Raphael Lemkin, il termine “GENOCIDIO”, 1944

Raphael Lemkin coniò il termine “genocidio” nel 1944, nel volume Axis Rule in Occupied Europe, per dare un nome giuridico e concettuale alla distruzione pianificata di gruppi nazionali, etnici, razziali o religiosi.[un][legal.un]

Il neologismo

Lemkin, giurista polacco ebreo fuggito dalla Polonia occupata dai nazisti, unì il greco genos («razza, popolo, stirpe») al suffisso latino -cide («uccisione»), sul modello di parole come omicidio e tirannicidio.[un][un]

Il termine apparve per la prima volta in Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation—Analysis of Government—Proposals for Redress, pubblicato a fine 1944.[legal.un][newspapers.ushmm]

La definizione di Lemkin

Per Lemkin il genocidio non coincideva soltanto con l’uccisione immediata di massa: indicava un piano coordinato volto a distruggere le fondamenta della vita di un gruppo nazionale, etnico, religioso o razziale — istituzioni, cultura, lingua, economia, identità collettiva — per annientare il gruppo come entità.[newspapers.ushmm][facinghistory]

La sua definizione era dunque più ampia di quella poi entrata nel diritto internazionale: comprendeva anche forme di distruzione culturale e sociale, oltre allo sterminio fisico.[facinghistory][un]

Dal 1944 alla Convenzione ONU

Lemkin trasformò il neologismo in una campagna politica e giuridica per codificare il genocidio come crimine internazionale. L’ONU lo riconobbe come crimine nel 1946 e lo codificò come reato autonomo nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, adottata il 9 dicembre 1948.[un][legal.un]

AspettoLemkin (1944)Convenzione ONU (1948)
FocusDistruzione di un gruppo nazionale/etnico nelle sue dimensioni fisiche, culturali e socialiDistruzione fisica o biologica di gruppi protetti
GruppiConcetto ampio, inclusivo di dimensioni culturaliGruppi nazionali, etnici, razziali e religiosi
AttiPolitiche coordinate di annientamento del gruppoCinque atti specifici compiuti con intento distruttivo [un][facinghistory]

Definizione giuridica attuale

L’articolo II della Convenzione definisce genocidio gli atti commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale: uccisione dei membri; gravi lesioni fisiche o psichiche; condizioni di vita calcolate per distruggere il gruppo; misure volte a impedire le nascite; trasferimento forzato di bambini a un altro gruppo.[un][un]

La definizione convenzionale non include esplicitamente i gruppi politici né il “genocidio culturale” come categoria autonoma, pur restando centrale il dibattito su come interpretare la distruzione culturale all’interno delle prove dell’intento genocidiario.[un][un]

Perché è decisivo

Lemkin diede un nome a ciò che prima veniva descritto come “crimine senza nome”: non solo l’uccisione di individui, ma l’attacco intenzionale a un popolo in quanto collettività. Il suo concetto divenne il fondamento del diritto internazionale contemporaneo sulla prevenzione e punizione del genocidio.[un][legal.un][newspapers.ushmm][ushmm]


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