persone con disabilità, ed una progressiva azione volta a potenziare i servizi e gli interventi a favore della famiglia.

Proseguendo verso la costruzione di una adeguata politica di sistema nel 2018 è ripresa la programmazione intesa quale strumento operativo volto a pianificare nel corso di un tempo determinato ed articolato negli anni le azioni e gli interventi certi e monitorati per specifiche aree di intervento (con il secondo Piano Nazionale Sociale 2018-2021 e con il Piano Nazionale per la lotta ed il contrasto alla povertà) e gettate le basi verso la costruzione del Reddito di Cittadinanza, inteso quale misura doverosa e necessaria di solidarietà e di sostegno alle persone in condizione di povertà, proseguite nel 2019.

Con la pandemia COVID – 19 esplosa nel 2020 si sono affrontati i gravi problemi sia di carattere sanitario che sociale ed economico, ed a tale riguardo si devono sottolineare le azioni e gli interventi operati per la ripresa economica e sociale e con il rafforzamento di azioni ed interventi che hanno avuto il loro riflesso anche nel contesto di lotta alla povertà, di politiche rivolte con maggiore incisività alla famiglia (con l’avvio dell’Assegno Unico Universale),ed alle persone con disabilità.

Al fine di proseguire nell’azione di assestamento del sistema dei servizi sociali, con il 2021 si sono aggiunti poderosi interventi volti alla strutturazione dei servizi sociali, con il Fondo sviluppo e coesione e la progressiva immissione degli Assistenti Sociali in servizio presso gli ATS, intesi questi ultimi quali referenti primari e fondamentali per lo sviluppo della politica locale dei servizi e degli interventi sociali.

Si è confermata la politica di programmazione sociale con il Piano Sociale Nazionale 2021-2023 e con il Piano per la lotta ed in contrasto alla povertà, e potenziati i finanziamenti per la famiglia e le persone con disabilità.

Nel disegno di costruire continuità politica ed operativa allo svolgimento delle politiche sociali rivolte alla persona ed alla comunità, anche nello spirito del d. lgs. 112/98 e della legge 328/2000, nel 2022 si è emanato il Piano Nazionale per la non autosufficienza, vigente fino al 2024, che ha tracciato le linee di intervento e di azione di largo respiro e di prospettive di intervento nella direzione di costruire una politica di sistema.

Il biennio 2023-2024 ha determinato da una parte una doverosa continuità di azioni avviate dai governi precedenti (con riferimento alle politiche rivolte alla famiglia (in particolare con l’Assegno Unico Universale), alle persone con disabilità, e dall’altra una decisa azione volta ad una profonda modifica delle azioni e degli interventi rivolti alla lotta ed al contrasto alla povertà, con l’abolizione del Reddito di Cittadinanza, l’ istituzione dell’Assegno di Inclusione e del Supporto Formazione Lavoro, ed una altrettanto decisa azione volta alla monetizzazione del bisogno con l’erogazione di specifiche provvidenze a ben circoscritte categorie di persone e famiglie povere e fragili (attraverso l’ISEE), sottintendendo un rapporto diretto con il governo benefattore (carta “dedicata a te”), orientato più verso il paternalismo che verso il riconoscimento di diritti e la azione di empowerment, propria del Servizio Sociale Professionale.

Si ritiene con il presente saggio di aver dato un contributo di conoscenza intorno all’andamento della spesa sociale, per come si è sviluppata nel corso di dieci anni, sottolineando che i numeri, secondo Pitagora, sono come l’essenza e il principio fondamentale di tutte le cose (“Tutto è numero”), attribuendo a ciascuno, nella sua dimensione e consistenza, un significato reale a ciò che si vuole valorizzare oppure minimizzare.

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