(regioni.it) Il Censis nel suo Rapporto 2010, nella parte sempre dedicata al federalismo fiscale, pubblica anche una tabella degli appuntamenti, dell’iter, dei passaggi attuativi del federalismo fiscale. Viene così pubblicata una sorta di agenda della legge 42 del 2009:
Tav. 9 –
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Secondo la legge n. 42 del 5 maggio 2009 (emanazione di decreti legislativi sulle seguenti materie, entro 24 mesi)
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Secondo la Relazione del Governo sul federalismo fiscale (fine giugno)
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Secondo II calendario del decreti legislativi emanati o in fase di emanazione
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Articoli della legge e contenuti Step di attuazione Decreti legislativi
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Art. 2, 6° co. – Armonizzazione dei bilanci pubblici
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Federalismo demaniaIe
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Digs. 85/2010. Attribuzione a Comuni, Province, cittàmetropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19 della legge n. 42 del 5 maggio 2009
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Art. 2, 6° co. – Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard Codifica unitaria e banca dati unitaria (armonizzazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni dei bilanci e unitormazione delle informazioni contabili)
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Digs. 156/2010 recante attuazione dell’art. 24 della legge n. 42 del 5 maggio e 09 in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2010.
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Art. 5 – Istituzione della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica
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Cluantificazione dei trasferimenti statali e regionali da Decreto legislativo recante disposizioni In materia di
fiscalizzare autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario
e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario
Art. 7 – Disciplina dei tributi delle Regioni e delle
compartecipazioni al gettito dei tributi erariali
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Fabbisogni standard di Province e Comuni
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di Comuni, città metropolitane e Province (Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2010)
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Art. 8 – Classificazione delle spese connesse a materie di Federalismo regionale: costi standard delle Regioni e
competenza legislativa, a materie di competenzafiscalità regionale
esclusiva statale, in relazione alle quali le Regioni
esercitano competenze amministrative
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Art. 9 – Determinazione dell’entità e del riparto del fondo
perequativo a favore delle Regioni
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Federalismo municipale in due fasi: attribuzione ai Comuni della titolarità di tributi oggi statali inerenti il comparto territoriale e immobiliare; possibile successiva concentrazione su un unico titolo di prelievo degli attuali tributi statali e municipali che oggi insistono sul campano immobiliare
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Art. 10 – Modalità di finanziamento delle funzioni trasferite Fiscalità delle Province
alle Regioni
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Secondo la legge n. 42 del 5 maggio 2009 (emanazione di decreti legislativi sulle seguenti materie,entro 24 mesi)
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Secondo la Relazione del Governo sul federalismo fiscale (fine giugno)
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Secondo il calendario dei decreti legislativi emanati o in fase di emanazione
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Articoli della legge e contenuti Step di attuazione Decreti legislativi
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Art. 11 –
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Modalità di finanziamento delle funzioni di Comuni,Province e città metropolitane
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Meccanismo di stabilità finanziaria basato sul modelloeuropeo a sua volta fondato sull’equiiibrio a tutti i livelli di governo, corresponsabilità dei diversi livelli (attraverso l’istituzione della Conferenza unificata per il coordinamento della finanza pubblica), solidarietà responsabile e consapevole fra Regioni e fra Stato e Regioni
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Art. 12 – Modalità di coordinamento e autonomia di entrata e di
spesa degli enti locali
Art. 13 – Determinazione dell’entità e del riparto dei fondi
perequativi per gli enti locali
Ari. 15 – Finanziamento delle città metropolitane
Art. 18 – Modalità di finanziamento degli interventi di cui al 5°
comina, art. 119 della Costituzione
Art. 17 – Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di
governo
Art. 19 – Attribuzione a Comuni, Province, città metropolitane e
Regioni di un proprio patrimonio
Art. 20 – Nonne transitorie per le Regioni
Art. 21 – Norme transitorie per gli enti locali •
Art. 22 – Perequazione infrastrutturale
Art. 23 – Norme transitorie per le città metropolitane
Art. 24, 5° ce.- Ordinamento transitorio di Roma capitale
Artt. 25 e 26 – Gestione dei tributi e delle compartecipazioni
Art. 24, 5° ce.- Ordinamento transitorio di Roma capitale
Artt. 25 e 26 – Gestione dei tributi e delle compartecipazioni
